+ All Categories
Home > Documents > sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1992, n. 1834; Pres. Quaglione, Est. Lo Piano, P.M. Zema...

sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1992, n. 1834; Pres. Quaglione, Est. Lo Piano, P.M. Zema...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: vankiet
View: 217 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
5
sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1992, n. 1834; Pres. Quaglione, Est. Lo Piano, P.M. Zema (concl. conf.); Soc. Blue In (Avv. Salvucci) c. Massa (Avv. Sorrentino). Conferma Trib. Genova 31 dicembre 1986 Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 6 (GIUGNO 1993), pp. 1967/1968-1973/1974 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188117 . Accessed: 28/06/2014 17:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.53 on Sat, 28 Jun 2014 17:24:10 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1992, n. 1834; Pres. Quaglione, Est. Lo Piano, P.M. Zema (concl. conf.); Soc. Blue In (Avv. Salvucci) c. Massa (Avv. Sorrentino). Conferma

sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1992, n. 1834; Pres. Quaglione, Est. Lo Piano, P.M. Zema(concl. conf.); Soc. Blue In (Avv. Salvucci) c. Massa (Avv. Sorrentino). Conferma Trib. Genova 31dicembre 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 6 (GIUGNO 1993), pp. 1967/1968-1973/1974Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188117 .

Accessed: 28/06/2014 17:24

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.31.195.53 on Sat, 28 Jun 2014 17:24:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1992, n. 1834; Pres. Quaglione, Est. Lo Piano, P.M. Zema (concl. conf.); Soc. Blue In (Avv. Salvucci) c. Massa (Avv. Sorrentino). Conferma

1967 PARTE PRIMA 1968

in appello alla condanna oltre il massimale della soc. Lloyd in

ternazionale è stata esattamente qualificata dalla corte d'appel lo domanda nuova e quindi inammissibile.

Il quinto motivo di ricorso, afferente la compensazione delle

spese processuali — che il ricorrente assume essere illogica —

resta assorbito dall'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso.

Passando all'esame del ricorso di Serafini Giuliano e Fontana

Milena, proposto in proprio e quali esercenti la potestà sul mi

nore Serafini Emiliano, va osservato che per il primo motivo, afferente l'omessa liquidazione del danno biologico relativo al

l'invalidità permanente subita dal minore Serafini, valgono le

stesse considerazioni esposte al riguardo, in riferimento al ricor

so del Fiorini. Il danno biologico — come danno alla salute — va valutato

sia in riferimento alla invalidità temporanea che in riferimento

alla invalidità permanente. Esso, secondo il dettato della sen

tenza della Corte costituzionale avanti menzionata, ha natura

autonoma — e preliminare — rispetto alla valutazione dell'in

validità lavorativa (temporanea o permanente) in concreto inci

dente sulla capacità di guadagno del danneggiato. Il primo motivo di detto ricorso va, perciò, accolto.

Va, invece, rigettato il secondo motivo, con cui i ricorrenti

lamentano la mancata liquidazione del danno alla vita di rela

zione. La corte di merito ha motivato il rigetto della richiesta

dei ricorrenti in considerazione della modestia dei postumi, e — come si è detto anche per il Fiorini — la detta motivazione

è basata su argomentazioni, convincenti e logiche, immuni da

errori di diritto, sicché di nessuna rilevanza si palesa il riferi

mento ad una pretesa trubativa — non valutata — della sereni

tà familiare dei genitori del minore in riferimento al danno dal

lo stesso subito a causa dell'incidente.

Il terzo motivo di ricorso, afferente la compensazione delle

spese giudiziali, resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

Conclusivamente, riuniti i ricorsi n. 1304/88, e n. 1305/88, va accolto il primo motivo del ricorso Serafini (n. 1304) e riget tato il secondo, assorbito il terzo. Vanno accolti il primo, se

condo e terzo motivo del ricorso Fiorini (n. 1305), rigettato il

quarto, assorbito il quinto. La sentenza impugnata va cassata

in relazione e la causa va rimessa, per nuovo esame, ad altro

giudice di appello, che si designa in altra sezione della stessa

Corte d'appello di Roma.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 14 feb

braio 1992, n. 1834; Pres. Quaglione, Est. Lo Piano, P.M.

Zema (conci, conf.); Soc. Blue In (Avv. Salvucci) c. Massa

(Aw. Sorrentino). Conferma Trib. Genova 31 dicembre 1986.

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso

dall'abitazione — Disciplina transitoria — Stipulazione di nuo

vo contratto secondo la disciplina ordinaria — Configurabili

ty — Valutazione — Fattispecie (L. 27 luglio 1978 n. 392,

disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 67; d.l. 23

gennaio 1982 n. 9, norme per l'edilizia residenziale e provvi denze in materia di sfratti, art. 15 bis; 1. 25 marzo 1982 n.

94, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 gen naio 1982 n. 9).

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso

dall'abitazione — Diniego di rinnovazione del contratto alla

prima scadenza — Rigetto della domanda per nullità della

disdetta — Nuova domanda — Proponibilità — Fattispecie

(Cod. civ., art. 2909; 1. 27 luglio 1978 n. 392, art. 29, 30).

Qualora le parti dì una locazione non abitativa in corso alla

data di entrata in vigore della l. 392/78 abbiano concluso, in pendenza del periodo transitorio, un nuovo accordo con

trattuale, l'accertamento se esse, come consentito dall'art. 67,

Il Foro Italiano — 1993.

ultimo comma, I. cit., abbiano inteso stipulare un «nuovo

contratto» soggetto al capo II, titolo I, della stessa legge, e

cosi sottrarre il rapporto al regime transitorio (e, quindi, alle

successive proroghe legali, come quella ex art. 15 bis d.l. 9/82,

convertito in l. 94/82) per attrarlo immediatamente nel regi me ordinario, è riservato all'apprezzamento del giudice di me

rito, insindacabile in Cassazione, se congruamente motivato

(nella specie, la Cassazione ha ritenuto coerente la conclusio

ne affermativa del giudice del merito, basata sulla circostanza

che al momento del nuovo accordo la locazione, secondo la

disciplina transitoria della l. 392/78, sarebbe giunta a scaden

za in data anteriore a quella stabilita dalle parti). (1) In tema di diniego di rinnovazione alla prima scadenza del con

tratto di locazione per uso non abitativo da parte del locato

re, ai sensi dell'art. 29 l. 392/78, il rigetto della domanda

in conseguenza della invalidità della disdetta non impedisce al locatore — purché nel rispetto del termine di dodici mesi

previsto dallo stesso art. 29 — di comunicare una nuova di

sdetta, con la specificazione dei motivi in precedenza omessi

o non sufficientemente indicati, e di proporre, in base ad es

sa, una nuova domanda; né impedisce al giudice del merito

di decidere la controversia basandosi sulla seconda disdetta,

previa riunione dei procedimenti, qualora il locatore, in pen

denza del giudizio basato su una disdetta nulla, abbia pro

prosto un secondo ricorso, identico, fondato su una nuova

disdetta specificamente motivata. (2)

(1) Sulla inapplicabilità della proroga biennale ex art. 15 bis d.l. 9/82

(convertito in 1. 94/82), ove le parti avessero già stipulato un «nuovo contratto» ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 67 1. 392/78, v., nello stesso senso, Cass. 3 marzo 1989, n. 1199, Foro it., Rep. 1989, voce

Locazione, n. 154. Secondo Cass. 13 novembre 1987, n. 8357, id., 1988, I, 432, la confi

gurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 67, ultimo comma, cit., non po stula necessariamente un accordo di carattere novativo, essendo suffi ciente che le parti abbiano conferito al rapporto una durata almeno

pari a quella minima (di sei anni, nove in caso di locazione alberghiera) imposta dall'art. 27 1. 392/78. Nello stesso senso, v., anche, Cass. 17

luglio 1991, n. 7933, id., Rep. 1991, voce cit., n. 128 (per esteso in Riv. giur. edilizia, 1992, I, 66), ove si osserva che nella specie si è fuori dello schema giuridico della novazione («salvo che con questo termine

s'intenda, in maniera approssimativa e traslata, semplicemente che è stato estinto il precedente rapporto e ne è stato creato uno nuovo»), giacché «la ricostruzione più piana e persuasiva della vicenda prevista nell'ultimo comma dell'art. 67 evidenzia una duplice fase costituita, ri

spettivamente, dallo scioglimento, per mutuo consenso, del rapporto locativo precedente, regolato dalla disciplina transitoria, e dalla stipula zione di un nuovo contratto, a regime ordinario»; e, da ultimo, Cass. 3 giugno 1992, n. 6776, Foro it., Mass., 589. Per la rilevanza del carat tere novativo, o meno, dell'accordo, ai fini dell'applicazione della disci

plina ordinaria della 1. 392/78 ovvero di quella transitoria, v., tuttavia, Cass. 4 ottobre 1990, n. 9820, id., Rep. 1991, voce cit., n. 365 (per esteso in Rass. equo canone, 1991, 134), che ha escluso la natura nova tiva della scrittura con cui le parti, relativamente ad una locazione non abitativa in corso e non soggetta a proroga all'entrata in vigore della

legge testé citata, abbiano stabilito gli aumenti del canone dovuti dal conduttore fino alla scadenza del rapporto.

Pret. Milano 7 aprile 1988, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 181, ha escluso che ricorra l'ipotesi dell'art. 67, ultimo comma, qualora nel la nuova scrittura sottoscritta dalle parti sia indicata una scadenza del

rapporto coincidente con quella della proroga ex art. 67 cit. e non risul ti in alcun modo manifestata la volontà di attrarre la locazione nella

disciplina ordinaria degli art. 27 ss. 1. 392/78. In termini analoghi, v., anche, Trib. Cagliari 8 agosto 1989, id., Rep. 1991, voce cit., nn. 132, 233.

Nel senso che la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 67 1. 392/78

esprime un principio di carattere generale, applicabile anche con riferi mento alle locazioni in corso al 30 luglio 1978 e non soggette a proroga, di cui al successivo art. 71, v. Cass. 17 luglio 1991, n. 7933, cit., e Pret. Treviglio, ord. 10 aprile 1991, ibid., n. 130.

Circa l'applicabilità, alla prima scadenza del «nuovo contratto» ex art. 67, ultimo comma, cit., della disciplina sul diniego motivato di

rinnovazione, di cui agli art. 28, cpv., e 29 1. 392/78, v. Cass. 8357/87, cit., e, da ultimo, Cass. 6776/92, cit.; Trib. Napoli 9 gennaio 1991, ibid., n. 232.

(2-3) Sugli effetti del rigetto della domanda di rilascio ex art. 29 e 30 1. 392/78, v., da ultimo, in senso difforme, Pret. Milano 25 luglio 1991, Foro it., 1992, I, 261, con nota di richiami di S. Benini, riforma ta dalla riportata sentenza del Tribunale di Milano.

L'assunto della Cassazione (cui si rifà il Tribunale di Milano) muove dalla considerazione che «la pronunzia di inammissibilità, di improcedi

This content downloaded from 185.31.195.53 on Sat, 28 Jun 2014 17:24:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1992, n. 1834; Pres. Quaglione, Est. Lo Piano, P.M. Zema (concl. conf.); Soc. Blue In (Avv. Salvucci) c. Massa (Avv. Sorrentino). Conferma

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

II

TRIBUNALE DI MILANO; sentenza 11 febbraio 1993; Pres.

Anzani, Est. P annullo; Toscani (Aw. Giuggioli) c. Grande

e altra (Aw. Junginger).

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso

dall'abitazione — Diniego di rinnovazione del contratto alla

prima scadenza — Rigetto della domanda per nullità della

disdetta — Nuova domanda — Proponibilità — Fattispecie

(Cod. civ., art. 2909; 1. 27 luglio 1978 n. 392, art. 29, 30).

Il rigetto, a causa della mancata specificazione del motivo nella

disdetta, dell'azione di rilascio per diniego di rinnovazione

del contratto alla prima scadenza, proposta dal locatore di

immobile non abitativo ai sensi degli art. 29 e 30 l. 392/78,

non preclude al locatore la possibilità di proporre una nuova

domanda giudiziale di diniego di rinnovazione del contratto,

fondata su una nuova disdetta tempestivamente comunicata

e su un motivo diverso da quello dedotto nel primo giudizio,

pur dovendo il giudice valutare attentamente tale comporta

mento processuale sotto il profilo della serietà dell'intenzione

dedotta dal locatore ai sensi dell'art. 29 cit. (3)

I

Svolgimento del processo. — Con ricorso del 18 settembre

1985, Massa Renata, premesso di aver concesso in locazione,

in data 1° gennaio 1981, alla s.n.c. Blue In un immobile di

sua proprietà e di aver comunicato alla conduttrice, in data 9

settembre 1985, di voler conseguire alla prima scadenza del 31

dicembre 1986 la disponibilità dell'immobile avendo l'intenzio ne di adibirlo all'esercizio di attività commerciale, chiese al Pre

tore di Genova che fosse dichiarata cessata la locazione alla

data suindicata.

La società conduttrice chiese il rigetto della domanda dedu

cendo: che il rapporto era sorto nel giugno 1975 e scadeva, per

tanto, nel giugno del 1993; che il diniego di rinnovo appariva,

nullo, illegittimo ed inefficace; che, infine, la dedotta necessità

non era sorretta da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro della

locatrice.

In pendenza del suddetto giudizio la Massa, in data 3 dicem

bre 1985, propose altro ricorso, identico al primo, fondato su

una comunicazione, inviata alla società conduttrice in data 27

novembre 1985, nella quale veniva meglio specificato il motivo

del diniego della rinnovazione alla prima scadenza.

Costituitasi, anche con riferimento a questo secondo ricorso,

la società conduttrice ne chiese, in linea preliminare, la cancel

lazione dal ruolo per identità dell'oggetto dei due giudizi e, nel

merito, il rigetto.

Dopo aver proceduto alla riunione dei giudizi, il pretore, con

sentenza del 13 aprile 1986, accolse la domanda condannando

la società conduttrice al rilascio dell'immobile.

bilità o di rigetto della domanda per una preclusiva questione pregiudi ziale ovvero per una ragione preliminare di merito, impeditiva della

proposizione della domanda o relativa ad un elemento integrante un

presupposto per l'esercizio dell'azione, non preclude la possibilità di

riproposizione della medesima domanda, quando la norma sostanziale

o processuale rimasta inadempiuta non preveda né implichi la consu

mazione dell'azione . . .».

Nel senso che la disdetta motivata ex art. 29, 3° comma, 1. 392/78

costituisce condizione di procedibilità dell'azione di rilascio di cui al

successivo art. 30, v. Cass. 1° marzo 1990, n. 1574, id., 1990, I, 3185,

con nota di richiami; cui adde, Pret. Monza 28 luglio 1990, id., Rep.

1991, voce Locazione, n. 565; Pret. Eboli 5 marzo 1991, Arch, locazio

ni, 1991, 819.

Cass. 21 aprile 1990, n. 3352, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 255

(e Giust. civ., 1991, I, 398, con nota di N. Izzo), puntualizza che la

specificazione del motivo del diniego di rinnovazione ex art. 29, cit.,

deve essere effettuata al momento della comunicazione della disdetta,

per cui è inammissibile un cambiamento successivo ovvero una specifi

cazione nel corso del giudizio. Trib. Milano 8 ottobre 1990, Arch, loca

zioni, 1991, 806, ha ritenuto, invece, ammissibile la integrazione della

disdetta non sufficientemente motivata attraverso il ricorso ex art. 30

1. 392/78, purché questo venga notificato nel termine utile (di regola,

di dodici mesi prima della scadenza) per comunicare il diniego di rinno

vazione del contratto.

Il Foro Italiano — 1993.

Contro la sentenza propose appello la s.n.c. Blue In, cui resi

stette la Massa.

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 31 dicembre 1986,

respinse l'appello. Ritenne il tribunale che le parti, tra le quali, all'entrata in vigore della 1. n. 392 del 1978, era in corso un

rapporto di locazione relativo all'immobile in contestazione, ave

vano stipulato, in data 1° gennaio 1981, un nuovo contratto

avvalendosi della disponibilità di cui all'art. 67 1. cit.; detto con

tratto doveva ritenersi valido e non colpito dalla nullità di cui

all'art. 79 1. n. 392 del 1978, atteso che, al momento della sua

stipulazione, la scadenza legale del rapporto in corso era ante

riore a quella nuova concordata dalle parti, non essendo ancora

intervenuto il d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, che aveva prorogato la scadenza dei contratti in corso relativi ad immobili destinati

ad uso diverso da quello di abitazione, ed in considerazione

del fatto che, per effetto dell'avvenuta rinnovazione, il canone

non era soggetto ai limiti della disciplina transitoria. Ritenne

poi il tribunale che correttamente il pretore, una volta disposta la riunione dei due procedimenti, aveva deciso la causa in base

a tutti gli elementi acquisiti al giudizio e quindi in base alla

seconda disdetta, ritenuta valida perché contenente la specifica zione dei motivi del diniego del rinnovo ed inviata nel rispetto

dei termini di legge. In base a questa considerazione, dichiarata assorbente, il tri

bunale ritenne di non prendere in esame il motivo relativo alla

nullità della prima disdetta, dedotta sotto il profilo della sua

genericità. Nel merito, infine, il tribunale ritenne provata la se

rietà dell'intento della Massa e la sua realizzabilità.

Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre la s.n.c. Blue

In sulla base di cinque motivi di censura. Resiste con controri

corso la Massa, la quale ha anche presentato memoria.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo, denunciando

violazione ed errata applicazione degli art. 67 1. n. 392 del 1978,

15 bis 1. n. 94 del 1982, 1230 c.c., in relazione all'art. 360, nn.

3 e 5, c.p.c., la ricorrente, premesso che il rapporto di locazio

ne, sorto nel 1975, sarebbe venuto a scadenza nel giugno del

1983 per effetto del citato art. 15 bis e dell'art. 1 1. n. 119 del

1985, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la nova

zione del rapporto, in base al documento in data 1° gennaio

1981, pur essendo rimasti immutati il titolo e l'oggetto del con

tratto.

Con il secondo motivo, denunciando violazione ed errata ap

plicazione degli art. 79 1. n. 392 del 1978 e 1419 c.c., in relazio

ne all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la ricorrente, premesso che

gli unici due elementi nuovi dell'accordo del 1981 erano la data

di scadenza del rapporto, indicata nel dicembre 1986 invece che

nel giugno 1993, e l'ammontare del canone, aumentato da lire

100.000 a lire 165.000 mensili, deduce, sotto un primo profilo, che detti nuovi elementi si configuravano come patti aggiunti

all'originario contratto, con la conseguenza che non poteva nel

la specie parlarsi di novazione e che entrambe le pattuizioni

dovevano considerarsi nulle ai sensi dell'art. 79 1. n. 392 del

1978 e come non apposte per effetto della sostituzione ex lege

prevista dalla stessa norma; sotto un secondo profilo, la ricor

rente deduce che, ove si fosse voluto ritenere la novazione del

rapporto, questo avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, ai sen

si dell'art. 1419 c.c., per effetto della nullità delle due pattuizio

ni sopra richiamate.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione ed errata ap

plicazione dell'art. 29, 3° comma, 1. n. 392 del 1978, in relazio

ne all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la ricorrente, dedotta la nulli

tà, per genericità, della comunicazione di diniego di rinnovazio

ne, in data 9 settembre 1985, osserva che la stessa, dovendo

precedere l'azione di rilascio, non poteva essere sostituita dalla

domanda introduttiva del giudizio.

Con il quarto motivo, denunciando violazione ed errata ap

plicazione dell'art. 29, 1° comma, 1. n. 392 del 1978, in relazio

ne all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la ricorrente deduce la man

canza di prova in ordine alla serietà ed alla realizzabilità dell'in

tenzione della Massa.

Con il quinto motivo, denunciando violazione ed errata ap

plicazione dell'art. 273 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3

e 5, c.p.c., la ricorrente deduce, infine, che i giudici di merito,

dopo aver riunito i giudizi promossi dalla Massa, data l'identità

delle due domande, avrebbero dovuto pronunciare sulla prima

di esse e respingerla per la genericità della comunicazione di

diniego, mentre avrebbero dovuto dichiarare l'assorbimento della

This content downloaded from 185.31.195.53 on Sat, 28 Jun 2014 17:24:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1992, n. 1834; Pres. Quaglione, Est. Lo Piano, P.M. Zema (concl. conf.); Soc. Blue In (Avv. Salvucci) c. Massa (Avv. Sorrentino). Conferma

1971 PARTE PRIMA 1972

seconda domanda in mancanza di un'accettazione da parte sua

della rinuncia da parte della Massa alla prima domanda.

Il ricorso è infondato. I primi due motivi devono essere esa

minati congiuntamente stante la loro stretta connessione. La ri

corrente non contesta l'esistenza dell'accordo intervenuto tra le

parti in data 1° gennaio 1981, ma ne nega l'efficacia novativa, facendone discendere la nullità delle pattuizioni riguardanti la

durata del rapporto e l'ammontare del canone. I rilievi della

ricorrente non possono essere condivisi. L'ultimo comma del

l'art. 67 1. n. 392 del 1978 statuisce che è in facoltà delle parti

stipulare anche prima della scadenza del periodo transitorio un

nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I, della medesima legge. Attraverso la suddetta norma

è, quindi, consentito alle parti, in pendenza del periodo transi

torio, sottrarre il rapporto al relativo regime per adeguarlo im

mediatamente al regime ordinario previsto per le locazioni non

abitative del capo II del titolo primo della 1. n. 392 del 1978.

L'indagine che il giudice deve compiere per accertare l'applica bilità della disposizione di cui all'art. 67, ultimo comma, deve

quindi essere diretta a verificare se, con l'accordo intervenuto

in pendenza del periodo transitorio, le parti abbiano voluto o

meno attrarre il rapporto nel regime ordinario. Nella specie, il tribunale ha ritenuto che le parti avessero stipulato il contrat

to del 1° gennaio 1981 avvalendosi della facoltà loro concessa dall'art. 67, ultimo comma, più volte citato. La conclusione

cui è pervenuto il tribunale, concernendo un apprezzamento di

fatto riservato al giudice di merito, è incensurabile in questa sede perché perfettamente coerente con l'accertamento compiu to dallo stesso giudice, relativo al fatto che al momento del

suddetto accordo, il quale individuava la nuova scadenza al 31 dicembre 1986, in aderenza quindi alla norma del regime ordi

nario che prevede la durata minima di sei anni, il rapporto in

corso, soggetto al regime transitorio, sarebbe venuto a scadenza

in data anteriore a quella nuova fissata, non essendo ancora

intervenuto il d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, che aveva ulteriormente

prorogato le scadenze indicate nel 1° comma dell'art. 67. Dalla

premessa sopra indicata il tribunale ha tratto la logica conse

guenza che al contratto de quo, ormai regolato dal regime ordi

nario, non si applicassero le ulteriori leggi di proroga, concer

nenti solo i rapporti in regime transitorio; coerente poi con la

dichiarata soggezione del contratto al regime ordinario è l'af

fermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le clausole concernenti la durata del rapporto e l'ammontare del

canone non incorrevano nella sanzione di nullità di cui all'art.

79 1. n. 392 del 1978, non essendo esse in contrasto con le nor

me disciplinanti i contratti in regime ordinario (v. Cass. 3 mar

zo 1989, n. 1199, Foro it., Rep. 1989, voce Locazione, n. 154

e 13 novembre 1987, n. 8357, id., 1988, I, 432). Venendo adesso all'esame del terzo e del quinto motivo, da

esaminarsi anch'essi congiuntamente stante la loro connessione, la corte osserva che esattamente il tribunale, confermando la decisione del pretore, ha ritenuto che, una volta disposta la riu nione dei due procedimenti, la causa poteva essere decisa in

base alla seconda disdetta, ritenuta valida e tempestiva, senza tener conto della precedente disdetta della quale era stata conte stata la validità per omessa specificazione dei motivi del diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza. Invero, anche quan do il pretore o il tribunale avessero respinto, come preteso dalla

ricorrente, la domanda fondata sulla prima disdetta in conse

guenza dell'invalidità della stessa, tale pronuncia non avrebbe

impedito al locatore, purché nel rispetto, nella specie accertato, del termine di dodici mesi previsto dal 1° comma dell'art. 29, 3° e 4° comma, 1. n. 392 del 1978, di inviare una nuova disdet

ta con la specificazione dei motivi in precedenza omessi o non

sufficientemente indicati e in base ad essa proporre una nuova domanda. È, infatti, da considerare che la pronuncia di inam

missibilità, di improcedibilità o di rigetto della domanda per una preclusiva questione pregiudiziale ovvero per una ragione preliminare di merito, impeditiva della proposizione della do manda o relativa ad un elemento integrante un presupposto per l'esercizio dell'azione, non preclude la possibilità di riproposi zione della medesima domanda, quando la norma processuale o sostanziale inadempiuta non preveda né implichi la consuma zione dell'azione, giacché in tal caso questa può di nuovo essere

esperita, una volta che sia venuto meno l'impedimento previsto ovvero si sia realizzato il presupposto mancante. Nella specie, è stato accertato che la seconda disdetta era tempestiva e vali

li, Foro Italiano — 1993.

da, secondo le prescrizioni di cui all'art. 29 1. n. 392 del 1978

e, pertanto, bene il giudice di merito ha preso in esame la se

conda domanda proposta dalla locatrice sulla base di detta di

sdetta, senza prendere in esame la prima fondata sulla disdetta

della quale era stata contestata la validità.

Venendo, adesso, all'esame del quarto motivo, la corte osser

va che, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la

sentenza impugnata ha ritenuto sufficientemente provata la se

rietà e la realizzabilità dell'intenzione della Massa rilevando che

dalle prove testimoniali escusse in primo grado era emerso che

la predetta da tempo vendeva capi di abbigliamento nella pro

pria abitazione ed, inoltre, doveva presumersi la sua competen za professionale per intraprendere l'attività commerciale, indi

cata a giustificazione del diniego di rinnovo, avendo partecipa

to, dal 1975 al 1980, all'attività commerciale della Blue In, in

qualità di socia. Le critiche sul punto mosse dalla ricorrente

alla sentenza impugnata, in parte fanno riferimento alla generi cità della prima disdetta, e sono quindi da ritenere superate,

per le considerazioni svolte in relazione al terzo ed al quinto motivo di censura, in parte attengono all'apprezzamento del giu dice di merito in ordine alla serietà dell'intenzione della Massa

e sono, quindi, inammissibili, perché non si concretano nella

denunzia di vizi di motivazione, peraltro nella specie insussi

stenti, ma vertono sull'apprezzamento delle risultanze proces suali, in ordine alla quale la valutazione del giudice di merito

è insindacabile in questa sede (v. Cass. 16 novembre 1989, n.

4873, id., Rep. 1990, voce cit., n. 427).

Quanto, poi, al fatto che la Massa non sarebbe stata in pos sesso delle autorizzazioni amministrative, necessarie per lo svol

gimento dell'attività che aveva dichiarato di voler intraprende re, è sufficiente, qui, ribadire, il principio più volte affermato

da questa corte, secondo cui, nell'ipotesi considerata, cosi come

in quella di recesso ex art. 73 1. n. 392 del 1978, è irrilevante

il difetto della licenza amministrativa, perché non richiesta dal

l'interessato o non ancora rilasciata dall'autorità competente, trattandosi di norme non operanti nell'ambito del rapporto pri vatistico di locazione e tra l'altro non richiamate dalla legisla zione relativa al detto rapporto (Cass. 4873/89, cit.; 27 gennaio 1987 n. 739, id., Rep. 1987, voce cit., n. 548; 23 novembre

1987, n. 8608, ibid., n. 546). Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

II

Motivi della decisione. — L'appello è fondato per i motivi

che di seguito si preciserà. Riveste carattere logico pregiudiziale l'esame della questione

relativa alla formazione o meno del giudicato sulla questione relativa al rinnovo del rapporto locativo inter partes ex art. 29

1. 392/78 per aver respinto il Pretore di Milano, con sentenza

passata in giudicato, in altro giudizio, altra domanda proposta dalla locatrice ex art. 29 1. 392/78 per l'assorbente rilievo che

l'accoglimento della tesi positiva sul giudicato, precluderebbe

l'esame, nel merito, della seconda domanda giudiziale, oggi al

vaglio del collegio, della quale occorrerebbe dichiarare in limine litis l'inammissibilità per il divieto del ne bis in idem.

1) Sull'inammissibilità della domanda giudiziale proposta dalla Toscani con ricorso del 19 febbraio 1991 per intervenuto giu dicato.

Risulta agli atti:

a) che la Toscani concesse in locazione alle sorelle Grande

l'immobile sito in Milano via Beatrice d'Este n. 4, ad uso nego zio, del 29 marzo 1987 al 29 marzo 1991 con contratto registra to presso l'ufficio del registro atti privati di Milano in data 8

aprile 1987 al n. 321394;

b) che il Pretore di Milano, adito una prima volta dall'appel lante con ricorso depositato, in data 8 giugno 1989, respinse con sentenza n. 1892 del 3 maggio - 7 maggio 1990 la domanda di cessazione del rapporto per diniego di rinnovo alla prima scadenza esennale ex art. 29, lett. b), 1. 392/78 per nullità della disdetta inviata dalla locatrice con lettera del 23 dicembre 1988,

per omessa specificazione del motivo posto a base del diniego, sentenza poi passata in giudicato;

c) che la locatrice, inviò alle conduttrici, in data 27 giugno 1990, dopo l'esito negativo del primo giudizio, una seconda rac comandata con la quale specificò che l'immobile de quo le sa

This content downloaded from 185.31.195.53 on Sat, 28 Jun 2014 17:24:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: sezione III civile; sentenza 14 febbraio 1992, n. 1834; Pres. Quaglione, Est. Lo Piano, P.M. Zema (concl. conf.); Soc. Blue In (Avv. Salvucci) c. Massa (Avv. Sorrentino). Conferma

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

rebbe servito per «il commercio al minuto di piante, fiori ed

affini per terrazzi e strade», attività che sarebbe stata svolta

dalla sua ditta individuale «Verdarredo, costituita nel dicembre

1989». Cosi ricostruita la fattispecie in esame, ritiene il collegio che

non sia formato alcun giudicato sulla questione in esame per effetto della sentenza del Pretore di Milano n. 1892 del 3 mag

gio - 7 maggio 1990 in quanto la nuova domanda giudiziale si

fonda su una nuova causa petendi, su un altro e diverso motivo

posto a base del diniego di rinnovo: la locatrice, nel presente

giudizio, chiede la declaratoria di cessazione del rapporto loca

tivo alla prima scadenza sulla base della disdetta 27 giugno 1990, sull'intestazione dichiarata di adibire l'immobile all'attività di

vendita al minuto di piante ornamentali, mentre nel primo giu

dizio, anche a voler recuperare i motivi indicati nella memoria

integrativa del 10 gennaio 1990, come argomentato dal giudice a quo, l'immobile sarebbe stato adibito ad attività di compra

vendita ed intermediazione di immobili.

Trattandosi di una nuova domanda giudiziale, fondata su una

disdetta diversa rispetto a quella del 23 dicembre 1988 sottopo

sta all'esame del pretore nel primo ricorso, va affermata, con

trariamente all'assunto del primo giudice, la piena ammissibili

tà della domanda.

Né maggior pregio riveste l'ulteriore argomentazione del giu dice a quo secondo cui il rigetto della prima domanda giudizia

le, risolvendosi in un inadempimento, da parte del locatore, delle

prescrizioni richieste dal legislatore per l'operatività del diniego

di rinnovazione, avrebbe comportato un automatico rinnovo del

contratto di locazione inter partes a mente del 5° comma del

citato art. 29.

Una siffatta interpretazione non può condividersi in quanto,

se si accedesse alla tesi propugnata dal primo giudicante, do

vrebbe affermarsi il principio secondo cui al locatore, che ha

proposto, con esito negativo, una prima domanda giudiziale ex

art. 29 1. 392/78, sarebbe addirittura inibito la riproposizione

di una seconda domanda fondata su altro e diverso motivo,

per l'intervenuto automatico rinnovo e ciò ancorché il locatore

fosse ancora nelle condizioni temporali per inviare un'altra di

sdetta, prima della scadenza del termine di dodici mesi rispetto

a quello di scadenza esennale di cui all'art. 27 I. 392/78.

Dall'esame letterale dell'art. 29 1. 392/78, la cui ratio è solo

quella di consentire al conduttore la verifica ex post della serie

tà e realizzabilità dell'intento dichiarato dal locatore nella co

municazione di diniego (non a caso il legislatore ha usato la

locuzione «specificare», comminando la nullità della disdetta

priva o non sufficientemente motivata), non sembra desumersi

addirittura una implicita improponibilità di un secondo ricorso

per il locatore, tenuto conto che la norma processuale o sostan

ziale inadempiuta non prevede né implica la definitiva consu

mazione dell'azione.

Al riguardo va rimarcato che quest'ultima può di nuovo esse

re esperita, una volta che sia venuto meno l'impedimento previ

sto, ostativo all'esame del primo ricorso (nella specie, nullità

della prima disdetta), sempreché la seconda disdetta sia stata

inviata nel rispetto, nella specie accertato, del termine di dodici

mesi previsto dal 3° e 4° comma dell'art. 29.

In buona sostanza la riproposizione in tempi successivi di due

ricorsi da parte del locatore per recuperare la disponibilità del

l'immobile alla prima scadenza esennale ex art. 29 1. 392/78,

fondati su motivi diversi, è, a giudizio del tribunale, comporta mento processuale da valutare attentamente dal giudicante ai

fini della valutazione della serietà del motivo giustificativo de

dotto, ma di per sé tale comportamento non incide tout court

sulla proponibilità del secondo ricorso, non essendosi verificata

alcuna preclusione a seguito del rigetto della prima domanda,

seguendo il costante orientamento giurisprudenziale della Su

prema corte sul punto (cfr. Cass. n. 1834/92, Foro it., 1993,

I, 1967). 2) Sulla serietà dell'intenzione di adibire l'immobile all'atti

vità indicata nella raccomandata 27 giugno 1990.

Dall'espletata attività istruttoria è emerso:

a) che la locatrice costituì', in data 28 novembre 1989, la ditta

individuale Verdearredo, con sede in Milano via Morosini 32,

avente per oggetto sociale «il commercio al minuto di piante,

fiori ed affini per terrazzi e strade», come risulta dal certificato

in atti, rilasciato, il 28 dicembre 1989, dalla camera di commer

cio di Milano;

Il Foro Italiano — 1993.

b) che la Verdarredo ha effettuato forniture di merci dal no

vembre 1989 al febbraio 1990 per complessive lire 5.260.000;

c) che nel 1991 la Verdarredo ha acquistato merci per circa

cinque milioni dal commerciante Antonello Francesco;

d) che l'immobile condotto in locazione dalle appellate è ido

neo ad essere utilizzato per la vendita al minuto di fiori secondo

la normativa prevista dal comune di Milano.

A fronte di tali inequivoche risultanze documentali e testimo

niali vi è in atti la prova che la locatrice, prima della decisione

del primo ricorso a lei sfavorevole (30 maggio 1990), costituì,

in epoca non sospetta (28 novembre 1989) per l'utilizzazione

speculativa e pretestuosa dell'art. 29, una ditta individuale la

Verdarredo, la cui attività commerciale, iniziata nel 1989, si è

sviluppata concretamente negli anni successivi, il che rafforza

il convincimento del collegio sulla serietà e realizzabilità del pro

posito dell'appellante di servirsi dell'immobile de quo per tale

attività, a nulla rilevando, ai fini che qui interessa, la disponibi

lità della locatrice di altri immobili in Milano, essendo comun

que rimasto accertato che non si è in presenza di una ipotesi di cessazione ad libitum del rapporto (Cass. 3449/82, id., 1983,

I, 2534). Va da sé che, qualora la Toscani non dovesse utilizzare l'im

mobile per la vendita al minuto di fiori, si esporrà alla commi

natoria delle sanzioni di cui all'art. 31 1. 392/78.

Quanto alla scadenza del rapporto, accertato che il contratto

di locazione è iniziato il 29 marzo 1987, contrariamente all'as

sunto dell'appellante la cui difesa ha chiesto la cessazione del

rapporto al 30 giugno 1991 sulla base di una fotocopia del con

tratto con apparente durata 30 giugno 1985 - 30 giugno 1991,

fotocopia neppure sottoscritta dalle parti, il tribunale dichiara

cessata la locazione de qua, ex art. 27 1. 392/78, al 29 marzo

1993. A tale pronuncia segue la condanna delle appellate Grande

al rilascio dell'immobile sito in Milano, via Beatrice d'Este n. 4.

La data di esecuzione del rilascio, ai sensi dell'art. 56 1. 392/78,

viene fissata nel contemperamento degli opposti interessi al 29

marzo 1994.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 7 marzo

1991, n. 2384; Pres. Quaglione, Est. De Rosa, P.M. Lanni

(conci, diff.); Bologna (Avv. Vallebona, Baresotti) c. Laz

zerini ed altri (Avv. Bernardini, Baratta) ed altri. Cassa

App. Genova 30 aprile 1985.

Danni in materia civile — Attività medico chirurgica — Lesioni

personali — Concorso di colpa del danneggiato — Esclusione

— Fattispecie (Cod. civ., art. 1227, 2046, 2047 , 2056).

Al fine del risarcimento del danno subito dall'attore per le le

sioni personali derivate da errore di diagnosi e cura quando

era ancora minore a carico dei genitori, la valutazione del

concorso di colpa del danneggiato, in relazione al ritardo con

cui si sia fatto ricorso a diverso intervento specialistico, va

riferita esclusivamente alla colpevolezza del comportamento

del minore, tenuto conto della sua dipendenza anche econo

mica dai genitori e della sua conseguente mancanza di auto

nomia decisionale. (1)

(1) La pronuncia rasenta un'apparente ovvietà; a veder bene, però,

si fonda su presupposti che, per quanto rimasti impliciti, rimettono in

discussione un indirizzo giurisprudenziale (esso, pure, solo apparente

mente) consolidato.

Si fa riferimento alla questione circa la rilevanza esimente del concor

so di colpa del danneggiato incapace ai sensi del 1° comma dell'art.

1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., risolta affermativamente (cfr.

Cass., sez. un., 17 febbraio 1964, n. 351, Foro it., 1964, I, 1545, con

nota di R. Ondei, annotata altresì' da M. L. Ruffini, in Riv. div. comm.,

1966, II, 90, e da G. Gentile, in Resp. civ., 1964, 18; 21 aprile 1965,

n. 702, Foro it., 1965, I, 890; 11 febbraio 1978, n. 630, id., Rep. 1978,

voce Circolazione stradale, n. 56; 24 febbraio 1983, n. 1442, id., Rep.

This content downloaded from 185.31.195.53 on Sat, 28 Jun 2014 17:24:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended