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sezione III civile; sentenza 14 novembre 2003, n. 17257; Pres. Nicastro, Est. Chiarini, P.M. Velardi...

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sezione III civile; sentenza 14 novembre 2003, n. 17257; Pres. Nicastro, Est. Chiarini, P.M. Velardi (concl. conf.); Soc. E.tel. - Elettronica e telecomunicazioni (Avv. Cicuttini) c. Comune di Cervignano del Friuli (Avv. Vacirca, Trampus). Conferma Trib. Trieste 5 febbraio 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 769/770-773/774 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199472 . Accessed: 28/06/2014 18:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.57 on Sat, 28 Jun 2014 18:46:09 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 14 novembre 2003, n. 17257; Pres. Nicastro, Est. Chiarini, P.M.Velardi (concl. conf.); Soc. E.tel. - Elettronica e telecomunicazioni (Avv. Cicuttini) c. Comune diCervignano del Friuli (Avv. Vacirca, Trampus). Conferma Trib. Trieste 5 febbraio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 769/770-773/774Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199472 .

Accessed: 28/06/2014 18:46

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ne consegue che il danno non patrimoniale non è né in re ip sa né rappresenta una conseguenza automatica dell'illecito. La

linea logica che sostenesse ciò si fonderebbe essenzialmente sul

presupposto che, una volta verificatosi l'illecito, la dimostrazio

ne del danno sarebbe in re ipsa, per cui non ricadrebbe sull'atto

re originario l'onere della dimostrazione delle singole situazioni

di pregiudizio subite e risarcibili. Questa impostazione non è accettabile.

Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di

una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi il fatto

illecito, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del

danno non patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi

come eccezionale.

Così operando si pone a carico del convenuto danneggiante l'onere della prova contraria all'esistenza del danno in questio ne, senza che esso sia stato provato dall'attore.

E — pertanto

— necessaria che di detto danno ne siano alle

gati gli elementi costitutivi e che ne siano addotte le circostanze

di fatto, da provare, sia pure attraverso presunzioni, secondo i

principi generali (cfr. Cass., sez. un., 21 febbraio 2002, n. 2515,

id., 2002,1, 999; 17 aprile 2003, n. 6168, id., Mass., 522; 3 gen naio 2003, n. 4, ibid., 1).

E poi necessario che il giudice, anche nella decisione di

equità, indichi quale sia il percorso logico-probatorio seguito

per ritenere sussistente detto danno morale, anche se poi la li

quidazione del quantum avvenga in via equitativa a norma degli art. 1226 e 2056 c.c.

6.3. - Tanto non è avvenuto nella fattispecie, limitandosi la

sentenza impugnata a riconoscere un risarcimento del danno

nella misura di lire 500.000, senza alcuna motivazione attinente

all'esistenza del danno morale dell'attore.

Infatti il giudice di pace si limita ad espressioni assoluta

mente generiche, che riguardano la perdita di credibilità e di af

fidabilità dell'amministrazione. Sennonché in questa sede non è

il danno non patrimoniale della pubblica amministrazione che

rileva, né l'attore può far valere come proprio detto danno, ma

solo quello subito da lui stesso e sul punto di detta sofferenza o

patema d'animo dell'attore nessuna traccia vi è in sentenza.

Ne consegue che, in accoglimento per quanto di ragione del

secondo motivo, va cassata l'impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Salerno (in altra persona fisica).

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 14 novembre 2003, n. 17257; Pres. Nicastro, Est. Chiarini, P.M. Velardi (conci, conf.); Soc. E.tel. - Elettronica e teleco

municazioni (Avv. Cicuttini) c. Comune di Cervignano del

Friuli (Avv. Vacirca, Trampus). Conferma Trib. Trieste 5

febbraio 2000.

Arricchimento senza causa — Pubblica amministrazione —

Azione sussidiaria contro l'ente — Esclusione — Azione

diretta contro il funzionario — Fattispecie (Cod. civ., art.

2041, 2042; d.l. 2 marzo 1989 n. 66, disposizioni urgenti in

materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza

locale, art. 23; 1. 24 aprile 1989 n. 144, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66; d.leg. 25 feb braio 1995 n. 77, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, art. 35, 123).

Posta la natura sussidiaria dell'azione, va rigettata la domanda

di indebito arricchimento proposta da un privato nei con

fronti di un ente locale nell'ipotesi di nullità del negozio per

effetto della violazione delle norme che ne regolano la forma zione, atteso che: a) inforza dell'art. 35 d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 viene meno il rapporto di immedesimazione orga nica tra l'amministrazione e il funzionario; b) il contratto

Il Foro Italiano — 2004 — Parte 1-13.

conserva validità limitatamente al privato e al funzionario

per qualsiasi effetto di legge. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 12

novembre 2003, n. 17028; Pres. Di Nanni, Est. Durante, P.M. Consolo (conci, conf.); Calafato (Avv. Fusillo, Zuffa

da) c. Comune di Torriglia (Avv. Morelli, Foppiano). Con

ferma Trib. Genova 16 novembre 1999.

Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione —

Forma scritta (Cod. civ., art. 1655). Arricchimento senza causa — Pubblica amministrazione —

Locazione di immobile a privati per uso discoteca — Rea

lizzazione di manufatto per accesso facilitato — Ricono

scimento implicito dell'utilità dell'opera — Esclusione

(Cod. civ., art. 2041, 2042). Arricchimento senza causa — Sussidiarietà dell'azione —

Azione esperibile verso persone obbligate per legge o per contratto — Esclusione (Cod. civ., art. 2041, 2042).

Sono nulli, ancorché concernenti manufatti di modesta entità

(nella specie, si tratta della installazione di una scala di servizio di ferro), i contratti di appalto o di opera stipulati dalla pub blica amministrazione che non rivestano la forma scritta. (2)

Il riconoscimento implicito dell'utilità dell'opera, che costituisce un requisito per l'ammissibilità dell'azione di arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, non è ravvisabile

quando essa conceda in locazione un immobile a privati perché lo destinino a discoteca e nel corso della locazione sia co

struita una scala per consentire alle persone di accedere con

maggiore comodità e senza pericolo alla discoteca. (3) Va escluso il requisito della sussidiarietà dell'azione di arric

chimento senza causa nell'ipotesi in cui sia data azione nei

confronti di persone diverse dall'arricchito, obbligate per legge o per contratto. (4)

(1-4) Per l'affermazione secondo cui, sussistendo la possibilità di

agire in forza dell'art. 35 d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 (norma ripro dotta dall'art. 191 d.leg. 18 agosto 2000 n. 267: essa dispone che — nel caso in cui vi sia stata acquisizione di beni e servizi in violazione del

l'obbligo di sussistenza dell'impegno contabile registrato, o, per le spe se previste dai regolamenti economali, l'ordinazione fatta a terzi non

contenga il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno, ovvero, per i lavori pubblici di somma ur

genza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedi bile, l'ordinazione fatta a terzi non sia stata regolarizzata, a pena di de

cadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso — il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della contropre stazione e per la parte non riconoscibile a norma di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno con sentito la fornitura), risulta improponibile l'azione — sussidiaria — di indebito arricchimento, v. Cass. 28 ottobre 2002, n. 15162, Foro it., 2003,1, 821, con nota di S. Cresta.

Il punto è solo sfiorato da Cass. 17028/03, in rassegna, che si soffer ma invece maggiormente sul tema della nullità dei contratti della pub blica amministrazione che non rivestano la forma scritta (in argomento, v. Cass. 18 luglio 2002, n. 10440, ibid., 822; più in generale — con ri ferimento a fattispecie che non ricadono nell'ambito dell'art. 35 d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 —, sul regime del contratto stipulato a seguito di una procedura di evidenza pubblica illegittima, v. Cons. Stato, sez.

IV, 27 ottobre 2003, n. 6666, id., 2004, III, 1, che sancisce l'inefficacia relativa del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione) e sul requisito, necessario per l'ammissibilità dell'azione di indebito ar ricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, del ricono scimento dell'utilità dell'opera (con riferimento a quest'ultimo aspetto, v. la nota di richiami di S. Cresta a Cass. 26 febbraio 2002, n. 2832, e 14 gennaio 2002, n. 355, id., 2002, I, 2063, nonché Trib. Pat ti - Sant'Agata di Militello 9 agosto 2001, ibid., 912, con nota di M.P.

Giracca). Infine, sulla possibilità per il funzionario, responsabile ex art. 35

d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 (norma, come detto, riprodotta dall'art. 191 d.leg. n. 267 cit.) di esperire eventuale azione diretta di indebito ar ricchimento verso l'ente, v. Corte cost. 24 ottobre 1995, n. 446, id., 1996, I, 21, con nota di F. Caringella (tale decisione ammette altresì la

possibilità per il terzo di agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni quando il

patrimonio del funzionario (o amministratore) non offra adeguata ga ranzia), nonché Giud. pace Rometta 8 aprile 1997, id., 1997,1, 2451.

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PARTE PRIMA 772

I

Svolgimento del processo. — Con citazione del 14 marzo

1996 il comune di Cervignano del Friuli proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Giudice di

pace di Trieste a favore della E.tel. s.n.c. con il quale gli era sta

to ingiunto di pagare lire 2.551.000, oltre accessori, quale corri

spettivo per l'esecuzione della programmazione degli appa recchi radio venduti al medesimo ente.

Deduceva in particolare l'opponente che nel 1989 la giunta aveva deliberato di acquistare una rete radio per la polizia mu

nicipale e che era stata prescelta la ditta E.tel., la cui offerta

prevedeva l'installazione degli apparecchi e l'assunzione del

l'onere economico per tutte le pratiche necessarie ad ottenere

l'assegnazione di frequenza; perciò la programmazione costitui

va adempimento del contratto di fornitura delle radio e quindi era compresa nel prezzo pagato.

L'opposta ribadiva il proprio credito perché il comune aveva

richiesto dapprima la programmazione su una frequenza provvi soria e poi la riprogrammazione sulla frequenza definitiva, e il

relativo preventivo di spesa era stato approvato dall'assessore ai

lavori. Quindi il comune eccepiva la mancanza dei necessari atti

formali e la E.tel. s.n.c. proponeva, in via subordinata, azione di

indebito arricchimento.

Con sentenza 216/97 il Giudice di pace di Trieste rigettava

l'opposizione perché l'ingiungente aveva provato l'assunzione

dell'obbligo del comune di compensare il lavoro di riprogram mazione.

Avverso questa sentenza proponeva appello il comune riba

dendo le eccezioni formulate in primo grado mentre la E.tel. e

telecomunicazioni s.n.c. reiterava la domanda subordinata a ti

tolo di indebito arricchimento.

Con sentenza del 5 febbraio 2000 la Corte d'appello di Trie

ste riteneva non dovuto nessun corrispettivo per l'eseguita pre stazione sia in base alla volontà contrattuale — come desumi

bile dall'accettazione dell'offerta di vendita degli apparecchi

radio, in cui era previsto espressamente che il «cambio di fre

quenza, quando necessario, può esser realizzato molto sempli

cemente», e dalla circostanza che il collaudo era stato effettuato

utilizzando una frequenza provvisoria, sì che per completare

l'opera era necessario il cambio con la frequenza definitiva

mente assegnata — sia perché qualsiasi aggiunta o modificazio

ne all'originario contratto, per esser valida, doveva rivestire la

forma scritta richiesta ad substantiam per la stipula dei contratti

con gli enti pubblici. Conseguentemente accoglieva l'appello. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la E.tel. elet

tronica e telecomunicazioni s.n.c. per due motivi di ricorso cui

resiste il comune di Cervignano del Friuli.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo di ricorso la

ricorrente deduce: «violazione e falsa applicazione della norma

di cui all'art. 2041 c.c. e omessa motivazione».

La sentenza d'appello non ha esaminato la domanda artico

lata in via subordinata secondo la quale, se il rapporto intercorso

è nullo per difetto di forma, comunque sussiste l'arricchimento

del comune e l'impoverimento della E.tel. s.n.c. e perciò ricor

rono i presupposti per l'azione di indebito arricchimento. Sul

punto sussiste sia il vizio di motivazione, sia la violazione di

legge. Il motivo è infondato ancorché la motivazione della sentenza

d'appello, il cui decisum è corretto, va integrata ai sensi dell'art.

384 c.p.c. L'art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito con 1. 24 aprile

1989 n. 144 — contenente disposizioni urgenti in materia di

autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale —

prescriveva al 3° comma per le province, i comuni e le comunità

montane che «qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se

sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno

contabile, registrato, dal ragioniere o dal segretario, ove non

esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di pre visione, da comunicare ai terzi interessati», mentre il successivo

4° comma, stabiliva che, «in caso di acquisizione di beni e ser

vizi avvenuta in violazione dell'obbligo indicato, il rapporto

obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il

funzionario che abbiano consentito la fornitura».

Tale norma è stata abrogata dall'art. 123, 1° comma, lett. n),

Il Foro Italiano — 2004.

d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 in quanto riprodotta in termini so

stanzialmente identici nell'art. 35 stesso d.leg., sicché non sus

siste alcuna soluzione di continuità nella disciplina. Per effetto delle predette norme è venuto meno, nell'ambito

di detti enti e relativamente agli atti di acquisizione di beni e

servizi, il rapporto di immedesimazione organica fra l'ammini

stratore od il funzionario, da una parte, e la pubblica ammini

strazione dall'altra, ed il rapporto obbligatorio contrattuale è di

rettamente imputabile alla persona fisica dell'amministratore o

del funzionario. Pertanto, al precedente regime in cui, nell'ipo tesi di nullità del negozio per effetto della violazione delle nor

me che ne regolano la sua formazione, era consentito esperire contro la pubblica amministrazione l'azione di arricchimento

senza causa, oltre eventualmente a quella di responsabilità pre contrattuale se del caso (Cass. 12399/92, Foro it., Rep. 1992,

voce Arricchimento senza causa, n. 3; 2965/91, id., Rep. 1991,

voce cit., n. 4; 4640/85, id., 1986,1, 1628), si è sostituita, relati vamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, la

nuova disciplina, che conserva la validità del contratto limita

tamente però al privato e all'amministratore od al funzionario

che abbia consentito la fornitura, e non solo per ottenere la con

troprestazione, ma per qualsiasi effetto di legge. Ne deriva l'e

sclusione dell'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento,

che è di natura sussidiaria (art. 2042 c.c.: tra le tante, Cass.

7085/97, id., Rep. 1997, voce cit., n. 37; 5284/00, id., Rep. 2000, voce Comune, n. 540).

Questo consolidato principio è da ribadire per assicurare il

raggiungimento delle finalità della normativa, volta al risana

mento finanziario degli enti locali in dissesto e a garantire un

più rigoroso rispetto dei principi di legalità, correttezza e traspa renza nella gestione, assicurando che la volontà contrattuale sia

espressa dagli organi istituzionalmente competenti, e a preveni re il formarsi del disavanzo finanziario degli enti indicati, attra

verso la previsione che ad ogni obbligazione assunta faccia ri

scontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio (Cass. 5284/00, cit.).

Infine la suddetta disciplina è stata ritenuta costituzional

mente legittima (Corte cost. 24 ottobre 1995, n. 446, id., 1996,

I, 21) malgrado nei confronti delle pubbliche amministrazioni

diverse da quelle locali persista la proponibilità, in caso di inva

lidità del negozio, dell'azione di arricchimento indebito nei li

miti in cui esse abbiano riconosciuto, sia pure implicitamente, l'utilità dell'opera o della fornitura, e benché sussista la possi bilità di agire, ai sensi dell'art. 28 Cost., direttamente contro il

soggetto, funzionario od amministratore, che abbia determinato

l'acquisizione dell'opera o della fornitura, attesa in quest'ulti mo caso la posizione su un piano alternativo e paritetico a

quello della pubblica amministrazione.

Dunque la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata — e cioè il rigetto della domanda di indebito arricchimento —

sorretta dalla motivazione che precede, è corretta. Ne deriva l'i

nammissibilità, per difetto di interesse, della censura contenuta

nel secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la «ca

renza e contraddittorietà della motivazione su di un punto deci

sivo della controversia» in relazione alla seconda ratio deciden

di evidenziata in narrativa e cioè all'accertata volontà negoziale secondo la quale la riprogrammazione delle radio sulla frequen za definitiva costituiva prestazione accessoria e necessaria per l'esatto adempimento del contratto, perché anche se fosse fon

data non determinerebbe una diversa decisione.

Concludendo il ricorso va respinto.

II

Svolgimento del processo. — Calafato Rosario, titolare della

ditta Silc, ha convenuto innanzi al Pretore di Genova il comune

di Torriglia e, assumendo di avere installato su incarico del co

mune una scala di servizio in ferro nella discoteca Biblos, ne ha

chiesto la condanna al pagamento di lire 4.720.000 oltre acces

sori e, subordinatamente, alla corresponsione di un equo inden

nizzo a norma dell'art. 2041 c.c.

Il comune, costituitosi in giudizio, ha contestato di avere con

ferito l'incarico al Calafato ed ha inoltre dedotto il difetto del

requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento.

Il pretore ha accolto la domanda subordinata; il Tribunale di

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Genova, con sentenza resa il 15 novembre 1999 su gravame del

comune, ha rigettato anche questa domanda.

Il tribunale ha ritenuto quanto all'azione contrattuale che

l'incarico non è stato conferito, come avrebbe dovuto, per

iscritto con conseguente nullità, senza che rilevino atti diversi

da quelli aventi ad oggetto la conclusione del contratto, e quanto all'azione di arricchimento senza causa che difettano i requisiti

della sussidiarietà (non risultando che sia stata proposta l'azione

contrattuale nei confronti di Bertone Giacomino che — secondo

la prospettazione dell'attore — ha commissionato l'opera as

sieme al comune) e del riconoscimento quanto meno implicito

dell'utilità dell'opera (essendo la medesima destinata a soddi

sfare specifici interessi del conduttore del locale di proprietà

comunale, collegati ad un uso particolare). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ca

lafato Lorenzo, procuratore generale di Calafato Rosario, affi

dandone l'accoglimento a quattro motivi; ha resistito con con

troricorso l'intimato.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo il ricorrente

denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., so

stenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, le

risultanze processuali offrono elementi nel senso che il comune

ha commissionato l'opera (la fornitura dei materiali; lo stanzia

mento di un apposito fondo per l'esecuzione dell'opera; i con

trolli del sindaco) e non ne offrono alcuno nel senso che a

commissionarla sia stato il Bertone.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e fal

sa applicazione dell'art. 2041 c.c., lamentando che il tribunale

non abbia per lo meno accolto l'azione di arricchimento senza

causa; sostiene che di tale azione ricorrono nella specie tutti i

requisiti e, particolarmente, quello del riconoscimento dell'uti

lità dell'opera, sia pure in forma implicita, dal momento che il

comune è proprietario del locale, cui accede l'opera, e l'esecu

zione della stessa è finalizzata al conseguimento del compito

istituzionale della pubblica amministrazione costituito dalla

pubblica sicurezza.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa

applicazione degli art. 1655 ss. c.c., deducendo che il contratto

di appalto che la pubblica amministrazione stipuli con privati

non è soggetto, al pari di qualsiasi altro contratto di appalto che

intervenga tra privati, ad alcun onere di forma, sicché è valido

anche quando non sia redatto per iscritto.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omessa, insuffi

ciente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della

controversia per avere il tribunale ritenuto che esso ricorrente

avesse azione contro il Bertone, coerentemente escludendo il

requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza

causa, sulla base di una frase estrapolata dall'atto di citazione

ed interpretata in modo da stravolgerne il senso.

I motivi vanno esaminati congiuntamente per connessione.

Come è noto, i contratti della pubblica amministrazione deb

bono rivestire la forma scritta ad substantiam onde consentire

l'esatta individuazione del loro contenuto negoziale e rendere

possibili i controlli delle autorità tutorie.

II requisito della forma deve riguardare il contratto e, cioè, le

dichiarazioni dei contraenti, rimanendo esclusa la possibilità di

ricavarlo aliunde, come la produzione di altri documenti che

non lo costituiscono, ma lo presuppongono (Cass. 13 giugno

2000, n. 8023, Foro it., Rep. 2001, voce Contratti della p.a., n.

117). A maggior ragione si deve escludere che la manifestazione di

volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da com

portamenti meramente attuativi; anzi, salvo le ipotesi, in cui

specifiche norme lo consentano, il contratto deve essere consa

crato in un unico documento, nel quale siano contenute le clau

sole che disciplinano il rapporto, e la volontà della pubblica

amministrazione va manifestata dall'organo che la rappresenta

all'esterno ed è munito dei poteri necessari per vincolarla (Cass.

16 ottobre 1999, n. 11687, id., Rep. 2000, voce cit., n. 93). Nessuna eccezione è fatta per i contratti di appalto o di opera

concernenti manufatti di modesta entità, i quali sono quindi

nulli, ove non rivestano la forma scritta, con tutto quel che se

gue in ordine all'infondatezza delle censure che investono il

punto. È proprio con riferimento ai casi, nei quali sia data esecuzio

II Foro Italiano — 2004.

ne a contratto in qualche modo imperfetto, che principalmente si

pone il problema dell'azione di arricchimento nei confronti

della pubblica amministrazione.

Secondo la costante giurisprudenza di questa corte, tale azio

ne è ammissibile solo se la pubblica amministrazione abbia ri

conosciuto l'utilità dell'opera o della prestazione esplicitamente

e, cioè, mediante dichiarazione espressa oppure implicitamente

e, cioè, mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione, da cui abbia tratto vantaggio economico o arricchimento (Cass.

11 settembre 1999, n. 9690, ibid., voce Arricchimento senza

causa, n. 12), dopo e non prima che l'opera sia stata realizzata o

la prestazione eseguita (Cass. 20 gennaio 1970, n. 115, id., Rep.

1970, voce cit., n. 7).

Il giudizio sull'utilità è riservato alla pubblica amministrazio

ne e non può essere effettuato dal giudice ordinario, che può

semplicemente accertare se ed in quale misura l'opera o la pre

stazione sono state effettivamente utilizzate (Cass. 26 luglio

1999, n. 8070, id., Rep. 2001, voce cit., n. 9). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente non è, co

munque, ravvisabile riconoscimento implicito dell'utilità del

l'opera nel caso in cui, come in quello presente, un ente pubbli co conceda in locazione un immobile a privati perché lo destini

no a discoteca aperta al pubblico e nel corso della locazione sia

costruita una scala per consentire alle persone di accedere con

maggiore comodità e senza pericolo alla discoteca, in quanto la

scala viene utilizzata dalle persone che pagano l'ingresso e

l'obbligo di garantirne l'incolumità grava unicamente sul con

duttore senza coinvolgere in alcun modo l'ente pubblico.

Risulta, pertanto, evidente che in questo caso si esplica al

massimo la funzione del riconoscimento dell'utilità di evitare

l'imposizione alla pubblica amministrazione di una responsabi lità da arricchimento non desiderato.

Non merita, quindi, censura il tribunale per avere escluso che

nella specie ricorra il requisito del riconoscimento dell'utilità

dell'opera. E indubbio che la regola della sussidiarietà dell'azione di ar

ricchimento stabilita dall'art. 2042 c.c. trova uno specifico am

bito di applicazione nelle ipotesi, in cui sia data azione nei con

fronti di persona diversa dall'arricchito, che sia obbligata per

legge o per contratto (Cass. 27 giugno 1998, n. 6355, id., Rep.

1998, voce cit., n. 27). Né vale l'osservazione che il tribunale ha desunto l'ammissi

bilità dell'azione contro il terzo da espressioni contenute nel

l'atto introduttivo del giudizio, prestandosi tali espressioni a

fornire elementi presuntivi idonei pure da soli a fondare il con

vincimento del giudice (Cass. 30 marzo 2001, n. 4727, id., Rep.

2001, voce Prova civile in genere, n. 44), mentre la censura, se

condo la quale il significato delle espressioni è stato snaturato,

non risulta prospettata con l'indicazione delle norme ermeneuti

che violate, del punto e del modo della violazione ed è, perciò, inammissibile.

In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.

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