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sezione III civile; sentenza 19 maggio 2003, n. 7768; Pres. Nicastro, Est. Durante, P.M. Russo...

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sezione III civile; sentenza 19 maggio 2003, n. 7768; Pres. Nicastro, Est. Durante, P.M. Russo (concl. conf.); Petrani e altri (Avv. Sartori) c. Bambozzi (Avv. Mascio). Conferma App. Ancona 27 dicembre 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2671/2672-2675/2676 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198698 . Accessed: 25/06/2014 09:48 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.25 on Wed, 25 Jun 2014 09:48:41 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 19 maggio 2003, n. 7768; Pres. Nicastro, Est. Durante, P.M. Russo(concl. conf.); Petrani e altri (Avv. Sartori) c. Bambozzi (Avv. Mascio). Conferma App. Ancona27 dicembre 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2671/2672-2675/2676Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198698 .

Accessed: 25/06/2014 09:48

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PARTE PRIMA 2672

atto, essendo invero consentita l'identificazione anche aliunde,

come, del resto, osserva lo stesso ricorrente: il nome della per sona fisica può essere infatti indicato anche nella sola intesta

zione del ricorso per cassazione, e nel relativo giudizio è possi bile, nei limiti indicati nell'art. 372 c.p.c., documentare idonea

mente il riferimento della già indicata qualità di legale rappre sentante ad una ben individuata persona fisica (Cass. 1167/94,

cit.); nel procedimento dinanzi al pretore, e nel successivo grado di appello, spetta al giudice del merito, sulla base del complesso

degli atti acquisiti, valutare se la sottoscrizione della procura con firma illeggibile sia nondimeno riferibile a soggetto che ab

bia la rappresentanza della società (Cass. 9596/01, id., 2002, I,

101). Tali precisazioni, che introducono rilevanti temperamenti al

l'assolutezza del principio, a maggior ragione devono trovare

applicazione nel giudizio dinanzi al giudice di pace, caratteriz

zato, come già si è accennato e come la stessa Corte costituzio

nale (sent. 29 maggio 1997, n. 154, id., 1997,1, 2761) ha osser

vato, dalla massima semplificazione delle forme.

Nella specie il giudice di pace —

pur erroneamente richia

mando l'art. 182 c.p.c., invero non applicabile non essendo l'o

riginario difetto di procura emendabile in tal senso (in motiva

zione, Cass. 9596/01, citata) è pervenuto alla decisione gravata sulla base dell'atto costitutivo dell'associazione e della dichia

razione resa in udienza dalla persona fisica, investita in base a

tale atto del potere rappresentativo, di riconoscimento come

propria della firma illeggibile in questione: dati probatori i qua li, nella loro attualità, non formano, come accennato, oggetto di

ricorso.

Orbene, in tali accertamenti non è ravvisabile alcun profilo di

illegittimità: le parti possono infatti produrre documenti a soste

gno delle rispettive domande, eccezioni e difese (art. 320, 3°

comma, c.p.c.), e delle stesse parti è previsto il libero interro

gatorio (1° comma dello stesso art. 320). Al contrario, gli stessi accertamenti non hanno comportato

come invece il giudice di pace ha anche affermato — la sanato

ria di un atto nullo.

In senso proprio, tale nozione si riferisce infatti — come si

argomenta in particolare dall'art. 1444 c.c. — all'atto valido, successivo ad uno invalido ed inteso a rimuoverne i vizi.

Nella specie non è intervenuto alcun atto successivo ed inte

grativo dell'originaria procura, ma si è soltanto accertato che

questa, ancorché rilasciata con firma illeggibile e, pertanto, da

persona apparentemente non identificabile, nondimeno era stata

conferita, legittimamente, proprio dalla persona fisica che già al

momento era investita del potere rappresentativo dell'ente col

lettivo, che ebbe a richiedere il decreto ingiuntivo. E regola generale che non può essere pronunciata la nullità

per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nul

lità non è comminata dalla legge (art. 156, 1° comma, c.p.c.): sanzione, questa, di per sé non prevista per il caso della sola il

leggibilità della firma del soggetto conferente la procura che

agisca per un ente collettivo, e che consegue invece al difetto di

collegamento tra lo stesso sottoscrittore e l'ente, con la conse

guenza che tale collegamento, ove — come nella specie —

contestato, ben può essere dimostrato, con adeguati elementi di

prova, nel corso del giudizio (Cass. 6815/01, id., Rep. 2001, vo

ce Procedimento civile, n. 87). A tale soluzione conduce altresì il principio del giusto pro

cesso (art. Ili, 1° comma, Cost.), apparendo ad esso contraria

ogni interpretazione — quale propugnata dal ricorrente —

ispi rata a vacuo formalismo.

Erratamente lo stesso ricorrente adduce anche che il ricorso

per decreto ingiuntivo fu proposto «da un non identificato Club

Novecento La Fratta»: è vero infatti che l'indicazione delle parti è richiesta dall'art. 125 c.p.c.

— così come, nell'ordinario giu dizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, dall'art. 318, 1°

comma, c.p.c.: Cass. 5919/99 (id., Rep. 2000, voce Procedi mento civile davanti al giudice di pace, n. 13) — e, tuttavia, nella specie tale indicazione venne effettuata, mentre l'eccezio ne sollevata dall'odierno ricorrente concerneva la diversa que stione dell'identificazione della persona fisica, che aveva rila

sciato la procura per il club, e dell'accertamento del suo effetti vo potere rappresentativo. (Omissis)

Il Foro Italiano — 2003.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 19

maggio 2003, n. 7768; Pres. Nicastro, Est. Durante, P.M.

Russo (conci, conf.); Petrani e altri (Avv. Sartori) c. Bam

bozzi (Avv. Mascio). Conferma App. Ancona 27 dicembre

2000.

Agricoltura — Prelazione e riscatto — Comunicazione del

proprietario al confinante dell'intento di alienare il fondo

rustico — Mancata notificazione del preliminare di vendi

ta — Diritto di riscatto — Esclusione (L. 26 maggio 1965 n. 590, disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, art. 8; 1. 14 agosto 1971 n. 817, disposizioni per il rifinanzia

mento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà colti

vatrice, art. 7).

Non ha diritto all'esercizio del riscatto il proprietario confi nante che sia stato informato dell'intento del proprietario di

vendere il fondo rustico, prima della stipula del preliminare di vendita con terzi, ed al quale non sia stato notificato il

preliminare di vendita. (1)

(1) Il proprietario confinante era stato informato dell'intento del pro prietario di vendere il fondo rustico, prima della stipula del preliminare di vendita con il terzo, a mezzo di raccomandata, ed egli si era riservato di decidere sull'acquisto quando fosse stato perfezionato il preliminare di vendita con il terzo.

I giudici del merito avevano escluso il diritto di riscatto del confi nante.

Ha proposto ricorso per cassazione il proprietario confinante, assu mendo che la raccomandata inviata prima del preliminare non aveva il valore di denuntiatio, tant'è che in essa non era stato indicato il nome

dell'acquirente. La sentenza riportata, nel rigettare il ricorso, ha affermato che la co

municazione del preliminare di vendita, come previsto dall'art. 8 1.

590/65, pur perseguendo finalità di interesse sociale (creazione di im

prese coltivatrici moderne ed efficienti con conseguente incremento della produttività agricola), ha carattere dispositivo invece che cogente ed inderogabile, e pertanto è rimessa all'iniziativa delle parti l'adozio ne di forme alternative di comunicazione, purché idonee a consentire la

piena conoscenza della proposta in funzione dell'esercizio della prela zione (è stata richiamata Cass. 14 aprile 2000, n. 4858, Foro it., 2000, 1. 2529, con osservazioni di D. Bellantuono).

Ha aggiunto la sentenza riportata, che il diritto di prelazione agraria, che si esercita secondo lo schema delineato dagli art. 1326-1329 c.c., e cioè attraverso lo scambio della proposta e dell'accettazione, sorge per effetto della comunicazione del proprietario e non per il fatto che si è

stipulato un contratto preliminare di vendita a terzi, per cui il titolare del diritto di prelazione, che abbia ricevuto la comunicazione, non può rimandare l'esercizio del diritto stesso al momento nel quale gli verrà data notizia del perfezionamento del preliminare, sostenendo che gli è stato comunicato semplicemente che sono pendenti trattative, e, se lo

rimanda, si verifica ai suoi danni la decadenza. Per quanto concerne la mancata indicazione del nome del promissa

rio acquirente nella comunicazione anteriore alla stipula del preliminare di vendita, la sentenza riportata ne ha sottolineato l'irrilevanza, avendo interesse a conoscere il nome del promissario acquirente il conduttore insediato sul fondo in vendita, per valutare la convenienza dell'acqui sto, ma non già il proprietario confinante «in quanto per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione egli non subentra in alcun

rapporto giuridico con il nuovo proprietario del fondo» (richiamate Cass. 19 luglio 1990, n. 7392, id., Rep. 1990, voce Agricoltura, n. 166; 14 febbraio 1987, n. 1651, id., 1987, I, 1754, con osservazioni di D.

Bellantuono). In precedenza, la giurisprudenza della Cassazione aveva ritenuto che

l'art. 8 1. 590/65 aveva «portata innovativa e perentoria tassatività»

quanto al modo di portare a conoscenza dell'avente diritto alla prela zione la proposta di alienazione, escludendo pertanto che potesse farsi validamente ricorso a forme e modi equipollenti, con conseguente nul lità assoluta della comunicazione realizzata in forma diversa dall'invio della raccomandata prevista dall'art. 8 (Cass. 5 marzo 1988, n. 2306. id.. Rep. 1988, voce cit., n. 148; 6 maggio 1986, n. 3032, id.. Rep. 1987, voce cit., n. 179, e Giur. agr. it., 1987, 44; 13 luglio 1983, n. 4787, Foro it.. Rep. 1984, voce cit., n. 147. In dottrina, Triola, La

prelazione agraria, Milano, 1990, 126 ss.). Va detto che il principio della libertà delle forme adottato dalla sen

tenza riportata, oltre che «disapplicare» quanto disposto dall'art. 8 circa la forma scritta della denuntiatio, non tutela nemmeno l'interesse del

proprietario-venditore del fondo, perché appare quanto mai problemati co, e rischioso, affidare a prova testimoniale l'avvenuta conoscenza della proposta di alienazione da parte dell'avente diritto, con tutti gli elementi che la proposta deve contenere a pena di invalidità (estensione

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Verdolini Gino convenne innan

zi al Tribunale di Ancona Bambozzi Teresa e Cenoni Mario; sull'assunto che era coltivatore diretto proprietario del fondo

confinante con quello che il Cerioni aveva alienato alla Bam

bozzi senza notificargli «nelle forme di legge» la proposta di

vendita in modo che potesse esercitare il diritto di prelazione chiese il riscatto del fondo e la condanna dei convenuti al risar

cimento dei danni dipendenti dal loro comportamento illegitti mo.

I convenuti si costituirono e si opposero alla domanda, evi

denziando che il Cerioni aveva comunicato l'intenzione di alie

nare il fondo ed indicato il prezzo. II tribunale rigettò la domanda e la Corte di appello di Anco

na confermò il rigetto con sentenza resa il 2 novembre 2000 su

gravame del Verdolini.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Pe

trani Giuditta, Verdolini Giancarlo, Amedeo e Claudio, eredi di

Verdolini Gino, deducendo due motivi; la Bambozzi ha resistito

con controricorso.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo i ricorrenti

denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 8 1. 590/65

e 817/71, nonché vizi di motivazione.

Per consentire l'esercizio del diritto di prelazione — sosten

gono — «il proprietario deve notificare con lettera raccoman

data al coltivatore la proposta di alienazione, trasmettendo il

preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il

nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pat tuite»; ciò perché «il diritto di prelazione va esercitato non sulla

semplice volontà del proprietario di alienare il fondo, ma sulla

effettiva conclusione della compravendita con il terzo».

La lettera raccomandata in data 11 dicembre 1987 non ha

valore di denuntiatio per la ragione che, allorquando è stata in

viata, non era stato ancora concluso il preliminare di vendita, tant'è che non è stato indicato il nome dell'acquirente. Il Ver

dolini ha, comunque, comunicato di «riservarsi ogni decisione

all'acquisto del fondo rustico al momento del perfezionamento del contratto di compravendita con il terzo».

Non è condivisibile la giurisprudenza formatasi con riferi

mento alla prelazione dell'affittuario coltivatore diretto del fon

dei fondo e dati catastali, prezzo e condizioni di pagamento, indicazio ne del promittente-acquirente).

Va ricordato che la questione della necessità della forma scritta è stata ampiamente dibattuta da giurisprudenza e dottrina, con riferi mento all'atto di recesso da un contratto, per cui v., tra le altre, Cass. 7

giugno 1990, n. 5454, Foro it., 1991,1, 172, con nota di R. Rossi, ed ivi richiami.

Si ritiene che la giurisprudenza tende ad assoggettare alla forma tutti i contratti da cui deriva l'obbligo di operare, o il diritto di pretendere, una circolazione di diritti immobiliari, nonché tutti i contratti da cui de riva a taluno il potere di operare una circolazione di diritti immobiliari. Se così non fosse, le norme sulla forma delle vendite di cosa altrui ver rebbero frustrate mediante la conclusione di opzioni bilaterali di ven

dita immobiliari informali; le norme sulla vendita di cosa altrui verreb

bero frustrate mediante conclusione di mandati all'acquisto; le stesse vendite di cosa propria verrebbero sostituite da commissioni all'acqui sto (o alla vendita), con facoltà del commissionario di vendere (o di ac

quistare) in proprio (Sacco, Obbligazioni e contratti, in Trattato Resci

gno, Torino, 1995, 284). 11 principio della libertà delle forme, che non ha avuto fortuna con

riferimento al recesso da un contratto di compravendita di bene immo

bile, ha trovato credito nell'ambito della prelazione agraria, come di mostra la sentenza riportata; materia tormentata, quella della prelazione agraria, oggetto di interpretazioni restrittive nei confronti dell'avente diritto alla prelazione e/o al riscatto, e portata, come tutte le leggi in

materia di agricoltura, all'esame della Corte costituzionale: v. sentenza

n. 32 del 26 gennaio 1990, Foro it.. Rep. 1990, voce cit., n. 113, che ha

affermato che la situazione del comproprietario di un fondo rustico non

è paragonabile a quella del coltivatore diretto insediato e del proprieta rio di terreni confinanti, e pertanto non è in contrasto con gli art. 3 e 44

Cost. E v. anche Corte cost. 13 febbraio 1985, n. 36. id., 1986, I, 638. che

ha escluso l'illegittimità costituzionale della 1. 8 gennaio 1979 n. 2,

legge quest'ultima interpretativa, che aveva stabilito che in caso di

esercizio del diritto di riscatto il termine di tre mesi per il versamento

del prezzo decorreva dall'adesione — avente forma scritta — del terzo

acquirente, o di successivo avente causa, oppure, ove sorga contesta

zione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il dirit

to. [D. Bellantuono]

Il Foro Italiano — 2003.

do alienato, secondo la quale il diritto di prelazione diventa at

tuale e concreto nel momento in cui il proprietario comunica in

qualunque modo, anche verbalmente, l'intenzione di alienare il

fondo; peraltro, tale giurisprudenza non può essere estesa alla

prelazione del confinante-coltivatore diretto in quanto la norma, che la prevede, fa espresso riferimento alla conclusione del pre liminare per evitare che la prelazione possa essere sfruttata a fi

ni speculativi, sicché il diritto di prelazione diventa attuale con

la conclusione del preliminare ed il proprietario è tenuto non

solo a comunicare l'intenzione di vendere, ma altresì a trasmet

tere il preliminare ed a palesare il nome dell'acquirente. La stipula del contratto di vendita ed il pagamento del prezzo

avrebbero dovuto avvenire entro e non oltre la data indicata

nella comunicazione; essendo, invece, avvenuti oltre tale data, si è realizzata la fattispecie acquisitiva del diritto di riscatto.

Il Verdolini ha inoltre comunicato «di essere intenzionato al

l'acquisto e di voler essere informato sull'evoluzione della

contrattazione al fine dell'esercizio della prelazione». In base al principio tempus regit actum deve ricevere applica

zione l'art. 8 1. 817/71, che ha modificato la 1. 590/65, impo nendo al venditore di trasmettere al titolare del diritto di prela zione il preliminare dì vendita con l'indicazione del nome del

l'acquirente. Il complesso motivo non può ricevere accoglimento. La comunicazione della proposta di alienazione del fondo a

terzi al fine dell'esercizio del diritto di prelazione fa parte di un

particolare congegno negoziale, di stampo legale, che si sovrap

pone a quello contrattualistico di trasferimento del fondo basato

sul libero incontro delle volontà negoziali ed è inteso alla pro mozione dell'attività coltivatrice mediante la riunione nella me

desima persona della titolarità del dominio e della gestione del

l'azienda agricola. Come è stato chiarito, la norma che prevede le formalità della

comunicazione, pure perseguendo finalità di interesse sociale

(creazione di imprese coltivatrici moderne ed efficienti con con

seguente incremento della produttività agricola), ha carattere di

spositivo invece che cogente ed inderogabile (ex plurimis, Cass.

14 aprile 2000, n. 4858, Foro it., 2000,1, 2529, in motivazione);

è, pertanto, rimessa all'iniziativa delle parti l'adozione di forme

alternative di comunicazione, purché idonee a consentire la pie na conoscenza della proposta in funzione dell'esercizio della

prelazione. Nell'ambito del principio generale di libertà delle forme si ri

tiene sufficiente la forma verbale, anche se sul terreno pratico l'adozione di tale forma può ingenerare difficoltà probatorie (ex

plurimis, Cass. 26 gennaio 1995, n. 936, id.. Rep. 1995, voce

Agricoltura, n. 142), mentre nessun ostacolo deriva dal disposto dell'art. 1351 c.c. che per i contratti preliminari aventi forma

scritta richiede ad substantiam la medesima forma, atteso che la

comunicazione non ha valore di proposta contrattuale (Cass. 8

luglio 1991, n. 7527, id., Rep. 1991, voce cit., n. 158). La trasmissione del preliminare di vendita unitamente alla

raccomandata contenente la proposta non è imposta dall'art. 8 1.

817/71 a pena di inefficacia, sicché la comunicazione della pro

posta di alienazione è valida anche se non venga trasmesso il

preliminare, purché sia ugualmente conseguita la finalità di con

sentire l'esercizio della prelazione (Cass. 21 marzo 1995, n.

3241, id., Rep. 1998, voce cit., n. 160). Del resto, siccome le formalità sono previste nell'esclusivo

interesse del coltivatore, affittuario o confinante, titolare del di

ritto di prelazione, e mirano a permettergli una migliore valuta

zione della convenienza dell'esercizio del diritto, la stessa co

municazione ed a maggior ragione la trasmissione del prelimi nare diventano inutili quando risulti in qualsiasi modo che per iniziativa del proprietario-venditore il coltivatore ha avuto piena conoscenza della proposta di vendita, dovendosi in questo caso

ritenere realizzata la finalità della legge (ex plurimis, Cass. 8 lu

glio 1991, n. 7527, cit.; 8 maggio 2001, n. 6378 id., Rep. 2002, voce cit., n. 119).

Il diritto di prelazione agraria, che si esercita secondo lo

schema delineato dagli art. 1326-1329 c.c. e, cioè, attraverso lo

scambio della proposta e dell'accettazione, sorge per effetto

della comunicazione del proprietario e non per il fatto che si è

stipulato il contratto preliminare di vendita a terzi (Cass. 5 otto

bre 1991, n. 10429, id.. Rep. 1992, voce cit., n. 121), per cui il

titolare del diritto di prelazione, che abbia ricevuto la comuni

cazione, non può rimandare l'esercizio del diritto al momento

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2675 PARTE PRIMA 2676

nel quale gli verrà data notizia del perfezionamento del prelimi nare, sostenendo che gli è stato comunicato semplicemente che

sono pendenti trattative, e, se lo rimanda, si verifica ai suoi dan

ni decadenza.

Mentre il colono o affittuario coltivatore diretto del fondo ha

interesse a conoscere fin dal momento della comunicazione

della proposta il nome del compratore onde poter valutare l'op

portunità di esercitare il diritto di prelazione con riferimento alle

qualità dello stesso, identico interesse non ha il proprietario coltivatore diretto di fondo confinante in quanto per effetto del

mancato esercizio del diritto di prelazione egli non subentra in

alcun rapporto giuridico con il nuovo proprietario del fondo

(Cass. 19 luglio 1990, n. 7392, id., Rep. 1990, voce cit., n. 166; 14 febbraio 1987, n. 1651, id., 1987, I, 1754) ed è conseguen temente valida la comunicazione della proposta di alienazione

che venga fatta al proprietario coltivatore diretto di fondo confi

nante senza l'indicazione del nome del terzo acquirente. Né vale in contrario richiamarsi alla lettera dell'art. 8 1.

817/71 in quanto tale disposizione va interpretata con riguardo alla sua specifica funzione costituita dall'esigenza che il titolare

del diritto di prelazione sia posto in condizione di conoscere gli elementi integrativi del progettato contratto di vendita (Cass. 14

febbraio 1987, n. 1651, cit.). Il titolare del diritto di prelazione, che non lo abbia esercitato,

non ha diritto al riscatto, ove sia semplicemente differita la data

del contratto definitivo di vendita fissata nel preliminare notifi

catogli, salvo che il differimento non sia così notevole (nella

specie, è di un solo mese) da comportare sostanziale mutamento

delle condizioni indicate nella proposta (Cass. 18 giugno 1988, n. 4163, id., Rep. 1989, voce cit., n. 161).

Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti, in definitiva, la

mentano che i giudici di merito non abbiano ravvisato nella spe cie gli estremi del riscatto ed accolto la relativa domanda, rima

ne assorbito, presupponendo l'accoglimento del primo motivo.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 16 mag

gio 2003, n. 7704; Pres. Mattone, Est. D'Agostino, P.M.

Frazzini (conci, conf.); Federico (Avv. D'Avino, Silvestro) c. Comune di Napoli (Avv. E. Barone). Conferma Trib. Na

poli 16 luglio 2001.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Contrattualiz

zazione del rapporto — Procedimento disciplinare — Re

gole di diritto privato — Applicabilità (L. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento, art. 7; d.leg. 30 marzo 2001

n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di

pendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 55, 69, 72).

A seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pub blico, l'esercizio del potere disciplinare da parte della pub blica amministrazione datrice di lavoro è governato dal di

ritto privato, non più dalle norme previste in tema di pubblico

impiego, né dalle regole che presidiano il procedimento am

ministrativo. (1)

(1) I. - La sentenza in epigrafe afferma l'applicabilità al procedi mento disciplinare nel rapporto di lavoro pubblico delle regole stabilite dai contratti collettivi e della normativa del lavoro privato; esclude, in

particolare, che seguitino a trovare applicazione le disposizioni dettate in tema di impiego pubblico e la 1. 241/90 sul procedimento ammini strativo.

II. - Conformi, in motivazione, Cass.. sez. un., 19 gennaio 2001, n. 10/SU, Foro it., Rep. 2001, voce Impiegato dello Stato, n. 860, e, per esteso, Giust. civ., 2001, I, 1381; 5 dicembre 2000. n. 1251/SU, Foro

Il Foro Italiano — 2003.

Svolgimento del processo. — Con ricorso del 14 novembre

2000 al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, Alfredo Federico, dipendente del comune di Napoli, esponeva:

— che con decreto 4 aprile 2000, n. 161 del dirigente del

servizio di disciplina, in esito a procedimento disciplinare, era

stato licenziato senza preavviso a seguito del passaggio in giu dicato di sentenza penale di condanna per reati commessi in

servizio; — che avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso ex

art. 412 ter c.p.c. al collegio arbitrale di disciplina deducendo la

it.. Rep. 2001, voce Giurisdizione civile, n. 187; 7 aprile 1999, n. 3373, id., 1999, voce Impiegato dello Stato, nn. 1348, 1359, e, per esteso, Giust. civ., 1999, I, 2189; per la giurisprudenza di merito, Trib. Nocera Inferiore 16 novembre 2000, Foro it.. Rep. 2001, voce cit., n. 784.

In termini, per la giurisprudenza amministrativa. Cons. Stato, sez.

IV, 12 marzo 2001, n. 1380, ibid., n. 851; Tar Lombardia 20 novembre

1998, n. 2674, id., Rep. 1999, voce cit., n. 1446. III. - Sulla natura rituale del lodo emesso dal collegio arbitrale di di

sciplina, Cass. 24 luglio 2002, n. 10859, id., 2002, I, 3252, e sui tempi di scelta tra procedura arbitrale e giudizio ordinario, Cass. 26 luglio 2002, n. 11106, id., Rep. 2002, voce cit., n. 964.

IV. - Da ultimo, in tema di procedimento disciplinare nel lavoro pri vato, Cass. 7 giugno 2003, n. 9167, in questo fascicolo, I, 2673, con nota di richiami.

V. - Sulla responsabilità disciplinare del lavoratore pubblico a se

guito della contrattualizzazione, v., tra gli studi più recenti, M. Esposi

to, La «nuova» responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, in M. Rusciano-L. Zoppoli, L'impiego pubblico nel diritto del lavoro, To

rino, 1993, 223; I. Cacciavillani, Il diritto disciplinare, Milano, 1994; C. Alessi, Il potere disciplinare nel pubblico impiego riformato, in Riv.

giur. lav., 1994, I, 491; M. Esposito, La riforma del potere disciplinare nel lavoro pubblico: dalla riserva di legge alla contrattazione colletti

va, in M. Rusciano-L. Zoppoli (a cura di). Lo spazio negoziale nella di

sciplina del lavoro pubblico, Bologna, 1995, 251; P. Passalacqua, Il

potere disciplinare nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbli che amministrazioni, in Inpdap, 1996, 171; L. Viola, Il nuovo proce dimento disciplinare del pubblico impiego privatizzato, in Cons. Stato, 1997, II, 1675; Id., Del diritto disciplinare nel pubblico impiego priva tizzato, in Ragiusan, 1997, fase. 153, 360; F. Fracchia, Sanzioni disci

plinari e convergenza tra diritto pubblico e diritto privato, in Dir.

amm., 1997, 343; D. Sorace (a cura di), Le responsabilità pubbliche. Civile, amministrativa, disciplinare, penale, dirigenziale. Padova, 1998, 343; L. Fiorillo, Il lavoro pubblico. Il potere disciplinare, in G. Santoro Passarelli (a cura di), Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Milano, 1998, 1597; M. Mancini Proietti. Il sistema sanzio narono nel pubblico impiego riformato, in Nuova rass., 1998, 2324; M.G. Mattarolo, Il potere disciplinare, in F. Carinci (a cura di), Di ritto de! lavoro, Torino, 1998, II, 750; I. Piccinini, Problemi in tema di

responsabilità disciplinare nel lavoro pubblico «contrattualizzato», in

Argomenti dir. lav., 1999, 73; Id., Sanzioni disciplinari (impiego pub blico privatizzato), voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1999, XXVIII; P. Virga, La responsabilità disciplinare, in Atti del XLIV convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Milano, 1999, 299; G. Dainese-L. Lorenzetti, Un regolamento per Vapplica zione delle sanzioni disciplinari, in Nuova rass., 1999, 207; A. Levi, Il

potere disciplinare ne! rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbli che amministrazioni, in G. Perone-G. Sassani (a cura di), Processo de! lavoro e rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, Pa dova, 1999, 159; G. La Torre, Procedimento disciplinare. Contesta zione degli addebiti. Termini, in Ammin. it., 1999, 1068; M. Miscione, Sanzioni disciplinari e responsabilità, in F. Carinci-M. D'Antona (di retto da), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario, Milano, 2000, II, 1649; D. Gasparrini Pianesi, La re

sponsabilità disciplinare nella pubblica amministrazione in trasforma zione - Profili introduttivi, Milano, 2001; A. Ciaramella, La colpa ed il

potere disciplinare dell'amministrazione pubblica datrice di lavoro, in Enti pubblici, 2001, 579; S. Mainardi, Il potere disciplinare nel lavoro

privato e pubblico, in D. Busnelli (diretto da). Il codice civile. Com mentario, Milano, 2002, sub art. 2106; G. Noviello-V. Tenore, La re

sponsabilità ed il procedimento disciplinare nel pubblico impiego pri vatizzato, Milano, 2002; R. Proietti, Quando l'impiegato sbaglia: il

potere disciplinare dell'amministrazione - Gli orientamenti (ed i con

trasti) della giurisprudenza, in Dir. e giustizia, 2002, fase. 37, 49; S.

Mezzacapo, Commento agli art. 55 e 56, in AA.VV., L'impiego pub blico. Commento al d.leg. 30 marzo 2001 n. 165, Milano, 2003, 892.

VI. - L'art. 55 d.leg. 165/01 lascia ferma per i dipendenti «contrat tualizzati» «la disciplina attualmente vigente in materia di responsabi lità civile, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni

pubbliche», ma non comprende nel novero la responsabilità disciplina re.

In dottrina, si è dubitato della legittimità costituzionale della disci

plina della materia per difetto di delega: E. Mele, Linee evolutive in

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