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Sezione III civile; sentenza 16 novembre 1961, n. 2670; Pres. Pellettieri P., Est. D'Amico S., P. M....

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Sezione III civile; sentenza 16 novembre 1961, n. 2670; Pres. Pellettieri P., Est. D'Amico S., P. M. Caldarera (concl. conf.); Spoto (Avv. Cavaliere) c. Aldisio (Avv. Mango) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 707/708-709/710 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150425 . Accessed: 25/06/2014 06:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 06:36:41 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III civile; sentenza 16 novembre 1961, n. 2670; Pres. Pellettieri P., Est. D'Amico S., P.M. Caldarera (concl. conf.); Spoto (Avv. Cavaliere) c. Aldisio (Avv. Mango)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 707/708-709/710Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150425 .

Accessed: 25/06/2014 06:36

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707 PARTE PRIMA 708

CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile ; sentenza 16 novembre 1961, n. 2670 ; Pres. Pellettieri P., Est. D'Amico S., P. M. Cal

darera (ooncl. conf.); Spoto (Aw. Cavaliere) c.

Aldisio (Aw. Mango).

(Gonferma App. Napoli 9 ottobre 1959)

Interessi — Interessi usurari — Nozione (Cod. civ., art. 1815; cod. pen., art. 644).

Ingiunzione (procedimento per) — Opposizione ad

ingiunzione su eambiale — Condanna nelle spese del decreto ingiuntivo — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 91, 645).

Gli interessi, ancorche pattuiti in misura elevata, non possono considerarsi usurari se il debitore non versava in stato

di bisogno, ne il creditore aveva profittato di tale stato. (1)

(1) Nei precisi termini della massima, cons. App. Milano 29 febbraio 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Mutuo, n. 9 ; App. Roma 6 marzo 1952, id., Rep. 1953, voce Usura, n. 7 ; cui, adde, in senso sostanzialmente conforme, Cass. 4 dicembre 1957, n. 4567, id., Rep. 1957, voce Interessi, n. 3, richiamata nella motivazione della presente sentenza ; 20 giugno 1957, n. 2346, ibid., voce Usura, n. 5 ; 30 giugno 1955, n. 2018, id., Rep. 1955, voce eit., n. 1 e 14 aprile 1953, n. 967, id., Rep. 1953, voce cit., n. 1, pure eitate in motivazione ; 30 maggio 1953, n. 1638, ibid., n. 5 ; App. Roma 15 gennaio 1952, id., Rep. 1952, voce cit., n. 8 ; App. Genova 28 dicembre 1950, id., Rep. 1951, voce Interessi, n. 18 ; Cass. 15 maggio 1940, n. 1572, id., 1941, I, 457, con nota di richiami.

Con sent. 14 luglio 1961, n. 1720, id., Mass., 445, la Suprema corte, affermando ehe la sanzione di nullita della clausola con cui sono convenuti interessi usurari e della riduzione di questi alia misura legale, contenuta nell'art. 1815 cod. civ., richiama neces sariamente la nozione di usura, di cui all'art. 644 cod. pen., si 6 discostata dall'orientamento invalso presso i giudici di merito, secondo cui, per 1'applicability dell'art. 1815, 2° comma, cod. civ., 6 sufficiente la sproporzione obiettiva del corrispettivo pattuito, senza che occorra il concorso degli elementi richiesti dal codice

penale per la configurability del reato di usura (App. Caltanis setta 6 luglio 1957, id., Rep. 1958, voce Interessi, n. 5 ; Trib. Benevento 21 dicembre 1954, id., Rep. 1955, voce Usura, n. 3, riformata da App. Napoli 9 ottobre 1959, confermata dalla pre sente sentenza ; Trib. Torino 6 settembre 1950, id., Rep. 1950, voce Mutuo, n. 7 ; contra, Trib. Genova 12 gennaio 1957, id., Rep. 1957, voce Usura, n. 13). Secondo App. Napoli 26 novembre

1954, id., Rep. 1955, voce Interessi, n. 2 (pubblicata in extenso, con nota di Venditti, in Giust. civ., 1955,1, 642), il capov. dell'art. 1815 cod. civ., che commina la nullitä, della clausola, con la quale sono stati convenuti interessi usurari, non ha lo scopo di deter minare in quali casi e sotto quali presupposti gli interessi si debbano considerare usurari, ma soltanto di stabilire le parti colari conseguenze di una tale pattuizione.

Circa lo stato di bisogno, di cui all'art. 644 cod. pen., la

giurisprudenza 6 ormai consolidata nel ritenere che se da un lato esso non deve essere inteso come uno stato di necessita tale da annientare in modo assoluto la liberty di determinazione del

soggetto passivo, non puö dall'altro lato identificarsi con la mera

difficoltä, che induca a ricorrere al credito, ma deve pur sempre raggiungere una intensita tale da indurre il debitore ad accettare le condizioni usurarie, cons. Cass. 15 febbraio 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Usura, n. 1 ; 14 ottobre e 13 dicembre del 1958, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 2, 6 ; 26 e 18 aprile del 1958, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 2-4 ; App. Roma 12 gennaio 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 10 ; Cass. 3 marzo 1955, id., Rep. 1955, voce cit., n. 4 ; 23 febbraio 1954, id., Rep. 1954, voce cit., n. 13 ; 27 marzo 1951, id., Rep. 1951, voce cit., n. 2 ; Pret. Genova

12 giugno 1950, id., Rep. 1950, voce cit., n. 2. Secondo Trib. Bologna 3 dicembre 1945, id., 1944-46, II, 73,

con nota di richiami, lo stato di bisogno, presupposto del reato di usura, non h considerato come una situazione materiale, ma come una condizione psicologica ; ne va inteso in senso stretta mente personale, perchd puö dipendere da cause anche estranee alia propria persona, come per provvedere ad altre persone care, ed in simile stato di bisogno puö trovarsi, non solo il povero, ma anche il ricco.

In dottrina, sugli interessi ultralegali, cons., per tutti, Fra

gali, sub art. 1815, in Commentario del cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, 1956, pag. 347 e segg.

Il debitore, la cui opposizione e respinta, e tenuto ai rim borso delle spese, cui & stato eondannato con il decreto

ingiuntivo, cmclie se questo e stato chiesto sulla base di cambiale. (2)

La Corte, ecc. — I ricorrenti, con il primo mezzo, de nunciano la violazione dell'art. 1815 cod. civ., sostengono ehe, contrariamente a quanto e stato affermato dalla Corte

d'appello, gli interessi devono ritenersi usurari ogni qual volta siano obiettivamente eccessivi ed esorbitanti, eosicche si deve prescindere dallo stato di bisogno del debitore e dal consapevole approfittamento di taie stato da parte del creditore.

La censura õ infondata. Dai ricorrenti viene riproposta una questione ormai piu volte ed in senso contrario de cisa da questa Corte : la pattuizione di interessi elevati non costituisce di per se negozio illecito, taie essendo solo quello in cui si ravvisano gli estremi del reato di

usura, a norma dell'art. 644 cod. pen. ; quindi, in tanto

puõ ritenersi Filliceita del contratto, in quanto ricorrano un vantaggio usurario, conseguito o conseguibile, lo stato di bisogno del debitore ed il consapevole approfittamento di tale stato da parte del creditore (Cass., Sez. un., 14 aprile 1953, n. 967, Foro it., Eep. 1953, voce Usura, n. 1 ; 30

giugno 1955, n. 2018, id., Kep. 1955, voce eit., n. 1 ; 4 di cembre 1957, n. 4567, id., Eep. 1957, voce Interessi, n. 3, e altre).

Con il secondo motivo, denunciandosi la violazione dell'art. 329, 2° comma, cod. proc. civ. e il difetto di mo

tivazione, si sostiene che la Corte d'appello non poteva condannare i ricorrenti alle spese del decreto ingiuntivo, in quanto la controparte appellante era insorta unica mente avverso la statuizione di primo grado, che aveva affermato l'usurarieta degli interessi; in ogni caso, biso

gnava indicare le ragioni della condanna alle predette spese che dal Tribunale erano state poste a carico del

l'Aldisio, non solo perche l'opposizione al decreto ingiun tivo era stata accolta, ma anche perche era stato ritenuto

illegittimo e superfluo il ricorso alia procedura monitoria.

Queste censure non possono essere attese. Innanzi tutto non sussiste la denunciata acquiescenza dell'ap pellante Aldisio al capo della sentenza del Tribunale re lativo alle spese del decreto ingiuntivo: l'Aldisio, conl'atto di appello, aveva chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e quindi anche la conferma della condanna alle spese con tenuta nel decreto medesimo ; d'altra parte la condanna al pagamento delle spese processuali e una conseguenza legale del fatto obiettivo della soccombenza, ed il giudice vi provvede indipendentemente dalle richieste delle parti, ciõ che vale ovviamente anche per le spese del procedi

(2) Fermo restando il principio per il quale anche nel giu dizio di opposizione a decreto ingiuntivo la condanna nelle spese segue la soccombenza, secondo le regole ordinarie (Cass. 27 luglio 1945, n. 616, Foro it., Rep. 1943-45, voce Ingiunzione, n. 59 ; 10 gennaio 1942, n. 176, id., Rep. 1942, voce cit., n. 87), la Su prema corte ha ritenuto (sent. 12 dicembre n. 3880 e 18 aprile n. 1268 del 1958, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 49, 50) che spetta al giudice di merito, nel suo criterio discrezionale, escludere in tutto o in parte le spese del decreto, ove ritenga fondata in parte l'opposizione, precisando (sent. 12 gennaio 1957, n. 50, id., Rep. 1957, voce cit., n. 116 [pubblicata in extenso, con nota di Lega, in Giur. it., 1958, I, 1, 128] ; sent. 23 gennaio 1954, n. 158, Foro it., Rep. 1954, voce cit., n. 112) che, ove sia ricono sciuta ! 'am missi bi I it del decreto ingiuntivo e respinta l'opposi zione medesima, le spese giudiziali dipendenti dalla infondata pretesa dell'opponente non assorbono quelle rese necessarie dal rituale procedimento monitorio, ma si cumulano con queste.

Nel senso che, nel caso di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in mancanza dei requisiti di legge, il giudice ha la facolta non l'obbligo di escludere, nella liquidazione finale delle spese a carico dell'opponente, 1'importo di quelle relative al decreto, cons. Cass. 25 settembre 1959, n. 2613, id., Rep. 1959, voce cit., n. 100.

Per qualche riferimento, a proposito dei rapporti tra l'azione causale del creditore cambiario e il processo di ingiunzione, cons, la nota di M. Acone a Cass. 11 luglio 1960, n. 1878, in questa rivista, 1961, I, 1961.

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709 GIURISPRUDENZA GOSTITUZIONALE E CIVILE 710

i mento monitorio (Cass. 28 maggio e 30 luglio 1957, nn.

1970 e 3224, Foro it., Rep. 1957, voce Spese giudiziali, nn. 8, 9).

Nö ö esatto ehe l'Aldisio, fornito di titolo cambiario,

dovesse in base ad esso necessariamente iniziare il procedi mento esecutivo con la conseguenza di non poter chiedere

il rimborso delle spese del decreto ingiuntivo : la realiz

zazione giudiziale dei diritti carnbiari puõ conseguirsi, sia iniziando l'esecuzione forzata, sia istituendo il processo di cognizione, oosi con citazione, come con ricorso diretto

ad ottenere il decreto d'ingiunzione. Yero e che queste ovvie

considerazioni non sono contenute nella sentenza impu

gnata, ma non ne puõ conseguire l'ammissibilita del ricorso

per cassazione sotto il profilo del difetto di motivazione,

poiche il punto decisivo della controversia, die consente

la detta impugnazione a norma dell'art. 360, n. 5, cod. proc.

civ., e un punto di fatto e non un punto di diritto ; quando l'omessa o insufficiente motivazione concerne una que stione di diritto la Corte di cassazione ha il potere di cor

reggere, ed ancho di indicare, se nella sentenza impugnata siano mancanti, le ragioni di diritto cbe ne sorreggono il dispositivo, a norma dell'art. 384, 2° comma, cod. proc. civile. (Omissis)

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SÜPREMA Dl CASSAZIONE.

Sezione III civile ; sentenza 9 novembre 1961, n. 2604;

Pres. Pellettieri P., Est. Forlenza, P. M. Colon

nese (conol. conf.); Ferrari (Aw. Zapparoli, Man

zoki, Giovanardi) c. Istituto missioni africane (Aw.

Crivelli).

(Oonferma App. Brescia 16 luglio 1959)

Somministrazione (contratto di) — Inadempienze

del somministrante — Eccczione di inadempi

mento — Modalitä d'esereizio (Cod. civ., art. 1460).

Qualora il somministrante sia incorso in gravi inadempienze

rispetto alle prime partite, Vavente diritto alla sommini

strazione pud, non solo rifiutare il pagamento delle par tite non ricevute o non corrispondenti a quelle pattuite, ma altresi ricusare le successive partite. (1)

La Corte, ecc. — Con i primi tre motivi, ehe possono essere

esaminati congiuntamente perclie fra loro strettamente con

nessi, si critica la sentenza della Corte d'appello sotto il

profilo della violazione degli art. 1373, 1569 e 1470 eod.

civ. per aver dichiarato legittimo il comportamento del

Bonizzoni.

Si assume ehe a favore di costui non poteva rioonoscersi

un diritto di reeesso unilaterale, ehe 6 eonsentito esclusiva

mente nei eontratti di somministrazione a tempo inde

terminato (art. 1569 cod. civ.), mentre quello in questione aveva la durata di un anno ; n& poteya essere applicata 1'eceezione di inadempimento, perche egli aveva rifiutato

la meree senza eonstatare se la partita presentava, come

le preoedenti, difetti essenziali.

Le censure non hanno fondamento. Giova innanzi

tutto precisare quale 6 stato il pensiero dei Giudiei di

appello, guardando all'intrinseco della motivazione e non

fermandosi di fronte a qualche incertezza o all'apparente

contraddittorietä di alcune espressioni. Considerando la sentenza nel suo insieme, deve esclu

dersi ehe la decisione adottata abbia avuto per base un

(1) Per riferimenti consulta : Cass. 12 ottobre 1957, n. 3769,

Foro it., Bep. 1957, voce Somministrazione, n. 1 ; App. Firenze

2 agosto 1956, id., Eep. 1956, voce eit., n. 5 ; Trib. Pistoia 5

maggio 1955, id., Rep. 1955, voce eit., n. 5.

Iu dottrina : Giannattasio, Permuta, contratto estimatorio,

somministrazione, Milano, 1960, pag. 278 segg.

diritto del Bonizzoni di recedere unilateralmente dal con

tratto. Anche se in qualche punto della motivazione si

accenna, fuggevolmente e impropriamente, a un potere di recesso, in realtä la Corte d'appello non si e affatto pro

posta il quesito dello scioglimento del rapporto, quesito clie non era stato sollevato dalle parti. II problema posto dall'iniziativa del Ferrari e risolto dalla Corte e stato

solamente questo : at abil ire se l'interruzione del ritiro della

merce fosse stata legittima. Nel risolverlo, la Corte ha riconosciuto nel Bonizzoni

la possibilita di difendersi opponendo l'inadempimento della oontroparte; ciö non costituisce errore alcnno di

diritto.

L 'exceptio non adimpleti contractus (come quella di

non rite adimplenti contractus) puõ infatti farsi valere in

tutti i contratti eon prestazioni corrispettive e tale e indub

biamente la somministrazione.

II principio va inteso, non solamente nel senso di rifiuto

di pagare la partita non ricevuta o non corrispondente a quella pattuita, ma altresi nel senso della facoltä, di ricu

sare le successive partite, quando da parte del sommini

strante si siano verificate gravi inadempienze rispetto alle partite precedenti e il somministrante non abbia dato

adeguate assicurazioni.

Nel contratto di somministrazione il somministrante e,

invero, tenuto ad effettuare piu eonsegne, costitnenti

una serie di prestazioni fra loro connesse per qualitä e

quantitä; stante il carattere di organicita del contenuto

del contratto, le ripetute inesattezze delle prime presta zioni si riflettono sulla prevedibilitä delle altre e, meno

mando la fiducia, determinano una situazione cbe legittima la sospensione dell'esecuzione del contratto. (Omissis)

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SDPREMA DI GÄSSAZIONE.

Sezione III civile; sentenza 28 ottobre 1961, n. 2462;

Pres. Carta P., Est. Lippiello, P. M. Cutrupia

(concl. conf.) ; Pernutti (Avv. Eiz, Romanelli) c.

Mandruzzato (Avv. Guerra).

(Gassa App. Trento 30 ottobre 1958)

Vendita — Alienazione di pellieeia salvo gradimento della conlezionc — IVatura (Cod. civ., art. 1470,

1520). Lavoro autonomo — Contratto d'opera — Clausola

di gradimento — Apponibilitä — Aceonto (Cod.

civ., art. 1331, 1520, 2222).

E compravendita e non contratto d'opera il contratto con

cui una parte si impegna a dare alValtra, dietro corris

pettivo in danaro, una pelliceia confezionata salvo gradi mento della confezione. (1)

La elausola di gradimento, essendo in sostanza un patto di

opzione, non e ineompatibile con un contratto d'opera, ne col versamento d'un acconto. (2)

(1-2) La massima non fa che applicare al caso di specie un

principio oramai incontroverso nella giurisprudenza della Cassa zione (v. Cass. 5 dicembre 1960, n. 3178, Foro it., 1961, I, 235, con osservazione di A. Lenek ; cui aide, a proposito del con tratto di crociera turistica, Cass. 5 maggio 1961, n. 1041, id., 1961, I, 1704, con ampia nota di richiarni): per individuare un contratto che sembra contenere elementi di due tipi contrat tuali diversi occorre stabilire quali elementi obiettivamente vi

prevalgano ; di conseguenza, allorche si acquista una pelliccia, cioö le pelli (scambio di cosa con prezzo = vendita), con obbligo dell'alienante di confezionarle (facere = prestazione d'opera), l'acquisto delle pelli, se si tiene conto del loro valore, 6 l'elemento

prevalente del negozio : perciõ si tratta di compravendita. La

Cassazione 6 piü o meno d'accordo con la dottrina che guarda alia causa del contratto e quando scorge l'assoluta prevalenza di elementi causali d'un certo tipo, considera semplice il con

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