Sezione III civile; sentenza 10 gennaio 1963, n. 30; Pres. Lombardo P., Est. Salerni, P. M. Toro(concl. conf.); Finanze (Avv. dello Stato Bronzini) c. Allomello (Avv. Magrone, Midana)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 27/28-31/32Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153218 .
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27 PARTE PRIMA 28
I ricorrenti deducono ohe quando l'offerta di aumento
di sesto non yiene coltiyata, la precedente aggiudica zione provvisoria diventa definitiva e che la revocabilitä
dell'offerta di aumento prima dei venti giorni potrebbe tutto ai piu indurre a far ritenere che l'efficacia della
revoca deoorra dalla scadenza del ventesimo giorno, che in
ogni caso giammail'intervento del Liboä e Vellano potrebbe considerarsi un mero intervento adesivo avendo il Tri
bunale di Livorno riconosciuto il loro interesse a man
tenere ferma l'aggiudicazione. Queste censure risultano ugualmente infondate.
Anche se si volessero seguire le premesse del ragiona mento dei ricorrenti, la sentenza di merito sarebbe esatta
perehõ l'ordinanza che dichiarõ estinta la procedura porta la data del 28 febbraio 1957 e quindi risulta pur sempre
precedente di un giorno alia data in cui secondo i ricorrenti
potrebbe ammettersi l'efficacia della rinunzia alia offerta
di sesto. Ne varrebbe osservare che, nella specie, si e trat
tato di offerta di aumento dopo 1'incanto per contestare
la richiamabilitä della norma che stabilisce l'accennato
termine di venti giorni. L'ampia formula di rinvio fatta
dall'art. 584 cod. proc. civ., che prevede l'offerta dopo 1'incanto, all'art. 571, che prevede l'offerta di acquisto
prima dell'incanto, esclude che il rinvio all'art. 571 cod.
proc. civ. non valga per la norma che stabilisce che l'offerta
non puõ essere revocata prima del termine minimo di
venti giorni. Senonehc, piu radicalmente ritiene questo Supremo
collegio che l'offerta di aumento di sesto debba conside
rarsi irrevocabile. Sotto il precedente codice di procedura civile, malgrado che questo non contenesse una norma che, come l'art. 709 cod. proc. civ. francese, espressamente dichiarasse irrevocabile l'offerta, dottrina e giurisprudenza risolvevano ugualmente la questione. Nello stesso modo
detta questione deve risolversi per il vigente codice di pro cedura civile. L'aumento di sesto costituisce, infatti, un
proseguimento dell'incanto con le forme della vendita
senza incanto. L'aumento e, pertanto, retto dall'ordine
di vendita iniziale e l'offerta si presenta come una ultima
offerta rispetto a quella precedente dell'aggiudicatario e
conseguentemente con il carattere di irrevocabilita proprio dell'offerta fatta in sede di incanto.
Con il quinto, sesto e settimo mezzo del ricorso prin
cipal dei Liboä e Vellano e con il secondo, terzo quarto e quinto mezzo del ricorso incidentale degli eredi Scara
fiotti si denuncia la sentenza sotto vari profili in quanto
quest a avrebbe erroneamente confermato l'ordinanza di
estinzione della procedura esecutiva malgrado la mancata
rinunzia, ai sensi dell'art. 629 cod. proc. civ., del credi
tore Scarafiotti munito di titolo esecutivo.
Anche queste censure sono infondate.
Giustamente la Corte di appello ha, anzitutto, posto in rilievo che, al momento della ordinanza estintiva del
processo esecutivo in data 28 febbraio 1957, lo Scarafiotti
non risultava creditore munito di titolo esecutivo ; dato
che al momento del suo intervento del 7 luglio 1956 aveva
allegato copia autentica di detta sentenza senza formula
esecutiva provvedendo a produrre la copia autentica della
sentenza del Tribunale di Savona munita di formula ese
cutiva e rilasciata fin dal 13 agosto 1956 solo in sede di
reclamo contro la ordinanza di estinzione. Ora dal sistema
del codice di procedura civile risulta che la documentazione
che il creditore che procede o che interviene 6 munito di
titolo esecutivo deve essere data al momento in cui si
tratta di far valere la qualitä di creditore munito di titolo
esecutivo e non successivamente. Cosi, per quanto riflette
il creditore procedente l'art. 479 cod. proc. civ. stabilisce
che l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla noti
ficazione del titolo in forma esecutiva. E l'art. 488 cod.
proc. civ. stabilisce che il creditore procedente deve de
positare nel fascicolo dell'esecuzione l'originale o una copia autentica del titolo esecutivo. Cosi per quanto riguarda i creditori intervenuti l'art. 564 cod. proc. civ. attribuisce
solo ad essi il potere di promuovere i singoli atti di ese
cuzione. Ne consegue che, anche agli effetti dell'art. 629
cod. proc. civ., per la correlazione esistente tra creditore
pignorante e creditore munito di titolo esecutivo, tale titolo
debba essere giä, stato esibito. Inoltre, la sentenza della
Corte di appello ha poi con adeguata motivazione osser
vato che la somma offerta di lire 170.000 era comprensiva della totality del credito (lire 162.285) spettante alio Sca
rafiotti e del presumibile importo delle successive spese per l'intervento, essendo allora vigente la legge che fissava
la tariffa in misura di gran lunga inferiore a quella attuale.
Ne ha fondamento il rilievo che il Giudice dell'esecuzione
abbia disposto che il deposito venisse versato in conto, in
quanto la Corte di merito, con apprezzamento insindacabile
in questa sede, ha ritenuto chel'offertadi eventuali maggiori somme stesse soltanto a, significare la effettiva intenzione
del debitore di soddisfare totalmente il credito nel caso
che la somma offerta non fosse stata, come invece la Corte
di appello ha ritenuto che fosse, comprensiva della totalita.
del credito.
Il ricorso deve essere quindi rigettato con le conseguenze di legge.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile; sentenza 10 gennaio 1963, n. 30 ; Pres. Lombardo P., Est. Salerni, P. M. Toro (concl. conf.) ; Pinanze (Avy. dello Stato Bronzini) c. Allomello (Avv. Magrone, Mid ana).
(Gassa App. Torino 25 luglio 1960)
Amministrazione dello Stato e dcgli enti pubblici —
Contratto tli looazionc — Ritardo nel pagamento del canonc — Mancata costitnzione in mora Eflctti — Fattispecic (Cod. civ., art. 1219, 1453).
II ritardo nel pagamento del eanone, da parte della pubblica Amministrazione locataria di immobile, non provoca la risoluzione del contratto se, scaduto il termine non essen
ziale, il locatore, dopo aver sollecitato verbalmente il pa gamento nella sede dell'Amministrazione, intimi lo sfratto per morositä, cui segua il pagamento prima delVudienza
fissata per la convalida. (1)
(1) Conformi, sul luogo d'adempimento delle obbligazioni dell'Amministrazione e sull'inapplicabilitä dell'art. 1219, n. 3, cod. civ. : Trib. Livorno 18 febbraio 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Amministrazione dello Stato, n. 174 ; Cass. 25 febbraio 1959, n. 532, id., Rep. 1959, voce eit., nn. 134-136 ; 25 ottobre n. 3937 e 17 maggio n. 1659 del 1956, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 235-237 ; 5 giugno 1951, id., 1952, I, 708.
Sulla necessity : della richiesta scritta quando il pagamento debba eseguirsi al domicilio del debitore, Cass. 21 ottobre n. 4014 e 4 maggio n. 1517 del 1957, id., Rep. 1957, voce Obbliga zioni e contratti, nn. 238, 239 ; della messa in mora quando la pretesa di risoluzione si basi sul semplice indugio del debitore, Cass. 15 novembre 1958, n. 3716, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 256-258.
Per la distinzione tra obbligazioni querables e -portables, Cass. 19 gennaio 1956, n. 159, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 313 315, commentata da Valsecchi, in Riv. dir. comm., 1956, II, 284, e da Montel, in Temi, 1956, 575.
Cass. 11 maggio 1954, n. 1493, Foro it., Rep. 1954, voce cit., n. 238, nega che, in caso di termine non essenziale e di co stituzione in mora, il debitore possa adempiere dopo la domanda giudiziale di risoluzione ; e, con sentenza 19 giugno 1954, n. 2118, ibid., n. 253, precisa che la domanda ha quegli effetti preclusivi solo se si tratta di mora ex re, verificantesi per legge, senz'uopo di atti del creditftre.
La giurisprudenza e costante nell'affermare che il procedi mento di convalida di sfratto per morositä, se il conduttore paga prima dell'udienza, si trasforma in ordinario giudizio nel quale devono valutarsi sussistenza e gravitä deH'inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione e gli effetti processuali e sostanziali risalgono alia notifica dell'intimazione. Da ultimo : App. Cagliari 21 aprile 1900, id., Rep. 1960, voce Sfratto, nn.
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Giürisprudenza costituzionale e civile
La Corte, ecc. — Con il primo motivo del ricorso si
denunciano violazione e falsa applicazione degli art. 1218,
1219, 1453 e segg. cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civile.
L'Avvocatura dello Stato eensura la sentenza impugnata
per avere la Corte di merito ritenuto la proponibilitä della
domanda di risoluzione del contratto di locazione, rispetto ad un debito convenzionalmente querable in mancanza di
formale costituzione in mora, e sostiene che tale costitu zione e necessaria quando la risoluzione si fondi, come
nella specie, sul semplice indugio del debitore nell'eseguire la prestazione.
Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa
applicazione, sotto altro aspetto, dei medesimi art. 1218
e segg., 1453 e segg. cod. civ., nonche dei principi generali concernenti la costituzione in mora e la domanda di riso luzione per inadempimento, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civile.
Sostiene l'Amministrazione ricorrente che i (xiudici di
appello erroneamente hanno ritenuto che, nelle obbliga zioni pecuniarie, inadempimento per ritardo e mora co stituiscono due istituti diversi, affermando implicitamente che, per quanto riguarda l'inadempimento per ritardo, e sufficiente la semplice richiesta verbale di pagamento, mentre, per l'accertamento della mora, sarebbe stata neces saria la richiesta scritta. Inadempimento per ritardo e mora non sarebbero, invece, secondo la ricorrente, due
istituti aventi diverse conseguenze giuridiche, bensi lo stesso istituto, che dä luogo a tutte quelle conseguenze previste dal legislatore, fra cui (la piu grave) 6 la risolu zione del contratto.
Le censure come sopra formulate e che, per ragioni di logica connessione, vanno esaminate congiuntamente, sono in parte fondate e meritano, per quanto di ragione, accoglimento.
£ giurisprudenza eostante di questa Corte regolatrice (vedi, da ultimo, sent. n. 3716 deil'anno 1958, Foro it.,
Rep. 1958, voce Obbligazioni e contratti, nn. 256-258 ; n. 552 e n. 266 deil'anno 1956, id., Rep. 1956, voce cit., nn.
316, 338) che inadempimento e mora devono considerarsi concetti diversi, essendo la costituzione in mora prevista dalla legge soltanto per particolari, determinati effetti,
quale la perpetuatio obligationis a carico del debitore (cioe la non liberazione di esso se, durante la mora, si verifichi un fatto a lui non imputabile, che renda impossibile la
prestazione) e l'effetto di rendere il debitore responsabile del danno derivato dal ritardo dell'adempimento (decor renza degli interessi moratori, anche se non dovuti prima della costituzione in mora, indipendentemente da ogni prova del danno, da parte del creditore e salvi, comunque, i maggiori danni, se provati).
Ciõ premesso, e indubbio che, per la risoluzione del contratto per inadempimento, non 6 richiesta la costitu zione in mora, essendo sufficiente il fatto obiettivo del
1'inadempimento di non scarsa importanza, unica condi
38-40 ; Cass. 5 ottobre 1958, n. 3077, id., Rep. 1958, voce cit., n. 49 ; 5 luglio n. 2842, 23 aprile n. 1371, 16 aprile n. 1292, 7
giugno n. 2101 e 11 maggio n. 1669 del 1957, id., Rep. 1957, voce cit., nn. 29-37 (la sent. n. 2642 e annotata da Giudicean drea, in Giur. it., 1958, I, 1, 873) ; 7 luglio n. 2502 e 27 marzo n. 875 del 1956, Foro it., Rep. 1956, voce cit., nn. 42-45 ; 7 no vembre 1955, n. 3264, id., Rep. 1955, voce cit., n. 52 ; 24 luglio ]954, nn. 2642 e 2647, id., Rep. 1954, voce cit., nn. 31-35.
Si vedano ancora : a proposito degli obblighi della pubblica Amministrazione nel campo del diritto privato, Cass. 7 febbraio
1956, n. 336, id., Rep. 1956, voce Amministrazione dello Stato, n. 240, e App. Napoli 31 luglio 1955, id., 1956, I, 1521, con nota di Azzabitx ; a proposito di risoluzione del contratto se il debi
tore, non costituito in mora, ritardi l'adempimento oltre la nor male tollerabilit.a, Cass. 15 ottobre 1960, n. 2748, id., 1961, I, 650, con nota di Del Re ; a proposito di importanza dell'ina
dempimento nel pagamento dei canoni locativi, Cass. 31 ottobre n. 2523 e 8 luglio n. 1630 del 1961, id., 1962, I, 486, con ampia nota di richiami; nonche, in tema di locazioni urbane legalmente prorogate, Cass. 19 maggio n. 1139 e 30 maggio n. 1308 del 1962, infra, 129, con osservazioni di M. Taddettcci.
zione richiesta dalla legge (art. 1453 e 1455) e la necessity della messa in mora puõ conoepirsi soltanto se la risolu zione si basi sulla mora in senso restrittivo, cioe su di un
temporaneo inadempimento, quale puõ essere un semplice ritardo nell'eseguire la prestazione, nel qual caso la costi tuzione in mora rende il debitore responsabile del danno derivato dal ritardo nell'inadempimento.
Orbene, se il titolo e portable, oome lo e allorquando va
eseguito al domioilio del creditore, nel qual caso ö il debi tore che deve assumere l'iniziativa di adempiere, qualora il debitore si sottragga a tale obbligo, la mora e oollegata al fatto obiettivo dell'inadempimento, senza necessity che il creditore compia alcuna intimazione o richiesta scritta ; tale atto õ, invece, necessario se il debito e querable, cioe se la prestazione deve essere eseguita al domicilio (inteso, il concetto di domicilio, in lato senso) del debitore, poichõ, in tal caso, qualora il creditore non si presenti a riceverla, il debitore non puõ eseguirla, e la semplice scadenza del termine non e sufficiente ai fini della risoluzione del con tratto. Ciõ vale, naturalmente, quando si tratti di termine non essenziale, poiche, quando il termine per la presta zione sia essenziale, il contratto si intende risoluto «di diritto » salva contraria comunicazione dell'altra parte, nei tre giorni (art. 1457).
Nella specie, si verteva indubbiamente in un caso di debito querable (e lo riconoscono tale gli stessi Giudici di
appello, pur mancando di trarne le dovute conseguenze) poiche, secondo le norme che regolano i pagamenti dello
Stato, i pagamenti medesimi devono essere effettuati presso l'Amministrazione debitrice. Da tale principio generale di scende l'inapplicabilita della norma contenuta nel n. 3 dell'art. 1219 (per la quale non e necessaria la costituzione in mora, quando õ scaduto il termine) e l'applicazione, per converso, della norma generale stabilita dal 1° comma del medesimo articolo, per cui il debitore non e costituito in mora se non mediante intimazione o richiesta per iscritto, sicche, nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, la
semplice scadenza del termine, per l'esecuzione della pre stazione, ai sensi dell'art. 1219, n. 3, non ha rilevanza ai fini dell'msorgenza della mora.
Da tali ripetuti principi si sono discostati i Giudici di
appello, i quali, dopo aver dato atto che, al momento del l'intimazione di sfratto (27 settembre 1957), l'Ammini strazione convenuta era inadempiente alia sua obbliga zione, poiche il termine per il pagamento del canone era scaduto il 20 settembre precedente, cioe sette giorni prima, ed un incaricato del locatore si era rivolto il 25 settembre 1957 all'ente, nel luogo specificato in contratto, per il
pagamento, senza ottenerlo (a detta del «funzionario » cui si era rivolto, nessuna decisione era stata presa in merito); ed hanno aggiunto, detti Griudici, che il fatto che si trat tasse di debito querable non aveva rilevanza in quanto «verificatasi l'inadempienza al momento in cui era stato richiesto il pagamento, si era determinata l'unica condi zione che la legge richiede per l'esercizio dell'azione con trattuale». Cosi argomentando i Giudici di appello non hanno tenuto conto del fatto che, dovendo i pagamenti della pubblica Amminištrazione essere sempre effettuati
presso l'Amministrazione debitrice (e, nella specie, tale
principio generale era stato espressamente riaffermato, con
apposita clausola contrattuale, secondo quanto hanno accer tato gli stessi Giudici del merito), discendeva inderogabil mente l'applicazione del 1° comma dell'art. 1219 cit., che
esige 1'atto di costituzione in mora, da farsi mediante inti mazione o richiesta per iscritto ; ed e evidente che la ri chiesta verbale, rivolta dall'incaricato deU'Allomello, ad un «funzionario» (peraltro, non meglio specificato) del l'uffieio demanio, non soddisfaceva al precetto di legge, secondo cui la costituzione in mora ha luogo mediante
intimazione o richiesta «fatta per iscritto ». Ne puõ obiet tarsi che ad integrare tale forma poteva valere l'atto di
intimazione di sfratto (notificato il 27 settembre 1957). Invero, non si contesta che la stessa domanda giudiziale di
risoluzione del contratto per inadempimento consistente
nella mora in senso restrittivo (ritardo) puõ avere il valore di atto di costituzione in mora, ma, in tal senso, deve rite
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PARTE PRIMA
nersi ehe, in deroga al prineipio generale dettato dall'ult.
comma dell'art. 1453 cod. civ. (per cui, dopo la domanda
di risoluzione del contratto, l'inadempiente non puõ adem
piere la propria obbligazione), il debitore, che non sia stato
costituito in mora prima del giudizio, mentre avrebbe do
vuto esserlo (come nella specie trattandosi di debito que rable), sia legittimato ad adempiere fino alia prima udienza di comparizione (vedi sent. n. 3716 dell'anno 1958, eitata), il ehe, appunto, b avvenuto nel presente caso, avendo i
G-iudici di appello dato atto che l'Amministrazione conve
nuta effettuõ il pagamento della rata di canone scaduta, il
giorno 9 ottobre 1957, cio£> prima della udienza di compa rizione davanti al pretore.
Ed allora õ indubbio che i G-iudici di appello, ritenendo, nonostante si vertesse in ipotesi, accertata e non contestata, di debito querable che non fosse necessaria la costituzione in mora della debitrice Amministrazione e che questa non
fosse legittimata ad adempiere, sino all'udienza di prima comparizione, alia propria obbligazione di corrispondere il
canone scaduto (e non e stato accertato che il termine con
trattuale fosse essenziale) e ritenendo, sul presupposto del l'esistenza della mora, in effetti giä, purgata con il paga mento del canone avvenuto il 9 ottobre 1957, che potesse dichiararsi la risoluzione del contratto, hanno commesso un evidente errore di diritto ; e ciõ a prescindere da ogni considerazione se l'adempimento, da parte deH'Ammini
strazione convenuta, effettuato prima di detto termine ul timo utile, costituito dall'udienza di prima comparizione,
potesse ritenersi non di scarsa importanza, in relazione anche agli accertamenti e controlli prescritti dalla legge sulla contabilitä. dello Stato.
£, poi, appena il caso di rilevare che le diffide effet tuate per ottenere il pagamento dei canoni relativi ai pre cedenti trimestri non hanno rilevanza alcuna ai fini della costituzione in mora per canone da pagarsi il 20 settembre
1957, per il quale fu intimato lo sfratto e fu richiesta la ri soluzione del contratto, poiche non vi puõ essere costitu zione in mora se l'obbligazione non õ ancora scaduta.
Per le considerazioni esposte, si impone un riesame della controversia e la sentenza impugnata va cassata in acco
glimento, per quanto di ragione, dei primi due mezzi, di chiarandosi assorbiti gli altri motivi, e rinviando la causa ad altro giudice, cui si reputa opportuno rimettere anche la deoisione sulle spese relative a questo grado del processo.
Deve ordinarsi la restituzione del deposito. Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile; sentenza 5 gennaio 1963, n. 11; Pres. Vaballo P., Est. Malfitano, P. M. Silocchi (conol. conf.); Finanze (Aw. deilo Stato Cavali.i) c. Bava relli (Aw. Komanelli).
(Oonferma App. Perugia 27 luglio 1960)
Registro — Promessa di vendita immobiliare —
Tassa lissa — Estremi (Cod. civ., art. 1351 ; r. d. 30 dicembre 1923 n. 3269, legge del registro, art. 4; all. A, art. 5).
La promessa bilaterale di vendita d'un immobile, se ha con tsmito meramente obbligatorio, b soggetta alla tassa fissa e nori a quella proporzionale di registro. (1)
(1) V., iu senso contrario, App. Caltanissetta 16 febbraio 1961, Foro it., 1961, I, 1748, con ampia nota di richiami, cui adde, in Benso conforme alla sentenza riportata, 0. centrale 14 febbraio 1961, n. 37696, id., Kep. 1961, voce Registro, n. 151.
Ritengono soggetta all'imposta proporzionale la compraven dita di cosa futura, Cass. 16 giugno 1962, n. 1524, id., 1962, I, 2178 e 0. centrale 6 febbraio 1961, n. 37201, ibid., III, 439.
La Corte, eco. — Coil l'unico motivo del ricorso princi pals, denunciandosi la violazione dell'art. 5 tariffa all. A della legge di registro 30 dicembre 1923 n. 3269, si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto clie, per la regi strazione degli atti contenenti promesse bilaterali di ven
dita, sia dovnta la tassa fissa anziclie quella proporzionale. A1 riguardo si deduce che tale interpretazione sarebbe con traria al chiaro dettato della legge, la quale stabilisce ehe ö dovuta la tassa proporzionale « per le promesse di ven dita se esiste il consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo ».
La censura e infondata. Come questa Corte suprema ha piu. volte affermato (v.
da ult. sent. n. 1473 del 1948, Foro it., Eep. 1948, voce Begi stro, n. 52), la promessa bilaterale di vendita immobiliare, avendo per oggetto non il trasferimento della proprieta deH'immobile, ma l'obbligo di concludere il contratto che attua tale trasferimento, ö soggetta alia tassa fissa e non a quella proporzionale di registro, la quale, a norma del l'art. 4 della legge di registro e applicabile alle «trasmis sioni a titolo oneroso di propriety».
£ vero che l'art. 5 della tariffa all. A di detta legge assoggetta alia tassa proporzionale le promesse di vendita di immobili, ma tale norma, che si ricollega attraverso le
precedenti tariffe del 1897, del 1874, del 1866, del 1862 e del 1854 al codice albertino e, quindi, al codice napoleo nico, secondo il quale la promessa di vendita equivale alia vendita se vi sia il consenso delle parti sulla cosa e sul
prezzo (art. 1589), fu formulata in relazione a questa con
cezione, che era dominante nel momento in cui la tariffa fu compilata. Ora, poiche per effetto della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale la promessa bilaterale di vendita va concepita non piil come equivalente alia vendita se sussistono i requisiti essenziali di questo contratto, ma come rapporto sinallagmatico avente per oggetto l'obbligo di concludere la vendita, 1'interpretazione del citato arti colo non puõ prescindere da tale mutamento di concezione
e, pertanto, deve ritenersi che esso si riferisca a quei con tratti che, pur qualificati promesse bilaterali di vendita, sono delle vere e proprie vendite, in quanto con essi le parti abbiano voluto attuare il trasferimento del dominio. Tale
interpretazione, peraltro, trova conferma nel fatto che l'articolo 6 posto sotto la rubrica «trasferimenti a titolo oneroso ».
£ quindi estranea alia norma in ©same la fattispecie in cui il contratto comporta soltanto l'obbligo di conclu dere una successiva convenzione senza ancora produrre il trasferimento della propriety della cosa, la fattispecie, cioe, che la moderna concezione, recepita nell'art. 1351 cod. civ., qualifica come contratto preliminare meramente obbli
gatorio. Nella specie la Corte di merito si b puntualmente uni
formata a tale interpretazione perche, accertato, con incen surabile apprezzamento di fatto, che con l'atto qualificato promessa di vendita le parti non vollero trasferire la pro priety delle aree edificabili, ma si obbligarono ad addive nire alia vendita di esse in un momento successivo, ha rite nuto che esso fosse soggetto alia tassa fissa di registro (Omissis)
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezioni unite civili; sentenza 14 dicembre 1962, n. 3364 ; Pres. Torrente P., Est. Ferrati, P. M. Pepe (concl. conf.) ; Montalto (Ayy. Cecere) c. Ministero dei lavori
pubblici.
(Oonferma Trib. sup. deque pubbliche 19 maggio 1960)
Aeque pubblielie e private — Sovvenzioni per aul pliamento « rioostruzione di impianti idrici —
Diniego da parte delta pubblica Amministrazione — Controversia — Competenza (Legge 29 maggio
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