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Sezione III civile; sentenza 20 aprile 1963, n. 969; Pres. Lonardo P., Est. Cortesani G., P. M....

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Sezione III civile; sentenza 20 aprile 1963, n. 969; Pres. Lonardo P., Est. Cortesani G., P. M. Caldarera (concl. conf.); Piscitello (Avv. Passarello, Tripodo) c. Piscitello Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1721/1722-1723/1724 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153364 . Accessed: 28/06/2014 17:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.49 on Sat, 28 Jun 2014 17:42:54 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III civile; sentenza 20 aprile 1963, n. 969; Pres. Lonardo P., Est. Cortesani G., P. M.Caldarera (concl. conf.); Piscitello (Avv. Passarello, Tripodo) c. PiscitelloSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1721/1722-1723/1724Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153364 .

Accessed: 28/06/2014 17:42

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l?2i G1ÜRISPRUDENŽA COŠTITUZIONALE E CIVILE 1722

CORTE SUPREMA DI CASSZIONE.

Sezione iii civile ; sentenza 20 aprile 1963, ri. 977 ; Pres.

Mastrapasqua P., Est. Forlenza, P. M. Maccarone

(conel. conf.); D'Alessio (Aw. De Luca, Molinari) o. Proc. gen. App. Milano.

(Gonferma App. Mila/no 15 luglio 1960)

Notaro — Contravvenzioni — Istruzionr preventiva — Attivitu lion consent il a (Legge 16 febbraio 1913

n. 89, ordinamento del notariato, art. 28). IMotaro — Contravvenzioni — Quictanza por soinma

riscossa dal curatore <li un minor»' senza autoriz

zazione del tjiudice tutelare — Attivitä noil con

sentita (Cod. civ., art. 374 ; legge 16 febbraio 1913

n. 89, art. 28 ; r. d. 10 settembre 1914 n. 1326, regola mento per l'esecuzione della legge 13 febbraio 1913

n. 89, art. 54).

Incorre in contravvenzione il notaio ehe raccoglie deposizioni testimoniali preventive. (1)

Incorre in contravvenzione il notaio che roghi un atto di quie tanzi per somme riscosse dal curatore di un minore privo della autorizzazione del giudice tutelare. (2)

La Corte, ecc. — (Omissis). Con gli altri motivi, che pos sono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta

eonnessione, il D'Alessio si lamenta di una pretesa errata

applicazione dell'art. 28 della legge notarile.

Sostiene che nei verbali di contestazione incriminati

egli non avrebbe compiuto assunzione di prove, ma rac

colto semplicemente confessioni stragiudiziali; in ogni

caso, nessuna disposizione di legge sancirebbe il divieto di

assumere prove testimoniali, cosi come mancherebbe una

sanzione che colpisca il rogare atti nell'interesse del minore

senza autorizzazione del giudice tutelare.

Le deduzioni del ricorrente non hanno fondamento.

In ordine al contenuto dei verbali di contestazione e da

osservare, infatti, che non si 6 trattato di spontanee confes

sioni st-ragiudiziali eecondo l'assunto del ricorrente, bensl,

come risulta dalle copie prodotte, di veri e propri interro

gator con specifiche domande rivolte dal notaio, chiara

mente destinate (come e stato rilevato dai Giudici di me

rito) ad essere utilizzati come elementi di giudizio davanti

all'autorita giudiziaria. Una tale ricezione b indubbiamente contraria all'ordine

pubblioo (rientrando cosi nella sfera di applicazione del

l'art. 28, n. 1), giacche tende a fissare in una maniera de

terminata con carattere pubblico la veritä di un fatto og

getto di future eventuali indagini dell'autoritä giudiziaria, in aperta violazione della liberty dei testimoni e con alte

razioni del corso regolare del processo. In questi ultimi sensi si 6 gia espressa questa Suprema

corte in ripetute pronunce (da ultimo : sent. 13 novembre

1957, n. 4380, Foro it., 1958, I, 657), con le quali 6 stato

messo in evidenza che la ricezione di dichiarazioni testi

moniali importa l'usurpazione di funzioni riservate all'auto

ritä giudiziaria. Ne al riguardo puõ farsi distinzione tra dichiarazioni

riferentisi a procedimenti in corso e dichiarazioni relative a

liti non ancora iniziate, perche anche le assunzioni di prove

preventive partecipano sempre, quanto alle condizioni di

ammissibilitä, della garanzia giurisdizionale ; mentre la loro

esecuzione õ soggetta, dal lato formale, alia disciplina co

mune dei mezzi probatori.

(1-2) Sulla prima massima, conforme Trib. Milano 2 ot

tobre 1959, Foro it., Rep. 1960, voce Notaro, n. 42 ; Cass. 13

novembre 1957, n. 4380, id., 1958, I, 657, con nota di richiami,

cui adde Trib. Milano 1° marzo 1957, id., Rep. 1958, voce cit.,

n. 45. Si consulti D'Onofrio, Una contravvenzione impossibile. Sul raccoglim. di deposizioni preventive da parte del notaio, in

Vita not., 1958, 189.

Sulla seconda massima non risultano precedent! specifici.

In relatione, in fine, all'atto concernente il minore, a

dimostrare l'inconsistenza delle critiche mosse alia, sentenza

e sufficiente il duplice rilievo clie l'art. 374 cod. civ. stabi

lise© tassativamente che «il tutore non puõ senza autor iz

zazione del giudice tutelare a riscuotere capitali » e

che l'art. 54 del regolamento notarile prescrive che «i notai

non possono rogare contratti nei quali intervengano per sone clie 11011 siano assistite ed autorizzate in quel modo che)

e dalla legge espressamente stabilito ».

La inosservanza di tali disposizioni costituisce una delle

ipotesi comprese genericamente nell'ambito del divieto

espresso nell'art. 28, n. 1, per tutti gliattiproibiti dalla legge, e la sanzione e fissata dalPart. 138 della legge notarile, che

prevede la sospensione da sei mesi ad un anno : pena che,

quando ricorrano le circoetaze attenuanti, puõ essere so

stituita con l'animenda, ai sensi dell'art. 16 r. decreto

legge 27 maggio 1923 n. 1324.

Per le esposte considerazioni il ricorso del notäio D'Ales

sio va, pertanto, respinto. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA Dl CASSAZ10NE.

Sezione III civile ; sentenza 20 aprile 1963, n. 969 • Pres.

Lonardo P., Est. Cortesani G., P. M. Caldarera

(concl. conf.) ; Piscitello (Aw. Passarello, Tripodo) c. Piscitello.

(öasaa Tret. 8. Stefano di Camaetra 28 gennaio 1961)

Appello in materia civile — Citazione di priuT«p

tjrada — Termine di comparizioiie inlcriore ai

legale — Effefti — Fattispecic (Cod. proc. civ.,

art. 313, 354).

Il giudice d'appello, che diehiari la nullitä dell'aUo di ci

tazione di primo grado per assegnazione ai convenuto

d'un termine di comparizioiie inferiore a quello legale, deve

limitarsi a pronunciare detta nullita e non pud esami

nare il merito tie rimettere le parti ai primo giudice. (1)

La Corte, eco. — £ preliminare l'esame del secondo

mezzo del ricorso, con cui si denunzia la violazione del

l'art. 101 cod. proc. civ. e si deduce clie il Pretore, una

volta dichiaraia la nullitä del giudizio di primo grado per'

irregolaritä del contraddittorio, non avrebbe potuto esa

minare la controversia nel merito senza violare il prin

cipio del doppio grado di giurisdizione. La censura e fondata. Come risulta dagli atti, la cita

zione di Piscitello Giuseppe a comparire davanti al Conci -

liatore di Pettineo per la udienza del 22 gennaio 1959

venne noitffieata solo il 12 gennaio, onde nella specie non

fu osservato il termine di giorni quindici, previsto dall

3° comma dell'art. 313 cod. proc. civ. in difetto di un prov vedimento che ne abbrevi ulteriormente il corso, essendb'

il convenuto domiciliate nel Comune di CasteL IMlücio;, non compreso nella circoscrizione territoriale dfel giiidlceJ adito. Pertanto, il convenuto, che non si era costituito in

giudizio, nell'impugnare la sentenza di piimo grado, de

(1) Conformi : App. Cagliari 8 maggio 1961, Foro it., Bep. 1962, voce Appello civ., n. 283 ; Trib. Napoli 22 maggio 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 284 (e, con la data 22 aprile 1959 nel Bep. 1959, voce cit., n. 220) ; App. Genova 29 aprile 1957, id., Rep. 1957, voce cit., nn. 378, 379 ; App. Oatanzaro 4 otto bre 1956, ibid., n. 381 ; Cass. 21 febbraio 1956, n. 490, id., Rep. 1956, voce cit., n. 513; App. Messina 28 marzo 1956, ibid., n. 528 ; Cass. 9 ottobre 1954, n. 3494, id., 1955, I, 1026, con

nota di Andrioli. Sulla tassativitä, delle ipotesi di rimessione della causa al

giudice di primo grado : Cass. 12 gennaio 1963, n. 34, id., Mass., 11 ; 7 marzo 1962, n. 468, 28 aprile 1962, n. 831, 28 luglio 1962, n. 2208, id., Rep. 1962, voce cit., nn. 278-281 ; 23 maggio 1962,. n. 1181, id., 1962, I, 1092, con nota di richiami.

Xl Fobo Italiano — Volume LXXXV1 — Parte /-110.

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1723 PARTE PRIMA 1724

dusse, fra l'altro, preliminarmente questa gpecifica viola

zione di legge. Senonche il Pretore, pur riconoscendo fon

data la eceepita nullita dell'atto di citazione e del rela

tivo giudizio, lia riesaminato la causa nel merito e riget tato il gravame. Orbene, tale pronuncia 6 inficiata da un

manifesto errore giuridieo. Nel sistema delle nullitä degli atti l'ordinamento pro

cessuale in vigore distingue la nullitä della citazione (art. 164 cod. proc. civ.), cbe ricorre, fra l'altro, nel caso in

cui sia stato assegnato un termine a comparire minore

di quello stabilito dalla legge, dalla nullita della notifi

cazione (art. 160 dello stesso codice), la quale sussiste

allorquando l'atto, per inosservanza di determinate di

sposizioni procedurali, non sia stato portato a conoscenza

del destinatario. Nel primo caso la costituzione del con

venuto sana ogni vizio della citazione, con efficacia ex

nunc e cioe salvi i diritti anteriormente quesiti, mentre

nella ssconda ipotesi la nullitä, dell'atto e condizionata

all'esito di una duplice indagine, demandata al giudice e rivolta ad accertare, da un lato, la essenzialitä o meno

dei requisiti formali all'uopo ricliiesti dalla legge ed a

stabilire, dall'altro, se sia stato o meno raggiunto in con

crete lo scopo cui l'atto stesso era diretto (art. 156 cod.

proc. civ.). Esclusa quindi la sanatoria dei vizi predetti,

rispettivamente per non essersi il convenuto costituito

e per non avere l'atto conseguito il suo scopo, ue deriva

senz'altro la nullitä del giudizio. Nella specie, atteso il vizio da cui la citazione intro

duttiva del procedimento di primo grado era inficiata, il Pretore non avrebbe mai potuto esaminare la contro

versia nel merito perche il termine di comparizione 6

perentorio, inderogabile e assoluto, onde la sua inosser

vanza rende l'atto nullo e, quindi, inidoneo a costituire

un valido rapporto processuale. Quanto poi agli effetti

giuridici derivanti dalla irritualitä della citazione anzi

detta, acquista rilevanza, ai fini del decidere, la diversa

natura delle nullitä comminate dalla legge. Invero, poichc il vigente codice di rito regola separatamente i vizi della

citazione da quelli della notificazione e poiche nel giudizio di appello l'art. 354 cod. proc. civ. autorizza la rimes

sione al primo giudice, fra l'altro, solo nel caso di nullita

di notifica della citazione e non anche di nullita sostanz ale

della stessa, consegue cbe, ricorrendo quest'ultima ipotesi, il giudice ad quern deve limitarsi a di cilia rare la nullita

dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado, ma non puõ rimettere la causa al primo giudice. Ed c

alia stregua di tali rilievi cbe, dicbiarandosi assorbito il

secondo mezzo del ricorso, deve disporsi Pannullamento

senza rinvio della sentenza impugnata. Per questi motivi, cassa, ecc.

CBRTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile ; sentenza 20 aprile 1963, n. 968 ; Pres.

Lonakdo P., Est. Sbbocca, P. M. Gedda (conel.

conf.) ; Soo. Delia Torre (Aw. Jacobelli, Bertazzoli) c. Soc. industria medolese avvolgibili serramenti (Aw. Buzzacchi, Cassola).

(Oonferma App. Brescia SO dicembre 1961)

Vendita — Vizi della cosa venduta — Azione ed ec

cezione di inesatto adcmpimcnto — Alternati

vitä con la garanzia per i vizi — Esclusione (Cod.

civ., art. 1453, 1460, 1490, 1492, 1495).

L'acquirente di una cosa affetta da vizi, in aggiunta alle azioni

derivanti dalla specifica garanzia, non pud, anche in caso

di colpa del venditore, avvalersi alternativamente del

Vazione di esatto adempimento o delVeccezione di inesatto

adempimento, quand'anche proposte entro i termini di

cui alVart. 1495 cod. civile. (1)

(1) La questione, sulla quale per la prima volta ha pronun ciato il Supremo collegio, risulta decisa, in senso sostanzial

La Corte, ©co. — (Omissis). Con il secondo ed il terzo

motivo del ricorso, che debbono insieme esaminarsi perche

prospettano un'identica question© giuridioa, si denuncia

la violazione degli art. 1453, 1460 e 1492 cod. civ., e la

falsa applicazione dell'art. 1495 dello stesso codic©, e si

sostiene che nella compravendita il venditore e tenuto

alia garanzia per i vizi della cosa venduta anche quando non sia in colpa, mentre, se la colpa sussiste (e versandosi

in materia contrattuale dev© presumersi), egli sarebbe

soggetto, sempre nel caso di vizi, non soltanto all'azione

di danni, che comprenderebbe anche il risarcimento del

l'interesse positivo, ma anche a quella di esatto adempi mento oppure all'eccezione non rite adinvplenli contractus, azione ed eccezione che non sarebbero tuttavia subordinate

all'onere della denuncia dei vizi e alio speciale termine

di prescrizione, previsti dall'art. 1495.

Anche questi motivi non meritano accoglimento. A1 riguardo si osserva che la Corte di merito non si

pose esplicitamente la questione se l'azione di esatto adem

pimento o l'eccezione di inesatto adempimento siano pro

ponibili da parte del compratore qualora la cosa venduta

sia affetta da vizi, ma, implicitamente, la dette per risolta

in senso affermativo, senza peraltro distinguere se occorra

il concorso della colpa del venditore, ritenendo tuttavia

che sia l'azione sia l'eccezione soggiacciano alia decadenza

ed alia prescrizione stabilite dall'art. 1495 per le azioni

di garanzia da vizi, cioö quella di risoluzione del contratto

(redibitoria) e quella per la riduzione del prezzo (quanti minoris). Donde la necessitä per la Corte di accertare

se la decadenza e la prescrizione si fossero nella specie verificate, e, riconosciuto l'avveramento della prima, la

conseguente improponibilitä dell' azione e dell'eccezione ora

ricordate.

Affrontando la dibattuta questione, che non ha pre cedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte su

prema, si osserva che le azioni di garanzia, le quali tendono

a tutelar© il compratore nella fase dinamica della esecuzione

del contratto, perseguono tale fine prescindendo da ogni

indagine sulla colpa del venditore, cioe anche quando ri

sulti che il venditore abbia fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento pregiudizievole al com

pratore o abbia senza colpa ignorato la presenza di vizi

nella cosa.

Da questa pacifica premessa autorevole dottrina ha

tratto la conseguenza che, se vi e colpa del venditore, manca ogni ragione per non applicare i principi generali, in base a cui il creditore, a sua scelta, anziche chiedere

la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, puõ insister© per avere l'esatto adempimento ovvero opporre, in via di eccezione, l'inesatto adempimento del venditore, cioö chiedere la consegna di un'altra cosa del medesimo

gener© della precedente, se si tratta di vendita di genere, o l'eliminazione dei vizi, sia per 1© cos© specifiche sia per le generiche, ovvero rifiutar© il pagamento del prezzo fin

quando il venditore non sostituisca o ripari la cosa ; ed

ha giustificato la conclusione, alia quale fe giunta, consi

mente conforme, da Trib. Parma 20 giugno 1960, Foro it., 1961, I, 162, in base all'identica considerazione che, adempiuta, con il trasferimento e la consegna della cosa, 1'obbligazione pri maria, non v'e luogo per un'azione di esatto adempimento, per cui il compratore non puõ chiedere l'eliminazione dei vizi da

parte del venditore. Sotto altro profilo is, invece, considerato il rapporto tra azione redibitoria ed azione comune di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. ; cosi secondo Cass. 25 febbraio 1963, n. 464 (retro, 1594, con ampia nota di richiami), l'azione redi bitoria e un rimedio apprestato al compratore per una maggior tutela dei suoi diritti, e, a parte i diversi requisiti che ne condi zionano l'esperimento, s'inquadra pur sempre nella generate figura della risoluzione per inadempimento, di cui ha in comune determinati effetti giuridici, onde, in un certo senso, le due azioni

possono considerarsi tra loro in un rapporto di genus a species. Per la dottrina, vedi i richiami in nota a Trib. Parma cit.,

cui adde, per qualche riferimento, Gorla, Azione redibitoria, voce dell' Enciclopedia del diritto, 1959, IV, pag. 875 e segg. ; nonchõ, per essere lo scrittore, la cui dottrina 6 criticata dalla

Cassazione, Rubino, Compravendita', 1962, n. 248.

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