sezione III civile; sentenza 14 febbraio 2005, n. 2895; Pres. Preden, Est. Spirito, P.M. Golia(concl. diff.); Fall. Caldara (Avv. De Palo) c. Soc. Polipark (Avv. Giannuzzi Cardone, Terrevoli).Cassa App. Bari 10 ottobre 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 1011/1012-1013/1014Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200683 .
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PARTE PRIMA
dall'art. 208 cod. strada, in virtù del criterio stabilito dal 1°
comma e con la significativa limitazione stabilita dal 3° comma
in ordine alle modalità di utilizzazione degli stessi — appunto
perché esso sorge esclusivamente una volta che si sia esaurito il
procedimento stabilito dalla legge, che prevede l'intervento del
prefetto. In contrario, non giova richiamare la ritenuta ammissi
bilità dell'intervento adesivo litisconsortile dell'amministrazio
ne destinataria dei proventi (Cass. n. 9152 del 1995, id., Rep. 1995, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 78), sia in quanto non riguarda la disciplina in materia di violazioni
del codice della strada, caratterizzata dalla peculiare disciplina sintetizzata, sia in quanto essa attiene ad una fase successiva,
mentre, nel caso in esame ancora non può ritenersi configurabile la situazione giuridica invocata dall'ente locale, in mancanza
dell'esaurimento del procedimento sopra esaminato.
2.3.4. - L'eccezione di illegittimità costituzionale degli art.
204 e 205 cod. strada, nella parte in cui non prevedono la pro
ponibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza di archiviazione
del prefetto, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., è quindi manifestamente infondata. Il parametro invocato è, infatti, in
conferente, in quanto, secondo un principio costantemente af
fermato dalla Corte costituzionale, il diritto costituzionale di di
fesa, come lo stesso diritto alla tutela giudiziaria di cui al 1°
comma di detta norma, attiene alla possibilità effettiva di far
valere in giudizio le proprie posizioni giuridicamente protette, e
non riguarda l'esistenza e il contenuto di queste ultime, sicché
non può essere invocato quando manchi la situazione giuridica di diritto sostanziale di cui possa essere chiesta la tutela giudi ziaria (per tutte, Corte cost. n. 29 del 2002, id., 2002,1, 933; n.
206 del 1999, id., 1999,1, 2149; n. 420 del 1998, ibid., 3135). La stessa eccezione, riferita all'art. 128 Cost., abrogato dal
l'art. 9, 2° comma, 1. cost. n. 3 del 2001, per le considerazioni
sopra svolte è manifestamente infondata, sia se si valuti l'attuale
collocazione costituzionale dei comuni in relazione ai vigenti art. 118 e 119 Cost., e cioè tenendo conto della sopravvenuta modificazione del quadro normativo costituzionale di riferi
mento (per la necessità di questa valutazione, ex multis, Corte
cost. n. 235, n. 166 e n. 165 del 2002, id., Rep. 2003, voce Re
gione, n. 490, ibid., n. 599, e id., Rep. 2002, voce cit., n. 363), ' sia se si abbia riguardo al parametro costituzionale vigente sino
alla data della sua abrogazione, tenuto conto della data di pro nunzia dell'ordinanza di archiviazione e di deposito del ricorso
di merito (Corte cost. n. 197 del 2003, id., Rep. 2003, voce cit., n. 598; n. 422 del 2002, id., 2003, I, 1661, concernenti giudizi di legittimità costituzionale in via principale, con principio tut
tavia applicabile anche nella fattispecie). 2.3.5. - In conclusione, nonostante la pronuncia impugnata sia
del tutto carente nella motivazione in diritto, il dispositivo è cor
retto, in quanto, per le argomentazioni sopra svolte, va esclusa
la proponibilità da parte del comune dell'opposizione ex art. 22
1. n. 689 del 1981, avverso l'ordinanza di archiviazione pronun ciata dal prefetto. Pertanto, poiché secondo un principio assolu tamente pacifico nella giurisprudenza di questa corte, il vizio della motivazione, anche nella sua configurazione più radicale della mancanza assoluta, se riguarda la motivazione in diritto, non può avere rilievo di per sé e può dar luogo solo a correzio
ne, sostituzione o integrazione della motivazione (tra le più re
centi, Cass. n. 11883 del 2003, id., Rep. 2003, voce Cassazione
civile, n. 106; n. 5595 del 2003, ibid., n. 293; n. 5582 del 2002, id., Rep. 2002, voce cit., n. 102), la pronuncia, emendata ed in
tegrata nella motivazione, va confermata ed il ricorso deve esse
re rigettato.
Il Foro Italiano — 2005.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 14
febbraio 2005, n. 2895; Pres. Preden, Est. Spirito, P.M. Go
lia (conci, diff.); Fall. Caldara (Avv. De Palo) c. Soc. Poli
park (Avv. Giannuzzi Cardone, Terrevoli). Cassa App. Bari
10 ottobre 2000.
Appello civile — Documenti nuovi — Ammissibilità — Estremi (Cod. proc. civ., art. 342, 345).
Nel secondo grado di controversia instaurata dopo il 30 aprile
1995, l'appellante può produrre nuovi documenti, solo se li
indica specificamente nell'atto di appello e li deposita, in
cancelleria, contestualmente ad esso. (1)
Svolgimento del processo. — Leonardo Caldara (nella qualità
di titolare sia dell'omonima impresa, sia della New Service) convenne in giudizio la Polipark s.r.l. perché questa fosse con
dannata al pagamento di una somma di denaro corrispondente
all'importo di due fatture emesse, una dalla sua impresa indivi
duale ed una dalla New Service, per la fornitura di merce alla
convenuta. Il Caldara sosteneva in citazione che la debitrice, benché avesse pagato la sola somma corrispondente ad Iva, ma
non il capitale, aveva affermato che l'obbligazione s'era estinta, esibendo fotocopia delle due fatture sulle quali risultava la firma
di lui creditore in calce all'espressione «totale pagato», con
l'ulteriore annotazione, sulla prima delle due fatture, «pagato con cessioni scadenti entro i centottanta giorni s.b.» e, sulla se
conda, «pagato con cessioni scadenti entro i centottanta giorni s.b.f.». Aggiungeva che egli aveva contestato entrambe le an
notazioni e ripetuto la richiesta, ma la debitrice non aveva pa
gato, né aveva indicato i titoli di credito ceduti.
Interrotto il giudizio di primo grado a seguito del fallimento
del Caldara e riassunto il giudizio stesso ad opera della curatela
fallimentare, il Tribunale di Bari accolse la domanda. Questa sentenza fu impugnata sia dalla Polipark in via principale, sia
dalla curatela in via incidentale e la Corte d'appello di Bari, in
riforma della prima sentenza, respinse la domanda del Caldara
mediante la seguente motivazione: il Caldara non aveva conte
stato il contenuto delle fotocopie delle fatture prodotte dalla
controparte (nelle quali comparivano sia le postille relative al
pagamento mediante cessione, redatte dall'amministrazione
della Polipark, sia la firma per quietanza del Caldara), bensì il
solo contenuto delle postille, ossia l'avvenuta cessione di titoli
di credito in suo favore; la Polipark aveva, all'udienza di preci sazione delle conclusioni d'appello, tempestivamente prodotto
l'originale delle due fatture, dalle quali risultavano sia la firma
del Caldara, sia le postille redatte dal contabile della stessa so
cietà; a seguito di ciò la difesa della curatela s'era limitata a
denunziare la tardività della produzione, senza disconoscere le
firme di quietanza apposte sulle fatture; che da questo com
portamento non deriva il riconoscimento delle firme stesse (po sto che il giudizio, originariamente intrapreso dal Caldara, è
stato proseguito dalla curatela del suo fallimento), bensì che la
quietanza conserva il valore di documento probatorio dell'av
venuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo; che, in conclusione, una
serie dettagliata di elementi emersi nel corso del processo con
sentiva di considerare acquisita la prova dell'avvenuta estin
zione delle obbligazioni da parte della Polipark. La curatela del fallimento di quest'ultimo propone ora ricorso
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari,
(1) Sulla stessa linea della riportata sentenza (ma non richiamata nella sua motivazione), Cass. 22 gennaio 2004, n. 1048, Foro ir., 2004, I, 1785, con osservazioni di C.M. Barone, in cui si esamina pure una delle tre pronunzie della corte invocate dalla III sezione civile.
Singolare è, tuttavia, il mancato richiamo, anche da parte della pro nuncia in rassegna, delle due sentenze della sezione lavoro della corte 29 ottobre 2003, n. 16265, e 20 gennaio 2003, n. 775, id., 2003, I, 3262
(con richiami e osservazioni di D. Dalfino), nelle quali si sono rimesse in discussione tutte le precedenti acquisizioni concernenti la disciplina delle produzioni documentali nel primo e nel secondo grado dei giudizi in materia di lavoro.
Non resta, a questo punto, che attendere le statuizioni delle sezioni unite, che. nel riesame della questione, non potranno non tenere com
piutamente conto di tutte le tendenze emerse nell'ambito delle sezioni
semplici. [C.M. Barone]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
svolgendo sette motivi. Risponde con controricorso la Polipark. La curatela ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo (violazione e
falsa applicazione degli art. 342, 345 c.p.c. — vizi della moti
vazione) la curatela sostiene: che la produzione dell'originale delle fatture in questione è tardiva, siccome avvenuta in appello all'udienza per le conclusioni; che tale produzione ha compor tato un inammissibile mutamento dell'impostazione difensiva
della controparte, la quale aveva originariamente ritenuto su
perflua, ai fini della riforma della prima sentenza, la produzio ne di quegli originali ed aveva insistito perché fossero tratte le
necessarie conseguenze dal mancato disconoscimento formale
delle firme di quietanza. Il motivo è fondato e va accolto.
E ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il
principio secondo cui la facoltà di produrre nuovi documenti in
appello è ammessa dall'art. 345, 3° comma, c.p.c., nella formu
lazione di cui all'art. 52 1. 26 novembre 1990 n. 353 (applicabile ai giudizi
— come quello di specie — instaurati successiva
mente al 30 aprile 1995), atteso che il divieto di produzione di
nuovi «mezzi di prova» va riferito alle prove c.d. costituende e
non anche a quelle c.d. precostituite (Cass. 5 maggio 2003, n.
6756, Foro it., Rep. 2003, voce Appello civile, n. 99; 8 gennaio
2003, n. 60, ibid., n. 98). Tuttavia, conformemente al disposto dell'art. 163 c.p.c. (richiamato dall'art. 342, 1° comma), mirante
a salvaguardare le esigenze di celerità del processo e a consenti
re completa instaurazione del contraddittorio, la produzione di
documenti nuovi in grado d'appello non può essere effettuata in
ogni momento del giudizio di gravame, ma deve essere com
piuta dall'appellante, a pena di decadenza, sia mediante la loro
specifica indicazione nell'atto introduttivo del giudizio, sia me
diante il loro deposito contestuale all'atto di appello (Cass. 4
giugno 2001, n. 7510, ibid., n. 96). La sentenza impugnata (la quale ammette che la produzione
in questione ha cambiato radicalmente il quadro probatorio di
causa) ha, dunque, violato le disposizioni di cui agli art. 163 e
342, 1° comma, c.p.c. nell'affermare di non dubitare sull'am
missibilità della produzione stessa «sia perché si riferisce ad un
documento che in sé contiene una prova precostituita e rilevante
ai fini del giudizio e sia perché è avvenuta tempestivamente al
l'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi prima della
spedizione della causa a sentenza».
In relazione a questo punto la sentenza va, pertanto, cassata
ed il giudice del rinvio procederà ad una nuova valutazione
della causa, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato.
(Omissis)
Il Foro Italiano — 2005.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 4 febbraio 2005, n. 2207; Pres. Carbone, Est. Berruti, P.M.
Iannelli (conci, conf.); Soc. Unipol (Avv. Tonucci, Frigna
ne Irti) c. Ricciardelli (Avv. De Pascale). Cassa Giud. pace Avellino 30 aprile 2002.
Competenza civile — Intesa restrittiva della concorrenza —
Sovrapprezzo — Azione di condanna — Legittimazione
del consumatore — Qualificazione — Competenza della
corte d'appello (Cod. civ., art. 2033, 2043; cod. proc. civ., art. 19, 20; 1. 10 ottobre 1990 n. 287, norme per la tutela della
concorrenza e del mercato, art. 2, 33).
L'azione proposta da chi, anche consumatore (nella specie, as
sicurato r.c.a.), lamenti che la controparte contrattuale abbia
partecipato ad un'intesa restrittiva della concorrenza e ne
chieda la condanna al pagamento di una somma pari al so
vrapprezzo asseritamente imputabile alla collusione, è volta
al risarcimento del danno ingiusto e spetta alla cognizione della corte d'appello competente per territorio. (1)
(1) L'intervento delle sezioni unite era stato sollecitato dalla terza
sezione civile (ord. 17 ottobre 2003, n. 15538, Foro it., 2003, I, 2938).
dopo che, al debutto della problematica in Cassazione, la prima sezione aveva escluso che l'azione proposta dal consumatore finale nei con
fronti del partecipe ad un'intesa anticoncorrenziale rientrasse nella co
gnizione esclusiva della corte d'appello in unico grado di merito (sent. 9 dicembre 2002, n. 17475, ibid., 1121).
Per un primo commento adesivo alla decisione in epigrafe, v. M. Fi
nocchiaro, La posizione del consumatore finale è equiparata a quella dell'imprenditore, in Guida al dir., 2005, fase. 1, 35.
Tra i giudici di merito, avevano affermato la competenza della corte
d'appello, Trib. Torre Annunziata 26 luglio 2004 e Giud. pace Cosenza 31 ottobre 2003, Foro it., 2005, I, 259, con nota di A. Palmieri, cui si rinvia per ulteriori riferimenti, cui adde U. Violante, Illecito antitrust e
azione risarcitoria, in Danno e resp., 2005, 14; M. Libertini, Ancora
sui rimedi civili conseguenti ad illeciti antitrust (II), ibid., 237; R. Cal
vo, Diritto antitrust e contratti esecutivi dell'intesa vietata (contributo allo studio dei Folgevertrage), in Contratti, 2005, 181; P. Giudici, Pri
vate Antitrust Law Enforcement in Italy, 1 Comp. L. Rev. 61 (2004); A.
Mantelero, Per qualche lira in più o del danno al consumatore nei
contratti a valle di un'intesa anticoncorrenziale, in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 2004, 329; P. Fattori-M. Todino, La disciplina della con
correnza in Italia. Bologna, 2004, 421 ss.
Inoltre, con riferimento alla responsabilità per danni da boicottaggio collettivo, attuato da alcuni fornitori nei confronti di un distributore, v.
S. Bastianon, Boicottaggio e diritto antitrust, in Danno e resp., 2004,
658; G. Faella, L'illecito antitrust: nesso causale e quantificazione del
danno, ibid., 661. Da notare come sembrassero deporre per conclusioni opposte a
quelle accolte dal Supremo collegio le brevi considerazioni svolte sul
punto in uno scritto a firma dell'estensore della pronuncia in epigrafe (cfr. G.M. Berruti. La nuova cooperazione attiva tra istituzioni comu
nitarie, antitrust nazionali e giudici nel regolamento comunitario n. 1
del 2003, in Corriere giur., 2004. 115. 117: e arg. già ex La concorren
za sleale nel mercato - Giurisdizione ordinaria e normativa antitrust, Milano, 2002).
Allargando lo sguardo alle vicende dell'antitrust europeo, va eviden ziato che le istituzioni comunitarie sembrano aver abbandonato il
precedente scetticismo sull'efficacia delle azioni promosse dai soggetti
privati (ivi compresi i consumatori), cui cominciano invece a guardare con interesse, considerandole un utile complemento alle politiche pub bliche (per una testimonianza eloquente, v. M. Monti, Private litigation as a key complement to public enforcement of competition rules and the
first conclusions on the implementation of the new Merger Regulation,
pubblicato sul sito <europa.eu.int/comm/competition>, che riproduce il
discorso pronunciato l'8 settembre 2004 dall'alloro commissario alla
concorrenza all'8a Competition Conference dell'IBA; così vengono de
scritti i vantaggi del private enforcement: «I believe that greater private enforcement of Community competition law would bring clear benefits
for the functioning of the internal market and the competitiveness of
the European economy: The threat of such litigation has a strong deter
rent effect and would lead to a higher level of compliance with the
competition rules. Increased private action would further develop a
culture of competition amongst market participants, including consum
ers, and raise awareness of the competition rules, and Private litigants
may take action against infringements which the Commission and the
national competition authorities would not pursue, or do not have suffi
cient resources to deal with»). Particolarmente interessante, al riguardo, la ricerca comparativa (an
ch'essa leggibile sui predetto sito) curata, su incarico della commissio
ne, da D. Waelbroeck-D. Slater-G. Even-Shoshan, Study on the con
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