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sezione III civile; sentenza 11 novembre 2002, n. 15810; Pres. Giustiniani, Est. Limongelli, P.M....

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sezione III civile; sentenza 11 novembre 2002, n. 15810; Pres. Giustiniani, Est. Limongelli, P.M. Martone (concl. conf.); Campopiano (Avv. Pugliese, A. e M. Mingione) c. Soc. Ford Italia (Avv. Manfredonia). Cassa App. Brescia 2 ottobre 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 857/858-859/860 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199486 . Accessed: 25/06/2014 07:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.37 on Wed, 25 Jun 2014 07:38:35 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 11 novembre 2002, n. 15810; Pres. Giustiniani, Est. Limongelli, P.M.Martone (concl. conf.); Campopiano (Avv. Pugliese, A. e M. Mingione) c. Soc. Ford Italia (Avv.Manfredonia). Cassa App. Brescia 2 ottobre 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 857/858-859/860Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199486 .

Accessed: 25/06/2014 07:38

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

obbligo per la parte vittoriosa di notificare la sentenza alla parte soccombente, che sia rimasta contumace, se non nei casi di ac

celerazione dei termini di impugnazione ex art. 325 c.p.c.

L'obbligo cui il ricorrente allude nella situazione concreta

non è quello di notificare la sentenza al contumace, ma quello di

notificargliela in forma esecutiva, unitamente al precetto, prima di iniziare l'esecuzione forzata, come richiesto dall'art. 479

c.p.c. e come è in concreto avvenuto.

7. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio gravano sul ricorrente, in base

alla regola della soccombenza.

Al riguardo, l'eccezione di inammissibilità del controricorso

è infondata, come quella che non tiene conto del fatto che il

termine di venti giorni, indicato dall'art. 370 c.p.c. per la notifi

ca dell'atto, decorre dalla scadenza del termine massimo per il

deposito del ricorso: nella specie il termine per la notifica del

controricorso spirava il 28 dicembre 1999 e non il precedente

giorno 20 come dichiarato dal ricorrente.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 11

novembre 2002, n. 15810; Pres. Giustiniani, Est. Limongelli, P.M. Martone (conci, conf.); Campopiano (Avv. Pugliese, A. e M. Mingione) c. Soc. Ford Italia (Avv. Manfredonia). Cassa App. Brescia 2 ottobre 1998.

Pertinenze — Autovettura — Documenti — Acquisto «a non

domino» — Fattispecie (Cod. civ., art. 817, 818, 1477, 1153). Possesso e azioni possessorie — Beni mobili iscritti in pub

blici registri — Mancata iscrizione — Acquisto «a non

domino» — Fattispecie (Cod. civ., art. 817, 818, 1153, 1156).

I documenti necessari all'immatricolazione di un'autovettura, in quanto preordinati a consentirne l'uso ordinario, si pon

gono rispetto al bene in rapporto di complementarietà fun zionale e costituiscono, pertanto, pertinenze che, ai sensi del

l'art. 818 c.c., vengono ipso iure acquistate anche dal posses sore in buona fede che divenga proprietario del bene princi

pale ai sensi dell'art. 1153 c.c. (1) Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri (nella

specie, autovettura), ma di fatto non iscritti, non si applica la

norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la lo

ro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del

possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabi

lite dall'art. 1153 c.c. (2)

(1-2) La vita, si sa, è piena di insidie; e così può accadere che anche

l'acquisto di una nuova autovettura possa trasformarsi in una lunga e

defatigante vicenda processuale, sol che si verifichi, ad esempio, la

sfortunata ipotesi del fallimento della concessionaria, unitamente alla

mancata consegna dei documenti necessari per l'immatricolazione da

parte della casa madre produttrice del veicolo, che assuma di aver ven

duto il veicolo alla concessionaria con patto di riservato dominio. Il

prevedibile disappunto dell'acquirente, rimasto soccombente nel giudi zio d'appello e condannato a restituire l'autovettura e i documenti, tro

va infine, conforto con la sentenza in epìgrafe, che si allinea ad un

orientamento della Suprema corte pressoché costante. Il principio di cui all'art. 1156 c.c. prevede che la regola del possesso

vale titolo non si applichi nelle ipotesi di beni mobili iscritti in pubblici

registri; la maggiore possibilità di individuazione dei beni mobili regi strati costituisce la ratio della deroga alla disciplina del regime posses sorio prevista dall'art. 1153 c.c. Tuttavia, tale ragione giustificatrice non soccorre nelle ipotesi in cui il bene non sia stato ancora (o non sia

stato validamente) registrato. E, infatti, solo il concreto realizzarsi del

Il Foro Italiano — 2004.

Svolgimento del processo. — Il 23 febbraio 1993 Campopia

no Rita comprò dalla concessionaria Ford Crema motori s.r.l.

un'autovettura nuova e ne pagò integralmente il prezzo di lire

sessanta milioni. Poco tempo dopo la Crema motori fu dichia

rata fallita. I documenti necessari per l'immatricolazione del

veicolo erano rimasti in possesso della concedente Ford Italia

s.p.a., che rifiutò di consegnarli alla Campopiano. Ad istanza di

quest'ultima il Tribunale di Crema, in composizione monocrati

meccanismo della registrazione a garantire ai terzi l'identificazione del bene iscritto (nel caso dell'auto, attraverso la trascrizione nel pubblico registro automobilistico dei dati relativi all'identificazione ed alle ca ratteristiche dell'autoveicolo); pertanto, ove il suddetto meccanismo non si sia correttamente attivato, viene meno la possibilità, per il terzo

acquirente, sia di identificare il bene, che di verificare l'identità del venditore (in proposito, v. Cass. 17 aprile 2001, n. 5600, Foro it., Rep. 2001, voce Possesso, n. 15, relativa all'ipotesi di compravendita di un veicolo registrato con il numero di telaio contraffatto, e Pret. Cremona 28 giugno 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 11, secondo cui, oltre che

agli autoveicoli non iscritti nei pubblici registri, la regola dell'acquisto in buona fede si applica anche ai beni mobili la cui iscrizione sia stata successivamente cancellata; cfr. altresì Trib. Torino 14 dicembre 1979, id., Rep. 1980, voce cit., n. 11, e 16 marzo 1979, id., Rep. 1979, voce

cit., n. 23). In tali ipotesi rivive, quindi, la regola di cui all'art. 1153 c.c., con la

conseguenza che è possibile l'acquisto a non domino, in presenza di un titolo idoneo al trasferimento e della buona fede al momento della con

segna. L'acquirente in buona fede, anzi, prevale anche sul diritto di colui che successivamente si registri come proprietario (v. Trib. Reggio Emilia 2 marzo 1998, id., 1998, I, 3373, relativa ad un caso di seque stro giudiziario e conseguente azione di rivendicazione per una costo sissima Ferrari 328 Gts, vettura proveniente dall'estero, incidentata e

priva di collaudo ed immatricolazione in Italia; Cass. 6 ottobre 1997, n.

9714, id., Rep. 1998, voce cit., n. 36, con nota di A. Rinaldi, Il princi pio «possesso vale titolo» e i beni mobili registrati: interpretazione tradizionale e perduranti perplessità, in Nuova giur. civ., 1999, I, 176; 16 maggio 1997, n. 4328, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 32; Trib. Milano 13 luglio 1992, id.. Rep. 1993, voce Autoveicolo, n. 12; Pret. Cremona 28 giugno 1990, cit.; App. Bologna 19 maggio 1987, id., Rep. 1988, voce Vendita, n. 69; Cass. 5 agosto 1977, n. 3537, id., 1979, 1.

208; per la dottrina, M. D'Orazi Flavoni, Trascrizione, in Commenta rio Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1977, 412 ss.; U. Mattei, Pro

prietà, voce del Digesto civ., Torino, 1997, XV, 432; A. Natucci, Ti tolo e «animus» nella disciplina del possesso, in Quadrimestre, 1989, 463).

Si segnala anche l'espressa qualificazione dei documenti come perti nenze dell'auto; e non solo per il sempre limitato numero di precedenti volti a riconoscere beni mobili come pertinenze di altri beni mobili

(ma, per un significativo precedente relativo alle autovetture, v. Cass. 16 aprile 1993, n. 4540, Foro it.. Rep. 1994, voce Deposito (contratto

di), n. 6, e, per esteso, Riv. giur. circolaz. e trasp., 1993, 937, a cui dire

l'impianto di autoradio, anche se stabilmente collegato all'autovettura, costituisce una pertinenza della stessa e, pur conservando la propria in

dividualità, è posto in durevole relazione di subordinazione con la cosa

principale), ma anche per il sempre aperto dibattito sui requisiti neces sari affinché un bene possa definirsi pertinenza di altro (sul punto, v. Cass. 26 giugno 1989, n. 3103, Foro it.. Rep. 1989, voce Pertinenze, n.

2, a cui dire l'esistenza del vincolo pertinenziale tra due beni richiede la contemporanea presenza di: a) un elemento oggettivo, consistente nella destinazione di un bene al servizio o all'ornamento di un altro, b) un elemento soggettivo, costituito dalla rispondenza di tale destinazio ne all'effettiva volontà dell'avente diritto di creare il predetto vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale). La dottrina, peraltro, ha già da tempo chiarito come il rapporto pertinenziale si istituisca non

fra due cose, ma fra due beni, ovvero fra due utilità individue e diverse, idonee a formare oggetto di distinti diritti; diversamente, si tratterebbe di un unico bene composto da più parti giuridicamente non individua

bili (v., sul punto, Costantino-Pardolesi-Bellantuono, Beni in gene rale e proprietà, Bari, 1991, 71 ss. Sulla necessità che l'utilità sia og

gettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al

proprietario di questa, dovendo le pertinenze servire all'utilità della co

sa e non anche a quella meramente personale del dominus, v. Cass. 22

dicembre 1984, n. 6671, Foro it.. Rep. 1984, voce cit., n. 3). In questo senso può leggersi l'orientamento teso a ritenere necessario che risulti

verso i terzi anche un'utilità ulteriore rispetto a quella dei due singoli beni: utilità consistente, appunto, nel rapporto di servizio o di orna

mento di un bene rispetto all'altro (cfr., tuttavia, Cass. 19 marzo 1990, n 2278, id., Rep. 1990, voce cit., n. 3, a cui dire il rapporto tra cosa

principale e cosa accessoria è preso in considerazione dalla legge non

come rapporto di connessione materiale o strutturale, ma come rapporto economico e giuridico di strumentalità e complementarietà funzionale, sicché non è necessario che il vincolo pertinenziale dia luogo ad un

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PARTE PRIMA 860

ca, ordinò, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., alla Ford Italia di conse

gnare i documenti all'istante. La Ford Italia propose reclamo,

esponendo di aver venduto la vettura alla sua concessionaria

Crema motori con riserva di proprietà e di non aver percepito il

prezzo del bene. Negò, quindi, d'essere tenuta alla consegna dei

documenti. Il tribunale, in composizione collegiale, confermò il

provvedimento cautelare. La Campopiano introdusse il giudizio di merito e chiese, inoltre, la condanna della Ford Italia al risar

cimento dei danni. Contumace la Ford Italia, il tribunale, con

sentenza del 24 gennaio 1997, rilevato che nelle more i docu

menti erano stati consegnati dalla Ford Italia alla Campopiano, dichiarò cessata sul punto la materia del contendere e condannò

la Ford Italia al pagamento della somma di lire ventuno milioni

in favore della Campopiano a titolo di risarcimento. La Ford

Italia ha proposto appello, riproponendo la tesi difensiva prece dentemente prospettata e chiedendo, inoltre, in via riconvenzio

nale, che la Campopiano fosse condannata a consegnarle, oltre

ai documenti, anche l'autovettura. Con sentenza del 2 ottobre

1998 la corte di Brescia, in riforma della sentenza del tribunale, ha condannato la Campopiano a consegnare alla Ford Italia

l'autovettura e i documenti, osservando che nessuna norma di

legge imponeva alla Ford Italia di consegnare alla Campopiano i

documenti del veicolo. Ricorre la Campopiano con tredici moti

vi. Resiste la Ford Italia con controricorso, illustrato anche da

memoria.

Motivi della decisione. — I motivi del ricorso, quantunque

contrassegnati con i numeri da uno a dodici, sono in realtà tredi

ci, perché il secondo motivo non è stato numerato.

Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art.

669 novies, 3° comma, c.p.c. Sostiene che la corte di merito, avendo disposto la consegna dell'autovettura e dei relativi do

cumenti alla Ford Italia senza revocare il provvedimento caute

lare, che aveva disposto la consegna dei documenti dalla Ford

Italia alla Campopiano, avrebbe creato un contrasto di provve dimenti che dovrebbe «essere risolto con la correlativa declara

toria di illegittimità e conseguenti provvedimenti da parte della

Corte di cassazione». La prospettazione, oltre ad essere incon

cludente (non essendo seguita da alcuna specifica indicazione

dei «provvedimenti» che questa corte dovrebbe emettere sul

punto) è, comunque, infondata, giacché la corte territoriale, af

fermando l'insussistenza del diritto della Campopiano di ottene

re dalla Ford Italia la consegna dei documenti, ha reso ineffica

ce il provvedimento cautelare con cui il tribunale aveva disposto il contrario.

Col secondo (non numerato) motivo la ricorrente denunzia

violazione dell'art. 102 c.p.c. in relazione all'art. 1394 c.c. So

quid novi, cioè ad una nuova individualità, né alla configurazione di una nuova utilità diversa dalla somma o anche dalla sintesi dell'utilità fornita dai due beni singolarmente considerati).

Ma, soprattutto, l'odierna pronuncia torna a conferma, ove mai ve ne fosse bisogno, della ratio stessa della disciplina dettata dagli art. 817 e 818 c.c., che non è diretta a dettare criteri di individuazione dell'og getto del diritto che viene trasferito, ma a determinare, in tutti i casi di

acquisto del diritto sul bene principale (e quindi anche nel caso di ac

quisto ex art. 1153 c.c.), anche l'acquisto del diritto sul bene accesso rio, che altrimenti non si sarebbe verificato (v., ancora, Costantino

Pardolesi-Bellantuono, op. cit., 75, ove si segnala che la disciplina non è diretta a risolvere tutti i possibili conflitti fra soggetti in relazione al trasferimento di beni legati da vincolo di pertinenza, ma solo a risol vere i conflitti relativi all'acquisto del diritto sul bene accessorio da

parte dell'acquirente del bene principale. Cfr. anche Carnevale, La ri levanza del buon funzionamento degli impianti tecnologici per la sta bilità degli edifici, in Nuovo dir., 2000, 247; Bergamo, Questioni in te ma di pertinenze, in Giur. it., 2000, 730; Pollice, Pertinenze, voce del

Digesto civ., Torino, 1995, XIII, 527. Con particolare riferimento alle

conseguenze di tale articolata disciplina nelle ipotesi di vendita succes siva dell'autoveicolo, v. Cass. 6 settembre 2000, n. 11756, Foro it., Rep. 2000, voce Vendita, n. 36, per la quale il principio dell'autonomia di ciascuna vendita, pur non consentendo di trasferire automaticamente nei confronti del primo venditore l'azione risarcitoria esercitata da ta luno dei successivi compratori — che si ritenga danneggiato a causa dell'omessa o ritardata consegna dei documenti che consentono la cir colazione dell'autoveicolo —, non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di risarcimento del danno

comprendente anche la somma da luì versata al suo avente causa). [P. Laghezza]

Il Foro Italiano — 2004.

stiene che il contraddittorio processuale avrebbe dovuto essere

integrato nei confronti del fallimento della Crema motori e la

menta che la corte di merito non abbia, per questa ragione, di

chiarato nulla la sentenza di primo grado. La doglianza è priva di fondamento perché tra la Campopiano, la Ford Italia e la

Crema motori (fallita) non sono ravvisabili gli estremi del litis

consorzio necessario.

Col sesto (rectius settimo) motivo, che per consequenzialità

logica va a questo punto esaminato, la ricorrente denunzia vio

lazione degli art. 115 c.p.c., 1153 e 1477 c.c., nonché vizi moti

vazionali. Sostiene che, avendo essa Campopiano acquistato in

buona fede ed in base a titolo idoneo, ai sensi dell'art. 1153 c.c., la proprietà dell'autovettura, i documenti di quest'ultima avreb

bero dovuto ritenersi da lei legittimamente acquisiti. Lamenta

che la corte di merito abbia considerato l'acquisto in proprietà dell'autovettura da parte della Campopiano alla stregua di una

mera ipotesi e solo per pervenire all'erronea affermazione che,

quand'anche tale ipotesi si fosse realizzata, non per ciò solo

avrebbe potuto ritenersi che la Ford Italia fosse obbligata a con

segnare i documenti alla proprietaria del veicolo. La doglianza è

fondata. I documenti necessari all'immatricolazione di un'auto

vettura, in quanto preordinati a consentirne l'uso ordinario, e

cioè la circolazione, si pongono rispetto al veicolo in rapporto di

complementarietà funzionale e ne costituiscono, quindi, perti nenza. Di conseguenza l'acquisto in proprietà dell'autovettura

(che è la cosa principale) comporta, ai sensi dell'art. 818 c.c., anche l'acquisto in proprietà dei relativi documenti. La corte

territoriale avrebbe, quindi, dovuto verificare se nel caso in

esame si fosse concretamente realizzata la fattispecie acquisitiva

prevista dall'art. 1153 c.c., non senza considerare il consolidato

orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui se

un bene mobile, pur dovendosi iscrivere in pubblici registri, non

è stato invece ancora iscritto, ai sensi dell'art. 815 c.c., si appli ca l'art. 1153 c.c. e non già l'art. 1156 c.c.; e pertanto, se colui

al quale viene alienato tale bene, da chi appare legittimato, è in

buona fede al tempo dell'acquisto — da presumersi (art. 1147

c.c.) e non esclusa dalla mancanza dei documenti necessari per utilizzarlo — ne acquista la proprietà mediante il possesso (Cass. 6 ottobre 1997, n. 9714, Foro it., Rep. 1998, voce Pos

sesso, n. 36; 16 maggio 1997, n. 4328, ibid., n. 32). Se nel giu dizio d'appello tale indagine fosse stata svolta ed avesse sortito

esito positivo la corte di merito avrebbe necessariamente dovuto

trarne le conseguenze innanzi precisate in ordine all'individua

zione del soggetto cui competeva la proprietà dell'autovettura

ed anche la proprietà dei documenti dell'autovettura medesima.

L'accoglimento del motivo testé esaminato, comportando l'esaurimento del tema principale della controversia, rende su

perfluo l'esame dei residui motivi del ricorso, che appaiono

prospettati in via evidentemente subordinata e che devono,

quindi, considerarsi assorbiti. L'impugnata sentenza va, dunque, cassata in relazione al

punto investito dalla censura accolta, con rinvio ad altra sezione

della Corte d'appello di Brescia, che terrà conto degli svolti ri

lievi e si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato.

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