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sezione III civile; sentenza 1° dicembre 1998, n. 12186; Pres. Giuliano, Est. Preden, P.M. Morozzo...

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sezione III civile; sentenza 1° dicembre 1998, n. 12186; Pres. Giuliano, Est. Preden, P.M. Morozzo della Rocca (concl. conf.); Amoruso (Avv. Vilardi) c. Soc. Enel (Avv. De Martino, Melcarne). Conferma App. Bari 5 novembre 1996 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 89/90-91/92 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193020 . Accessed: 28/06/2014 08:34 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.220 on Sat, 28 Jun 2014 08:34:58 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 1° dicembre 1998, n. 12186; Pres. Giuliano, Est. Preden, P.M.Morozzo della Rocca (concl. conf.); Amoruso (Avv. Vilardi) c. Soc. Enel (Avv. De Martino,Melcarne). Conferma App. Bari 5 novembre 1996Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 89/90-91/92Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193020 .

Accessed: 28/06/2014 08:34

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

to il profilo del danno riflesso, dei prossimi congiunti (nella

specie, del marito della stessa), con la conseguenza che se detto

danno subito dalla donna è da ascriversi a fatto colpevole di

un terzo, nei confronti di questi il congiunto, danneggiato di

riflesso, è legittimato a richiedere il risarcimento del danno.

5.4. - In proposito, va effettuata una precisazione. Detto danno è risarcibile solo se la gestante aveva il diritto

ad interrompere la gravidanza e se tale diritto essa ha effettiva

mente esercitato o intendeva esercitare (se non le fosse stato

precluso dal fatto colpevole del terzo o della controparte con

trattuale). Diversa questione, ma pure rispondente ad una reale esigenza

prospettata dall'orientamento che nega il diritto ai prossimi con

giunti del soggetto leso al risarcimento del danno, è quella di

evitare un allargamento a dismisura dei risarcimenti di danno.

Senonché ciò è un posterius rispetto al problema che qui si

è esaminato, che è attinente alla legittimazione dei prossimi con

giunti alla domanda di risarcimento del danno ed andrà risolto, non solo sulla base di una rigorosa prova dell'esistenza di que sto danno, evitando di rifugiarsi dietro il «notorio», ma anche

alla stregua di un corretto accertamento del nesso di causalità, da intendersi come causalità adeguata (o regolarità causale), nei

termini sopra detti.

Va, quindi, ritenuto che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la legittimazione attiva del Buratto.

6. - Pertanto va accolto il ricorso nei termini suddetti e l'im

pugnata sentenza va cassata in relazione (essendo passata in co

sa giudicata la statuizione di rigetto dell'appello proposto da

Buratto Luigi e Varenna Roberta nella qualità di legali rappre sentanti del figlio minore Matteo Buratto, non essendo stata

impugnata la sentenza dai ricorrenti, in detta qualità). La corte rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appel

lo di Torino, che si uniformerà ai suddetti principi.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 1° di

cembre 1998, n. 12186; Pres. Giuliano, Est. Preden, P.M.

Morozzo della Rocca (conci, conf.); Amoruso (Avv. Vi

lardi) c. Soc. Enel (Avv. De Martino, Melcarne). Confer ma App. Bah 5 novembre 1996.

Prescrizione e decadenza — Diritto al risarcimento del danno — Fatto illecito costituente reato — Amnistia — Derubrica

zione dell'originaria imputazione — Prescrizione — Decor

renza (Cod. civ., art. 2947).

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante

da fatto illecito costituente reato, ove il reato si estingua per amnistia e l'applicazione del beneficio consegua a derubrica

zione dell'originaria imputazione, decorre dal giorno in cui

la sentenza che applica l'amnistia è divenuta irrevocabile. (1)

(1) La regola generale, in caso di intervenuta estinzione del reato

per amnistia, è che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento

del danno derivante dal fatto criminoso (quinquennale o biennale, in

caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli) prenda a decorrere

dalla data del provvedimento di clemenza, e non da quello della sua

concreta applicazione: v. Cass. 21 maggio 1996, n. 4677, Foro it., Rep.

1997, voce Prescrizione e decadenza, n. 110, e Giur. it., 1997, I, 1,

467; 19 agosto 1983, n. 5412, Foro it., 1984, I, 500.

Tale regola, tuttavia, viene derogata — oltre che nell'ipotesi in cui

sia intervenuta costituzione di parte civile, la quale determina un effetto

interruttivo permanente della prescrizione fino al momento in cui è di

venuta irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione del reato: cfr.

Cass. 20 settembre 1996, n. 8367, id., Rep. 1997, voce cit., n. 82, e

Arch, circolaz., 1996, 899 — allorché l'applicazione del beneficio con

II Foro Italiano — 1999.

Svolgimento del processo. — Con atto notificato il 29 agosto

1990, l'Enel conveniva davanti al Tribunale di Trani Vittoria

Amoruso per sentirla condannare al risarcimento dei danni con

seguenti all'appropriazione di energia elettrica mediante mano

missione del contatore, accertata il 12 giugno 1980.

La convenuta, costituitasi, eccepiva la prescrizione quinquen nale del credito risarcitorio, sul rilievo che la prescrizione de

correva dal 29 ottobre 1982, data di pronuncia della sentenza

penale con la quale era stato dichiarato estinto per amnistia

il reato di furto a lei ascritto, e non era stata quindi tempestiva mente interrotta con la richiesta di risarcimento formulata dal

l'Enel con lettera in data 8 febbraio 1988.

Il tribunale, con sentenza 2 febbraio 1994, disattesa l'eccezio

ne di prescrizione, accoglieva la domanda e condannava la con

venuta al pagamento della somma di lire 3.536.880.

Pronunciando sull'appello della Amoruso, al quale aveva re

sistito l'Enel, la Corte d'appello di Bari, con sentenza 5 novem

bre 1996, lo rigettava. Considerava la corte che, per costante giurisprudenza della

Suprema corte, qualora l'estinzione del reato sia stata dichiara

ta dal giudice penale previa immutazione dell'imputazione, tale

da ricondurla nell'ambito del provvedimento di clemenza, la pre

scrizione, ai sensi dell'art. 2947, 3° comma, c.c., decorre sol

tanto dalla data in cui la sentenza diviene irrevocabile; che, nel

la specie, con sentenza divenuta irrevocabile il 27 febbraio 1983, il Tribunale penale di Trani aveva dichiarato estinto per amni

stia il reato di furto ascritto alla Amoruso, previa concessione

dell'attenuante del danno di speciale tenuità ritenuta equivalen te alla contestata aggravante; che, pertanto, dovendosi conside

rare decorrente la prescrizione nel caso in esame, in applicazio ne del suindicato indirizzo giurisprudenziale, dal 27 febbraio

1983, costituiva tempestivo atto interruttivo la richiesta di risar

cimento inoltrata con lettera raccomandata dell'8 febbraio 1988.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Amoruso sulla

base di due motivi, ai quali resiste, con controricorso, l'Enel.

La Amoruso ha depositato memoria.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo, denun

ciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2947, 3° comma,

c.c., la ricorrente deduce che erroneamente la corte d'appello ha individuato il termine iniziale di decorrenza della prescrizio ne quinquennale nella data in cui la sentenza penale dichiarati

va di estinzione del reato per amnistia, a seguito di immutazio

ne dell'imputazione, è divenuta irrevocabile.

Sostiene che, come affermato in varie decisioni della Supre ma corte (sent. 1834/88, Foro it., Rep. 1988, voce Prescrizione

e decadenza, n. 78, e 7222/86, id., Rep. 1986, voce cit., n.

64) doveva tenersi conto della data in cui la sentenza penale è stata pronunciata.

2. - Con il secondo motivo, denunciando omessa o insuffi

ciente motivazione, la ricorrente addebita alla corte d'appello di essersi limitata a richiamare, a sostegno della sua decisione

circa la decorrenza della prescrizione, alcune pronunce dell'Alta

corte, peraltro non rettamente intese.

3. - I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in ragione della loro intima connessione, e vanno disattesi.

4. - L'art. 2947 c.c. dispone, nel 1° comma, che il diritto

al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato; stabili

sce, nel 2° comma, che per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive

segua a derubricazione o degradazione dell'originaria imputazione. In

tal caso, l'alternativa si pone tra identificare il dies a quo della prescri zione nel giorno dell'emanazione del provvedimento giudiziale (cfr. Cass.

22 febbraio 1988, n. 1834, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 78, e 5

dicembre 1986, n. 7222, id., Rep. 1986, voce cit., n. 64) ovvero far

riferimento al giorno in cui tale provvedimento è divenuto irrevocabile

(cfr. Cass. 11 marzo 1998, n. 2679, id., Mass., 287, e 10 dicembre

1976, n. 4598, id., 1977, I, 661). La pronuncia in epigrafe accoglie

quest'ultima soluzione, osservando che, fino a quando sussiste la possi bilità di impugnare la sentenza del giudice penale, la declaratoria di

estinzione del reato non acquista un carattere definitivo.

Sulla decorrenza della prescrizione nell'ipotesi in cui fosse stato pro

nunciato, ai sensi del c.p.p. de! 1930, decreto di archiviazione per man

canza di querela, v. Cass., sez. un., 2 ottobre 1998, n. 9782, id., 1998,

I, 2746.

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PARTE PRIMA

in due anni; prevede, nel 3° comma, prima parte, che, in ogni

caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il

reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile; statuisce infine, nel 3° comma, seconda

parte, che, tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla

prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio

penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei ter

mini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data

di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta

irrevocabile.

In sede di applicazione del richiamato 3° comma, con riferi

mento all'ipotesi di estinzione del reato per amnistia, la giuris

prudenza di questa Suprema corte non è uniforme.

Alcune pronunce hanno invero affermato che la prescrizione

(quinquennale o biennale) dell'azione civile risarcitoria decorre

dal giorno dell'emanazione del provvedimento di clemenza, e

non da quello della pronuncia giudiziale (meramente dichiarati

va) di applicazione del beneficio, precisando tuttavia che il det

to principio trova deroga nell'ipotesi in cui tale applicazione

consegua ad una derubricazione dell'originaria imputazione (a

seguito dell'esercizio dei poteri decisori del giudice penale), do

vendosi in tal caso far riferimento alla «data in cui viene emes

so» il provvedimento giudiziale (sent. 1685/77, id., Rep. 1977, voce cit., n. 44; 4819/79, id., Rep. 1979, voce cit., n. 140;

7222/86, cit., e 1834/88, cit.). Ulteriore specificazione del principio si rinviene in altre deci

sioni, le quali, nel riaffermare che, nel caso di applicazione del

l'amnistia previa modifica dell'originaria imputazione, non as

sume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, la data

del provvedimento di clemenza, ma occorre aver riguardo alla

sentenza che applica il beneficio previa derubricazione, hanno

precisato che va attribuito rilievo alla data in cui la detta sen

tenza è divenuta irrevocabile (sent. 2373/67, id., Rep. 1967, vo

ce Prescrizione civile, n. 110; 3925/74, id., Rep. 1974, voce Pre

scrizione e decadenza, n. 135, e 4598/76, id., 1977, I, 661). E tale soluzione il collegio condivide. Occorre invero rilevare

che, fino al momento in cui la sentenza che applica l'amnistia

previa immutazione dell'originaria imputazione (preclusiva del

la concessione del beneficio) è suscettiva di impugnazione, la

declaratoria di estinzione del reato non ha acquisito certezza

alcuna, atteso che l'accoglimento dell'eventuale impugnazione del pubblico ministero, rivolta alla degradazione dell'imputa

zione, verrebbe a ripristinare l'originaria situazione di preclu sione. Solo dal momento in cui la sentenza recante declaratoria

di estinzione del reato per amnistia è divenuta irrevocabile può ritenersi dichiarata con effetto definitivo l'estinzione, sicché è

da tale data che decorre il termine di prescrizione ai sensi del

l'art. 2947, 3° comma, c.c.

Al principio ora enunciato si è attenuta la corte d'appello, la cui pronuncia va quindi tenuta ferma, previa integrazione della motivazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., nei sensi suindicati.

5. - Il ricorso va quindi rigettato.

Il Foro Italiano — 1999.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 21 no

vembre 1998, n. 11798; Pres. Grieco, Est. Morelli, P.M.

Mele (conci, conf.); Soc. Immobiliare Sibillini e altri (Avv. Del Vecchio, Felici) c. Regoli (Aw. Martorelli). Dichiara

inammissibile ricorso avverso Trib. Macerata 31 ottobre 1996.

Società — Liquidazione — Contrasto tra i soci circa l'avvenuto

scioglimento — Nomina dei liquidatori — Provvedimento —

Natura — Ricorso straordinario per cassazione — Inammissi

bilità (Cost., art. Ill; cod. civ., art. 2448, 2450).

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso

il decreto, avente natura di volontaria giurisdizione e privo di contenuto decisorio, con cui il presidente del tribunale no

mina i liquidatori ai sensi dell'art. 2450, 3° comma, c.c., an

che quando il presupposto dell'avvenuto scioglimento della

società formi oggetto di controversia tra i soci. (1)

(1) La decisione in epigrafe conferma l'esistenza di un contrasto nella

giurisprudenza della Suprema corte (ed in particolare della prima sezio

ne) in ordine alla esatta definizione del presupposto del potere del presi dente del tribunale di provvedere ex art. 2450, 3° comma, c.c. alla no mina dei liquidatori di società di capitali ed ali'esperibilità avverso tale

provvedimento del rimedio estremo costituito dal ricorso straordinario

per cassazione. L'adesione all'indirizzo, prevalente in passato ma successivamente di

satteso, che ritiene inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto presidenziale di nomina adottato pur in presenza di

controversie tra i soci circa l'avvenuto scioglimento della società (sulla scia di quanto affermato da Cass. 2 dicembre 1996, n. 10718, Foro

it., Rep. 1997, voce Società, n. 841, e Corte cost. 27 giugno 1968, n.

77, id., 1968, I, 2051, citate in motivazione) consegue alla persistente natura di volontaria giurisdizione del provvedimento impugnato, anche

quando la pronuncia di questo richieda la soluzione di detto contrasto

(in relazione al caso di specie, deve tuttavia porsi in evidenza che il

provvedimento impugnato era stato pronunciato proprio sul presuppo sto, considerato erroneo dal ricorrente e pertanto dedotto come motivo di impugnazione, del carattere pacifico dello scioglimento della società).

Il contrario e prevalente orientamento (ribadito, in consapevole dis senso da Cass., 2 dicembre 1996, n. 10718, cit., proprio di recente da Cass. 12 giugno 1998, n. 5885, e 19 maggio 1998, n. 4979, id., 1998, I, 3213, con nota di richiami di P. Gallo, ove riferimenti anche al

corrispondente orientamento di giurisprudenza relativo all'art. 2275, 1°

comma, c.c., concernente l'omologo potere presidenziale di nomina dei

liquidatori di società di persone; adde, in dottrina, M.G. Civinini, l

procedimenti in camera di consiglio, Torino, 1994, II, 478 ss., secondo cui l'esistenza di un contrasto tra i soci circa l'avvenuto scioglimento della società, purché non palesemente pretestuoso o infondato, impedi rebbe al presidente del tribunale la nomina dei liquidatori); ritiene al contrario che, ove lo scioglimento della società non sia pacificamente ammesso dai soci, il presidente del tribunale non possa in tale caso

provvedere alla nomina dei liquidatori e che, qualora ciò avvenga, al

provvedimento di nomina sia da riconoscere contenuto decisorio circa la quaestio concernente lo scioglimento della società, con conseguente idoneità al giudicato ed ammissibilità dell'impugnazione mediante ri corso straordinario ex art. Ill Cost.

In tema, può brevemente osservarsi come la motivazione della deci

sione, nella parte in cui articola l'inammissibilità del ricorso straordina rio sulla incompatibilità tra «forme camerali» e «sostanza decisoria»

(ove si osserva che l'effetto preclusivo della cosa giudicata non può conseguire all'esito di «un procedimento svolto davanti all'organo mo

nocratico, in totale assenza di forme e di garanzia stessa del contraddit

torio»), rappresenta un importante allineamento ai ripetuti e pressoché costanti appelli della dottrina circa il problema, di ben più ampio respi ro, che ricorre ogniqualvolta la gestione nelle forme camerali dell'inte resse verso la cui tutela il potere (di volontaria giurisdizione) è proteso entri in conflitto con (o incida su) diritti soggettivi o (come particolar mente accade in ambito familiare) status-, per l'insegnamento che esclu de il riconoscimento di effetti decisori del provvedimento camerale nelle

ipotesi de quibus e, dunque, la ricorribilità in Cassazione dello stesso ex art. Ill Cost., v. funditus A. Proto Pisani, Usi e abusi della proce dura camerale ex art. 737 ss. c.p.c., in Riv. dir. civ., 1990, I, 393 ss., e, con riferimento anche al provvedimento di nomina dei liquidatori ex art. 2450, 3° comma, c.c., 420 ss., ove riconduce i provvedimenti camerali funzionali alla gestione di interessi (di incapaci, patrimoni se

parati e gruppi collettivi) alla categoria dei provvedimenti sommari —

semplificati — esecutivi, inidonei al giudicato e per l'adozione dei quali la cognizione del diritto o status presupposto avviene solo incidenter tantum, salva la loro deducibilità e tutela nel processo contenzioso a

cognizione piena; C. Mandrioli, Procediruenti camerali su diritti e ri corso straordinario per cassazione, in Riv. dir. proc., 1988, 921 ss., il quale avverte, spec. 930, l'insufficienza del limite alla ricorribilità ex

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