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sezione III civile; ordinanza 26 maggio 2005, n. 11183; Pres. Giuliano, Rel. Segreto, P.M. Uccella...

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sezione III civile; ordinanza 26 maggio 2005, n. 11183; Pres. Giuliano, Rel. Segreto, P.M. Uccella (concl. conf.); Soc. Swissair (Avv. Arnaboldi) c. Mehlman Corona (Avv. Bignami, Carrozzo), Soc. Aeroporti di Roma Handling. Regolamento di competenza avverso Trib. Roma 28 aprile 2003 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 6 (GIUGNO 2006), pp. 1877/1878-1879/1880 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23203442 . Accessed: 25/06/2014 09:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.72.104 on Wed, 25 Jun 2014 09:27:39 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; ordinanza 26 maggio 2005, n. 11183; Pres. Giuliano, Rel. Segreto, P.M. Uccella(concl. conf.); Soc. Swissair (Avv. Arnaboldi) c. Mehlman Corona (Avv. Bignami, Carrozzo), Soc.Aeroporti di Roma Handling. Regolamento di competenza avverso Trib. Roma 28 aprile 2003Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 6 (GIUGNO 2006), pp. 1877/1878-1879/1880Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23203442 .

Accessed: 25/06/2014 09:27

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; ordinanza 26 maggio 2005, n. 11183; Pres. Giuliano, Rei. Segreto, P.M.

Uccella (conci, conf.); Soc. Swissair (Avv. Arnaboldi) c.

Mehlman Corona (Avv. Bignami, Carrozzo), Soc. Aeroporti di Roma Handling. Regolamento di competenza avverso Trib.

Roma 28 aprile 2003.

Competenza civile — Trasporto aereo — Convenzione di

Varsavia — Azione di responsabilità — Fori alternativi —

Collegamento giurisdizionale — Criteri di competenza —

Esclusione — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 20; 1. 19 mag

gio 1932 n. 841, approvazione della convenzione per l'unifi

cazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazio

nale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929).

I fori alternativi richiamati dall'art. 28 della convenzione di

Varsavia del 1929, ai fini dell'esercizio dell'azione di re

sponsabilità in materia di trasporto aereo internazionale,

integrano soltanto criteri di collegamento giurisdizionale, mentre non attengono all'individuazione della competenza territoriale interna, che rimane assoggettata al regime previ sto dall'ordinamento giuridico in cui l'attore decide di in

traprendere il giudizio (nella specie, avendo il vettore con

venuto nel giudizio di danni eccepito l'incompetenza territo

riale esclusivamente sulla base del criterio del luogo di de

stinazione del viaggio aereo, previsto dalla citata convenzio

ne, senza muovere tempestive contestazioni con riferimento

agli ordinari criteri sanciti dal codice di rito, si è ritenuto

che la competenza dovesse rimanere radicata presso il giu dice adito). (1)

(1) 11 problema affrontato dall'ordinanza in epigrafe — se cioè l'art. 28 della convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo interna zionale abbia incidenza sulla competenza per territorio, nell'ambito dello Stato di cui sia affermata la giurisdizione — era stato già sottopo sto al vaglio della Suprema corte, senza peraltro ottenere alcuna rispo sta; infatti, le sezioni unite, che in quella circostanza erano state chia mate a giudicare in sede di regolamento di giurisdizione, ebbero a di chiarare inammissibile il ricorso, in quanto una volta riconosciuta, in base ai criteri dettati dalla citata disposizione, la sussistenza della giu risdizione italiana, accertare — ancorché alla stregua della medesima normativa — presso quale foro la causa dovesse svolgersi implicava l'esame di una questione di competenza e non di giurisdizione (cfr. Cass. 15 giugno 1993, n. 6630, Foro it.. Rep. 1994, voce Giurisdizione civile, n. 149, e Giust. civ., 1994, I, 755, con nota di Grigoij; Dir. tra

sporti, 1994, 185, con nota di Montanari). Con riferimento all'azione di responsabilità relativa al trasporto ae

reo effettuato dal vettore di fatto (ossia dal soggetto diverso dal vettore

contrattuale, che, per autorizzazione di quest'ultimo, esegue in tutto o in parte il trasporto), Cass. 29 luglio 2003, n. 11647, Foro it., Rep. 2004, voce Trasporto marittimo, n. 74 (annotata da Bertou, Incidenti

aerei, danni alla persona, criteri di competenza giurisdizionale e pos sibilità di «forum shopping» (in margine al disastro del «Catullo»), in Int'l Lis, 2004, 33), ha fatto applicazione delle regole sancite dagli art. VII e Vili della convenzione di Guadalajara del 1961, statuendo che la domanda può essere proposta, a scelta dell'attore, sia dinanzi al giudice del luogo di domicilio o sede principale del vettore di fatto, sia dinanzi ad uno qualunque dei fori dinanzi ai quali, secondo l'art. 28 della con venzione di Varsavia, può essere citato il vettore contrattuale; e che, inoltre, il vettore contrattuale convenuto può proporre domanda di ga ranzia nei confronti dell'altro vettore non solo (come prevede il men zionato art. VII) quando sia necessaria una chiamata in causa, ma anche ove entrambi siano ab origine convenuti in giudizio in litisconsorzio

passivo dal danneggiato. La convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazio

nale (della quale è sancita la prevalenza su quella di Varsavia — e sui

protocolli che l'hanno modificata — tra gli Stati che siano parti di en

trambe) detta anch'essa, all'art. 33, regole sulla competenza giurisdi zionale relativa all'azione per il risarcimento del danno; i par. 1 e 4 ri

calcano il disposto dell'art. 29 della convenzione di Varsavia, mentre

il par. 2 aggiunge un ulteriore criterio di collegamento, per le ipotesi di danno alla persona o morte del passeggero (nella versione ufficiale

inglese, è previsto che «in respect of damage resulting from the death

or injury of a passenger, an action may be brought before one of the

courts mentioned in paragraph 1 of this Article, or in the territory of a

State Party in which at the time of the accident the passenger has his

or her principal and permanent residence and to or from which the car

rier operates services for the carriage of passengers by air, either on its own aircraft, or on another carrier's aircraft pursuant to a commercial

agreement, and in which that carrier conducts its business of carriage of passengers by air from premises leased or owned by the carrier

Il Foro Italiano — 2006.

1. - La Swissair, con sede in Kloten (Zurigo) ha proposto re

golamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di

Roma depositata il 28 aprile 2003, con la quale veniva dichia

rata la giurisdizione e la competenza di quel tribunale a cono

scere della controversia instaurata da Mehlman Corona Maria

Pia nei suoi confronti e nei confronti della s.p.a. Aeroporti di

Roma Handling, per il risarcimento dei danni subiti a seguito di

parziale furto di cose mobili da uno dei bagagli di sua pertinen za, consegnatole in Roma, a seguito di viaggio aereo internazio

nale da Ginevra a Fiumicino.

Riteneva il giudice di merito che non era stata sollevata l'ec

cezione dell'incompetenza territoriale con riferimento ai fori fa

coltativi di cui all'art. 20 c.p.c., per cui doveva ritenersi radicata

la competenza del Tribunale di Roma.

Avverso questa decisione la convenuta Swissair ha proposto

regolamento di competenza, assumendo l'incompetenza del Tri

bunale di Roma, poiché trattandosi di trasporto internazionale

aereo si sarebbe dovuto applicare l'art. 28 della convenzione di

Varsavia del 12 ottobre 1929, ratificata con 1. 19 maggio 1932

n. 841, e successive modifiche, con la conseguenza che, essendo

inapplicabili i fori del domicilio del vettore o della sede princi

pale dell'impresa o quello della conclusione del contratto (tutti in Svizzera), competente era il Tribunale di Civitavecchia, poi ché in quel circondario trovavasi l'aeroporto di Fiumicino, luo

go di destinazione e sede della società Aeroporti di Roma.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

2. - Ritiene questa corte che vada affermata la competenza

per territorio del Tribunale di Roma.

Secondo l'art. 28 della convenzione di Varsavia del 12 otto

bre 1929 (come integrata dal protocollo dell'Aia del 28 settem

bre 1955) «1. L'azione di responsabilità dovrà essere portata, a

scelta dell'attore, nel territorio di una delle Alte parti contraenti

sia davanti al tribunale del domicilio del vettore, della sede

principale della sua attività o del luogo ove questi possiede uno

stabilimento per mezzo del quale il contratto è stato concluso,

sia davanti al tribunale del luogo di destinazione. 2. Le regole di

procedura saranno quelle del tribunale adito».

Preliminarmente va osservato che le sezioni unite di questa corte, decidendo in sede di regolamento preventivo di giurisdi zione, hanno ritenuto che, anche se il riferimento al tribunale

del luogo di destinazione, contenuto nel citato art. 28 della con

venzione, dovesse essere inteso non soltanto come criterio di

collegamento ai fini della determinazione dello Stato cui va at

tribuita la competenza internazionale, ma contemporaneamente come attributivo di competenza interna, ai fini della questione di

giurisdizione è sufficiente accertare che l'azione è stata propo sta nello Stato in cui si trova il luogo di destinazione^ a nulla ri

levando che il giudice investito sia, o non sia, munito di com

petenza interna (sez. un. 15 giugno 1993, n. 6630, Foro it., Rep.

1994, voce Giurisdizione civile, n. 149). 3. - La dottrina ha criticato l'eventualità prospettata, sia pure

in termini di incertezza ermeneutica, nel contesto della motiva

zione, circa la valutazione del riferimento al tribunale del luogo di destinazione, contenuto nel citato articolo, come attributivo

anche di competenza interna.

Ritiene questa corte che la norma in questione attenga esclu

sivamente alla giurisdizione e non anche alla competenza inter

na.

Infatti rispecchia la logica ispiratrice della predisposizione di

un testo uniforme corredare la disciplina ivi recepita con la pre visione di specifiche disposizioni sulla competenza giurisdizio nale degli Stati contraenti, mirante a garantire che anche in sede

di applicazione del regime convenzionale non venga pregiudi

itself or by another carrier with which it has a commercial agree ment»). Alla convenzione di Montreal è stata data esecuzione nell'or

dinamento interno con 1. 12/04. Sul passaggio alla nuova disciplina, v. Comenale Pinto, La respon

sabilità del vettore aereo dalla convenzione di Varsavia del 1929 alla

convenzione di Montreal del 1999, in Riv. dir. comm., 2002, I, 67 (le cui battute conclusive sono dedicate ai problemi di giurisdizione).

In argomento, v., altresì, S.M. Carbone, Criteri di collegamento giu risdizionale e clausole arbitrali nel trasporto aereo - Le soluzioni della

convenzione di Montreal del 1999, in Riv. dir. internaz. privato e proc., 2000, 5; Busti, l fori competenti per l'azione in responsabilità contro il

vettore aereo internazionale, in Trasporti, 2000, fase. 82, 45.

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PARTE PRIMA 1880

cato il disegno unitario, che caratterizza appunto siffatto regime,

impedendo il caso di conflitti tra giudicati diversi.

Si inquadra in tale contesto anche la norma dell'art. 28 della

convenzione di Varsavia, con la quale il legislatore uniforme ha

predisposto un meccanismo operativo, atto a consentire l'indi

viduazione dello Stato aderente, ove è giustificato radicare la

giurisdizione delle controversie relative al trasporto aereo inter

nazionale. La norma in questione individua, quindi, la c.d.

«competenza giurisdizionale» tra vari fori alternativi.

La specificazione dei richiamati fori alternativi, contemplati dall'art. 28 cit., integra appunto solo criteri di collegamento giu risdizionale, e non già meri criteri di competenza, che rimane

soggetta al regime interno dell'ordinamento giuridico, in cui

l'attore decide di iniziare il giudizio, in conformità del suddetto

dettato della norma.

4. - Infatti, il 2° comma del citato art. 28 statuisce, in confor

mità con la linea di politica legislativa che caratterizza la nor

mativa di diritto uniforme concernente la materia della naviga zione, che, individuata la giurisdizione, secondo i principi di cui al 1° comma, «le regole di procedura saranno quelle del tribu

nale adito» e, tra le regole di procedura, vi sono anche quelle determinanti la competenza territoriale.

Ove si dovesse ritenere, come sostiene la ricorrente, che la

norma in questione avesse voluto anche regolare la competenza

interna, oltre che la giurisdizione, dovrebbe necessariamente ri

tenersi che essa avrebbe determinato non solo la competenza per territorio, ma anche una competenza per materia in favore del

tribunale: e ciò non è sostenuto da alcuno.

Escluso che l'art. 28 della convenzione di Varsavia fissi, oltre

che dei principi in tema di giurisdizione, anche criteri di com

petenza territoriale, ne consegue che, ove la giurisdizione si ap

partenga ai giudici italiani, il riparto della competenza (sia per territorio che per valore) è regolato dalle norme del nostro ordi

namento.

5. - In tema di eccezione di incompetenza il convenuto, che

nelle cause relative a diritti di obbligazione eccepisce l'incom

petenza per territorio, ha l'onere di contestare tempestivamente, con il primo atto difensivo la competenza del giudice adito con

riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti, di cui agli art. 18, 19 e 20, con la conseguenza che, in difetto di tale speci fica e tempestiva contestazione, la competenza resta radicata

presso il giudice adito, in forza del criterio di competenza non

contestato, senza che possa assumere rilievo la successiva indi

cazione di nuove ragioni di incompetenza (Cass., sez. un., 23

aprile 1999, n. 248/SU, id., Rep. 1999, voce Competenza civile, n. 200). Nella specie la contestazione della competenza effet

tuata dall'istante Swissair è fondata esclusivamente sugli as

sunti criteri di competenza di cui all'art. 28 della convenzione

di Varsavia, e segnatamente sul rilievo che la competenza anda

va individuata con riferimento al luogo di destinazione del

viaggio aereo, cioè Fiumicino, mentre non risulta contestata la

competenza territoriale dell'adito Tribunale di Roma, in rela

zione ai profili di competenza di cui all'art. 20 c.p.c., e segna tamente ai profili del forum delieti e del forum destinatae solu

tionis.

Il Foro Italiano — 2006.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 24

maggio 2005, n. 10920; Pres. Calfapietra, Est. Mazzacane, P.M. Ciccolo (conci, diff.); Casanova (Avv. Marciani) c.

Spada (Avv. Scicchitano, Negrini). Cassa App. Genova 2

settembre 2000.

Beni culturali, paesaggistici e ambientali — Alienazione —

Nullità relativa (L. 1° giugno 1939 n. 1089, tutela delle cose

d'interesse artistico o storico, art. 61).

La nullità della compravendita di cose di interesse storico e ar

tistico non può essere dedotta dai privati, né essere rilevata

d'ufficio dal giudice. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 16 dicembre 1987 Antonio Spada, acquirente di due putti in

marmo bianco di Carrara per il prezzo di lire 65.000.000, con

veniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Chiavari il venditore

Carlo Casanova, esponendo di aver appreso, dopo che egli ave

va a sua volta alienato tali sculture alla s.r.l. Antichità Triboldi

che le aveva esposte in una fiera antiquaria, che esse erano pro vento di furto commesso nel 1979 ai danni della chiesa di Gesù

e Maria in Napoli; orbene l'esponente, avendo su richiesta dei

propri aventi causa rimborsato ad essi il prezzo della cessione

con riserva di costoro di richiedergli il risarcimento del danno

anche di immagine sofferto, chiedeva pronunciarsi la risoluzio

ne del contratto di vendita stipulato tra le parti, l'affermazione

della responsabilità del Casanova per l'evizione che egli aveva

subito e la condanna di quest'ultimo alla restituzione del prezzo versato.

Costituendosi in giudizio il convenuto, previa autorizzazione

alla chiamata in causa di Gianni Pintucci, ovvero di colui che gli aveva venduto i due putti suddetti, chiedeva il rigetto delle do

mande attrici.

Autorizzata la chiamata in causa del Pintucci, quest'ultimo restava contumace.

Con sentenza del 20 novembre 1996 l'adito tribunale pronun ciava la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per ina

dempimento del Casanova e condannava quest'ultimo al paga mento in favore dell'attore della somma di lire 65.000.000 oltre

rivalutazione ed interessi; accogliendo poi la domanda di man

leva, dichiarava il Pintucci obbligato a tenere indenne il Casa

nova di quanto corrisposto allo Spada.

Proposta impugnazione da parte del Casanova cui resisteva lo

Spada mentre il Pintucci restava contumace, la Corte d'appello di Genova con sentenza del 2 settembre 2000, in parziale rifor

ma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda di ri

soluzione proposta dallo Spada e confermava la condanna del

Casanova al pagamento in favore dell'appellato della somma di

lire 65.000.000 oltre accessori; dichiarava il Pintucci tenuto a

(1) I. - Secondo Cass. 12 ottobre 1998, n. 10083, Foro it., 1999, I, 126, l'acquirente di un immobile sottoposto a vincolo di interesse stori co ed artistico è legittimato a porre in essere gli atti di natura strumen

tale, volti ad esercitare i poteri inerenti alla qualità di proprietario. Sull'istituto della prelazione, cfr. Corte cost. 20 giugno 1995, n. 269.

id., 1996, I, 807. II. - Nel senso che qualsiasi ingerenza derivante dalla legge statale

deve realizzare un giusto equilibrio tra le esigenze riconducibili all'in teresse generale e i principi di salvaguardia dei diritti fondamentali del

l'uomo, v. Corte eur. diritti dell'uomo 5 gennaio 2000. id., 2000, IV, 97. In senso analogo, cfr. Cons. Stato, sez. II, 4 giugno 1997, n.

1248/97, id.. Rep. 1999, voce Antichità, n. 87, secondo cui l'alienante del bene sottoposto a vincolo storico e artistico, ove l'autorità statale abbia esercitato il diritto di prelazione, deve essere ristorato sia del

prezzo che avrebbe ottenuto trasferendo il bene ad altri soggetti, sia delle spese eventualmente già sostenute per la vendita fra privati non conclusa.

III. - In dottrina, cfr. F. Squillante, La tutela dell'acquirente «a non domino» di beni culturali rubati secondo la convenzione Unidroit ed il

disegno di legge per l'esecuzione della convenzione, in Riv. dir. inter

naz., 1999, 120; M. Costanza (a cura di), Commercio e circolazione delle opere d'arte, Padova, 1999; G. Pescatore, Prelazione artistica e comunicazione della vendita del bene vincolato, in Vita not., 1999, 19; A. Caracciolo La Grotteria, I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario, Milano, 1998; C. Fabbrica tore-A. Scarpa, La circolazione dei beni culturali, Milano, 1998; E.

Gragnoli, Tutela dei privati e circolazione delle cose di interesse arti

stico, in Jus, 1998, 177; M.R. Cozzuto Quadri, La circolazione delle «cose d'arte», Napoli, 1997.

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