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sezione III civile; sentenza 20 gennaio 1997, n. 535; Pres. Grossi, Est. Marletta, P.M. Locascio...

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sezione III civile; sentenza 20 gennaio 1997, n. 535; Pres. Grossi, Est. Marletta, P.M. Locascio (concl. conf.); Costantini (Avv. Arcarese) c. Soc. Sara assicurazioni (Avv. R. Nicolini). Cassa App. Venezia 20 novembre 1993 Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 12 (DICEMBRE 1997), pp. 3645/3646-3647/3648 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191786 . Accessed: 28/06/2014 08:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.108 on Sat, 28 Jun 2014 08:55:23 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 20 gennaio 1997, n. 535; Pres. Grossi, Est. Marletta, P.M. Locascio(concl. conf.); Costantini (Avv. Arcarese) c. Soc. Sara assicurazioni (Avv. R. Nicolini). Cassa App.Venezia 20 novembre 1993Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 12 (DICEMBRE 1997), pp. 3645/3646-3647/3648Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191786 .

Accessed: 28/06/2014 08:55

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 20 gen naio 1997, n. 535; Pres. Grossi, Est. Marletta, P.M. Loca

scio (conci, conf.); Costantini (Avv. Arcarese) c. Soc. Sara

assicurazioni (Avv. R. Nicolini). Cassa App. Venezia 20 no

vembre 1993.

Danni in materia civile — Danni alla persona — Postumi inva

lidanti micropermanenti — Liquidazione — Criteri (Cod. civ., art. 2043, 2056).

I postumi permanenti di modesta entità (c.d. micropermanenti) non si traducono, di norma, in una proporzionale diminuzio ne della capacità lavorativa specifica, ma incidono esclusiva

mente sulle condizioni psicofisiche del soggetto e vanno per tanto risarciti a titolo di danno biologico comprensivo, come

tale, della capacità lavorativa generica. (1)

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 7 giu

gno 1985 Costantini Sergio conveniva in giudizio davanti al Tri

bunale di Belluno Verrà Leopoldo e la Sara assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti

in un incidente stradale avvenuto in Cortina d'Ampezzo il 5

agosto 1982 per colpa esclusiva del Verrà.

I convenuti, costituendosi, non contestavano la responsabili

tà, ma solo l'ammontare dei danni richiesti, assumendo che con

i due versamenti effettuati per complessive lire 7.000.000 il Co

stantini era stato risarcito.

L'adito tribunale, in esito all'istruzione espletata, con senten

za del 3 febbraio 1989, liquidava in favore dell'attore la com

plessiva somma di lire 21.029.000 per danno patrimoniale e bio

(1) In senso conforme, v. Cass. 21 gennaio 1995, n. 699, Foro it.,

Rep. 1995, voce Danni civili, n. 134, e 4 marzo 1995, n. 2515, ibid., n. 133, secondo cui il giudice non può procedere alla liquidazione della

micropermanente a titolo di danno patrimoniale, se non è dimostrato che abbia inciso e limitato la specifica capacità di guadagno futuro del

soggetto. Per conforme giurisprudenza, ove il danno subito rientri nella cate

goria delle c.d. micropermanenti che non incidono sulla capacità lavo rativa specifica del danneggiato, non si determina un danno patrimo niale, ma deve considerarsi soltanto la sua incidenza sulla validità psi cofisica del soggetto, quale capacità lavorativa generica (assorbita, come

tale, dalle voci di danno bilogico): v. in tal senso Cass. 21 gennaio 1995 n. 699, cit.; 14 marzo 1995, n. 2933, ibid., n. 145; 20 luglio 1993, n. 8066, id., Rep. 1993, voce cit., n. 135; per la giurisprudenza di meri

to, v. Trib. Milano 25 gennaio 1990, id., Rep. 1990, voce cit., n. 118, secondo cui il danno biologico è il 'danno base' e comprende, oltre al danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno alla sfera

sessuale, anche tutte le micropermanenti non incidenti sulla capacità reddituale, nonché il danno da riduzione della capacità lavorativa gene rica; v., altresì, Trib. Napoli 24 ottobre 1987, id., Rep. 1988, voce cit., n. 90; Trib. Piacenza 19 maggio 1993, id., Rep. 1993, voce cit., n.

87; App. Firenze 13 febbraio 1992, id., Rep. 1995, voce cit., n. 78;

App. Firenze 10 aprile 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 91, e Dir. e pratica assicuraz-, 1990, 731, con nota di P. Grisafi, Il lucro cessante

da invalidità temporanea e da invalidità permanente; App. Torino 27 marzo 1989, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 150; Trib. Forlì 10 feb braio 1987, id., Rep. 1987, voce cit., n. 199; Trib. Firenze 1° luglio 1987, id., Rep. 1988, voce cit., n. 79; App. Torino 26 marzo 1982, id., Rep. 1983, voce cit., n. 52, e Riv. giur. circolaz. trasp., 1983, 746, con nota di G. Fioravanti, Danno biologico e piccole permanenti.

Secondo Trib. Firenze 26 luglio 1989, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 92, «le piccole invalidità permanenti, non aventi alcuna incidenza

negativa sul reddito, vanno valutate come danno alla salute (c.d. danno

biologico), che costituisce la voce costante, primaria ed essenziale nel risarcimento del danno alla persona e quindi destinata ad assorbire tut te le voci riferentisi immediatamente alla lesione dell'integrità fisica in

se e per se considerata». V. ancora Trib. Mondovì 7 marzo 1985, id., Rep. 1985, voce cit.,

n. 107, secondo cui in presenza di danni alla persona, costituiti da mi

croinvalidità di carattere permanente, non è inquadrabile il pregiudizio subito nel danno biologico, ma la liquidazione del danno deve essere

eseguita secondo criteri equitativi. Ricorrono ad un criterio equitativo

per la liquidazione del danno causato dalla riduzione della capacità la

vorativa generica, altresì, Cass. 4 marzo 1995, n. 2515, cit.; Trib. Bari

31 maggio 1989, id., Rep. 1989, voce cit., n. 114, nonché Trib. Milano

17 marzo 1988, id., Rep. 1988, voce cit., n. 174, e Dir. e pratica assicu

raz., 1989, 132, con nota di G.P. Vianello, La micropermanente come

danno biologico; Trib. Arezzo 18 luglio 1988, Foro it., Rep. 1989, voce

cit., n. 165; App. Firenze 9 settembre 1987, id., Rep. 1988, voce cit., n. 182.

Il Foro Italiano — 1997.

logico, da rivalutarsi secondo gli indici Istat e da ridursi in base

agli acconti già versati.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale la Sara

assicurazioni e incidentale il Costantini.

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 20 novembre

1993, accogliendo per quanto di ragione i due appelli, condan

nava in solido il Verrà e la Sara assicurazioni a pagare al Co

stantini la complessiva somma di lire 4.913.881 oltre rivaluta

zione e interessi. sulla somma rivalutata.

La corte di merito escludeva il danno patrimoniale da invali

dità permanente riconosciuto dai primi giudici sul rilievo che, in base alla consulenza tecnica espletata, la lieve «limitazione

per algor nei gradi estremi della flessione laterale» riscontrata

non poteva minimamente influire sull'attività «bancaria» del Co

stantini.

Riteneva altresì fondata l'esclusione del danno patrimoniale al Costantini per l'invalidità temporanea per avere costui conti

nuato per il corrispondente periodo a percepire lo stipendio.

Rilevava, però, che tale invalidità doveva essere considerata

sotto l'aspetto del danno biologico, liquidando a tale titolo la

somma di lire 4.044.000 complessivamente, da rivalutare.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Co

stantini sulla base di un unico motivo. Resiste la Sara assicura

zioni s.p.a. con controricorso. Questa corte, con ordinanza del

7 dicembre 1995, ha disposto l'integrazione del contraddittorio

nei confronti di Verrà Leopoldo, cui il ricorso non era stato

notificato. A tale incombente provvedeva ritualmente il Costan

tini. Il Verrà non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando vizi di motivazione, nonché violazione e falsa ap

plicazione degli art. 2043, 2056 e 1226 c.c., si duole che la sen

tenza impugnata abbia negato il risarcimento del danno patri moniale da invalidità permanente sotto due distinti profili.

Censura per un verso, sul piano della motivazione, che la

corte di merito abbia escluso che le sintomatologie riscontrate

dalla relazione di consulenza influissero in senso negativo sul

l'attività bancaria di esso Costantini, non considerando che esse

comportavano una limitazione della capacità di flessione latera

le del capo, con ripercussione sul braccio sinistro in corrispon denza delle ultime tre dita, e quindi una menomazione attinente

all'esecuzione di abituali movimenti quotidiani e non al compi mento di sforzi fisici anomali o di movimenti di particolare de

strezza, di guisa che era evidente l'incidenza della menomazione

sulla capacità lavorativa specifica. Censura per altro verso che la sentenza impugnata abbia con

traddetto il principio affermato in giurisprudenza, in base al

quale l'invalidità parziale permanente rende presumibile una in

fluenza negativa sulla percezione di particolari compensi per una

prestazione di lavoro più intensa del normale, o sull'ulteriore

sviluppo di carriera, o su una possibilità di lavoro alternativo, o può comunque richiedere l'impiego di uno sforzo maggior mente usurante per mantenere il precedente standard lavorati

vo, richiamando il precedente costituito dalla decisione di que sta corte n. 5033 del 1988 (Foro it., Rep. 1988 voce Danni civi

li, nn. 61, 68). Entrambe le censure sono infondate. Quanto alla prima, si

osserva che la corte di merito ha tenuto ben presenti le risultan

ze degli accertamenti peritali, attestanti che «tutti i movimenti

articolari al radiale cervicale» erano possibili tranne una «limi

tazione per algor nei gradi estremi della flessione laterale» e

che tutti i movimenti articolari degli arti superiori erano «con

servati senza ipomiotrofie né calo della forza», concludendo, in conformità alle conclusioni del consulente d'ufficio, che al

Costantini era residuata «una sindrome da postumi al rachide

cervicale da colpo di frusta in rachide verosimilmente cercivo

artrosico», con valutazione al cinque per cento dell'invalidità

permanente. Ciò premesso, è del tutto corretta l'affermazione che l'invali

dità permanente è risarcibile sul piano del danno patrimoniale

quando sia «specifica», incida cioè negativamente sull'attività

lavorativa. L'incapacità lavorativa generica attiene, infatti, alla

sfera del danno biologico (cfr., per tutte, Cass. 2932/95, id.,

Rep. 1995, voce cit., nn. 145, 160). Il ricorrente non ha peraltro contestato la correttezza di tale

principio in sé considerato, piuttosto censurando la decisione

impugnata per avere omesso di riconoscere che l'invalidità par

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3647 PARTE PRIMA 3648

ziale permanente, rendendo presumibile una influenza negativa sulla produzione del reddito, doveva considerarsi «specifica» per il fatto stesso che, rendendo più difficoltosa e dolorosa l'effet

tuazione di una serie di movimenti quotidiani abituali, anche

nel corso dell'attività lavorativa, non poteva non ripercuotersi sull'esercizio di questa.

Ora, premesso che l'accertamento di fatto compiuto dal giu dice di merito in ordine alla non incidenza in concreto della

menomazione accertata sull'attività di dirigente bancario del Co

stantini è adeguatamente motivato, deve del pari escludersi che

la motivazione sia affetta da errori di diritto.

Invero, per costante orientamento di questa corte, i postumi

permanenti di modesta entità (c.d. micropermanente) non si tra

ducono di norma in una proporzionale diminuzione della capa cità lavorativa specifica, incidendo quindi esclusivamente sulle

condizioni psicofisiche del soggetto, come menomazione della

salute considerata indipendentemente dai suoi riflessi sulla ca

pacità di guadagno, e quindi come danno biologico (cfr. Cass.

2515/95, id., Rep. 1995, voce cit., n. 133; 699/95, ibid., n.

134; 10539/94, id., Rep. 1994, voce cit., n. 170; 13013/93, id.,

Rep. 1993, voce cit., n. 136, ecc.). La presunzione di una proporzionale incidenza della meno

mazione sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, nel senso fatto palese, tra l'altro, dalla decisione richiamata dal

ricorrente, attiene alle situazioni lesive caratterizzate da invali

dità permanente di non modesta entità, per le quali soltanto

essa può avere un fondamento razionale, in base all'iq quod

plerumque accidit (cfr. Cass. 13013/93, cit., ecc.).

Sicché, la presunzione di influenza negativa della situazione

di invalidità parziale permanente sulla percezione di speciali com

pensi per una prestazione di lavoro più intensa del normale, o sull'ulteriore sviluppo di carriera, o su una possibilità di lavo

ro alternativo, o comunque sulla necessità di uno sforzo più usurante per mantenere il precedente standard lavorativo, non

può operare nell'ipotesi di c.d. micropermanenti le quali, per

converso, sono normalmente caratterizzate, in ragione della lo

ro modesta entità, dalla non incidenza sulla capacità lavorativa

specifica. E in tale categoria rientra certamente l'invalidità permanente

del cinque per cento riscontrata al Costantini.

Ciò non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale, ove

una influenza negativa sulle possibilità future di reddito in con

creto sussista. Senonché, ed è questa l'unica differenza rispetto alle situazioni di invalidità permanente di non modesta entità, tale influenza negativa va dedotta e provata, e non può essere

presunta. La sentenza impugnata una tale influenza ha motivatamente

escluso prendendo proprio in considerazione l'attività «banca

ria» svolta dal Costantini, che nessuna specifica circostanza aveva

dedotto e provato a riprova di una eventuale incidenza in con

creto dell'invalidità permanente subita sulle proprie capacità di

reddito o su una apprezzabile maggiore usura per l'attività la

vorativa da svolgere per il futuro; un siffatto accertamento ap

pare, quindi, adeguatamente motivato in relazione alla natura

ed entità delle lesioni ed esente da vizi logici e da errori di dirit

to, e si sottrae al sindacato di legittimità di questa corte.

Resta fermo peraltro che al Costantini è stato riconosciuto

e liquidato, anche per l'invalidità permanente, il danno biologi co, del quale un'ulteriore liquidazione a titolo di danno patri

moniale, per le considerazioni sopra esposte, verrebbe a costi

tuire un'inammissibile duplicazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Il Foro Italiano — 1997.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 29 no

vembre 1996, n. 10654; Pres. Sciolla Lagrange Pusterla, Est. Fancelli, P.M. Sepe (conci, diff.); Lombardi (Avv. Fi

noia, Tatriele) c. Scognamiglio (Avv. Valvini, Colonna).

Conferma Trib. Napoli 27 febbraio 1993.

Locazione — Pluralità di immobili locati unitariamente — Tra

sferimento separato in corso di locazione — Conseguenze (Cod.

civ., art. 817, 1602).

Nell'ipotesi di successione mortis causa di soggetti diversi nella

proprietà di più immobili locati unitariamente, il contratto

di locazione si scinde in tanti distinti rapporti quanti sono

gli eredi, i quali pertanto assumono, ciascuno per il bene di

propria competenza, la veste di locatori ai sensi degli art. 1599

e 1602 c.c., con la conseguenza che al termine del rapporto locatizio ciascuno di essi può agire al fine di far valere il

proprio autonomo diritto al rilascio della porzione acquista

ta, senza che si renda necessario integrare il contradditorio

nei confronti degli altri acquirenti-locatori. (1)

Svolgimento del processo. — Con sentenza del 27 febbraio

1993 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto da Lom

bardi Antonio e quello incidentale di Scognamiglio Teresa av

verso la sentenza 10 gennaio 1990 del locale pretore, il quale — decidendo sulla domanda di sfratto per finita locazione pro

posta dalla Scognamiglio in relazione ad un terraneo adibito

a falegnameria sito in S. Giorgio a Cremano — aveva, tra l'al

(1) La sentenza applica all'ipotesi della successione mortis causa il

principio secondo il quale il trasferimento a soggetti diversi della pro prietà di più beni locati unitariamente (così come di parti autonome e distinte di un unico bene locato) determina il frazionamento del con tratto di locazione in tanti distinti rapporti quanti sono i soggetti acqui renti, e ne fa discendere la conseguenza che, alla scadenza contrattuale, l'esercizio da parte di uno solo di essi dell'azione di rilascio del bene

per cessata locazione, avendo a fondamento un diritto autonomo ed

indipendente da quello degli altri locatori, non rende necessaria l'inte

grazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi. In questo senso, v. Cass. 8 aprile 1988, n. 2774, Foro it., 1988, I, 3605; e, prece dentemente, Cass. 17 novembre 1977, n. 5041, id., Rep. 1977, voce

Locazione, n. 69, che precisa che il principio non opera nel caso di alienazione dell'immobile locato per quote ideali, comportando ciò un contratto unico con pluralità di parti; 11 novembre 1976, n. 4164, id., Rep. 1976, voce cit., n. 55; 30 luglio 1963, n. 2168, id., Rep. 1963, voce cit., n. 126; 5 dicembre 1962, n. 3270, id., Rep. 1962, voce cit., n. 112. Non si rinvengono, precedenti contrari.

Giova, comunque, segnalare che la menzionata conseguenza viene fatta

operare esclusivamente alla scadenza contrattuale, sicché è da escludere che il singolo acquirente possa conseguile la risoluzione del rapporto in costanza di esso, qualora la prestazione originariamente fissata abbia carattere di indivisibilità ex art. 1316 c.c., in considerazione della fun zione unitaria assegnata dalle parti al contratto stesso; v., a tal proposi to, da ultimo, Cass. 11 aprile 1987, n. 3611, id., Rep. 1987, voce cit., n. 613. Per la possibilità del recesso di uno degli acquirenti prima della scadenza del contratto prorogato ex lege, v. Cass. 13 ottobre 1984, n.

5130, id., Rep. 1984, voce cit., n. 134.

V., inoltre, Pret. Roma 25 marzo 1986, id., Rep. 1989, voce cit., n. 674 (e Rass. equo canone, 1989, 56), secondo cui nel caso di locazio ne unitaria di più immobili il successivo pignoramento di uno di essi

comporta la scissione del contratto di locazione, con sostituzione per tale immobile al locatore escusso del custode giudiziario, al quale ulti mo sarebbe da attribuire la legittimazione all'esercizio delle azioni con trattuali (nella specie, l'intimazione di sfratto per morosità).

Sull'ipotesi di scissione della piena proprietà dell'immobile nel corso del rapporto locativo, con attribuzione della nuda proprietà e dell'usu frutto a soggetti diversi, v. Pret. Chieti 16 aprile 1992, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 117, nel senso che la qualità di locatore spetta all'u sufruttuario.

Sulla cessazione del vincolo di pertinenzialità riguardante l'autorimessa locata congiuntamente ad un appartamento e successivamente trasferita

separatamente da quest'ultimo, e sul connesso problema dell'attrazione nell'ambito della disciplina abitativa del rapporto relativo all'autorimessa, cfr. Cass. 8 aprile 1988, n. 2774, cit.; nonché Pret. Gallarate 20 luglio 1989, id., Rep. 1989, voce cit., n. 234.

Sulla legittimazione dell'acquirente dell'immobile di impugnare la sen tenza pronunciata nei confronti del suo dante causa e riguardante un diritto acquistato in virtù del trasferimento della proprietà del bene, v. Cass. 9 maggio 1991, n. 5164, id., Rep. 1991, voce cit., n. 136 (per esteso in Arch, locazioni, 1991, 499), dove si puntualizza che, salva

l'ipotesi dell'estromissione dal giudizio del precedente proprietario, an che quest'ultimo va citato nel giudizio d'appello.

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