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sezione III civile; sentenza 14 ottobre 2005, n. 19978; Pres. Nicastro, Est. Finocchiaro, P.M....

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sezione III civile; sentenza 14 ottobre 2005, n. 19978; Pres. Nicastro, Est. Finocchiaro, P.M. Scardaccione (concl. diff.); Soc. Impregest (Avv. Fantozzi, Tieghi, Giuliani) c. Auletta e altri. Cassa Giud. pace Bella 7 giugno 2002 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 12 (DICEMBRE 2005), pp. 3289/3290-3295/3296 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201468 . Accessed: 25/06/2014 01:53 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.128 on Wed, 25 Jun 2014 01:53:44 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 14 ottobre 2005, n. 19978; Pres. Nicastro, Est. Finocchiaro, P.M.Scardaccione (concl. diff.); Soc. Impregest (Avv. Fantozzi, Tieghi, Giuliani) c. Auletta e altri.Cassa Giud. pace Bella 7 giugno 2002 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 12 (DICEMBRE 2005), pp. 3289/3290-3295/3296Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201468 .

Accessed: 25/06/2014 01:53

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

titolo V della parte seconda della Costituzione) ha mutato l'or

dine dei rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, nel senso che la potestà legislativa dello Stato sussiste solo ove

dalla Costituzione sia ricavabile un preciso titolo di legittima zione.

Alla luce del nuovo criterio di individuazione degli ambiti di

potestà legislativa attribuiti allo Stato e alle regioni, non può es

sere condiviso l'argomento portato dalla difesa erariale a giusti ficazione della legittimità della norma censurata, secondo il

quale l'intervento statale troverebbe il proprio titolo di legitti mazione nell'art. 117, 2° comma, lett. c) (relativo a «rapporti tra

la repubblica e le confessioni religiose») ed f) (relativo a «orga ni dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; ele

zione del parlamento europeo») della Costituzione. La finalità

religiosa, benefica o politica da cui sia connotata una fiera o una

sagra non può infatti valere, di per sé, a modificarne la natura e

dunque a mutare l'ambito materiale cui la disciplina di tali ma

nifestazioni inerisce; ambito che non può che essere individuato

nella disciplina del «commercio».

Tali conclusioni trovano, del resto, conferma nella stessa le

gislazione statale vigente; infatti, l'art. 27, lett. e), d.leg. n. 114

del 1998, nel disciplinare il commercio su aree pubbliche, quali fica come fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, «di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in oc

casione di particolari ricorrenze, eventi o festività».

Risulta dunque evidente che la norma censurata non può che

inerire alla potestà legislativa «residuale» riconosciuta dall'art.

117, 4° comma, Cost, alle regioni, le quali ben potranno auto

nomamente rispondere alle esigenze di cui intendeva farsi cari

co la impugnata norma statale, valutando l'opportunità di eser

citare in tal senso la propria competenza legislativa. Di conseguenza, l'art. 52, 17° comma, 1. n. 448 del 2001 deve

essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione

dell'art. 117, 4° comma, Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riservata ogni deci

sione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della 1.

28 dicembre 2001 n. 448 (disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria

2002), sollevate dalle regioni Marche, Toscana, Emilia

Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe, riuniti i giudizi relativamente all'art. 52, 17° comma, I. n. 448 del 2001, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, 17° comma, 1.

28 dicembre 2001 n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

legge finanziaria

2002).

Il Foro Italiano — 2005.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 14 ottobre 2005, n. 19978; Pres. Nicastro, Est. Finocchiaro, P.M. Scardaccione (conci, diff.); Soc. Impregest (Avv. Fan

tozzi, Tieghi, Giuliani) c. Auletta e altri. Cassa Giud. pace Bella 7 giugno 2002 e decide nel merito.

CORTE DI CASSAZIONE:

Valore aggiunto (imposta sul) — Gas metano — Sommi

nistrazione — Aliquota (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, istitu zione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, art. 16, ta

bella A, parte terza, n. 127 bis; direttiva 19 ottobre 1992 n.

92/77/Cee del consiglio, che completa il sistema comune di im

posta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/Cee

(ravvicinamento delle aliquote dell'Iva), art. 1; d.l. 30 agosto 1993 n. 331, armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli olì minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da di

rettive Cee e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autoriz

zati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'Ilor dei redditi di impresa fino all'ammontare

corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed al

tre disposizioni tributarie, art. 36; 1. 29 ottobre 1993 n. 427, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 agosto 1993 n. 331, art. 1).

In tema di imposta sul valore aggiunto, l'aliquota agevolata del dieci per cento prevista per la somministrazione di gas meta

no usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e

per produzione di acqua calda di cui alla tariffa TI non è le

gata alle modalità di concreta fruizione del servizio, ma al ti

po di utenza e di impianto, che è unico e permanente e non

stagionale. (1)

(1) Non si rinvengono, nella giurisprudenza della Suprema corte, precedenti editi in termini.

L'odierna sentenza interviene dopo che alcuni giudici di pace aveva no affermato che, nell'ipotesi di contratti aventi ad oggetto la sommini strazione di gas tanto per uso domestico di cottura cibi e produzione d'acqua calda quanto per riscaldamento, dovesse applicarsi, nei mesi nei quali è vietato l'utilizzo dell'impianto a ciò destinato, l'aliquota Iva del dieci per cento: in tale senso, v. Giud. pace Massa 27 agosto 2001, Foro it.. Rep. 2002, voce Valore aggiunto (imposta), n. 349, e Giudice di pace, 2002, 208, con nota di Franchi; Giud. pace Nocera Inferiore 28 marzo 2003, Foro it., Rep. 2004, voce cit., n. 298; Giud. pace Lan ciano 12 maggio 2003, id., Rep. 2003, voce cit., n. 337, e Dir. e pratica trib., 2003, II, 1203, con nota di Luly; Giud. pace Lamezia Terme 7 febbraio 2004, Foro it., Rep. 2004, voce cit., n. 297, e Dir. e giustizia, 2004, fase. 20, 117, con nota di Bordolli.

Diversamente (e quindi nel senso ora affermato dalla Suprema corte), v. Giud. pace Pescara 28 gennaio 2004, Foro it., Rep. 2004, voce cit., n. 296, e Giudice di pace, 2004, 114, con nota di Montecamozzo, se condo cui in presenza di un unico contratto di somministrazione del gas metano ad uso riscaldamento individuale, cottura cibi e produzione di

acqua calda la tariffa applicabile è la tariffa T2 e di conseguenza l'ali

quota Iva è quella ordinaria del venti per cento; Giud. pace Lecce 11 dicembre 2001, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 348, per il quale nel caso di contratto di somministrazione del gas concluso dall'utente per uso promiscuo, vale a dire, oltre che per la cottura dei cibi e la produ zione di acqua calda, anche per il riscaldamento, è da escludersi una

doppia aliquota Iva a seconda delle stagioni, nel senso che quest'ultima rimane sempre dovuta nella misura ordinaria del venti per cento.

In una particolare prospettiva si colloca Giud. pace Davoli 16 mag gio 2003, id.. Rep. 2003, voce Consumatori e utenti, n. 28, e Giudice di

pace, 2003, 297, con nota di Franchi; Merito, 2003, fase. 1, 21, con nota di Ambrosio, ove si afferma che in applicazione dei principi di lealtà e trasparenza dei rapporti contrattuali sanciti in favore dei con sumatori dalla 1. 281/98, deve considerarsi gravemente inadempiente la società somministratrice del gas che — deliberatamente e/o negligen temente — abbia omesso di informare i propri utenti del fatto che,

semplicemente installando due contatori separati (l'uno per gli usi do mestici e l'altro per il riscaldamento), una parte rilevante dei consumi

(ovvero quella relativa al periodo legale di non funzionamento del ri

scaldamento) può essere fatturata con l'aliquota Iva; ridotta del dieci per cento, consentendo un notevole risparmio; conf. Giud. pace Davoli 30

maggio 2003, Foro it.. Rep. 2003, voce Somministrazione, n. 3. In argomento, v. Corte cost. 6 aprile 1993, n. 142, id., Rep. 1993, vo

ce Fabbricazione (imposte), n. 7, che — nel respingere come infondata

(con riferimento all'art. 3 Cost.) la questione di legittimità costituzio nale degli art. 4, 4° comma, d.l. 13 maggio 1991 n. 151, convertito nella 1. 12 luglio 1991 n. 202, e 9, 2° comma, 1. 29 dicembre 1990 n.

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PARTE PRIMA 3292

Svolgimento del processo. — Con distinti atti di citazione

Auletta Biagio, Auletta Maria Angelica, Lisanti Carmine, Nigro Carmine, Grande Franceschina, Pagliuca Incoronata e Vitiello

Lorenzo, hanno convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di pa ce di Bella, la Impregest s.r.l.

Premesso di avere stipulato, con la società convenuta, distinti

contratti di fornitura di gas metano per uso promiscuo, gli attori

hanno chiesto la condanna della convenuta alla restituzione dei

seguenti importi, oltre interessi legali dai singoli pagamenti: eu

ro 36,40 (Auletta Biagio), euro 47,75 (Auletta Maria Angelica), euro 78,85 (Lisanti Carmine), euro 39,29 (Nigro Carmine), euro

98,72 (Grande Franceschina), euro 93,27 (Pagliuca Incoranata), euro 42,75 (Vitiello Lorenzo).

Auletta Biagio e Auletta Maria Angelica hanno chiesto, altre

sì, che le somme reclamate fossero maggiorate anche della ri

valutazione monetaria.

Hanno esposto gli attori, a fondamento delle proprie richieste, che l'Impregest, nella fatturazione del servizio di fornitura del

gas metano, nel periodo estivo relativo agli anni dal 1997 al

2001 aveva illegittimamente applicato l'Iva nell'aliquota ordi

naria pari al venti per cento, anziché quella, ridotta, del dieci per cento.

Costituitasi in tutti i diversi giudizi la Impregest s.r.l. ha resi

stito alle avverse domande denunziandone l'infondatezza.

Ha evidenziato, infatti, la convenuta che la legislazione tri

405, nella parte in cui non prevedono che agli utenti di gas metano per riscaldamento, e perciò soggetti alla tariffa T2, debba essere applicata la tariffa TI nei periodi dell'anno in cui il gas è utilizzato esclusiva mente per la cottura dei cibi e la produzione dell'acqua calda — ha ri

levato come il regime tariffario e d'imposta non è legato alle modalità di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto, che è unico e permanente, tenuto conto della «variabilità di anno in an no delle condizioni climatiche [che] non consente la predeterminazione, secondo criteri oggettivi di probabilità, dei periodi di consumo del gas anche per riscaldamento, rispetto a quelli in cui questo tipo di consumo non ha luogo».

Cfr. anche Corte giust. 8 maggio 2003, causa C-384/01, id., Rep. 2004, voce Unione europea, n. 1514, secondo cui, alla stregua della se sta direttiva 77/388/Cee, nélla sua versione risultante dalla direttiva

96/95/Ce, l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore

aggiunto per le forniture di gas naturale e di elettricità ha carattere ec cezionale.

Min. fin., circ. 7 aprile 1999, n. 82/E, Circolari e risoluzioni min.

fin., 1999, 200, nel riconoscere la spettanza dell'agevolazione in pre senza di un «uso domestico» (ravvisato nelle ipotesi di somministrazio ni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiega no il gas o l'energia elettrica, il calore-energia nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nel l'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione), aveva lasciato adito a dubbi,

presto stornati da min. fin., circ. 3 dicembre 1999, n. 226/E, ibid., 688, che ha precisato che l'uso domestico è requisito indispensabile ma non sufficiente per l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta per le sommini strazioni di gas metano, attesa la necessità del suo impiego per la cottu ra cibi e produzione di acqua calda; nella stessa circolare si precisa che «nei casi di utenze ad utilizzazione promiscua, ove non sia possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per man canza di distinti contatori, l'imposta si applica con aliquota ordinaria sull'intera fornitura»; analogamente, min. fin., ris. 18 ottobre 1999, n.

155/E, Fisco, 1999, 13265; così anche agenzia entrate, ris. 29 aprile 2003, n. 97/E, Bollettino trib., 2003, 771, ove si rileva l'impossibilità di determinare in modo certo ed oggettivo, nel caso di usi promiscui, la

quota di gas metano impiegata per la cottura cibi e la produzione di ac

qua calda, data la mancanza di impianti separati e conseguentemente di distinti contatori, considerato che «la disciplina vigente non consente,

per questa ipotesi, l'applicazione dell'aliquota ridotta su una quota de terminata sulla base di stime o presunzioni riguardo al tipo di utilizzo del gas metano, ovvero sulla base del periodo temporale di utilizzo de

gli impianti di riscaldamento, previste dalle disposizioni dettate in ma teria di progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici. Infatti, a tal riguardo, è da rilevare che l'art. 9 d.p.r. 26 agosto 1993 n. 412, che stabilisce limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio degli impianti di riscaldamento, può essere dero

gato in modo generalizzato dai sindaci qualora sussistano comprovate esigenze, ai sensi dell'art. 10 stesso decreto; inoltre gli stessi limiti so no superabili anche a livello individuale dal singolo utente, il quale, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, può attivare l'impianto di riscaldamento anche al di fuori dei limiti fissati qualora vi siano particolari situazioni climatiche».

Il Foro Italiano — 2005.

butaria, in conformità del resto con il disposto di cui all'art. 12

della VI direttiva Cee n. 388 del 17 maggio 1977, prevede che

l'Iva deve essere applicata con l'aliquota ordinaria del venti per cento in tutte le ipotesi in cui non sia espressamente prevista

un'aliquota ridotta.

Poiché i contratti di cui erano titolari gli attori prevedevano la

fornitura di gas metano a uso promiscuo (cioè destinato sia alla

cottura di cibi e alla produzione di acqua calda nonché al riscal

damento) nella specie doveva trovare applicazione l'aliquota ordinaria del venti per cento e non quella

— ridotta — del dieci

per cento prevista dal n. 127 bis della tabella A allegata al d.p.r. n. 633 del 1972, invocabile esclusivamente in caso di utilizzo

del gas solo per la cottura di cibo e per la produzione di acqua calda.

Svoltesi le istruttorie del caso con distinte sentenze, in data 7

giugno 2002 (nei confronti di Auletta Biagio e Auletta Maria

Angelica) e 14 agosto 2002 (nei riguardi di Lisanti Carmine, Nigro Carmine, Grande Franceschina, Pagliuca Incoronata e

Vitiello Lorenzo) il giudice adito ha accolto le domande attrici e, per l'effetto, condannato l'Impregest alla restituzione delle

somme reclamate dai vari attori, nonché al pagamento delle spe se di lite.

Per la cassazione di tali pronunzie, ha proposto distinti ricor

si la Impregest s.r.l., affidati a due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Motivi della decisione. — 1. - I diversi ricorsi proposti dalla

Impregest s.r.l. nei confronti di Auletta Maria Angelica

(25869/02 r.g.), Lisanti Carmine (29215/02 r.g.), Nigro Carmine (29216/02 r.g.), Grande Franceschina (29217/02 r.g.), Pagliuca Incoronata (29358/02 r.g.) e Vitiello Lorenzo (29359/02 r.g.) devono essere riuniti al ricorso proposto contro Auletta Biagio

(29868/02 r.g.) perché implicanti la risoluzione di identiche questioni di diritto.

Deve ribadirsi, infatti, ulteriormente (in contrasto con parte della giurisprudenza di questa corte: cfr., ad esempio, Cass. 6

giugno 1980, n. 3670, Foro it., Rep. 1980, voce Cassazione ci

vile, n. 290) che il principio posto dall'art. 274 c.p.c., secondo

cui se più procedimenti relativi a cause connesse pendono da

vanti allo stesso giudice questi, anche di ufficio, può disporne la

riunione, è di carattere generale e trova, quindi, applicazione anche nel giudizio di legittimità.

In particolare, se scopo della norma, analogamente a quanto

previsto dall'art. 151 disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art. 9

1. 11 agosto 1973 n. 533, è quello di «attuare», oltre che l'eco

nomia e il minor costo dei giudizi, anche la certezza del diritto, non può tacersi che a norma dell'art. 65 r.d. 30 gennaio 1941 n.

12, la Corte suprema di cassazione, quale organo supremo di

giustizia, è istituzionalmente preposta proprio ad assicurare

l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale ed appare incon

gruo ritenere che la ricordata disposizione, che ha, appunto, di

mira, un tale risultato, non trovi applicazione in tale sede (cfr., in termini, Cass. 4 aprile 1997, n. 2922, id., Rep. 1997, voce

cit., n. 235, nonché, analogamente, tra le altre, Cass. 17 febbraio

1978, n. 781, id., Rep. 1978, voce cit., n. 310, specie in motiva

zione). 2. - Come accennato in parte espositiva, il Giudice di pace di

Bella, pronunziando secondo equità, ha accolto le domande

proposte dagli odierni intimati nei confronti della Impregest s.r.l.

In particolare sulla base della regola di equità secondo cui nel

periodo in cui è vietata l'accensione degli impianti di riscalda

mento la fornitura di gas metano è — sempre

— soggetta all'a

liquota Iva ridotta del dieci per cento [e non a quella, ordinaria, del venti per cento] detto giudice ha ritenuto irrilevante che il

contratto di cui sono titolari gli odierni intimati (per uso promi scuo, cioè per l'utilizzo del gas sia per il riscaldamento che per cottura di cibi o la produzione di acqua calda) sia soggetto alla

tariffa T2 e non alla tariffa TI (applicabile in caso di contratto

per la fornitura di gas metano per la sola cottura di cibi e per la

produzione di acqua calda da utilizzare nell'ambito domestico). Detto giudice, in particolare, dopo aver affermato che la for

mula della norma positiva ha ingenerato «dubbi interpretativi» a

suo avviso erroneamente risolti contra legem da una serie di cir

colari ministeriali, ha, ad ulteriore suffragio della conclusione

raggiunta, d'ufficio [asseritamente in applicazione dell'art.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

1469 bis ss. c.c.], dichiarato la nullità di molteplici clausole del

contratto di fornitura stipulato dai singoli attori, sul rilievo che

dal contesto delle clausole [peraltro neppure trascritte in senten

za] non era dato ai consumatori la possibilità di desumere aliun

de le varie tipologie contrattuali alle quali possono accedere,

specie considerato che dalla determinazione del tipo di fornitura

discende la possibilità di applicare la tariffa TI o la tariffa T2 e, quindi, il pagamento dell'Iva in base all'aliquota ordinaria del venti per cento o agevolata del dieci per cento.

3. - Precisato^ quanto sopra, osserva — in limine — la corte

che correttamente è stato proposto, avverso la riassunta pronun zia, ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 339, 3° comma,

c.p.c.

Correttamente, infatti, il giudice di pace ha risolto le contro

versie al suo esame secondo equità, a norma dell'art. 113, 2°

comma, c.p.c. La domanda portata all'esame del detto giudice, infatti (che

senza ombra di dubbio non integra una controversia tributaria), è stata formulata non come azione contrattuale, ma in termini di

richiesta di restituzione di una somma inferiore a euro 1.100, che si assume sia pagata senza titolo.

Anche a prescindere da quanto precede —

comunque — non

può tacersi che il presente giudizio è stato instaurato, innanzi al

giudice di pace, con citazione notificata anteriormente al 10

febbraio 2003. Deriva da quanto precede, pertanto [a norma dell'art. 1 bis

d.l. 8 febbraio 2003 n. 18, convertito con modifiche dalla 1. 7 aprile 2003 n. 63] che neppure in tesi può porsi il problema se — dovendosi interpretare, per risolvere la controversia, sia pure incidenter, un contratto concluso secondo le modalità di cui al

l'art. 1342 c.c. — il giudice di pace dovesse [per ipotesi] risol vere la controversia al suo esame facendo applicazione di norme

di diritto, giusta la nuova formulazione dell'art. 113, 2° comma,

c.p.c. come modificato dal ricordato d.l. n. 18 del 2003, come

convertito dalla 1. n. 63 del 2003.

4. - Passando all'esame delle censure proposte si osserva che

con il primo motivo la ricorrente denunzia «violazione o falsa

applicazione dell'art. 16 d.p.r. n. 633 del 1972 e del n. 127 bis della parte terza della tabella A allegata al d.p.r. n. 633 del

1972, dell'art. 12 della VI direttiva Cee n. 388 del 17 maggio 1977, nonché degli art. 3, 23 e 53 Cost.».

Con il secondo motivo, ancora, la ricorrente, lamenta «omes

sa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5,

c.p.c.)». 5. - Nei limiti di cui appresso le riferite censure sono fondate. 5.1. - Come noto a seguito della formulazione assunta dal

l'art. 113, 2° comma, c.p.c. per effetto dell'art. 21 1. 21 novem

bre 1991 n. 374, nella decisione di controversie di valore non

superiore a lire due milioni [e per le quali non sussista l'obbli go, ex lege, di applicare le norme di diritto, cfr. art. 1 d.l. n. 18 del 2003, convertito nella 1. n. 63 del 2003, nonché art. 23, 11°

comma, 1. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 99 d.leg. 30 dicembre 1999 n. 507] il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo immediata applicazione

dell'equità c.d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o inte

grativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogisti co, con osservanza, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., delle norme

processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è

contenuta in una norma di procedura che rinvia a una norma so

stanziale.

In tali giudizi il giudice di pace ha obbligo di osservare i principi informatori della materia (Corte cost. 6 luglio 2004, n. 206, id., Rep. 2004, voce Procedimento civile davanti al giudice di pace, n. 29) nonché le norme costituzionali, e quelle comu

nitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie (in questo senso, tra le tantissime, cfr. Cass. 16 luglio 2004, n.

13272, id., 2005, I, 1468; 24 giugno 2004, nn. 11747 e 11746, id., Rep. 2004, voce cit., nn. 37 e 67; 1° marzo 2004, n. 4121, ibid., voce Cassazione civile, n. 285, e voce Procedimento civi

le, n. 135; sez. un. 6 giugno 2002, n. 8223, id.. Rep. 2002, voce Procedimento civile davanti al giudice di pace, n. 23; 15 ottobre

1999, n. 716/SU, id., Rep. 1999, voce Procedimento civile da vanti al pretore, n. 52).

5.2. - Nella specie, come correttamente denunziato dalla ri

1l Foro Italiano — 2005.

corrente, il giudice di pace, nel fare applicazione del principio equitativo sopra indicato e, in particolare, nell'affermare che ai,

fini dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del dieci per cento in tema di fornitura di gas metano occorre far riferimento

esclusivamente alle modalità di concreta fruizione del servizio è

incorso nella violazione delle norme comunitarie di rango supe riore a quelle ordinarie e l'impugnata sentenza, pertanto, deve

essere cassata.

5.3. - La direttiva 92/77/Cee del consiglio, del 19 ottobre 1992, che completa il sistema comune di imposta sul valore ag

giunto e modifica la direttiva 77/388/Cee (ravvicinamento delle aliquote dell'Iva) (in G.U.C.E. n. 316 del 31 ottobre 1992), nel modificare la direttiva 77/388/Cee, per quanto rilevante al fine

del decidere prevede che: — il testo dell'art. 12, par. 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. a) A decorrere dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri appli cano un'aliquota normale che, fino al 31 dicembre 1996, non

può essere inferiore al quindici per cento ...»; — «in base alla relazione sul funzionamento del regime tran

sitorio ed alle proposte sul regime definitivo che la commissio

ne presenta ai sensi dell'art. 28 terdecìes, il consiglio, delibe

rando all'unanimità anteriormente al 31 dicembre 1995, fissa il

livello dell'aliquota minima da applicare dopo il 31 dicembre 1996 in materia di aliquota normale»;

— «gli Stati membri possono anche applicare una o due ali

quote ridotte. Le aliquote ridotte non possono essere inferiori al

cinque per cento e sono applicate soltanto alle forniture di beni

e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H»;

— «gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta

alle forniture di gas naturale e di elettricità, purché non sussista

no rischi di distorsioni di concorrenza. Lo Stato membro che

intende applicare siffatta aliquota ne informa preventivamente la commissione. La commissione si pronuncia sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza. Se la commissione non

si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento dell'infor

mazione, si considera che non esiste alcun rischio di distorsione

della concorrenza».

5.4. - La direttiva sopra menzionata ha ricevuto attuazione, da

parte dello Stato italiano, per quanto attiene all'introduzione di

una «aliquota [Iva] ridotta alle forniture di gas naturale» con

l'art. 36, 3° comma, d.l. 30 agosto 1993 n. 331, convertito in 1.

29 ottobre 1993 n. 427 in forza del quale, in particolare [sempre

per quanto rilevante al fine del decidere], «nella tabella A, parte terza, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633», «c) sono ag

giunti i seguenti numeri: 127 bis) somministrazione di gas me tano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e

per produzione di acqua calda di cui alla tariffa TI, prevista dal

provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (Cip) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distri buzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole dà dieci a

venti kg in qualsiasi fase della commercializzazione».

5.5. - Premesso quanto sopra, è evidente — come anticipato sopra

— che viola la sopra richiamata direttiva comunitaria il

principio equitativo invocato dal giudice di pace allorché — di

sattendendo la chiara formulazione letterale del n. 127 bis della

tabella A, parte terza, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972 — ha af

fermato che l'aliquota agevolata del dieci per cento è applica bile anche alla «somministrazione di gas metano usato come

combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T2, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (Cip) n. 37 del 26 giu gno 1986».

A prescindere, infatti, dal considerare che in materia di gas metano «il regime tariffario e d'imposta non è legato alle mo

dalità di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di utenza e di

impianto, che è unico e permanente, non stagionale» (in termini, Corte cost. 6 aprile 1993, n. 142, id., Rep. 1993, voce Fabbrica zione (imposte), n. 7) si osserva — come già precisato sopra

che la norma comunitaria nel consentire agli Stati membri di

«applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale»

prevedeva, espressamente, che «lo Stato membro che intende

applicare siffatta aliquota ne informa preventivamente la com

missione ...».

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3295 PARTE PRIMA 3296

Avendo Io Stato italiano, palesemente, informato la commis

sione solo con riguardo alla riduzione dell'aliquota Iva quanto alle somministrazioni soggette alla tariffa TI è evidente l'im

possibilità, per il giudice di pace, facendo applicazione del l'equità c.d. formativa, di «creare» un principio in contrasto con

la norma comunitaria.

5.6. - Irrilevanti e non pertinenti, al fine del decidere si appa lesano — altresì — le considerazioni svolte dal giudicante in

margine all'affermata invalidità di alcune clausole dei singoli contratti conclusi dagli intimati con la Impregest.

A prescindere, infatti, dalla loro totale apoditticità, posto che

non sono trascritte in sentenze le clausole contrattuali di cui è

stata dichiarata la nullità, e dal rilievo che, comunque, essendo

state le agevolazioni Iva introdotte normativamente successiva

mente alla stipulazione dei singoli contratti la Impregest era

nell'impossibilità, al momento della sottoscrizione dei contratti

rendere noto ai consumatori che la tariffa TI [in forza della

quale, senza ombra di dubbio, il gas metano aveva un costo

maggiore di quello fornito in base ad altra formula contrattuale

e fatturato con la tariffa T2] avrebbe goduto, in futuro, di un re

gime Iva agevolato, si osserva che le considerazioni svolte —

per espressa ammissione del giudicante — non costituiscono la

ratio delle decisioni adottate.

Tali affermazioni, infatti, sono state indicate ad abundantiam, in motivazione, in considerazione del rilievo che le stesse ave

vano «ulteriormente indotto ... [l']organo giudicante a ravvisa

re equo privilegiare processualmente il consumatore nell'odier

no giudizio». Correttamente, quindi, la ricorrente si è astenuta dal censurare

le riferite argomentazioni (cfr. Cass. 17 febbraio 2004, n. 3002,

id,, Rep. 2004, voce Cassazione civile, n. 50; 9 luglio 2002, n.

9963, id., Rep. 2002, voce Sentenza civile, n. 60). 6. - Avendo — come dimostrato sopra

— il giudice di pace violato i limiti del giudizio di equità, enunciando un principio in contrasto con una direttiva comunitaria di rango superiore alla

legge ordinaria, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo, peraltro, necessari, ai fini della definizione

della lite, ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere de

cisa nel merito, da parte di questa corte.

In particolare, ritenuto che in applicazione dei principi comu

nitari lo Stato italiano ha previsto l'applicazione della riduzione

dell'aliquota Iva per le ipotesi di sola somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura ci

bi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa TI, pacifi

co, altresì, da un lato, che il regime tariffario e d'imposta in

materia di gas metano non è legato — dalla vigente disciplina

— alle modalità di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di

utenza e di impianto, che è unico e permanente, non stagionale, dall'altro, che nella specie il contratto stipulato dagli attuali in

timati è soggetto alla tariffa T2, è evidente che la domanda at

trice deve essere rigettata, avendo correttamente la società ricor

rente applicato l'aliquota normale anziché quella agevolata (ri servata ai contratti soggetti alla tariffa TI).

Il Foro Italiano — 2005.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 13 otto

bre 2005, n. 19894; Pres. Criscuolo, Est. Del Core, P.M.

Caliendo (conci, conf.); Fall. soc. E-Bas (Avv. Giampaoli) c. Banca popolare di Bergamo

- Credito varesino (Avv. Scri

vo, Iolita). Cassa App. Brescia 18 maggio 2002.

Fallimento — Azione revocatoria — «Scientia decoctionis» — Prova per presunzioni — Valutazione (Cod. civ., art.

2727; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art.

67). Fallimento — Azione revocatoria — Istituto di credito —

Rimessa in conto corrente — «Scientia decoctionis» — In

formazioni della centrale rischi — Presunzione (Cod. civ., art. 2727; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 67).

Nella revocatoria fallimentare la prova della scientia decoctio

nis può essere fornita tramite presunzioni e se queste sono di

verse, il giudice del merito deve procedere ad una valutazione

complessiva. (1)

Nell'azione revocatoria proposta nei confronti di un istituto di

credito, dovendosi ritenere pacifica la capacità della banca di

assumere informazioni qualificate, le risultanze della centrale

rischi, con particolare riferimento alle revoche degli affida menti, vanno considerate conosciute atteso il regolamento della Banca d'Italia al quale tutti gli intermediari devono at

tenersi, ed assumono il valore di prova presuntiva. (2)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 30 set

tembre 2005, n. 19217; Pres. Losavio, Est. Rordorf, P.M.

Russo (conci, parz. diff.); Banco di Napoli (Avv. Landolfi) c. Fall. soc. Stelio Merolla (Avv. DiiLauro). Cassa App. Na

poli 7 maggio 2002.

Fallimento — Azione revocatoria — Conto corrente — Plu

ralità di rapporti — Transito delle somme — Accredita

menti effettuati dalla banca — Anormalità del pagamento — Esclusione — Provvista costituita dal cliente — Neces

sità (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 67).

In presenza di una pluralità di rapporti di conto corrente fra la

banca e il cliente, se il collegamento negoziale viene utiliz

zato in funzione di estinguere una precedente passività, la ri

messa affluita sul conto scoperto può assumere i connotati del

pagamento anormale a condizione che vi sia stato comunque un riflesso negativo sul patrimonio del debitore, con la con

seguenza che non sono revocabili le rimesse se effettuate con

fondi della banca e ciò non abbia comportato una riduzione

dell'esposizione debitoria complessiva. (3)

(1-2) Sulla necessità che, in presenza di una molteplicità di indizi, in

ossequio al requisito della loro concordanza, la relativa valutazione va da effettuata complessivamente e non atomisticamente, Gass. 18 feb braio 2005, n. 3390, Foro it., Mass., 225. In relazione al valore e alla

portata della prova presuntiva riferita all'elemento soggettivo nell'a zione revocatoria, cfr. Cass. 22 settembre 2004, n. 18998, id., 2005, I, 1092, alla cui nota si rinvia; in generale, sull'utilizzazione della prova per presunzioni dello stato d'insolvenza e sulle anomalie dei procedi menti valutativi, E. Bertacchini, Revocatoria fallimentare e stato d'in

solvenza, in Trattato dir. comm. e dir. pubbl. economia diretto da F.

Galgano, Padova, 2001, XXVI, 100 ss.; F. Meloncelli, La conoscenza dello stato d'insolvenza nella revocatoria fallimentare, Milano, 2002.

Sulla rilevanza delle informazioni acquisite tramite la centrale rischi, Trib. Milano 27 ottobre 1999, Foro it., Rep. 2001, voce Fallimento, n.

445; Trib. Rovigo 22 dicembre 1998, id., 1999, I, 2683, con nota di ri chiami.

(3) In tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione di una prece dente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei sin

goli negozi a tal fine utilizzati, secondo lo schema del collegamento negoziale, conferisce all'operazione complessivamente realizzata, e al l'atto terminale di estinzione del debito, carattere di anormalità secondo Cass. 4 agosto 2000, n. 10264, Foro it., Rep. 2001, voce Fallimento, n.

457; in generale, sul rapporto fra negozi collegati, anomalia del loro funzionamento tipico e revocatoria delle rimesse, Cass. 25 marzo 1999, n. 2801, id., 2000, I, 185; Gio. Tarzia, Le azioni revocatone nelle pro cedure concorsuali, Milano, 2003, 230.

Da ambedue le decisioni, pur non essendo stato trattato in sede di le

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