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Sezione III civile; sentenza 20 dicembre 1980, n. 6574; Pres. Pedace, Est. Meo, P. M. Leo (concl....

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Sezione III civile; sentenza 20 dicembre 1980, n. 6574; Pres. Pedace, Est. Meo, P. M. Leo (concl. conf.); Piccolo (Avv. Sparano) c. Musto e Fulcoli (Avv. Forzati) e Fall. soc. Sadior; Toscano (Avv. Guadagni) c. Musto e Fulcoli e Fall. soc. Sadior. Cassa App. Napoli 25 ottobre 1978 Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 2 (FEBBRAIO 1981), pp. 359/360-365/366 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171341 . Accessed: 25/06/2014 01:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.134 on Wed, 25 Jun 2014 01:11:10 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III civile; sentenza 20 dicembre 1980, n. 6574; Pres. Pedace, Est. Meo, P. M. Leo (concl.conf.); Piccolo (Avv. Sparano) c. Musto e Fulcoli (Avv. Forzati) e Fall. soc. Sadior; Toscano (Avv.Guadagni) c. Musto e Fulcoli e Fall. soc. Sadior. Cassa App. Napoli 25 ottobre 1978Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 2 (FEBBRAIO 1981), pp. 359/360-365/366Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171341 .

Accessed: 25/06/2014 01:11

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PARTE PRIMA

cienti a rilevare il carattere di indennità di anzianità nel premio stesso.

Al contrario, gli argomenti e le circostanze addotti dal ricor

rente sono o inammissibili o irrilevanti.

È inammissibile l'asserzione che il premio ebbe un importo fis

so e prestabilito, perché contrasta con quanto ha rilevato, come

s'è appena notato, la corte di merito. Bene è possibile, del resto, che essendo nota la durata della lavorazione cui venivano ad

detti gli avventizi, fosse indicato in anticipo anche l'importo cor

rispondente al servizio reso per l'intero periodo e che ne fosse

prevista, poi, una decurtazione in proporzione alla eventuale ri

duzione delle prestazioni (per cui nella specie troverebbero con

ferma, anziché smentita, non solo il principio di proporzionalità fra indennità e durata del rapporto, ma anche il rilievo che

l'indennità stessa « è suscettibile di determinazione concreta sol

tanto alla fine del rapporto di lavoro», espresso, d'altronde, nel

la cit. sent. n. 3850 del 1975 con riguardo al rapporto di lavoro

a tempo indeterminato).

Che, infine, la stessa indennità fosse dovuta, dal 1954 al 1970, due volte, con denominazioni ed in misure diverse è certamente

inusitato. Ma è comprensibile, in un clima sindacale quale è

quello instauratosi con il ritorno alla libera contrattazione collet

tiva, in cui è sempre viva l'attenzione delle associazioni dei lavo

ratori a tener fuori, talora anche sotto il profilo formale, van

taggi acquisiti con precedenti accordi. E, comunque, trattasi di

anomalia che nel caso di specie non poteva giustificare una di

versa configurazione del premio, perché, essendo sopravvenuta

dopo alcuni anni dall'istituzione di esso senza influenzarne mini

mamente la disciplina, non poteva averne alterato i caratteri

attribuitigli dagli anteriori contratti collettivi.

Né sarebbe stata possibile una diversa valutazione di questi ultimi applicando l'art. 1362, 2° comma, cod. civ. che impone di

determinare la comune intenzione delle parti dal loro comporta

mento, anche posteriore alla conclusione del contratto, perché (la

parte che uguale regola ermeneutica sarebbe poi dovuta valere

pure per la contrattazione del 1970, a partire dalla quale i due

emolumenti vennero unificati) anche se le parti stipulanti aves

sero considerato nel 1954 il premio non assorbibile nell'inden

nità di anzianità a cagione di una sua — supposta — differenza

da questa, la loro sarebbe stata solo un'opinione, inidonea ad in

cidere sulla natura giuridica di quanto avevano pattuito. Unica

soluzione rimaneva, dunque, quella adottata dal giudice d'ap

pello, ossia di ritenere che il premio fu mantenuto in funzione

integrativa, per la sua modesta misura, dell'indennità.

E poiché nulla vieta un'integrazione del genere, l'I.n.a.m. non

ha ragione di disconoscerla.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione III civile; sentenza 20 di

cembre 1980, n. 6574; Pres. Pedace, Est. Meo, P. M. Leo

(conci, conf.); Piccolo (Avv. Sparano) e. Musto e Fulcoli (Avv.

Forzati) e Fall. soc. Sadior; Toscano (Avv. Guadagni) c.

Musto e Fulcoli e Fall. soc. Sadior. Cassa App. Napoli 25

ottobre 1978.

Procedimento civile — Successione a titolo particolare nel di

ritto controverso — Necessità di identità fra diritto oggetto del processo e diritto oggetto del trasferimento — Domanda

diretta all'esecuzione dell'obbligo a contrarre — Chiamata in

causa dal terzo avente causa dal convenuto — Poteri proces suali del subacquirente — Legittimazione ad impugnare — In

sussistenza (Cod. civ., art. 2652, n. 2; cod. proc. civ., art.

105, 111).

Proposta e trascritta domanda diretta ad ottenere l'esecuzione

in forma specifica di un contratto preliminare di compraven

dita, il terzo avente causa dal convenuto in base ad un con

tratto di compravendita trascritto dopo la trascrizione della do

manda giudiziale, stante la diversità fra diritto fatto valere

con la domanda trascritta (diritto ad ottenere la sentenza costi

tutiva) e diritto oggetto del trasferimento a suo favore (di

ritto di proprietà), non è da considerare successore a titolo

particolare nel diritto controverso e non è quindi titolare dei

poteri processuali di cui all'art. Ill cod. proc. civ.; in quanto,

però, titolare di una posizione giuridicamente subordinata a

quella oggetto della domanda originaria e per tale motivo sog

getto alla efficacia della relativa sentenza, il terzo avente cau

sa, ove abbia partecipato al processo a seguito di chiamata in

causa da parte dell'attore originario, assume rispetto alla con

troversia introdotta con la domanda originaria la posizione ed

i poteri dell'interveniente adesivo dipendente e, di conseguen

za, non è legittimato ad impugnare autonomamente la rela

tiva pronuncia (nella specie, con la chiamata del terzo avente

causa l'attore aveva chiesto che fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti del contratto di compravendita stipulato tra

esso terzo e convenuto originario, e che il terzo fosse condan

nato al rilascio dei beni; la Corte di cassazione ha riconosciu

to al terzo avente causa il potere di impugnare autonomamente

solo la pronuncia relativa a tali domande specificamente propo ste sui suoi confronti). (1)

(1) I. - Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione accoglie esplicitamente quell'interpretazione dell'art. Ill cod. proc. civ. se condo cui (leggendo il quarto comma alla luce del primo comma della norma stessa, ravvisando cioè il proprium della disposizione nel consentire — in deroga ai principi generali in tema di legitimatio ad causarn — che il processo prosegue fra le parti originarie anche

quando, a seguito del trasferimento del diritto controverso, sarebbe venuta meno la situazione legittimante il dante causa a proseguire il giudizio) perché si abbia successione a titolo particolare nel di ritto controverso — e siano di conseguenza applicabili le proposi zioni normative contenute nell'art. Ill cod. proc. civ. — occorre che sussista identità fra diritto oggetto del processo pendente e diritto

oggetto di trasferimento a titolo derivativo e particolare, anche nel

l'ipotesi di trasferimento del diritto di proprietà su di un bene da parte del convenuto durante la pendenza di un'azione c. d. personale relativa allo stesso bene.

Nel caso di specie, infatti, proposta domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di com

pravendita, proposta cioè domanda diretta ad ottenere una sentenza costitutiva che producesse ex art. 2932 cod. civ. gli effetti del con tratto definitivo non concluso, nel corso del processo il convenuto aveva trasferito ad un terzo avente causa il bene che, in base al con tratto preliminare, aveva promesso di vendere all'attore (nel caso di

specie, trattandosi di bene immobile, sia la domanda ex art. 2932 che il contratto di compravendita del terzo avente causa erano stati tra scritti ex art. 2652, n. 2, e 2643 cod. civ., ed in particolare la do manda era stata trascritta prima della trascrizione del terzo avente causa dal convenuto); nel corso del processo l'attore originario aveva chiamato in causa il terzo avente causa; pronunciata sentenza di ac

coglimento della domanda attrice, nonostante l'acquiescenza del con venuto (promittente venditore rispetto l'attore, e venditore rispetto al terzo avente causa) il terzo avente causa aveva impugnato autono mamente tale sentenza denunciandone una serie di vizi; la Corte di cassazione, con la sentenza in epigrafe ha dichiarato inammissibile tale impugnazione in quanto ha negato che al terzo avente causa potesse riconoscersi la qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. Ill, cod. proc. civile. È opportuno riportare il passo centrale della motivazione al riguardo: « D'altro canto, nel caso in esame, non si è trattato di trasferimento del diritto contro verso in testa al terzo avente causa dal convenuto, si da doversi ritenere che questi sia intervenuto nel processo come successore a titolo particolare di tale diritto con i poteri dell'art. Ill cod. proc. civ. anche in ordine alle impugnazioni, giacché il diritto che è stato oggetto del trasferimento in favore del terzo avente causa dal con venuto, pur riguardando un bene che l'attore afferma essere identico a quello cui si riferisce l'azione da lui proposta per ottenere l'ese cuzione specifica del contratto preliminare concluso col convenuto, è tuttavia diverso da quello che l'attore ha fatto valere con tale sua azione, dato che quest'ultimo è il diritto ad ottenere una sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto definitivo di vendita non concluso, mentre quello acquistato dal terzo avente causa è il diritto di proprietà a lui trasferito dal convenuto con un successivo contratto di vendita, per cui il bene che è oggetto di quest'ultimo con tratto non costituisce l'oggetto immediato del giudizio » promosso dall'attore contro il convenuto originario: non sussiste cioè identità fra diritto oggetto della domanda ex art. 2932 e diritto di proprietà oggetto del trasferimento a titolo derivativo e particolare avvenuto durante la pendenza del processo; per tale motivo — si può ag giungere — il trasferimento del diritto di proprietà non ha deter minato il venir meno della legitimatio ad causarn ordinaria del con venuto e il processo ha legittimamente potuto proseguire nei suoi confronti senza che fosse necessario fare ricorso alla norma ecce zionale sulla legitimatio ad causarn contenuta nell'art. Ili, 1° comma, cod. proc. civile. Sempre dalla motivazione della sentenza in epigrafe emerge con assoluta chiarezza che dall'avere escluso che il terzo avente causa in esame possa essere considerato successore a titolo particolare nel diritto controverso e quindi destinatario delle propo sizioni normative contenute nell'art. Ill cod. proc. civ. (ed in parti colare di quelle contenute nel quarto comma relative sia alla effi cacia ultra partes della sentenza sia alla legittimazione ad impugnare), non discende affatto però che la sentenza resa fra le parti originarie sia inefficace nei confronti di tale terzo avente causa dal convenuto: integrando in parte la motivazione su questo punto, è infatti agevole desumere dalla seconda parte dell'art. 2652, n. 2, cod. proc. civ. che tale terzo, in quanto avente causa dal convenuto sulla base di un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda giudiziale, « ac quista un diritto a titolo derivativo che si trova, rispetto a quello su cui la sentenza decide, in un rapporto di pregiudizialità-dipendenza », il che determina la sua soggezione alla efficacia della sentenza resa fra promittente acquirente e promittente venditore.

Ove si rifletta sulla circostanza che, ai fini della risoluzione del

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con atto di

citazione notificato il 5 settembre 1968 Francesco Musto e Vin

cenza Fulcoli convennero in giudizio davanti al Tribunale di

Napoli la s.p.a. Sadior, esponendo quanto segue. Con scrit

tura privata del 26 ottobre 1963 la s.p.a. « Case M. Gagliar

di», successivamente fusa con la società intimata, si era obbli

problema se il trasferimento del diritto di proprietà da parte del convenuto costituisca o no trasferimento del diritto controverso, la

vicenda su cui la sentenza in epigrafe è stata chiamata a pronun ciarsi presenta caratteristiche identiche a quelle proprie anche delle

domande di risoluzione, rescissione, revocazione delle donazioni, simu

lazione, revoca degli atti compiuti in frode ai creditori, annullamento,

nullità, ecc., si comprende l'importanza del principio enunciato dalla sentenza riportata in tutte queste ipotesi, l'eventuale trasferimento del diritto di proprietà da parte del convenuto durante la pendenza del processo non dà luogo a successione a titolo particolare nel diritto

controverso ex art. Ill cod. proc. civ.: il terzo avente causa dal

convenuto non può pertanto essere considerato destinatario delle pro

posizioni normative contenute in tale disposizione e pertanto — è

questo il dato più rilevante — il problema del se la sentenza che

accolga la domanda attrice lo pregiudichi o no deve essere risolto sulla base dell'interpretazione di altre disposizioni di legge (art. 2909,

2652, 1458, 2° comma, 1452, 808, 1415, 1° comma, 2901, 4° comma, 1445 cod. civ. ecc.).

II. - La sentenza in epigrafe si segnala perché, a quanto consta, è la prima, fra quelle edite, a schierarsi chiaramente nel senso della inapplicabilità dell'art. Ill cod. proc. civ., per mancanza di

identità fra diritto oggetto del processo e diritto oggetto del trasfe

rimento, quando sia trasferito il diritto di proprietà su di un bene

in pendenza di una azione c. d. personale relativa al bene stesso. « Successione a titolo particolare nel diritto controverso si ha non

soltanto nel caso in cui sia alienato l'identico diritto che forma og

getto della controversia, ma in ogni caso in cui l'alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentrare dell'acqui rente nella posizione attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio»: cosi Cass. 22 giugno 1965, n. 1309, Foro it., 1966, I, 350, con osservazione critica di U. Morello, e, negli stessi identici

termini, Cass. 14 febbraio 1966, n. 442, id., 1966, I, 1775, con nota critica di L. Rovelli; entrambe le sentenze erano dirette ad accertare la posizione del terzo avente causa dal donatario sulla base di un

acquisto avvenuto in pendenza di un giudizio di riduzione ex art. 563 cod. civile. Secondo la soluzione accolta da entrambe le decisioni « non è da dubitare che l'alienazione di un bene immobile da parte del donatario, in pendenza del giudizio di riduzione per lesione di

legittima, rientri nell'ambito di applicazione» dell'art. Ill cod. proc.

civ., poiché « pur non verificandosi, in tal caso, una esatta e com

pleta coincidenza tra il diritto controverso e quello rispetto al quale si è avuto il trasferimento, tuttavia, mirando l'azione di riduzione

a fare attribuire, in definitiva, in tutto o in parte il bene alienato dal

donatario, agli eredi legittimari, non può negarsi che venga ad at

tuarsi in senso lato quella successione a titolo particolare nel diritto

controverso contemplata dall'art. Ill cod. proc. civ.»; e da ciò

traevano la conclusione che « l'acquirente dal donatario era tenuto

alla restituzione del bene acquistato non già in base al principio di

diritto sostanziale che limita la validità della alienazione dei beni

ereditari soggetti a riduzione, bensì in applicazione dell'art. Ill cod.

proc. civ., che pone esso acquirente nella stessa posizione processuale dell'alienante ed alla quale estende l'autorità del giudicato », con la

rilevantissima conseguenza pratica che l'avente causa non possa in

vocare la previa escussione del donatario né abbia il diritto a pagare

l'equivalente in denaro delle cose donate ex art. 563, 1° e 3° comma

cod. civ.; è opportuno, inoltre, osservare che entrambe le decisioni

citate consideravano pacifico che la sentenza resa contro l'alienante

esplicasse efficacia anche esecutiva, ex art. Ili, 4° comma, cod. proc.

civ., contro l'avente causa rimasto estraneo al giudizio di riduzione; nella motivazione di Cass. 442/1966, inoltre, si legge che « anche

se l'alienante continua ad essere pienamente legittimato a stare in

giudizio, in quanto l'alienazione del bene non viene a diminuire i

suoi poteri processuali e sostanziali del soggetto all'azione di ridu

zione e, come tale, non può essere estromesso in caso di intervento

dell'avente causa, è incontestabile, peraltro, che il mutamento pro dottosi nella situazione giuridica sostanziale non possa rimanere inos

servato durante la pendenza del giudizio, in cui l'acquirente ha di

ritto di intervenire e la sentenza deve avere effetto, in ogni caso, anche nei suoi confronti ».

Esplicitamente nello stesso senso delle due suindicate decisioni, è

Cass 12 gennaio 1950, n. 83, id., Rep. 1950, voce Procedimento ci

vile, n. 66, e per esteso in Giur. Cass. civ., 1950, I, 112, con nota

di F. Mazzacane (la sentenza ha offerto l'occasione allo scritto di

Bigiavi, cit. infra), secondo cui la sentenza che accoglie una domanda

di risoluzione di un contratto di compravendita di un'azienda pre

giudica, in forza dell'art. Ili, 4° comma, il terzo avente causa dal

convenuto dell'azienda stessa durante la pendenza del processo. Que

sta decisione è estremamente importante poiché evidenzia forse la più

rilevante delle conseguenze pratiche derivanti dal ritener applicabile l'art. Ill cod. proc. civ. anche ove non vi sia coincidenza fra diritto

oggetto del processo e diritto oggetto del trasferimento: essendo in

fatti relativa ad un'ipotesi per un verso di risoluzione, cioè ad una

ipotesi in cui l'art. 1458 cod. civ. (alla stessa stregua dell'art. 1452, e differentemente dall'art. 808 cod. civ.) dispone in via generale la

salvezza dei diritti acquistati dai terzi aventi causa senza distinguere

gata a vendere ad essi istanti un appartamento sito all'ottavo

piano (attico) del fabbricato in corso di costruzione in Na

poli, via Cagnazzi, contraddistinto con la lettera « L », ap

partamento che avrebbe dovuto essere composto di sette va

ni più due accessori. Il prezzo era stato convenuto in lire

15.500.000, di cui parte era stata versata al momento della

se avvenuti prima o dopo la proposizione della domanda giudiziale, per altro verso di universalità dei beni mobili, cioè dei beni sottratti sia alla regola di cui all'art. 1153, sia alla trascrizione delle domande relative a beni immobili, la salvezza o il pregiudizio del terzo avente causa durante la pendenza del processo sembrerebbe dipendere tutto e solo dall'interpretazione che si dia dell'art. Ill cod. proc. civile.

Sempre nello stesso senso, ma solo nella motivazione, sono poi altre sentenze; si considerino soprattutto: Cass. 13 ottobre 1961, n.

2121, Foro it., 1962, I, 519, che, pur affermando nella motivazione che l'art. Ill cod. proc. civ., coordinato con gli art. 1415 e 2652, n. 4, cod. civ., disciplina l'ipotesi di trasferimento del diritto di proprietà da parte del convenuto durante la pendenza di un giudizio di simu

lazione, nel caso di specie rigetta la domanda dichiarando la sen tenza inopponibile al terzo subacquirente in buona fede stante la non retroattività degli art. 1415 e 2652, n. 4, cod. civ., ai sensi dell'art. 226 disp. trans, cod. civ.; Cass. 12 febbraio 1973, n. 415, id., 1973, I, 3191, che, pur deducendo dall'art. Ill cod. proc. civ. la legitti mazione ad intervenire per la prima volta in appello del terzo avente causa dal convenuto in base ad atto trascritto successivamente alla trascrizione di una domanda di risoluzione, avrebbe egualmente po tuto giustificare la stessa conclusione argomentando dal solo art. 344 cod. proc. civile.

L'interpretazione secondo cui le proposizioni normative contenute

nell'art. Ill cod. proc. civ. postulano l'identità — quanto meno par ziale — fra diritto oggetto del processo e diritto oggetto del trasfe

rimento è — fuori del settore delle azioni c. d. personali relative ad

un bene — alla base di numerosissime decisioni: cfr., richiamata in

motivazione, Cass., Sez. un., 5 dicembre 1977, n. 5264, id., Rep.

1977, voce cit., n. 142, cui adde Cass. 5 aprile 1977, n. 1299, id.,

1977, I, 1696, e Cass. 27 gennaio 1976, n. 115, id., 1976, I, 2175, con note di richiami. Cfr. inoltre, per talune ipotesi particolari in

cui la giurisprudenza ha ravvisato che il trasferimento del diritto

di proprietà comporta anche il trasferimento delle situazioni stru

mentali (attive e passive) fatte valere tramite la domanda di costi

tuzione di servitù coattive, Cass. 19 luglio 1974, n. 2178, id., 1975,

I, 1820, con nota di richiami. Sulla applicabilità dell'art. Ill o dell'art. 110 cod. proc. civ. in

ipotesi di successione di enti pubblici, cfr. Cass. 18 luglio 1980, n. 3850 e 5 maggio 1980, n. 2939, id., 1980, I, 2130, con ampia nota

di richiami di A. Proto Pisani.

III. - Sulla legittimazione del successore a titolo particolare nel

diritto controverso ad avvalersi delle impugnazioni c. d. proprie delle

parti, cfr. da ultimo Cass. 24 ottobre 1975, n. 3516, id., 1976, I, 2217,

nonché Cass. 13 maggio 1977, n. 1910, id., 1978, I, 190, con nota

di richiami. Sulla mancanza di una autonoma legittimazione ad impugnare del

l'interveniente adesivo dipendente, cfr. da ultimo Cass. 23 ottobre

1980, n. 5704 e 26 maggio 1980, n. 3441, id., 1981, I, 56.

IV. - In dottrina nello stesso senso della decisione in epigrafe ne

gano che il trasferimento del diritto di proprietà durante la pendenza

di una azione c. d. personale relativa ad un bene, costituisca trasfe

rimento del diritto controverso e possa dar luogo all'applicazione del

l'art. Ill cod. proc. civ., C. M. De Marini, La successione nel di

ritto controverso, 1954, 48 ss., 263 ss., il quale però (cfr. dello stesso

autore L'impugnazione dell'interveniente adesivo, in Riv. dir. proc.,

1956, II, 106 ss.) riconosce all'interveniente adesivo dipendente au

tonomo potere d'impugnazione; Bigiavi, Risoluzione per inadempi

mento ed alienazione della cosa litigiosa, in Riv. trim. dir. proc. civ.,

,1954, 153 ss.; L. Rovelli, Sui rapporti tra azione di riduzione ed

art. Ill cod. proc. civ., in Foro it., 1966, I, 1775; A. Proto Pisani,

La trascrizione delle domande giudiziali, 1968 e Dell'esercizio del

l'azione, in Commentario del cod. proc. civ., diretto da Allorio,

1973, I, 2, 1227 ss., il quale nega all'interveniente adesivo dipendente autonoma legittimazione ad impugnare (cfr. dello stesso autore, Note

in tema di efficacia riflessa della sentenza, di dipendenza tra cause e

di legittimazione autonoma o meno ad impugnare dell'interveniente

adesivo dipendente, in Foro it., 1971, I, 414); Colesanti, Fallimento

e trascrizione delle domande giudiziali, 1972; Id., Trascrizione della

domanda e sequestro del bene alienato pendente lite, in Riv. dir.

proc., 1963, 227 ss., il quale, alle pp. 243 nota 25 e 248 testo e

nota, problematicamente non esclude che alle ipotesi della specie di

quella oggetto della sentenza in epigrafe possa ritenersi applicabile

solo il quarto comma dell'art. Ill cod. proc. civ.; S. Satta, Com

mentario, 1959, I, 419 ss., il quale però alle p. 396-7 riconosce all'in

terveniente adesivo dipendente autonomo potere d'impugnazione; An

drioli, Diritto processuale civile, 1979, I, 574 ss. In senso contrario

v. per tutti Picardi, La trascrizione delle domande giudiziali, 1968;

Mengoni, Gli acquisti « a non dominai2 », 1968, 255 ss.; Id., Note

sulla trascrizione delle impugnative negoziali, in Riv. dir. proc., 1969,

360 ss., il quale sembra fare propria l'ipotesi problematicamente in

dicata da Colesanti, e riportata supra; Monteleone, I limiti sogget

tivi del giudicato civile, 1978, 107 ss.; Verde, Il pignoramento, 1964,

296 ss.; Id., Profili del processo civile, 1978, 186 ss., il quale, dopo

avere qualificato « lettura colta » l'interpretazione oggi accolta dalla

sentenza in epigrafe, rileva che ove si ammetta — come egli am

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PARTE PRIMA

conclusione del contratto preliminare ed il residuo avrebbe

dovuto essere pagato al momento della stipulazione del con

tratto definitivo mediante cambiali ipotecarie scadenti entro

cinque anni dalla stipulazione medesima. La consegna dell'im

mobile avrebbe dovuto aver luogo entro il 31 ottobre 1964 e

l'atto pubblico di vendita entro 15 giorni dalla consegna, mentre,

in caso di inadempienza, la venditrice avrebbe dovuto corrispon dere una penale di lire 2.000 per ogni giorno di ritardo. Sca

duto, però, detto termine, essi istanti, nonostante ripetute ri

chieste e le assicurazioni dell'intimata, non erano riusciti ad

ottenere la consegna dell'appartamento. Chiesero pertanto: a) in

via principale, dichiararsi validamente conclusa ad ogni effetto

la compravendita di cui alla suddetta scrittura privata, e conse

guentemente dichiararsi trasferito ad essi istanti l'appartamento in questione, con la condanna della società Sadior alla conse

gna dell'immobile dietro rilascio, da parte di essi medesimi istan

ti, di cambiali ipotecarie con scadenze rateizzate entro cinque

anni, nonché con la condanna della stessa Sadior al pagamento della penale di lire 2.000 al giorno dal 1" novembre 1964 alla

data della consegna; b) in via subordinata, ove l'adempimento non fosse possibile per colpa della Sadior, dichiararsi risoluto

il contratto per inadempimento della promittente venditrice e

condannarsi la stessa alla restituzione della somma di lire 4.800.000,

pagata da essi istanti in conto del prezzo convenuto, nonché al

risarcimento del danno nella misura di lire 30.000.000, con gli interessi come per legge.

La convenuta, costituitasi, contestò la fondatezza della do

manda, di cui chiese il rigetto, negando la propria inadempien za ed assumendo che inadempienti dovevano invece ritenersi i

coniugi Musto e Fulcoli. All'uopo dedusse: che nella scrittura

de qua era stata inserita una clausola in forza della quale la so

cietà costruttrice si era riservata il diritto di apportare al pro

getto tutte le variazioni che, a suo criterio insindacabile, avesse

ritenuto opportuno; che a seguito di esigenze tecniche era stato

necessario modificare l'intera progettazione del fabbricato, con

la conseguenza che non era stato più possibile assegnare ai pre detti coniugi l'appartamento all'ottavo piano (attico), prescelto

dagli stessi sulla pianta in progettazione; che conseguentemente la società Gagliardi, trovandosi nell'impossibilità di consegnare

agli attori l'appartamento indicato, aveva offerto a costoro altro

appartamento all'ottavo piano di altra scala del fabbricato, avente

lo stesso numero di vani ed accessori, ma tale offerta era stata

illegittimamente rifiutata dal Musto e dalla Fulcoli, i quali suc

cessivamente, dopo avere aderito a proposte di bonaria defini

zione della vertenza, erano venuti meno agli impegni assunti.

Nelle more del giudizio gli attori dichiararono che, per effet

to di cambio della denominazione e di trasferimento della sede

sociale, le domande da essi formulate nell'atto introduttivo del

giudizio dovevano intendersi proposte nei confronti della s.p.a. «immobiliare Parco Amedeo di Savoia».

Nell'ulteriore corso i coniugi Musto e Fulcoli chiesero ed ot

tennero di essere autorizzati a chiamare in causa i coniugi Sa

bato Di Costanzo e Bianca D'Angelillo nonché Giuseppe Toscano

e Gennaro Piccolo. Al che provvidero con atto notificato il 21 di

cembre 1971, col quale premesso che l'area dove avrebbe dovuto

essere costruito l'appartamento da consegnare ad essi istanti era

stata viceversa adibita alla costruzione di tre appartamenti, uno

dei quali era stato venduto ai coniugi Di Costanzo e D'Ange

lillo, mentre gli altri due erano stati venduti rispettivamente al

Toscano ed al Piccolo; che i relativi atti di compravendita era

no stati stipulati successivamente alla trascrizione della domanda

da essi proposta contro la società Sadior, ora « immobiliare Par

co Amedeo di Savoia » ; ciò premesso, chiesero dichiarare ineffi

caci nei confronti di essi istanti gli atti di compravendita stipu lati dai predetti acquirenti limitatamente ai beni già acquistati da essi attori, e condannarsi gli stessi acquirenti al rilascio di

tali beni.

Sia i coniugi Di Costanzo e D'Angelillo che il Toscano ed il

Piccolo si costituirono, contestando la fondatezza della domanda

proposta contro di loro, della quale chiesero il rigetto.

mette — « che l'art. Ili regola anche ipotesi di successione in rapporti oggettivamente diversi da quello controverso, ... l'alienante non perde la legittimazione, alla quale si aggiunge la legittimazione di un altro soggetto, e ... pertanto la disciplina processuale sarà una disciplina sui generis, che si avvicinerà a quella degli interventi e in particolare a quella dell'intervento adesivo autonomo »; Cerino Canova, in Com mentario al cod. proc. civ., diretto da Allorio, 1980, II, 280-1.

Sul problema della efficacia esecutiva della sentenza contro gli aventi causa di una delle parti, cfr., da ultimo, Trib. Asti, ord. 30 aprile 1980, Foro it., 1980, I, 3100, ed ivi ampia nota di richiami di A. Proto Pisani.

La causa, interrotta per il sopravvenuto fallimento della con

venuta società «immobiliare Parco Amedeo di Savoia», venne

proseguita dagli attori con atto del 25 febbraio 1974, col quale costoro dichiararono, fra l'altro, di rinunziare alla domanda nei

confronti del Di Costanzo e della D'Angelillo, essendo stato chia

rito che i beni oggetto della scrittura 26 ottobre 1963 erano

stati alienati soltanto al Piccolo ed al Toscano.

Dopo l'espletamento di consulenza tecnica, il tribunale con

sentenza del 29 gennaio 1977 dichiarò l'improcedibilità del

l'azione proposta dal Musto e dalla Fulcoli contro la società « im

mobiliare Parco Amedeo di Savoia », dovendo la causa essere

devoluta, dopo il fallimento della società convenuta, alla cogni zione del giudice fallimentare. Rigettò, inoltre, la domanda propo sta contro il Di Costanzo e la D'Angelillo nonché contro il To scano ed il Piccolo, dovendo i primi due essere estromessi perché l'immobile da essi acquistato era stato eretto su area diversa da

quella oggetto del preliminare de quo, e dovendo gli altri due

acquirenti prevalere sulla richiesta d'inefficacia del loro acqui sto perché gli immobili da essi rispettivamente acquistati erano sostanzialmente diversi da quello rivendicato, con conseguente inidoneità della precedente trascrizione della domanda proposta contro la venditrice a privare di efficacia l'acquisto dei medesimi.

Tale pronuncia fu, però, riformata dalla Corte d'appello di Na

poli, la quale con sentenza del 25 ottobre 1978, in accogli mento del gravame proposto dal Musto e dalla Fulcoli, cosi

provvide: 1) dichiarò inefficaci, nei confronti degli appellanti e limitatamente ai beni da essi acquistati con la scrittura privata del 1963, gli atti di compravendita intervenuti fra la società « im mobiliare Parco Amedeo di Savoia » e, rispettivamente, il Tosca no ed il Piccolo; 2) dichiarò trasferiti in proprietà del Musto e

della Fulcoli i due appartamenti oggetto di tali atti,- condannan do il Toscano ed il Piccolo al rilascio degli stessi in favore dei primi; 3) condannò il fallimento della società « immobiliare Parco Amedeo di Savoia » a pagare al Musto ed alla Fulcoli la penale di lire 2.000 al giorno dal 1° novembre 1964 alla data di consegna degli appartamenti; 4) subordinò gli effetti della sen tenza alla sottoscrizione delle cambiali ipotecarie come in moti vazione per l'eventuale supero del residuo prezzo rispetto alla

penale dovuta, dichiarando compensati i rispettivi crediti fino a concorrenza, e disponendo, nell'ipotesi di supero della penale rispetto al prezzo, l'immediata efficacia della sentenza nonché la

corresponsione dell'eccedenza ai predetti coniugi.

Ritenne anzitutto la corte che non potesse negarsi la prevalen za della trascrizione della domanda di esecuzione specifica del

preliminare sulla trascrizione degli acquisti fatti dal Piccolo e dal Toscano, perché, contrariamente a quanto affermato dal tri

bunale, doveva escludersi che si trattasse di immobili diversi.

Infatti, la superficie sulla quale insistevano gli appartamenti ven dutti al Piccolo ed al Toscano era grosso modo la stessa

superficie sulla quale doveva sorgere l'appartamento oggetto del

compromesso in favore dei coniugi Musto, mentre il fatto che nella distribuzione delle unità immobiliari fossero stati realizzati

due appartamenti in luogo di uno non faceva venir meno la sostanziale identità dell'immobile. Ciò non senza considerare che la valutazione circa l'identità o meno dell'immobile allo specifi co fine doveva essere effettuata in relazione al contenuto della nota di trascrizione, e quella a favore dei coniugi Musto parla va di appartamento all'ottavo piano (attico) in corso di costru

zione, sito in Napoli alla via Cagnazzi, contraddistinto con la lettera L, ossia di appartamento allo stesso piano su cui insiste vano quelli del Toscano e del Piccolo, mentre nessuna caratte ristica predeterminata era indicata relativamente a detto apparta mento si da potersi affermare la diversità strutturale e funzio nale dell'immobile costruito al suo posto, trattandosi pur sempre di una realizzazione costruttiva destinata all'abitazione.

Ritenne, poi, la corte che erroneamente il tribunale avesse esclu so la possibilità dell'esecuzione specifica sul riflesso che l'immo bile realizzato fosse di maggior portata rispetto a quello su cui si era formato il consenso delle parti, giacché il preliminare era stato concluso su una planimetria di massima ed era espressa mente prevista la facoltà della promittente di apportare varia

zioni, ferma rimanendo la superficie complessiva, la quale dove va essere di 155 mq. coperti e di 64,50 mq. scoperti, cioè in totale di mq. 249,50: superficie, questa, che era sostanzialmente

uguale a quella su cui erano stati realizzati i due appartamenti del Piccolo e del Toscano, essendovi fra l'una e l'altra una ecce denza di soli mq. 1,15. Il fatto, poi, che risultasse un'eccedenza di mq. 21,90 di superficie coperta, non era di ostacolo all'esecu zione specifica del preliminare, dovendo escludersi che detta ecce denza rompesse l'equilibrio del contratto a vantaggio dei pro missari acquirenti sia perché nella relativa scrittura era prevista

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Page 5: Sezione III civile; sentenza 20 dicembre 1980, n. 6574; Pres. Pedace, Est. Meo, P. M. Leo (concl. conf.); Piccolo (Avv. Sparano) c. Musto e Fulcoli (Avv. Forzati) e Fall. soc. Sadior;

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

la possibilità di variazioni nelle misure degli ambienti, sia perché, essendo stati costruiti altri due piani oltre l'ottavo, i coniugi Musto avevano perduto il grande terrazzo e la posizione favore

vole dell'attico.

Ciò posto, la corte escluse che l'esecuzione specifica non fosse

possibile in presenza del fallimento della società promittente,

giacché l'art. 72 1. fall., contemplante la facoltà del curatore di

scegliere alternativamente l'adempimento dell'obbligazione assun

ta col preliminare oppure di sciogliere il contratto, doveva rite

nersi nella specie inapplicabile, dato che i beni venduti al To

scano e al Piccolo erano usciti dal patrimonio della società fal

lita in epoca anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento,

ond'essi non erano più nella disponibilità del fallimento.

Aggiunse la corte che neppure era esatto che un'eventuale ob

bligazione risarcitoria del fallimento fosse di esclusiva compe tenza del giudice fallimentare, rientrando in tale competenza solo

le azioni relative ad obbligazioni aventi la loro causa determi

nante nel fallimento e non anche quelle concernenti rapporti

giuridici anteriori ad esso, come quelli in esame che non dipen devano dal dissesto e dalla procedura concorsuale.

Avverso tale sentenza il Piccolo ed il Toscano hanno propo

sto, ciascuno, ricorso per cassazione sulla base, rispettivamente, di quattro e di sette motivi, cui il Musto e la Falcoli resistono

con controricorso. Ognuno dei ricorrenti ha presentato memoria.

Motivi della decisione. — I due ricorsi devono essere riuniti

essendo stati proposti contro la medesima sentenza.

In ordine ad essi è anzitutto da rilevare che le censure, con le

quali i ricorrenti investono le parti della sentenza impugnata con

cernenti il rapporto giuridico intercorso tra i coniugi Musto e la

società immobiliare « Parco Amedeo di Savoia », non possono

avere ingresso, e ciò sia per quanto concerne la questione di rito

circa la competenza del giudice fallimentare, sia per quanto at

tiene alla questione di merito circa l'esecuzione specifica del

l'obbligo di concludere il contratto di compravendita dell'appar

tamento cui si riferisce l'anzidetto rapporto.

Il Piccolo ed il Toscano, infatti, avendo acquistato dalla pre

detta società, ciascuno indipendentemente dall'altro, due apparta

menti costruiti in luogo di quello che la società medesima si era

precedentemente obbligata a vendere ai coniugi Musto, sono stati

convenuti in giudizio dai detti coniugi per sentir dichiarare l'inef

ficacia dei contratti di compravendita ch'essi hanno rispettiva mente concluso con l'immobiliare « Parco Amedeo di Savoia »

dopo la trascrizione della domanda proposta contro quest'ulti

ma dagli stessi Musto per l'esecuzione specifica dell'obbligo sud

detto; sicché, rispetto al rapporto fra i Musto e la società, la

loro posizione soggettiva è quella, subordinata, di aventi causa

dalla promittente venditrice, con la conseguenza che nella causa

concernente detto rapporto essi non possono interloquire che in

veste di interventori adesivi dipendenti. Nella specie, invero, avendo i coniugi Musto promosso nello

stesso processo due distinte cause, una prima, introdotta origi

nariamente contro la società « Parco Amedeo di Savoia » (poi

fallita), per ottenere una sentenza costitutiva che tenesse luogo

del contratto definitivo di vendita non concluso, ed una secon

da, introdotta successivamente contro il Piccolo ed il Toscano

mediante chiamata in giudizio di costoro, per ottenere una pro

nuncia che dichiarasse inefficace l'acquisto effettuato dagli stessi

dopo la trascrizione della domanda proposta dai Musto nella pri

ma causa, occorre distinguere la posizione assunta dal Piccolo

e dal Toscano nella causa promossa contro di loro da quella as

sunta dagli stessi nella causa promossa contro la società; men

tre, infatti, nella prima la loro posizione è quella di parti con

venute, sia pure attraverso la loro chiamata nel processo già instau

rato contro la società, essendosi essi costituiti come tali per con

testare l'inefficacia del loro acquisto affermata dagli attori, vice

versa nell'altra causa, proposta nei confronti della società, essi,

trovandosi nella situazione di dover subire gli effetti della rela

tiva pronuncia quali aventi causa dalla società medesima, hanno

assunto, interloquendo, la stessa posizione in cui sarebbero ve

nuti a trovarsi se avessero spiegato intervento volontario per

sostenere le ragioni della loro dante causa, cioè quella di inter

ventori adesivi dipendenti, data la dipendenza del loro diritto

dalla posizione della venditrice.

Ed invero, poiché per l'art. 2909 cod. civ. « l'accertamento con

tenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni ef

fetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa », deve ritenersi

che l'avente causa, quale soggetto che acquista un diritto a ti

tolo derivativo, si trovi, rispetto a quello su cui la sentenza

decide, in un rapporto di pregiudizialità - dipendenza, ciò che

rende appunto subordinata la sua posizione nel processo.

D'altro canto, nel caso in esame non si è trattato di trasferi

mento del diritto controverso in testa al Piccolo ed al Toscano,

si da doversi ritenere che costoro siano intervenuti nel processo come successori a titolo particolare di tale diritto con i poteri

previsti dall'art. Ill cod. proc. civ. anche in ordine alle impu

gnazioni, giacché il diritto che è stato oggetto del trasferimento

in favore dei predetti, pur riguardando un bene che gli attori

affermano essere identico a quello cui si riferisce l'azione da essi

proposta per ottenere l'esecuzione specifica del contratto preli minare concluso con la società, è tuttavia diverso da quello che

i Musto hanno fatto valere con tale loro azione, dato che que st'ultimo è il diritto ad ottenere una sentenza costitutiva che

produce gli effetti del contratto definitivo di vendita non con

cluso, mentre quello acquistato dal Piccolo e dal Toscano è il

diritto di proprietà loro trasferito dalla predetta società con un

successivo contratto di vendita, per cui il bene che è oggetto di

quest'ultimo contratto non costituisce l'oggetto immediato del

giudizio promosso dai Musto contro la società.

Ne discende che, rispetto al rapporto giuridico intercorso fra

i coniugi Musto e la società « Parco Amedeo di Savoia », il

Piccolo ed il Toscano non sono legittimati ad impugnare la sen

tenza quali successori a titolo particolare, ai sensi dell'art. Ili, 4° comma, cod. proc. civ., poiché, come questa Corte suprema ha già avuto occasione di statuire (cfr. sent. Sez. un. 5 dicem

bre 1977, n. 5264, Foro it., Rep. 1977, voce Procedimento civile, n. 142), detta legittimazione postula un rapporto di identità o,

quanto meno, di derivazione diretta fra il diritto oggetto della

controversia decisa con la sentenza impugnata ed il diritto og

getto della successione a titolo particolare.

Conseguentemente i ricorrenti, stante la loro posizione subordi

nata rispetto all'anzidetto rapporto, non hanno altri poteri, quan to all'impugnazione della sentenza pronunciata contro la società,

che quelli dell'interventore adesivo dipendente, il quale, com'è

noto, se può aderire all'impugnazione della parte adiuvata, non

può proporre impugnazione in via autonoma ove quest'ultima non abbia proposto a sua volta impugnazione, onde in tal caso

il ricorso per cassazione proposto autonomamente da detto sog

getto avverso la pronuncia emessa contro la parte adiuvata è

inammissibile (cfr. Cass. 5 aprile 1977, n. 1306, id., Rep. 1977,

voce Impugnazioni civili, n. 12; 23 febbraio 1973, n. 532, id.,

Rep. 1973, voce Tributi locali, n. 172). In siffatta ipotesi, inve

ro, la mancata proposizione dell'impugnazione ad opera di tale

parte determina il passaggio in giudicato della sentenza con

conseguente formazione della cosa giudicata sostanziale anche

nei confronti dell'interventore adesivo, come si è appunto verifi

cato nel caso in esame, in cui, non avendo il fallimento della

predetta società proposto impugnazione, sulle parti della sen

tenza relativa al rapporto fra la società medesima ed i Musto si

è formato il giudicato con efficacia, non solo nei riguardi del

fallimento, ma altresì del Piccolo e del Toscano, quali aventi

causa della società.

Vanno perciò dichiarati inammissibili: a) il primo, il terzo ed

il quarto motivo del ricorso proposto dal Piccolo, nonché una

delle due censure (la seconda) del secondo motivo dello stesso

ricorso; b) il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto

motivo del ricorso proposto dal Toscano, nonché una delle due

censure (la prima) del settimo motivo dello stesso ricorso.

(Omissis) Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 22 no

vembre 1980, n. 6207; Pres. Sposato, Est. Sandulli, P. M.

Catelani (conci, parz. diff.); Comune di Roccaraso (Avv. Ab

bamonte) c. Soc. Aremogna. Cassa App. L'Aquila 7 novem

bre 1977.

Cassazione civile — Contratto — Nullità — Rilevabilità d'ufficio — Limiti (Cod. civ., art. 1421; cod. proc. civ., art. 360, n. 3).

Comune e provincia — Contratto — Trattativa privata — Auto

rizzazione prefettizia — Mancanza — Annullabilità (R. d. 3

marzo 1934 n. 383, t. u. della legge comunale e provinciale,

art. 87).

La nullità del contratto può essere rilevata anche d'ufficio per

la prima volta in Cassazione solo se fondata su elementi di

fatto già acquisiti in sede di merito. (1)

(1) Conf. Cass. 30 aprile 1979, n. 2515 e 30 gennaio 1979, n. 651,

Foro it., Rep. 1979, voci Contratto in genere, n. 248 e Cassazione

civile, n. 76; 8 settembre 1977, n. 3925, id., 1978, I, 1284, con nota

di richiami.

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