sezione III civile; sentenza 11 novembre 2002, n. 15810; Pres. Giustiniani, Est. Limongelli, P.M.Martone (concl. conf.); Campopiano (Avv. Pugliese, A. e M. Mingione) c. Soc. Ford Italia (Avv.Manfredonia). Cassa App. Brescia 2 ottobre 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 857/858-859/860Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199486 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
obbligo per la parte vittoriosa di notificare la sentenza alla parte soccombente, che sia rimasta contumace, se non nei casi di ac
celerazione dei termini di impugnazione ex art. 325 c.p.c.
L'obbligo cui il ricorrente allude nella situazione concreta
non è quello di notificare la sentenza al contumace, ma quello di
notificargliela in forma esecutiva, unitamente al precetto, prima di iniziare l'esecuzione forzata, come richiesto dall'art. 479
c.p.c. e come è in concreto avvenuto.
7. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio gravano sul ricorrente, in base
alla regola della soccombenza.
Al riguardo, l'eccezione di inammissibilità del controricorso
è infondata, come quella che non tiene conto del fatto che il
termine di venti giorni, indicato dall'art. 370 c.p.c. per la notifi
ca dell'atto, decorre dalla scadenza del termine massimo per il
deposito del ricorso: nella specie il termine per la notifica del
controricorso spirava il 28 dicembre 1999 e non il precedente
giorno 20 come dichiarato dal ricorrente.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 11
novembre 2002, n. 15810; Pres. Giustiniani, Est. Limongelli, P.M. Martone (conci, conf.); Campopiano (Avv. Pugliese, A. e M. Mingione) c. Soc. Ford Italia (Avv. Manfredonia). Cassa App. Brescia 2 ottobre 1998.
Pertinenze — Autovettura — Documenti — Acquisto «a non
domino» — Fattispecie (Cod. civ., art. 817, 818, 1477, 1153). Possesso e azioni possessorie — Beni mobili iscritti in pub
blici registri — Mancata iscrizione — Acquisto «a non
domino» — Fattispecie (Cod. civ., art. 817, 818, 1153, 1156).
I documenti necessari all'immatricolazione di un'autovettura, in quanto preordinati a consentirne l'uso ordinario, si pon
gono rispetto al bene in rapporto di complementarietà fun zionale e costituiscono, pertanto, pertinenze che, ai sensi del
l'art. 818 c.c., vengono ipso iure acquistate anche dal posses sore in buona fede che divenga proprietario del bene princi
pale ai sensi dell'art. 1153 c.c. (1) Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri (nella
specie, autovettura), ma di fatto non iscritti, non si applica la
norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la lo
ro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del
possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabi
lite dall'art. 1153 c.c. (2)
(1-2) La vita, si sa, è piena di insidie; e così può accadere che anche
l'acquisto di una nuova autovettura possa trasformarsi in una lunga e
defatigante vicenda processuale, sol che si verifichi, ad esempio, la
sfortunata ipotesi del fallimento della concessionaria, unitamente alla
mancata consegna dei documenti necessari per l'immatricolazione da
parte della casa madre produttrice del veicolo, che assuma di aver ven
duto il veicolo alla concessionaria con patto di riservato dominio. Il
prevedibile disappunto dell'acquirente, rimasto soccombente nel giudi zio d'appello e condannato a restituire l'autovettura e i documenti, tro
va infine, conforto con la sentenza in epìgrafe, che si allinea ad un
orientamento della Suprema corte pressoché costante. Il principio di cui all'art. 1156 c.c. prevede che la regola del possesso
vale titolo non si applichi nelle ipotesi di beni mobili iscritti in pubblici
registri; la maggiore possibilità di individuazione dei beni mobili regi strati costituisce la ratio della deroga alla disciplina del regime posses sorio prevista dall'art. 1153 c.c. Tuttavia, tale ragione giustificatrice non soccorre nelle ipotesi in cui il bene non sia stato ancora (o non sia
stato validamente) registrato. E, infatti, solo il concreto realizzarsi del
Il Foro Italiano — 2004.
Svolgimento del processo. — Il 23 febbraio 1993 Campopia
no Rita comprò dalla concessionaria Ford Crema motori s.r.l.
un'autovettura nuova e ne pagò integralmente il prezzo di lire
sessanta milioni. Poco tempo dopo la Crema motori fu dichia
rata fallita. I documenti necessari per l'immatricolazione del
veicolo erano rimasti in possesso della concedente Ford Italia
s.p.a., che rifiutò di consegnarli alla Campopiano. Ad istanza di
quest'ultima il Tribunale di Crema, in composizione monocrati
meccanismo della registrazione a garantire ai terzi l'identificazione del bene iscritto (nel caso dell'auto, attraverso la trascrizione nel pubblico registro automobilistico dei dati relativi all'identificazione ed alle ca ratteristiche dell'autoveicolo); pertanto, ove il suddetto meccanismo non si sia correttamente attivato, viene meno la possibilità, per il terzo
acquirente, sia di identificare il bene, che di verificare l'identità del venditore (in proposito, v. Cass. 17 aprile 2001, n. 5600, Foro it., Rep. 2001, voce Possesso, n. 15, relativa all'ipotesi di compravendita di un veicolo registrato con il numero di telaio contraffatto, e Pret. Cremona 28 giugno 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 11, secondo cui, oltre che
agli autoveicoli non iscritti nei pubblici registri, la regola dell'acquisto in buona fede si applica anche ai beni mobili la cui iscrizione sia stata successivamente cancellata; cfr. altresì Trib. Torino 14 dicembre 1979, id., Rep. 1980, voce cit., n. 11, e 16 marzo 1979, id., Rep. 1979, voce
cit., n. 23). In tali ipotesi rivive, quindi, la regola di cui all'art. 1153 c.c., con la
conseguenza che è possibile l'acquisto a non domino, in presenza di un titolo idoneo al trasferimento e della buona fede al momento della con
segna. L'acquirente in buona fede, anzi, prevale anche sul diritto di colui che successivamente si registri come proprietario (v. Trib. Reggio Emilia 2 marzo 1998, id., 1998, I, 3373, relativa ad un caso di seque stro giudiziario e conseguente azione di rivendicazione per una costo sissima Ferrari 328 Gts, vettura proveniente dall'estero, incidentata e
priva di collaudo ed immatricolazione in Italia; Cass. 6 ottobre 1997, n.
9714, id., Rep. 1998, voce cit., n. 36, con nota di A. Rinaldi, Il princi pio «possesso vale titolo» e i beni mobili registrati: interpretazione tradizionale e perduranti perplessità, in Nuova giur. civ., 1999, I, 176; 16 maggio 1997, n. 4328, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 32; Trib. Milano 13 luglio 1992, id.. Rep. 1993, voce Autoveicolo, n. 12; Pret. Cremona 28 giugno 1990, cit.; App. Bologna 19 maggio 1987, id., Rep. 1988, voce Vendita, n. 69; Cass. 5 agosto 1977, n. 3537, id., 1979, 1.
208; per la dottrina, M. D'Orazi Flavoni, Trascrizione, in Commenta rio Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1977, 412 ss.; U. Mattei, Pro
prietà, voce del Digesto civ., Torino, 1997, XV, 432; A. Natucci, Ti tolo e «animus» nella disciplina del possesso, in Quadrimestre, 1989, 463).
Si segnala anche l'espressa qualificazione dei documenti come perti nenze dell'auto; e non solo per il sempre limitato numero di precedenti volti a riconoscere beni mobili come pertinenze di altri beni mobili
(ma, per un significativo precedente relativo alle autovetture, v. Cass. 16 aprile 1993, n. 4540, Foro it.. Rep. 1994, voce Deposito (contratto
di), n. 6, e, per esteso, Riv. giur. circolaz. e trasp., 1993, 937, a cui dire
l'impianto di autoradio, anche se stabilmente collegato all'autovettura, costituisce una pertinenza della stessa e, pur conservando la propria in
dividualità, è posto in durevole relazione di subordinazione con la cosa
principale), ma anche per il sempre aperto dibattito sui requisiti neces sari affinché un bene possa definirsi pertinenza di altro (sul punto, v. Cass. 26 giugno 1989, n. 3103, Foro it.. Rep. 1989, voce Pertinenze, n.
2, a cui dire l'esistenza del vincolo pertinenziale tra due beni richiede la contemporanea presenza di: a) un elemento oggettivo, consistente nella destinazione di un bene al servizio o all'ornamento di un altro, b) un elemento soggettivo, costituito dalla rispondenza di tale destinazio ne all'effettiva volontà dell'avente diritto di creare il predetto vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale). La dottrina, peraltro, ha già da tempo chiarito come il rapporto pertinenziale si istituisca non
fra due cose, ma fra due beni, ovvero fra due utilità individue e diverse, idonee a formare oggetto di distinti diritti; diversamente, si tratterebbe di un unico bene composto da più parti giuridicamente non individua
bili (v., sul punto, Costantino-Pardolesi-Bellantuono, Beni in gene rale e proprietà, Bari, 1991, 71 ss. Sulla necessità che l'utilità sia og
gettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al
proprietario di questa, dovendo le pertinenze servire all'utilità della co
sa e non anche a quella meramente personale del dominus, v. Cass. 22
dicembre 1984, n. 6671, Foro it.. Rep. 1984, voce cit., n. 3). In questo senso può leggersi l'orientamento teso a ritenere necessario che risulti
verso i terzi anche un'utilità ulteriore rispetto a quella dei due singoli beni: utilità consistente, appunto, nel rapporto di servizio o di orna
mento di un bene rispetto all'altro (cfr., tuttavia, Cass. 19 marzo 1990, n 2278, id., Rep. 1990, voce cit., n. 3, a cui dire il rapporto tra cosa
principale e cosa accessoria è preso in considerazione dalla legge non
come rapporto di connessione materiale o strutturale, ma come rapporto economico e giuridico di strumentalità e complementarietà funzionale, sicché non è necessario che il vincolo pertinenziale dia luogo ad un
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PARTE PRIMA 860
ca, ordinò, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., alla Ford Italia di conse
gnare i documenti all'istante. La Ford Italia propose reclamo,
esponendo di aver venduto la vettura alla sua concessionaria
Crema motori con riserva di proprietà e di non aver percepito il
prezzo del bene. Negò, quindi, d'essere tenuta alla consegna dei
documenti. Il tribunale, in composizione collegiale, confermò il
provvedimento cautelare. La Campopiano introdusse il giudizio di merito e chiese, inoltre, la condanna della Ford Italia al risar
cimento dei danni. Contumace la Ford Italia, il tribunale, con
sentenza del 24 gennaio 1997, rilevato che nelle more i docu
menti erano stati consegnati dalla Ford Italia alla Campopiano, dichiarò cessata sul punto la materia del contendere e condannò
la Ford Italia al pagamento della somma di lire ventuno milioni
in favore della Campopiano a titolo di risarcimento. La Ford
Italia ha proposto appello, riproponendo la tesi difensiva prece dentemente prospettata e chiedendo, inoltre, in via riconvenzio
nale, che la Campopiano fosse condannata a consegnarle, oltre
ai documenti, anche l'autovettura. Con sentenza del 2 ottobre
1998 la corte di Brescia, in riforma della sentenza del tribunale, ha condannato la Campopiano a consegnare alla Ford Italia
l'autovettura e i documenti, osservando che nessuna norma di
legge imponeva alla Ford Italia di consegnare alla Campopiano i
documenti del veicolo. Ricorre la Campopiano con tredici moti
vi. Resiste la Ford Italia con controricorso, illustrato anche da
memoria.
Motivi della decisione. — I motivi del ricorso, quantunque
contrassegnati con i numeri da uno a dodici, sono in realtà tredi
ci, perché il secondo motivo non è stato numerato.
Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art.
669 novies, 3° comma, c.p.c. Sostiene che la corte di merito, avendo disposto la consegna dell'autovettura e dei relativi do
cumenti alla Ford Italia senza revocare il provvedimento caute
lare, che aveva disposto la consegna dei documenti dalla Ford
Italia alla Campopiano, avrebbe creato un contrasto di provve dimenti che dovrebbe «essere risolto con la correlativa declara
toria di illegittimità e conseguenti provvedimenti da parte della
Corte di cassazione». La prospettazione, oltre ad essere incon
cludente (non essendo seguita da alcuna specifica indicazione
dei «provvedimenti» che questa corte dovrebbe emettere sul
punto) è, comunque, infondata, giacché la corte territoriale, af
fermando l'insussistenza del diritto della Campopiano di ottene
re dalla Ford Italia la consegna dei documenti, ha reso ineffica
ce il provvedimento cautelare con cui il tribunale aveva disposto il contrario.
Col secondo (non numerato) motivo la ricorrente denunzia
violazione dell'art. 102 c.p.c. in relazione all'art. 1394 c.c. So
quid novi, cioè ad una nuova individualità, né alla configurazione di una nuova utilità diversa dalla somma o anche dalla sintesi dell'utilità fornita dai due beni singolarmente considerati).
Ma, soprattutto, l'odierna pronuncia torna a conferma, ove mai ve ne fosse bisogno, della ratio stessa della disciplina dettata dagli art. 817 e 818 c.c., che non è diretta a dettare criteri di individuazione dell'og getto del diritto che viene trasferito, ma a determinare, in tutti i casi di
acquisto del diritto sul bene principale (e quindi anche nel caso di ac
quisto ex art. 1153 c.c.), anche l'acquisto del diritto sul bene accesso rio, che altrimenti non si sarebbe verificato (v., ancora, Costantino
Pardolesi-Bellantuono, op. cit., 75, ove si segnala che la disciplina non è diretta a risolvere tutti i possibili conflitti fra soggetti in relazione al trasferimento di beni legati da vincolo di pertinenza, ma solo a risol vere i conflitti relativi all'acquisto del diritto sul bene accessorio da
parte dell'acquirente del bene principale. Cfr. anche Carnevale, La ri levanza del buon funzionamento degli impianti tecnologici per la sta bilità degli edifici, in Nuovo dir., 2000, 247; Bergamo, Questioni in te ma di pertinenze, in Giur. it., 2000, 730; Pollice, Pertinenze, voce del
Digesto civ., Torino, 1995, XIII, 527. Con particolare riferimento alle
conseguenze di tale articolata disciplina nelle ipotesi di vendita succes siva dell'autoveicolo, v. Cass. 6 settembre 2000, n. 11756, Foro it., Rep. 2000, voce Vendita, n. 36, per la quale il principio dell'autonomia di ciascuna vendita, pur non consentendo di trasferire automaticamente nei confronti del primo venditore l'azione risarcitoria esercitata da ta luno dei successivi compratori — che si ritenga danneggiato a causa dell'omessa o ritardata consegna dei documenti che consentono la cir colazione dell'autoveicolo —, non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di risarcimento del danno
comprendente anche la somma da luì versata al suo avente causa). [P. Laghezza]
Il Foro Italiano — 2004.
stiene che il contraddittorio processuale avrebbe dovuto essere
integrato nei confronti del fallimento della Crema motori e la
menta che la corte di merito non abbia, per questa ragione, di
chiarato nulla la sentenza di primo grado. La doglianza è priva di fondamento perché tra la Campopiano, la Ford Italia e la
Crema motori (fallita) non sono ravvisabili gli estremi del litis
consorzio necessario.
Col sesto (rectius settimo) motivo, che per consequenzialità
logica va a questo punto esaminato, la ricorrente denunzia vio
lazione degli art. 115 c.p.c., 1153 e 1477 c.c., nonché vizi moti
vazionali. Sostiene che, avendo essa Campopiano acquistato in
buona fede ed in base a titolo idoneo, ai sensi dell'art. 1153 c.c., la proprietà dell'autovettura, i documenti di quest'ultima avreb
bero dovuto ritenersi da lei legittimamente acquisiti. Lamenta
che la corte di merito abbia considerato l'acquisto in proprietà dell'autovettura da parte della Campopiano alla stregua di una
mera ipotesi e solo per pervenire all'erronea affermazione che,
quand'anche tale ipotesi si fosse realizzata, non per ciò solo
avrebbe potuto ritenersi che la Ford Italia fosse obbligata a con
segnare i documenti alla proprietaria del veicolo. La doglianza è
fondata. I documenti necessari all'immatricolazione di un'auto
vettura, in quanto preordinati a consentirne l'uso ordinario, e
cioè la circolazione, si pongono rispetto al veicolo in rapporto di
complementarietà funzionale e ne costituiscono, quindi, perti nenza. Di conseguenza l'acquisto in proprietà dell'autovettura
(che è la cosa principale) comporta, ai sensi dell'art. 818 c.c., anche l'acquisto in proprietà dei relativi documenti. La corte
territoriale avrebbe, quindi, dovuto verificare se nel caso in
esame si fosse concretamente realizzata la fattispecie acquisitiva
prevista dall'art. 1153 c.c., non senza considerare il consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui se
un bene mobile, pur dovendosi iscrivere in pubblici registri, non
è stato invece ancora iscritto, ai sensi dell'art. 815 c.c., si appli ca l'art. 1153 c.c. e non già l'art. 1156 c.c.; e pertanto, se colui
al quale viene alienato tale bene, da chi appare legittimato, è in
buona fede al tempo dell'acquisto — da presumersi (art. 1147
c.c.) e non esclusa dalla mancanza dei documenti necessari per utilizzarlo — ne acquista la proprietà mediante il possesso (Cass. 6 ottobre 1997, n. 9714, Foro it., Rep. 1998, voce Pos
sesso, n. 36; 16 maggio 1997, n. 4328, ibid., n. 32). Se nel giu dizio d'appello tale indagine fosse stata svolta ed avesse sortito
esito positivo la corte di merito avrebbe necessariamente dovuto
trarne le conseguenze innanzi precisate in ordine all'individua
zione del soggetto cui competeva la proprietà dell'autovettura
ed anche la proprietà dei documenti dell'autovettura medesima.
L'accoglimento del motivo testé esaminato, comportando l'esaurimento del tema principale della controversia, rende su
perfluo l'esame dei residui motivi del ricorso, che appaiono
prospettati in via evidentemente subordinata e che devono,
quindi, considerarsi assorbiti. L'impugnata sentenza va, dunque, cassata in relazione al
punto investito dalla censura accolta, con rinvio ad altra sezione
della Corte d'appello di Brescia, che terrà conto degli svolti ri
lievi e si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato.
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