Sezione III civile; sentenza 16 maggio 1964, n. 1203; Pres Caizzi P., Est. Sparvieri, P. M. Gentile(concl. conf.); Romano (Avv. Santoro) c. Candelli (Avv. Prosperetti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 1129/1130-1133/1134Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156164 .
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1129 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1130
Infatti, col decreto di espropriazione si realizza in pieno la soddisfazione delle esigenze del pubblico interesse e sorge per l'espropriato la pretesa di ricevere l'indennità che rap presenta il nuovo diritto in cui viene a convertirsi quello
precedente sul bene. In tal senso è stato affermato da que sta Corte (Cass. 10 novembre 1960, n. 3005, icl., Eep. 1960, voce Espropriazione per p. i., n. 73), che il trasferimento
della proprietà del bene per causa di pubblica utilità si
effettua, in favore dell'espropriante, alla data del decreto di espropriazione, anche nel caso che esso sia stato pre ceduto dalla occupazione di urgenza preordinata all'espro
priazione. Nè può utilmente sostenersi che gli esposti principi
generali soffrano una deroga per la particolarità della di
sciplina dettata dalla legge 21 maggio 1955 n. 463, come
deduce col primo motivo la ricorrente, la quale, nel giudizio di merito, aveva sostenuto la stessa tesi, rigettata dalla
sentenza impugnata, con riferimento all'art. 39 r. decreto
8 febbraio 1923 n. 422.
Infatti, l'art. 8 della citata legge, premessa nel 1° comma
la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere da
eseguirsi per la costruzione delle autostrade, equipara nel
2° comma le stime compilate dagli uffici tecnici dell'A.n.a.s.
a quelle di cui all'art. 32 legge 25 giugno 1865 n. 2359 ;
regola, poi, nel 3° e nel 4° comma, il potere di ordinanza
del prefetto per il deposito delle indennità e le opposizioni alle stime, e, infine, espressamente avverte che per tutto
il resto rimane ferma ed invariata la disciplina dettata
dalla legge del 1865 n. 2359. E, pertanto, la legge del 1955
n. 463, pur contenendo una dichiarazione ope legis di pub blica utilità delle opere per la costruzione delle autostrade, non apporta alcuna sostanziale deroga ai principi che re
golano l'espropriazione per causa di pubblica utilità per cui l'occupazione anticipata con carattere definitivo dei
beni da espropriare non determina il trasferimento della
proprietà, che avviene solo per effetto ed in conseguenza del decreto di espropriazione, come dispone l'art. 50 della
legge del 1865 n. 2359, applicabile nella particolare pro cedura per la costruzione di autostrade, salve le limitate
modifiche sopracennate. Diversa è la disciplina del decreto legisl. 27 febbraio
1919 per le opere da eseguirsi nel comune di Napoli, che
regola una procedura eccezionale di espropriazione. In
questa procedura, come ha ritenuto il Supremo collegio
(sent. 13 febbraio 1963, n 285, Foro it., Rep. 1963, voce
Espropriazione per p. i., nn. 100-103), non è possibile ipotiz zare un'occupazione temporanea ed un'espropriazione, ma
col decreto del prefetto si realizza un'immissione in possesso strumentalmente diretta all'apprensione dei beni per il
fatto che il decreto di espropriazione è incorporato nel de
creto del prefetto, col quale si autorizza, con la immissione
in possesso dei beni, la compilazione dello stato di consi
stenza e il deposito della indennità, esaurendo il procedi mento amministrativo. Il provvedimento del prefetto, emesso a norma dell'art. 12 della legge citata, è formalmente
e sostanzialmente espropriativo con la conseguenza che il
trasferimento dei beni e la loro conversione nell'equiva lente economico deve farsi risalire alla sua data. Il richiamo
di questa speciale procedura, fatto dalla ricorrente, lungi dal convalidare il suo assunto, ne dimostra ulteriormente
l'infondatezza perchè viene riconfermato che la deroga ai
principi generali sull'espropriazione per causa di pubblica utilità deve risultare da particolari norme che diano alla
procedura una peculiare disciplina, anticipando il momento
espropriativo alla data dell'occupazione. In conseguenza di quanto esposto, la censura proposta
col primo motivo va rigettata, confermandosi il principio che il trasferimento coattivo della proprietà del bene - si
realizza col decreto di esproprio e che, da tale momento,
sorge per l'espropriato il diritto a ricevere l'equivalente
pecuniario del bene in conseguenza del legittimo atto di
conversione del proprio diritto e precisandosi, con riguardo alla fattispecie, che esattamente è stata ritenuta nel giu dizio di merito la legittimazione attiva del Salvi a conte
stare i risultati della perizia di stima e a richiedere la de
terminazione del giusto indennizzo per le porzioni dei
mappali 971 e 1286, sottoposte ad espropriazione, data la sua qualità di proprietario al momento dello esproprio. (Omissis)
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 16 maggio 1964, n. 1203 ; Pres Caizzi P., Est. Sparvieri, P. M. Gentile (conci, conf.) ; Romano (Avv. Santoro) c. Candelli (Avv. Pro
speretti).
(Conferma Trib. Taranto 7 febbraio 1962)
Esecuzione forzata in genere — Sentenza provviso riamente esecutiva — Inibitoria parziale — IMoti iica dell'ordinanza — Necessità — Esclusione (Coti, proc. civ., art. 479).
Esecuzione forzata in genere — Precetto — Delega al difensore — Trascrizione sulla copia — Limili
(Cod. proc. civ., art. 83, 125, 480). Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie —
Pignoramento immobiliare — Notifica per mezzo del servizio postale — Validità (Cod. proc. civ., art. 492, 496, 555).
Ove in sede di inibitoria Vefficacia della clausola di esecu zione provvisoria sia stata limitata ad una somma minore di quella per cui è stata pronunciata condanna in primo grado, la parte che intende agire esecutivamente per la somma così ridotta non deve notificare, oltre la sentenza, Vordinanza che ha pronunciato sull'inibitoria. (1)
È valido il precetto sottoscritto, su originale e copia, dal
difensore munito d'una procura che, apposta sull'originale, sia menzionata ma non integralmente trascritta sulla
copia. (2) Il pignoramento immobiliare può essere notificato per mezzo
del servizio postale dall'ufficiale giudiziario addetto al
tribunale competente a persona residente fuori della circo
scrizione territoriale dello stesso tribunale. (3)
La Corte, ecc. — Devesi, anzitutto, ordinare di ufficia
la riunione, sotto il più antico numero di ruolo, di entrami) '
i ricorsi proposti dalla Romano e concernenti opposizione ad atti dello stesso procedimento esecutivo.
Con il primo mezzo del ricorso contro la sentenza di
rigetto della opposizione al precetto la ricorrente Romano
Rosa denuncia la violazione dell'art. 479 cod. proc. civ.
(1) In senso conforme, a proposito dell'ordinanza collegiale che revoca l'inibitoria concessa dall'istruttore, Pret. Milano 25 novembre 1959, Foro it., Rep. 1960, voce Esecuzione in genere, n. 40.
Per riferimenti, Cass. 21 ottobre 1957, n. 4000, id., 1958, I, 52, che ha qualificato opposizione agli atti esecutivi quella con cui si lamenta l'omessa notifica, con la sentenza di primo grado, dell'ordinanza d'esecutorietà provvisoria pronunciata dall'istrut tore in appello.
(2) A proposito della delega al difensore nel giudizio di
cassazione, si ritiene pacificamente che, pur in mancanza della
trascrizione, nella copia notificata, della procura rilasciata in calce o a margine del ricorso (o controricorso), basta risulti, da elementi sicuri ed univoci, che il mandato sia stato conferito
prima o contemporaneamente alla notificazione dell'atto (Cass. 17 settembre 1963, n. 3227, 5 settembre 1963, n. 2437, 6 dicembre, 1963, n. 3109, 27 marzo 1963 n. 764, Foro it., Rep. 1963, voce
Cassazione civ., nn. 178-185 ; 15 febbraio 1962, n. 304, 27 giugno 1962, n. 1661, 20 luglio 1962, n. 1958, id., Rep. 1962, voce cit., nn. 180, 182, 183.
(3) Non constano precedenti in termini. Conformi : Andrioli, Commento, III*, pag. 83 sub art. 492 ;
Calvosa, Struttura del pignoramento, ecc., pag. 104. Per la pos sibilità del pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, che
esegue il pignoramento per notifica : Andrioli, op. cit., pag. 89 sub art. 494 ; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico', pag. 106.
Il Poro Italiano — VoLumt LX.XXVU — Parte /-72,
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1131 PARTE PRIMA 1132
in relazione all'art. 360, n. 3, del codice stesso, assumendo
che la denunciata sentenza avrebbe erroneamente ritenuto
cbe il titolo esecutivo fosse costituito soltanto dalla sen
tenza 29 aprile-15 maggio 1960 del Tribunale di Taranto, munita di clausola di provvisoria esecuzione, e cbe per tanto il Candelli non fosse tenuto, per procedere ad esecu
zione forzata contro la debitrice, a notificarle previamente, oltre alla sentenza, anche la ordinanza 29 luglio 1960 del
consigliere istruttore della causa in grado di appello, con
la quale la clausola di provvisoria esecuzione era stata
limitata alla minore somma di lire 4.040.370 rispetto a
quella di 8.080.753, ch'essa Eomano era stata dal tribu
nale condannata a pagare. La censura è infondata.
Se in sede d'inibitoria l'efficacia della clausola di prov visoria esecuzione sia stata limitata ad una somma minore
di quella, per cui è stata emessa condanna in primo grado, la parte che intenda agire esecutivamente per il soddisfa
cimento del proprio credito nei limiti della somma ridotta, non ha l'onere di notificare in forma esecutiva al debitore, oltre alla sentenza dichiarata provvisoriamente eseguibile, anche la ordinanza con la quale è stato provveduto sulla
domanda d'inibitoria. In tal caso, per vero, la sentenza
impugnata, finché non sia confermata o riformata dal giu dice di appello, conserva, nei limiti della minore somma
all'uopo determinata, l'attitudine legittimatrice alla ese
cuzione forzata, ch'essa attinge dalla propria qualità di
titolo esecutivo, e non dal provvedimento di cui all'art.
351 cod. proc. civ., al quale, pertanto, non può attribuirsi
efficacia di atto integrativo del titolo esecutivo, con l'ul
teriore conseguenza che la notificazione del provvedimento stesso non può considerarsi richiesta dall'art. 479 del citato
codice, perchè non costituisce condizione dell'azione ese
cutiva. (Omissis) Infine, con il terzo mezzo la ricorrente denuncia la
violazione dell'art. 83 cod. proc. civ. in relazione all'art.
360, n. 3, del codice stesso, assumendo che la denunciata
sentenza avrebbe erroneamente escluso la nullità del pre cetto per la mancata apposizione della procura speciale sulla copia di esso notificata alla debitrice.
Anche tale censura è infondata. Correttamente la de
nunciata sentenza ha rilevato che, secondo la giurispru denza di questa Corte, al precetto è applicabile con i neces
sari adattamenti la disciplina delle citazioni, non solo per
quanto attiene alla sua notificazione, sibbene anche per
quanto riguarda le relative sanatorie e nullità. Applicabile è, dunque, l'art. 163, n. 6, cod. proc. civ., il quale in tanto
si limita a disporre che la citazione deve contenere, tra
l'altro, la indicazione della procura, se questa è stata già rilasciata con atto separato, in quanto ritiene che, fuori
di questa ipotesi, la procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto di citazione viene notificata con la
copia dell'atto stesso. Ciò posto, e premesso altresì che, ove, con il ricorso per cassazione si denunci un error in
procedendo, il Supremo collegio conosce anche del fatto, è da rilevare nel caso che ne occupa che l'atto di precetto risulta sottoscritto, sia nell'originale sia nella copia, dal
l'avv. Angelo Ajrò, nella qualità di rappresentante e difen sore del precettante Candelli Giuseppe e che la procura speciale rilasciata a favore del prenominato legale a mar
gine dell'originale dell'atto di precetto non risulta trascritta nella copia notificata, a margine della quale leggesi, invece, testualmente : « vi è mandato a margine A. Ajrò ».
Orbene, per considerare accertata la provenienza di un
precetto o di una citazione da procuratore munito di man
dato e per escludere, perciò, la inesistenza giuridica del
l'atto, non è necessario che la procura speciale rilasciata in calce o margine dell'atto originale di precetto sia inte
gralmente trascritta nella copia notificata, bastando che in questa sia fatta menzione della esistenza della procura e che sia l'originale sia la copia dell'atto siano sottoscritti, a norma dell'art. 125 cod. proc. civ., all'uopo richiamato dall'ult. comma del successivo art. 480, dal procuratore, al quale il mandato è stato conferito.
Con il primo mezzo dell'altro ricorso la Eomano deduce
la violazione degli art. 494, 492, 555, 149 cod. proc. civ.
e 157 delle relative disposizioni di attuazione in relazione
all'art. 360, n. 3, cod. stesso, sull'assunto che il tribunale, nel rigettare la opposizionejal pignoramento immobiliare,
avrebbe erroneamente ritenuto che esso potesse eseguirsi mediante notifica del relativo atto al debitore a mezzo del
servizio postale. Ad avviso della ricorrente invece, il pigno ramento si sarebbe dovuto considerare inficiato da nullità,
perchè con la notifica* di esso per mezzo della posta la
debitrice sarebbe stata"privata della facoltà di evitare la
misura esecutiva versando nelle mani dell'ufficiale giudi ziario la somma dovuta con gli accessori.
La censura non è meritevole di accoglimento. L'art.
492 cod. proc. civ., compreso nel capo concernente la espro
priazione forzata in generale, nel precisare che il pignora mento consiste nella ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre alla
garanzia del creditore procedente i beni che si assoggettano alla espropriazione, fa salve le forme particolari previste nei capi seguenti, le quali sono in realtà diverse a seconda
che trattisi di pignoramento mobiliare presso il debitore o
di pignoramento immobiliare. Nel primo caso, l'ufficiale
giudiziario accede alla casa del debitore e procede perso nalmente alla ricerca delle cose da pignorare, alla determi
nazione del loro valore con l'assistenza, se necessaria, di
uno stimatore da lui scelto : provvede alla custodia delle
cose colpite dal pignoramento ed infine rivolge al debitore
o, in sua assenza, alle persone indicate nell'art. 139, la
ingiunzione di cui all'art. 492, redigendo processo verbale
di tutte le operazioni compiute (art. 513, 517, 520, 521, 518 cod. proc. civ.). Se, dunque, si debba procedere a
pignoramento mobiliare presso il debitore, il che richiede
necessariamente la presenza e l'attività dell'ufficiale giudi ziario, nulla si oppone all'esercizio, da parte del debitore, se presente, della facoltà consentita dall'art. 494 di evitare
il pignoramento con il versare nelle mani dell'ufficiale giu diziario la somma per cui si procede nonché l'importo delle
spese, anche con riserva di ripetere quanto è stato ver
sato. Anzi può ragionevolmente presumersi che la ipotesi
maggiormente considerata dalla citata disposizione sia
proprio quella del pignoramento mobiliare presso il debi
tore, trattandosi del mezzo di esecuzione più spesso ricor
rente e più facilmente evitabile per essere normalmente
utilizzato per il soddisfacimento di crediti non garantiti e
d'importo non particolarmente rilevante.
Il pignoramento immobiliare, invece, si esegue (art.
555) mediante notificazione al debitore e successiva trascri
zione di un atto contenente l'esatta indicazione dei beni e
diritti immobiliari, che s'intendono sottoporre ad esecu
zione, nonché la ingiunzione di cui all'art. 492 cod. proc. civ. Per conseguenza, ove si tratti di procedere a pignora mento immobiliare, il debitore può avvalersi della facoltà
prevista nell'art. 494, quando gliene sia consentito l'effet
tivo esercizio, il che si verifica soltanto se alla notificazione
dell'atto di pignoramento debba procedere direttamente
l'ufficiale giudiziario. Questi, infatti, nei procedimenti in
materia civile e commerciale, è autorizzato a valersi del servizio postale per la notificazione degli atti nel comune dove risiede (art. 1 r. decreto 21 ottobre 1923 n. 2393 e 149 cod. proc. civ.) ed è obbligato ad avvalersi del servizio
stesso per la notificazione degli atti da eseguirsi fuori del comune di sua residenza (art. 89, 1° comma, legge 18 ot
tobre 1951 n. 1128) eccetto che, in ogni caso, la parte chieda che la notificazione sia eseguita personalmente dal
l'ufficiale giudiziario. Il quale, ove sia addetto all'autorità
giudiziaria competente per il procedimento è, dal 2° comma
aggiunto all'art. 89 della citata legge n. 1128 del 1951 dalla legge 3 maggio 1956 n. 391, autorizzato a notificare,
per mezzo della posta, atti del suo ministero perfino a
persone residenti fuori della circoscrizione territoriale della medesima autorità, sempre quando la parte ne faccia ri
chiesta, come appunto è avvenuto nella specie, in cui l'atto di pignoramento immobiliare è stato notificato per posta dall'ufficiale giudiziario del Tribunale di Taranto, compe tente per il procedimento (art. 26 cod. proc. civ.) alla Romano residente in Alberobello, fuori, cioè, della circo scrizione territoriale dell'indicato tribunale.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
La norma generale dell'art. 494 cod. proc. civ., per la
quale il debitore può evitare il pignoramento, versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma dovuta e
l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al cre
ditore ed eventualmente con la riserva di ripetere la somma
versata, dev'essere, dunque, coordinata con le disposizioni concernenti la esecuzione del pignoramento mobiliare presso il debitore e del pignoramento immobiliare, noncbè, per
quanto si riferisce a quest'ultimo, con le disposizioni che
prevedono, a seconda dei casi, la facoltà o l'onere dell'uf ficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti : per conseguenza, mentre la dispo sizione del citato art. 494 trova applicazione senza limita zione di sorta quando si deve procedere a pignoramento mobiliare presso il debitore, in tema, invece, di pignora mento immobiliare, poiché nessuna norma vieta che il
relativo atto sia notificato per mezzo della posta, l'indicato articolo si applica solo quando l'ufficiale giudiziario pro ceda o deve necessariamente, perchè richiesto dal creditore,
procedere di persona alla notificazione al debitore dell'atto di pignoramento. (Omissis)
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione li civile; sentenza 6 maggio 1964, n. ir,77 ; Pres. La Via P., Est. Tamburrino, P. M. Colonnese
(conci, conf.) ; Di Biase (Avv. Ungaro) c. Di Biase
(Ayv. Moschella).
(0 issa App. Bari 7 luglio 1962)
Successione — Riunione iittizia — Donazione di im mobile — Espropriazione per pubblica utilità —
Calcolo della sola indennità (Cod. ciy., art. 556, 744, 746, 748 ; legge 25 giugno 1865 n. 2359, sulle espropria zioni per pubblica utilità, art. 52).
Per la determinazione della porzione disponibile ai sensi del l'art. 556 cod. civ., in caso di donazione di immobile espro priato per pubblica utilità in pregiudizio del donatario
anteriormente all'apertura della successione, deve essere
calcolata esclusivamente Vindennità di espropriazione. (1)
(1) Nello stesso senso si è già pronunziato Trib. L'Aquila 24 aprile 1959, Foro it., Rep. 1961, voce Successione, n. 91 ; non constano altri precisi precedent i.
La Corte suprema ha ritenuto applicabili alla riunione fit tizia le norme in tema di collazione concernenti le modalità di determinazione del valore dei beni da conferire e la necessità o meno del conferimento stesso, benché non espressamente richiamate dall'art. 556 cod. civ., concludendo che nella specie dovesse farsi espresso riferimento agli art. 744, 746 (e a conlrariis all'art. 748, 3° comma) del codice civile.
Da queste premesse si è inferito che l'ipotesi oggetto della decisione non poteva rientrare nell'art. 746 cod. civ. che presup pone la volontarietà dell'alienazione da parte del donatario, nè
negli art. 744 e 748, 3° comma, poiché l'espropriazione per pub blica utilità non può essere paragonata al perimento totale o
parziale della cosa (come ad es. nell'ipotesi di confisca senza cor
rispettivo su cui ebbe a pronunziarsi Cass. 28 dicembre 1942, n. 2766, id., Rep. 1942, voce cit., nn. 217, 218).
In realtà il richiamo a questi principi relativi alla materia della collazione poteva anche essere omesso, se si pon mente al fatto che sarebbe stato sufficiente il ricorso all'art. 52 della
legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilità per risolvere la controversia.
Da tale disposizione è infatti possibile desumere che l'in dennità diviene un vero e proprio elemento sostitutivo del bene
espropriato (v. Cass. 29 aprile 1943, id., Rep. 1943-45, voce Espro priazione per p. i., nn. 33, 34 ; v. inoltre Vignocchi, L'indennità di espropriazione, in Jus, 1961, 288 segg. e 294 segg. ed ivi ampia bibliografia, ed in generale Cartono, Espropriazione per pub blica utilità, 1962) a tutti gli effetti (rivendicazione, ipoteche, usufrutto, ecc.), comprese quindi le ipotesi di riunione fittizia ai sensi dell'art. 556 cod. civ. e di collazione. Su quest'ultimo
La Corte, eco. — (Omissis). Il secondo motivo investe
la soluzione di una questione delicata di diritto. Premesso
in fatto — come è stato pacificamente accertato in sede di
merito e come è presupposto del ricorso e del controricorso — che alcuni terreni donati dal de cuius ai figli maschi
furono, successivamente alle donazioni e antecedentemente
alla apertura della successione, espropriati prima a favore
dell'O.n.c. e poi in sede di riforma agraria, si domanda se
i donatari medesimi debbano conferire fittiziamente, allo
scopo della formazione della massa e della determinazione
delle quote di legittima e di disponibile e della eventuale
lesione delle prime, il valore dei terreni medesimi all'epoca
dell'apertura della successione ovvero semplicemente l'inden
nità di espropriazione da essi ricevuta. Contrariamente alla
decisione del tribunale, che ritenne doversi inserire nella for
mazione della massa fittizia o a calcolo l'ammontare delle
punto non si dubita infatti in dottrina che l'art. 746 cod. civ. non possa essere applicato qualora l'immobile venga espropriato per causa di pubblica utilità, essendo in tal caso il donatario tenuto a conferire la sola indennità ricevuta, quali che siano gli eventi posteriori (perimento o deterioramento del bene), poiché per legge tutti i diritti spettanti sul bene espropriato si trasfe riscono sull'indennità medesima (surrogazione reale) (in tal senso :
Forchielli, La collazione, 1958, pag. 317 nota 22 ; N. Coviello, Delle successioni, parte generale, 8a ed. a cura di L. Coviello, 1932, pag. 490, nota 4 ; Melucci, Trattato teorico pratico delle collazioni ed imputazioni, 1880, pag. 289, n. 273).
E opportuno peraltro precisare che l'applicazione analogica alla riunione fittizia di taluni istituti della collazione (ad es. art. 744 e 746, 2° comma, cod. civ.) è possibile in quanto si tratti
dell'oggetto o del valore dei beni da computare ai fini del calcolo di cui all'art. 556 cod. civ. : è chiaro infatti che sostanziali dif ferenze sussistono tra l'azione di riduzione, con la quale si tende alla reintegrazione della quota di legittima, e la collazione, che mira invece a salvaguardare la parità di trattamento tra discen denti (v.. da ultimo, App. Genova 24 maggio 1963, Foro it., Rep. 1963, voce cit., nn. 25-27 ; Cass. 10 giugno 1960, n. 1533, id., 1960, I, 1958).
Così nell'ipotesi di collazione di bene espropriato per pub blica utilità è irrilevante che l'espropriazione intervenga dopo l'apertura della successione poiché resta sempre salvo il diritto di scelta del donatario tra la collazione in natura (ed in tal caso non potrà che essere conferita l'indennità) o per imputazione, con riferimento al valore del bene al momento dell'apertura della successione (ha ritenuto applicabile l'art. 746, 2° comma, anche
all'ipotesi in cui gli atti dispositivi dei beni donati siano stati
compiuti dopo l'apertura della successione, Cass. 18 ottobre 1956, n. 3731, id., 1957, I, 812).
Soltanto se il donatario abbia già optato per l'imputazione del bene donato, sarà tenuto a conferire il valore del bene al mo
mento dell'apertura della successione, anche se questo venga poi espropriato per pubblica utilità.
Il principio che l'espropriazione debba avvenire prima del
l'apertura della successione perchè possa calcolarsi la sola inden
nità, vale nella sola ipotesi di riunione fittizia, ai sensi del
l'art. 556 cod. civile.
Qualora si ammetta il concorso tra azione di riduzione e
collazione (sui limiti entro i quali ciò è possibile si controverte
sia in dottrina sia in giurisprudenza, v. Forchielli, op. cit.> pag. 213, segg. e 293 segg. ; Pino, La tutela del legittimario, 1954,
pag. 90 segg. ; cfr. inoltre Cicu, Successioni per causa di morte,
parte generale, 1961, pag. 529 segg. ; Casulli, Collazione, voce del Novissimo digesto it., 1959, III, pag. 460, n. 3 ; Coviello L., Se il discendente istituito nella disponibile perda il diritto alla col
lazione verso gli altri discendenti istituiti nella sola legittima, in Foro it., 1938, I, 1521 ; Cass. 28 aprile 1949, n. 1025, id., Rep. 1949, voce cit., nn. 133, 134 ; App. Firenze 7 luglio 1950, id.,
Rep. 1950, voce cit., nn. 99, 100) potrebbe quindi verificarsi la
ipotssi che ai discendenti istituiti nella disponibile venissero ad debitate due volte le donazioni da essi ricevute ; una prima volta a titolo di riunione fittizia (art. 556 cod. civ.) ed una seconda
volta a titolo di collazione (v. Forchielli, op. cit., pag. 214, che
trae da questa incongruenza la deduzione che non vi possa essere
concorso tra collazione e riduzione nell'ipotesi di preterizione del legittimario o di istituzione nella sola legittima).
Ne deriverebbe^ nell'ipotesi che il bene venisse espropriato dopo l'apertura della successione, che ai fini della riunione fit
tizia si debba tener conto del valore del bene donato, ed ai fini
della collazione della sola indennità di espropriazione.
Morello
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