Sezione III civile; sentenza 14 maggio 1962, n. 985; Pres. Mastrapasqua P., Est. Salerni, P. M.Silocchi (concl. conf.); Reda (Avv. Rizzo) c. Soc. Arturo Mondini (Avv. Cavasola, Martorana,Giorgianni)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 1291/1292-1293/1294Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150519 .
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1291 PARTE PRIMA 1292
E su tale punto, contrariamente alia tesi delPodierno
rioorrente, correttamente la Corte di appello lia ritenuto
ehe il riscattante fosse tenuto al pagamento della indicata
somma, e non di quella maggiore pretesa dal Marinaro
Domenico, perche l'obbligazione di pagare il prezzo del
riscatto e debito di valuta e non di valore (sent. Cass. 14
settembre 1960, n. 2474, Foro it., Eep. 1960, voce Vendita, n. 154). (Omissis)
Con il sesto mezzo il rioorrente denuneia la violazione
delle regole relative alla corresponsione dei frutti e degli interessi in tema di riscatto. Egli deduce che la Corte di
appello ha errato nel ritenere che il Marinaro fosse tenuto
alia restituzione dei frutti soltanto fino alia data della
ricbiesta di riscatto, perche invece, posto clie il fondo 6
sempre stato nel possesso di Marinaro Emanuele come ora
e nel possesso dei suoi eredi, tutti i frutti percepiti da lui
e dai suoi eredi spettano al compratore, in virtu del prin
cipio che nella vendita con patto di riscatto gli interessi
della somma pagata si compensano con i frutti dell'immo
bile compravenduto. II che discende anche dal disposto dell'art. 1502 cod. civ., in forza del quale I'acquirente ha
diritto di ritenere la cosa fino al rimborso di tutte le somme
dovute ; diritto il cui esercizio comporta ovviamente anche
quello di godere il fondo e di far propri i frutti.
Anche questa ultima doglianza deve essere respinta. La Corte di merito ha sottolineato che, a differenza di
quanto avviene normalmente nella vendita con patto di
riscatto in cui il venditore rilascia la cosa alienata ed il
compratore prende possesso della cosa medesima, onde i
frutti del fondo durante la pendenza della condizione si
acquistano dal compratore e si compensano con gli interessi
sul prezzo detenuto dal venditore, nel caso di specie rim
mobile alienato era rimasto nella disponibilitä, del venditore
Marinaro Emanuele. E su tale base esattamente la Corte
stessa ha ritenuto che costui doveva essere ritenuto a
tal titolo debitore dei frutti percepiti dalla data della com
pravendita (4 aprile 1937) alia data della dichiarazione di
riscatto (28 marzo 1942) e corrispondere invece 1'interesse
legale sul prezzo del riscatto pel tempo successivo sino alio
effettivo pagamento. Una volta invero operato validamente
il riscatto, ciõ e sufficiente a produrre la risoluzione della
compravendita con effetto ex tunc col conseguente auto
matico ritorno della propriety della cosa nel venditore (salvo 1 'ius retentionis, secondo le diverse previsioni di cui all'art.
1528, 1° comma, cod. civ. abrogato e 1502, 2° comma, cod. civ. vigente).
Sicche, nel caso, si scorge agevolmente come a ragione i Griudici di appello abbiano considerato che, per quanto concerneva l'obbligo del Marinaro Emanuele di corrispon dere la somma costituente il prezzo del riscatto, sulla somma
stessa, escluso un ritardo colpevole da parte del debitore, erano dovuti i soli interessi legali.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione iii civile; sentenza 14 maggio 1962, n. 985 ; Pres.
Mastrapasqua P., Est. Salerni, P. M. Silocchi (concl. conf.); Reda (Aw. Rizzo) c. Soo. Arturo Mondini
(Aw. Cavasola, Martorana, Giorgianni).
(Oassa App. Boma 30 giugno 1960)
Comunitä europee — C.e.c.a. —- Prezzi dell'aeciaio —
Dirilto di allineamento — IVozione.
Ai sensi delVart. 60, n. 2, lett. b, del Trattato istitutivo della
G.e.c.a., alVimpresa produttrice e consentita la facoltä, non imposto I'obbligo, di concedere agli acquirenti ribassi sui prezzi, allineandosi al listino di altra impresa con
eorrente, onde nessun diritto a ribasso compete all'ae
quirente. (1)
(1) Non constano precedenti in termini. A commento della norma di cui all'art. 60, n. 2, lett. b, del
La Corte, ecc. — (0missis). Resta da esaminare l'ul
timo (quinto) motivo del ricorso Reda, con cui si denuncia
violazione dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione
all'art. 60 del Trattato ehe istituisce la Comunitä europea del carbone e dell'acciaio, nonche delle decisioni dell'Alta
autorita, in data 2 maggio 1953 (nn. 30-53 e 31-53). Sem
bra ehe il ricorrente intenda sostenere che esso eompratore avrebbe avuto diritto di ottenere, dalla Soe. Mondini, i ri bassi previsti dall'art. 60 del Trattato C.e.c.a., ehe e
legge interna per 1'Italia, e, specificamente, lo sconto del
3,50%, per ribassi di « quantitä » e di « specifica », da pra ticarsi sui prezzi dei prodotti siderurgici, e che erronea
mente i G-iudici di appello non avrebbero ritenuto vinco lanti per i pri vati le norme eitate.
Anche tale censura 6 priva di fondamento. A1 fine di
assicurare, nell'ambito del Mercato comune del carbone e
dell'acciaio, «la costituzione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza » secondo quanto di
spone l'art. 5 del Trattato C.e.c.a., l'art. 60 del Trattato medesimo vieta le p rati che di concorrenza sleale e quelle discriminatorie, attribuendo all'Alta autorita (istituzione ehe costituisce il potere esecutivo della Comunita carbo
siderurgica) il potere di definire le pratiche oggetto di questo divieto, con decisioni adottate dopo consultazione del Co mitate consultivo e del Consiglio speciale di Ministri. II mezzo con cui l'Alta autorita puõ controllare che sia osser
vato, da parte delle imprese produttrici di carbone ed ac
ciaio, il principio di non discriminazione, e costituito dalla
pubblicitä dei prezzi e delle condizioni di vendita praticati dalle imprese medesime (art. 60, n. 2, lett. a, del Trattato).
Le imprese sono tenute al rigoroso rispetto dei prezzi stabiliti nei loro listini, nei confronti di tutti gli acquirenti; peraltro, esse possono modificare i prezzi ogni qualvolta lo ritengono opportuno, ma, per far ciõ, debbono predisporre un nuovo listino, che modifichi il precedente e che sia
pubblicato nei modi previsti dalle decisioni dell'Alta au torita.
A questa regola e apportata un'eccezione, ed e il punto che qui interessa ; l'art. 60, n. 2, lett. b del Trattato con
sente, alle imprese produttrici, di concedere, agli acqui renti, ribassi sui prezzi, allineandosi sul listino di altra
impresa concorrente, scelta in base al criterio del punto di paritä alle precise e rigorose condizioni indicate nella
disposizione medesima.
ft questo il cosiddetto diritto di allineamento a favore
dell'acquirente. Senonche tale allineamento, mediante il
quale il produttore puõ concedere riduzioni di prezzo agli acquirenti õ configurato, dalla norma in esame, dato l'am bito di applicazione del Trattato (art. 80), come un diritto del produttore, non dell'acquirente. Pertanto, se il produt tore non si avvalga del diritto all'allineamento, l'acquirente non puõ pretendere ribassi, ma soltanto che gli vengano praticati i prezzi risultanti dal listino di vendita predisposto dal produttore medesimo e non prezzi maggiori.
Nella specie, non sussistono listini della Societa Mon dini ; non 6 risultato neppure che essa concedesse ribassi, in base ad un giusto esercizio del suo diritto all'allinea mento riferito ad un determinato punto di paritä,; il Eeda
pretende un ribasso dopo avere convenuto il prezzo (nella misura accertata dai Griudici di merito) e, precisamente
Trattato, che dispone il citato «diritto di allineamento » del produttore, possono corsultarsi le Relazioni di minoranza al Senato dell'on. Pastore (Le Leggi, 1952, II, 1615) ed alia Ca mera degli on. Giolitti e Bottai [ibid., 1636).
Per quanto concerne la pubblicazione dei listini dei prezzi da parte delle imprese produttrici e la vincolativith dei mc desimi, si vedano Guglielmetti, Le regole di concorrenza nei Trattato sul mercato comune, loro identificazione e disciplina, in Riv. dir. ind., 1958, I, 221 ; Favara, Aspetti della disciplina della formazione dei prezzi secondo il Trattato, i regolamenti e la giuris prudenza della C.e.c.a., id., 1956, II, 3, a commento delle deci sioni del 1953 e del 1954 dell'Alta autoritä. della C.e.c.a. in argo mento e della sentenza della Corte di giustizia della C.e.c.a. del 21 dicembre 1954, che ha sancito la rigiditä dei listini pub blicati (le mässime della sentenza possono leggersi in Foro it., Rep. 1954, voce Comunitä europee, n. 5).
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1293 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1294
I
pretende ehe la differenza di prezzo spettantegli, a titolo
di lucro cessante, gli venga oalcolata sulla base di un prezzo di acquisto inferiore a quello fissato col oontratto, sol
perche altre societä produttrici italiane avrebbero prati eato prezzi piu bassi della Mondini, eoneedendo ribassi
di quantity e di speeifiea indieati nei loro listini clie eviden
temente non possono vincolare la Societä Mondini.
Siffatta pretesa del Eeda e stata giustamente rigettata dai G-iudici di merito, in quanto non ha fondamento alcuno
sulla invoeata norma deli'art. 60 del Trattato, la eui vio
lazione non sussiste. (Omissis) Per questi motivi, eassa, eco.
CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 12 maggio 1962, n. 974 ; Pres.
Vaballo P., Est. Gr. Eossi, P. M. Gentile (conol.
conf.); I.n.p.s. (Aw. Aukeli, Nardone, Pizzican
nella) e. Gorbo (Aw. Donati).
(Gonferma App. Bologna 16 novembre 1959) »
Previdenza soeiale —- Assejjni iamiliaii — Ciontri
huti — Deeorrenza della preserizione (Cod. civ., art. 2935, 2941, n. 8; r. d. 17 giugno 1937 n. 1048,
sugli assegni familiari, art. 11, 17, 37, 38 ; d. 1. 16 set
tembre 1946 n. 479, disposizioni sugli assegni familiari, art. 15 ; d. pres. 30 maggio 1955 n. 797, t. u. delle norme
sugli assegni familiari, art. 27, 33, 42, 43).
La preserizione del credito deU'I.n.p.s. per i eontributi, dovuti
dalVimprenditore per assegni familiari, prende a deeor
rere dal tempo della sussistenza del rapporto di lavoro
subordinato, e non dalla presentazione, da parte dell'im
prenditore, del modello 0. 8. 2. (1)
(1) In genere, circa la deeorrenza del termine di preserizione dal giorno in cui i eontributi per gli assegni familiari dovevano essere versati, v. App. Napoli 25 giugno 1960, Foro it., Rep. 1961, voce Previdenza soeiale, n. 241 ; Cass. 25 ottobre 1958, n. 3479, id., Rep. 1958, voce cit., n. 923,
Talvolta si e affermato che, ove l'imprenditore abbia omesso di inoltrare all'I.n.p.s. il modello G.S.2, l'lstituto non e in
grado di agire per i eontributi, onde il termine di preseri zione, in tale situazione, decorre solo dalla data dell'accerta mento del credito altrimenti verificatosi: App. Gjnova 13
giugno 1960, id., Rep. 1960, voce cit., n. 254 ; Trib. Milano 27 marzo 1958, id., Rep. 1959, voce cit., n. 239. Contra, nel senso dell'irrilevanza dell'omissione del datore di lavoro al pari di quanto ritenuto dalla Oassazione nella sentenza qui pubblicata :
App. Milano 12 maggio 1959, ibid., n. 229 ; App. Bologna 3 gennaio 1958, id., Rep. 1958, voce cit., n. 242 ; Trib. Roma 19 dicembre 1957, ibid., n. 240 ; App. Milano 18 maggio 1956 e 23 marzo 1956, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 218, 180 ; Trib. Parma 22 marzo 1955, id., Rep. 1955, voce cit., n. 496.
II Trib. Viterbo 6 settembre 1957 (id., Rep. 1958, voce
cit., n. 235) ritenne la sospensione della preserizione ex art.
2911, n. 8, cod. civ. nel caso di omessa presentazione del modello
G.S.2, ravvisando nell'omissione un comportamento doloso, precisamente qualificato come dolo negativo o passivo. Contra, nel senso che non basta un semplice comportamento omissivo, richiedendosi un comportamento attivo, volto a trarre in inganno l'lstituto previdenziale: App. Catanzaro 1 ottobre 1960, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 235, 236 ; App. Cagliari 3 giugno 1959, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 252, 253 ; Trib. Torino 30 giugno 1958, id., Rep. 1959, voce cit., n. 236. Specificatamente nel senso
che, in relazione all'art. 2941, n. 8, cod. civ., 6 necessaria una
precisa, intenzionale attivitä. dolosa del datore di lavoro, idonea a trarre in inganno l'lstituto previdenziale in modo tale da
impadire altrimenti l'accertamento dell'obbligo contributivo, v.
App. Catanzaro 13 dicembre 1960, id., Rep. 1961, voce cit., n. 242 ; 1° ottobre 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 236. Si 6 ritenuta la sospensione della preserizione in un caso in cui il datore di lavoro aveva denunciato il lavoratore come domestico anzichfe come lavoratore del settore commerciale : App. Roma 26 marzo 1959, ibid., nn. 250, 251.
In dottrina, genericamente nel senso che la preserizione |
La Corte, ecc. — Con il primo motivo l'l.n.p.s. denuncia
la violazione dell'art. 2935 cod. civ. e degii art. 11, 17, 37
e 38 r. decreto 17 giugno 1937 n. 1048, sulla disciplina
degli assegni familiari, in relazione all'art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., e si duole ehe la sentenza impugnata abbia
ritenuto che 1'inosservanza, da parte del datore di lavoro,
degli adempimenti prescritti dai eitati art. 37 e 38 decreto
n. 1048 del 1937, benchõ penalmente sanzionata, costi
tuisca, per ciõ che attiene alla esigibilitä del credito del
l'lstituto avente per oggetto i contributi per gli assegni familiari, un impedimento di mero fatto, e non gia un
impedimento di diritto, idoneo a sospendere il decorso del
termine di prescrizione. La censura e destituita di fondamento. 35 opportuno
premettere che l'art. 17 cit. decreto del 1937 dispone che
il diritto dell'Istituto ai contributi si prescrive in due anni;
e, adeguandosi sostanzialmente al principio generale san
cito dall'art. 2935 cod. civ., precisa che il detto termine
decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere ver
sati. Pertanto, la questione relativa alia identificazione del
momento iniziale del termine di prescrizione si risolve nello
stabilire quale siail momento fissato dalla legge per l'adem
pimento dell'obbligazione. Ora, e fuor di dubbio che l'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi di cui si discute
sorge senza altro ex lege, in funzione della sussistenza del
rapporto di lavoro subordinato. Ciõ, del resto, e riconosciuto
dalla stessa difesa del ricorrente, la quale peraltro sostiene
che tale obbligo ha una portata generica ed in certo senso
meramente « potenziale » e diviene attuale, concreto nel suo
contenuto, e quindi liquido ed esigibile, soltanto in seguito alia puntuale osservanza da parte del datore di lavoro
delle prescrizioni contemplate dagli art. 37 e 38. Secondo
questa tesi, lo stesso datore di lavoro, che 6 tenuto ad anti
cipare, ai dipendenti che ne abbiano diritto, gli assegni familiari a carico dell'Istituto ed a far constare mediante
apposita denuncia, da redigersi sul cosiddetto modello Gr.S.2 e da presentarsi all'Ente entro dieci giorni dalla scadenza
di ciascun periodo di paga, l'importo dei contributi dovuti
sulla base delle retribuzioni corrisposte e l'ammontare degli
assegni anticipati, sarebbe costituito debitore dell'Istituto
esclusivamente per la eventuale differenza tra la somma
giä erogata per assegni e la maggior somma dovuta per contributi: talclie, soltanto in seguito alia presentazione della denuncia ed alia concreta indicazione in essa delle
retribuzioni effettivamente corrisposte ai singoli prestatori di lavoro si potrebbe stabilire se realmente sussista una
decorre dal giorno in cui i contributi debbono essere versati, v. Levi Sandri, Assegni familiari, voce del Novissimo dig. it. ; Simi, Assegni familiari, voce dell'Enciclopedia del diritto. Sul
problema, v. anche le note di Donati, in Dir. lav., 1955, II, 345 e di Ondei, in Foro pad., 1957, I, 57. Dettagliatamente, nel senso ritenuto dalla Cassazione, v. Carullo, Gli assegni familiari e le integrazioni salariali, in Trattato di dir del lav. di Borsi e Pergolesi, Padova, 1959, IV, pag. 193esegg.
Il tema della prescrizione in materia di assegni familiari e quanto mai complesso, sotto molteplici profili oltre quello specificamente affrontato dalla Suprema corte, per la prima volta, nella sentenza pubblicata. Per le interferenze tra il proce dimento penale e civile in relazione alia interruzione della pre scrizione, v. Cass. 15 luglio 1958, n. 2590, Foro it., 1959, I, 1163, con ampia riota di Moraca, Azione penale e civile per omesso versamento di contributi previdenziali e interruzione della prescri zione. Per quanto attiene alia prescrizione nei rapporti tra Istituto previdenziale e imprenditore in materia, v. 0. Resta, Prescrizione e decadenza in tema di assegni familiari, ibid., 101, in nota alia Cass. 12 aprile 1958, n. 1196, giä pubblicata nel
1958, I, 1818. In generale, v. Pittoni, II decorso del tempo in rapporto
alle obbligazioni contributive nelle assicurazioni sociali, in Prev.
soc., 1955, 525 ; Cessari, Della prescrizione dei contributi previ denziali, in Riv. it. prev. soc., 1955, 181.
Sull'automaticitk del diritto del lavoratore alia presta zione, v. Cass. 14 marzo 1962, n. 533, retro, 1106, con nota di richiami.
La sentenza 16 novembxe 1959 della Corte d'appello di
Bologna, ora confermata, e riassunta in Foro it., Rep. 1960, voce cit., n. 235.
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