sezione III civile; sentenza 14 dicembre 2001, n. 15848; Pres. Duva, Est. Vittoria, P.M. Marinelli(concl. conf.); Tella (Avv. Tucci) c. Soc. Mercury assicurazioni; Soc. Mercury assicurazioni (Avv.Antoniello) c. Dimmito (Avv. Tucci), Tella. Cassa App. Milano 20 marzo 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 6 (GIUGNO 2002), pp. 1795/1796-1803/1804Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198513 .
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PARTE PRIMA 1796
segna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani
della quale è stata eseguita. Ne consegue che ove, come nella specie, tale mezzo sia stato
adottato per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di
legittimità, l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento —
la cui mancanza comporta non la mera nullità bensì l'inesisten
za della notificazione stessa, della quale non risultano provati
gli elementi essenziali, onde neppure può esserne disposta la
rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. — ha come conseguen
za l'inammissibilità del ricorso in quanto non proposto entro il
prescritto termine ormai da tempo elasso.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 14 di
cembre 2001, n. 15848; Pres. Duva, Est. Vittoria, P.M. Ma
rinelli (conci, conf.); Telia (Avv. Tucci) c. Soc. Mercury as
sicurazioni; Soc. Mercury assicurazioni (Avv. Antoniello) c.
Dimmito (Avv. Tucci), Telia. Cassa App. Milano 20 marzo
1998.
Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria
r.c.a. — Assicurazione per conto altrui — Diritto di rival
sa dell'assicuratore — Limiti — Fattispecie (Cod. civ., art.
1891, 2054; 1. 24 dicembre 1969 n. 990, assicurazione obbli
gatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, art. 1, 18).
Nei casi di sinistro stradale causato da un veicolo condotto da
persona non munita di idonea patente automobilistica, il di
ritto di rivalsa dell'assicuratore può essere esercitato esclu sivamente nei confronti del conducente, quando la circolazio ne sia avvenuta contro la volontà del proprietario della vettu ra assicurata, ed esclusivamente o solidalmente nei confronti di quest 'ultimo, qualora la circolazione sia avvenuta senza la
sua opposizione; nell'eventualità che la polizza di assicura zione sia stata stipulata da un terzo non proprietario né con ducente del mezzo assicurato (assicurazione per conto altrui),
questi non potrà subire la rivalsa dell'assicuratore, salvo il
caso in cui abbia assunto contrattualmente l'obbligo di sod
disfare tale pretesa o di impedire la conduzione del veicolo assicurato a persona non abilitata alla giuda. ( 1 )
(1) Il principio secondo il quale l'assicuratore, nei casi in cui gli sia dato esercitare il proprio diritto di rivalsa (come nella fattispecie in
questione, che contempla l'ipotesi di guida da parte di persona non abilitata alla conduzione di autoveicoli), può farlo nei confronti del conducente, quando la circolazione sia avvenuta contro la volontà del
proprietario del mezzo assicurato, ed esclusivamente o cumulativa mente nei confronti di questo, quando la circolazione sia avvenuta sen za una sua adeguata opposizione, è stato affermato ripetutamente da co stante giurisprudenza della Suprema corte: cfr., fra le altre, Cass. 28 no vembre 1998, n. 12083, Foro it.. Rep. 2000, voce Assicurazione (con tratto), n. 158, e. per esteso, Dir. ed economia assicuraz., 2000, 248, con nota di De Strobel, Identificazione dell'assicurato, soggetto pas sivo dell'azione di rivalsa dell'assicuratore ex art. 18 I. 990/69; 16
maggio 1997, n. 4363, Foro it.. Rep. 1997, voce cit., n. 199; 18 feb braio 1997, n. 1502, id, 1997, I, 2144; 7 aprile 1993, n. 4147, id., Rep. 1993, voce cit., n. 142, e Arch, circolaz., 1993, 788; 8 marzo 1993, n. 2764, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 137, e, per esteso, Arch, circo laz., 1993, 604; 21 maggio 1991, n. 5698, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 197, e Arch, circolaz., 1991, 824; 19 ottobre 1981, n. 5444, Foro it., 1982,1, 1101, con nota di richiami.
Altre sentenze della Cassazione, generalmente molto datate, hanno il medesimo tenore, ma si soffermano in particolare sul fatto, ormai in contestabile, che, in caso di incidente stradale causato colposamente da veicolo non condotto dal proprietario, questi, per non incorrere in re
sponsabilità, deve dimostrare non solo di non aver espresso il proprio consenso all'uso del veicolo da parte del terzo, ma di avere impedito a
li. Foro Italiano — 2002.
Svolgimento del processo. — 1. - Marcello Zandonini moriva
il 16 giugno 1990 in un incidente stradale.
Si trovava a bordo di un'automobile, guidata da Vincenzo
Dimmito, il quale era privo di patente di guida. Il veicolo, di proprietà di Franco Dimmito, era assicurato
presso la società Mercury assicurazioni.
L'assicurazione era stata stipulata da Jolanda Telia, madre dei
Dimmito. 2. - Gli eredi di Marcello Zandonini, con citazione del 2 gen
naio 1992, proponevano una domanda di risarcimento del danno
contro Franco e Vincenzo Dimmito e la Mercury.
Questa proponeva una domanda di rivalsa in confronto sia dei
Dimmito, sia della signora Telia.
3. - Il Tribunale di Milano accoglieva la prima domanda nei
confronti del conducente e dell'assicuratore: dichiarava invece
che il proprietario non era responsabile verso il trasportato, per ché non ne era stata dimostrata la colpa.
La domanda di rivalsa veniva invece integralmente accolta.
4. - La decisione, impugnata dai Dimmito e dalla signora Telia per la parte della sentenza relativa alla domanda di rivalsa
proposta contro di loro dalla Mercury, è stata riformata su un
punto e per il resto confermata.
E stata accolta l'impugnazione del proprietario, Franco Dim
mito: la corte d'appello ha accertato che la circolazione del vei
colo era avvenuta contro la sua volontà e ne ha escluso la sog
gezione alla rivalsa.
Sono state invece rigettate le impugnazioni del conducente, Vincenzo Dimmito, e di Jolanda Telia, che, senza essere pro
prietaria, aveva stipulato l'assicurazione.
5. - La sentenza 20 marzo 1998 della corte d'appello è stata
impugnata. Jolanda Telia ne ha chiesto la cassazione con ricorso notifi
cato alla Mercury l'I 1 gennaio 1999.
Questa ha resistito con controricorso ed ha dal canto suo pro
posto ricorso incidentale in confronto di Franco Dimmito, noti
ficandoglielo il 29 gennaio 1999. Al ricorso incidentale Franco Dimmito ha resistito con con
troricorso e ne ha sostenuto l'inammissibilità.
La Mercury ha depositato una memoria e vi ha tra l'altro in
dicato d'avere assunto la denominazione di Cab assicurazioni
s.p.a. Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso principale e quello
incidentale hanno dato luogo a più procedimenti, che debbono
essere riuniti perché riguardano impugnazioni proposte contro
la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). 2. - Il ricorso incidentale è ammissibile.
2.1. - La circostanza che la procura sia apposta a margine del
controricorso, con il quale il ricorso incidentale è proposto, è
quest'ultimo, con una condotta specifica, estrinseca e concreta, la guida della vettura. Riguardo tale problema, v., tra le altre, Cass. 29 giugno 1977, n. 2817, id., Rep. 1977, voce Circolazione stradale, n. 163, e, per esteso, Arch, circolaz., 1977, 843.
Per la manifesta inammissibilità, per mancata motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza, della questione di co stituzionalità dell'art. 196 cod. strada, nella parte in cui esprime l'ob
bligo di solidanza a carico del conducente e del proprietario del veicolo
sottoposto a sanzione amministrativa anche quando la circolazione del veicolo stesso avviene in totale diniego da parte dell'intestatario, v. Corte cost., ord. 7 giugno 2002, n. 232, G.U., la s.s., 12 giugno 2002, n. 23.
La presente pronuncia, peraltro, affronta in via principale una que stione che non sembra essere mai stata impostata precedentemente nei medesimi termini, ma al limite solamente lambita o prefigurata. Si tratta del problema della possibilità, o no, di rivalsa dell'assicuratore
(quando la rivalsa sia astrattamente consentita) nei confronti di chi ab bia stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile auto a favore di terzi, senza essere perciò proprietario o conducente del veicolo assicurato. La corte ritiene che tale possibilità non sussista, ri manendo lo stipulante del tutto estraneo agli effetti del contratto di po lizza (eccetto eventualmente il pagamento dei premi) ed essendo l'assi curatore sufficientemente garantito dal diritto di rivalsa sul conducente e/o sul proprietario della vettura; diverso sarebbe il caso in cui lo sti
pulante assumesse contrattualmente l'obbligo di soddisfare le pretese risarcitone della compagnia assicuratrice o di impedire la conduzione del veicolo assicurato a persone non idonee alla guida: in questa even tualità, infatti, il contraente sarebbe vincolato anche all'adempimento di tali obblighi, permettendo all'assicuratore di agire in rivalsa anche nei suoi confronti. [A. Fiorelli]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sufficiente ad assicurare che essa sia stata data per chiedere an
che la cassazione della sentenza, a meno che nel testo della pro cura non siano presenti riferimenti certi ed esclusivi ad un di
verso processo (sez. un. 10 marzo 1998, n. 2646, Foro it., Rep. 1998, voce Cassazione civile, n. 159) o al limitato scopo di
chiedere il solo rigetto del ricorso, ma questi riferimenti nel ca
so mancano.
2.2. - E poi vero che nel ricorso incidentale, rivolto ad impu
gnare il capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di rivalsa proposta contro il proprietario del veicolo, più d'una
volta come proprietario ne è indicato Vincenzo, e non Franco
Dimmito. Tuttavia, le ragioni per cui viene domandata la cassazione
non lasciano dubbi sul capo della sentenza impugnata ed il ri
corso è stato appunto notificato a Franco Dimmito.
L'errore è quindi un errore materiale che non genera incer
tezza né sull'oggetto del ricorso né sulla parte contro cui è ri
volto.
3. - Il ricorso principale contiene due motivi.
Ciascuno denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di
fetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., in relazione, il
primo motivo, agli art. 1370, 1341 e 1342 c.c., il secondo, agli art. 1218, 1370 e 1372 stesso codice).
La parte della sentenza che si chiede sia cassata è quella che
concerne l'accoglimento della domanda di rivalsa proposta dal
l'assicuratore contro il contraente non proprietario. 3.1. - Il ricorso incidentale contiene un motivo.
Vi sono denunciati vizi di violazione di norme di diritto e di fetti di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., in relazione agli art. 2, n. 2, c.p.p., 2054, 1° comma, e 2697, 2° comma, c.c.).
La parte della sentenza qui impugnata concerne, come si è già
anticipato, il rigetto della domanda di rivalsa proposta contro il
proprietario. 3.2. - Ambedue i ricorsi riguardano quindi l'istituto della ri
valsa dell'assicuratore, disciplinato dalla 1. 24 dicembre 1969 n.
990, agli art. 1,3° comma, 18, 2° comma, e 29, 1° comma.
Nel caso, lo si è detto, l'assicurazione era stata stipulata da
soggetto diverso sia dal proprietario sia dal conducente.
La rivalsa è stata esercitata dall'assicuratore contro tutti que sti soggetti.
La sentenza è passata in giudicato nella parte in cui la do
manda è stata accolta contro.il conducente.
Restano in discussione i punti se sia soggetto a rivalsa il pro
prietario — ricorso incidentale — ed il soggetto che ha stipulato
l'assicurazione — ricorso principale. 3.3. - Il ricorso incidentale non è fondato.
Lo è invece quello principale.
Queste le ragioni della decisione.
4. - Il legislatore, attraverso la 1. n. 990 del 1969, ha attuato
un sistema di assicurazione obbligatoria a favore delle persone
danneggiate dalla circolazione stradale.
Questo sistema va letto prendendo le mosse dalla situazione
tipica in cui coincidono le figure del contraente — la persona che stipula l'assicurazione — e quella dell'assicurato — dove
come assicurato si intende il proprietario del veicolo od il sog
getto a lui equiparato ai fini della responsabilità civile da circo
lazione stradale, i quali rispondono per il fatto che il veicolo è
messo in circolazione non contro la loro volontà e debbono
quindi evitare sia messo in circolazione se prima non sia stato
assicurato.
4.1. - Il sistema assicura al danneggiato, in particolare nei ca
si di danno alla persona, che, se abbia diritto al risarcimento se
condo le norme che regolano tale forma di responsabilità (art. 2043 e 2054 c.c.), egli potrà ottenerlo.
Esso è stato reso operante imponendo l'obbligo di non mette
re in circolazione il veicolo, se non sia stato stipulato, per som
me non inferiori a quelle stabilite (art. 9), un contratto di assicu
razione (art. 1,1° comma) con una qualsiasi impresa autorizzata
(art. 10) ed obbligando l'assicuratore, anche verso il danneg
giato (art. 18, 1° comma) e non solo verso l'assicurato (art.
1917, 2° comma, c.c.), a versare l'indennità dovuta secondo il
contratto, in corrispondenza del danno da risarcire.
Il sistema è stato integrato prevedendo l'intervento sostitutivo
di ente pubblico gestore di un fondo di garanzia, per i casi in cui il responsabile non sia stato individuato, l'assicurazione non sia
stata stipulata o l'assicuratore non sia in grado di assolvere la
propria obbligazione (art. 19 a 23).
Il Foro Italiano — 2002.
4.1.1. - Il legislatore, sempre a tutela dell'interesse del dan
neggiato, ha reso l'obbligazione dell'assicuratore verso di lui in
qualche misura indipendente dalla obbligazione verso l'assicu
rato.
Questo in due situazioni.
La prima è quella descritta dall'art. 1, 3° comma, della legge. Mentre, secondo l'art. 2054, 3° comma, c.c., la responsabilità
del proprietario del veicolo, e dei soggetti a lui equiparati, che è
in linea di principio solidale con quella del conducente, viene
meno quando è provato che la circolazione del veicolo è avve
nuta contro la loro volontà, l'assicuratore, che non avrebbe ob
bligo contrattuale di mantenere indenne l'assicurato, ha tuttavia
l'obbligo di indennizzare il danneggiato. Ma, in questa prima ipotesi, all'assicuratore è dato il diritto di
ottenere dal conducente la restituzione di quanto abbia pagato al
danneggiato (art. 1 1. n. 990 del 1969, modificato dall'art. 1 d.l.
23 dicembre 1976 n. 857, convertito, con modificazioni, nella 1.
26 febbraio 1977 n. 39). La seconda situazione è prevista dall'art. 18, 2° comma, della
legge.
Qui, il proprietario del veicolo è bensì responsabile verso il
danneggiato, direttamente come conducente o in solido con que sto a norma dell'art. 2054, 3° comma, c.c. e però, in base alla
disciplina del rapporto tra assicurato e assicuratore, questi non
sarebbe obbligato a mantenere l'altro indenne; nonostante ciò, l'assicuratore è obbligato a pagare l'indennità al danneggiato.
A somiglianza della prima ipotesi, l'assicuratore ha diritto di
chiedere all'assicurato, il quale, responsabile, ha fruito del van
taggio di vedere pagata l'indennità, di rendergli la somma anti
cipata (art. 18, 2° comma, della legge, sostituito dall'art. 1 d.l.
n. 857 del 1976). Quando poi il danno sia stato provocato dalla circolazione di
un veicolo non assicurato, l'indennità pagata dai soggetti ope ranti nell'ambito del sistema del fondo di garanzia potrà essere
recuperata, in base all'art. 29, 1° comma, della legge, ottenen
done la restituzione dai responsabili del sinistro e perciò dal
solo conducente, nell'ipotesi di circolazione avvenuta contro la
volontà del proprietario, anche di questi nel caso contrario.
4.1.2. - Le situazioni descritte dagli art. 1, 3° comma, e 18, 2°
comma, della legge, si fondano su presupposti non solo diversi
ma alternativi.
La disciplina prima riassunta, che ha il suo punto d'appoggio nel dovere di non mettere in circolazione il veicolo se prima non
sia stata stipulata l'assicurazione, è costruita su piani sovrappo sti ed è impostata sulla responsabilità del proprietario del vei
colo per i danni causati dalla sua circolazione.
Il primo piano è dunque quello della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione del veicolo.
Quando la circolazione non avvenga contro la volontà del
proprietario e dei soggetti ad esso equiparati, se v'è responsabi lità del conducente, v'è anche responsabilità del proprietario.
Il secondo, che presuppone il primo, è quello degli effetti del
contratto di assicurazione.
L'assicurazione copre il rischio derivante dalla circolazione
del veicolo.
Se v'è responsabilità del proprietario perché la circolazione
non è avvenuta contro la sua volontà, l'assicurazione copre an
che la responsabilità del conducente.
L'assicuratore, obbligato secondo il contratto e la legge a pa
gare l'indennità ed a pagarla direttamente al terzo, di quanto ha
pagato, non ha diritto ad ottenere la restituzione né dal proprie tario né dal conducente.
Se invece la circolazione è avvenuta contro la volontà del
proprietario, la responsabilità del conducente non è coperta da
assicurazione, ma siccome l'assicuratore è tuttavia tenuto a pa
gare il terzo danneggiato, di quanto è tenuto a pagare l'assicu
rato ha diritto di ottenere la restituzione dal conducente.
Il terzo piano è quello costituito dai patti contenuti nel con
tratto di assicurazione, patti che, inopponibili al terzo, tuttavia
pongono condizioni e così delimitano, rispetto alla situazione
che dà luogo alla responsabilità del proprietario del veicolo ver
so il terzo, l'obbligazione dell'assicuratore di tenere indenne
l'assicurato.
Se ne trae la conclusione che, se la circolazione del veicolo
avviene contro la volontà del proprietario, l'assicuratore ha ri
valsa contro il conducente sulla base di come è regolamentato il
secondo piano, perciò dell'art. 1, 3° comma, della legge, e non
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1799 PARTE PRIMA 1800
si può profilare l'applicazione della regola che disciplina il ter
zo piano, perché ne manca il presupposto della responsabilità del proprietario.
Se invece la circolazione avviene non contro la volontà del
proprietario, che dunque è responsabile; tutte le volte in cui ri
corra una delle condizioni che limitano l'obbligazione dell'assi
curatore verso l'assicurato in forza delle clausole del contratto
di assicurazione; l'assicuratore che paga il terzo ha diritto di ri
valsa contro il proprietario in base alla regola che disciplina il
terzo piano, cioè l'art. 18, 2° comma, della legge. 4.1.3. - Questa complessiva interpretazione delle norme sin
qui considerate è stata già affermata dalla corte nella sentenza
21 maggio 1991, n. 5698 (id., Rep. 1991, voce Assicurazione
(contratto), n. 197), ed è stata poi ripresa dalle sentenze 16
maggio 1997, n. 4363 {id., Rep. 1997, voce cit., n. 199), e 28 novembre 1998, n. 12083 (id., Rep. 2000, voce cit., n. 158), che hanno affermato, la prima, l'estraneità all'art. 18, 2° comma, del caso di conducente postosi alla guida senza patente, contro
la volontà del proprietario, e la seconda, che l'unica rivalsa
esperibile quando la circolazione non avvenga contro la volontà
del proprietario è quella contemplata dallo stesso art. 18, cui è
però soggetto solo il proprietario. 4.2. - Le precedenti considerazioni — lo si è premesso
— ri
flettono la situazione tipica in cui il contratto di assicurazione
sia stato stipulato dal proprietario, situazione in cui coincidono
la figura del contraente e dell'assicurato.
L'assicurazione, tuttavia, può essere stipulata per conto del
proprietario, da un'altra persona, in nome proprio, secondo lo
schema dell'assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.), ap
plicabile ad ogni tipo di assicurazione, perciò anche all'assicu
razione della responsabilità civile (Cass. 18 aprile 1984, n. 2508, id., Rep. 1985, voce cit., n. 144).
Persona che non è proprietaria del veicolo né è equiparata al
proprietario ai fini della responsabilità da circolazione stradale
assume l'iniziativa di stipulare l'assicurazione per i danni che
possano derivare dalla circolazione di quel veicolo.
Si determina, in questo caso, una scissione tra la figura del
contraente e quella dell'assicurato, dove l'assicurato è il pro
prietario, ma nei limiti indicati, anche il conducente.
La circostanza che il contratto non sia stato stipulato dal pro
prietario, ma da un altro soggetto per conto di lui, non toglie che, siccome si tratta pur sempre di contratto di assicurazione
della responsabilità civile da circolazione stradale e perciò di
contratto da cui derivano gli effetti prima individuati, non muta
no i presupposti per l'esercizio della rivalsa dell'assicuratore
verso il conducente od il proprietario del veicolo.
Ci si deve però domandare se l'ingresso nella vicenda del
contraente diverso dal proprietario, faccia sì che i meccanismi di
rivalsa — ai quali, nella situazione tipica, sono assoggettati il
conducente ed il proprietario — subiscano deviazioni, nel senso
di divenire esercitabili in confronto del contraente, invece che o
in aggiunta agli altri soggetti, il conducente od il proprietario. 4.2.1. - Se il contratto di assicurazione stipulato per conto del
proprietario del veicolo non contiene clausole che alterano il re
gime legale, come, secondo la legge, l'obbligazione dell'assicu
ratore verso il terzo deriva dal contratto di assicurazione, così il
suo diritto di rivalsa continua a presupporre che si determinino
le situazioni alternativamente previste dagli art. 1 e 18 di questa. Se chi stipula l'assicurazione, quando contrae è soggetto che
non versa in una condizione di potenziale responsabilità da cir
colazione e tale resta nel momento in cui questa sorge, perché non deve rispondere né allo stesso titolo del conducente né co
me proprietario, nel caso di circolazione contro la volontà del
proprietario è da escludere che al conducente, come soggetto
passivo della rivalsa, possa essere aggiunto o sostituito il con
traente.
Ed invero, la soggezione del conducente alla rivalsa presup
pone l'assenza di responsabilità dell'assicurato ed in pari condi
zioni di assenza di responsabilità da circolazione stradale versa
il contraente; per converso, secondo la legge, quando v'è sogge zione alla rivalsa dell'assicurato e ad ammettere che ve ne po tesse essere del contraente, non sarebbe assoggettabile a rivalsa
il conducente.
Detto in altro modo, quando la circolazione del veicolo sia
avvenuta contro la volontà del proprietario, e non si prospetta la
rivalsa contro di questi, ma quella contro il conducente, dire
esercitabile la rivalsa anche contro il contraente significa fon
II Foro Italiano — 2002.
darla su un presupposto che non è nella legge e contraddice al
fatto che il contraente, rispetto al quale non può profilarsi re
sponsabilità per il danno derivante dalla circolazione del veico
lo, si è solo sostituito al proprietario nel contrarre l'assicurazio
ne, sicché non può esserne posto in una posizione deteriore ri
spetto a quella del proprietario. Diverse considerazioni vanno fatte invece a proposito del ca
so di circolazione non avvenuta contro la volontà del proprieta rio.
Qui, secondo la legge, la rivalsa contro il proprietario presup
pone che le clausole del contratto abbiano introdotto condizioni
limitative, sicché, quando ricorrono determinate circostanze,
l'assicuratore, pur tenuto in base alla legge verso il terzo dan
neggiato non è poi obbligato a mantenere indenne l'assicurato.
Sicché, quando un tale scarto tra presupposti delle due obbli
gazioni dell'assicuratore si realizzi, siccome ciò deriva non da
una alterazione del sistema legale, ma dalla concreta formula
zione dei patti del contratto stipulato dal terzo, il quesito circa
un possibile coinvolgimento del contraente nella soggezione alla rivalsa acquista maggiore plausibilità.
Che in questo caso resti esclusa la soggezione alla rivalsa da
parte del terzo responsabile della circolazione è conclusione che
non si può condividere.
Quando l'assicurazione è stipulata da altri per conto dell'as
sicurato, i diritti, come le eccezioni derivanti dal contratto,
spettano e sono rispettivamente opponibili all'assicurato.
Il proprietario, che profitta dell'assicurazione, in quanto l'as
sicuratore tuttavia ne paga il debito verso il danneggiato, e che, se nessuna assicurazione fosse stata fatta, avrebbe dovuto subire
il regresso a norma dell'art. 29, 1° comma, della legge, resta
dunque soggetto passivo della rivalsa.
Ma non si può però ritenere che alla soggezione dell'assicu
rato alla rivalsa si accompagni quella del contraente.
È bensì vero che lo scarto tra le due obbligazione dell'assicu
ratore deriva dal contratto e che è su questo scarto che si radica
in base alla legge il diritto di rivalsa. Ma il diritto di rivalsa costituisce un contrappeso alla obbli
gazione dell'assicuratore di adempiere verso il terzo un'obbli
gazione che è dell'assicurato e non del contraente.
D'altro canto il diritto di rivalsa costituisce il rovescio di una
eccezione che deriva dal contratto, eccezione ai cui effetti, se
condo l'art. 1891 c.c., è soggetto l'assicurato.
4.2.2. - Il contratto concluso da persona diversa dal proprieta rio può tuttavia contenere clausole che, da un lato configurano le condizioni limitative in termini di obblighi da osservarsi dal contraente, dall'altro ne prevedono la soggezione a rivalsa per il
caso che quegli obblighi non siano osservati.
Ciò è perfettamente compatibile con quanto dispone il 1°
comma dell'art. 1891 c.c.
Situazioni di questo tipo si possono determinare, esemplifi
cando, quando l'assicurazione è stipulata da persona alla quale, per l'attività che svolge, i veicoli sono affidati dai proprietari.
Questo soggetto può avere interesse ad assicurare il rischio
derivante dalla circolazione del veicolo, che in concreto si possa avere per comportamenti inerenti alla propria organizzazione e
di cui egli debba rispondere, senza distinguere a seconda del ca
so che le modalità di affidamento del veicolo a lui escludano od
implichino il consenso del proprietario a tale circolazione.
E possibile in questi casi che l'assicuratore circoscriva la
propria obbligazione nel senso di imporre al contraente che os
servi determinate cautele o limiti; e che per il caso che non sia
no osservate, pattuisca un diritto di rivalsa verso il contraente.
Se il contratto presenti clausole di questo tipo, quante volte
l'assicuratore sia tenuto ad indennizzare il terzo, a causa della
responsabilità del solo conducente od anche del proprietario, il
diritto di rivalsa pattuito con il contratto potrà essere esercitato
in base alle condizioni che lo prevedono, ed in questo caso al di
là dei contrapposti schemi degli art. 1 e 18 1. n. 990 del 1969. 4.2.3. - La ricostruzione proposta non è in contrasto con i
precedenti della corte.
Il caso di rivalsa verso contraente diverso dal proprietario non
sembra essersi sin qui posto. Tuttavia la sentenza 8 marzo 1993, n. 2764 (id., Rep. 1993,
voce cit., n. 137) si è sostanzialmente pronunciata nel senso che
la rivalsa — diversamente da quanto ritenuto dai giudici di me
rito — può essere esercitata contro il proprietario od il condu
cente, anche se l'assicurazione non è stata stipulata da loro.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Questa impostazione d'altra parte non trova sostegno ma
neppure obiezioni in quella, manifestatasi prima nella sentenza
7 aprile 1993, n. 4147 (ibid., n. 142) e poi nella già richiamata sentenza 23 novembre 1998, n. 12083, secondo le quali la rival
sa prevista dall'art. 18, 2° comma, è data solo contro il proprie tario e non anche contro il conducente.
Tiene conto in certa misura degli argomenti che si sono ve
nuti confrontando sul problema se il diritto di rivalsa derivi o no
dal contratto e sia quindi o no soggetto alla prescrizione prevista dal 2° comma dell'art. 2952, 2° comma, c.c. —
argomenti che
sono stati discussi nella sentenza 9 ottobre 1997, n. 9814 (id.,
1997,1, 3544) e tra i quali è stato affacciato che la natura di di
ritto nascente dal contratto si potrebbe spiegare per il fatto che
l'assicurato (ma lo stesso potrebbe valere per il contraente) non
deve tenere comportamenti idonei ad esporre l'assicuratore a
pregiudizi economici non previsti contrattualmente.
5. - Fatte queste premesse è possibile passare all'esame dei
motivi, cominciando da quello posto a base del ricorso inciden
tale.
5.1.1. - La corte d'appello ha escluso il diritto di rivalsa del
l'assicuratore contro il proprietario Franco Dimmito perché ha
ritenuto che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la
sua volontà: ha ragionato in base alla legge e delle due ipotesi di
rivalsa ha quindi considerato che si versava nelle condizioni che
rendevano applicabile la prima (art. 1, 3° comma, della legge) e
non la seconda (art. 18, 2° comma, della legge). Ha osservato: «egli [cioè il proprietario], infatti è stato as
solto dal reato di cui all'art. 80, 12° comma, cod. strada con la
formula 'il fatto non sussiste' e nella motivazione della sentenza
il pretore ha affermato che dalle prove raccolte è emerso che
'Dimmito Vincenzo prendeva le chiavi dell'auto del prevenuto
all'insaputa del medesimo e contro la presunta volontà del fra
tello'; dall'istruttoria espletata in primo grado risulta, d'altro
canto, confermato che Dimmito Franco ha adottato le misure di
rette ad impedire tale circolazione, tenuto conto dei criteri di
normale diligenza (cfr., in particolare, testimonianza di Perna
Nicola)». 5.1.2. - La Mercury
— nel suo ricorso — sostiene che la deci
sione presenta un duplice vizio.
È fondata sulla sentenza del giudice penale, che non poteva fare stato nei suoi confronti perché non era stata posta in condi
zione di partecipare a quel processo.
Inoltre, «l'affermazione secondo la quale la circostanza del
furto del veicolo, furto mai denunciato, risulti dalla deposizione del teste Perna è arbitraria perché costui, pur cercando di alleg
gerire la posizione del proprio cliente, non fu in grado di con
fermare la circostanza, ma si limitò a supporla». 5.1.3. - Obietta nel suo controricorso Franco Dimmito, pro
prietario del veicolo, che la Mercury è stata citata nel processo
penale come responsabile civile, sebbene non vi sia comparsa, e
che perciò quanto il giudice penale ha accertato può fare stato
nei suoi confronti.
Aggiunge che la sentenza impugnata non si è fondata solo
sulla efficacia di giudicato della sentenza penale, ma anche sulla
valutazione delle prove assunte nel processo civile e che la cri
tica mossa alla decisione, per questa parte, è inammissibile, per ché non indica quali difetti di motivazione essa presenti.
5.1.4. - La prima obiezione non è calzante.
Nel caso, l'efficacia del giudicato penale dovrebbe riguardare l'accertamento del fatto che Franco Dimmito non aveva affidato
o consentito la guida al fratello Vincenzo il quale non era mu
nito di patente (l'art. 80 d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, sostituito
dall'art. 2 1. 14 febbraio 1974 n. 62, così descriveva la condotta
punita al 12° comma). E tale efficacia dovrebbe derivare — nei rapporti tra Franco
Dimmito e la società Mercury — dall'art. 654 c.p.p. del 1988.
Se non che — come risulta dal controricorso Dimmito — la
Mercury non si è costituita né è intervenuta nel processo penale, nel quale del resto poteva essere citata come responsabile civile
del fatto di Vincenzo Dimmito e non di quello di Franco Dim mito.
Orbene, l'art. 654 estende bensì l'efficacia del giudicato pe nale sul fatto al responsabile civile, ma al responsabile civile
che si sia costituito o sia intervenuto non anche a quello che sia
stato citato, a differenza di quanto invece dispone l'art. 651
(Cass. 9 ottobre 1997, n. 9805, id., Rep. 1997, voce Giudizio
Il Foro Italiano — 2002.
(rapporto), n. 22; 28 settembre 1998, n. 9680, id., Rep. 1998, voce cit., n. 17).
Non senza dire che mentre ad escludere il reato previsto dal
l'art. 80 del vecchio codice stradale bastava che il proprietario non avesse consentito, per escluderne la responsabilità civile
prevista dall'art. 2054, 3° comma, c.c., si richiede che la messa
in circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario, e
perciò che sia stato superato un ostacolo da lui frapposto. 5.1.5. - È calzante, invece, la seconda obiezione.
La motivazione della sentenza mostra che il giudice di secon
do grado ha direttamente valutato la prova assunta nel processo civile ed ha rilevato la coincidenza tra fatti riferiti dai testimoni nel processo civile ed in quello penale, nel senso che Franco
Dimmito aveva adottato misure dirette ad impedire la circola
zione del veicolo.
La ricorrente, nel criticare tale giudizio, si sottrae al duplice onere di riferire il contenuto della dichiarazione resa dalla per sona interrogata come testimone nel processo civile e di indica
re i vizi logici compiuti dalla corte d'appello nel valutarla, li
mitandosi a contrapporvi la diversa valutazione a suo avviso
esatta.
5.2. - Vanno ora affrontati i due motivi del ricorso principale. 5.2.1. - La parte della sentenza impugnata con il ricorso prin
cipale, conviene ricordarlo, è quella con cui la domanda di ri
valsa è stata accolta contro soggetto, diverso dal conducente e
dal proprietario, che però aveva stipulato il contratto di assicu
razione.
La motivazione della decisione consta di queste proposizioni. Una delle condizioni generali di contratto — la clausola 1.02
— «dopo aver stabilito le ipotesi di inoperatività dell'assicura
zione, tra le quali quella in cui 'il conducente non è abilitato a
norma delle disposizioni in vigore', dispone che 'nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge,
l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia
dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di ec
cezioni prevista dalla citata norma'».
Il diritto di rivalsa dell'assicuratore deriva sì dal contratto:
ciò non esclude che, se il contratto sia stato stipulato da persona diversa dal proprietario secondo lo schema dell'assicurazione
per conto altrui (art. 1891 c.c.), la rivalsa possa essere esercitata
anche contro il proprietario od il conducente che dell'assicura
zione hanno profittato — come è stato affermato nella sentenza
8 marzo 1993, n. 2764 della Corte di cassazione, cit.
Ma all'azione di rivalsa, nel caso indicato ed in quanto parte del contratto, è soggetto anche il contraente, in quanto tale ed
indipendentemente dal fatto che benefici dell'assicurazione,
perché il contraente si è impegnato ad osservare gli obblighi che
ne derivano e dunque risponde delle obbligazioni assunte.
5.2.2. - Queste le critiche mosse alla decisione con i due mo
tivi. La sentenza 8 marzo 1993, n. 2764 della Corte di cassazione
non ha affermato il principio che soggetto passivo della rivalsa
può essere il contraente non proprietario, ma che può esserlo il
proprietario, anche se non è stato lui a stipulare il contratto.
La corte d'appello ha però ritenuto che il contraente non pro
prietario può essere assoggettato a rivalsa perché tale soggezio ne è conseguenza del non aver egli osservato gli obblighi con
templati nel contratto.
Se non che, la clausola mentre individua i casi in cui l'assicu
ratore ha rivalsa, e vi comprende quello della guida assunta da
conducente privo di patente, non dispone espressamente nel
senso che soggetto passivo della rivalsa sia nel medesimo caso
il contraente e non invece il conducente o l'assicurato: perciò
l'interpretazione seguita si presenta raggiunta in violazione
della regola stabilita dall'art. 1370 c.c., per cui, nel dubbio, le
clausole predisposte da uno dei contraenti si interpretano a favo
re dell'altro.
Se poi la clausola potesse essere interpretata in tal senso, la si
dovrebbe considerare inefficace, in quanto vessatoria e non
espressamente approvata per iscritto: essa porrebbe un limite
alla responsabilità dell'assicuratore, limite non collegato ad un
fatto imputabile al contraente.
Infine, se dovesse ritenersi che la clausola sia stata interpre tata dalla corte d'appello nel senso per cui era fatto obbligo al
contraente di evitare che la guida del veicolo fosse assunta da
persona priva di patente e che il diritto di rivalsa dell'assicura
tore nasceva dalla violazione di tale obbligo, la decisione sareb
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PARTE PRIMA 1804
be manchevole sul punto del non aver accertato se la violazione
dell'obbligo era dipesa da fatto imputabile a sua colpa. La ricorrente osserva che, nella disciplina legale, l'assicurato
non è soggetto a rivalsa, quando la circolazione avviene contro
la sua volontà.
5.2.3. - Delle difese dell'assicuratore merita riportare quella che si svolge lungo la seguente linea argomentativa.
La corte d'appello ha spiegato che l'obbligo di rivalsa trova
va il suo fondamento nel contratto.
La clausola che esclude l'obbligazione indennitaria per l'as
sicuratore e verso il contraente, quando il veicolo è guidato da
conducente privo di patente, e assoggetta il contraente a rivalsa
non rientra tra quelle che, secondo l'art. 1341 c.c., debbono es
sere approvate per iscritto.
Dalla clausola derivava per la contraente l'obbligo di far in
modo che la guida del veicolo non fosse assunta da persona pri va di patente.
Siccome era avvenuto il contrario, incombeva alla parte pro vare che l'inadempimento non fosse derivato da sua colpa.
5.2.4. - Le considerazioni svolte al n. 4 ed in particolare ai
punti 4.2.1 e 4.2.2 consentono di individuare il vizio della deci
sione nel non avere la corte d'appello considerato che la clau
sola del contratto per sé riproduceva la disciplina dettata dal
l'art. 18, 2° comma, della legge, la quale, come si è visto, con
sidera la posizione dell'assicurato e, solo per il caso che la cir
colazione non avvenga contro la sua volontà, lo assoggetta a ri
valsa, perché la circolazione è avvenuta senza rispettare le con
dizioni cui l'assicuratore aveva subordinato la sua obbligazione di tenere indenne lo stesso assicurato.
Sicché, la circostanza che l'assicurazione per la responsabi lità da circolazione del veicolo fosse stata stipulata da persona diversa dal proprietario, non consentiva di operare una sostitu
zione pura e semplice della persona del contraente, non soggetto a responsabilità da circolazione, a quella del proprietario.
Avrebbe invece richiesto un'indagine, volta a ricercare se la
volontà delle parti si fosse concretamente indirizzata nel senso
di obbligare il contraente ad evitare che la guida del veicolo fos
se assunta da soggetto privo di patente e ad assoggettarlo in ca so contrario a rivalsa, rendendo così indifferente, nei rapporti tra
contraente e assicuratore, che la circolazione avvenisse contro la
volontà del proprietario. E questa indagine avrebbe dovuto essere condotta nel rispetto
della regola sull'interpretazione posta dall'art. 1370 c.c.
Una clausola di questo contenuto, diversamente da quanto so
stenuto nei motivi di ricorso, non potrebbe essere considerata
vessatoria, perché non si tratterebbe di clausola che limita una
obbligazione di responsabilità, ma di clausola che delimita il ri
schio assicurato.
E siccome la delimitazione verrebbe a ricollegarsi ad un'ob
bligazione dell'altro contraente rimasta inadempiuta, costitui
rebbe onere dell'obbligato dimostrare che l'inadempimento non è dipeso da causa imputabile a sé.
6. - Il ricorso incidentale è rigettato. 7. - Il ricorso principale è accolto e la corrispondente parte
della sentenza è cassata con rinvio.
Il giudizio di rinvio, che si indica in diversa sezione della Corte d'appello di Milano, rinnoverà il giudizio di interpreta zione del contratto e della clausola relativa al diritto di rivalsa
dell'assicuratore, e nel farlo si atterrà ai principi indicati ai nn. 5.2.4 e 4.
Il Foro Italiano — 2002.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 13 di
cembre 2001, n. 15759; Pres. Spadone, Est. Settimi, P.M. Fi
nocchi Ghersi (conci, conf.); Soc. Agrizoo Frassineto (Avv.
Magrone) c. Frangella (Avv. Verino), Soc. Sai assicuratrice
industriale (Avv. Gambino). Cassa App. Roma 30 mar
zo 1998.
Danni in materia civile — Risarcimento del danno per per dita di «chance» — Criteri di liquidazione — Fattispecie (Cod. civ., art. 1218, 1223, 1225, 1226).
La chance di conseguire un determinato bene non è una mera
aspettativa di fatto bensì un 'entità patrimoniale giuridica mente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazio
ne, onde la sua perdita costituisce una lesione all'integrità del patrimonio risarcibile come conseguenza immediata e di
retta dell'inadempimento del danneggiante (nella specie, è
stato ritenuto che l'inadempimento contrattuale di una parte
dell'obbligo di comunicazione dì avvisi di accertamento fi scale da cui è derivata l'impossibilità per l'altra parte di in
traprendere una lite giudiziaria, per contestare il valore della
sopratassa imposta, avesse determinato un danno autonoma
mente risarcibile rispetto a quello derivante dalla mancata
impugnazione e liquidabile secondo un criterio prognostico sulle possibilità di ottenere vantaggi economici utili dall'in
staurazione della lite). (1)
(1) La sentenza in epigrafe, individuando a livello di conseguenze dell'inadempimento contrattuale la netta distinzione fra il danno da mancata impugnazione e il danno da impossibilità di impugnazione, de finisce chance la concreta ed effettiva occasione favorevole di conse
guire un determinato bene. Quest'ultima, infatti, è stata configurata, nel caso di specie, come entità economica la cui perdita (concretizzandosi nella perdita della possibilità di conseguire un risultato utile di cui ven
ga provata la sussistenza) debba essere risarcita poiché lesione patri moniale autonoma conseguenza del tardivo ed inesatto adempimento contrattuale.
In tal senso, nella giurisprudenza di legittimità (sezione lavoro) af fermano la risarcibilità, nel corso dell'esecuzione del contratto di lavo
ro, del danno per perdita di chance come danno per perdita della possi bilità di conseguire una promozione, a causa dell'inosservanza degli obblighi di buona fede e correttezza nell'espletamento di procedure di
aggiudicazione di qualifiche superiori (vantaggi di carriera o semplici mutamenti di mansioni): Cass. 18 gennaio 2001, n. 682, Foro it., Mass., 83; 25 ottobre 2000, n. 14074, id., Rep. 2000, voce Lavoro (rapporto), n. 842; 21 giugno 2000, n. 8468, ibid., n. 1217; 14 giugno 2000, n.
8132, ibid., n. 861; 17 marzo 1998, n. 2881, id., Rep. 1999, voce cit., n.
990, e, per esteso, Riv. it. dir. lav., 1998,1, 713, con nota di G. Bolego, Nesso causale e quantificazione del danno per perdita di una «chan
ce»-, 10 novembre 1998, n. 11340, Foro it.. Rep. 1998, voce cit., n. 921; 2 dicembre 1996, n. 10748, id., Rep. 1996, voce cit., n. 764; 25 settem bre 1996, n. 8470, ibid., n. 967; 15 marzo 1996, n. 2167, ibid., n. 775, e, per esteso, Giur. it., 1997, I, 1, 792, con nota di A. Rigano, Promo zioni a scelta: tutela delie posizioni soggettive del lavoratore e risarci bilità della perdita di «chance»-, 29 aprile 1993, n. 5026, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 755, e, per esteso, Giur. it., 1994, I, 1, 234, con nota di A. Musy, Sicilcasse ed il danno da perdita di una «chance»-, 22
aprile 1993, n. 4725, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 750; 24 gennaio 1992, n. 781, id., Rep. 1992, voce cit., n. 836; 7 marzo 1991, n. 2368, id., 1991, 1, 1793, con nota di G. De Marzo, Purché non siano percen tuali: perdita di «chance» e «quantum» del danno risarcibile, cui si rinvia per ulteriori indicazioni sul tema; nonché 19 dicembre 1985, n.
6506, id., 1986, I, 383, con nota di A.M. Princigalli, Quando è più sì che no: perdita di «chance» come danno risarcibile (e Riv. dir. comm., 1986, II, 213, con nota di V. Zeno Zencovich, Il danno per la perdita di un 'utilità futura).
Da ultimo, Cass. 14 dicembre 2001, n. 15810, Foro it., Mass., 1271, e Dir. e giustizia, 2002, fase. 2, 53, con nota di S. Evangelista, Perdita di «chance»: non c 'è danno senza la prova sulle possibilità di promo zione (la dimostrazione può basarsi sul calcolo delle probabilità), ha asserito che il danno da perdita di chance, in favore del lavoratore in
giustamente escluso da una procedura selettiva di accesso a qualifica superiore, deve essere risarcito in quanto danno non probabile (o futu
ro) ma certo relativamente all 'an debeatur, poiché certo è l'inadempi mento di un'obbligazione strumentale da parte del datore di lavoro
(quella di effettuare la scelta secondo correttezza e buona fede), obbli
gazione a contenuto patrimoniale: col che si evidenzia come il criterio
probabilistico rivesta un ruolo decisivo esclusivamente sul piano della
quantificazione del danno nell'ambito della liquidazione equitativa. Nella giurisprudenza di merito, v., in senso conforme, Trib. Roma 28
gennaio 1999, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 908, e, per esteso, Giur.
it., 2000, 83, con nota di T. Torresi, Perdita di «chance» e tutela civile
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