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Sezione III civile; sentenza 15 dicembre 1962, n. 3367; Pres. Caizzi, Est. Marmo, P. M. Trotta...

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Sezione III civile; sentenza 15 dicembre 1962, n. 3367; Pres. Caizzi, Est. Marmo, P. M. Trotta (concl. conf.); Scordo (Avv. Margiotta) c. Casile Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1463/1464-1465/1466 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152353 . Accessed: 25/06/2014 01:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.109 on Wed, 25 Jun 2014 01:42:14 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III civile; sentenza 15 dicembre 1962, n. 3367; Pres. Caizzi, Est. Marmo, P. M. Trotta(concl. conf.); Scordo (Avv. Margiotta) c. CasileSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1463/1464-1465/1466Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152353 .

Accessed: 25/06/2014 01:42

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1463 PARTE PRIMA 1464

in tal modo, la risoluzione del contratto per il venir meno del

requisito dell'importanza dell'inadempimento (27). Anche nella norma eitata e stata vista una deroga al prin

eipio saneito dall'art. 1453, 3° comma, cod. civ. ; quasicche essa, anziche limitare la sua operativitä, nell'ambito del diritto pro cessuale, incidesse su quello del diritto sostanziale. Senza indu

giare sull'argomento, si puõ, comunque, far riferimento a quella che sernbra la soluzione migliore, secondo la quale (28) tra l'art.

1453, 3° comma cod. civ. e l'art. 663, ult. comma, cod. proc. civ., non vi sarebbe alcun contrasto, sicehe non vi sarebbe ragione, per giustificare la presunta deroga, di sostenere che l'inadempi mento — intervenuto il pagamento del canone successivamente alio sfratto — sarebbe da considerare assiomaticamente di scarsa

importanza. La ratio della norma andrebbe ricercata, infatti, nel carattere sommario della convalida, in con iderazione del

quale non si sarebbe voluto « aggravare il compito del giudice, chiamato a concederla, con l'indagine sulla gravita dell'inadem

pimento purgato pendente lite ». Ne deriva che la norma non

potrebbe trovare applicazione nel giudizio ordinario di risolu

zione, per il quale non possono valere che le norme di cui agli art. 1453, 3° comma, e 1455, intese nel senso gia chiarito.

5. — Concludendo queste brevi osservazioni, nel caso de ciso solo un'adeguata applicazione del criterio piu su delineato

avrebbe, f rse, potuto giustificare la soluzione negativa in or dine alla risolubilitä. del contratto. Giacche, se e vero che e in censurabile in Cassazione la sentenza del giudice di merito sotto il profilo della valutazione degli elementi di fatto acquisiti al

processo ai fini della definizione della lite (e, quindi, nel caso

specifico, dell'esistenza del ritardo imputabile ed importante), e altrettanto vero che la stessa pronunzia k censurabile qualora sia fondata su un'erronea applicazione del diritto e manchi di una logica ed adeguata motivazione (29). Ed in realty i giudici di appello, limitandosi ad osservare, seppur giustamente, che « verificatosi l'inadempimento al momento in cui era stato ri chiesto il pagamento, si era determinata l'unica condizione che la legge richiede per l'esercizio dell'azione contrattuale », non avevano tenuto conto del fatto che l'art. 1453, 3° comma, deve essere interpretato tenendo presente la norma delPart. 1455, e avevano trascurato, quindi, di condizionare la pronunzia di ri soluzione al preventivo accertamento dell'importanza del ri tardo verificatosi, cui — stando almeno a quanto risulta dalla motivazione contenuta nella sentenza com.mentata — non si era fatto alcun cenno.

Dott. Lina Bigliazzi Geri Assistente ordinario neil'Univ. di Pisa

(27) Cfr. Gioröianni, loco uit. eit. Ma vedi anche Giordano, Risoluzione del contratto e adempimento, in Giur. Cass. civ., 1944. XV, 226, secondo il quale 1'inadempimento sarebbe, qui, da conside rare di scarsa importanza per il fatto ehe & stato sanato, risolvendosi in un semplice ritardo. Si tratta, come giüt si 6 detto, di una conclu sione inaccettabile, posto ehe un grave inadempimento non puö essere assiomaticamente trasformato in un inadempimento di scarsa impor tanza solo perchš, di fronte ai pericolo dello sfratto, il debitore si sia preoccupato di adempiere immediatamente dopo la proposizione della domanda. ormai, giurisprudenza eostante ebe il procedimento dj convalida di sfratto per morositä, ove il loeatario paghi prima del 1'udienza di comparizione, si trasformi in giudizio ordinario, nel quale devono, quindi, valutarsi aneora una volta sussistenza e gravitä del 1'inadempimento. Cfr. App. Cagliari 21 aprile 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Sfratto, nn. 39, 40 ; Cass. 5 ottobre 1958, n. 3077, id., Rep. 1958, voce eit., n. 49. Centra, Cass. 25 maggio 1948, n. 786, id., Rep. 1948, voce eit., n. 26.

(28) Andrioli, Commento ai codice di procedura civile, III, 1947, sub art. 663, 326 segg.

(29) Cass. 11 aprile 1949, n. 868, eit.; 9 aprile 1957, n. 1223, eit.

COR TE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile ; sentenza 15 dicembre 1962, n. 3367 ; Pres. Caizzi, Est. Marmo, P. M. Trotta (concl. eonf.) ; Scordo (Aw. Margiotta) c. Casile.

(Oassa App. Reggio Calabria 30 giwgno I960)

Contratli arjrari — Colonla parziai'ia — Compor tamento inyiurioso del colono — Causa di riso luzione (Cod. civ., art. 2159, 2169).

Contratti ajjrari — Colonia parziai'ia — Azione (jiudi ziaria del colono contro il concedente — Compor tamenlo injjiurioso — Esclusioiie Risoluzione

tli*I contratto — Condizioni (Costituzione della Re

pubblica, art. 24 ; cod. civ., art. 2159, 2169).

II oomportamento ingiurioso del colono verso il eoncedente

pud giustificare, a norma dell'art. 2159 cod. civ., lo scio

glimento del rapporto colonico. (1) II jatto che il colono, anziche cercare le vie di bonario componi

mento delle controversie insorte con il eoncedente, si ri

volga alVautorita giudiziaria, in sede civile o penale, per

far valere le sue supposte ragioni, non costituisce di per se

comportamento ingiurioso, ed e causa di risoluzione del

contratto solo quando, in concreto, abbia creato una situa

zione tale da non consentire la prosecuzione del rapporto colonico. (2)

La Corte, ecc. - Con due distinti motivi, lo Soordo

denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2159

cod. civ., in riferimento agli art. 112 e 115 cod. proc. civ.

e 360, nn. 3 e 5, stesso codice, nonche omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo

della causa (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.). Deduce il ri

corrente che la Corte di merito, con il ritenere che il rivol

gersi al magistrato per la tutela di interessi che il colono

ritenga lesi possa costituire fatto tale da non consentire la

prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 2159 cod. civ., avrebbe violato tale norma, che si riferisce a fatti che obiet

tivamente non consentono che il rapporto possa proseguire senza pregiudizio degli interessi della parte che i detti

fatti subisce. Deduce, inoltre, il ricorrente che la Corte

di merito, affermando nelle premesse di fatto che esso Scordo

aveva contestato i fatti posti a fondamento della domanda

di risoluzione proposta dal concedente Casile e, in mo

(1-2) La prima massima trova applicazione concreta in nu merose decisioni, che hanno ritenuto causa di scioglimento del

rapporto : le ingiurie e minacce del mezzadro e i suoi familiari nei confronti del concedente o del suo rappresentante (Trib. Pa dova 12 luglio 1956, Foro it., Rep. 1957, voce Contratti agrari, n. 120) ; il « compimento di atti irriguardosi verso il concedente », unito alia violazione del dovere di fedeltä ed alia cattiva coltiva zione del fondo (App. Roma 13 giugno 1956, ibid., n. 119) ; il « contegno minaccioso ed arrogante nei confronti dell'agente del

proprietario », anch'esso unito a violazione degli obblighi derivanti dal contratto (App. Ancona 1 marzo 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 153) ; « una serie di episodi, che, insieme considerati, denotino reciproca intolleranza fra il mezzadro e il concedente o sfocino in un sistematico comportamento antiassociativo », men tre si e ritenuto non bastare « un episodic isolato, anche se mani festatosi attraverso un reciproco scambio di ingiurie » (App. Catania 26 gennaio 1956, ibid., n. 154) ; le pressioni, turbative e minacce esercitate dal mezzadro sul concedente per indurlo a vendere a lui, anziche ad altri, il podere (App. Bologna 15

gennaio 1955, id., Rep. 1955, voce cit., n. 167) ; il caso del conce dente che abbia subito, ad opera del figlio del colono, ingiurie e violenze di domicilio (App. Catanzaro 6 febbraio 1954, id., Rep. 1954, voce cit., nn. 102, 103).

Sulla seconda massima, un precedente puntuale si rinviene in App. Trieste 9 giugno 1959 (id., Rep. 1959, voce cit., nn. 240, 241), che considera rilevanti agli effetti dell'art. 2159 gli « atti di persecuzione giudiziaria civile o penale, abbandonati o defi niti dal giudice per manifesta infondatezza », quando « siano chiara manifestazione di una odiosa e molesta volonta persecutoria e di ingiustificata ritorsione »; e li pone in riferimento ad una situa zione obiettiva di « difetto di fiducia e di collaborazione, tensione estrema, esautoramento del potere direttivo del concedente ».

Per la valutazione di casi in cui il mezzadro o colono, anziche ricorrere al giudice, resiste nei fatto alia pretesa arbitraria del concedente (ad es., ad una coltivazione irrazionale), o ne supera l'ingiustificato rifiuto (ad es., alia divisione del prodotto) con la

propria azione diretta, cfr. App. Cagliari 29 gennaio 1959, id.. Rep. 1960, voce cit., nn. 53, 54 ; App. Lecce 10 febbraio 1954, id., Rep. 1955, voce cit., n. 183 ; Trib. Terni 14 ottobre 1954, id., 1955, I, 765.

Piü in generale, per la nozione dei « fatti tali da non con sentire la prosecuzione del rapporto », mezzadrile o colonico, consulta Cass. 18 luglio 1961, n. 1743, id., Rep. 1961, voce cit., n. 71 ; 16 aprile 1953, n. 1008, id., Rep. 1953, voce cit., n. 63 ; 2 agosto 1952, n. 2500, id., 1953, I, 212, con nota di richiami; Trib. Enna 22 dicembre 1953, id., 1954, I, 540, con nota di G. Romanelli.

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1465 GIÜRISPRUdENZA COSTITÜZIONALE E CIVILE 1466

tivazione, ohe i fatti erano stati parzialmente ammessi

dallo stesso appellato, sarebbe incorsa in contraddizione

e si sarebbe fermata alPaccertamento dell'esistenza degli atti introduttivi dei giudizi proposti dal colono eontro il

concedente, senza yalutare l'elemento decisivo delle ragioni ohe avevano determinate) il colono ad intraprendere detti

giudizi, risolti pressocche totalmente in suo favore.

La censura risulta sostanzialmente fondata. La Corte

di appello, dopo aver esattamente osservato, in eonformita

dell'insegnamento di questo Supremo collegio, ohe ai sensi

dell'art. 2159 cod. civ. l'esclusione dell'inadempienza da

parte del colono agli obblighi derivanti dal rapporto di

colonia non esclude la possibility che tuttavia possa riscon

trarsi nella condotta ingiuriosa del colono nei confronti

del concedente un fatto tale da non consentire la prose cuzione del rapporto, ha, poi, ritenuto sufficiente ai fini

della dimostrazione di tale condotta ingiuriosa il fatto che

il colono si sia rivolto all'autorita giudiziaria per far valere

le sue ragioni. E, nella specie, la Corte di appello ha considerate irri

guardoso verso il concedente e dimostrativo di un esaspe rato spirito di litigiositä, e quindi fatto tale da non consen

tire la prosecuzione del rapporto, il comportamento del

colono che abbia fatto valere le proprie ragioni dinanzi al

magistrato contro la effettiva inadempienza del conce

dente alia corresponsione della quota dovutagli a seguito del

conto colonico e contro lo spoglio (chiusura di una porta della casa colonica) effettivamente attuato dallo stesso, anziche subirlo e sottostare ad una pretesa consuetudine, che si imporrebbe al colono, di cercare con ogni mezzo di

addivenire ad mi bonario componimento delle insorte di

vergenze. In tal modo la Corte di merito non ha tenuto presente

che, essendo dalla Costituzione (art. 24) stabilito che tutti

possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed

interessi legittimi, non puõ considerarsi fatto ingiurioso l'avvalersi di tale diritto.

Yero e che la Corte di merito ha cercato di rafforzare

il fondamento della propria decisione sia ponendo in rilievo

che il colono aveva anche denunciato il concedente per

appropriazione indebita e che quest'ultimo era stato pro sciolto con formula piena, sia osservando che le accennate

controversie avevano comunque determinate una situa

zione obiettiva di impossibility dei normali rapporti tra

colono e concedente.

Ma, quanto al primo argomento, deve osservarsi che

la denuncia di fatti che potrebbero rivestire il carattere di

reato rappresenta uil fatto ingiurioso solo in particolari

ipotesi, quali ad es. quelle di calunnia o di simulazione

di reato, costituendo per il resto esercizio di un diritto

e restando 1'attivitä della parte assorbita da quella del

l'organo statale che inizia l'azione penale. Nei caso di specie, poi, il concedente venne prosciolto

con formula piena, non giä perche il magistrato ritenne che

il concedente non avesse commesso i fatti di inadempienza lamentati dal colono, ma perche ritenne che detti fatti non

integrassero gli estremi di un reato.

E quanto al secondo argomento, esso avrebbe potuto aver valore se la Corte di merito si fosse data carico di

dimostrare, con specifico riferimento alle particolari tä della

concreta fattispecie, che le insorte controversie avessero

creato una situazione tale da rendere impossibile la prose cuzione del rapporto.

Essendosi, invece, la Corte di merito limitata ad affer

mare apoditticamente, senza alcuna dimostrazione e senza

alcuno specifico riferimento alle particolaritä della concreta

fattispecie, che le insorte controversie avevano determinate

una situazione incompatibile con la prosecuzione del rap

porto, essa & venuta con ciõ ad affermare il principio, per

quanto si 6 riferito erroneo, che in ogni caso il fatto che il

colono si sia rivolto al magistrato per far valere i suoi di

ritti ed interessi legittimi nei confronti del concedente co

stituisca fatto tale da rendere impossibile la prosecuzione

del rapporto. II ricorso deve eesere quindi accolto, la sentenza cas

sata ed il giudizio rimesso alia stessa Sezione specializzata

ehe con altra composizione dovrä riesaminare la contro

versia attenendosi ai principi sõpra enunciati.

Per questi motivi, cassa, ece.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

I

Sezione I civile ; sentenza 7 dicembre 1962, n. 3304 ; Pres.

Stella Eichter, Est. Passanisi, P. M. Pedace (concl.

conf.) ; Ditta Gasperoni (Aw. Jemolo) c. Banca Pie

monte (Aw. Maccagno, Patriarca).

(Oonferma App. Torino 15 settembre 1900)

II

Sezione III civile ; sentenza 6 marzo 1962, n. 423 ; Pres.

LOMBAEDO P., Est. CORTESANI G., P. M. CtTTRUPIA

(eoncl. conf.) ; Soo. S.a.b.a.g.a. (Avv. Valensise, Sali

nari) c. Banca Piemonte (Ayy. Maccagno).

(Oonferma App. Torino 15 gennaio 1960)

Titoli di credito — Vendita di bevandc in bottiglia — Cauzione a garanzia della restituzione dei

vuoti -— IVatura — Autorizzazione all'emissione

di tratte per I'importo corrispondente — Ces

sione della provvista a norma del r. d. 21 settem

bre 1933 n. 1345 — Ammissibilitä — Restitu

zione dei vuoti dopo la notiiiea della cessione — Inopponibilitä ai cessionario (R. d. 21 settem

bre 1933 n. 1345, sulla cambiale tratta garantita oon

cessione di crediti da forniture, art. 1, 2).

Nella vendita di bevande in bottiglia, le somme ehe vengono

pattuite a garanzia della restituzione dei vuoti rappre sentano, in realtä, il prezzo di una compravendita dei

vuoti medesimi, sottoposta alla condizione risolutiva

potestativa della restituzione ; pertanto, allorche 1'acqui rente, in luogo di versare tali somme, autorizzi Vemis

sione di tratte per I'importo corrispondente, il traente

puö validamente effettuare la cessione della provvista a norma del r. decreto 21 settembre 1933 n. 1345, ed

il trattario (non accettante) non puö opporre ai cessio

nario la restituzione dei vuoti, da lui eseguita dopo la

notifica della cessione medesima. (1)

(1) La sentenza n. 423 & annotata criticamente da Peiaizzi, in Givr. it., 1963, I, 1, 362 ; App. Torino 15 settembre I960, confermata dalla sentenza n. 3304, riassunta in Foro it., Rep. 1961, voce Titoli di credito, nn. 73, 74.

Gli altri precedenti giurisprudenziali noti, tutti di giudici di merito, ritengono ehe non sussista, nella fattispecie in esame, un «credito derivante da fornitura di merci», e non sia perciõ con sentita la cessione della provvista a norma del r. decreto 21 set tembre 1933 n. 1345 : cosi, con varia motivazione (riferita ora ai

credito per I'importo della cauzione non versata, ora ai credito

per il valore dei vuoti eventualmente non restituiti), App. Mi

lano 30 giugno 1961, ibid., n. 75 ; Trib. Milano 27 maggio 1960,

id., Rep. 1960, voce eit., nn. 81-84 ; App. Milano 7 aprile 1959, Trib. Monza 10 marzo e 11 ottobre 1958, id., Rep. 1958, voce eit., nn. 59-62.

Per ulteriori riferimenti sulla disciplina dettata eol r. de

creto del 1933 n. 1345, cons. Cass. 28 maggio 1957, n. 1965, id.,

1958, X, 1991 ; App. Roma 13 luglio 1955, id., 1956, I, 590 ; Cass. 4 gennaio 1940, n. 53, id., 1940, I, 709, con nota di Arena ;

App. Milano 10 dicembre 1935, id., 1936,1, 340, con ampirichiami della prima dottrina formatasi in argomento ; e da ultimo la ras

segna curata da Morera, in Credito pop., 1959, 293.

• » •

A ragione 1'annotatore della sentenza n. 423 parla di un

carattere «finanziario » delle tratte in questione, in relazione al

1'obbligo, contrattualmente assunto dal trattario verso il traente,

xl Fobo Italiano — Volume LXXXV1 — Parte /-94,

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