sezione III civile; sentenza 1° aprile 2004, n. 6402; Pres. Duva, Est. Perconte Licatese, P.M.Ceniccola (concl. diff.); Soc. Immobiliare Frattina (Avv. Pittaluga, Chiaradia) c. Pizzolitto;Pizzolitto (Avv. Ramadori, Colangelo) c. Soc. Immobiliare Frattina. Cassa App. Venezia 7novembre 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 9 (SETTEMBRE 2004), pp. 2415/2416-2425/2426Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199390 .
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2415 PARTE PRIMA
ne delle prestazioni, essendo ciò stato escluso dalla giurispru denza di questa corte — come si è già illustrato al punto sub 1) — sia nella vigenza del d.p.r. 698/94, sia nella vigenza dell'art.
130 d.leg. 112/98. Il ricorso incidentale è fondato, essendo erronea (come de
nunziato in ricorso) l'affermazione della necessità di un doppio
giudizio per ottenere le prestazioni d'invalidità civile; il tribu
nale non doveva limitare il suo esame alla verifica delle condi
zioni sanitarie, ma (come la Palano aveva dedotto in sede d'ap
pello, avendo anch'essa impugnato la sentenza di primo grado, che si era pronunciata solo sulla ricorrenza dello stato invali
dante) statuire in merito al diritto alla prestazione assistenziale
richiesta, riconoscendo il diritto nei confronti dell'Inps, che —
per i motivi illustrati al punto sub 2) — va individuato come le
gittimato passivo nelle controversie aventi ad oggetto le presta zioni assistenziali (per i procedimenti iniziati dopo il 3 settem
bre 1998). Il ricorso incidentale va dunque accolto, la sentenza impù
gnava va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nella
Corte d'appello di Bari, dovendo la causa essere decisa anche
sulla decorrenza degli accessori.
Conclusivamente va affermato che nelle controversie, propo ste dopo il 3 settembre 1998, aventi ad oggetto il diritto a pre stazioni assistenziali — esclusa la necessità di promuovere un
doppio giudizio per l'accertamento dell'invalidità e per il con
seguimento delle prestazioni — il titolare dal lato passivo del
diritto controverso è l'Inps, che va dunque citato in giudizio e
nei cui confronti lo stato d'invalidità va accertato incidenter
tantum. Va esclusa l'ammissibilità dell'azione di mero accerta
mento dello stato d'invalidità civile, mentre nelle controversie
in cui detto stato si configura come presupposto (antecedente in
senso logico) rispetto alla pretesa fatta valere, il soggetto da chiamare in giudizio va individuato nel titolare dal lato passivo della pretesa medesima.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 1° aprile 2004, n. 6402; Pres. Duva, Est. Perconte Licatese, P.M. Ceniccola (conci, diff.); Soc. Immobiliare Frattina
(Avv. Pittaluga, Chiaradia) c. Pizzolitto; Pizzolitto (Avv. Ramadori, Colangelo) c. Soc. Immobiliare Frattina. Cassa
App. Venezia 7 novembre 2000.
Notiticazione e comunicazione di atti civili — Ricorso per cassazione — Ricorso incidentale — Notificazione a mezzo del servizio postale — Tempestività — Valutazione (Cod.
proc. civ., art. 149, 370, 371; 1. 20 novembre 1982 n. 890, no tificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, art. 3, 4). Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diver
so dall'abitazione — Destinazione ad attività alberghiera — Locazione a carattere stagionale — Indennità di av viamento — Calcolo — Fattispecie (L. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 27, 34).
A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzio
nale, per stabilire la tempestività o meno del ricorso inci dentale in Cassazione nel caso in cui l'atto sia stato notifi cato a mezzo del servizio postale, deve tenersi conto della data di spedizione del piego raccomandato, ad opera del di
fensore a ciò autorizzato, e non della data della sua ricezione da parte del destinatario. (1)
(1) Conformemente, in applicazione del principio della scissione de
gli effetti della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, secondo che essi riguardino il notificante ovvero il destinatario dell'atto, sancito da Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477, Foro it., 2003,1, 13, con nota
Il Foro Italiano — 2004.
L'indennità per la perdita dell'avviamento dovuta alla cessa
zione del rapporto al conduttore di immobile adibito ad atti
vità alberghiera, nel caso di locazione stagionale, non va cal
colata moltiplicando automaticamente l'ultimo canone per ventuno mensilità, ma rapportando al mese il canone corri
sposto per l'intera durata effettiva della locazione, moltipli cando poi l'importo del canone mensile così risultante per il
numero di mensilità (ventuno) previsto dall'art. 34 l. 392/78 e
dividendo il prodotto per nove, parificando a questo solo ef
fetto l'anno solare alla stagione (nella specie, si era formato il giudicato, in forza di sentenza emessa in un precedente
giudizio, circa la spettanza al conduttore del diritto all'in
dennità di avviamento). (2)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 16 lu glio 2003, n. 11148; Pres. Preden, Est. Varrone, P.M. Golia
(conci, parz. diff.); Roccaforte (Avv. Di Biase) c. Soc. Time
out (Avv. Cascella). Cassa Trib. Taranto 9 aprile 1999.
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diver so dall'abitazione — Locazione a carattere stagionale —
Nozione — Fattispecie (L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 27). Sfratto (procedimento per la convalida) — Passaggio dalla
fase sommaria alla fase ordinaria — Domande nuove —
Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 112, 426, 667). Sfratto (procedimento per la convalida) — Finita locazione
— Opposizione dell'intimato — Rinnovazione del con
tratto — Domanda riconvenzionale — Necessità — Esclu
sione — Proposizione con l'atto di opposizione — Tempe stività (Cod. proc. civ., art. 112, 426, 665, 667).
La locazione stagionale, disciplinata dall'art. 27, 6° comma, l.
392/78, non costituisce un rapporto unitario, bensì una serie
di rapporti distinti, ancorché collegati da un potenziale vin
colo di reiterazione, avendo il legislatore assunto come pre
supposto la normale scadenza del contratto al termine della
stagione e la sua annuale rinnovabilità, ad nutum del con
duttore, per un arco di tempo stabilito nella misura massima
di sei anni, con l'obbligo del conduttore di rilasciare la res
locata alla scadenza stagionale (nella specie, la Suprema corte ha reputato corretta la pronunzia del giudice del merito
che, riguardo ad una locazione stagionale estiva, ritenuta la
rinnovazione del rapporto per la stagione estiva successiva, aveva disatteso la richiesta del locatore volta ad ottenere un
provvedimento di sfratto immediato, ordinando tuttavia il ri
lascio dell 'immobile locato per il periodo corrispondente alla
stagione invernale, nella quale il conduttore non aveva più titolo per la detenzione). (3)
Sono ammissibili le domande formulate dal locatore intimante nella memoria integrativa tempestivamente depositata in oc casione del passaggio del procedimento di sfratto dalla fase sommaria a quella ordinaria, ex art. 667 e 426 c.p.c. (4)
L'accoglimento dell'opposizione all'intimazione di sfratto per finita locazione di una locazione stagionale, sul presupposto
di R. Caponi, v., con riferimento al ricorso per cassazione (ed al contro
ricorso), Cass. 25 giugno 2003, n. 10087, Foro it., Mass., 1747; 22
maggio 2003, n. 8099, ibid., 737; 19 maggio 2003, n. 7839, ibid., 710; 29 aprile 2003, n. 6632, ibid., 571; e, più in generale, Cass. 3 settembre 2003, n. 12834, ibid., 1252; 9 agosto 2003, n. 12041, ibid., 1135; 30
luglio 2003, n. 11686, ibid., 1079. Sulla portata del suddetto principio, v., inoltre, Cass. 18 luglio
2003, n. 11257, ibid., 1039, e 15 luglio 2003, n. 11072, ibid., 1013, nel senso che esso trova applicazione al tema della tempestività della notifica, ma non esime la parte dall'onere di produrre l'avviso di rice vimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. (pena l'inesistenza della notifi cazione e l'inammissibilità del ricorso per cassazione); e, da ultimo, Cass. 14 novembre 2003, n. 17245, 17 luglio 2003, n. 11201, App. Pa lermo 11 febbraio 2003 e Trib. Udine-Palmanova 3 febbraio 2004, id., 2004, I, 1146, con osservazioni di R. Caponi, nonché Cass. 11 giugno 2004, n. 11140, in questo fascicolo, I, 2356, con nota di R. Caponi; 4
maggio 2004, n. 8447, 13 aprile 2004, n. 7018, 10 marzo 2004, n. 4900, e 19 gennaio 2004, n. 709, ibid., 2383, con osservazioni di R. Caponi.
(2-3, 6) Circa la configurazione della locazione stagionale ex art. 27, 6° comma, 1. 392/78 non come rapporto unitario, ma come una serie di
rapporti distinti ancorché collegati, la seconda e la terza delle pronunzie
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
della valida manifestazione da parte del conduttore della vo
lontà di proseguire il rapporto, comporta come effetto auto
matico la rinnovazione del contratto per la stagione successi
va, senza bisogno che l'intimato formuli una domanda ricon
venzionale in tal senso, la quale comunque, se proposta con
l'atto di opposizione alla convalida, deve ritenersi tempesti va, non rilevando il successivo mancato deposito della memo
ria integrativa ex art. 426 e 667 c.p.c. da parte del medesimo
intimato. (5)
III
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 9 ago sto 2002, n. 12076; Pres. Nicastro, Est. Manzo, P.M. Destro
(conci, conf.); Burattini (Avv. Novelli) c. Soc. Mattii Mar
cello & Co. (Avv. Viozzi). Cassa Trib. Ancona 21 gennaio 1999 e decide nel merito.
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diver so dall'abitazione — Locazione a carattere stagionale —
Indennità di avviamento — Esclusione (L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 27, 34).
In caso di cessazione del rapporto di locazione stagionale, il
conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall 'abitazione
non ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento
prevista dall'art. 34 l. 27 luglio 1978 n. 392. (6)
in rassegna ribadiscono l'orientamento più recente della corte di legit timità: v., in senso conforme, Cass. 1° agosto 1995, n. 8388, Foro it.,
Rep. 1996, voce Locazione, n. 99 (per esteso, Rass. locazioni, 1996, 149, la quale esclude che la mancata restituzione dell'immobile locato da parte del conduttore al termine della stagione possa determinare la trasformazione del rapporto locatizio da stagionale a ordinario); 10 marzo 1988, n. 2380, Foro it., 1988, I, 1888, con nota di richiami. Nello stesso senso, tra le pronunzie di merito, Pret. Lucca 13 giugno 1989, id., Rep. 1990, voce cit., n. 119 (riportata in Giur. it., 1990, I, 2, 822, con nota di M.P. Coculo), secondo la quale, conseguentemente, il conduttore che al termine della stagione abbia restituito l'immobile al
locatore, non trovandosi più in una situazione di detenzione, non è le
gittimato ad esperire l'azione di reintegrazione nel possesso, ex art. 1168 c.c., al fine di ottenere la riconsegna del bene per la stagione suc cessiva.
Circa l'indennità di avviamento ex art. 34 1. 392/78, la riportata Cass. 12076/02 esclude che il relativo diritto possa essere riconosciuto al
conduttore nel caso di locazione a carattere stagionale, argomentando che il tenore letterale del 1° comma dell'articolo testé citato, dove si fa riferimento alle «attività indicate ai nn. 1 e 2 dell'art. 27», lascia inten dere che il legislatore non abbia inteso ricomprendere nell'ambito di
operatività della norma anche le locazioni stagionali, «disciplinate, quale specifico tipo contrattuale, dal 6° comma dell'art. 27». In senso
contrario, sull'assunto che il carattere stagionale della locazione com
porta soltanto una particolare modalità del rapporto riguardo alla sua
durata, senza dare luogo ad un tipo di attività diverso da quelli indivi duati dai nn. 1 e 2 del citato art. 27, v., invece, Trib. Lecce 25 giugno 1998, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 256 (per esteso, Arch, locazioni, 1999, 975), secondo la quale, quindi, l'indennità per la perdita dell'av viamento spetta al conduttore anche nell'ipotesi di locazione stagiona le, almeno quando la cessazione del rapporto sia dovuta non a mancata manifestazione della volontà del conduttore di rinnovare il contratto al termine delle stagioni intermedie, bensì alla sua scadenza naturale, per l'insussistenza di un obbligo normativo del locatore di garantire il rin novo stagionale oltre il sesto anno (quanto alla misura dell'indennità ex art. 34 1. 392/78, il tribunale salentino si esprime nel senso che essa va
calcolata moltiplicando per il numero di mensilità stabilite dalla norma la somma corrispondente alla dodicesima parte del canone stagionale dovuto e corrisposto dal conduttore nell'ultimo anno).
Nel senso che anche nel caso di utilizzazione dell'immobile locato
per un'attività stagionale (nella specie, attività di mescita di vino di
propria produzione) spetta al conduttore il diritto di prelazione legale ex art. 38 1. 392/78, v., d'altra parte, App. Roma 21 aprile 1992, Foro
it., Rep. 1993, voce cit., n. 223 (e Giust. civ., 1993,1, 791). Circa la forma che deve rivestire la richiesta del conduttore di rinno
vo della locazione stagionale per le stagioni successive alla prima, nel
senso dell'idoneità dell'atto di citazione notificato, v. App. Trieste 21
novembre 1989, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 118 (e Arch, locazio
ni, 1990, 274). In argomento, v. anche Trib. Udine-Palmanova, ord. 11 novembre
2002, id., 2003, 73, che ritiene applicabile anche con riferimento alle
locazioni stagionali l'istituto del recesso o diniego di rinnovo del con
tratto, da parte del locatore, per i motivi di cui all'art. 29 1. 392/78.
Il Foro Italiano — 2004.
I
Svolgimento del processo. — Pizzolitto Caterina, già condut
trice, nella stagione 1984, dell'albergo Hotel Linz di Bibione,
premesso che, con sentenza n. 46 del 1993, la Corte d'appello di
Venezia aveva stabilito, a carico della locatrice Immobiliare
Frattina s.r.l., l'obbligo di corrisponderle l'indennità di avvia
mento per detta locazione stagionale, rinviandone la determina
zione al pretore, competente a norma dell'art. 45 1. 27 luglio 1978 n. 392; adiva, a quest'ultimo scopo, il Pretore di Venezia,
precisando di aver pagato nel 1984 un canone stagionale di lire
14.250.000. La convenuta, confermando che la locazione aveva avuto vi
gore nella sola stagione 1984, negava che per le locazioni sta
gionali spettasse, a norma dell'art. 34 1. cit., alcun diritto all'in
dennità di avviamento, e comunque, nel caso contrario, pro
spettava la necessità di introdurre un'interpretazione perequati va del calcolo.
Il tribunale, subentrato al pretore, con sentenza del 3 no
vembre 1999, determinava l'indennità in lire 59.850.000
(14.250.000 : 5 mensilità x 21, ai sensi dell'art. 34 cit.). La Corte d'appello di Venezia, con sentenza 7 novembre
2000, in parziale accoglimento del gravame della società immo
(4) Cass. 11148/03, limitandosi ad osservare che nella specie la me moria integrativa ex art. 426 c.p.c. era stata depositata tempestivamente dal locatore (cadendo il relativo termine in giorno festivo), e che dun
que il giudice avrebbe dovuto pronunziarsi sul merito della nuova do manda (nella specie, di pagamento dell'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c.), anziché dichiararla inammissibile in quanto tardiva, sembra
porsi in contrasto (peraltro, inavvertitamente) con l'opinione, di recente
espressamente confermata dalla stessa corte di legittimità, secondo cui, nel caso di opposizione dell'intimato alla convalida dello sfratto e di
conseguente prosecuzione del giudizio con il rito locatizio, ex art. 667 e
447 bis c.p.c., è inammissibile la proposizione, da parte del locatore
intimante, di domande nuove (c.d. mutatio libelli) con la memoria inte
grativa depositata in seguito all'ordinanza di mutamento del rito ex art. 426: v, per riferimenti, la nota a Cass. 29 ottobre 2001, n. 13419, Foro
it., 2002, I, 1467; e, da ultimo, Cass. 27 maggio 2003, n. 8411, id., Mass., 363, che nella specie ha ritenuto inammissibile la domanda di condanna del conduttore al pagamento dei canoni arretrati avanzata con la memoria integrativa depositata ai sensi degli art. 667 e 426 c.p.c. dal locatore intimante (il quale, con l'intimazione di sfratto per morosità, si era riservato di chiedere in separata sede il saldo dei canoni dovuti), sul rilievo che, diversamente da quanto affermato con riferimento all'as
setto normativo previgente alla riforma processuale di cui alla 1. 353/90
(assetto previgente cui si riferisce, invece, la più recente Cass. 3 mag
gio 2004, n. 8336, id., Mass., 629), «l'opposizione dell'intimato non
coincide più adesso con l'instaurazione di un nuovo e autonomo giudi zio di cognizione, ma produce soltanto un mutamento nella struttura del
procedimento, che continua a svolgersi ... in una nuova fase, quella di merito . . .» («ovvero . . . prosegue .. . con cognizione ordinaria ma con
rito speciale . . .»); sicché «a partire . . . dall'emissione dell'ordinanza di mutamento del rito, scattano le preclusioni tipiche del processo del
lavoro, anzitutto il divieto di proporre nuove domande nel corso del
giudizio di primo grado . ..», e quindi le memorie integrative, che è in facoltà delle parti depositare ai sensi dell'art. 426 c.p.c., non possono contenere domande nuove, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in sede d'appello, non sanata neppure dall'accetta zione del contraddittorio sul punto ad opera della controparte, col solo limite della formazione del giudicato.
(5) Non risultano precedenti in termini. Nel senso che, qualora il conduttore intimato proponga domanda ri
convenzionale nella fase sommaria del procedimento per convalida di licenza o di sfratto, e quindi prima della trasformazione del rito ai sensi
dell'art. 426 c.p.c., non occorre che egli chieda (a pena di decadenza) la fissazione di una nuova udienza di discussione, come stabilito dall'art. 418 c.p.c., v. Cass. 24 febbraio 2003, n. 2777, Foro it., Mass., 244.
Con riferimento all'ipotesi in cui la domanda riconvenzionale venga formulata dall'intimato nella memoria integrativa ex art. 667 e 426
c.p.c., v'è disparità di vedute circa la necessità che egli chieda al giudi ce (pena l'inammissibilità della sua domanda) il differimento dell'u
dienza di discussione ex art. 420 c.p.c., come previsto dall'art. 418
c.p.c.: in proposito, v. Trib. Modena, ord. 4 dicembre 2001, id., Rep. 2002, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 74 (per esteso, Rass.
locazioni, 2002, 131), che propende in linea di principio per la soluzio
ne negativa, rilevando che l'esigenza di spostare l'udienza di discus
sione può sorgere solo qualora il termine per le memorie integrative as
segnato dal giudice sia talmente esiguo, che ne risulti compromesso il
diritto di difesa dell'attore; di opposto avviso, invece, è Trib. Monza
Desio 15 gennaio 2003, id., 2003, 449, con nota di A. Carrato. [D. Piombo]
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PARTE PRIMA 2420
biliare, ha ridotto l'indennità a lire 24.937.500 (14.250.000 : 12 x 21).
Ricorrono per la cassazione in via principale l'Immobiliare
Frattina e in via incidentale la Pizzolitto, entrambe con un unico
motivo.
La ricorrente principale ha depositato una memoria.
Motivi della decisione. — È preliminare, ai sensi dell'art. 335
c.p.c., la riunione dei ricorsi. Denunciando contraddittoria e insufficiente motivazione e
falsa applicazione dell'art. 34 1. 27 luglio 1978 n. 392, la ricor
rente principale critica la decisione della corte di ritenere rigi damente applicabile il criterio di calcolo dell'ultimo canone
moltiplicato per 21 mensilità, sebbene la locazione sia durata un
solo anno.
Proprio in considerazione di tale ultima, decisiva circostanza, e per evitare l'irrazionale conclusione che a una locazione sta
gionale consegua un'indennità di avviamento eguale a quella ordinariamente collegata a una locazione novennale, l'unica in
terpretazione costituzionalmente orientata della norma surri
chiamata (la quale non può che presupporre la costanza del rap
porto per un periodo novennale) è che la durata della locazione
non sia indifferente, ma riceva un proporzionale riconoscimento
economico in termini d'indennità di avviamento; la quale, in
altri termini, dovrà essere calcolata con un criterio di proporzio nalità tra la durata effettiva della locazione e quella tipica previ sta dalla legge.
Di qui l'esattezza del criterio di calcolo suggerito dall'odier
na ricorrente e non accolto dal giudice a quo, consistente nel
moltiplicare la base di calcolo per 21 mensilità, dividendo il prodotto per 9 (14.250.000 : 12x21: 9).
La ricorrente incidentale, a sua volta, deduce l'errore com
messo dalla corte col dividere il canone stagionale di lire
14.250.000 per 12 mesi, onde ottenere poi il canone mensile da
moltiplicare per 21. Viceversa, in base a una corretta interpreta zione dell'art. 34 1. n. 392 del 1978, il canone stagionale doveva
essere diviso per cinque mesi, corrispondenti alla durata effetti
va della locazione, di guisa che l'indennità doveva essere di lire
59.850.000 (14.250.000 : 5 x 21). L'eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso inci
dentale, sollevata nella memoria dalla ricorrente principale, è
infondata.
Invero, notificato il ricorso principale il 6 novembre 2001, il
ricorso incidentale è stato notificato, a mezzo del servizio po stale, il successivo 13 dicembre, ovvero entro il termine di qua ranta giorni (art. 370, 1° comma, e 371, 1° comma, c.p.c.), che
andava a scadere il 16 dicembre 2001.
Vero che il 13 dicembre 2001 è la data di spedizione del pie go raccomandato, ricevuto dal destinatario il 19 dicembre 2001, ma è la prima, non la seconda, la data di cui deve tenersi conto
per stabilire la tempestività dell'impugnazione incidentale.
Infatti, con la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del
26 novembre 2002 (Foro it., 2003,1, 13), è stata dichiarata l'il legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149
c.p.c. e dell'art. 4, 3° comma, 1. 20 novembre 1982 n. 890 (noti ficazioni di atti a mezzo della posta), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di
ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella an
tecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Non è di ostacolo all'applicazione di questa sentenza, la quale
ha sancito il principio della scissione degli effetti della notifica, secondo che gli stessi riguardino il notificante ovvero il desti
natario dell'atto, la circostanza che, nella fattispecie, la notifica, invece che dall'ufficiale giudiziario, sia stata eseguita dal pro curatore della Pizzolitto, avv. Enrico Colangelo, a ciò autoriz
zato, a mezzo del servizio postale, con invio di raccomandata
con avviso di ricevimento, ossia secondo le modalità prescritte dalla 1. 20 novembre 1982 n. 890, ai sensi dell'art. 1 1. 21 gen naio 1994 n. 53. Cambia invero un dato soggettivo irrilevante ai
fini che qui interessano, ossia l'autore della notificazione, ma
questa resta sempre sottoposta alla richiamata normativa del
1982 (incluso quindi l'art. 4, 3° comma, dichiarato incostituzio nale), cui del resto è fatto espresso rinvio, salve, naturalmente, le specifiche previsioni della predetta 1. n. 53 del 1994.
L'unica differenza è pertanto che alla data di consegna del
l'atto all'ufficiale giudiziario va sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, alla quale soltanto, in definitiva, occor
re far capo, nel caso in esame, ai fini del rispetto del termine pe rentorio per impugnare in via incidentale.
Il Foro Italiano — 2004.
Passando al merito, occorre rilevare, preliminarmente, che, ad
avviso della corte d'appello, sulla spettanza del diritto all'in
dennità di avviamento si è formato il giudicato, in forza della
sentenza n. 46 del 1993, emessa tra le stesse parti dalla medesi
ma corte veneziana, che l'ha espressamente riconosciuta alla
Pizzolitto, rimettendone la sola quantificazione alla competenza del pretore.
Questa statuizione sull'ari debeatur della sentenza impugnata non forma oggi materia di censura ed è quindi, a sua volta, pas sata in giudicato; con la conseguenza che, come già ritenuto dal
giudice a quo, la residua controversia attiene unicamente al
quantum debeatur, ovvero alla concreta liquidazione dell'in
dennità detta.
A quest'ultimo proposito, la corte d'appello, premesso di non
poter prescindere, anche per le locazioni alberghiere stagionali, dal disposto normativo, per cui l'indennità è pari a 21 mensilità
del canone di locazione, osserva che la stessa, per la sua natura
forfetaria, non è correlata rigorosamente alla durata della loca
zione, come del resto lo stesso onere economico per l'avvia
mento di un'attività alberghiera; e che la locazione fu rinnovata
per un anno, e non solo per la stagione estiva, con una nuova
scadenza al 30 settembre 1984, per cui non rileva il minor pe riodo di effettiva gestione alberghiera nel corso del 1984.
Pertanto, conclude, «la base di calcolo dell'indennità deve es
sere determinata dividendo per 12 il canone dovuto per l'intero
anno, di lire 14.250.000, e moltiplicando per 21 il canone men
sile così determinato»; onde risulta dovuta un'indennità di lire
24.937.500 (14.250.000 : 12 x 21). Orbene, a norma dell'art. 34 1. 27 luglio 1978 n. 392, «in caso
di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27», che non sia dovuta a particolari cause che qui non interessano, «il conduttore ha diritto, per le attività indicate
ai nn. 1 e 2 dell'art. 27, ad una indennità pari a 18 mensilità del
l'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'inden
nità è pari a 21 mensilità». Nel caso di specie, l'indennità per la perdita dell'avviamento
è chiesta, in relazione a una locazione stagionale (del tipo previ sto dal 6° comma del citato art. 27), per la sola stagione 1984.
Quella dottrina che è incline a riconoscere, pur nel silenzio
della legge e dei lavori preparatori, il diritto all'indennità in pa rola per le locazioni stagionali, nel sottolineare che sarebbe del
tutto sproporzionato attribuire al conduttore 18 o 21 mensilità
del canone di locazione a fronte del godimento dell'immobile
per pochi mesi, ha suggerito una logica e non irrazionale inter
pretazione della normativa, ovvero l'adozione di un criterio
proporzionale, che tenga conto della durata effettiva della loca
zione stagionale rispetto all'ordinaria durata legale delle loca
zioni commerciali o alberghiere (rispettivamente sei e nove an
ni). Una corretta e coerente applicazione del criterio della propor
zionalità vuole dunque che, partendo dal canone di lire
14.250.000 pacificamente pagato per l'intera locazione de qua, se ne accerti l'effettiva durata in mesi; si calcoli poi l'importo del canone rapportato al mese; si moltiplichi quindi questo ca
none mensile per 21 mensilità e si divida infine il prodotto per 9, parificando, a questo solo effetto, l'anno solare alla stagione.
Sono pertanto fondati entrambi i ricorsi: quello principale, nella parte in cui lamenta che il giudice a quo non abbia istituito
la proporzionalità tra la durata effettiva della locazione (non più di un anno) e quella tipica (9 anni) prevista dalla legge per le lo
cazioni alberghiere, e non abbia diviso dunque il prodotto di lire
24.937.500 (14.250.000 : 12 x 21) per 9; quello incidentale, nella parte in cui lamenta che il canone dell'intera stagione (lire
14.250.000) sia stato diviso per 12 mesi, senza tener conto della
minore durata effettiva della locazione (asseritamente di 5 me
si). Quanto al primo, è vano, per giustificare il rifiuto della «rigi
da proporzionalità aritmetica proposta dall'appellante (21 men
silità diviso 9 ove la locazione abbia avuto la durata di un solo
anno)», addurre considerazioni più o meno pertinenti sull'entità
degli investimenti e sul valore dell'avviamento perso in caso di
cessazione della locazione, decisamente inidonee, in assenza di
un criterio legale esplicito, a legittimare un'accettabile liquida zione: come è provato proprio dal risultato iniquo cui la corte di
merito perviene, quello di imporre al locatore la restituzione, alla fine della locazione, di un importo quasi doppio rispetto al
totale canone percepito.
Quanto al secondo, nella sentenza non è ben chiara la reale
durata della locazione de qua, perché la rinnovazione «per un
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
anno», fino alla scadenza del 30 settembre 1984, non esclude
che, con un'espressione impropria, vi sia stata, in realtà, una
rinnovazione «per la medesima stagione dell'anno successivo», secondo il meccanismo dell'art. 27, 6° comma, cit., e che dun
que di vera locazione stagionale si tratti anche per il 1984, per una durata coincidente con quella della particolare stagione pre sa in considerazione dalle parti; tanto più che la stessa sentenza
ipotizza «che l'albergo sia stato gestito dalla Pizzolitto per cin
que o più o meno mesi nel corso del 1984».
La divisione per 12 mesi del canone annuo non è dunque suf
ficientemente motivata e del resto contrasta con la natura sta
gionale della locazione, che pure sembra pacifica tra le parti. È appena il caso di chiarire che, se la locazione è stagionale,
il canone complessivo è commisurato al periodo di godimento effettivo dell'immobile e in nessun caso può essere assimilato a
un canone annuo.
Concludendo, in accoglimento, per quanto di ragione, di en
trambi i ricorsi, la causa va rimessa a un diverso giudice, il
quale, dopo aver accertato la durata effettiva della locazione al
berghiera de qua, rapporterà al mese il canone complessivo di
lire 14.250.000, moltiplicherà questo canone mensile per 21
mensilità e dividerà il prodotto per nove.
II
Svolgimento del processo. — Con ricorso notificato il 14-15
gennaio 1997, Michele Roccaforte conveniva in giudizio dinan
zi al Pretore di Taranto la Time out s.n.c. e, premesso di essere
proprietario dell'immobile sito in Castellaneta Marina alla via
Mare De Vapori n. 6, composto da due vani, e di averlo conces
so a quest'ultima in locazione in virtù di contratto a carattere
stagionale stipulato il 13 giugno 1997, chiedeva convalidarsi lo
sfratto per finita locazione così come intimato.
Costituitasi, la resistente contestava in fatto e diritto la do
manda eccependo l'intervenuto rinnovo della locazione per la
stagione estiva 1998, a seguito dell'avvenuta comunicazione al
locatore della volontà di proseguire il rapporto locatizio anche
per detto periodo effettuata a mezzo di raccomandata del 24
settembre 1997; concludeva chiedendo rigettarsi l'avversa ri
chiesta di convalida e dichiararsi rinnovato il contratto anche
per la stagione estiva 1998.
Il pretore, negato l'immediato rilascio dell'immobile, con
sentenza del 12 maggio 1998, rigettava la domanda di convalida
e dichiarava l'intervenuta rinnovazione del contratto anche per la stagione estiva 1° giugno
- 30 settembre 1998; condannava,
tuttavia, la Time out s.n.c. a rilasciare in favore del Roccaforte
l'immobile per il periodo invernale 1° ottobre 1997 - 31 maggio
1998, fissando per l'esecuzione la data del 20 maggio 1998,
nonché a pagare la somma di lire 4.500.000 a titolo di canone
per il periodo 1° giugno - 30 settembre 1998, compensando in
tegralmente le spese processuali. Avverso tale provvedimento, con atto depositato il 17 giugno
1998, proponeva appello il Roccaforte che, dedotta la violazione
e falsa applicazione della normativa riguardante lo sfratto per finita locazione nei contratti a carattere stagionale, chiedeva, in
totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi là domanda
di convalida di sfratto; condannarsi la Time out s.n.c. al paga mento dell'indennità per occupazione abusiva di cui all'art.
1591 c.c., salvo il maggior danno; dichiararsi l'inammissibilità
della domanda di rinnovo del contratto per la stagione estiva
1998. In via subordinata, dichiararsi inesistente l'obbligo di lo
care il medesimo immobile per la stagione estiva 1998 per man
cata richiesta del conduttore; ancora, qualora si ritenesse rinno
vato il contratto, dichiararsi che il canone dovuto era di lire
7.000.000, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Con sentenza 9 aprile 1999 il Tribunale di Taranto rigettava il
gravame al quale aveva resistito la Time out, con condanna del
l'appellante alle spese del grado, affermando, per quanto ancora
possa interessare: — che l'eccezione di rinnovo del contratto per la stagione
estiva successiva era rituale; — che ben aveva il pretore compensato le spese processuali; — che la domanda di condanna della società conduttrice al
pagamento dell'indennità di occupazione era inammissibile in
quanto tardiva; — che risultava la volontà delle parti di proseguire il rapporto
locativo;
Il Foro Italiano — 2004.
— che la determinazione pretorile del canone per la stagione 1998 non costituiva ultrapetizione.
Ha proposto ricorso per cassazione il Roccaforte affidandolo
a sei motivi. Ha resistito la Time out con controricorso.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli art. 657, 667 e 92 c.p.c., lamenta che il giudice d'appello, confermando
la pronuncia pretorile, abbia rigettato la domanda di convalida
dello sfratto, condannando tuttavia la conduttrice al rilascio del
l'immobile, così configurando a carico di esso locatore un pro filo di soccombenza, certamente rilevante ai fini della compen sazione delle spese giudiziali.
La complessa censura non coglie nel segno. Correttamente i
giudici del merito (e, per quel che qui interessa, quello di ap
pello), uniformandosi alla ricostruzione dommatica affermata in
via prevalente da questa corte circa la locazione stagionale (non
come un rapporto unitario ma, stante l'obbligo di locare posto a
carico del locatore, come una serie di rapporti, distinti ancorché
collegati, avendo il legislatore assunto come presupposto la
normale scadenza del contratto al termine della stagione e la sua
annuale rinnovabilità, ad nutum del conduttore, per un arco di
tempo stabilito nella misura massima di sei anni, e con l'obbligo del conduttore di rilasciare la res locata alla scadenza stagiona le: Cass. 10 marzo 1988, n. 2380, Foro it., 1988, I, 1888, e 1°
agosto 1995, n. 8388, id., Rep. 1996, voce Locazione, n. 99), ha
negato il provvedimento di immediato rilascio stante la ritenuta
rinnovazione del rapporto per la stagione successiva (su cui v.
infra), ma ha ordinato il rilascio dell'immobile per il periodo 1° ottobre 1997 - 31 maggio 1998, per il periodo cioè nel quale la
Time out non ayeva più titolo per la detenzione. E sufficiente
aggiungere che la domanda di rilascio era compresa in quella di
convalida e che la complessità della situazione valutata unita
riamente con riguardo all'esito finale della causa ben giustifica va la compensazione integrale delle spese processuali.
Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e la falsa
applicazione degli art. 343, 101, 183 e 155 c.p.c. anche sotto il
profilo dell'omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), il Roccaforte lamenta
che siano state ritenute inammissibili le domande formulate
nella memoria depositata il 16 marzo 1998, in occasione del
passaggio del procedimento dalla fase sommaria a quella ordi
naria, siccome tardive.
Con il successivo mezzo lo stesso ricorrente denuncia la vio
lazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia sulla doman
da di risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'im
mobile locato, avanzata proprio con la memoria di cui sopra. I due motivi, che per la connessione delle rispettive censure
possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati. Risulta per tabulas che il pretore aveva dato termine per il deposito della
memoria integrativa fino al 15 marzo 1998, termine che caden
do di giorno festivo (domenica) si prorogava di diritto al primo
giorno successivo non festivo. Pertanto il deposito avvenuto il
16 marzo era regolare ed il giudice doveva ritenere ammissibili
le domande ivi formulate (e, tra queste, la domanda dell'inden
nità per occupazione abusiva), salva la valutazione della loro
fondatezza nel merito.
II secondo e terzo mezzo sono pertanto accolti.
Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando la violazione
e la falsa applicazione degli art. 99, 112, 667, 426, 447 bis e 416
in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamenta che sia stata pro nunciata la rinnovazione del contratto per la stagione successiva
malgrado la relativa richiesta (che integra non un'eccezione in
senso stretto ma piuttosto una vera domanda riconvenzionale),
formulata dalla conduttrice nella fase sommaria quale ragione fondamentale dell'opposizione alla convalida, non fosse mai
«ritualmente entrata nel giudizio a cognizione ordinaria» suc
cessivo, non essendo stata depositata alcuna memoria ai sensi
dell'art. 426 cit.
La censura non coglie nel segno. Essa è già stata vanificata
dal tribunale tarantino, affermando che «l'accoglimento del
l'opposizione alla intimazione di sfratto per finita locazione per
dimostrazione, da parte del conduttore, che la volontà di prose
guire il rapporto locatizio è stata validamente manifestata ...,
comporta l'inevitabile ed automatico effetto del rinnovo del
contratto per la stagione estiva successiva, rinnovo determinato
appunto dal semplice esercizio del diritto potestativo da parte
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2423 PARTE PRIMA 2424
del conduttore. Non può, pertanto, affatto parlarsi di domanda
riconvenzionale mancando del tutto un'estensione dell'oggetto del giudizio. Ma, anche a voler accedere alla tesi sostenuta dal
l'appellante, comunque il motivo di impugnazione appare essere
infondato alla luce di quell'orientamento giurisprudenziale ...
in virtù del quale nel procedimento sommario di sfratto, la do
manda riconvenzionale deve essere spiegata nell'atto di opposi zione alla convalida, che costituisce il primo atto difensivo che
introduce il giudizio di cognizione e pone fine a quello somma
rio di sfratto». Statuizione ineccepibile, che fa buon governo delle norme pretesamente violate, alla luce dell'insegnamento di
questa corte di legittimità (ex plurimis, Cass. 29 giugno 1981, n.
4241, id., Rep. 1981, voce Sfratto, n. 23). L'esposto motivo va, pertanto, rigettato. Con il successivo mezzo il Roccaforte, denunciando la viola
zione e la falsa applicazione degli art. 27 e 33 1. 392/78 e 1362, 2° comma, e 1392 c.c., nonché il vizio della motivazione su un
punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3
e 5, c.p.c., contesta la statuizione di rinnovo della locazione sta
gionale, benché la dichiarazione della Time out del 24 settembre
1997, ritenuta idonea a tale fine, provenisse dal suo legale e si
limitasse a chiedere un appuntamento «per ridefinire l'accordo
economico in vista della prossima stagione estiva 1998», espri mendo così una volontà incompatibile con quella di rinnovare
puramente e semplicemente il rapporto.
Neppure questa complessa censura coglie nel segno. Essa ri
sulta già neutralizzata dal tribunale rilevando che la missiva del
24 settembre 1997 della società conduttrice «manifesta palese mente l'intenzione ... di voler proseguire nel rapporto locatizio
anche per la successiva stagione estiva, essendo la determina
zione del canone legalmente predeterminata dall'art. 33 1.
392/78» (così interpretando come irrilevante l'accenno alla «ri
definizione» dell'accordo economico) e, soprattutto, perché lo
stesso locatore, con la missiva 8 ottobre 1997 (in risposta a
quella di cui sopra), aveva espressamente riconosciuto tale in
tenzione, esprimendo al riguardo «viva soddisfazione». Ha ag
giunto il suddetto giudice essere irrilevante «la circostanza che
detta corrispondenza sia intercorsa tra i legali delle parti anziché
tra queste personalmente, atteso che l'intero rapporto sin dal suo
sorgere è stato gestito esclusivamente dai medesimi», senza che
mai le parti trovassero da eccepire al riguardo. Anche questa motivazione non è censurabile, facendo corretta
applicazione delle norme asseritamene violate e consistendo,
per il resto, in apprezzamenti di fatto che raggiungono un soddi
sfacente livello di congruità e di ragionevolezza. Il quinto motivo viene così rigettato. Resta da esaminare l'ultimo mezzo con cui il ricorrente, de
nunciando la violazione e la falsa applicazione degli art. 99,
112, 667, 416, 426 e 447 bis ed il vizio della motivazione su al
tro punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), lamenta che il giudice d'appello abbia confermato la pronuncia di primo grado sul canone per la stagione 1998, ritenuto di lire
4.500.000. Lamenta il Roccaforte che tale statuizione sia stata
emessa alla stregua del solo contratto stipulato il 13 giugno 1997 (il quale fissava in lire 4.500.000 il canone per la stagione estiva del 1998), senza considerare che il rapporto inter partes era iniziato nel 1994 (prevedendo un canone di lire 6.000.000
per il primo anno e di lire 7.000.000, aggiornato al cento per cento degli indici Istat, in caso di rinnovo per il 1995).
Questa censura va accolta. I giudici del merito hanno fondato
le loro conformi statuizioni sul contratto 13 giugno 1997, rite
nendolo l'oggetto esclusivo del presente giudizio (contratto che
eccezionalmente contemplava una riduzione del canone a lire
4.500.000, con l'impegno a «ridefinire l'accordo economico»
entro il 30 settembre 1997, pena lo scioglimento del contratto), senza considerare che secondo l'assunto del Roccaforte il con
tratto originario risaliva al 1994, alle diverse condizioni econo
miche sopraindicate. Ora tale richiesta era stata formalizzata
con la memoria difensiva del 16 marzo 1998, ma di tale docu
mento il tribunale tarantino non aveva tenuto conto, ritenendolo
erroneamente tardivo (v. supra l'esame del secondo e terzo
mezzo).
Concludendo, vanno rigettati il primo, quarto e quinto motivo
ed accolti il secondo, il terzo ed il sesto; segue la correlata cas
sazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad al
tro giudice, indicato nella Corte d'appello di Lecce (Cass., sez.
un., 28 settembre 2000, n. 1044/SU, id., 2000, I, 3462), che
Il Foro Italiano — 2004.
provvederà ad un nuovo esame anche alla luce della citata me
moria 16 marzo 1998, salva restando la valutazione dell'ammis
sibilità e della fondatezza di quanto con essa dedotto.
Ili
Svolgimento del processo. — Con ordinanza del 21 dicembre
1994, il Pretore di Ancona convalidava lo sfratto per finita loca
zione intimato da Andrea Burattini alla Mattii Marcello & Co.
s.a.s. per un immobile condotto in locazione stagionale. La
Mattii Marcello & Co. s.a.s. conveniva in giudizio il Burattini
per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire
75.420.000 a titolo di indennità di avviamento commerciale per la cessazione del rapporto di locazione in questione. Il vice
Pretore onorario di Ancona respingeva la domanda ritenendo
non applicabile alle locazioni stagionali l'istituto dell'indennità
di avviamento commerciale; respingeva anche la domanda ri
convenzionale del convenuto volta ad ottenere il risarcimento
dei danni ex art. 96 c.p.c. La soc. Mattii Marcello & Co. s.a.s.
proponeva appello avverso la suddetta sentenza deducendo
l'applicabilità dell'art. 34 1. n. 392 del 1978 alle locazioni sta gionali. L'appellato contestava il gravame e deduceva, altresì, la
morosità dell'appellante nel pagamento del canone per il 1994,
proponendo appello incidentale per ottenere la risoluzione della
locazione per inadempimento e il risarcimento dei danni pari al
l'ammontare dei canoni non pagati, oltre ai danni ai sensi del
l'art. 96 c.p.c. Il Tribunale di Ancona accoglieva l'appello pro
posto e respingeva l'appello incidentale.
Avverso questa sentenza Andrea Burattini ha proposto ricorso
per cassazione, affidato a due motivi illustrati da memoria. La
Mattii Marcello & Co. s.a.s. resiste con controricorso.
Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo il ricor
rente deduce la violazione dell'art. 12 disp. sulla legge in gene rale, degli art. 27 e 34 1. n. 392 del 1978, nonché l'omessa, in
sufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impu
gnata, lamentando che erroneamente il tribunale aveva ritenuto
spettante al conduttore l'indennità per la perdita dell'avvia
mento, che non era applicabile alla locazione stagionale. Il motivo è fondato.
Il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda, ritenendo
spettante l'indennità per la perdita dell'avviamento anche in ca
so di locazione stagionale. Lo ha ritenuto «a livello sia di inter
pretazione letterale, sia di interpretazione sistematica e, ancora, considerata la ratio sottesa al disposto della norma». Nel perve nire a questa conclusione, il tribunale ha affermato poi che la
locazione stagionale deve considerarsi non già un tipo autono
mo di locazione, quanto un modo di strutturarsi della stessa, che
consiste in un rapporto unitario, cadenzato in fasi, e non in una
serie di rapporti contrattuali.
Le conclusioni alle quali perviene la sentenza impugnata non
sono condivisibili. E, prima ancora, non è condivisibile la pre messa relativa alla qualificazione della locazione stagionale.
Come già affermato da questa corte, «la c.d. locazione sta
gionale», quale specifico tipo di locazione introdotto dalla 1. n.
392 del 1978 distinguendolo dalla categoria delle locazioni non
abitative, non può configurarsi, alla stregua del dato letterale
della disposizione dell'art. 27, 6° comma, che lo disciplina, co
me un rapporto unitario (che perfezionatosi al momento dell'o
riginaria stipulazione, ha durata identica a quella degli altri tipi di contratto concernenti immobili non abitativi previsti dallo
stesso art. 27, restando sottoposto alla condizione risolutiva
della mancata richiesta del conduttore) ma, stante l'obbligo di
locare posto a carico del locatore, realizza una serie di rapporti, distinti ancorché collegati, avendo il legislatore assunto come
presupposto la normale scadenza del contratto al termine della
stagione e la sua annuale rinnovabilità, ad nutum del conduttore,
per un arco di tempo prestabilito nella misura massima (Cass. 10 marzo 1988, n. 2380, Foro it., 1988,1, 1888; 1° agosto 1995, n. 8388, id., Rep. 1996, voce Locazione, n. 99; ma in preceden za, per la natura unitaria del rapporto, v. invece Cass. 29 no
vembre 1984, n. 6266, id., Rep. 1984, voce cit., n. 130). Questa configurazione, condivisa dal collegio, consegue tra
l'altro alla considerazione che, a norma del 6° comma dell'art.
27 1. n. 392 del 1978 nella locazione stagionale il locatore è ob
bligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno
successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatto richie
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sta prima della scadenza del contratto; e ciò per la durata mas
sima di sei anni. L'obbligo di locare esclude l'ipotizzabilità di un rapporto unitario, che altrimenti sarebbe sottoposto alla con
dizione risolutiva della mancata richiesta, e realizza una serie di
rapporti, distinti anche se collegati, avendo il legislatore assunto
come presupposto la normale scadenza del contratto al termine
della stagione e la sua annuale rinnovabilità, ad nutum, del con
duttore, per un arco di tempo prestabilito nella misura massima
(v., in motivazione, Cass. 10 marzo 1988, n. 2380, cit.). 2. - Dall'errata premessa in ordine alla configurazione della
locazione stagionale, il tribunale ha poi tratto la conclusione, altrettanto erronea, che «per questo [cioè avuto riguardo alla
configurazione ritenuta della locazione stagionale] dal punto di
vista letterale della norma il rinvio operato dall'art. 34 all'art.
27 legge equo canone può dirsi rinvio all'intera disposizione,
comprensiva del 6° comma, non già solo ai primi due commi».
La statuizione del tribunale non può essere condivisa e va
enunciato il principio che in caso di cessazione del rapporto di
locazione stagionale non vi è un diritto del conduttore all'in
dennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'art. 34 1. 27
luglio 1978 n. 392. Secondo quanto dispone l'art. 34, 1° comma, 1. n. 392 del
1978, «in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo
agli immobili di cui all'art. 27, che non sia dovuta a risoluzione
per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o ad una
delle procedure previste dal r.d. 16 marzo 1942 n. 267, il con
duttore ha diritto, per le attività indicate ai nn. 1 e 2 dell'art. 27, ad un'indennità pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone cor
risposto ...».
Il tenore letterale della norma, pur se non eccessivamente
perspicuo sul punto, consente comunque di ritenere che il legis latore abbia inteso escludere le locazioni stagionali. Infatti, il ri
chiamo alle locazioni di immobili relativi alle attività di cui ai nn. 1 e 2 lascia intendere che non si sia in esso voluto ricom
prendere anche le locazioni stagionali disciplinate, quale speci fico tipo contrattuale, dal 6° comma dell'art. 27. Queste ultime
infatti si caratterizzano per la stagionalità, che non individua
una specifica attività, ma rileva per la modalità di svolgimento dell'attività stessa, che avviene in periodi determinati e ricor
renti anno per anno.
Non è poi per nulla significativa — diversamente da quanto
ritenuto nella sentenza impugnata — la mancanza di un'espli
cita esclusione negli art. 34 e 35 delle locazioni stagionali dal
diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento. Non lo è
perché come si è detto la locazione stagionale consiste in uno
specifico tipo contrattuale, che il silenzio del legislatore non
autorizza a ricomprendere, neppure ai fini indicati, nelle loca
zioni degli immobili relativi alle attività di cui ai nn. 1 e 2 del l'art. 27.
Prescindendo dal profilo letterale della norma ed avuto ri
guardo alle intenzioni del legislatore risulta evidente l'esclusio
ne delle locazioni stagionali dall'indennità per la perdita del
l'avviamento. Non è compatibile infatti con la durata stagionale della locazione, sia pure protratta per i sei anni, la misura del
l'indennità, fissata dal legislatore in diciotto mensilità dell'ulti mo canone corrisposto. Non è corretto interpretare la norma, co
sì come ha fatto il tribunale, affermando che l'indennità è do
vuta ma che il legislatore ha inopportunamente disciplinato la
fattispecie, consentendo che il versamento dell'indennità possa azzerare o, addirittura, superare l'importo dei canoni. A fronte
di più possibili significati astrattamente ritraibili della norma è
infatti compito dell'interprete scegliere quello che corrisponde a
criteri di ragionevolezza, particolarmente tenuto conto che la
«ragionevolezza» del legislatore costituisce canone di rilevanza
costituzionale.
La dottrina che ammette il diritto all'indennità in questione anche con riferimento alle locazioni stagionali, per superare
l'argomento sopra considerato, propone di quantificare l'inden
nità per la perdita dell'avviamento non in diciotto mensilità del
l'ultimo canone corrisposto, ma prendendo a base per la liqui dazione dell'indennità la dodicesima parte del canone stagionale dell'ultimo anno. In tal modo, però, più che interpretare l'art. 34
1. n. 392 del 1978 si propone di applicare una norma diversa non
ritraibile dai possibili significati della disposizione in questione e, dunque, non presente nell'ordinamento e, semmai, riservata
ad un futuro intervento del legislatore e al suo potere discrezio
nale di scelta tra soluzioni alternative.
Il Foro Italiano — 2004.
Per quanto detto il primo motivo di ricorso dev'essere accol
to.
3. - Con il secondo motivo il ricorrente deduce «omessa, in
sufficiente e contraddittoria motivazione. Erronea percezione delle attività di causa. Omesso ed insufficiente esame delle do
mande e delle istanze istruttorie. Errore in procedendo. Art.
360, nn. 3 e 5». Più specificamente il ricorrente lamenta che il
tribunale non aveva considerato che l'appello verteva anche
sulla proposizione dell'eccezione riconvenzionale relativa alla
morosità del conduttore, con ciò mostrando l'omesso esame sia
della sentenza pretorile che degli atti. Nello stesso motivo si la
menta inoltre il mancato accoglimento del motivo d'appello re
lativo alla richiesta di risarcimento del danno per responsabilità
aggravata, deducendo che l'impugnazione sul punto era stata ri
gettata, affermando che si trattava d'inammissibile nuova prete sa «non essendo stata proposta una domanda riconvenzionale in
tal senso in primo grado». Il profilo dell'eccezione riconvenzionale relativo alla moro
sità del conduttore, essendo volto alla contestazione del diritto
all'indennità per la perdita dell'avviamento rimane assorbito
dall'accoglimento del primo motivo.
Non è invece fondata la doglianza relativa alla domanda ex
art. 96 c.p.c. Il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente
rigettato la domanda perché nuova. In realtà, la sentenza impu
gnata ha ritenuto nuovo l'appello incidentale relativo al paga mento dei canoni non pagati nel 1994 e il risarcimento per la
perdita del reddito locativo per le stagioni 1995 e 1996, mentre
non ha pronunziato sulla domanda ex art. 96. Non vi è stato
dunque rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. ma omessa pro nunzia sulla stessa. E questa omessa pronunzia non è stata cen
surata dal ricorrente, che ha censurato unicamente il rigetto della domanda.
Per quanto detto, va accolto il primo motivo di ricorso, con
assorbimento del secondo motivo nella parte relativa all'ecce
zione riconvenzionale e con rigetto del capo relativo all'art. 96
c.p.c. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e
non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa
può essere decisa nel merito rigettando la domanda proposta dalla Mattii Marcello & Co. s.a.s.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 26 mar
zo 2004, n. 6130; Pres. Mileo, Est. De Luca, P.M. De Augu
stinis (conci, conf.); Conte (Avv. Ghera, Fortuna) c. Banco
di Sicilia (Avv. Tosi). Cassa Trìb. Verona 6 marzo 2000.
Previdenza e assistenza sociale — Pensionati aei Banco ai
Sicilia — Perequazione automatica — Clausola di aggan cio — Efficacia — Limiti (D.l. 19 settembre 1992 n. 384, misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubbli co impiego, nonché disposizioni fiscali, art. 2; 1. 14 novembre
1992 n. 438, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
19 settembre 1992 n. 384; d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503, norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavo
ratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 1. 23 ottobre 1992
n. 421, art. 9, 11; d.l. 24 settembre 1996 n. 497, disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizza zione del Banco di Napoli, art. 3; 1. 19 novembre 1996 n. 588, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 settembre
1996 n. 497; 1. 27 dicembre 1997 n. 449, misure per la stabi
lizzazione della finanza pubblica, art. 59).
La perequazione automatica del trattamento pensionistico, che
relativamente al 1993 non compete a nessun pensionato per
effetto della sospensione disposta per tutti i regimi previden ziali dall'art. 2 d.l. n. 384 del 1992, convertito in l. ti. 438 del
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