sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1986, n. 894; Pres. Gabrieli, Est. Cherubini, P. M.Martinelli (concl. conf.); Soc. Standa (Avv. S. Pescatore, Nicoletti) c. Soc. Plurinvest (Avv.Ciccotti, Ichino). Conferma App. Milano 9 ottobre 1981Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 11 (NOVEMBRE 1986), pp. 2825/2826-2827/2828Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180938 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sentenza del 14 marzo 1978, accoglieva la domanda, ritenendo
efficace la contribuzione volontaria effettuata dall'istante.
L'appello dell'I.n.p.s., insistente sulla tesi dell'inammissibilità della prosecuzione volontaria ai sensi del citato art. 5 d.p.r. 1432/71, nel combinato disposto della convenzione italo-argentina 12 aprile 1961 ratificata con 1. 3 dicembre 1962 n. 1759 (entrata in vigore il 1° gennaio 1964), era accolto con sentenza del 7
febbraio 1979 dal Tribunale di Trieste, il quale riteneva appunto operante il divieto di cui alla citata norma.
La Pregelc ricorre per cassazione con due motivi. L'I.n.p.s. resiste con controricorso e successiva memoria.
Motivi della decisione. — Col primo motivo di ricorso la
Predelc denunzia la violazione degli art. 5, 2° comma, d.p.r. 31
dicembre 1971 n. 1432, 35, lett. b, n. 1, 1. 30 aprile 1969 n. 153,
132, n. 4, c.p.c., in ordine alla ritenuta inefficacia dei contributi
volontari versati dopo la data di decorrenza della pensione liquidata a carico di un ente previdenziale estero, e sostiene che il carattere eccezionale della ipotesi ostantiva prevista dal citato
art. 5 d.p.r. 1432/71, nei limiti della delega di cui all'art. 35, n.
1, lett. b, 1. 153/69, posta in rilievo dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 243/76 (Foro it., 1977, I, 584) non consente la sua
estensione al caso della pensione straniera.
Col secondo motivo (violazione stesse citate disposizioni non
ché 1. 3 dicembre 1962 n. 1759 di ratifica ed esecuzione della
convenzione italo-argentina 12 aprile 1961) censura la ritenuta
equiparabilità del trattamento pensionistico conseguito in Argen tina alla pensione i.v.s. italiana, ponendo in rilievo l'autonomia della posizione assicurativa già acquisita in Italia col riscatto dei
periodi di lavoro fra il 1920 e il 1926 e l'indifferenza a tali effetti
di quella conseguita con la successiva attività svolta da lei
(rimasta peraltro cittadina italiana) in Argentina. Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente perché
riconducibili nel quadro dell'unico tema costituito dall'interpre tazione dell'art. 5, 2° comma, d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1432, è
fondato.
Il problema della inclusione o meno della pensione estera fra
quelle il cui godimento è di ostacolo al versamento di contributi
volontari ai sensi della citata disposizione è stata già risolto in
senso negativo da questa corte con sentenza n. 6300 del 25
ottobre 1983 (id., Rep. 1984, voce Previdenza sociale, n. 334), né
vengono era addotti argomenti idonei a giustificare un diverso
orientamento.
Premesso che la controversia non investe sotto alcun profilo la
questione di cittadinanza della ricorrente, che il tribunale si è
posta ultroneameante (peraltro negando quella italiana senza
attendibili argomenti), posto che si tratta di soggetto già ope rante nelle province della Venezia Giulia e Tridentina ed al
quale la 1. 1° febbraio 1962 n. 35 riconosce la possibilità di
acquistare una posizione assicurativa italiana in relazione al
periodo dal 1° luglio 1920 all'entrata in vigore del r.d.l. 29
novembre 1925 n. 2146 (periodo per il quale erano precedente mente esclusi), deve ritenersi fondata la tesi di parte ricorrente
secondo cui la pensione erogatagli dall'istituto assicuratore argen tino (in relazione al lavoro dipendente prestato in quello Stato) non costituisce ragione di esclusione dal diritto alla prosecuzione volontaria.
Il 2° comma dell'art. 5 d.p.r. 1432 del 1971 (che vieta il
versamento di contributi volontari « per i periodi successivi alla
data di decorrenza della pensione liquidata a carico dell'assicura
zione obbligatoria per i.v.s. » oppure a carico delle forme di
previdenza sostitutive o delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi) non consente di estendere il divieto, la cui lettera ed
il cui fondamento razionale impongono una interpretazione con
tenuta nei limiti del suo chiaro dettato, a chi percepisca una
pensione da uno Stato estero, non potendo questa equipararsi ad
alcuna di quelle specificamente indicate nella disposizione in
esame.
Tale interpretazione è del resto in piena osservanza dei limiti
posti all'attività normativa del governo dalla legge delegante (art.
35, lett. b, n. 1, 1. 30 aprile 1969 n. 153), laddove si dispone che
il governo, nell'esercizio della delega, dovrà « attuare il principio
che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria i.v.s.
non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per
pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, né con trat
tamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicu
razione obbligatoria per i.v.s. », limiti che invece la Corte co
stituzionale ha ritenuto superati in relazione all'estensione del di
vieto di prosecuzione o versamento volontari nei confronti degli
iscritti « alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i
lavoratori autonomi » e dei titolari di pensione diretta liquidata a
Il Foro Italiano — 1986 — Parte I-183.
carico delle stesse gestioni (sent. n. 243 del 1976), col che
confermando la necessità per l'interprete di non ampliare il
campo di azione della norma limitativa del diritto.
Escluso che ricorra nella specie la limitazione come effetto del
citato art. 5 d.p.r. 1432, deve del pari escludersi che essa possa ricavarsi dalla convenzione italo-argentina del 12 aprile 1961 (resa esecutiva con 1. 3 dicembre 1962 n. 1759), richiamata dall'l.n.p.s. a sostegno della sua tesi, la quale convenzione in realtà, stabilen
do con l'art. 5 che, per il lavoratore sottoposto alla legislazione di entrambi i paesi contraenti, i periodi di assicurazione « si
totalizzano in quanto non si sovrappongono », intende solo impe dire la duplicazione dei benefìci derivanti dalla contribuzione
relativa ad uno stesso periodo di lavoro, senza che da ciò possa
logicamente inferirsi la perdita del diritto alla prosecuzione vo
lontaria (di cui ricorrano i presupposti), sol perché si sia già
conseguito il pensionamento nell'altro Stato contraente.
La sentenza dev'essere pertanto annullata, col rinvio ad altro
giudice d'appello (designato nel Tribunale del lavoro di Gorizia), il quale esaminerà nuovamente la causa uniformandosi ai suenun
ciati principi. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione HI civile; sentenza 14
febbraio 1986, n. 894; Pres. Gabrieli, Est. Cherubini, P.M.
Martinelli (conci, conf.); Soc. Standa (Avv. S. Pescatore,
Nicoletti) c. Soc. Plurinvest (Aw. Ciccotti, Ichino). Confer ma App. Milano 9 ottobre 1981.
Locazione — Immobili adibiti ad attività commerciale — Cessio
ne dell'azienda e del contratto di locazione — Cessione ulterio
re — Conduttore originario — Obbligazioni contrattuali —
Solidarietà — Sussistenza (L. 27 gennaio 1963 n. 19, tutela
giuridica dell'avviamento commerciale, art. 5).
L'obbligo solidale per l'adempimento delle obbligazioni nascenti
dal contratto, stabilito dall'art. 5 l. 27 gennaio 1963 n. 19 a
carico del conduttore che abbia ceduto l'azienda commerciale
insieme al contratto di locazione relativo all'immobile in cui
essa è esercitata, non viene meno in caso di cessione ulteriore
dell'azienda e del contratto ad opera del primo cessionario. (1)
(1) La pronunzia (che, pur riferendosi all'art. 5 1. n. 19/63, conserva
attualità, giacché il vigente art. 36 1. n. 392/78 ricalca sostanzialmente la precedente disciplina in tema di cessione della locazione non
abitativa unitamente all'azienda) conferma App. Milano 9 ottobre 1981, Foro it., Rep. 1982, voce Locazione, n. 214. In senso contrario, v. Trib. Milano 20 dicembre 1979, id., Rep. 1980, voce cit., n. 503, emessa in primo grado nell'ambito del medesimo giudizio; e Trib.
Milano 9 febbraio 1981, Società, 1982, 416 con nota di D. Piombo. Per la legittimità dell'ulteriore cessione del contratto di locazione o
sublocazione dell'immobile in una con la cessione o l'affitto dell'azien
da, v. anche Cass. 27 novembre 1979, n. 6235, Foro it., Rep. 1979, voce cit., n. 617, e 4 giugno 1979, n. 3179, id., 1980, I, 1099.
In dottrina, criticamente sull'indirizzo della Cassazione si è espresso G. Grasselli, Pluralità di cessioni del contratto di locazione e
responsabilità dell'originario contraente, in Giust. civ., 1986, I, 1927. Con riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 36 1. 392/78, F.
Gazzoni, Cessione di azienda e successione nel rapporto locativo, id.,
1980, II, 193, afferma che, in ipotesi di cessioni successive, per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione
risponde — sussidiariamente all'ultimo cessionario dell'azienda, condut tore effettivo dell'immobile — il locatario originario e non i successivi cedenti.
Per altri spunti problematici inerenti alla disciplina della cessione del contratto di locazione commerciale unitamente all'azienda, cfr. Cass. 22 gennaio 1983, n. 623 e Trib. Milano 30 settembre 1982, Foro
it., 1984, I, 544, con nota di richiami. Adde Cass. 14 dicembre 1985, n. 6346, id., Rep. 1985, voce cit., n. 762; 5 settembre 1985, n. 4614, ibid., n. 763; Trib. Milano 24 gennaio 1985, Arch, locazioni, 1985, 741; Trib. Milano 21 gennaio 1982, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 924, e Pret. Bari 13 febbraio 1985, Arch, locazioni, 1986, 162, sui requisiti necessari per la configurabilità della cessione d'azienda rilevante ai fini
della cessione del contratto di locazione; Cass. 5 novembre 1985, n.
5357, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 694, in tema di necessità del
locatore sorta successivamente alla cessione del contratto. In dottrina, cfr. G. Marchesi, Il trasferimento dell'azienda nell'equo
canone: un caso clinico, in Arch, locazioni, 1984, 11; G. Paparella, Le articolazioni dell'azienda nelle vicende della cessione del contratto
di locazione, in Rass. equo canone, 1985, 48; V. Benedetti, Fusione di società e subentro nel contratto di locazione ai sensi degli art. 37 e
36 l. 27 luglio 1978 n. 392, in Giur. merito, 1986, 202. Sull'art. 36 1. 392/78 in genere v. P. Cosentino-P. Vitucci, Le locazioni dopo le
riforme del 1978-1985, 1986, 193; F. Lazzaro-R. Preden, Le locazioni
per uso non abitativo, 1985, 410 s., 551 s.
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2827 PARTE PRIMA 2828
Svolgimento del processo. — Con contratto del 15 dicembre
1971, la s.a.s. Plurinvest diede in locazione alla s.p.a. Drop (successivamente incorporata dalla s.p.a. Standa) un proprio im
mobile sito in Milano adibito ad esercizio commerciale.
Nel febbraio 1973, la Drop cedette alla s.p.a. Zingone con
fezioni l'azienda e, conseguentemente, il contratto di locazione, ai
sensi della 1. 27 gennaio 1963 n. 19.
A sua volta, nell'aprile 1975, la società Zingone cedette
azienda e contratto di locazione alla s.p.a. S.a.t.i.
Insorta controversia tra la locatrice e le due ultime conduttrici
sulla misura del canone, la Plurinvest convenne in giudizio davanti al Pretore di Milano la Standa, la Zingone e la S.a.t.i.
chiedendo la condanna della Standa e della Zingone, in solido, al
pagamento delle differenze di canone dovute per il periodo dal
29 dicembre 1974 al 14 aprile 1975, e la condanna in solido della
Standa, della Zingone e della S.a.t.i. al pagamento delle differen
ze di canone per il periodo successivo al 15 aprile 1975. Il pretore, in relazione a quest'ultima parte della domanda,
rimetteva la causa al Tribunale di Milano perché decidesse sulla
eccezione pregiudiziale della Standa circa l'esistenza di una soli darietà passiva tra la Standa medesima e la S.a.t.i.
Riassunta dalla Plurinvest la causa, il tribunale rigettava la
domanda, diretta ad ottenere il pagamento dei canoni dovuti direttamente dalla Standa, osservando che la cessione del contrat to dalla Zingone alla S.a.t.i. aveva determinato l'estinzione del
l'obbligazione solidale di pagamento facente carico alla Standa in
conseguenza della cessione del contratto operata da quest'ultima a favore della Zingone.
Su impugnazione della Plurinvest, la Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 9 ottobre 1981, accoglieva il gravame e
condannava la Standa a pagare all'appellante il residuo importo dei canoni per il periodo controverso. I giudici d'appello disat
tendevano l'opinione del tribunale, secondo cui la responsabilità del primo conduttore sussiste, solidalmente col primo cessionario, soltanto in ordine alla prima cessione e non anche in relazione
alle successive cessioni, e ritenevano, invece, che, ai sensi dell'art.
5 1. n. 19 del 1963, la responsabilità solidale del primo conduttore
cedente permane per tutta la durata del rapporto, chiunque sia il
conduttore.
Avverso questa decisione, la Standa ha proposto ricorso per
cassazione, fondato su di un unico motivo. La Plurinvest resiste
con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo del ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 1. n. 19 del 1963 e sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in tale vizio di legittimità, considerando la
Standa solidalmente tenuta, ai sensi della citata norma, non solo
per le obbligazioni della società Zingone, ma anche per quelle della società S.a.t.i.
A dimostrazione del suo assunto, la ricorrente svolge la
seguente argomentazione. in caso di cessione, il mutamento dei soggetti del rapporto
sinallagmatico (al cedente subentra il cessionario) comporta che
l'obbligazione del primo rispetto ali originaria controparte abbia un titolo nuovo e differente. Si tratta ai obbligazione che nasce
dalla legge la quale pone a carico del cedente un'obbligazione succedanea di adempimento, se e in quanto l'obbligato principale (cessionario) non adempia: infatti, questa è la disciplina dell art.
1408 c.c. e dell'art. 36 1. n. 392 del 1978.
Da questa costruzione, che configura come obbligazione di
garanzia quella che rimane in capo al cedente nei confronti
dell'originario contraente, la ricorrente fa discendere la conse
guenza che l'estinzione dell'obbligazione principale (del cessiona rio verso l'altra parte) determina, in forza delle regole esistenti in
materia di fideiussione, il venir meno di questa obbligazione di
garanzia. Sicché, in relazione al caso di specie, dovrebbe conclu
dersi che, venuta meno, a seguito della seconda cessione (tra
Zingone e S.a.t.i.), la veste di obbligato principale della Zingone verso la Plurinvest, si estinguerebbe l'oobligazione di garanzia
(per le obbligazioni della Zingone) della Standa. A tutto voler
concedere — aggiunge la ricorrente — il suo obbligo, essendo di
garanzia, presuppone l'inutile escussione del debitore principale
(S.a.t.i.) e la sentenza impugnata ila omesso ogni indagine al
riguardo. Il ricorso non è fondato. L'argomentazione della ricorrente si
risolve in una petizione di principio e non in una dimostrazione
perché dà per scontata una premessa cne costituisce, invece, il
demonstrandum.
Infatti, la Standa, prendendo le mosse dalla struttura legislativa della cessione del contratto (art. 1408 c.c.) e dai trattamento che
Il Foro Italiano — 1986.
il codice civile riserva al cedente, afferma, senza dimostrazione, che pari trattamento la 1. n. 19 del 1963 attribuisce a colui che
ceda, insieme all'azienda, il contratto di locazione.
La questione è, invece, proprio quella di valutare la portata di
quest'ultima norma; e la ricorrente sembra finalmente accorgerse ne quando, nella memoria, si riporta a criteri di ragionevolezza
per giustificare le proprie conclusioni.
Orbene l'art. 5 1. n. 19 del 1963 stabilisce che « il conduttore
cedente rimane obbligato in solido con il cessionario dell'azienda
per il pagamento del fitto o per l'osservanza di tutte le
condizioni del contratto ».
Si tratta, dunque, di una norma speciale che disciplina una
particolare fattispecie, per cui il richiamo alle norme generali non
è decisivo. Va puntualizzato, inoltre, che non può applicarsi la
regolamentazione dettata dall'art. 36 1. n. 392/78 perché la
fattispecie si è realizzata prima dell'entrata in vigore di questa
legge. Ciò posto, reputa la corte che il legislatore abbia voluto —
come correttamente ha ritenuto la corte d'appello — dare al
locatore, per bilanciare la sottrazione della facoltà di scegliere la
controparte ovvero di dare, e il che è lo stesso, il suo assenso
alla cessione, una tutela più ampia stabilendo che il conduttore
cedente — cioè il soggetto con il quale egli ha trattato intuitu
personae — è solidalmente tenuto per obbligazioni del cessiona
rio.
Rimane da considerare il caso in cui non vi sia una sola
cessione ma, come nella fattispecie in esame, alla prima ne segua una successiva. L'ipotesi non è disciplinata espressamente dal
legislatore, il quale ha tenuto conto della situazione più semplice,
ma questa corte ritiene che, anche nel caso di più cessioni
successive, il conduttore originario (e primo cedente) sia solidal
mente tenuto con l'ultimo cessionario per le obbligazioni di
costui.
Questa conclusione si basa proprio sulla constatazione, a torto
definita « semplicistica » dalla ricorrente, che mentre il locatore
non può porre in essere alcun rimedio, quando il conduttore cede
il contratto ad un terzo insieme all'azienda; invece, il primo
cedente non può ignorare gli sviluppi della situazione e può
evitare che il suo comportamento metta in moto il meccanismo
dei subentri automatici; sicché appare corretta la conclusione che
costui deve assumere tutte le conseguenti responsabilità. Del
resto, il legislatore prevede espressamente un vincolo solidale, tra
i soggetti coinvolti nella operazione giuridica, mentre la Standa è
costretta, per negare i tipici effetti della solidarietà passiva, a fare
un ragionamento che, come si è visto, non può essere condiviso.
È il caso di rilevare, poi, che la ricorrente invoca, a sostegno
della tesi ad essa favorevole, una situazione di mancanza di
collegamento giuridico tra originario conduttore e ulteriore ces
sionario che, ben più a ragione, può essere richiamata per
giustificare l'esistenza di un obbligo solidale tra i predetti, inteso
come misura di maggior tutela per il locatore. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 14 feb
braio 1986, n. 876; Pres. La Torre, Est. Borrè, P. M. Benanti
(conci, diff.); Melotti <Avv. Recca) c. Provincia autonoma di
Trento (Aw. Lorenzoni). Conferma Pret. Cavalese 22 gennaio
1982.
Trentino-Alto Adige — Caccia — Riserve istituite nel territorio
della provincia di Trento — Autorizzazione all'esercizio della
caccia — Competenza — Fattispecie (L. reg. Trentino-Alto
Adige 7 settembre 1964 n. 14, norma per la costituzione e la
gestione delle riserve di caccia, art. 2; 1. 27 dicembre 1977
n. 968, principi generali e disposizioni per la protezione e la
tutela della fauna e la disciplina della caccia, art. 1, 7).
Nel territorio della provincia autonoma di Trento la competenza a
concedere l'autorizzazione all'esercizio della caccia spetta alla
Federazione italiana della caccia in quanto concessionaria ex
lege della riserva in cui di diritto è costituito il territorio
regionale; va, pertanto, confermato il rigetto da parte del pretore
dell'opposizione contro l'ingiunzione di pagamento emessa dalla
provincia autonoma di Trento per esercizio della caccia senza
permesso, pur in presenza di provvedimento favorevole emanato
dal presidente della giunta provinciale. (1)
(1) In termini per quanto riguarda la posizione di concessionaria, ex
lege delle situazioni giuridiche soggettive spettanti ai comuni titolari
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