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sezione III civile; sentenza 18 aprile 2000, n. 5030; Pres. Fiduccia, Est. Segreto, P.M. Frazzini...

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sezione III civile; sentenza 18 aprile 2000, n. 5030; Pres. Fiduccia, Est. Segreto, P.M. Frazzini (concl. conf.); Soc. Burton Italia (Avv. Coronati, Demaria) c. Soc. Faro (Avv. Elti, Di Rodeano), Soc. Sport agency. Regolamento di competenza avverso Pret. Roma, ord. 15 dicembre 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 1 (GENNAIO 2001), pp. 253/254-257/258 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195714 . Accessed: 25/06/2014 03:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.66 on Wed, 25 Jun 2014 03:38:31 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 18 aprile 2000, n. 5030; Pres. Fiduccia, Est. Segreto, P.M. Frazzini(concl. conf.); Soc. Burton Italia (Avv. Coronati, Demaria) c. Soc. Faro (Avv. Elti, Di Rodeano),Soc. Sport agency. Regolamento di competenza avverso Pret. Roma, ord. 15 dicembre 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 1 (GENNAIO 2001), pp. 253/254-257/258Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195714 .

Accessed: 25/06/2014 03:38

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 18

aprile 2000, n. 5030; Pres. Fiduccia, Est. Segreto, P.M.

Frazzini (conci, conf.); Soc. Burton Italia (Avv. Coronati,

Demaria) c. Soc. Faro (Avv. Elti, Di Rodeano), Soc. Sport

agency. Regolamento di competenza avverso Pret. Roma, ord.

15 dicembre 1998.

Competenza civile — Territorio — Foro convenzionale —

Esclusività — Estremi (Cod. proc. civ., art. 28, 29).

Competenza civile — Territorio — Foro convenzionale

esclusivo — Cumulo soggettivo —

Derogabilità (Cod. proc. civ., art. 18, 19, 28,29, 33).

La designazione convenzionale di un foro in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge attribuisce allo stesso com

petenza esclusiva soltanto se risulta un 'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari, ma

non è necessario che le parti indichino specificatamente tutti i

fori previsti dalla legge per dire poi che agli stessi intendono

sostituire il foro convenzionale, essendo sufficiente che esse

specifichino che lo stesso è voluto come «esclusivo». (1) Il foro stabilito in via convenzionale dalle parti non dà luogo ad

un'ipotesi di competenza inderogabile ed anche quando sia

stabilito come esclusivo non impedisce, al pari di ogni altro

criterio determinativo della competenza, che questa sia su

scettibile di modifica per ragioni di connessione (nella spe cie, di cumulo soggettivo). (2)

(1) In termini, v. Cass. 23 novembre 1982, n. 6340, Foro it.. Rep. 1982, voce Competenza civile, n. 112, secondo la quale la clausola con cui le parti stabiliscono «esclusivamente» la competenza di un determi nato foro per le controversie nascenti da un determinato contratto, an corché coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, ha l'effetto di escludere la competenza degli altri fori concorrenti, in quanto l'uso dell'avverbio «esclusivamente» soddisfa l'esigenza dell'espressa pat tuizione prevista dall'art. 29 c.p.c. Nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Milano 3 luglio 1989, id., Rep. 1990, voce cit., n. 87, e Arch, lo

cazioni, 1990. 548. I. - Per quanto attiene alle modalità con le quali può essere valida

mente espressa la comune volontà delle parti di derogare ai criteri di

competenza fissati dal legislatore (la quale pur sempre incide sull'indi viduazione del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25, 1° comma. Cost.), nei tempi più recenti si è affermato ripetutamente che la

designazione convenzionale di un foro attribuisce allo stesso compe tenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, 2° comma,

c.p.c., «un'enunciazione espressa che non lasci alcun dubbio sulla co mune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordina ri» (v., da ultimo, Cass. 7 gennaio 2000, n. 73, Foro it., Mass., 10; non ché Cass. 15 maggio 1998, n. 4907, id., Rep. 1998, voce cit., n. 143; 27 marzo 1997, n. 2723, id., Rep. 1997, voce cit., n. 119, riportata anche

id., 1997, I, 3294, con nota di M. Acone, sotto il diverso profilo della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di compe tenza nei confronti del contumace, e ricordata in motivazione; 20 di cembre 1995, n. 12971, id., Rep. 1997, voce cit., n. 118, e Giur. it., 1997,1,1,232).

Tale significato — per costante giurisprudenza — non hanno le clau sole che designano un determinato foro come competente «per ogni controversia» o «per qualunque contestazione» nascente da un determi nato contratto (da ultimo, Cass. 18 novembre 1998, n. 11616, Foro it.,

Rep. 1998, voce cit., n. 141), le quali pertanto non fanno venir meno la

competenza concorrente del foro o dei fori indicati dalla legge (v. Cass. 23 febbraio 1989, n. 1013, id., Rep. 1989, voce Contratto in genere, n.

267; 6 aprile 1983, n. 2393, id., Rep. 1983, voce Competenza civile, n.

115; 12 giugno 1979, n. 3319, id., Rep. 1979, voce cit., n 108). L'e sclusività del foro convenzionale presuppone infatti, a norma del 2° comma dell'art. 29 c.p.c., una corrispondente ed inequivoca volontà delle parti risultante da una pattuizione espressa in tal senso, che non è

integrata da una dizione così generica (v. Cass. 30 maggio 1988, n.

3691, id., Rep. 1988, voce cit., n. 74, e Arch, civ., 1988, 1183; 11 giu gno 1988, n. 3992, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 75) né può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi (v. Cass.

16 dicembre 1987, n. 9346, id., Rep. 1987, voce cit., n. 100) né dalla

semplice indicazione di un foro territoriale (da ultimo, Cass. 11 marzo

1992, n. 2917, id.. Rep. 1992, voce cit., n. 89, la quale ha sottolineato come tale volontà non possa essere desunta dall'approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c., della clausola stessa).

La giurisprudenza meno recente, invece, generalmente riteneva ne

cessaria l'esplicita enunciazione della comune volontà delle parti sia di sottrarre il giudizio al foro normativamente previsto, sia di escludere la concorrenza del foro designato con quelli ordinari (in questo senso più

Il Foro Italiano — 2001.

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 26 aprile 1997 la Faro s.r.l. conveniva davanti al Pretore di

Roma la Burton s.r.l. e la Sport agency s.r.l. per sentirle con

dannare in solido e comunque ciascuna per quanto di ragione al

risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, nella mi

sura di lire quaranta milioni.

Assumeva l'attrice che la Sport agency, «distributrice del

prodotto Burton», aveva contattato la ditta individuale Surfin

point; che tale ditta aveva inviato una commissione d'ordine in

data 19 marzo 1996; che la Burton aveva accettato; che succes

rigoroso, v., da ultimo, Cass. 12 febbraio 2000, n. 1563, id., Mass., 174, e le meno recenti Cass. 25 marzo 1994, n. 2915, id., Rep. 1994, voce

cit., n. 92; 6 giugno 1989, n. 2751, id., Rep. 1989, voce cit., n. 62). Così Cass. 16 febbraio 1974, n. 447, id., Rep. 1974, voce cit., n. 96; 11 lu

glio 1974, n. 2052, ibid., 97; Trib. Belluno 1° marzo 1973, ibid., n. 99; Cass. 18 aprile 1972, n. 1254, id., Rep. 1972, voce cit., n. 188; 22 giu gno 1967, n. 1510, id., Rep. 1967, voce Competenza e giurisdizione in materia civile, n. 235; 12 luglio 1965, n. 1450, id., Rep. 1965, voce cit., n. 286; 8 ottobre 1965, n. 2104, ibid., n. 284; 22 ottobre 1965, n. 2208, ibid., n. 283; 17 luglio 1964, n. 1949, id., Rep. 1964, voce cit., n. 280; 17 luglio 1964, n. 1950, ibid., n. 281; 8 luglio 1964, n. 1790, ibid., n.

282; 8 febbraio 1964, n. 289, ibid., n. 283; 5 maggio 1962, n. 899, id.,

Rep. 1962, voce cit., n. 313. Fanno esplicito riferimento alla necessità che le parti esprimano (an

che) la volontà di escludere la competenza dei giudici indicati per le cause relative a rapporti obbligatori dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., Cass. 21 ottobre 1980, n. 5653, id., Rep. 1980, voce Competenza civile, n.

124; 4 ottobre 1979, n. 5136, id., Rep. 1979, voce cit., n. 109; 9 luglio 1975, n. 2707, id., Rep. 1975, voce cit., n. 140; 24 febbraio 1972, n.

554, id., Rep. 1972, voce cit., n. 186; 27 giugno 1964, n. 1720, id.. Rep. 1964, voce Competenza e giurisdizione in materia civile, n. 284.

Sulla possibilità per le parti di convenire, non ostandovi l'art. 29

c.p.c., la deroga alla competenza territoriale a favore di due fori esclu sivi in alternativa, v. Cass. 26 giugno 1992, n. 8010, id., Rep. 1992, vo ce Competenza civile, n. 88. Sulla natura del patto di deroga alla com

petenza per territorio, v„ per indicazioni di dottrina e giurisprudenza, la nota redazionale a Pret. Catania 5 dicembre 1997, id., 1998,1, 1681, cui

adde, A. Guiotto, La designazione del foro competente in deroga ai criteri legali, in Contratti, 1993, 295.

II. - La clausola derogativa della competenza, quando è inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti oppu re contenuta in moduli o formulari, deve essere specificamente appro vata per iscritto ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, c.c., anche qualora si limiti a rendere esclusivo uno dei fori concorrenti di cui agli art. 19 e 20 c.p.c. anziché designare un foro non contemplato dalla legge (v., da

ultimo, Cass. 25 settembre 1998, n. 9583, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 142; 29 gennaio 1996, n. 664, id., Rep. 1996, voce cit., n. 124; 9

aprile 1996, n. 3261, ibid., voce Contratto in genere, n. 270; Trib. Ro ma 29 aprile 1996, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 333, e Dir. autore, 1997, 506, cui adde Cass. 8 marzo 1982, n. 1467, Foro it., 1983, I, 172, con nota di richiami. Per l'affermazione che, al di fuori del contratto per adesione, è inapplicabile alla clausola di deroga convenzionale per ter ritorio il disposto di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., v. anche Cass. 14

agosto 1997, n. 7626, id., Rep. 1998, voce cit., n. 332, e Contratti, 1998, 231, con nota di Matteo).

La decisione in rassegna ritiene sufficiente a tal fine che la seconda sottoscrizione sia apposta dopo un'indicazione idonea a suscitare l'at

tenzione, quale quella che richiama il numero o il contenuto delle sin

gole clausole anche se individuate con riferimento al numero d'ordine

(o lettera) ed all'oggetto di ciascuna di esse (titoletto); conformi, v. Cass. 9 febbraio 1998, n. 1317, Foro it., Rep. 1998, voce cit., nn. 329, 330, citata in motivazione (relativa però ad una fattispecie di clausole inserite in un impegno nei confronti di società di mediazione del pro prietario di un bene immobile, nel quale veniva pattuito l'impegno di sottoscrivere il contratto preliminare con il futuro acquirente indivi duato dalla società mediatrice e di corrispondere il pagamento della

provvigione anche per il caso di rinuncia alla stipula del contratto stes

so); 21 giugno 1995, n. 6976, id., Rep. 1996, voce cit., n. 341, e Giur.

it., 1996,1, 1, 487, con osservazioni di M. Baldissoni.

Negli ultimi tempi sono state ritenute non idonee ad integrare il re

quisito previsto dall'art. 1341, 2° comma, c.c.: — l'approvazione della clausola di deroga convenzionale del foro

contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole, enumerate secondo l'ordine, contenenti condizioni generali di contratto, «perché è necessario che invece essa sia specifica e separata, sì da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorché non sia necessaria la

ripetizione del suo contenuto»: Cass. 14 giugno 1999, n. 5832, Foro it.,

Rep. 1999, voce cit., n. 363; — la sottoscrizione apposta sul modulo prestampato il quale richiami

genericamente gli art. 1341 e 1342 c.c. per tutte le condizioni generali di contratto, senza distinzione tra vessatorie e non: Cass. 12 giugno 1998, n. 5860, id., Rep. 1998, voce cit., n. 331.

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255 PARTE PRIMA 256

sivamente la Surfin point aveva avvisato la controparte circa

l'avvenuta cessione di azienda ad essa attrice, che sarebbe stata

tacitamente accettata dalla Burton; che quest'ultima aveva an

nullato l'ordine a seguito del rifiuto della Faro di accettare nuo

ve condizioni di pagamento. La Burton si costituiva e si opponeva all'accoglimento della

domanda, eccependo in via preliminare il difetto di competenza

per territorio del giudice adito, essendo, a suo dire, competente il Pretore di Milano, attesa la clausola derogativa della compe tenza, prevista dall'art. 9 delle condizioni generali di vendita e

specificamente approvata per iscritto.

Viceversa, si sono ritenute valide: — l'apposizione della seconda sottoscrizione in corrispondenza del

mero richiamo numerico della clausola vessatoria, non occorrendo che la distinta sottoscrizione segua alla letterale enunciazione delle singole clausole: Cass. 20 giugno 1997, n. 5533, id., Rep. 1999, voce cit., n.

368; — l'approvazione dell'accordo di deroga alla competenza territoriale

mediante sottoscrizione autonoma rispetto a quella di accettazione del contratto in generale anche se esso sia richiamato con la sola indicazio ne del numero della clausola che lo contiene: Cass. 25 giugno 1989, n.

3756, id., Rep. 1990, voce cit., n. 238, e Arch, civ., 1990, 24. Secondo Cass. 22 aprile 1997, n. 3479, Foro it., Rep. 1997, voce cit.,

n. 337, il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella

parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previ sioni di quella disciplina, per il tramite di relatio perfecta, il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all'esigenza della specifica ap provazione per iscritto di cui all'art. 1341 c.c., mentre non rileva l'e ventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la

quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto (nella specie, l'assicurato aveva dichiarato nella polizza di aver preso visione delle condizioni generali di contratto espressamente richiamate fra cui era compresa la clausola di deroga alla competenza territoriale).

Per altre indicazioni, v. le note redazionali a Cass. 21 gennaio 2000, n. 675, id., 2000, I, 1153, ed a Cass. 27 febbraio 1998, n. 2152, id., 1998, I, 1051, nonché, da ultimo, G. Alpa-G. Chiné, in I contratti in

generale - Aggiornamento 1991-1998 a cura di G. Alpa-M. Bessone, in

Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale fondata da W. Bigiavi, Torino, 1999, 387 ss. (spec. 413 ss. sulle modalità della

specifica approvazione per scritto e possibili surrogati, e 424 ss. sulle clausole derogative della competenza per territorio).

III. - Per quanto attiene ai contratti dei consumatori, l'art. 1469 bis c.c. sancisce, ai nn. 18 e 19, la presunzione di vessatorietà fino a prova contraria delle clausole le quali individuano il foro competente in loca lità diverse da quelle di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Nel senso che la nuova disciplina sulle clausole vessatorie ha istituito un foro esclusivo del consumatore, inderogabile per legge, cosicché va dichiarata l'incompetenza del giudice adito per l'adempimento del contratto ove questo non sia quello del luogo di residenza del consu

matore, v. Giud. pace Prato 28 gennaio 1999, Foro it., 1999, I, 1695, con nota di richiami di M. Granieri. Quali prime applicazioni della nuova disciplina, v. pure Giud. pace Roma 22 luglio 1998, id., 1998, I, 3428; Giud. pace Torino 17 aprile 1998, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 351; Giud. pace Perugia 28 febbraio 1997, ibid., n. 356 (nel senso che la clausola la quale stabilisce la competenza esclusiva ed unica di un

giudice avente sede in un luogo diverso da quello di residenza o domi cilio elettivo del consumatore è inefficace ex art. 1469 quinquies c.c. con conseguente nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice in

competente); v. anche Trib. Roma 8 maggio 1998, id., 1998, I, 1989, con nota di richiami di G. Lener.

Nel senso che l'art. 1469 bis c.c. non è invece applicabile ai rapporti contrattuali tra imprese, dal momento che esse non possono identificar si con la figura del consumatore cosicché, con riguardo a controversia che si instauri tra società, non è ravvisabile la possibilità di derogare ai

principi generali stabiliti per la determinazione del giudice competente, v. Pret. Salerno-Eboli 2 maggio 1996, id., Rep. 1996, voce cit., n. 278, e Arch, civ., 1996, 1172.

Per quanto concerne invece i contratti rientranti nell'ambito di appli cazione del d.leg. 15 gennaio 1992 n. 50, v., da ultimo, Cass. 14 gen naio 2000, n. 372, Foro it., 2000, I, 1638, con nota di I. Paoni, Alcune

questioni interpretative in tema di foro del contratto (con riferimento ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali), cui si rinvia per indi cazioni di dottrina e giurisprudenza.

Nel senso che la deroga alla competenza territoriale dell'autorità

giudiziaria può essere validamente contenuta in un articolo di un con

tratto, che seppur negoziato fuori dei locali dell'imprenditore, non rientri nella disciplina del d.leg. n. 50 del 1992, qualora detto articolo sia specificamente approvato dal contraente ai sensi dell'art. 1341 c.c. e sia redatto in forma scritta in conformità all'art. 29 c.p.c., v. Trib. Pa

II Foro Italiano — 2001.

La Sport agency contestava la propria legittimazione passiva, essendosi limitata ad agire quale agente senza rappresentanza.

Il pretore, con provvedimento (avente natura di sentenza) del

15 dicembre 1998, rigettava l'eccezione d'incompetenza per

territorio, sul rilievo che la clausola derogativa della competen za era inserita nelle condizioni generali del contratto e che non

risultava espressamente approvata a norma dell'art. 1341 c.c.

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per regola mento di competenza la Burton s.r.l.

La Faro s.r.l. ha proposto controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione. — 1. - Preliminarmente osserva que sta corte che il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 47

c.p.c., per il quale le parti alle quali è stato notificato il ricorso

per regolamento di competenza possono depositare in cancelle

ria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di

considerare tale il controricorso (Cass. 21 aprile 1986, n. 2810, Foro it., Rep. 1986, voce Competenza civile, n. 160).

Inoltre il termine di venti giorni stabilito nell'ultima parte dell'art. 47 c.p.c., ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto

di opposizione della controparte, la scrittura difensiva deposi tata tardivamente, come nella fattispecie, può essere presa in

considerazione, nel giudizio di regolamento di competenza, an

che ai fini delle spese (Cass. 12 agosto 1982, n. 4597, id., Rep.

1982, voce cit., n. 228). 2. - La ricorrente censura l'impugnata sentenza, assumendo

che erroneamente il pretore ha ritenuto che la clausola contrat

tuale con cui veniva indicato il foro convenzionale esclusivo

non era valida, perché non espressamente sottoscritta. Assume

la ricorrente che la clausola in questione, insieme a tutte le clau

sole previste dall'art. 1341 c.c., presenta la seconda sottoscri

zione.

3. - Va preliminarmente rilevato che in sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione deve provvedere alla desi

gnazione del giudice competente anche a prescindere dalle ri

chieste e deduzioni di parte (salvo il caso di preclusioni che fos

sero intervenute), esaminando ogni aspetto e profilo suscettibile

di valutazione ex officio al fine di individuare definitivamente il giudice munito della potestas decidendi e di risolvere la que stione della competenza sotto tutti i profili comunque delineati, ancorché virtualmente, nel corso del giudizio, indipendente mente dal fatto che l'impostazione della causa e la sentenza im

pugnata abbiano ristretto l'indagine ad un solo aspetto della

questione, giacché la sentenza di regolamento deve essere tale

da non consentire che vengano poste ulteriormente in discussio

ne le questioni di competenza, ancorché sotto profili diversi, da

quelli espressamente esaminati dalla corte. Ne consegue che

l'individuazione del giudice competente può essere effettuata

dalla Corte di cassazione, anche in base ad argomenti diversi da

quelli esposti nell'istanza proposta dalla parte (Cass. 23 feb

braio 1996, n. 1436, id., Rep. 1996, voce cit., n. 214). 4. - Nella fattispecie, come rilevato dal ricorrente e non con

testato dalla controparte, contrai iamente a quanto sostenuto dal

provvedimento impugnato, la clausola n. 9, relativa al foro con

venzionale, è espressamente sottoscritta, in una alle altre clau

sole onerose, ed in modo indipendente dalla precedente sotto

scrizione della commissione d'ordine.

Detta sottoscrizione soddisfa la specifica approvazione per iscritto, prevista dall'art. 1341, 2° comma, c.c.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa corte, che si ritie

ne di dover condividere, agli effetti dell'art. 1341 c.c., è suffi

lermo 6 dicembre 1996, id., Rep. 1998, voce cit., n. 349, e Giur. merito, 1998, 263.

(2) Sulla seconda massima, in termini, v. Cass. 21 agosto 1998, n.

8316, Foro it., Rep. 1999, voce Competenza civile, n. 167; 16 dicembre

1996, n. 11212, id., 1998, I, 3324; 30 luglio 1996, n. 6882, id., Rep. 1996, voce cit., n. 123; 16 gennaio 1990, n. 159, id., Rep. 1990, voce

cit., n. 91, tutte ricordate in motivazione. Per riferimenti, v. G. Ferrara, Foro convenzionale esclusivo e dero

ghe alla competenza, nota a Cass. 16 dicembre 1996, n. 11212, cit., nonché Cass. 1° luglio 1994, n. 6269, id., 1995, I, 1566, con nota di S.

Menchini, la quale ha invece espresso la soluzione «contraria alla rea lizzabilità del processo abbinato», affermando che, qualora per una delle cause connesse per identità del titolo sia previsto un foro conven

zionale, non è consentito dall'art. 33 c.p.c. lo spostamento di compe tenza, relativamente alle altre controversie a favore di questo foro e

l'impossibilità di costituzione del cumulo processuale.

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Page 4: sezione III civile; sentenza 18 aprile 2000, n. 5030; Pres. Fiduccia, Est. Segreto, P.M. Frazzini (concl. conf.); Soc. Burton Italia (Avv. Coronati, Demaria) c. Soc. Faro (Avv. Elti,

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ciente che la sottoscrizione delle clausole onerose sia apposta dopo un'indicazione idonea a suscitare l'attenzione, quale quella che richiama il numero o il contenuto delle singole clau

sole, anche se individuate con riferimento al numero d'ordine (o lettera) ed all'oggetto di ciascuna di esse (titoletto) (Cass. 9 febbraio 1998, n. 1317, id., Rep. 1998, voce Contratto in gene re, n. 330).

5. - Non può essere condivisa la tesi della resistente (fatta

propria anche dal p.g.), secondo cui nella fattispecie la designa zione del foro convenzionale non sarebbe esclusiva.

E vero, infatti, che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato

disposto degli art. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato competenza esclusiva, soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, 2°

comma, c.p.c., un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la

competenza dei fori ordinari (Cass. 27 marzo 1997, n. 2723, id.,

Rep. 1997, voce Competenza civile, n. 119). Tuttavia, ai fini dell'individuazione di detta volontà delle

parti, non è necessario che esse indichino specificamente tutti i fori previsti dalla legge, per poi dire che agli stessi esse inten dono sostituire il foro convenzionale, ma è sufficiente che esse

specifichino che detto foro convenzionale è voluto come «esclu

sivo», poiché da tale qualificazione di esclusività emerge senza alcun dubbio la comune volontà delle parti di escludere la com

petenza dei fori ordinari.

6. - Quanto all'assunto della resistente di inefficacia dell'ec cezione d'incompetenza, per essere stata la stessa sollevata da uno solo dei convenuti (la Burton), osserva questa corte che è

esatto, in linea di principio, che qualora la domanda di adempi mento del debito venga proposta nei confronti di due soggetti, e fra questi insorga contestazione circa l'individuazione dell'ob

bligato, si verifica una situazione di litisconsorzio necessario di natura processuale, per dipendenza di cause, in forza del quale le cause debbono rimanere riunite, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione promossa (Cass. 21 novembre 1997, n. 11612, ibid., voce Intervento in causa e litisconsorzio, n. 11; 17 aprile 1998, n. 3897, id., Rep. 1998, voce Impugnazioni civili, n. 109).

Perché si verifichi detta ipotesi di litisconsorzio necessario è,

però, necessario che tra i due convenuti sia insorta una vera e

propria controversia, introdotta con i rispettivi atti di costituzio

ne, in merito all'individuazione dell'unico soggetto obbligato. Nella fattispecie, invece, detta controversia tra le due conve

nute non sussiste, come emerge dall'esame delle rispettive comparse di risposte, in quanto la Sport agency si è limitata ad

eccepire il proprio difetto di legittimazione attiva, riportandosi nel merito alle difese della Burton e quest'ultima, difendendosi nel merito, non ha assunto che responsabile del lamentato ina

dempimento contrattuale sia l'altra convenuta, ma solo che nes sun inadempimento contrattuale nella fattispecie sussiste.

Conseguentemente non è insorta una controversia tra le due convenute in merito all'individuazione dell'unico soggetto ob

bligato, dalla quale controversia dipende la soluzione della cau sa introdotta dalla Faro, e, per l'effetto, non si è realizzata

un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con l'ulteriore conse

guenza che l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta Burton non è inefficace.

Vertendosi, infatti, in ipotesi di domanda di condanna soli dale delle due convenute al risarcimento del danno da inadem

pimento contrattuale, e, quindi, in ipotesi di obbligazione soli

dale, in assenza di una controversia nei termini suddetti tra le due convenute, non si è verificata un'ipotesi di litisconsorzio di

natura processuale, rimanendo le cause scindibili.

7.1. - Sennonché rileva questa corte che nella fattispecie ope ra la disciplina di cui all'art. 33 c.p.c. per cui le cause contro più

persone, che dovrebbero essere proposte davanti a giudici diver

si, a norma degli art. 18 e 19 c.p.c., se sono connesse per l'og

getto o per il titolo, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere deci

se nello stesso processo. Ritiene, infatti, questa corte di dover condividere l'orienta

mento predominante, secondo cui il foro stabilito dalle parti dà

luogo ad un'ipotesi di competenza derogata per effetto della

convenzione, e non già ad una competenza inderogabile, e che, anche quando sia stabilito come esclusivo, ai sensi dell'art. 29

c.p.c., non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo

Il Foro Italiano — 2001 — Parte 1-5.

della competenza, che questa sia suscettibile di modificazioni

per ragioni di connessione. Pertanto, nel caso di cumulo sogget tivo (art. 33 c.p.c.) l'attore ha facoltà di adire il giudice del luo

go di residenza o domicilio di uno dei convenuti, perché decida in un unico processo sulle cause promosse contro più persone e connesse per l'oggetto o per il titolo, senza limitazioni derivanti da una deroga convenzionale della competenza territoriale, che sia stata pattuita con altro convenuto (Cass. 16 gennaio 1990, n.

159, id., Rep. 1990, voce Competenza civile, n. 91; 30 luglio 1996, n. 6882, id., Rep. 1996, voce cit., n. 123; 16 dicembre 1996, n. 11212, id., 1998,1, 3324; 21 agosto 1998, n. 8316, id., Rep. 1999, voce cit., n. 167).

7.2. - Nella fattispecie, quindi, nonostante l'esistenza del foro convenzionale esclusivo nella controversia tra la Faro e la Bur

ton, essendo quest'ultima stata convenuta insieme alla Sport agency, in cause scindibili (assumendosi un'obbligazione soli

dale), ma connesse per l'oggetto, ben poteva l'attrice proporre la sua domanda nei confronti di entrambe le convenute davanti al Pretore di Roma, ritenendolo competente nei confronti della

Sport agency.

Qualora la Sport agency avesse ritenuto che detta competenza territoriale non sussisteva, avrebbe dovuto eccepirla nei termini e nei modi di cui all'art. 38, 2° comma, c.p.c., e non avendo ciò

fatto, la competenza territoriale del Pretore di Roma nei suoi confronti si è definitivamente radicata, e, per effetto del dispo sto di cui all'art. 33 c.p.c., si è radicata anche nei confronti della Burton.

Infatti neppure quest'ultima ha eccepito l'incompetenza ter ritoriale del Pretore di Roma nei suoi confronti, a norma del l'art. 33 c.p.c., quale conseguenza dell'eventuale incompetenza dello stesso pretore nei confronti della Sport agency a norma dell'art. 19 c.p.c.

E vero che la parte, che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzio nale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori

alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrat

tuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla

legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle con troversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (Cass. 2 aprile 1998, n. 3407, id., Rep. 1998, voce cit., n. 182). Sennonché tale principio attiene solo ai fori generali o facoltati vi derogabili e non alle modifiche della competenza per ragione di connessione, proprio perché, come si è detto, il foro stabilito dalle parti (convenzionale), essendo di origine pattizia e non le

gale, non impedisce che questo, successivamente alla pattuizio ne, possa essere modificato per ragioni di connessione in base alle regole della «prevenzione» o dell'«assorbimento», ovvero, ancora, del «cumulo soggettivo» (Cass. 21 agosto 1998, n.

8316, cit.). 8. - Poiché medio tempore, in forza della 1. 16 giugno 1998 n.

188, ha acquistato efficacia il d.leg. 19 febbraio 1998 n. 51, istitutivo del giudice unico, va dichiarata la competenza territo riale del Tribunale di Roma.

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