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sezione III civile; sentenza 14 febbraio 2005, n. 2895; Pres. Preden, Est. Spirito, P.M. Golia...

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sezione III civile; sentenza 14 febbraio 2005, n. 2895; Pres. Preden, Est. Spirito, P.M. Golia (concl. diff.); Fall. Caldara (Avv. De Palo) c. Soc. Polipark (Avv. Giannuzzi Cardone, Terrevoli). Cassa App. Bari 10 ottobre 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 1011/1012-1013/1014 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200683 . Accessed: 28/06/2014 13:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.159 on Sat, 28 Jun 2014 13:17:42 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 14 febbraio 2005, n. 2895; Pres. Preden, Est. Spirito, P.M. Golia(concl. diff.); Fall. Caldara (Avv. De Palo) c. Soc. Polipark (Avv. Giannuzzi Cardone, Terrevoli).Cassa App. Bari 10 ottobre 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 1011/1012-1013/1014Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200683 .

Accessed: 28/06/2014 13:17

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PARTE PRIMA

dall'art. 208 cod. strada, in virtù del criterio stabilito dal 1°

comma e con la significativa limitazione stabilita dal 3° comma

in ordine alle modalità di utilizzazione degli stessi — appunto

perché esso sorge esclusivamente una volta che si sia esaurito il

procedimento stabilito dalla legge, che prevede l'intervento del

prefetto. In contrario, non giova richiamare la ritenuta ammissi

bilità dell'intervento adesivo litisconsortile dell'amministrazio

ne destinataria dei proventi (Cass. n. 9152 del 1995, id., Rep. 1995, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 78), sia in quanto non riguarda la disciplina in materia di violazioni

del codice della strada, caratterizzata dalla peculiare disciplina sintetizzata, sia in quanto essa attiene ad una fase successiva,

mentre, nel caso in esame ancora non può ritenersi configurabile la situazione giuridica invocata dall'ente locale, in mancanza

dell'esaurimento del procedimento sopra esaminato.

2.3.4. - L'eccezione di illegittimità costituzionale degli art.

204 e 205 cod. strada, nella parte in cui non prevedono la pro

ponibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza di archiviazione

del prefetto, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., è quindi manifestamente infondata. Il parametro invocato è, infatti, in

conferente, in quanto, secondo un principio costantemente af

fermato dalla Corte costituzionale, il diritto costituzionale di di

fesa, come lo stesso diritto alla tutela giudiziaria di cui al 1°

comma di detta norma, attiene alla possibilità effettiva di far

valere in giudizio le proprie posizioni giuridicamente protette, e

non riguarda l'esistenza e il contenuto di queste ultime, sicché

non può essere invocato quando manchi la situazione giuridica di diritto sostanziale di cui possa essere chiesta la tutela giudi ziaria (per tutte, Corte cost. n. 29 del 2002, id., 2002,1, 933; n.

206 del 1999, id., 1999,1, 2149; n. 420 del 1998, ibid., 3135). La stessa eccezione, riferita all'art. 128 Cost., abrogato dal

l'art. 9, 2° comma, 1. cost. n. 3 del 2001, per le considerazioni

sopra svolte è manifestamente infondata, sia se si valuti l'attuale

collocazione costituzionale dei comuni in relazione ai vigenti art. 118 e 119 Cost., e cioè tenendo conto della sopravvenuta modificazione del quadro normativo costituzionale di riferi

mento (per la necessità di questa valutazione, ex multis, Corte

cost. n. 235, n. 166 e n. 165 del 2002, id., Rep. 2003, voce Re

gione, n. 490, ibid., n. 599, e id., Rep. 2002, voce cit., n. 363), ' sia se si abbia riguardo al parametro costituzionale vigente sino

alla data della sua abrogazione, tenuto conto della data di pro nunzia dell'ordinanza di archiviazione e di deposito del ricorso

di merito (Corte cost. n. 197 del 2003, id., Rep. 2003, voce cit., n. 598; n. 422 del 2002, id., 2003, I, 1661, concernenti giudizi di legittimità costituzionale in via principale, con principio tut

tavia applicabile anche nella fattispecie). 2.3.5. - In conclusione, nonostante la pronuncia impugnata sia

del tutto carente nella motivazione in diritto, il dispositivo è cor

retto, in quanto, per le argomentazioni sopra svolte, va esclusa

la proponibilità da parte del comune dell'opposizione ex art. 22

1. n. 689 del 1981, avverso l'ordinanza di archiviazione pronun ciata dal prefetto. Pertanto, poiché secondo un principio assolu tamente pacifico nella giurisprudenza di questa corte, il vizio della motivazione, anche nella sua configurazione più radicale della mancanza assoluta, se riguarda la motivazione in diritto, non può avere rilievo di per sé e può dar luogo solo a correzio

ne, sostituzione o integrazione della motivazione (tra le più re

centi, Cass. n. 11883 del 2003, id., Rep. 2003, voce Cassazione

civile, n. 106; n. 5595 del 2003, ibid., n. 293; n. 5582 del 2002, id., Rep. 2002, voce cit., n. 102), la pronuncia, emendata ed in

tegrata nella motivazione, va confermata ed il ricorso deve esse

re rigettato.

Il Foro Italiano — 2005.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 14

febbraio 2005, n. 2895; Pres. Preden, Est. Spirito, P.M. Go

lia (conci, diff.); Fall. Caldara (Avv. De Palo) c. Soc. Poli

park (Avv. Giannuzzi Cardone, Terrevoli). Cassa App. Bari

10 ottobre 2000.

Appello civile — Documenti nuovi — Ammissibilità — Estremi (Cod. proc. civ., art. 342, 345).

Nel secondo grado di controversia instaurata dopo il 30 aprile

1995, l'appellante può produrre nuovi documenti, solo se li

indica specificamente nell'atto di appello e li deposita, in

cancelleria, contestualmente ad esso. (1)

Svolgimento del processo. — Leonardo Caldara (nella qualità

di titolare sia dell'omonima impresa, sia della New Service) convenne in giudizio la Polipark s.r.l. perché questa fosse con

dannata al pagamento di una somma di denaro corrispondente

all'importo di due fatture emesse, una dalla sua impresa indivi

duale ed una dalla New Service, per la fornitura di merce alla

convenuta. Il Caldara sosteneva in citazione che la debitrice, benché avesse pagato la sola somma corrispondente ad Iva, ma

non il capitale, aveva affermato che l'obbligazione s'era estinta, esibendo fotocopia delle due fatture sulle quali risultava la firma

di lui creditore in calce all'espressione «totale pagato», con

l'ulteriore annotazione, sulla prima delle due fatture, «pagato con cessioni scadenti entro i centottanta giorni s.b.» e, sulla se

conda, «pagato con cessioni scadenti entro i centottanta giorni s.b.f.». Aggiungeva che egli aveva contestato entrambe le an

notazioni e ripetuto la richiesta, ma la debitrice non aveva pa

gato, né aveva indicato i titoli di credito ceduti.

Interrotto il giudizio di primo grado a seguito del fallimento

del Caldara e riassunto il giudizio stesso ad opera della curatela

fallimentare, il Tribunale di Bari accolse la domanda. Questa sentenza fu impugnata sia dalla Polipark in via principale, sia

dalla curatela in via incidentale e la Corte d'appello di Bari, in

riforma della prima sentenza, respinse la domanda del Caldara

mediante la seguente motivazione: il Caldara non aveva conte

stato il contenuto delle fotocopie delle fatture prodotte dalla

controparte (nelle quali comparivano sia le postille relative al

pagamento mediante cessione, redatte dall'amministrazione

della Polipark, sia la firma per quietanza del Caldara), bensì il

solo contenuto delle postille, ossia l'avvenuta cessione di titoli

di credito in suo favore; la Polipark aveva, all'udienza di preci sazione delle conclusioni d'appello, tempestivamente prodotto

l'originale delle due fatture, dalle quali risultavano sia la firma

del Caldara, sia le postille redatte dal contabile della stessa so

cietà; a seguito di ciò la difesa della curatela s'era limitata a

denunziare la tardività della produzione, senza disconoscere le

firme di quietanza apposte sulle fatture; che da questo com

portamento non deriva il riconoscimento delle firme stesse (po sto che il giudizio, originariamente intrapreso dal Caldara, è

stato proseguito dalla curatela del suo fallimento), bensì che la

quietanza conserva il valore di documento probatorio dell'av

venuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo; che, in conclusione, una

serie dettagliata di elementi emersi nel corso del processo con

sentiva di considerare acquisita la prova dell'avvenuta estin

zione delle obbligazioni da parte della Polipark. La curatela del fallimento di quest'ultimo propone ora ricorso

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari,

(1) Sulla stessa linea della riportata sentenza (ma non richiamata nella sua motivazione), Cass. 22 gennaio 2004, n. 1048, Foro ir., 2004, I, 1785, con osservazioni di C.M. Barone, in cui si esamina pure una delle tre pronunzie della corte invocate dalla III sezione civile.

Singolare è, tuttavia, il mancato richiamo, anche da parte della pro nuncia in rassegna, delle due sentenze della sezione lavoro della corte 29 ottobre 2003, n. 16265, e 20 gennaio 2003, n. 775, id., 2003, I, 3262

(con richiami e osservazioni di D. Dalfino), nelle quali si sono rimesse in discussione tutte le precedenti acquisizioni concernenti la disciplina delle produzioni documentali nel primo e nel secondo grado dei giudizi in materia di lavoro.

Non resta, a questo punto, che attendere le statuizioni delle sezioni unite, che. nel riesame della questione, non potranno non tenere com

piutamente conto di tutte le tendenze emerse nell'ambito delle sezioni

semplici. [C.M. Barone]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

svolgendo sette motivi. Risponde con controricorso la Polipark. La curatela ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo (violazione e

falsa applicazione degli art. 342, 345 c.p.c. — vizi della moti

vazione) la curatela sostiene: che la produzione dell'originale delle fatture in questione è tardiva, siccome avvenuta in appello all'udienza per le conclusioni; che tale produzione ha compor tato un inammissibile mutamento dell'impostazione difensiva

della controparte, la quale aveva originariamente ritenuto su

perflua, ai fini della riforma della prima sentenza, la produzio ne di quegli originali ed aveva insistito perché fossero tratte le

necessarie conseguenze dal mancato disconoscimento formale

delle firme di quietanza. Il motivo è fondato e va accolto.

E ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il

principio secondo cui la facoltà di produrre nuovi documenti in

appello è ammessa dall'art. 345, 3° comma, c.p.c., nella formu

lazione di cui all'art. 52 1. 26 novembre 1990 n. 353 (applicabile ai giudizi

— come quello di specie — instaurati successiva

mente al 30 aprile 1995), atteso che il divieto di produzione di

nuovi «mezzi di prova» va riferito alle prove c.d. costituende e

non anche a quelle c.d. precostituite (Cass. 5 maggio 2003, n.

6756, Foro it., Rep. 2003, voce Appello civile, n. 99; 8 gennaio

2003, n. 60, ibid., n. 98). Tuttavia, conformemente al disposto dell'art. 163 c.p.c. (richiamato dall'art. 342, 1° comma), mirante

a salvaguardare le esigenze di celerità del processo e a consenti

re completa instaurazione del contraddittorio, la produzione di

documenti nuovi in grado d'appello non può essere effettuata in

ogni momento del giudizio di gravame, ma deve essere com

piuta dall'appellante, a pena di decadenza, sia mediante la loro

specifica indicazione nell'atto introduttivo del giudizio, sia me

diante il loro deposito contestuale all'atto di appello (Cass. 4

giugno 2001, n. 7510, ibid., n. 96). La sentenza impugnata (la quale ammette che la produzione

in questione ha cambiato radicalmente il quadro probatorio di

causa) ha, dunque, violato le disposizioni di cui agli art. 163 e

342, 1° comma, c.p.c. nell'affermare di non dubitare sull'am

missibilità della produzione stessa «sia perché si riferisce ad un

documento che in sé contiene una prova precostituita e rilevante

ai fini del giudizio e sia perché è avvenuta tempestivamente al

l'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi prima della

spedizione della causa a sentenza».

In relazione a questo punto la sentenza va, pertanto, cassata

ed il giudice del rinvio procederà ad una nuova valutazione

della causa, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato.

(Omissis)

Il Foro Italiano — 2005.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 4 febbraio 2005, n. 2207; Pres. Carbone, Est. Berruti, P.M.

Iannelli (conci, conf.); Soc. Unipol (Avv. Tonucci, Frigna

ne Irti) c. Ricciardelli (Avv. De Pascale). Cassa Giud. pace Avellino 30 aprile 2002.

Competenza civile — Intesa restrittiva della concorrenza —

Sovrapprezzo — Azione di condanna — Legittimazione

del consumatore — Qualificazione — Competenza della

corte d'appello (Cod. civ., art. 2033, 2043; cod. proc. civ., art. 19, 20; 1. 10 ottobre 1990 n. 287, norme per la tutela della

concorrenza e del mercato, art. 2, 33).

L'azione proposta da chi, anche consumatore (nella specie, as

sicurato r.c.a.), lamenti che la controparte contrattuale abbia

partecipato ad un'intesa restrittiva della concorrenza e ne

chieda la condanna al pagamento di una somma pari al so

vrapprezzo asseritamente imputabile alla collusione, è volta

al risarcimento del danno ingiusto e spetta alla cognizione della corte d'appello competente per territorio. (1)

(1) L'intervento delle sezioni unite era stato sollecitato dalla terza

sezione civile (ord. 17 ottobre 2003, n. 15538, Foro it., 2003, I, 2938).

dopo che, al debutto della problematica in Cassazione, la prima sezione aveva escluso che l'azione proposta dal consumatore finale nei con

fronti del partecipe ad un'intesa anticoncorrenziale rientrasse nella co

gnizione esclusiva della corte d'appello in unico grado di merito (sent. 9 dicembre 2002, n. 17475, ibid., 1121).

Per un primo commento adesivo alla decisione in epigrafe, v. M. Fi

nocchiaro, La posizione del consumatore finale è equiparata a quella dell'imprenditore, in Guida al dir., 2005, fase. 1, 35.

Tra i giudici di merito, avevano affermato la competenza della corte

d'appello, Trib. Torre Annunziata 26 luglio 2004 e Giud. pace Cosenza 31 ottobre 2003, Foro it., 2005, I, 259, con nota di A. Palmieri, cui si rinvia per ulteriori riferimenti, cui adde U. Violante, Illecito antitrust e

azione risarcitoria, in Danno e resp., 2005, 14; M. Libertini, Ancora

sui rimedi civili conseguenti ad illeciti antitrust (II), ibid., 237; R. Cal

vo, Diritto antitrust e contratti esecutivi dell'intesa vietata (contributo allo studio dei Folgevertrage), in Contratti, 2005, 181; P. Giudici, Pri

vate Antitrust Law Enforcement in Italy, 1 Comp. L. Rev. 61 (2004); A.

Mantelero, Per qualche lira in più o del danno al consumatore nei

contratti a valle di un'intesa anticoncorrenziale, in Riv. trim. dir. e

proc. civ., 2004, 329; P. Fattori-M. Todino, La disciplina della con

correnza in Italia. Bologna, 2004, 421 ss.

Inoltre, con riferimento alla responsabilità per danni da boicottaggio collettivo, attuato da alcuni fornitori nei confronti di un distributore, v.

S. Bastianon, Boicottaggio e diritto antitrust, in Danno e resp., 2004,

658; G. Faella, L'illecito antitrust: nesso causale e quantificazione del

danno, ibid., 661. Da notare come sembrassero deporre per conclusioni opposte a

quelle accolte dal Supremo collegio le brevi considerazioni svolte sul

punto in uno scritto a firma dell'estensore della pronuncia in epigrafe (cfr. G.M. Berruti. La nuova cooperazione attiva tra istituzioni comu

nitarie, antitrust nazionali e giudici nel regolamento comunitario n. 1

del 2003, in Corriere giur., 2004. 115. 117: e arg. già ex La concorren

za sleale nel mercato - Giurisdizione ordinaria e normativa antitrust, Milano, 2002).

Allargando lo sguardo alle vicende dell'antitrust europeo, va eviden ziato che le istituzioni comunitarie sembrano aver abbandonato il

precedente scetticismo sull'efficacia delle azioni promosse dai soggetti

privati (ivi compresi i consumatori), cui cominciano invece a guardare con interesse, considerandole un utile complemento alle politiche pub bliche (per una testimonianza eloquente, v. M. Monti, Private litigation as a key complement to public enforcement of competition rules and the

first conclusions on the implementation of the new Merger Regulation,

pubblicato sul sito <europa.eu.int/comm/competition>, che riproduce il

discorso pronunciato l'8 settembre 2004 dall'alloro commissario alla

concorrenza all'8a Competition Conference dell'IBA; così vengono de

scritti i vantaggi del private enforcement: «I believe that greater private enforcement of Community competition law would bring clear benefits

for the functioning of the internal market and the competitiveness of

the European economy: The threat of such litigation has a strong deter

rent effect and would lead to a higher level of compliance with the

competition rules. Increased private action would further develop a

culture of competition amongst market participants, including consum

ers, and raise awareness of the competition rules, and Private litigants

may take action against infringements which the Commission and the

national competition authorities would not pursue, or do not have suffi

cient resources to deal with»). Particolarmente interessante, al riguardo, la ricerca comparativa (an

ch'essa leggibile sui predetto sito) curata, su incarico della commissio

ne, da D. Waelbroeck-D. Slater-G. Even-Shoshan, Study on the con

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