Sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1963, n. 300; Pres. Carta P., Est. Cortesani G., P. M.Silocchi (concl. conf.); Ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato Bronzini) c. Leone (Avv. Schifone)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1771/1772-1773/1774Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153380 .
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1771 PARTE PRIMA 1772
contrattuale, di consegnarle i documenti per lo sdoganamento di una mere© divers a da quella cui i documenti stessi si riferivano e che inoltre la S.i.e.p.i. poteva ragionevolmente nutrire dei dubbi eirca la legittimita di tale operazione.
Ora il conyinoimento su quest'ultimo punto, impor tante l'esclusione della colpa, attiene ad una valutazione di merito che non e censurabile in questa sede ; ma non e neanche errata l'affermazione in punto di diritto, poicbe in mancanza di un obbligo contrattuale, non puõ ammettersi una responsabilitä per danni per la violazione del principio del neminem laedere, richiamato dai ricorrenti incidentali, se essa non incide nel rispetto dell'altrui diritto.
I doveri generici di lealtä e di correttezza sono bensi entrati nel nostro ordinamento giuridico, specialmente in materia contrattuale, ma la violazione di tali doveri, quando la legge non ne faccia seguire una sanzione autonoma, costituisce solo un criterio di valutazione e di qualifica zione di un comportamento. Essi non valgono a creare, di per se stessi, un diritto soggettivo tutelato erga omnes dall'osservanza del precetto del neminem laedere quando tale diritto non sia riconosciuto da un'espressa disposizione di legge ; pertanto, un comportamento contrario ai doveri di lealtä, di correttezza e di solidarietä, sociale non puõ essere reputato illegittimo e colposo, ne puõ essere fonte di responsabilitü per danni quando non concreti la viola zione di un diritto altrai giä, riconosciuto in base ad altre norme. (Omissis)
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1963, n. 300; Pres. Carta P., Est. Cortesani G., P. M. Silocchi (concl. conf.) ; Ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato
Bronzini) c. Leone (Avv. Schifone).
Ferrovie, tramvie e f ilu vie — Ferruvie del In Statu — Danni al viajjgiatore —
Respunsabilitä per anormalita del serviziu — Nozione — Fattispeeie (R. d. 1. 11 ottobre 1934 n. 1948, conv. con legge 4
aprile 1935 n. 911, condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, art. 11, § 4).
Respunsabilitä civile — Danni lutiiri — Liquidaziune equitativa — Interessi — Dccorrenza (Cod. civ., art. 2056).
L'improvvisa apertura di uno sportello di vettura ferroviaria costituisce, di per sb, anormalita del servizio, della quale I'Amministrazione, in caso di danno subito dal viaggia tore non in colpa, risponde anche se non ne sia indivi duata la causa specifiea {nella specie, tale causa era stata identificata nel mancato controllo della chiusura degli sportelli, a sua volta determinata da insufficienza di personale). (1)
L'ammontare dei danni futuri (nella specie, per invali
(1) Oiurisprudenza non sempre uniforme. Oonf. alia sentenza riportata, Cass. 20 giugno 1959, n. 1945
(Foro it., Rep. 1959, voce Ferrovie, nn. 95, 96), richiamata nella motivazione della presente.
Nel senso, invece, che l'apertura improvvisa dello sportello non manifesti in so la condotta irregolare dell'Amministra zione, ma debbasi dimostrare che sia dovuta a guasto di congegno o ad omissione di chiusura, Cass. 22 maggio n. 1549 ell marzo n. 685 del 1959, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 92-94 ; 22 giugno 1959, n. 1969, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 106, 107 (ivi descritta la peculiarity della specie) ; App. Milano 6 maggio 1958, id. Rep. 1958, voce cit., nn. 156, 157. >
Nel senso che il deragliamento o lo scontro, senza uopo di individuarne la causa specifica, renda responsabile I'Ammi nistrazione dei danni sofferti dal viaggiatore, Cass. 8 febbraio 1958, n. 408, id., 1958, I, 455, con nota di richiami.
La materia 6 attualmente disciplinata dal decreto pres. 26 giugno 1956 n. 582, e dal decreto interministeriale 13 dicembre 1956 n. 2171.
ditä permanente), pur liquidato, in difetto di peroezione di redditi certi della vittima, mediante il sistema della capitalizzazione, pud essere ridotto eon determinazione equitativa, alla quale non contraddiee la decorrenza degli interessi stabilita a far tempo dal sinistro. (2)
La Corte, ©cc. — I priini tre mezzi del ricorso investono la sentenza non definitiva e possono essere presi in esame congiuntamente per la manifesta connessione delle relative doglianze. Con essi si deduce la violazione dell'art. 11, § 4, delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato, approvate con r. decreto legge 11 ottobre 1934 n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935 n. 911, nonche la insufficiente, erronea e contrad dittoria motivazione circa un punto decisivo della contro versia, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, eod. proc. civ., per avere la Corte di merito : a) ritenuto sussistente 1'anor malitä del servizio per il solo fatto dell'apertura dello sportello, mentre taie evento poteva essere qualificato come anormale solo se ed in quanto ne fosse stata identi ficata la causa e questa potesse attribuirsi a colpa dell'Am ministrazione ; b) ravvisato 1'anormalitä del servizio nel fatto ehe il treno non fosse regolarmente scortato e clie non si fosse proceduto alla verifica della chiusura degli sportelli del treno alla partenza da Eoma, mentre, ai fini della responsabilitä, del vettore ferroviario, nessuna delle circostanze predette si põneva in im nesso di causal ita necessaria col danno sia per ehe, in difetto di una norma regolamentare, il numero delle vettuxe da affidarsi ad ogni conduttore e rimesso alla discrezionalitä della pubblica Amministrazione e sia perclic la traseurata verifica degli sportelli non poteva equivalere, ai fini causali, alla effettiva mancata chiusura degli stessi; c) omesso di prendere in esame la deposizione resa dal conduttore, il quale aveva esplicitamente affermato il regolare disimpegno del ser vizio d'incarrozzamento del treno, inteso come quel com plesso di incombenze ehe riguarda l'apertura e la chiusura degli sportelli in relazione alla salita e alla discesa dei viaggiatori.
Le censure sono prive di consistenza giuridica. Con la sentenza non definitiva la Corte di merito, nel
disattendere il contrario assunto dell'Amministrazione, ha ritenuto anzitutto provata la versione fornita dal Leone circa le modalitä del sinistro, in quanto costui era stato costretto dal movimento del treno ad appoggiarsi alio sportello ehe si era improvvisamente aperto, facendolo cadere. La prova dell'anormalita del servizio, e quindi della colpa dell'Amministrazione, e stata poi desunta da due distinte circostanze, e cioe ehe alla partenza del treno uno dei conduttori era risultato assente, per cui il capotreno aveva affidato ad altro conduttore la scorta di otto anziche di quattro vetture, e ehe alla stazione Termini non si era proceduto alla verifica della chiusura degli sportelli. Orbene
(2) Cfr. Cass. 11 giugno 1958, n. 1946, Foro it., Rep. 1958, voce Responsabilitä civile, nn. 506-508 (richiamata nella moti vazione).
Consulta, inoltre, Cass. 12 luglio 1961, n. 1661, id., Rep. 1961, voce eit., n. 61, ehe ha ritenuto insindacabile in Cassa zione sia la scelta del sistema di liquidazione del danno futuro, secondo tabelle o equity, sia 1'individuazione dei criteri, nonchž Cass. 24 ottobre 1960, n. 2880, id., Rep. 1960, voce eit., n. 392, ehe ha riaffermato 1'incensurabilitä del ricorso a criteri equi tativi complementari per la determinazione complessiva del danno.
Per quanto concerne la decorrenza degli interessi, ehe, nella specie, i Giudici di merito avevano fissato ai giorno del sinistro, il Supremo eollegio ha talvolta seguito un orienta mento piü rigoroso, ritenendo ehe, anche neile stesse liquida zioni equitative, gli interessi possono decorrere dal sinistro, solo se vengono detratti, a scalare, gli interessi per 1'anticipato pagamento : Cass. 30 aprile 1053, n. 1622, id., 1953, I, 1677, con nota di richiami. In dottrina vedi, sulla liquidazione del danno futuro, De Cdpis, Fatti illeciti, in Commentario del co dice civile a cura di A. Scialoja e G. Bbanca, sub art. 2056, e piü in particolare sugli interessi relativi alia somma capita lizzata, Favara, Danno futuro e liquidazione degli interessi, in Foro pad., 1954, I, 262.
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1773 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1774
l'apprezzamento predetto, attinto dalla libera valutazione
delle risultanze processuali, non e censurabile in questa sede perche sorretto da congrua motivazione, immune da
vizi logici e da errori di diritto.
Anzitutto, in ordine al rilievo sub c), la Corte di merito
ha vagliato la deposizione del conduttore Aldini e, se anche
il detto teste alia udienza del 4 giugno 1957 abbia riferito
elementi di fatto contrastanti con le precedenti sue affer
mazioni, e ovvio che, essendosi prestata fede alia primi tiva versione da lui data, ogni altra circostanza, logica mente incompatibile con essa, deve ritenersi disattesa per
implicito. In ordine poi alle doglianze di cui alle lett. a e b, e noto
che in tema di contratto di trasporto di persone l'anor
malita del servizio, ai fini della responsabilitä. per danni
dell'Amministrazione ferroviaria, si concreta in uno speci fico modo di essere, statico o dinamico, del servizio stesso, contrario alle norme regolamentari all'uopo predisposte e collegate all'evento dannoso in virtü di un nesso ezio
logico. Piu specificamente, per quanto concerne la improv visa apertura degli sportelli durante il viaggio, questa
Suprema corte ha giä avuto occasione di precisare (sent. 20 giugno 1959, n. 1945, Foro it., Rep. 1959, voce Ferrovie, nn. 95, 96) che un tale fatto costituisce di per se stesso
anormalitä del servizio, in quanto riconducibile al compor tamento antigiuridico dell'Amministrazione ferroviaria, tenuta ad esigere dal proprio personale viaggiante, in
ottemperanza alle istruzioni di servizio alio stesso impartite, che alia partenza dei treni sia verificata la chiusura degli
sportelli delle vetture. E, una volta accertato l'evento
anzidetto nella sua concreta obiettivitä, il viaggiatore
danneggiato non e tenuto a fornire anche la prova della
causa specifica che ha determinato 1'anormalitä del ser
vizio, attesa la presunzione di colpa posta a carico del
l'azienda vettrice dal § 4° dell'art. 11 delle condizioni e
tariffe, approvate col r. decreto legge n. 1948 del 1934.
Pertanto nel caso in esame, una volta escluso un compor tamento colposo del Leone, sarebbe stata superflua, ai
fini del decidere, ogni ulteriore indagine rivolta a stabilire
in qual modo lo sportello della vettura si sia aperto. Senon
chfe i Griudici di appello ne hanno pure identificato la causa
con la mancata verifica della chiusura degli sportelli del
treno al momento della partenza, rilevando che tale omis
sione era stata resa possibile dalla deficienza del personale di scorta. H6, a giustificare l'affidamento ad un solo con
duttore della scorta di otto vetture in luogo di quattro,
puõ valere la invocata discrezionalitä della pubblica Am
ministrazione perche il potere di organizzazione di un pub blico servizio, quale quello dei trasporti ferroviari, non
deve prescindere dall'osservanza sia delle norme legislative e regolamentari in subiecta materia e sia anche dalle regole di comune prudenza e diligenza richieste dal principio del
neminem laedere. E nella specie l'impiego di un personale
inadeguato alle normali esigenze del servizio (la inade
guatezza dovendo desumersi dal fatto che il servizio era
stato predisposto con l'affidare ad ogni conduttore la scorta
di quattro vetture soltanto) non puõ non integrare gli estremi di una condotta colposa.
Gli altri tre mezzi dei ricorsi sono rivolti contro la sen
tenza definitiva e possono del pari essere vagliati conte
stualmente in quanto con essi si censura, sotto profili
giuridici diversi, le modalitä di liquidazione dell'id quod interest. All'uopo si denunzia la violazione degli art. 2056
cod. civ. e 114 cod. proc. civ., nonchfe il vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza
impugnata circa punti decisivi della controversia (art. 360,
nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) e si rileva che la Corte di merito :
1°) ha trascurato di prendere in esame le specificlie argo mentazioni prospettate dalla difesa dell'Amministrazione,
e cioe che le singolari vicende della carriera scolastica
del Leone, nonche la mancanza di una sua particolare
qualificazione professionale dovevano indurre ad esclu
dere una rapida e redditizia attivitä lavorativa dello stesso,
mentre, per la determinazione del presumibile futuro
guadagno, si e fatto riferimento ad uno stipendio medio
di ben lire 170.000 mensili, conseguibile solo in posti di
notevole responsabilitä accessibili ai oulmine di una di stinta carriera; 2°) ha liquid» to l'indennizzo per la inability
temporanea assoluta e per quella permanente parziale con riferimento ai medesimo reddito mensile sul presup posto che il Leone a causa dell'incidente, avesse ritardato il compimento degli studi, mentre si opponeva dall'Am
ministrazione clie il predetto, avendo cliiesto e conseguito nel 1955 il passaggio dalla facoltä, di medicina a quella di scienze politiche, non avrebbe potuto conseguire la laurea
prima del 1959 ; 3°) ha accolto supinamente le conclusioni del consulente tecnico circa la valutazione degli esiti inva
lidanti del sinistro e la liquidazione dei relativi indennizzi, senza sottoporre ad alcun yaglio critico le risultanze di
quegli accertamenti, il che era tanto piu necessario in
quanto rAmministrazione ne aveva contestato l'attendi
bilitä, con argomentazioni, le quali andavano esaminate e
confutate ; 4°) ha attribuito gli interessi sulle somme liqui date per danni futuri, neutralizzando in tal modo quella riduzione del capitale, effettuata in via equitativa proprio in considerazione del carattere particolare di tali redditi.
Anche le doglianze predette sono infondate. (Omissis) Circa la determinazione del quantum, poi, l'accerta
mento della invalidity permanente comporta la valutazione
anche di quei danni che si proiettano nel futuro, sempre
quando essi siano fondati non su di una pura e semplice eventualitä, ma su una situazione obiettiva e inevitabile,
ricollegantesi alia causa efficiente gia in atto. All'uopo la
relativa liquidazione, costituendo pur sempre un mezzo
presuntivo e approssimativo di rivalsa, puõ essere operata o con criterio matematico, secondo le tariffe di capitaliz zazione vitalizia, allorquando sia ben noto il coefficiente
di guadagno, o con equo apprezzamento delle circostanze
del caso ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., ogni qualvolta sussista impossibility assoluta, o anche soltanto relativa, di accertare il danno nella sua precisa ent it a. In conse
guenza rientra nella discrezionalitä del giudice di merito
cosl la scelta del sistema da adottare come la individuazione
dei criteri posti a base della liquidazione equitativa o
forfettaria.
Nella specie la Corte d'appello, dopo essersi avvalsa
del sistema di capitalizzazione, ha ravvisato tuttavia giusto
apportarvi un correttivo, attesa la inesistenza di un red
dito in atto, riducendo di un terzo la somma cosi ottenuta,
per cui in definitiva la liquidazione deve ritenersi effettuata
equitativamente. Ciõ stante, non solo restano sottratti
ad ogni controllo di legittimitä i criteri discrezionali al
l'uopo tenuti presenti per la liquidazione dei danni futuri, ma non e neppure censurabile l'attribuzione degli interessi
e la conseguente loro decorrenza dalla data del sinistro
perche, come questo Supremo collegio ha giä altre volte
deciso (sentenza 9 aprile 1958, n. 1169, Foro it., Eep. 1958, voce Besponsabilitä civile, nn. 506-508), nelle liquida zioni effettuate pro bono et aequo gli interessi hanno una
intermedia funzione integratrice della somma capitale, ehe rimane in tal modo meglio adeguata alla effettivitä del
danno. II rigetto della impugnazione importa la condanna
deH'Amministrazione ricorrente alle spese processuali. Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 8 febbraio 1963, n. 221 ; Pres.
Mastrapasqua P., Est. La farina, p. M. Pedace
(concl. conf.); Comune di Piove di Sacco (Avv. Di Ro
berto, Merlin) c. Assicurazioni generali (Avv. Bia
monti, Pezzolo) e Fall. Soc. Idrogas di Padova (Avv.
pletrantoni, salmazo).
(Oonferma A pp. Venezia 26 luglio 1960)
Estinzione del process» — Proposizione delle do
mande contro debitore prineipale e fideiussore
in unico processo — Estinzione parziale —- Inam
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