sezione III civile; sentenza 14 novembre 2003, n. 17257; Pres. Nicastro, Est. Chiarini, P.M.Velardi (concl. conf.); Soc. E.tel. - Elettronica e telecomunicazioni (Avv. Cicuttini) c. Comune diCervignano del Friuli (Avv. Vacirca, Trampus). Conferma Trib. Trieste 5 febbraio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 769/770-773/774Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199472 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Ne consegue che il danno non patrimoniale non è né in re ip sa né rappresenta una conseguenza automatica dell'illecito. La
linea logica che sostenesse ciò si fonderebbe essenzialmente sul
presupposto che, una volta verificatosi l'illecito, la dimostrazio
ne del danno sarebbe in re ipsa, per cui non ricadrebbe sull'atto
re originario l'onere della dimostrazione delle singole situazioni
di pregiudizio subite e risarcibili. Questa impostazione non è accettabile.
Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di
una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi il fatto
illecito, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del
danno non patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi
come eccezionale.
Così operando si pone a carico del convenuto danneggiante l'onere della prova contraria all'esistenza del danno in questio ne, senza che esso sia stato provato dall'attore.
E — pertanto
— necessaria che di detto danno ne siano alle
gati gli elementi costitutivi e che ne siano addotte le circostanze
di fatto, da provare, sia pure attraverso presunzioni, secondo i
principi generali (cfr. Cass., sez. un., 21 febbraio 2002, n. 2515,
id., 2002,1, 999; 17 aprile 2003, n. 6168, id., Mass., 522; 3 gen naio 2003, n. 4, ibid., 1).
E poi necessario che il giudice, anche nella decisione di
equità, indichi quale sia il percorso logico-probatorio seguito
per ritenere sussistente detto danno morale, anche se poi la li
quidazione del quantum avvenga in via equitativa a norma degli art. 1226 e 2056 c.c.
6.3. - Tanto non è avvenuto nella fattispecie, limitandosi la
sentenza impugnata a riconoscere un risarcimento del danno
nella misura di lire 500.000, senza alcuna motivazione attinente
all'esistenza del danno morale dell'attore.
Infatti il giudice di pace si limita ad espressioni assoluta
mente generiche, che riguardano la perdita di credibilità e di af
fidabilità dell'amministrazione. Sennonché in questa sede non è
il danno non patrimoniale della pubblica amministrazione che
rileva, né l'attore può far valere come proprio detto danno, ma
solo quello subito da lui stesso e sul punto di detta sofferenza o
patema d'animo dell'attore nessuna traccia vi è in sentenza.
Ne consegue che, in accoglimento per quanto di ragione del
secondo motivo, va cassata l'impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Salerno (in altra persona fisica).
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 14 novembre 2003, n. 17257; Pres. Nicastro, Est. Chiarini, P.M. Velardi (conci, conf.); Soc. E.tel. - Elettronica e teleco
municazioni (Avv. Cicuttini) c. Comune di Cervignano del
Friuli (Avv. Vacirca, Trampus). Conferma Trib. Trieste 5
febbraio 2000.
Arricchimento senza causa — Pubblica amministrazione —
Azione sussidiaria contro l'ente — Esclusione — Azione
diretta contro il funzionario — Fattispecie (Cod. civ., art.
2041, 2042; d.l. 2 marzo 1989 n. 66, disposizioni urgenti in
materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza
locale, art. 23; 1. 24 aprile 1989 n. 144, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66; d.leg. 25 feb braio 1995 n. 77, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, art. 35, 123).
Posta la natura sussidiaria dell'azione, va rigettata la domanda
di indebito arricchimento proposta da un privato nei con
fronti di un ente locale nell'ipotesi di nullità del negozio per
effetto della violazione delle norme che ne regolano la forma zione, atteso che: a) inforza dell'art. 35 d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 viene meno il rapporto di immedesimazione orga nica tra l'amministrazione e il funzionario; b) il contratto
Il Foro Italiano — 2004 — Parte 1-13.
conserva validità limitatamente al privato e al funzionario
per qualsiasi effetto di legge. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 12
novembre 2003, n. 17028; Pres. Di Nanni, Est. Durante, P.M. Consolo (conci, conf.); Calafato (Avv. Fusillo, Zuffa
da) c. Comune di Torriglia (Avv. Morelli, Foppiano). Con
ferma Trib. Genova 16 novembre 1999.
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione —
Forma scritta (Cod. civ., art. 1655). Arricchimento senza causa — Pubblica amministrazione —
Locazione di immobile a privati per uso discoteca — Rea
lizzazione di manufatto per accesso facilitato — Ricono
scimento implicito dell'utilità dell'opera — Esclusione
(Cod. civ., art. 2041, 2042). Arricchimento senza causa — Sussidiarietà dell'azione —
Azione esperibile verso persone obbligate per legge o per contratto — Esclusione (Cod. civ., art. 2041, 2042).
Sono nulli, ancorché concernenti manufatti di modesta entità
(nella specie, si tratta della installazione di una scala di servizio di ferro), i contratti di appalto o di opera stipulati dalla pub blica amministrazione che non rivestano la forma scritta. (2)
Il riconoscimento implicito dell'utilità dell'opera, che costituisce un requisito per l'ammissibilità dell'azione di arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, non è ravvisabile
quando essa conceda in locazione un immobile a privati perché lo destinino a discoteca e nel corso della locazione sia co
struita una scala per consentire alle persone di accedere con
maggiore comodità e senza pericolo alla discoteca. (3) Va escluso il requisito della sussidiarietà dell'azione di arric
chimento senza causa nell'ipotesi in cui sia data azione nei
confronti di persone diverse dall'arricchito, obbligate per legge o per contratto. (4)
(1-4) Per l'affermazione secondo cui, sussistendo la possibilità di
agire in forza dell'art. 35 d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 (norma ripro dotta dall'art. 191 d.leg. 18 agosto 2000 n. 267: essa dispone che — nel caso in cui vi sia stata acquisizione di beni e servizi in violazione del
l'obbligo di sussistenza dell'impegno contabile registrato, o, per le spe se previste dai regolamenti economali, l'ordinazione fatta a terzi non
contenga il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno, ovvero, per i lavori pubblici di somma ur
genza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedi bile, l'ordinazione fatta a terzi non sia stata regolarizzata, a pena di de
cadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso — il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della contropre stazione e per la parte non riconoscibile a norma di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno con sentito la fornitura), risulta improponibile l'azione — sussidiaria — di indebito arricchimento, v. Cass. 28 ottobre 2002, n. 15162, Foro it., 2003,1, 821, con nota di S. Cresta.
Il punto è solo sfiorato da Cass. 17028/03, in rassegna, che si soffer ma invece maggiormente sul tema della nullità dei contratti della pub blica amministrazione che non rivestano la forma scritta (in argomento, v. Cass. 18 luglio 2002, n. 10440, ibid., 822; più in generale — con ri ferimento a fattispecie che non ricadono nell'ambito dell'art. 35 d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 —, sul regime del contratto stipulato a seguito di una procedura di evidenza pubblica illegittima, v. Cons. Stato, sez.
IV, 27 ottobre 2003, n. 6666, id., 2004, III, 1, che sancisce l'inefficacia relativa del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione) e sul requisito, necessario per l'ammissibilità dell'azione di indebito ar ricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, del ricono scimento dell'utilità dell'opera (con riferimento a quest'ultimo aspetto, v. la nota di richiami di S. Cresta a Cass. 26 febbraio 2002, n. 2832, e 14 gennaio 2002, n. 355, id., 2002, I, 2063, nonché Trib. Pat ti - Sant'Agata di Militello 9 agosto 2001, ibid., 912, con nota di M.P.
Giracca). Infine, sulla possibilità per il funzionario, responsabile ex art. 35
d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 (norma, come detto, riprodotta dall'art. 191 d.leg. n. 267 cit.) di esperire eventuale azione diretta di indebito ar ricchimento verso l'ente, v. Corte cost. 24 ottobre 1995, n. 446, id., 1996, I, 21, con nota di F. Caringella (tale decisione ammette altresì la
possibilità per il terzo di agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni quando il
patrimonio del funzionario (o amministratore) non offra adeguata ga ranzia), nonché Giud. pace Rometta 8 aprile 1997, id., 1997,1, 2451.
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PARTE PRIMA 772
I
Svolgimento del processo. — Con citazione del 14 marzo
1996 il comune di Cervignano del Friuli proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Giudice di
pace di Trieste a favore della E.tel. s.n.c. con il quale gli era sta
to ingiunto di pagare lire 2.551.000, oltre accessori, quale corri
spettivo per l'esecuzione della programmazione degli appa recchi radio venduti al medesimo ente.
Deduceva in particolare l'opponente che nel 1989 la giunta aveva deliberato di acquistare una rete radio per la polizia mu
nicipale e che era stata prescelta la ditta E.tel., la cui offerta
prevedeva l'installazione degli apparecchi e l'assunzione del
l'onere economico per tutte le pratiche necessarie ad ottenere
l'assegnazione di frequenza; perciò la programmazione costitui
va adempimento del contratto di fornitura delle radio e quindi era compresa nel prezzo pagato.
L'opposta ribadiva il proprio credito perché il comune aveva
richiesto dapprima la programmazione su una frequenza provvi soria e poi la riprogrammazione sulla frequenza definitiva, e il
relativo preventivo di spesa era stato approvato dall'assessore ai
lavori. Quindi il comune eccepiva la mancanza dei necessari atti
formali e la E.tel. s.n.c. proponeva, in via subordinata, azione di
indebito arricchimento.
Con sentenza 216/97 il Giudice di pace di Trieste rigettava
l'opposizione perché l'ingiungente aveva provato l'assunzione
dell'obbligo del comune di compensare il lavoro di riprogram mazione.
Avverso questa sentenza proponeva appello il comune riba
dendo le eccezioni formulate in primo grado mentre la E.tel. e
telecomunicazioni s.n.c. reiterava la domanda subordinata a ti
tolo di indebito arricchimento.
Con sentenza del 5 febbraio 2000 la Corte d'appello di Trie
ste riteneva non dovuto nessun corrispettivo per l'eseguita pre stazione sia in base alla volontà contrattuale — come desumi
bile dall'accettazione dell'offerta di vendita degli apparecchi
radio, in cui era previsto espressamente che il «cambio di fre
quenza, quando necessario, può esser realizzato molto sempli
cemente», e dalla circostanza che il collaudo era stato effettuato
utilizzando una frequenza provvisoria, sì che per completare
l'opera era necessario il cambio con la frequenza definitiva
mente assegnata — sia perché qualsiasi aggiunta o modificazio
ne all'originario contratto, per esser valida, doveva rivestire la
forma scritta richiesta ad substantiam per la stipula dei contratti
con gli enti pubblici. Conseguentemente accoglieva l'appello. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la E.tel. elet
tronica e telecomunicazioni s.n.c. per due motivi di ricorso cui
resiste il comune di Cervignano del Friuli.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo di ricorso la
ricorrente deduce: «violazione e falsa applicazione della norma
di cui all'art. 2041 c.c. e omessa motivazione».
La sentenza d'appello non ha esaminato la domanda artico
lata in via subordinata secondo la quale, se il rapporto intercorso
è nullo per difetto di forma, comunque sussiste l'arricchimento
del comune e l'impoverimento della E.tel. s.n.c. e perciò ricor
rono i presupposti per l'azione di indebito arricchimento. Sul
punto sussiste sia il vizio di motivazione, sia la violazione di
legge. Il motivo è infondato ancorché la motivazione della sentenza
d'appello, il cui decisum è corretto, va integrata ai sensi dell'art.
384 c.p.c. L'art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito con 1. 24 aprile
1989 n. 144 — contenente disposizioni urgenti in materia di
autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale —
prescriveva al 3° comma per le province, i comuni e le comunità
montane che «qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se
sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno
contabile, registrato, dal ragioniere o dal segretario, ove non
esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di pre visione, da comunicare ai terzi interessati», mentre il successivo
4° comma, stabiliva che, «in caso di acquisizione di beni e ser
vizi avvenuta in violazione dell'obbligo indicato, il rapporto
obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il
funzionario che abbiano consentito la fornitura».
Tale norma è stata abrogata dall'art. 123, 1° comma, lett. n),
Il Foro Italiano — 2004.
d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 in quanto riprodotta in termini so
stanzialmente identici nell'art. 35 stesso d.leg., sicché non sus
siste alcuna soluzione di continuità nella disciplina. Per effetto delle predette norme è venuto meno, nell'ambito
di detti enti e relativamente agli atti di acquisizione di beni e
servizi, il rapporto di immedesimazione organica fra l'ammini
stratore od il funzionario, da una parte, e la pubblica ammini
strazione dall'altra, ed il rapporto obbligatorio contrattuale è di
rettamente imputabile alla persona fisica dell'amministratore o
del funzionario. Pertanto, al precedente regime in cui, nell'ipo tesi di nullità del negozio per effetto della violazione delle nor
me che ne regolano la sua formazione, era consentito esperire contro la pubblica amministrazione l'azione di arricchimento
senza causa, oltre eventualmente a quella di responsabilità pre contrattuale se del caso (Cass. 12399/92, Foro it., Rep. 1992,
voce Arricchimento senza causa, n. 3; 2965/91, id., Rep. 1991,
voce cit., n. 4; 4640/85, id., 1986,1, 1628), si è sostituita, relati vamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, la
nuova disciplina, che conserva la validità del contratto limita
tamente però al privato e all'amministratore od al funzionario
che abbia consentito la fornitura, e non solo per ottenere la con
troprestazione, ma per qualsiasi effetto di legge. Ne deriva l'e
sclusione dell'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento,
che è di natura sussidiaria (art. 2042 c.c.: tra le tante, Cass.
7085/97, id., Rep. 1997, voce cit., n. 37; 5284/00, id., Rep. 2000, voce Comune, n. 540).
Questo consolidato principio è da ribadire per assicurare il
raggiungimento delle finalità della normativa, volta al risana
mento finanziario degli enti locali in dissesto e a garantire un
più rigoroso rispetto dei principi di legalità, correttezza e traspa renza nella gestione, assicurando che la volontà contrattuale sia
espressa dagli organi istituzionalmente competenti, e a preveni re il formarsi del disavanzo finanziario degli enti indicati, attra
verso la previsione che ad ogni obbligazione assunta faccia ri
scontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio (Cass. 5284/00, cit.).
Infine la suddetta disciplina è stata ritenuta costituzional
mente legittima (Corte cost. 24 ottobre 1995, n. 446, id., 1996,
I, 21) malgrado nei confronti delle pubbliche amministrazioni
diverse da quelle locali persista la proponibilità, in caso di inva
lidità del negozio, dell'azione di arricchimento indebito nei li
miti in cui esse abbiano riconosciuto, sia pure implicitamente, l'utilità dell'opera o della fornitura, e benché sussista la possi bilità di agire, ai sensi dell'art. 28 Cost., direttamente contro il
soggetto, funzionario od amministratore, che abbia determinato
l'acquisizione dell'opera o della fornitura, attesa in quest'ulti mo caso la posizione su un piano alternativo e paritetico a
quello della pubblica amministrazione.
Dunque la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata — e cioè il rigetto della domanda di indebito arricchimento —
sorretta dalla motivazione che precede, è corretta. Ne deriva l'i
nammissibilità, per difetto di interesse, della censura contenuta
nel secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la «ca
renza e contraddittorietà della motivazione su di un punto deci
sivo della controversia» in relazione alla seconda ratio deciden
di evidenziata in narrativa e cioè all'accertata volontà negoziale secondo la quale la riprogrammazione delle radio sulla frequen za definitiva costituiva prestazione accessoria e necessaria per l'esatto adempimento del contratto, perché anche se fosse fon
data non determinerebbe una diversa decisione.
Concludendo il ricorso va respinto.
II
Svolgimento del processo. — Calafato Rosario, titolare della
ditta Silc, ha convenuto innanzi al Pretore di Genova il comune
di Torriglia e, assumendo di avere installato su incarico del co
mune una scala di servizio in ferro nella discoteca Biblos, ne ha
chiesto la condanna al pagamento di lire 4.720.000 oltre acces
sori e, subordinatamente, alla corresponsione di un equo inden
nizzo a norma dell'art. 2041 c.c.
Il comune, costituitosi in giudizio, ha contestato di avere con
ferito l'incarico al Calafato ed ha inoltre dedotto il difetto del
requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento.
Il pretore ha accolto la domanda subordinata; il Tribunale di
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Genova, con sentenza resa il 15 novembre 1999 su gravame del
comune, ha rigettato anche questa domanda.
Il tribunale ha ritenuto quanto all'azione contrattuale che
l'incarico non è stato conferito, come avrebbe dovuto, per
iscritto con conseguente nullità, senza che rilevino atti diversi
da quelli aventi ad oggetto la conclusione del contratto, e quanto all'azione di arricchimento senza causa che difettano i requisiti
della sussidiarietà (non risultando che sia stata proposta l'azione
contrattuale nei confronti di Bertone Giacomino che — secondo
la prospettazione dell'attore — ha commissionato l'opera as
sieme al comune) e del riconoscimento quanto meno implicito
dell'utilità dell'opera (essendo la medesima destinata a soddi
sfare specifici interessi del conduttore del locale di proprietà
comunale, collegati ad un uso particolare). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ca
lafato Lorenzo, procuratore generale di Calafato Rosario, affi
dandone l'accoglimento a quattro motivi; ha resistito con con
troricorso l'intimato.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo il ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., so
stenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, le
risultanze processuali offrono elementi nel senso che il comune
ha commissionato l'opera (la fornitura dei materiali; lo stanzia
mento di un apposito fondo per l'esecuzione dell'opera; i con
trolli del sindaco) e non ne offrono alcuno nel senso che a
commissionarla sia stato il Bertone.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e fal
sa applicazione dell'art. 2041 c.c., lamentando che il tribunale
non abbia per lo meno accolto l'azione di arricchimento senza
causa; sostiene che di tale azione ricorrono nella specie tutti i
requisiti e, particolarmente, quello del riconoscimento dell'uti
lità dell'opera, sia pure in forma implicita, dal momento che il
comune è proprietario del locale, cui accede l'opera, e l'esecu
zione della stessa è finalizzata al conseguimento del compito
istituzionale della pubblica amministrazione costituito dalla
pubblica sicurezza.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli art. 1655 ss. c.c., deducendo che il contratto
di appalto che la pubblica amministrazione stipuli con privati
non è soggetto, al pari di qualsiasi altro contratto di appalto che
intervenga tra privati, ad alcun onere di forma, sicché è valido
anche quando non sia redatto per iscritto.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omessa, insuffi
ciente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della
controversia per avere il tribunale ritenuto che esso ricorrente
avesse azione contro il Bertone, coerentemente escludendo il
requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza
causa, sulla base di una frase estrapolata dall'atto di citazione
ed interpretata in modo da stravolgerne il senso.
I motivi vanno esaminati congiuntamente per connessione.
Come è noto, i contratti della pubblica amministrazione deb
bono rivestire la forma scritta ad substantiam onde consentire
l'esatta individuazione del loro contenuto negoziale e rendere
possibili i controlli delle autorità tutorie.
II requisito della forma deve riguardare il contratto e, cioè, le
dichiarazioni dei contraenti, rimanendo esclusa la possibilità di
ricavarlo aliunde, come la produzione di altri documenti che
non lo costituiscono, ma lo presuppongono (Cass. 13 giugno
2000, n. 8023, Foro it., Rep. 2001, voce Contratti della p.a., n.
117). A maggior ragione si deve escludere che la manifestazione di
volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da com
portamenti meramente attuativi; anzi, salvo le ipotesi, in cui
specifiche norme lo consentano, il contratto deve essere consa
crato in un unico documento, nel quale siano contenute le clau
sole che disciplinano il rapporto, e la volontà della pubblica
amministrazione va manifestata dall'organo che la rappresenta
all'esterno ed è munito dei poteri necessari per vincolarla (Cass.
16 ottobre 1999, n. 11687, id., Rep. 2000, voce cit., n. 93). Nessuna eccezione è fatta per i contratti di appalto o di opera
concernenti manufatti di modesta entità, i quali sono quindi
nulli, ove non rivestano la forma scritta, con tutto quel che se
gue in ordine all'infondatezza delle censure che investono il
punto. È proprio con riferimento ai casi, nei quali sia data esecuzio
II Foro Italiano — 2004.
ne a contratto in qualche modo imperfetto, che principalmente si
pone il problema dell'azione di arricchimento nei confronti
della pubblica amministrazione.
Secondo la costante giurisprudenza di questa corte, tale azio
ne è ammissibile solo se la pubblica amministrazione abbia ri
conosciuto l'utilità dell'opera o della prestazione esplicitamente
e, cioè, mediante dichiarazione espressa oppure implicitamente
e, cioè, mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione, da cui abbia tratto vantaggio economico o arricchimento (Cass.
11 settembre 1999, n. 9690, ibid., voce Arricchimento senza
causa, n. 12), dopo e non prima che l'opera sia stata realizzata o
la prestazione eseguita (Cass. 20 gennaio 1970, n. 115, id., Rep.
1970, voce cit., n. 7).
Il giudizio sull'utilità è riservato alla pubblica amministrazio
ne e non può essere effettuato dal giudice ordinario, che può
semplicemente accertare se ed in quale misura l'opera o la pre
stazione sono state effettivamente utilizzate (Cass. 26 luglio
1999, n. 8070, id., Rep. 2001, voce cit., n. 9). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente non è, co
munque, ravvisabile riconoscimento implicito dell'utilità del
l'opera nel caso in cui, come in quello presente, un ente pubbli co conceda in locazione un immobile a privati perché lo destini
no a discoteca aperta al pubblico e nel corso della locazione sia
costruita una scala per consentire alle persone di accedere con
maggiore comodità e senza pericolo alla discoteca, in quanto la
scala viene utilizzata dalle persone che pagano l'ingresso e
l'obbligo di garantirne l'incolumità grava unicamente sul con
duttore senza coinvolgere in alcun modo l'ente pubblico.
Risulta, pertanto, evidente che in questo caso si esplica al
massimo la funzione del riconoscimento dell'utilità di evitare
l'imposizione alla pubblica amministrazione di una responsabi lità da arricchimento non desiderato.
Non merita, quindi, censura il tribunale per avere escluso che
nella specie ricorra il requisito del riconoscimento dell'utilità
dell'opera. E indubbio che la regola della sussidiarietà dell'azione di ar
ricchimento stabilita dall'art. 2042 c.c. trova uno specifico am
bito di applicazione nelle ipotesi, in cui sia data azione nei con
fronti di persona diversa dall'arricchito, che sia obbligata per
legge o per contratto (Cass. 27 giugno 1998, n. 6355, id., Rep.
1998, voce cit., n. 27). Né vale l'osservazione che il tribunale ha desunto l'ammissi
bilità dell'azione contro il terzo da espressioni contenute nel
l'atto introduttivo del giudizio, prestandosi tali espressioni a
fornire elementi presuntivi idonei pure da soli a fondare il con
vincimento del giudice (Cass. 30 marzo 2001, n. 4727, id., Rep.
2001, voce Prova civile in genere, n. 44), mentre la censura, se
condo la quale il significato delle espressioni è stato snaturato,
non risulta prospettata con l'indicazione delle norme ermeneuti
che violate, del punto e del modo della violazione ed è, perciò, inammissibile.
In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
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