+ All Categories
Home > Documents > Sezione III civile; sentenza 16 maggio 1964, n. 1203; Pres Caizzi P., Est. Sparvieri, P. M. Gentile...

Sezione III civile; sentenza 16 maggio 1964, n. 1203; Pres Caizzi P., Est. Sparvieri, P. M. Gentile...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: buithu
View: 216 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
4
Sezione III civile; sentenza 16 maggio 1964, n. 1203; Pres Caizzi P., Est. Sparvieri, P. M. Gentile (concl. conf.); Romano (Avv. Santoro) c. Candelli (Avv. Prosperetti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 1129/1130-1133/1134 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23156164 . Accessed: 28/06/2014 17:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.103.2 on Sat, 28 Jun 2014 17:22:52 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione III civile; sentenza 16 maggio 1964, n. 1203; Pres Caizzi P., Est. Sparvieri, P. M. Gentile (concl. conf.); Romano (Avv. Santoro) c. Candelli (Avv. Prosperetti)

Sezione III civile; sentenza 16 maggio 1964, n. 1203; Pres Caizzi P., Est. Sparvieri, P. M. Gentile(concl. conf.); Romano (Avv. Santoro) c. Candelli (Avv. Prosperetti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 1129/1130-1133/1134Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156164 .

Accessed: 28/06/2014 17:22

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 92.63.103.2 on Sat, 28 Jun 2014 17:22:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione III civile; sentenza 16 maggio 1964, n. 1203; Pres Caizzi P., Est. Sparvieri, P. M. Gentile (concl. conf.); Romano (Avv. Santoro) c. Candelli (Avv. Prosperetti)

1129 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1130

Infatti, col decreto di espropriazione si realizza in pieno la soddisfazione delle esigenze del pubblico interesse e sorge per l'espropriato la pretesa di ricevere l'indennità che rap presenta il nuovo diritto in cui viene a convertirsi quello

precedente sul bene. In tal senso è stato affermato da que sta Corte (Cass. 10 novembre 1960, n. 3005, icl., Eep. 1960, voce Espropriazione per p. i., n. 73), che il trasferimento

della proprietà del bene per causa di pubblica utilità si

effettua, in favore dell'espropriante, alla data del decreto di espropriazione, anche nel caso che esso sia stato pre ceduto dalla occupazione di urgenza preordinata all'espro

priazione. Nè può utilmente sostenersi che gli esposti principi

generali soffrano una deroga per la particolarità della di

sciplina dettata dalla legge 21 maggio 1955 n. 463, come

deduce col primo motivo la ricorrente, la quale, nel giudizio di merito, aveva sostenuto la stessa tesi, rigettata dalla

sentenza impugnata, con riferimento all'art. 39 r. decreto

8 febbraio 1923 n. 422.

Infatti, l'art. 8 della citata legge, premessa nel 1° comma

la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere da

eseguirsi per la costruzione delle autostrade, equipara nel

2° comma le stime compilate dagli uffici tecnici dell'A.n.a.s.

a quelle di cui all'art. 32 legge 25 giugno 1865 n. 2359 ;

regola, poi, nel 3° e nel 4° comma, il potere di ordinanza

del prefetto per il deposito delle indennità e le opposizioni alle stime, e, infine, espressamente avverte che per tutto

il resto rimane ferma ed invariata la disciplina dettata

dalla legge del 1865 n. 2359. E, pertanto, la legge del 1955

n. 463, pur contenendo una dichiarazione ope legis di pub blica utilità delle opere per la costruzione delle autostrade, non apporta alcuna sostanziale deroga ai principi che re

golano l'espropriazione per causa di pubblica utilità per cui l'occupazione anticipata con carattere definitivo dei

beni da espropriare non determina il trasferimento della

proprietà, che avviene solo per effetto ed in conseguenza del decreto di espropriazione, come dispone l'art. 50 della

legge del 1865 n. 2359, applicabile nella particolare pro cedura per la costruzione di autostrade, salve le limitate

modifiche sopracennate. Diversa è la disciplina del decreto legisl. 27 febbraio

1919 per le opere da eseguirsi nel comune di Napoli, che

regola una procedura eccezionale di espropriazione. In

questa procedura, come ha ritenuto il Supremo collegio

(sent. 13 febbraio 1963, n 285, Foro it., Rep. 1963, voce

Espropriazione per p. i., nn. 100-103), non è possibile ipotiz zare un'occupazione temporanea ed un'espropriazione, ma

col decreto del prefetto si realizza un'immissione in possesso strumentalmente diretta all'apprensione dei beni per il

fatto che il decreto di espropriazione è incorporato nel de

creto del prefetto, col quale si autorizza, con la immissione

in possesso dei beni, la compilazione dello stato di consi

stenza e il deposito della indennità, esaurendo il procedi mento amministrativo. Il provvedimento del prefetto, emesso a norma dell'art. 12 della legge citata, è formalmente

e sostanzialmente espropriativo con la conseguenza che il

trasferimento dei beni e la loro conversione nell'equiva lente economico deve farsi risalire alla sua data. Il richiamo

di questa speciale procedura, fatto dalla ricorrente, lungi dal convalidare il suo assunto, ne dimostra ulteriormente

l'infondatezza perchè viene riconfermato che la deroga ai

principi generali sull'espropriazione per causa di pubblica utilità deve risultare da particolari norme che diano alla

procedura una peculiare disciplina, anticipando il momento

espropriativo alla data dell'occupazione. In conseguenza di quanto esposto, la censura proposta

col primo motivo va rigettata, confermandosi il principio che il trasferimento coattivo della proprietà del bene - si

realizza col decreto di esproprio e che, da tale momento,

sorge per l'espropriato il diritto a ricevere l'equivalente

pecuniario del bene in conseguenza del legittimo atto di

conversione del proprio diritto e precisandosi, con riguardo alla fattispecie, che esattamente è stata ritenuta nel giu dizio di merito la legittimazione attiva del Salvi a conte

stare i risultati della perizia di stima e a richiedere la de

terminazione del giusto indennizzo per le porzioni dei

mappali 971 e 1286, sottoposte ad espropriazione, data la sua qualità di proprietario al momento dello esproprio. (Omissis)

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile ; sentenza 16 maggio 1964, n. 1203 ; Pres Caizzi P., Est. Sparvieri, P. M. Gentile (conci, conf.) ; Romano (Avv. Santoro) c. Candelli (Avv. Pro

speretti).

(Conferma Trib. Taranto 7 febbraio 1962)

Esecuzione forzata in genere — Sentenza provviso riamente esecutiva — Inibitoria parziale — IMoti iica dell'ordinanza — Necessità — Esclusione (Coti, proc. civ., art. 479).

Esecuzione forzata in genere — Precetto — Delega al difensore — Trascrizione sulla copia — Limili

(Cod. proc. civ., art. 83, 125, 480). Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie —

Pignoramento immobiliare — Notifica per mezzo del servizio postale — Validità (Cod. proc. civ., art. 492, 496, 555).

Ove in sede di inibitoria Vefficacia della clausola di esecu zione provvisoria sia stata limitata ad una somma minore di quella per cui è stata pronunciata condanna in primo grado, la parte che intende agire esecutivamente per la somma così ridotta non deve notificare, oltre la sentenza, Vordinanza che ha pronunciato sull'inibitoria. (1)

È valido il precetto sottoscritto, su originale e copia, dal

difensore munito d'una procura che, apposta sull'originale, sia menzionata ma non integralmente trascritta sulla

copia. (2) Il pignoramento immobiliare può essere notificato per mezzo

del servizio postale dall'ufficiale giudiziario addetto al

tribunale competente a persona residente fuori della circo

scrizione territoriale dello stesso tribunale. (3)

La Corte, ecc. — Devesi, anzitutto, ordinare di ufficia

la riunione, sotto il più antico numero di ruolo, di entrami) '

i ricorsi proposti dalla Romano e concernenti opposizione ad atti dello stesso procedimento esecutivo.

Con il primo mezzo del ricorso contro la sentenza di

rigetto della opposizione al precetto la ricorrente Romano

Rosa denuncia la violazione dell'art. 479 cod. proc. civ.

(1) In senso conforme, a proposito dell'ordinanza collegiale che revoca l'inibitoria concessa dall'istruttore, Pret. Milano 25 novembre 1959, Foro it., Rep. 1960, voce Esecuzione in genere, n. 40.

Per riferimenti, Cass. 21 ottobre 1957, n. 4000, id., 1958, I, 52, che ha qualificato opposizione agli atti esecutivi quella con cui si lamenta l'omessa notifica, con la sentenza di primo grado, dell'ordinanza d'esecutorietà provvisoria pronunciata dall'istrut tore in appello.

(2) A proposito della delega al difensore nel giudizio di

cassazione, si ritiene pacificamente che, pur in mancanza della

trascrizione, nella copia notificata, della procura rilasciata in calce o a margine del ricorso (o controricorso), basta risulti, da elementi sicuri ed univoci, che il mandato sia stato conferito

prima o contemporaneamente alla notificazione dell'atto (Cass. 17 settembre 1963, n. 3227, 5 settembre 1963, n. 2437, 6 dicembre, 1963, n. 3109, 27 marzo 1963 n. 764, Foro it., Rep. 1963, voce

Cassazione civ., nn. 178-185 ; 15 febbraio 1962, n. 304, 27 giugno 1962, n. 1661, 20 luglio 1962, n. 1958, id., Rep. 1962, voce cit., nn. 180, 182, 183.

(3) Non constano precedenti in termini. Conformi : Andrioli, Commento, III*, pag. 83 sub art. 492 ;

Calvosa, Struttura del pignoramento, ecc., pag. 104. Per la pos sibilità del pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, che

esegue il pignoramento per notifica : Andrioli, op. cit., pag. 89 sub art. 494 ; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico', pag. 106.

Il Poro Italiano — VoLumt LX.XXVU — Parte /-72,

This content downloaded from 92.63.103.2 on Sat, 28 Jun 2014 17:22:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione III civile; sentenza 16 maggio 1964, n. 1203; Pres Caizzi P., Est. Sparvieri, P. M. Gentile (concl. conf.); Romano (Avv. Santoro) c. Candelli (Avv. Prosperetti)

1131 PARTE PRIMA 1132

in relazione all'art. 360, n. 3, del codice stesso, assumendo

che la denunciata sentenza avrebbe erroneamente ritenuto

cbe il titolo esecutivo fosse costituito soltanto dalla sen

tenza 29 aprile-15 maggio 1960 del Tribunale di Taranto, munita di clausola di provvisoria esecuzione, e cbe per tanto il Candelli non fosse tenuto, per procedere ad esecu

zione forzata contro la debitrice, a notificarle previamente, oltre alla sentenza, anche la ordinanza 29 luglio 1960 del

consigliere istruttore della causa in grado di appello, con

la quale la clausola di provvisoria esecuzione era stata

limitata alla minore somma di lire 4.040.370 rispetto a

quella di 8.080.753, ch'essa Eomano era stata dal tribu

nale condannata a pagare. La censura è infondata.

Se in sede d'inibitoria l'efficacia della clausola di prov visoria esecuzione sia stata limitata ad una somma minore

di quella, per cui è stata emessa condanna in primo grado, la parte che intenda agire esecutivamente per il soddisfa

cimento del proprio credito nei limiti della somma ridotta, non ha l'onere di notificare in forma esecutiva al debitore, oltre alla sentenza dichiarata provvisoriamente eseguibile, anche la ordinanza con la quale è stato provveduto sulla

domanda d'inibitoria. In tal caso, per vero, la sentenza

impugnata, finché non sia confermata o riformata dal giu dice di appello, conserva, nei limiti della minore somma

all'uopo determinata, l'attitudine legittimatrice alla ese

cuzione forzata, ch'essa attinge dalla propria qualità di

titolo esecutivo, e non dal provvedimento di cui all'art.

351 cod. proc. civ., al quale, pertanto, non può attribuirsi

efficacia di atto integrativo del titolo esecutivo, con l'ul

teriore conseguenza che la notificazione del provvedimento stesso non può considerarsi richiesta dall'art. 479 del citato

codice, perchè non costituisce condizione dell'azione ese

cutiva. (Omissis) Infine, con il terzo mezzo la ricorrente denuncia la

violazione dell'art. 83 cod. proc. civ. in relazione all'art.

360, n. 3, del codice stesso, assumendo che la denunciata

sentenza avrebbe erroneamente escluso la nullità del pre cetto per la mancata apposizione della procura speciale sulla copia di esso notificata alla debitrice.

Anche tale censura è infondata. Correttamente la de

nunciata sentenza ha rilevato che, secondo la giurispru denza di questa Corte, al precetto è applicabile con i neces

sari adattamenti la disciplina delle citazioni, non solo per

quanto attiene alla sua notificazione, sibbene anche per

quanto riguarda le relative sanatorie e nullità. Applicabile è, dunque, l'art. 163, n. 6, cod. proc. civ., il quale in tanto

si limita a disporre che la citazione deve contenere, tra

l'altro, la indicazione della procura, se questa è stata già rilasciata con atto separato, in quanto ritiene che, fuori

di questa ipotesi, la procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto di citazione viene notificata con la

copia dell'atto stesso. Ciò posto, e premesso altresì che, ove, con il ricorso per cassazione si denunci un error in

procedendo, il Supremo collegio conosce anche del fatto, è da rilevare nel caso che ne occupa che l'atto di precetto risulta sottoscritto, sia nell'originale sia nella copia, dal

l'avv. Angelo Ajrò, nella qualità di rappresentante e difen sore del precettante Candelli Giuseppe e che la procura speciale rilasciata a favore del prenominato legale a mar

gine dell'originale dell'atto di precetto non risulta trascritta nella copia notificata, a margine della quale leggesi, invece, testualmente : « vi è mandato a margine A. Ajrò ».

Orbene, per considerare accertata la provenienza di un

precetto o di una citazione da procuratore munito di man

dato e per escludere, perciò, la inesistenza giuridica del

l'atto, non è necessario che la procura speciale rilasciata in calce o margine dell'atto originale di precetto sia inte

gralmente trascritta nella copia notificata, bastando che in questa sia fatta menzione della esistenza della procura e che sia l'originale sia la copia dell'atto siano sottoscritti, a norma dell'art. 125 cod. proc. civ., all'uopo richiamato dall'ult. comma del successivo art. 480, dal procuratore, al quale il mandato è stato conferito.

Con il primo mezzo dell'altro ricorso la Eomano deduce

la violazione degli art. 494, 492, 555, 149 cod. proc. civ.

e 157 delle relative disposizioni di attuazione in relazione

all'art. 360, n. 3, cod. stesso, sull'assunto che il tribunale, nel rigettare la opposizionejal pignoramento immobiliare,

avrebbe erroneamente ritenuto che esso potesse eseguirsi mediante notifica del relativo atto al debitore a mezzo del

servizio postale. Ad avviso della ricorrente invece, il pigno ramento si sarebbe dovuto considerare inficiato da nullità,

perchè con la notifica* di esso per mezzo della posta la

debitrice sarebbe stata"privata della facoltà di evitare la

misura esecutiva versando nelle mani dell'ufficiale giudi ziario la somma dovuta con gli accessori.

La censura non è meritevole di accoglimento. L'art.

492 cod. proc. civ., compreso nel capo concernente la espro

priazione forzata in generale, nel precisare che il pignora mento consiste nella ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre alla

garanzia del creditore procedente i beni che si assoggettano alla espropriazione, fa salve le forme particolari previste nei capi seguenti, le quali sono in realtà diverse a seconda

che trattisi di pignoramento mobiliare presso il debitore o

di pignoramento immobiliare. Nel primo caso, l'ufficiale

giudiziario accede alla casa del debitore e procede perso nalmente alla ricerca delle cose da pignorare, alla determi

nazione del loro valore con l'assistenza, se necessaria, di

uno stimatore da lui scelto : provvede alla custodia delle

cose colpite dal pignoramento ed infine rivolge al debitore

o, in sua assenza, alle persone indicate nell'art. 139, la

ingiunzione di cui all'art. 492, redigendo processo verbale

di tutte le operazioni compiute (art. 513, 517, 520, 521, 518 cod. proc. civ.). Se, dunque, si debba procedere a

pignoramento mobiliare presso il debitore, il che richiede

necessariamente la presenza e l'attività dell'ufficiale giudi ziario, nulla si oppone all'esercizio, da parte del debitore, se presente, della facoltà consentita dall'art. 494 di evitare

il pignoramento con il versare nelle mani dell'ufficiale giu diziario la somma per cui si procede nonché l'importo delle

spese, anche con riserva di ripetere quanto è stato ver

sato. Anzi può ragionevolmente presumersi che la ipotesi

maggiormente considerata dalla citata disposizione sia

proprio quella del pignoramento mobiliare presso il debi

tore, trattandosi del mezzo di esecuzione più spesso ricor

rente e più facilmente evitabile per essere normalmente

utilizzato per il soddisfacimento di crediti non garantiti e

d'importo non particolarmente rilevante.

Il pignoramento immobiliare, invece, si esegue (art.

555) mediante notificazione al debitore e successiva trascri

zione di un atto contenente l'esatta indicazione dei beni e

diritti immobiliari, che s'intendono sottoporre ad esecu

zione, nonché la ingiunzione di cui all'art. 492 cod. proc. civ. Per conseguenza, ove si tratti di procedere a pignora mento immobiliare, il debitore può avvalersi della facoltà

prevista nell'art. 494, quando gliene sia consentito l'effet

tivo esercizio, il che si verifica soltanto se alla notificazione

dell'atto di pignoramento debba procedere direttamente

l'ufficiale giudiziario. Questi, infatti, nei procedimenti in

materia civile e commerciale, è autorizzato a valersi del servizio postale per la notificazione degli atti nel comune dove risiede (art. 1 r. decreto 21 ottobre 1923 n. 2393 e 149 cod. proc. civ.) ed è obbligato ad avvalersi del servizio

stesso per la notificazione degli atti da eseguirsi fuori del comune di sua residenza (art. 89, 1° comma, legge 18 ot

tobre 1951 n. 1128) eccetto che, in ogni caso, la parte chieda che la notificazione sia eseguita personalmente dal

l'ufficiale giudiziario. Il quale, ove sia addetto all'autorità

giudiziaria competente per il procedimento è, dal 2° comma

aggiunto all'art. 89 della citata legge n. 1128 del 1951 dalla legge 3 maggio 1956 n. 391, autorizzato a notificare,

per mezzo della posta, atti del suo ministero perfino a

persone residenti fuori della circoscrizione territoriale della medesima autorità, sempre quando la parte ne faccia ri

chiesta, come appunto è avvenuto nella specie, in cui l'atto di pignoramento immobiliare è stato notificato per posta dall'ufficiale giudiziario del Tribunale di Taranto, compe tente per il procedimento (art. 26 cod. proc. civ.) alla Romano residente in Alberobello, fuori, cioè, della circo scrizione territoriale dell'indicato tribunale.

This content downloaded from 92.63.103.2 on Sat, 28 Jun 2014 17:22:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: Sezione III civile; sentenza 16 maggio 1964, n. 1203; Pres Caizzi P., Est. Sparvieri, P. M. Gentile (concl. conf.); Romano (Avv. Santoro) c. Candelli (Avv. Prosperetti)

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La norma generale dell'art. 494 cod. proc. civ., per la

quale il debitore può evitare il pignoramento, versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma dovuta e

l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al cre

ditore ed eventualmente con la riserva di ripetere la somma

versata, dev'essere, dunque, coordinata con le disposizioni concernenti la esecuzione del pignoramento mobiliare presso il debitore e del pignoramento immobiliare, noncbè, per

quanto si riferisce a quest'ultimo, con le disposizioni che

prevedono, a seconda dei casi, la facoltà o l'onere dell'uf ficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti : per conseguenza, mentre la dispo sizione del citato art. 494 trova applicazione senza limita zione di sorta quando si deve procedere a pignoramento mobiliare presso il debitore, in tema, invece, di pignora mento immobiliare, poiché nessuna norma vieta che il

relativo atto sia notificato per mezzo della posta, l'indicato articolo si applica solo quando l'ufficiale giudiziario pro ceda o deve necessariamente, perchè richiesto dal creditore,

procedere di persona alla notificazione al debitore dell'atto di pignoramento. (Omissis)

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione li civile; sentenza 6 maggio 1964, n. ir,77 ; Pres. La Via P., Est. Tamburrino, P. M. Colonnese

(conci, conf.) ; Di Biase (Avv. Ungaro) c. Di Biase

(Ayv. Moschella).

(0 issa App. Bari 7 luglio 1962)

Successione — Riunione iittizia — Donazione di im mobile — Espropriazione per pubblica utilità —

Calcolo della sola indennità (Cod. ciy., art. 556, 744, 746, 748 ; legge 25 giugno 1865 n. 2359, sulle espropria zioni per pubblica utilità, art. 52).

Per la determinazione della porzione disponibile ai sensi del l'art. 556 cod. civ., in caso di donazione di immobile espro priato per pubblica utilità in pregiudizio del donatario

anteriormente all'apertura della successione, deve essere

calcolata esclusivamente Vindennità di espropriazione. (1)

(1) Nello stesso senso si è già pronunziato Trib. L'Aquila 24 aprile 1959, Foro it., Rep. 1961, voce Successione, n. 91 ; non constano altri precisi precedent i.

La Corte suprema ha ritenuto applicabili alla riunione fit tizia le norme in tema di collazione concernenti le modalità di determinazione del valore dei beni da conferire e la necessità o meno del conferimento stesso, benché non espressamente richiamate dall'art. 556 cod. civ., concludendo che nella specie dovesse farsi espresso riferimento agli art. 744, 746 (e a conlrariis all'art. 748, 3° comma) del codice civile.

Da queste premesse si è inferito che l'ipotesi oggetto della decisione non poteva rientrare nell'art. 746 cod. civ. che presup pone la volontarietà dell'alienazione da parte del donatario, nè

negli art. 744 e 748, 3° comma, poiché l'espropriazione per pub blica utilità non può essere paragonata al perimento totale o

parziale della cosa (come ad es. nell'ipotesi di confisca senza cor

rispettivo su cui ebbe a pronunziarsi Cass. 28 dicembre 1942, n. 2766, id., Rep. 1942, voce cit., nn. 217, 218).

In realtà il richiamo a questi principi relativi alla materia della collazione poteva anche essere omesso, se si pon mente al fatto che sarebbe stato sufficiente il ricorso all'art. 52 della

legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilità per risolvere la controversia.

Da tale disposizione è infatti possibile desumere che l'in dennità diviene un vero e proprio elemento sostitutivo del bene

espropriato (v. Cass. 29 aprile 1943, id., Rep. 1943-45, voce Espro priazione per p. i., nn. 33, 34 ; v. inoltre Vignocchi, L'indennità di espropriazione, in Jus, 1961, 288 segg. e 294 segg. ed ivi ampia bibliografia, ed in generale Cartono, Espropriazione per pub blica utilità, 1962) a tutti gli effetti (rivendicazione, ipoteche, usufrutto, ecc.), comprese quindi le ipotesi di riunione fittizia ai sensi dell'art. 556 cod. civ. e di collazione. Su quest'ultimo

La Corte, eco. — (Omissis). Il secondo motivo investe

la soluzione di una questione delicata di diritto. Premesso

in fatto — come è stato pacificamente accertato in sede di

merito e come è presupposto del ricorso e del controricorso — che alcuni terreni donati dal de cuius ai figli maschi

furono, successivamente alle donazioni e antecedentemente

alla apertura della successione, espropriati prima a favore

dell'O.n.c. e poi in sede di riforma agraria, si domanda se

i donatari medesimi debbano conferire fittiziamente, allo

scopo della formazione della massa e della determinazione

delle quote di legittima e di disponibile e della eventuale

lesione delle prime, il valore dei terreni medesimi all'epoca

dell'apertura della successione ovvero semplicemente l'inden

nità di espropriazione da essi ricevuta. Contrariamente alla

decisione del tribunale, che ritenne doversi inserire nella for

mazione della massa fittizia o a calcolo l'ammontare delle

punto non si dubita infatti in dottrina che l'art. 746 cod. civ. non possa essere applicato qualora l'immobile venga espropriato per causa di pubblica utilità, essendo in tal caso il donatario tenuto a conferire la sola indennità ricevuta, quali che siano gli eventi posteriori (perimento o deterioramento del bene), poiché per legge tutti i diritti spettanti sul bene espropriato si trasfe riscono sull'indennità medesima (surrogazione reale) (in tal senso :

Forchielli, La collazione, 1958, pag. 317 nota 22 ; N. Coviello, Delle successioni, parte generale, 8a ed. a cura di L. Coviello, 1932, pag. 490, nota 4 ; Melucci, Trattato teorico pratico delle collazioni ed imputazioni, 1880, pag. 289, n. 273).

E opportuno peraltro precisare che l'applicazione analogica alla riunione fittizia di taluni istituti della collazione (ad es. art. 744 e 746, 2° comma, cod. civ.) è possibile in quanto si tratti

dell'oggetto o del valore dei beni da computare ai fini del calcolo di cui all'art. 556 cod. civ. : è chiaro infatti che sostanziali dif ferenze sussistono tra l'azione di riduzione, con la quale si tende alla reintegrazione della quota di legittima, e la collazione, che mira invece a salvaguardare la parità di trattamento tra discen denti (v.. da ultimo, App. Genova 24 maggio 1963, Foro it., Rep. 1963, voce cit., nn. 25-27 ; Cass. 10 giugno 1960, n. 1533, id., 1960, I, 1958).

Così nell'ipotesi di collazione di bene espropriato per pub blica utilità è irrilevante che l'espropriazione intervenga dopo l'apertura della successione poiché resta sempre salvo il diritto di scelta del donatario tra la collazione in natura (ed in tal caso non potrà che essere conferita l'indennità) o per imputazione, con riferimento al valore del bene al momento dell'apertura della successione (ha ritenuto applicabile l'art. 746, 2° comma, anche

all'ipotesi in cui gli atti dispositivi dei beni donati siano stati

compiuti dopo l'apertura della successione, Cass. 18 ottobre 1956, n. 3731, id., 1957, I, 812).

Soltanto se il donatario abbia già optato per l'imputazione del bene donato, sarà tenuto a conferire il valore del bene al mo

mento dell'apertura della successione, anche se questo venga poi espropriato per pubblica utilità.

Il principio che l'espropriazione debba avvenire prima del

l'apertura della successione perchè possa calcolarsi la sola inden

nità, vale nella sola ipotesi di riunione fittizia, ai sensi del

l'art. 556 cod. civile.

Qualora si ammetta il concorso tra azione di riduzione e

collazione (sui limiti entro i quali ciò è possibile si controverte

sia in dottrina sia in giurisprudenza, v. Forchielli, op. cit.> pag. 213, segg. e 293 segg. ; Pino, La tutela del legittimario, 1954,

pag. 90 segg. ; cfr. inoltre Cicu, Successioni per causa di morte,

parte generale, 1961, pag. 529 segg. ; Casulli, Collazione, voce del Novissimo digesto it., 1959, III, pag. 460, n. 3 ; Coviello L., Se il discendente istituito nella disponibile perda il diritto alla col

lazione verso gli altri discendenti istituiti nella sola legittima, in Foro it., 1938, I, 1521 ; Cass. 28 aprile 1949, n. 1025, id., Rep. 1949, voce cit., nn. 133, 134 ; App. Firenze 7 luglio 1950, id.,

Rep. 1950, voce cit., nn. 99, 100) potrebbe quindi verificarsi la

ipotssi che ai discendenti istituiti nella disponibile venissero ad debitate due volte le donazioni da essi ricevute ; una prima volta a titolo di riunione fittizia (art. 556 cod. civ.) ed una seconda

volta a titolo di collazione (v. Forchielli, op. cit., pag. 214, che

trae da questa incongruenza la deduzione che non vi possa essere

concorso tra collazione e riduzione nell'ipotesi di preterizione del legittimario o di istituzione nella sola legittima).

Ne deriverebbe^ nell'ipotesi che il bene venisse espropriato dopo l'apertura della successione, che ai fini della riunione fit

tizia si debba tener conto del valore del bene donato, ed ai fini

della collazione della sola indennità di espropriazione.

Morello

This content downloaded from 92.63.103.2 on Sat, 28 Jun 2014 17:22:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended