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Sezione III civile; sentenza 11 agosto 1962, n. 2563; Pres. Mastrapasqua P., Est. Sbrocca, P. M....

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Sezione III civile; sentenza 11 agosto 1962, n. 2563; Pres. Mastrapasqua P., Est. Sbrocca, P. M. Trotta (concl. conf.); Comune di Viareggio (Avv. Nigro, Bachini) c. Montauti (Avv. Colzi, Mancini) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 1639/1640-1643/1644 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150881 . Accessed: 28/06/2014 17:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 17:49:32 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III civile; sentenza 11 agosto 1962, n. 2563; Pres. Mastrapasqua P., Est. Sbrocca, P. M.Trotta (concl. conf.); Comune di Viareggio (Avv. Nigro, Bachini) c. Montauti (Avv. Colzi,Mancini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 1639/1640-1643/1644Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150881 .

Accessed: 28/06/2014 17:49

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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1639 PARTE PRIMA 1640

bensi di una determinata somma una tantum a titolo di in.

dennitä di anzianitä o di lioenziamento.

La giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato a cono

scere di controversie concernenti le indennitä. di fine rap

porto e giä, stata altra volta affermata da queste Sezioni

unite (sent. 1° febbraio 1961, n. 206, Foro it., 1961, I,

1493) ed b stata pure paeificamente ritenuta dallo stesso

giudice amministrativo (Sez. V 20 gennaio 1962, n. 104), di

talcM non si vede per qual ragione dovrebbesi nella specie

seguire diverso indirizzo, ckiaro essendo, d'altra parte, come non abbia alcuna rilevanza ai fini che qui interessano

la circostanza che il Colombo percepisca una pensione dal

l'lstituto nazionale della previdenza sociale, giacclic la

iscrizione del dipendente pubblico all'assicurazione per invalidity e vecchiaia non 6 di per se assorbente e sosti

tutiva del trattamento di quiescenza o della indennitä, di

lioenziamento che possano spettargli in relazione alle norme

specifiche disciplinanti il suo rapporto d'impiego. Devesi adunque affermare su questo punto la giuris

dizione del Consiglio di Stato, il quale stabilirA quale fon

damento abbia la pretesa del Colombo ed in particolare se questi possa invocare quella disciplina dell'indennita

in discussione, introdotta pochi mesi dopo il suo colloca

mento a riposo. I medesimi principt sin qui esposti devono informare

la risoluzione della questione di giurisdizione anclie in or

dine al secondo gruppo di domande, relativamente alle

quali il Tribunale e stato esplicito nel declinare la giuris dizione del giudice ordinario, mentre non altrettanto

10 6 stato il Consiglio di Stato.

Si e infatti sostenuto dal resistente che quanto meno

per due di quelle domande (premio di presenza e compenso

per lavoro straordinario) il giudice amministrativo avrebbe

addirittura pronunciato nel merito, rigettandole : senonche

ad un piü approfondito esame della decisione il dubbio, fomentato anche dalla non perspicua formulazione del di

spositivo della decisione stessa, si rivela infondato ed appare invece chiaro come anche relativamente a quelle domande 11 Consiglio di Stato abbia inteso negare la propria giuris dizione.

Gli e che le considerazioni fatte a proposito della neces

sity della presenza in servizio e del riconoscimento del me

rito dell'impiegato appaiono determinate dallo scopo esclu

sivo di identificare l'oggetto sostanziale dell'azione al fine di stabilire se la stessa s'inquadrasse o meno nella sfera di giurisdizione del giudice adito, onde tali considerazioni,

appunto perchõ formulate con esclusivo riferimento alia

questione di giurisdizione, hanno un'efficacia circoscritta

nell'ambito di essa e, non implicando un accertamento circa la fondatezza o meno della pretesa, lasciano impregiudicato il merito nel caso, verificatosi appunto nella specie, in cui il giudice adito abbia definito inammissibili le domande stesse.

II Consiglio di Stato ha ritenuto infatti di dover richia mare alcuni principi sui limiti della restitutio in integrum che puõ essere riconosciuta dal giudice amministrativo agli impiegati allontanati dal servizio con provvedimento suc cessivamente annullato ed ha affermato che secondo tali

principi rientrano nella sua giurisdizione soltanto quei di ritti che discendono immediatamente dall'esistenza del

rapporto d'impiego che, per l'effetto retroattivo del provve dimento di annullamento, deve considerarsi come non mai interrotto : ne consegue la limitazione della giurisdizione del giudice amministrativo alle sole competenze arretrate con esclusione di ogni altra pretesa dell'impiegato.

Senonche queste Sezioni unite ritengono di dover riaf fermare la propria costante giurisprudenza, secondo la quale non ha ragion d'essere il limite posto dal Consiglio di Stato alia propria giurisdizione esclusiva.

Come e stato enunciato in un caso perfettamente ana

logo a quello in esame (sent. 22 gennaio 1957, n. 167, Foro

it., 1957, I, 561), la dichiarazione di illegittimitä del provve dimento di collocamento a riposo viene a far rivivere e a ricostituire nella sua pienezza il rapporto d'impiego con l'ef fetto del riacquisto da parte del titolare di tutti quei di ritti che al rapporto facevano capo e da esso traevano ori

gine e quei diritti non possono limitarsi al puro stipendio, ma si estendono a tutti gli emolumenti, senza possibility di distinzione fra assegni di carattere permanente e conti

nuativo od occasionale ed eventuale, giacche fondamento

e ragione di questi ultimi assegni come dei primi resta sem

pre il rapporto d'impiego pubblico, mancando il quale vien

meno il diritto a pretendere la corresponsione sia dello

stipendio sia di retribuzioni di altra natura.

Devesi in proposito considerare elie quando il diritto

di cui si denuncia la violazione deriva direttamente dal

rapporto d'impiego, cbe ne costituisce il presupposto, 6

alia materia che bisogna far riferimento per stabilire la giu risdizione e non giä alla natura delle questioni da risol vere o all'occasione clie le pone in essere.

Poiche dunque la legge attribuisce al Consiglio di Stato la giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego ancbe per le questioni relative a diritti, a quel giudice spetta pure di provvedere se durante il periodo di interruzione del

rapporto, eausato da un provvedimento di poi dichiarato

illegittimo, spettino all'impiegato ancbe tutte quelle altre

competenze, quali premio di presenza, compenso di lavoro

straordinario, gratificbe, gettoni di presenza, ecc. che avreb be potuto percepire se non vi fosse stato l'illegittimo allon tanamento dal servizio : quel diritto patrimoniale, di cui si

pretende la restaurazione, e invero radicalmente e intima

mente connesso al rapporto di pubblico impiego e lo sta bilirne la sussistenza o meno implica 1'interpretazione del

contenuto dei diritti e doveri nascenti dal detto rapporto,

interpretazione che sfugge alia cognizione del giudice ordi

nario.

Ne puõ pervenirsi a diversa soluzione sotto il profilo che quegli emolumenti potrebbero rappresentare un ele mento del danno subito dall'impiegato per effetto dell'ille

gittimo collocamento a riposo, poiche come l'impiegato, ottenuto l'annullamento del provvedimento illegittimo, non

puõ chiedere al giudice ordinario la condanna della pubblica Amministrazione al pagamento degli stipendi arretrati non

corrisposti, neppure se l'istanza sia proposta sotto il profilo del risarcimento dei danni (sent. 23 febbraio 1956, n. 512, Foro it., 1966, I, 1319), cosi, del pari, non puõ sottoporre al giudice ordinario ogni altra questione che abbia la sua

causa petendi nel rapporto di impiego, e rifletta diritti ine

renti al rapporto stesso, potendosi profilare l'ipotesi del

risarcimento del danno rientrante nella giurisdizione del

giudice ordinario, solo se il comportamento illegittimo della pubblica Amministrazione si sia ripercosso nel patri monio del funzionario all'infuori di quanto ad esso sarebbe

spettato per diritto nascente dal rapporto impiegatizio. Sulla base delle suesposte considerazioni appare esatta

la decisione del Tribunale di Eoma, onde devesi dichiarare la giurisdizione del Consiglio di Stato a conoscere di tutte le domande dell'ing. Colombo, in quanto le stesse hanno ra dice nel rapporto d'impiego che lo ha legato al Registro aeronautico italiano.

Concorrono giusti e fondati motivi per disporre la totale

compensazione delle spese di questo giudizio. Per questi motivi, ecc.

CORTE SÜPREMA DI GÄSSÄZIONE.

Sezione III civile; sentenza 11 agosto 1962, n. 2563; Pres. Mastrafasqua P., Est. Sbkocca, P. M. Trotta

(concl. conf.) ; Comune di Viareggio (Aw. Nigro,

Bachini) c. Montauti (Avv. Colzi, Mancini).

(Vassa App. Firenze 2 luglto 1957 e 1° luglio 1960)

Responsabilitä civile — Bonifica di campi minati

disposta dal sindaco — Responsabilitä del co mune — Insussistenza — Fattispecie (D. 1.1. 12 aprile 1946 n. 320, bonifica dei campi minati).

La bonifica di un arenile demaniale dalle mine non rientra,

neppure anteriormente al decreto legisl. 12 aprile 1946

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1641 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 164Ž

n. 320, jra le junzioni del comwne, nb e a qwesto riferibile

per essere stata disposta dal sindaco con provvedimento contingibile ed urgente ; pertanto, il comune non risponde dei danni arrecati da quella attivita, anclie se il sindaco

abbia imprudentemente e negligentemente omesso di adot

tare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli inerenti

al deposito e alia custodia delle mine reperite. (1)

La Corte, ecc. — (Omissis). II vaglio dei motivi esige un'csatta puntualizzazione delle ragioni addotte dalla Corte, a sostegno della decisione, principalmente nella sentenza

non definitiva, che inquadrõ e risolse le delicate questioni

giuridiclie prospettate dalla difesa del Comune, mentre la

sentenza definitiva si limitõ a richiamare quelle ragioni, facendone particolare applicazione al caso di specie, in

base alia valutazione, oltre che dei documenti esibiti, anclie

della prova testimoniale nel frattempo raccolta

Osservõ dunque la Corte che la bonifica dei campi mi

nati poteva rientrare tra le funzioni comunali, generica mente ricomprese nell'attivita sociale della pubblica Am

ministrazione ; e che ciö trovava conferma nel decreto legisl. 12 aprile 1946 n. 320 e nella legge 29 aprile 1950 n. 582, entrambi successivi ai fatti di cui e causa, riservando l'uno

il compito della bonifica alio Stato attraverso il Ministero

della difesa, e prevedendo l'altra l'elargizione di un con

tributo a coloro che, anteriormente all'entrata in vigore del

decreto anzidetto, avevano intrapreso layori di bonifica

dei terreni di loro proprietä ovvero di terreni demaniali, arenili e spiaggie avuti in concessione. Aggiunse la Corte che, in tema di responsabilita da fatto illecito, se l'autore del

danno e organo dell'ente pubblico, e l'ente stesso che ne

risponde nei confronti del danneggiato, a meno che la

persona o le persone fisiche, che compongono l'organo, abbiano agito con dolo (e non semplicemente con colpa

grave) ovvero per fini personali o assolutamente estranei a

quelli dell'ente ; e rilevõ che siffatta responsabilita non

viene meno quando il danno sia arrecato nell'esercizio di

un potere discrezionale, ma l'ente abbia omesso di osser

vare le norme di comune diligenza, perizia e prudenza, essendo anche la pubblica Amministrazione vincolata dal

divieto del neminem laedere. Muovendo da queste premesse, la Corte ritenne che 1'attivita svolta dal Sindaco per la

bonifica dell'arenile fosse riferibile al Comune, e che la

responsabilita dell'ente trovasse il suo fondamento sia nel

comportamento attivo dal Sindaco mantenuto, consen

tendo che il lavoro, di cui aveva assunto l'iniziativa, fosse

diretto e svolto da persone incompetenti e inesperte e che

il materiale esplosivo fosse depositato, senza adeguata

vigilanza, nella villa Montauti, situata nel centro dello

abitato cittadino, sia nell'omissione da parte dello stesso

Sindaco, dopo che ne aveva ricevuto formale avviso dal

comandante dei vigili urbani con lettera in data 25 giugno 1945, di quelle norme di elementare cautela, come la tem

pestiva rimozione del materiale anzidetto, che avrebbero

impedito che il danno si verificasse ; ed al riguardo osservõ

che, pur vertendosi in tema di provvedimenti contingibili ed urgenti che il Sindaco aveva il potere di emanare ai

sensi dell'art. 55 del t. u. 383 allora vigente, con riferimento

tanto all'intrapresa attivita di bonifica quanto all'adozione

di quelle norme cautelari che erano state invece trascurate, non di meno si era verificata la lesione di un diritto sog

gettivo perfetto (quello di proprietä), tutelabile davanti

all'autorita giudiziaria ordinaria con l'azione di risarcimento

del danno per equivalente, in quanto, ripete la Corte, anche

nell'esercizio del potere discrezionale (e attivita tipicamente discrezionale e quella che inerisce ai provvedimenti an

zidetti) la pubblica Amministrazione e tenuta ad unifor

marsi alle norme fondamentali pocanzi ricordate.

(1) Non constano precedenti specifici. Sulla responsabilita dello Stato per l'attivita del sindaco

quale ufficiale di Governo, vedi, da ultimo, Cass. 30 giugno 1959, n. 2039, Foro it., 1960, I, 1998, con nota di richiami, cui adde gli scritti di Biaqi, in Foro amm., 1960, II, 170 ; e di

Troccom, in Giur. it., 1961, I, 1, 270.

Il Foro Italiano — Volume LXXXV — Parte /-105.

Le argomentazioni (leila Corte 11011 possono, nel loro

complesso, essere condivise rial Supremo collegio. Anzitutto, e inesatto il rilievo clie, se le funzioni co

munali sono suscettibili di espansione e di aumento, e

perciõ non sono esattamente enumerabili in relazione al

carattere generale ed indeterminato dei fini pubblici ebe

l'ente persegue nel campo deH'attiyita sociale (in cui si

annoverano i vari servizi di assistenza, di beneficenza, di

istruzione, dei trasporti e delle comunicazioni nell'ambito

del territorio conmnale), in questo campo rientri anclie la

tutela della incolumitä dei cittadini e la salvezza delle cose, che costituisce invece attivitä di ordine giuridico, come

tale devoluta in via principale alio Stato e soltanto entro

limiti determinati garantiti dalla emanazione di regola menti generali (art. 109 e 110 del regolamento per la ese

cuzione della legge comunale e provinciale del 1911, tut

tora in vigore), riconosciuta all'ente territoriale.

Ma inesatto e pure il rilievo clie la bonifica dei campi minati costituisse, anteriormente all'entrata in vigore del

decreto legisl. del 1946, un servizio lasciato alia iniziativa

dei singoli, persone fisiche o giuridieke, queste ultime pri vate o pubbliche, come sarebbe in via diretta confermato, a parere della Corte, dalla legge del 1950, clie previde la

concessione di un contributo a titolo di concorso di spese a

coloro i quali, prima di quell'entrata, avevano iniziato i

lavori relativi, an ehe se. poi li avevano ultimati in data

posteriore. Infatti, il decreto del 1946 ebbe uno scopo piu limi

tato di quello che la Corte gli riconosce, e cioe, come si

rileva dalla Relazione ministeriale (Le Leggi, 1946, 284), di determinare l'organo statale nel quale doveva assom

marsi l'intera competenza in materia, e di risolvere

la questione se l'attivita statale dovesse circoscriversi

ai terreni che alio Stato appartenevano, oppure esten

dersi anche a quelli di proprieta privata o di altri enti, o che, essendo demaniali, erano stati dati in conces

sione. Determinato l'organo nel Ministero della difesa e

risolta la questione nel modo piu. liberate, salvo l'obbligo del contributo a carico dei proprietari o degli utenti, il

decreto del 1946, come la legge del 1950, non tocco co

munque il principio che dei terreni dello Stato e in partico lare dei terreni demaniali, quale e la parte di spiaggia co

stituente l'arenile (di cui, tra l'altro, non b dimostrata nel

caso di specie la concessione in favore di alcuno) l'opera di

bonifica dovesse essere compiuta dall'ente proprietario, dob, dallo Stato.

Erronea e, infine, la conseguenza che la Corte ha tratto

dai premessi rilievi, nel senso che l'attivita svolta dal Sin

daeo per la bonifica deH'arenile fosse senz'altro riferibile

al Comune, da un lato, perche quell'attivitä di ordine giu ridico era riservata alio Stato, dall'altro, perche l'attivita

del funzionario puõ essere riferita all'ente pubblico, dal

quale dipende, soltanto quando essa costituisca ed appaia

esplicazione dell'attivita dell'ente, cioe sia diretta all'attua

zione degli scopi propri dell'ente.

Basta avere accennato a questo aspetto della decisione

impugnata, senza necessity di insistervi particolarmente,

perche si presentano con valore assorbente le considerazioni

che seguono. Come si e accennato, la Corte ricollegõ il comportamento

attivo ed omissivo del Sindaco ai provvedimenti contin

gibili ed urgenti in materia di polizia locale per motivi di

sicurezza pubblica, cioe di difesa della incolumitä dei eit

tadini e di salvezza delle cose nell'ambito comunale, che

egli aveva prima adottato assumendo l'iniziativa dei la

vori di bonifica e poi avrebbe omesso di adottare quando ricevette formale avviso dei pericoli che il deposito del ma

teriale esplosivo nella villa Montauti presentava per quel 1'incolumitä e quella salvezza.

Ma siffatti provvedimenti, che il Sindaco poteva ema

nare a mente dell'art. 55 del t. u. della legge com. e prov. del 1934, corrispondente all'art. 153 del t. u. del 1915, ri

chiamato in vigore con il decreto legisl. 7 gennaio 1946 n. 1, successivo ai fatti di cui b causa, costituiscono manifesta

zioni di attivitä statale (prevenzione di situazioni di peri colo o di danno, che interessano la collettivitä organ iz

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164Š PARTE PRIMA 1644

zata), della quale il Sindaco e partecipe nella veste di uf

fioiale del Governo.

II principio, ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di questo Supremo collegio, deve essere ancora confermato, ed ai riguardo b sufficiente osservare ohe esso trova un

decisivo e specifico appoggio nell'art. 20 del t. u. del 1934

(tuttora in vigore), il quale attribuisce ai prefetti, diretta

mente e non soltanto in via surrogatoria, la facoltä di adot

tare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di

igiene, edilizia e polizia locale, per motivi di sanitä o sicu

rezza pubbliea, con disposizioni identiche a quelle dettate

per i sindaci, ma naturalmente aventi effetti non limitati

al territorio del comune, bensi estesi a quella della intera

provincia o di una parte di essa. Donde la logica illazione

ehe la stessa funzione non puõ avere natura diversa ed

appartenere a due diversi enti pubblici solo perche si pre senta con una diversa estensione territoriale ; e l'illazione

ulteriore ehe, essendo la funzione prefettizia espressione di attivitä statale, cosi pure statale si deve ritenere quella

che, per gli stessi fini e con le stesse modalitä ed efficacia, viene esercitata, entro i limiti territoriali del comune, da

parte del sindaco.

Ora, se l'attivita spiegata dal sindaco, nella veste e nei

modi indicati, ha carattere di attivitä statale, dai danni

derivanti dall'emanazione dei provvedimenti contingibili ed

urgenti e, in genere, dall'esercizio dei poteri attribuiti al

sindaco quale ufficiale del Governo deve rispondere lo

Stato e non giä il comune,. Principio codesto ancli'esso piii volte ribadito da questo Supremo collegio, e che trova con

ferma nell'art. 28 della Costituzione, perehõ, se gli enti

pubblici debbono rispondere dell'attivita dei propri dipen denti a titolo di responsabilitä diretta, la responsabilitä

per danni derivanti dall'attivita del dipendente di un ente

(nel caso : del sindaco, quale ufficiale del Governo rispetto alPAmministrazione statale) non puõ, in difetto di una

espressa norma contraria, farsi risalire ad un ente diverso

(nel caso, al comune), cui e estranea la funzione pubbliea in relazione alia quale tale responsabilitä si configura.

Le considerazioni svolte portano a concludere che della

attivitä del sindaco, esplicata nella veste di ufficiale del

Governo, avrebbe potuto, in ipotesi, essere chiamato a

rispondere non il comune, ma lo Stato, in quanto, come

la Corte del merito ha esattamente rilevato, anche i prov vedimenti contingibili ed urgenti, benche discrezionali, pos sono determinare la responsabilitä per danni. Ma non po trebbe invece, neppure in via di ipotesi, prospettarsi una

siffatta responsabilitä per l'omissione, in cui il Sindaco

sarebbe incorso, non adottando quei provvedimenti quando se ne sarebbe presentata la necessitä ; e ciõ per l'ovvio

rilievo che, se la discrezionalitä non e d'ostacolo alia propo sizione dell'azione di danno, quando la lesione del diritto

soggettivo sia avvenuta mediante la violazione di norme di comune diligenza, perizia o prudenza, essa e, per contro, d'ostacolo alia valutazione della contingibilitä e dell'ur

genza (nel senso, rispettivamente, della straordinarietä e

dell'imprevedibilitä dell'evento, che esige il provvedimento, e delPindifferibilitä del provvedimento medesimo), che e riservata all'insindacabile apprezzamento della pubbliea Amministrazione.

Riassumendo sull'esame dei motivi, deve riteneTsi che il Comune di Viareggio non fosse passivamente legitti mato rispetto all'azione proposta o, in altri termini, che la

causa non avrebbe potuto essere iniziata contro di lui. Da

ciõ consegue la cassazione senza rinvio della sentenza de

nunciata, dichiarandosi assorbiti gli ulteriori motivi di ri

corso, che, rispetto a quelli esaminati ed aecolti, hanno oarattere marginale e dipendente.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc.

GORTE SOPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 7 agosto 1962, n. 2441 ; Pres.

Lonardo P., Est. Giannattasio, P. M. Toko (concl.

conf.) ; Soo. industrie riunite filati (Aw. Carocci,

Santinoli) c. Fumai (Aw. AbbatEscianni, Mazza

cane, Santoro Passarelli).

(Oonferma App. Bari 1 luglio 1960)

Agenzia (contralto) — Grado di diligenza dell'agente

— Responsabilitä— Limiti (Cod. civ., art. 1176, 1746).

La responsabilitä dell'agente di commercio neli' esercizio

della sua attivitä professional deve essere valutata con

riguardo alla diligenza del buon padre di famiglia in

rapporto alla specifica funzione economica die l'agente medesimo e tenuto a svolgere. (1)

La Corte, ecc. — (Om,issis). Con il secondo motivo la

Societä ricorrente denuncia violazione dell'art. 1746, in

relazione agli art. 1176 e 1710 cod. civ. e 360, n. 3, eod.

proc. civ. ed assume ehe la valutazione della diligenza

dell'agente di commercio debba essere effettuata con

particolare riferimento alle ragioni ispiratriei del disposto dell'art. 1746 : operando l'agente per conto di altro im

prenditore su cui riversa i rischi, egli deve avere una par ticolare diligenza superiore a quella media e deve perciõ

rispondere anclie della colpa lievissima.

La censura e infondata. L'art. 1746 cod. civ., dopo aver

indicato nel 1° comma quali sono gli obblighi dell'agente,

soggiunge nel eapov. ehe « egli deve osservare gli obblighi ohe incombono ai commissionario, in quanto non sono

esclusi dalla natura del contratto di agenzia ». Le diverse

figure in cui si atteggia il rapporto di agenzia rendono

scarsamente agevole il determinare quali degli obblighi del commissionario possono considerarsi inclusi nel con

tratto di agenzia e quali invece debbano ritenersi esclusi, ma poiche il contratto di agenzia, qual'& disciplinato dal

codice, non contiene una speeifica norma che si riferisca

alia diligenza che deve essere usata, ed una norma siffatta

non b compresa neppure nella disciplina legislativa del

contratto di commissione, che l'art. 1731 cod. civ. defini

sce, perõ, un mandato, non puõ non farsi applicazione del

criterio generate, fissato dall'art. 1176 cod. eiv. e ripetuto, a proposito del mandato, dall'art. 1710 cod. civ., secondo

cui, nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare

la diligenza del buon padre di famiglia, da valutarsi, ove

le obbligazioni da adempiere siano inerenti all'esercizio

di un'attivitä professionale, con riguardo alia natura della

attivitä esercitata (Cass. 8 agosto 1946, n. 1113, Foro

it., Rep. 1946, voce Mandato, n. 11). All'agente, quindi, non puõ richiedersi una diligenza eccezionale e superiore alia media, ma solo quella del bonus pater familias, in rela

zione alia natura dell'attivita professionale ed alia specifica funzione economica che egli e tenuto a svolgere. Si trat

terä della diligenza specifica del buon agente di commercio, che e perõ sempre compresa nella diligenza media, che lo

esonera da responsabilitä per la culpa levissima. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

(1) In senso contrario, con specifico riguardo alla respon sabilitä, dell'agente per aver fornito infondate informazioni sul conto di clienti, v. App. Palermo 29 febbraio 1956, Foro it., Rep. 1957, voce Agenzia (contratto), nn. 31-34.

Sulla determinazione della colpa per negligenza in genere, v. Cass. 17 gennaio 1949, id., Rep. 1949, voce Obbligazioni e

contratti, nn. 205, 206. Con riferimento alia diligenza richiesta nel rapporto di

lavoro subordinato, v. App. Milano 15 marzo 1955, id., Rep. 1955, voce Lavoro (rapporto), n. 828.

In dottrina, cons. Formiggini, Contratto di agenzias, n. 18.

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