Sezione III civile; sentenza 20 aprile 1963, n. 969; Pres. Lonardo P., Est. Cortesani G., P. M.Caldarera (concl. conf.); Piscitello (Avv. Passarello, Tripodo) c. PiscitelloSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1721/1722-1723/1724Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153364 .
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l?2i G1ÜRISPRUDENŽA COŠTITUZIONALE E CIVILE 1722
CORTE SUPREMA DI CASSZIONE.
Sezione iii civile ; sentenza 20 aprile 1963, ri. 977 ; Pres.
Mastrapasqua P., Est. Forlenza, P. M. Maccarone
(conel. conf.); D'Alessio (Aw. De Luca, Molinari) o. Proc. gen. App. Milano.
(Gonferma App. Mila/no 15 luglio 1960)
Notaro — Contravvenzioni — Istruzionr preventiva — Attivitu lion consent il a (Legge 16 febbraio 1913
n. 89, ordinamento del notariato, art. 28). IMotaro — Contravvenzioni — Quictanza por soinma
riscossa dal curatore <li un minor»' senza autoriz
zazione del tjiudice tutelare — Attivitä noil con
sentita (Cod. civ., art. 374 ; legge 16 febbraio 1913
n. 89, art. 28 ; r. d. 10 settembre 1914 n. 1326, regola mento per l'esecuzione della legge 13 febbraio 1913
n. 89, art. 54).
Incorre in contravvenzione il notaio ehe raccoglie deposizioni testimoniali preventive. (1)
Incorre in contravvenzione il notaio che roghi un atto di quie tanzi per somme riscosse dal curatore di un minore privo della autorizzazione del giudice tutelare. (2)
La Corte, ecc. — (Omissis). Con gli altri motivi, che pos sono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta
eonnessione, il D'Alessio si lamenta di una pretesa errata
applicazione dell'art. 28 della legge notarile.
Sostiene che nei verbali di contestazione incriminati
egli non avrebbe compiuto assunzione di prove, ma rac
colto semplicemente confessioni stragiudiziali; in ogni
caso, nessuna disposizione di legge sancirebbe il divieto di
assumere prove testimoniali, cosi come mancherebbe una
sanzione che colpisca il rogare atti nell'interesse del minore
senza autorizzazione del giudice tutelare.
Le deduzioni del ricorrente non hanno fondamento.
In ordine al contenuto dei verbali di contestazione e da
osservare, infatti, che non si 6 trattato di spontanee confes
sioni st-ragiudiziali eecondo l'assunto del ricorrente, bensl,
come risulta dalle copie prodotte, di veri e propri interro
gator con specifiche domande rivolte dal notaio, chiara
mente destinate (come e stato rilevato dai Giudici di me
rito) ad essere utilizzati come elementi di giudizio davanti
all'autorita giudiziaria. Una tale ricezione b indubbiamente contraria all'ordine
pubblioo (rientrando cosi nella sfera di applicazione del
l'art. 28, n. 1), giacche tende a fissare in una maniera de
terminata con carattere pubblico la veritä di un fatto og
getto di future eventuali indagini dell'autoritä giudiziaria, in aperta violazione della liberty dei testimoni e con alte
razioni del corso regolare del processo. In questi ultimi sensi si 6 gia espressa questa Suprema
corte in ripetute pronunce (da ultimo : sent. 13 novembre
1957, n. 4380, Foro it., 1958, I, 657), con le quali 6 stato
messo in evidenza che la ricezione di dichiarazioni testi
moniali importa l'usurpazione di funzioni riservate all'auto
ritä giudiziaria. Ne al riguardo puõ farsi distinzione tra dichiarazioni
riferentisi a procedimenti in corso e dichiarazioni relative a
liti non ancora iniziate, perche anche le assunzioni di prove
preventive partecipano sempre, quanto alle condizioni di
ammissibilitä, della garanzia giurisdizionale ; mentre la loro
esecuzione õ soggetta, dal lato formale, alia disciplina co
mune dei mezzi probatori.
(1-2) Sulla prima massima, conforme Trib. Milano 2 ot
tobre 1959, Foro it., Rep. 1960, voce Notaro, n. 42 ; Cass. 13
novembre 1957, n. 4380, id., 1958, I, 657, con nota di richiami,
cui adde Trib. Milano 1° marzo 1957, id., Rep. 1958, voce cit.,
n. 45. Si consulti D'Onofrio, Una contravvenzione impossibile. Sul raccoglim. di deposizioni preventive da parte del notaio, in
Vita not., 1958, 189.
Sulla seconda massima non risultano precedent! specifici.
In relatione, in fine, all'atto concernente il minore, a
dimostrare l'inconsistenza delle critiche mosse alia, sentenza
e sufficiente il duplice rilievo clie l'art. 374 cod. civ. stabi
lise© tassativamente che «il tutore non puõ senza autor iz
zazione del giudice tutelare a riscuotere capitali » e
che l'art. 54 del regolamento notarile prescrive che «i notai
non possono rogare contratti nei quali intervengano per sone clie 11011 siano assistite ed autorizzate in quel modo che)
e dalla legge espressamente stabilito ».
La inosservanza di tali disposizioni costituisce una delle
ipotesi comprese genericamente nell'ambito del divieto
espresso nell'art. 28, n. 1, per tutti gliattiproibiti dalla legge, e la sanzione e fissata dalPart. 138 della legge notarile, che
prevede la sospensione da sei mesi ad un anno : pena che,
quando ricorrano le circoetaze attenuanti, puõ essere so
stituita con l'animenda, ai sensi dell'art. 16 r. decreto
legge 27 maggio 1923 n. 1324.
Per le esposte considerazioni il ricorso del notäio D'Ales
sio va, pertanto, respinto. Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA Dl CASSAZ10NE.
Sezione III civile ; sentenza 20 aprile 1963, n. 969 • Pres.
Lonardo P., Est. Cortesani G., P. M. Caldarera
(concl. conf.) ; Piscitello (Aw. Passarello, Tripodo) c. Piscitello.
(öasaa Tret. 8. Stefano di Camaetra 28 gennaio 1961)
Appello in materia civile — Citazione di priuT«p
tjrada — Termine di comparizioiie inlcriore ai
legale — Effefti — Fattispecic (Cod. proc. civ.,
art. 313, 354).
Il giudice d'appello, che diehiari la nullitä dell'aUo di ci
tazione di primo grado per assegnazione ai convenuto
d'un termine di comparizioiie inferiore a quello legale, deve
limitarsi a pronunciare detta nullita e non pud esami
nare il merito tie rimettere le parti ai primo giudice. (1)
La Corte, eco. — £ preliminare l'esame del secondo
mezzo del ricorso, con cui si denunzia la violazione del
l'art. 101 cod. proc. civ. e si deduce clie il Pretore, una
volta dichiaraia la nullitä del giudizio di primo grado per'
irregolaritä del contraddittorio, non avrebbe potuto esa
minare la controversia nel merito senza violare il prin
cipio del doppio grado di giurisdizione. La censura e fondata. Come risulta dagli atti, la cita
zione di Piscitello Giuseppe a comparire davanti al Conci -
liatore di Pettineo per la udienza del 22 gennaio 1959
venne noitffieata solo il 12 gennaio, onde nella specie non
fu osservato il termine di giorni quindici, previsto dall
3° comma dell'art. 313 cod. proc. civ. in difetto di un prov vedimento che ne abbrevi ulteriormente il corso, essendb'
il convenuto domiciliate nel Comune di CasteL IMlücio;, non compreso nella circoscrizione territoriale dfel giiidlceJ adito. Pertanto, il convenuto, che non si era costituito in
giudizio, nell'impugnare la sentenza di piimo grado, de
(1) Conformi : App. Cagliari 8 maggio 1961, Foro it., Bep. 1962, voce Appello civ., n. 283 ; Trib. Napoli 22 maggio 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 284 (e, con la data 22 aprile 1959 nel Bep. 1959, voce cit., n. 220) ; App. Genova 29 aprile 1957, id., Rep. 1957, voce cit., nn. 378, 379 ; App. Oatanzaro 4 otto bre 1956, ibid., n. 381 ; Cass. 21 febbraio 1956, n. 490, id., Rep. 1956, voce cit., n. 513; App. Messina 28 marzo 1956, ibid., n. 528 ; Cass. 9 ottobre 1954, n. 3494, id., 1955, I, 1026, con
nota di Andrioli. Sulla tassativitä, delle ipotesi di rimessione della causa al
giudice di primo grado : Cass. 12 gennaio 1963, n. 34, id., Mass., 11 ; 7 marzo 1962, n. 468, 28 aprile 1962, n. 831, 28 luglio 1962, n. 2208, id., Rep. 1962, voce cit., nn. 278-281 ; 23 maggio 1962,. n. 1181, id., 1962, I, 1092, con nota di richiami.
Xl Fobo Italiano — Volume LXXXV1 — Parte /-110.
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1723 PARTE PRIMA 1724
dusse, fra l'altro, preliminarmente questa gpecifica viola
zione di legge. Senonche il Pretore, pur riconoscendo fon
data la eceepita nullita dell'atto di citazione e del rela
tivo giudizio, lia riesaminato la causa nel merito e riget tato il gravame. Orbene, tale pronuncia 6 inficiata da un
manifesto errore giuridieo. Nel sistema delle nullitä degli atti l'ordinamento pro
cessuale in vigore distingue la nullitä della citazione (art. 164 cod. proc. civ.), cbe ricorre, fra l'altro, nel caso in
cui sia stato assegnato un termine a comparire minore
di quello stabilito dalla legge, dalla nullita della notifi
cazione (art. 160 dello stesso codice), la quale sussiste
allorquando l'atto, per inosservanza di determinate di
sposizioni procedurali, non sia stato portato a conoscenza
del destinatario. Nel primo caso la costituzione del con
venuto sana ogni vizio della citazione, con efficacia ex
nunc e cioe salvi i diritti anteriormente quesiti, mentre
nella ssconda ipotesi la nullitä, dell'atto e condizionata
all'esito di una duplice indagine, demandata al giudice e rivolta ad accertare, da un lato, la essenzialitä o meno
dei requisiti formali all'uopo ricliiesti dalla legge ed a
stabilire, dall'altro, se sia stato o meno raggiunto in con
crete lo scopo cui l'atto stesso era diretto (art. 156 cod.
proc. civ.). Esclusa quindi la sanatoria dei vizi predetti,
rispettivamente per non essersi il convenuto costituito
e per non avere l'atto conseguito il suo scopo, ue deriva
senz'altro la nullitä del giudizio. Nella specie, atteso il vizio da cui la citazione intro
duttiva del procedimento di primo grado era inficiata, il Pretore non avrebbe mai potuto esaminare la contro
versia nel merito perche il termine di comparizione 6
perentorio, inderogabile e assoluto, onde la sua inosser
vanza rende l'atto nullo e, quindi, inidoneo a costituire
un valido rapporto processuale. Quanto poi agli effetti
giuridici derivanti dalla irritualitä della citazione anzi
detta, acquista rilevanza, ai fini del decidere, la diversa
natura delle nullitä comminate dalla legge. Invero, poichc il vigente codice di rito regola separatamente i vizi della
citazione da quelli della notificazione e poiche nel giudizio di appello l'art. 354 cod. proc. civ. autorizza la rimes
sione al primo giudice, fra l'altro, solo nel caso di nullita
di notifica della citazione e non anche di nullita sostanz ale
della stessa, consegue cbe, ricorrendo quest'ultima ipotesi, il giudice ad quern deve limitarsi a di cilia rare la nullita
dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado, ma non puõ rimettere la causa al primo giudice. Ed c
alia stregua di tali rilievi cbe, dicbiarandosi assorbito il
secondo mezzo del ricorso, deve disporsi Pannullamento
senza rinvio della sentenza impugnata. Per questi motivi, cassa, ecc.
CBRTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 20 aprile 1963, n. 968 ; Pres.
Lonakdo P., Est. Sbbocca, P. M. Gedda (conel.
conf.) ; Soo. Delia Torre (Aw. Jacobelli, Bertazzoli) c. Soc. industria medolese avvolgibili serramenti (Aw. Buzzacchi, Cassola).
(Oonferma App. Brescia SO dicembre 1961)
Vendita — Vizi della cosa venduta — Azione ed ec
cezione di inesatto adcmpimcnto — Alternati
vitä con la garanzia per i vizi — Esclusione (Cod.
civ., art. 1453, 1460, 1490, 1492, 1495).
L'acquirente di una cosa affetta da vizi, in aggiunta alle azioni
derivanti dalla specifica garanzia, non pud, anche in caso
di colpa del venditore, avvalersi alternativamente del
Vazione di esatto adempimento o delVeccezione di inesatto
adempimento, quand'anche proposte entro i termini di
cui alVart. 1495 cod. civile. (1)
(1) La questione, sulla quale per la prima volta ha pronun ciato il Supremo collegio, risulta decisa, in senso sostanzial
La Corte, ©co. — (Omissis). Con il secondo ed il terzo
motivo del ricorso, che debbono insieme esaminarsi perche
prospettano un'identica question© giuridioa, si denuncia
la violazione degli art. 1453, 1460 e 1492 cod. civ., e la
falsa applicazione dell'art. 1495 dello stesso codic©, e si
sostiene che nella compravendita il venditore e tenuto
alia garanzia per i vizi della cosa venduta anche quando non sia in colpa, mentre, se la colpa sussiste (e versandosi
in materia contrattuale dev© presumersi), egli sarebbe
soggetto, sempre nel caso di vizi, non soltanto all'azione
di danni, che comprenderebbe anche il risarcimento del
l'interesse positivo, ma anche a quella di esatto adempi mento oppure all'eccezione non rite adinvplenli contractus, azione ed eccezione che non sarebbero tuttavia subordinate
all'onere della denuncia dei vizi e alio speciale termine
di prescrizione, previsti dall'art. 1495.
Anche questi motivi non meritano accoglimento. A1 riguardo si osserva che la Corte di merito non si
pose esplicitamente la questione se l'azione di esatto adem
pimento o l'eccezione di inesatto adempimento siano pro
ponibili da parte del compratore qualora la cosa venduta
sia affetta da vizi, ma, implicitamente, la dette per risolta
in senso affermativo, senza peraltro distinguere se occorra
il concorso della colpa del venditore, ritenendo tuttavia
che sia l'azione sia l'eccezione soggiacciano alia decadenza
ed alia prescrizione stabilite dall'art. 1495 per le azioni
di garanzia da vizi, cioö quella di risoluzione del contratto
(redibitoria) e quella per la riduzione del prezzo (quanti minoris). Donde la necessitä per la Corte di accertare
se la decadenza e la prescrizione si fossero nella specie verificate, e, riconosciuto l'avveramento della prima, la
conseguente improponibilitä dell' azione e dell'eccezione ora
ricordate.
Affrontando la dibattuta questione, che non ha pre cedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte su
prema, si osserva che le azioni di garanzia, le quali tendono
a tutelar© il compratore nella fase dinamica della esecuzione
del contratto, perseguono tale fine prescindendo da ogni
indagine sulla colpa del venditore, cioe anche quando ri
sulti che il venditore abbia fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento pregiudizievole al com
pratore o abbia senza colpa ignorato la presenza di vizi
nella cosa.
Da questa pacifica premessa autorevole dottrina ha
tratto la conseguenza che, se vi e colpa del venditore, manca ogni ragione per non applicare i principi generali, in base a cui il creditore, a sua scelta, anziche chiedere
la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, puõ insister© per avere l'esatto adempimento ovvero opporre, in via di eccezione, l'inesatto adempimento del venditore, cioö chiedere la consegna di un'altra cosa del medesimo
gener© della precedente, se si tratta di vendita di genere, o l'eliminazione dei vizi, sia per 1© cos© specifiche sia per le generiche, ovvero rifiutar© il pagamento del prezzo fin
quando il venditore non sostituisca o ripari la cosa ; ed
ha giustificato la conclusione, alia quale fe giunta, consi
mente conforme, da Trib. Parma 20 giugno 1960, Foro it., 1961, I, 162, in base all'identica considerazione che, adempiuta, con il trasferimento e la consegna della cosa, 1'obbligazione pri maria, non v'e luogo per un'azione di esatto adempimento, per cui il compratore non puõ chiedere l'eliminazione dei vizi da
parte del venditore. Sotto altro profilo is, invece, considerato il rapporto tra azione redibitoria ed azione comune di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. ; cosi secondo Cass. 25 febbraio 1963, n. 464 (retro, 1594, con ampia nota di richiami), l'azione redi bitoria e un rimedio apprestato al compratore per una maggior tutela dei suoi diritti, e, a parte i diversi requisiti che ne condi zionano l'esperimento, s'inquadra pur sempre nella generate figura della risoluzione per inadempimento, di cui ha in comune determinati effetti giuridici, onde, in un certo senso, le due azioni
possono considerarsi tra loro in un rapporto di genus a species. Per la dottrina, vedi i richiami in nota a Trib. Parma cit.,
cui adde, per qualche riferimento, Gorla, Azione redibitoria, voce dell' Enciclopedia del diritto, 1959, IV, pag. 875 e segg. ; nonchõ, per essere lo scrittore, la cui dottrina 6 criticata dalla
Cassazione, Rubino, Compravendita', 1962, n. 248.
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