sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1992, n. 1834; Pres. Quaglione, Est. Lo Piano, P.M. Zema(concl. conf.); Soc. Blue In (Avv. Salvucci) c. Massa (Avv. Sorrentino). Conferma Trib. Genova 31dicembre 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 6 (GIUGNO 1993), pp. 1967/1968-1973/1974Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188117 .
Accessed: 28/06/2014 17:24
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.31.195.53 on Sat, 28 Jun 2014 17:24:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1967 PARTE PRIMA 1968
in appello alla condanna oltre il massimale della soc. Lloyd in
ternazionale è stata esattamente qualificata dalla corte d'appel lo domanda nuova e quindi inammissibile.
Il quinto motivo di ricorso, afferente la compensazione delle
spese processuali — che il ricorrente assume essere illogica —
resta assorbito dall'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso.
Passando all'esame del ricorso di Serafini Giuliano e Fontana
Milena, proposto in proprio e quali esercenti la potestà sul mi
nore Serafini Emiliano, va osservato che per il primo motivo, afferente l'omessa liquidazione del danno biologico relativo al
l'invalidità permanente subita dal minore Serafini, valgono le
stesse considerazioni esposte al riguardo, in riferimento al ricor
so del Fiorini. Il danno biologico — come danno alla salute — va valutato
sia in riferimento alla invalidità temporanea che in riferimento
alla invalidità permanente. Esso, secondo il dettato della sen
tenza della Corte costituzionale avanti menzionata, ha natura
autonoma — e preliminare — rispetto alla valutazione dell'in
validità lavorativa (temporanea o permanente) in concreto inci
dente sulla capacità di guadagno del danneggiato. Il primo motivo di detto ricorso va, perciò, accolto.
Va, invece, rigettato il secondo motivo, con cui i ricorrenti
lamentano la mancata liquidazione del danno alla vita di rela
zione. La corte di merito ha motivato il rigetto della richiesta
dei ricorrenti in considerazione della modestia dei postumi, e — come si è detto anche per il Fiorini — la detta motivazione
è basata su argomentazioni, convincenti e logiche, immuni da
errori di diritto, sicché di nessuna rilevanza si palesa il riferi
mento ad una pretesa trubativa — non valutata — della sereni
tà familiare dei genitori del minore in riferimento al danno dal
lo stesso subito a causa dell'incidente.
Il terzo motivo di ricorso, afferente la compensazione delle
spese giudiziali, resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Conclusivamente, riuniti i ricorsi n. 1304/88, e n. 1305/88, va accolto il primo motivo del ricorso Serafini (n. 1304) e riget tato il secondo, assorbito il terzo. Vanno accolti il primo, se
condo e terzo motivo del ricorso Fiorini (n. 1305), rigettato il
quarto, assorbito il quinto. La sentenza impugnata va cassata
in relazione e la causa va rimessa, per nuovo esame, ad altro
giudice di appello, che si designa in altra sezione della stessa
Corte d'appello di Roma.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 14 feb
braio 1992, n. 1834; Pres. Quaglione, Est. Lo Piano, P.M.
Zema (conci, conf.); Soc. Blue In (Avv. Salvucci) c. Massa
(Aw. Sorrentino). Conferma Trib. Genova 31 dicembre 1986.
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione — Disciplina transitoria — Stipulazione di nuo
vo contratto secondo la disciplina ordinaria — Configurabili
ty — Valutazione — Fattispecie (L. 27 luglio 1978 n. 392,
disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 67; d.l. 23
gennaio 1982 n. 9, norme per l'edilizia residenziale e provvi denze in materia di sfratti, art. 15 bis; 1. 25 marzo 1982 n.
94, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 gen naio 1982 n. 9).
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione — Diniego di rinnovazione del contratto alla
prima scadenza — Rigetto della domanda per nullità della
disdetta — Nuova domanda — Proponibilità — Fattispecie
(Cod. civ., art. 2909; 1. 27 luglio 1978 n. 392, art. 29, 30).
Qualora le parti dì una locazione non abitativa in corso alla
data di entrata in vigore della l. 392/78 abbiano concluso, in pendenza del periodo transitorio, un nuovo accordo con
trattuale, l'accertamento se esse, come consentito dall'art. 67,
Il Foro Italiano — 1993.
ultimo comma, I. cit., abbiano inteso stipulare un «nuovo
contratto» soggetto al capo II, titolo I, della stessa legge, e
cosi sottrarre il rapporto al regime transitorio (e, quindi, alle
successive proroghe legali, come quella ex art. 15 bis d.l. 9/82,
convertito in l. 94/82) per attrarlo immediatamente nel regi me ordinario, è riservato all'apprezzamento del giudice di me
rito, insindacabile in Cassazione, se congruamente motivato
(nella specie, la Cassazione ha ritenuto coerente la conclusio
ne affermativa del giudice del merito, basata sulla circostanza
che al momento del nuovo accordo la locazione, secondo la
disciplina transitoria della l. 392/78, sarebbe giunta a scaden
za in data anteriore a quella stabilita dalle parti). (1) In tema di diniego di rinnovazione alla prima scadenza del con
tratto di locazione per uso non abitativo da parte del locato
re, ai sensi dell'art. 29 l. 392/78, il rigetto della domanda
in conseguenza della invalidità della disdetta non impedisce al locatore — purché nel rispetto del termine di dodici mesi
previsto dallo stesso art. 29 — di comunicare una nuova di
sdetta, con la specificazione dei motivi in precedenza omessi
o non sufficientemente indicati, e di proporre, in base ad es
sa, una nuova domanda; né impedisce al giudice del merito
di decidere la controversia basandosi sulla seconda disdetta,
previa riunione dei procedimenti, qualora il locatore, in pen
denza del giudizio basato su una disdetta nulla, abbia pro
prosto un secondo ricorso, identico, fondato su una nuova
disdetta specificamente motivata. (2)
(1) Sulla inapplicabilità della proroga biennale ex art. 15 bis d.l. 9/82
(convertito in 1. 94/82), ove le parti avessero già stipulato un «nuovo contratto» ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 67 1. 392/78, v., nello stesso senso, Cass. 3 marzo 1989, n. 1199, Foro it., Rep. 1989, voce
Locazione, n. 154. Secondo Cass. 13 novembre 1987, n. 8357, id., 1988, I, 432, la confi
gurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 67, ultimo comma, cit., non po stula necessariamente un accordo di carattere novativo, essendo suffi ciente che le parti abbiano conferito al rapporto una durata almeno
pari a quella minima (di sei anni, nove in caso di locazione alberghiera) imposta dall'art. 27 1. 392/78. Nello stesso senso, v., anche, Cass. 17
luglio 1991, n. 7933, id., Rep. 1991, voce cit., n. 128 (per esteso in Riv. giur. edilizia, 1992, I, 66), ove si osserva che nella specie si è fuori dello schema giuridico della novazione («salvo che con questo termine
s'intenda, in maniera approssimativa e traslata, semplicemente che è stato estinto il precedente rapporto e ne è stato creato uno nuovo»), giacché «la ricostruzione più piana e persuasiva della vicenda prevista nell'ultimo comma dell'art. 67 evidenzia una duplice fase costituita, ri
spettivamente, dallo scioglimento, per mutuo consenso, del rapporto locativo precedente, regolato dalla disciplina transitoria, e dalla stipula zione di un nuovo contratto, a regime ordinario»; e, da ultimo, Cass. 3 giugno 1992, n. 6776, Foro it., Mass., 589. Per la rilevanza del carat tere novativo, o meno, dell'accordo, ai fini dell'applicazione della disci
plina ordinaria della 1. 392/78 ovvero di quella transitoria, v., tuttavia, Cass. 4 ottobre 1990, n. 9820, id., Rep. 1991, voce cit., n. 365 (per esteso in Rass. equo canone, 1991, 134), che ha escluso la natura nova tiva della scrittura con cui le parti, relativamente ad una locazione non abitativa in corso e non soggetta a proroga all'entrata in vigore della
legge testé citata, abbiano stabilito gli aumenti del canone dovuti dal conduttore fino alla scadenza del rapporto.
Pret. Milano 7 aprile 1988, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 181, ha escluso che ricorra l'ipotesi dell'art. 67, ultimo comma, qualora nel la nuova scrittura sottoscritta dalle parti sia indicata una scadenza del
rapporto coincidente con quella della proroga ex art. 67 cit. e non risul ti in alcun modo manifestata la volontà di attrarre la locazione nella
disciplina ordinaria degli art. 27 ss. 1. 392/78. In termini analoghi, v., anche, Trib. Cagliari 8 agosto 1989, id., Rep. 1991, voce cit., nn. 132, 233.
Nel senso che la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 67 1. 392/78
esprime un principio di carattere generale, applicabile anche con riferi mento alle locazioni in corso al 30 luglio 1978 e non soggette a proroga, di cui al successivo art. 71, v. Cass. 17 luglio 1991, n. 7933, cit., e Pret. Treviglio, ord. 10 aprile 1991, ibid., n. 130.
Circa l'applicabilità, alla prima scadenza del «nuovo contratto» ex art. 67, ultimo comma, cit., della disciplina sul diniego motivato di
rinnovazione, di cui agli art. 28, cpv., e 29 1. 392/78, v. Cass. 8357/87, cit., e, da ultimo, Cass. 6776/92, cit.; Trib. Napoli 9 gennaio 1991, ibid., n. 232.
(2-3) Sugli effetti del rigetto della domanda di rilascio ex art. 29 e 30 1. 392/78, v., da ultimo, in senso difforme, Pret. Milano 25 luglio 1991, Foro it., 1992, I, 261, con nota di richiami di S. Benini, riforma ta dalla riportata sentenza del Tribunale di Milano.
L'assunto della Cassazione (cui si rifà il Tribunale di Milano) muove dalla considerazione che «la pronunzia di inammissibilità, di improcedi
This content downloaded from 185.31.195.53 on Sat, 28 Jun 2014 17:24:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
II
TRIBUNALE DI MILANO; sentenza 11 febbraio 1993; Pres.
Anzani, Est. P annullo; Toscani (Aw. Giuggioli) c. Grande
e altra (Aw. Junginger).
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione — Diniego di rinnovazione del contratto alla
prima scadenza — Rigetto della domanda per nullità della
disdetta — Nuova domanda — Proponibilità — Fattispecie
(Cod. civ., art. 2909; 1. 27 luglio 1978 n. 392, art. 29, 30).
Il rigetto, a causa della mancata specificazione del motivo nella
disdetta, dell'azione di rilascio per diniego di rinnovazione
del contratto alla prima scadenza, proposta dal locatore di
immobile non abitativo ai sensi degli art. 29 e 30 l. 392/78,
non preclude al locatore la possibilità di proporre una nuova
domanda giudiziale di diniego di rinnovazione del contratto,
fondata su una nuova disdetta tempestivamente comunicata
e su un motivo diverso da quello dedotto nel primo giudizio,
pur dovendo il giudice valutare attentamente tale comporta
mento processuale sotto il profilo della serietà dell'intenzione
dedotta dal locatore ai sensi dell'art. 29 cit. (3)
I
Svolgimento del processo. — Con ricorso del 18 settembre
1985, Massa Renata, premesso di aver concesso in locazione,
in data 1° gennaio 1981, alla s.n.c. Blue In un immobile di
sua proprietà e di aver comunicato alla conduttrice, in data 9
settembre 1985, di voler conseguire alla prima scadenza del 31
dicembre 1986 la disponibilità dell'immobile avendo l'intenzio ne di adibirlo all'esercizio di attività commerciale, chiese al Pre
tore di Genova che fosse dichiarata cessata la locazione alla
data suindicata.
La società conduttrice chiese il rigetto della domanda dedu
cendo: che il rapporto era sorto nel giugno 1975 e scadeva, per
tanto, nel giugno del 1993; che il diniego di rinnovo appariva,
nullo, illegittimo ed inefficace; che, infine, la dedotta necessità
non era sorretta da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro della
locatrice.
In pendenza del suddetto giudizio la Massa, in data 3 dicem
bre 1985, propose altro ricorso, identico al primo, fondato su
una comunicazione, inviata alla società conduttrice in data 27
novembre 1985, nella quale veniva meglio specificato il motivo
del diniego della rinnovazione alla prima scadenza.
Costituitasi, anche con riferimento a questo secondo ricorso,
la società conduttrice ne chiese, in linea preliminare, la cancel
lazione dal ruolo per identità dell'oggetto dei due giudizi e, nel
merito, il rigetto.
Dopo aver proceduto alla riunione dei giudizi, il pretore, con
sentenza del 13 aprile 1986, accolse la domanda condannando
la società conduttrice al rilascio dell'immobile.
bilità o di rigetto della domanda per una preclusiva questione pregiudi ziale ovvero per una ragione preliminare di merito, impeditiva della
proposizione della domanda o relativa ad un elemento integrante un
presupposto per l'esercizio dell'azione, non preclude la possibilità di
riproposizione della medesima domanda, quando la norma sostanziale
o processuale rimasta inadempiuta non preveda né implichi la consu
mazione dell'azione . . .».
Nel senso che la disdetta motivata ex art. 29, 3° comma, 1. 392/78
costituisce condizione di procedibilità dell'azione di rilascio di cui al
successivo art. 30, v. Cass. 1° marzo 1990, n. 1574, id., 1990, I, 3185,
con nota di richiami; cui adde, Pret. Monza 28 luglio 1990, id., Rep.
1991, voce Locazione, n. 565; Pret. Eboli 5 marzo 1991, Arch, locazio
ni, 1991, 819.
Cass. 21 aprile 1990, n. 3352, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 255
(e Giust. civ., 1991, I, 398, con nota di N. Izzo), puntualizza che la
specificazione del motivo del diniego di rinnovazione ex art. 29, cit.,
deve essere effettuata al momento della comunicazione della disdetta,
per cui è inammissibile un cambiamento successivo ovvero una specifi
cazione nel corso del giudizio. Trib. Milano 8 ottobre 1990, Arch, loca
zioni, 1991, 806, ha ritenuto, invece, ammissibile la integrazione della
disdetta non sufficientemente motivata attraverso il ricorso ex art. 30
1. 392/78, purché questo venga notificato nel termine utile (di regola,
di dodici mesi prima della scadenza) per comunicare il diniego di rinno
vazione del contratto.
Il Foro Italiano — 1993.
Contro la sentenza propose appello la s.n.c. Blue In, cui resi
stette la Massa.
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 31 dicembre 1986,
respinse l'appello. Ritenne il tribunale che le parti, tra le quali, all'entrata in vigore della 1. n. 392 del 1978, era in corso un
rapporto di locazione relativo all'immobile in contestazione, ave
vano stipulato, in data 1° gennaio 1981, un nuovo contratto
avvalendosi della disponibilità di cui all'art. 67 1. cit.; detto con
tratto doveva ritenersi valido e non colpito dalla nullità di cui
all'art. 79 1. n. 392 del 1978, atteso che, al momento della sua
stipulazione, la scadenza legale del rapporto in corso era ante
riore a quella nuova concordata dalle parti, non essendo ancora
intervenuto il d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, che aveva prorogato la scadenza dei contratti in corso relativi ad immobili destinati
ad uso diverso da quello di abitazione, ed in considerazione
del fatto che, per effetto dell'avvenuta rinnovazione, il canone
non era soggetto ai limiti della disciplina transitoria. Ritenne
poi il tribunale che correttamente il pretore, una volta disposta la riunione dei due procedimenti, aveva deciso la causa in base
a tutti gli elementi acquisiti al giudizio e quindi in base alla
seconda disdetta, ritenuta valida perché contenente la specifica zione dei motivi del diniego del rinnovo ed inviata nel rispetto
dei termini di legge. In base a questa considerazione, dichiarata assorbente, il tri
bunale ritenne di non prendere in esame il motivo relativo alla
nullità della prima disdetta, dedotta sotto il profilo della sua
genericità. Nel merito, infine, il tribunale ritenne provata la se
rietà dell'intento della Massa e la sua realizzabilità.
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre la s.n.c. Blue
In sulla base di cinque motivi di censura. Resiste con controri
corso la Massa, la quale ha anche presentato memoria.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo, denunciando
violazione ed errata applicazione degli art. 67 1. n. 392 del 1978,
15 bis 1. n. 94 del 1982, 1230 c.c., in relazione all'art. 360, nn.
3 e 5, c.p.c., la ricorrente, premesso che il rapporto di locazio
ne, sorto nel 1975, sarebbe venuto a scadenza nel giugno del
1983 per effetto del citato art. 15 bis e dell'art. 1 1. n. 119 del
1985, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la nova
zione del rapporto, in base al documento in data 1° gennaio
1981, pur essendo rimasti immutati il titolo e l'oggetto del con
tratto.
Con il secondo motivo, denunciando violazione ed errata ap
plicazione degli art. 79 1. n. 392 del 1978 e 1419 c.c., in relazio
ne all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la ricorrente, premesso che
gli unici due elementi nuovi dell'accordo del 1981 erano la data
di scadenza del rapporto, indicata nel dicembre 1986 invece che
nel giugno 1993, e l'ammontare del canone, aumentato da lire
100.000 a lire 165.000 mensili, deduce, sotto un primo profilo, che detti nuovi elementi si configuravano come patti aggiunti
all'originario contratto, con la conseguenza che non poteva nel
la specie parlarsi di novazione e che entrambe le pattuizioni
dovevano considerarsi nulle ai sensi dell'art. 79 1. n. 392 del
1978 e come non apposte per effetto della sostituzione ex lege
prevista dalla stessa norma; sotto un secondo profilo, la ricor
rente deduce che, ove si fosse voluto ritenere la novazione del
rapporto, questo avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, ai sen
si dell'art. 1419 c.c., per effetto della nullità delle due pattuizio
ni sopra richiamate.
Con il terzo motivo, denunciando la violazione ed errata ap
plicazione dell'art. 29, 3° comma, 1. n. 392 del 1978, in relazio
ne all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la ricorrente, dedotta la nulli
tà, per genericità, della comunicazione di diniego di rinnovazio
ne, in data 9 settembre 1985, osserva che la stessa, dovendo
precedere l'azione di rilascio, non poteva essere sostituita dalla
domanda introduttiva del giudizio.
Con il quarto motivo, denunciando violazione ed errata ap
plicazione dell'art. 29, 1° comma, 1. n. 392 del 1978, in relazio
ne all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la ricorrente deduce la man
canza di prova in ordine alla serietà ed alla realizzabilità dell'in
tenzione della Massa.
Con il quinto motivo, denunciando violazione ed errata ap
plicazione dell'art. 273 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3
e 5, c.p.c., la ricorrente deduce, infine, che i giudici di merito,
dopo aver riunito i giudizi promossi dalla Massa, data l'identità
delle due domande, avrebbero dovuto pronunciare sulla prima
di esse e respingerla per la genericità della comunicazione di
diniego, mentre avrebbero dovuto dichiarare l'assorbimento della
This content downloaded from 185.31.195.53 on Sat, 28 Jun 2014 17:24:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1971 PARTE PRIMA 1972
seconda domanda in mancanza di un'accettazione da parte sua
della rinuncia da parte della Massa alla prima domanda.
Il ricorso è infondato. I primi due motivi devono essere esa
minati congiuntamente stante la loro stretta connessione. La ri
corrente non contesta l'esistenza dell'accordo intervenuto tra le
parti in data 1° gennaio 1981, ma ne nega l'efficacia novativa, facendone discendere la nullità delle pattuizioni riguardanti la
durata del rapporto e l'ammontare del canone. I rilievi della
ricorrente non possono essere condivisi. L'ultimo comma del
l'art. 67 1. n. 392 del 1978 statuisce che è in facoltà delle parti
stipulare anche prima della scadenza del periodo transitorio un
nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I, della medesima legge. Attraverso la suddetta norma
è, quindi, consentito alle parti, in pendenza del periodo transi
torio, sottrarre il rapporto al relativo regime per adeguarlo im
mediatamente al regime ordinario previsto per le locazioni non
abitative del capo II del titolo primo della 1. n. 392 del 1978.
L'indagine che il giudice deve compiere per accertare l'applica bilità della disposizione di cui all'art. 67, ultimo comma, deve
quindi essere diretta a verificare se, con l'accordo intervenuto
in pendenza del periodo transitorio, le parti abbiano voluto o
meno attrarre il rapporto nel regime ordinario. Nella specie, il tribunale ha ritenuto che le parti avessero stipulato il contrat
to del 1° gennaio 1981 avvalendosi della facoltà loro concessa dall'art. 67, ultimo comma, più volte citato. La conclusione
cui è pervenuto il tribunale, concernendo un apprezzamento di
fatto riservato al giudice di merito, è incensurabile in questa sede perché perfettamente coerente con l'accertamento compiu to dallo stesso giudice, relativo al fatto che al momento del
suddetto accordo, il quale individuava la nuova scadenza al 31 dicembre 1986, in aderenza quindi alla norma del regime ordi
nario che prevede la durata minima di sei anni, il rapporto in
corso, soggetto al regime transitorio, sarebbe venuto a scadenza
in data anteriore a quella nuova fissata, non essendo ancora
intervenuto il d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, che aveva ulteriormente
prorogato le scadenze indicate nel 1° comma dell'art. 67. Dalla
premessa sopra indicata il tribunale ha tratto la logica conse
guenza che al contratto de quo, ormai regolato dal regime ordi
nario, non si applicassero le ulteriori leggi di proroga, concer
nenti solo i rapporti in regime transitorio; coerente poi con la
dichiarata soggezione del contratto al regime ordinario è l'af
fermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le clausole concernenti la durata del rapporto e l'ammontare del
canone non incorrevano nella sanzione di nullità di cui all'art.
79 1. n. 392 del 1978, non essendo esse in contrasto con le nor
me disciplinanti i contratti in regime ordinario (v. Cass. 3 mar
zo 1989, n. 1199, Foro it., Rep. 1989, voce Locazione, n. 154
e 13 novembre 1987, n. 8357, id., 1988, I, 432). Venendo adesso all'esame del terzo e del quinto motivo, da
esaminarsi anch'essi congiuntamente stante la loro connessione, la corte osserva che esattamente il tribunale, confermando la decisione del pretore, ha ritenuto che, una volta disposta la riu nione dei due procedimenti, la causa poteva essere decisa in
base alla seconda disdetta, ritenuta valida e tempestiva, senza tener conto della precedente disdetta della quale era stata conte stata la validità per omessa specificazione dei motivi del diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza. Invero, anche quan do il pretore o il tribunale avessero respinto, come preteso dalla
ricorrente, la domanda fondata sulla prima disdetta in conse
guenza dell'invalidità della stessa, tale pronuncia non avrebbe
impedito al locatore, purché nel rispetto, nella specie accertato, del termine di dodici mesi previsto dal 1° comma dell'art. 29, 3° e 4° comma, 1. n. 392 del 1978, di inviare una nuova disdet
ta con la specificazione dei motivi in precedenza omessi o non
sufficientemente indicati e in base ad essa proporre una nuova domanda. È, infatti, da considerare che la pronuncia di inam
missibilità, di improcedibilità o di rigetto della domanda per una preclusiva questione pregiudiziale ovvero per una ragione preliminare di merito, impeditiva della proposizione della do manda o relativa ad un elemento integrante un presupposto per l'esercizio dell'azione, non preclude la possibilità di riproposi zione della medesima domanda, quando la norma processuale o sostanziale inadempiuta non preveda né implichi la consuma zione dell'azione, giacché in tal caso questa può di nuovo essere
esperita, una volta che sia venuto meno l'impedimento previsto ovvero si sia realizzato il presupposto mancante. Nella specie, è stato accertato che la seconda disdetta era tempestiva e vali
li, Foro Italiano — 1993.
da, secondo le prescrizioni di cui all'art. 29 1. n. 392 del 1978
e, pertanto, bene il giudice di merito ha preso in esame la se
conda domanda proposta dalla locatrice sulla base di detta di
sdetta, senza prendere in esame la prima fondata sulla disdetta
della quale era stata contestata la validità.
Venendo, adesso, all'esame del quarto motivo, la corte osser
va che, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la
sentenza impugnata ha ritenuto sufficientemente provata la se
rietà e la realizzabilità dell'intenzione della Massa rilevando che
dalle prove testimoniali escusse in primo grado era emerso che
la predetta da tempo vendeva capi di abbigliamento nella pro
pria abitazione ed, inoltre, doveva presumersi la sua competen za professionale per intraprendere l'attività commerciale, indi
cata a giustificazione del diniego di rinnovo, avendo partecipa
to, dal 1975 al 1980, all'attività commerciale della Blue In, in
qualità di socia. Le critiche sul punto mosse dalla ricorrente
alla sentenza impugnata, in parte fanno riferimento alla generi cità della prima disdetta, e sono quindi da ritenere superate,
per le considerazioni svolte in relazione al terzo ed al quinto motivo di censura, in parte attengono all'apprezzamento del giu dice di merito in ordine alla serietà dell'intenzione della Massa
e sono, quindi, inammissibili, perché non si concretano nella
denunzia di vizi di motivazione, peraltro nella specie insussi
stenti, ma vertono sull'apprezzamento delle risultanze proces suali, in ordine alla quale la valutazione del giudice di merito
è insindacabile in questa sede (v. Cass. 16 novembre 1989, n.
4873, id., Rep. 1990, voce cit., n. 427).
Quanto, poi, al fatto che la Massa non sarebbe stata in pos sesso delle autorizzazioni amministrative, necessarie per lo svol
gimento dell'attività che aveva dichiarato di voler intraprende re, è sufficiente, qui, ribadire, il principio più volte affermato
da questa corte, secondo cui, nell'ipotesi considerata, cosi come
in quella di recesso ex art. 73 1. n. 392 del 1978, è irrilevante
il difetto della licenza amministrativa, perché non richiesta dal
l'interessato o non ancora rilasciata dall'autorità competente, trattandosi di norme non operanti nell'ambito del rapporto pri vatistico di locazione e tra l'altro non richiamate dalla legisla zione relativa al detto rapporto (Cass. 4873/89, cit.; 27 gennaio 1987 n. 739, id., Rep. 1987, voce cit., n. 548; 23 novembre
1987, n. 8608, ibid., n. 546). Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
II
Motivi della decisione. — L'appello è fondato per i motivi
che di seguito si preciserà. Riveste carattere logico pregiudiziale l'esame della questione
relativa alla formazione o meno del giudicato sulla questione relativa al rinnovo del rapporto locativo inter partes ex art. 29
1. 392/78 per aver respinto il Pretore di Milano, con sentenza
passata in giudicato, in altro giudizio, altra domanda proposta dalla locatrice ex art. 29 1. 392/78 per l'assorbente rilievo che
l'accoglimento della tesi positiva sul giudicato, precluderebbe
l'esame, nel merito, della seconda domanda giudiziale, oggi al
vaglio del collegio, della quale occorrerebbe dichiarare in limine litis l'inammissibilità per il divieto del ne bis in idem.
1) Sull'inammissibilità della domanda giudiziale proposta dalla Toscani con ricorso del 19 febbraio 1991 per intervenuto giu dicato.
Risulta agli atti:
a) che la Toscani concesse in locazione alle sorelle Grande
l'immobile sito in Milano via Beatrice d'Este n. 4, ad uso nego zio, del 29 marzo 1987 al 29 marzo 1991 con contratto registra to presso l'ufficio del registro atti privati di Milano in data 8
aprile 1987 al n. 321394;
b) che il Pretore di Milano, adito una prima volta dall'appel lante con ricorso depositato, in data 8 giugno 1989, respinse con sentenza n. 1892 del 3 maggio - 7 maggio 1990 la domanda di cessazione del rapporto per diniego di rinnovo alla prima scadenza esennale ex art. 29, lett. b), 1. 392/78 per nullità della disdetta inviata dalla locatrice con lettera del 23 dicembre 1988,
per omessa specificazione del motivo posto a base del diniego, sentenza poi passata in giudicato;
c) che la locatrice, inviò alle conduttrici, in data 27 giugno 1990, dopo l'esito negativo del primo giudizio, una seconda rac comandata con la quale specificò che l'immobile de quo le sa
This content downloaded from 185.31.195.53 on Sat, 28 Jun 2014 17:24:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
rebbe servito per «il commercio al minuto di piante, fiori ed
affini per terrazzi e strade», attività che sarebbe stata svolta
dalla sua ditta individuale «Verdarredo, costituita nel dicembre
1989». Cosi ricostruita la fattispecie in esame, ritiene il collegio che
non sia formato alcun giudicato sulla questione in esame per effetto della sentenza del Pretore di Milano n. 1892 del 3 mag
gio - 7 maggio 1990 in quanto la nuova domanda giudiziale si
fonda su una nuova causa petendi, su un altro e diverso motivo
posto a base del diniego di rinnovo: la locatrice, nel presente
giudizio, chiede la declaratoria di cessazione del rapporto loca
tivo alla prima scadenza sulla base della disdetta 27 giugno 1990, sull'intestazione dichiarata di adibire l'immobile all'attività di
vendita al minuto di piante ornamentali, mentre nel primo giu
dizio, anche a voler recuperare i motivi indicati nella memoria
integrativa del 10 gennaio 1990, come argomentato dal giudice a quo, l'immobile sarebbe stato adibito ad attività di compra
vendita ed intermediazione di immobili.
Trattandosi di una nuova domanda giudiziale, fondata su una
disdetta diversa rispetto a quella del 23 dicembre 1988 sottopo
sta all'esame del pretore nel primo ricorso, va affermata, con
trariamente all'assunto del primo giudice, la piena ammissibili
tà della domanda.
Né maggior pregio riveste l'ulteriore argomentazione del giu dice a quo secondo cui il rigetto della prima domanda giudizia
le, risolvendosi in un inadempimento, da parte del locatore, delle
prescrizioni richieste dal legislatore per l'operatività del diniego
di rinnovazione, avrebbe comportato un automatico rinnovo del
contratto di locazione inter partes a mente del 5° comma del
citato art. 29.
Una siffatta interpretazione non può condividersi in quanto,
se si accedesse alla tesi propugnata dal primo giudicante, do
vrebbe affermarsi il principio secondo cui al locatore, che ha
proposto, con esito negativo, una prima domanda giudiziale ex
art. 29 1. 392/78, sarebbe addirittura inibito la riproposizione
di una seconda domanda fondata su altro e diverso motivo,
per l'intervenuto automatico rinnovo e ciò ancorché il locatore
fosse ancora nelle condizioni temporali per inviare un'altra di
sdetta, prima della scadenza del termine di dodici mesi rispetto
a quello di scadenza esennale di cui all'art. 27 I. 392/78.
Dall'esame letterale dell'art. 29 1. 392/78, la cui ratio è solo
quella di consentire al conduttore la verifica ex post della serie
tà e realizzabilità dell'intento dichiarato dal locatore nella co
municazione di diniego (non a caso il legislatore ha usato la
locuzione «specificare», comminando la nullità della disdetta
priva o non sufficientemente motivata), non sembra desumersi
addirittura una implicita improponibilità di un secondo ricorso
per il locatore, tenuto conto che la norma processuale o sostan
ziale inadempiuta non prevede né implica la definitiva consu
mazione dell'azione.
Al riguardo va rimarcato che quest'ultima può di nuovo esse
re esperita, una volta che sia venuto meno l'impedimento previ
sto, ostativo all'esame del primo ricorso (nella specie, nullità
della prima disdetta), sempreché la seconda disdetta sia stata
inviata nel rispetto, nella specie accertato, del termine di dodici
mesi previsto dal 3° e 4° comma dell'art. 29.
In buona sostanza la riproposizione in tempi successivi di due
ricorsi da parte del locatore per recuperare la disponibilità del
l'immobile alla prima scadenza esennale ex art. 29 1. 392/78,
fondati su motivi diversi, è, a giudizio del tribunale, comporta mento processuale da valutare attentamente dal giudicante ai
fini della valutazione della serietà del motivo giustificativo de
dotto, ma di per sé tale comportamento non incide tout court
sulla proponibilità del secondo ricorso, non essendosi verificata
alcuna preclusione a seguito del rigetto della prima domanda,
seguendo il costante orientamento giurisprudenziale della Su
prema corte sul punto (cfr. Cass. n. 1834/92, Foro it., 1993,
I, 1967). 2) Sulla serietà dell'intenzione di adibire l'immobile all'atti
vità indicata nella raccomandata 27 giugno 1990.
Dall'espletata attività istruttoria è emerso:
a) che la locatrice costituì', in data 28 novembre 1989, la ditta
individuale Verdearredo, con sede in Milano via Morosini 32,
avente per oggetto sociale «il commercio al minuto di piante,
fiori ed affini per terrazzi e strade», come risulta dal certificato
in atti, rilasciato, il 28 dicembre 1989, dalla camera di commer
cio di Milano;
Il Foro Italiano — 1993.
b) che la Verdarredo ha effettuato forniture di merci dal no
vembre 1989 al febbraio 1990 per complessive lire 5.260.000;
c) che nel 1991 la Verdarredo ha acquistato merci per circa
cinque milioni dal commerciante Antonello Francesco;
d) che l'immobile condotto in locazione dalle appellate è ido
neo ad essere utilizzato per la vendita al minuto di fiori secondo
la normativa prevista dal comune di Milano.
A fronte di tali inequivoche risultanze documentali e testimo
niali vi è in atti la prova che la locatrice, prima della decisione
del primo ricorso a lei sfavorevole (30 maggio 1990), costituì,
in epoca non sospetta (28 novembre 1989) per l'utilizzazione
speculativa e pretestuosa dell'art. 29, una ditta individuale la
Verdarredo, la cui attività commerciale, iniziata nel 1989, si è
sviluppata concretamente negli anni successivi, il che rafforza
il convincimento del collegio sulla serietà e realizzabilità del pro
posito dell'appellante di servirsi dell'immobile de quo per tale
attività, a nulla rilevando, ai fini che qui interessa, la disponibi
lità della locatrice di altri immobili in Milano, essendo comun
que rimasto accertato che non si è in presenza di una ipotesi di cessazione ad libitum del rapporto (Cass. 3449/82, id., 1983,
I, 2534). Va da sé che, qualora la Toscani non dovesse utilizzare l'im
mobile per la vendita al minuto di fiori, si esporrà alla commi
natoria delle sanzioni di cui all'art. 31 1. 392/78.
Quanto alla scadenza del rapporto, accertato che il contratto
di locazione è iniziato il 29 marzo 1987, contrariamente all'as
sunto dell'appellante la cui difesa ha chiesto la cessazione del
rapporto al 30 giugno 1991 sulla base di una fotocopia del con
tratto con apparente durata 30 giugno 1985 - 30 giugno 1991,
fotocopia neppure sottoscritta dalle parti, il tribunale dichiara
cessata la locazione de qua, ex art. 27 1. 392/78, al 29 marzo
1993. A tale pronuncia segue la condanna delle appellate Grande
al rilascio dell'immobile sito in Milano, via Beatrice d'Este n. 4.
La data di esecuzione del rilascio, ai sensi dell'art. 56 1. 392/78,
viene fissata nel contemperamento degli opposti interessi al 29
marzo 1994.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 7 marzo
1991, n. 2384; Pres. Quaglione, Est. De Rosa, P.M. Lanni
(conci, diff.); Bologna (Avv. Vallebona, Baresotti) c. Laz
zerini ed altri (Avv. Bernardini, Baratta) ed altri. Cassa
App. Genova 30 aprile 1985.
Danni in materia civile — Attività medico chirurgica — Lesioni
personali — Concorso di colpa del danneggiato — Esclusione
— Fattispecie (Cod. civ., art. 1227, 2046, 2047 , 2056).
Al fine del risarcimento del danno subito dall'attore per le le
sioni personali derivate da errore di diagnosi e cura quando
era ancora minore a carico dei genitori, la valutazione del
concorso di colpa del danneggiato, in relazione al ritardo con
cui si sia fatto ricorso a diverso intervento specialistico, va
riferita esclusivamente alla colpevolezza del comportamento
del minore, tenuto conto della sua dipendenza anche econo
mica dai genitori e della sua conseguente mancanza di auto
nomia decisionale. (1)
(1) La pronuncia rasenta un'apparente ovvietà; a veder bene, però,
si fonda su presupposti che, per quanto rimasti impliciti, rimettono in
discussione un indirizzo giurisprudenziale (esso, pure, solo apparente
mente) consolidato.
Si fa riferimento alla questione circa la rilevanza esimente del concor
so di colpa del danneggiato incapace ai sensi del 1° comma dell'art.
1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., risolta affermativamente (cfr.
Cass., sez. un., 17 febbraio 1964, n. 351, Foro it., 1964, I, 1545, con
nota di R. Ondei, annotata altresì' da M. L. Ruffini, in Riv. div. comm.,
1966, II, 90, e da G. Gentile, in Resp. civ., 1964, 18; 21 aprile 1965,
n. 702, Foro it., 1965, I, 890; 11 febbraio 1978, n. 630, id., Rep. 1978,
voce Circolazione stradale, n. 56; 24 febbraio 1983, n. 1442, id., Rep.
This content downloaded from 185.31.195.53 on Sat, 28 Jun 2014 17:24:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions