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sezione III civile; sentenza 18 dicembre 1998, n. 12683; Pres. Giuliano, Est. Sabatini, P.M. Nardi...

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sezione III civile; sentenza 18 dicembre 1998, n. 12683; Pres. Giuliano, Est. Sabatini, P.M. Nardi (concl. diff.); Pizzoccheri (Avv. Angelini) c. Gennari (Avv. Lais, Bertora). Conferma App. Bologna 4 aprile 1996 Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 4 (APRILE 2000), pp. 1283/1284-1287/1288 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194551 . Accessed: 25/06/2014 01:30 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.25 on Wed, 25 Jun 2014 01:30:10 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 18 dicembre 1998, n. 12683; Pres. Giuliano, Est. Sabatini, P.M. Nardi(concl. diff.); Pizzoccheri (Avv. Angelini) c. Gennari (Avv. Lais, Bertora). Conferma App.Bologna 4 aprile 1996Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 4 (APRILE 2000), pp. 1283/1284-1287/1288Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194551 .

Accessed: 25/06/2014 01:30

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1283 PARTE PRIMA 1284

bro, o «ad ogni altro organismo appropriato», di escludere dal

la applicazione del trattato «categorie limitate di persone impie

gate a bordo di imbarcazioni marittime». Considerazione, co

desta, che vale anche a confutare la successiva argomentazione svolta nel ricorso per cassazione in ordine alla nozione di im

barcazione, innanzi tutto perché la definizione che di tale figura dà il codice della navigazione (art. 136 ss.) può essere utilizzata

per gli scopi previsti dal medesimo codice e non per i fini perse

guiti dal trattato e, in secondo luogo, perché, come bene è stato

osservato nella sentenza impugnata, l'art. 2, 3° comma, della

convenzione, nello stabilire, ai fini presi in considerazione, che

la legislazione nazionale deve determinare quali navi debbono

essere ritenute «imbarcazioni marittime», usa in modo sintoma

tico il tempo verbale al futuro (nella norma, infatti, compare il termine determinerà) e, oltre tutto, prevede, a riprova che

la disposizione deve necessariamente trovare concreta attuazio

ne nell'ordinamento interno — senza possibilità che possano essere utilizzate norme già esistenti nel medesimo ordinamento — che debbono essere consultate le contrapposte «organizza zioni di armatori e di gente di mare interessate».

Come bene ha affermato il Tribunale di Napoli, quindi, poi ché l'art. 2, 3° comma, richiede una specifica determinazione

per mezzo di una successiva statuizione, la nozione relativa alla

gente di mare, già presente nella legislazione italiana, non può essere invocata ai fini di ritenere l'immediata applicabilità della

convenzione. E ciò conferma, unitamente agli elementi che si

ricavano dalle altre norme della convenzione, sopra esaminate, che la disposizione di cui si discute ha portata programmatica e non precettiva.

Avuto riguardo a tutti i rilievi che precedono, poiché la sen

tenza impugnata si sottrae alle censure formulate dal ricorrente, la stessa deve essere tenuta ferma e il ricorso deve essere rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 18 di

cembre 1998, n. 12683; Pres. Giuliano, Est. Sabatini, P.M.

Nardi (conci, diff.); Pizzoccheri (Avv. Angelini) c. Gennari

(Avv. Lais, Bertora). Conferma App. Bologna 4 aprite 1996.

Agricoltura — Riscatto del proprietario confinante — Conti

guità dei fondi — Mappe catastali — Prova testimoniale —

Esclusione (L. 26 maggio 1965 n. 590, disposizioni per lo svi

luppo della proprietà coltivatrice, art. 8; 1. 14 agosto 1971

n. 817, disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze

per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, art. 7).

Proposto riscatto di fondo rustico da parte di proprietario con

finante, non è ammissibile la prova testimoniale per stabilire

la contiguità del fondo rustico con quello di cui si chiede il

riscatto, risultando dalle mappe catastali la non contiguità dei

fondi. (1)

(1) La corte del merito aveva escluso la contiguità del fondo rustico del riscattante con quello di cui si chiedeva il riscatto, dal momento

che, come emergente dalle carte processuali, i due fondi, entrambi parti di maggiore estensione, divisa in quattro da due linee perpendicolari che si incrociano formando quattro angoli retti, da cui si dipartono le singole proprietà, erano posti l'uno a nord-est e l'altro a sud-ovest, senza che fossero, «nemmeno in minima parte, adiacenti o contigui». Non era stata ammessa una prova testimoniale, con la quale si voleva dimostrare la contiguità dei fondi per almeno «un metro e mezzo», ma tale accertamento, essendo in contrasto con le mappe catastali, non

poteva che riferirsi ad una situazione di fatto di possesso, che, non

configurandosi come situazione giuridica (quale risultante dall'avvenuto accertamento dell'acquisto per usucapione), era inidonea a provare il

presupposto della contiguità.

Il Foro Italiano — 2000.

Svolgimento del processo. — Con rogito Caputo del 27 luglio

1990, trascritto F8 agosto successivo, Giacomo Maria Gennari

e Patrizia Cervi acquistarono un terreno sito in comune di Col

lecchio, con sovrastante fabbricato, per il prezzo dichiarato di

lire settantacinque milioni.

Con atto di citazione, notificato il 5 agosto 1991, Giorgio

Pizzoccheri, quale proprietario coltivatore diretto di un terreno

asseritamente confinante — tanto premesso e premesso, altresì, che la compravendita, non preceduta dalla prescritta comunica

zione, era avvenuta in violazione del diritto di prelazione, di

cui egli, nella predetta qualità, era titolare ai sensi degli art.

8 1. 26 maggio 1965 n. 590 e 7 1. 14 agosto 1971 n. 817 —

convenne dinanzi al Tribunale di Parma i menzionati acquirenti e dichiarò che intendeva esercitare il diritto di riscatto ai sensi

e nei modi di legge. Resistendo i convenuti, l'adito tribunale con sentenza del 10

marzo 1994 respinse la domanda sul rilievo che l'attore non

aveva, tra l'altro, dato prova della mancata vendita, nel bien

nio precedente, di fondi rustici di imponibile fondiario superio re a lire mille.

Con la pronuncia, ora gravata, la corte di appello ha respinto

l'impugnazione principale, proposta dall'attore avverso la suin

dicata decisione, e, in accoglimento, invece, di quella incidenta

le dei convenuti, ha disposto la cancellazione della trascrizione

della domanda.

La corte, premesso in diritto che la prelazione, ed il succeda

neo diritto di riscatto a favore del proprietario confinante, ri

chiedono la contiguità materiale, e non meramente funzionale, dei due fondi, ha escluso in fatto che tale presupposto nella

specie ricorresse dal momento che, come emergeva dalle carte

processuali, i due fondi — entrambi parti di maggiore estensio

ne, divisa in quattro da due linee perpendicolari che si incrocia

no formando quattro angoli retti, da cui si dipartono le singole

proprietà — erano posti l'uno a nord-est e l'altro a sud-ovest, senza che essi fossero, «nemmeno in minima parte, adiacenti

o contigui». Il Pizzoccheri aveva bensì chiesto di provare a mezzo di testi

moni che i fondi erano invece contigui per oltre un metro, ma

tale accertamento, essendo in contrasto con le risultanze delle

mappe catastali, non poteva che riferirsi ad una situazione di

fatto di possesso, la quale, non configurandosi come situazione

giuridica (quale risultante dall'avvenuto accertamento dell'ac

quisto per usucapione di una porzione di terreno), era inidonea

a provare l'anzidetto presupposto. Per la cassazione di tale decisione il Pizzoccheri ha proposto

ricorso, affidato a due motivi. Gli intimati resistono con con

Proposto ricorso per cassazione, la sentenza riportata ha premesso che non era in discussione l'orientamento della Suprema corte secondo cui per l'esercizio della prelazione da parte del confinante era necessaria la contiguità materiale dei due fondi (Cass., sez. un., 25 marzo 1988, n. 2582, Foro it., 1988, I, 1510, con nota di D. Bellantuono; 9 no vembre 1994, n. 9319, id., Rep. 1995, voce Agricoltura, n. 116; 2 feb braio 1995, n. 1244, ibid., n. 115).

È stata disattesa la censura relativa alla mancata ammissione della

prova testimoniale da parte della corte del merito, che tale prova aveva escluso perché la contiguità era in contrasto con le mappe catastali.

La sentenza riportata ha ritenuto all'uopo decisive le risultanze delle

mappe catastali, escludendo il valore sussidiario di esse. È stato affermato che il valore sussidiario delle mappe catastali è

sancito dal 3° comma dell'art. 950 c.c. nella diversa azione di regola mento di confine, che presuppone l'incertezza del confine dei due fon

di, e non è estensibile alla domanda di riscatto avanzata dal proprieta rio confinante ai sensi dell'art. 7 1. 817/71, che postula la coincidenza nel retraente del duplice requisito della proprietà della terra e della col tivazione diretta della medesima, senza che rilevino invece situazioni di fatto (Cass. 6 dicembre 1994, n. 10452, id., Rep. 1996, voce cit., n. 118). È stato altresì affermato che la prova della proprietà di beni immobili richiede l'atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l'usucapione (Cass. 11 novembre 1997, n. 11115, id., Rep. 1997, voce Proprietà (azioni a difesa), n. 11).

La sentenza riportata ha anche escluso che fosse stata ritualmente

proposta la questione dell'usucapione di una striscia di terreno che pro vava la contiguità dei fondi, ed è stato anche affermato che è giuridica mente irrilevante, agli effetti della domanda di cui all'art. 7 1. 817/71, che il riscattante sìa titolare di una mera servitù di passaggio sul fondo del quale chiede il riscatto, dal momento che la norma in esame —

di carattere eccezionale in quanto limitativa della libera circolazione dei beni, e quindi insuscettibile di estensione analogica — attribuisce il di ritto soltanto al proprietario e non già ai titolari di iura in re aliena.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

troricorso, contenente altresì due motivi di ricorso incidentale, cui lo stesso Pizzoccheri resiste con controricorso. I ricorrenti

incidentali hanno depositato memoria.

Motivi della decisione. — 1. - I due ricorsi, proposti avverso

la medesima sentenza, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). 2. - Nel controricorso avverso il ricorso incidentale si deduce

l'inammissibilità di quest'ultimo, e del contestuale controricor

so, per mancata esposizione dei fatti di causa nonché per caren za di interesse della parte, totalmente vittoriosa, ad impugnare la sentenza, per di più al solo fine di ottenere il mutamento

della relativa motivazione.

La duplice eccezione è destituita di fondamento.

Dispongono, bensì, gli art. 370, 2° comma, e 371, 3° com

ma, c.p.c. che al controricorso ed al ricorso incidentale si appli ca altresì il precedente art. 366 — il quale richiede, al n. 3 ed a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di

causa — e, tuttavia, è stato precisato in giurisprudenza (Cass., sez. un., 4 febbraio 1997, n. 1049, Foro it., Rep. 1997, voce

Cassazione civile, n. 201), che la norma di rinvio è sostanzial

mente rispettata anche quando l'atto faccia semplicemente rife

rimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla

narrazione di essi contenuta nel ricorso, anche se il richiamo

sia soltanto implicito: come nella specie si è verificato.

I ricorrenti incidentali, ancorché, all'esito del giudizio di ap pello, totalmente vittoriosi, avevano poi interesse ad impugnare la implicita pronuncia di rigetto della eccezione di mutamento

della domanda, da essi sollevata in appello: quando, infatti, la sentenza impugnata abbia risolto, in senso sfavorevole alla

parte, che poi risulti vittoriosa, una questione preliminare o pre giudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta

parte, che intenda sottoporre all'esame del giudice della legitti mità la questione stessa, di proporre ricorso incidentale, con

la conseguenza che l'onere dell'impugnazione, gravante sull'in

timato, va riferito non solo alla soccombenza pratica ma anche

a quella teorica, e non può essere assolto mediante mera ripro posizione della questione con il controricorso o con la memoria

illustrativa di questo, non essendo applicabile a tale giudizio la disciplina di cui all'art. 346 c.p.c., dettata soltanto per quello di appello (Cass. 7 aprile 1997, n. 2990, ibid., n. 217, e 6 di

cembre 1996, n. 10888, ibid., n. 213). 3. - Per ragioni di ordine logico, deve essere anzitutto esami

nato il primo motivo del ricorso incidentale, che investe il pre teso mutamento, in appello, della domanda: mentre infatti —

si sostiene — in primo grado era stata avanzata una «domanda

con efficacia costitutiva, di esecuzione specifica dell'obbligo di

concludere un contratto», in appello essa venne poi modificata

in «domanda di accertamento della sostituzione di un soggetto ad un altro, ferme la esistenza, la validità e l'efficacia del con

tratto stipulato dal sostituto».

II motivo, per quanto ammissibile per le considerazioni sopra svolte, è tuttavia, nel merito, infondato.

Premesso che esso involge un preteso error in procedendo —- la violazione, cioè, dell'art. 345 c.p.c., ancorché non espres samente richiamato dai ricorrenti —, riguardo al quale la Su

prema corte è giudice anche del fatto e può direttamente esami nare gli atti, deve infatti escludersi che nella specie si sia verifi cato l'addotto mutamento, apparendo indubbio, dal contenuto

sostanziale dell'atto introduttivo del giudizio, che già in primo

grado fu richiesto il riscatto del fondo in conseguenza della la mentata violazione del diritto di prelazione, spettante ex lege

(art. 7 1. 14 agosto 1971 n. 817) al coltivatore diretto proprieta rio di terreni confinanti: richiesta — l'unica, del resto, consen

tita dalla legge: Cass. 7 agosto 1995, n. 8656 (id., Rep. 1995, voce Agricoltura, n. 157) — poi ribadita e meglio precisata in

appello, senza, pertanto, alcuna violazione dell'art. 345 cit.

Legittima è, pertanto, la pronuncia, ancorché soltanto impli

cita, in tal senso adottata dalla corte territoriale.

4. - Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la

violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. per non avere la corte

territoriale dato ingresso ai mezzi istruttori (ispezione dei luo

ghi, consulenza tecnica e prova testimoniale) diretti a dimostra

re che i due terreni erano sempre stati confinanti «sia pure limi

tatamente ad oltre un metro», e che, al riguardo, le risultanze

catastali, contrastanti tale affermazione, erano erronee. Con il

secondo mezzo si deduce poi la violazione dell'art. 112 c.p.c.

per non avere la stessa corte provveduto in ordine all'assunto

subordinato secondo il quale a favore del terreno dell'attuale

ricorrente sussisteva e sussiste una servitù di passo e transito

Il Foro Italiano — 2000.

a carico del terreno, oggetto di riscatto, per cui — si precisa — «la contiguità tra i due fondi discendeva anche da tale si tuazione».

I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati

congiuntamente. Come questa corte ha affermato (sez. un. 25 marzo 1988,

n. 2582, id., 1988, I, 1510), ai fini di cui all'art. 7 1. 817/71, sono terreni confinanti quelli per i quali sussiste relazione di

contiguità materiale: indirizzo, questo, successivamente più vol te riaffermato, con la precisazione che siffatta contiguità com

porta il contatto reciproco dei due terreni lungo una comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale ovvero mate

rializzata con muri, siepi, recinzioni od altri segnali), e non si estende invece alla diversa ipotesi della c.d. contiguità funzio

nale, ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria (da ultimo, in tal senso, Cass. 9 no

vembre 1994, n. 9319, id., Rep. 1995, voce cit., n. 116, e 2

febbraio 1995, n. 1244, ibid., n. 115). Tale indirizzo, seguito anche dalla sentenza impugnata, non

è posto in discussione neppure dal ricorrente principale: il qua le, al contrario, mostra dichiaratamente di condividerlo e muo

ve censure che investono il solo giudizio di fatto — della insus

sistenza, cioè, della adunque necessaria contiguità materiale tra i due fondi — espresso dai giudici del merito sulla base di tale nozione giuridica.

Come risulta dalle conclusioni, trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata, l'attuale ricorrente aveva chiesto di prova re a mezzo di testimoni che i due terreni confinano per oltre un metro: prova che la corte territoriale non ha ritenuto di am mettere con il duplice rilievo che il fatto da provare era in con

trasto con le risultanze catastali ed inoltre non comportava con

tiguità materiale, dal momento che esso si riferiva ad una situa

zione di fatto di possesso, priva di rilevanza giuridica, quale si sarebbe invece avuta se la striscia di terreno fosse stata usu

capita. II Gennari e la Cervi affermano che la prova era inammissibi

le per mancata indicazione dei testi: deduzione — osserva la corte — essa stessa inammissibile.

Per costante giurisprudenza, infatti, la concessione di un ter

mine, ai sensi dell'art. 244, 3° comma, c.p.c. (nel teso all'epoca vigente), per la indicazione dei testimoni, costituisce esplicazio ne di una facoltà meramente discrezionale del giudice del meri

to, come tale non sindacabile in sede di legittimità (in tal senso, da ultimo, Cass. 14 gennaio 1997, n. 282, 11 agosto 1997, n.

7463, e 26 novembre 1997, n. 11842, id., Rep. 1997, voce Prova

testimoniale, nn. 20-22).

Orbene, avendo nella specie la corte territoriale negato in

gresso alla prova testimoniale richiesta con la diversa motiva

zione di cui sopra, ed avendo pertanto essa implicitamente rite

nuto non ostativa la mancata indicazione dei testi, quest'ultimo convincimento non può formare oggetto di censure in questa sede.

Tanto premesso, le doglianze svolte con il primo motivo del ricorso principale non meritano accoglimento.

Non pertinente è, infatti, il richiamo ad una pretesa erroneità delle mappe catastali ed al valore soltanto sussidiario di queste: tale carattere è infatti sancito dal 3° comma dell'art. 950 c.c.

nella diversa azione di regolamento di confini, la quale presup pone l'incertezza del confine di due fondi (1° comma stessa

norma), e non è estensibile alla domanda avanzata dal proprie tario di terreni confinanti ai sensi dell'art. 7 1. 817/71, la quale postula la coincidenza nel retraente del duplice requisito della

proprietà della terra e della coltivazione diretta della medesima, senza che rilevino invece situazioni de facto (Cass. 6 dicembre

1994, n. 10452, id., Rep. 1996, voce Agricoltura, n. 118). E poiché la prova della proprietà di beni immobili richiede

l'atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l'usu

capione (da ultimo, in tal senso, Cass. 11 novembre 1997, n.

11115, id., Rep. 1997, voce Proprietà (azioni a difesa), n. 11), nell'azione in questione l'attore, in caso di contestazione, deve

provare, oltre che la diretta coltivazione, non solo la proprietà, nei modi di cui sopra, di cui afferma di essere titolare, ma al

tresì la contiguità materiale tra i due fondi risultante dall'uno

o dall'altro titolo.

Nella specie, e sulla base dei rispettivi titoli di acquisto, i

giudici del merito hanno escluso una sia pur minima contiguità dei due fondi, osservando che essi sono posti l'uno a nord-est

e l'altro a sud-ovest di un originario unico appezzamento, poi

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1287 PARTE PRIMA 1288

diviso in quattro da due linee perpendicolari incrociantesi, tal

ché essi — come è da intendere — sono uniti soltanto nell'unico

punto formato dalla intersezione di due dei rispettivi vertici.

Il ricorrente non contrasta l'implicita affermazione della cor

te territoriale secondo la quale tale punto non importa di per sé contiguità materiale — affermazione, invero, del tutto legitti

ma, dal momento che le finalità di ordine economico e sociale, che il legislatore ha inteso perseguire, non possono in tal caso

venire in considerazione — ma adduce invece una pretesa erro

neità delle mappe catastali, cui la sentenza impugnata ha inteso

far riferimento: censura inammissibile perché generica e diretta

inoltre, pur senza la deduzione di vizi motivazionali ai sensi

dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ad una diversa valutazione delle risul

tanze processuali, e che trascura inoltre di tener conto del dato

essenziale che i giudici del merito hanno inteso richiamare dette

mappe come elementi integrativi dei rispettivi atti di acquisto, tanto che questi, significativamente, non vengono invocati dal

ricorrente a prova della allegata contiguità materiale.

Dalla menzione puramente incidentale, contenuta nella sen

tenza impugnata, alla eventualità, peraltro da essa esclusa, del

l'acquisto per usucapione della porzione di terreno intermedia

tra i due fondi, si desume che i giudici del merito hanno ritenu

to non proposta in tal senso la domanda: punto della decisione

che non forma oggetto di specifiche censure ex art. 112 c.p.c.,

tali non potendosi considerare né il verbale del 10 gennaio 1992

del giudizio di primo grado, né il primo capitolo della prova testimoniale richiesta, cui il ricorrente soltanto si richiama.

Nell'atto introduttivo del giudizio, invero, il Pizzoccheri, a

prova della asserita contiguità materiale dei due fondi, aveva

richiamato esclusivamente il proprio rogito di acquisto del 1977,

senza alcuna menzione della ora allegata usucapione. Non es

sendo consentito il rinvio a risultanze dei giudizi di merito (Cass. 21 agosto 1997, n. 7851, ibid., voce Cassazione civile, n. 143),

non giova pertanto il richiamo, per di più generico, al citato

verbale di primo grado, né comunque risulta che la questione della usucapione abbia formato oggetto di specifico motivo di

appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., quanto meno generico es

sendo, a tali fini, il primo capitolo della prova testimoniale,

relativo allo svolgimento ultraventennale di attività di coltiva

zione diretta (l'altro requisito, dunque, dell'azione in questio

ne), senza riferimento alcuno all'usucapione della striscia di

terreno.

Se, pertanto, la corte territoriale ha legittimamente escluso

che la contiguità materiale dei fondi fosse provata dall'atto di

acquisto del terreno del Pizzoccheri, e del pari legittimamente ha escluso che fosse stata ritualmente prospettata la questione

dell'usucapione della predetta striscia, legittimo e conseguente è il diniego della prova testimoniale e degli altri mezzi istruttori,

tutti diretti a dimostrare una mera situazione di fatto, priva di conseguenze giuridicamente rilevanti per l'esito del giudizio.

Il primo motivo del ricorso principale è dunque infondato, e lo è del pari il secondo motivo dello stesso ricorso.

Agli effetti, invero, della domanda proposta ai sensi dell'art.

7, n. 2, 1. 817/71, è giuridicamente irrilevante che l'attore sia

titolare di una mera servitù di passaggio sul fondo del quale chiede il riscatto, dal momento che tale norma — di carattere

eccezionale in quanto limitativa della libera circolazione dei be

ni e, pertanto, insuscettibile di estensione analogica ai sensi del

l'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile — attri

buisce siffatto diritto soltanto al proprietario, e non già ai tito

lari di iura in re aliena: al riguardo, viene dunque in

considerazione non già la nozione di contiguità materiale dei

fondi, invocata dal ricorrente, sibbene la tassativa prescrizione di cui al citato art. 7, n. 2.

Legittima, ancorché soltanto implicita, è pertanto la decisio

ne in tal senso adottata dalla corte territoriale.

5. - Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento

del secondo motivo di quello incidentale, logicamente subordi

nato all'accoglimento del ricorso incidentale: detto motivo at

tiene infatti alla pretesa destinazione non agricola di porzione del fondo de quo, questione non esaminata dalla corte territo

riale per l'assorbente ragione dell'affermata inesistenza della con

tiguità materiale.

Il Foro Italiano — 2000.

I

TRIBUNALE DI PRATO; sentenza 18 aprile 2000; Giud. Man

na; Soc. B.c.s. (Avv. La Bella, Stolzi) c. Comune di Prato

(Avv. Federigi).

TRIBUNALE DI PRATO;

Responsabilità civile — Responsabilità dell'amministrazione —

Esclusione — Fattispecie (Cod. civ., art. 2043; 1. 25 giugno 1865 n. 2359, espropriazioni per causa di pubblica utilità, art.

46; d.p.r. 21 ottobre 1975 n. 803, regolamento di polizia mor

tuaria, art. 57; 1. 19 febbraio 1992 n. 142, disposizioni per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza del

l'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991), art. 13; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuove disposizioni in

materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle ammi

nistrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di la

voro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'art. 11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 34, 35).

Va rigettata la domanda con la quale il proprietario di un im

mobile, adducendo che l'amministrazione comunale avrebbe

illegittimamente ampliato il locale cimitero, chiede il risarci

mento danni per la riduzione di valore dell'immobile, sia sot

to il profilo delle possibilità edificatorie, sia sotto quello della

godibilità e commerciabilità del bene, ove si accerti che la

facoltà di godimento del bene, già ubicato all'interno della

fascia di rispetto cimiteriale, non è intaccata dalla minore o

maggiore vicinanza del cimitero. (1)

II

TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 17 luglio 1998; Giud.

Perilli; Soc. Tor di Valle costruzioni (Avv. Piselli, Cescat

ti) c. Comune di Rovereto (Avv. Ballardini).

Responsabilità civile — Licitazione privata — Illegittima esclu

sione — Responsabilità dell'amministrazione — Fattispecie

(Cod. civ., art. 2043; 1. 19 febbraio 1992 n. 142, art. 13; 1. 11 febbraio 1994 n. 109, legge quadro in materia di lavori

pubblici; 1. 22 febbraio 1994 n. 146, disposizioni per l'adem

pimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, art. 32; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, art. 34, 35).

È fonte di responsabilità risarcitoria a carico della pubblica am

ministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c. la lesione illegittima

dell'aspettativa di una società all'ammissione ad una licitazio

ne privata derivante da un illegittimo atto di esclusione (nella

specie, si è ritenuto che l'amministrazione abbia ingiustamen te tradito l'affidamento della società al rispetto da parte del

l'ente di regole procedimentali oggettive e vincolanti ed è sta

to riconosciuto alla ricorrente il danno per i costi di prepara zione della domanda). (2)

I

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 25

maggio 1995 la B.c.s. s.r.l., premesso di essere proprietaria di

un edificio (già rurale, e poi ristrutturato) sito in Prato, via

di Coiano, 16; che nel mese di settembre del 1994 il comune

di Prato, in base a delibera n. 522 del 20 marzo 1990, aveva

ampliato il locale cimitero, mediante un insieme di opere che

avevano portato l'area cimiteriale immediatamente a ridosso della

via di Coiano e a una distanza di appena diciassette metri dalla

porta di ingresso del fabbricato, e quattordici metri dal marcia

piede prospiciente l'immobile di sua proprietà; che tale amplia mento era stato posto in essere in violazione dell'art. 338 t.u.

1256/34, in base al quale la distanza minima inderogabile tra

(1-2) Sulla responsabilità dell'amministrazione per lesione di interessi meritevoli di tutela (affermata da Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n.

500/SU, Foro it., 1999, I, 2487, con nota di A. Palmieri e R. Pardo

lesi) e sulle prime applicazioni giurisprudenziali, v. L. Carrozza-F.

Fracchia, Art. 35 d.leg. 80/98 e risarcibitità degli «interessi meritevoli di tutela»: prime applicazioni giurisprudenziali (nota a Tar Sicilia, sede

Catania, sez. I, 18 gennaio 2000, n. 38, Tar Lombardia, sez. Brescia, 14 gennaio 2000, n. 8, sez. Ili 23 dicembre 1999, n. 5049, e Tar Tosca

na, sez. I, 21 ottobre 1999, n. 766), in questo fascicolo, III, 200.

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