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sezione III civile; sentenza 21 dicembre 1999, n. 14391; Pres. Giuliano, Est. Vittoria, P.M. Fedeli...

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sezione III civile; sentenza 21 dicembre 1999, n. 14391; Pres. Giuliano, Est. Vittoria, P.M. Fedeli (concl. conf.); Fondo edifici di culto c. Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia (Avv. Cartoni), Lombardo. Regolamento di competenza avverso Trib. Palermo 14 maggio 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 3 (MARZO 2000), pp. 779/780-783/784 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194820 . Accessed: 25/06/2014 04:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.25 on Wed, 25 Jun 2014 04:46:32 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 21 dicembre 1999, n. 14391; Pres. Giuliano, Est. Vittoria, P.M. Fedeli(concl. conf.); Fondo edifici di culto c. Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia (Avv.Cartoni), Lombardo. Regolamento di competenza avverso Trib. Palermo 14 maggio 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 3 (MARZO 2000), pp. 779/780-783/784Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194820 .

Accessed: 25/06/2014 04:46

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PARTE PRIMA

della 1. 27 luglio 1978 n. 392 o dall'art. 16 d.l. 2 ottobre 1981

n. 546, convertito dalla 1. 1° dicembre 1981 n. 692».

Dalla disposizione in esame e dalla tassativa indicazione dei

casi di esclusione dell'aumento, il ricorrente ricava l'inclusione

dei canoni locatizi per uso non abitativo (come nella specie) nel nuovo regime di rideterminazione. Osserva ancora che per l'utilizzazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio di

sponibile, la forma utilizzata per il trasferimento del godimento e della disponibilità a terzi è quella del contratto di locazione, con l'inevitabile conseguenza che la 1. 165/90 ed il connesso

decreto interministeriale vanno a sovrapporsi alla normativa ge nerale introdotta dalla citata 1. 392/78 con riferimento agli im

mobili destinati ad uso non abitativo, atteso che gli aumenti

in questione non si applicano, per espressa deroga normativa

«ai canoni per immobili concessi o locati per uso di alloggio», restando così evidente una scelta preferenziale del legislatore e

l'automatica sostituzione delle clausole convenzionali con dispo sizioni introdotte da norma imperativa.

Sul punto il Tribunale di Salerno, in sede di appello, ha così

argomentato:

a) che la locazione del camping, relativa ad un bene disponi bile dello Stato, era avvenuta iure privatorum, con applicazione della disciplina relativa alla 1. n. 392 del 1978 (che si occupa

degli immobili urbani con destinazione abitativa, non abitativa, mista o con particolare destinazione d'uso pubblico); che tale

possibilità di contratto era pacifica nella prassi e ritenuta valida

dalla Cassazione (Cass. 2513/84, Foro it., Rep. 1984, voce Lo

cazione, n. 558);

b) che il principio dell'eterointegrazione di cui all'art. 1339

c.c. può ritenersi operante solo se la norma esterna, vigente al tempo del contratto, ha carattere «inderogabile» e riguardi il regime giuridico del bene;

c) che se si dovesse accedere alla tesi dell'amministrazione

circa l'interpretazione del 5° comma dell'art. 12 d.l. cit., do

vrebbe eccepirsi di ufficio la questione di incostituzionalità per la violazione dell'art. 3 Cost.

A tali argomenti, condivisi dal giudice di appello, vengono

aggiunti altri di ordine logico sistematico, che inducono ad una

interpretazione restrittiva a secundum Constitutionem:

d) la legge, pur indicando, per la decorrenza delle proprie

disposizioni l'anno 1990, non prevede alcuna chiara disposizio ne per i contratti in corso e non afferma in modo specifico l'inserzione automatica delle clausole. Neppure la legge menzio

na espressamente i contratti, limitandosi a riferirsi «ad atti od

a situazioni di fatto». Il riferimento ai contratti (invece presente nel decreto) emerge dalla legge solo in via di esclusione, nel

momento in cui è prevista la non applicazione agli immobili

locati ad uso abitativo ai sensi della 1. n. 392 del 1978. La man

canza di espresse disposizioni che affrontino il problema dei

contratti in corso, stipulati iure privatorum, giustifica l'inter

pretazione restrittiva della legge, da intendere come obbligato ria per i contraenti prima della stipula o del rinnovo del contratto;

e) la lesione dei diritti soggettivi derivanti dalla libera con trattazione alle parti contraenti, ed in particolare di quel diritto alla certezza del canone e del suo regime per la durata contrat tuale (diritto che è posto nell'interesse di entrambe le parti e che attiene all'equilibrio del rapporto sinallagmatico ed all'ele mento causale della ragione dell'affare) non può avvenire in via implicita o per via di interpretazione, nel momento in cui la legge considera in modo indifferenziato situazioni molto di verse (beni del demanio, del patrimonio disponibile e indisponi bile, concessioni, atti e situazioni di fatto) e non indica in modo

specifico che le nuove previsioni si applicano anche ai contratti

già stipulati. A tali argomenti aggiunge infine il controricorrente (con de

duzione avanzata anche nella fase del merito) che il provvedi mento del decreto legge convertito, ed avente natura regola mentare, è stato annullato con sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche confermata dalle sezioni unite civili (Cass. 28 novembre 1994, n. 10124, id., Rep. 1995, voce Legge, n.

93) per la violazione dell'art. 17 1. 23 agosto 1988 n. 400, non risultando osservato il modello procedimentale ivi previsto.

Tale ultimo argomento, condiviso anche dal procuratore ge nerale, ha un carattere risolutivo, essendo pacifico che l'annul lamento dei regolamenti abbia efficacia erga omnes e sia effica ce per tutti i potenziali destinatari delle sue disposizioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 749/88, id., Rep. 1989, voce Giustizia am

II Foro Italiano — 2000.

ministratila, n. 874), sicché anche sotto tale profilo il richiesto

aumento del canone, sulla base del regolamento annullato, deve

ritenersi inefficace rispetto al rapporto in corso.

Fin qui il fascio delle argomentazioni a sostegno delle con

trapposte tesi.

Questa corte ritiene sostanzialmente corretta l'interpretazione data dai giudici del merito, ritenendo inoltre meritevole di con

siderazione l'eccezione di invalidazione del decreto ministeriale, sulla base della pregressa decisione di annullamento da parte del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che è organo giu risdizionale.

Quanto all'interpretazione data dai giudici del merito, si os

serva che essa tende ad una lettura costituzionale della norma, escludendone l'applicazione ai contratti di locazione in corso

per uso non abitativo, con i quali sono per buona parte regolati i rapporti, iure privatorum, tra privati e parte pubblica in rela

zione al patrimonio disponibile dello Stato. Una legge che pre tendesse di modificare unilateralmente, a favore di una parte

contrattuale, il contenuto del contratto o l'equilibrio sinallag

matico, e per giunta con effetti retroattivi, vulnererebbe non

solo le regole della par condicio che ispirano la negoziazione

privata, ma apparirebbe ingiusta (per la violazione dei criteri

di razionalità e di parità di trattamento, con la violazione degli art. 3 e 41 Cost.) creando situazioni contrattuali privilegiate. Inoltre la mancanza di una normativa transitoria e di una clau

sola espressa di retroattività rende evidente l'operatività della

regola del 1° comma dell'art. 11 preleggi («la legge. . . non ha

effetto retroattivo»). Ovviamente nulla impedisce alla parte pubblica, in sede di

rinnovazione del contratto, di esigere l'applicazione della nuova

disciplina o di non rinnovare il contratto alle precedenti con

dizioni. Quanto agli effetti dell'annullamento del decreto ministeria

le, avente natura regolamentare, non si tratta di «giudicato ester

no», essendo diverse le parti (cfr. Cass. n. 4393 del 1997, id.,

1998, I, 2204; n. 3607 del 1995, id., Rep. 1995, voce Lavoro

e previdenza (controversie), n. 279), ma di prendere atto della

pronuncia di annullamento dell'atto, con effetti estensivi conse

quenziali alla natura del regolamento che ha efficacia erga omnes, come più volte precisato dallo stesso Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 749 del 1988, cit.; sez. VI n. 187 del

1975, id., Rep. 1975, voce Impiegato dello Stato e pubblico, n. 1397) senza che sia necessaria un'ulteriore disapplicazione da parte di questa Suprema corte.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 21 di cembre 1999, n. 14391; Pres. Giuliano, Est. Vittoria, P.M. Fedeli (conci, conf.); Fondo edifici di culto c. Opera nazio

nale per il Mezzogiorno d'Italia (Avv. Cartoni), Lombardo.

Regolamento di competenza avverso Trib. Palermo 14 mag gio 1998.

Contratti agrari — Concessione in affitto ad un terzo — Oppo nibilità all'attore — Competenza della sezione specializzata

agraria (L. 3 maggio 1982 n. 203, norme sui contratti agrari, art. 47).

Appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria la controversia nella quale si deve stabilire se il rapporto sor to dal contratto agrario stipulato dal convenuto con un terzo sia opponibile all'attore. (1)

(1) Il Fondo edifici di culto conveniva per il rilascio davanti al giudi ce ordinario l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, a cui era stato concesso il fondo rustico, ed il detentore dello stesso che assume

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — 1.1. - Il Fondo edifici di culto

conveniva in giudizio Salvatore Lombardo e l'Opera nazionale

per il Mezzogiorno d'Italia.

Il fondo — nella citazione a comparire davanti al Tribunale

di Palermo, notificata tra il 25 ed il 26 settembre 1996 — si

affermava proprietario del compendio immobiliare denominato

Feudo Sagana sito nel comune di Giardinello e chiedeva che

il convenuto Lombardo fosse condannato a rilasciarlo oltre che

a risarcire i danni.

L'attore esponeva che il convenuto Lombardo deteneva senza

titolo una vasta estensione del Feudo Sagana. In una parte del

compendio era stato bensì immesso dall'opera. Ma siccome l'o

pera, cui gli immobili erano stati ceduti in uso, non aveva il

diritto di cederne ad altri il godimento, il contratto stipulato tra l'opera ed il Lombardo in violazione degli art. 1021 e 1024

c.c. non era opponibile al fondo. Su altra parte del compendio il convenuto aveva esteso il suo possesso in modo affatto abusivo.

Il fondo svolgeva una domanda anche contro l'opera e ne

chiedeva la condanna a restituire, a titolo di risarcimento del

danno, tutto quanto le era stato corrisposto dal Lombardo co

me canoni di affitto.

1.2. - Salvatore Lombardo si costituiva in giudizio, eccepiva il difetto di competenza del tribunale in composizione ordina

ria, resisteva all'accoglimento della domanda ed a sua volta pro

poneva domande riconvenzionali.

Quanto alla competenza, sosteneva che il contratto intercorso

con l'opera era un contratto agrario di affitto e che stabilire

se il contratto, oltre ad essere valido tra le parti, era efficace

nei confronti del fondo dava luogo ad una controversia in ma

teria di contratti agrari, conoscere della quale spettava alla se

zione specializzata agraria del tribunale.

Resistendo alla domanda, chiedeva fosse accertato che il di

ritto attribuito all'opera sul compendio consentiva a questa di

cederne il godimento a terzi ed in subordine domandava fosse

dichiarato che il contratto era stato validamente stipulato alme

no nei rapporti tra lui e l'opera.

Eccepiva inoltre che il diritto al risarcimento del danno era

prescritto. Come domande riconvenzionali chiedeva che il fondo fosse

va detenere il fondo senza titolo. Il detentore aveva eccepito che il fon do gli era stato concesso in affitto dall'opera.

Il tribunale adito riteneva per il rilascio la competenza della sezione

specializzata agraria. La sentenza ha richiamato la giurisprudenza che si era occupata di

casi analoghi. In un caso in cui il convenuto s'era difeso sostenendo di trovarsi sul fondo in base ad un contratto di affitto stipulato con il dante causa degli attori, era stata esclusa la competenza della sezione

specializzata agraria per via del mancato collegamento tra le parti che chiedevano la restituzione ed il terzo preteso affittante (Cass. 27 luglio 1993, n. 8383, Foro it., Rep. 1995, voce Contratti agrari, n. 244; 14

aprile 1977, n. 1412, id., Rep. 1977, voce cit., n. 315; 11 gennaio 1979, n. 215, id., Rep. 1979, voce cit., n. 253).

Cass. 13 aprile 1995, n. 4251, id., Rep. 1995, voce cit., n. 238, aveva invece ritenuto la competenza della sezione specializzata agraria in un caso in cui il convenuto sosteneva d'aver concluso un contratto agrario con persona che aveva agito come rappresentante dell'attore. Anche Cass. 23 maggio 1997, n. 4610, id., Rep. 1998, voce cit., nn. 195, 203, aveva ritenuto la competenza della sezione specializzata agraria in un caso in cui il convenuto aveva sostenuto di trovarsi sul fondo in base ad un contratto agrario stipulato con il precedente proprietario. E nello stesso senso aveva deciso Cass. 14 maggio 1990, n. 4145, id., Rep. 1990, voce cit., n. 234, in un caso in cui il contratto era stato concluso da un usufruttuario e si trattava di stabilire se, dopo l'estinzione dell'usu

frutto, era o no opponibile e per quale durata al proprietario il contratto. La sentenza riportata ha confermato la competenza della sezione spe

cializzata agraria ritenuta dal Tribunale di Palermo, affermando che

la competenza del giudice specializzato sussiste, non solo in ragione della domanda, ma anche delle eccezioni proposte dal convenuto, quando il giudice deve pronunciarsi circa la conclusione e la validità di un con

tratto agrario e relativamente alle conseguenze che da tale contratto

derivano per le parti in causa.

Ha sottolineato la sentenza riportata che lo stesso ricorrente non met

teva in discussione il fatto che all'origine della detenzione di almeno

una porzione dei terreni vi fosse un contratto agrario. D'altra parte, è stato osservato che a partire dall'entrata in vigore

della 1. 29/90, la competenza della sezione specializzata agraria non

dipende più dal fatto che venga in discussione l'applicazione delle nor

me sui contratti agrari, ma dal fatto che la controversia abbia ad ogget to un rapporto agrario.

Il Foro Italiano — 2000.

condannato a pagargli un indennizzo per i miglioramenti e che

l'opera, in caso di scioglimento del contratto, fosse condannata

in suo confronto al risarcimento dei danni.

1.3. - L'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia si costi

tuiva a sua volta in giudizio. Sosteneva che gli immobili erano stati restituiti nel 1983 e

che il diritto al risarcimento del danno era prescritto.

Sosteneva, ancora, che il diritto attribuitole sul compendio

comprendeva quello di cedere i terreni in godimento ad altri.

2. - Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 14 maggio 1998, ha affermato d'avere competenza a conoscere della domanda

di risarcimento del danno proposta in confronto dell'opera e

l'ha rigettata, dichiarando che il diritto era prescritto. Con la stessa sentenza ha dichiarato invece il proprio difetto

di competenza a conoscere delle domande proposte dal fondo

nei confronti di Salvatore Lombardo.

3. - La sentenza, comunicata al fondo il 4 giugno 1998, è

stata da questo impugnata con istanza di regolamento di com

petenza. Il ricorso, notificato alle altre parti il 3 luglio 1998, è stato

depositato il 22 luglio 1998.

L'opera ha depositato una memoria.

Motivi della decisione. — 1.1. - Il Tribunale di Palermo ha

dichiarato il proprio difetto di competenza, per avere ritenuto

che competente a conoscere della controversia tra il Fondo edi

fici di culto e Salvatore Lombardo sia la sezione specializzata

agraria, che non è stata peraltro indicata come giudice compe tente nel dispositivo.

Il principio di diritto formulato dal tribunale nel decidere si

può riassumere nei seguenti termini.

Se l'attore domanda il rilascio di un terreno agricolo a perso na che sostiene lo detenga senza titolo, quante volte il convenu

to eccepisce di detenere il terreno in base ad un contratto agra

rio, la controversia riguarda la materia dei contratti agrari. Ciò vale anche quando il convenuto sostiene d'aver stipulato

il contratto di affitto con un soggetto diverso dall'attore, alme

no tutte le volte che il convenuto chieda che il rapporto sorto

dal contratto sia dichiarato efficace anche in rapporto all'attore.

Se l'eccezione del convenuto, alla stregua dei documenti pro dotti dalle parti, non è a prima vista contraria a quanto da

essi risulta né è affatto priva di fondamento in diritto, la com

petenza a conoscere della controversia spetta alla sezione spe cializzata agraria.

Accertare se ricorrono le condizioni perché il rapporto sia

efficace tra convenuto e attore attiene al merito della contro

versia.

1.2. - Il fondo, nel ricorso, obietta che la questione da deci

dere per risolvere la controversia non ha alcuna attinenza con

la materia agraria e si sarebbe potuta identicamente riproporre se il contratto stipulato dall'opera con il Lombardo non avesse

riguardato un terreno agricolo e fosse stato quindi un contratto

di locazione.

Ciò che si tratta di decidere — osserva il ricorrente — è se

l'opera avesse o no, nei confronti del fondo, il potere di conclu

dere un contratto con cui i beni affidatile in uso venivano dati

in godimento ad altri.

L'opera aderisce alla tesi svolta nel ricorso e, come fa il fon

do, richiama a sostegno della competenza del tribunale in com

posizione ordinaria la sentenza di questa corte 27 luglio 1993, n. 8383 (Foro it., Rep. 1995, voce Contratti agrari, n. 244).

1.3. - Il pubblico ministero nelle sue conclusioni ha chiesto

sia dichiarata la competenza della sezione specializzata agraria. 2. - Il ricorso non è fondato.

Si deve statuire sulla questione di competenza, dichiarando

che conoscere della controversia insorta tra il Fondo edifici di

culto, Salvatore Lombardo e l'Opera nazionale per il Mezzo

giorno d'Italia spetta alla sezione specializzata agraria del Tri

bunale di Palermo.

3.1. - La corte ha in precedenza reso decisioni su questioni

analoghe a quella che è in discussione nel caso in esame.

A tali decisioni si sono in diverso modo richiamati le parti ed il tribunale.

Ne emerge un panorama giurisprudenziale in apparenza con

traddittorio ed invece riconducibile ad un'impostazione unitaria.

La sentenza 27 luglio 1993, n. 8383, cit. — in un caso in

cui il convenuto s'era difeso sostenendo di trovarsi sul fondo

in base ad un contratto di affitto stipulato con il dante causa

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PARTE PRIMA

degli attori — ha testualmente affermato: «. . . non appartiene alla competenza del giudice specializzato la controversia avente

ad oggetto la restituzione di un fondo, quando il contratto sia

stato stipulato con un terzo estraneo alla controversia, in quan to in mancanza di collegamento tra le parti che richiedono la

restituzione ed il terzo preteso affittante, è irrilevante, ai fini

della decisione, la eventuale sussistenza del rapporto agrario. Né per escludere l'applicazione di tale principio di competenza basta genericamente sostenere, come fa il ricorrente, che il con

tratto fu stipulato con un dante causa degli attori, senza ulte

riori precisazioni pur in presenza di contestazioni dei presunti aventi causa».

La decisione richiama come precedenti le sentenze 14 aprile

1977, n. 1412 (id., Rep. 1977, voce cit., n. 315), e 11 gennaio

1979, n. 215 (id., Rep. 1979, voce cit., n. 253). La sentenza 13 aprile 1995, n. 4251 (id., Rep. 1995, voce

cit., n. 238) — su cui si è soffermato il tribunale — ha invece

ritenuto la competenza della sezione specializzata agraria in un

caso in cui il convenuto sosteneva d'aver concluso un contratto

agrario con persona che aveva agito come rappresentante del

l'attore, il quale negava d'avergli conferito il relativo potere. La più recente sentenza 23 maggio 1997, n. 4610 (id., Rep.

1998, voce cit., nn. 195, 203) — in un caso in cui il convenuto

aveva sostenuto di trovarsi nel fondo in base ad un contratto

agrario stipulato con il precedente proprietario — ha affermato

la competenza della sezione specializzata agraria, dopo aver os

servato che quando si discute di opponibilità del contratto agra rio al nuovo proprietario si fa una questione che attiene pur

sempre alla sua esistenza.

Nello stesso senso aveva in precedenza deciso la sentenza 14

maggio 1990, n. 4145 (id., Rep. 1990, voce cit., n. 234), in

un caso in cui il contratto era stato concluso da un usufruttua

rio e si trattava di stabilire se, dopo l'estinzione dell'usufrutto, era o no opponibile e per quale durata al proprietario.

Il senso complessivo della giurisprudenza richiamata è quello

per cui la controversia appartiene alla competenza della sezione

specializzata agraria, quando si tratta di stabilire se il rapporto sorto dal contratto agrario stipulato dal convenuto con un terzo

si è sin dal suo inizio stabilito con l'attore o perdura con que

sto, dopo che l'attore è subentrato nella titolarità del diritto

in base al quale il terzo possedeva il terreno ed aveva concluso

il contratto.

Questo indirizzo deve essere confermato.

3.2. - L'art. 9 1. 14 febbraio 1990 n. 29 dispone che tutte

le controversie in materia di contratti agrari sono di competen za delle sezioni specializzate agrarie di cui alla 1. 2 marzo 1963

n. 320.

La competenza della sezione specializzata agraria sussiste quan do, non solo in ragione della domanda, ma anche delle eccezio

ni proposte dal convenuto, il giudice deve pronunciare circa la

conclusione e la validità di un contratto agrario e relativamente alle conseguenze che da tale contratto derivano per le parti del

la causa.

Il ricorrente non mette in discussione il fatto che all'origine della detenzione di almeno una porzione dei terreni sia un con

tratto agrario. Si deve d'altra parte convenire con il tribunale sul punto che,

in questo giudizio, non può essere ritenuta evidente, già in base

ad accertamento sommario, la soluzione della questione che con

cerne l'estensione del diritto a suo tempo attribuito all'opera

per il godimento del compendio: il giudicato intervenuto sul

punto in altro processo tra fondo ed opera non aveva avuto

riguardo all'insieme di beni immobili di cui si discute nel pre sente caso né si era incentrato sul punto se il diritto attribuito

all'opera per il godimento dei beni assegnatile comprendesse od

escludesse la facoltà di cederne a sua volta il godimento a terzi

con contratti agrari. Ed allora, ha riguardo al rapporto agrario sorto in base a

tale contratto stabilire, nei rapporti tra il fondo ed il convenu

to, se quest'ultimo ha diritto e sino a quando ha diritto di con

tinuare a detenere i terreni, in tutto o in parte, perché il fondo ha l'obbligo di rispettare il contratto nonostante che l'opera

gli abbia riconsegnato i terreni; come ha riguardo al rapporto

agrario sorto in base al contratto stabilire, nei rapporti tra l'o

pera ed il convenuto, quali diritti egli possa vantare nei con

fronti della stessa opera, se il fondo non avesse invece l'obbligo di rispettare il contratto.

Il Foro Italiano — 2000.

E questo è il contenuto che ha assunto la controversia in se

guito alle eccezioni del convenuto.

Non importa, per contro, che, l'unica o principale questione da decidere consista nell'accertare il contenuto del diritto che

all'opera era stato a suo tempo attribuito sui fondi.

Invero, la competenza delle sezioni specializzate agrarie, a par tire dall'entrata in vigore della 1. 14 febbraio 1990 n. 29, non

dipende più dal fatto che venga in discussione l'applicazione di norme sui contratti agrari, ma dal fatto che la controversia

abbia ad oggetto un rapporto agrario.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 11 dicem

bre 1999, n. 13868; Pres. Rocchi, Est. Marziale, P.M. Ca

fiero (conci, diff.); Lofiego (Aw. Costanza, Lebotti) c. Min.

finanze. Cassa Comm. trib. reg. Basilicata 28 gennaio 1997.

Valore aggiunto (imposta sul) — Dichiarazione — Omessa sot

toscrizione — Nullità — Esclusione (D.p.r. 26 ottobre 1972

n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiun

to, art. 37).

Prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art.

37 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 dall'art. 11 d.leg. 9 luglio 1997 n. 241, deve escludersi che la dichiarazione annuale Iva

presentata dal contribuente priva di sottoscrizione fosse giuri dicamente inesistente (o comunque nulla) e che, conseguente

mente, la richiesta di rimborso delle somme versate in eccesso

fosse, per tale ragione, radicalmente ed irrimediabilmente pri va di effetti. (1)

(1) La Suprema corte si pone in consapevole e motivato contrasto con la sua precedente giurisprudenza che voleva la radicale nullità (od inesistenza) della dichiarazione Iva non sottoscritta e, con essa, la per dita del diritto al rimborso richiesto con questa (in tali termini, v. Cass. 21 luglio 1995, n. 7957, Foro it., Rep. 1995, voce Valore aggiunto (im posta), n. 305, ove, sul rilievo dell'inesistenza della dichiarazione Iva non sottoscritta, si esclude l'applicabilità della 1. 22 dicembre 1980 n.

882, sulla sanatoria delle irregolarità formali; analogamente, Cass. 1°

giugno 1995, n. 6146, ibid., n. 306, e Fisco, 1995, 7343, con nota di

Barbone; 20 luglio 1994, n. 6764, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n.

249, e Riv. giur. trib., 1994, 1078, con nota di D. Stevanato, Dichia razione Iva non sottoscritta tra «nullità» e sanatoria, e Bollettino trib., 1994, 1531, con nota di Giordano, per la quale la stessa dichiarazione non può essere sanata dalla successiva presentazione di una dichiarazio ne integrativa di condono — nella specie, ai sensi del d.I. 429/82 —, regolarmente firmata. La linea rigorista è sposata anche da Comm. trib. centrale 11 novembre 1996, n. 5539, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 432, per la quale la dichiarazione Iva non sottoscritta dal contribuen te si considera, ex art. 37, 1° comma, d.p.r. n. 633 del 1972, come non presentata e il relativo credito in essa risultante viene ritenuto inesi stente; analogamente, Comm. trib. II grado Bologna 26 gennaio 1995, id., Rep. 1995, voce cit., n. 307; Comm. trib. centrale 3 agosto 1994, n. 2873, id., Rep. 1994, voce cit., n. 250, e Rass. trib., 1994, 1622, con nota di R. Lupi, La dichiarazione Iva non sottoscritta tra giuri sprudenza sbrigativa e legislazione innovativa; Comm. trib. II grado Piacenza 16 novembre 1993, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 251).

Nella giurisprudenza tributaria, l'orientamento espresso dall'odierna sentenza è condivisa da Comm. trib. centrale 25 maggio 1998, n. 2795, id., Rep. 1998, voce cit., n. 433, ad avviso della quale l'omessa sotto scrizione della dichiarazione non può dar luogo a nullità insanabile del la pretesa di rimborso, ma va ritenuta improcedibile fino a quando il contribuente non l'abbia regolarizzata con la sottoscrizione a seguito di invito dell'ufficio (nella specie, anche quest'ultima operazione è stata ritenuta inutile atteso che la riferibilità della dichiarazione alla società contribuente risultava evidente dall'essere la dichiarazione sottoscritta da un socio della stessa, con adesione successiva del rappresentante le

gale, socio liquidatore) e da Comm. trib. centrale 30 gennaio 1998, n. 336, ibid., n. 564; nonché da Comm. trib. reg. Toscana 15 settembre 1997 (due), ibid., n. 434; Comm. trib. prov. Trieste 10 settembre 1997, ibid., n. 435, e Fisco, 1998, 5882, con nota di Caputi; Comm. trib.

prov. Trento 4 novembre 1996, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 433, e Dir. e pratica trib., 1997, II, 547, con nota di A. Leppi, Omessa sotto

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