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sezione III civile; sentenza 17 settembre 1996, n. 8306; Pres. Meriggiola, Est. Di Nanni, P.M....

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sezione III civile; sentenza 17 settembre 1996, n. 8306; Pres. Meriggiola, Est. Di Nanni, P.M. Cinque (concl. conf.); Felici e altri (Avv. Dini) c. Banca popolare dell'Etruria e altri. Conferma App. Firenze 13 maggio 1993 Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 10 (OTTOBRE 1996), pp. 2995/2996-2997/2998 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191107 . Accessed: 25/06/2014 03:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.79 on Wed, 25 Jun 2014 03:17:26 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 17 settembre 1996, n. 8306; Pres. Meriggiola, Est. Di Nanni, P.M.Cinque (concl. conf.); Felici e altri (Avv. Dini) c. Banca popolare dell'Etruria e altri. ConfermaApp. Firenze 13 maggio 1993Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 10 (OTTOBRE 1996), pp. 2995/2996-2997/2998Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191107 .

Accessed: 25/06/2014 03:17

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2995 PARTE PRIMA 2996

sembra possa essere contestato nella sua ragione di fondo, con

sistente nella impossibilità di rivalutare una pensione non anco

ra erosa dal processo inflattivo, il primo di essi, d'altra parte, del pari ragionevolmente considera la plausibilità di un raccor

do tra quello che la dottrina ha definito l'adeguamento di se

condo ordine (rivalutazione della base di calcolo riferita ai red

diti di due anni precedenti quello di maturazione del diritto alla

pensione) e l'adeguamento di primo ordine (rivalutazione della

pensione in godimento sin dal momento della sua maturazione, con conseguente riferimento all'indice di svalutazione dell'anno

precedente). Devesi peraltro ritenere che debba essere condiviso quest'ulti

mo indirizzo per il decisivo e conforme riscontro di esso nel

testo stesso delle norme transitorie e di attuazione della 1. n.

576 del 1980. Invero, è agevole rilevare che 1) questa legge disciplina «le

pensioni di vecchiaia che maturano dal 1° gennaio del secondo

anno successivo alla sua entrata in vigore», le pensioni cioè che

maturano dal primo giorno del 1982 (art. 26, 1° comma); 2) sino a tale data «le pensioni restano fisse nella misura in atto

al momento dell'entrata in vigore della presente legge» (art. 26, ultimo comma); 3) «per la prima applicazione dell'art. 16, si

fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entra

ta in vigore della presente legge» e, quindi, testualmente, per la prima rivalutazione delle pensioni disciplinate da questa leg

ge, e cioè maturate non prima del 1982, si deve fare riferimento

agli indici di svalutazione relativi all'anno rispettivamente pre cedente (sia pure, per la prima volta, in applicazione del mede

simo art. 16, con effetto dal lc gennaio 1983). Tale considerazione testuale della legge fornisce dunque un

supporto inconfutabile — non suscettibile di influenza alcuna

dalla interpretazione eventualmente diversa, nella medesima ma

teria, del sistema previdenziale generale dell'assicurazione gene rale obbligatoria e di quello di altri ordini professionali, atteso il carattere speciale della legge in esame (sicché non è condivisi bile la sentenza di segno contrario 12 gennaio 1993, n. 260,

id., 1993, I, 1110, di questa Suprema corte) — al secondo degli indirizzi giurisprudenziali su riferiti, che, pur non avendone da

to esplicitamente conto, ha però seguito autonomamente quella che appare la ratio — appunto testuale — del sistema della leg

ge medesima.

Può pertanto in materia essere enunciato il seguente principio di diritto (al quale risulta conforme la sentenza impugnata, che di conseguenza non merita le censure mossele):

«In tema di pensioni a carico della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, il sistema di

adeguamento introdotto dall'art. 16 1. 20 settembre 1980 n. 576 —• che prevede aumenti annuali, da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiega ti, e da corrispondersi con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso — comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del de creto interministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi de

terminato, pur essendo l'epoca di riferimento — considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione — anteriore al momento di maturazione del diritto».

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Il Foro Italiano — 1996.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 17 set

tembre 1996, n. 8306; Pres. Meriggiola, Est. Di Nanni, P.M.

Cinque (conci, conf.); Felici e altri (Avv. Dini) c. Banca po

polare dell'Etruria e altri. Conferma App. Firenze 13 maggio 1993.

Revocatoria (azione) — Prestazione di garanzia — Condizioni

dell'azione (Cod. civ., art. 2901).

Va confermata la sentenza di appello che abbia ritenuto di dare

ingresso alla revocatoria nei confronti della concessione gra tuita di garanzia sulla base del pregiudizio recato alle ragioni del creditore e della relativa consapevolezza del debitore. (1)

Svolgimento del processo. — 1. - Portilio Fedeli, Silvano Fe

deli, Marisa Parroni in Fedeli, Rosa Menci in Fedeli, con atto

pubblico del 7 novembre 1986, hanno costituito ipoteca volon taria sui loro beni in favore di Franco Felici e Renato Felici.

La Banca popolare dell'Etruria, creditrice di Portilio Fedeli, Silvano Fedeli, Marisa Parroni e Rosa Menci, ha convenuto in giudizio i propri debitori ed i Felici davanti al Tribunale di Arezzo, chiedendo che l'ipoteca volontaria fosse dichiarata inef ficace nei suoi confronti.

L'attrice ha dichiarato: che i Fedeli erano debitori nei suoi

confronti della somma di oltre 49 milioni; che a tutti i debitori era stato rivolto l'invito alla restituzione delle somme indicate; che l'ipoteca era stata concessa in suo danno.

Costituitisi in giudizio, i Felici hanno eccepito che l'ipoteca era stata loro concessa a garanzia di un debito scaduto, conte stando in fatto ed in diritto il fondamento dell'azione intrapre sa. I Fedeli si sono rimessi alla decisione del tribunale.

2. - La domanda della banca è stata accolta dal tribunale. Il Tribunale di Arezzo, dopo avere accertato che sui beni im

mobili dei Fedeli, del valore di 780 milioni, risultavano iscritte

ipoteche per lire 794 milioni circa, ha ritenuto: a) che l'iscrizio ne dell'ipoteca consensuale per lire 450 milioni costituiva atto di natura pregiudizievole per il credito dello scoperto di conto corrente superiore a lire 49 milioni; b) che tutti i Fedeli erano a conoscenza del debito con la banca; c) che l'atto di iscrizione

dell'ipoteca era a titolo gratuito; d) che l'ipoteca non era stata costituita per un debito scaduto.

La decisione del tribunale è stata confermata dalla Corte di

appello di Firenze con sentenza del 13 maggio 1993.

La corte di appello ha ritenuto che non risultava provato che la concessione dell'ipoteca volontaria fosse anteriore al credito dei Felici e che le difese degli appellanti si riducevano a generi che eccezioni di inammissibilità dell'azione revocatoria.

3. - Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ri corso Santi, Renato e Franco Felici. Gli intimati Banca popola re dell'Etruria, Portilio Fedeli, Silvano Fedeli, Marisa Parroni in Fedeli, Rosa Menci in Fedeli non hanno svolto attività difen siva in questa sede.

Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso svolge due motivi. Con il primo motivo è denunciata violazione ed errata appli

cazione dell'art. 2901 c.c. I ricorrenti si riferiscono a quella parte della sentenza impu

gnata nella quale è stato ritenuto che l'ipoteca volontaria costi tuita dai Fedeli sui loro beni è atto a titolo gratuito.

Essi sostengono che la corte di appello, prima di ritenere la

gratuità dell'atto di costituzione dell'ipoteca volontaria, avreb be dovuto verificare se il credito garantito era contestuale alla

prestazione della garanzia ed aggiungono che nella sentenza im

pugnata manca anche ogni accertamento sugli altri presupposti dell'azione revocatoria, costituiti dall'esistenza di un preordina

(1) Si dirà che la massima non fa onore alla sentenza, resa presumi bilmente sdrucciolevole dalla fumosità del ricorso per cassazione. Vero. Ma si sarebbe potuto fare di peggio. Per esempio, portare in esponente la motivazione, che, con fare didascalico, spiega come: a) la prestazio ne contestuale di garanzia si presuma gratuita; b) la gratuità dell'atto di disposizione implichi irrilevanza dello stato soggettivo del terzo. Po co oltre, si allude oscuramente alla possibilità di attaccare la sentenza appellata per la «conclusione implicita» che i terzi garantiti — in un caso in cui la costituzione dell'ipoteca si assumeva posteriore al sorgere del credito — fossero «partecipi della preordinazione dolosa della pre stazione dell'ipoteca» stessa. E qui conviene fermarsi. Perché l'art. 2901 c.c. è un'altra cosa. Soprattutto, va letto. [R. Pardolesi]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

to accordo tra i Felici ed i Fedeli in danno della banca e dalla

conoscenza da parte dei Fedeli del pregiudizio arrecato alla banca.

Con il secondo motivo è denunciata insufficiente motivazione

su punti decisivi della controversia.

Con la censura i Felici denunciano che la Corte di appello di Firenze ha dichiarato che l'unico motivo dell'appello era da

to dalla qualificazione gratuita della costituzione dell'ipoteca e

sostengono che, invece, essi avevano sempre affermato l'inam

missibilità dell'azione revocatoria.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente data

l'evidente connessione dei problemi posti. Essi non sono fondati.

2.1. - Dall'art. 2901 c.c. si ricava che il creditore che esperi sce l'azione revocatoria deve provare:

a) il «pregiudizio alle [proprie] ragioni»: che si profili, cioè, il pericolo che l'azione esecutiva che egli potrà esercitare contro

il debitore inadempiente possa non conseguire gli effetti sperati

(cosiddetto eventus damni), ossia l'impossibilità o la maggiore difficoltà per lui di soddisfarsi sul restante patrimonio del debi

tore. A questo fine la legge non attribuisce alcuna rilevanza

al fatto che l'atto di disposizione del debitore sia anteriore o

successivo al sorgere del credito: quello che conta è solo il fatto

che l'evento dannoso sia conseguenza diretta ed immediata del

l'atto del quale si chiede la dichiarazione di inefficacia e non

di un atto diverso, non connesso al primo: Cass. 29 ottobre

1977, n. 4677 (Foro it., Rep. 1977, voce Revocatoria (azione), n. 9);

b) il fatto soggettivo della conoscenza (cosiddetta scientia frau

dis) di questo pregiudizio da parte del debitore. Per questo pre

supposto l'elemento soggettivo del debitore si configura diver

samente a seconda che l'atto di disposizione sia anteriore o suc

cessivo al sorgere del credito. Nel primo caso è richiesto che

esso sia stato preordinato allo scopo specifico di arrecare pre

giudizio alle future ragioni del creditore; nell'altro caso che il

debitore sia a conoscenza (nel senso della consapevolezza) di

tale pregiudizio: Cass. 20 febbraio 1989, n. 987 (id., Rep. 1989, voce cit., n. 4);

c) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso

è coinvolta anche la posizione soggettiva del terzo acquirente. In questo caso ancora una volta è necessario distinguere se l'at

to di disposizione sia anteriore o successivo al sorgere del credi

to: nella prima ipotesi è richiesto anche che il terzo sia partecipe della dolosa preordinazione dell'atto (cosiddetto consilium

fraud is). II 2° comma del citato art. 2901 dispone che gli atti di presta

zione di garanzia (personale o reale come l'ipoteca), sono consi

derati a titolo oneroso ove la prestazione della garanzia sia con

testuale al debito garatito. Nel caso di prestazione della garanzia il profilo della onerosi

tà o gratuità nella prestazione di garanzia dipende, cioè, dalla

garanzia contestuale o da quella non contestuale.

A) Onerosità o gratuità nella prestazione di garanzia conte

stuale. Il 2° comma dell'art. 2901 c.c. contiene una presunzione

legale ed assoluta di onerosità della prestazione della garanzia, che non è possibile superare con prova contraria. La contestua

lità non deve essere intesa in senso documentale o cronologico, ma è sufficiente che risulti che il credito rappresenti il compen so (la ragione giustificatrice) della garanzia.

La revocatoria di atto di prestazione di garanzia contestuale

si disinteressa della posizione del terzo. Infatti, in questo caso,

oltre al presupposto dell 'eventus damni, è sufficiente la sola

scientia fraudis del debitore.

B) Onerosità o gratuità nella prestazione di garanzia non con

testuale. Argomentando a contrario dall'ipotesi precedente si

ricava il carattere gratuito della prestazione della garanzia non

data contestualmente al sorgere del credito garantito. L'azione revocatoria di atto di prestazione di garanzia non

contestuale, invece, presuppone la prova degli elementi oggetti vi e di quelli soggettivi riferiti al debitore ed al terzo per come

essi sono stati indicati in precedenza. Il terzo al quale occorre fare riferimento è il creditore a favo

re del quale la garanzia è stata prestata dal debitore.

2.2. - Nella sentenza impugnata il presupposto oggettivo del

danno per la Banca dell'Etruria derivante dalla prestazione del

l'ipoteca da parte dei Fedeli è stato esaminato ed inteso nel

Il Foro Italiano — 1996.

senso che la prestazione poteva rendere effettivamente più diffi

cile la realizzazione del credito della Banca popolare dell'Emma.

La conclusione non è criticabile, stante il principio di salvez

za delle cause legittime di prelazione (tra le quali è compresa

l'ipoteca) indicate dall'art. 2741 c.c.

Sotto questo profilo, quindi, la censura contenuta nel secon

do motivo, che il presupposto non è stato esaminato dalla corte

di Firenze, è infondata.

2.3. - Per quanto riguarda l'elemento soggettivo riferito ai

debitori, secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dalla sen

tenza impugnata, il giudice di primo grado ha accertato che

i Fedeli erano stati messi a conoscenza dell'esistenza del credito

della banca, di modo che, trattandosi di atto successivo al sor

gere del credito di questa, essi avevano la consapevolezza del

pregiudizio che la concessione della garanzia arrecava.

Su questo punto specifico la corte di Firenze dichiarava che

gli appellanti (attuali ricorrenti) avevano «omesso completamente di motivare la doglianza» di inammissibilità dell'azione revo

catoria.

La corte di appello, con questa espressione, si riferisce evi

dentemente alla disposizione contenuta nell'art. 346 c.p.c., se

condo la quale gli appellanti Felici dovevano riproporre espres samente in appello l'eccezione non accolta dal giudice di primo

grado che non ricorreva il presupposto ora esaminato ai fini

dell'accoglimento dell'azione revocatoria della banca.

Con il ricorso per cassazione i Felici non indicano in che mo

do l'accertamento dell'elemento soggettivo compiuto dal tribu

nale è stato da loro impugnato in grado di appello. Essi si limitano a ripetere che «hanno sempre affermato la

inammissibilità dell'azione revocatoria», il che è cosa diversa

dall'indicazione di punti decisivi della controversia, i quali, a

tutto concedere, dovevano essere collegati ad una richiesta di

rigetto dell'azione e non di inammissibilità di questa, posto che

l'inammissibilità nel linguaggio corrente non si riferisce mai alla

mancanza dei presupposti di un diritto o di un'azione.

Pertanto, anche la censura relativa al mancato esame dell'ele

mento soggettivo non è fondata.

2.4. - Lo stesso discorso deve essere fatto per quanto riguar da l'elemento soggettivo riferito ai Felici (terzi in favore dei

quali i Fedeli hanno prestato ipoteca volontaria) viene in consi

derazione la questione della contestualità (e quindi la onerosità) della prestazione dell'ipoteca.

La contestualità è stata accertata dalla corte di appello sulla

base di elementi che non sono contestati in questa sede.

Trattandosi di prestazione successiva al sorgere del credito, i ricorrenti dovevano trarre spunto dalla avvenuta dimostrazio

ne della contestualità della garanzia per criticare la conclusione

implicita che i Felici erano partecipi della preordinazione dolosa

della prestazione dell'ipoteca. Su questo punto i ricorrenti esibiscono le stesse eccezioni di

inammissibilità dell'azione che sono state giudicate inidonee a

sorreggere la censura di difetto di motivazione formulata con

il ricorso.

3. - Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

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