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sezione III civile; ordinanza 28 giugno 2006, n. 14957; Pres. Vittoria, Rel. Trifone, P.M. Sgroi;...

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sezione III civile; ordinanza 28 giugno 2006, n. 14957; Pres. Vittoria, Rel. Trifone, P.M. Sgroi; Carlesi (Avv. Sassani, Mori) c. Ceccantoni e altro. Rimette gli atti al primo presidente per l'assegnazione alle sezioni unite Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 11 (NOVEMBRE 2006), pp. 3061/3062-3071/3072 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201206 . Accessed: 28/06/2014 08:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.76 on Sat, 28 Jun 2014 08:55:30 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; ordinanza 28 giugno 2006, n. 14957; Pres. Vittoria, Rel. Trifone, P.M. Sgroi;Carlesi (Avv. Sassani, Mori) c. Ceccantoni e altro. Rimette gli atti al primo presidente perl'assegnazione alle sezioni uniteSource: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 11 (NOVEMBRE 2006), pp. 3061/3062-3071/3072Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201206 .

Accessed: 28/06/2014 08:55

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; ordinanza 28 giugno 2006, n. 14957; Pres. Vittoria, Rei. Trifone, P.M.

Sgroi; Carlesi (Avv. Sassani, Mori) c. Ceccantoni e altro.

Rimette gli atti al primo presidente per l'assegnazione alle

sezioni unite.

Obbligazioni in genere — Obbligazioni pecuniarie — Paga mento mediante assegno circolare — Efficacia solutoria —

Rimessione degli atti al primo presidente (Cod. civ., art. 1175, 1210, 1277; cod. proc. civ., art. 374; nd. 21 dicembre 1933 n. 1736, disposizioni sull'assegno bancario, sull'asse gno circolare e su alcuni titoli speciali dell'istituto di emis

sione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, art. 82).

Vanno rimessi al primo presidente della Corte di cassazione,

affinché valuti l'opportunità dell'assegnazione alle sezioni

unite, gli atti del ricorso sulla questione relativa all'idoneità

della consegna di assegni circolari ad estinguere l'obbliga zione di pagamento di una somma di denaro. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 10 giugno 2005, n. 12324; Pres. Vittoria, Est. Segreto, P.M.

Russo (conci, diff.); Battistelli (Avv. Greco) c. Soc. Ras assi curazioni (Avv. Spadafora). Cassa Trib. Roma 15 maggio 2001.

Obbligazioni in genere — Obbligazioni pecuniarie — Paga mento mediante assegno circolare — Efficacia solutoria —

Condizioni (Cod. civ., art. 1175, 1182, 1197, 1220, 1277; r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, art. 82; d.p.r. 16 gennaio 1981 n. 45, modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbliga toria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con d.p.r. 24 no

vembre 1970 n. 973, art. 12; d.l. 3 maggio 1991 n. 143, prov vedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al

portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema

finanziario a scopo di riciclaggio, art. 1; 1. 5 luglio 1991 n. 197, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 mag

gio 1991 n. 143; d.leg. 20 febbraio 2004 n. 56, attuazione

della direttiva 2001/97/Ce in materia di prevenzione dell'uso

del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da

attività illecite, art. 6).

Il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare

in pagamento assegni circolari, la cui consegna non estingue

l'obbligazione, salvo che: a) esista un accordo espresso tra

debitore assegnante e creditore assegnatario; b) preesista una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire effica cia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circola

ri; c) la datio pro solvendo dell'assegno in luogo del contante

sia consentita da usi negoziali (in motivazione, la corte ha

precisato che anche relativamente agli importi per i quali il

trasferimento di denaro non può essere eseguito se non tra

mite un intermediario abilitato, il creditore ha diritto di esse

re pagato in moneta, a meno che non accetti un assegno dal

l'intermediario medesimo). (2)

(1-2) I. - Con l'ordinanza 14957/06, in epigrafe sub I, viene portato all'attenzione delle sezioni unite il contrasto giurisprudenziale relativo all'efficacia solutoria dei pagamenti effettuati a mezzo di assegni cir

colari. Il conflitto era stato riacutizzato da Cass. 12324/05, in epigrafe sub II, che si attestava sulla tesi più restrittiva, respingendo le aperture effettuate dalle pronunce che in alcuni casi reputavano la consegna di

un assegno circolare idonea ad estinguere l'obbligazione pecuniaria,

malgrado il rifiuto del creditore ad accettare tale mezzo di pagamento. II. - Dal canto proprio, la pronuncia sub II (commentata da E. Bat

telli, Il pagamento di obbligazioni pecuniarie attraverso assegno cir

colare o vaglia postale tra offerta non formale e «inadempimento in

colpevole», in Giur. it., 2006, 928), senza trascurare l'aspetto economi co della «smaterializzazione del denaro» (su cui, v. A. Sciarrone Ali

brandi, L'interposizione della banca nell'adempimento dell'obbliga zione pecuniaria. Milano, 1997; A.M. Azzaro, Estinzione delle obbli

gazioni pecuniarie di rilevante importo e carattere «reale» del paga

li Foro Italiano — 2006.

I

Con ricorso depositato il 25 gennaio 2000 Anna Maria Carle

si proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare introdotta

ad istanza di Luca Garofalo e Laura Ceccantoni in base a titolo

esecutivo costituito da sentenza di condanna.

Il Tribunale di Prato rigettava l'opposizione e sull'impugna zione della soccombente provvedeva la Corte d'appello di Fi

renze con la sentenza pubblicata il 12 marzo 2002, che rigettava

l'appello.

mento, in Rass. dir. civ., 1995, 242; A. Magazzù, Estinzione delle ob

bligazioni, in Riv. dir. civ., 1992, II, 244; B. Inzitari, La moneta, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia di retto da F. Galgano, Padova, 1983, 49 ss.), si riallaccia all'orienta mento tradizionale che, facendo leva sulla natura reale del pagamento legata alla traditio del denaro, considera l'adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante l'invio di assegni circolari (o bancari) come una

prestazione diversa da quella dovuta. Più precisamente, questa teoria, muovendo dal principio codicistico

di cui all'art. 1277, 1° comma, c.c., in base al quale i debiti pecuniari si

estinguono con moneta avente corso legale nello Stato, reputa la conse

gna dei predetti assegni esclusivamente come una proposta di datio pro solvendo, la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore (manifestazione di comportamento concludente) ovvero dalla sua accettazione (trattazione o riscossione dell'assegno): cfr., nella

motivazione, Cass. 10 febbraio 2003, n. 1939, Foro it., 2003, I, 3102, che, in una fattispecie in cui l'assegno circolare era stato inviato al cre

ditore, ma non era arrivato mai a destinazione, in quanto trafugato e successivamente incassato da ignoto, ha ritenuto che il debitore non

poteva considerarsi liberato dalla sua obbligazione di pagamento nei confronti del creditore, in quanto rimanevano a suo carico i rischi con

seguenti alla mancata consegna e alla sottrazione dell'assegno circola

re; inoltre, nel senso che costituisce grave inadempimento del condutto re — per inosservanza del fondamentale obbligo previsto dall'art.

1587, n. 2, c.c. — la persistente corresponsione del canone locatizio per mezzo di vaglia postali, nonostante il ripetuto invito del locatore al ri

spetto dell'obbligo contrattuale di pagamento, in denaro contante, nel suo domicilio, Cass. 31 maggio 2005, n. 11603, id.. Rep. 2005, voce

Locazione, n. 221. IH. - Tale orientamento è stato sconfessato da alcune pronunce della

Suprema corte (v. Cass. 7 luglio 2003, n. 10695, id., Rep. 2004, voce

Obbligazioni in genere, n. 40; 10 febbraio 1998, n. 1351, id., 1998, I, 1914, con nota di L. Lambo), e criticato da parte della dottrina, secondo cui in un moderno sistema dei pagamenti non si può negare l'efficacia solutoria della moneta scritturale; con «somma di denaro» deve infatti intendersi la funzione ideale del mezzo monetario (cfr. V. Santoro,

L'efficacia solutoria dei pagamenti tramite intermediari, in II diritto del sistema dei pagamenti a cura di G. Carriero e V. Santoro, Milano, 2005, 66; Id., L'euro quale moneta scritturale, in Banca, borsa, ecc., 2001, I, 452 ss.; A. Di Majo, Obbligazioni e contratti. L'adempimento dell'obbligazione, Bologna, 1993, 30 ss.; G. Olivieri, Sistemi di paga mento, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1993, XXXIX; B. Inzitari, La moneta, cit., 7 ss.).

Le critiche si fondano sulla valutazione che nell'ambiente socio economico l'assegno circolare e bancario sono considerati mezzi nor mali di pagamento; da ciò la contrarietà a buona fede del comporta mento del creditore il quale, pretendendo sempre e comunque denaro contante nelle «proprie mani», non si avvalga anche di tali mezzi scrit turali alternativi alla moneta (in dottrina, v. A. Sciarrone Alibrandi,

op. cit., 207; A. Di Majo, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, 1996. 282; V. Cigliola, Il pagamento mediante assegni fra orientamenti della

giurisprudenza e innovazioni legislative, in Contratto e impr., 1992, 547 ss.; M. Bianca, Diritto civile. IV. L'obbligazione, Milano, 1991, 171; Id., Inadempimento delle obbligazioni, in Commentario Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1980, 230; M.E. Poggi, L'assegno circolare come mezzo di pagamento, in Riv. dir. comm., 1983, I, 105).

In particolare, nella recente ricostruzione di V. Santoro, L'efficacia solutoria dei pagamenti tramite intermediari, cit., 69, si esprimono perplessità sul fatto nonostante il nostro ordinamento risulti lacunoso di

una norma contenente la parificazione tra moneta cartacea e scritturale, di non considerare la legislazione speciale che è intervenuta ripetuta mente sul punto, determinando questo effetto [a titolo esemplificativo, si ricordano: 1) l'art. 115 1. fall., il quale dispone che in sede di riparti zione dell'attivo, il giudice delegato ha la facoltà di stabilire i modi del

pagamento al creditore; in conseguenza il creditore è obbligato ad ac

cettare pagamenti con mezzi alternativi; 2) l'art. 2342, 2° comma, c.c., il quale stabilisce che all'atto della costituzione di una società per azio ni deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro; in conseguenza la società acquisisce la di

sponibilità dei fondi appena si sia effettivamente costituita: 3) l'art. 1 d.l. 5 luglio 1991 n. 143, dove si dispone che è vietato il trasferimento

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3063 PARTE PRIMA 3064

In ordine al primo dei mezzi di doglianza devoluti con l'ap

pello, il giudice di secondo grado considerava che il titolo ese

cutivo non era venuto meno per il fatto che la debitrice avesse

provveduto ad offrire con assegno circolare la somma di lire

8.248.000 (comprensiva dell'importo del precetto e delle spese

legali dell'esecuzione), che i creditori procedenti avevano ri

fiutato, giacché l'opponente, in tal modo, non aveva estinto la

sua obbligazione, effetto che sarebbe potuto derivare solo dal

deposito della somma ai sensi dell'art. 1210 c.c.

di denaro contante (.. .) quando il valore da trasferire è complessiva mente superiore ai 12.500 euro; 4) l'art. 8, 3° comma, d.leg. 15 gennaio 1992 n. 50, dove, a proposito dei contratti negoziati fuori dei locali

commerciali, si dispone che in seguito al recesso dell'acquirente le

somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettiva mente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato; 5) l'art. 5 d.leg. 22

maggio 1999 n. 185, in materia di protezione dei consumatori nei con tratti a distanza, che impone al venditore di rimborsare l'acquirente gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta

giorni; trattandosi di contratti a distanza si sottintende con mezzi alter

nativi alla consegna manuale del denaro; 6) l'art. 96 del regolamento Consob 1° luglio 1998 n. 11522, che impone ai promotori finanziari di

accettare dai clienti esclusivamente pagamenti per assegno non trasfe

ribile o per bonifico; analogamente ha disposto l'Isvap per il paga mento dei premi assicurativi a mezzo agenti, all'art. 5 della circ. n.

533/D del 4 giugno 2004; 7) l'art 12 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, dove si prevede la possibilità di pagamenti informatici anche tra privati, oltre che da e verso le pubbliche amministrazioni; 8) l'art. 13, 2° com

ma, d.leg. 9 aprile 2003 n. 70, sul commercio elettronico, secondo cui il

prestatore di beni o servizi ordinati telematicamente deve dare all'altra

parte, fra le altre, informazioni adeguate ai mezzi di pagamento; trat

tandosi di contratti conclusi a distanza e in via informatica è sottinteso

che i mezzi di pagamento saranno alternativi al contante; 9) infine, nel

caso di uso fraudolento delle carte di credito, il titolare ha diritto al ri

accreditamento delle somme versate e non al pagamento per contanti:

così l'art. 8 d.leg. 185/99 e l'art. 8 della direttiva 2002/65/Ce, concer

nente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari dei con

sumatori, successivamente attuata dall'art. 13 d.leg. 190/05]. IV. - Cass. 12324/05, prende le distanze dalla ricostruzione testé evi

denziata, ritenendo che essa sia incompatibile con la disciplina norma tiva risultante dal combinato disposto degli art. 1182 e 1277 c.c., a

norma dei quali il creditore ha diritto di ricevere l'adempimento nel

proprio domicilio e può pretendere che il pagamento venga effettuato

con moneta legale. Sicché l'adempimento di obbligazioni pecuniarie con mezzi di pagamento alternativi alla moneta non è conforme a nes suna delle due norme citate, in quanto la consegna di un assegno banca rio o circolare impone al creditore di recarsi a riscuotere la somma do cumentata sul titolo presso la sede bancaria o quella postale e quindi sempre altrove rispetto al proprio domicilio (cfr. Cass. 7 febbraio 2000, n. 1336, Foro it., Rep. 2000, voce Locazione, n. 223).

Ulteriori argomenti il Supremo collegio trae dalla legislazione ri

guardante il trasferimento di somme di denaro contante superiori a 12.500 euro, disciplinato dalla normativa «antiriciclaggio». Il legislato re, con l'art. 1 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, ha inteso vietare la traditio di denaro contante per importi superiori a detto valore, stabilendo che tali trasferimenti debbano avvenire mediante intermediari abilitati ex lege, con l'uso degli strumenti di pagamento tipicamente previsti, tra i quali rientrano pure gli assegni, sia bancari che circolari. Questo trasferi mento deve avvenire mediante disposizione accettata per iscritto dal

l'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti

(art. 1 bis) e tale accettazione deve essere comunicata dal debitore al

creditore, producendo così l'effetto liberatorio previsto dall'art. 1277, 1° comma, c.c. (art. 1 ter). La Suprema corte ritiene che il legislatore abbia voluto riaffermare i principi codicistici degli art. 1277 e 1197

c.c., interpretando la comunicazione dell'accettazione come un'ipotesi di accollo del debito da parte del terzo intermediario, produttivo di un effetto liberatorio ex lege per il debitore originario. Altra deroga al si stema dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, introdotta dalla

legge «antiriciclaggio» viene considerata quella per cui l'intermediario finanziario è tenuto ad effettuare il pagamento al creditore solo nella

provincia dove ha il domicilio e quindi in luogo difforme dal domicilio di quest'ultimo, come previsto dall'art. 1182, 3° comma, c.c.

V. - Oltre agli assegni, gli istituti creditizi utilizzano altri meccani smi in cui la circolazione della moneta prescinde dall'effettiva traditio

pecuniae. Al riguardo, le problematiche di maggior rilievo sono sorte in materia di pagamenti coinvolgenti soggetti residenti in paesi diversi.

Questo è il caso dei c.d. bonifici transfrontalieri, disciplinati dalla di rettiva 97/5/Ce (recepita dal d.leg. 28 luglio 2000 n. 253), vale a dire

quelle operazioni di trasferimento di denaro, tra una banca ed un'altra, effettuate su incarico di un cliente ordinante (che si trova in uno Stato

Il Foro Italiano — 2006.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Anna

Maria Carlesi, che ha affidato l'impugnazione a due motivi.

Non hanno svolto difese gli intimati Luca Garofalo e Laura

Ceccantoni.

Con il primo motivo d'impugnazione — deducendo la viola

zione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 1210 e

2910, 1° comma, c.c. e 615 c.p.c. — la ricorrente assume che, in

virtù dell'offerta con assegno circolare della somma indicata nel

precetto e delle spese dell'iniziata esecuzione in suo danno, il

dell'Unione europea) a favore di un cliente beneficiario (la cui banca si

trovi in un altro Stato sempre dell'Unione europea). Al riguardo, la Banca centrale europea (nel documento del settem

bre 1999 intitolato «Improving Cross-Border Retail Payment Servi

ces: the Eurosystem's View», disponibile in lingua italiana sul sito

<www.bancaditalia.it>) ha precisato che «disporre di tali servizi di

pagamento transfrontalieri efficienti ed affidabili è essenziale per il

buon funzionamento del mercato unico, in quanto favoriscono la libe

ra circolazione di beni, servizi, capitali e delle persone solo se sono

in grado di trasferire all'interno dell'Unione europea in modo oltre

modo rapido, sicuro e conveniente di come attualmente avviene al

l'interno di ciascun Stato membro». Sul punto, è significativa la «proposta di direttiva del parlamento

europeo e del consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato

interno e recante modifica alle direttive 97/7/Ce, 2000/12/Ce e

2002/65/Ce», del 1° dicembre 2005, nella quale si evidenzia l'obiet

tivo di istituire «un quadro comune per il mercato dei pagamenti co

munitari, creando le condizioni necessarie per l'integrazione e la ra

zionalizzazione dei sistemi nazionali di pagamento». Nella relazione

che correda la proposta, la commissione sottolinea che «un quadro normativo armonizzato consentirà ai prestatori di razionalizzare le in

frastrutture e i servizi di pagamento e agli utenti di beneficiare di una

scelta più ampia e di un livello di tutela elevato». Ivi si lamenta altre

sì che allo stato attuale il sistema dei pagamenti europeo «non è sod

disfacente e non consente di sfruttare pienamente tutte le potenzialità del mercato interno», perciò urge l'adozione di misure legislative, al

l'interno di ogni Stato membro, dirette alla realizzazione di un mer

cato unico dei pagamenti. Alla luce di questa evoluzione del concetto di pagamento, l'antica

numeratio pecuniae tra solvens ed accipiens diventa un procedimento inevitabilmente desueto; invero, parte della dottrina, orientandosi verso

esigenze di ammodernamento del sistema italiano, individua nei c.d.

«sistemi di pagamento» procedure che superano il passaggio materiale di moneta da una mano all'altra, attuando il momento del pagamento in

tempi e luoghi diversi da quelli in cui si compie il trasferimento mate

riale dell'effettiva ricchezza finanziaria corrispondente (cfr. T. Padoa

Schioppa-F. Passacantando, Sistema bancario e sistema dei pagamen ti, in Bancaria, 1986, fase. 5, 83 ss.). [L. Valdarnini]

* * *

Quasi inevitabile appariva la richiesta d'intervento delle sezioni

unite, dopo che in seno al Supremo collegio avevano ripreso vigore le

posizioni più intransigenti nei confronti del pagamento mediante asse

gni circolari o altri titoli pur assistiti da particolari garanzie di solvibi lità dell'emittente. L'ossequio al principio nominalistico ed alle sue

implicazioni induce Cass. 12324/05 a ribadire che se il debitore vuole

adempiere alla propria obbligazione pecuniaria, con un mezzo diverso da quello moneta avente corso legale, occorre l'imprescindibile (ancor ché non esternato necessariamente apertis verbis) consenso del credito re. Emerge, dunque, in tutta la sua chiarezza il contrasto con le voci

giurisprudenziali inclini a ricollegare, nel concorso di talune condizio

ni, effetti ben più rilevanti all'offerta di assegni circolari; ed a ricono

scergli, dunque, se non direttamente valenza liberatoria, quanto meno

una spiccata attitudine ad escludere la mora del debitore (cfr. Cass. 21

dicembre 2002, n. 18240, Foro it., Rep. 2003, voce Obbligazioni in ge nere, n. 47, che fa salva l'ipotesi di rifiuto del creditore per motivo le

gittimo; laddove Cass. 12234/05 imposta la questione in termini di col

pevolezza dell'inadempimento, ritenendo che il pagamento con assegno rivesta una connotazione non meritevole d'indulgenza, quando il cre

ditore abbia manifestato la volontà di non accettarlo come mezzo di pa gamento). E, sotto altro profilo, già in tempi meno recenti si era ricono

sciuto che il pagamento del canone di locazione tramite l'invio di una lettera contenente un assegno circolare dovesse considerarsi circostanza tale da precludere la risoluzione del contratto (cfr. Cass. 20 gennaio 1986, n. 345, id.. Rep. 1986, voce Locazione, n. 343).

Ma, al di là dello specifico mezzo di pagamento, di cui in altri casi si è ravvisata la sostanziale equipollenza alla consegna del contante (sì da farlo ritenere a sua volta non surrogabile dal versamento tramite bonifi co bancario: cfr. Cass. 6 settembre 2004, n. 17961, id.. Rep. 2004, voce

Obbligazioni in genere, n. 40), le regole della tradizione codicistica so

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

giudice del merito avrebbe dovuto dare atto dell'intervenuta

estinzione dell'obbligazione e della conseguente caducazione

dell'azione esecutiva.

A sostegno della sua tesi la ricorrente richiama il principio di

diritto enunciato da Cass. 10 febbraio 1998, n. 1351 (Foro it.,

1998, I, 1914), secondo cui la consegna di assegni circolari, pur non equivalendo a pagamento a mezzo di somme di denaro,

estingue l'obbligazione di pagamento quando il rifiuto del cre

ditore appare contrario alle regole della correttezza, che, a nor

ma dell'art. 1175 c.c., gli impongono l'obbligo di prestare la

sua collaborazione all'adempimento dell'obbligazione. Con la suddetta sentenza, emessa essa pure in causa di oppo

sizione all'esecuzione in cui l'offerta di assegno circolare aveva

riguardato la somma di cui con il precetto era stato intimato il

pagamento, la terza sezione civile — consapevolmente disco

standosi «in ragione della mutata realtà sociale» dal precedente indirizzo della giurisprudenza condiviso anche da questa corte e

pure rilevando che gli assegni circolari, mantenendo la natura di

titoli di credito, non sono essi stessi denaro e neppure possono

svolgere la stessa funzione svolta dal denaro — in particolare ha

considerato che:

a) se il creditore non ha ragione di dubitare della regolarità e

dell'autenticità dei titoli e non ha un apprezzabile interesse a ri

cevere il denaro anziché i titoli, la consegna di assegni circolari

estingue l'obbligazione di pagamento, sia pure con l'implicita clausola del buon fine dell'assegno;

b) non vale obiettare, in contrario, che tali titoli comportano che il portatore debba recarsi presso la banca per riscuotere il

denaro, mentre il creditore, di regola, ha diritto di ricevere la

prestazione al suo domicilio;

c) la crescente considerazione sociale, che oggi accompagna la circolare degli assegni circolari ed il fatto che il creditore,

normalmente, ha un proprio conto bancario presso il quale de

posita il denaro ed i suoi titoli, delegando la banca depositaria alla loro riscossione, rende assai difficilmente condivisibili le obiezioni sopra indicate.

La successiva giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass.

10 febbraio 2003, n. 1939, id., 2003,1, 3102; 10 giugno 2005, n. 12324, che segue) ha ribadito, tuttavia, il pregresso indirizzo,

considerando che:

1) nelle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una

somma di denaro l'estinzione del debito consegue al pagamento

dell'importo in moneta avente corso legale presso il domicilio

del creditore;

2) qualora il pagamento venga effettuato mediante corre

sponsione di un assegno circolare, che, diversamente dalla

cambiale, costituisce un mezzo di pagamento, la consegna o la

trasmissione di esso non ha l'immediato effetto estintivo del

debito, che discende dalla consegna di denaro contante, salvo

diversa volontà delle parti;

3) il principio, secondo il quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito

(sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell'e mittente, quali gli assegni circolari emessi da un istituto di cre

no chiamate a fare i conti con una realtà in continuo divenire dove la movimentazione del denaro, grazie agli strumenti sempre più messi a

punto dalla tecnologia, tende a svincolarsi da un aggancio a substrati fi

sici. Di questi fenomeni evolutivi ogni tanto pare accorgersi il legislato re, cui sono ascrivibili interventi frammentari, che riguardano determi

nati settori (se non singole operazioni enucleate in un certo settore) e

perseguono finalità non omogenee. Si pensi alla recente disposizione, in chiave di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, secondo cui i

compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi

esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre

modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di

pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a cento euro

(così dispone l'art. 35, 12° comma, d.I. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, in 1. 4 agosto 2006 n. 248, che ha integrato l'art. 9

d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600). L'interrogativo, in cui riecheggiano le

considerazioni formulate da acuti osservatori (v., da ultimo, il quadro tracciato da V. Santoro, L'efficacia solutoria dei pagamenti tramite

intermediari, cit.), è fino a che punto si possa considerare questo mate

riale normativo alla stregua di un catalogo di eccezioni, se al loro co

spetto la regola appare ridursi ad un simulacro. [A. Palmieri]

Il Foro Italiano — 2006.

dito a ciò autorizzato ex art. 82 r.d. n. 1736 del 1933), si fonda

sulla norma di carattere dispositivo dell'art. 1277 c.c., che cessa

di operare quando esista una manifestazione di volontà, espressa o presunta, del creditore in tal senso, ovvero: a) quando esiste

un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore asse

gnatorio; b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nel

senso di attribuire efficacia solutoria alla,consegna, in paga

mento, di assegni circolari; c) quando la datio pro solvendo del

l'assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali;

4) con il principio che non può prescindersi dal consenso

espresso o presunto del creditore al fine di estinguere il debito

in modo diverso dal pagamento in moneta, qualunque sia l'en

tità del debito pecuniario, non contrastano né la previsione con

tenuta nell'art. 1 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito in 1. 5 lu

glio 1991 n. 197, che impone una modalità di trasferimento del denaro tramite intermediario autorizzato quando l'importo da

trasferire è complessivamente superiore a euro 12.500 (in

quanto la norma introduce solo una parziale deroga al principio di cui all'art. 1182, 3° comma, c.c., poiché in questi casi il con

tante non dovrà essere portato dall'intermediario presso il do

micilio del creditore, ma questi avrà il diritto di ricevere il pa

gamento del denaro presso uno stabilimento bancario posto nella provincia ove ha il domicilio), né la previsione contenuta

nell'art. 12 d.p.r. n. 45 del 1981, in base alla quale l'assicurato

re, se vi è il consenso del danneggiato sull'entità del risarci

mento, provvede al pagamento inviandogli un vaglia postale o

un assegno di pari importo (in quanto vi è un consenso tacito del

danneggiato che, accettando l'offerta risarcitoria effettuatagli, accetta anche la peculiare modalità estintiva prevista dal pre detto art. 12).

Nel ravvisato contrasto di giurisprudenza sulla questione, dalla cui soluzione dipende la decisione sul punto della contro

versia, gli atti vanno rimessi al primo presidente per l'eventuale

assegnazione del ricorso alle sezioni unite ai sensi dell'art. 374, 2° comma, c.p.c.

II

Svolgimento del processo. — La Ras s.p.a. proponeva, da

vanti al Giudice di pace di Roma, opposizione al precetto notifi

catogli da Edmondo Battistelli, al fine di far dichiarare nullo

l'atto di precetto notificatole il 17 luglio 1999, sostenendo di

aver estinto l'obbligazione pecuniaria con l'invio di assegno circolare di lire 1.336.493.

Resisteva l'opposto. Il Giudice di pace di Roma accoglieva l'opposizione, ritenen

do che l'assegno circolare era mezzo idoneo ad estinguere debiti

di denaro.

Proponeva appello il Battistelli.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 15 maggio 2001, rigettava l'appello, per la parte che ancora interessa.

Riteneva il tribunale che era ammissibile l'appello, in quanto la somma precettata era superiore a lire due milioni; che il pa

gamento con assegno circolare è idoneo strumento per di paga mento di debito pecuniario, se il creditore non dimostra che il

rifiuto dell'assegno non è contrario alla buona fede e correttez

za; che nella fattispecie non era stata fornita tale prova dal cre

ditore.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione

Edmondo Battistelli.

Resiste con controricorso la Ras s.p.a. Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo di ricorso

il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art.

1181, 1277, 1197 e 2004 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché i principi generali dell'ordinamento che riservano

allo Stato il potere di emissione della moneta.

Ritiene il ricorrente che il pagamento di debiti pecuniari va

effettuato con moneta a corso legale e non con assegno, a norma

dell'art. 1277, 1° comma, c.c., presso il domicilio del creditore,

a norma dell'art. 1182 c.c.; che l'assegno, anche circolare, non

può essere equiparato a moneta.

2. - Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la

violazione dei suddetti già citati articoli nonché degli art. 112 e

342 c.p.c. Assume il ricorrente di non aver incassato l'assegno inviato

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3067 PARTE PRIMA 3068

gli; di avere restituito lo stesso in data 16 giugno 1999 e di aver

notificato il precetto solo in data 23 luglio 1999.

Ritiene il ricorrente che l'assegno bancario non è idoneo ad

estinguere l'obbligazione pecuniaria e che non può neppure in

tegrare gli effetti dell'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220

c.c.; che, in ogni caso, l'obbligazione estinta solo con l'effettivo

incasso dell'assegno e solo qualora la somma portata dall'asse

gno onori la sorte del credito, gli interessi e la rivalutazione

dalla data della monetizzazione dello stesso; che nella specie, nessun assegno era stato incassato; che tale punto non era stato

valutato dal giudice. 3.1. - Ritiene questa corte che i due motivi di ricorso, essendo

strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi vanno accolti per quanto di ragione. Osserva preliminarmente questa corte che, in tema di adem

pimento di obbligazioni pecuniarie, nell'economia contempora nea si assiste ad una c.d. smaterializzazione del debito di dena

ro, che, anziché pezzi monetari, viene piuttosto assumendo,

quale oggetto, l'astratta disponibilità dello stesso, con conse

guente equiparazione al pagamento in denaro di altre forme di

soddisfacimento del credito, quali pagamenti con assegni, carte

di credito, bonifici, pagamenti per via telematica, ecc.

Il riflesso giuridico di tale situazione economica è la questio ne se l'obbligazione pecuniaria possa ritenersi adempiuta attra

verso uno di detti mezzi e segnatamente, con riferimento alla

questione oggetto del presente giudizio, attraverso la consegna di un assegno circolare, di cui il creditore risulti beneficiario.

3.2. - Lo stato attuale della giurisprudenza sul punto è contra

stante.

Secondo un orientamento, per così dire tradizionale, l'invio

di assegni (non solo bancari, ma anche circolari) da parte del

debitore obbligato al pagamento di somme di denaro si configu ra come datio in solutum o, più precisamente, come proposta di

una datio pro solvendo, la cui efficacia liberatoria dipende dal

preventivo assenso del creditore (che può essere manifestato an

che con comportamento concludente), ovvero dalla sua accetta

zione, che è configurabile quando trattenga e riscuota l'assegno

inviatogli. In quest'ultima ipotesi la prestazione diversa da

quella dovuta è accettata con riserva, quanto al definitivo effetto

liberatorio, dell'esito della condizione «salvo buon fine» o «sal

vo incasso», di norma inerente all'accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in numerario

(Cass. 3 aprile 1998, n. 3427, Foro it., Rep. 1998, voce Obbli gazioni in genere, n. 13; 10 febbraio 2003, n. 1939, id., 2003,1,

3102; 24 giugno 1997, n. 5638, id., Rep. 1997, voce cit., n. 68; 21 dicembre 2002, n. 18240, id., Rep. 2003, voce cit., n. 47; 3 luglio 1980, n. 4205, id., 1980,1, 2113).

3.3. - Secondo altro orientamento la consegna di assegni cir

colari, pur non equivalendo a pagamento a mezzo di somme di

denaro, estingue l'obbligazione di pagamento quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole della correttezza che

impongono allo stesso creditore l'obbligo di prestare la sua

collaborazione all'adempimento dell'obbligazione, a norma

dell'art. 1175 c.c. (Cass. 7 luglio 2003, n. 10695, id., Rep. 2004, voce cit., n. 40; 10 febbraio 1998, n. 1351, id., 1998, I, 1914, con spunti anche in Cass. 13 gennaio 1982, n. 186, id., Rep. 1982, voce cit., n. 19).

Rileva quest'ultimo orientamento che, premesso che l'asse

gno circolare può avvenire solo da parte di una banca a ciò auto

rizzata, la quale a sua volta deve avere presso la Banca d'Italia un deposito cauzionale a garanzia di tutti gli assegni che emette

(art. 82 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 ed art. 49 d.leg. 1° set

tembre 1993 n. 385) e che quindi gli assegni circolari assicurano

al legittimo portatore la sicurezza di conseguire la somma di de

naro in essi indicata, la facilità della loro circolazione e la sicu

rezza che tendenzialmente presentano possono rendere illegitti mo il loro rifiuto da parte del creditore, se si tratta di rifiuto

contrario a buona fede.

Pertanto se il creditore non ha ragione di dubitare della rego larità e dell'autenticità dei titoli e non ha un apprezzabile inte

resse a ricevere il denaro anziché i titoli, la consegna di assegni circolari estingue l'obbligazione di pagamento sia pure con

l'implicita clausola del buon fine dell'assegno. Né vale obiettare che tali titoli comportano per il portatore

l'onere di recarsi presso la banca per riscuotere il denaro, men

II Foro Italiano — 2006.

tre il creditore, di regola, ha diritto di ricevere la prestazione al

suo domicilio.

Osserva ancora detto orientamento che la crescente conside

razione sociale che oggi accompagna la circolazione degli asse

gni circolari ed il fatto che il creditore, normalmente, ha un pro

prio conto bancario presso il quale deposita il proprio denaro ed

i propri titoli, delegando la banca depositaria alla loro riscossio

ne, rende assai difficilmente condivisibili le obiezioni sopra in dicate, che in passato sono state condivise anche dalla giuris

prudenza di questa corte, dalla quale, tuttavia, è consentito di

scostarsi in ragione della mutata realtà sociale.

In definitiva detto orientamento, pur non attribuendo in asso

luto efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati con assegni cir

colari, in assenza del consenso del creditore tuttavia introduce a

carico di questi, per escludere il carattere solutorio del paga mento con assegno, l'onere di provare che, in considerazione

delle circostanze del caso concreto, il rifiuto di pagamento con

assegni circolari non è contrario alla correttezza ed alla buona

fede. 4.1. - Ritiene questa corte, che pur condividendo le osserva

zioni di carattere economico-sociale suddette, che, come si di

ceva, hanno portato nella pratica commerciale alla progressiva smaterializzazione delle obbligazioni pecuniarie, dovendo —

tuttavia — in questa sede limitarsi ad individuare quale sia la

disciplina vigente voluta dal legislatore in tema di adempimento di debito di somme di denaro, non si possa disconoscere che il

dato letterale dell'art. 1277, 1° comma, c.c. comporta che i de

biti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato, allorché essi non superino euro 12.500 (coordinando detta norma dell'art. 1127, 1° comma, per il tramite dell'art.

1281, 1° comma, con l'art. 1 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, come

successivamente modificato e da ultimo dal d.leg. 20 febbraio

2004 n. 56). 4.2. - Va, preliminarmente, rilevato in proposito che non pos

sa anzitutto sostenersi che detto art. 1277 c.c. costituisca una

norma datata, che non tiene conto dell'evoluzione socioecono

mica, in quanto, poiché il legislatore è intervenuto anche nel

2004, come meglio si vedrà in seguito, a confermarne implici tamente la validità e la funzionalità, non può l'interprete non te

ner conto di ciò.

Inoltre, e soprattutto, qui si discute della disciplina vigente in

tema di estinzione satisfattiva tramite pagamento delle obbliga zioni pecuniarie

Invece i casi in cui l'estinzione del debito pecuniario avviene

attraverso assegni (bancari o circolari, ovvero attraverso bonifi

ci, carte di credito o altri sistemi telematici), non si ha l'estin

zione satisfattiva del debito di denaro tramite pagamento dello

stesso, e quindi non è più in rilievo quale sia la disciplina appli cabile a questa forma di estinzione, ma l'estinzione è realizzata

attraverso l'intreccio di delegazione, di dazione in pagamento, di compensazione e probabilmente anche di altri istituti spe cialmente quando ai fini dell'acquisto finale da parte del credi

tore destinatario del pagamento entrino in considerazione più istituti di credito.

Segnatamente per l'assegno bancario •— ad avviso degli orientamenti teorici ampiamente predominanti

— l'ordine con

tenuto nell'assegno bancario al trattario dà luogo alla configura zione di una delegazione di pagamento qualificata ma non ob

bligatoria, atteso il divieto a carico del trattario di accettazione

del titolo (art. 4 1. ass.) e di avallo (art. 28 1. ass.), valendo la gi rata in suo favore come quietanza ed essendo infine nulla la gi rata del trattario medesimo (art. 18 1. ass.), con esclusione di

novazione, come emerge dall'art. 58 1. ass., che enuncia il prin

cipio della permanenza dell'azione causale.

L'assegno circolare ha una struttura simile al pagherò cam

biario a vista, ma se ne distingue per essere, non uno strumento di credito, ma di pagamento, e realizza secondo alcuni un'ipote si di accollo di pagamento e secondo altri mandato di paga mento.

4.3. - Premesse queste considerazioni, va osservato che, seb

bene l'assegno — sia bancario che circolare — costituisca, dif

ferenza della cambiale, un mezzo di pagamento, tuttavia la con

segna o la trasmissione di esso, salva diversa volontà delle parti, s'intende fatta pro solvendo e non pro soluto con esclusione,

quindi di un immediato effetto estintivo del debito.

Infatti l'assegno non può essere assimilato a denaro, sotto

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

forma di banconota, che è l'unico che ha valore solutorio anche

in assenza di una volontà del creditore.

A tal fine il legislatore, per evitare la concorrenza da parte

degli assegni circolari alla moneta, ha stabilito una serie di li

mitazioni all'utilizzabilità dell'assegno circolare, sancendo che

10 stesso non può mai essere al portatore o con il nome del

prenditore in bianco (art. 83, 1° comma, n. 3, e 2° comma, 1.

ass.) e fissando un termine di presentazione molto breve (art. 84

1. ass.). 4.4. - L'invio, quindi, al creditore, di un assegno circolare in

luogo della somma di denaro, configura non solo la violazione

dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 1197 c.c. (rappresentando una datio

pro solvendo, in assenza di consenso del creditore) ma anche

dell'art. 1182 c.c. (secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore), in

quanto implica la sostituzione del domicilio del creditore con la

sede dell'istituto bancario presso cui l'assegno circolare è ri

scuotibile.

Sennonché il principio di cui all'art. 1277, 1° comma, c.c.

non costituisce una norma inderogabile, con la conseguenza che

con il consenso del creditore, ben può essere attribuito effetto

liberatorio ad altre forme di dazione e segnatamente alla conse

gna di assegno (Cass. 3 aprile 1998, n. 3427, cit.). 4.5. - Va quindi affermato che, in linea sistematica, il princi

pio secondo il quale il creditore di somma di denaro non è te

nuto ad accettare in pagamento titoli di credito (sia pure assistiti

da particolari garanzie di solvibilità dell'emittente, quali gli as

segni circolari emessi da un istituto di credito a ciò autorizzato

ex art. 82 r.d. n. 1736 del 1933) si fonda su di una norma (art. 1227 c.c.) di carattere dispositivo che cessa di operare:

a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario;

b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso

di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di

assegni circolari (Cass. 3 luglio 1980, n. 4205, cit.); c) quando la datio pro solvendo dell'assegno in luogo del

contante sia consentita da usi negoziali (art. 1340 c.c.), i quali ben possono essere evocati a dimostrazione di una volontà con

trattuale derogatoria della disciplina legislativa (dispositiva) ex

art. 1277 ss. c.c. (Cass. 24 giugno 1997, n. 5638, cit.; n. 2583

del 1980, id., Rep. 1981, voce Contratto in genere, n. 115; n.

3470 del 1991, id., Rep. 1991, voce Trasporto (contratto di), n.

27). Come si vede, tutte le suddette ipotesi di deroga alla discipli

na di cui all'art. 1277, 1° comma, c.c., si fondano su una vo

lontà, espressa o presunta, del creditore.

Se detto consenso del creditore manca, il debitore non può

adempiere alla propria obbligazione pecuniaria, se non con mo

neta avente corso legale. 4.6. - Né può sostenersi, come ritiene il contrario orienta

mento giurisprudenziale, che la consegna di assegni circolari,

pur non equivalendo al pagamento in contanti, estingue l'obbli

gazione «quando il rifiuto del creditore appare contrario alle re

gole di correttezza, che impongono allo stesso creditore l'obbli

go di prestare la sua collaborazione, ai sensi dell'art. 1175 c.c.».

Infatti detta collaborazione è dovuta solo per riceversi l'og

getto della prestazione e non un oggetto differente, per il quale non è dovuta alcuna collaborazione, ma sussiste solo la facoltà

del creditore di prestare il proprio consenso (art. 1197 c.c.). 5.1. - Quanto sopra detto è valido, se il debito pecuniario non

è superiore ad euro 12.500.

Se detto limite è superato, vige una disciplina particolare che

tuttavia conserva piena valenza all'art. 1227, 1° comma, c.c.,

per cui il creditore ha il diritto di essere pagato in moneta, sia

pure attraverso un intermediario abilitato, che subentra nella po sizione del debitore.

Infatti l'art. 1 d.l. 3 maggio 1991 n. 143 convertito in 1. 5 lu

glio 1991 n. 197, provvedimenti urgenti per limitare l'uso del

contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, come modificato dall'art. 6 d.leg. 20 febbraio 2004 n. 56, sta

tuisce che;

«1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di

deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in

lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti di

versi, quando il valore da trasferire è complessivamente supe

11 Foro Italiano — 2006.

riore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito

per il tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante

vanno osservate le modalità indicate ai commi 1 bis e 1 ter.

1 bis. Il trasferimento per contanti per il tramite d'intermedia

rio abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accet

tata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso

della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo

successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di

ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

1 ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore

dell'accettazione di cui al comma 1 bis produce l'effetto di cui

al 1° comma dell'art. 1277 c.c. e nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'art. 1210 dello stesso

codice».

5.2. - Da detta norma emerge che il legislatore ha ritenuto di

conservare piena valenza al disposto del 1° comma dell'art.

1277, che quindi non può essere svalorizzato dall'interprete, tant'è che è stato necessario equiparare con apposito comma (1

ter) l'effetto estintivo conseguente al pagamento in denaro, di

cui al citato art. 1277, a quello conseguente alla comunicazione

da parte del debitore al creditore dell'accettazione dell'interme

diario abilitato. Infatti, in questi casi, poiché ai sensi dell'art. 1, comma 1 ter,

1. n. 197 del 1991, alla comunicazione dell'accettazione conse

gue la liberazione del debitore, si verifica un'ipotesi di accollo

del debito da parte del terzo, liberatorio ex lege per il debitore

originario (art. 1273 c.c.). Tuttavia il credito originario non ha avuto un'estinzione satisfattiva conseguente all'avvenuto pa

gamento, ma un'estinzione non satisfattiva per novazione sog

gettiva della persona del debitore con l'intermediario abilitato, che dovrà effettuare il pagamento di un debito divenuto esclusi

vamente proprio. 5.3. - Ma questa equiparazione ope legis degli effetti estintivi,

ed in assenza del consenso del creditore, opera solo nel caso le

gislativamente previsto (art. 1281, 1° comma, c.c.) e cioè per

pagamenti superiori ad euro 12.500.

Anzi, oltre il suddetto limite, è pacificamente ritenuto in dot

trina che, in deroga al principio di cui all'art. 1277, 1° comma,

non solo la legge consenta allo stesso creditore di rifiutare al

debitore legittimamente il pagamento offertogli direttamente in

contante, senza l'osservanza del procedimento predetto, ma ad

dirittura glielo imponga. Non è possibile, invece, ritenere che le limitazioni alla circo

lazione del contante, nei termini suddetti, costringano il credito

re ad accettare in pagamento titoli di credito in luogo della mo

neta; la legge, infatti, non ha inteso vietare il trasferimento del

contante, ma si è limitata ad imporre una modalità di trasferi

mento (tramite intermediario). L'intermediario è tenuto, pertanto, a consegnare al creditore

il contante, a norma dell'art. 1277, 1° comma, c.c., salvo che

questi non accetti un assegno (generalmente circolare) dell'in

termediario stesso.

Qui la legge introduce solo una parziale deroga al principio di

cui all'art. 1182, 3° comma, in quanto il contante non dovrà es

sere portato dall'intermediario presso il domicilio del creditore, ma questi ha solo il diritto di riceversi il pagamento del denaro

nella provincia dove ha il domicilio, il che lascia intendere che

11 pagamento dovrà di norma avvenire presso uno stabilimento

bancario posto in detta provincia. Ove il pagamento avvenga con assegno (sia esso bancario,

perché emesso dal debitore, sia esso circolare, perché emesso

dall'intermediario), l'assegno deve essere recapitato presso il

domicilio del creditore, salvo diverso accordo delle parti, e ciò

sempre ai sensi dell'art. 1182, 3° comma, c.c.

5.4. - In definitiva, qualunque sia l'entità del debito pecunia rio (salve le peculiarità suddette, se tale debito supera il limite

di euro 12.500), non può prescindersi dal consenso espresso o

presunto del creditore, al fine di estinguere il debito in modo di

verso dal pagamento con moneta.

5.5. - Non incrina questa conclusione la disposizione dell'art.

12 d.p.r. 16 gennaio 1981 n. 45 (modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deri

vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ap

provato con d.p.r. 24 novembre 1970 n. 973), secondo cui «l'as

sicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la

comunicazione dell'accettazione della somma offerta per il ri

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PARTE PRIMA 3072

sarcimento del danno, provvede al pagamento della somma stes

sa inviando al danneggiato, all'indirizzo da questi indicato nella

denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, va

glia postale od assegno di pari importo» ovvero mediante accre

dito su conto corrente del danneggiato.

Infatti, anzitutto, ciò attiene esclusivamente alla specifica

ipotesi in cui il titolo del pagamento sia costituito dall'accordo

negoziale raggiunto tra assicuratore e danneggiato in merito al

risarcimento e non è quindi estensibile al di fuori di detta ipote

si, per il regime della specialità della norma rispetto a quella

generale (mentre la fattispecie in esame non ricade in questa

ipotesi normativa, tenuto conto che, vertendosi in ipotesi di op

posizione a precetto, la somma precettata — la cui causale nep

pure è stata indicata dalle parti — era contenuta necessaria

mente in un titolo esecutivo). Inoltre anche in questa ipotesi vi è pur sempre un consenso

tacito del creditore (danneggiato): infatti, accettando egli l'of

ferta risarcitoria effettuatagli, accetta anche la peculiare moda

lità prevista dall'art. 12 d.p.r. 45/81 per l'estinzione del debito.

6.1. - Sulla questione, pure sostenuta in termini negativi dal

ricorrente, se l'offerta di un assegno circolare, a titolo di paga

mento, possa valere come offerta non formale, escludendo in

tale modo la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1220 c.c., que sta corte, con ripetute affermazioni, ha mutato il precedente in

dirizzo giurisprudenziale (di cui alla decisione 27 luglio 1973, n. 2200, id., Rep. 1973, voce Obbligazioni in genere, n. 26),

stabilendo che l'offerta di pagamento mediante assegno circola

re deve ritenersi eseguito secondo gli usi e quindi integrante la

fattispecie di cui all'art. 1220, per cui, pur non costituendo

adempimento costituisce un'offerta non formale, che esclude la

mora del debitore (ex multis, Cass. 21 dicembre 2002, n. 18240,

cit.; 28 luglio 1997, n. 7051, id., Rep. 1998, voce cit., n. 15; 23

agosto 1986, n. 5143, id., Rep. 1986, voce cit., n. 22; 13 gennaio

1982, n. 186, cit.; 9 febbraio 1979, n. 902, id.. Rep. 1979, voce cit., n. 35).

6.2. - Il principio dell'esclusione della mora del debitore —

va condiviso in simile fattispecie, sia pure con un inquadra mento sistematico diverso rispetto a quello proposto della «of

ferta non formale», di cui all'art. 1220 c.c.

Tale ultima norma statuisce che «Il debitore non può essere

considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della

prestazione dovuta, senza osservare le forme indicate nella se

zione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia ri

fiutata per un motivo legittimo». A tal fine va rilevato che la giurisprudenza e la dottrina hanno

riconosciuto gli effetti della valida offerta non formale di cui al

l'art. 1220 c.c. in ogni manifestazione concreta da parte del de

bitore di seria volontà di pronto ed esatto adempimento, ponen do la prestazione dovuta disposizione del creditore (Cass. n.

12922 del 1992, id., Rep. 1992, voce cit., n. 29; n. 2283 del

1991, id., Rep. 1991, voce cit., n. 35). Quindi il presupposto per l'applicazione dell'art. 1220 c.c. è

che il debitore offra pur sempre la prestazione effettivamente

dovuta: il che significa che nella fattispecie di debito pecuniario il debitore deve offrire moneta a corso legale e non assegni.

6.3. - Ciò che l'art. 1220 c.c. consente, ai fini dell'esclusione

della mora del debitore, non è che possa essere offerta una pre stazione diversa in luogo di quella dovuta, in assenza di un le

gittimo motivo di rifiuto, perché in questo caso ogni qual volta

il debitore proponga una prestazione in luogo di adempimento a

norma dell'art. 1197 c.c., egli non sarebbe mai in mora.

Inoltre, se si sostenesse ciò, si riporterebbe in campo, sia pure attraverso l'art. 1220 c.c., l'impossibilità per il creditore di ri

fiutare la diversa prestazione (assegno in luogo di moneta), se

non in presenza di un motivo legittimo; anzi la si riproporrebbe con maggior forza, poiché la possibilità di rifiuto della presta zione dell'assegno in luogo della moneta solo per un «motivo

legittimo» ex art. 1220 assegna al creditore ambiti di rifiuto più ristretti di quelli che la non condivisa giurisprudenza sopra ci

tata (Cass. n. 1351 del 1998, cit.; n. 10695 del 2003, cit.) pone al creditore, ritenendo che questi non possa rifiutare la presta zione, se il rifiuto è contrario alle «regole di correttezza» ex art.

1175 c.c.

6.4. - Il punto è che l'art. 1220 c.c. non deroga, in assenza del

consenso del creditore, a che il debitore debba offrire «la pre stazione dovuta» e non altra, ma deroga espressamente ai fini

Il Foro Italiano — 2006.

della mora del debitore, solo alla forma dell'offerta della presta zione dovuta, e cioè alle forme dell'offerta previste nella sezio

ne III del precedente capo, e cioè alle forme ed ai requisiti del

l'offerta di cui agli art. 1208 ss. c.c.

6.5. - Ciononostante l'approdo cui è giunto il richiamato

orientamento giurisprudenziale (indicato al punto 6.1), di non

considerare in mora il debitore che offra il pagamento del debito

pecuniario con assegno, è da condividere nei limiti in cui esso

possa considerarsi un inadempimento incolpevole (spunti in

questo senso si rinvengono in Cass. 20 gennaio 1986, n. 345,

id., Rep. 1986, voce Locazione, n. 343; 19 settembre 1980, n.

5310, id.. Rep. 1980, voce cit., n. 161). Infatti, poiché il presupposto della mora è l'inadempimento

colpevole del debitore (art. 1218 c.c., per quanto la norma parli di imputabilità), se gli usi, praticati in un certo luogo in relazio ne alla fonte ed all'entità dell'obbligazione pecuniaria, fanno

presumere che il debitore, con la consegna dell'assegno, non

intendesse sottrarsi alla propria prestazione, ma intendesse —

invece — adeguarsi a dette pratiche commerciali, ragionevol mente presumendo la volontà del creditore di accettarsi in pa

gamento del debito di denaro un assegno, non può ritenersi che

il debitore, consegnando l'assegno, versi in inadempimento col

pevole, finché il creditore stesso non abbia espressamente mani

festato la volontà di non accettare l'assegno come mezzo di pa

gamento ed abbia restituito lo stesso, se già trasmessogli. 6.6. -

Seguendo questo inquadramento della fattispecie nel

l'ambito dell'incolpevolezza dell'inadempimento e quindi nello

schema dell'art. 1218 c.c., deriva che non in ogni caso il paga mento con assegno esclude la colpevolezza dell'inadempimento

dell'obbligazione pecuniaria, ma solo lì dove può ragionevol mente presumersi da parte del debitore — sulla base della prati ca commerciale o della fonte dell'obbligazione o dell'entità

della somma — che il creditore l'avrebbe accettato (non, ad

esempio, nell'acquisto di un giornale). Inoltre consegue che detto inadempimento diventa colpevole,

allorché il creditore (che non fosse già obbligato per contratto o

per legge a riceversi l'assegno) ha manifestato la volontà di non

accettarsi l'assegno come mezzo di pagamento, superando la

contraria presunzione che potesse essere insorta nel debitore.

Se, invece, l'inquadramento della questione viene conservato

nell'ambito del paradigma di cui all'art. 1220 c.c., anche se il

creditore rifiuta l'assegno, senza addurre un legittimo motivo, il

debitore, per quanto edotto della contraria volontà del creditore,

non va mai in mora.

7. - Ne consegue che i suddetti motivi di ricorso vanno accolti

per quanto di ragione e nei termini suddetti

L'accoglimento dei due motivi di ricorso, comporta l'assor

bimento del terzo motivo.

Va cassata, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata senten

za, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla

Corte d'appello di Roma, che, nel riesaminare i fatti, si unifor

merà ai principi di diritto sopra esposti (punti 4.5 e 6.5).

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