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sezione III civile; sentenza 15 luglio 1987, n. 6243; Pres. Schermi, Est. De Rosa, P.M. Virgilio...

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sezione III civile; sentenza 15 luglio 1987, n. 6243; Pres. Schermi, Est. De Rosa, P.M. Virgilio (concl. conf.); Borri ed altri (Avv. Lupoi, Cardoso) c. Locondro ed altri (Avv. De Santis, Giorgi). Cassa App. Firenze 23 novembre 1982 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3265/3266-3267/3268 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179482 . Accessed: 25/06/2014 09:39 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.128 on Wed, 25 Jun 2014 09:39:05 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 15 luglio 1987, n. 6243; Pres. Schermi, Est. De Rosa, P.M. Virgilio(concl. conf.); Borri ed altri (Avv. Lupoi, Cardoso) c. Locondro ed altri (Avv. De Santis, Giorgi).Cassa App. Firenze 23 novembre 1982Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3265/3266-3267/3268Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179482 .

Accessed: 25/06/2014 09:39

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

disposto degli art. 2724, n. 3, e 2725. Dichiarava, altresì, inam

missibile il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante della società appellata, in quanto nella formula era inclusa una

circostanza smentita dal predetto contratto di locazione Martinelli

Ricci in data 10 gennaio 1974.

Avverso questa sentenza hanno prodotto ricorso per cassazione

la società «Le Assicurazioni d'Italia» e la società Cattolica di

assicurazionzi deducendo un unico complesso motivo. La tessitu

ra Pietro Radici resiste con controricorso.

Motivi della decisione. — Le società ricorrenti, deducendo la

violazione degli art. 1203, n. 3, 1888, 1916, 2697, 2704, 2721,

2724, 2725, 2729 c.c., nonché vizi di motivazione, censurano la

sentenza impugnata sostenendo che erroneamente essa ha ritenu

to che la data della polizza deve essere accertata nei modi previsti dall'art. 2704 c.c. e non per mezzo di testimoni, in quanto nell'a

zione surrogatoria di cui all'art. 1616 c.c. il contratto di assicura

zione rilevava come fatto e, quindi, può essere provato anche

per mezzo di testimoni; aggiungono che poiché l'art. 1888 c.c.

richiede la forma scritta ad probationem e non ad substantiam

essa non è necessaria per la validità del contratto e la sua man

canza ai fini probatori può essere dedotta solo dalle parti. Le censure sono fondate. La sentenza impugnata ha ritenuto

che il contratto di assicurazione doveva essere provato per iscrit

to e che tale requisito mancava nel caso di specie perché la poliz za era priva della data certa, che, ai sensi dell'art. 2704 c.c.,

è necessaria ai fini della opponibilità ai terzi; che i documenti,

da essa indicati e richiamati nella parte espositiva della presente sentenza (quietanze di pagamento del premio; pagamento di un

ingente indennizzo; certificato notarile) non erano idonei ad as

solvere l'onere probatorio; che la prova testimoniale era inam

missibile, in quanto il contratto di assicurazione richiede la prova scritta ex art. 1888 c.c. dalla quale si può prescindere soltanto

allegando una delle circostanze previste dagli art. 2724 e 2725

c.c.; che il giuramento decisorio era stato deferito su circostanze

smentite dal conratto di locazione Martinelli-Ricci.

Rileva il collegio che è pacifico in atti che entrambe le società

di assicurazione hanno agito nei confronti del responsabile del

danno con l'azione surrogatoria prevista dall'art. 1916 c.c., il quale stabilisce che l'assicuratore, che ha pagato l'indennità, è surroga

to, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti del

l'assicurato verso i terzi responsabili; terzi responsabili sono co

loro che, estranei al rapporto assicurativo, per contratto, per fat

to illecito (come nella specie secondo l'assunto delle società assi

curatrici) o per altra legittima causa di obbligazione, sono tenuti

a rispondere di un evento, oggetto del rischio assicurato, imputa

bile ad esso o a persone di cui debbano rispondere. La norma dà luogo ad una peculiare forma di successione par

ticolare nei diritti del creditore, la cui funzione è stata riscontrata

nello scopo di evitare un duplice risarcimento ed un illecito arric

chimento o del danneggiato — il quale, ottenuto il risarcimento

dall'assicuratore, potrebbe agire contro il danneggiante anche per

la parte già indennizzata — o del responsabile civile, che potreb

be indebitamente avvantaggiarsi di un rapporto assicurativo che

per lui è res inter alios acta.

Per effetto di questa successione nel credito, l'assicuratore ha

diritto di ripetere dal terzo, autore del danno, l'intera indennità

erogata a favore dell'assicurato, con l'unico limite derivante del

principio fondamentale che l'avente causa non può vantare diritti

maggiori o diversi da quelli che competono al dante causa, e che

nella specie è costitutio dall'ammontare della somma già pagata

o, comunque, dovuta dall'autore del danno a titolo di risarci

mento. L'azione di rivalsa dell'assicuratore ha la sua fonte non

nel contratto, ma nella legge; nel momento in cui l'assicuratore,

che ha risarcito il danno, agisce nei confronti dal terzo responsa

bile chiedendone il rimborso, l'assicurato danneggiato perde, nei

limiti dell'indennità percepita, la legittimazione ad agire nei con

fronti dal terzo responsabile perché questa spetta unicamente al

l'assicuratore, il quale, subentrando nella posizione giuridica che

competeva al primo, è soggetto alle stesse eccezioni che avrebbe

ro potuto essere opposte all'assicurato medesimo dal terzo re

sponsabile e fra le quali non rientrano, quando il danno sia stato

causato da fatto illecito, le eccezioni attinenti alla data certa del

contratto assicurativo; ciò perché l'autore del danno è responsa

bile nei confronti del danneggiato per il fatto illecito a lui addebi

tato e l'esistenza di un contratto di assicurazione tra il danneggia

to e l'assicuratore è res inter alios acta che, cosi come non può

danneggiarlo, non può nemmeno giovargli consentendogli di

Il Foro Italiano — 1987 — Parte 7-212.

sottrarsi alla sua responsabiltà nei confronti dell'assicurato.

Pertanto, nella fattispecie cha ha origine dalla surrogazione il

contratto di assicurazione ed il rapporto da esso nascente hanno, nei confronti dell'autore del danno, rilievo, quali meri fatti, e

non quali negozi o atti giuridici. Essi pertanto, in quanto fatti,

possono essere provati, in caso di contestazione, in tutti i modi

previsti dal nostro ordinamento, e, quindi, anche con la prova

testimoniale, con le presunzioni o con la confessione.

Nella predetta fattispecie, nella quale l'assicuratore agisce in

surroga nei confronti del terzo responsabile del sinistro che ha

determinato il pagamento della somma dovuta, il contratto viene

in rilievo non come tale (perché, come tale, esso ha assolto la

sua funzione tra le parti contraenti col pagamento dell'indennità

dovuta all'assicurato a seguito del sinistro), ma come mero fatto, cioè come il presupposto da cui, a seguito di quel pagamento

sorge il diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916. Esso, per

tanto, può essere provato con qualunque mezzo e, quindi, anche

per testi e per presunzioni, senza limitazione alcuna. I limiti posti all'ammissibilità della prova dei contratti ma non la prova dei

fatti, quali sono anche i contratti quando sono invocati, non dai

contraenti, ma dai terzi estranei alla manifestazione negoziale ov

vero quando siano fatti valere nei confronti dei medesimi. Per

quanto attiene, in modo più specifico, alla questione concernente

la data certa del contratto nei confronti dei terzi, è da rilevare

che le disposizioni di cui all'art. 2704 c.c. operano soltanto quan do dalla scrittura si vogliono, in relazione alla data, conseguire

gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto.

Consegue da ciò che il principio della inopponibilità della data

della scrittura che, non autenticata nella sua sottoscrizione, non

sia stata ancora registrata, non vale quando la relativa conven

zione venga invocata, non per il suo contenuto negoziale, ma, come nella specie, quale semplice fatto storico che può essere

provato, in quanto tale, con qualsiasi mezzo (Cass. 1981, n. 5105,

id., Rep. 1981, voce Prova documentale, n. 16).

Ugualmente fondate sono le censure formulate dalle società ri

correnti nei confronti delle affermazioni contenute nella sentenza

impugnata secondo cui, con riferimento agli art. 1888 e 2704 c.c., il contratto di locazione avrebbe dovuto essere provato per iscrit

to. Infatti il requisito della forma scritta ad probationem di cui

all'art. 1888 c.c. non può essere invocato dal terzo estraneo al

rapporto negoziale, quale è la odierna resistente, in quanto nei

suoi confronti, come si è già visto, il rapporto esistente tra l'assi

curato e l'assicuratore rileva come semplice fatto, la cui prova

può essere acquisita con ogni mezzo, e non come contratto; non

sono, quindi, operanti, in una tale fattispecie, le limitazioni alla

prova testimoniale poste dagli art. 2724 e 2725 c.c.

D'altra parte — è opportuno ricordare — la surroga nel diritto

di credito del danneggiato non deve necessariamente derivare da

un contratto di assicurazione stipulato in data precedente al sini

stro, ma può altresì discendere, ai sensi dell'art. 1201 c.c., dalla

volontà del creditore che, nel ricevere il pagamento da parte del

terzo, può surrogarlo nei propri diritti.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e gli atti

debbono essere rimessi ad altro giudice, che si indica nella Corte

d'appello di Milano, la quale si atterrà ai principi sopra enunciati.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 15 luglio

1987, n. 6243; Pres. Schermi, Est. De Rosa, P.M. Virgilio

(conci, conf.); Borri ed altri (Avv. Lupoi, Cardoso) c. Locon

dro ed altri (Avv. De Santis, Giorgi). Cassa App. Firenze 23

novembre 1982.

Prescrizione e decadenza — Interruzione della prescrizione — Atto

di messa in mora — Destinatari minorenni — Necessità di indi

rizzare Tatto al legale rappresentante — Insussistenza — Fatti

specie (Cod. civ., art. 2943).

È atto idoneo ad interrompere la prescrizione la richiesta dì paga

mento del credito effettuata a mezzo di raccomandata con rice

vuta di ritorno indirizzata collettivamente ed impersonalmente

agli eredi del debitore, tutti minorenni, e non a! loro legale

rappresentante, purché risulti che tale lettera sia effettivamente

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3267 PARTE PRIMA 3268

giunta a sua conoscenza (nella specie, il genitore, legale rappre sentante dei minori, conviveva con gli stessi). (1)

Svolgimento del processo. — Il 15 maggio 1971 Borri Roberto, Borri Valerio e Venturi Wanda mentre viaggiavano a bordo del

l'autovettura di proprietà del secondo, guidata dal primo, ripor tarono lesioni personali a seguito dello scontro tra la stessa ed

un autocarro guidato da Nerozzi Enzo.

Il giudice penale assolse Borri Valerio dall'imputazione di le

sioni colpose per non aver commesso il fatto. L'azione penale nei confronti di Nerozzi non fu proseguita perché lo stesso, il

23 febbraio 1972, mori'.

Con atto notificato il 2 febbraio 1978 Borri Roberto, Borri

Valerio e Venturi Wanda convennero davanti al Tribunale di Gros

seto Locandro Annunziata, madre e legale rappresentante dei mi

nori Nerozzi Monica, Manuela, Barbara ed Emanuele, eredi di

Nerozzi Enzo, per sentirla condannare, nella qualità, al risarci

mento dei danni da essi subiti nell'incidente stradale del 15 mag

gio 1971. Il tribunale, accogliendo l'eccezione proposta dalla convenuta,

dichiarò prescritta l'azione, e rigettò la domanda. La corte d'a

pello, con la sentenza ora impugnata, ha confermato la decisione

di primo grado.

Propongono ricorso per cassazione, con unico motivo di an

nullamento Borri Valerio, Borri Roberto e Venturi Wanda. Resi

ste con controricorso Locandro Annunziata, quale legale rappre sentante dei figli minori Neruzzi Manuela, Barbara ed Emanuela, e Naruzzi Monica.

Motivi della decisione. — Denunziando violazione ed erronea

interpretazione dell'art. 2943, ultimo comma, c.c. nonché difetto

di motivazione ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., i ricorrenti

censurano la sentenza impugnata per la restrittiva interpretazione data all'art. 2943 cit. in tema di atti interruttivi della prescrizione e sostengono che, contrariamente alla tesi della corte di merito, le lettere raccomandate da loro inviate agli eredi di Nerozzi Enzo,

(1) V. Cass. 24 gennaio 1981, n. 561, Foro it., Rep. 1981, voce Pre

scrizione e decadenza, n. 121, che ha attribuito efficacia interruttiva della

prescrizione alla diffida ad adempiere indirizzata dal creditore alla ditta, dopo la morte dell'originario titolare-debitore, di cui portava il nome, e ricevuta, senza contestazione, dagli eredi.

Il caso deciso dalla sentenza in epigrafe verte, da un lato, sul problema se siano sufficientemente individuati i destinatari dell'atto di messa in mora indirizzato impersonalmente e collettivamente agli eredi del de cuius:

problema che la Cassazione risolve agevolmente affermando che «la loro individuazione può farsi discendere, automaticamente, dalla delazione ere ditaria». Dall'altro, sulla efficacia di tale atto, in quanto indirizzato ad eredi minorenni e non al loro legale rappresentante. Nella specie, il legale rappresentante era la madre degli eredi e conviveva con gli stessi. L'atto di messa in mora era quindi pervenuto al suo indirizzo; solo che ella non era formalmente indicata come destinataria. Tale ultima considera zione potrebbe indurre a ritenere la non applicabilità della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., ma la Cassazione ha adottato un approc cio più liberale che pare limitarsi alle particolarità del caso di specie. Quando si tratta di eredi minorenni, si è affermato nella decisione in

epigrafe, «l'atto interruttivo della prescrizione non può non intendersi ... indirizzato al loro legale rappresentante, nel presupposto che, trattandosi di genitore esercente la patria (sic\) potestà, abiti normalmente nello stes so luogo» (corsivo aggiunto). È quindi fuori discussione il principio per cui se un atto unilaterale recettizio non è indirizzato al nome del (presun to) destinatario, ma ad altra persona, esso non produce effetto alcuno, quand'anche questa persona conviva con il primo. L'eccezione inscritta dalla presente decisione sembra tuttavia legittimarsi alla luce dei partico lari rapporti esistenti tra le parti destinatarie (effettive e presunte) dell'at to. Rappresentante legale dei figli minori era, come già detto, il genitore convivente: quanto lascia ragionevolmente presumere che anche l'atto for malmente indirizzato ai figli continui a gravitare nella sua sfera di con trollo, sia per le sue caratteristiche (raccomandata con ricevuta di ritorno intestata «agli eredi» del marito), sia, soprattutto, in relazione agli obbli

ghi di amministrare diligentemente il patrimonio dei minori che gravano sul genitore-legale rappresentante (v. però, in giurisprudenza, Pret. Vitto ria 28 dicembre 1983, id., Rep. 1985, voce cit., n. 61, a cui parere quan do l'erede è minore gli atti interruttivi della prescrizione, devono essere diretti non a lui medesimo, bensì all'esercente la potestà, nella generalità).

In dottrina, sulla natura di negozio unilaterale recettizio dell'atto inter ruttivo della prescrizione, v. B. Grasso, Prescrizione, voce Ae\\'Enciclo

pedia deI diritto, Torino, 1986, XXXV, 56, 71 e riferimenti ivi; in genera le, sull'interruzione della prescrizione, v. tra gli ultimi, L. Bigliazzi Ge

rì, F.D. Busnei.li, R. Ferrucci, Della tutela dei diritti, in Commentario Utet, Torino, 1980, 446. [O. Troiano]

Il Foro Italiano — 1987.

e di cui due almeno erano state ricevute dalla madre legale rap

presentante degli stessi, dovevano ritenersi idonee a quel fine.

La questione si pone con riferimento a due lettere raccomanda

te con avviso di ricevimento, indirizzate dai ricorrenti agli eredi

di Nerozzi Enzo, collettivamente ed impersonalmente, presso l'ul

timo domicilio del defunto, di cui la prima, spedita il 17 dicem

bre 1973, risulta ricevuta il successivo 19 stesso mese da Locan

dro Annunziata, madre e legale rappresentante degli eredi minori

del Nerozzi, e la seconda, spedita il 26 novembre 1975, risulta

ricevuta il successivo giorno 28 da Nerozzi Letizia, madre del

defunto, vivente, nella stessa abitazione, con Locandra Annun

ziata ed i minori, come da documentazione prodotta. I ricorrenti fanno rilevare, a sostegno del loro assunto, che

tali lettere, nelle quali era chiaramente manifestata la volontà di

conseguire il risarcimento dei danni subiti nell'incidente stradale

del 15 maggio 1971, dovevano considerarsi, a tutti gli effetti, quali atti interruttivi della prescrizione biennale, posto che l'art. 2943, ultimo comma, esclude particolari formalità per la costituzione

in mora del debitore, e ritenuto, altresì, che la norma dell'art.

303 c.p.c., che consente la notificazione degli eredi collettivamen

te ed impersonalmente dell'atto di riassunzione del processo, do

vrebbe estendersi analogicamente, anche alla costituzione in mo

ra ai fini dell'interruzione della prescrizione. II ricorso è fondato e merita accoglimento. Va, in primo luo

go, rilevato che deve considerarsi atto idoneo ad interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2943, ultimo comma, c.c. anche

la semplice lettera con la quale il creditore manifesti al debitore

la volontà di conseguire il soddisfacimento del suo credito, si che, sotto tale profilo, la costituzione in mora eseguita dai ricorrenti

con l'invio delle lettere raccomandate su citate deve ritenersi valida.

Il problema da risolvere, riguarda, invece, la ritualità dell'indi

viduazione dei debitori, indicati collettivamente ed impersonal

mente, ai fini del perfezionamento del negozio unilaterale recetti

zio posto in essere con quella manifestazione di volontà.

Pur esprimendo serie riserve circa la estendibilità, sic et simpli

citer, del principio di cui all'art. 303 c.p.c. alla materia che qui

interessa, rileva tuttavia la corte che, mentre da quella norma

si evince la esigenza, nel campo processuale, di una rigorosa indi

viduazione della parte chiamata in causa o nei cui confronti sia

riassunto il processo, tanto che solo eccezionalmente è ammessa

la notificazione del relativo atto agli eredi della parte defunta

indicati collettivamente ed impersonalmente (v. anche art. 286, 2° comma, 286, 1° comma, 330 e 77, 2° comma, c.p.c.), la stessa

esigenza non sempre ricorre nel campo del diritto sostanziale. In

particolare essa non può ritenersi sussistente, con rigore formale

estraneo allo spirito dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., per l'atto

interruttivo della prescrizione consistente nella costituzione in mora

degli eredi del debitore defunto.

Posto che essi subentrano nella stessa posizione giuridica del

loro dante causa, qualora siano indicati genericamente (colletti vamente ed impersonalmente) quali eredi del debitore esattamen

te individuato, la loro individuazione può farsi discendere, auto

maticamente, dalla delazione ereditaria, come verificatasi nelle

singole fattispecie, seguita dall'accettazione. Se poi trattasi di eredi

minorenni, l'atto interruttivo della prescrizione non può non in

tendersi — in linea di massima — indirizzato al loro legale rap

presentante, nel presupposto che, trattandosi di genitore esercen

te la patria potestà, abiti normalmente nello stesso luogo. Ed allora il problema si sposta dal piano dommatico a quello

pratico, dovendo ritenersi che, nonostante l'imprecisa intestazio

ne agli eredi collettivamente ed impersonalmente dell'atto di co

stituzione in mora ai fini di cui all'art. 2943 c.c., l'effetto inter

ruttivo si verifica ugualmente sempre che risulti, in concreto, che

la manifestazione di volontà del creditore di conseguire il soddis

facimento del suo diritto sia ugualmente giunta a conoscenza dei

veri destinatari, e si sia quindi perfezionato il negozio unilaterale

recettizio in essa contenuto. In applicazione di tali principi, il

giudice di rinvio dovrà quindi accertare se nella specie, tale nego zio possa ritenersi perfezionato con la ricezione da parte della

Locandro (o di persona convivente e capace) delle due lettere rac

comandate spedite il 26 novembre 1975 e conseguentemente pos sa considerarsi verificato l'effetto interruttivo della prescrizione, avuto riguardo anche alla successiva costituzione in mora di cui

alla lettera raccomandata ricevuta dalla stessa Locandro il 1 ° ago sto 1977.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa corte per nuovo giudizio.

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