sezione III civile; sentenza 1° giugno 2004, n. 10479; Pres. Fiduccia, Est. Durante, P.M. Cafiero(concl. parz. diff.); Soc. Generali assicurazioni (Avv. Augeri) c. Ruocco e altri; Iovino e altri(Avv. Santorelli) c. Soc. Generali assicurazioni. Cassa App. Napoli 26 giugno 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 3 (MARZO 2005), pp. 813/814-815/816Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200229 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
fosse stato l'autore ovvero sull'impossibilità di tale ultimo ac
certamento.
Infatti la ricorrente si limita a lamentare genericamente sul
punto la non esatta valutazione delle risultanze processuali e,
segnatamente della consulenza di ufficio.
Osserva questa corte che, qualora, con il ricorso per cassazio
ne, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della
sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risul
tanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, di
chiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al
fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della deci sività della risultanza non valutata (o insufficientemente valu
tata), che il ricorrente precisi — ove occorra, mediante integrale
trascrizione della medesima nel ricorso — la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cas
sazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassa
zione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui la
cune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 1°
febbraio 1995, n. 1161, id.. Rep. 1995, voce Cassazione civile, n. 112).
6. - In definitiva, vanno accolti per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo di ricorso; va cassata, in relazione, l'im
pugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudi zio di cassazione ad altra sezione della Corte d'appello di Ge
nova, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 1° giugno 2004, n. 10479; Pres. Fiduccia, Est. Durante, P.M.
Cafiero (conci, parz. diff.); Soc. Generali assicurazioni (Avv.
Augeri) c. Ruocco e altri; Iovino e altri (Avv. Santorelli) c.
Soc. Generali assicurazioni. Cassa App. Napoli 26 giugno 2000.
Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a. — Liquidazione coatta amministrativa dell'assicu
ratore — Risarcimento — Limiti massimi per l'impresa
designata — Decreti di fissazione — Natura normativa
(Cod. civ., art. 2697; 1. 24 dicembre 1969 n. 990, assicurazio
ne obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla cir
colazione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 9, 19, 21).
Nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deri
vante dalla circolazione dei veicoli a motore, i decreti con i
quali sono modificati i limiti dei massimali per le imprese de
signate alla liquidazione del danno, ove l'assicuratore sia
stato posto in liquidazione coatta amministrativa (indicati nella tabella A allegata alla l. n. 990 del 1969, richiamata ai
fini del risarcimento del danno dall'art. 21, 3° comma, stessa
legge) hanno natura di atti normativi, sì che sono conoscibili
ex officio dal giudice e non devono essere provati dall'im
presa assicuratrice. (1)
(1) I. - In perfetta sintonia con la decisione in epigrafe, da ultimo, Cass. 26 marzo 2003, n. 4485, Foro it., Rep. 2003, voce Assicurazione
(contratto), n. 187, ha statuito che il limite di massimale previsto dal
l'atto normativo di delegificazione, che aggiorna gli importi indicati
nella tabella A allegata alla 1. 990/69, non dev'essere provato dall'im
presa cessionaria del portafoglio dell'assicuratore in liquidazione coatta
amministrativa. Secondo Cass. 1° marzo 2001, n. 2991, id.. Rep. 2001, voce cit., n.
157 (che espressamente l'odierna pronuncia afferma di seguire), mentre
in caso di rapporto assicurativo con impresa assicuratrice in bonis la
sussistenza e l'entità del massimale, sia pure nel rispetto dei minimi di
Il Foro Italiano — 2005.
Svolgimento del processo. — Il 6 agosto 1989 l'autovettura di
proprietà di Cutolo Giovanni, guidata da Cutolo Giuseppe, assi
curata con la società Edera assicurazioni, urtava contro il muro
del fabbricato di Ardolino Maria in Palma Campana; in conse
guenza dell'urto riportavano danni le persone trasportate dal
l'autovettura, Ruocco Michela, Iovino Salvatore, Notaro Anto
nietta, Iovino Carolina; quest'ultima a seguito delle lesioni de
cedeva.
Nei confronti dei Cutolo e della società assicuratrice veniva
no promossi quattro procedimenti rispettivamente dall'Ardoli
no, dalla Ruocco, da Iovino Salvatore e Notaro Antonietta, da
Iovino Andrea e Notaro Teresa, in proprio ed in rappresentanza del figlio Iovino Salvatore, tendenti ad ottenere il risarcimento
dei danni; i procedimenti venivano riuniti.
La società assicuratrice si costituiva e deduceva che causa del
sinistro era lo stato della strada, sulla quale erano in corso lavo
ri, sicché chiamava in garanzia l'amministrazione provinciale di
Napoli, proprietaria della strada; questa svolgeva domanda di
garanzia nei confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori, la
coop. La Boschese, la quale si rivolgeva, a sua volta, per la ga ranzia alla società assicuratrice della sua responsabilità civile, la
s.p.a. Aurora assicurazioni.
Nelle more era istituito il Tribunale di Nola, cui veniva ri
messa la causa; il processo, interrotto per la messa in liquida zione coatta amministrativa della società Edera, era riassunto
nei confronti del commissario liquidatore e la pendenza della
lite era comunicata all'impresa designata, Assicurazioni gene rali.
Il Tribunale di Nola riteneva la responsabilità esclusiva di
Cutolo Giuseppe e lo condannava in solido con Cutolo Giovanni
legge, dipende dalla libera volontà negoziale delle parti (che, al di so
pra di detti importi, può concordare un qualsivoglia massimale o addi
rittura l'assenza del medesimo, con conseguente obbligo per l'impresa assicuratrice di risarcire qualsiasi cifra), nella fattispecie disciplinata dagli art. 19 e 21 1. 990/69 e norme correlate, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà della legge, con un tetto invalicabile,
corrispondente all'entità dei massimali minimi fissati con decreto pre sidenziale.
In senso contrario, Cass. 29 settembre 1999, n. 10765, id.., 2000, I, 2927, con nota di richiami cui si rinvia per ulteriori riferimenti (da in
tegrare con Cass. 5 luglio 1999, n. 6933, id., Rep. 1999, voce cit., n.
232) ha ritenuto che il giudice non sia tenuto a conoscere e acquisire il decreto presidenziale di aggiornamento dei massimali minimi di legge, che va non soltanto indicato, ma anche provato dalla parte che intende
avvalersene, poiché tale decreto non è un regolamento, né costituisce esercizio legittimo della potestà normativa, ma integra solo un atto amministrativo.
II. - In materia di determinazione del quantum per il risarcimento del danno dovuto dall'impresa subentrata all'assicuratore in liquidazione coatta amministrativa, Cass. 18 aprile 2003, n. 6282, id.,'Rep. 2003, voce cit., n. 192, e, per esteso, Arch, circolai., 2003, 779, ha disposto che, qualora la società assicuratrice debba rispondere oltre il massimale di polizza anche di interessi, rivalutazione e spese a causa del suo com
portamento defatigatorio, la successione ope legis dell'impresa desi
gnata dal fondo di garanzia, a seguito della messa in liquidazione coatta
amministrativa di detta società, si verifica anche riguardo alle indicate
obbligazioni accessorie e per esse non opera il limite di risarcibilità
contemplato dall'art. 21, ultimo comma, 1. 990/69, che concerne sol tanto il debito principale di indennizzo. Cfr., in linea con tale decisum, Cass. 8 marzo 2003, n. 3524, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 191, e,
per esteso, Giust. civ., 2003, I, 1205; 20 febbraio 2003, n. 2588, Foro
it., Rep. 2003, voce cit., n. 193; 2 aprile 2001, n. 4800, id., Rep. 2001, voce cit., n. 147; 30 marzo 2001, n. 4733, ibid., n. 148; 1° agosto 2000, n. 10043, id., Rep. 2000, voce cit., n. 212; 13 luglio 2000, n. 9277, ibid., n. 165; 29 settembre 1999, n. 10765, cit., e gli ulteriori precedenti ivi indicati.
Nel senso che i massimali minimi di legge sono posti a tutela non
solo del danneggiato, ma anche del fondo di garanzia, da ultimo, v.
Cass. 10 dicembre 2003, n. 18833, id., Rep. 2003, voce cit., n. 189.
III. - Per l'affermazione che nel caso di liquidazione coatta ammini
strativa dell'impresa assicuratrice, ai fini della liquidazione del danno
da parte del fondo di garanzia vittime della strada, devono essere appli cati i massimali previsti dalla tabella vigente al momento in cui il dan
no s'è verificato, e non da quella vigente alla data del decreto ministe
riale di liquidazione coatta amministrativa, v. Cass. 20 agosto 2003, n.
12217, id., 2004, I, 524, con nota di richiami cui si rinvia per gli ulte
riori riferimenti giurisprudenziali; in letteratura, cfr. G. Chiaia Noya, Limiti di intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada e
responsabilità per colpevole ritardo nell'adempimento, in Nuova giur. civ., 2002,1, 245.
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PARTE PRIMA
al risarcimento dei danni; dichiarava la società Edera in liquida zione coatta amministrativa tenuta al pagamento delle somme
liquidate a titolo risarcitorio e la sentenza opponibile all'impre sa designata; rigettava le domande di garanzia.
Su gravame principale della società Edera ed incidentale di
Iovino Salvatore, Notaro Antonietta, Iovino Andrea e Notaro
Teresa la Corte d'appello di Napoli, con sentenza resa il 7 giu
gno 2000, ha ridotto la somma liquidata a Iovino Andrea e No
taro Teresa quali rappresentanti del figlio Iovino Salvatore da
lire 120.000.000 a lire 70.000.000 ed ha confermato nel resto la
sentenza impugnata, considerando — per quanto ancora interes
sa — che l'impresa assicuratrice, la quale, come nella specie la
società Edera, eccepisce il limite del massimale, ha l'onere di
provarlo mediante la produzione del decreto presidenziale che
10 fissa, non valendo per tale decreto il principio iura novit cu
ria che vale per gli atti normativi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la
società Assicurazioni generali, deducendo un motivo; hanno re
sistito con controricorso Iovino Andrea, Notaro Teresa, Iovino
Salvatore, i quali hanno proposto ricorso incidentale.
Motivi della decisione. — 1. -1 ricorsi sono proposti contro la
medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti.
2. - Con l'unico motivo del ricorso principale si denuncia
violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c. e 21 1. 990/69
in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; nell'ipotesi qui ricor
rente di impresa posta in liquidazione coatta amministrativa —
si sostiene — a differenza dell'ipotesi di impresa in bonis, è
l'art. 21 che stabilisce il limite entro il quale è tenuta l'impresa; tale norma, posta a tutela dell'ordine pubblico, deve essere ap
plicata dal giudice a prescindere dall'eccezione della parte; è
ben vero che il massimale è contenuto nella tabella A allegata alla 1. 990/69, ma, essendo la tabella atto normativo, il giudice è
tenuto a conoscerla; considerato che il massimale è fissato per
legge, si deve escludere non solo che esso formi oggetto di una
vera e propria eccezione, ma altresì di prova; a questo ultimo
proposito va anzi rilevato che, se la parte interessata non prova che il massimale è stato elevato con successivi decreti, dovrebbe
ricevere applicazione il massimale stabilito dall'art. 21.
2.1. - Il motivo pone la questione della rilevabilità di ufficio o
su eccezione di parte del limite del massimale stabilito dall'art.
21 per il caso di impresa messa in liquidazione coatta ammini
strativa e della prova di esso.
2.2. - Nella giurisprudenza di questa sezione si sono profilati due opposti orientamenti sulla questione; secondo l'orienta
mento che ha trovato espressione — tra l'altro — nelle sentenze
5 luglio 1999, n. 6933 (Foro it., Rep. 1999, voce Assicurazione
(contratto), n. 232); 4 giugno 1998, n. 5483 (id., Rep. 1998, vo ce cit., n. 165); 29 settembre 1999, n. 10765 (id., 2000,1, 2927), 11 limite cjel massimale costituisce eccezione in senso proprio ed
in caso di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'im
presa assicuratrice deve essere provato da quest'ultima in
quanto i decreti che periodicamente aggiornano i massimali mi
nimi non hanno natura di atto normativo, bensì amministrativo,
con la conseguenza che non vale la regola iura novit curia; se
condo l'altro orientamento, di cui è espressione la sentenza 1°
marzo 2001, n. 2991 (id., Rep. 2001, voce cit., n. 157), mentre
nel caso di rapporto assicurativo con impresa in bonis la sussi
stenza e l'entità del massimale dipendono dalla libera volontà
delle parti, sicché è l'impresa che ha l'onere di provarne l'am
montare all'epoca del sinistro mediante l'esibizione della poliz
za, nella fattispecie disciplinata dagli art. 19 e 21 il diritto del
danneggiato al risarcimento nasce limitato per legge ed il limite
del massimale è ri levabile di ufficio dal giudice. 2.3. - Sulla questione è tornata più recentemente questa se
zione con la sentenza 26 marzo 2003, n. 4485 (id., Rep. 2003, voce cit., n. 187); in tale sentenza è affermato che il limite del
massimale non forma oggetto di eccezione ed è rilevabile di uf
ficio dal giudice sia che si tratti del massimale di polizza sia che
si tratti del massimale di legge, con l'unica differenza che il
massimale di polizza deve essere provato dall'impresa assicu
ratrice, onde la sua rilevabilità di ufficio presuppone che tale
prova sia acquisita agli atti, mentre il massimale di legge è fis
sato nella tabella A allegata alla 1. 990/69; secondo la previsione dell'art. 9 di tale legge le modifiche della tabella sono apportate con decreti del presidente della repubblica, di tal che sono dele
gificate; il meccanismo di delegificazione, previsto in linea ge
II Foro Italiano — 2005.
nerale dall'art. 17, 2° comma, 1. 400/88, si attua mediante so
stituzione di norme regolamentari governative a norme legisla
tive, ma niente esclude che si possa attuare mediante sostituzio
ne di atti normativi di natura diversa; comunque si attui la dele
gificazione, l'atto normativo sostitutivo ha natura normativa
esterna e contiene quindi norme di diritto, la cui violazione o
falsa applicazione può essere denunciata con ricorso per cassa
zione a norma dell'art. 360, n. 3, c.p.c., con la conseguenza che
il limite del massimale stabilito dall'atto normativo emanato in
attuazione della delegificazione (decreto del presidente della re
pubblica) non deve essere provato dall'impresa assicuratrice,
formando oggetto di conoscenza diretta del giudice. 2.4. - A questo ultimo orientamento aderisce il collegio, dan
do ad esso continuità; ond'è che il ricorso principale va accolto
e la sentenza impugnata va cassata in relazione con rinvio ad
altra sezione della Corte di appello di Napoli, la quale procederà a nuovo esame della questione relativa al massimale assicurati
vo sulla base dei principi di cui sopra e pronuncerà sulle spese del giudizio di cassazione.
3. - Il secondo motivo del ricorso incidentale resta assorbito,
con esso riproponendosi la questione della mala gestio, da esa
minare solo in caso di superamento del massimale.
4. - È, invece, infondato il primo motivo del ricorso inciden
tale, con il quale si lamenta che sia stata pronunciata condanna
di Iovino Andrea e Notaro Teresa alla restituzione della diffe
renza tra le somme liquidate a titolo risarcitorio a Iovino Sal
vatore in primo ed in secondo grado, ancorché quest'ultimo, di
venuto nelle more maggiorenne, si fosse costituito personal mente in secondo grado, in quanto la sentenza impugnata non
contiene pronuncia di tale genere.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 28
maggio 2004, n. 10271; Pres. ed est. Rordorf, P.M. Gam
bardella (conci, conf.); Ant. Raponi (Avv. Turchetti) c.
Alf. Raponi (Avv. Pescatore). Conferma App. Roma 9 mag
gio 2000.
Società — Società a responsabilita limitata — Amministra
tori — Sottrazione di utili prima della deliberazione di di stribuzione — Azione individuale del socio — Esclusione
(Cod. civ., testo previgente, art. 2395, 2487).
Fin quando l'assemblea non disponga la distribuzione degli uti
li in favore dei soci, l'asserita sottrazione indebita di tali utili
ad opera dell'amministratore di società a responsabilità limi
tata lede il patrimonio sociale e solo indirettamente si ri
percuote sulla posizione giuridica e sull'interesse economico
del singolo socio, cui non compete pertanto l'azione contem
plata dall'art. 2395 c.c. (1)
(1) Il requisito del pregiudizio diretto, quale necessario elemento co
stitutivo del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2395 c.c., è affermazione costante: Cass. 2 aprile 2004, n. 6510, Società, 2004,
1239, e Foro it., Mass., 488, sulla violazione della parità di trattamento
nei confronti di soci di cooperativa; 3 dicembre 2002, n. 17110, id.,
2003, I. 2438, con nota redazionale di C. De Chiara; 21 maggio 1999, n. 4943, Società, 1999, 1330, e Foro it.. Rep. 1999, voce Liquidazione coatta amministrativa, n. 58, ove si è esclusa la legittimazione attiva del commissario liquidatore di società fiduciaria; 8 gennaio 1999, n. 97,
ibid., voce Società, n. 856; 27 giugno 1998, n. 6364, id., 1999, I, 652, vicenda in cui il liquidatore aveva trasferito la sede sociale con perdita di clientela e svalutazione della quota sociale; 28 febbraio 1998, n.
2251, id., 1998, I, 3246; 4 aprile 1997, n. 2934, Giust. civ., 1998, I, 205, e Foro it.. Rep. 1998, voce cit., n. 655, secondo cui restano co
munque insindacabili le scelte gestorie di merito; 28 marzo 1996, n.
2850, id., 1997, I, 235, con nota di G. La Rocca; App. Milano 9 di
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