+ All Categories
Home > Documents > Sezione III civile; sentenza 14 maggio 1963, n. 1180; Pres. Carta P., Est. La Farina, P. M. Toro...

Sezione III civile; sentenza 14 maggio 1963, n. 1180; Pres. Carta P., Est. La Farina, P. M. Toro...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: trinhdien
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Sezione III civile; sentenza 14 maggio 1963, n. 1180; Pres. Carta P., Est. La Farina, P. M. Toro (concl. conf.); Soc. servizio automobilistico Sabino (Avv. Trinchi) c. Bonomo (Avv. Magagnini) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1403/1404-1405/1406 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152337 . Accessed: 25/06/2014 09:26 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.58 on Wed, 25 Jun 2014 09:26:22 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione III civile; sentenza 14 maggio 1963, n. 1180; Pres. Carta P., Est. La Farina, P. M. Toro (concl. conf.); Soc. servizio automobilistico Sabino (Avv. Trinchi) c. Bonomo (Avv.

Sezione III civile; sentenza 14 maggio 1963, n. 1180; Pres. Carta P., Est. La Farina, P. M. Toro(concl. conf.); Soc. servizio automobilistico Sabino (Avv. Trinchi) c. Bonomo (Avv. Magagnini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1403/1404-1405/1406Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152337 .

Accessed: 25/06/2014 09:26

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.2.32.58 on Wed, 25 Jun 2014 09:26:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione III civile; sentenza 14 maggio 1963, n. 1180; Pres. Carta P., Est. La Farina, P. M. Toro (concl. conf.); Soc. servizio automobilistico Sabino (Avv. Trinchi) c. Bonomo (Avv.

1403 PARTE PRIMA 1404

senza alcuna liinitazione relativa alia specie dell'animale, sulla base di una presunzione di colpa eliminabile solo

coil la proya del caso fortuito.

Per il parziale accoglimento del secondo mezzo va ordi

nata la restituzione del deposito e si rinvengono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo grado.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile ; sentenza 14 maggio 1963, n. 1180 ; Pres.

Cakta P., Est. La Farina, P. M. Toro (concl. conf.); Soc. servizio automobilistico Sabino (An. Teinchi) c.

Bonomo (Aw. Magagnini).

(Conferma App. Boma 7 gennaio 1961)

Rinvio civile — Copia della sentenza di cassazione — Mancata produzione — Improcedibilita del giu dizio — Esclusiono — Fissazione di termine per l'esibizione (Cod. proc. civ., art. 348, 394).

Frode e simulazione — Azione revocatoria — Tran

sazionc in danuo del ereditore — Ammissibilitä

(Cod. civ., art. 2901).

II giudice di rinvio non pud dichiarare la improcedibilita del

giudizio quando non sia statu prod'tlta copia della sen

tenza di cassazione, ma deve assegnare alle parti, pena I'estinzione del procedimento, un termine per la produ eione di detta sentenza. (1)

Pud formare oggetto di revocatoria la transazione fraudolente mente conclusa in danno delle ragioni del ereditore. (2)

La Corte, eoo. — Con il primo motivo di ricorso, la So

cietä servizio automobilistico Sabino, denunciando la vio

lazione e la falsa applicazione degli art. 394, 348 e 148 cod.

proc. civ. e 87 disp. att., in relazione all'art. 360, n. 3, dello

stesso codice, si duole ehe la Corte del merito non abbia

dichiarato improcedibile l'appello per la mancata produ zione della sentenza di rinvio.

Sostiene, a questo riguardo, che l'inapplicabilita in

sede di rinvio dell'istituto deH'improcedibilita dell'ap

pello riguarderebbe le sole ipotesi previste dall'art. 348

cod. proc. civ., ma non si estenderebbe alle ipotesi in cui

sia violata una norma specifica del giudizio di rinvio, come

quella dell'art. 394 cod. proc. civ., relativa all'obbligo della

produzione della copia autentica della sentenza della Corte

di cassazione. II motivo e infondato. In primo luogo, la censura sembra

difettare della sua stessa asserita base di fatto. Infatti, come fu rilevato dinanzi al giudice di rinvio, nelle stesse difese dell'attuale resistente, sufficiente prova documen tale della tempestiva produzione della sentenza della Corte

suprema poteva essere tratta dalla circostanza che da una nota di cancelleria, apposta a margine della seconda pagina della copia autentica allegata al fascicolo dell'appellante Bonomo, risultava cbe da essa la cancelleria stessa aveva rica vate due copie rilasciate d'ufficio il 20 ottobre 1960, e ciofe, anteriormente alia prima udienza fissata per la compari zione delle parti in sede di rinvio. Tale circostanza, insieme

con la constatazione indubitabile che le parti ebbero a ri

(1) Conf. Cass. 27 ottobre 1961, n. 2192 Foro it., 1962, I, 297, con nota di richiami.

(2) Conf. Cass. 8 luglio 1941, n. 2056, Foro it., 1942, I, 169, con nota di richiami, cui adde, per la revocatoria fallimentare, App. Torino 10 novembre 1953, id., Rep. 1963, voce Fallimento, n. 305 ; nonchö Cass. 20 luglio 1942, n. 2087 (id., 1943, I, 328, con nota di richiami), a proposito della revocatoria della transa zione, stipulata dalla societä, sull'azione di responsabilita contro gli amministratori, in frode dei creditori sociali. In dottrina, nello stesso senso, Nicolõ, Revocatoria, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Bjranca, 1953, pag. 246 ed ivi richiami.

ferirsi specificamente neile loro difese al contenuto di quella decisione della Suprema corte, e clie i giudici di rinvio

dimostrarono di avere piena contezza della pronuncia stessa, induce a ritenere, in mancanza di specifici elementi

contrari, ehe la copia autentica fosse stata ritualmente e

tempestivamente prodotta. E ciõ anche se la corte di rinvio,

per rigettare l'eccezione di improcedibilitä dell'appello [rec tius, del giudizio di rinvio), proposta per la prima volta

dalla Society nella comparsa conclusionale per il collegio, abbia preferito riferirsi genericamente al principio, or

mai consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema corte, secondo il quale non b applicabile al giudizio di rinvio

1'istituto della improcedibilitä dell'appello previsto dal

l'art. 348 cod. proc. civile.

Comunque, non puõ attribairsi pregio alle considera

zioni della ricorrente, secondo le quali il principio ora men

zionato riguarderebbe le sole ipotesi previste dall'art. 358, e non si estenderebbe alia violazione dell'obbligo, specifico al giudizio di rinvio, di produrre copia autentica della

sentenza della Corte di cassazione (art. 394, 1" comma, cod.

proc. civ.). Infatti, come questa Suprema corte lia recente

mente deciso, nell'ipotesi di mancata produzione di copia della sentenza di cassazione, il giudice di rinvio non puo dichiarare 1'improcedibilitä del giudizio, ma deve assegnare alle parti un termine per l'esibizione di detta sentenza, in

guisa da potere dichiarare 1'estinzione del processo per inattivitä delle parti soltanto nell'ipotesi che le stesse non

provvedano a tale esibizione nel termine a tale scopo asse

gnato (sent. 17 ottobre 1961, n. 2192, Foro it., 1962, I,

297). In detta decisione ö stato posto in evidenza che, se

1'improcedibilitä dell'appello & prevista anche per l'ipotesi della mancata produzione da parte delPappellante del pro prio fascicolo nei termini indicati nell'art. 348, ipotesi a

cui si riconduce quella della mancata inserzione della copia della sentenza appellata nel detto fascicolo, I'inapplica bilitä dello istituto dell'improcedibilita dell'appello al giu dizio di rinvio comporta clie non possa pronanciarsi l'im

procedibilitä di qiiesto giudizio neppure per la mancata

produzione della copia della sentenza di cassazione, es sendo siffatta omissione analoga alia mancata produzione della copia della sentenza appellata, e non essendovi, da

altra parte, una disposizione di legge ebe commini 1'improce dibilitä del giudizio di rinvio a causa della omessa pro duzione della copia della sentenza dalla Suprema corte.

(Omissis) Con il terzo motivo del ricorso principale, la Societä

servizio automobilistico Sabino, danunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 277 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice, si duole che la Corte del merito, contravvenendo a quanto disposto dal

Supremo collegio con la sentenza di rinvio, abbia omesso di esaminare il complesso delle risultanze processuali al fine di accertare la sussistenza nella specie degliestremi dell'azione revocatoria.

Deduce, in particolare, che la Corte del merito avrebbe omesso di indagare in ordine alia sussistenza :

a) di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, assoggettabile per sua natura all'azione revocatoria;

b) del consilium fr<mdis, tanto piu che gli interro

gator! dei convenuti e la prova testimoniale avrebbero di mostrato che essa ricorrente non conosceva l'esistenza del credito della Bonomo, o, comunque, non avrebbero af fatto dimostrato che essa ricorrente avesse avuto il pro posito di danneggiare la stessa Bonomo ;

c) dell'eventus damni, che non avrebbe potuto essere dimostrato se non con la preventiva necessaria escussione del patrimonio del debitore, o, quanto meno, con la prova. che, dopo il recesso del Fusacchia dalla Societä, il patri monio di questo non offriva altre e sufficienti garanzie di soddisfacimento del credito.

Neancbe questo motivo puõ essere accolto. Con la prima censura si tenta, sostanzialmente, di rin

novare l'implicita critica alia sentenza di annullamento di

questa Suprema corte per avere ritenuto che sia perfetta mente configurabile 1'esercizio dell'azione revocatoria contro un atto di transazione posto in essere fraudolentemente

This content downloaded from 185.2.32.58 on Wed, 25 Jun 2014 09:26:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione III civile; sentenza 14 maggio 1963, n. 1180; Pres. Carta P., Est. La Farina, P. M. Toro (concl. conf.); Soc. servizio automobilistico Sabino (Avv. Trinchi) c. Bonomo (Avv.

1405 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1406

dal debitore in danno delle ragioni del oreditore. A1 riesame

intrinseco di tale problema sussiste, come giä accennato,

preclusiono, ed quindi, appena necessario ricordare che

l'opinione predetta appare, comunque, conforme alia dot

trina piu autorevole e alia giurisprudenza prevalente (cfr. le sentenze di questa Suprema. corte 20 luglio 1942, n. 2087, Foro it., 1943, I, 328, e 8 luglio 1941, n. 2056, id., 1942, I,

169), ehe trovano testuale riscontro, per un caso partico

lare, in uno specifico testo legislativo (v. l'art. 2394, ultimo

comma, cod. civ. riguardante I'impugnazioiie, da parte dei

creditori sociali, della transazione tra societa e ammini

stratori, in ordine alle responsabilitä di questi ultimi). Vano e affermare che sarebbe contrario alia natura

del contratto di transazione, e alla impugnabilitä del me

desimo per lesione, procedere, ai fini dell'azione revo

catoria, ad un accertamento quantitative, analitico ed

obiettivo del valore dei singoli diritti che con la transa

zione sono stati dalla parte reciprocamente abbandonati.

II divieto d'impugnazione della transazione per causa di

lesione, saneito dall'art. 1970 cod. civ., si riferisce alle parti

transigenti e non ai creditori di esse, che sono rimasti estra

nei all'atto. E la circostanza che, dato il tipo dell'atto dispo

sitivo, sia certamente piu difficile valutare tutti gli elementi

che hanno indotto le parti a transigere, ai fini di stabilire

se la rinuncia fatta da una di esse ad alcune delle sue pretese sia o meno non proporzionata a quella fatta dall'altra

parte, e pur sempre superabile, caso per caso, dal prudente

apprezzamento del giudice di merito, e cioö dall'accerta

mento giadiziale ex post di quella che era la reale situazione

giuridica precedente alia transazione, e, quindi, della prova che dalla transazione & derivato un ragolamento non con

forme a tale realtä, vale a dire pregiudizievole per il cre

ditore. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 13 maggio 1963, n. 1178; Pres. Tokrente P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M.

Pepe (concl. conf.) ; Governo degli Stati Uniti di

America (Aw. Gelati) c. Soe. I.r.s.a. (Aw. Bassano).

(Begolamento di giurisdizione)

Competenza e fjiurisdizione in materia civile — Ac

cantonamcnti (lei militari amerieani in Tombolo — Contratto <li appalto <li foynature stipulato dal Governo U.S.A. con impresa italiana —- Giu

risdizione del giudice italiano (Cod. civ., art. 1655 ; cod. proc. civ., art. 2).

Iiientra nella giurisdizione del magistrato italiano la contro

versia, derivante dal contratto di appalto di fognatura

stipulato dal Governo U.S.A. eon impresa italiana per gli accantonamenti dei militari amerieani in Tombolo. (1)

(1) Nel senso ehe lo svolgimento in Italia da parte di enti stranieri di a11 iVita iure ■privatorum comporti la soggez'one

degli stessi alia giurisdizione del giudice italiano, cons. Trib. Roma 10 luglio 1961, Foro it., Rep. 1962, voce Competenza civ., n. 28 ; Cass. 29 aprile 1961, n. 1001, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 37-39 ; Cass. 8 maggio 1959, n. 1348, id., Rep. 1959, voce

cit., n. 34 ; Trib. Roma 16 luglio 1959, ibid., n. 35 e 4 settembre

1958, ibid., n. 36 ; Cass. 13 marzo 1957, n. 841, id., 1957, I, 1795 ; 8 giugno 1957, n. 2144, ibid., 1965 (con riferimento al

l'ipotesi di provvedimenti amministrativi di blocco e avocazione

di azioni sociali di sudditi - ex nemici); 17 ottobre 1956, n. 3679,

ibid., 241 (con riferimento ai provvedimenti di nazionalizza

zione di istituti di credito) ; in dottrina M. Miele, Immunita

giurisdizionale degli Stali, voce del Novissimo digesto it., 1962,

VIII, pag. 199 ; Gitjuano, La giurisdizione civile italiana e lo

straniero, 1961. Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro con Stati

adrenti alia N.a.t.o., v., nel senso che, ricorrendo certe condi

zioni, la giurisdizione spetti al giudice italiano, Cass. 28 ottobre

La Corte, ecc. — Quantunque, in un primo motivo del

ricorso, il Governo americano sembri voler dubitare della

esattezza del principio fissato dal Tribunale di Livorno, circa i limiti deH'immunitä dello Stato straniero dalla giu risdizione italiana (si afferma, infatti, ehe «il Tribunale

ba negato l'esistenza di una norma internazionale vinco

lante per l'ordine interno, cbe sancisca il principio immu

nitario », e cbe la decisione in proposito non convince, onde s'intende riproporre la questione alia Corte suprema) su questo punto la censura, genericamente formulata o

senza alcuna indicazione di motivi, non puõ neancbe essere

presa in esame. Del resto, immediatamente dopo, lo stesso

ricorrente dicbiara di «accettare l'indirizzo dominante

della giurisprudenza cbe ritiene la immunita giurisdizionale dello Stato estero in relazione agli atti di diritto pubblico e non ancbe a quelli di diritto privato » ; onde da tale prin

cipio, indubbiamente esatto, occorre partire, per decidere

la questione di giurisdizione sottoposta all'esame di queste Sezioni unite.

II primo punto della controversia consiste nello stabilire

(nel qtiadro del suddetto principio ebe, si ripete, ba trovato

costante applicazione nella giurisprudenza di questa Corte) se il rapporto giuridico posto in essere dal Governo ameri

ricano con la Ditta Carando, in Italia, rientri fra gli atti

eompiuti da quel G-overno iure imperii (e le relative con

troversie siano perciõ sottratte alia, giurisdizione dei tri

bunali italiani), oppure sia un atto svolto nella sfera del di

ritto privato. II ricorrente sostiene : a) cbe il contratto

stipulate il 31 maggio 1952 rientra nell'attivitä militare

degli U.S.A. (quale membro della N.a.t.o.) e riveste per ciõ

carattere squisitamente pubblicistico, percbfe nel conclu

derlo il G-overno americano intese valersi dei propri poteri

sovrani; 6) cbe, in ogni caso, esso contratto non õ un sem

plice contratto d'appalto alia stregua del diritto italiano,

ma, per i particolari caratteri cbe riveste, dimostra cbe lo

Stato contraente voile porsi in una situazione di suprema

zia, valendosi dei suoi poteri d'imperio. Nessuna delle due censure e fondata ; la sentenza del

Tribunale di Livorno confutõ esattamente l'una e l'altra

proposizione, gia sottoposta al suo esame. Non e dubbio

cbe (come sostiene il Governo ricorrente, e come ba costan

temente riconosciuto questa Corte suprema, da ultimo con

la sentenza 28 ottobre 1959, n. 3160, Foro it., Rep. 1959, voce CJompetenza civ., nn. 40-42) 1'attivitä svolta dalla

base nordamericana di Livorno rientra nelle previsioni del

trattato N.a.t.o., ratificato con la legge 1 agosto 1949 n. 465 ; come tale, essa deve considerarsi attivitä di diritto pubblico, sottratta alia ingerenza della sovranitä dei singoli Stati, tra i quali lo Stato italiano, anche nella loro funzione giu

risdizionale, sempre perõ ebe la N.a.t.o. medesima eserciti

una attivitä di diritto pubblico riflettente la sua organiz

zazione, o concluda rapporti costituiti in funzione della sua

sovranitä. Non puõ perõ sostenersi, come fa il ricorrente

medesimo, cbe, poicbe l'attivita militare e attivitä squisi tamente pubblicistica, in cui lo Stato ospite esercita la sua

sovranitä, qualsiasi atto lo Stato stesso compia in rela

zione al funzionamento deH'organismo militare soggior nante in Italia, debba considerarsi (ai fini delFimmunitä

giurisdizionale) quale atto compiuto iure imperii. Questa tesi (ebe, se esatta, sopprimerebbe in pratica qualsiasi dif

ferenza tra atti posti in essere con l'esercizio del potere di

sovranitä, e attivitä negoziale di diritto privato, per i Go

1959, n. 3160, Foro it., Rep. 1959, voce cit., nn. 40-42, annotata criticamente da Cassoni, Sw di un recente caso di pretesa esen

zione dello Stato straniero dalla giurisdizione, in Riv. dir. internaz.,

1960, 529 ; adde nello stesso senso Ettini, Le controversie di lavoro

con le forze armate straniere e la giurisdizione nazionale, in

Riv. dir. lav., 1960, I, 139. Nel senso della esenzione dalla giu risdizione italiana, App. Napoli 22 luglio 1959, Foro it., Rep.

1959, voce cit., nn. 37-39 ; annotata da Napoletano D., L'im

munitä giurisdizionale nelle controversie relative a rapporti di

lavoro con Stati esteri o con organizzazioni internazionali, in

Temi nap., 1959, I, 607 e Trib. Napoli 13 febbraio 1959, Foro it.,

1960, I, 177, annotata adesivamente da Bartolomei, La N.a.t.o.

e Vimmunitä giurisdizionale.

This content downloaded from 185.2.32.58 on Wed, 25 Jun 2014 09:26:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended