+ All Categories
Home > Documents > sezione III civile; sentenza 1° aprile 2004, n. 6402; Pres. Duva, Est. Perconte Licatese, P.M....

sezione III civile; sentenza 1° aprile 2004, n. 6402; Pres. Duva, Est. Perconte Licatese, P.M....

Date post: 28-Jan-2017
Category:
Upload: buicong
View: 216 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
7
sezione III civile; sentenza 1° aprile 2004, n. 6402; Pres. Duva, Est. Perconte Licatese, P.M. Ceniccola (concl. diff.); Soc. Immobiliare Frattina (Avv. Pittaluga, Chiaradia) c. Pizzolitto; Pizzolitto (Avv. Ramadori, Colangelo) c. Soc. Immobiliare Frattina. Cassa App. Venezia 7 novembre 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 9 (SETTEMBRE 2004), pp. 2415/2416-2425/2426 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199390 . Accessed: 28/06/2014 17:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 17:22:56 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione III civile; sentenza 1° aprile 2004, n. 6402; Pres. Duva, Est. Perconte Licatese, P.M.Ceniccola (concl. diff.); Soc. Immobiliare Frattina (Avv. Pittaluga, Chiaradia) c. Pizzolitto;Pizzolitto (Avv. Ramadori, Colangelo) c. Soc. Immobiliare Frattina. Cassa App. Venezia 7novembre 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 9 (SETTEMBRE 2004), pp. 2415/2416-2425/2426Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199390 .

Accessed: 28/06/2014 17:22

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 17:22:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

2415 PARTE PRIMA

ne delle prestazioni, essendo ciò stato escluso dalla giurispru denza di questa corte — come si è già illustrato al punto sub 1) — sia nella vigenza del d.p.r. 698/94, sia nella vigenza dell'art.

130 d.leg. 112/98. Il ricorso incidentale è fondato, essendo erronea (come de

nunziato in ricorso) l'affermazione della necessità di un doppio

giudizio per ottenere le prestazioni d'invalidità civile; il tribu

nale non doveva limitare il suo esame alla verifica delle condi

zioni sanitarie, ma (come la Palano aveva dedotto in sede d'ap

pello, avendo anch'essa impugnato la sentenza di primo grado, che si era pronunciata solo sulla ricorrenza dello stato invali

dante) statuire in merito al diritto alla prestazione assistenziale

richiesta, riconoscendo il diritto nei confronti dell'Inps, che —

per i motivi illustrati al punto sub 2) — va individuato come le

gittimato passivo nelle controversie aventi ad oggetto le presta zioni assistenziali (per i procedimenti iniziati dopo il 3 settem

bre 1998). Il ricorso incidentale va dunque accolto, la sentenza impù

gnava va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nella

Corte d'appello di Bari, dovendo la causa essere decisa anche

sulla decorrenza degli accessori.

Conclusivamente va affermato che nelle controversie, propo ste dopo il 3 settembre 1998, aventi ad oggetto il diritto a pre stazioni assistenziali — esclusa la necessità di promuovere un

doppio giudizio per l'accertamento dell'invalidità e per il con

seguimento delle prestazioni — il titolare dal lato passivo del

diritto controverso è l'Inps, che va dunque citato in giudizio e

nei cui confronti lo stato d'invalidità va accertato incidenter

tantum. Va esclusa l'ammissibilità dell'azione di mero accerta

mento dello stato d'invalidità civile, mentre nelle controversie

in cui detto stato si configura come presupposto (antecedente in

senso logico) rispetto alla pretesa fatta valere, il soggetto da chiamare in giudizio va individuato nel titolare dal lato passivo della pretesa medesima.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 1° aprile 2004, n. 6402; Pres. Duva, Est. Perconte Licatese, P.M. Ceniccola (conci, diff.); Soc. Immobiliare Frattina

(Avv. Pittaluga, Chiaradia) c. Pizzolitto; Pizzolitto (Avv. Ramadori, Colangelo) c. Soc. Immobiliare Frattina. Cassa

App. Venezia 7 novembre 2000.

Notiticazione e comunicazione di atti civili — Ricorso per cassazione — Ricorso incidentale — Notificazione a mezzo del servizio postale — Tempestività — Valutazione (Cod.

proc. civ., art. 149, 370, 371; 1. 20 novembre 1982 n. 890, no tificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo

posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, art. 3, 4). Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diver

so dall'abitazione — Destinazione ad attività alberghiera — Locazione a carattere stagionale — Indennità di av viamento — Calcolo — Fattispecie (L. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 27, 34).

A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzio

nale, per stabilire la tempestività o meno del ricorso inci dentale in Cassazione nel caso in cui l'atto sia stato notifi cato a mezzo del servizio postale, deve tenersi conto della data di spedizione del piego raccomandato, ad opera del di

fensore a ciò autorizzato, e non della data della sua ricezione da parte del destinatario. (1)

(1) Conformemente, in applicazione del principio della scissione de

gli effetti della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, secondo che essi riguardino il notificante ovvero il destinatario dell'atto, sancito da Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477, Foro it., 2003,1, 13, con nota

Il Foro Italiano — 2004.

L'indennità per la perdita dell'avviamento dovuta alla cessa

zione del rapporto al conduttore di immobile adibito ad atti

vità alberghiera, nel caso di locazione stagionale, non va cal

colata moltiplicando automaticamente l'ultimo canone per ventuno mensilità, ma rapportando al mese il canone corri

sposto per l'intera durata effettiva della locazione, moltipli cando poi l'importo del canone mensile così risultante per il

numero di mensilità (ventuno) previsto dall'art. 34 l. 392/78 e

dividendo il prodotto per nove, parificando a questo solo ef

fetto l'anno solare alla stagione (nella specie, si era formato il giudicato, in forza di sentenza emessa in un precedente

giudizio, circa la spettanza al conduttore del diritto all'in

dennità di avviamento). (2)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 16 lu glio 2003, n. 11148; Pres. Preden, Est. Varrone, P.M. Golia

(conci, parz. diff.); Roccaforte (Avv. Di Biase) c. Soc. Time

out (Avv. Cascella). Cassa Trib. Taranto 9 aprile 1999.

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diver so dall'abitazione — Locazione a carattere stagionale —

Nozione — Fattispecie (L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 27). Sfratto (procedimento per la convalida) — Passaggio dalla

fase sommaria alla fase ordinaria — Domande nuove —

Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 112, 426, 667). Sfratto (procedimento per la convalida) — Finita locazione

— Opposizione dell'intimato — Rinnovazione del con

tratto — Domanda riconvenzionale — Necessità — Esclu

sione — Proposizione con l'atto di opposizione — Tempe stività (Cod. proc. civ., art. 112, 426, 665, 667).

La locazione stagionale, disciplinata dall'art. 27, 6° comma, l.

392/78, non costituisce un rapporto unitario, bensì una serie

di rapporti distinti, ancorché collegati da un potenziale vin

colo di reiterazione, avendo il legislatore assunto come pre

supposto la normale scadenza del contratto al termine della

stagione e la sua annuale rinnovabilità, ad nutum del con

duttore, per un arco di tempo stabilito nella misura massima

di sei anni, con l'obbligo del conduttore di rilasciare la res

locata alla scadenza stagionale (nella specie, la Suprema corte ha reputato corretta la pronunzia del giudice del merito

che, riguardo ad una locazione stagionale estiva, ritenuta la

rinnovazione del rapporto per la stagione estiva successiva, aveva disatteso la richiesta del locatore volta ad ottenere un

provvedimento di sfratto immediato, ordinando tuttavia il ri

lascio dell 'immobile locato per il periodo corrispondente alla

stagione invernale, nella quale il conduttore non aveva più titolo per la detenzione). (3)

Sono ammissibili le domande formulate dal locatore intimante nella memoria integrativa tempestivamente depositata in oc casione del passaggio del procedimento di sfratto dalla fase sommaria a quella ordinaria, ex art. 667 e 426 c.p.c. (4)

L'accoglimento dell'opposizione all'intimazione di sfratto per finita locazione di una locazione stagionale, sul presupposto

di R. Caponi, v., con riferimento al ricorso per cassazione (ed al contro

ricorso), Cass. 25 giugno 2003, n. 10087, Foro it., Mass., 1747; 22

maggio 2003, n. 8099, ibid., 737; 19 maggio 2003, n. 7839, ibid., 710; 29 aprile 2003, n. 6632, ibid., 571; e, più in generale, Cass. 3 settembre 2003, n. 12834, ibid., 1252; 9 agosto 2003, n. 12041, ibid., 1135; 30

luglio 2003, n. 11686, ibid., 1079. Sulla portata del suddetto principio, v., inoltre, Cass. 18 luglio

2003, n. 11257, ibid., 1039, e 15 luglio 2003, n. 11072, ibid., 1013, nel senso che esso trova applicazione al tema della tempestività della notifica, ma non esime la parte dall'onere di produrre l'avviso di rice vimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. (pena l'inesistenza della notifi cazione e l'inammissibilità del ricorso per cassazione); e, da ultimo, Cass. 14 novembre 2003, n. 17245, 17 luglio 2003, n. 11201, App. Pa lermo 11 febbraio 2003 e Trib. Udine-Palmanova 3 febbraio 2004, id., 2004, I, 1146, con osservazioni di R. Caponi, nonché Cass. 11 giugno 2004, n. 11140, in questo fascicolo, I, 2356, con nota di R. Caponi; 4

maggio 2004, n. 8447, 13 aprile 2004, n. 7018, 10 marzo 2004, n. 4900, e 19 gennaio 2004, n. 709, ibid., 2383, con osservazioni di R. Caponi.

(2-3, 6) Circa la configurazione della locazione stagionale ex art. 27, 6° comma, 1. 392/78 non come rapporto unitario, ma come una serie di

rapporti distinti ancorché collegati, la seconda e la terza delle pronunzie

This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 17:22:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

della valida manifestazione da parte del conduttore della vo

lontà di proseguire il rapporto, comporta come effetto auto

matico la rinnovazione del contratto per la stagione successi

va, senza bisogno che l'intimato formuli una domanda ricon

venzionale in tal senso, la quale comunque, se proposta con

l'atto di opposizione alla convalida, deve ritenersi tempesti va, non rilevando il successivo mancato deposito della memo

ria integrativa ex art. 426 e 667 c.p.c. da parte del medesimo

intimato. (5)

III

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 9 ago sto 2002, n. 12076; Pres. Nicastro, Est. Manzo, P.M. Destro

(conci, conf.); Burattini (Avv. Novelli) c. Soc. Mattii Mar

cello & Co. (Avv. Viozzi). Cassa Trib. Ancona 21 gennaio 1999 e decide nel merito.

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diver so dall'abitazione — Locazione a carattere stagionale —

Indennità di avviamento — Esclusione (L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 27, 34).

In caso di cessazione del rapporto di locazione stagionale, il

conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall 'abitazione

non ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento

prevista dall'art. 34 l. 27 luglio 1978 n. 392. (6)

in rassegna ribadiscono l'orientamento più recente della corte di legit timità: v., in senso conforme, Cass. 1° agosto 1995, n. 8388, Foro it.,

Rep. 1996, voce Locazione, n. 99 (per esteso, Rass. locazioni, 1996, 149, la quale esclude che la mancata restituzione dell'immobile locato da parte del conduttore al termine della stagione possa determinare la trasformazione del rapporto locatizio da stagionale a ordinario); 10 marzo 1988, n. 2380, Foro it., 1988, I, 1888, con nota di richiami. Nello stesso senso, tra le pronunzie di merito, Pret. Lucca 13 giugno 1989, id., Rep. 1990, voce cit., n. 119 (riportata in Giur. it., 1990, I, 2, 822, con nota di M.P. Coculo), secondo la quale, conseguentemente, il conduttore che al termine della stagione abbia restituito l'immobile al

locatore, non trovandosi più in una situazione di detenzione, non è le

gittimato ad esperire l'azione di reintegrazione nel possesso, ex art. 1168 c.c., al fine di ottenere la riconsegna del bene per la stagione suc cessiva.

Circa l'indennità di avviamento ex art. 34 1. 392/78, la riportata Cass. 12076/02 esclude che il relativo diritto possa essere riconosciuto al

conduttore nel caso di locazione a carattere stagionale, argomentando che il tenore letterale del 1° comma dell'articolo testé citato, dove si fa riferimento alle «attività indicate ai nn. 1 e 2 dell'art. 27», lascia inten dere che il legislatore non abbia inteso ricomprendere nell'ambito di

operatività della norma anche le locazioni stagionali, «disciplinate, quale specifico tipo contrattuale, dal 6° comma dell'art. 27». In senso

contrario, sull'assunto che il carattere stagionale della locazione com

porta soltanto una particolare modalità del rapporto riguardo alla sua

durata, senza dare luogo ad un tipo di attività diverso da quelli indivi duati dai nn. 1 e 2 del citato art. 27, v., invece, Trib. Lecce 25 giugno 1998, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 256 (per esteso, Arch, locazioni, 1999, 975), secondo la quale, quindi, l'indennità per la perdita dell'av viamento spetta al conduttore anche nell'ipotesi di locazione stagiona le, almeno quando la cessazione del rapporto sia dovuta non a mancata manifestazione della volontà del conduttore di rinnovare il contratto al termine delle stagioni intermedie, bensì alla sua scadenza naturale, per l'insussistenza di un obbligo normativo del locatore di garantire il rin novo stagionale oltre il sesto anno (quanto alla misura dell'indennità ex art. 34 1. 392/78, il tribunale salentino si esprime nel senso che essa va

calcolata moltiplicando per il numero di mensilità stabilite dalla norma la somma corrispondente alla dodicesima parte del canone stagionale dovuto e corrisposto dal conduttore nell'ultimo anno).

Nel senso che anche nel caso di utilizzazione dell'immobile locato

per un'attività stagionale (nella specie, attività di mescita di vino di

propria produzione) spetta al conduttore il diritto di prelazione legale ex art. 38 1. 392/78, v., d'altra parte, App. Roma 21 aprile 1992, Foro

it., Rep. 1993, voce cit., n. 223 (e Giust. civ., 1993,1, 791). Circa la forma che deve rivestire la richiesta del conduttore di rinno

vo della locazione stagionale per le stagioni successive alla prima, nel

senso dell'idoneità dell'atto di citazione notificato, v. App. Trieste 21

novembre 1989, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 118 (e Arch, locazio

ni, 1990, 274). In argomento, v. anche Trib. Udine-Palmanova, ord. 11 novembre

2002, id., 2003, 73, che ritiene applicabile anche con riferimento alle

locazioni stagionali l'istituto del recesso o diniego di rinnovo del con

tratto, da parte del locatore, per i motivi di cui all'art. 29 1. 392/78.

Il Foro Italiano — 2004.

I

Svolgimento del processo. — Pizzolitto Caterina, già condut

trice, nella stagione 1984, dell'albergo Hotel Linz di Bibione,

premesso che, con sentenza n. 46 del 1993, la Corte d'appello di

Venezia aveva stabilito, a carico della locatrice Immobiliare

Frattina s.r.l., l'obbligo di corrisponderle l'indennità di avvia

mento per detta locazione stagionale, rinviandone la determina

zione al pretore, competente a norma dell'art. 45 1. 27 luglio 1978 n. 392; adiva, a quest'ultimo scopo, il Pretore di Venezia,

precisando di aver pagato nel 1984 un canone stagionale di lire

14.250.000. La convenuta, confermando che la locazione aveva avuto vi

gore nella sola stagione 1984, negava che per le locazioni sta

gionali spettasse, a norma dell'art. 34 1. cit., alcun diritto all'in

dennità di avviamento, e comunque, nel caso contrario, pro

spettava la necessità di introdurre un'interpretazione perequati va del calcolo.

Il tribunale, subentrato al pretore, con sentenza del 3 no

vembre 1999, determinava l'indennità in lire 59.850.000

(14.250.000 : 5 mensilità x 21, ai sensi dell'art. 34 cit.). La Corte d'appello di Venezia, con sentenza 7 novembre

2000, in parziale accoglimento del gravame della società immo

(4) Cass. 11148/03, limitandosi ad osservare che nella specie la me moria integrativa ex art. 426 c.p.c. era stata depositata tempestivamente dal locatore (cadendo il relativo termine in giorno festivo), e che dun

que il giudice avrebbe dovuto pronunziarsi sul merito della nuova do manda (nella specie, di pagamento dell'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c.), anziché dichiararla inammissibile in quanto tardiva, sembra

porsi in contrasto (peraltro, inavvertitamente) con l'opinione, di recente

espressamente confermata dalla stessa corte di legittimità, secondo cui, nel caso di opposizione dell'intimato alla convalida dello sfratto e di

conseguente prosecuzione del giudizio con il rito locatizio, ex art. 667 e

447 bis c.p.c., è inammissibile la proposizione, da parte del locatore

intimante, di domande nuove (c.d. mutatio libelli) con la memoria inte

grativa depositata in seguito all'ordinanza di mutamento del rito ex art. 426: v, per riferimenti, la nota a Cass. 29 ottobre 2001, n. 13419, Foro

it., 2002, I, 1467; e, da ultimo, Cass. 27 maggio 2003, n. 8411, id., Mass., 363, che nella specie ha ritenuto inammissibile la domanda di condanna del conduttore al pagamento dei canoni arretrati avanzata con la memoria integrativa depositata ai sensi degli art. 667 e 426 c.p.c. dal locatore intimante (il quale, con l'intimazione di sfratto per morosità, si era riservato di chiedere in separata sede il saldo dei canoni dovuti), sul rilievo che, diversamente da quanto affermato con riferimento all'as

setto normativo previgente alla riforma processuale di cui alla 1. 353/90

(assetto previgente cui si riferisce, invece, la più recente Cass. 3 mag

gio 2004, n. 8336, id., Mass., 629), «l'opposizione dell'intimato non

coincide più adesso con l'instaurazione di un nuovo e autonomo giudi zio di cognizione, ma produce soltanto un mutamento nella struttura del

procedimento, che continua a svolgersi ... in una nuova fase, quella di merito . . .» («ovvero . . . prosegue .. . con cognizione ordinaria ma con

rito speciale . . .»); sicché «a partire . . . dall'emissione dell'ordinanza di mutamento del rito, scattano le preclusioni tipiche del processo del

lavoro, anzitutto il divieto di proporre nuove domande nel corso del

giudizio di primo grado . ..», e quindi le memorie integrative, che è in facoltà delle parti depositare ai sensi dell'art. 426 c.p.c., non possono contenere domande nuove, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in sede d'appello, non sanata neppure dall'accetta zione del contraddittorio sul punto ad opera della controparte, col solo limite della formazione del giudicato.

(5) Non risultano precedenti in termini. Nel senso che, qualora il conduttore intimato proponga domanda ri

convenzionale nella fase sommaria del procedimento per convalida di licenza o di sfratto, e quindi prima della trasformazione del rito ai sensi

dell'art. 426 c.p.c., non occorre che egli chieda (a pena di decadenza) la fissazione di una nuova udienza di discussione, come stabilito dall'art. 418 c.p.c., v. Cass. 24 febbraio 2003, n. 2777, Foro it., Mass., 244.

Con riferimento all'ipotesi in cui la domanda riconvenzionale venga formulata dall'intimato nella memoria integrativa ex art. 667 e 426

c.p.c., v'è disparità di vedute circa la necessità che egli chieda al giudi ce (pena l'inammissibilità della sua domanda) il differimento dell'u

dienza di discussione ex art. 420 c.p.c., come previsto dall'art. 418

c.p.c.: in proposito, v. Trib. Modena, ord. 4 dicembre 2001, id., Rep. 2002, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 74 (per esteso, Rass.

locazioni, 2002, 131), che propende in linea di principio per la soluzio

ne negativa, rilevando che l'esigenza di spostare l'udienza di discus

sione può sorgere solo qualora il termine per le memorie integrative as

segnato dal giudice sia talmente esiguo, che ne risulti compromesso il

diritto di difesa dell'attore; di opposto avviso, invece, è Trib. Monza

Desio 15 gennaio 2003, id., 2003, 449, con nota di A. Carrato. [D. Piombo]

This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 17:22:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA 2420

biliare, ha ridotto l'indennità a lire 24.937.500 (14.250.000 : 12 x 21).

Ricorrono per la cassazione in via principale l'Immobiliare

Frattina e in via incidentale la Pizzolitto, entrambe con un unico

motivo.

La ricorrente principale ha depositato una memoria.

Motivi della decisione. — È preliminare, ai sensi dell'art. 335

c.p.c., la riunione dei ricorsi. Denunciando contraddittoria e insufficiente motivazione e

falsa applicazione dell'art. 34 1. 27 luglio 1978 n. 392, la ricor

rente principale critica la decisione della corte di ritenere rigi damente applicabile il criterio di calcolo dell'ultimo canone

moltiplicato per 21 mensilità, sebbene la locazione sia durata un

solo anno.

Proprio in considerazione di tale ultima, decisiva circostanza, e per evitare l'irrazionale conclusione che a una locazione sta

gionale consegua un'indennità di avviamento eguale a quella ordinariamente collegata a una locazione novennale, l'unica in

terpretazione costituzionalmente orientata della norma surri

chiamata (la quale non può che presupporre la costanza del rap

porto per un periodo novennale) è che la durata della locazione

non sia indifferente, ma riceva un proporzionale riconoscimento

economico in termini d'indennità di avviamento; la quale, in

altri termini, dovrà essere calcolata con un criterio di proporzio nalità tra la durata effettiva della locazione e quella tipica previ sta dalla legge.

Di qui l'esattezza del criterio di calcolo suggerito dall'odier

na ricorrente e non accolto dal giudice a quo, consistente nel

moltiplicare la base di calcolo per 21 mensilità, dividendo il prodotto per 9 (14.250.000 : 12x21: 9).

La ricorrente incidentale, a sua volta, deduce l'errore com

messo dalla corte col dividere il canone stagionale di lire

14.250.000 per 12 mesi, onde ottenere poi il canone mensile da

moltiplicare per 21. Viceversa, in base a una corretta interpreta zione dell'art. 34 1. n. 392 del 1978, il canone stagionale doveva

essere diviso per cinque mesi, corrispondenti alla durata effetti

va della locazione, di guisa che l'indennità doveva essere di lire

59.850.000 (14.250.000 : 5 x 21). L'eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso inci

dentale, sollevata nella memoria dalla ricorrente principale, è

infondata.

Invero, notificato il ricorso principale il 6 novembre 2001, il

ricorso incidentale è stato notificato, a mezzo del servizio po stale, il successivo 13 dicembre, ovvero entro il termine di qua ranta giorni (art. 370, 1° comma, e 371, 1° comma, c.p.c.), che

andava a scadere il 16 dicembre 2001.

Vero che il 13 dicembre 2001 è la data di spedizione del pie go raccomandato, ricevuto dal destinatario il 19 dicembre 2001, ma è la prima, non la seconda, la data di cui deve tenersi conto

per stabilire la tempestività dell'impugnazione incidentale.

Infatti, con la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del

26 novembre 2002 (Foro it., 2003,1, 13), è stata dichiarata l'il legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149

c.p.c. e dell'art. 4, 3° comma, 1. 20 novembre 1982 n. 890 (noti ficazioni di atti a mezzo della posta), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di

ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella an

tecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Non è di ostacolo all'applicazione di questa sentenza, la quale

ha sancito il principio della scissione degli effetti della notifica, secondo che gli stessi riguardino il notificante ovvero il desti

natario dell'atto, la circostanza che, nella fattispecie, la notifica, invece che dall'ufficiale giudiziario, sia stata eseguita dal pro curatore della Pizzolitto, avv. Enrico Colangelo, a ciò autoriz

zato, a mezzo del servizio postale, con invio di raccomandata

con avviso di ricevimento, ossia secondo le modalità prescritte dalla 1. 20 novembre 1982 n. 890, ai sensi dell'art. 1 1. 21 gen naio 1994 n. 53. Cambia invero un dato soggettivo irrilevante ai

fini che qui interessano, ossia l'autore della notificazione, ma

questa resta sempre sottoposta alla richiamata normativa del

1982 (incluso quindi l'art. 4, 3° comma, dichiarato incostituzio nale), cui del resto è fatto espresso rinvio, salve, naturalmente, le specifiche previsioni della predetta 1. n. 53 del 1994.

L'unica differenza è pertanto che alla data di consegna del

l'atto all'ufficiale giudiziario va sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, alla quale soltanto, in definitiva, occor

re far capo, nel caso in esame, ai fini del rispetto del termine pe rentorio per impugnare in via incidentale.

Il Foro Italiano — 2004.

Passando al merito, occorre rilevare, preliminarmente, che, ad

avviso della corte d'appello, sulla spettanza del diritto all'in

dennità di avviamento si è formato il giudicato, in forza della

sentenza n. 46 del 1993, emessa tra le stesse parti dalla medesi

ma corte veneziana, che l'ha espressamente riconosciuta alla

Pizzolitto, rimettendone la sola quantificazione alla competenza del pretore.

Questa statuizione sull'ari debeatur della sentenza impugnata non forma oggi materia di censura ed è quindi, a sua volta, pas sata in giudicato; con la conseguenza che, come già ritenuto dal

giudice a quo, la residua controversia attiene unicamente al

quantum debeatur, ovvero alla concreta liquidazione dell'in

dennità detta.

A quest'ultimo proposito, la corte d'appello, premesso di non

poter prescindere, anche per le locazioni alberghiere stagionali, dal disposto normativo, per cui l'indennità è pari a 21 mensilità

del canone di locazione, osserva che la stessa, per la sua natura

forfetaria, non è correlata rigorosamente alla durata della loca

zione, come del resto lo stesso onere economico per l'avvia

mento di un'attività alberghiera; e che la locazione fu rinnovata

per un anno, e non solo per la stagione estiva, con una nuova

scadenza al 30 settembre 1984, per cui non rileva il minor pe riodo di effettiva gestione alberghiera nel corso del 1984.

Pertanto, conclude, «la base di calcolo dell'indennità deve es

sere determinata dividendo per 12 il canone dovuto per l'intero

anno, di lire 14.250.000, e moltiplicando per 21 il canone men

sile così determinato»; onde risulta dovuta un'indennità di lire

24.937.500 (14.250.000 : 12 x 21). Orbene, a norma dell'art. 34 1. 27 luglio 1978 n. 392, «in caso

di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27», che non sia dovuta a particolari cause che qui non interessano, «il conduttore ha diritto, per le attività indicate

ai nn. 1 e 2 dell'art. 27, ad una indennità pari a 18 mensilità del

l'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'inden

nità è pari a 21 mensilità». Nel caso di specie, l'indennità per la perdita dell'avviamento

è chiesta, in relazione a una locazione stagionale (del tipo previ sto dal 6° comma del citato art. 27), per la sola stagione 1984.

Quella dottrina che è incline a riconoscere, pur nel silenzio

della legge e dei lavori preparatori, il diritto all'indennità in pa rola per le locazioni stagionali, nel sottolineare che sarebbe del

tutto sproporzionato attribuire al conduttore 18 o 21 mensilità

del canone di locazione a fronte del godimento dell'immobile

per pochi mesi, ha suggerito una logica e non irrazionale inter

pretazione della normativa, ovvero l'adozione di un criterio

proporzionale, che tenga conto della durata effettiva della loca

zione stagionale rispetto all'ordinaria durata legale delle loca

zioni commerciali o alberghiere (rispettivamente sei e nove an

ni). Una corretta e coerente applicazione del criterio della propor

zionalità vuole dunque che, partendo dal canone di lire

14.250.000 pacificamente pagato per l'intera locazione de qua, se ne accerti l'effettiva durata in mesi; si calcoli poi l'importo del canone rapportato al mese; si moltiplichi quindi questo ca

none mensile per 21 mensilità e si divida infine il prodotto per 9, parificando, a questo solo effetto, l'anno solare alla stagione.

Sono pertanto fondati entrambi i ricorsi: quello principale, nella parte in cui lamenta che il giudice a quo non abbia istituito

la proporzionalità tra la durata effettiva della locazione (non più di un anno) e quella tipica (9 anni) prevista dalla legge per le lo

cazioni alberghiere, e non abbia diviso dunque il prodotto di lire

24.937.500 (14.250.000 : 12 x 21) per 9; quello incidentale, nella parte in cui lamenta che il canone dell'intera stagione (lire

14.250.000) sia stato diviso per 12 mesi, senza tener conto della

minore durata effettiva della locazione (asseritamente di 5 me

si). Quanto al primo, è vano, per giustificare il rifiuto della «rigi

da proporzionalità aritmetica proposta dall'appellante (21 men

silità diviso 9 ove la locazione abbia avuto la durata di un solo

anno)», addurre considerazioni più o meno pertinenti sull'entità

degli investimenti e sul valore dell'avviamento perso in caso di

cessazione della locazione, decisamente inidonee, in assenza di

un criterio legale esplicito, a legittimare un'accettabile liquida zione: come è provato proprio dal risultato iniquo cui la corte di

merito perviene, quello di imporre al locatore la restituzione, alla fine della locazione, di un importo quasi doppio rispetto al

totale canone percepito.

Quanto al secondo, nella sentenza non è ben chiara la reale

durata della locazione de qua, perché la rinnovazione «per un

This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 17:22:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

anno», fino alla scadenza del 30 settembre 1984, non esclude

che, con un'espressione impropria, vi sia stata, in realtà, una

rinnovazione «per la medesima stagione dell'anno successivo», secondo il meccanismo dell'art. 27, 6° comma, cit., e che dun

que di vera locazione stagionale si tratti anche per il 1984, per una durata coincidente con quella della particolare stagione pre sa in considerazione dalle parti; tanto più che la stessa sentenza

ipotizza «che l'albergo sia stato gestito dalla Pizzolitto per cin

que o più o meno mesi nel corso del 1984».

La divisione per 12 mesi del canone annuo non è dunque suf

ficientemente motivata e del resto contrasta con la natura sta

gionale della locazione, che pure sembra pacifica tra le parti. È appena il caso di chiarire che, se la locazione è stagionale,

il canone complessivo è commisurato al periodo di godimento effettivo dell'immobile e in nessun caso può essere assimilato a

un canone annuo.

Concludendo, in accoglimento, per quanto di ragione, di en

trambi i ricorsi, la causa va rimessa a un diverso giudice, il

quale, dopo aver accertato la durata effettiva della locazione al

berghiera de qua, rapporterà al mese il canone complessivo di

lire 14.250.000, moltiplicherà questo canone mensile per 21

mensilità e dividerà il prodotto per nove.

II

Svolgimento del processo. — Con ricorso notificato il 14-15

gennaio 1997, Michele Roccaforte conveniva in giudizio dinan

zi al Pretore di Taranto la Time out s.n.c. e, premesso di essere

proprietario dell'immobile sito in Castellaneta Marina alla via

Mare De Vapori n. 6, composto da due vani, e di averlo conces

so a quest'ultima in locazione in virtù di contratto a carattere

stagionale stipulato il 13 giugno 1997, chiedeva convalidarsi lo

sfratto per finita locazione così come intimato.

Costituitasi, la resistente contestava in fatto e diritto la do

manda eccependo l'intervenuto rinnovo della locazione per la

stagione estiva 1998, a seguito dell'avvenuta comunicazione al

locatore della volontà di proseguire il rapporto locatizio anche

per detto periodo effettuata a mezzo di raccomandata del 24

settembre 1997; concludeva chiedendo rigettarsi l'avversa ri

chiesta di convalida e dichiararsi rinnovato il contratto anche

per la stagione estiva 1998.

Il pretore, negato l'immediato rilascio dell'immobile, con

sentenza del 12 maggio 1998, rigettava la domanda di convalida

e dichiarava l'intervenuta rinnovazione del contratto anche per la stagione estiva 1° giugno

- 30 settembre 1998; condannava,

tuttavia, la Time out s.n.c. a rilasciare in favore del Roccaforte

l'immobile per il periodo invernale 1° ottobre 1997 - 31 maggio

1998, fissando per l'esecuzione la data del 20 maggio 1998,

nonché a pagare la somma di lire 4.500.000 a titolo di canone

per il periodo 1° giugno - 30 settembre 1998, compensando in

tegralmente le spese processuali. Avverso tale provvedimento, con atto depositato il 17 giugno

1998, proponeva appello il Roccaforte che, dedotta la violazione

e falsa applicazione della normativa riguardante lo sfratto per finita locazione nei contratti a carattere stagionale, chiedeva, in

totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi là domanda

di convalida di sfratto; condannarsi la Time out s.n.c. al paga mento dell'indennità per occupazione abusiva di cui all'art.

1591 c.c., salvo il maggior danno; dichiararsi l'inammissibilità

della domanda di rinnovo del contratto per la stagione estiva

1998. In via subordinata, dichiararsi inesistente l'obbligo di lo

care il medesimo immobile per la stagione estiva 1998 per man

cata richiesta del conduttore; ancora, qualora si ritenesse rinno

vato il contratto, dichiararsi che il canone dovuto era di lire

7.000.000, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Con sentenza 9 aprile 1999 il Tribunale di Taranto rigettava il

gravame al quale aveva resistito la Time out, con condanna del

l'appellante alle spese del grado, affermando, per quanto ancora

possa interessare: — che l'eccezione di rinnovo del contratto per la stagione

estiva successiva era rituale; — che ben aveva il pretore compensato le spese processuali; — che la domanda di condanna della società conduttrice al

pagamento dell'indennità di occupazione era inammissibile in

quanto tardiva; — che risultava la volontà delle parti di proseguire il rapporto

locativo;

Il Foro Italiano — 2004.

— che la determinazione pretorile del canone per la stagione 1998 non costituiva ultrapetizione.

Ha proposto ricorso per cassazione il Roccaforte affidandolo

a sei motivi. Ha resistito la Time out con controricorso.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli art. 657, 667 e 92 c.p.c., lamenta che il giudice d'appello, confermando

la pronuncia pretorile, abbia rigettato la domanda di convalida

dello sfratto, condannando tuttavia la conduttrice al rilascio del

l'immobile, così configurando a carico di esso locatore un pro filo di soccombenza, certamente rilevante ai fini della compen sazione delle spese giudiziali.

La complessa censura non coglie nel segno. Correttamente i

giudici del merito (e, per quel che qui interessa, quello di ap

pello), uniformandosi alla ricostruzione dommatica affermata in

via prevalente da questa corte circa la locazione stagionale (non

come un rapporto unitario ma, stante l'obbligo di locare posto a

carico del locatore, come una serie di rapporti, distinti ancorché

collegati, avendo il legislatore assunto come presupposto la

normale scadenza del contratto al termine della stagione e la sua

annuale rinnovabilità, ad nutum del conduttore, per un arco di

tempo stabilito nella misura massima di sei anni, e con l'obbligo del conduttore di rilasciare la res locata alla scadenza stagiona le: Cass. 10 marzo 1988, n. 2380, Foro it., 1988, I, 1888, e 1°

agosto 1995, n. 8388, id., Rep. 1996, voce Locazione, n. 99), ha

negato il provvedimento di immediato rilascio stante la ritenuta

rinnovazione del rapporto per la stagione successiva (su cui v.

infra), ma ha ordinato il rilascio dell'immobile per il periodo 1° ottobre 1997 - 31 maggio 1998, per il periodo cioè nel quale la

Time out non ayeva più titolo per la detenzione. E sufficiente

aggiungere che la domanda di rilascio era compresa in quella di

convalida e che la complessità della situazione valutata unita

riamente con riguardo all'esito finale della causa ben giustifica va la compensazione integrale delle spese processuali.

Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e la falsa

applicazione degli art. 343, 101, 183 e 155 c.p.c. anche sotto il

profilo dell'omessa motivazione su un punto decisivo della

controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), il Roccaforte lamenta

che siano state ritenute inammissibili le domande formulate

nella memoria depositata il 16 marzo 1998, in occasione del

passaggio del procedimento dalla fase sommaria a quella ordi

naria, siccome tardive.

Con il successivo mezzo lo stesso ricorrente denuncia la vio

lazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia sulla doman

da di risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'im

mobile locato, avanzata proprio con la memoria di cui sopra. I due motivi, che per la connessione delle rispettive censure

possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati. Risulta per tabulas che il pretore aveva dato termine per il deposito della

memoria integrativa fino al 15 marzo 1998, termine che caden

do di giorno festivo (domenica) si prorogava di diritto al primo

giorno successivo non festivo. Pertanto il deposito avvenuto il

16 marzo era regolare ed il giudice doveva ritenere ammissibili

le domande ivi formulate (e, tra queste, la domanda dell'inden

nità per occupazione abusiva), salva la valutazione della loro

fondatezza nel merito.

II secondo e terzo mezzo sono pertanto accolti.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando la violazione

e la falsa applicazione degli art. 99, 112, 667, 426, 447 bis e 416

in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamenta che sia stata pro nunciata la rinnovazione del contratto per la stagione successiva

malgrado la relativa richiesta (che integra non un'eccezione in

senso stretto ma piuttosto una vera domanda riconvenzionale),

formulata dalla conduttrice nella fase sommaria quale ragione fondamentale dell'opposizione alla convalida, non fosse mai

«ritualmente entrata nel giudizio a cognizione ordinaria» suc

cessivo, non essendo stata depositata alcuna memoria ai sensi

dell'art. 426 cit.

La censura non coglie nel segno. Essa è già stata vanificata

dal tribunale tarantino, affermando che «l'accoglimento del

l'opposizione alla intimazione di sfratto per finita locazione per

dimostrazione, da parte del conduttore, che la volontà di prose

guire il rapporto locatizio è stata validamente manifestata ...,

comporta l'inevitabile ed automatico effetto del rinnovo del

contratto per la stagione estiva successiva, rinnovo determinato

appunto dal semplice esercizio del diritto potestativo da parte

This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 17:22:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

2423 PARTE PRIMA 2424

del conduttore. Non può, pertanto, affatto parlarsi di domanda

riconvenzionale mancando del tutto un'estensione dell'oggetto del giudizio. Ma, anche a voler accedere alla tesi sostenuta dal

l'appellante, comunque il motivo di impugnazione appare essere

infondato alla luce di quell'orientamento giurisprudenziale ...

in virtù del quale nel procedimento sommario di sfratto, la do

manda riconvenzionale deve essere spiegata nell'atto di opposi zione alla convalida, che costituisce il primo atto difensivo che

introduce il giudizio di cognizione e pone fine a quello somma

rio di sfratto». Statuizione ineccepibile, che fa buon governo delle norme pretesamente violate, alla luce dell'insegnamento di

questa corte di legittimità (ex plurimis, Cass. 29 giugno 1981, n.

4241, id., Rep. 1981, voce Sfratto, n. 23). L'esposto motivo va, pertanto, rigettato. Con il successivo mezzo il Roccaforte, denunciando la viola

zione e la falsa applicazione degli art. 27 e 33 1. 392/78 e 1362, 2° comma, e 1392 c.c., nonché il vizio della motivazione su un

punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3

e 5, c.p.c., contesta la statuizione di rinnovo della locazione sta

gionale, benché la dichiarazione della Time out del 24 settembre

1997, ritenuta idonea a tale fine, provenisse dal suo legale e si

limitasse a chiedere un appuntamento «per ridefinire l'accordo

economico in vista della prossima stagione estiva 1998», espri mendo così una volontà incompatibile con quella di rinnovare

puramente e semplicemente il rapporto.

Neppure questa complessa censura coglie nel segno. Essa ri

sulta già neutralizzata dal tribunale rilevando che la missiva del

24 settembre 1997 della società conduttrice «manifesta palese mente l'intenzione ... di voler proseguire nel rapporto locatizio

anche per la successiva stagione estiva, essendo la determina

zione del canone legalmente predeterminata dall'art. 33 1.

392/78» (così interpretando come irrilevante l'accenno alla «ri

definizione» dell'accordo economico) e, soprattutto, perché lo

stesso locatore, con la missiva 8 ottobre 1997 (in risposta a

quella di cui sopra), aveva espressamente riconosciuto tale in

tenzione, esprimendo al riguardo «viva soddisfazione». Ha ag

giunto il suddetto giudice essere irrilevante «la circostanza che

detta corrispondenza sia intercorsa tra i legali delle parti anziché

tra queste personalmente, atteso che l'intero rapporto sin dal suo

sorgere è stato gestito esclusivamente dai medesimi», senza che

mai le parti trovassero da eccepire al riguardo. Anche questa motivazione non è censurabile, facendo corretta

applicazione delle norme asseritamene violate e consistendo,

per il resto, in apprezzamenti di fatto che raggiungono un soddi

sfacente livello di congruità e di ragionevolezza. Il quinto motivo viene così rigettato. Resta da esaminare l'ultimo mezzo con cui il ricorrente, de

nunciando la violazione e la falsa applicazione degli art. 99,

112, 667, 416, 426 e 447 bis ed il vizio della motivazione su al

tro punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), lamenta che il giudice d'appello abbia confermato la pronuncia di primo grado sul canone per la stagione 1998, ritenuto di lire

4.500.000. Lamenta il Roccaforte che tale statuizione sia stata

emessa alla stregua del solo contratto stipulato il 13 giugno 1997 (il quale fissava in lire 4.500.000 il canone per la stagione estiva del 1998), senza considerare che il rapporto inter partes era iniziato nel 1994 (prevedendo un canone di lire 6.000.000

per il primo anno e di lire 7.000.000, aggiornato al cento per cento degli indici Istat, in caso di rinnovo per il 1995).

Questa censura va accolta. I giudici del merito hanno fondato

le loro conformi statuizioni sul contratto 13 giugno 1997, rite

nendolo l'oggetto esclusivo del presente giudizio (contratto che

eccezionalmente contemplava una riduzione del canone a lire

4.500.000, con l'impegno a «ridefinire l'accordo economico»

entro il 30 settembre 1997, pena lo scioglimento del contratto), senza considerare che secondo l'assunto del Roccaforte il con

tratto originario risaliva al 1994, alle diverse condizioni econo

miche sopraindicate. Ora tale richiesta era stata formalizzata

con la memoria difensiva del 16 marzo 1998, ma di tale docu

mento il tribunale tarantino non aveva tenuto conto, ritenendolo

erroneamente tardivo (v. supra l'esame del secondo e terzo

mezzo).

Concludendo, vanno rigettati il primo, quarto e quinto motivo

ed accolti il secondo, il terzo ed il sesto; segue la correlata cas

sazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad al

tro giudice, indicato nella Corte d'appello di Lecce (Cass., sez.

un., 28 settembre 2000, n. 1044/SU, id., 2000, I, 3462), che

Il Foro Italiano — 2004.

provvederà ad un nuovo esame anche alla luce della citata me

moria 16 marzo 1998, salva restando la valutazione dell'ammis

sibilità e della fondatezza di quanto con essa dedotto.

Ili

Svolgimento del processo. — Con ordinanza del 21 dicembre

1994, il Pretore di Ancona convalidava lo sfratto per finita loca

zione intimato da Andrea Burattini alla Mattii Marcello & Co.

s.a.s. per un immobile condotto in locazione stagionale. La

Mattii Marcello & Co. s.a.s. conveniva in giudizio il Burattini

per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire

75.420.000 a titolo di indennità di avviamento commerciale per la cessazione del rapporto di locazione in questione. Il vice

Pretore onorario di Ancona respingeva la domanda ritenendo

non applicabile alle locazioni stagionali l'istituto dell'indennità

di avviamento commerciale; respingeva anche la domanda ri

convenzionale del convenuto volta ad ottenere il risarcimento

dei danni ex art. 96 c.p.c. La soc. Mattii Marcello & Co. s.a.s.

proponeva appello avverso la suddetta sentenza deducendo

l'applicabilità dell'art. 34 1. n. 392 del 1978 alle locazioni sta gionali. L'appellato contestava il gravame e deduceva, altresì, la

morosità dell'appellante nel pagamento del canone per il 1994,

proponendo appello incidentale per ottenere la risoluzione della

locazione per inadempimento e il risarcimento dei danni pari al

l'ammontare dei canoni non pagati, oltre ai danni ai sensi del

l'art. 96 c.p.c. Il Tribunale di Ancona accoglieva l'appello pro

posto e respingeva l'appello incidentale.

Avverso questa sentenza Andrea Burattini ha proposto ricorso

per cassazione, affidato a due motivi illustrati da memoria. La

Mattii Marcello & Co. s.a.s. resiste con controricorso.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo il ricor

rente deduce la violazione dell'art. 12 disp. sulla legge in gene rale, degli art. 27 e 34 1. n. 392 del 1978, nonché l'omessa, in

sufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impu

gnata, lamentando che erroneamente il tribunale aveva ritenuto

spettante al conduttore l'indennità per la perdita dell'avvia

mento, che non era applicabile alla locazione stagionale. Il motivo è fondato.

Il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda, ritenendo

spettante l'indennità per la perdita dell'avviamento anche in ca

so di locazione stagionale. Lo ha ritenuto «a livello sia di inter

pretazione letterale, sia di interpretazione sistematica e, ancora, considerata la ratio sottesa al disposto della norma». Nel perve nire a questa conclusione, il tribunale ha affermato poi che la

locazione stagionale deve considerarsi non già un tipo autono

mo di locazione, quanto un modo di strutturarsi della stessa, che

consiste in un rapporto unitario, cadenzato in fasi, e non in una

serie di rapporti contrattuali.

Le conclusioni alle quali perviene la sentenza impugnata non

sono condivisibili. E, prima ancora, non è condivisibile la pre messa relativa alla qualificazione della locazione stagionale.

Come già affermato da questa corte, «la c.d. locazione sta

gionale», quale specifico tipo di locazione introdotto dalla 1. n.

392 del 1978 distinguendolo dalla categoria delle locazioni non

abitative, non può configurarsi, alla stregua del dato letterale

della disposizione dell'art. 27, 6° comma, che lo disciplina, co

me un rapporto unitario (che perfezionatosi al momento dell'o

riginaria stipulazione, ha durata identica a quella degli altri tipi di contratto concernenti immobili non abitativi previsti dallo

stesso art. 27, restando sottoposto alla condizione risolutiva

della mancata richiesta del conduttore) ma, stante l'obbligo di

locare posto a carico del locatore, realizza una serie di rapporti, distinti ancorché collegati, avendo il legislatore assunto come

presupposto la normale scadenza del contratto al termine della

stagione e la sua annuale rinnovabilità, ad nutum del conduttore,

per un arco di tempo prestabilito nella misura massima (Cass. 10 marzo 1988, n. 2380, Foro it., 1988,1, 1888; 1° agosto 1995, n. 8388, id., Rep. 1996, voce Locazione, n. 99; ma in preceden za, per la natura unitaria del rapporto, v. invece Cass. 29 no

vembre 1984, n. 6266, id., Rep. 1984, voce cit., n. 130). Questa configurazione, condivisa dal collegio, consegue tra

l'altro alla considerazione che, a norma del 6° comma dell'art.

27 1. n. 392 del 1978 nella locazione stagionale il locatore è ob

bligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno

successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatto richie

This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 17:22:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sta prima della scadenza del contratto; e ciò per la durata mas

sima di sei anni. L'obbligo di locare esclude l'ipotizzabilità di un rapporto unitario, che altrimenti sarebbe sottoposto alla con

dizione risolutiva della mancata richiesta, e realizza una serie di

rapporti, distinti anche se collegati, avendo il legislatore assunto

come presupposto la normale scadenza del contratto al termine

della stagione e la sua annuale rinnovabilità, ad nutum, del con

duttore, per un arco di tempo prestabilito nella misura massima

(v., in motivazione, Cass. 10 marzo 1988, n. 2380, cit.). 2. - Dall'errata premessa in ordine alla configurazione della

locazione stagionale, il tribunale ha poi tratto la conclusione, altrettanto erronea, che «per questo [cioè avuto riguardo alla

configurazione ritenuta della locazione stagionale] dal punto di

vista letterale della norma il rinvio operato dall'art. 34 all'art.

27 legge equo canone può dirsi rinvio all'intera disposizione,

comprensiva del 6° comma, non già solo ai primi due commi».

La statuizione del tribunale non può essere condivisa e va

enunciato il principio che in caso di cessazione del rapporto di

locazione stagionale non vi è un diritto del conduttore all'in

dennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'art. 34 1. 27

luglio 1978 n. 392. Secondo quanto dispone l'art. 34, 1° comma, 1. n. 392 del

1978, «in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo

agli immobili di cui all'art. 27, che non sia dovuta a risoluzione

per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o ad una

delle procedure previste dal r.d. 16 marzo 1942 n. 267, il con

duttore ha diritto, per le attività indicate ai nn. 1 e 2 dell'art. 27, ad un'indennità pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone cor

risposto ...».

Il tenore letterale della norma, pur se non eccessivamente

perspicuo sul punto, consente comunque di ritenere che il legis latore abbia inteso escludere le locazioni stagionali. Infatti, il ri

chiamo alle locazioni di immobili relativi alle attività di cui ai nn. 1 e 2 lascia intendere che non si sia in esso voluto ricom

prendere anche le locazioni stagionali disciplinate, quale speci fico tipo contrattuale, dal 6° comma dell'art. 27. Queste ultime

infatti si caratterizzano per la stagionalità, che non individua

una specifica attività, ma rileva per la modalità di svolgimento dell'attività stessa, che avviene in periodi determinati e ricor

renti anno per anno.

Non è poi per nulla significativa — diversamente da quanto

ritenuto nella sentenza impugnata — la mancanza di un'espli

cita esclusione negli art. 34 e 35 delle locazioni stagionali dal

diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento. Non lo è

perché come si è detto la locazione stagionale consiste in uno

specifico tipo contrattuale, che il silenzio del legislatore non

autorizza a ricomprendere, neppure ai fini indicati, nelle loca

zioni degli immobili relativi alle attività di cui ai nn. 1 e 2 del l'art. 27.

Prescindendo dal profilo letterale della norma ed avuto ri

guardo alle intenzioni del legislatore risulta evidente l'esclusio

ne delle locazioni stagionali dall'indennità per la perdita del

l'avviamento. Non è compatibile infatti con la durata stagionale della locazione, sia pure protratta per i sei anni, la misura del

l'indennità, fissata dal legislatore in diciotto mensilità dell'ulti mo canone corrisposto. Non è corretto interpretare la norma, co

sì come ha fatto il tribunale, affermando che l'indennità è do

vuta ma che il legislatore ha inopportunamente disciplinato la

fattispecie, consentendo che il versamento dell'indennità possa azzerare o, addirittura, superare l'importo dei canoni. A fronte

di più possibili significati astrattamente ritraibili della norma è

infatti compito dell'interprete scegliere quello che corrisponde a

criteri di ragionevolezza, particolarmente tenuto conto che la

«ragionevolezza» del legislatore costituisce canone di rilevanza

costituzionale.

La dottrina che ammette il diritto all'indennità in questione anche con riferimento alle locazioni stagionali, per superare

l'argomento sopra considerato, propone di quantificare l'inden

nità per la perdita dell'avviamento non in diciotto mensilità del

l'ultimo canone corrisposto, ma prendendo a base per la liqui dazione dell'indennità la dodicesima parte del canone stagionale dell'ultimo anno. In tal modo, però, più che interpretare l'art. 34

1. n. 392 del 1978 si propone di applicare una norma diversa non

ritraibile dai possibili significati della disposizione in questione e, dunque, non presente nell'ordinamento e, semmai, riservata

ad un futuro intervento del legislatore e al suo potere discrezio

nale di scelta tra soluzioni alternative.

Il Foro Italiano — 2004.

Per quanto detto il primo motivo di ricorso dev'essere accol

to.

3. - Con il secondo motivo il ricorrente deduce «omessa, in

sufficiente e contraddittoria motivazione. Erronea percezione delle attività di causa. Omesso ed insufficiente esame delle do

mande e delle istanze istruttorie. Errore in procedendo. Art.

360, nn. 3 e 5». Più specificamente il ricorrente lamenta che il

tribunale non aveva considerato che l'appello verteva anche

sulla proposizione dell'eccezione riconvenzionale relativa alla

morosità del conduttore, con ciò mostrando l'omesso esame sia

della sentenza pretorile che degli atti. Nello stesso motivo si la

menta inoltre il mancato accoglimento del motivo d'appello re

lativo alla richiesta di risarcimento del danno per responsabilità

aggravata, deducendo che l'impugnazione sul punto era stata ri

gettata, affermando che si trattava d'inammissibile nuova prete sa «non essendo stata proposta una domanda riconvenzionale in

tal senso in primo grado». Il profilo dell'eccezione riconvenzionale relativo alla moro

sità del conduttore, essendo volto alla contestazione del diritto

all'indennità per la perdita dell'avviamento rimane assorbito

dall'accoglimento del primo motivo.

Non è invece fondata la doglianza relativa alla domanda ex

art. 96 c.p.c. Il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente

rigettato la domanda perché nuova. In realtà, la sentenza impu

gnata ha ritenuto nuovo l'appello incidentale relativo al paga mento dei canoni non pagati nel 1994 e il risarcimento per la

perdita del reddito locativo per le stagioni 1995 e 1996, mentre

non ha pronunziato sulla domanda ex art. 96. Non vi è stato

dunque rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. ma omessa pro nunzia sulla stessa. E questa omessa pronunzia non è stata cen

surata dal ricorrente, che ha censurato unicamente il rigetto della domanda.

Per quanto detto, va accolto il primo motivo di ricorso, con

assorbimento del secondo motivo nella parte relativa all'ecce

zione riconvenzionale e con rigetto del capo relativo all'art. 96

c.p.c. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e

non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa

può essere decisa nel merito rigettando la domanda proposta dalla Mattii Marcello & Co. s.a.s.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 26 mar

zo 2004, n. 6130; Pres. Mileo, Est. De Luca, P.M. De Augu

stinis (conci, conf.); Conte (Avv. Ghera, Fortuna) c. Banco

di Sicilia (Avv. Tosi). Cassa Trìb. Verona 6 marzo 2000.

Previdenza e assistenza sociale — Pensionati aei Banco ai

Sicilia — Perequazione automatica — Clausola di aggan cio — Efficacia — Limiti (D.l. 19 settembre 1992 n. 384, misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubbli co impiego, nonché disposizioni fiscali, art. 2; 1. 14 novembre

1992 n. 438, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

19 settembre 1992 n. 384; d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503, norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavo

ratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 1. 23 ottobre 1992

n. 421, art. 9, 11; d.l. 24 settembre 1996 n. 497, disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizza zione del Banco di Napoli, art. 3; 1. 19 novembre 1996 n. 588, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 settembre

1996 n. 497; 1. 27 dicembre 1997 n. 449, misure per la stabi

lizzazione della finanza pubblica, art. 59).

La perequazione automatica del trattamento pensionistico, che

relativamente al 1993 non compete a nessun pensionato per

effetto della sospensione disposta per tutti i regimi previden ziali dall'art. 2 d.l. n. 384 del 1992, convertito in l. ti. 438 del

This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 17:22:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended