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Sezione III civile; sentenza 18 gennaio 1961, n. 68; Pres. Lombardo P., Est. La Porta, P. M....

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Sezione III civile; sentenza 18 gennaio 1961, n. 68; Pres. Lombardo P., Est. La Porta, P. M. Colonnese (concl. conf.); Barletta (Avv. Verna) c. Raccagni (Avv. Giove) Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 11 (1961), pp. 1919/1920-1921/1922 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151551 . Accessed: 28/06/2014 08:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 08:23:35 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III civile; sentenza 18 gennaio 1961, n. 68; Pres. Lombardo P., Est. La Porta, P. M.Colonnese (concl. conf.); Barletta (Avv. Verna) c. Raccagni (Avv. Giove)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 11 (1961), pp. 1919/1920-1921/1922Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151551 .

Accessed: 28/06/2014 08:23

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1910 PARTE PRIMA 1920

La Corte, eoo. — Con l'uiiico mezzo il ricorrente attri

buisce alla sentenza impugnata l'errore di avere discono

sciuto che in base agli art. 6 legge 19 giugno 1940 n. 762

e 18 legge 3 agosto 1949 n. 589 non competesse all'appal tatore Mascoli il diritto di rivalersi verso esso ricorrente

delle somme pagate per i.g.e., sul corrispettivo dell'opera

versatogli dal Comune (violazione delle disposizioni di legge

menzionate). La censura non può essere condivisa.

Giova rammentare che, con sua recente decisione (n. 2654 del 1959, Foro it., 1960, I, 1861), questa Corte lia

affermato il principio che anche quando committente del

l'opera eseguita in appalto sia un comune, all'appaltatore, che ha pagato l'i.g.e. sulle somme riscosse come corrispet tivo dell'opera, compete il diritto di rivalsa nei confronti

del comune appaltante. Premesso che dal testo del 3° comma dell'art. 6 legge

n. 762 del 1940 risulta chiaramente che il diritto di riva

lersi della i.g.e. pagata, riconosciuto al contribuente di

diritto verso quello di fatto, non spetta al detto contri

buente di diritto nei confronti delle Amministrazioni di

rette ed autonome dello Stato, nè degli enti per legge equi

parati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello

Stato, ed escluso che il comune sia, per sua natura, com

preso tra gli enti di cui al 3° comma cit. art. 6, con la ram

mentata decisione questa Corte ha anche negato che a

far comprendere il comune tra i detti enti valga il disposto dell'art. 18 legge 3 agosto 1949 n. 589. Ciò perchè l'equi

parazione dei comuni alle Amministrazioni dello Stato,

prevista in detto art. 18, non è « totale » e « ad ogni effetto

fiscale », come quella alla cui ricorrenza è subordinata, dall'art. 6 legge fondamentale sulla i.g.e. l'esenzione degli enti ivi previsti dall'obbligo di rivalere la detta imposta al contribuente di diritto, ma è solo parziale e limitata e

come tale inidonea a concretare la detta condizione, e

quindi a determinare l'effetto giuridico che la legge sulla

i.g.e. vi ricollega. La decisione in esame ha anche precisato che le espres

sioni letterali del citato art. 18 non consentono di condivi

dere l'opinione, secondo cui tale norma stabilirebbe una

equiparazione totale del comune alle Amministrazioni dello

Stato, nei limiti della particolare materia regolata dalla

legge del 1949, e quindi legittimerebbe l'opposizione che

dalla norma stessa discende la esenzione, per il comune

appaltante di opere da detta legge previste, dal dovere di

rivalere l'appaltatore della i.g.e. pagata. Ciò rammentato, deve nótarsi che contro tale soluzione

secondo il quale i contratti occorrenti per l'attuazione della

legge stessa sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato, non comporta la equiparazione degli enti locali alle Amministrazioni dello Stato « ad ogni effetto fiscale », come invece richiesto dall'art. 6 della legge sull'i.g.e., perchè sia escluso il diritto di rivalsa del solutore dell'imposta nei confronti del contribuente di fatto.

Può aggiungersi che il trattamento fiscale dell'atto, in quanto pone in essere esenzione a carattere oggettivo, è cosa diversa dalla soggezione o meno alla rivalsa, nella quale possono influire eventualmente le sole esenzioni soggettive, tanto più che in ogni caso la rivalsa è di per sè estranea alla obbligazione tributaria se pur rientrante nel rapporto di imposta (Berliri, Principi di diritto tributario, Milano, 1957, vol. II, tomo I, pag. 134 e segg.) e non può essere di per sè influenzato dalle norme riguar danti il trattamento fiscale dei contratti, attinendo invece ai rapporti interni tra i soggetti passivi della potestà tributaria.

In tal senso si è, in sostanza, espressa la dottrina, cfr. Agnello, L'i.g.e. sui mandati ed il diritto di rivalsa degli appal tatori nei confronti degli enti locali, in Riv. trib., 1959, 657 ; Gior dano, Il diritto alla rivalsa dell'i.g.e. nei confronti degli enti locali, in Riv. prov., 1959, 514 ; Fiorino, Rivalsa dell'i.g.e. nei confronti degli enti locali godenti di contributi statali, in Nuova riv. trib., 1958, 283 ; Zeuli, osservazioni adesive a Trib. Salerno 26 febbraio 1958, sopra cit., in Edilizia, 1958, I, 456.

Più in generale, sui requisiti soggettivi richiesti perchè possa intendersi concessa la equiparazione fiscale ad ogni effetto alle Amministrazioni dello Stato, ai fini dell'art. 6 leggo n. 762 del 1940, cfr. Cocivera, L'i.g.e., Milano, s. d., ma 1948, pag. 41.

M. G.

data dal Supremo collegio alla questione in esame, non sono stati opposti validi argomenti clie ne consigliano la

revisione, onde non vi è motivo di discostarsene. Pertanto va rigettato il ricorso principale proposto con

tro la sentenza della Corte di Napoli, che ha risolto la

questione in discorso nel senso spiegato. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile ; sentenza 18 gennaio 1961, n. 68 ; Pres. Lombardo P., Est. La Poeta, P. M. Colonnese (conci, conf.) ; Barletta (Avv. Verna) c. Raccagni (Avv. Giove).

(vassa jLpp. nreseia zi maggio l'JO'J)

Autoveicolo — Trascrizione al p. r. a. e consegna dei documenti —- Mancanza — Perfezione del con tratto — Sussistenza (Cod. civ., art. 2684).

Autoveicolo — Vendita —- Mancata trascrizione di una serie di vendite — Ultimo acquirente — Le

gittimazione a chiedere l'accertamento giudiziale del proprio diritto (Cod. civ., art. 2684, 2688).

Autoveicolo — Vendita -— Mancata pubblicità del trasferimento — Responsabilità del venditore nei confronti del subacquirente — Sussistenza (Cod. civ., art. 1477).

La vendita di autoveicolo è contratto consensuale, la cui per fezione non è subordinata alla consegna dei documenti di

legittimazione e alla trascrizione dell'atto nel pubblico registro automobilistico. (1)

In caso di vendite a catena di autoveicolo, delle quali non siano state effettuate le trascrizioni, l'ultimo acquirente è

legittimato ad agire per l'accertamento giudiziale del suo diìitto di proprietà. (2)

Il primo venditore è direttamente responsabile nei confronti del subacquirente per i danni a quest'ultimo causati dalla mancata consegna dei documenti di legittimazione dell'au toveicolo al primo acquirente. (3)

La Corte, ecc. — I due ricorsi vanno riuniti, perchè investono la violazione degli art. 1227, 1273, 2684 e 2688 cod.

(1) Giurisprudenza costante : Cass. 10 novembre 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Autoveicolo, n. 37 ; Trib. Roma 27 aprile 1960, ibid., n. 45 ; Cass. 12 aprile 1960, ibid., voce Ven dita, nn. 20, 21 ; Trib. Torino 10 luglio 1959, ibid., voce Auto veicolo, n. 51 ; Trib. Spoleto 1 marzo 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 27 ; Trib. Bari 31 dicembre 1956, ibid., n. 15 ; Cass. 20 gennaio 1955, id., Rep. 1955, voce Vendita, n. 126 ; Trib. Brescia 17 novembre 1949, id., Rep. 1949, voce cit., n. 113 ; App. To rino 30 ottobre 1945, id., 1944-46, I, 785, con osservazioni di A. Tabet, Trascrizione in materia automobilistica ed evizione.

In dottrina, vedi Dini, Valore dell'iscrizione nel p.r.a., in Dir. aulom., 1953, 509 ; Carrieri, Le annotazioni nel p.r.a., in Riv. circolaz., 1951, 745 ; Bucciolotti, Sulle conseguenze della iscrizione nel p.r.a., in Arch. ric. giur., 1950, 43 ; D'Orazi-Fla voni, Trascrizione mobiliare, in Commentario a cura di A. Scia lo ja e G. Branca ; F. Ferrara jr., Valore della pubblicità nei trasferimenti degli autoveicoli, in Foro it., 1933, I, 39 ; Autoveicoli, in Novissimo dig. it., I, 2, pag. 1955 segg. ; Rubino, La compra vendita, pag. 227.

(2) Conformi : Cass. 10 novembre 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Autoveicolo, n. 37 ; App. Lecce 30 giugno 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 33 ; Trib. Rovereto 29 febbraio 1956, ibid., nn. 31, 32 ; App. Bologna 8 febbraio 1951, id., Rep. 1951, voce Automobili (circolaz.), n. 309 ; App. Firenze 7 febbraio 1951, ibid., nn. 313, 314 ; Cass. 10 maggio 1950, id., Rep. 1950, voce cit., nn. 161, 162.

In dottrina, oltre agli scritti citati alla nota(l), vedi Monthl, Su una pretesa responsabilità per aver mantenuto l'intestazione iéll'autoveicolo sul p.r.a. dopo perdutane la proprietà, in Arch, resp. civ., 1960, 105 s Zago, Responsabilità dell'alienante di auto mezzo che ha mantenuto l'intestazione, ibid., 108.

(3) Conforme Cass. 10 febbraio 1961, n. 280 (retro, 1914, con nota di richiami) a proposito di vendite a catena di mobili non •egistrati.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

civ., nonché degli art. 67 c 71 r. decreto 6 dicembre 1933

n. 1740, in relazione ai nn. 3 o 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., assumendosi che l'impugnata sentenza sarebbe incorsa in

errore nel ritenere che il contratto Barletta Budelli aveva

avuto piena esecuzione e che il primo venditore di un auto

veicolo è obbligato ad intestarlo al terzo acquirente, con

omissione dei passaggi intermedi. Il ricorrente rileva che

non può dirsi abbia avuto piena esecuzione un contratto

di trasferimento della proprietà di un autoveicolo, quando non è seguita la trascrizione e vi è stato l'inadempimento da

parte del compratore ; che un diritto che sorge da un con

tratto a favore di terzo è esercitabile soltanto se il contratto

è adempiuto regolarmente, potendo, altrimenti, il contra

ente adempiente far valere anche nei confronti del terzo

Vexceptio inadempleti contractus ; che l'acquisto della cosa

non può essere validamente opposto ad altri, che trascri

vono se i precedenti passaggi non sono trascritti e che il

diritto alla trascrizione può essere fatto valere soltanto

nei confronti del venditore.

La censura è priva di fondamento.

Nei contratti, che hanno per oggetto il trasferimento

di una cosa determinata, ossia già individuata, l'effetto

reale, cioè la trasmissione della proprietà, si verifica im

mediatamente all'atto dell'incontro dei consensi delle parti,

legittimamente manifestati. Pertanto, il negozio di trasfe

rimento di un autoveicolo è valido ed efficace per effetto

del consenso delle parti ed è irrilevante, ai fini del conse

guimento dell'effetto reale, la mancata consegna dei docu

menti di legittimazione, come è irrilevante la circostanza

della non seguita trascrizione dell'atto al p.r.a., posto che

la trascrizione non è requisito di validità o di efficacia del

trasferimento di proprietà, ma è uno strumento di tutela

per il caso di conflitto tra più persone, che vantino diritti

sulla cosa. Gli art. 2684 e 2687 dispongono che debbono

essere trascritti gli atti in essi indicati (tra i quali i contratti

che trasferiscono la proprietà degli autoveicoli), per gli effetti stabiliti dall'art. 2644, ossia in attuazione del così

detto «principio negativo» della pubblicità, per cui, non

essendo opponibili i mutamenti giuridici non trascritti, nel conflitto tra più aventi causa dello stesso autore, il

giudice deve dare ragione al secondo acquirente che ha

trascritto, invece che al primo che non ha trascritto (prior in tempore potior in iure).

Poiché gli effetti reali del trasferimento scaturiscono

direttamente dalla volontà delle parti e poiché non sono

opponibili al terzo acquirente i vincoli sulla cosa, i quali non abbiano formato oggetto di specifica trascrizione an

teriore, è chiaro che, nel caso di una serie di trasferimenti

successivi di un autoveicolo, in difetto di trascrizione della

serie degli atti di alienazione con annotazioni di eventuali

privilegi (ipoteche mobiliari), il diritto dell'ultimo acqui rente non può essere pregiudicato da exceptio contractus o

da istanza di risoluzione per inadempimento, che siano

opposte al primo alienante, per mancato pagamento del

prezzo del primo trapasso da parte del primo acquirente. L'ultimo acquirente, interessato alla trascrizione del

passaggio di proprietà in suo favore, soltanto con la tras

crizione può far valere il proprio diritto di fronte ai terzi, in caso di un conflitto di diritto con essi, e, in pratica, solo con la trascrizione può agevolmente esercitare il proprio diritto di disposizione sul veicolo, consentendo su di esso

eventuali ipoteche mobiliari. Egli è, pertanto, legittimato a proporre domanda giudiziale per ottenere sentenza di

accertamento, previa verifica della validità ed efficacia

di tutti i precedenti trapassi intermedi, del suo diritto di

proprietà sull'autoveicolo e conseguente ordine di tras

crizione in suo favore, con annotazione della serie continua

dal primo alienante iscritto al p.r.a. (Omissis) Col quinto motivo del ricorso si denuncia l'impugnata

sentenza per violazione degli art. 1372, 1453 e 2043, as

sumendosi che sia incorsa in errore nel condannare il primo alienante dell'autoveicolo al risarcimento dei danni in

favore dell'ultimo acquirente, posto che, non essendovi

stato alcun rapporto contrattuale tra i due, non vi poteva essere violazione di alcun obbligo. La censura non è fon

data. Nel caso di vendite successive della stessa cosa (ven

ir, Poro Italiano — Volume LXXX1V — Parte 7-123.

dite a catena), se uno degli alienanti viene meno al suo ob

bligo primario di consegnare i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta, il danno si

ripercuote su tutta la serie dei trapassi successivi sino al l'ultimo. Il contraente di buona fede ha diritto al risarci mento ed è legittimato a pretenderlo nei confronti del primo alienante inadempiente nonostante l'autonomia dei sin

goli negozi, sulla base dei rapporti obbligatori di garanzia che legano a catena i vari contraenti. Il primo alienante

inadempiente non può sottrarsi alla sua responsabilità adducendo la inadempienza del proprio contraente, salva l'azione di rivalsa verso costui.

Col primo motivo del ricorso incidentale si denuncia

l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 112, in rela zione all'art. 132 cod. proc. civ. e per insufficiente moti vazione su punto decisivo, relativo ai danni per il mancato uso e per la mancata rivendita dell'autoveicolo.

La censura è fondata.

L'impugnata sentenza ha respinto l'appello incidentale del Raccagni, con cui si lamenta che il Tribunale non aveva

disposto istruttoria circa i detti danni, rilevando che non erano state dedotte prove specifiche. Siffatto ragionamento non è esatto. In caso che il venditore di un autoveicolo, sebbene richiestone, non provveda al formale trasferimento al nome del compratore, rendendo così impossibile a costui di servirsi del veicolo o di rivenderlo ad altri, il danno è

insito nel fatto stesso dell'inadempimento. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 16 novembre 1960, n. 3062 ; Pres. Di Pilato P., Est. Rapisarda, P. M. Cutkupia

(conci, conf.) ; Principi (Avv. Tonelli) c. Compagnia unica lavoratori porto Genova (Avv. Guerra).

(Conferma App. Genova 6 marzo 1959)

Lavoro (rapporto) — Contratto Individualo, conforme a regolamento aziendale — Deroga a clausole più favorevoli di contratto collettivo corporativo —

Inammissibilità — Fattispecie (Cod. civ., art. 2077). Lavoro (contratto collettivo) — Contratto corpo

rativo — Stipulazione — Intervento di impren ditori singoli — Nullità — Fattispecie (Cod. civ., art. 2967, 2072).

È inefficace la clausola del contratto individuale di lavoro,

stipulato in conformità di un regolamento interno, che

importa deroga alla clausola più favorevole al lavora

tore, contenuta in un contratto collettivo corporativo non

ancora abrogato (nella specie, sia il contratto collettivo sia

il regolamento intemo erano antecedenti all'entrata in vi

gore del codice civile). (1)

(1) Per dirimere il conflitto tra clausole di un contratto collettivo corporativo e successivo regolamento d'azienda (su cui si modellavano i contratti individuali), posti in essere prima dell'entrata in vigore del codice civile odierno, la II Sezione omette di considerare il motivato mutamento di indirizzo giu risprudenziale compiuto con la sentenza 14 luglio 1960, n. 1903

(Foro it., 1960, I, 1949, con ampia nota redazionale di P. San

duixi, che richiama tutte le precedenti e contrastanti pronunce), che ha ritenuto applicabile non già l'art. 2077 cod. civ., bensì l'art. 54 r. decreto 1° luglio 1926 n. 1130 va peraltro avvertito che nella presente specie, in cui il contratto collettivo era più favorevole del regolamento aziendale al lavoratore, la risoluzione

del conflitto, prevista nell'art. 54, non divergeva da quella poi accolta nell'art. 2077. Nella menzionata nota, possono reperirsi anche completi riferimenti all'altra questione circa la possibilità di derogare in peius, con contratti collettivi di diritto comune, a quelli corporativi.

Sul persistente vigore dei contratti collettivi corporativi Cass. 8 settembre n. 2988, 9 aprile n. 1177, 26 giugno n. 2283

del 1958, Foro it., Rep. 1958, voce Lavoro (contr. coll.), nn.

14-16 ; 7 luglio 1956, n. 2523, id., 1956, I, 1806 e, con riferimento

anche all'inderogabilità in peius, App. Roma 27 aprile 1955,

id., 1955, I, 1000.

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