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sezione III civile; sentenza 10 febbraio 2003, n. 1948; Pres. Carbone, Est. Segreto, P.M. Apice...

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sezione III civile; sentenza 10 febbraio 2003, n. 1948; Pres. Carbone, Est. Segreto, P.M. Apice (concl. conf.); G. Rappazzo (Avv. A. Rappazzo) c. Fiorio (Avv. Rabacchi). Conferma App. Roma 14 luglio 1999 Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 5 (MAGGIO 2003), pp. 1439/1440-1443/1444 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198575 . Accessed: 28/06/2014 09:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.14 on Sat, 28 Jun 2014 09:17:45 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 10 febbraio 2003, n. 1948; Pres. Carbone, Est. Segreto, P.M. Apice(concl. conf.); G. Rappazzo (Avv. A. Rappazzo) c. Fiorio (Avv. Rabacchi). Conferma App. Roma14 luglio 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 5 (MAGGIO 2003), pp. 1439/1440-1443/1444Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198575 .

Accessed: 28/06/2014 09:17

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1439 PARTE PRIMA 1440

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 10

febbraio 2003, n. 1948; Pres. Carbone, Est. Segreto, P.M.

Apice (conci, conf.); G. Rappazzo (Avv. A. Rappazzo) c. Fio

rio (Avv. Rabacchi). Conferma App. Roma 14 luglio 1999.

Responsabilità civile — Caduta in campo da calcetto —

Danni arrecati ad un privato —

Responsabilità dell'orga nizzatore del torneo per cose in custodia — Esclusione

(Cod. civ., art. 2051).

L'utilizzatore di una cosa, che non abbia su di essa l'effettivo

potere d'ingerenza, gestione ed intervento, non può essere

considerato custode e, pertanto, non è responsabile dei pre

giudizi provocati dalla cosa a terzi (nella specie, si è esclusa

la responsabilità dell'organizzatore di un torneo di calcetto,

affittuario temporaneo della struttura sportiva, per i danni

occorsi ad un giocatore in seguito ad una caduta per la pre senza di una buca nel campo). (1)

(I) I. - La Corte di cassazione ripropone la differenza, ai fini della

responsabilità da cose in custodia, tra l'utilizzatore, che, pur avendo la

disponibilità temporanea della res, non acquisisce il potere di controllo della stessa e, pertanto, sfugge al relativo dovere di evitare che possa produrre danni a terzi ed il fruitore, che avendo il potere di ingerenza, gestione ed intervento (id est, la disponibilità di fatto e giuridica del

bene), deve considerarsi custode della cosa. Nella giurisprudenza di le

gittimità, cfr., in linea con la ratio decidendi della pronunzia in epigra fe, Cass. 28 novembre 2001, n. 15131, Foro it., Rep. 2001, voce Co munione e condominio, n. 113; 17 aprile 2001, n. 5609, ibid., voce Re

sponsabilità civile, n. 214, e, per esteso, Giust. civ., 2001, I, 2963; 30 marzo 2001, n. 4737, Foro it.. Rep. 2001, voce cit., n. 379; 19 gennaio 2001, n. 782, ibid., n. 351, e, per esteso, Danno e resp., 2001, 726, con nota di R. Breda, La Cassazione e i danni da cose in custodia: quattro casi in rassegna; 26 giugno 2000, n. 8686, Foro it., Rep. 2000, voce

Appalto, n. 45; 7 giugno 2000, n. 7727, id.. Rep. 2001, voce Comunio ne e condominio, n. 121; 15 aprile 1999, n. 3753, id., Rep. 1999, voce

cit., n. 84; 30 marzo 1999, n. 3041, id., Rep. 2000, voce Responsabilità civile, n. 331, e, per esteso, Giur. it., 2000, 733, con nota di F. Patar nello. Il custode e i danni prodotti dalla cosa custodita: il criterio normativo di responsabilità imposto dall'art. 2051 c.c.; 4 giugno 1998, n. 5484, Foro it.. Rep. 1999, voce cit., n. 306; 17 aprile 1998, n. 3887, id., Rep. 1998, voce cit., n. 286; 26 giugno 1997, n. 5706, id., 1997, I, 2861, e 29 aprile 1997, n. 3672, ibid., 3633; in quella di merito, Trib. Busto Arsizio 20 febbraio 2001, id.. Rep. 2001, voce Comunione e condominio, n. 66; Trib. Venezia 5 gennaio 2001, ibid., voce Respon sabilità civile, n. 363; Giud. pace Pisa 20 luglio 2000, ibid., n. 365; Trib. Milano 13 gennaio 2000, ibid., n. 359, e, per esteso, Arch, loca

zioni, 2001, 701, con nota di V. Santarsiere, Danno ad autovettura per urto del cancello automatico; Trib. Ferrara 28 dicembre 1999, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 340; App. Roma 24 marzo 1999, ibid., n. 352, e. per esteso. Arch, locazioni, 2000, 88, con nota di V. Santarsiere, Rovina di unità immobiliari urbane - Condizioni ambientali e respon sabilità; Trib. Potenza 11 giugno 1998, Foro it., 2000, I, 902, con nota di richiami.

Sempre in relazione alla (sottile) distinzione tra utilizzatore di fatto del bene e fruitore con disponibilità giuridica della cosa, Trib. Milano 12 febbraio 2000, id., Rep. 2001, voce Diritti d'autore, n. 95, asserisce che la messa a disposizione di macchine fotocopiatrici destinate all'u tilizzazione delia clientela con metodo self-service comporta responsa bilità della copisteria ex art. 2051 c.c. qualora quest'utilizzazione av

venga in violazione dei diritti d'autore. II. - Quanto all'affermazione che la responsabilità per danni, cagio

nati da cose in custodia, trova fondamento nell'essersi il danno verifi cato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o derivi dallo

sviluppo di un agente dannoso sorto nella res, cfr. Cass. 28 marzo

2001, n. 4480, ibid., voce Responsabilità civile, n. 354; 16 febbraio 2001, n. 2331, ibid., n. 352; 7 dicembre 2000, n. 15538, ibid., n. 349; 22 maggio 2000, n. 6616, id., Rep. 2000, voce cit., n. 323; 18 giugno 1999, n. 6121, ibid., n. 328, e, per esteso, Danno e resp., 2000, 41, con nota di P. Laghezza, Incendio, proprietà limitrofe e logica economica del risarcimento; 30 marzo 1999, n. 3041, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 326; 11 giugno 1998, n. 5796, id., Rep. 1998, voce cit., n. 279; 28 novembre 1995, n. 12300, id., Rep. 1997, voce cit., n. 245; 28 otto bre 1995, n. 11264, id.. Rep. 1996, voce cit., n. 182, e, per esteso, Dan no e resp., 1996, 74, con nota di G. Ponzanelli, Chi risponde dei danni causati da una buca nel campo da tennis?, nonché Riv. dir. sport., 1996, 87, con nota di P. Laghezza, Caviglia del tennista e responsabi lità (per buca nel campo) della società sportiva; 26 febbraio 1994, n. 1947, Foro it.. Rep. 1994, voce cit., n. 127; 10 novembre 1993, n. 11091, id.. Rep. 1993, voce cit., n. 136; 14 gennaio 1992, n. 347, id., 1992,1, 1787, con nota di richiami.

III. - In ordine al requisito dell'effettivo potere di controllo e vigilan za del soggetto sulla cosa, necessario perché sorga il dovere di custodia della stessa, cfr. Cass. 11 luglio 2002, n. 11366, id., Mass., 856; 13 febbraio 2002, n. 2067, id., 2002, I, 1731, con osservazioni di P. La

II Foro Italiano — 2003.

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 21

luglio 1997, Rappazzo Giuseppe proponeva appello avverso la

sentenza del Tribunale di Roma depositata il 12 giugno 1996, con la quale veniva rigettata la richiesta di risarcimento di danni

nei confronti di Fiorio Arturo, relativamente all'incidente patito

dall'appellante nel corso di un torneo di calcetto, che si assu

meva dovuto alla inidoneità del verde sintetico posto sul campo di gioco. Sosteneva l'appellante che il Fiorio doveva ritenersi

responsabile, in quanto organizzatore del torneo, per cui allo

stesso spettava vigilare l'idoneità del terreno, sul quale doveva

no svolgersi le gare, mentre l'incidente si era verificato per il

fatto che il manto sintetico non era perfettamente aderente al

terreno, per cui esso appellante era caduto.

Resisteva il Fiorio.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza dell"8 giugno 1999, rigettava l'appello.

Riteneva la corte di merito che nella fattispecie il Fiorio si era

ghezza, la quale ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. della pub blica amministrazione per l'impossibilità del controllo, a causa della sua estensione, del bene demaniale strada per i danni occorsi ad un viandante caduto per la presenza di un tombino che fuoriusciva dal manto stradale.

A tal proposito, si deve osservare, peraltro, che il giudice delle leggi (Corte cost. 10 maggio 1999, n. 156, id., Rep. 1999, voce cit., n. 269, e,

per esteso. Danno e resp., 1999, 871, con nota di P. Laghezza, Traboc chetto e responsabilità della pubblica amministrazione: Corte costitu

zionale e Cassazione a confronto; annotata, altresì, da D. Pellizzari, Insidie occulte alla viabilità - Responsabilità della pubblica ammini

strazione: niente di nuovo, in Arch, circolaz., 1999, 777), chiamato a

pronunciarsi in ordine alla legittimità della responsabilità per cose in custodia in relazione agli art. 3, 24 e 97 Cost., ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2051, interpretato nel senso che non è applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni dema niali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini. In senso conforme, cfr. Cass., sez. un.. 7 agosto 2001, n. 10893, Foro

it.. Rep. 2001, voce cit., n. 369; Corte cost., ord. 6 marzo 1995, n. 82, id., 1995,1, 2020.

Sulla base del principio testé richiamato, la giurisprudenza sembrava concorde nell'escludere l'applicabilità del regime di responsabilità per cose in custodia all'ente concessionario di autostrada: v., in tal senso, Cass. 13 maggio 2002, n. 6807, id., Mass., 496, e, per esteso, Danno e

resp., 2002, 1136, con nota di M. Mala vasi, La responsabilità della società concessionaria dell'autostrada per i danni subiti dall'utente a causa della presenza di animali sulla carreggiata', 7 agosto 2001, n.

10893, Foro it., Rep. 2001, voce Strade, n. 24; 4 dicembre 1998, n.

12314, id.. Rep. 1999, voce Responsabilità civile, n. 272, e, per esteso, Danno e resp., 1999, 874, con nota di P. Laghezza, cit.; 10 giugno 1998, n. 5772, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 323; Giud. pace Roma 20 marzo 1998, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 171; Giud. pace Novi Ligu re 21 marzo 1997, ibid., 303; Pret. Monza 17 gennaio 1997, id., 1998,1, 290, con nota di C. Palumbo, cui si rinvia per gli ulteriori riferimenti. Ma le isolate affermazioni in senso contrario (cfr., ad es., Giud. pace S. Valentino in A.C. 18 dicembre 1998, id., Rep. 1999, voce Strade, n. 58) trovano ora riscontro in Cass. 13 gennaio 2003, n. 298, id., Mass., 35, dove si afferma che la rete autostradale può essere considerata bene controllabile da parte del custode (ente concessionario del servizio), muovendo dalla considerazione che l'autostrada si connota per caratte ristiche, dotazioni e sistemi di assistenza del tutto particolari, destinati a condizionare le aspettative degli utenti.

IV. - In merito all'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale l'art. 2051 pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di

colpa, che può essere vinta soltanto dal caso fortuito (inteso nel senso

più ampio, cioè comprensivo de! fatto del terzo e della colpa del dan

neggiato), per cui spetterebbe alla vittima del danno provare gli ele menti posti a fondamento della responsabilità presunta (danno verifi catosi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa ovvero provo cato dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa ed effettivo

potere di controllo del custode sulla cosa), mentre il custode, ai fini della prova liberatoria, dovrebbe dimostrare che la causa del danno è estranea alla sua sfera d'azione, rimanendo a suo carico la causa ignota, v. Cass. 17 maggio 2001, n. 6767, id., Rep. 2001, voce Responsabilità civile, n. 355; 27 agosto 1999, n. 8997, id., Rep. 2000, voce cit., n. 329, e, per esteso, Nuova giur. civ., 2000, I, 352, con nota di F. Gritti, Re

sponsabilità per danni da cosa e ambito di applicazione dell'art. 2051

c.c.; 14 giugno 1999, n. 5885, Foro it.. Rep. 1999, voce cit., n. 311; 2 febbraio 1999, n. 870, ibid., voce Lavoro (rapporto), n. 1045; 1° ottobre 1997, n. 9568, id., Rep. 1997, voce Responsabilità civile, n. 241; 13

maggio 1997, n. 4196, ibid., n. 217; 8 aprile 1997, n. 3041, ibid., n.

227; 28 novembre 1995, n. 12300, cit.; 1° giugno 1995, n. 6125, id..

Rep. 1996, voce cit., n. 183; 1° marzo 1995, n. 2301, id., Rep. 1995, voce cit., n. 168; 9 febbraio 1994, n. 1332, id.. Rep. 1994, voce cit., n.

125; 14 gennaio 1992, n. 347, cit. V. - Per quanto attiene all'orientamento favorevole a ricondurre la

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

limitato a raccogliere i soldi tra gli atleti partecipanti per l'af

fitto del campo di calcetto; che lo stesso non poteva ritenersi cu

stode del campo di calcio a norma dell'art. 2051 c.c., non es

sendo stato provato che egli avesse l'effettiva padronanza e di

sponibilità del campo di gioco; che la custodia di cui all'art.

2051 c.c. non si riferisce ad una semplice potenziale disponibi lità della cosa, senza onere di vigilanza, essendo necessaria l'e

sistenza di un effettivo potere fisico, di un governo della cosa

stessa, mancante nella fattispecie. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il

Rappazzo. Resiste con controricorso il Fiorio. Entrambe le parti hanno

presentato memorie.

Motivi della decisione. — 1. - Preliminarmente vanno riget tate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dal re

sistente.

Anzitutto non sussiste l'inammissibilità del ricorso per viola

responsabilità da cose in custodia nell'alveo delle ipotesi di responsa bilità oggettiva, da cui la sentenza in rassegna prende le mosse affer mando che per l'applicazione dell'art. 2051 è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, cfr. Cass. 20 luglio 2002, n. 10641, id., Mass., 785, e,

per esteso, Danno e resp., 2002, 1201, con nota di P. Laghezza, Re

sponsabilità della pubblica amministrazione per omessa manutenzione delle strade: la prospettiva dell'analisi economica del diritto; 3 agosto 2001, n. 10687, Foro it.. Rep. 2001, voce cit., n. 356; 16 febbraio 2001, n. 2331, cit.; 17 gennaio 2001, n. 584, ibid., n. 350, e, per esteso, Resp. civ., 2001, con nota di M. Ronchi, Responsabilità da cose in custodia e

divergenze interpretative della Corte di cassazione', 16 novembre 1999, n. 12694, Foro it., Rep. 1999, voce Sentenza civile, n. 35; 13 maggio 1999, n. 4757, ibid., voce Responsabilità civile, n. 314; 22 febbraio

1999, n. 1477, ibid., n. 326; 20 maggio 1998, n. 5031, id., 1998, I, 2875, con nota di L. Lambo.

VI. - Riguardo al principio, consolidatosi in giurisprudenza, in base al quale in caso di danni prodotti da cose in custodia, l'esclusiva con

dotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed e sclude pertanto la responsabilità del custode della res da cui deriva il

danno, v. Cass. 26 marzo 2002, n. 4308, id., Mass., 319; 16 febbraio

2001, n. 2331, cit.; 6 ottobre 2000, n. 13337, id., Rep. 2001, voce cit., n. 348, e, per esteso, Danno e resp., 2001, 721, con nota di Breda, cit.; 27

settembre 1999, n. 10703, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 320; 10 mag

gio 1999, n. 4616, ibid., n. 313; 23 ottobre 1998, n. 10556, ibid., n. 325; 21 ottobre 1998, n. 10434, id., Rep. 1998, voce cit., n. 275; 11 giugno 1998, n. 5796, cit.; 15 gennaio 1996, n. 269, id., Rep. 1996, voce cit., n.

184; 28 agosto 1995, n. 9047, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 171; 23 marzo

1992, n. 3594, id.. 1993,1, 198, con nota dì F. Caringella. VII. - In tema di responsabilità del custode, in qualità di gestore

d'esercizi commerciali e luoghi destinati alla fruizione del pubblico,

per i danni riportati da clienti in seguito a caduta su scala, cfr., da ulti

mo, Cass. 30 luglio 2002, n. 11268, id., Mass., 849, nonché 13 febbraio

2002, n. 2075, e Trib. Bolzano 24 gennaio 2001, id., 2002,1, 1726, con

ampia nota di richiami bibliografici e giurisprudenziali. Vili. - Sulle problematiche evocate dalla sentenza, cfr., in dottrina,

M. Rocchi, Danni da cose in custodia e responsabilità della pubblica amministrazione, in Ross. giur. umbra, 2000, 692; C. Mura, Brevi note in tema di danno da cose in custodia, in Riv. giur. sarda, 2000, 408; R.

Cappuccio, La pubblica amministrazione e l'art. 2051 c.c., in Nuovo

dir., 2000. 697; G. Lotito, Note minime sul lungo, travagliato e non ancora concluso tragitto della risarcibilità del c.d. danno biologico e

sull'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. nei confronti della

pubblica amministrazione, id., 1999. 729; M. Forziati, Brevi note sulla

responsabilità de! datore di lavoro per i danni occorsi al lavoratore:

gli art. 2087 e 2051 c.c. e l'incidenza della causa ignota, in Resp. civ.,

1999, 100; F.G. Pizzetti, Soggettività ed oggettività della responsabi lità per danno da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., in Giur. it., 1999, 713; D. Chindemi, Responsabilità del supermercato a seguito di caduta

accidentale di un cliente, in Nuova giur. civ., 1998, I, 901; M. Forziati, La Cassazione e la responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051

c.c.: limite di una sentenza annunciata, in Resp. civ.. 1998. 1380; S. De

Vogli, L'art. 2051 c.c. tra declamazioni e regole operazionali, con po stilla di A. Palmieri, in Danno e resp., 1999, 209; P.G. Monateri, «Tree falling»: dalla responsabilità da custodia, alla responsabilità da

gestione del patrimonio forestale, ibid., 278; P. Laghezza, Quando il

benessere fa male: la responsabilità del gestore di una sauna, ibid.,

567; S. Balzaretti, 11 danno da cose in custodia, in Nuova giur. civ.,

1998, II, 95; Id., Cumulo di responsabilità ex art. 2050 e 2051 c.c. ed

intervento del soccorritore, in Resp. civ., 1996, 693; F.G. Pizzetti, Nuovi profili della responsabilità per danno da cose in custodia ex art.

2051 c.c., in Giur. it., 1998. 1382; A. Cimino, Danni da infiltrazioni a

seguito di opere eseguite nell'immobile: criteri d'imputazione della re

sponsabilità in capo al proprietario-locatore e al conduttore, in Resp. civ., 1996, 668.

Il Foro Italiano — 2003.

zione dell'art. 366, 1° comma, c.p.c. per difetto di adeguata

esposizione dei fatti di causa.

Infatti, per quanto sinteticamente, il ricorso, nella parte espo sitiva del fatto, integrata dalla parte attinente ai motivi, rappre senta l'oggetto della controversia, lo svolgimento del processo e

la posizione delle parti. 2. - Va rigettata anche l'eccezione d'inammissibilità del ri

corso per carenza d'interesse ex art. 100 c.p.c., stante la man

cata impugnazione del capo attinente all'asserita pericolosità

dell'impianto sportivo. Infatti, a parte che è fortemente conte

stato se nella struttura dell'illecito ex art. 2051 c.c., sia necessa

rio il requisito della pericolosità della cosa, va osservato che sul

punto la corte di merito ha ritenuto che, essendo esclusa la qua lità di custode nel convenuto, era irrilevante ogni valutazione in

ordine alla presunta pericolosità del manto sintetico.

3. - Con l'unico articolato motivo di ricorso il ricorrente la

menta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., per non aver individuato il custode nel convenuto, che, avendo or

ganizzato la partita, aveva consentito lo svolgimento della stessa

sul campo, del quale non poteva non avere la disponibilità (art.

360, n. 3, c.p.c.). Lamenta, altresì il ricorrente la violazione dell'art. 2697 c.c.,

in relazione all'art. 2051 c.c., per non aver affermato che era

sufficiente per l'attore danneggiato provare la relazione tra il

campo di gioco in custodia e l'evento di danno (art. 360, n. 3,

c.p.c.). Inoltre il ricorrente censura l'impugnata sentenza per insuffi

ciente e contraddittoria motivazione circa l'effettiva disponibi lità del campo da gioco da parte del Fiorio, presupposto logico

indispensabile per lo svolgimento della partita di calcetto (art.

360, n. 5, c.p.c.), nonché per violazione dell'art. 2051 c.c. e

contraddittoria motivazione per aver ammesso la disponibilità del campo, ma negandone la rilevanza, trattandosi di semplice

potenziale disponibilità (art. 360, n. 5, c.p.c.). Assume il ricorrente che, essendo il convenuto l'organizzato

re della partita ed avendo affittato il campo di gioco, aveva la fi

sica disponibilità dello stesso, con il potere di ammettere sullo

stesso gli atleti paganti e con esclusione di ogni altro; che. quin

di, sussisteva una relazione diretta ed immediata fra il soggetto avente la disponibilità del campo ed il campo medesimo, dalla

quale disponibilità scaturiva l'obbligo di vigilanza e controllo

per impedire danni a terzi.

Il Fiorio, secondo il ricorrente, avendo la disponibilità del

campo da gioco, era custode dello stesso, ai fini dell'art. 2051

c.c., mentre è contraddittoria la sentenza impugnata allorché ri

tiene che si trattava solo di una semplice potenziale disponibilità della cosa, non idonea a fondare la responsabilità ex art. 2051

c.c.

4.1.- Ritiene questa corte che il ricorso sia infondato e vada

rigettato. La corte di merito ha accertato in fatto che il convenuto non

era né proprietario né gestore del campo di gioco, di pertinenza di un circolo sportivo, e che la qualifica di organizzatore del

torneo dì calcetto era praticamente limitata a prendere i soldi

per le spese del torneo e l'affitto del campo. La corte di merito ha ritenuto che mancasse ogni prova del

l'effettivo attuale potere fisico, del governo o di un uso della

cosa da parte del convenuto, cui fosse collegato il dovere di ba

dare che da essa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivasse pregiudizio ad altri.

Assume altresì la corte di merito che nessuna prova era stata

raccolta che il Fiorio Arturo avesse la padronanza e la disponi bilità del campo da gioco.

4.2. - Va osservato che la giurisprudenza di questa corte ritie

ne che la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia,

ex art. 2051 c.c., ha base: a) nell'essersi il danno verificato nel

l'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; b) nell'esistenza di un ef

fettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fi

sico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigi larla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che pro duca danni a terzi.

In presenza di questi due elementi, la giurisprudenza preva

lente, ma anche più risalente, ha ritenuto che la norma dell'art.

2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione iuris tan

tum di colpa, che può essere vinta soltanto dalla prova che il

danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel sen

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Page 4: sezione III civile; sentenza 10 febbraio 2003, n. 1948; Pres. Carbone, Est. Segreto, P.M. Apice (concl. conf.); G. Rappazzo (Avv. A. Rappazzo) c. Fiorio (Avv. Rabacchi). Conferma App.

1443 PARTE PRIMA 1444

so più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del

danneggiato; pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere

di provare i due elementi indicati sopra sui quali si basa la re

sponsabilità, presunta iuris tantum, del custode, quest'ultimo, ai

fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la

causa del danno estranea alla sua sfera d'azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico

la causa ignota (Cass. 17 maggio 2001, n. 6767, Foro it., Rep. 2001, voce Responsabilità civile, n. 355; 14 giugno 1999, n.

5885, id., Rep. 1999, voce cit., n. 311; 27 agosto 1999, n. 8997,

id.. Rep. 2000, voce cit., n. 329; 9 febbraio 1994, n. 1332, id.,

Rep. 1994, voce cit., n. 125; 25 novembre 1988, n. 6340, id.,

Rep. 1988, voce cit., n. 150; 1° marzo 1995, n. 2301, id., Rep. 1995, voce cit., n. 169; 28 ottobre 1995, n. 11264, id., Rep. 1996, voce cit., n. 182; 14 gennaio 1992, n. 347, id., 1992, I, 1787; 8 aprile 1997, n. 3041, id., Rep. 1997, voce cit., n. 227).

4.3. - A fronte di questo orientamento giurisprudenziale, che

individua nella norma in questione un caso di presunzione di

colpa, per cui il fondamento della responsabilità sarebbe pur

sempre il fatto dell'uomo (nella specie, del custode), che è ve

nuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza perché la cosa

non abbia a produrre danni a terzi, la dottrina e la giurispruden za più recente ritengono che il comportamento del responsabile è estraneo alla fattispecie e fanno quindi giustizia di quei mo

delli di ragionamento che si limitano ad accertare la colpa del

custode, sia essa presunta o meno, parlando in proposito di caso

di responsabilità oggettiva (Cass. 20 maggio 1998, n. 5031, id.,

1998,1, 2875; 17 gennaio 2001, n. 584, id., Rep. 2001, voce cit., n. 350; 16 febbraio 2001, n. 2331, ibid., n. 353).

Solo il «fatto della cosa» è rilevante (e non il fatto dell'uo

mo). La responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia e

solo lo stato di fatto e non la violazione dell'obbligo di custodia

può assumere rilievo nella fattispecie. 4.4. - Il termine «custodia» ha diverse accezioni nelle fonti

romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della

«custodia», come criterio di determinazione della responsabilità

possono essere raggruppate in due categorie, quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la cu

stodia non è che un tipo particolare di «diligenza», quella custo

dia rei, la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione

della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto

di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in un criterio di responsabi

lità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la cu

stodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indi

pendentemente dalla ricerca di un nesso causale tra il compor tamento del custode e l'evento.

I limiti della responsabilità della custodia vanno, quindi, cer

cati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chia

mato a rispondere. II profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di

per sé estraneo alla struttura dell'art. 2051 c.c.; né può esservi

reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di

colpa. Viene, quindi, affermata la natura oggettiva della responsabi

lità per danno di cose in custodia.

La dottrina parla, al riguardo, di «rischio» da custodia, più che di «colpa» nella custodia ovvero, seguendo l'orientamento

della giurisprudenza francese, di «presunzione di responsabili tà» e non di «presunzione di colpa».

4.5. - Osserva questa corte che il dato lessicale della norma

dell'art. 2051 c.c. ritiene sufficiente, per l'applicazione della

stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.

Responsabile del danno cagionato dalla cosa è cioè colui che

essenzialmente ha la cosa in custodia.

Custode è chi abbia l'effettivo potere sulla cosa, e può perciò essere non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice

possessore o anche il detentore della cosa.

Detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a ti

toli diversi, che importino tutti l'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza.

Il criterio d'imputazione della responsabilità per i danni ca

II Foro Italiano — 2003.

gionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e

giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere d'intervenire

sulla cosa.

Il requisito del potere-dovere d'intervento qui non opera co

me fondamento di una presunzione di colpa, che, come detto

non è nella struttura della norma, ma come uno degli elementi

per individuare la figura del custode.

A tal fine è stato costantemente affermato in tema di locazio

ne che il proprietario dell'immobile locato, conservando la di

sponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle strutture murarie

e degli impianti in esse conglobati (come cornicioni, tetti, tuba

ture idriche), su cui il conduttore non ha il potere-dovere d'in

tervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi degli art.

2051 e 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed

impianti (salvo eventuale rivalsa, nel rapporto interno, contro il

conduttore che abbia omesso d'avvertire della situazione di pe

ricolo); con riguardo invece alle altre parti ed accessori del bene

locato, rispetto alle quali il conduttore acquista detta disponibi lità con facoltà ed obbligo d'intervenire onde evitare pregiudi zio ad altri (come i servizi dell'appartamento, ovvero, in riferi

mento alla specie, le piante di un giardino), la responsabilità verso i terzi, secondo le previsioni del citato art. 2051 c.c., gra va soltanto sul conduttore medesimo (Cass., sez. un., 11 no

vembre 1991, n. 12019, id., 1993, I, 922; 18 dicembre 1996, n.

11321, id., Rep. 1996, voce cit., n. 194). 4.6. - L'utilizzatore della cosa, invece, non ne è necessaria

mente anche il custode. Se, infatti, il potere di utilizzazione

della cosa è derivato all'utilizzatore da chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa (e cioè dal custo

de) e questi, per specifico accordo o per la natura del rapporto o

anche più semplicemente per la situazione fattuale che si è de

terminata, ha conservato effettivamente la custodia nei termini

sopra detti, la disponibilità della cosa che ne ha l'utilizzatore

non comporta ad esso il trasferimento della custodia, ai fini del

l'art. 2051 c.c.

Diventa, quindi, un accertamento fattuale riservato al giudice di merito stabilire se nel caso concreto l'utilizzatore di un de

terminato bene sia divenuto anche il custode dello stesso.

4.7. - Nella fattispecie il giudice di merito ha accertato, con

motivazione esente da censure in questa sede di sindacato di le

gittimità, che il convenuto si era limitato ad «affittare» il campo

sportivo per effettuare un torneo di calcetto, senza che ciò com

portasse l'effettiva padronanza e disponibilità del campo, es

sendo limitata detta disponibilità solo all'espletamento delle

partite di calcetto previste. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, detta motiva

zione non è contraddittoria, poiché la disponibilità della cosa, che ne ha l'utilizzatore, è limitata solo all'utilizzazione nei ter

mini convenuti e non comporta necessariamente che lo stesso

abbia anche i poteri sulla cosa, che invece ha il custode.

Se il controllo sulla cosa non è passato all'utilizzatore, questi non è divenuto custode della stessa.

Sintomatico di questa situazione è, in genere, il breve tempo

per cui è concessa l'utilizzazione della cosa (ad esempio il fitto

di un locale per una cerimonia o il fitto di un campo da tennis

per una partita), per cui il controllo (e quindi il potere materiale) sulla stessa rimane al custode.

5. - Avendo la sentenza impugnata esattamente applicato i

suddetti principi di diritto ed essendo immune la motivazione da

vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, il motivo di ricor

so va rigettato.

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