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Sezione III civile; sentenza 14 maggio 1962, n. 985; Pres. Mastrapasqua P., Est. Salerni, P. M....

Date post: 31-Jan-2017
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Sezione III civile; sentenza 14 maggio 1962, n. 985; Pres. Mastrapasqua P., Est. Salerni, P. M. Silocchi (concl. conf.); Reda (Avv. Rizzo) c. Soc. Arturo Mondini (Avv. Cavasola, Martorana, Giorgianni) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 1291/1292-1293/1294 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150519 . Accessed: 28/06/2014 15:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.33 on Sat, 28 Jun 2014 15:55:23 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III civile; sentenza 14 maggio 1962, n. 985; Pres. Mastrapasqua P., Est. Salerni, P. M.Silocchi (concl. conf.); Reda (Avv. Rizzo) c. Soc. Arturo Mondini (Avv. Cavasola, Martorana,Giorgianni)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 1291/1292-1293/1294Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150519 .

Accessed: 28/06/2014 15:55

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1291 PARTE PRIMA 1292

E su tale punto, contrariamente alia tesi delPodierno

rioorrente, correttamente la Corte di appello lia ritenuto

ehe il riscattante fosse tenuto al pagamento della indicata

somma, e non di quella maggiore pretesa dal Marinaro

Domenico, perche l'obbligazione di pagare il prezzo del

riscatto e debito di valuta e non di valore (sent. Cass. 14

settembre 1960, n. 2474, Foro it., Eep. 1960, voce Vendita, n. 154). (Omissis)

Con il sesto mezzo il rioorrente denuneia la violazione

delle regole relative alla corresponsione dei frutti e degli interessi in tema di riscatto. Egli deduce che la Corte di

appello ha errato nel ritenere che il Marinaro fosse tenuto

alia restituzione dei frutti soltanto fino alia data della

ricbiesta di riscatto, perche invece, posto clie il fondo 6

sempre stato nel possesso di Marinaro Emanuele come ora

e nel possesso dei suoi eredi, tutti i frutti percepiti da lui

e dai suoi eredi spettano al compratore, in virtu del prin

cipio che nella vendita con patto di riscatto gli interessi

della somma pagata si compensano con i frutti dell'immo

bile compravenduto. II che discende anche dal disposto dell'art. 1502 cod. civ., in forza del quale I'acquirente ha

diritto di ritenere la cosa fino al rimborso di tutte le somme

dovute ; diritto il cui esercizio comporta ovviamente anche

quello di godere il fondo e di far propri i frutti.

Anche questa ultima doglianza deve essere respinta. La Corte di merito ha sottolineato che, a differenza di

quanto avviene normalmente nella vendita con patto di

riscatto in cui il venditore rilascia la cosa alienata ed il

compratore prende possesso della cosa medesima, onde i

frutti del fondo durante la pendenza della condizione si

acquistano dal compratore e si compensano con gli interessi

sul prezzo detenuto dal venditore, nel caso di specie rim

mobile alienato era rimasto nella disponibilitä, del venditore

Marinaro Emanuele. E su tale base esattamente la Corte

stessa ha ritenuto che costui doveva essere ritenuto a

tal titolo debitore dei frutti percepiti dalla data della com

pravendita (4 aprile 1937) alia data della dichiarazione di

riscatto (28 marzo 1942) e corrispondere invece 1'interesse

legale sul prezzo del riscatto pel tempo successivo sino alio

effettivo pagamento. Una volta invero operato validamente

il riscatto, ciõ e sufficiente a produrre la risoluzione della

compravendita con effetto ex tunc col conseguente auto

matico ritorno della propriety della cosa nel venditore (salvo 1 'ius retentionis, secondo le diverse previsioni di cui all'art.

1528, 1° comma, cod. civ. abrogato e 1502, 2° comma, cod. civ. vigente).

Sicche, nel caso, si scorge agevolmente come a ragione i Griudici di appello abbiano considerato che, per quanto concerneva l'obbligo del Marinaro Emanuele di corrispon dere la somma costituente il prezzo del riscatto, sulla somma

stessa, escluso un ritardo colpevole da parte del debitore, erano dovuti i soli interessi legali.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione iii civile; sentenza 14 maggio 1962, n. 985 ; Pres.

Mastrapasqua P., Est. Salerni, P. M. Silocchi (concl. conf.); Reda (Aw. Rizzo) c. Soo. Arturo Mondini

(Aw. Cavasola, Martorana, Giorgianni).

(Oassa App. Boma 30 giugno 1960)

Comunitä europee — C.e.c.a. —- Prezzi dell'aeciaio —

Dirilto di allineamento — IVozione.

Ai sensi delVart. 60, n. 2, lett. b, del Trattato istitutivo della

G.e.c.a., alVimpresa produttrice e consentita la facoltä, non imposto I'obbligo, di concedere agli acquirenti ribassi sui prezzi, allineandosi al listino di altra impresa con

eorrente, onde nessun diritto a ribasso compete all'ae

quirente. (1)

(1) Non constano precedenti in termini. A commento della norma di cui all'art. 60, n. 2, lett. b, del

La Corte, ecc. — (0missis). Resta da esaminare l'ul

timo (quinto) motivo del ricorso Reda, con cui si denuncia

violazione dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione

all'art. 60 del Trattato ehe istituisce la Comunitä europea del carbone e dell'acciaio, nonche delle decisioni dell'Alta

autorita, in data 2 maggio 1953 (nn. 30-53 e 31-53). Sem

bra ehe il ricorrente intenda sostenere che esso eompratore avrebbe avuto diritto di ottenere, dalla Soe. Mondini, i ri bassi previsti dall'art. 60 del Trattato C.e.c.a., ehe e

legge interna per 1'Italia, e, specificamente, lo sconto del

3,50%, per ribassi di « quantitä » e di « specifica », da pra ticarsi sui prezzi dei prodotti siderurgici, e che erronea

mente i G-iudici di appello non avrebbero ritenuto vinco lanti per i pri vati le norme eitate.

Anche tale censura 6 priva di fondamento. A1 fine di

assicurare, nell'ambito del Mercato comune del carbone e

dell'acciaio, «la costituzione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza » secondo quanto di

spone l'art. 5 del Trattato C.e.c.a., l'art. 60 del Trattato medesimo vieta le p rati che di concorrenza sleale e quelle discriminatorie, attribuendo all'Alta autorita (istituzione ehe costituisce il potere esecutivo della Comunita carbo

siderurgica) il potere di definire le pratiche oggetto di questo divieto, con decisioni adottate dopo consultazione del Co mitate consultivo e del Consiglio speciale di Ministri. II mezzo con cui l'Alta autorita puõ controllare che sia osser

vato, da parte delle imprese produttrici di carbone ed ac

ciaio, il principio di non discriminazione, e costituito dalla

pubblicitä dei prezzi e delle condizioni di vendita praticati dalle imprese medesime (art. 60, n. 2, lett. a, del Trattato).

Le imprese sono tenute al rigoroso rispetto dei prezzi stabiliti nei loro listini, nei confronti di tutti gli acquirenti; peraltro, esse possono modificare i prezzi ogni qualvolta lo ritengono opportuno, ma, per far ciõ, debbono predisporre un nuovo listino, che modifichi il precedente e che sia

pubblicato nei modi previsti dalle decisioni dell'Alta au torita.

A questa regola e apportata un'eccezione, ed e il punto che qui interessa ; l'art. 60, n. 2, lett. b del Trattato con

sente, alle imprese produttrici, di concedere, agli acqui renti, ribassi sui prezzi, allineandosi sul listino di altra

impresa concorrente, scelta in base al criterio del punto di paritä alle precise e rigorose condizioni indicate nella

disposizione medesima.

ft questo il cosiddetto diritto di allineamento a favore

dell'acquirente. Senonche tale allineamento, mediante il

quale il produttore puõ concedere riduzioni di prezzo agli acquirenti õ configurato, dalla norma in esame, dato l'am bito di applicazione del Trattato (art. 80), come un diritto del produttore, non dell'acquirente. Pertanto, se il produt tore non si avvalga del diritto all'allineamento, l'acquirente non puõ pretendere ribassi, ma soltanto che gli vengano praticati i prezzi risultanti dal listino di vendita predisposto dal produttore medesimo e non prezzi maggiori.

Nella specie, non sussistono listini della Societa Mon dini ; non 6 risultato neppure che essa concedesse ribassi, in base ad un giusto esercizio del suo diritto all'allinea mento riferito ad un determinato punto di paritä,; il Eeda

pretende un ribasso dopo avere convenuto il prezzo (nella misura accertata dai Griudici di merito) e, precisamente

Trattato, che dispone il citato «diritto di allineamento » del produttore, possono corsultarsi le Relazioni di minoranza al Senato dell'on. Pastore (Le Leggi, 1952, II, 1615) ed alia Ca mera degli on. Giolitti e Bottai [ibid., 1636).

Per quanto concerne la pubblicazione dei listini dei prezzi da parte delle imprese produttrici e la vincolativith dei mc desimi, si vedano Guglielmetti, Le regole di concorrenza nei Trattato sul mercato comune, loro identificazione e disciplina, in Riv. dir. ind., 1958, I, 221 ; Favara, Aspetti della disciplina della formazione dei prezzi secondo il Trattato, i regolamenti e la giuris prudenza della C.e.c.a., id., 1956, II, 3, a commento delle deci sioni del 1953 e del 1954 dell'Alta autoritä. della C.e.c.a. in argo mento e della sentenza della Corte di giustizia della C.e.c.a. del 21 dicembre 1954, che ha sancito la rigiditä dei listini pub blicati (le mässime della sentenza possono leggersi in Foro it., Rep. 1954, voce Comunitä europee, n. 5).

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1293 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1294

I

pretende ehe la differenza di prezzo spettantegli, a titolo

di lucro cessante, gli venga oalcolata sulla base di un prezzo di acquisto inferiore a quello fissato col oontratto, sol

perche altre societä produttrici italiane avrebbero prati eato prezzi piu bassi della Mondini, eoneedendo ribassi

di quantity e di speeifiea indieati nei loro listini clie eviden

temente non possono vincolare la Societä Mondini.

Siffatta pretesa del Eeda e stata giustamente rigettata dai G-iudici di merito, in quanto non ha fondamento alcuno

sulla invoeata norma deli'art. 60 del Trattato, la eui vio

lazione non sussiste. (Omissis) Per questi motivi, eassa, eco.

CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 12 maggio 1962, n. 974 ; Pres.

Vaballo P., Est. Gr. Eossi, P. M. Gentile (conol.

conf.); I.n.p.s. (Aw. Aukeli, Nardone, Pizzican

nella) e. Gorbo (Aw. Donati).

(Gonferma App. Bologna 16 novembre 1959) »

Previdenza soeiale —- Assejjni iamiliaii — Ciontri

huti — Deeorrenza della preserizione (Cod. civ., art. 2935, 2941, n. 8; r. d. 17 giugno 1937 n. 1048,

sugli assegni familiari, art. 11, 17, 37, 38 ; d. 1. 16 set

tembre 1946 n. 479, disposizioni sugli assegni familiari, art. 15 ; d. pres. 30 maggio 1955 n. 797, t. u. delle norme

sugli assegni familiari, art. 27, 33, 42, 43).

La preserizione del credito deU'I.n.p.s. per i eontributi, dovuti

dalVimprenditore per assegni familiari, prende a deeor

rere dal tempo della sussistenza del rapporto di lavoro

subordinato, e non dalla presentazione, da parte dell'im

prenditore, del modello 0. 8. 2. (1)

(1) In genere, circa la deeorrenza del termine di preserizione dal giorno in cui i eontributi per gli assegni familiari dovevano essere versati, v. App. Napoli 25 giugno 1960, Foro it., Rep. 1961, voce Previdenza soeiale, n. 241 ; Cass. 25 ottobre 1958, n. 3479, id., Rep. 1958, voce cit., n. 923,

Talvolta si e affermato che, ove l'imprenditore abbia omesso di inoltrare all'I.n.p.s. il modello G.S.2, l'lstituto non e in

grado di agire per i eontributi, onde il termine di preseri zione, in tale situazione, decorre solo dalla data dell'accerta mento del credito altrimenti verificatosi: App. Gjnova 13

giugno 1960, id., Rep. 1960, voce cit., n. 254 ; Trib. Milano 27 marzo 1958, id., Rep. 1959, voce cit., n. 239. Contra, nel senso dell'irrilevanza dell'omissione del datore di lavoro al pari di quanto ritenuto dalla Oassazione nella sentenza qui pubblicata :

App. Milano 12 maggio 1959, ibid., n. 229 ; App. Bologna 3 gennaio 1958, id., Rep. 1958, voce cit., n. 242 ; Trib. Roma 19 dicembre 1957, ibid., n. 240 ; App. Milano 18 maggio 1956 e 23 marzo 1956, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 218, 180 ; Trib. Parma 22 marzo 1955, id., Rep. 1955, voce cit., n. 496.

II Trib. Viterbo 6 settembre 1957 (id., Rep. 1958, voce

cit., n. 235) ritenne la sospensione della preserizione ex art.

2911, n. 8, cod. civ. nel caso di omessa presentazione del modello

G.S.2, ravvisando nell'omissione un comportamento doloso, precisamente qualificato come dolo negativo o passivo. Contra, nel senso che non basta un semplice comportamento omissivo, richiedendosi un comportamento attivo, volto a trarre in inganno l'lstituto previdenziale: App. Catanzaro 1 ottobre 1960, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 235, 236 ; App. Cagliari 3 giugno 1959, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 252, 253 ; Trib. Torino 30 giugno 1958, id., Rep. 1959, voce cit., n. 236. Specificatamente nel senso

che, in relazione all'art. 2941, n. 8, cod. civ., 6 necessaria una

precisa, intenzionale attivitä. dolosa del datore di lavoro, idonea a trarre in inganno l'lstituto previdenziale in modo tale da

impadire altrimenti l'accertamento dell'obbligo contributivo, v.

App. Catanzaro 13 dicembre 1960, id., Rep. 1961, voce cit., n. 242 ; 1° ottobre 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 236. Si 6 ritenuta la sospensione della preserizione in un caso in cui il datore di lavoro aveva denunciato il lavoratore come domestico anzichfe come lavoratore del settore commerciale : App. Roma 26 marzo 1959, ibid., nn. 250, 251.

In dottrina, genericamente nel senso che la preserizione |

La Corte, ecc. — Con il primo motivo l'l.n.p.s. denuncia

la violazione dell'art. 2935 cod. civ. e degii art. 11, 17, 37

e 38 r. decreto 17 giugno 1937 n. 1048, sulla disciplina

degli assegni familiari, in relazione all'art. 360, n. 3, cod.

proc. civ., e si duole ehe la sentenza impugnata abbia

ritenuto che 1'inosservanza, da parte del datore di lavoro,

degli adempimenti prescritti dai eitati art. 37 e 38 decreto

n. 1048 del 1937, benchõ penalmente sanzionata, costi

tuisca, per ciõ che attiene alla esigibilitä del credito del

l'lstituto avente per oggetto i contributi per gli assegni familiari, un impedimento di mero fatto, e non gia un

impedimento di diritto, idoneo a sospendere il decorso del

termine di prescrizione. La censura e destituita di fondamento. 35 opportuno

premettere che l'art. 17 cit. decreto del 1937 dispone che

il diritto dell'Istituto ai contributi si prescrive in due anni;

e, adeguandosi sostanzialmente al principio generale san

cito dall'art. 2935 cod. civ., precisa che il detto termine

decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere ver

sati. Pertanto, la questione relativa alia identificazione del

momento iniziale del termine di prescrizione si risolve nello

stabilire quale siail momento fissato dalla legge per l'adem

pimento dell'obbligazione. Ora, e fuor di dubbio che l'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi di cui si discute

sorge senza altro ex lege, in funzione della sussistenza del

rapporto di lavoro subordinato. Ciõ, del resto, e riconosciuto

dalla stessa difesa del ricorrente, la quale peraltro sostiene

che tale obbligo ha una portata generica ed in certo senso

meramente « potenziale » e diviene attuale, concreto nel suo

contenuto, e quindi liquido ed esigibile, soltanto in seguito alia puntuale osservanza da parte del datore di lavoro

delle prescrizioni contemplate dagli art. 37 e 38. Secondo

questa tesi, lo stesso datore di lavoro, che 6 tenuto ad anti

cipare, ai dipendenti che ne abbiano diritto, gli assegni familiari a carico dell'Istituto ed a far constare mediante

apposita denuncia, da redigersi sul cosiddetto modello Gr.S.2 e da presentarsi all'Ente entro dieci giorni dalla scadenza

di ciascun periodo di paga, l'importo dei contributi dovuti

sulla base delle retribuzioni corrisposte e l'ammontare degli

assegni anticipati, sarebbe costituito debitore dell'Istituto

esclusivamente per la eventuale differenza tra la somma

giä erogata per assegni e la maggior somma dovuta per contributi: talclie, soltanto in seguito alia presentazione della denuncia ed alia concreta indicazione in essa delle

retribuzioni effettivamente corrisposte ai singoli prestatori di lavoro si potrebbe stabilire se realmente sussista una

decorre dal giorno in cui i contributi debbono essere versati, v. Levi Sandri, Assegni familiari, voce del Novissimo dig. it. ; Simi, Assegni familiari, voce dell'Enciclopedia del diritto. Sul

problema, v. anche le note di Donati, in Dir. lav., 1955, II, 345 e di Ondei, in Foro pad., 1957, I, 57. Dettagliatamente, nel senso ritenuto dalla Cassazione, v. Carullo, Gli assegni familiari e le integrazioni salariali, in Trattato di dir del lav. di Borsi e Pergolesi, Padova, 1959, IV, pag. 193esegg.

Il tema della prescrizione in materia di assegni familiari e quanto mai complesso, sotto molteplici profili oltre quello specificamente affrontato dalla Suprema corte, per la prima volta, nella sentenza pubblicata. Per le interferenze tra il proce dimento penale e civile in relazione alia interruzione della pre scrizione, v. Cass. 15 luglio 1958, n. 2590, Foro it., 1959, I, 1163, con ampia riota di Moraca, Azione penale e civile per omesso versamento di contributi previdenziali e interruzione della prescri zione. Per quanto attiene alia prescrizione nei rapporti tra Istituto previdenziale e imprenditore in materia, v. 0. Resta, Prescrizione e decadenza in tema di assegni familiari, ibid., 101, in nota alia Cass. 12 aprile 1958, n. 1196, giä pubblicata nel

1958, I, 1818. In generale, v. Pittoni, II decorso del tempo in rapporto

alle obbligazioni contributive nelle assicurazioni sociali, in Prev.

soc., 1955, 525 ; Cessari, Della prescrizione dei contributi previ denziali, in Riv. it. prev. soc., 1955, 181.

Sull'automaticitk del diritto del lavoratore alia presta zione, v. Cass. 14 marzo 1962, n. 533, retro, 1106, con nota di richiami.

La sentenza 16 novembxe 1959 della Corte d'appello di

Bologna, ora confermata, e riassunta in Foro it., Rep. 1960, voce cit., n. 235.

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