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sezione III civile; sentenza 15 luglio 1987, n. 6243; Pres. Schermi, Est. De Rosa, P.M. Virgilio(concl. conf.); Borri ed altri (Avv. Lupoi, Cardoso) c. Locondro ed altri (Avv. De Santis, Giorgi).Cassa App. Firenze 23 novembre 1982Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3265/3266-3267/3268Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179482 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
disposto degli art. 2724, n. 3, e 2725. Dichiarava, altresì, inam
missibile il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante della società appellata, in quanto nella formula era inclusa una
circostanza smentita dal predetto contratto di locazione Martinelli
Ricci in data 10 gennaio 1974.
Avverso questa sentenza hanno prodotto ricorso per cassazione
la società «Le Assicurazioni d'Italia» e la società Cattolica di
assicurazionzi deducendo un unico complesso motivo. La tessitu
ra Pietro Radici resiste con controricorso.
Motivi della decisione. — Le società ricorrenti, deducendo la
violazione degli art. 1203, n. 3, 1888, 1916, 2697, 2704, 2721,
2724, 2725, 2729 c.c., nonché vizi di motivazione, censurano la
sentenza impugnata sostenendo che erroneamente essa ha ritenu
to che la data della polizza deve essere accertata nei modi previsti dall'art. 2704 c.c. e non per mezzo di testimoni, in quanto nell'a
zione surrogatoria di cui all'art. 1616 c.c. il contratto di assicura
zione rilevava come fatto e, quindi, può essere provato anche
per mezzo di testimoni; aggiungono che poiché l'art. 1888 c.c.
richiede la forma scritta ad probationem e non ad substantiam
essa non è necessaria per la validità del contratto e la sua man
canza ai fini probatori può essere dedotta solo dalle parti. Le censure sono fondate. La sentenza impugnata ha ritenuto
che il contratto di assicurazione doveva essere provato per iscrit
to e che tale requisito mancava nel caso di specie perché la poliz za era priva della data certa, che, ai sensi dell'art. 2704 c.c.,
è necessaria ai fini della opponibilità ai terzi; che i documenti,
da essa indicati e richiamati nella parte espositiva della presente sentenza (quietanze di pagamento del premio; pagamento di un
ingente indennizzo; certificato notarile) non erano idonei ad as
solvere l'onere probatorio; che la prova testimoniale era inam
missibile, in quanto il contratto di assicurazione richiede la prova scritta ex art. 1888 c.c. dalla quale si può prescindere soltanto
allegando una delle circostanze previste dagli art. 2724 e 2725
c.c.; che il giuramento decisorio era stato deferito su circostanze
smentite dal conratto di locazione Martinelli-Ricci.
Rileva il collegio che è pacifico in atti che entrambe le società
di assicurazione hanno agito nei confronti del responsabile del
danno con l'azione surrogatoria prevista dall'art. 1916 c.c., il quale stabilisce che l'assicuratore, che ha pagato l'indennità, è surroga
to, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti del
l'assicurato verso i terzi responsabili; terzi responsabili sono co
loro che, estranei al rapporto assicurativo, per contratto, per fat
to illecito (come nella specie secondo l'assunto delle società assi
curatrici) o per altra legittima causa di obbligazione, sono tenuti
a rispondere di un evento, oggetto del rischio assicurato, imputa
bile ad esso o a persone di cui debbano rispondere. La norma dà luogo ad una peculiare forma di successione par
ticolare nei diritti del creditore, la cui funzione è stata riscontrata
nello scopo di evitare un duplice risarcimento ed un illecito arric
chimento o del danneggiato — il quale, ottenuto il risarcimento
dall'assicuratore, potrebbe agire contro il danneggiante anche per
la parte già indennizzata — o del responsabile civile, che potreb
be indebitamente avvantaggiarsi di un rapporto assicurativo che
per lui è res inter alios acta.
Per effetto di questa successione nel credito, l'assicuratore ha
diritto di ripetere dal terzo, autore del danno, l'intera indennità
erogata a favore dell'assicurato, con l'unico limite derivante del
principio fondamentale che l'avente causa non può vantare diritti
maggiori o diversi da quelli che competono al dante causa, e che
nella specie è costitutio dall'ammontare della somma già pagata
o, comunque, dovuta dall'autore del danno a titolo di risarci
mento. L'azione di rivalsa dell'assicuratore ha la sua fonte non
nel contratto, ma nella legge; nel momento in cui l'assicuratore,
che ha risarcito il danno, agisce nei confronti dal terzo responsa
bile chiedendone il rimborso, l'assicurato danneggiato perde, nei
limiti dell'indennità percepita, la legittimazione ad agire nei con
fronti dal terzo responsabile perché questa spetta unicamente al
l'assicuratore, il quale, subentrando nella posizione giuridica che
competeva al primo, è soggetto alle stesse eccezioni che avrebbe
ro potuto essere opposte all'assicurato medesimo dal terzo re
sponsabile e fra le quali non rientrano, quando il danno sia stato
causato da fatto illecito, le eccezioni attinenti alla data certa del
contratto assicurativo; ciò perché l'autore del danno è responsa
bile nei confronti del danneggiato per il fatto illecito a lui addebi
tato e l'esistenza di un contratto di assicurazione tra il danneggia
to e l'assicuratore è res inter alios acta che, cosi come non può
danneggiarlo, non può nemmeno giovargli consentendogli di
Il Foro Italiano — 1987 — Parte 7-212.
sottrarsi alla sua responsabiltà nei confronti dell'assicurato.
Pertanto, nella fattispecie cha ha origine dalla surrogazione il
contratto di assicurazione ed il rapporto da esso nascente hanno, nei confronti dell'autore del danno, rilievo, quali meri fatti, e
non quali negozi o atti giuridici. Essi pertanto, in quanto fatti,
possono essere provati, in caso di contestazione, in tutti i modi
previsti dal nostro ordinamento, e, quindi, anche con la prova
testimoniale, con le presunzioni o con la confessione.
Nella predetta fattispecie, nella quale l'assicuratore agisce in
surroga nei confronti del terzo responsabile del sinistro che ha
determinato il pagamento della somma dovuta, il contratto viene
in rilievo non come tale (perché, come tale, esso ha assolto la
sua funzione tra le parti contraenti col pagamento dell'indennità
dovuta all'assicurato a seguito del sinistro), ma come mero fatto, cioè come il presupposto da cui, a seguito di quel pagamento
sorge il diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916. Esso, per
tanto, può essere provato con qualunque mezzo e, quindi, anche
per testi e per presunzioni, senza limitazione alcuna. I limiti posti all'ammissibilità della prova dei contratti ma non la prova dei
fatti, quali sono anche i contratti quando sono invocati, non dai
contraenti, ma dai terzi estranei alla manifestazione negoziale ov
vero quando siano fatti valere nei confronti dei medesimi. Per
quanto attiene, in modo più specifico, alla questione concernente
la data certa del contratto nei confronti dei terzi, è da rilevare
che le disposizioni di cui all'art. 2704 c.c. operano soltanto quan do dalla scrittura si vogliono, in relazione alla data, conseguire
gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto.
Consegue da ciò che il principio della inopponibilità della data
della scrittura che, non autenticata nella sua sottoscrizione, non
sia stata ancora registrata, non vale quando la relativa conven
zione venga invocata, non per il suo contenuto negoziale, ma, come nella specie, quale semplice fatto storico che può essere
provato, in quanto tale, con qualsiasi mezzo (Cass. 1981, n. 5105,
id., Rep. 1981, voce Prova documentale, n. 16).
Ugualmente fondate sono le censure formulate dalle società ri
correnti nei confronti delle affermazioni contenute nella sentenza
impugnata secondo cui, con riferimento agli art. 1888 e 2704 c.c., il contratto di locazione avrebbe dovuto essere provato per iscrit
to. Infatti il requisito della forma scritta ad probationem di cui
all'art. 1888 c.c. non può essere invocato dal terzo estraneo al
rapporto negoziale, quale è la odierna resistente, in quanto nei
suoi confronti, come si è già visto, il rapporto esistente tra l'assi
curato e l'assicuratore rileva come semplice fatto, la cui prova
può essere acquisita con ogni mezzo, e non come contratto; non
sono, quindi, operanti, in una tale fattispecie, le limitazioni alla
prova testimoniale poste dagli art. 2724 e 2725 c.c.
D'altra parte — è opportuno ricordare — la surroga nel diritto
di credito del danneggiato non deve necessariamente derivare da
un contratto di assicurazione stipulato in data precedente al sini
stro, ma può altresì discendere, ai sensi dell'art. 1201 c.c., dalla
volontà del creditore che, nel ricevere il pagamento da parte del
terzo, può surrogarlo nei propri diritti.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e gli atti
debbono essere rimessi ad altro giudice, che si indica nella Corte
d'appello di Milano, la quale si atterrà ai principi sopra enunciati.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 15 luglio
1987, n. 6243; Pres. Schermi, Est. De Rosa, P.M. Virgilio
(conci, conf.); Borri ed altri (Avv. Lupoi, Cardoso) c. Locon
dro ed altri (Avv. De Santis, Giorgi). Cassa App. Firenze 23
novembre 1982.
Prescrizione e decadenza — Interruzione della prescrizione — Atto
di messa in mora — Destinatari minorenni — Necessità di indi
rizzare Tatto al legale rappresentante — Insussistenza — Fatti
specie (Cod. civ., art. 2943).
È atto idoneo ad interrompere la prescrizione la richiesta dì paga
mento del credito effettuata a mezzo di raccomandata con rice
vuta di ritorno indirizzata collettivamente ed impersonalmente
agli eredi del debitore, tutti minorenni, e non a! loro legale
rappresentante, purché risulti che tale lettera sia effettivamente
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3267 PARTE PRIMA 3268
giunta a sua conoscenza (nella specie, il genitore, legale rappre sentante dei minori, conviveva con gli stessi). (1)
Svolgimento del processo. — Il 15 maggio 1971 Borri Roberto, Borri Valerio e Venturi Wanda mentre viaggiavano a bordo del
l'autovettura di proprietà del secondo, guidata dal primo, ripor tarono lesioni personali a seguito dello scontro tra la stessa ed
un autocarro guidato da Nerozzi Enzo.
Il giudice penale assolse Borri Valerio dall'imputazione di le
sioni colpose per non aver commesso il fatto. L'azione penale nei confronti di Nerozzi non fu proseguita perché lo stesso, il
23 febbraio 1972, mori'.
Con atto notificato il 2 febbraio 1978 Borri Roberto, Borri
Valerio e Venturi Wanda convennero davanti al Tribunale di Gros
seto Locandro Annunziata, madre e legale rappresentante dei mi
nori Nerozzi Monica, Manuela, Barbara ed Emanuele, eredi di
Nerozzi Enzo, per sentirla condannare, nella qualità, al risarci
mento dei danni da essi subiti nell'incidente stradale del 15 mag
gio 1971. Il tribunale, accogliendo l'eccezione proposta dalla convenuta,
dichiarò prescritta l'azione, e rigettò la domanda. La corte d'a
pello, con la sentenza ora impugnata, ha confermato la decisione
di primo grado.
Propongono ricorso per cassazione, con unico motivo di an
nullamento Borri Valerio, Borri Roberto e Venturi Wanda. Resi
ste con controricorso Locandro Annunziata, quale legale rappre sentante dei figli minori Neruzzi Manuela, Barbara ed Emanuela, e Naruzzi Monica.
Motivi della decisione. — Denunziando violazione ed erronea
interpretazione dell'art. 2943, ultimo comma, c.c. nonché difetto
di motivazione ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., i ricorrenti
censurano la sentenza impugnata per la restrittiva interpretazione data all'art. 2943 cit. in tema di atti interruttivi della prescrizione e sostengono che, contrariamente alla tesi della corte di merito, le lettere raccomandate da loro inviate agli eredi di Nerozzi Enzo,
(1) V. Cass. 24 gennaio 1981, n. 561, Foro it., Rep. 1981, voce Pre
scrizione e decadenza, n. 121, che ha attribuito efficacia interruttiva della
prescrizione alla diffida ad adempiere indirizzata dal creditore alla ditta, dopo la morte dell'originario titolare-debitore, di cui portava il nome, e ricevuta, senza contestazione, dagli eredi.
Il caso deciso dalla sentenza in epigrafe verte, da un lato, sul problema se siano sufficientemente individuati i destinatari dell'atto di messa in mora indirizzato impersonalmente e collettivamente agli eredi del de cuius:
problema che la Cassazione risolve agevolmente affermando che «la loro individuazione può farsi discendere, automaticamente, dalla delazione ere ditaria». Dall'altro, sulla efficacia di tale atto, in quanto indirizzato ad eredi minorenni e non al loro legale rappresentante. Nella specie, il legale rappresentante era la madre degli eredi e conviveva con gli stessi. L'atto di messa in mora era quindi pervenuto al suo indirizzo; solo che ella non era formalmente indicata come destinataria. Tale ultima considera zione potrebbe indurre a ritenere la non applicabilità della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., ma la Cassazione ha adottato un approc cio più liberale che pare limitarsi alle particolarità del caso di specie. Quando si tratta di eredi minorenni, si è affermato nella decisione in
epigrafe, «l'atto interruttivo della prescrizione non può non intendersi ... indirizzato al loro legale rappresentante, nel presupposto che, trattandosi di genitore esercente la patria (sic\) potestà, abiti normalmente nello stes so luogo» (corsivo aggiunto). È quindi fuori discussione il principio per cui se un atto unilaterale recettizio non è indirizzato al nome del (presun to) destinatario, ma ad altra persona, esso non produce effetto alcuno, quand'anche questa persona conviva con il primo. L'eccezione inscritta dalla presente decisione sembra tuttavia legittimarsi alla luce dei partico lari rapporti esistenti tra le parti destinatarie (effettive e presunte) dell'at to. Rappresentante legale dei figli minori era, come già detto, il genitore convivente: quanto lascia ragionevolmente presumere che anche l'atto for malmente indirizzato ai figli continui a gravitare nella sua sfera di con trollo, sia per le sue caratteristiche (raccomandata con ricevuta di ritorno intestata «agli eredi» del marito), sia, soprattutto, in relazione agli obbli
ghi di amministrare diligentemente il patrimonio dei minori che gravano sul genitore-legale rappresentante (v. però, in giurisprudenza, Pret. Vitto ria 28 dicembre 1983, id., Rep. 1985, voce cit., n. 61, a cui parere quan do l'erede è minore gli atti interruttivi della prescrizione, devono essere diretti non a lui medesimo, bensì all'esercente la potestà, nella generalità).
In dottrina, sulla natura di negozio unilaterale recettizio dell'atto inter ruttivo della prescrizione, v. B. Grasso, Prescrizione, voce Ae\\'Enciclo
pedia deI diritto, Torino, 1986, XXXV, 56, 71 e riferimenti ivi; in genera le, sull'interruzione della prescrizione, v. tra gli ultimi, L. Bigliazzi Ge
rì, F.D. Busnei.li, R. Ferrucci, Della tutela dei diritti, in Commentario Utet, Torino, 1980, 446. [O. Troiano]
Il Foro Italiano — 1987.
e di cui due almeno erano state ricevute dalla madre legale rap
presentante degli stessi, dovevano ritenersi idonee a quel fine.
La questione si pone con riferimento a due lettere raccomanda
te con avviso di ricevimento, indirizzate dai ricorrenti agli eredi
di Nerozzi Enzo, collettivamente ed impersonalmente, presso l'ul
timo domicilio del defunto, di cui la prima, spedita il 17 dicem
bre 1973, risulta ricevuta il successivo 19 stesso mese da Locan
dro Annunziata, madre e legale rappresentante degli eredi minori
del Nerozzi, e la seconda, spedita il 26 novembre 1975, risulta
ricevuta il successivo giorno 28 da Nerozzi Letizia, madre del
defunto, vivente, nella stessa abitazione, con Locandra Annun
ziata ed i minori, come da documentazione prodotta. I ricorrenti fanno rilevare, a sostegno del loro assunto, che
tali lettere, nelle quali era chiaramente manifestata la volontà di
conseguire il risarcimento dei danni subiti nell'incidente stradale
del 15 maggio 1971, dovevano considerarsi, a tutti gli effetti, quali atti interruttivi della prescrizione biennale, posto che l'art. 2943, ultimo comma, esclude particolari formalità per la costituzione
in mora del debitore, e ritenuto, altresì, che la norma dell'art.
303 c.p.c., che consente la notificazione degli eredi collettivamen
te ed impersonalmente dell'atto di riassunzione del processo, do
vrebbe estendersi analogicamente, anche alla costituzione in mo
ra ai fini dell'interruzione della prescrizione. II ricorso è fondato e merita accoglimento. Va, in primo luo
go, rilevato che deve considerarsi atto idoneo ad interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2943, ultimo comma, c.c. anche
la semplice lettera con la quale il creditore manifesti al debitore
la volontà di conseguire il soddisfacimento del suo credito, si che, sotto tale profilo, la costituzione in mora eseguita dai ricorrenti
con l'invio delle lettere raccomandate su citate deve ritenersi valida.
Il problema da risolvere, riguarda, invece, la ritualità dell'indi
viduazione dei debitori, indicati collettivamente ed impersonal
mente, ai fini del perfezionamento del negozio unilaterale recetti
zio posto in essere con quella manifestazione di volontà.
Pur esprimendo serie riserve circa la estendibilità, sic et simpli
citer, del principio di cui all'art. 303 c.p.c. alla materia che qui
interessa, rileva tuttavia la corte che, mentre da quella norma
si evince la esigenza, nel campo processuale, di una rigorosa indi
viduazione della parte chiamata in causa o nei cui confronti sia
riassunto il processo, tanto che solo eccezionalmente è ammessa
la notificazione del relativo atto agli eredi della parte defunta
indicati collettivamente ed impersonalmente (v. anche art. 286, 2° comma, 286, 1° comma, 330 e 77, 2° comma, c.p.c.), la stessa
esigenza non sempre ricorre nel campo del diritto sostanziale. In
particolare essa non può ritenersi sussistente, con rigore formale
estraneo allo spirito dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., per l'atto
interruttivo della prescrizione consistente nella costituzione in mora
degli eredi del debitore defunto.
Posto che essi subentrano nella stessa posizione giuridica del
loro dante causa, qualora siano indicati genericamente (colletti vamente ed impersonalmente) quali eredi del debitore esattamen
te individuato, la loro individuazione può farsi discendere, auto
maticamente, dalla delazione ereditaria, come verificatasi nelle
singole fattispecie, seguita dall'accettazione. Se poi trattasi di eredi
minorenni, l'atto interruttivo della prescrizione non può non in
tendersi — in linea di massima — indirizzato al loro legale rap
presentante, nel presupposto che, trattandosi di genitore esercen
te la patria potestà, abiti normalmente nello stesso luogo. Ed allora il problema si sposta dal piano dommatico a quello
pratico, dovendo ritenersi che, nonostante l'imprecisa intestazio
ne agli eredi collettivamente ed impersonalmente dell'atto di co
stituzione in mora ai fini di cui all'art. 2943 c.c., l'effetto inter
ruttivo si verifica ugualmente sempre che risulti, in concreto, che
la manifestazione di volontà del creditore di conseguire il soddis
facimento del suo diritto sia ugualmente giunta a conoscenza dei
veri destinatari, e si sia quindi perfezionato il negozio unilaterale
recettizio in essa contenuto. In applicazione di tali principi, il
giudice di rinvio dovrà quindi accertare se nella specie, tale nego zio possa ritenersi perfezionato con la ricezione da parte della
Locandro (o di persona convivente e capace) delle due lettere rac
comandate spedite il 26 novembre 1975 e conseguentemente pos sa considerarsi verificato l'effetto interruttivo della prescrizione, avuto riguardo anche alla successiva costituzione in mora di cui
alla lettera raccomandata ricevuta dalla stessa Locandro il 1 ° ago sto 1977.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa corte per nuovo giudizio.
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