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Sezione III civile; sentenza 13 ottobre 1961, n. 2115; Pres. Carta P., Est. La Porta, P. M....

Date post: 31-Jan-2017
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Sezione III civile; sentenza 13 ottobre 1961, n. 2115; Pres. Carta P., Est. La Porta, P. M. Caldarera (concl. parz. diff.); Soc. Locatelli (Avv. Salamena) c. Vitali Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1979/1980-1981/1982 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150839 . Accessed: 28/06/2014 09:26 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.53 on Sat, 28 Jun 2014 09:26:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione III civile; sentenza 13 ottobre 1961, n. 2115; Pres. Carta P., Est. La Porta, P. M. Caldarera (concl. parz. diff.); Soc. Locatelli (Avv. Salamena) c. Vitali

Sezione III civile; sentenza 13 ottobre 1961, n. 2115; Pres. Carta P., Est. La Porta, P. M.Caldarera (concl. parz. diff.); Soc. Locatelli (Avv. Salamena) c. VitaliSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1979/1980-1981/1982Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150839 .

Accessed: 28/06/2014 09:26

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1979 parte Prima 1980

GORTE SDFRGMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile; sentenza

Pres. Carta P., Est. La

(concl. parz. diff.) ; Soo.

c. Vitali.

13 ottobre 1961, n. 2115;

Poeta, P. M. Caldareka

Locatelli (Aw. Salamena)

(Oonferma A pp. Roma 6 novembre 1959)

Sooieta — Soeietä di latto — Scioglimento del vin

colo — Conoseenza da parte dei terzi — Etfetti -— Fattispeeie.

Spese tjiudiziali — Sequestro conservative su bene

non appartenente al debitorc — Itesponsabilitä

processuale agcjravata — Giudice competente (Cod.

proc. civ., art. 96).

II terzo, che aveva costituito una soeietä di fatto con il ven

ditors, non risponde solidalmente con lui delVadempimento del contratto di compravendita al quale e rimasto estraneo,

qualora I'acquirente sia venuto a conoscenza della estin

zione del rapporto associativa prima della conclusione

del contratto. (1) La domanda di risarcimento dei danni per responsabilitä

processuale aggravata, di chi ha assoggettato a sequestro conservativo un bene non appartenente al debitore, rien

tra, sia per I'an sia per il quantum debeatur, nella com

petenza del giudice adito per la causa di merito e per la convalida del sequestro conservativo, ancorche la mi

sura cautelare abbia colpito un bene non appartenente al debitore. (2)

(1) Nei precisi termini della massima non si rinvengono precedent!.

Principio opposto a quello affermato dalla Suprema corte con l'annotata sentenza 6 stata enunciato dalla Corte d'appello di Bari con sent. 23 marzo 1960, Foro it., Rep. 1961, voce Soeietä, n. 167, a tenor della quale il terzo, che abbia ignorato l'esistenza della soeietä, al momento della conclusione del contratto, facendo affidamento solo sulle garanzie che poteva dare il patrimonio di chi appariva nel negozio, ove apprenda successivamente l'esi stenza di una society di fatto, puõ rivolgersi per il soddisfaci mento dei suoi crediti a tutti i contitolari dell'impresa e cioe a tutti i soci.

Secondo App. Catania 23 novembre 1955, id., Rep. 1955, voce cit., n. 209, la responsabilitä. diretta della soeietä di fatto e indiretta dei suoi soci, discende dalla contitolaritä dell'impresa, indipendentemente dal fatto che i terzi abbiano o non conosciuto la realtä, della situazione o che vi sia stata qualche manifesta zione esteriore da parte di tutti i soci.

Kel senso che alio scioglimento della soeietä, di fatto non deve seguire necessariamente la fase di liquidazione e la soeietä, cessa di esistere quando i terzi abbiano avuto notizia dello scio glimento, ferma restando la responsabilitä, personale dei soci, v. App. Milano 8 aprile 1955, id., 1955,1, 1197, con nota di richiami.

Sul principio della tutela dell'affidamento dei terzi, su cui iridugia la motivazione dell'annotata sentenza, cons, i precedenti giurisprudenziali eitati nella nota redazionale a Trib. Trani 19 dicembre 1961, retro, 1049, alia quale si rinvia anche per ulteriori richiami.

(2) La sentenza della Corte d'appello di Roma 6 novembre 1959, nella parte ora cassata dalla Corte regolatrice, u riassunta in Foro it., Rep. 1960, voce Sequestro, n. 64.

Gon questa massima, la Cassazione, ricollegando la respon sabilitä, processuale aggravata del creditore sequestrante alia circostanza obiettiva che il sequestro conservativo abbia col

pito beni non appartenenti al debitore, senza considerare se il creditore medesimo abbia agito in malafede, con dolo o colpa grave, ovvero senza la normale prudenza, si discosta manife stamente non soltanto da Trib. Pisa 28 dicembre 1950, id., Rep. 1951, voce eit., nn. 79, 80 (secondo il quale il terzo, i cui beni siano stati colpiti da sequestro conservativo, pud chiedere il risarcimento dei danni solo se il creditore abbia agito con dolo o colpa), ma anche da Cass. 31 marzo 1958, n. 1099, id., 1958, I, 875, con nota di richiami, e Cass. 24 aprile 1958, n. 1357, id., Rep. 1958, voce Esecuzione in genere, nn. 116, 117, che, nell'ana loga ipotesi del pignoramento su beni non appartenenti al de bitore, hanno ritenuto applicabile l'art. 96 cod. proc. civ. solo in quanto il creditore pignorante aveva agito senza la normale

prudenza.

La Corte, ecc. — Col primo motivo si censura 1'impu

gnata sentenza per violazione degli art. 2266, 2267, 2290

e 2297 cod. civ., in relazione agli art. 1173 e 1472 dello

stesso codice, assumendosi che la Corte di merito sarebbe

incorsa in errore nel negare eho il Testa avesse il potere di

obbligare il Vitali per la vendita del latte del gregge, perche, una volta ammesso che, almeno sino all'autunno del 1954, tra il Testa ed il Vitali esisteva un rapporto di societä, il

Vitali non poteva essere considerato terzo rispetto agli atti inerenti all'oggetto sociale e posti in essere dall'altro

socio sino al momento in cui l'avvenuto scioglimento non

fosse stato portato a conoscenza dei terzi.

La censura e priva di fondamento. La Corte di merito, in sede di apprezzamento di fatto (incensurabile, in questa sede di legittiniita, perche correttamente motivato ed esente

da lacune o da vizi logici), ha ritenuto che, alia stregua delle risultanze istruttorie, dovesse escludersi che tra il Testa

ed il Vitali fosse intercorso, per l'annata casearia 1954-55, che corse dall'ottobre 1954 al giugno 1955, un qualsiasi rap

porto associative e che dovesse parimenti escludersi che il

Testa, con la scrittura privata del settembre 1954, potesse

obbligare oltre che sc medesimo il Vitali, quali che fossero

stati i rapporti associativi con costui avuti nelle annate

precedenti, perche tale scrittura, peraltro priva di data

certa, era res inter alios.

La Corte di merito ha, inoltre e sempre in sede di

apprezzamento delle risultanze istruttorie, rilevato che la Locatelli aveva direttamente acquistato dal Vitali l'intera

produzione lattifera della stagione 1954-1955 relativa al

gregge di proprietä di costui. £, pertanto, chiaro che in

punto di fatto l'impugnata sentenza ha ritenuto che la

Locatelli era a diretta conoscenza della inesistenza di un

rapporto associativo tra il Testa ed il Vitali per l'annata

casearia 1954-1955, tanto che aveva contrattato distinta

mente con ciascuno dei due l'acquisto della rispettiva produzione lattifera.

In siffatta situazione, questo Supremo collegio rileva

che, nel caso, non e invocato a ragione il principio della

A conclusioni sensibilmente diverse sono giunte, invece, App. Napoli 10 maggio 1954, id., Rep. 1955, voce Sequestro, n. 112 (che, nel caso di sequestro conservativo su merce venduta ad un terzo, ha ritenuto applicabile la disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 2043 cod. civ., anziche il 2° comma dell'art. 96 cod. proc. civ.) e Cass. 18 giugno 1953, n. 1815, id., Rep. 1953, voce Esecuzione in genere, n. 85, per la quale, nella ipotesi in cui il pignoramento colpisca un bene che non sia di proprietä del debitore, non sorge automaticamente l'obbligo del risarcimento del danno del terzo opponente da parte del creditore pignorante, ma il terzo, per poter far valere il diritto al risarci mento del danno, o deve far capo alia norma generale della re

sponsabilitä per fatto illecito, offrendo la prova del dolo o della colpa del pignorante, o deve ricorrere alia norma speciale del l'art. 92 [leggi 96 : anche nella massima «ufficiale » redatta dal I'Ufficio massimario si riscontra lo stesso errore. N.d.r.], 1° comma, cod. proc. civ., dimostrando che il creditore procedente ha agito senza la normale prudenza.

Sul principio, ribadito nell'annotata sentenza, che la com petenza (funzionale) a conoscere della domanda di risarcimento dei danni per responsabilitä processuale aggravata ex art. 90 cod. proc. civ. spetta al giudice competente a decidere il merito, v. i richiami giurisprudenziali in nota a Cass. 14 marzo 1962, n. 499, retro, 1110 cui ad (if, nel senso che nel giudizio di conva lida del sequestro giudiziario, separato dal merito, il seque strante, che, agendo, senza la normale prudenza, ha ese guito la misura cautelare, malgrado l'inesistenza del diritto cau telato, non puõ essere condannato al risarcimento dei danni per responsabilitä aggravata, essendo l'esame di tale richiesti ri servato al giudice di merito, Cass. 22 marzo 1961, n. 647, retro, 1816, con ulteriori indicazioni.

Per qualche riferimento, nel senso che puõ chiedersi in autonomo giudizio la condanna della pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni a titolo di responsabilitä, processuale aggravata per aver fatto eseguire sequestro conservativo a ga ranzia dell'avocazione di profitti di regime, riconosciuti inesistenti dal giudice amministrativo, cons. Cass. 4 luglio 1960, n. 1754, Foro it., 1960, I, 1897, con nota di richiami.

In dottrina, cons, in argomento Gualandi, Sequestro con servativo non convalidato e responsabilitä aggravata del seque strante, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1956, 1503.

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1981 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1982

tutela dell'affidamento dei terzi. Neile society irregolari o di fatto, il terzo che, per precedenti rapporti, abbia conosciuto il potere rappresentativo di uno dei soci, puõ ragionevolmente fare affidamento sulla responsabilitä, del

gruppo sooiale, anclie in caso di estinzione del potere di

rappresentanza, ohe non sia effetto di revoca, bensi di altro fatto (scioglimento della societä, perdita della qualitä di socio, ecc.), sempre che risulti ohe egli abbia ignorato il fatto estintivo senza sua colpa.

II terzo, che abbia ayuto la possibilitä di conoscenza del fatto estintivo con una normale diligenza, non puõ invocare la tutela della sua buona fede e non puõ pretendere la responsabilitä solidale di tutti i soggetti del preesistente

rapporto sociale. Ora, per quel che riguarda il caso di specie, accertato, oome e stato innanzi detto, che la Locatelli

aveva diretta conoscenza della inesistenza del rapporto associativo tra il Testa ed il Vitali per l'annata 1954-1955, anche per il fatto che essa aveva distintamente contrattato

con ciascuno degli ex associati l'acquisto della rispettiva produzione lattifera dei greggi individuali, ben a ragione la Corte di merito ha escluso che la Locatelli potesse invo

care la non opponibilitä, a se medesima dell'avvenuto

scioglimento del rapporto associativo e pretendere l'affer

mazione della responsabilitä, solidale dell'altro ex asso

ciato, rimasto estraneo al negozio di vendita della pro duzione lattifera del gregge del Testa.

Col secondo motivo si censura l'impugnata sentenza

per violazione dell'art. 96 cod. proc. civ., assumendosi che

essa sia incorsa in errore per avere rimesso la liquidazione del danno seguito all'ingiusto sequestro ad altra sede, affermando che, in caso di esecuzione di una misura caute

lare su cose non appartenenti al debitore, la responsabilitä, del creditore procedente non puõ essere ricondotta nell'am

bito delle previsioni dell'art. 96, e, quindi, esula dalla com

petenza funzionale del giudice chiamato a provvedere sulla domanda di convalida.

La censura e fondata. La norma del 2° comma del

l'art. 96 si applica, ove ne ricorrano i presupposti, an

che nell'ipotesi in cui il pignoramento o il sequestro col

pisca un bene non di propriety del debitore. Anche in tal

caso, invero, si ha una procedura ingiusta concretandosi

l'inesistenza del diritto nella mancanza, nel creditore pro cedente, di una condizione di legittimazione della esecu

zione. Pertanto, non e dubbio che, nel detto caso, la com

petenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento dei

danni per responsabilitä processuale aggravata spetti esclu

sivamente al giudice competente a decidere il merito, sia

per quanto riguarda Van sia il quantum debeatur.

Per tali considerazioni il secondo motivo di ricorso

va accolto, ed in relazione l'impugnata sentenza va cassata, dichiarandosi assorbiti gli altri motivi e rinviandosi la causa

per nuovo esame ad altro giudice. Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.

Sezione I civile; sentenza 18 settembre 1961, n. 2033; Pres. Lonardo P., Est. Pece, P. M. Trotta (conol.

conf.); Angotti (Aw. Ferlito) o. Compagnia tirrena

di capitalizzazione e assicurazione (Aw. Bonomo).

(Gonferma App. Roma 17 dicembre 1958)

Assicurazione (contralto di) — Assieurazioni corpi di nave — Nave in disarmo — Stato di naviga bilitä — Aggravamento di rischio (Cod. civ., art.

1898). Assicurazione (contralto di)

•— Dichiarazioni dell'as

sicurato inesatle — Annullamento del contratto — Applicabilitä alle assieurazioni marittime (Cod.

civ., art. 1892; cod. nav., art. 1). Assicurazione (contratto di) —- Dichiarazioni del

l'assicurato — Onere di verifica dell'assicuratore — Insussistcnza — Fattispeeie (Cod. civ., art. 1892).

Assicurazione (contratto di) Dichiarazioni inesatte con dolo « colpa grave — Consapevolezza dell'ine

sattezza — Suiiicienza (Cod. civ., art. 1892). Assicurazione (contratto di) — Assicurazioni corpi

di nave — Contratto annullato per dichiarazioni reticcnti Recupero della nave da parte del

l'assicuratore — Itipetibilita delle spese (Cod. civ., art. 1914 ; cod. nav., art. 534).

Ai fini dell'assicurazione corpi di nave, la perdita della

navigabilita, anche se lo scafo in disarmo permane in con

dizioni di galleggiabilitä, costituisce aggravamento del

rischio ; pertanto I'assicuratore non risponde dei danni. (1) L'art. 1892 cod. civ., relativo alle dichiarazioni inesatte o

reticenti dell'assicuratore. si applica anche alle assicu

razioni marittime. (2) L'assicuratore non e tenuto a verificare la veridicitä delle

dichiarazioni delVassicurato, anche se predisposte dall'as

sicuratore medesimo. (3)

L'ipotesi legislativa delle dichiarazioni inesatte o reticenti

con malafede o colpa grave si realizza anche se nella

fattispecie concreta non ricorrano artifici o raggiri, essendo

sufficiente la semplice consapevolezza, da parte del soggetto dichiarante, dell'inesattezza delle sue dichiarazioni. (4)

Venuta meno, per Vannullamento del contratto di assicurazione

corpo nave determinato dalle dichiarazioni reticenti del

I'assicurato, la possibilitä di abbandono della nave, sono

addebitabili all'assicurato le spese sostenute dalVassi

curatore per il recupero della nave medesima. (5)

(1-5) 11 testo della motivazione e riprodotto retro, 321, con liota di R. A. Capotosti : ne riproduciamo le mässime per pub blieare una precisazione di Andrea Tokeente a proposito di mässime inesatte.

* * *

Prima di rivolgere un, sia pure garbato, appunto alia «il lustre Rivista » del suo «amato Maestro » in Assicurazioni, 1962, II, 37, il Ferrarini, che ben eonosce la certosina pazienza chc, sotto 1'impareggiabile guida e ora, purtroppo !, l'ammaestramento di Antonio Sciat.oja, questo periodieo dedica alia formulazione delle mässime, avrebbe dovuto ben riflettere.

Ü3 n 3to infatti che la (edeltä alia decisione in tutti i suoi

aspetti o stata sempre un canone fondamentale nella tradizione del Foro : ed e questa fedclta che ci fa prescindere nella publi cazione delle sentenze della Cassazione dalle mässime ufficiali

(mässime, che invece sembrano al Ferrarini si intangibili da convincere la rivista, che ha ospitato il suo scritto, a trascri verle di sana pianta, in testa alia motivazione) con quanto maggior lavoro ed impiego di tempo o agevole immaginare.

Non avremmo dato importanza all'accusa, di aver alterato la portata dei principi affermati dalla Cassazione, se essa non

avesse coinvolto anche il Maestro, caro a noi e al Ferrarini : il

Maestro che si e soprattutto doluto della superficiality con cui

essa e stata formulata. II Ferrarini infatti non ha tenuto

presente in astr»tto il congegno del ricorso per cassazione ; non ha considerato in concreto che nel primo mezzo veniva dedotto l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte del merito, diattribuire valore essenziale, nell'economia del contratto di assicurazione, al certificato di navigabilita ; ha infine trascurato che la sentenza

dedica le considerazioni che formano oggetto della massima alia

confutazione di questo mezzo. Ed allora noil e esatto che il

tema e stato solo toccato dalla sentenza, come dice il Ferra

rini ; esatto invece che il tema 6 stato deciso, e poco importa che la sentenza abbia toccato anche altri punti sottoposti al

suo esame. & avvenuto al Ferrarini quello che spesso suole

accadere: la sovrapposizione delle proprie idee al contenuto

della sentenza ; ma b proprio questo l'ostacolo maggiore alia

fedeltä nell'esposizione del pensiero altrui, a quella fedeltä, clie — 6 stato insegnato a noi come al Ferrarini, soprattutto con

1'esempio, dal Maestro che dedicava interminabili ore, tra l'altro, al controllo preciso e minuzioso della corrispondcnza delle mäs

sime al testo — costituisce l'imprescindibile dovere di una rivista

verso i suoi lettori. A. T, A. T,

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