sezione III civile; sentenza 20 gennaio 1997, n. 535; Pres. Grossi, Est. Marletta, P.M. Locascio(concl. conf.); Costantini (Avv. Arcarese) c. Soc. Sara assicurazioni (Avv. R. Nicolini). Cassa App.Venezia 20 novembre 1993Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 12 (DICEMBRE 1997), pp. 3645/3646-3647/3648Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191786 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 20 gen naio 1997, n. 535; Pres. Grossi, Est. Marletta, P.M. Loca
scio (conci, conf.); Costantini (Avv. Arcarese) c. Soc. Sara
assicurazioni (Avv. R. Nicolini). Cassa App. Venezia 20 no
vembre 1993.
Danni in materia civile — Danni alla persona — Postumi inva
lidanti micropermanenti — Liquidazione — Criteri (Cod. civ., art. 2043, 2056).
I postumi permanenti di modesta entità (c.d. micropermanenti) non si traducono, di norma, in una proporzionale diminuzio ne della capacità lavorativa specifica, ma incidono esclusiva
mente sulle condizioni psicofisiche del soggetto e vanno per tanto risarciti a titolo di danno biologico comprensivo, come
tale, della capacità lavorativa generica. (1)
Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 7 giu
gno 1985 Costantini Sergio conveniva in giudizio davanti al Tri
bunale di Belluno Verrà Leopoldo e la Sara assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti
in un incidente stradale avvenuto in Cortina d'Ampezzo il 5
agosto 1982 per colpa esclusiva del Verrà.
I convenuti, costituendosi, non contestavano la responsabili
tà, ma solo l'ammontare dei danni richiesti, assumendo che con
i due versamenti effettuati per complessive lire 7.000.000 il Co
stantini era stato risarcito.
L'adito tribunale, in esito all'istruzione espletata, con senten
za del 3 febbraio 1989, liquidava in favore dell'attore la com
plessiva somma di lire 21.029.000 per danno patrimoniale e bio
(1) In senso conforme, v. Cass. 21 gennaio 1995, n. 699, Foro it.,
Rep. 1995, voce Danni civili, n. 134, e 4 marzo 1995, n. 2515, ibid., n. 133, secondo cui il giudice non può procedere alla liquidazione della
micropermanente a titolo di danno patrimoniale, se non è dimostrato che abbia inciso e limitato la specifica capacità di guadagno futuro del
soggetto. Per conforme giurisprudenza, ove il danno subito rientri nella cate
goria delle c.d. micropermanenti che non incidono sulla capacità lavo rativa specifica del danneggiato, non si determina un danno patrimo niale, ma deve considerarsi soltanto la sua incidenza sulla validità psi cofisica del soggetto, quale capacità lavorativa generica (assorbita, come
tale, dalle voci di danno bilogico): v. in tal senso Cass. 21 gennaio 1995 n. 699, cit.; 14 marzo 1995, n. 2933, ibid., n. 145; 20 luglio 1993, n. 8066, id., Rep. 1993, voce cit., n. 135; per la giurisprudenza di meri
to, v. Trib. Milano 25 gennaio 1990, id., Rep. 1990, voce cit., n. 118, secondo cui il danno biologico è il 'danno base' e comprende, oltre al danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno alla sfera
sessuale, anche tutte le micropermanenti non incidenti sulla capacità reddituale, nonché il danno da riduzione della capacità lavorativa gene rica; v., altresì, Trib. Napoli 24 ottobre 1987, id., Rep. 1988, voce cit., n. 90; Trib. Piacenza 19 maggio 1993, id., Rep. 1993, voce cit., n.
87; App. Firenze 13 febbraio 1992, id., Rep. 1995, voce cit., n. 78;
App. Firenze 10 aprile 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 91, e Dir. e pratica assicuraz-, 1990, 731, con nota di P. Grisafi, Il lucro cessante
da invalidità temporanea e da invalidità permanente; App. Torino 27 marzo 1989, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 150; Trib. Forlì 10 feb braio 1987, id., Rep. 1987, voce cit., n. 199; Trib. Firenze 1° luglio 1987, id., Rep. 1988, voce cit., n. 79; App. Torino 26 marzo 1982, id., Rep. 1983, voce cit., n. 52, e Riv. giur. circolaz. trasp., 1983, 746, con nota di G. Fioravanti, Danno biologico e piccole permanenti.
Secondo Trib. Firenze 26 luglio 1989, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 92, «le piccole invalidità permanenti, non aventi alcuna incidenza
negativa sul reddito, vanno valutate come danno alla salute (c.d. danno
biologico), che costituisce la voce costante, primaria ed essenziale nel risarcimento del danno alla persona e quindi destinata ad assorbire tut te le voci riferentisi immediatamente alla lesione dell'integrità fisica in
se e per se considerata». V. ancora Trib. Mondovì 7 marzo 1985, id., Rep. 1985, voce cit.,
n. 107, secondo cui in presenza di danni alla persona, costituiti da mi
croinvalidità di carattere permanente, non è inquadrabile il pregiudizio subito nel danno biologico, ma la liquidazione del danno deve essere
eseguita secondo criteri equitativi. Ricorrono ad un criterio equitativo
per la liquidazione del danno causato dalla riduzione della capacità la
vorativa generica, altresì, Cass. 4 marzo 1995, n. 2515, cit.; Trib. Bari
31 maggio 1989, id., Rep. 1989, voce cit., n. 114, nonché Trib. Milano
17 marzo 1988, id., Rep. 1988, voce cit., n. 174, e Dir. e pratica assicu
raz., 1989, 132, con nota di G.P. Vianello, La micropermanente come
danno biologico; Trib. Arezzo 18 luglio 1988, Foro it., Rep. 1989, voce
cit., n. 165; App. Firenze 9 settembre 1987, id., Rep. 1988, voce cit., n. 182.
Il Foro Italiano — 1997.
logico, da rivalutarsi secondo gli indici Istat e da ridursi in base
agli acconti già versati.
Avverso tale sentenza proponevano appello principale la Sara
assicurazioni e incidentale il Costantini.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 20 novembre
1993, accogliendo per quanto di ragione i due appelli, condan
nava in solido il Verrà e la Sara assicurazioni a pagare al Co
stantini la complessiva somma di lire 4.913.881 oltre rivaluta
zione e interessi. sulla somma rivalutata.
La corte di merito escludeva il danno patrimoniale da invali
dità permanente riconosciuto dai primi giudici sul rilievo che, in base alla consulenza tecnica espletata, la lieve «limitazione
per algor nei gradi estremi della flessione laterale» riscontrata
non poteva minimamente influire sull'attività «bancaria» del Co
stantini.
Riteneva altresì fondata l'esclusione del danno patrimoniale al Costantini per l'invalidità temporanea per avere costui conti
nuato per il corrispondente periodo a percepire lo stipendio.
Rilevava, però, che tale invalidità doveva essere considerata
sotto l'aspetto del danno biologico, liquidando a tale titolo la
somma di lire 4.044.000 complessivamente, da rivalutare.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Co
stantini sulla base di un unico motivo. Resiste la Sara assicura
zioni s.p.a. con controricorso. Questa corte, con ordinanza del
7 dicembre 1995, ha disposto l'integrazione del contraddittorio
nei confronti di Verrà Leopoldo, cui il ricorso non era stato
notificato. A tale incombente provvedeva ritualmente il Costan
tini. Il Verrà non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando vizi di motivazione, nonché violazione e falsa ap
plicazione degli art. 2043, 2056 e 1226 c.c., si duole che la sen
tenza impugnata abbia negato il risarcimento del danno patri moniale da invalidità permanente sotto due distinti profili.
Censura per un verso, sul piano della motivazione, che la
corte di merito abbia escluso che le sintomatologie riscontrate
dalla relazione di consulenza influissero in senso negativo sul
l'attività bancaria di esso Costantini, non considerando che esse
comportavano una limitazione della capacità di flessione latera
le del capo, con ripercussione sul braccio sinistro in corrispon denza delle ultime tre dita, e quindi una menomazione attinente
all'esecuzione di abituali movimenti quotidiani e non al compi mento di sforzi fisici anomali o di movimenti di particolare de
strezza, di guisa che era evidente l'incidenza della menomazione
sulla capacità lavorativa specifica. Censura per altro verso che la sentenza impugnata abbia con
traddetto il principio affermato in giurisprudenza, in base al
quale l'invalidità parziale permanente rende presumibile una in
fluenza negativa sulla percezione di particolari compensi per una
prestazione di lavoro più intensa del normale, o sull'ulteriore
sviluppo di carriera, o su una possibilità di lavoro alternativo, o può comunque richiedere l'impiego di uno sforzo maggior mente usurante per mantenere il precedente standard lavorati
vo, richiamando il precedente costituito dalla decisione di que sta corte n. 5033 del 1988 (Foro it., Rep. 1988 voce Danni civi
li, nn. 61, 68). Entrambe le censure sono infondate. Quanto alla prima, si
osserva che la corte di merito ha tenuto ben presenti le risultan
ze degli accertamenti peritali, attestanti che «tutti i movimenti
articolari al radiale cervicale» erano possibili tranne una «limi
tazione per algor nei gradi estremi della flessione laterale» e
che tutti i movimenti articolari degli arti superiori erano «con
servati senza ipomiotrofie né calo della forza», concludendo, in conformità alle conclusioni del consulente d'ufficio, che al
Costantini era residuata «una sindrome da postumi al rachide
cervicale da colpo di frusta in rachide verosimilmente cercivo
artrosico», con valutazione al cinque per cento dell'invalidità
permanente. Ciò premesso, è del tutto corretta l'affermazione che l'invali
dità permanente è risarcibile sul piano del danno patrimoniale
quando sia «specifica», incida cioè negativamente sull'attività
lavorativa. L'incapacità lavorativa generica attiene, infatti, alla
sfera del danno biologico (cfr., per tutte, Cass. 2932/95, id.,
Rep. 1995, voce cit., nn. 145, 160). Il ricorrente non ha peraltro contestato la correttezza di tale
principio in sé considerato, piuttosto censurando la decisione
impugnata per avere omesso di riconoscere che l'invalidità par
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3647 PARTE PRIMA 3648
ziale permanente, rendendo presumibile una influenza negativa sulla produzione del reddito, doveva considerarsi «specifica» per il fatto stesso che, rendendo più difficoltosa e dolorosa l'effet
tuazione di una serie di movimenti quotidiani abituali, anche
nel corso dell'attività lavorativa, non poteva non ripercuotersi sull'esercizio di questa.
Ora, premesso che l'accertamento di fatto compiuto dal giu dice di merito in ordine alla non incidenza in concreto della
menomazione accertata sull'attività di dirigente bancario del Co
stantini è adeguatamente motivato, deve del pari escludersi che
la motivazione sia affetta da errori di diritto.
Invero, per costante orientamento di questa corte, i postumi
permanenti di modesta entità (c.d. micropermanente) non si tra
ducono di norma in una proporzionale diminuzione della capa cità lavorativa specifica, incidendo quindi esclusivamente sulle
condizioni psicofisiche del soggetto, come menomazione della
salute considerata indipendentemente dai suoi riflessi sulla ca
pacità di guadagno, e quindi come danno biologico (cfr. Cass.
2515/95, id., Rep. 1995, voce cit., n. 133; 699/95, ibid., n.
134; 10539/94, id., Rep. 1994, voce cit., n. 170; 13013/93, id.,
Rep. 1993, voce cit., n. 136, ecc.). La presunzione di una proporzionale incidenza della meno
mazione sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, nel senso fatto palese, tra l'altro, dalla decisione richiamata dal
ricorrente, attiene alle situazioni lesive caratterizzate da invali
dità permanente di non modesta entità, per le quali soltanto
essa può avere un fondamento razionale, in base all'iq quod
plerumque accidit (cfr. Cass. 13013/93, cit., ecc.).
Sicché, la presunzione di influenza negativa della situazione
di invalidità parziale permanente sulla percezione di speciali com
pensi per una prestazione di lavoro più intensa del normale, o sull'ulteriore sviluppo di carriera, o su una possibilità di lavo
ro alternativo, o comunque sulla necessità di uno sforzo più usurante per mantenere il precedente standard lavorativo, non
può operare nell'ipotesi di c.d. micropermanenti le quali, per
converso, sono normalmente caratterizzate, in ragione della lo
ro modesta entità, dalla non incidenza sulla capacità lavorativa
specifica. E in tale categoria rientra certamente l'invalidità permanente
del cinque per cento riscontrata al Costantini.
Ciò non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale, ove
una influenza negativa sulle possibilità future di reddito in con
creto sussista. Senonché, ed è questa l'unica differenza rispetto alle situazioni di invalidità permanente di non modesta entità, tale influenza negativa va dedotta e provata, e non può essere
presunta. La sentenza impugnata una tale influenza ha motivatamente
escluso prendendo proprio in considerazione l'attività «banca
ria» svolta dal Costantini, che nessuna specifica circostanza aveva
dedotto e provato a riprova di una eventuale incidenza in con
creto dell'invalidità permanente subita sulle proprie capacità di
reddito o su una apprezzabile maggiore usura per l'attività la
vorativa da svolgere per il futuro; un siffatto accertamento ap
pare, quindi, adeguatamente motivato in relazione alla natura
ed entità delle lesioni ed esente da vizi logici e da errori di dirit
to, e si sottrae al sindacato di legittimità di questa corte.
Resta fermo peraltro che al Costantini è stato riconosciuto
e liquidato, anche per l'invalidità permanente, il danno biologi co, del quale un'ulteriore liquidazione a titolo di danno patri
moniale, per le considerazioni sopra esposte, verrebbe a costi
tuire un'inammissibile duplicazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Il Foro Italiano — 1997.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 29 no
vembre 1996, n. 10654; Pres. Sciolla Lagrange Pusterla, Est. Fancelli, P.M. Sepe (conci, diff.); Lombardi (Avv. Fi
noia, Tatriele) c. Scognamiglio (Avv. Valvini, Colonna).
Conferma Trib. Napoli 27 febbraio 1993.
Locazione — Pluralità di immobili locati unitariamente — Tra
sferimento separato in corso di locazione — Conseguenze (Cod.
civ., art. 817, 1602).
Nell'ipotesi di successione mortis causa di soggetti diversi nella
proprietà di più immobili locati unitariamente, il contratto
di locazione si scinde in tanti distinti rapporti quanti sono
gli eredi, i quali pertanto assumono, ciascuno per il bene di
propria competenza, la veste di locatori ai sensi degli art. 1599
e 1602 c.c., con la conseguenza che al termine del rapporto locatizio ciascuno di essi può agire al fine di far valere il
proprio autonomo diritto al rilascio della porzione acquista
ta, senza che si renda necessario integrare il contradditorio
nei confronti degli altri acquirenti-locatori. (1)
Svolgimento del processo. — Con sentenza del 27 febbraio
1993 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto da Lom
bardi Antonio e quello incidentale di Scognamiglio Teresa av
verso la sentenza 10 gennaio 1990 del locale pretore, il quale — decidendo sulla domanda di sfratto per finita locazione pro
posta dalla Scognamiglio in relazione ad un terraneo adibito
a falegnameria sito in S. Giorgio a Cremano — aveva, tra l'al
(1) La sentenza applica all'ipotesi della successione mortis causa il
principio secondo il quale il trasferimento a soggetti diversi della pro prietà di più beni locati unitariamente (così come di parti autonome e distinte di un unico bene locato) determina il frazionamento del con tratto di locazione in tanti distinti rapporti quanti sono i soggetti acqui renti, e ne fa discendere la conseguenza che, alla scadenza contrattuale, l'esercizio da parte di uno solo di essi dell'azione di rilascio del bene
per cessata locazione, avendo a fondamento un diritto autonomo ed
indipendente da quello degli altri locatori, non rende necessaria l'inte
grazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi. In questo senso, v. Cass. 8 aprile 1988, n. 2774, Foro it., 1988, I, 3605; e, prece dentemente, Cass. 17 novembre 1977, n. 5041, id., Rep. 1977, voce
Locazione, n. 69, che precisa che il principio non opera nel caso di alienazione dell'immobile locato per quote ideali, comportando ciò un contratto unico con pluralità di parti; 11 novembre 1976, n. 4164, id., Rep. 1976, voce cit., n. 55; 30 luglio 1963, n. 2168, id., Rep. 1963, voce cit., n. 126; 5 dicembre 1962, n. 3270, id., Rep. 1962, voce cit., n. 112. Non si rinvengono, precedenti contrari.
Giova, comunque, segnalare che la menzionata conseguenza viene fatta
operare esclusivamente alla scadenza contrattuale, sicché è da escludere che il singolo acquirente possa conseguile la risoluzione del rapporto in costanza di esso, qualora la prestazione originariamente fissata abbia carattere di indivisibilità ex art. 1316 c.c., in considerazione della fun zione unitaria assegnata dalle parti al contratto stesso; v., a tal proposi to, da ultimo, Cass. 11 aprile 1987, n. 3611, id., Rep. 1987, voce cit., n. 613. Per la possibilità del recesso di uno degli acquirenti prima della scadenza del contratto prorogato ex lege, v. Cass. 13 ottobre 1984, n.
5130, id., Rep. 1984, voce cit., n. 134.
V., inoltre, Pret. Roma 25 marzo 1986, id., Rep. 1989, voce cit., n. 674 (e Rass. equo canone, 1989, 56), secondo cui nel caso di locazio ne unitaria di più immobili il successivo pignoramento di uno di essi
comporta la scissione del contratto di locazione, con sostituzione per tale immobile al locatore escusso del custode giudiziario, al quale ulti mo sarebbe da attribuire la legittimazione all'esercizio delle azioni con trattuali (nella specie, l'intimazione di sfratto per morosità).
Sull'ipotesi di scissione della piena proprietà dell'immobile nel corso del rapporto locativo, con attribuzione della nuda proprietà e dell'usu frutto a soggetti diversi, v. Pret. Chieti 16 aprile 1992, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 117, nel senso che la qualità di locatore spetta all'u sufruttuario.
Sulla cessazione del vincolo di pertinenzialità riguardante l'autorimessa locata congiuntamente ad un appartamento e successivamente trasferita
separatamente da quest'ultimo, e sul connesso problema dell'attrazione nell'ambito della disciplina abitativa del rapporto relativo all'autorimessa, cfr. Cass. 8 aprile 1988, n. 2774, cit.; nonché Pret. Gallarate 20 luglio 1989, id., Rep. 1989, voce cit., n. 234.
Sulla legittimazione dell'acquirente dell'immobile di impugnare la sen tenza pronunciata nei confronti del suo dante causa e riguardante un diritto acquistato in virtù del trasferimento della proprietà del bene, v. Cass. 9 maggio 1991, n. 5164, id., Rep. 1991, voce cit., n. 136 (per esteso in Arch, locazioni, 1991, 499), dove si puntualizza che, salva
l'ipotesi dell'estromissione dal giudizio del precedente proprietario, an che quest'ultimo va citato nel giudizio d'appello.
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