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Sezione III civile; sentenza 19 febbraio 1981, n. 1022; Pres. Cusani, Est. Guerrieri, P. M. Nicita...

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Sezione III civile; sentenza 19 febbraio 1981, n. 1022; Pres. Cusani, Est. Guerrieri, P. M. Nicita (conscl. conf.); Sperandeo (Avv. Della Pietra) c. Spinelli, Pinardi. Regolamento di competenza avverso Pret. Napoli 30 gennaio 1980 Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 6 (GIUGNO 1981), pp. 1603/1604-1605/1606 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23173151 . Accessed: 28/06/2014 08:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.37 on Sat, 28 Jun 2014 08:24:11 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III civile; sentenza 19 febbraio 1981, n. 1022; Pres. Cusani, Est. Guerrieri, P. M. Nicita(conscl. conf.); Sperandeo (Avv. Della Pietra) c. Spinelli, Pinardi. Regolamento di competenzaavverso Pret. Napoli 30 gennaio 1980Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 6 (GIUGNO 1981), pp. 1603/1604-1605/1606Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23173151 .

Accessed: 28/06/2014 08:24

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1603 PARTE PRIMA 1604

dalla misura dell'indennità pagata. Né può invocarsi quale criterio

di collegamento — come fa la controricorrente s.p.a. fratelli

Franchi — l'asserita connessione della presente causa con l'altra

promossa da detta società, poiché tale causa non è più pendente davanti al giudice italiano, essendone stato dichiarato il difetto di

giurisdizione con la precedente citata sentenza delle sezioni unite

di questa Suprema corte.

Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del

giudice italiano a conoscere della domanda proposta dall'I.n.a.

contro il ministero dell'agricoltura e della riforma agraria della

Repubblica araba di Libia. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione III civile; sentenza 19

febbraio 1981, n. 1022; Pres. Cusani, Est. Guerrieri, P. M.

Nicita (consci, conf.); Sperandeo (Avv. Della Pietra) c. Spi nelli, Pinardi. Regolamento di competenza avverso Pret. Napoli 30 gennaio 1980.

Locazione — Immobili adibiti ad uso diverso dalla abitazione — Controversie sulla misura del canone e sui diritti di rivalsa

del conduttore — Competenza (Legge 27 luglio 1978 n. 392,

disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 43, 44, 68, 79).

Le controversie sulla misura del canone della locazione di immobi

li urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione e quelle sui diritti di rivalsa del conduttore sono attratte nella competenza per materia del pretore e del conciliatore secondo il rito speciale delle locazioni. (1)

La Corte, ecc. — Fatto. — Con ricorso del 10 settembre 1979, Achille Sperandeo, conduttore dal 1964 di un locale scantinato sito in Napoli alla via C. Carelli n. 7/A, di proprietà di Vincenzo

Spinelli e Piero Pinardi, adibito ad autorimessa con officina, adiva il Pretore di Napoli, esponendo che i locatori, con minaccia di azioni di rilascio, avevano illegittimamente preteso il pagamento di un canone di lire 340.000, superiore a quello legalmente dovuto in base alla normativa precedente la legge n. 392 del 1978.

Precisava il ricorrente che inizialmente era stato convenuto il

corrispettivo mensile di lire 100.000 e che i locatori non potevano pretendere di porre a base dell'aumento ex art. 68 della citata

legge (o dell'aggiornamento ex art. 71) il diverso e maggior canone come sopra indicato.

Chiedeva pertanto il ricorrente che il pretore, sulla base del suddetto canone di lire 100.000, determinasse la misura dell'ag giornamento, soggiungendo che trattavasi di un contratto non

soggetto a proroga, donde la inapplicabilità dell'art. 68 riguardan te invece i contratti soggetti a proroga legale.

I convenuti, nel costituirsi, chiedevano il rigetto della domanda, dichiarando che nel corso della locazione il canone era stato

legittimamente aumentato in considerazione di taluni benefici concessi al conduttore. Rilevavano, altresì', che il contratto doveva ritenersi soggetto a proroga, per cui nella specie doveva comun

que trovare applicazione l'art. 68 e non l'art. 71 della citata legge. Con provvedimento reso in udienza il 30 gennaio 1980, il

pretore, ritenuto che il ricorso tendeva alla ricostruzione del canone secondo i principi della legislazione vincolistica e alla restituzione di aumenti illegittimamente corrisposti; che, inoltre, il rito previsto dall'art. 45 stessa legge non si applicava alle contro versie sull'accertamento del canone (base) per gli immobili desti nati ad uso diverso dalla abitazione (per i quali la legge non aveva inteso stabilire un equo canone) dichiarava che la causa era estranea alla previsione dell'art. 45, ne disponeva il passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 49 legge n. 392 del 1978,

(1) A quanto risulta, è la prima decisione della corte ad affrontare il problema della disciplina processuale delle controversie sulla misura del canone non espressamente previste nella lettera dell'art. 43 legge 392/1978. In senso divergente sulla competenza per le controversie sulla validità delle clausole ISTAT introdotte dall'intimato nel proce dimento di sfratto per morosità, v. Cass. 9 ottobre 1980, n. 5411, Foro it., 1981, I, 433 (per l'applicabilità dei criteri ordinari) e Sez. un. 23 aprile 1980, n. 2646, id., 1980, I, 1229 (per la competenza per materia del pretore).

In dottrina, nel senso della decisione in epigrafe, con un'interpreta zione esplicitamente correttiva dell'art. 43 legge 392/1978, v. G. Costantino, Controversie in materia di locazioni di immobili urbani, voce del Novissimo digesto, appendice, 1981, II, § 23; contra, in relazione alle controversie sulla misura del canone ex art. 68 legge 392/1978, v. A. Saletti, in Nuove leggi civ., 1978, 1189 e 1312.

rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Napoli competente per materia e per territorio.

Avverso l'ordinanza ricorre lo Sperandeo per regolamento di

competenza. Diritto. — Dopo avere preliminarmente sostenuto la inammissi

bilità della istanza di regolamento di competenza, per il contenuto

sostanziale di sentenza del provvedimento impugnato, il ricorrente

si duole che il pretore si sia dichiarato funzionalmente incompe

tente, in base al convincimento che le controversie aventi ad

oggetto la ricostruzione del canone a norma delle disposizioni sul

regime vincolistico, relative ad immobili adibiti ad uso diverso

dall'abitazione, esorbiterebbero dall'ambito dell'art. 45 legge 392 del

1978. Sostiene che, relativamente alle locazioni di detti immobili, in

corso all'entrata in vigore della legge, pur non essendovi un

canone « equo » (vale a dire determinabile secondo i noti criteri

ex art. 12 della legge citata) possono profilarsi questioni sull'ag

giornamento annuale o sull'aumento, fermo restando che l'una e

l'altra modifica percentuale possono incidere soltanto sul canone

legittimamente dovuto e non già su quello arbitrariamente elevato

e preteso dal locatore, per cui si innesta il riferimento alla

legislazione precedente, la quale, tutt'altro che abrogata, deve

ritenesi recepita nella disciplina transitoria che, per certi aspetti,

distingue proprio fra contratti in corso soggetti o non soggetti a

proroga prima del 29 luglio 1978.

La controversia rientrava poi nella competenza del giudice adito, essendo a lui riservata l'indagine sulla misura legale del

canone da porre a base dell'aggiornamento (o dell'aumento) non

ché quella in ordine alla assoggettabilità o meno del rapporto alla

proroga legale anteriore all'entrata in vigore. Preliminarmente va rilevato che il ricorso deve ritenersi ammis

sibile poiché il provvedimento impugnato, nonostante la qualifica zione di ordinanza ad esso data dall'art. 49 legge 392 del 1978, ha

natura sostanziale di sentenza, presupponendo esso una pronuncia irrevocabile di competenza.

Nel merito il ricorso è fondato.

Infatti l'art. 74 (capo III del titolo II della legge 392 del 1978) dichiara applicabili alle locazioni previste dai capi I e II dello

stesso titolo le disposizioni di cui agli art. da 43 a 57 del titolo I, il che significa che la disciplina transitoria dettata per i contratti

di locazione in corso alla entrata in vigore della legge si applica sia che si tratti di immobili adibiti ad uso di abitazione sia che

trattisi di immobili adibiti ad uso diverso.

Da tale rinvio, in entrambi i casi, non sono quindi esclusi gli art. da 43 a 45 della citata legge, che stabiliscono la competenza del pretore per le controversie relative alla determinazione, all'ag

giornamento e all'adeguamento del canone.

Ciò è conforme alla ratio della citata legge, la quale, come

rilevato dal ricorrente, se non fissa per gli immobili adibiti ad uso

diverso da quello di abitazione un equo canone sulla base dei

criteri indicati nel capo I del titolo I (art. da 12 a 24) prevede tuttavia anche per gli immobili adibiti ad uso diverso aumenti in

misure percentuali (se soggetti a proroga) ovvero in base alle

clausole 1ST AT (se non soggetti a proroga). In altri termini il regime di vincolo porta a ricomprendere nella

sfera di competenza per materia ex art. 43 e 45 della legge ogni caso in cui — come nel presente — si discuta di quanto sia

dovuto dal conduttore al locatore a titolo di corrispettivo nella

misura consentita dalla legge n. 392 del 1978, per cui perde rilievo ai fini della competenza per materia la questione dibattuta

fra le parti se nella specie si tratti o meno di locazione soggetta a

proroga secondo la legislazione precedente la cosiddetta legge

sull'equo canone.

Né varrebbe rilevare a questo proposito che l'art. 43 non fa

cenno delle controversie sull'« aumento del canone » secondo la

precisa dizione di cui all'art. 68 (che riguarda i contratti di

locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abita

zione e soggetti alla proroga legale) dovendosi tutte le variazioni

in aumento considerare concettualmente comprese « nell'aggior namento del canone ». Ciò del resto è fatto palese dall'art. 32

della legge nel quale l'espressione « variazioni in aumento del

canone » viene usata dal legislatore come una specificazione della

più ampia nozione di « aggiornamento del canone », allorché si intenda far riferimento alle sole « variazioni in aumento » (che in

teoria non esauriscono ogni ipotesi di aggiornamento). È poi da soggiungere che le controversie in ordine alla legittimi

tà dei pregressi aumenti del canone, in violazione di norme

vincolistiche anteriori alla legge sull'equo canone, devono inten

dersi attratte nella competenza funzionale ex art. 43, trattandosi di questioni strettamente connesse, dovendosi prender le mosse,

per il computo delle variazioni ai sensi della legge successiva, dalle somme corrisposte o che dovevano essere corrisposte all'atto

della sua entrata in vigore.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

In conclusione, poiché non si dubita del valore della controver sia (superiore comunque a lire 600.000) la istanza va accolta e va dichiarata la competenza per materia dell'adito pretore, in con formità al 2° comma dell'art. 45 legge 392 citata. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione II civile; sentenza 17 feb

braio 1981, n. 971; Pres. Palazzolo, Est. Moleti, P. M.

Catelani (conci, diff.); Leopardi (Avv. Venturini, Cassola) c. Leopardi (Avv. Cersosimo, Scillitani, Di Leo). Cassa App. Bari 22 maggio 1978.

Intervento in causa e litisconsorzio — Successione ereditaria —

Opera nazionale combattenti — Nullità della alienazione ad

alcuni soltanto degli eredi del concessionario — Litisconsorzio

necessario — Sussistenza (Cod. proc. civ., art. 102, 383; r. d. 1.

16 settembre 1926 n. 1606, regolamento legislativo per l'ordi

namento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, art.

23, 24).

L'Opera nazionale combattenti è litisconsorte necessaria nel giu dizio instaurato da alcuni eredi del « concessionario » per far dichiarare la nullità dell'atto di alienazione ad altri coeredi. (1)

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con atto del 9

settembre 1966 le sorelle Santina, Filomena e Maria Leopardi convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia il padre Giulio e i fratelli Giacomo, Armando e Nunzio.

Esposero le istanti che il padre — concessionario, quale ex

combattente, di un vasto podere dell'O.n.c. — a seguito del

bando presidenziale del 15 settembre 1954 (con il quale venivano

(1) Sulla necessità del litisconsorzio in tema di impugnative contrat

tuali, v., da ultimo, Cass. 13 gennaio 1981, n. 265, Foro it., 1981, I, 1043, con nota di richiami; in tema di successione ereditaria, v. Cass. 21 maggio 1980, n. 3339, id., 1980, I, 2798, con nota di richiami di G. Costantino.

La scarna motivazione della sentenza in epigrafe non consente di

cogliere se la necessaria partecipazione al processo dell'O.n.c. si

giustifica perché l'ente è considerato parte del contratto, del quale si chiede la dichiarazione di nullità, oppure se la sua partecipazione alla

stipulazione dell'atto deve essere intesa con esclusivo riferimento alla

manifestazione del consenso alla alienazione compiuta dal « concessio nario » ai sensi dell'art. 24, 2° comma, r. d. 1. 1606/1926. In altre

parole, non è chiaro se la corte abbia ritenuto che la proprietà del

fondo sia stata trasferita dall'O.n.c. al « concessionario » e da questo ad alcuni soltanto dei suoi eredi con l'autorizzazione dell'ente, oppure se sia stata trasferita direttamente dall'O.n.c. ad alcuni eredi dei « concessionario ».

In relazione a questi profili, la corte non ha neppure affrontato la

questione di giurisdizione relativa al 3° comma dell'art. 24 r. d. 1.

1606/1926, a norma del quale « ogni controversia è risoluta dal

collegio centrale arbitrale ». Su tali aspetti v. Cass. 20 novembre 1971, n. 3364, id., Rep. 1971,

voce Opera nazionale combattenti, n. 1, per la quale l'individuazione mediante sorteggio del soggetto al quale assegnare i fondi è atto interno dell'ente e « momento del complesso procedimento amministra

tivo per la stipulazione del contratto individuale di assegnazione »; Cass. 30 settembre 1968, n. 3042, id., Rep. 1968, voce cit., n. 1, per la

quale tutte le controversie « derivanti dalla alienazione » sono devolute al collegio arbitrale, mentre quelle sulle indennità per miglioramenti sono devolute all'a.g.o.; Cass. 1° dicembre 1962, n. 3257, id., Rep. 1962, voce cit., n. 1, per la quale sono devolute al collegio arbitrale anche le « controversie relative all'adempimento da parte del conces sionario degli obblighi cui viene condizionata la vendita »; Cass. 28

aprile 1959, n. 1252 e n. 1253, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 9, 10, che hanno ritenuto ammissibile il regolamento di giurisdizione (v., però, F.

Cipriani, Il regolamento di giurisdizione, 1981, 223, in nota); Cass. 16 settembre 1957, n. 3499, Foro it., Rep. 1957, voce cit., n. 3. V.

anche Trib. S. Maria Capua Vetere 14 settembre 1963, id., 1963, I, 2218, con nota di richiami, che ha negato la legittimazione passiva dell'O.n.c. rispetto all'azione di rivendica e l'ha affermata rispetto all'azione di danni per occupazione illegittima.

Sull'assegnazione dei poderi della riforma fondiaria in caso di morte

dell'assegnatario, v. Cass. 11 dicembre 1980, n. 6388, 14 giugno 1980, n. 3794, e App. Lecce 9 gennaio 1981, id., 1981, I, 1090, con

osservazioni di Bellantuono. In dottrina, da ultimo, sulla posizione dell'assegnatario dei fondi

espropriati in base alle leggi della riforma fondiaria, v. M. Costantino, R. Scognamiglio, M. Spinelli, In tema di procedimenti arbitrali per le

migliorie richieste dagli assegnatari di terreni della riforma fondiaria, in Giur. agr. it., 1980, 455; sulla successione dell'assegnatario v. G.

Martini, Il subentro all'assegnatario defunto prima del riscatto del

fondo e il problema della successione « mortis causa » nei beni agri coli, in Riv. dir. agr., 1980, 632 s.

G. Costantino

offerti in vendita a condizioni vantaggiose, ai concessionari che ne erano in possesso, i poderi dell'opera) aveva consentito ai predetti figli maschi di esercitare in suo luogo, per la maggior parte del

podere (55/57), la facoltà di acquisto, trasferendo con ciò gratui tamente ai figli medesimi (che avevano poi diviso il fondo tra

loro) la sua posizione di beneficiario e sostanzialmente operando una donazione indiretta, lesiva degli altrui diritti e configurante un patto successorio. Chiesero pertanto che gli atti (compravendi ta e divisione) attraverso i quali si era attuata la suddetta cessione gratuita fossero dichiarati nulli, anche per difetto di forma.

I convenuti contestarono la proponibilità e la fondatezza della

domanda, adducendo l'intangibilità degli atti configuranti la prete sa donazione finché il loro autore fosse rimasto in vita ed escludendo comunque la gratuità della cessione impugnata, per avere essi sempre collaborato col padre, senza corrispettivo, nella conduzione del podere, mentre le sorelle erano state unicamente addette alle faccende domestiche ed avevano ricevuto in occasione dei loro matrimoni congrui donativi prelevati dagli utili della

conduzione. Rilevarono altresì la necessità di integrare il contrad dittorio nei confronti dell'O.n.c.

Deceduto, nelle more dell'istruzione, il genitore, le attrici, anche in riferimento alla ritenuta lesione delle quote di riserva, chiesero

l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri due

fratelli, Francesco e Vincenzo, oltre che dell'O.n.c. Obiettarono i

convenuti non potersi ammettere la prospettata trasformazione

dell'originaria azione, volta ad ottenere la suindicata dichiarazione

di nullità, in una istanza di riduzione della impugnata pretesa donazione ai fini della reintegrazione della quota ereditaria ad esse riservata nella successione paterna.

II tribunale, negando l'integrazione del contraddittorio, respinse con sentenza del 23 gennaio 1976 la domanda delle attrici, in

quanto inammissibile nella formulazione originaria finché doveva

considerarsi in vita l'autore dell'asserita donazione (la cui morte non era stata formalmente dichiarata dal difensore) e improponi bile in quella successiva, configurante una mutatio libelli.

Contro la sentenza del tribunale le sorelle Leopardi proposero

appello, adducendo tra l'altro, a sostegno dei vantati diritti, la loro appartenenza ad una « comunione tacita familiare » e censu

rando il diniego opposto alla richiesta integrazione del contraddit

torio.

L'appello fu rigettato dalla corte di Bari con sentenza del 22

maggio 1978. Osservò in particolare la corte che le lagnanze formulate dalle attrici in ordine all'asserita lesione di loro diritti o

legittime aspettative erano comunque fondate sulla loro asserita

appartenenza ad una « comunione tacita familiare » che non

risultava provata e doveva anzi ritenersi esclusa dall'ammissione

delle istanti di essere state dedite ai lavori domestici. Ribadì

inoltre che l'istanza di riduzione della pretesa donazione, formula

ta in un secondo tempo dalle attrici, non poteva, costituendo

un'evidente mutatio libelli, essere ammessa nel giudizio in corso

(pur non essendone preclusa la proposizione in un separato

giudizio) e che quindi era stata legittimamente negata dal primo

giudice l'integrazione del contraddittorio diretta a quel fine.

Avverso la sentenza della corte d'appello le Leopardi hanno

proposto ricorso per cassazione. Resistono i convenuti fratelli con

controricorso e memoria.

Motivi della decisione. — 1. - Con l'unico mezzo di ricorso

viene denunciata « violazione ed erronea applicazione dell'art.

2140 cod. civ. e delle norme sulla comunione tacita in agricoltu ra », nonché « difetto di motivazione ».

Si lamenta in particolare che la corte di Bari, dopo aver

esattamente premesso che la controversia « si sostanzia nella

pretesa ... con cui le attrici ricorrenti denunciano di nullità gli atti

traslativi e dichiarativi (rogito di compravendita 24 gennaio 1961 ... tra Opera nazionale combattenti e i quattro convenuti e

rogito di divisione in pari data...) che sono lesivi, non solo dei

loro diritti di eredi legittimarle del padre, ma anche delle loro

legittime aspettative, quali componenti della famiglia coloni

ca... », e dopo aver rilevato che la nullità riguarderebbe la

« concessione indebita » (a favore dei soli figli ammessi all'ac

quisto diretto di quote del podere) effettuata dal padre (unico

legittimato all'acquisto dall'O.n.c. quale titolare della concessione,

ma esponente altresì della comunione tacita familiare) in pregiu dizio degli altri figli facenti parte della comunione, abbia poi « inaspettatamente e sbrigativamente concluso che manca in atti

la prova della comunione tacita familiare, perché esse sorelle

Leopardi avrebbero dovuto dimostrare che anche esse partecipa vano ai lavori di conduzione del fondo » ed abbia erroneamente

specificato al riguardo che per l'appartenenza alla comunione di

cui all'art. 2140 cod. civ. (allora vigente) fosse richiesta una

Il Foro Italiano — 1981 — Parte /-103.

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