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sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1986, n. 894; Pres. Gabrieli, Est. Cherubini, P. M....

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sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1986, n. 894; Pres. Gabrieli, Est. Cherubini, P. M. Martinelli (concl. conf.); Soc. Standa (Avv. S. Pescatore, Nicoletti) c. Soc. Plurinvest (Avv. Ciccotti, Ichino). Conferma App. Milano 9 ottobre 1981 Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 11 (NOVEMBRE 1986), pp. 2825/2826-2827/2828 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180938 . Accessed: 28/06/2014 16:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.178 on Sat, 28 Jun 2014 16:57:02 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1986, n. 894; Pres. Gabrieli, Est. Cherubini, P. M.Martinelli (concl. conf.); Soc. Standa (Avv. S. Pescatore, Nicoletti) c. Soc. Plurinvest (Avv.Ciccotti, Ichino). Conferma App. Milano 9 ottobre 1981Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 11 (NOVEMBRE 1986), pp. 2825/2826-2827/2828Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180938 .

Accessed: 28/06/2014 16:57

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sentenza del 14 marzo 1978, accoglieva la domanda, ritenendo

efficace la contribuzione volontaria effettuata dall'istante.

L'appello dell'I.n.p.s., insistente sulla tesi dell'inammissibilità della prosecuzione volontaria ai sensi del citato art. 5 d.p.r. 1432/71, nel combinato disposto della convenzione italo-argentina 12 aprile 1961 ratificata con 1. 3 dicembre 1962 n. 1759 (entrata in vigore il 1° gennaio 1964), era accolto con sentenza del 7

febbraio 1979 dal Tribunale di Trieste, il quale riteneva appunto operante il divieto di cui alla citata norma.

La Pregelc ricorre per cassazione con due motivi. L'I.n.p.s. resiste con controricorso e successiva memoria.

Motivi della decisione. — Col primo motivo di ricorso la

Predelc denunzia la violazione degli art. 5, 2° comma, d.p.r. 31

dicembre 1971 n. 1432, 35, lett. b, n. 1, 1. 30 aprile 1969 n. 153,

132, n. 4, c.p.c., in ordine alla ritenuta inefficacia dei contributi

volontari versati dopo la data di decorrenza della pensione liquidata a carico di un ente previdenziale estero, e sostiene che il carattere eccezionale della ipotesi ostantiva prevista dal citato

art. 5 d.p.r. 1432/71, nei limiti della delega di cui all'art. 35, n.

1, lett. b, 1. 153/69, posta in rilievo dalla Corte costituzionale con

sentenza n. 243/76 (Foro it., 1977, I, 584) non consente la sua

estensione al caso della pensione straniera.

Col secondo motivo (violazione stesse citate disposizioni non

ché 1. 3 dicembre 1962 n. 1759 di ratifica ed esecuzione della

convenzione italo-argentina 12 aprile 1961) censura la ritenuta

equiparabilità del trattamento pensionistico conseguito in Argen tina alla pensione i.v.s. italiana, ponendo in rilievo l'autonomia della posizione assicurativa già acquisita in Italia col riscatto dei

periodi di lavoro fra il 1920 e il 1926 e l'indifferenza a tali effetti

di quella conseguita con la successiva attività svolta da lei

(rimasta peraltro cittadina italiana) in Argentina. Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente perché

riconducibili nel quadro dell'unico tema costituito dall'interpre tazione dell'art. 5, 2° comma, d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1432, è

fondato.

Il problema della inclusione o meno della pensione estera fra

quelle il cui godimento è di ostacolo al versamento di contributi

volontari ai sensi della citata disposizione è stata già risolto in

senso negativo da questa corte con sentenza n. 6300 del 25

ottobre 1983 (id., Rep. 1984, voce Previdenza sociale, n. 334), né

vengono era addotti argomenti idonei a giustificare un diverso

orientamento.

Premesso che la controversia non investe sotto alcun profilo la

questione di cittadinanza della ricorrente, che il tribunale si è

posta ultroneameante (peraltro negando quella italiana senza

attendibili argomenti), posto che si tratta di soggetto già ope rante nelle province della Venezia Giulia e Tridentina ed al

quale la 1. 1° febbraio 1962 n. 35 riconosce la possibilità di

acquistare una posizione assicurativa italiana in relazione al

periodo dal 1° luglio 1920 all'entrata in vigore del r.d.l. 29

novembre 1925 n. 2146 (periodo per il quale erano precedente mente esclusi), deve ritenersi fondata la tesi di parte ricorrente

secondo cui la pensione erogatagli dall'istituto assicuratore argen tino (in relazione al lavoro dipendente prestato in quello Stato) non costituisce ragione di esclusione dal diritto alla prosecuzione volontaria.

Il 2° comma dell'art. 5 d.p.r. 1432 del 1971 (che vieta il

versamento di contributi volontari « per i periodi successivi alla

data di decorrenza della pensione liquidata a carico dell'assicura

zione obbligatoria per i.v.s. » oppure a carico delle forme di

previdenza sostitutive o delle gestioni speciali per i lavoratori

autonomi) non consente di estendere il divieto, la cui lettera ed

il cui fondamento razionale impongono una interpretazione con

tenuta nei limiti del suo chiaro dettato, a chi percepisca una

pensione da uno Stato estero, non potendo questa equipararsi ad

alcuna di quelle specificamente indicate nella disposizione in

esame.

Tale interpretazione è del resto in piena osservanza dei limiti

posti all'attività normativa del governo dalla legge delegante (art.

35, lett. b, n. 1, 1. 30 aprile 1969 n. 153), laddove si dispone che

il governo, nell'esercizio della delega, dovrà « attuare il principio

che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria i.v.s.

non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per

pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, né con trat

tamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicu

razione obbligatoria per i.v.s. », limiti che invece la Corte co

stituzionale ha ritenuto superati in relazione all'estensione del di

vieto di prosecuzione o versamento volontari nei confronti degli

iscritti « alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i

lavoratori autonomi » e dei titolari di pensione diretta liquidata a

Il Foro Italiano — 1986 — Parte I-183.

carico delle stesse gestioni (sent. n. 243 del 1976), col che

confermando la necessità per l'interprete di non ampliare il

campo di azione della norma limitativa del diritto.

Escluso che ricorra nella specie la limitazione come effetto del

citato art. 5 d.p.r. 1432, deve del pari escludersi che essa possa ricavarsi dalla convenzione italo-argentina del 12 aprile 1961 (resa esecutiva con 1. 3 dicembre 1962 n. 1759), richiamata dall'l.n.p.s. a sostegno della sua tesi, la quale convenzione in realtà, stabilen

do con l'art. 5 che, per il lavoratore sottoposto alla legislazione di entrambi i paesi contraenti, i periodi di assicurazione « si

totalizzano in quanto non si sovrappongono », intende solo impe dire la duplicazione dei benefìci derivanti dalla contribuzione

relativa ad uno stesso periodo di lavoro, senza che da ciò possa

logicamente inferirsi la perdita del diritto alla prosecuzione vo

lontaria (di cui ricorrano i presupposti), sol perché si sia già

conseguito il pensionamento nell'altro Stato contraente.

La sentenza dev'essere pertanto annullata, col rinvio ad altro

giudice d'appello (designato nel Tribunale del lavoro di Gorizia), il quale esaminerà nuovamente la causa uniformandosi ai suenun

ciati principi. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione HI civile; sentenza 14

febbraio 1986, n. 894; Pres. Gabrieli, Est. Cherubini, P.M.

Martinelli (conci, conf.); Soc. Standa (Avv. S. Pescatore,

Nicoletti) c. Soc. Plurinvest (Aw. Ciccotti, Ichino). Confer ma App. Milano 9 ottobre 1981.

Locazione — Immobili adibiti ad attività commerciale — Cessio

ne dell'azienda e del contratto di locazione — Cessione ulterio

re — Conduttore originario — Obbligazioni contrattuali —

Solidarietà — Sussistenza (L. 27 gennaio 1963 n. 19, tutela

giuridica dell'avviamento commerciale, art. 5).

L'obbligo solidale per l'adempimento delle obbligazioni nascenti

dal contratto, stabilito dall'art. 5 l. 27 gennaio 1963 n. 19 a

carico del conduttore che abbia ceduto l'azienda commerciale

insieme al contratto di locazione relativo all'immobile in cui

essa è esercitata, non viene meno in caso di cessione ulteriore

dell'azienda e del contratto ad opera del primo cessionario. (1)

(1) La pronunzia (che, pur riferendosi all'art. 5 1. n. 19/63, conserva

attualità, giacché il vigente art. 36 1. n. 392/78 ricalca sostanzialmente la precedente disciplina in tema di cessione della locazione non

abitativa unitamente all'azienda) conferma App. Milano 9 ottobre 1981, Foro it., Rep. 1982, voce Locazione, n. 214. In senso contrario, v. Trib. Milano 20 dicembre 1979, id., Rep. 1980, voce cit., n. 503, emessa in primo grado nell'ambito del medesimo giudizio; e Trib.

Milano 9 febbraio 1981, Società, 1982, 416 con nota di D. Piombo. Per la legittimità dell'ulteriore cessione del contratto di locazione o

sublocazione dell'immobile in una con la cessione o l'affitto dell'azien

da, v. anche Cass. 27 novembre 1979, n. 6235, Foro it., Rep. 1979, voce cit., n. 617, e 4 giugno 1979, n. 3179, id., 1980, I, 1099.

In dottrina, criticamente sull'indirizzo della Cassazione si è espresso G. Grasselli, Pluralità di cessioni del contratto di locazione e

responsabilità dell'originario contraente, in Giust. civ., 1986, I, 1927. Con riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 36 1. 392/78, F.

Gazzoni, Cessione di azienda e successione nel rapporto locativo, id.,

1980, II, 193, afferma che, in ipotesi di cessioni successive, per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione

risponde — sussidiariamente all'ultimo cessionario dell'azienda, condut tore effettivo dell'immobile — il locatario originario e non i successivi cedenti.

Per altri spunti problematici inerenti alla disciplina della cessione del contratto di locazione commerciale unitamente all'azienda, cfr. Cass. 22 gennaio 1983, n. 623 e Trib. Milano 30 settembre 1982, Foro

it., 1984, I, 544, con nota di richiami. Adde Cass. 14 dicembre 1985, n. 6346, id., Rep. 1985, voce cit., n. 762; 5 settembre 1985, n. 4614, ibid., n. 763; Trib. Milano 24 gennaio 1985, Arch, locazioni, 1985, 741; Trib. Milano 21 gennaio 1982, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 924, e Pret. Bari 13 febbraio 1985, Arch, locazioni, 1986, 162, sui requisiti necessari per la configurabilità della cessione d'azienda rilevante ai fini

della cessione del contratto di locazione; Cass. 5 novembre 1985, n.

5357, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 694, in tema di necessità del

locatore sorta successivamente alla cessione del contratto. In dottrina, cfr. G. Marchesi, Il trasferimento dell'azienda nell'equo

canone: un caso clinico, in Arch, locazioni, 1984, 11; G. Paparella, Le articolazioni dell'azienda nelle vicende della cessione del contratto

di locazione, in Rass. equo canone, 1985, 48; V. Benedetti, Fusione di società e subentro nel contratto di locazione ai sensi degli art. 37 e

36 l. 27 luglio 1978 n. 392, in Giur. merito, 1986, 202. Sull'art. 36 1. 392/78 in genere v. P. Cosentino-P. Vitucci, Le locazioni dopo le

riforme del 1978-1985, 1986, 193; F. Lazzaro-R. Preden, Le locazioni

per uso non abitativo, 1985, 410 s., 551 s.

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2827 PARTE PRIMA 2828

Svolgimento del processo. — Con contratto del 15 dicembre

1971, la s.a.s. Plurinvest diede in locazione alla s.p.a. Drop (successivamente incorporata dalla s.p.a. Standa) un proprio im

mobile sito in Milano adibito ad esercizio commerciale.

Nel febbraio 1973, la Drop cedette alla s.p.a. Zingone con

fezioni l'azienda e, conseguentemente, il contratto di locazione, ai

sensi della 1. 27 gennaio 1963 n. 19.

A sua volta, nell'aprile 1975, la società Zingone cedette

azienda e contratto di locazione alla s.p.a. S.a.t.i.

Insorta controversia tra la locatrice e le due ultime conduttrici

sulla misura del canone, la Plurinvest convenne in giudizio davanti al Pretore di Milano la Standa, la Zingone e la S.a.t.i.

chiedendo la condanna della Standa e della Zingone, in solido, al

pagamento delle differenze di canone dovute per il periodo dal

29 dicembre 1974 al 14 aprile 1975, e la condanna in solido della

Standa, della Zingone e della S.a.t.i. al pagamento delle differen

ze di canone per il periodo successivo al 15 aprile 1975. Il pretore, in relazione a quest'ultima parte della domanda,

rimetteva la causa al Tribunale di Milano perché decidesse sulla

eccezione pregiudiziale della Standa circa l'esistenza di una soli darietà passiva tra la Standa medesima e la S.a.t.i.

Riassunta dalla Plurinvest la causa, il tribunale rigettava la

domanda, diretta ad ottenere il pagamento dei canoni dovuti direttamente dalla Standa, osservando che la cessione del contrat to dalla Zingone alla S.a.t.i. aveva determinato l'estinzione del

l'obbligazione solidale di pagamento facente carico alla Standa in

conseguenza della cessione del contratto operata da quest'ultima a favore della Zingone.

Su impugnazione della Plurinvest, la Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 9 ottobre 1981, accoglieva il gravame e

condannava la Standa a pagare all'appellante il residuo importo dei canoni per il periodo controverso. I giudici d'appello disat

tendevano l'opinione del tribunale, secondo cui la responsabilità del primo conduttore sussiste, solidalmente col primo cessionario, soltanto in ordine alla prima cessione e non anche in relazione

alle successive cessioni, e ritenevano, invece, che, ai sensi dell'art.

5 1. n. 19 del 1963, la responsabilità solidale del primo conduttore

cedente permane per tutta la durata del rapporto, chiunque sia il

conduttore.

Avverso questa decisione, la Standa ha proposto ricorso per

cassazione, fondato su di un unico motivo. La Plurinvest resiste

con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo del ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 1. n. 19 del 1963 e sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in tale vizio di legittimità, considerando la

Standa solidalmente tenuta, ai sensi della citata norma, non solo

per le obbligazioni della società Zingone, ma anche per quelle della società S.a.t.i.

A dimostrazione del suo assunto, la ricorrente svolge la

seguente argomentazione. in caso di cessione, il mutamento dei soggetti del rapporto

sinallagmatico (al cedente subentra il cessionario) comporta che

l'obbligazione del primo rispetto ali originaria controparte abbia un titolo nuovo e differente. Si tratta ai obbligazione che nasce

dalla legge la quale pone a carico del cedente un'obbligazione succedanea di adempimento, se e in quanto l'obbligato principale (cessionario) non adempia: infatti, questa è la disciplina dell art.

1408 c.c. e dell'art. 36 1. n. 392 del 1978.

Da questa costruzione, che configura come obbligazione di

garanzia quella che rimane in capo al cedente nei confronti

dell'originario contraente, la ricorrente fa discendere la conse

guenza che l'estinzione dell'obbligazione principale (del cessiona rio verso l'altra parte) determina, in forza delle regole esistenti in

materia di fideiussione, il venir meno di questa obbligazione di

garanzia. Sicché, in relazione al caso di specie, dovrebbe conclu

dersi che, venuta meno, a seguito della seconda cessione (tra

Zingone e S.a.t.i.), la veste di obbligato principale della Zingone verso la Plurinvest, si estinguerebbe l'oobligazione di garanzia

(per le obbligazioni della Zingone) della Standa. A tutto voler

concedere — aggiunge la ricorrente — il suo obbligo, essendo di

garanzia, presuppone l'inutile escussione del debitore principale

(S.a.t.i.) e la sentenza impugnata ila omesso ogni indagine al

riguardo. Il ricorso non è fondato. L'argomentazione della ricorrente si

risolve in una petizione di principio e non in una dimostrazione

perché dà per scontata una premessa cne costituisce, invece, il

demonstrandum.

Infatti, la Standa, prendendo le mosse dalla struttura legislativa della cessione del contratto (art. 1408 c.c.) e dai trattamento che

Il Foro Italiano — 1986.

il codice civile riserva al cedente, afferma, senza dimostrazione, che pari trattamento la 1. n. 19 del 1963 attribuisce a colui che

ceda, insieme all'azienda, il contratto di locazione.

La questione è, invece, proprio quella di valutare la portata di

quest'ultima norma; e la ricorrente sembra finalmente accorgerse ne quando, nella memoria, si riporta a criteri di ragionevolezza

per giustificare le proprie conclusioni.

Orbene l'art. 5 1. n. 19 del 1963 stabilisce che « il conduttore

cedente rimane obbligato in solido con il cessionario dell'azienda

per il pagamento del fitto o per l'osservanza di tutte le

condizioni del contratto ».

Si tratta, dunque, di una norma speciale che disciplina una

particolare fattispecie, per cui il richiamo alle norme generali non

è decisivo. Va puntualizzato, inoltre, che non può applicarsi la

regolamentazione dettata dall'art. 36 1. n. 392/78 perché la

fattispecie si è realizzata prima dell'entrata in vigore di questa

legge. Ciò posto, reputa la corte che il legislatore abbia voluto —

come correttamente ha ritenuto la corte d'appello — dare al

locatore, per bilanciare la sottrazione della facoltà di scegliere la

controparte ovvero di dare, e il che è lo stesso, il suo assenso

alla cessione, una tutela più ampia stabilendo che il conduttore

cedente — cioè il soggetto con il quale egli ha trattato intuitu

personae — è solidalmente tenuto per obbligazioni del cessiona

rio.

Rimane da considerare il caso in cui non vi sia una sola

cessione ma, come nella fattispecie in esame, alla prima ne segua una successiva. L'ipotesi non è disciplinata espressamente dal

legislatore, il quale ha tenuto conto della situazione più semplice,

ma questa corte ritiene che, anche nel caso di più cessioni

successive, il conduttore originario (e primo cedente) sia solidal

mente tenuto con l'ultimo cessionario per le obbligazioni di

costui.

Questa conclusione si basa proprio sulla constatazione, a torto

definita « semplicistica » dalla ricorrente, che mentre il locatore

non può porre in essere alcun rimedio, quando il conduttore cede

il contratto ad un terzo insieme all'azienda; invece, il primo

cedente non può ignorare gli sviluppi della situazione e può

evitare che il suo comportamento metta in moto il meccanismo

dei subentri automatici; sicché appare corretta la conclusione che

costui deve assumere tutte le conseguenti responsabilità. Del

resto, il legislatore prevede espressamente un vincolo solidale, tra

i soggetti coinvolti nella operazione giuridica, mentre la Standa è

costretta, per negare i tipici effetti della solidarietà passiva, a fare

un ragionamento che, come si è visto, non può essere condiviso.

È il caso di rilevare, poi, che la ricorrente invoca, a sostegno

della tesi ad essa favorevole, una situazione di mancanza di

collegamento giuridico tra originario conduttore e ulteriore ces

sionario che, ben più a ragione, può essere richiamata per

giustificare l'esistenza di un obbligo solidale tra i predetti, inteso

come misura di maggior tutela per il locatore. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 14 feb

braio 1986, n. 876; Pres. La Torre, Est. Borrè, P. M. Benanti

(conci, diff.); Melotti <Avv. Recca) c. Provincia autonoma di

Trento (Aw. Lorenzoni). Conferma Pret. Cavalese 22 gennaio

1982.

Trentino-Alto Adige — Caccia — Riserve istituite nel territorio

della provincia di Trento — Autorizzazione all'esercizio della

caccia — Competenza — Fattispecie (L. reg. Trentino-Alto

Adige 7 settembre 1964 n. 14, norma per la costituzione e la

gestione delle riserve di caccia, art. 2; 1. 27 dicembre 1977

n. 968, principi generali e disposizioni per la protezione e la

tutela della fauna e la disciplina della caccia, art. 1, 7).

Nel territorio della provincia autonoma di Trento la competenza a

concedere l'autorizzazione all'esercizio della caccia spetta alla

Federazione italiana della caccia in quanto concessionaria ex

lege della riserva in cui di diritto è costituito il territorio

regionale; va, pertanto, confermato il rigetto da parte del pretore

dell'opposizione contro l'ingiunzione di pagamento emessa dalla

provincia autonoma di Trento per esercizio della caccia senza

permesso, pur in presenza di provvedimento favorevole emanato

dal presidente della giunta provinciale. (1)

(1) In termini per quanto riguarda la posizione di concessionaria, ex

lege delle situazioni giuridiche soggettive spettanti ai comuni titolari

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