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Sezione III civile; sentenza 2 aprile 1963, n. 819; Pres. Naso P., Est. La Porta, P. M. Caldarera...

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Sezione III civile; sentenza 2 aprile 1963, n. 819; Pres. Naso P., Est. La Porta, P. M. Caldarera (concl. conf.); A.g.i.p. (Avv. Guerra, Prencis) c. Viehweider (Avv. Daina, Pobitzer) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 10 (1963), pp. 2197/2198-2201/2202 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152989 . Accessed: 24/06/2014 21:26 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.162 on Tue, 24 Jun 2014 21:26:32 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione III civile; sentenza 2 aprile 1963, n. 819; Pres. Naso P., Est. La Porta, P. M. Caldarera (concl. conf.); A.g.i.p. (Avv. Guerra, Prencis) c. Viehweider (Avv. Daina, Pobitzer)

Sezione III civile; sentenza 2 aprile 1963, n. 819; Pres. Naso P., Est. La Porta, P. M. Caldarera(concl. conf.); A.g.i.p. (Avv. Guerra, Prencis) c. Viehweider (Avv. Daina, Pobitzer)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 10 (1963), pp. 2197/2198-2201/2202Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152989 .

Accessed: 24/06/2014 21:26

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2197 G1URISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2198

iuteresse all'impugtiazione (e in tali limiti la sua posizione e identica a quella del rappresentante munito di potere); ne impugnandola come rappresentante, in quanto, come nel

caso e pacifico, & sfornito di legittimazione ad procesmm, cioe della Eacolta di esercitare in nome altrui un potere pro

cessuile, e nella specie quello di impugnazione. No puõ contrapporsi l'inconveniente che, rispetto alia

sentenza, la quale erroneamente consideri un determinato

soggetto come regolarmente rappresentato e statuisca contro

di lui, questi non sarebbe parte apparente, ma reale, e per tanto dovrebbe promuovere i mezzi di impugnazione riser

vati alle parti, con l'effetto, che ove non li abbia promossi, la

sentenza medesima passerebbe formalmente in giudicato. A quest'inconveniente puõ apportare efficace rimedio

la norma dettata daH'art. 327, 2° comma, cod. proc. civ., che il ricorrente ha omesso di considerare, e che, estensiva

mente applicata, importa che se il preteso rappresentato,

soggetto del rapporto sostanziale, dimostra di non avere

avuto conoscenza del processo per la, nullitä della citazione

o della sua notificazione ovvero della notificazione di ogni altro atto, compresa la sentenza, che avrebbe dovuto essergli e gli b stata notificata a norma dell'art. 292 cod. proc. civ.

(come nella specie sembra doversi desumere dagli elementi

giä acquisiti al processo), egli puõ impugnare la sentenza

anche dopo il decorso del termine lungo dell'anno della sua

pubblicazione. Alia stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve

essere accolto, cassandosi senza rinvio la sentenza impugnata

perchõ il processo non avrebbe potuto essere proseguito, ma, concorrendo giusti motivi, deve altresi pronunciarsi la

compensazione totale delle spese dei precedenti giudizi e

del presente giudizio di cassazione.

Al ricorrente va restituito il deposito per il caso di soc

combenza.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile ; sentenza 2 aprile 1963, n. 819 ; Pres. Naso P., Est. La Porta, P. M. Caldarera (concl.

conf.) ; A.g.i.p. (Avv. Guerra, Prencis) c. Viehweider

(Aw. Daina, Pobitzer).

(Oonferma App. Trento 12 giugno 1961)

Comodato — Danni ai comodatario per vizi delta eosa — Responsabilitä del comodante — Cono

scenza dci vizi — Necessitä (Cod. civ., art. 1812). Responsabilitä civile —• Esereizio di attivitä peri

eolose — Kanni derivanti dall'uso di bombole per diietto di manutenzione o costruzione — Respon sabilitä dell'esercente l'industria — Limiti (Cod. civ., art. 2043, 2050)

Responsabilitä civile — Danni derivanti dall'uso di bombole — Responsabilitä per custodia dell'utente — Caso lortuito o latto dcl terzo — Esclusione

(Cod. civ., art. 2051).

Ai fini della sussistenza della responsabilitä del comodante

per danni derivanti da vizi della cosa eomodata b necessaria la dimostrazione della eonoscenza degli stessi da parte del comodante medesimo. (1)

(1) Non risultano precedent! specifici. Con riferimento al 1'ipotesi di loeazione, vedi nello stesso senso Cass. 30 giugno 1959, n. 2037, Foro it., Rep. 1959, voce Loeazione, n. 57 ; App. Milano 12 febbraio 1957, id., Rep. 1957, voce cit.,n. 63 e Cass. 27 luglio 1956, n. 2901, id., Rep. 1956, voce eit., n. 102 ; si tenga perõ presente ehe nell'ipotesi di loeazione il regime dei vizi della cosa

contempla oltre ehe la responsabilitä, per i danni arrecati ai con duttore, anche la possibility di risoluzione del contratto o di ri duzione del corrispettivo, a prescindere da qualsiasi dimostra zione di ignoranza dei vizi stessi da parte del loeatore (art. 1578, 1° comma).

L'esercizio di industria pericolosa, come la raccolta o produzio ne del gas e distribuzione mediante bombole, comporta a

carico delVesercente la responsabilitä per tutti gli eventi

dannosi che possono verificarsi in dipendenza o in occa

sione delVuso e ricollegabili alle operazioni compiute di

rettamente dalVesercente, ovvero per mezzo dei suoi di

pendenti ; nonche, nelVipotesi in eui la distribuzione

delle bombole sia effettuata a riseliio di terzi, limitatamente

agli eventi dipendenti da difetti di costruzione o mon

taggio delle bombole stesse. (2) La responsabilitä per custodia delVutente delta bombola b

esclusa nelVipotesi in eui sia provato il caso fortuito, com

preso il fatto del terzo, determinante direttamente Vevento

lesivo. (3)

In dottrina Tamburrino, Comodato, voce dell'Enciclopedia del diritto, VII, pag. 1001 e Fragali, Del comodato, in Commentario a cura di A. Scialoja e G. Branca, 1953, pag. 237.

(2) Conf. App. Venezia 18 gennaio 1957, Foro it., Rep. 1957, voce Responsabilitä civile, n. 203 ; contr. Trib. Parma 24 di cembre 1956, ibid., nn. 204, 205 (Giust. civ., 1957, I, 744, con nota di Venditti).

Sul concetto di attivitä pericolose si veda la sentenza della Cassazione del 5 dicembre 1961, Foro it., 1962, I, 468, annotata criticamente da Branca, Locazione di autoveicoli e attivitä

pericolose. La giurisprudenza & concorde nel ritenere che siano attivitä. pericolose non solo quelle esplicitamente previste dalle

leggi speciali e dal t. u. di pubblica sicurezza, ma anche quelle che presentino una pericolositä intrinseca o in relazione ai mezzi utilizzati e per il cui esercizio e necessaria l'adozione di parti colari misure di cautela. Cosi Trib. Sanremo 11 dicembre 1961, id., Rep. 1962, voce cit., n. 240 ; App. Cagliari 24 agosto 1957, id., Rep. 1960, voce cit., n. 186 ; Trib. Roma 19 giugno 1959, ibid., nn. 187-189 ; Cass. 25 gennaio 1960, n. 63, ibid., n. 192. Parti colarmente interessante Cass. 12 luglio 1957, n. 2820, id., 1958, I, 1294, che esclude dall'&mbito di applicazione dell'art. 2050

quelle attivitä che sono disciplinate esplicitamente da altre norme

(nell'ipotesi si trattava della navigazione aerea). La responsa bilitä ex art. 2050 sussiste non solo nel caso di compimerito di azioni pericolose, ma anche nel caso della omissione delle neces sarie cautele : Cass. 13 luglio 1960, n. 1894, id., Rep. 1960, voce

cit., n. 190 ; comunque e sempre necessaria la sussistenza del nesso eziologico : Cass. 25 gennaio 1960, n. 63, ibid., n. 193.

Un aspetto di particolare interesse e quello che attiene alia rilevanza della qualifica di imprenditore, o quanto meno della utilizzazione dell'attivita pericolosa per il conseguimento di una finality produttiva propria di chi esercita l'attivitd»; in senso

affermativo, vedi App. Firenze 14 dicembre 1959, ibid., n. 195 e Trib. Torino 15 febbraio 1959, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 165-167.

In senso diverso pare Trib. Perugia 28 marzo 1955, id., Rep. 1955, voce cit., nn. 194-196, secondo cui anche un* attivitä utile solo socialmente puõ considerarsi pericolosa a norma del l'art. 2050 (nella fattispecie si trattava di esercitazione pratica di parallelismo della corrente presso una scuola tecnica indu

striale). Sotto questo stesso profi lo viene impostata anche la

questione della responsabilitä della pubblica Amministrazione; in linea di massima si ritiene che essa non sussista allorche la

pubblica Amministrazione svolge 1'attivitä ritenuta pericolosa ai fini della tutela delle esigenze di vita, assistenza e difesa della collettivitä : cosl App. L'Aquila 29 gennaio 1957, id., Rep. 1959, voce cit., n. 215 ; App. Bari 5 luglio 1958, id., Rep. 1958, voce

cit., n. 333 e Cass. 8 novembre 1957, n. 4310, id., 1957, I, 1929 ; tuttavia sussiste sempre l'obbligo della vigilanza specialmente in quei casi in cui sia esplicitamente prevista una particolare vi

gilanza : cosi App. Perugia 28 novembre 1957, id., Rep. 1959, voce cit., n. 216.

In tema di prova liberatoria si rinvengono due posizioni; una particolarmente rigida, che richiede da parte dell'esercente l'attivit& pericolosa la individuazione della causa non imputa bile (App. Cagliari 24 agosto 1957, id., Rep. 1960, voce cit., n. 203) ; un'a7tra piü attenuata, secondo cui & sufficiente la di mostrazione di aver posto in opera tutte le misure occorrenti nell'&mbito del processo causale del danno (App. Firenze 14 dicembre 1959, ibid., n. 195). J] ammesso anche di indirizzare la

prova liberatoria nel senso di dimostrare la responsabilita del

professionista o del lavoratore subordinato ; ciõ perõ non signi fica che questi ultimi abbiano diritto ad una tutela minore di

quella cui ha diritto il terzo (Trib. Torino 12 dicembre 1962, id.,

Rep. 1962, voce cit., n. 235). Per concludere questa rapida analisi della giurisprudenza

in materia di responsabilitä ex art. 2050, si ricordano, oltre a

quelli riportati in nota a Cass. 5 dicembre 1961, n. 2766, cit.

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2199 PARTE PRIMA 2200

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo.

-— II 14 agosto 1953, mentre Viehweider era intento a sostituire, nella cucina della sua trattoria, una bombola esaurita di « Agip gas» con altra nuova, fornitagli dalconcessionario dell'A.g.i.p. per la zona di Bolzano, si verificava una fuga di gas, ohe

provocava una violenta esplosione seguita da incendio. Nel sinistro, rimase gravemente ustionata la moglie del

Viehweider, Adda Sibarnagl, la quale decedeva il giorno successivo. Lesioni per gravi danni subirono le oose.

Gli atti relativi alle indagini promosse dal Proouratore

della Repubblioa per l'accertamento di eventuali responsa bilitä, penali, vennero archiviati.

altri casi di atti vita considerate pericolose : per i danni da rotture di c.'lvo elettrico, opera la presunzione di responsabilitä di cui si tratta (Trib. Messina 22 settembre 1961, id., Bep. 1961, voce

eit., nn. 162-164), cosi come in genere per le attivitä connesse all'esercizio di linee elettriehe ; ancora da ricordare le attivitä di carico e scarico di materjale ferroso (Trib. Torino 12 diceirbre

1960, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 233, 234) ; la mattazione

(Pret. Terni 29 luglio 1959, id., Hep. 1962, voce cit., nn. 236, 237) ; lo scavo di fossati e la formazione di terrrapieni (Trib. Sanremo 11 dicembre 1961, ibid., n. 240), o lo sbancarrento con escavawice (Trib. Torino 27 novembre 1958, id., Rep. 1961, voce cit., n. 168) ; l'esercizio di buca o fossa di lavaggio (Trib. Sanremo 3 maggio 1961, ibid., n. 170) ; l'industria edilizia (App. Roma 23 dicembre 1960, ibid., n. 169).

In materia di custodia la dimostrazione del fortuito vale

par esplicita previsione di legge a determinare l'esonero dalla

responsabilitä civile del custode, presunta a norma dell'art. 2051 cod. civ. ; in tal senso Cass. 21 luglio 1962, n. 1991, id., Rep. 1962, voce cit., n. 253 ; 14 luglio 1959, n. 2279, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 214, 215 ; 17 ottobre 1957, n. 3918, id., Rep. 1961, voce cit., n. 176. Nel fortuito e concordeirente compreso il fatto del terzo (Oass. 10 giugno 1961, n. 1343, ibid., n. 175 ; 12 marzo 1959, n.738, id., Rep. 1960, voce cit., n. 207 ; 16 maggio 1960, n. 1200, ibid., n. 209 ; 5 giugno 1957, n. 2045, id., Rep. 1957, voce cit.,n. 261 ; 22 marzo 1955, n. 3203, id., Rep. 1955, voce cit., n. 241). Tuttavia, qualora il fatto del terzo sia stato reso possibile da catfciva custodia, non e piü considerato fortuito (Pret. Roma 29

aprile 1960, id., Rep. 1961, voce cit., n. 177, e 4 giugno 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 216). In generale si ravvisa il fondamento della responsabilitä per custodia nell'obbligo di vigilanza e in

quello di conservare il potere di controllo sulla cosa ; in tal sensi Cass. 21 luglio 1962, n. 1991, id., Rep. 1962, voce cit., n. 253 ; 12 marzo 1959, n. 738, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 205, 206 ; 13 aprile 1960, n. 857, ibid., n. 210 ; App. Roma 23 giugno 1956, id., Rep. 1957, voce cit., n. 263 ; Cass. 13 gennaio 1956, n. 38, id., Rep. 1956, voce cit., n. 256, annotata da Venditti, Del fon damento della responsabilitä per danni da cose in custodia, in Giust. civ., 1956, I, 877 ; 15 ottobre 1955, n. 3203, Foro it., Rep. 1955, voce cit., n. 240.

Ed k quindi insufficiente la generica diligenza del buon pa dre di famiglia (Trib. Torino 15 maggio 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 384).

Perche si abbia la responsabilitä ex art. 2051 e peraltro irri levante la eventuate attitudine al danno della cosa custodita ; cfr. Cass. 17 ottobre 1957, n. 3918, id., Rep. 1961, voce cit., n. 176 ; 12 marzo 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 204 ; 16 maggio 1960, n. 1200, ibid., n. 209 ; 14 luglio 1959, n. 2279, ibid., n. 215 ; 8 luglio 1959, n. 2186, ibid., n. 213 ; 15 luglio 1959, n. 2584, id., Rep. 1959, voce cit., n. 257 ; 12 marzo 1959, n. 738, ibid., n. 258 ; Pret. Treviglio 7 ottobre 1958, ibid., n. 268 ; Trib. Torino 15

maggio 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 383 ; Cass. 5 giugno 1957, n. 2045, id., Rep. 1957, voce cit., n. 360 ; 15 ottobre 1955, n. 3203, ibid., n. 242 ; per conseguenza il custode risulta respon sabile anche per l'incendio che sviluppatosi nella cosa in custodia si propaghi danneggiando altre cose : Cass. 10 giugno 1961, n. 1343, id., Rep. 1961, voce cit., n. 175 ; App. Roma 30 giugno 1959, id., Rep. 1959, voce cit., n. 268 ; App. Torino 15 novembre 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 257 ; Cass. 22 marzo 1955, n. 849, id., 1955, I, 1158, con nota critica di Gleijeses.

Per una casistica in tema di responsabilitä per custodia, oltre il caso giä ricordato di incendio, si possono menzionare le

seguenti decisioni : App. Bari 21 maggio 1957, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 328-332 (p^r la custodia di rete idrica) ; Trib. Pa dova 21 gennaio 1956, id., Rep. 1957, voce cit., nn. 264-266 (per la custodia e l'esercizio di linee elettriehe, godenti di servitti di elettrodotto). Con sentenza del Trib. Napoli 27 febbraio 1958, id., Bep. 1958, voce cit., n. 380, si e ritenuta non sussistente la

responsabilitä del custode dell'A.c.i. in caso di danni arrecati ad automobili parcheggiate da altra automobile transitante.

TJn tentativo di configurare un'ipotesi di custodia in senso

Con atto di citazione in data 23 marzo 1955, il Vie

hweider, assumendo che l'evento andasse rioollegato, come effetto a causa, a difettosa costruzione della valvola della

bombola, convenne in giudizio l'A.g.i.p. dinanzi ai Tribu nale di Bolzano per sentirla condannare al risarcimento dei danni. La convenuta, comparsa in eausa, ecoepi, tra l'altro. che l'eyento andava posto a carico del Vieliwcider, che, con

imprudenza, aveya proceduto all'operazione di applica zione della nuova bombola airapparecchiatura, senza

richiedere l'intervento di personale specializzato e in luogo ove ardeva il fuoco. (Omissis)

Motivi della deeisione. — Col primo motivo si denuncia

l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 1812 cod. civ., assumendosi che essa sarebbe incorsa in errore nel fare ap plicazione della detta norma alia fattispecie, perche non era stato neppure allegato che la attuale ricorrente fosse a cono scenza del preteso yizio della bombola, mentre la respon sabilita ex art. 1812 sorge dalla violazione del dovere, na scente dalla legge, di denunciare i vizi della cosa comodata, di cui il comodante abbia conoscenza.

La censura non merita accoglimento. Rileva la Corte, in linea di diritto, che la responsa

bilita del comodante per danni da vizi della cosa comodata

non ha carattere contrattuale, perche l'obbligo del como dante dicomunicare al comodatario i vizi della cosa data in

comodato non inerisce al contenuto del contratto, e nep

pure deriva da culpa in contrahendo, perche la legge non

ravvisa nel momento della perfezione del contratto il mo

mento-limite per la denuncia dei vizi conosciuti : ma ha

carattere extracontrattuale. perche trova fondamento nella violazione dell'obbligo posto dalla legge di denunciare i

vizi conosciuti (culpa in omittendo), ond'c che, in difetto di prova della conoscenza del vizio da parte del comodante, non trova applicazione l'art. 1812.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applica zione di tale principio, perche ha ritenuto la responsa bilitä del comodante, senza che fosse stata neppure of ferta la prova che egli conoscesse i vizi della bombola.

Tuttavia essa e pervenuta a deeisione confoime a] di ritto e, pertanto, sebbene erroneamente motivata, non

va cassata. La responsabilita dell'attuale ricorrente per i danni

susseguiti alio scoppio della bombola di gas trova, invero, il suo giuridico fondamento nell'art. 2050 cod. civile.

L'industria della produzione e della distribuzione di gas iii bombole costituisce attivitä pericolosa, perche il gas compresso puõ facilmente esplodere e procurare danni alle

persone ed alle cose. L'ente, che provvede alla raccolta o

produzione del gas e alia distribuzione delle bombole ri

piene agli utenti, e soggetto alia responsabilita ex art. 2050

per l'esercizio della sua attivitä, in riferimento a tutti gli eventi dannosi che abbiano a verificarsi in pendenza o in occasione dell'uso del gas e che possano collegarsi alle

operazioni compiute dall'entesia direttamente, sia a mezzo dei suoi dipendenti.

Tale responsabilita va esclusa solo se risulti che le ope razioni di rifornimento e di distribuzione delle bombole siano state affidate ad altri soggetti, non dipendenti, i

quali svolgano attivitä autonoma ed abbiano, pertanto, assunto il rischio dell'attivita.

Peraltro, anche quando l'attivit a di distribuzione e rifor nimento delle bombole di gas sia stata affidata ad altri

tecnico con conseguente responsabilita ex art. 2051 si puõ rill venire nella sentenza del Trib. Torino del 23 maggio 1957, id.. Rep. 1959, voce cit., n. 203, annotata criticamente da Ascoli, In tema di responsabilita civile per I'irregolare funzionamento dell'ascensore, in Prevenzione infortuni, 1959, 302 ; nella fatti specie si configurava a carico della impresa addetta alia manuten zione dell'ascensore (custode in senso tecnico) la responsabilita ex art. 2051 con esonero del proprietario detentore dell'ascensore.

Tale ipotesi & stata ritenuta inammissibile dalla Corte d'ap pello di Torino del 15 novembre 1955, Foro it., Kep. 1956, voce cit., n. 257.

Vedi in generale De Cutis, Fatti illeciti, in Commentario, a cura di A. SOIAX.OJA e G. Branca, 1957, pag. 331.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

soggetti, non dipendenti dall'ente esercente l'industria di

raccolta o di produzione del gas, detto ent© risponde dei

danni causati dalle esplosioni di gas, raccolti nelle bombole,

se risulti clie la fuoruscita del gas e la conseguente esplosione

siano dovute a difetti di costruzione o di montaggio degli

organi delle valvole della bombola di sua proprietä, perche, in tale ipotesi, l'evento dannoso va rapportato direttamente,

ex art. 2043 eod. civ., al suo colposo comportamento (aver

posto in essere uno stato di cose, clie Ixa condizionato

l'evento). La sentenza impugnata, avendo accertato che l'esplo

sione si verificõ in conseguenza di una fuoriuscita di gas dalla bombola, il cui congegno di cliiusura, per difetto di

montaggio, permetteva l'uscita del gas ancbe quando l'in

dice della leva di comando era in posizione di « chiuso », ha affermato, in punto di fatto, che la eausa del sinistro

andava rapportata, comunque, al fatto dell'azienda ricor

rente, onde correttamente ha ritenuto la responsabilitä della stessa.

Col secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2051

cod. civ., assumendosi che erroneamente i G-iudici di merito

avrebbero escluso la responsabilitä dell'utente, il quale, come custode della bombola, non avendo provato il for

tuito, era tenuto ai danni cagionati dalla stessa.

La censura e infondata.

La responsabilitä ex art. 2051 cod. civ. 6 fondata su

una presunzione iuris tantum di colpa, nei confront] di

colui che ha il dovere di custodia sulla eosa (proprietario,

usufruttuario, conduttore, comodatario), in relazione al

l'obbligo di conservare il potere di controllo della cosa

medesima. Tale responsabilitä non puõ essere invocata,

quando sia provato il caso fortuito inteso nel piu lato senso,

comprensivo cioe anche del fatto del terzo.

Pertanto, quando sia raggiunta la prova che l'evento

lesivo e in rapporto diretto di causalitä col fatto del terzo, la presunzione di responsabilitä. a carico del custode, viene meno.

La sentenza impugnata, avendo in punto di fatto ac

certato che l'esplosione fu causata dal difetto di montaggio

degli organi di chiusura della bombola, di cui l'azienda for

nitrice si era riservata la manutenzione, ha ritenuto rag

giunta la prova del fortuito (fatto colposo del terzo), e,

pertanto correttamente ha negato la responsabilitä del

l'utente.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.

Sezione I civile; sentenza 23 marzo 1963, n. 724; Pres.

Vistoso P., Est. Giannattasio, P. M. Pisano (concl.

conf.) ; Finalize (Aw. rlello Stato Azzakiti) c. S.i.t.

m.a.r. (Avv. Tumedei).

(öonferma App. Genova 16 settembre 1960)

Registro — \olej|<|io di nave Estremi — Fatti

speeie (R. d. 30 dicembre 1923 n. 3269, legge del

registro, all. A, art. 45, 52).

Allelic ai fini delVimposta di registro, il contratto, con il quale il proprietario armatore assume Vobbligo di far viag giare la nave per eonto di ehi earica la merce e non giä di riconsegnare la merce medesima, e da considerare no

leggio e non trasporto, ne appalto di noleggi. (1)

(1) La C3i'te regolatrice eonferma la propria ormai costante

giurisprudenza sia per quanto riguarda i criteri di differenzia zione tra contratto di noleggio e contratto di trasporto su nave determinata sia sulla distinzione tra noleggio per piil viaggi pre stabiliti ed appalto di noleggi.

In senso conforme su entrambe ie mässime sono da ultimo Cass. 1° febbraio 1962, n. 186, Foro it.. Rep. 1962, voce Registro, n. 209 ; 11 febbraio 1960, n. 203, id., 1960, I, 594, con nota di

Riccardelli, Sulla aliquota applieabile agli effetti delle leggi di

La Corte, ecc. — Con l'unico motivo rAmministrazione

ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 52 della tariffa all. A al r. decreto 30 dicembre 1923 n. 3269, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonohe il vizio di insufficiente motivazione, a norma* del l'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., assume ehe la Corte di merito, escludendo l'applicazione alia specie dell'art. 52 tariffa A

allegata alia legge di registro, che riguarda tanto l'appalto vero e proprio, quanto qualsiasi altro contratto simile al

l'appalto stipulate per uno scopo economicamente valuta

bile, ha errato perche non ha considerato che con il con

tratto in questione era stata affidata alla Societä S.i.t.m.a.r. la prestazione di una serie continuativa di noleggi in siste ma preordinato, unitariamente considerati e regolati al

punto da assurgere alia prestazione di un servizio che im

portava un'organizzazione apposita ed assicurava un risul tato quale il trasferimento in Italia delle banane dalla

Somalia ; ed ha motivato in modo insufficiente, perche non ha valutato se il contratto in questione contenga o

meno gli elementi che distinguono il contratto di appalto ai sensi dell'art. 52 della tariffa dal contratto di noleggio a viaggio.

II ricorso e infondato.

L'Amministrazione finanziaria dello Stato ripropone in

questa sede la questione della qualificazione giuridica da

attribuire, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ai contratti di utilizzazione di navi stipulati dall'Azienda

mouopolio banane per il trasporto delle banane dalla Somalia nei porti italiani, sostenendo che si tratti di contratti di

trasporto ovvero di appalti di un servizio di trasporti, per i quali sarebbe applicabile l'aliquota di cui all'art. 52 della tariffa allegata A della legge di registro o, quanto meno, in

ipotesi, si tratterebbe di appalti di noleggi, i quali, come

tali, dovrebbero essere ugualmente tassati ai sensi dell'art. 25 della ricordata tariffa.

Sulla questione di tesi, questo Supremo collegio non ha che da richiamarsi alia sua costante giurisprudenza, se condo la quale elemento caratteristico del trasporto totale o parziale su nave determinata <>, l'assunzione, da parte del l'armatore noleggiante, dell'obbligo della riconsegna a de stino di un carico totale o parziale. Tale elemento manca nel contratto di noleggio, a viaggio o a tempo, in cui il no

leggiante si assume solo l'obbligo di fare viaggiare la nave, sia pure con personale da lui dipendente, posto perõ agli ordini del noleggiatore, con la conseguenza che la naviga zione avviene in nome del noleggiante, ma d'ordine e per

registro ai contratti di noleggio e di trasporto di carico su nave determinata, adesiva sul dispositivo, ma di critica in merito alia motivazione; noi.che C. certrale 9 marzo 1962, n. 86437, Riv. Use., 1963, 1515.

Gli stessi prineipi sono stati affermati di recente da App. Genova 31 gennaio 1958, Foro it., Rep. 1958, voce eit., nn. 214 221, ed hanno trovato adesione, in dottrina., da Uckmar, Le leggi del registro, 1958, II, pag^. 346, 362 ; Jammarino, Commento alle leggi sulVimposta di registro, 1959, III, pag. 625 ; Costa, Conside razioni intorno alia aliquota applicabile al contratto di trasporto agli effetti della imposta di registro con particolare riguardo al trasporto marittimo, in Dir. maritt., 1958, 17.

Sulla distinzione tra noleggio e trasporto marittimo, cfr. altresi Oass. 21 novembre 1960, n. 3116, Foro it., Hep. 1960, voce

Noleggio, n. 27 e, in dottrina, Riccardelli, Gli obblighi del no leggiante e la responsabilitä per fatto dei propri dipendenti, id., 1959, I, 39 ; Ferrarini, Profilo del noleggio, in Dir. maritt., 1958, 3 ; Favara, Locazione e noleggio di nave, in Giur. Cass, civ.,' 1954, 4°, 362 ; Ealsstea, Su alcuni criteri distintivi tra no

leggio a viaggio e trasporto di carico totale, in Dir. maritt., 1961 276. 6 da rilovare che la Suprema corte, nella sentenza I960

n. 202 sõpra eitata, affermõ ant'he clie lo stesso contratto di

trasporto per nave e comunque tassabile, alia stregua del con tratto di trasporto in genere, con l'aliquota prevista dall'art. 41 della tariffa, tesi accclta da Giacobbe, II regime fiscale dei con tratti di trasporto, in Dir. e pratica trib., 1955, II, 228 ; e da Costa, loe. eit.; ma criticato da Rastello, II tributo del registro, 1955, pag. 763, seg:. ; Napolitano, II trattamento tributario dei con tratti di trasporto nella applicazione della legge di registro, in Riv. dir. fin., 1953, II, 328 ; Celoria, II regime fiscale dei contratti vsrbali di trasporto, ill Giur. it., 1957, I, 1, 1381.

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