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sezione III civile; sentenza 14 dicembre 2001, n. 15848; Pres. Duva, Est. Vittoria, P.M. Marinelli...

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sezione III civile; sentenza 14 dicembre 2001, n. 15848; Pres. Duva, Est. Vittoria, P.M. Marinelli (concl. conf.); Tella (Avv. Tucci) c. Soc. Mercury assicurazioni; Soc. Mercury assicurazioni (Avv. Antoniello) c. Dimmito (Avv. Tucci), Tella. Cassa App. Milano 20 marzo 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 6 (GIUGNO 2002), pp. 1795/1796-1803/1804 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198513 . Accessed: 28/06/2014 10:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.158 on Sat, 28 Jun 2014 10:33:45 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 14 dicembre 2001, n. 15848; Pres. Duva, Est. Vittoria, P.M. Marinelli(concl. conf.); Tella (Avv. Tucci) c. Soc. Mercury assicurazioni; Soc. Mercury assicurazioni (Avv.Antoniello) c. Dimmito (Avv. Tucci), Tella. Cassa App. Milano 20 marzo 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 6 (GIUGNO 2002), pp. 1795/1796-1803/1804Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198513 .

Accessed: 28/06/2014 10:33

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PARTE PRIMA 1796

segna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani

della quale è stata eseguita. Ne consegue che ove, come nella specie, tale mezzo sia stato

adottato per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di

legittimità, l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento —

la cui mancanza comporta non la mera nullità bensì l'inesisten

za della notificazione stessa, della quale non risultano provati

gli elementi essenziali, onde neppure può esserne disposta la

rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. — ha come conseguen

za l'inammissibilità del ricorso in quanto non proposto entro il

prescritto termine ormai da tempo elasso.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 14 di

cembre 2001, n. 15848; Pres. Duva, Est. Vittoria, P.M. Ma

rinelli (conci, conf.); Telia (Avv. Tucci) c. Soc. Mercury as

sicurazioni; Soc. Mercury assicurazioni (Avv. Antoniello) c.

Dimmito (Avv. Tucci), Telia. Cassa App. Milano 20 marzo

1998.

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria

r.c.a. — Assicurazione per conto altrui — Diritto di rival

sa dell'assicuratore — Limiti — Fattispecie (Cod. civ., art.

1891, 2054; 1. 24 dicembre 1969 n. 990, assicurazione obbli

gatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti, art. 1, 18).

Nei casi di sinistro stradale causato da un veicolo condotto da

persona non munita di idonea patente automobilistica, il di

ritto di rivalsa dell'assicuratore può essere esercitato esclu sivamente nei confronti del conducente, quando la circolazio ne sia avvenuta contro la volontà del proprietario della vettu ra assicurata, ed esclusivamente o solidalmente nei confronti di quest 'ultimo, qualora la circolazione sia avvenuta senza la

sua opposizione; nell'eventualità che la polizza di assicura zione sia stata stipulata da un terzo non proprietario né con ducente del mezzo assicurato (assicurazione per conto altrui),

questi non potrà subire la rivalsa dell'assicuratore, salvo il

caso in cui abbia assunto contrattualmente l'obbligo di sod

disfare tale pretesa o di impedire la conduzione del veicolo assicurato a persona non abilitata alla giuda. ( 1 )

(1) Il principio secondo il quale l'assicuratore, nei casi in cui gli sia dato esercitare il proprio diritto di rivalsa (come nella fattispecie in

questione, che contempla l'ipotesi di guida da parte di persona non abilitata alla conduzione di autoveicoli), può farlo nei confronti del conducente, quando la circolazione sia avvenuta contro la volontà del

proprietario del mezzo assicurato, ed esclusivamente o cumulativa mente nei confronti di questo, quando la circolazione sia avvenuta sen za una sua adeguata opposizione, è stato affermato ripetutamente da co stante giurisprudenza della Suprema corte: cfr., fra le altre, Cass. 28 no vembre 1998, n. 12083, Foro it.. Rep. 2000, voce Assicurazione (con tratto), n. 158, e. per esteso, Dir. ed economia assicuraz., 2000, 248, con nota di De Strobel, Identificazione dell'assicurato, soggetto pas sivo dell'azione di rivalsa dell'assicuratore ex art. 18 I. 990/69; 16

maggio 1997, n. 4363, Foro it.. Rep. 1997, voce cit., n. 199; 18 feb braio 1997, n. 1502, id, 1997, I, 2144; 7 aprile 1993, n. 4147, id., Rep. 1993, voce cit., n. 142, e Arch, circolaz., 1993, 788; 8 marzo 1993, n. 2764, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 137, e, per esteso, Arch, circo laz., 1993, 604; 21 maggio 1991, n. 5698, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 197, e Arch, circolaz., 1991, 824; 19 ottobre 1981, n. 5444, Foro it., 1982,1, 1101, con nota di richiami.

Altre sentenze della Cassazione, generalmente molto datate, hanno il medesimo tenore, ma si soffermano in particolare sul fatto, ormai in contestabile, che, in caso di incidente stradale causato colposamente da veicolo non condotto dal proprietario, questi, per non incorrere in re

sponsabilità, deve dimostrare non solo di non aver espresso il proprio consenso all'uso del veicolo da parte del terzo, ma di avere impedito a

li. Foro Italiano — 2002.

Svolgimento del processo. — 1. - Marcello Zandonini moriva

il 16 giugno 1990 in un incidente stradale.

Si trovava a bordo di un'automobile, guidata da Vincenzo

Dimmito, il quale era privo di patente di guida. Il veicolo, di proprietà di Franco Dimmito, era assicurato

presso la società Mercury assicurazioni.

L'assicurazione era stata stipulata da Jolanda Telia, madre dei

Dimmito. 2. - Gli eredi di Marcello Zandonini, con citazione del 2 gen

naio 1992, proponevano una domanda di risarcimento del danno

contro Franco e Vincenzo Dimmito e la Mercury.

Questa proponeva una domanda di rivalsa in confronto sia dei

Dimmito, sia della signora Telia.

3. - Il Tribunale di Milano accoglieva la prima domanda nei

confronti del conducente e dell'assicuratore: dichiarava invece

che il proprietario non era responsabile verso il trasportato, per ché non ne era stata dimostrata la colpa.

La domanda di rivalsa veniva invece integralmente accolta.

4. - La decisione, impugnata dai Dimmito e dalla signora Telia per la parte della sentenza relativa alla domanda di rivalsa

proposta contro di loro dalla Mercury, è stata riformata su un

punto e per il resto confermata.

E stata accolta l'impugnazione del proprietario, Franco Dim

mito: la corte d'appello ha accertato che la circolazione del vei

colo era avvenuta contro la sua volontà e ne ha escluso la sog

gezione alla rivalsa.

Sono state invece rigettate le impugnazioni del conducente, Vincenzo Dimmito, e di Jolanda Telia, che, senza essere pro

prietaria, aveva stipulato l'assicurazione.

5. - La sentenza 20 marzo 1998 della corte d'appello è stata

impugnata. Jolanda Telia ne ha chiesto la cassazione con ricorso notifi

cato alla Mercury l'I 1 gennaio 1999.

Questa ha resistito con controricorso ed ha dal canto suo pro

posto ricorso incidentale in confronto di Franco Dimmito, noti

ficandoglielo il 29 gennaio 1999. Al ricorso incidentale Franco Dimmito ha resistito con con

troricorso e ne ha sostenuto l'inammissibilità.

La Mercury ha depositato una memoria e vi ha tra l'altro in

dicato d'avere assunto la denominazione di Cab assicurazioni

s.p.a. Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso principale e quello

incidentale hanno dato luogo a più procedimenti, che debbono

essere riuniti perché riguardano impugnazioni proposte contro

la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). 2. - Il ricorso incidentale è ammissibile.

2.1. - La circostanza che la procura sia apposta a margine del

controricorso, con il quale il ricorso incidentale è proposto, è

quest'ultimo, con una condotta specifica, estrinseca e concreta, la guida della vettura. Riguardo tale problema, v., tra le altre, Cass. 29 giugno 1977, n. 2817, id., Rep. 1977, voce Circolazione stradale, n. 163, e, per esteso, Arch, circolaz., 1977, 843.

Per la manifesta inammissibilità, per mancata motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza, della questione di co stituzionalità dell'art. 196 cod. strada, nella parte in cui esprime l'ob

bligo di solidanza a carico del conducente e del proprietario del veicolo

sottoposto a sanzione amministrativa anche quando la circolazione del veicolo stesso avviene in totale diniego da parte dell'intestatario, v. Corte cost., ord. 7 giugno 2002, n. 232, G.U., la s.s., 12 giugno 2002, n. 23.

La presente pronuncia, peraltro, affronta in via principale una que stione che non sembra essere mai stata impostata precedentemente nei medesimi termini, ma al limite solamente lambita o prefigurata. Si tratta del problema della possibilità, o no, di rivalsa dell'assicuratore

(quando la rivalsa sia astrattamente consentita) nei confronti di chi ab bia stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile auto a favore di terzi, senza essere perciò proprietario o conducente del veicolo assicurato. La corte ritiene che tale possibilità non sussista, ri manendo lo stipulante del tutto estraneo agli effetti del contratto di po lizza (eccetto eventualmente il pagamento dei premi) ed essendo l'assi curatore sufficientemente garantito dal diritto di rivalsa sul conducente e/o sul proprietario della vettura; diverso sarebbe il caso in cui lo sti

pulante assumesse contrattualmente l'obbligo di soddisfare le pretese risarcitone della compagnia assicuratrice o di impedire la conduzione del veicolo assicurato a persone non idonee alla guida: in questa even tualità, infatti, il contraente sarebbe vincolato anche all'adempimento di tali obblighi, permettendo all'assicuratore di agire in rivalsa anche nei suoi confronti. [A. Fiorelli]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sufficiente ad assicurare che essa sia stata data per chiedere an

che la cassazione della sentenza, a meno che nel testo della pro cura non siano presenti riferimenti certi ed esclusivi ad un di

verso processo (sez. un. 10 marzo 1998, n. 2646, Foro it., Rep. 1998, voce Cassazione civile, n. 159) o al limitato scopo di

chiedere il solo rigetto del ricorso, ma questi riferimenti nel ca

so mancano.

2.2. - E poi vero che nel ricorso incidentale, rivolto ad impu

gnare il capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di rivalsa proposta contro il proprietario del veicolo, più d'una

volta come proprietario ne è indicato Vincenzo, e non Franco

Dimmito. Tuttavia, le ragioni per cui viene domandata la cassazione

non lasciano dubbi sul capo della sentenza impugnata ed il ri

corso è stato appunto notificato a Franco Dimmito.

L'errore è quindi un errore materiale che non genera incer

tezza né sull'oggetto del ricorso né sulla parte contro cui è ri

volto.

3. - Il ricorso principale contiene due motivi.

Ciascuno denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di

fetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., in relazione, il

primo motivo, agli art. 1370, 1341 e 1342 c.c., il secondo, agli art. 1218, 1370 e 1372 stesso codice).

La parte della sentenza che si chiede sia cassata è quella che

concerne l'accoglimento della domanda di rivalsa proposta dal

l'assicuratore contro il contraente non proprietario. 3.1. - Il ricorso incidentale contiene un motivo.

Vi sono denunciati vizi di violazione di norme di diritto e di fetti di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., in relazione agli art. 2, n. 2, c.p.p., 2054, 1° comma, e 2697, 2° comma, c.c.).

La parte della sentenza qui impugnata concerne, come si è già

anticipato, il rigetto della domanda di rivalsa proposta contro il

proprietario. 3.2. - Ambedue i ricorsi riguardano quindi l'istituto della ri

valsa dell'assicuratore, disciplinato dalla 1. 24 dicembre 1969 n.

990, agli art. 1,3° comma, 18, 2° comma, e 29, 1° comma.

Nel caso, lo si è detto, l'assicurazione era stata stipulata da

soggetto diverso sia dal proprietario sia dal conducente.

La rivalsa è stata esercitata dall'assicuratore contro tutti que sti soggetti.

La sentenza è passata in giudicato nella parte in cui la do

manda è stata accolta contro.il conducente.

Restano in discussione i punti se sia soggetto a rivalsa il pro

prietario — ricorso incidentale — ed il soggetto che ha stipulato

l'assicurazione — ricorso principale. 3.3. - Il ricorso incidentale non è fondato.

Lo è invece quello principale.

Queste le ragioni della decisione.

4. - Il legislatore, attraverso la 1. n. 990 del 1969, ha attuato

un sistema di assicurazione obbligatoria a favore delle persone

danneggiate dalla circolazione stradale.

Questo sistema va letto prendendo le mosse dalla situazione

tipica in cui coincidono le figure del contraente — la persona che stipula l'assicurazione — e quella dell'assicurato — dove

come assicurato si intende il proprietario del veicolo od il sog

getto a lui equiparato ai fini della responsabilità civile da circo

lazione stradale, i quali rispondono per il fatto che il veicolo è

messo in circolazione non contro la loro volontà e debbono

quindi evitare sia messo in circolazione se prima non sia stato

assicurato.

4.1. - Il sistema assicura al danneggiato, in particolare nei ca

si di danno alla persona, che, se abbia diritto al risarcimento se

condo le norme che regolano tale forma di responsabilità (art. 2043 e 2054 c.c.), egli potrà ottenerlo.

Esso è stato reso operante imponendo l'obbligo di non mette

re in circolazione il veicolo, se non sia stato stipulato, per som

me non inferiori a quelle stabilite (art. 9), un contratto di assicu

razione (art. 1,1° comma) con una qualsiasi impresa autorizzata

(art. 10) ed obbligando l'assicuratore, anche verso il danneg

giato (art. 18, 1° comma) e non solo verso l'assicurato (art.

1917, 2° comma, c.c.), a versare l'indennità dovuta secondo il

contratto, in corrispondenza del danno da risarcire.

Il sistema è stato integrato prevedendo l'intervento sostitutivo

di ente pubblico gestore di un fondo di garanzia, per i casi in cui il responsabile non sia stato individuato, l'assicurazione non sia

stata stipulata o l'assicuratore non sia in grado di assolvere la

propria obbligazione (art. 19 a 23).

Il Foro Italiano — 2002.

4.1.1. - Il legislatore, sempre a tutela dell'interesse del dan

neggiato, ha reso l'obbligazione dell'assicuratore verso di lui in

qualche misura indipendente dalla obbligazione verso l'assicu

rato.

Questo in due situazioni.

La prima è quella descritta dall'art. 1, 3° comma, della legge. Mentre, secondo l'art. 2054, 3° comma, c.c., la responsabilità

del proprietario del veicolo, e dei soggetti a lui equiparati, che è

in linea di principio solidale con quella del conducente, viene

meno quando è provato che la circolazione del veicolo è avve

nuta contro la loro volontà, l'assicuratore, che non avrebbe ob

bligo contrattuale di mantenere indenne l'assicurato, ha tuttavia

l'obbligo di indennizzare il danneggiato. Ma, in questa prima ipotesi, all'assicuratore è dato il diritto di

ottenere dal conducente la restituzione di quanto abbia pagato al

danneggiato (art. 1 1. n. 990 del 1969, modificato dall'art. 1 d.l.

23 dicembre 1976 n. 857, convertito, con modificazioni, nella 1.

26 febbraio 1977 n. 39). La seconda situazione è prevista dall'art. 18, 2° comma, della

legge.

Qui, il proprietario del veicolo è bensì responsabile verso il

danneggiato, direttamente come conducente o in solido con que sto a norma dell'art. 2054, 3° comma, c.c. e però, in base alla

disciplina del rapporto tra assicurato e assicuratore, questi non

sarebbe obbligato a mantenere l'altro indenne; nonostante ciò, l'assicuratore è obbligato a pagare l'indennità al danneggiato.

A somiglianza della prima ipotesi, l'assicuratore ha diritto di

chiedere all'assicurato, il quale, responsabile, ha fruito del van

taggio di vedere pagata l'indennità, di rendergli la somma anti

cipata (art. 18, 2° comma, della legge, sostituito dall'art. 1 d.l.

n. 857 del 1976). Quando poi il danno sia stato provocato dalla circolazione di

un veicolo non assicurato, l'indennità pagata dai soggetti ope ranti nell'ambito del sistema del fondo di garanzia potrà essere

recuperata, in base all'art. 29, 1° comma, della legge, ottenen

done la restituzione dai responsabili del sinistro e perciò dal

solo conducente, nell'ipotesi di circolazione avvenuta contro la

volontà del proprietario, anche di questi nel caso contrario.

4.1.2. - Le situazioni descritte dagli art. 1, 3° comma, e 18, 2°

comma, della legge, si fondano su presupposti non solo diversi

ma alternativi.

La disciplina prima riassunta, che ha il suo punto d'appoggio nel dovere di non mettere in circolazione il veicolo se prima non

sia stata stipulata l'assicurazione, è costruita su piani sovrappo sti ed è impostata sulla responsabilità del proprietario del vei

colo per i danni causati dalla sua circolazione.

Il primo piano è dunque quello della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione del veicolo.

Quando la circolazione non avvenga contro la volontà del

proprietario e dei soggetti ad esso equiparati, se v'è responsabi lità del conducente, v'è anche responsabilità del proprietario.

Il secondo, che presuppone il primo, è quello degli effetti del

contratto di assicurazione.

L'assicurazione copre il rischio derivante dalla circolazione

del veicolo.

Se v'è responsabilità del proprietario perché la circolazione

non è avvenuta contro la sua volontà, l'assicurazione copre an

che la responsabilità del conducente.

L'assicuratore, obbligato secondo il contratto e la legge a pa

gare l'indennità ed a pagarla direttamente al terzo, di quanto ha

pagato, non ha diritto ad ottenere la restituzione né dal proprie tario né dal conducente.

Se invece la circolazione è avvenuta contro la volontà del

proprietario, la responsabilità del conducente non è coperta da

assicurazione, ma siccome l'assicuratore è tuttavia tenuto a pa

gare il terzo danneggiato, di quanto è tenuto a pagare l'assicu

rato ha diritto di ottenere la restituzione dal conducente.

Il terzo piano è quello costituito dai patti contenuti nel con

tratto di assicurazione, patti che, inopponibili al terzo, tuttavia

pongono condizioni e così delimitano, rispetto alla situazione

che dà luogo alla responsabilità del proprietario del veicolo ver

so il terzo, l'obbligazione dell'assicuratore di tenere indenne

l'assicurato.

Se ne trae la conclusione che, se la circolazione del veicolo

avviene contro la volontà del proprietario, l'assicuratore ha ri

valsa contro il conducente sulla base di come è regolamentato il

secondo piano, perciò dell'art. 1, 3° comma, della legge, e non

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1799 PARTE PRIMA 1800

si può profilare l'applicazione della regola che disciplina il ter

zo piano, perché ne manca il presupposto della responsabilità del proprietario.

Se invece la circolazione avviene non contro la volontà del

proprietario, che dunque è responsabile; tutte le volte in cui ri

corra una delle condizioni che limitano l'obbligazione dell'assi

curatore verso l'assicurato in forza delle clausole del contratto

di assicurazione; l'assicuratore che paga il terzo ha diritto di ri

valsa contro il proprietario in base alla regola che disciplina il

terzo piano, cioè l'art. 18, 2° comma, della legge. 4.1.3. - Questa complessiva interpretazione delle norme sin

qui considerate è stata già affermata dalla corte nella sentenza

21 maggio 1991, n. 5698 (id., Rep. 1991, voce Assicurazione

(contratto), n. 197), ed è stata poi ripresa dalle sentenze 16

maggio 1997, n. 4363 {id., Rep. 1997, voce cit., n. 199), e 28 novembre 1998, n. 12083 (id., Rep. 2000, voce cit., n. 158), che hanno affermato, la prima, l'estraneità all'art. 18, 2° comma, del caso di conducente postosi alla guida senza patente, contro

la volontà del proprietario, e la seconda, che l'unica rivalsa

esperibile quando la circolazione non avvenga contro la volontà

del proprietario è quella contemplata dallo stesso art. 18, cui è

però soggetto solo il proprietario. 4.2. - Le precedenti considerazioni — lo si è premesso

— ri

flettono la situazione tipica in cui il contratto di assicurazione

sia stato stipulato dal proprietario, situazione in cui coincidono

la figura del contraente e dell'assicurato.

L'assicurazione, tuttavia, può essere stipulata per conto del

proprietario, da un'altra persona, in nome proprio, secondo lo

schema dell'assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.), ap

plicabile ad ogni tipo di assicurazione, perciò anche all'assicu

razione della responsabilità civile (Cass. 18 aprile 1984, n. 2508, id., Rep. 1985, voce cit., n. 144).

Persona che non è proprietaria del veicolo né è equiparata al

proprietario ai fini della responsabilità da circolazione stradale

assume l'iniziativa di stipulare l'assicurazione per i danni che

possano derivare dalla circolazione di quel veicolo.

Si determina, in questo caso, una scissione tra la figura del

contraente e quella dell'assicurato, dove l'assicurato è il pro

prietario, ma nei limiti indicati, anche il conducente.

La circostanza che il contratto non sia stato stipulato dal pro

prietario, ma da un altro soggetto per conto di lui, non toglie che, siccome si tratta pur sempre di contratto di assicurazione

della responsabilità civile da circolazione stradale e perciò di

contratto da cui derivano gli effetti prima individuati, non muta

no i presupposti per l'esercizio della rivalsa dell'assicuratore

verso il conducente od il proprietario del veicolo.

Ci si deve però domandare se l'ingresso nella vicenda del

contraente diverso dal proprietario, faccia sì che i meccanismi di

rivalsa — ai quali, nella situazione tipica, sono assoggettati il

conducente ed il proprietario — subiscano deviazioni, nel senso

di divenire esercitabili in confronto del contraente, invece che o

in aggiunta agli altri soggetti, il conducente od il proprietario. 4.2.1. - Se il contratto di assicurazione stipulato per conto del

proprietario del veicolo non contiene clausole che alterano il re

gime legale, come, secondo la legge, l'obbligazione dell'assicu

ratore verso il terzo deriva dal contratto di assicurazione, così il

suo diritto di rivalsa continua a presupporre che si determinino

le situazioni alternativamente previste dagli art. 1 e 18 di questa. Se chi stipula l'assicurazione, quando contrae è soggetto che

non versa in una condizione di potenziale responsabilità da cir

colazione e tale resta nel momento in cui questa sorge, perché non deve rispondere né allo stesso titolo del conducente né co

me proprietario, nel caso di circolazione contro la volontà del

proprietario è da escludere che al conducente, come soggetto

passivo della rivalsa, possa essere aggiunto o sostituito il con

traente.

Ed invero, la soggezione del conducente alla rivalsa presup

pone l'assenza di responsabilità dell'assicurato ed in pari condi

zioni di assenza di responsabilità da circolazione stradale versa

il contraente; per converso, secondo la legge, quando v'è sogge zione alla rivalsa dell'assicurato e ad ammettere che ve ne po tesse essere del contraente, non sarebbe assoggettabile a rivalsa

il conducente.

Detto in altro modo, quando la circolazione del veicolo sia

avvenuta contro la volontà del proprietario, e non si prospetta la

rivalsa contro di questi, ma quella contro il conducente, dire

esercitabile la rivalsa anche contro il contraente significa fon

II Foro Italiano — 2002.

darla su un presupposto che non è nella legge e contraddice al

fatto che il contraente, rispetto al quale non può profilarsi re

sponsabilità per il danno derivante dalla circolazione del veico

lo, si è solo sostituito al proprietario nel contrarre l'assicurazio

ne, sicché non può esserne posto in una posizione deteriore ri

spetto a quella del proprietario. Diverse considerazioni vanno fatte invece a proposito del ca

so di circolazione non avvenuta contro la volontà del proprieta rio.

Qui, secondo la legge, la rivalsa contro il proprietario presup

pone che le clausole del contratto abbiano introdotto condizioni

limitative, sicché, quando ricorrono determinate circostanze,

l'assicuratore, pur tenuto in base alla legge verso il terzo dan

neggiato non è poi obbligato a mantenere indenne l'assicurato.

Sicché, quando un tale scarto tra presupposti delle due obbli

gazioni dell'assicuratore si realizzi, siccome ciò deriva non da

una alterazione del sistema legale, ma dalla concreta formula

zione dei patti del contratto stipulato dal terzo, il quesito circa

un possibile coinvolgimento del contraente nella soggezione alla rivalsa acquista maggiore plausibilità.

Che in questo caso resti esclusa la soggezione alla rivalsa da

parte del terzo responsabile della circolazione è conclusione che

non si può condividere.

Quando l'assicurazione è stipulata da altri per conto dell'as

sicurato, i diritti, come le eccezioni derivanti dal contratto,

spettano e sono rispettivamente opponibili all'assicurato.

Il proprietario, che profitta dell'assicurazione, in quanto l'as

sicuratore tuttavia ne paga il debito verso il danneggiato, e che, se nessuna assicurazione fosse stata fatta, avrebbe dovuto subire

il regresso a norma dell'art. 29, 1° comma, della legge, resta

dunque soggetto passivo della rivalsa.

Ma non si può però ritenere che alla soggezione dell'assicu

rato alla rivalsa si accompagni quella del contraente.

È bensì vero che lo scarto tra le due obbligazione dell'assicu

ratore deriva dal contratto e che è su questo scarto che si radica

in base alla legge il diritto di rivalsa. Ma il diritto di rivalsa costituisce un contrappeso alla obbli

gazione dell'assicuratore di adempiere verso il terzo un'obbli

gazione che è dell'assicurato e non del contraente.

D'altro canto il diritto di rivalsa costituisce il rovescio di una

eccezione che deriva dal contratto, eccezione ai cui effetti, se

condo l'art. 1891 c.c., è soggetto l'assicurato.

4.2.2. - Il contratto concluso da persona diversa dal proprieta rio può tuttavia contenere clausole che, da un lato configurano le condizioni limitative in termini di obblighi da osservarsi dal contraente, dall'altro ne prevedono la soggezione a rivalsa per il

caso che quegli obblighi non siano osservati.

Ciò è perfettamente compatibile con quanto dispone il 1°

comma dell'art. 1891 c.c.

Situazioni di questo tipo si possono determinare, esemplifi

cando, quando l'assicurazione è stipulata da persona alla quale, per l'attività che svolge, i veicoli sono affidati dai proprietari.

Questo soggetto può avere interesse ad assicurare il rischio

derivante dalla circolazione del veicolo, che in concreto si possa avere per comportamenti inerenti alla propria organizzazione e

di cui egli debba rispondere, senza distinguere a seconda del ca

so che le modalità di affidamento del veicolo a lui escludano od

implichino il consenso del proprietario a tale circolazione.

E possibile in questi casi che l'assicuratore circoscriva la

propria obbligazione nel senso di imporre al contraente che os

servi determinate cautele o limiti; e che per il caso che non sia

no osservate, pattuisca un diritto di rivalsa verso il contraente.

Se il contratto presenti clausole di questo tipo, quante volte

l'assicuratore sia tenuto ad indennizzare il terzo, a causa della

responsabilità del solo conducente od anche del proprietario, il

diritto di rivalsa pattuito con il contratto potrà essere esercitato

in base alle condizioni che lo prevedono, ed in questo caso al di

là dei contrapposti schemi degli art. 1 e 18 1. n. 990 del 1969. 4.2.3. - La ricostruzione proposta non è in contrasto con i

precedenti della corte.

Il caso di rivalsa verso contraente diverso dal proprietario non

sembra essersi sin qui posto. Tuttavia la sentenza 8 marzo 1993, n. 2764 (id., Rep. 1993,

voce cit., n. 137) si è sostanzialmente pronunciata nel senso che

la rivalsa — diversamente da quanto ritenuto dai giudici di me

rito — può essere esercitata contro il proprietario od il condu

cente, anche se l'assicurazione non è stata stipulata da loro.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Questa impostazione d'altra parte non trova sostegno ma

neppure obiezioni in quella, manifestatasi prima nella sentenza

7 aprile 1993, n. 4147 (ibid., n. 142) e poi nella già richiamata sentenza 23 novembre 1998, n. 12083, secondo le quali la rival

sa prevista dall'art. 18, 2° comma, è data solo contro il proprie tario e non anche contro il conducente.

Tiene conto in certa misura degli argomenti che si sono ve

nuti confrontando sul problema se il diritto di rivalsa derivi o no

dal contratto e sia quindi o no soggetto alla prescrizione prevista dal 2° comma dell'art. 2952, 2° comma, c.c. —

argomenti che

sono stati discussi nella sentenza 9 ottobre 1997, n. 9814 (id.,

1997,1, 3544) e tra i quali è stato affacciato che la natura di di

ritto nascente dal contratto si potrebbe spiegare per il fatto che

l'assicurato (ma lo stesso potrebbe valere per il contraente) non

deve tenere comportamenti idonei ad esporre l'assicuratore a

pregiudizi economici non previsti contrattualmente.

5. - Fatte queste premesse è possibile passare all'esame dei

motivi, cominciando da quello posto a base del ricorso inciden

tale.

5.1.1. - La corte d'appello ha escluso il diritto di rivalsa del

l'assicuratore contro il proprietario Franco Dimmito perché ha

ritenuto che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la

sua volontà: ha ragionato in base alla legge e delle due ipotesi di

rivalsa ha quindi considerato che si versava nelle condizioni che

rendevano applicabile la prima (art. 1, 3° comma, della legge) e

non la seconda (art. 18, 2° comma, della legge). Ha osservato: «egli [cioè il proprietario], infatti è stato as

solto dal reato di cui all'art. 80, 12° comma, cod. strada con la

formula 'il fatto non sussiste' e nella motivazione della sentenza

il pretore ha affermato che dalle prove raccolte è emerso che

'Dimmito Vincenzo prendeva le chiavi dell'auto del prevenuto

all'insaputa del medesimo e contro la presunta volontà del fra

tello'; dall'istruttoria espletata in primo grado risulta, d'altro

canto, confermato che Dimmito Franco ha adottato le misure di

rette ad impedire tale circolazione, tenuto conto dei criteri di

normale diligenza (cfr., in particolare, testimonianza di Perna

Nicola)». 5.1.2. - La Mercury

— nel suo ricorso — sostiene che la deci

sione presenta un duplice vizio.

È fondata sulla sentenza del giudice penale, che non poteva fare stato nei suoi confronti perché non era stata posta in condi

zione di partecipare a quel processo.

Inoltre, «l'affermazione secondo la quale la circostanza del

furto del veicolo, furto mai denunciato, risulti dalla deposizione del teste Perna è arbitraria perché costui, pur cercando di alleg

gerire la posizione del proprio cliente, non fu in grado di con

fermare la circostanza, ma si limitò a supporla». 5.1.3. - Obietta nel suo controricorso Franco Dimmito, pro

prietario del veicolo, che la Mercury è stata citata nel processo

penale come responsabile civile, sebbene non vi sia comparsa, e

che perciò quanto il giudice penale ha accertato può fare stato

nei suoi confronti.

Aggiunge che la sentenza impugnata non si è fondata solo

sulla efficacia di giudicato della sentenza penale, ma anche sulla

valutazione delle prove assunte nel processo civile e che la cri

tica mossa alla decisione, per questa parte, è inammissibile, per ché non indica quali difetti di motivazione essa presenti.

5.1.4. - La prima obiezione non è calzante.

Nel caso, l'efficacia del giudicato penale dovrebbe riguardare l'accertamento del fatto che Franco Dimmito non aveva affidato

o consentito la guida al fratello Vincenzo il quale non era mu

nito di patente (l'art. 80 d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, sostituito

dall'art. 2 1. 14 febbraio 1974 n. 62, così descriveva la condotta

punita al 12° comma). E tale efficacia dovrebbe derivare — nei rapporti tra Franco

Dimmito e la società Mercury — dall'art. 654 c.p.p. del 1988.

Se non che — come risulta dal controricorso Dimmito — la

Mercury non si è costituita né è intervenuta nel processo penale, nel quale del resto poteva essere citata come responsabile civile

del fatto di Vincenzo Dimmito e non di quello di Franco Dim mito.

Orbene, l'art. 654 estende bensì l'efficacia del giudicato pe nale sul fatto al responsabile civile, ma al responsabile civile

che si sia costituito o sia intervenuto non anche a quello che sia

stato citato, a differenza di quanto invece dispone l'art. 651

(Cass. 9 ottobre 1997, n. 9805, id., Rep. 1997, voce Giudizio

Il Foro Italiano — 2002.

(rapporto), n. 22; 28 settembre 1998, n. 9680, id., Rep. 1998, voce cit., n. 17).

Non senza dire che mentre ad escludere il reato previsto dal

l'art. 80 del vecchio codice stradale bastava che il proprietario non avesse consentito, per escluderne la responsabilità civile

prevista dall'art. 2054, 3° comma, c.c., si richiede che la messa

in circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario, e

perciò che sia stato superato un ostacolo da lui frapposto. 5.1.5. - È calzante, invece, la seconda obiezione.

La motivazione della sentenza mostra che il giudice di secon

do grado ha direttamente valutato la prova assunta nel processo civile ed ha rilevato la coincidenza tra fatti riferiti dai testimoni nel processo civile ed in quello penale, nel senso che Franco

Dimmito aveva adottato misure dirette ad impedire la circola

zione del veicolo.

La ricorrente, nel criticare tale giudizio, si sottrae al duplice onere di riferire il contenuto della dichiarazione resa dalla per sona interrogata come testimone nel processo civile e di indica

re i vizi logici compiuti dalla corte d'appello nel valutarla, li

mitandosi a contrapporvi la diversa valutazione a suo avviso

esatta.

5.2. - Vanno ora affrontati i due motivi del ricorso principale. 5.2.1. - La parte della sentenza impugnata con il ricorso prin

cipale, conviene ricordarlo, è quella con cui la domanda di ri

valsa è stata accolta contro soggetto, diverso dal conducente e

dal proprietario, che però aveva stipulato il contratto di assicu

razione.

La motivazione della decisione consta di queste proposizioni. Una delle condizioni generali di contratto — la clausola 1.02

— «dopo aver stabilito le ipotesi di inoperatività dell'assicura

zione, tra le quali quella in cui 'il conducente non è abilitato a

norma delle disposizioni in vigore', dispone che 'nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge,

l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia

dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di ec

cezioni prevista dalla citata norma'».

Il diritto di rivalsa dell'assicuratore deriva sì dal contratto:

ciò non esclude che, se il contratto sia stato stipulato da persona diversa dal proprietario secondo lo schema dell'assicurazione

per conto altrui (art. 1891 c.c.), la rivalsa possa essere esercitata

anche contro il proprietario od il conducente che dell'assicura

zione hanno profittato — come è stato affermato nella sentenza

8 marzo 1993, n. 2764 della Corte di cassazione, cit.

Ma all'azione di rivalsa, nel caso indicato ed in quanto parte del contratto, è soggetto anche il contraente, in quanto tale ed

indipendentemente dal fatto che benefici dell'assicurazione,

perché il contraente si è impegnato ad osservare gli obblighi che

ne derivano e dunque risponde delle obbligazioni assunte.

5.2.2. - Queste le critiche mosse alla decisione con i due mo

tivi. La sentenza 8 marzo 1993, n. 2764 della Corte di cassazione

non ha affermato il principio che soggetto passivo della rivalsa

può essere il contraente non proprietario, ma che può esserlo il

proprietario, anche se non è stato lui a stipulare il contratto.

La corte d'appello ha però ritenuto che il contraente non pro

prietario può essere assoggettato a rivalsa perché tale soggezio ne è conseguenza del non aver egli osservato gli obblighi con

templati nel contratto.

Se non che, la clausola mentre individua i casi in cui l'assicu

ratore ha rivalsa, e vi comprende quello della guida assunta da

conducente privo di patente, non dispone espressamente nel

senso che soggetto passivo della rivalsa sia nel medesimo caso

il contraente e non invece il conducente o l'assicurato: perciò

l'interpretazione seguita si presenta raggiunta in violazione

della regola stabilita dall'art. 1370 c.c., per cui, nel dubbio, le

clausole predisposte da uno dei contraenti si interpretano a favo

re dell'altro.

Se poi la clausola potesse essere interpretata in tal senso, la si

dovrebbe considerare inefficace, in quanto vessatoria e non

espressamente approvata per iscritto: essa porrebbe un limite

alla responsabilità dell'assicuratore, limite non collegato ad un

fatto imputabile al contraente.

Infine, se dovesse ritenersi che la clausola sia stata interpre tata dalla corte d'appello nel senso per cui era fatto obbligo al

contraente di evitare che la guida del veicolo fosse assunta da

persona priva di patente e che il diritto di rivalsa dell'assicura

tore nasceva dalla violazione di tale obbligo, la decisione sareb

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PARTE PRIMA 1804

be manchevole sul punto del non aver accertato se la violazione

dell'obbligo era dipesa da fatto imputabile a sua colpa. La ricorrente osserva che, nella disciplina legale, l'assicurato

non è soggetto a rivalsa, quando la circolazione avviene contro

la sua volontà.

5.2.3. - Delle difese dell'assicuratore merita riportare quella che si svolge lungo la seguente linea argomentativa.

La corte d'appello ha spiegato che l'obbligo di rivalsa trova

va il suo fondamento nel contratto.

La clausola che esclude l'obbligazione indennitaria per l'as

sicuratore e verso il contraente, quando il veicolo è guidato da

conducente privo di patente, e assoggetta il contraente a rivalsa

non rientra tra quelle che, secondo l'art. 1341 c.c., debbono es

sere approvate per iscritto.

Dalla clausola derivava per la contraente l'obbligo di far in

modo che la guida del veicolo non fosse assunta da persona pri va di patente.

Siccome era avvenuto il contrario, incombeva alla parte pro vare che l'inadempimento non fosse derivato da sua colpa.

5.2.4. - Le considerazioni svolte al n. 4 ed in particolare ai

punti 4.2.1 e 4.2.2 consentono di individuare il vizio della deci

sione nel non avere la corte d'appello considerato che la clau

sola del contratto per sé riproduceva la disciplina dettata dal

l'art. 18, 2° comma, della legge, la quale, come si è visto, con

sidera la posizione dell'assicurato e, solo per il caso che la cir

colazione non avvenga contro la sua volontà, lo assoggetta a ri

valsa, perché la circolazione è avvenuta senza rispettare le con

dizioni cui l'assicuratore aveva subordinato la sua obbligazione di tenere indenne lo stesso assicurato.

Sicché, la circostanza che l'assicurazione per la responsabi lità da circolazione del veicolo fosse stata stipulata da persona diversa dal proprietario, non consentiva di operare una sostitu

zione pura e semplice della persona del contraente, non soggetto a responsabilità da circolazione, a quella del proprietario.

Avrebbe invece richiesto un'indagine, volta a ricercare se la

volontà delle parti si fosse concretamente indirizzata nel senso

di obbligare il contraente ad evitare che la guida del veicolo fos

se assunta da soggetto privo di patente e ad assoggettarlo in ca so contrario a rivalsa, rendendo così indifferente, nei rapporti tra

contraente e assicuratore, che la circolazione avvenisse contro la

volontà del proprietario. E questa indagine avrebbe dovuto essere condotta nel rispetto

della regola sull'interpretazione posta dall'art. 1370 c.c.

Una clausola di questo contenuto, diversamente da quanto so

stenuto nei motivi di ricorso, non potrebbe essere considerata

vessatoria, perché non si tratterebbe di clausola che limita una

obbligazione di responsabilità, ma di clausola che delimita il ri

schio assicurato.

E siccome la delimitazione verrebbe a ricollegarsi ad un'ob

bligazione dell'altro contraente rimasta inadempiuta, costitui

rebbe onere dell'obbligato dimostrare che l'inadempimento non è dipeso da causa imputabile a sé.

6. - Il ricorso incidentale è rigettato. 7. - Il ricorso principale è accolto e la corrispondente parte

della sentenza è cassata con rinvio.

Il giudizio di rinvio, che si indica in diversa sezione della Corte d'appello di Milano, rinnoverà il giudizio di interpreta zione del contratto e della clausola relativa al diritto di rivalsa

dell'assicuratore, e nel farlo si atterrà ai principi indicati ai nn. 5.2.4 e 4.

Il Foro Italiano — 2002.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 13 di

cembre 2001, n. 15759; Pres. Spadone, Est. Settimi, P.M. Fi

nocchi Ghersi (conci, conf.); Soc. Agrizoo Frassineto (Avv.

Magrone) c. Frangella (Avv. Verino), Soc. Sai assicuratrice

industriale (Avv. Gambino). Cassa App. Roma 30 mar

zo 1998.

Danni in materia civile — Risarcimento del danno per per dita di «chance» — Criteri di liquidazione — Fattispecie (Cod. civ., art. 1218, 1223, 1225, 1226).

La chance di conseguire un determinato bene non è una mera

aspettativa di fatto bensì un 'entità patrimoniale giuridica mente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazio

ne, onde la sua perdita costituisce una lesione all'integrità del patrimonio risarcibile come conseguenza immediata e di

retta dell'inadempimento del danneggiante (nella specie, è

stato ritenuto che l'inadempimento contrattuale di una parte

dell'obbligo di comunicazione dì avvisi di accertamento fi scale da cui è derivata l'impossibilità per l'altra parte di in

traprendere una lite giudiziaria, per contestare il valore della

sopratassa imposta, avesse determinato un danno autonoma

mente risarcibile rispetto a quello derivante dalla mancata

impugnazione e liquidabile secondo un criterio prognostico sulle possibilità di ottenere vantaggi economici utili dall'in

staurazione della lite). (1)

(1) La sentenza in epigrafe, individuando a livello di conseguenze dell'inadempimento contrattuale la netta distinzione fra il danno da mancata impugnazione e il danno da impossibilità di impugnazione, de finisce chance la concreta ed effettiva occasione favorevole di conse

guire un determinato bene. Quest'ultima, infatti, è stata configurata, nel caso di specie, come entità economica la cui perdita (concretizzandosi nella perdita della possibilità di conseguire un risultato utile di cui ven

ga provata la sussistenza) debba essere risarcita poiché lesione patri moniale autonoma conseguenza del tardivo ed inesatto adempimento contrattuale.

In tal senso, nella giurisprudenza di legittimità (sezione lavoro) af fermano la risarcibilità, nel corso dell'esecuzione del contratto di lavo

ro, del danno per perdita di chance come danno per perdita della possi bilità di conseguire una promozione, a causa dell'inosservanza degli obblighi di buona fede e correttezza nell'espletamento di procedure di

aggiudicazione di qualifiche superiori (vantaggi di carriera o semplici mutamenti di mansioni): Cass. 18 gennaio 2001, n. 682, Foro it., Mass., 83; 25 ottobre 2000, n. 14074, id., Rep. 2000, voce Lavoro (rapporto), n. 842; 21 giugno 2000, n. 8468, ibid., n. 1217; 14 giugno 2000, n.

8132, ibid., n. 861; 17 marzo 1998, n. 2881, id., Rep. 1999, voce cit., n.

990, e, per esteso, Riv. it. dir. lav., 1998,1, 713, con nota di G. Bolego, Nesso causale e quantificazione del danno per perdita di una «chan

ce»-, 10 novembre 1998, n. 11340, Foro it.. Rep. 1998, voce cit., n. 921; 2 dicembre 1996, n. 10748, id., Rep. 1996, voce cit., n. 764; 25 settem bre 1996, n. 8470, ibid., n. 967; 15 marzo 1996, n. 2167, ibid., n. 775, e, per esteso, Giur. it., 1997, I, 1, 792, con nota di A. Rigano, Promo zioni a scelta: tutela delie posizioni soggettive del lavoratore e risarci bilità della perdita di «chance»-, 29 aprile 1993, n. 5026, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 755, e, per esteso, Giur. it., 1994, I, 1, 234, con nota di A. Musy, Sicilcasse ed il danno da perdita di una «chance»-, 22

aprile 1993, n. 4725, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 750; 24 gennaio 1992, n. 781, id., Rep. 1992, voce cit., n. 836; 7 marzo 1991, n. 2368, id., 1991, 1, 1793, con nota di G. De Marzo, Purché non siano percen tuali: perdita di «chance» e «quantum» del danno risarcibile, cui si rinvia per ulteriori indicazioni sul tema; nonché 19 dicembre 1985, n.

6506, id., 1986, I, 383, con nota di A.M. Princigalli, Quando è più sì che no: perdita di «chance» come danno risarcibile (e Riv. dir. comm., 1986, II, 213, con nota di V. Zeno Zencovich, Il danno per la perdita di un 'utilità futura).

Da ultimo, Cass. 14 dicembre 2001, n. 15810, Foro it., Mass., 1271, e Dir. e giustizia, 2002, fase. 2, 53, con nota di S. Evangelista, Perdita di «chance»: non c 'è danno senza la prova sulle possibilità di promo zione (la dimostrazione può basarsi sul calcolo delle probabilità), ha asserito che il danno da perdita di chance, in favore del lavoratore in

giustamente escluso da una procedura selettiva di accesso a qualifica superiore, deve essere risarcito in quanto danno non probabile (o futu

ro) ma certo relativamente all 'an debeatur, poiché certo è l'inadempi mento di un'obbligazione strumentale da parte del datore di lavoro

(quella di effettuare la scelta secondo correttezza e buona fede), obbli

gazione a contenuto patrimoniale: col che si evidenzia come il criterio

probabilistico rivesta un ruolo decisivo esclusivamente sul piano della

quantificazione del danno nell'ambito della liquidazione equitativa. Nella giurisprudenza di merito, v., in senso conforme, Trib. Roma 28

gennaio 1999, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 908, e, per esteso, Giur.

it., 2000, 83, con nota di T. Torresi, Perdita di «chance» e tutela civile

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