sezione III civile; sentenza 14 dicembre 1985, n. 6330; Pres. Lo Surdo, Est. Iannotta, P. M.Valente (concl. conf.); Laria (Avv. Miglior) c. Ollano (Avv. Gallus). Conferma Trib. Cagliari 21settembre 1983Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 11 (NOVEMBRE 1986), pp. 2835/2836-2837/2838Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180942 .
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2835 PARTE PRIMA 2836
cui è indubbia la rilevanza contabile, poiché introducono il
procedimento per la erogazione dei relativi compensi. Ed è
proprio in relazione allo svolgimento di tale attività che si
sarebbe verificato il danno oggetto del giudizio di responsabilità: la responsabilità, cioè, è stata ricollegata non già al fatto di avere
male eseguito la prestazione professionale, bensi al fatto di
avere falsamente attestato (secondo l'accusa) l'avvenuta prestazio ne dell'attività medico-specialistica. Il danno, quindi, si sarebbe
verificato nel compimento di un'attività tipicamente amministrati
va che l'E.n.p.d.e.d.p. avrebbe potuto svolgere direttamente e che
ha, invece, affidato ai medici convenzionati. Un'attività, in altri
termini, che si inserisce nell'ambito della organizzazione struttura
le, operativa e procedimentale dell'ente; e che, proprio perché
tale, qualifica come « di servizio » il rapporto in forza del quale il medico convenzionato svolgeva la propria attività.
La conclusione, pertanto, è che i ricorsi devono essere respinti e che deve essere affermata la giurisdizione della Corte dei conti.
(>Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 14
dicembre 1985, n. 6330; Pres. Lo Surdo, Est. Iannotta, P. M.
Valente {conci, conf.); Lana (Aw. Miglior) c. Oliano (Avv.
Gallus). Conferma Trib. Cagliari 21 settembre 1983.
Esecuzione per consegna o rilascio — Efficacia del titolo esecuti
vo contro terzi — Opposizione all'esecuzione — Terzo detento
re — Legittimazione (Cod. proc. civ., art. 608, 615).
Il detentore del bene, non nominativamente indicato nel titolo,
quale unico soggetto che può soddisfare la pretesa esecutiva, e
quindi quale soggetto passivo dell'esecuzione, è legittimato alla
proposizione della opposizione all'esecuzione. (1)
(1) Contra, nel senso che legittimato all'opposizione all'esecuzione
per rilascio sia solo il soggetto indicato nel titolo, e che il terzo detentore ha solo la possibilità di proporre opposizione ordinaria di
terzo o autonoma azione di accertamento: Cass. 29 marzo 1983, n.
2286, Foro it., Rep. 1983, voce Esecuzione forzata in genere, n. 28; 23
gennaio 1978, n. 339, id., Rep. 1979, voce Opposizione di terzo, n. 5; 16 febbraio 1976, n. 508, id., 1976, I, 2194 (in motivazione). Cfr. anche App. Roma 21 maggio 1980, id., 1980, I, 212, con nota di G.
Costantino; Trib. Roma 19 agosto 1978, id., Rep. 1980, voce Esecuzione forzata in genere, n. 45.
In senso conforme alla sentenza in epigrafe: Trib. Roma 25 marzo
1980, id., Rep. 1981, voce cit., n. 52 (e in Giust. civ., 1981, I, 411, con nota conforme di Luiso); Pret. Roma 22 ottobre 1980, Foro it.,
Rep. 1981, voce cit., n. 53 (e in Giust. civ., 1981, I, 1478, con nota di
Lucisano); Pret. Gioiosa Jonica 3 giugno 1978, Foro it., 1979, I, 508; Pret. Milano 18 luglio 1983, id., 1985, I, 3167, con nota di Donati; Pret. Monza 10 aprile 1985, id., Rep. 1985, voci Esecuzione per
consegna o rilascio, n. 4, e Esecuzione forzata in genere, n. 39; Pret.
Roma 14 agosto 1984, ibid., n. 40. Cfr. ancora Corte cost. 7 giugno 1984, n. 167, id., 1984, I, 1441, che
in motivazione afferma: «...l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è rimedio riservato a chi dal titolo esecutivo è identificato come soggetto passivo dell'esecuzione forzata e ai suoi eredi...» e quindi inutilizzabile per l'opposizione del terzo alla esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto.
In dottrina, per l'efficacia ultra partes del titolo esecutivo v. Luiso, L'esecuzione « ultra partes », Milano, 1984; Id., Convalida di sfratto e
opposizione di terzo ordinaria, in Riv. dir. proc., 1978, 294; Id., Efficacia « ultra partes » dell'ordine di rilascio e opposizione all'esecuzione, in Giust. civ., 1981, I, 413. Contrari all'estensione soggettiva dell'efficacia del titolo esecutivo, v. Mandrioli, Esecuzione per consegna o rilascio, voce del Novissimo digesto, Torino, 701; Id., In tema di esecuzione
per consegna o rilascio contro il terzo possessore o detentore, in Riv. dir. civ., 1985, 579 (si ammette però l'esecuzione nei confronti del terzo detentore, qualora gli venga notificato il titolo esecutivo e il
precetto); Id., In tema di rapporti tra estensione soggettiva del
giudicato e estensione soggettiva del titolo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1985, 448; Satta, Commentario, 1965, III, 100, 438; Andrioli, Commento, 1964, 236-237; Garbagnati, Intorno all'efficacia nei con
fronti del subconduttore dell'ordinanza di convalida della licenza intitolata al sublocatore, in Giur. it., 1948, I, 1, 97.
Sull'efficacia del titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ex art. 1595, 3° comma, c.c., cfr. A. Proto Pisani, in Foro it., 1980, I, 3100; Satta, cit.; Andrioli, cit.; Mandrioli, cit.; Garbagnati, cit., per il quale « l'art. 1595 c.c. intende riferirsi alla sola efficacia di cosa
giudicata »; G. Costantino, Contributo allo studio del litisconsorzio
necessario, 1979, 341 ss., il quale esclude la possibilità di litisconsorzio ex art. 102 c.p.c., nonostante la non abrogata norma dell'art. 20, 3° comma, I. 253/50; Olivieri, Prime riflessioni sulle disposizioni proces
II Foro Italiano — 1986.
Svolgimento del processo. — Il 10 luglio 1977 Corrado Buccel
lato, Maria Pia e Laria Gioia, quali conproprietari dei locali siti
in Cagliari al primo piano dell'edificio della lottizzazione Merello
(tra viale Merello e viale Trento), intimavano sfratto per morosità
all'amministrazione provinciale di Cagliari che, con contratto del
24 luglio 1975, registrato il 6 agosto 1975, detti locali aveva
assunto in locazione per destinarli al provveditorato agli studi.
Il Pretore di Cagliari convalidava lo sfratto con ordinanza del
24 giugno 1977 e successivamente Laria Ugo, quale procuratore
generale di Laria Gioia (divenuta frattanto unica proprietà del
l'immobile), notificava precetto di rilascio dell'immobile locato sia
alla predetta amministrazione provinciale sia all'occupante Oliano
Giuseppe (provveditore agli studi) che era rimasto estraneo alla
procedura di convalida. Con citazione del 22 ottobre 1977 Oliano Giuseppe proponeva
opposizione alla esecuzione assumendo di aver stipulato un auto
nomo contratto di locazione con l'intimante per effetto del quale aveva sempre corrisposto il pattuito canone di lire 600.000 annue.
Sul presupposto quindi di un distinto titolo di godimento del
l'immobile, non formante oggetto del procedimento di sfratto
svoltosi nei soli confronti dell'amministrazione provinciale di
Cagliari, l'opponente conveniva il Laria, nella qualità suindicata, davanti al Pretore di Cagliari per sentir dichiarare l'inefficacia
del precetto ad esso Oliano notificato.
Laria Ugo, sempre nella qualità di procuratore di Laria Gioia, contestava anzitutto la legittimazione dell'Oliano a proporre op posizione e nel merito negava l'esistenza di un autonomo contrat
to di locazione con l'opponente. (Omissis) Il pretore adito, con sentenza del 16 luglio 1981, in totale
accoglimento dell'opposizione spiegata dall'Ollano, dichiarava l'i
nefficacia del precetto opposto condannando l'intimante al paga mento delle spese processuali.
A tale conclusione il pretore perveniva ritenendo che per l'immobile in questione fossero stati conclusi due distinti contratti
di locazione, rispettivamente con l'amministrazione provinciale e
con l'Oliano, per cui l'intimazione di sfratto e l'ordinanza di
convalida contro la prima non producevano alcun effetto nei
confronti del secondo (Oliano) che, sotto questo profilo, aveva
fondatamente proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. (Omissis) Su appello del Laria — cui resisteva l'Oliano — il Tribunale
di Cagliari, con sentenza 21 giugno-21 settembre 1983, confermava
la decisione impugnata, osservando, fra l'altro: a) che l'Oliano
era legittimato alla opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in
quanto vantava un titolo incompatibile con l'attuazione dell'ordi
ne di rilascio dell'immobile; (omissis) Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, depositata il 21
settembre 1983, ha proposto ricorso per cassazione Laria Ugo
(quale procuratore generale di Laria Gioia) svolgendo tre motivi
di censura. Resiste con controricorso Oliano Giuseppe. Motivi della decisione. — (Omissis). Con il primo motivo il
ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art.
615 e 110 c.p.c. sostenendo che l'Oliano, estraneo al rapporto
locativo oggetto dell'ordinanza di convalida e titolare, per sua
asserzione, di un diverso ed autonomo rapporto di locazione, non
era legittimato a proporre opposizione all'esecuzione, ma avrebbe
dovuto esperire altri rimedi.
Aggiunge che a configurare un interesse giuridico dell'Oliano
suali della l. 3 maggio 1982 n. 203 (sui contratti agrari), in Foro it.,
1982, V, 192, che, in virtù della facoltà del subaffittuario di
subentrare nel contratto di affitto al posto del sublocatore nelle ipotesi di risoluzione del contratto stesso per violazione del divieto di
subaffitto (art. 21, 2° e 3° comma, 1. 203/82: l'azione è proponibile solo dal locatore), esclude anch'egli il litisconsorzio necessario, nono
stante l'adempimento previsto dal già citato art. 20, 3° comma, 1.
253/50; lo strumento a disposizione del subaffittuario, secondo l'a. sarà
l'intervento autonomo ex art. 105, 1° comma, c.p.c. {quando non si prov vede alla chiamata in causa ex art. 106 e 107) o, in sede di esecuzione,
l'opposizione all'esecuzione, instaurando il contraddittorio sia nei con fronti del locatore che del sublocatore, poiché « il diritto del su
baffittuario coinvolge il diritto del locatore sul fondo, e quello del sublocatore in ordine alla validità ed efficacia del proprio contratto di locazione ».
A margine del problema dell'efficacia del titolo esecutivo v., infine, Pret. Finale Ligure, ord. 26 giugno 1983, id., 1985, I, 3209, che ha rimes so alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 608
c.p.c., in quanto « consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio nei confronti del conduttore che non sia moroso e che venga sacrifi cato nel suo bisogno primario di abitazione anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisce esecutivamente per il soddisfacimento di un biso
gno abitativo parimenti primario ».
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ad opporsi alla predetta esecuzione non poteva valere la circo
stanza della notifica allo stesso dell'atto di precetto. Lo stesso ricorrente addebita poi al tribunale di avere erro
neamente fatto riferimento alla sentenza del 14 gennaio 1967, n.
151 (Foro it., Rep. 1967, voce Esecuzione per consegna o rilascio, n. 1) di questa corte, mentre tale sentenza e la successiva del 16
febbraio 1976, n. 508 (id., 1976, I, 2194) affermano principi diversi stabilendo che F« ordine contenuto in una sentenza di con
danna al rilascio è operativo non soltanto nei confronti delle parti cui la statuizione si è rivolta, bensì anche nei confronti di chiun
que si trovi a detenere i beni nel momento in cui esso viene coat
tivamente posto in esecuzione. Nella esecuzione per rilascio non
possono ritenersi legittimati allo specifico rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. soggetti diversi dal destinatario del relativo
ordine ».
La complessa censura è priva di fondamento. Vero è che essa
si basa essenzialmente sul duplice orientamento giurisprudenziale testé riportato, ma tale indirizzo, a parere del collegio, non
merita integrale conferma. A parte, invero, l'approfondimento del problema relativo all'ef
ficacia generalizzata attribuita ai provvedimenti di rilascio del
l'immobile locato (anche al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art.
1595, 3° comma c.c.), ciò che non appare condivisibile è la stretta
correlazione che si pretende di stabilire tra l'efficacia del titolo
esecutivo anche nei confronti del terzo detentore e l'esclusione in
tutti i casi della legittimazione di quest'ultimo all'opposizione in
sede esecutiva ex art. 615 c.p.c. Le due questioni, nonostante una certa connessione, operano
invero su piani diversi. La prima si incentra nello stabilire
quando un titolo esecutivo possa essere azionato anche contro un
soggetto nello stesso titolo non nominato. La seconda invece
attiene alle difese spettanti all'esecutato e cioè al soggetto che
l'esecuzione subisce.
Ora, nella esecuzione per consegna o rilascio l'esecutato è il
detentore reale del bene perché solo lui può restituire il bene
richiesto e soddisfare la pretesa esecutiva della parte istante.
Se il detentore non è nominativamente indicato nel titolo, o
meglio se il detentore reale è diverso da quello nominato nel
titolo, la sua estraneità è soltanto formale, dal momento che si
assume l'efficacia anche nei suoi confronti del titolo esecutivo.
Soprattutto non può considerarsi estraneo all'esecuzione perché — come già detto — è l'unico soggetto che può — in concreto
— mettere il bene a disposizione del procedente. Ma se tale è la posizione dell'escusso, allo stesso non possono
essere negate le azioni direttamente connesse con detta qualifica
soggettiva, specie quando, come nella fattispecie, si intenda con
testare l'efficacia del titolo esecutivo facendo valere un distinto
rapporto che, per essere stato stipulato proprio con la parte
intimante, è alla stessa opponibile. Tale conclusione si armonizza, del resto, con il disposto del
l'art. 615 c.p.c. che, facendo ampio riferimento alla contestazione
del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata,
indica come soggetti abilitati a proporre l'opposizione in parola
coloro che in concreto subiscono l'esecuzione o la relativa minac
cia attraverso il precetto. Sarà poi problema di merito valutare le ragioni di conte
stazione del titolo esecutivo e l'opponibilità o meno alla parte
intimante delle situazioni dedotte dall'esecutato.
Alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere
respinto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 13
dicembre 1985, n. 6317; Pres. Antoci, Est. Micali, P. M.
Gazzara (conci, conf.); Maurizi (Avv. Muggia) c. Soc. Alitalia
(Aw. Marazza). Conferma Trib. Roma 13 gennaio 1983.
Lavoro (rapporto) — Condanna penale per fatto non con
nesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro — Licenzia
mento — Clausola collettive — Illegittimità (Cod. civ., art.
1419, 2119; 1. 15 luglio 1966 n. 604, norme sui licenziamenti
individuali; 1. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale
e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul col
locamento, art. 8).
E illegittima, per contrasto con il disposto dell'art. 8 l. 20 maggio
1970 n. 300, la clausola di cui all'art. 51, lett. g), del contratto
Il Foro Italiano — 1986.
collettivo 14 aprile 1978 per i dipendenti delle aziende a
partecipazione statale di trasporto aereo, nella parte in cui
prevede che il datore di lavoro possa recedere unilateralmente
dal contratto nel caso in cui il dipendente sia stato condannato
con sentenza penale irrevocabile per azione non connessa
con lo svolgimento del rapporto di lavoro. (1)
(1) La Cassazione considera sotto un profilo nuovo la portata della garanzia posta dall'art. 8 statuto lavoratori, con il divieto di indagini, oltre che sulle « opinioni politiche, religiose e sindacali del lavorato re », su « fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale » dello stesso.
Il secondo dei due divieti contenuti nella norma appare formulato in termini indubbiamente generici, tanto da far sorgere sospetti — per la difficoltà di identificare i confini della fattispecie penalmente sanziona ta — sulla legittimità costituzionale della disposizione, in relazione al principio di cui all'art. 27 Cost. (1); ed è proprio per questa parte dell'art. 8, definita come una « norma di sbarramento » diretta a reprimere le pratiche più subdole e insidiose <2), che la tutela dell'art. 8 ha trovato nell'applicazione della giurisprudenza nuovi contenuti ed ulteriori potenzialità, indipendentemente dal concretarsi dell'essenziale elemento costitutivo della fattispecie criminosa attinente alla condotta attiva del soggetto che « effettua indagini » (3).
Nell'esaminare il problema della sindacabilità di atti discrezionali di esercizio del potere imprenditoriale, ed in particolare della legittimità di clausole di bandi di concorso che pongono criteri di selezione del personale da assumere in base a requisiti soggettivi dei candidati, la Cassazione ha costantemente ravvisato nella disposizione dell'art. 8 cit. una norma che « andando ben oltre la sua stessa rubrica ed il fine
precipuo considerato dal parlamento » (4) « non solo vieta un'attività
positiva di indagine da parte del datore di lavoro su profili estranei alla preparazione ed alla capacità lavorativa dell'aspirante all'assunzio ne... ma reputa altresì illegittimo il fatto che si tenga conto ai fini
dell'assunzione, di siffatti profili, comunque possano risultare » (5). Peraltro l'ambiguità della formulazione legislativa rende sostanzial
mente impossibile stabilire in astratto cosa sia rilevante ai fini della valutazione dell'« attitudine professionale » (espressione questa che non sembra del resto sinonimo di « capacità professionale » in senso tecnico (6)); e se si fa ricorso, come suggerisce autorevole dottrina, a
criteri empirici per definire l'ambito di operatività del divieto in relazione ai presupposti « considerabili come una garanzia ragionevole di esatto adempimento della prestazione lavorativa » (7) la « valutazio ne » riservata al datore di lavoro apre problemi particolari quando coinvolge fatti non direttamente attinenti all'adempimento della presta zione, ma pur sempre rilevanti nell'attuazione del rapporto contrattuale.
(1) In dottrina, v. Freni - Giugni, Statuto dei lavoratori, Napoli, 1971, 38 ss.; Pera (e Assanti), Commento allo statuto dei lavoratori, ■Padova, 1972, 106 ss.; Cataudella, in Commentario allo statuto dei
lavoratori, diretto da Prosperetti, Milano, 1975, 236 ss.; E. Roma gnoli, Lo statuto dei diritti dei lavoratori, in Commentario, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1979, 143 ss.; Sciarra, in Lo statuto dei lavoratori. Commentario, diretto da Giugni, Milano, 1979, 88 ss.; Ichino, Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro, Milano, 1979, 124 ss.; De Cristofaro, Il divieto di indagini su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore, in Riv. dir. lav., 1983, I, 31; Leo, Le disposizioni penali dello statuto dei lavoratori, in Riv. giur. lav., 1981, II, 738; Stortoni, Appunti per uno studio sulla tutela e sulla rilevanza penale dello statuto dei lavoratori, in Riv. trim. dir. e proc. eiv., 1974, 1440.
(2) Lambertucci, Bando di concorso dell'E.n.el., clausola preferen ziale riferita alla residenza e art. 8 dello statuto dei lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 1983, II, 242. Per De Cristofaro, cit., il duplice precetto va riferito ai due distinti valori della libertà e della dignità dei lavoratori tutelati nel titolo I della legge: le indagini sulle opinio ni contrastano con la garanzia della libertà, quelle sui « fatti » con la protezione della dignità.
(3) Cfr. Virgilio, Rilievi penalistici sull'art. 8 dello statuto dei lavoratori, in Riv. giur. lav., 1980, IV, 116.
(4) Cass., sez. un., 11 dicembre 1979, n. 6452, Foro it., 1980, I, 322. (5) Cass. 23 luglio 1981, n. 4736, Foro it., 1982, I, 111. L'orienta
mento, inaugurato da Cass. 25 febbraio 1978, n. 972 {id., 1978, I, 1159) ha trovato applicazione in numerose decisioni, relative ad ipotesi di clausole che precludono l'assunzione nei casi di rapporto di coniugio, parentela o affinità con amministratori o dipendenti dell'ente (Cass. n. 4736/81, cit.; 8 maggio 1984, n. 2807, id., Rep. 1984, voce Lavoro (rapporto), n. 1262; 16 novembre 1985, n. 5650, id.,
Rep. 1985, voce cit., n. 1215) o di possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto (Cass. n. 6452/79, cit., e più recentemente 14 febbraio 1983, n. 1137, id., Rep. 1983, voce cit., n. 530; 21 marzo 1983, n. 1997, ibid., n. 532; 19 luglio 1984, n. 3640, id., Rep. 1984, voce cit., n. 1264; 25 luglio 1984, n. 4373, ibid., n. 1259) e di clausole che prevedono la precedenza nell'assunzione per gli idonei residenti nei comuni cui si riferiscono i posti da ricoprire (Cass. 28 marzo 1984, n. 2052, id., 1984, I, 1540).
Sulla legittimità del requisito della buona condotta, v. Cass. 12 giugno 1982, n. 3592, id., 1983, I, 113, con nota di Buoncristiano. Nel senso che la tutela dell'art. 8 statuto lavoratori non si estende oltre il divieto di una condotta attiva di indagine, costituisce una decisione isolata di merito Pret. Trento 27 novembre 1982, id., Rep. 1983, voce cit., n. 544, e in Giust. eiv., 1983, I, 1026, con nota di Papaleoni.
(6) De Cristofaro, cit., 53. (7) Romagnoli, cit., 149.
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