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sezione III civile; sentenza 18 giugno 2001, n. 8212; Pres. Lupo, Est. Preden, P.M. Raimondi (concl....

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sezione III civile; sentenza 18 giugno 2001, n. 8212; Pres. Lupo, Est. Preden, P.M. Raimondi (concl. diff.); Soc. Fitt (Avv. De Arcangelis, Toniolo, De Luca) c. Soc. Vinco (Avv. Morgia), Soc. Ras (Avv. D'Amelio, Trifirò, Minutolo). Cassa Trib. Bassano del Grappa 14 luglio 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 10 (OTTOBRE 2001), pp. 2799/2800-2803/2804 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196311 . Accessed: 28/06/2014 11:53 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.76 on Sat, 28 Jun 2014 11:53:20 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 18 giugno 2001, n. 8212; Pres. Lupo, Est. Preden, P.M. Raimondi(concl. diff.); Soc. Fitt (Avv. De Arcangelis, Toniolo, De Luca) c. Soc. Vinco (Avv. Morgia), Soc.Ras (Avv. D'Amelio, Trifirò, Minutolo). Cassa Trib. Bassano del Grappa 14 luglio 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 10 (OTTOBRE 2001), pp. 2799/2800-2803/2804Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196311 .

Accessed: 28/06/2014 11:53

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2799 PARTE PRIMA 2800

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 18

giugno 2001, n. 8212; Pres. Lupo, Est. Preden, P.M. Rai

mondi (conci, diff.); Soc. Fitt (Avv. De Arcangelis, Tomolo, De Luca) c. Soc. Vinco (Avv. Morgia), Soc. Ras (Avv.

D'Amelio, Trifirò, Minutolo). Cassa Trib. Bassano del

Grappa 14 luglio 1998.

Vendita — Vendita con spedizione — Perdita o avaria della

merce durante il trasporto —

Responsabilità contrattuale

del vettore — Legittimazione attiva (Cod. civ., art. 1510,

1689).

Nella vendita con spedizione, il contratto di trasporto concluso

tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un

nesso di strumentalità con il contratto di compravendita con

cluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, con

serva la sua autonomia, sì che il venditore-mittente conserva, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, la titolarità

dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso il

diritto al risarcimento del danno da inadempimento, fino al

momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il

termine entro cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario

ne richieda la consegna al vettore. (1)

(1) Un ulteriore tassello nel complesso ed articolato quadro dei rap porti tra mittente (venditore), vettore e destinatario (compratore).

Nel contratto di trasporto di cose, la posizione del destinatario, spe cie per ciò che attiene l'ambito dei suoi diritti, ha dato luogo a non po chi dubbi ermeneutici. Giova ricordare che, per concludersi il contratto di trasporto di cose fra mittente e vettore, costoro assumono la veste di

parti in senso tecnico del contratto, mentre il destinatario è soggetto terzo che beneficia dell'attività posta in essere dal vettore.

I giudici di legittimità si premurano di specificare i presupposti che

comportano l'acquisto iure proprio dei diritti in capo al destinatario: un termine (arrivo reale o legale della merce) ed un elemento volitivo (la richiesta di riconsegna). In mancanza di tali presupposti, il mittente conserva «la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto», a «nulla rilevando la titolarità del diritto di proprietà sulle cose oggetto del trasporto».

L'iter argomentativo seguito dalla Suprema corte risulta il seguente: nella vendita con spedizione, il contratto di trasporto, pur essendo strumentale al contratto de quo, conserva la propria autonomia, di guisa che la legittimazione attiva per l'azione di responsabilità contrattuale

spetta al mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, sino a

quando il compratore non effettui la richiesta di riconsegna. In altri termini, la strada battuta dai giudici di legittimità è quella di considera re il contratto di trasporto quale contratto collegato funzionalmente alla vendita con spedizione. Nella vendita con spedizione, il contratto di

trasporto s'inserisce nella vicenda contrattuale come sua modalità ese cutiva (v. Cass. 11 febbraio 1994, n. 1381, Foro it.. Rep. 1994, voce Vendita, n. 71, e, per esteso, Contratti, 1994, 416, con nota di Moran di; 14 febbraio 1986, n. 885, Foro it., Rep. 1986, voce cit.. n. 44; App. Roma 22 giugno 1999, id., Rep. 2000, voce cit., n. 75, e, per esteso, Arch, circolai., 2000, 49; App. Milano 3 settembre 1996, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 31). In dottrina, per la rilevanza del trasporto nello schema negoziale di cui all'art. 1510 c.c., v. Bocchini, La vendita di cose mobili, in Commentario diretto da Schlesinger, Milano, 1994, 4; Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato fondato da Vassalli, To rino, 1993, 483 s.; Grigoli, Il trasporto, in Trattato diretto da Resci gno, Torino, 1984, XI, 761 s., ad avviso del quale il mittente sarebbe

legittimato quante volte sia violato l'interesse alla tacitazione delle le

gittime aspettative del destinatario e ne subisca un danno patrimoniale, come il pagamento di una penale per ritardata consegna della merce. La tutela preferenziale del venditore sarebbe conseguita costruendo la rea lizzazione del rapporto di trasporto come indipendente e secondaria ri

spetto all'attuazione del rapporto di scambio e perciò di regola a rischio e spese del compratore (cfr. Bocchini, op. cit., 41). L'esecuzione della

prestazione dovuta, in quanto destinata a procurare al compratore la di

sponibilità della merce acquistata, vale a liberare il venditore dall'ob

bligazione di consegna, anche se la soddisfazione dell'interesse del

compratore sia funzionalmente connessa alla corretta esecuzione del contratto di trasporto, ed anche se solo con la richiesta di riconsegna al vettore, il compratore possa procedere alla verifica dell'esattezza del

l'adempimento. Di conseguenza, nel contratto di trasporto di cose, ipotesi particolare di contratto a favore di terzo, è la richiesta di ricon

segna della merce, rivolta dal destinatario al vettore, a segnare il mo mento in cui il destinatario stesso, aderendo al contratto di cui è benefi ciario, acquista tutti i diritti da esso derivanti, compreso quello di agire contro il vettore per il risarcimento per perdita o avaria del carico. Da

questo momento il mittente perde ogni legittimazione attiva nei con fronti del vettore (v. Cass., sez. un., 1° marzo 1978, n. 1034, Foro it., 1978,1, 839).

Peraltro, alcuni autori hanno osservato che in base alla formulazione

Il Foro Italiano — 2001.

Svolgimento del processo. — Con atto notificato il 10 ottobre

1995, la Fitt s.p.a. esponeva di aver affidato alla Vinco s.r.l. il

trasporto di una partita di tubi di plastica destinati all'acquirente Joint Lyonnais Distribution, con stabilimento in Bron Cedex

(Francia); deduceva che, durante il trasporto, a causa di un inci

dente nel quale era stato coinvolto l'autocarro, la merce aveva

subito danni e non era stata accettata dalla destinataria; conve

niva davanti al Pretore di Bassano del Grappa la Vinco s.r.l. per sentirla dichiarare inadempiente e conseguentemente condanna

re al risarcimento del danno, corrispondente al valore della mer

dell'art. 1689 c.c., non tutti i diritti derivanti dal contratto a favore di terzo si trasferirebbero in capo al destinatario, terzo beneficiario: sa rebbero escluse azioni collaterali sussidiarie che resterebbero attribuite al mittente, nella sua qualità di stipulante, mentre il terzo (destinatario) acquisterebbe soltanto il diritto cui si riferisce la pattuizione a suo favo re. Secondo tale tesi, anche dopo la richiesta di consegna delle cose da

parte del destinatario (alla quale è attribuita non già la funzione di ren dere irrevocabile la stipulazione a favore del terzo, ma quella di perfe zionare l'acquisto del diritto da parte del destinatario), il mittente sa rebbe sempre legittimato nei riguardi del vettore per l'esercizio dell'a zione di risarcimento (cfr. Alibrandi, Appunti sull'art. 1689 c.c., in Arch, circolaz., 1985, 466).

Tale tesi non ha trovato riscontro sul versante giurisprudenziale, co stante nel ritenere che, ex art. 1689 c.c., con la richiesta di riconsegna della merce il destinatario acquista tutti i diritti derivanti dal contratto,

compreso quello di agire contro il vettore per il risarcimento dei danni subiti dal carico (v. Cass. 11 maggio 1999, n. 4650, Foro it., Rep. 1999, voce Trasporto (contratto di), n. 42; 6 settembre 1996, n. 8151, id., 1997, I. 160, con nota di Borrelli; 10 ottobre 1996, n. 8854, ibid., 2225; Trib. Genova 5 gennaio 1996, id., Rep. 1996, voce cit., n. 35; Cass. 4 ottobre 1991, n. 10392, id., Rep. 1992, voce cit., n. 29, secondo cui la sostituzione del destinatario al mittente nell'azione di responsa bilità contrattuale in caso di perdita della cosa si ha solo quando, sca duto il termine, il destinatario sia venuto a conoscenza della perdita a

seguito della richiesta di riconsegna; Trib. Milano 2 luglio 1998. id., Rep. 2000, voce Vendita, n. 77, e, per esteso, Dir. maritt., 2000, 546; Pret. Catania 7 febbraio 1990, Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto (contratto di), n. 15, e, per esteso, Arch, circolaz., 1990, 322). In tal modo è ampliata la sfera d'azione del mittente, con conseguente com

pressione di quella riservata al destinatario che avrebbe in realtà agito «per tutelare un interesse non (interamente) suo, ma (per la maggior parte) del mittente proprietario» (v. Cass. 6 settembre 1996, n. 8151, cit.). Invero, non sono mancate pronunce secondo le quali bisogna ave re riguardo al soggetto che soffre il pregiudizio, con la conseguenza che l'azione risarcitoria spetta al mittente se è su di lui che incide l'ina

dempimento del vettore (v. Trib. Milano 24 marzo 1986, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 18, e, in extenso, Resp. civ., 1986, 313, con nota di

Conte). L'intera vicenda giudiziaria, cui si riferisce la pronuncia su riportata,

prende avvio dal rifiuto da parte della società acquirente di accettare la merce consegnata dal vettore, merce che a causa di un incidente aveva subito dei danni. La società venditrice conveniva innanzi all'autorità

giudiziaria il vettore per sentirlo dichiarare inadempiente, con tanto di risarcimento dei danni, corrispondenti al valore della merce venduta. Deve sottolinearsi come tale aspetto della vicenda venga solo margi nalmente affrontato dalla Suprema corte in relazione al rapporto di strumentalità che avvince il contratto di trasporto alla vendita con spe dizione di cui si è già detto. Tuttavia, tale ricostruzione non convince

appieno. Infatti, il venditore non risponde dell'operato del vettore come di un suo ausiliario. L'obbligazione che, qualunque ne sia la sua fonte, abbia ad oggetto la consegna o la restituzione di cose mobili da tra

sportare da un luogo ad un altro, è adempiuta dal debitore (venditore), in mancanza di patto od uso contrario — ma nel caso di specie non vi è alcun riferimento a tale ipotesi

— con la consegna delle cose al vettore, designando come destinatario il creditore (compratore). In altri termini, il compratore riceverà la merce nello stato in cui si trova all'esito del

trasporto (in modo avariato ovvero in quantità minore), senza che possa esimersi dal pagare il relativo prezzo. Il rischio ed il costo della frustra zione delle aspettative contrattuali, causata da accadimenti che colpi scono la merce durante l'esecuzione del contratto di trasporto, una volta che questa sia stata rimessa con efficacia liberatoria dal venditore al vettore, restano a carico del compratore, in quanto proprietario della merce al momento della consegna da parte del venditore al vettore, e

perciò destinato a sopportare i rischi del trasferimento, secondo il bro cardo res perit domino. Sul piano del diritto positivo, della vicenda re lativa alla merce affidata alla detenzione del vettore si occupa l'art. 1689. In relazione al sistema di ripartizione dei rischi del trasporto tra vettore ed avente diritto alla riconsegna, delineato dalla norma de qua, risulta che la responsabilità del vettore è improntata al principio del re

ceptum: il vettore sarà ritenuto responsabile per perdita o avaria delle cose trasportate tutte le volte che non abbia fornito la prova del caso fortuito (cfr. Romanelli-Silingardi, Trasporto (terrestre), voce del

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ce, detratto quanto ricavato dalla vendita dei tubi danneggiati, oltre alle spese pretese dall'acquirente per il recupero e la cu

stodia del materiale.

La convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva della

Fitt s.p.a., per essere legittimato a chiedere il risarcimento l'ac

quirente della merce e non il venditore; chiamava in causa la

Ras assicurazioni s.p.a., onde essere tenuta indenne nel caso di

accoglimento della domanda; proponeva domanda riconvenzio

nale di pagamento del corrispettivo del trasporto. La Ras s.p.a. si costituiva deducendo di aver adempiuto ad

ogni obbligo derivante dal contratto di assicurazione.

Il pretore, con sentenza 197/97, accoglieva la riconvenzionale

e rigettava la domanda ritenendo fondata l'eccezione di difetto

di legittimazione attiva.

Pronunciando sull'appello della Fitt s.p.a., al quale avevano

resistito la Vinco s.r.l. e la Ras s.p.a., il Tribunale di Bassano

del Grappa, con sentenza del 14 luglio 1998, lo rigettava. Con

siderava il tribunale che la fattispecie dedotta in giudizio doveva

essere qualificata, come già ritenuto dal pretore, come vendita

con trasporto, disciplinata dall'art. 1510 c.c.; che, ai sensi del 2°

comma della citata disposizione, con la rimessione della merce

al vettore, il venditore si era liberato dall'obbligo della conse

gna e si era verificato il passaggio dei rischi del trasporto a cari

co del compratore, con conseguente immediata acquisizione da

parte dell'acquirente di tutti i diritti derivanti dal contratto di

trasporto. Avverso la sentenza la Fitt s.p.a. ha proposto ricorso per cas

sazione, affidato a due motivi.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, la Vinco s.r.l. e la

Ras s.p.a. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo, la ricor

rente deduce che il tribunale ha erroneamente individuato la

norma regolatrice della fattispecie, ritenendo applicabile l'art

1510, 2° comma, c.c., sulla vendita con spedizione, e l'art. 19

della convenzione dell'Aja del 1° luglio 1964 (resa esecutiva in

Italia con 1. 21 giugno 1971 n. 816) sulla vendita internazionale

di cose mobili, laddove doveva farsi applicazione delle norme

sul trasporto, ed in particolare degli art. 1685 e 1689 c.c.

Sostiene che la disciplina dettata dall'art. 1510, 2° comma, in

virtù del quale, se la cosa venduta deve essere trasportata da un

luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore, è invocabile nel caso di conflitto

tra venditore ed acquirente, laddove, se la controversia insorge tra venditore-mittente e vettore, deve farsi riferimento alla di

sciplina relativa al trasporto, in forza della quale il passaggio della titolarità dei diritti derivanti dal contratto di trasporto a fa

vore del destinatario avviene solo dal momento in cui il desti

natario abbia chiesto la riconsegna delle cose trasportate (art.

1689, 1° comma, c.c.), ferma restando, fino a tale eventuale

momento, la titolarità dei diritti medesimi in capo al mittente,

legittimato fino ad allora a disporre del contratto di trasporto e

delle cose trasportate (art. 1685 c.c.). Afferma che la legittimazione del venditore-mittente non è

venuta meno nel caso in esame, poiché l'acquirente-destinatario

l'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1994, XXXI, 13; Gonnelli

Mirabelli, Trasporto (contratto di) (dir. priv.), voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1992, XLIV, 1165; Scalfì, Considerazioni sulla re

sponsabilità del vettore nel trasporto terrestre per la perdila a causa di

furto delle cose trasportate, in Resp. civ., 1975, 471). In conclusione, sul presupposto dell'autonomia che caratterizza il

contratto di trasporto, se risulta condivisibile il riconoscimento della

legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno

da inadempimento in capo al mittente, anche dopo la rimessione delle

cose al vettore, forse un'attenzione maggiore, e qualche considerazione

in più, la Suprema corte avrebbe dovuto accordare alla legittimità del

rifiuto della società acquirente ad accettare la merce già acquistata. In

fatti, «il proprietario delle cose da trasportare, se diverso dal mittente, ed ancorché coincidente con il destinatario, potrà eventualmente avva

lersi dei rimedi a tutela del suo diritto di proprietà, ma non potrà di

sporre del contratto di trasporto in corso d'esecuzione impartendo di

sposizioni al vettore»; il rifiuto ad accettare la merce acquistata riverbe

ra i suoi riflessi sul sottostante contratto di vendita con spedizione, ca

ratterizzato dalla scissione tra attuazione dell'obbligo e realizzazione

del diritto di credito, ove il venditore, come già detto, adempie (con ef

ficacia liberatoria) l'obbligazione di consegna con l'esecuzione della

prestazione dovuta (id est consegna al vettore). [F. Agnino]

Il Foro Italiano — 2001.

non ha mai richiesto la riconsegna delle merci trasportate, ma ha

rifiutato di ricevere la merce, in quanto danneggiata ed inutiliz

zabile, ed ha richiesto al venditore una nuova fornitura.

2. - Il motivo è fondato.

Dispone l'art. 1510, 2° comma, c.c.: «Salvo patto o uso con

trario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo al

l'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimet

tendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del tra

sporto sono a carico del compratore».

Eguale effetto liberatorio è riconosciuto alla consegna della

cosa al vettore dall'art. 19 della convenzione dell'Aja del 1° lu

glio 1964 (resa esecutiva in Italia con 1. 21 giugno 1971 n. 816) sulla vendita internazionale di cose mobili.

In virtù delle suindicate disposizioni, concernenti la c.d. ven

dita con spedizione, il giudice d'appello ha ritenuto che, dal

momento della rimessione della merce al vettore, si è verificata

non soltanto la liberazione del venditore-mittente dall'obbligo di consegna, ma, in conseguenza del passaggio del rischio del

trasporto a carico del compratore-destinatario, anche l'acquisi zione, a favore di quest'ultimo, dei diritti derivanti dal contratto

di trasporto. Tale assunto non trova sostegno nelle norme suindicate ed è

contraddetto dalla disciplina dettata in tema di contratto di tra

sporto. L'art. 1510, 2° comma, e l'art. 19 della convenzione dell'Aja,

nel caso della c.d. vendita con spedizione, ricollegano alla ri

messione delle cose trasportate al vettore da parte del venditore

mittente l'effetto liberatorio dall'obbligo della consegna nel

l'ambito del rapporto di compravendita, intercorrente tra ven

ditore ed acquirente, ma non prevedono che, a seguito dell'av

venuta rimessione delle cose al vettore, il venditore-mittente su

bisca la sostanziale estromissione dal contratto di trasporto da

lui concluso, privandolo della titolarità dei diritti da quello na

scenti, in quanto immediatamente acquisiti dall'acquirente destinatario.

Il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e

vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con

il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed

acquirente-destinatario, conserva tuttavia la sua autonomia, ed è

soggetto alla disciplina dettata dagli art. 1683 ss. c.c.

Tale disciplina si caratterizza, per quanto interessa ai fini in

esame, per l'attribuzione al mittente, durante l'esecuzione del

contratto di trasporto, del diritto di disporre del contratto di tra

sporto, mediante l'esercizio del c.d. diritto di contrordine, e

delle cose trasportate (art 1685 c.c.), e per il riconoscimento al

destinatario della facoltà di esercitare i diritti nascenti dal con

tratto di trasporto (tra i quali deve ritenersi compreso il diritto al

risarcimento per la perdita o l'avaria delle cose trasportate) solo

dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il

termine entro cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne ri

chiede la riconsegna al vettore (art. 1689, 1° comma, c.c.; nor

ma alla quale sostanzialmente si uniforma l'art. 13 della con

venzione di Ginevra 19 maggio 1956, ratificata dall'Italia con la

1. 6 dicembre 1960 n. 1621, che attribuisce al destinatario i di

ritti nascenti dal contratto di trasporto dal momento in cui, arri

vate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui avrebbero

dovuto arrivare, il destinatario abbia manifestato la volontà di

aderire al contratto di trasporto richiedendo la riconsegna delle

cose: sent. 10621/93, Foro it., Rep. 1994, voce Trasporto (con tratto di), n. 22).

Ora, non v'è dubbio che la tesi accolta dai giudici di appello si pone in palese contrasto con le suindicate disposizioni, che

individuano esclusivamente nel mittente il titolare dei diritti na

scenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui il desti

natario non richiede la riconsegna delle cose trasportate (sia

espressamente, sia con comportamenti concludenti, purché si

gnificativi della volontà del destinatario di fare propri i diritti nascenti dal contratto di trasporto: sent. 8151/96, id., 1997, I,

160), e potrebbe essere sostenuta soltanto ipotizzandone la de

roga ad opera delle norme sulla vendita con spedizione. Ma una deroga siffatta non è espressamente prevista, né può

essere desunta dall'avvenuto trasferimento all'acquirente destinatario della proprietà delle cose da trasportare e dei rischi

inerenti ad esse, per effetto della conclusione del contratto di

compravendita e della rimessione al vettore, poiché tale effetto

opera nell'ambito del contratto di compravendita, nei rapporti tra venditore ed acquirente, e non interferisce, alterandone le re

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2803 PARTE PRIMA 2804

gole, sul collegato contratto di trasporto concluso tra venditore

mittente e vettore.

Il potere di disporre del contratto di trasporto e delle cose tra

sportate durante l'esecuzione del contratto di trasporto, e fino al

momento in cui il destinatario non richiede la riconsegna, spetta esclusivamente al mittente, in virtù della disciplina propria del

contratto di trasporto, a nulla rilevando la titolarità del diritto di

proprietà sulle cose oggetto del trasporto: il proprietario delle

cose da trasportare, se diverso dal mittente, ed ancorché coinci

dente con il destinatario, potrà eventualmente avvalersi dei ri

medi a tutela del suo diritto di proprietà (richiedendo, ad esem

pio, un sequestro presso terzi), ma non potrà disporre del con

tratto di trasporto in corso di esecuzione impartendo disposizio ni al vettore, e, se individuato quale destinatario, diverrà titolare

iure proprio dei diritti nascenti dal contratto di trasporto solo

dopo essere entrato nel contratto, mediante la richiesta di ricon

segna. 3. -

L'impugnata sentenza va pertanto cassata.

11 giudice di rinvio dovrà definire la controversia applicando il seguente principio di diritto:

«Nella vendita con spedizione regolata dall'art. 1510, 2°

comma, c.c., il contratto di trasporto concluso tra venditore

mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di stru

mentalità con il contratto di compravendita concluso tra vendi

tore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua auto

nomia, ed è soggetto alla disciplina dettata dagli art. 1683 ss.

c.c., e pertanto il venditore-mittente, anche dopo la rimessione

delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal

contratto di trasporto, ivi compreso il diritto al risarcimento del

danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le co

se a destinazione o scaduto il termine entro cui sarebbero dovute

arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore (art. 1689. 1° comma, c.c.)».

4. - Va dichiarato assorbito il secondo motivo, concernente il

regolamento delle spese del giudizio d'appello.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 14 giu

gno 2001, n. 8045; Pres. Carnevale, Est. Forte, P.M. Mar

tone (conci, conf.); Prefettura di Pordenone c. Campello (Avv. Ros). Dichiara inammissibile ricorso avverso Pret.

Pordenone 10 ottobre 1998.

Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Opposizione — Sentenza — Notificazione d'ufficio — Decorrenza del

termine per l'impugnazione (Cod. proc. civ., art. 285; 1. 24

novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale, art. 23).

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa la notifi ca della sentenza effettuata a cura della cancelleria ai sensi

dell'art. 23, 9° comma, l. 689/81 è idonea, al pari della noti

fica su istanza di parte, a far decorrere il termine breve per

l'impugnazione. (1)

(1) La Cassazione si pronuncia per la prima volta sulle modalità di notifica della sentenza che decide un'opposizione a ordinanza

ingiunzione, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugna zione. Secondo la Cassazione, anche la notifica effettuata dalla cancel leria è idonea a far decorrere il termine breve.

La sentenza non pone in discussione l'orientamento amplissimo della

giurisprudenza sull'art. 295 c.p.c., che esclude che il termine breve per l'impugnazione possa decorrere da una notifica effettuata d'ufficio, dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza. Per questo orientamento, cfr. Cass. 22 settembre 2000. n. 12538. Foro it., Rep.

Il Foro Italiano — 2001.

Svolgimento del processo. — Con sentenza del 10 ottobre

1998 il Pretore di Pordenone accoglieva l'opposizione di Rino

Campello all'ordinanza del locale prefetto che aveva sospeso la

sua patente di guida, per violazione dell'art. 142, 9° comma,

d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, per avere superato i limiti di velo

cità consentiti.

In accoglimento del secondo motivo di opposizione, il prov vedimento era annullato, perché dal verbale non emergeva sicu

ro il fatto contestato, con violazione dei diritti di difesa del ri

corrente, non risultando il tipo di autovelox utilizzato e, in rap

porto a questo, se si era tenuto conto dei margini di errore dello

stesso e della riduzione conseguente da applicare alla velocità

rilevata nei limiti del decreto di omologazione. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso, con

unico motivo, il prefetto di Pordenone.

Il Campello si è difeso con controricorso.

Motivi della decisione. — L'eccezione preliminare del con

troricorrente d'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 325, 2° comma, c.p.c., è fondata.

La sentenza impugnata, depositata il 10 ottobre 1998, è stata

notificata, a cura della cancelleria e in applicazione del 9°

comma dell'art. 23 1. 24 novembre 1981 n. 689, al prefetto il 19

ottobre 1998 e all'opponente il successivo 21 ottobre.

Il ricorso è tardivo perché notificato il 29 dicembre 1998, ol

tre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza im

pugnata, eseguita di ufficio e non a istanza della parte in deroga all'art. 285 c.p.c.

L'eccezione è fondata e il ricorso deve dichiararsi inammissi

bile, perché tardivo.

Le speciali esigenze di celerità del procedimento di opposi zione di cui all'art. 23 1. 689/81 e gli interessi non solo privati

regolati da esso comportano che lo stesso atto introduttivo è no

tificato «a cura della cancelleria» (2° comma) e determinano

poteri d'ufficio del giudice, ordinariamente assenti (5° e 6°

comma), anche se da esercitare nei limiti delle deduzioni delle

parti fino alla conclusione del giudizio con provvedimento ri

corribile immediatamente per cassazione (5° e ultimo comma). Le indicate caratteristiche particolari della procedura fanno

ritenere che nel caso non solo la notifica a istanza di parte, ai

sensi dell'art. 285 c.p.c., ma anche quella eseguita a cura della

cancelleria, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impu

gnazione. Se infatti «a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti

2000, voce Impugnazioni civili, n. 45; 10 maggio 2000, n. 5991, ibid., voce Notificazione civile, n. 43; 13 dicembre 1999, n. 13980, id., Rep. 1999, voce Impugnazioni civili, n. 26; 25 settembre 1999, n. 10630.

ibid., voce Notificazione civile, n. 86; 4 settembre 1999, n. 9391, ibid., voce Sentenza civile, n. 102; 14 gennaio 1999, n. 329, id., 1999,1, 1479 (ove si precisa, fra l'altro, che le stesse conclusioni valgono anche per «i provvedimenti adottati in forma diversa dalla sentenza che abbiano contenuto decisorio e, in quanto tali, ricorribili per cassazione, se non altrimenti impugnabili»). La sentenza sostiene invece che una regola speciale vale per alcuni giudizi, come quelli di opposizione a sanzione

amministrativa, assoggettati a particolari esigenze di celerità, in rela zione anche alla natura degli interessi (non solo privati) coinvolti. Co me emerge dalle pronunce citate nel testo della sentenza, in questa ca

tegoria rientrerebbero i giudizi in materia fallimentare (cfr. Cass., sez.

un., 27 novembre 1998, n. 12062, id.. Rep. 1999, voce Fallimento, n.

404; 10 giugno 1998, n. 5761, id., 1998, I, 2837), in materia di adozio ne (Cass. 8 aprile 1993, n. 4293, id., Rep. 1993, voce Adozione, n. 87; sez. un. 25 novembre 1992, n. 12547, id., 1993, I, 416, con nota di

Monnini), in materia di responsabilità civile dei giudici (Cass. 3 maggio 1999, n. 4386, id., Rep. 1999, voce Astensione, ricusazione, n. 125). In tutti questi giudizi, anche la notifica (del testo integrale) della sentenza da parte della cancelleria sarebbe idonea a far decorrere il termine bre ve per l'impugnazione.

Nel caso del giudizio su sanzioni amministrative la conclusione della Cassazione si salda con l'interpretazione data all'art. 23, 9° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui nel giudizio di opposizione ad

ordinanza-ingiunzione «a tutte le notificazioni e comunicazioni occor renti si provvede d'ufficio». La norma non viene riferita solo alle noti fiche degli atti «nel corso del giudizio» (cfr., invece, Bertoni Lattanzi-Lupo-Violante, Modifiche al sistema penale, Milano, 1982. I, 381, e la prassi corrente delle cancellerie civili), ma viene riferita dalla Cassazione anche alla notifica della sentenza, secondo l'interpre tazione già proposta in dottrina da Cerbo, Le sanzioni amministrative, Milano, 1999, 304.

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