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sezione III civile; sentenza 16 giugno 2003, n. 9624; Pres. Giustiniani, Est. Vittoria, P.M. Velardi...

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sezione III civile; sentenza 16 giugno 2003, n. 9624; Pres. Giustiniani, Est. Vittoria, P.M. Velardi (concl. diff.); Serra (Avv. Vetere) c. Banca popolare di Crotone (Avv. Brunetti). Cassa Trib. Cosenza 13 gennaio 2000 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 1 (GENNAIO 2004), pp. 161/162-169/170 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199644 . Accessed: 25/06/2014 08:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.146 on Wed, 25 Jun 2014 08:18:10 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 16 giugno 2003, n. 9624; Pres. Giustiniani, Est. Vittoria, P.M. Velardi(concl. diff.); Serra (Avv. Vetere) c. Banca popolare di Crotone (Avv. Brunetti). Cassa Trib.Cosenza 13 gennaio 2000 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 1 (GENNAIO 2004), pp. 161/162-169/170Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199644 .

Accessed: 25/06/2014 08:18

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

vizio di motivazione ed omissione di pronuncia nella parte rela

tiva alla liquidazione del danno patrimoniale, ai sensi dell'art.

360, n. 5, c.p.c. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata ha liquidato il

danno patrimoniale nella misura di lire 90.000.000, ritenendo

che non sussistessero elementi per ritenere una progressione in

carriera fino a divenire calciatore professionista, senza fornire

alcuna spiegazione di ciò e senza valutare le prove testimoniali

nonché il fatto che era stato convocato dalla nazionale giovani le. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe

valutato la diminuzione della capacità lavorativa, la perdita del

l'ingaggio annuo da parte del Pietracuta calcio e la perdita di

chance di divenire giocatore professionista. 4.1.- Ritiene questa corte che anche il secondo motivo sia in

fondato e che, per l'effetto, vada rigettato. Per quanto parte della dottrina sia di avviso contrario, ritiene

questa corte di dover condividere l'orientamento giurispruden ziale costante, secondo cui la perdita di chance, costituita dalla

privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'atti

vità lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile

(Cass. 18 gennaio 2001, n. 682, Foro it., Rep. 2001, voce Lavo

ro (rapporto), n. 779; 21 giugno 2000, n. 8468, id., Rep. 2000, voce cit., n. 1217).

Deve però trattarsi di un danno certo (anche se non nel suo

ammontare) consistente non in un lucro cessante bensì nel dan

no emergente da perdita di possibilità attuale, e non di un futuro

risultato. In conclusione la chance è anche essa un bene patri moniale, un'entità giuridicamente ed economicamente valuta

bile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, purché ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di proba bilità e presunzione (cfr. Cass. 6506/85, id., 1986, I, 383; 8468/00, cit.). La chance è quindi un'attitudine attuale del sog

getto e non futura, costituente economicamente una componente del patrimonio professionale del soggetto, in modo molto simile

ad un «avviamento professionale» dello stesso.

Non può, pertanto, condividersi l'assunto che la perdita di

chance integri un danno futuro (Cass. 25 settembre 1998, n.

9598, id., Rep. 1999, voce Danni civili, n. 125). 4.2. - Rimane, invece, superata, a seguito della sentenza delle

sez. un. 500/SU/99 (id., 1999, I, 2487), la problematica se la perdita di chance costituisca lesione di un diritto soggettivo, in

dividuato nel diritto all'integrità patrimoniale. Infatti, avendo la suddetta sentenza delle sezioni unite rite

nuto che il danno ingiusto sia quello lesivo di posizioni merite

voli di tutela da parte dell'ordinamento, indipendentemente dal

punto se costituiscano diritti soggettivi, la perdita di chance

rientra a pieno titolo tra queste posizioni meritevoli di tutela da

parte dell'ordinamento.

4.3. - Sotto l'aspetto probatorio va osservato che il soggetto che agisca per il risarcimento di una perdita di chance ha l'one

re di provare, anche se solo in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto e puntualmente alligate, la ra

gionevole probabilità dell'esistenza di detta chance (Cass.

6506/85, 18 gennaio 2001, n. 682, e 21 giugno 2000, n. 8468,

cit.). La valutazione di dette circostanze, e segnatamente se esse

siano in grado di far ritenere esistente per il soggetto danneg

giato la chance di cui lamenta la lesione, è di esclusiva compe tenza del giudice di merito.

Nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto con motiva

zione immune da censure in questa sede di sindacato di esclusi

va legittimità, che non vi era la prova che il Guidi, militante in

una squadra di calcio dilettante, potesse divenire calciatore pro fessionista.

5. - Inammissibile è la censura, secondo cui il giudice d'ap

pello non avrebbe valutato le prove testimoniali addotte. Infatti

il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione im

pone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli ele

menti con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo

deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell'at

to, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini inte

grative (Cass. 23 aprile 1999, n. 4070, id., Rep. 1999, voce Cas

sazione civile, n. 207).

Pertanto, allorché il ricorrente lamenti l'omessa valutazione

di una prova testimoniale, è necessario, per l'ammissibilità del

motivo di ricorso alla luce del principio di autosufficienza, che

egli indichi il contenuto di tale prova testimoniale.

Il Foro Italiano — 2004.

Tanto non è avvenuto nella fattispecie. 6. - Quanto alla censura, secondo cui il giudice di appello non

avrebbe valutato la diminuzione della capacità lavorativa del

l'appellante e la perdita di ingaggio dalla squadra di calcio dove

militava, ritiene questa corte che essa è infondata.

Infatti il giudice di appello ha espressamente detto di ritenere

condivisibili i parametri di valutazione adottati in prime cure e

cioè l'entità degli ingaggi percepiti, la durata dell'attività spor tiva e la possibilità di percepire un'adeguata remunerazione in

altra attività.

La censura sul punto del ricorrente si risolve, quindi, in una

diversa valutazione dei fatti, rispetto a quella del giudice di me

rito e, come tale, non prospettabile in questa sede di legittimità. 7. -

Egualmente infondata è la censura secondo cui la corte

territoriale non avrebbe tenuto conto che il Guidi era stato con

vocato dalla nazionale giovanile. Infatti, a parte il rilievo che anche la nazionale giovanile at

tiene al calcio dilettante, in ogni caso va osservato che è devo

luta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del pro

prio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le

risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti

oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni

mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diver

so spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e con

grua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini

di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare ana

liticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singo larmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo in

vece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro comples so, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convin

cimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le

proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logi camente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 set

tembre 1995, n. 9384, id., Rep. 1996, voce Prova civile in gene re, n. 20).

Il ricorso va pertanto rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 16

giugno 2003, n. 9624; Pres. Giustiniani, Est. Vittoria, P.M.

Velardi (conci, diff.); Serra (Avv. Vetere) c. Banca popolare di Crotone (Avv. Brunetti). Cassa Trib. Cosenza 13 gennaio 2000 e decide nel merito.

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie —

Pignora mento immobiliare — Inefficacia — Estinzione del proces so esecutivo — Preclusione dell'eccezione — Prima

udienza di comparizione delle parti (Cod. proc. civ., art.

497, 562, 617, 630; disp. att. cod. proc. civ., art. 130, 172).

Il tardivo deposito dell'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare provoca l'estinzione del processo esecutivo ove

il debitore la eccepisca come prima difesa all'udienza in cui

gli interessati sono stati convocati per essere sentiti sull'i

stanza. (1)

(1) I. - All'udienza di comparizione delle parti per l'autorizzazione della vendita in una espropriazione immobiliare il debitore esecutato chiede la dichiarazione di estinzione del processo per sopravvenuta inefficacia del pignoramento, poiché l'istanza di vendita era stata depo sitata dopo il termine di novanta giorni ex art. 497 c.p.c.; il tribunale

qualifica la richiesta come opposizione agli atti esecutivi, dichiarandola inammissibile in quanto proposta oltre il termine di cinque giorni previ sto dall'art. 617 c.p.c. (inteso come decorrente dalla comunicazione del decreto di comparizione delle parti). Avverso detta sentenza l'esecutato

propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. Ili, 7° comma, Cost., sostenendo che l'inosservanza del citato termine determina l'inefficacia

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PARTE PRIMA 164

Svolgimento del processo. — 1. - La controversia è insorta in

un processo di espropriazione forzata immobiliare promosso dalla Banca popolare di Crotone contro Pasquale Serra.

Questi, nell'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita,

depositava una comparsa con la quale chiedeva fosse dichiarata

l'estinzione del processo esecutivo per sopravvenuta inefficacia

del pignoramento. Deduceva che l'atto di pignoramento era stato notificato il 12

maggio 1994, mentre l'istanza di vendita era stata presentata il

27 settembre 1994, oltre il termine di novanta giorni stabilito

dall'art. 497 c.p.c., ed in particolare il novantaduesimo giorno.

del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo, e quindi ai sen si dell'art. 630 c.p.c. l'eccezione di estinzione era stata tempestiva mente proposta prima di ogni altra difesa. La Cassazione accoglie il ri corso — in difformità dal parere del procuratore generale che aveva concluso per il rigetto — cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito ex art. 384, 1° comma, c.p.c. dichiara l'inefficacia del pigno ramento e l'estinzione del processo esecutivo.

La sentenza — ribadito il costante orientamento che impone per le

opposizioni esecutive la scelta del mezzo d'impugnazione sulla base della qualificazione data dal giudice alla sentenza impugnata — pre mette che l'art. 497 c.p.c. non disciplina autonomamente i modi in cui l'inefficacia del pignoramento va rilevata e dichiarata e che sul punto la

giurisprudenza di legittimità ha espresso «un indirizzo non univoco»; la Cassazione si impegna dichiaratamente con articolata motivazione a ri solvere tale contrasto, e opina per l'inapplicabilità dell'opposizione agli atti esecutivi, e del relativo termine di cui all'art. 617 c.p.c., ritenendo la fattispecie integralmente assoggettata alla disciplina dell'art. 630

c.p.c. (eccezione, decisione del giudice dell'esecuzione con ordinanza avverso cui è esperibile il reclamo, deciso con sentenza assoggettata ai mezzi ordinari d'impugnazione).

II. - A tal fine, anzitutto la Suprema corte ricostruisce i dati normati vi dell'inefficacia nel processo civile, ricavandone la convinzione che «mentre . . .l'estinzione riguarda il processo ed è conseguenza del man cato compimento di successivi atti all'interno di una sequenza già ini

ziata, l'inefficacia si ripercuote su atti che le sono estranei», e conferma

questa deduzione dal raffronto fra gli art. 481 e 497 c.p.c. (punto 4). Tale interpretazione, che distingue fra una categoria generale di ineffi cacia dell'atto processuale (che nel processo esecutivo è riscontrata nella previsione dell'art. 481, 1° comma), e la nozione di estinzione

(cui si riconduce l'inefficacia del pignoramento), va, peraltro, rappor tata alla complessità della categoria dell'inefficacia — ben incerta an che nei campo del diritto sostanziale, in assenza di una unificante pre visione normativa — e, comunque, accomuna una serie di fattispecie (art. 481, 644, 669 novies, 683, ora abrogato, c.p.c.) che, a ben guarda re, appaiono caratterizzate da significative differenze di disciplina.

In realtà, la dottrina pressoché unanime considera l'ipotesi di cessa zione di efficacia del pignoramento di cui all'art. 497 c.p.c. come una

questione di estinzione assoggettata alla disciplina dell'art. 630 c.p.c., ivi compresa l'eccezione di parte (v. diffusamente e per compiuti rife

rimenti, Boccagna, Estinzione del processo esecutivo e opposizione ex art. 617 c.p.c. (con alcune considerazioni sulla distinzione atti «prepa ratori» - atto «finale» ai fini della proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi), in Foro it., 1998, I, 1252 ss.); le autorevoli opinioni che si esprimono diversamente, sottolineando un'ontologica peculiarità della fattispecie in esame, ne deducono soltanto la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione di tale fattispecie estintiva sui ge neris (cfr., in particolare, Verde, Pignoramento in generale, voce del l' Enciclopedia del diritto, Milano, 1983, XXXIII, 793 s.). La soluzione accolta dalla sentenza in rassegna potrebbe quindi più semplicemente discendere da una ragionevole interpretazione della disposizione cardi ne in tema di estinzione per inattività costituita dall'art. 630 c.p.c., af frettatamente ricalcata, sia dai conditores del codice che dai riformatori del 1950, sulla disciplina dell'estinzione del processo di cognizione. Atteso che non esiste una nozione intrinseca di estinzione per inattività, non è possibile restringere il novero delle fattispecie che provocano la mors litis a quelle in cui la singola norma sanzioni specificamente ed

espressamente il comportamento omissivo con l'estinzione. Per rifiuta re un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 630 c.p.c. — che

potrebbe escluderne l'ipotesi di cui si discute — è possibile sottolineare l'atecnicità della formulazione delle fattispecie estintive ivi indicate (omessa tempestiva prosecuzione o riassunzione in un termine perento rio: v., ad es., Satta, Commentario al codice di procedura civile, Mila

no, 1965, III, 512 s.), che non impone formule sacramentali per le pre visioni di estinzione, consentendo l'interpretazione estensiva per identi ficare la completa volontà della legge: nel caso di specie, è dalla san zione espressamente prevista per il mancato compimento di un atto nel termine perentorio che si ricava il collegamento all'istituto dell'estin zione. Così opinando è possibile cogliere l'effettiva valenza degli art. 562 c.p.c. (che richiama espressamente, seppur per la sola espropria zione immobiliare, l'art. 630, 2° comma), 172 disp. att. e del novellato art. 632, 1° comma, c.p.c.

Il Foro Italiano — 2004.

2. - Il Tribunale di Cosenza, con sentenza 13 gennaio 2000, ha qualificato la domanda come un'opposizione agli atti esecu

tivi e l'ha dichiarata inammissibile.

Ha osservato che, presentata l'istanza di vendita, al debitore

era stato comunicato, il 6 agosto 1997, il decreto di convocazio

ne per l'udienza di autorizzazione della vendita, fissata a norma

dell'art. 569 c.p.c., e perciò l'opposizione avrebbe dovuto esse

re proposta nei cinque giorni successivi, mentre il relativo atto

era stato depositato il 7 ottobre 1997, nell'udienza.

3. - Pasquale Serra ha chiesto la cassazione della sentenza con

ricorso notificato il 26 maggio 2000.

Il problema è contiguo, ma diverso rispetto a quello della definizione dei contorni dell'estinzione con riferimento alle ipotesi in cui il proces so esecutivo deve terminare senza l'esaurimento delle attività fisiologi camente previste dalla legge, ma che non sono ricollegabili ai concetti di rinuncia e inattività di cui agli art. 629 ss. c.p.c. (ad es., accogli mento dell'opposizione all'esecuzione, perimento del bene, ecc.): mentre la prevalente dottrina nega tale estensione dell'istituto, e quindi assoggetta tali fattispecie di chiusura del processo esecutivo al rimedio ex art. 617 c.p.c. (cfr. Oriani, L'opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987, 143 ss., e diffusamente, con molti riferimenti alle opinioni dis

senzienti, Saletti, Processo esecutivo e prescrizione, Milano, 1992, 246 ss.; in giurisprudenza, Cass. 19 dicembre 2000, n. 15951, Foro it.,

Rep. 2000, voce Esecuzione forzata in genere, n. 95; 4 aprile 1997, n.

2926, id., 1999, I, 1616), la Cassazione a volte si è espressa, anche di

recente, in senso contrario (Cass. 23 aprile 2003, n. 6449, id., Mass., 554; 26 marzo 2003, n. 4492, ibid., 388; sulla base di tale premessa la

Suprema corte a volte ha ritenuto esperibile il reclamo — Cass. 19

maggio 2003, n. 7762, ibid., 703; 9 marzo 1991, n. 2508, id., 1991, I, 2427, con nota di Iozzo — mentre in altre decisioni l'opposizione agli atti: Cass. 11 dicembre 1996, n. 11036, id., Rep. 1996, voce cit., n. 56).

III. - L'impostazione accolta dalla sentenza in epigrafe, secondo la

quale il regime previsto dall'art. 630 c.p.c. per l'eccezione di estinzione non consente di richiamare l'opposizione agli atti esecutivi (ed ancor meno l'opposizione all'esecuzione), pur se accolta con espresso riferi mento alla fattispecie di cui all'art. 497 c.p.c., è motivata sostanzial mente (cfr. punto 7.1) in termini riferibili alla estinzione in generale (la cessazione dell'efficacia del pignoramento è, altresì, costantemente ri chiamata con riferimento alla conversione del sequestro conservativo in

pignoramento disciplinata dall'art. 686 e dall'art. 156 disp. att. c.p.c., secondo la tesi, maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza, che indi vidua tale conversione automaticamente al momento del venire in esse re della condanna esecutiva, con la conseguenza che l'espropriazione così sorta si estingue per omissione o tardivo adempimento delle atti vità previste dall'art. 156 disp. att.: sul punto, di recente, anche per rife

rimenti, Conte, Il sequestro conservativo, Torino, 2000, 236 ss.). Detta soluzione è diffusamente argomentata dalla Cassazione — al

dichiarato fine di dirimere un contrasto giurisprudenziale risalente ad oltre quaranta anni fa, per certo tempo sopito, ma mai effettivamente

composto — sulla scia di autorevole dottrina che si è espressa in tal senso. La Suprema corte, soprattutto, rileva (seguendo riflessioni già formulate da Cass. 14 aprile 1992, n. 4539, Foro it., Rep. 1992, voce

cit., n. 104; 20 aprile 1995, n. 4478, id., Rep. 1995, voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 47, dovute allo stesso relatore della pronuncia odierna): a) che nell'espropriazione immobiliare, de corso il termine per la presentazione dell'istanza di vendita e fino a

quando non c'è un tale deposito, non è possibile utilizzare l'opposizio ne agli atti esecutivi «mancando un atto . . . che possa essere detto nullo

perché consecutivo a pignoramento inefficace». Tanto più che l'art. 562 c.p.c. dispone che l'inefficacia è dichiarata con l'ordinanza di cui all'art. 630 c.p.c.: «ne segue che essa è soggetta al pertinente sistema di controllo, che non è quello della opposizione agli atti esecutivi, ma

quello previsto dal 3° comma dell'art. 630 e dall'art. 130 disp. att.»

(punto 5.2); b) tale soluzione vale anche quando l'istanza di vendita tardiva è presentata prima della dichiarazione di estinzione, respingen dosi per una pluralità di motivi (punto 5.3.1) l'interpretazione che opi na per la necessità di proporre opposizione contro tale atto esecutivo; conclusione compatibile con la lettera dell'art. 562 c.p.c. e che trova conferma in una lettura sistematica della disciplina dell'estinzione del

processo di esecuzione. Peraltro, un risolutivo completamento delle de duzioni formulate dalla sentenza in rassegna, non dovrebbe trascurare la natura endoprocessuale esecutiva della necessaria fase di decisione del giudice dell'esecuzione sull'estinzione, rientrante nella categoria degli accertamenti dell'ufficio esecutivo a differenza dell'opposizione agli atti (v., diffusamente sul punto, in particolare, Oriani, L'opposi zione agli atti esecutivi, cit., 38, nota 96, 51 ss.; adde, Boccagna, op. cit., 1244 ss., 1252, cui si rinvia per ulteriori e compiuti richiami giuris prudenziali e dottrinali — anche per la critica al minoritario orienta mento che ha valorizzato sotto il profilo della disciplina applicabile un accostamento fra l'eccezione di estinzione e l'opposizione all'esecu zione, sorto invece originariamente solo e soltanto per negare l'appli cabilità dell'opposizione agli atti: così da ultimo, ma senza finalità de

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La Banca popolare di Crotone vi ha resistito con controricor

so.

Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso è ammissibile.

E stato proposto contro sentenza pronunciata su una eccezio

ne del debitore che il tribunale in tanto ha dichiarato inammissi

bile in quanto l'ha qualificata come opposizione agli atti esecu tivi.

La giurisprudenza della corte è costante nell'affermare che, nel campo delle opposizioni esecutive, la scelta del mezzo di

impugnazione va compiuta sulla base della qualificazione, che

dell'opposizione è stata data dal giudice nel pronunciarsi. 2. - Il ricorso contiene un motivo.

La cassazione della sentenza è chiesta per il vizio di violazio

ne di norme sul procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione

agli art. 617 e 630 stesso codice). La tesi del ricorrente è questa. L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 497 c.p.c. de

termina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del proces so esecutivo.

L'eccezione di estinzione, a norma dell'art. 630 del codice, va proposta non nel termine di cinque giorni dalla comunicazio

ne del decreto che fissa l'udienza per sentire le parti sull'istan

za, ma prima di ogni altra difesa, ed è dunque tempestivamente

proposta, prima di ogni altra difesa, in quella udienza.

2.1. - La tesi che oppone la resistente è invece questa.

cisoria, Cass. 4 aprile 1997, n. 2926, cit. —; cfr., successivamente, an che Conte, op. cit., 238 s.; Cantillo-Santangeli, Il sequestro nel pro cesso civile, Milano, 2003, 370).

Per l'opposta soluzione, che opina per la necessità di proporre oppo sizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto successivo al verificarsi della

fattispecie estintiva, in quanto esso è da ritenere viziato per mancanza di un suo necessario presupposto, v., per la più recente giurisprudenza di legittimità, Cass. 15 novembre 2000, n. 14821, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 68; 18 luglio 1997, n. 6637, id., 1998,1, 1240, con la citata nota di Boccagna, ove, 1244 ss., anteriori riferimenti anche alle isolate, e spesso risalenti, adesioni in dottrina. Per la giurisprudenza di merito, in cui tale orientamento appare quello di fatto prevalente, da ultimo, in tema di cessazione di efficacia del pignoramento a seguito di omissione delle formalità di conversione del sequestro conservativo di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., Pret. Milano 18 maggio 1998, id., Rep. 1999, voce

Sequestro conservativo, nn. 37, 39, e Giur. it., 1999, 2085, con nota su altro profilo di Conte; Trib. Perugia 30 luglio 1998, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 36, e Ross. giur. umbra, 1999, 390.

IV. - Esclusa la diretta applicazione dell'art. 617 c.p.c. si pone la ne cessità di identificare il momento preclusivo dell'eccezione di estinzio ne per violazione del termine di cui all'art. 497 c.p.c., che la norma ge nerale dell'art. 630, 2° comma, c.p.c. collega all'espressione «prima di

ogni altra sua difesa». Tale previsione indiscutibilmente rende ammissibile la deduzione del

tardivo deposito dell'istanza di vendita quando l'esecutato, come nella

specie decisa dalla pronuncia in epigrafe, non ha svolto alcuna attività nel processo prima di eccepire l'estinzione nell'udienza di comparizio ne delle parti per l'autorizzazione della vendita; parimenti è indubbio che invece maturi la preclusione se prima dell'udienza di comparizione il debitore svolga attività processuali senza preliminarmente eccepire l'estinzione: si pensi ad una proposizione di opposizione all'esecuzione ovvero a ricorso avverso il cumulo dei mezzi di espropriazione, ad un'istanza di conversione o riduzione.

Per la diversa fattispecie in cui il debitore resti inerte la sentenza in

epigrafe sinteticamente — poiché il profilo non si poneva per il caso di

specie — afferma con portata non decisoria (punto 5.3.2), che la cele brazione della prima udienza di comparizione preclude la proposizione della questione di estinzione, aderendo alla soluzione da tempo fatta

propria dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., più di recente, Cass. 4

giugno 1993, n. 6273, Foro it., Rep. 1993, voce Esecuzione forzata in

genere, n. 92, e 4 aprile 1997, n. 2926, cit., anche se in sede di inqua dramento sistematico). Tale interpretazione è autorevolmente sostenuta in dottrina, argomentandosi soprattutto dalla necessità di evitare che le

sorti dell'espropriazione rimangano incerte durante il suo svolgimento; soluzione conseguenziale alla lettura prevalente dell'espressione «pri ma difesa», quale infelice trapianto nel processo esecutivo di una ter

minologia propria del processo di cognizione, dovuto all'approssimati va riforma del 1950, e che abbisogna di un'attenta opera di adattamento

(Andrioli, Commento al codice di procedura civile, 3a ed., Napoli, 1957, III, 232, 393; Oriani, op. cit., 53 s.; Conte, op. cit., 242; Bocca

gna, op. cit., 1250 s., cui si rinvia per ulteriori riferimenti e la critica

delle minoritarie opinioni, a volte seguite da risalenti decisioni di me

rito, secondo cui la proposizione dell'eccezione è ammessa in qualsiasi momento, fin quando l'esecutato non abbia svolto un'attività incompa tibile con la volontà di avvalersi dell'estinzione). [L. Iannicelli]

Il Foro Italiano — 2004.

Dall'art. 569 si evince che le contestazioni relative al subpro cedimento aperto dall'istanza di vendita debbono essere trattate

e decise come opposizioni agli atti esecutivi e vanno quindi

proposte nel termine stabilito dall'art. 617.

2.2. - Il motivo è fondato.

3. - L'art. 497 c.p.c. dispone che il pignoramento perde effi cacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.

La disposizione, compresa tra quelle sull'espropriazione for

zata in generale, non disciplina i modi in cui l'inefficacia va ri

levata e dichiarata.

Le tesi che sul punto si contrappongono in questo giudizio sono quella, sostenuta dal ricorrente, secondo il quale si applica la disciplina del processo esecutivo per inattività delle parti, e

quella, sostenuta dalla resistente e fatta propria dal tribunale, per i quali si applica la disciplina dell'opposizione agli atti esecuti

vi.

Il caso che si prospetta, come si è visto, è il seguente. L'istanza di vendita è stata depositata dopo che erano passati

novanta giorni da quello in cui l'atto di pignoramento immobi

liare era stato notificato al debitore — il punto è pacifico in

fatto, né è stato discusso in diritto che, nell'espropriazione im

mobiliare, il termine decorre dalla notifica e non dalla trascri

zione dell'atto di pignoramento (Cass. 16 settembre 1997, n.

9231, Foro it., 1998, I, 1969, e 20 maggio 1966, n. 1305, id., Rep. 1966, voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecunia rie, n. 57).

Sull'istanza, come dispone l'art. 569, 1° comma, è stata fis

sata l'udienza per sentire le parti ed il debitore ha ricevuto la

comunicazione del relativo decreto.

Nell'udienza ha chiesto fosse dichiarata l'inefficacia del pi

gnoramento e l'estinzione del processo. Secondo la tesi del ricorrente, in un caso di questo tipo, il de

bitore solleva tempestivamente l'eccezione di estinzione, perché è la prima volta che viene sentito su una richiesta presentata nel

processo, richiesta che del processo presuppone la possibile

prosecuzione ed è rivolta a farlo procedere oltre — il richiamo è

all'art. 630, 2° comma, c.p.c., il quale dispone che l'eccezione

di estinzione del processo esecutivo va fatta valere con la prima difesa.

Secondo la tesi della resistente, invece, trascorso il termine

senza che l'istanza sia presentata, il pignoramento è divenuto

inefficace e per questo l'istanza tuttavia presentata si presenta come un atto esecutivo invalido, contro cui il debitore ha l'one

re di opporsi entro il consueto termine di decadenza previsto dall'art. 617, 2° comma, termine l'inizio della cui decorrenza

non si presta ad essere spostato oltre la data in cui il debitore ri

ceve l'avviso dell'udienza fissata in base all'art. 569, 1° com

ma.

3.1. - La giurisprudenza della corte ha conosciuto sull'argo mento un indirizzo non univoco e registra decisioni non conver

genti, peraltro influenzate dai luoghi del processo in cui la que stione è stata sollevata e dai mezzi impiegati dalle parti per sol

levarla, talora prima, talaltra in reazione a provvedimenti del

giudice dell'esecuzione.

Vi è infatti una decisione, la sentenza 18 giugno 1968, n.

2023 (id., Rep. 1968, voce Esecuzione forzata in genere, n.

133), che, in un caso in parte analogo a quello in esame, ha di

scusso della tempestività dell'eccezione di inefficacia del pi

gnoramento applicando la disposizione dettata dal 2° comma

dell'art. 630; ve n'è un'altra, la sentenza 19 luglio 1979, n.

4277 {id., Rep. 1979, voce cit., n. 19), che ha escluso configu rasse sia un'opposizione agli atti esecutivi sia un'opposizione all'esecuzione la questione relativa all'inefficacia del pignora mento ed all'estinzione del processo di espropriazione immobi

liare: nel caso, la questione era stata sollevata sotto l'aspetto che

il creditore procedente non aveva allegato all'istanza di vendita

i documenti richiesti dall'art. 567, 1° comma, neppure nel ter

mine assegnatogli dal giudice.

Inoltre, già la sentenza 15 marzo 1974, n. 747 (id., 1974, I,

3395) aveva detto, seppure senza valore decisorio, che l'ineffi

cacia del pignoramento è situazione che, quanto al suo rilievo

ed ai modi di impugnazione della decisione pronunciata sulla

questione, è soggetta al regime stabilito per l'estinzione del pro cesso esecutivo.

Vi sono per contro sentenze, per lo più rese in casi in cui

l'ordinanza di vendita era stata emessa nonostante il pignora

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PARTE PRIMA

mento fosse divenuto inefficace, che hanno qualificato come

opposizione agli atti esecutivi la contestazione sollevata dal de

bitore contro questa ordinanza, per dire che invece il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto (Cass. 19 aprile 1974,

n. 1078, id., Rep. 1974, voce cit., n. 145, e 15 novembre 2000,

n. 14821, id., Rep. 2000, voce Esecuzione forzata per obbliga

zioni pecuniarie, n. 68), oltre a sentenze che qualificano come

opposizione agli atti esecutivi la stessa eccezione di inefficacia

(Cass. 22 giugno 1967, n. 1488, id.. Rep. 1967, voce Esecuzione

forzata in genere, n. 62, e 21 febbraio 1977, n. 783, id.. Rep.

1977, voce cit., n. 73). 3.2. - La corte osserva che il codice di procedura impiega an

che in altre norme la sanzione di inefficacia, per il caso che ad

un atto non ne segua un altro (così negli art. 481, 644, 669 no

vies, 683 ora abrogato). L'inefficacia si presenta come sanzione per l'inosservanza di

un onere di prosecuzione del processo, ed in questo senso pre senta tratti che la assimilano all'estinzione.

Mentre però l'estinzione riguarda il processo ed è conseguen za del mancato compimento di successivi atti all'interno di una

sequenza già iniziata, l'inefficacia si ripercuote su atti che le

sono estranei, com'è per il precetto non seguito dall'atto iniziale

del processo esecutivo, per il decreto d'ingiunzione se non vi

segua la sua notifica, per il provvedimento cautelare, se non vi

segua l'inizio della causa di merito.

In taluni di questi casi, poi, il codice ha strutturato specifici

procedimenti, ordinati a dichiarare l'inefficacia (così nell'art.

188 disp. att. in relazione all'art. 644 del codice, nell'art. 669

novies e nel soppresso art. 683). Caratterizzati da semplicità di forme, tali procedimenti sono

destinati a trovare impiego certamente nei casi in cui l'atto suc

cessivo non sia affatto seguito. Non altrettanto quando l'atto successivo sebbene in ritardo

sia stato tuttavia posto in essere: perciò piuttosto in casi in cui la

mancanza dell'atto successivo non sia controversa, che in quelli in cui viene in discussione la sua tempestività.

Così, a proposito del decreto d'ingiunzione, una volta che sia

stato tuttavia notificato, le questioni che riguardano la validità e

tempestività della notifica sono destinate ad essere riassorbite

nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (Cass. 30 marzo

1995, n. 3783, id., Rep. 1995, voce Ingiunzione (procedimento), n. 20); in senso analogo era orientata la giurisprudenza nell'ap

plicazione del soppresso art. 683 in materia di sequestro (Cass. 12 febbraio 1979, n. 959, id., Rep. 1979, voce Sequestro con

servativo, nn. 19, 20). 4. - Se, nel campo del processo esecutivo, si pongono a raf

fronto gli art. 481 e 497 del codice, si deve notare che la situa

zione in cui al pignoramento non segue una tempestiva istanza

di vendita, presenta da un punto di vista strutturale tratti che la

assimilano piuttosto alla vicenda dell'estinzione del processo, che a quella della inefficacia, com'è invece per il precetto.

Sia per il caso del precetto non seguito dall'atto iniziale dei

diversi procedimenti esecutivi, sia per il caso del pignoramento non seguito da istanza di vendita, il codice non struttura uno

specifico procedimento ad applicazione generale per la dichia

razione della inefficacia.

Per converso, nella parte finale, disciplina due istituti: l'op

posizione agli atti, per il rilievo e la dichiarazione di vizi dei singoli atti esecutivi; l'estinzione del processo.

Tuttavia, nel campo dell'espropriazione forzata e nel settore

dell'espropriazione su immobili, all'inefficacia del pignora mento sono dedicati gli art. 562 del codice e 172 disp. att., oltre, a seguito della 1. 3 agosto 1998 n. 302, l'art. 567. 4° comma, del

codice, e l'art. 632, 1° comma.

L'art. 562 dispone che «se il pignoramento diviene inefficace

per il decorso del termine previsto nell'art. 497, il giudice del

l'esecuzione con l'ordinanza di cui all'art. 630 dispone che sia

cancellata la trascrizione».

L'art. 172 aggiunge che «il giudice dell'esecuzione deve sen

tire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione

del pignoramento a norma dell'art. 562 del codice e in ogni al

tro caso in cui deve dichiarare inefficacia del pignoramento per estinzione del processo».

Come si vede, l'art. 562 non regola espressamente il modo in

cui si rileva e si accerta, nel corso del processo esecutivo, che il

pignoramento è divenuto inefficace; si limita a dire che, in caso

di inefficacia del pignoramento, il giudice dispone la cancella

li Foro Italiano — 2004.

zione della trascrizione del pignoramento con l'ordinanza previ sta dall'art. 630.

5. - È sulla base dei dati normativi di carattere generale e spe ciale di cui finora si è detto che si deve ricostruire il regime di

rilievo e dichiarazione dell'inefficacia del pignoramento. 5.1. - L'inefficacia del precetto si traduce in vizio dell'atto

iniziale del processo esecutivo e, nell'espropriazione forzata,

del pignoramento. Una volta che ne sia dichiarata l'inefficacia è come se il pre

cetto non fosse stato notificato, il che si risolve in nullità del

primo atto esecutivo, derivante dal mancato compimento di un

precedente atto invece prescritto dalla legge (art. 479 c.p.c.). Rilievo e dichiarazione di inefficacia del precetto debbono

avvenire allora nei modi della opposizione agli atti esecutivi.

5.2. - Della stessa tecnica non si può invece fare impiego, do

po che l'espropriazione forzata è iniziata, se è lasciato trascorre

re il termine di novanta giorni per presentare l'istanza di vendi

ta.

Od almeno un problema di alternativa tra impiego di tale tec

nica o di quella descritta dall'art. 562 non si può profilare sino a

quando o non sia stata, sia pure in ritardo, presentata l'istanza di

vendita o, scaduto il termine di efficacia del pignoramento, non

sia presentata istanza per il compimento di alcun altro atto che

presupponga un processo esecutivo pendente. Mancando un atto di tale natura, che possa essere detto nullo

perché consecutivo a pignoramento inefficace, l'opposizione non può proporsi; ma, d'altro canto, l'inefficacia deve poter es

sere rilevata e dichiarata.

Di qui il certo ricorso al meccanismo delineato dall'art. 562.

Questa norma, d'altra parte, non si limita a stabilire che l'i

nefficacia del pignoramento è dichiarata con ordinanza, e che

con l'ordinanza si deve disporre la cancellazione della trascri

zione del pignoramento. La norma dice che l'inefficacia è dichiarata con l'ordinanza

di cui all'art. 630. Questa è l'ordinanza con cui è dichiarata l'estinzione del pro

cesso.

La norma nel suo dettato letterale si rivela congruente con

quanto si è in precedenza osservato a proposito del fatto che la

inefficacia del pignoramento sanziona l'inosservanza dell'onere

di far proseguire un processo già iniziato, è cioè sanzione che

presenta i tratti strutturali tipici del fenomeno dell'estinzione

del processo. Si perviene dunque alla seguente conclusione.

L'ordinanza di cui all'art. 630, prevista dall'art. 562, può avere come contenuto il diretto accertamento dell'inefficacia del

pignoramento e della conseguente estinzione del processo. D'altra parte, una volta che questa ordinanza è quella prevista

dall'art. 630, ne segue che essa è soggetta al pertinente sistema

di controllo, che non è quello della opposizione agli atti esecuti

vi, ma quello previsto dal 3° comma dell'art. 630 e dall'art. 130

disp. att. — reclamo contro l'ordinanza, sentenza sul reclamo,

appello e ricorso ordinario per cassazione.

5.3. - Si deve ora far oggetto d'esame la situazione che si de

termina se, decorso inutilmente il termine per la presentazione dell'istanza di vendita, questa è presentata mentre l'inefficacia

non è stata ancora dichiarata.

Della disposizione dettata dall'art. 562 si potrebbe profilare

un'interpretazione per cui essa sia destinata a trovare applica

zione, quando, nel momento in cui si chiede di dichiarare ineffi

cace il pignoramento, l'istanza di vendita non è stata presentata.

Quando invece l'istanza sia stata presentata, pur in ritardo, l'istanza si presenterebbe come un atto esecutivo, perché volto a

far proseguire il processo, e tuttavia viziato, perché compiuto in

una situazione in cui il pignoramento è divenuto inefficace, sic

ché per rilevare tale inefficacia diventerebbe necessario propor re opposizione contro tale atto esecutivo e il luogo per accer

tarla e dichiararla sarebbe la decisione su tale opposizione.

Questa interpretazione è però da rifiutare.

5.3.1. - L'interpretazione appena affacciata restringerebbe

l'area di applicazione dell'art. 562 al caso in cui si tratta di di

chiarare l'inefficacia del pignoramento in una situazione in cui

il processo non è stato fatto proseguire. Se non che, come si è visto esaminando gli art. 188 disp. att.

e 683 c.c. abrogato, i procedimenti strutturati in tali articoli e

destinati ad operare in base ad analoghi presupposti, riguardano

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

situazioni d'inefficacia di atti che precedono l'inizio del proces so, non di estinzione di un processo già iniziato.

Inoltre, si tratta di procedimenti semplificati e non contenzio

si, destinati a cedere il passo ad un accertamento da compiersi nell'ambito del processo una volta che questo sia comunque ini

ziato.

Orbene, nel caso in esame, che strutturalmente si presenta come vicenda di estinzione e non di inefficacia, quanto al modo

di accertarla entrano in contrapposizione due meccanismi, en

trambi capaci in ipotesi di trovare applicazione, ma di cui quello

proprio della estinzione da un lato è specifico, dall'altro pre senta una più ampia possibilità di sviluppo sul piano contenzio

so.

Differenza, quest'ultima, che si spiega con il fatto per cui,

mentre attraverso la dichiarazione di estinzione si cancella l'in

tero processo, mediante l'opposizione agli atti esecutivi se ne

annulla un atto, con la conseguenza, almeno normale, della sua

possibile ripetizione nell'ambito dello stesso processo. Si debbono aggiungere altre due considerazioni.

Mal si comprende, in primo luogo, perché il codice, nel più

semplice caso dell'istanza per niente presentata, avrebbe sotto

posto la dichiarazione di inefficacia del pignoramento al sistema

proprio dell'estinzione del processo esecutivo, a più ampio e

penetrante controllo contenzioso, mentre nel caso in cui l'istan

za sia poi presentata, sarebbe passato a ritenere più congruo il

meccanismo della opposizione agli atti, a meno ampio e pene trante controllo contenzioso.

Inoltre, ammettendo che, presentata l'istanza di vendita, la

questione di inefficacia debba essere trattata nei modi della op

posizione agli atti esecutivi, si avrebbe che per la stessa que stione sarebbero stati predisposti due diversi meccanismi di ac

certamento, mentre la questione di cui tratta di decidere consiste

sempre nello stabilire se sia stato fatto trascorrere inutilmente il

tempo stabilito dalla legge per presentare l'istanza di vendita.

5.3.2. - Si potrebbe obiettare che l'avvenuta presentazione dell'istanza di vendita, che tuttavia ha idoneità a far proseguire il processo, impone di contrarre i tempi di rilievo della situazio

ne che vizia il processo. Ma anche al rilievo della estinzione il codice, attraverso il 2°

comma dell'art. 630, che completa il regime della questione di

estinzione, pone un limite, quello della prima difesa successiva

al verificarsi della estinzione.

Sicché, convocati gli interessati per essere sentiti sull'istanza

di vendita, l'eccezione di estinzione non si presta ad essere for

mulata oltre tale udienza, che viene così a porsi anche in questo

caso, come per le nullità degli atti esecutivi precedenti, come

limite ultimo per poterla opporre. 5.4. - Non si è prospettata sin qui ancora un'altra possibile

interpretazione dell'art. 562.

Quella per cui, se dopo che il pignoramento è divenuto ineffi

cace sono compiuti atti esecutivi, prima questi andrebbero di

chiarati nulli con la relativa opposizione e poi, per trarre dall'e

sito dell'opposizione la constatazione della estinzione del pro cesso esecutivo, si dovrebbe far ricorso all'ordinanza prevista dall'art. 562.

Ne risulterebbe però coinvolto il meccanismo dell'art. 630, a

sua volta caratterizzato dal sistema di controllo di cui si è detto.

Ma sarebbe questa un'interpretazione non rispettosa dei ca

noni di economia processuale e ragionevole durata del processo. 6. -

L'interpretazione dell'art. 562 che si è accolta non è solo

affatto compatibile con la lettera della disposizione.

Questa, dettata nell'espropriazione forzata su immobili per

disciplinare la cancellazione della trascrizione del pignoramen

to, dice che tale ordine va dato con l'ordinanza prevista dall'art.

630. In tal modo richiama l'ordinanza che provvede sulla questio

ne di estinzione.

Ma dichiarare l'estinzione del processo significa accertare

che si sono verificate le situazioni processuali che la determina

no.

L'art. 562 dimostra così di presupporre che l'inefficacia del

pignoramento dia luogo ad estinzione del processo. All'inefficacia del pignoramento viene allora ad attagliarsi

anche la disposizione del 1° comma dell'art. 630, che affianca i

casi espressamente previsti dalla legge a quelli in cui il processo si estingue perché non è proseguito o riassunto nel termine sta

bilito dalla legge.

Il Foro Italiano — 2004.

Un'ulteriore conferma di tale interpretazione si trae, oggi, da

quanto è stato disposto con l'art. 567, in cui è stato stabilito che

il giudice pronuncia «l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, 2° comma, disponendo la cancella

zione della trascrizione del pignoramento», nel caso in cui i do

cumenti che debbono accompagnare l'istanza di vendita non

siano depositati neppure nel termine successivo di sessanta

giorni dal deposito dell'istanza di vendita.

7. - L'estinzione del processo esecutivo conosce come quella del processo di cognizione più figure: l'estinzione per rinuncia,

quella per inattività delle parti, quella prevista dall'art. 631 per il caso di mancata comparizione all'udienza.

A queste è venuta ad aggiungersi, come figura propria del

l'espropriazione immobiliare, l'estinzione per mancato deposito dei documenti da unire all'istanza di vendita (art. 567, 4° com

ma), di cui si è appena detto.

Mentre è comune a tutte queste figure la disciplina del modo

di pronunciare sull'estinzione — quello dell'ordinanza soggetta

a reclamo, che è deciso con sentenza soggetta ad appello — di

verso è il modo del rilievo dell'estinzione, talora affidato all'ec

cezione di parte da proporre prima di ogni altra difesa, talaltra

rimesso al potere del giudice dell'esecuzione da esercitarsi an

che di ufficio. Oggi è a rilievo di ufficio il caso dell'estinzione del processo

che si ha in caso di mancato deposito dei documenti.

Si è talora sostenuto in dottrina che sia a rilievo di ufficio an

che il caso dell'inefficacia del pignoramento. Se non che, fuori dei casi in cui è espressamente previsto il

contrario, sull'estinzione il giudice non può pronunciarsi se non

su eccezione di parte. In questa causa l'eccezione è stata sollevata dalla parte e lo è

stata con la prima difesa.

Invero, quando l'istanza di vendita è presentata, sia pure in

ritardo, ed a seguito di tale istanza è fissata l'udienza per sentire

le parti, il debitore deve sollevare l'eccezione nell'udienza

(Cass. 15 marzo 1974, n. 747, cit.) e deve proporre quella di

inefficacia del pignoramento come sua prima difesa, ciò che è

stato appunto fatto.

7.1. - Prima di chiudere si può fare un'altra considerazione.

Se si ritenesse l'inefficacia del pignoramento una questione, su cui il giudice può pronunciare di ufficio anche senza ecce

zione di parte, non ne potrebbe essere fatta derivare la conse

guenza che, se il giudice non la rileva e adotta nel processo un

atto esecutivo, il rimedio dato alle parti sarebbe quello della op

posizione agli atti esecutivi contro il provvedimento del giudice. Nel processo esecutivo, secondo quanto dispone il 3° comma

dell'art. 630, è soggetta a reclamo l'ordinanza che pronuncia sulla questione di estinzione, dichiari l'estinzione o rigetti l'ec

cezione.

Questo meccanismo si applica però anche nei casi in cui il

giudice può pronunciarsi d'ufficio (art. 567, 629 e 631). Ma se il reclamo è dato anche contro l'ordinanza che rigetta

l'eccezione, determinando così un effetto contrario a quello della chiusura del processo, lo stesso mezzo si deve impiegare

quando il giudice, non rilevando l'eccezione, mentre avrebbe

dovuto farlo, adotta provvedimenti che fanno proseguire il pro cesso.

La diversità circa i modi di rilievo della eccezione è interna al

processo esecutivo; il modo della decisione contenziosa della

questione è invece unico e dipende non dal fatto che l'estinzio

ne è stata dichiarata o meno, ma dal fatto che è questa la que stione di cui si tratta di decidere.

8.-11 ricorso è accolto.

Siccome i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla questione di estinzione sono già stati accertati, anziché disporre per il rin

vio della causa è possibile pronunciare nel merito (art. 384, 1°

comma, c.p.c.) e farlo dichiarando l'inefficacia del pignora mento e l'estinzione del processo esecutivo.

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