Sezione III civile; sentenza 14 maggio 1963, n. 1180; Pres. Carta P., Est. La Farina, P. M. Toro(concl. conf.); Soc. servizio automobilistico Sabino (Avv. Trinchi) c. Bonomo (Avv. Magagnini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1403/1404-1405/1406Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152337 .
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1403 PARTE PRIMA 1404
senza alcuna liinitazione relativa alia specie dell'animale, sulla base di una presunzione di colpa eliminabile solo
coil la proya del caso fortuito.
Per il parziale accoglimento del secondo mezzo va ordi
nata la restituzione del deposito e si rinvengono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo grado.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 14 maggio 1963, n. 1180 ; Pres.
Cakta P., Est. La Farina, P. M. Toro (concl. conf.); Soc. servizio automobilistico Sabino (An. Teinchi) c.
Bonomo (Aw. Magagnini).
(Conferma App. Boma 7 gennaio 1961)
Rinvio civile — Copia della sentenza di cassazione — Mancata produzione — Improcedibilita del giu dizio — Esclusiono — Fissazione di termine per l'esibizione (Cod. proc. civ., art. 348, 394).
Frode e simulazione — Azione revocatoria — Tran
sazionc in danuo del ereditore — Ammissibilitä
(Cod. civ., art. 2901).
II giudice di rinvio non pud dichiarare la improcedibilita del
giudizio quando non sia statu prod'tlta copia della sen
tenza di cassazione, ma deve assegnare alle parti, pena I'estinzione del procedimento, un termine per la produ eione di detta sentenza. (1)
Pud formare oggetto di revocatoria la transazione fraudolente mente conclusa in danno delle ragioni del ereditore. (2)
La Corte, eoo. — Con il primo motivo di ricorso, la So
cietä servizio automobilistico Sabino, denunciando la vio
lazione e la falsa applicazione degli art. 394, 348 e 148 cod.
proc. civ. e 87 disp. att., in relazione all'art. 360, n. 3, dello
stesso codice, si duole ehe la Corte del merito non abbia
dichiarato improcedibile l'appello per la mancata produ zione della sentenza di rinvio.
Sostiene, a questo riguardo, che l'inapplicabilita in
sede di rinvio dell'istituto deH'improcedibilita dell'ap
pello riguarderebbe le sole ipotesi previste dall'art. 348
cod. proc. civ., ma non si estenderebbe alle ipotesi in cui
sia violata una norma specifica del giudizio di rinvio, come
quella dell'art. 394 cod. proc. civ., relativa all'obbligo della
produzione della copia autentica della sentenza della Corte
di cassazione. II motivo e infondato. In primo luogo, la censura sembra
difettare della sua stessa asserita base di fatto. Infatti, come fu rilevato dinanzi al giudice di rinvio, nelle stesse difese dell'attuale resistente, sufficiente prova documen tale della tempestiva produzione della sentenza della Corte
suprema poteva essere tratta dalla circostanza che da una nota di cancelleria, apposta a margine della seconda pagina della copia autentica allegata al fascicolo dell'appellante Bonomo, risultava cbe da essa la cancelleria stessa aveva rica vate due copie rilasciate d'ufficio il 20 ottobre 1960, e ciofe, anteriormente alia prima udienza fissata per la compari zione delle parti in sede di rinvio. Tale circostanza, insieme
con la constatazione indubitabile che le parti ebbero a ri
(1) Conf. Cass. 27 ottobre 1961, n. 2192 Foro it., 1962, I, 297, con nota di richiami.
(2) Conf. Cass. 8 luglio 1941, n. 2056, Foro it., 1942, I, 169, con nota di richiami, cui adde, per la revocatoria fallimentare, App. Torino 10 novembre 1953, id., Rep. 1963, voce Fallimento, n. 305 ; nonchö Cass. 20 luglio 1942, n. 2087 (id., 1943, I, 328, con nota di richiami), a proposito della revocatoria della transa zione, stipulata dalla societä, sull'azione di responsabilita contro gli amministratori, in frode dei creditori sociali. In dottrina, nello stesso senso, Nicolõ, Revocatoria, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Bjranca, 1953, pag. 246 ed ivi richiami.
ferirsi specificamente neile loro difese al contenuto di quella decisione della Suprema corte, e clie i giudici di rinvio
dimostrarono di avere piena contezza della pronuncia stessa, induce a ritenere, in mancanza di specifici elementi
contrari, ehe la copia autentica fosse stata ritualmente e
tempestivamente prodotta. E ciõ anche se la corte di rinvio,
per rigettare l'eccezione di improcedibilitä dell'appello [rec tius, del giudizio di rinvio), proposta per la prima volta
dalla Society nella comparsa conclusionale per il collegio, abbia preferito riferirsi genericamente al principio, or
mai consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema corte, secondo il quale non b applicabile al giudizio di rinvio
1'istituto della improcedibilitä dell'appello previsto dal
l'art. 348 cod. proc. civile.
Comunque, non puõ attribairsi pregio alle considera
zioni della ricorrente, secondo le quali il principio ora men
zionato riguarderebbe le sole ipotesi previste dall'art. 358, e non si estenderebbe alia violazione dell'obbligo, specifico al giudizio di rinvio, di produrre copia autentica della
sentenza della Corte di cassazione (art. 394, 1" comma, cod.
proc. civ.). Infatti, come questa Suprema corte lia recente
mente deciso, nell'ipotesi di mancata produzione di copia della sentenza di cassazione, il giudice di rinvio non puo dichiarare 1'improcedibilitä del giudizio, ma deve assegnare alle parti un termine per l'esibizione di detta sentenza, in
guisa da potere dichiarare 1'estinzione del processo per inattivitä delle parti soltanto nell'ipotesi che le stesse non
provvedano a tale esibizione nel termine a tale scopo asse
gnato (sent. 17 ottobre 1961, n. 2192, Foro it., 1962, I,
297). In detta decisione ö stato posto in evidenza che, se
1'improcedibilitä dell'appello & prevista anche per l'ipotesi della mancata produzione da parte delPappellante del pro prio fascicolo nei termini indicati nell'art. 348, ipotesi a
cui si riconduce quella della mancata inserzione della copia della sentenza appellata nel detto fascicolo, I'inapplica bilitä dello istituto dell'improcedibilita dell'appello al giu dizio di rinvio comporta clie non possa pronanciarsi l'im
procedibilitä di qiiesto giudizio neppure per la mancata
produzione della copia della sentenza di cassazione, es sendo siffatta omissione analoga alia mancata produzione della copia della sentenza appellata, e non essendovi, da
altra parte, una disposizione di legge ebe commini 1'improce dibilitä del giudizio di rinvio a causa della omessa pro duzione della copia della sentenza dalla Suprema corte.
(Omissis) Con il terzo motivo del ricorso principale, la Societä
servizio automobilistico Sabino, danunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 277 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice, si duole che la Corte del merito, contravvenendo a quanto disposto dal
Supremo collegio con la sentenza di rinvio, abbia omesso di esaminare il complesso delle risultanze processuali al fine di accertare la sussistenza nella specie degliestremi dell'azione revocatoria.
Deduce, in particolare, che la Corte del merito avrebbe omesso di indagare in ordine alia sussistenza :
a) di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, assoggettabile per sua natura all'azione revocatoria;
b) del consilium fr<mdis, tanto piu che gli interro
gator! dei convenuti e la prova testimoniale avrebbero di mostrato che essa ricorrente non conosceva l'esistenza del credito della Bonomo, o, comunque, non avrebbero af fatto dimostrato che essa ricorrente avesse avuto il pro posito di danneggiare la stessa Bonomo ;
c) dell'eventus damni, che non avrebbe potuto essere dimostrato se non con la preventiva necessaria escussione del patrimonio del debitore, o, quanto meno, con la prova. che, dopo il recesso del Fusacchia dalla Societä, il patri monio di questo non offriva altre e sufficienti garanzie di soddisfacimento del credito.
Neancbe questo motivo puõ essere accolto. Con la prima censura si tenta, sostanzialmente, di rin
novare l'implicita critica alia sentenza di annullamento di
questa Suprema corte per avere ritenuto che sia perfetta mente configurabile 1'esercizio dell'azione revocatoria contro un atto di transazione posto in essere fraudolentemente
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1405 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1406
dal debitore in danno delle ragioni del oreditore. A1 riesame
intrinseco di tale problema sussiste, come giä accennato,
preclusiono, ed quindi, appena necessario ricordare che
l'opinione predetta appare, comunque, conforme alia dot
trina piu autorevole e alia giurisprudenza prevalente (cfr. le sentenze di questa Suprema. corte 20 luglio 1942, n. 2087, Foro it., 1943, I, 328, e 8 luglio 1941, n. 2056, id., 1942, I,
169), ehe trovano testuale riscontro, per un caso partico
lare, in uno specifico testo legislativo (v. l'art. 2394, ultimo
comma, cod. civ. riguardante I'impugnazioiie, da parte dei
creditori sociali, della transazione tra societa e ammini
stratori, in ordine alle responsabilitä di questi ultimi). Vano e affermare che sarebbe contrario alia natura
del contratto di transazione, e alla impugnabilitä del me
desimo per lesione, procedere, ai fini dell'azione revo
catoria, ad un accertamento quantitative, analitico ed
obiettivo del valore dei singoli diritti che con la transa
zione sono stati dalla parte reciprocamente abbandonati.
II divieto d'impugnazione della transazione per causa di
lesione, saneito dall'art. 1970 cod. civ., si riferisce alle parti
transigenti e non ai creditori di esse, che sono rimasti estra
nei all'atto. E la circostanza che, dato il tipo dell'atto dispo
sitivo, sia certamente piu difficile valutare tutti gli elementi
che hanno indotto le parti a transigere, ai fini di stabilire
se la rinuncia fatta da una di esse ad alcune delle sue pretese sia o meno non proporzionata a quella fatta dall'altra
parte, e pur sempre superabile, caso per caso, dal prudente
apprezzamento del giudice di merito, e cioö dall'accerta
mento giadiziale ex post di quella che era la reale situazione
giuridica precedente alia transazione, e, quindi, della prova che dalla transazione & derivato un ragolamento non con
forme a tale realtä, vale a dire pregiudizievole per il cre
ditore. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezioni unite civili; sentenza 13 maggio 1963, n. 1178; Pres. Tokrente P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M.
Pepe (concl. conf.) ; Governo degli Stati Uniti di
America (Aw. Gelati) c. Soe. I.r.s.a. (Aw. Bassano).
(Begolamento di giurisdizione)
Competenza e fjiurisdizione in materia civile — Ac
cantonamcnti (lei militari amerieani in Tombolo — Contratto <li appalto <li foynature stipulato dal Governo U.S.A. con impresa italiana —- Giu
risdizione del giudice italiano (Cod. civ., art. 1655 ; cod. proc. civ., art. 2).
Iiientra nella giurisdizione del magistrato italiano la contro
versia, derivante dal contratto di appalto di fognatura
stipulato dal Governo U.S.A. eon impresa italiana per gli accantonamenti dei militari amerieani in Tombolo. (1)
(1) Nel senso ehe lo svolgimento in Italia da parte di enti stranieri di a11 iVita iure ■privatorum comporti la soggez'one
degli stessi alia giurisdizione del giudice italiano, cons. Trib. Roma 10 luglio 1961, Foro it., Rep. 1962, voce Competenza civ., n. 28 ; Cass. 29 aprile 1961, n. 1001, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 37-39 ; Cass. 8 maggio 1959, n. 1348, id., Rep. 1959, voce
cit., n. 34 ; Trib. Roma 16 luglio 1959, ibid., n. 35 e 4 settembre
1958, ibid., n. 36 ; Cass. 13 marzo 1957, n. 841, id., 1957, I, 1795 ; 8 giugno 1957, n. 2144, ibid., 1965 (con riferimento al
l'ipotesi di provvedimenti amministrativi di blocco e avocazione
di azioni sociali di sudditi - ex nemici); 17 ottobre 1956, n. 3679,
ibid., 241 (con riferimento ai provvedimenti di nazionalizza
zione di istituti di credito) ; in dottrina M. Miele, Immunita
giurisdizionale degli Stali, voce del Novissimo digesto it., 1962,
VIII, pag. 199 ; Gitjuano, La giurisdizione civile italiana e lo
straniero, 1961. Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro con Stati
adrenti alia N.a.t.o., v., nel senso che, ricorrendo certe condi
zioni, la giurisdizione spetti al giudice italiano, Cass. 28 ottobre
La Corte, ecc. — Quantunque, in un primo motivo del
ricorso, il Governo americano sembri voler dubitare della
esattezza del principio fissato dal Tribunale di Livorno, circa i limiti deH'immunitä dello Stato straniero dalla giu risdizione italiana (si afferma, infatti, ehe «il Tribunale
ba negato l'esistenza di una norma internazionale vinco
lante per l'ordine interno, cbe sancisca il principio immu
nitario », e cbe la decisione in proposito non convince, onde s'intende riproporre la questione alia Corte suprema) su questo punto la censura, genericamente formulata o
senza alcuna indicazione di motivi, non puõ neancbe essere
presa in esame. Del resto, immediatamente dopo, lo stesso
ricorrente dicbiara di «accettare l'indirizzo dominante
della giurisprudenza cbe ritiene la immunita giurisdizionale dello Stato estero in relazione agli atti di diritto pubblico e non ancbe a quelli di diritto privato » ; onde da tale prin
cipio, indubbiamente esatto, occorre partire, per decidere
la questione di giurisdizione sottoposta all'esame di queste Sezioni unite.
II primo punto della controversia consiste nello stabilire
(nel qtiadro del suddetto principio ebe, si ripete, ba trovato
costante applicazione nella giurisprudenza di questa Corte) se il rapporto giuridico posto in essere dal Governo ameri
ricano con la Ditta Carando, in Italia, rientri fra gli atti
eompiuti da quel G-overno iure imperii (e le relative con
troversie siano perciõ sottratte alia, giurisdizione dei tri
bunali italiani), oppure sia un atto svolto nella sfera del di
ritto privato. II ricorrente sostiene : a) cbe il contratto
stipulate il 31 maggio 1952 rientra nell'attivitä militare
degli U.S.A. (quale membro della N.a.t.o.) e riveste per ciõ
carattere squisitamente pubblicistico, percbfe nel conclu
derlo il G-overno americano intese valersi dei propri poteri
sovrani; 6) cbe, in ogni caso, esso contratto non õ un sem
plice contratto d'appalto alia stregua del diritto italiano,
ma, per i particolari caratteri cbe riveste, dimostra cbe lo
Stato contraente voile porsi in una situazione di suprema
zia, valendosi dei suoi poteri d'imperio. Nessuna delle due censure e fondata ; la sentenza del
Tribunale di Livorno confutõ esattamente l'una e l'altra
proposizione, gia sottoposta al suo esame. Non e dubbio
cbe (come sostiene il Governo ricorrente, e come ba costan
temente riconosciuto questa Corte suprema, da ultimo con
la sentenza 28 ottobre 1959, n. 3160, Foro it., Rep. 1959, voce CJompetenza civ., nn. 40-42) 1'attivitä svolta dalla
base nordamericana di Livorno rientra nelle previsioni del
trattato N.a.t.o., ratificato con la legge 1 agosto 1949 n. 465 ; come tale, essa deve considerarsi attivitä di diritto pubblico, sottratta alia ingerenza della sovranitä dei singoli Stati, tra i quali lo Stato italiano, anche nella loro funzione giu
risdizionale, sempre perõ ebe la N.a.t.o. medesima eserciti
una attivitä di diritto pubblico riflettente la sua organiz
zazione, o concluda rapporti costituiti in funzione della sua
sovranitä. Non puõ perõ sostenersi, come fa il ricorrente
medesimo, cbe, poicbe l'attivita militare e attivitä squisi tamente pubblicistica, in cui lo Stato ospite esercita la sua
sovranitä, qualsiasi atto lo Stato stesso compia in rela
zione al funzionamento deH'organismo militare soggior nante in Italia, debba considerarsi (ai fini delFimmunitä
giurisdizionale) quale atto compiuto iure imperii. Questa tesi (ebe, se esatta, sopprimerebbe in pratica qualsiasi dif
ferenza tra atti posti in essere con l'esercizio del potere di
sovranitä, e attivitä negoziale di diritto privato, per i Go
1959, n. 3160, Foro it., Rep. 1959, voce cit., nn. 40-42, annotata criticamente da Cassoni, Sw di un recente caso di pretesa esen
zione dello Stato straniero dalla giurisdizione, in Riv. dir. internaz.,
1960, 529 ; adde nello stesso senso Ettini, Le controversie di lavoro
con le forze armate straniere e la giurisdizione nazionale, in
Riv. dir. lav., 1960, I, 139. Nel senso della esenzione dalla giu risdizione italiana, App. Napoli 22 luglio 1959, Foro it., Rep.
1959, voce cit., nn. 37-39 ; annotata da Napoletano D., L'im
munitä giurisdizionale nelle controversie relative a rapporti di
lavoro con Stati esteri o con organizzazioni internazionali, in
Temi nap., 1959, I, 607 e Trib. Napoli 13 febbraio 1959, Foro it.,
1960, I, 177, annotata adesivamente da Bartolomei, La N.a.t.o.
e Vimmunitä giurisdizionale.
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