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sezione III civile; sentenza 19 gennaio 2006, n. 1012; Pres. Di Nanni, Est. Talevi, P.M. Russo...

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Page 1: sezione III civile; sentenza 19 gennaio 2006, n. 1012; Pres. Di Nanni, Est. Talevi, P.M. Russo (concl. conf.); Soc. Firs italiana di assicurazioni (Avv. Stellacci) c. L. e V. Savarino

sezione III civile; sentenza 19 gennaio 2006, n. 1012; Pres. Di Nanni, Est. Talevi, P.M. Russo(concl. conf.); Soc. Firs italiana di assicurazioni (Avv. Stellacci) c. L. e V. Savarino (Avv. Latino),Soc. Sai assicurazioni (Avv. Perilli) e altro. Cassa App. Caltanissetta 26 gennaio 2002Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 2059/2060-2063/2064Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202106 .

Accessed: 25/06/2014 08:13

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2059 PARTE PRIMA 2060

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 19

gennaio 2006, n. 1012; Pres. Di Nanni, Est. Talevi, P.M.

Russo (conci, conf.); Soc. Firs italiana di assicurazioni (Avv.

Stellacci) c. L. e V. Savarino (Avv. Latino), Soc. Sai assi

curazioni (Avv. Perilli) e altro. Cassa App. Caltanìssetta 26

gennaio 2002.

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a. — Rimorchio agganciato alla motrice — Estensione

della garanzia assicurativa — Limiti (Cod. civ., art. 1917,

2054; 1. 24 dicembre 1969 n. 990, assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei vei

coli a motore e dei natanti, art. 1).

In caso di sinistro provocato da una motrice trainante un ri

morchio ovvero un carrello, l'assicurazione obbligatoria

r.c.a., ancorché stipulata solo per il veicolo trainante, si

estende al c.d. complesso unitario circolante (motrice e ri

morchio, ovvero carrello), mentre la distinta assicurazione

obbligatoria del rimorchio opera esclusivamente nelle ipotesi di «rischio statico», coprendo i sinistri verificatisi durante la

sosta o nel corso di manovre a mano. (1)

Svolgimento del processo. — Nell'impugnata decisione lo

svolgimento del processo è esposto come segue:

«Luigi Savarino e Vincenzo Savarino, con atto di citazione

notificato il 12 e il 18 gennaio 1984, convennero, dinanzi al

Tribunale di Nicosia, la Firs assicurazioni s.p.a. e Rocco Di

Maio e, premesso che il 14 luglio 1992, verso le ore 6,25, men

tre transitavano sull'autostrada A/19 all'altezza del km 151+300

(località Vaccarizzo) a bordo dell'autocarro Nissan Patron tar

gato AG*333411, di proprietà di Luigi Savarino e condotto da

altra persona, vennero investiti dall'autocarro Fiat 190 turbo

Star targato PA*B022747 con rimorchio, di proprietà e condotto

da Rocco Di Maio, assicurato per la r.c.a. con la società Firs, chiesero la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento

dei danni patiti, consistiti, per Luigi Savarino, nei danni mate

riali riportati dall'autocarro di sua proprietà e, per Vincenzo Sa

varino, in gravissimi danni alla persona. La Firs si costituì in giudizio, contestando la domanda sia

sotto il profilo dell'an debeatur sia del quantum e ne chiese il

rigetto o, in subordine, sollecitò il riconoscimento di un concor

so di colpa dei danneggiati e la riduzione della misura del danno

richiesto.

(1) In senso conforme, v. Cass. 1° ottobre 1997, n. 9574, Foro it.,

Rep. 1998, voce Assicurazione (contratto), n. 135; 18 dicembre 1996, n. 11318, id., Rep. 1997, voce cit., n. 176, in cui si rileva che «il rimor chio essendo privo di un proprio meccanismo di propulsione è coperto dall'assicurazione soltanto per i sinistri da esso prodotti in sosta o du rante le manovre a mano (c.d. rischio statico), mentre allorché viene

agganciato alla motrice, divenendo componente di un unico veicolo a

motore, beneficia della copertura assicurativa relativa all'autotreno, che si estende al complesso unitario anche quando la polizza sia stata sti

pulata con la sola indicazione della motrice»; 25 luglio 1992, n. 8972. id., Rep. 1993, voce cit., n. 130; 30 gennaio 1992, n. 950, id., Rep. 1992, voce cit., n. 143; Trib. Taranto 10 luglio 1992, id.. Rep. 1993, voce cit., n. 131; Trib. Napoli 12 aprile 1986, id., Rep. 1986, voce cit.. n. 105. Contra, criticando la distinzione tra il rischio statico e quello dinamico nella copertura assicurativa dei veicoli con rimorchio, Pret. Ravenna 19 aprile 1984, ibid., n. 106.

La corte, nella sentenza in epigrafe, riprende la massima di Cass.

9574/97, cit., per sottolineare come sia «consentita alle parti la stipula di altra ed apposita convenzione assicurativa relativa al rischio dinami co del rimorchio e del carrello separatamente considerati rispetto alla

motrice, versandosi, peraltro, in tal caso, nella (diversa) ipotesi di assi curazione volontaria, destinata ad operare cumulativamente con quella obbligatoria qualora il rischio dinamico abbia a trovare concreta attua zione».

In dottrina, sul punto, cfr. L. Spada, L'assicurazione obbligatoria del rimorchio fra legge e prassi assicurativa, in Giur. comm., 1994, II, 213; nel senso che la motrice ed il rimorchio, ove agganciati, costitui scono un'unità di fatto inscindibile, cfr. M. Antinozzi, Alcune questioni sul traino dei rimorchi, in Dir. e pratica assic., 1975, 335.

Da ultimo, si noti che l'art. 122, 1° comma, cod. assicurazioni pri vate (d.leg. 7 settembre 2005 n. 209) sancisce in generale l'obbligo di

copertura assicurativa per la responsabilità civile per i veicoli a motore,

comprendendo esplicitamente i rimorchi.

li. Foro Italiano — 2006.

Il Di Maio, non costituitosi, fu dichiarato contumace.

La causa, interrotta per la sottoposizione della Firs a l.c.a., venne riassunta dagli attori nei confronti del commissario liqui datore della Firs, del Di Maio e della Sai, quale impresa desi

gnata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, nessuno

dei quali si costituì. Il tribunale, svolta la c.t.u. medico-legale, acquisiti i docu

menti prodotti e dato atto della mancata comparizione del Di

Maio a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, con senten

za del 30 giugno - 4 agosto 1998, accolse le domande, condan

nando i convenuti, in solido, a pagare agli attori un risarcimento

complessivo di lire 902.365.000, oltre accessori e spese. La società Firs in l.c.a. e la società Sai, con distinti atti di ci

tazione, entrambi notificati il 16 novembre 1998, hanno conve

nuto, dinanzi a questa corte, Luigi e Vincenzo Savarino, nonché

Rocco Di Maio, proponendo, al contempo, autonomi appelli

principali avverso la sentenza del tribunale, che hanno gravato,

ciascuno, di tre motivi di impugnazione. Le cause, vertenti sull'appello della medesima sentenza, sono

state riunite e la corte, con ordinanza collegiale del 26-27 gen naio 1999, ha sospeso, in parziale accoglimento delle istanze

delle società appellanti, l'efficacia esecutiva della sentenza im

pugnata per la somma superiore a lire 400.000.000.

Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 5

aprile 2000 e, dopo che, con comparsa depositata il 27 dicembre

2000 si era costituito, per la società Sai, un nuovo procuratore in

sostituzione del precedente, nel frattempo deceduto, la causa è

stata assegnata a sentenza all'udienza collegiale del 5 dicembre

2001». La Corte d'appello di Caltanissetta con sentenza 18 dicembre

2001 - 26 gennaio 2002, n. 22/02, provvedeva come segue: «... definitivamente decidendo nelle cause riunite iscritte ai

nn. 141 e 143 del ruolo generale contenzioso per l'anno 1998,

sugli appelli proposti con atti di citazione notificati il 16 no

vembre 1998, rispettivamente dalla Firs s.p.a. in l.c.a. e dalla

Sai s.p.a. nei confronti di Vincenzo Savarino, Luigi Savarino e

Rocco Di Maio avverso la sentenza 188/98 emessa dal Tribu

nale di Nicosia il 30 giugno - 4 agosto 1998, respinta ogni con

traria istanza, anche istruttoria: — conferma la sentenza impugnata; — condanna le due società appellanti, in solido, a rimborsare

a Luigi e Vincenzo Savarino le spese processuali del grado che

liquida in complessive lire 13.874.500 (euro 7.165,58), di cui lire 185.000 (euro 95,54) per esborsi, lire 2.445.000 (euro

1.262,74) per diritti di procuratore, lire 10.000.000 (euro 5.164,57) per onorari di avvocato e lire 1.244.500 (euro 642,73)

per rimborso forfettario di spese generali, oltre Iva e Cpa secon

do legge». Contro detta sentenza la Firs italiana di assicurazioni s.p.a. in

l.c.a. ha proposto ricorso per cassazione.

Hanno resistito con controricorso Vincenzo e Luigi Savarino.

La Firs italiana di assicurazioni s.p.a. in l.c.a. ha depositato memoria.

Ha proposto ricorso per cassazione anche la Sai - Società as

sicuratrice industriale s.p.a. nella qualità di impresa designata in

relazione ai danni a carico del fondo di garanzia per le vittime

della strada.

Hanno resistito con controricorso Vincenzo e Luigi Savarino.

Ha resistito con controricorso anche la Firs italiana di assicu

razioni s.p.a. in l.c.a. Quest'ultima ha anche depositato memo

ria.

Motivi della decisione. — Va anzitutto disposta la riunione

dei ricorsi. Il primo motivo della Firs italiana di assicurazioni s.p.a. in

l.c.a. ed il primo motivo della Sai - Società assicuratrice indu

striale s.p.a. vanno esaminati insieme in quanto connessi.

La Firs italiana di assicurazioni s.p.a. in l.c.a., con il primo motivo, denuncia «violazione e falsa applicazione degli art. 115

e 116 c.p.c. - Insufficiente e contraddittoria motivazione circa

un punto decisivo della controversia» esponendo doglianze che

possono essere sintetizzate come segue. La Corte d'appello di

Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Nicosia

per ciò che concerne la responsabilità del sinistro, attribuendola

in via esclusiva all'autoveicolo del Di Maio. I giudici del riesa

me, una volta esclusa ogni rilevanza dell'interrogatorio formale

non reso dal Di Maio, circostanza che invece il Tribunale di Ni

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

cosia aveva ritenuto essenziale sul piano probatorio, hanno va

lutato in modo parziale e non con prudente apprezzamento l'u

nica prova a loro disposizione, qual era il rapporto della polizia di Stato. Quel principio violato (art. 116 c.p.c.), invece, se cor

rettamente applicato: — avrebbe fatto dare giusto rilievo alla circostanza — del

tutto trascurata — che fra i due conducenti, l'unico al quale la

polizia di Stato ritenne di contestare un'infrazione a norme di

comportamento e nel caso all'art. 104 cod. strada, fu il Russo

Salvatore alla giuda dell'autoveicolo Nissan; — avrebbe fatto più verosimilmente ritenere che la manovra

di sorpasso era stata avviata dal Russo senza che egli si fosse

assicurato di disporre dello spazio libero sufficiente a portarla a

compimento, come espressamente richiesto dall'art. 106 cod.

strada; — avrebbe reso del tutto insufficiente ed inutilizzabile ai fini

della prova sull'an debeatur la dichiarazione sulle modalità del

sinistro, resa dal Russo alla polizia di Stato ed allegata al rap

porto; dichiarazione fatta da un co-protagonista della vicenda

infortunistica chiaramente interessato a scaricare sull'autotreno

che lo precedeva, ogni responsabilità; — avrebbe, infine, fatto adeguatamente utilizzare un dato

importante nella ricostruzione della dinamica del sinistro, fatta

dalla polizia di Stato nel menzionato rapporto e cioè che l'auto

treno del Di Maio «molto probabilmente procedeva senza tener

si strettamente sul margine destro della carreggiata» il che do

veva far ritenere al Russo che non vi fosse spazio libero suffi

ciente per avviare e portare a termine senza pericolo la manovra

di sorpasso; ciò, non a caso, aveva fatto usare nel rapporto ai

militi verbalizzanti il termine «tamponamento» da parte del fuo

ristrada Nissan condotto dal Russo.

La Sai - Società assicuratrice industriale s.p.a. nella qualità di

impresa designata in relazione ai danni a carico del fondo di ga ranzia per le vittime della strada, con il primo motivo di ricorso, denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli art. 2054,

2055, 2697 e 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. (violazione di legge ed omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione)» esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. I giudici di seconde cure hanno

fondato la loro decisione sull'unico elemento probatorio esi

stente, id est, il verbale redatto dalla polizia stradale intervenuta

sul luogo dell'incidente. Orbene, se tale scelta è pienamente condivisibile, non lo sono altrettanto le conclusioni cui è perve nuta la corte d'appello. Pur avendo errato nel non attribuire va

lore di prova legale al verbale redatto dalla polizia di Stato

(Cass., sez. un., 14 dicembre 1999, n. 898/SU, Foro it., 2000,1,

2600; 8 maggio 2000, n. 5806, id., Rep. 2000, voce Cassazione

civile, n. 122), e, specificamente, ai rilievi effettuati dai verba

lizzanti, in ogni caso, i giudici di seconde cure, nell'affermare

di condividere in toto la ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia di Stato, avrebbero dovuto concludere per la di

chiarazione di esclusiva responsabilità del Russo, conducente

del veicolo di proprietà del Savarino, ai fini della produzione del sinistro per cui è causa. Altrimenti avrebbero dovuto fare

uso dello strumento sussidiario offerto dal 2° comma dell'art.

2054 c.c. (la parte ricorrente poi cita e commenta vari brani del

rapporto). Appare di palmare evidenza come i danni in questio ne possano essersi verificati solo a causa di un violento tampo namento cagionato da un'autovettura proveniente da dietro, a

meno di non voler ipotizzare un'improvvisa quanto sconsiderata

manovra di retromarcia tale da determinare una sorta di «tam

ponamento al contrario».

Ora, dovendosi escludere, per logica e buon senso comune,

tale ultima ipotesi, non resta come plausibile che la prima, id

est, che il Russo conducente del fuori strada Nissan Patrol di

proprietà del Savarino, presumibilmente non mantenendo la di

stanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, abbia effet

tuato una manovra di sorpasso azzardata. Tale tesi è vieppiù av

valorata dalla circostanza che gli agenti verbalizzanti hanno

censurato, mediante contravvenzione ex art. 106 cod. strada vi

gente all'epoca, la condotta di guida del Russo, assolvendo al

contrario il comportamento del Di Maio. La circostanza che

l'autocarro del Di Maio procedesse non strettamente lungo il

margine destro della carreggiata, bensì all'altezza della striscia

discontinua delimitante la corsia di marcia da quella di sorpasso, semmai corrobora l'opposta ipotesi

— peraltro avvalorata dalla

Il Foro Italiano — 2006.

contravvenzione elevata al Russo dagli agenti della polizia di

Stato — in base alla quale la causa dell'incidente deve essere

ascritta all'imprudente comportamento del Russo, il quale ha

intrapreso la manovra di sorpasso, senza accertarsi di avere lo

spazio sufficiente per eseguirla senza pericoli. In ogni caso, an

che qualora la corte di Caltanissetta avesse ritenuto accertata in

concreto la responsabilità del Di Maio, ciò non avrebbe dovuto

comportare il superamento della presunzione di colpa concor

rente sancita dall'art. 2054 c.c. La corte di Caltanissetta, non

solo non ha ritenuto il Russo — sulla base di quanto esposto —

unico responsabile del sinistro, ma ha anche, erroneamente, ri

tenuto che il Russo abbia superato la presunzione di pari re

sponsabilità ex art. 2054 c.c. senza motivare in ordine alle ra

gioni per cui ha ritenuto non rilevante il verbale di contravven

zione, ai fini dell'applicazione, nella fattispecie che ci occupa, del succitato articolo; né ha tantomeno motivato le ragioni per le

quali, evidentemente, tale presunzione il Di Maio non avrebbe

superato. Inoltre, i giudici di seconde cure sono incorsi anche

nella violazione dell'art. 2055, laddove limitano l'obbligo del

giudice di procedere all'esatta delimitazione del contributo cau

sale di ciascuno dei conducenti all'ipotesi in cui venga esperita l'azione di regresso. Avendo la Sai chiesto in via subordinata il

riconoscimento del concorso di colpa tra i due conducenti, è

evidente l'interesse della Sai alla graduazione delle responsabi lità.

I due motivi di ricorso in esame non possono essere accolti in

quanto l'impugnata decisione si basa su una motivazione suffi

ciente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in

questione. In particolare va rilevato: — che la corte di merito ha corret

tamente considerato «... superata la presunzione di cui all'art.

2054 c.c.» dopo aver ritenuto che la dinamica del sinistro era

stata «... compiutamente accertata ...»; — che ha valutato (an che se talora in modo parzialmente implicito, ma comunque immune dai vizi in questione) il comportamento di entrambi i

conducenti, pervenendo alla conclusione che «... l'intera re

sponsabilità nell'eziologia del sinistro ...» era «... da attribuire

al Di Maio ...», e negando quindi del tutto la responsabilità dell'altro guidatore (sempre sulla base di considerazioni logiche e giuridicamente corrette); — che non è incorsa in alcuno dei

vizi in questione quando si è basata sugli accertamenti dei sopra citati agenti per poi pervenire a conclusioni non coincidenti con

quelle emergenti dal rapporto da questi redatto (tra l'altro —

evidentemente pur se implicitamente — anche in ordine alla

fondatezza del sopra citato «... verbale di contravvenzio

ne ...»). La Firs italiana di assicurazioni s.p.a. in l.c.a., con il secondo

motivo, denuncia «violazione e falsa applicazione degli art.

2056 e 1226 c.c. - Omessa motivazione circa un punto decisivo

della controversia» esponendo le seguenti doglianze circa il

quantum debeatur.

La Corte d'appello di Caltanissetta ha omesso ogni decisione

sulla illegittimità della rivalutazione delle somme liquidate per danno biologico, fatte valere dalla difesa della concludente. È,

infatti, di comune applicazione il principio che il danno biologi co, attualizzato nella misura liquidata in base a tabelle di riferi

mento (quelle del Tribunale di Milano, nella specie), non è sog

getto a rivalutazione. Il calcolo di tale danno, infatti, è compiuto con riferimento non al momento in cui lo stesso ebbe a verifi

carsi, ma al momento della decisione della causa. Di questa re

gola né in primo grado e né in sede d'appello i giudici di merito

hanno tenuto conto.

II motivo è inammissibile in quanto generico (prima ancora

che errato in diritto nella parte in cui nega in ogni caso la possi bilità di rivalutazione; mentre invece questa va applicata se la

liquidazione — come è possibile

— è calcolata con riferimento

ad una data antecedente il momento della decisione). Le ragioni di tale genericità sono le seguenti:

— la ricorrente lamenta che

la corte ha «... omesso ogni decisione ...»; ma proprio per tale

ragione avrebbe dovuto non solo allegare l'avvenuta deduzione

della questione (nei termini suddetti) davanti al giudice di se

condo grado (e non ha provveduto ritualmente neppure a questo, dato che l'espressione «... fatte valere dalla difesa della con

cludente ...» è del tutto generica), ma anche indicare in quale atto del precedente giudizio lo aveva fatto («I motivi del ricorso

per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, que

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2063 PARTE PRIMA 2064

stioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio

d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede

di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non

trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Pertanto, ove il ricorrente proponga detta

questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione

di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo

di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudi ce del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente

giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione

di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di

esaminarne il merito»; Cass. n. 5150 del 3 aprile 2003, id., Rep. 2003, voce cit., n. 50; cfr. anche Cass. n. 9765 del 10 maggio 2005, id., Mass., 697); — inoltre la Firs sembrerebbe (il punto non è chiaro) lamentare la tesi che il giudice di primo grado ab

bia liquidato l'importo in questione con riferimento al momento

della sua decisione, aggiungendo poi una qualche rivalutazione

(la cui entità non viene precisata); ma ha omesso di esporre un

sufficiente e chiaro supporto argomentativo a sostegno della sua

tesi (provvedendo in particolare ad esporre tutti i dati e computi idonei a chiarire la tesi stessa).

Il terzo motivo del ricorso della Firs ed il secondo motivo del

ricorso della Sai vanno esaminati insieme in quanto connessi.

La Firs italiana di assicurazioni s.p.a. in l.c.a., con il terzo

motivo, denuncia «violazione e falsa applicazione degli art. 21 e

25 1. 24 dicembre 1969 n. 990 - Insufficiente e contraddittoria

motivazione circa un punto decisivo della controversia» espo nendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. La

Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la liquidazione del danno in misura superiore al massimale legale vigente all'e

poca del sinistro, pari a lire 700.000.000, entro il quale era ope rante la responsabilità del fondo di garanzia per le vittime della

strada. A giustificazione della sua decisione i giudici del riesa

me hanno raddoppiato quel limite sulla ipotizzata considerazio

ne che motrice e rimorchio avessero separate polizze assicurati

ve della responsabilità civile. Tale motivazione contrasta con la

ratio della norma violata (art. 21 1. cit.), che pone quel limite

con riferimento alla persona danneggiata (c.d. «limite catastro

fale») e non in base alle polizze stipulate e per ciascuna delle

stesse.

Con il secondo motivo, la Sai denuncia «violazione e/o falsa

applicazione degli art. 1. 19, 21 1. 990/69 in relazione all'art.

360, nn. 3 e 5, c.p.c. (violazione e/o falsa applicazione di legge, omessa motivazione)» esponendo doglianze che possono essere

riassunte come segue. A giudizio della corte, essendo il danno

stato causato da due veicoli, motrice e rimorchio, entrambi sog

getti a copertura assicurativa obbligatoria, il massimale di legge vigente all'epoca del sinistro (lire 700.000.000) doveva essere

raddoppiato. Così operando, l'importo di lire 902.365.000 liqui dato dai giudici di primo grado sarebbe rimasto abbondante mente al di sotto del massimale (lire 1.400.000.000) effettiva

mente operante. Tale ragionamento non può essere condiviso. L'art. 1 1. 990/69 prevede l'obbligo della copertura assicura

tiva della responsabilità civile, tra gli altri, anche per i rimorchi, solo ed esclusivamente per quanto riguarda il c.d. «rischio stati co». Il rimorchio è coperto dall'assicurazione obbligatoria sol

tanto per i sinistri prodotti in sosta o durante le manovre a mano

(c.d. «rischio statico») mentre, allorché viene agganciato alla

motrice, divenendo in tal modo componente di un unico veicolo a motore, beneficia della copertura assicurativa relativa all'au

totreno, che si estende al complesso unitario anche quando la

polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della motrice

(Cass. 18 dicembre 1996, n. 11318, id.. Rep. 1997, voce Assicu

razione (contratto), n. 176; 1° ottobre 1997, n. 9574, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 135). Pertanto, in caso di danno prodotto da

motrice trainante un rimorchio opera la sola assicurazione ob

bligatoria della motrice, e non anche la distinta assicurazione

obbligatoria del rischio statico del rimorchio. La situazione non

cambia allorché, come nel caso di specie, il danno sia stato ca

gionato sia dalla motrice sia dal rimorchio, giacché la copertura assicurativa obbligatoria di quest'ultimo, come surriferito, copre il solo «rischio statico». La corte di Caltanissetta è incorsa an che in un vizio di omessa motivazione, allorché, cumulando ai fini del risarcimento le due polizze, non spiega le ragioni di tale

modus operandi.

Il Foro Italiano — 2006.

I due motivi in esame (ritiene il collegio che quello della Firs

contenga implicitamente le tesi contenute nell'altro) sono fon

dati nella loro parte essenziale e vanno quindi accolti.

Questa corte ha infatti esposto in materia il seguente principio di diritto: «L'assicurazione obbligatoria della responsabilità ci

vile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore riguarda tutti gli autoveicoli, compresi gli autotreni, ed è funzionale alla

copertura dei rischi, attuali o anche solo potenziali, connessi alla

loro circolazione, così che essa, ancorché stipulata per il solo

autoveicolo o per la sola motrice, deve ritenersi estesa al 'com

plesso unitario circolante', comprendente anche il carrello o il

rimorchio agganciati (da ritenere, nella specie, parti integranti del veicolo marciante), mentre, per i carrelli ed i rimorchi non

agganciati (e cioè fermi su strade di uso pubblico ed aree equi

parate, ovvero manovrati a mano), la ricordata assicurazione

obbligatoria è destinata a coprire esclusivamente il c.d. 'rischio

statico', giusta disposto dell'art. 1 1. n. 990 del 1969. Conse

guentemente, operando, in caso di danno prodotto da motrice

trainante un rimorchio od un carrello, la sola assicurazione ob

bligatoria del rischio dinamico del 'complesso unitario circo

lante', e non anche la (distinta) assicurazione obbligatoria del

rischio statico del veicolo inerte, deve ritenersi consentita alle

parti la stipula di altra ed apposita convenzione assicurativa re

lativa al rischio dinamico del rimorchio e del carrello separata mente considerati rispetto alla motrice, versandosi, peraltro, in

tal caso, nella (diversa) ipotesi di assicurazione volontaria, de

stinata ad operare cumulativamente con quella obbligatoria qua lora il rischio dinamico abbia a trovare concreta attuazione»

(Cass. n. 9574 del 1° ottobre 1997, cit.; cfr., tra le altre, anche

Cass. n. 11318 del 18 dicembre 1996, cit.: «In tema di assicura

zione obbligatoria della r.c.a., il rimorchio essendo privo di un

proprio meccanismo di propulsione è coperto dall'assicurazione

soltanto per i sinistri da esso prodotti in sosta o durante le ma

novre a mano (c.d. 'rischio statico'), mentre allorché viene ag

ganciato alla motrice, divenendo componente di un unico vei

colo a motore, beneficia della copertura assicurativa relativa al

l'autotreno, che si estende al complesso unitario anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della motri

ce»). È appena il caso di aggiungere per completezza che proprio in

quanto l'assicurazione obbligatoria è destinata a coprire esclu

sivamente il c.d. «rischio statico» relativo al rimorchio, l'even

tualità che per quest'ultimo sia assicurato (volontariamente) an

che il rischio dinamico, è irrilevante ai fini della responsabilità del fondo di garanzia nascendo questa solo in relazione a ben

determinati casi rientranti tutti nell'ambito dell'assicurazione

obbligatoria; e non essendo invece ipotizzabile con riferimento

a fattispecie di assicurazione non obbligatoria ma volontaria.

La sentenza impugnata (che non ha tenuto conto di tali prin

cipi di diritto) va dunque cassata in relazione ai due motivi ora

considerati ed accolti.

Il giudice del rinvio va individuato nella Corte d'appello di

Catania.

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