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sezione III civile; sentenza 21 dicembre 1999, n. 14391; Pres. Giuliano, Est. Vittoria, P.M. Fedeli(concl. conf.); Fondo edifici di culto c. Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia (Avv.Cartoni), Lombardo. Regolamento di competenza avverso Trib. Palermo 14 maggio 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 3 (MARZO 2000), pp. 779/780-783/784Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194820 .
Accessed: 25/06/2014 04:46
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PARTE PRIMA
della 1. 27 luglio 1978 n. 392 o dall'art. 16 d.l. 2 ottobre 1981
n. 546, convertito dalla 1. 1° dicembre 1981 n. 692».
Dalla disposizione in esame e dalla tassativa indicazione dei
casi di esclusione dell'aumento, il ricorrente ricava l'inclusione
dei canoni locatizi per uso non abitativo (come nella specie) nel nuovo regime di rideterminazione. Osserva ancora che per l'utilizzazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio di
sponibile, la forma utilizzata per il trasferimento del godimento e della disponibilità a terzi è quella del contratto di locazione, con l'inevitabile conseguenza che la 1. 165/90 ed il connesso
decreto interministeriale vanno a sovrapporsi alla normativa ge nerale introdotta dalla citata 1. 392/78 con riferimento agli im
mobili destinati ad uso non abitativo, atteso che gli aumenti
in questione non si applicano, per espressa deroga normativa
«ai canoni per immobili concessi o locati per uso di alloggio», restando così evidente una scelta preferenziale del legislatore e
l'automatica sostituzione delle clausole convenzionali con dispo sizioni introdotte da norma imperativa.
Sul punto il Tribunale di Salerno, in sede di appello, ha così
argomentato:
a) che la locazione del camping, relativa ad un bene disponi bile dello Stato, era avvenuta iure privatorum, con applicazione della disciplina relativa alla 1. n. 392 del 1978 (che si occupa
degli immobili urbani con destinazione abitativa, non abitativa, mista o con particolare destinazione d'uso pubblico); che tale
possibilità di contratto era pacifica nella prassi e ritenuta valida
dalla Cassazione (Cass. 2513/84, Foro it., Rep. 1984, voce Lo
cazione, n. 558);
b) che il principio dell'eterointegrazione di cui all'art. 1339
c.c. può ritenersi operante solo se la norma esterna, vigente al tempo del contratto, ha carattere «inderogabile» e riguardi il regime giuridico del bene;
c) che se si dovesse accedere alla tesi dell'amministrazione
circa l'interpretazione del 5° comma dell'art. 12 d.l. cit., do
vrebbe eccepirsi di ufficio la questione di incostituzionalità per la violazione dell'art. 3 Cost.
A tali argomenti, condivisi dal giudice di appello, vengono
aggiunti altri di ordine logico sistematico, che inducono ad una
interpretazione restrittiva a secundum Constitutionem:
d) la legge, pur indicando, per la decorrenza delle proprie
disposizioni l'anno 1990, non prevede alcuna chiara disposizio ne per i contratti in corso e non afferma in modo specifico l'inserzione automatica delle clausole. Neppure la legge menzio
na espressamente i contratti, limitandosi a riferirsi «ad atti od
a situazioni di fatto». Il riferimento ai contratti (invece presente nel decreto) emerge dalla legge solo in via di esclusione, nel
momento in cui è prevista la non applicazione agli immobili
locati ad uso abitativo ai sensi della 1. n. 392 del 1978. La man
canza di espresse disposizioni che affrontino il problema dei
contratti in corso, stipulati iure privatorum, giustifica l'inter
pretazione restrittiva della legge, da intendere come obbligato ria per i contraenti prima della stipula o del rinnovo del contratto;
e) la lesione dei diritti soggettivi derivanti dalla libera con trattazione alle parti contraenti, ed in particolare di quel diritto alla certezza del canone e del suo regime per la durata contrat tuale (diritto che è posto nell'interesse di entrambe le parti e che attiene all'equilibrio del rapporto sinallagmatico ed all'ele mento causale della ragione dell'affare) non può avvenire in via implicita o per via di interpretazione, nel momento in cui la legge considera in modo indifferenziato situazioni molto di verse (beni del demanio, del patrimonio disponibile e indisponi bile, concessioni, atti e situazioni di fatto) e non indica in modo
specifico che le nuove previsioni si applicano anche ai contratti
già stipulati. A tali argomenti aggiunge infine il controricorrente (con de
duzione avanzata anche nella fase del merito) che il provvedi mento del decreto legge convertito, ed avente natura regola mentare, è stato annullato con sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche confermata dalle sezioni unite civili (Cass. 28 novembre 1994, n. 10124, id., Rep. 1995, voce Legge, n.
93) per la violazione dell'art. 17 1. 23 agosto 1988 n. 400, non risultando osservato il modello procedimentale ivi previsto.
Tale ultimo argomento, condiviso anche dal procuratore ge nerale, ha un carattere risolutivo, essendo pacifico che l'annul lamento dei regolamenti abbia efficacia erga omnes e sia effica ce per tutti i potenziali destinatari delle sue disposizioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 749/88, id., Rep. 1989, voce Giustizia am
II Foro Italiano — 2000.
ministratila, n. 874), sicché anche sotto tale profilo il richiesto
aumento del canone, sulla base del regolamento annullato, deve
ritenersi inefficace rispetto al rapporto in corso.
Fin qui il fascio delle argomentazioni a sostegno delle con
trapposte tesi.
Questa corte ritiene sostanzialmente corretta l'interpretazione data dai giudici del merito, ritenendo inoltre meritevole di con
siderazione l'eccezione di invalidazione del decreto ministeriale, sulla base della pregressa decisione di annullamento da parte del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che è organo giu risdizionale.
Quanto all'interpretazione data dai giudici del merito, si os
serva che essa tende ad una lettura costituzionale della norma, escludendone l'applicazione ai contratti di locazione in corso
per uso non abitativo, con i quali sono per buona parte regolati i rapporti, iure privatorum, tra privati e parte pubblica in rela
zione al patrimonio disponibile dello Stato. Una legge che pre tendesse di modificare unilateralmente, a favore di una parte
contrattuale, il contenuto del contratto o l'equilibrio sinallag
matico, e per giunta con effetti retroattivi, vulnererebbe non
solo le regole della par condicio che ispirano la negoziazione
privata, ma apparirebbe ingiusta (per la violazione dei criteri
di razionalità e di parità di trattamento, con la violazione degli art. 3 e 41 Cost.) creando situazioni contrattuali privilegiate. Inoltre la mancanza di una normativa transitoria e di una clau
sola espressa di retroattività rende evidente l'operatività della
regola del 1° comma dell'art. 11 preleggi («la legge. . . non ha
effetto retroattivo»). Ovviamente nulla impedisce alla parte pubblica, in sede di
rinnovazione del contratto, di esigere l'applicazione della nuova
disciplina o di non rinnovare il contratto alle precedenti con
dizioni. Quanto agli effetti dell'annullamento del decreto ministeria
le, avente natura regolamentare, non si tratta di «giudicato ester
no», essendo diverse le parti (cfr. Cass. n. 4393 del 1997, id.,
1998, I, 2204; n. 3607 del 1995, id., Rep. 1995, voce Lavoro
e previdenza (controversie), n. 279), ma di prendere atto della
pronuncia di annullamento dell'atto, con effetti estensivi conse
quenziali alla natura del regolamento che ha efficacia erga omnes, come più volte precisato dallo stesso Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 749 del 1988, cit.; sez. VI n. 187 del
1975, id., Rep. 1975, voce Impiegato dello Stato e pubblico, n. 1397) senza che sia necessaria un'ulteriore disapplicazione da parte di questa Suprema corte.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 21 di cembre 1999, n. 14391; Pres. Giuliano, Est. Vittoria, P.M. Fedeli (conci, conf.); Fondo edifici di culto c. Opera nazio
nale per il Mezzogiorno d'Italia (Avv. Cartoni), Lombardo.
Regolamento di competenza avverso Trib. Palermo 14 mag gio 1998.
Contratti agrari — Concessione in affitto ad un terzo — Oppo nibilità all'attore — Competenza della sezione specializzata
agraria (L. 3 maggio 1982 n. 203, norme sui contratti agrari, art. 47).
Appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria la controversia nella quale si deve stabilire se il rapporto sor to dal contratto agrario stipulato dal convenuto con un terzo sia opponibile all'attore. (1)
(1) Il Fondo edifici di culto conveniva per il rilascio davanti al giudi ce ordinario l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, a cui era stato concesso il fondo rustico, ed il detentore dello stesso che assume
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — 1.1. - Il Fondo edifici di culto
conveniva in giudizio Salvatore Lombardo e l'Opera nazionale
per il Mezzogiorno d'Italia.
Il fondo — nella citazione a comparire davanti al Tribunale
di Palermo, notificata tra il 25 ed il 26 settembre 1996 — si
affermava proprietario del compendio immobiliare denominato
Feudo Sagana sito nel comune di Giardinello e chiedeva che
il convenuto Lombardo fosse condannato a rilasciarlo oltre che
a risarcire i danni.
L'attore esponeva che il convenuto Lombardo deteneva senza
titolo una vasta estensione del Feudo Sagana. In una parte del
compendio era stato bensì immesso dall'opera. Ma siccome l'o
pera, cui gli immobili erano stati ceduti in uso, non aveva il
diritto di cederne ad altri il godimento, il contratto stipulato tra l'opera ed il Lombardo in violazione degli art. 1021 e 1024
c.c. non era opponibile al fondo. Su altra parte del compendio il convenuto aveva esteso il suo possesso in modo affatto abusivo.
Il fondo svolgeva una domanda anche contro l'opera e ne
chiedeva la condanna a restituire, a titolo di risarcimento del
danno, tutto quanto le era stato corrisposto dal Lombardo co
me canoni di affitto.
1.2. - Salvatore Lombardo si costituiva in giudizio, eccepiva il difetto di competenza del tribunale in composizione ordina
ria, resisteva all'accoglimento della domanda ed a sua volta pro
poneva domande riconvenzionali.
Quanto alla competenza, sosteneva che il contratto intercorso
con l'opera era un contratto agrario di affitto e che stabilire
se il contratto, oltre ad essere valido tra le parti, era efficace
nei confronti del fondo dava luogo ad una controversia in ma
teria di contratti agrari, conoscere della quale spettava alla se
zione specializzata agraria del tribunale.
Resistendo alla domanda, chiedeva fosse accertato che il di
ritto attribuito all'opera sul compendio consentiva a questa di
cederne il godimento a terzi ed in subordine domandava fosse
dichiarato che il contratto era stato validamente stipulato alme
no nei rapporti tra lui e l'opera.
Eccepiva inoltre che il diritto al risarcimento del danno era
prescritto. Come domande riconvenzionali chiedeva che il fondo fosse
va detenere il fondo senza titolo. Il detentore aveva eccepito che il fon do gli era stato concesso in affitto dall'opera.
Il tribunale adito riteneva per il rilascio la competenza della sezione
specializzata agraria. La sentenza ha richiamato la giurisprudenza che si era occupata di
casi analoghi. In un caso in cui il convenuto s'era difeso sostenendo di trovarsi sul fondo in base ad un contratto di affitto stipulato con il dante causa degli attori, era stata esclusa la competenza della sezione
specializzata agraria per via del mancato collegamento tra le parti che chiedevano la restituzione ed il terzo preteso affittante (Cass. 27 luglio 1993, n. 8383, Foro it., Rep. 1995, voce Contratti agrari, n. 244; 14
aprile 1977, n. 1412, id., Rep. 1977, voce cit., n. 315; 11 gennaio 1979, n. 215, id., Rep. 1979, voce cit., n. 253).
Cass. 13 aprile 1995, n. 4251, id., Rep. 1995, voce cit., n. 238, aveva invece ritenuto la competenza della sezione specializzata agraria in un caso in cui il convenuto sosteneva d'aver concluso un contratto agrario con persona che aveva agito come rappresentante dell'attore. Anche Cass. 23 maggio 1997, n. 4610, id., Rep. 1998, voce cit., nn. 195, 203, aveva ritenuto la competenza della sezione specializzata agraria in un caso in cui il convenuto aveva sostenuto di trovarsi sul fondo in base ad un contratto agrario stipulato con il precedente proprietario. E nello stesso senso aveva deciso Cass. 14 maggio 1990, n. 4145, id., Rep. 1990, voce cit., n. 234, in un caso in cui il contratto era stato concluso da un usufruttuario e si trattava di stabilire se, dopo l'estinzione dell'usu
frutto, era o no opponibile e per quale durata al proprietario il contratto. La sentenza riportata ha confermato la competenza della sezione spe
cializzata agraria ritenuta dal Tribunale di Palermo, affermando che
la competenza del giudice specializzato sussiste, non solo in ragione della domanda, ma anche delle eccezioni proposte dal convenuto, quando il giudice deve pronunciarsi circa la conclusione e la validità di un con
tratto agrario e relativamente alle conseguenze che da tale contratto
derivano per le parti in causa.
Ha sottolineato la sentenza riportata che lo stesso ricorrente non met
teva in discussione il fatto che all'origine della detenzione di almeno
una porzione dei terreni vi fosse un contratto agrario. D'altra parte, è stato osservato che a partire dall'entrata in vigore
della 1. 29/90, la competenza della sezione specializzata agraria non
dipende più dal fatto che venga in discussione l'applicazione delle nor
me sui contratti agrari, ma dal fatto che la controversia abbia ad ogget to un rapporto agrario.
Il Foro Italiano — 2000.
condannato a pagargli un indennizzo per i miglioramenti e che
l'opera, in caso di scioglimento del contratto, fosse condannata
in suo confronto al risarcimento dei danni.
1.3. - L'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia si costi
tuiva a sua volta in giudizio. Sosteneva che gli immobili erano stati restituiti nel 1983 e
che il diritto al risarcimento del danno era prescritto.
Sosteneva, ancora, che il diritto attribuitole sul compendio
comprendeva quello di cedere i terreni in godimento ad altri.
2. - Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 14 maggio 1998, ha affermato d'avere competenza a conoscere della domanda
di risarcimento del danno proposta in confronto dell'opera e
l'ha rigettata, dichiarando che il diritto era prescritto. Con la stessa sentenza ha dichiarato invece il proprio difetto
di competenza a conoscere delle domande proposte dal fondo
nei confronti di Salvatore Lombardo.
3. - La sentenza, comunicata al fondo il 4 giugno 1998, è
stata da questo impugnata con istanza di regolamento di com
petenza. Il ricorso, notificato alle altre parti il 3 luglio 1998, è stato
depositato il 22 luglio 1998.
L'opera ha depositato una memoria.
Motivi della decisione. — 1.1. - Il Tribunale di Palermo ha
dichiarato il proprio difetto di competenza, per avere ritenuto
che competente a conoscere della controversia tra il Fondo edi
fici di culto e Salvatore Lombardo sia la sezione specializzata
agraria, che non è stata peraltro indicata come giudice compe tente nel dispositivo.
Il principio di diritto formulato dal tribunale nel decidere si
può riassumere nei seguenti termini.
Se l'attore domanda il rilascio di un terreno agricolo a perso na che sostiene lo detenga senza titolo, quante volte il convenu
to eccepisce di detenere il terreno in base ad un contratto agra
rio, la controversia riguarda la materia dei contratti agrari. Ciò vale anche quando il convenuto sostiene d'aver stipulato
il contratto di affitto con un soggetto diverso dall'attore, alme
no tutte le volte che il convenuto chieda che il rapporto sorto
dal contratto sia dichiarato efficace anche in rapporto all'attore.
Se l'eccezione del convenuto, alla stregua dei documenti pro dotti dalle parti, non è a prima vista contraria a quanto da
essi risulta né è affatto priva di fondamento in diritto, la com
petenza a conoscere della controversia spetta alla sezione spe cializzata agraria.
Accertare se ricorrono le condizioni perché il rapporto sia
efficace tra convenuto e attore attiene al merito della contro
versia.
1.2. - Il fondo, nel ricorso, obietta che la questione da deci
dere per risolvere la controversia non ha alcuna attinenza con
la materia agraria e si sarebbe potuta identicamente riproporre se il contratto stipulato dall'opera con il Lombardo non avesse
riguardato un terreno agricolo e fosse stato quindi un contratto
di locazione.
Ciò che si tratta di decidere — osserva il ricorrente — è se
l'opera avesse o no, nei confronti del fondo, il potere di conclu
dere un contratto con cui i beni affidatile in uso venivano dati
in godimento ad altri.
L'opera aderisce alla tesi svolta nel ricorso e, come fa il fon
do, richiama a sostegno della competenza del tribunale in com
posizione ordinaria la sentenza di questa corte 27 luglio 1993, n. 8383 (Foro it., Rep. 1995, voce Contratti agrari, n. 244).
1.3. - Il pubblico ministero nelle sue conclusioni ha chiesto
sia dichiarata la competenza della sezione specializzata agraria. 2. - Il ricorso non è fondato.
Si deve statuire sulla questione di competenza, dichiarando
che conoscere della controversia insorta tra il Fondo edifici di
culto, Salvatore Lombardo e l'Opera nazionale per il Mezzo
giorno d'Italia spetta alla sezione specializzata agraria del Tri
bunale di Palermo.
3.1. - La corte ha in precedenza reso decisioni su questioni
analoghe a quella che è in discussione nel caso in esame.
A tali decisioni si sono in diverso modo richiamati le parti ed il tribunale.
Ne emerge un panorama giurisprudenziale in apparenza con
traddittorio ed invece riconducibile ad un'impostazione unitaria.
La sentenza 27 luglio 1993, n. 8383, cit. — in un caso in
cui il convenuto s'era difeso sostenendo di trovarsi sul fondo
in base ad un contratto di affitto stipulato con il dante causa
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PARTE PRIMA
degli attori — ha testualmente affermato: «. . . non appartiene alla competenza del giudice specializzato la controversia avente
ad oggetto la restituzione di un fondo, quando il contratto sia
stato stipulato con un terzo estraneo alla controversia, in quan to in mancanza di collegamento tra le parti che richiedono la
restituzione ed il terzo preteso affittante, è irrilevante, ai fini
della decisione, la eventuale sussistenza del rapporto agrario. Né per escludere l'applicazione di tale principio di competenza basta genericamente sostenere, come fa il ricorrente, che il con
tratto fu stipulato con un dante causa degli attori, senza ulte
riori precisazioni pur in presenza di contestazioni dei presunti aventi causa».
La decisione richiama come precedenti le sentenze 14 aprile
1977, n. 1412 (id., Rep. 1977, voce cit., n. 315), e 11 gennaio
1979, n. 215 (id., Rep. 1979, voce cit., n. 253). La sentenza 13 aprile 1995, n. 4251 (id., Rep. 1995, voce
cit., n. 238) — su cui si è soffermato il tribunale — ha invece
ritenuto la competenza della sezione specializzata agraria in un
caso in cui il convenuto sosteneva d'aver concluso un contratto
agrario con persona che aveva agito come rappresentante del
l'attore, il quale negava d'avergli conferito il relativo potere. La più recente sentenza 23 maggio 1997, n. 4610 (id., Rep.
1998, voce cit., nn. 195, 203) — in un caso in cui il convenuto
aveva sostenuto di trovarsi nel fondo in base ad un contratto
agrario stipulato con il precedente proprietario — ha affermato
la competenza della sezione specializzata agraria, dopo aver os
servato che quando si discute di opponibilità del contratto agra rio al nuovo proprietario si fa una questione che attiene pur
sempre alla sua esistenza.
Nello stesso senso aveva in precedenza deciso la sentenza 14
maggio 1990, n. 4145 (id., Rep. 1990, voce cit., n. 234), in
un caso in cui il contratto era stato concluso da un usufruttua
rio e si trattava di stabilire se, dopo l'estinzione dell'usufrutto, era o no opponibile e per quale durata al proprietario.
Il senso complessivo della giurisprudenza richiamata è quello
per cui la controversia appartiene alla competenza della sezione
specializzata agraria, quando si tratta di stabilire se il rapporto sorto dal contratto agrario stipulato dal convenuto con un terzo
si è sin dal suo inizio stabilito con l'attore o perdura con que
sto, dopo che l'attore è subentrato nella titolarità del diritto
in base al quale il terzo possedeva il terreno ed aveva concluso
il contratto.
Questo indirizzo deve essere confermato.
3.2. - L'art. 9 1. 14 febbraio 1990 n. 29 dispone che tutte
le controversie in materia di contratti agrari sono di competen za delle sezioni specializzate agrarie di cui alla 1. 2 marzo 1963
n. 320.
La competenza della sezione specializzata agraria sussiste quan do, non solo in ragione della domanda, ma anche delle eccezio
ni proposte dal convenuto, il giudice deve pronunciare circa la
conclusione e la validità di un contratto agrario e relativamente alle conseguenze che da tale contratto derivano per le parti del
la causa.
Il ricorrente non mette in discussione il fatto che all'origine della detenzione di almeno una porzione dei terreni sia un con
tratto agrario. Si deve d'altra parte convenire con il tribunale sul punto che,
in questo giudizio, non può essere ritenuta evidente, già in base
ad accertamento sommario, la soluzione della questione che con
cerne l'estensione del diritto a suo tempo attribuito all'opera
per il godimento del compendio: il giudicato intervenuto sul
punto in altro processo tra fondo ed opera non aveva avuto
riguardo all'insieme di beni immobili di cui si discute nel pre sente caso né si era incentrato sul punto se il diritto attribuito
all'opera per il godimento dei beni assegnatile comprendesse od
escludesse la facoltà di cederne a sua volta il godimento a terzi
con contratti agrari. Ed allora, ha riguardo al rapporto agrario sorto in base a
tale contratto stabilire, nei rapporti tra il fondo ed il convenu
to, se quest'ultimo ha diritto e sino a quando ha diritto di con
tinuare a detenere i terreni, in tutto o in parte, perché il fondo ha l'obbligo di rispettare il contratto nonostante che l'opera
gli abbia riconsegnato i terreni; come ha riguardo al rapporto
agrario sorto in base al contratto stabilire, nei rapporti tra l'o
pera ed il convenuto, quali diritti egli possa vantare nei con
fronti della stessa opera, se il fondo non avesse invece l'obbligo di rispettare il contratto.
Il Foro Italiano — 2000.
E questo è il contenuto che ha assunto la controversia in se
guito alle eccezioni del convenuto.
Non importa, per contro, che, l'unica o principale questione da decidere consista nell'accertare il contenuto del diritto che
all'opera era stato a suo tempo attribuito sui fondi.
Invero, la competenza delle sezioni specializzate agrarie, a par tire dall'entrata in vigore della 1. 14 febbraio 1990 n. 29, non
dipende più dal fatto che venga in discussione l'applicazione di norme sui contratti agrari, ma dal fatto che la controversia
abbia ad oggetto un rapporto agrario.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 11 dicem
bre 1999, n. 13868; Pres. Rocchi, Est. Marziale, P.M. Ca
fiero (conci, diff.); Lofiego (Aw. Costanza, Lebotti) c. Min.
finanze. Cassa Comm. trib. reg. Basilicata 28 gennaio 1997.
Valore aggiunto (imposta sul) — Dichiarazione — Omessa sot
toscrizione — Nullità — Esclusione (D.p.r. 26 ottobre 1972
n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiun
to, art. 37).
Prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art.
37 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 dall'art. 11 d.leg. 9 luglio 1997 n. 241, deve escludersi che la dichiarazione annuale Iva
presentata dal contribuente priva di sottoscrizione fosse giuri dicamente inesistente (o comunque nulla) e che, conseguente
mente, la richiesta di rimborso delle somme versate in eccesso
fosse, per tale ragione, radicalmente ed irrimediabilmente pri va di effetti. (1)
(1) La Suprema corte si pone in consapevole e motivato contrasto con la sua precedente giurisprudenza che voleva la radicale nullità (od inesistenza) della dichiarazione Iva non sottoscritta e, con essa, la per dita del diritto al rimborso richiesto con questa (in tali termini, v. Cass. 21 luglio 1995, n. 7957, Foro it., Rep. 1995, voce Valore aggiunto (im posta), n. 305, ove, sul rilievo dell'inesistenza della dichiarazione Iva non sottoscritta, si esclude l'applicabilità della 1. 22 dicembre 1980 n.
882, sulla sanatoria delle irregolarità formali; analogamente, Cass. 1°
giugno 1995, n. 6146, ibid., n. 306, e Fisco, 1995, 7343, con nota di
Barbone; 20 luglio 1994, n. 6764, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n.
249, e Riv. giur. trib., 1994, 1078, con nota di D. Stevanato, Dichia razione Iva non sottoscritta tra «nullità» e sanatoria, e Bollettino trib., 1994, 1531, con nota di Giordano, per la quale la stessa dichiarazione non può essere sanata dalla successiva presentazione di una dichiarazio ne integrativa di condono — nella specie, ai sensi del d.I. 429/82 —, regolarmente firmata. La linea rigorista è sposata anche da Comm. trib. centrale 11 novembre 1996, n. 5539, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 432, per la quale la dichiarazione Iva non sottoscritta dal contribuen te si considera, ex art. 37, 1° comma, d.p.r. n. 633 del 1972, come non presentata e il relativo credito in essa risultante viene ritenuto inesi stente; analogamente, Comm. trib. II grado Bologna 26 gennaio 1995, id., Rep. 1995, voce cit., n. 307; Comm. trib. centrale 3 agosto 1994, n. 2873, id., Rep. 1994, voce cit., n. 250, e Rass. trib., 1994, 1622, con nota di R. Lupi, La dichiarazione Iva non sottoscritta tra giuri sprudenza sbrigativa e legislazione innovativa; Comm. trib. II grado Piacenza 16 novembre 1993, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 251).
Nella giurisprudenza tributaria, l'orientamento espresso dall'odierna sentenza è condivisa da Comm. trib. centrale 25 maggio 1998, n. 2795, id., Rep. 1998, voce cit., n. 433, ad avviso della quale l'omessa sotto scrizione della dichiarazione non può dar luogo a nullità insanabile del la pretesa di rimborso, ma va ritenuta improcedibile fino a quando il contribuente non l'abbia regolarizzata con la sottoscrizione a seguito di invito dell'ufficio (nella specie, anche quest'ultima operazione è stata ritenuta inutile atteso che la riferibilità della dichiarazione alla società contribuente risultava evidente dall'essere la dichiarazione sottoscritta da un socio della stessa, con adesione successiva del rappresentante le
gale, socio liquidatore) e da Comm. trib. centrale 30 gennaio 1998, n. 336, ibid., n. 564; nonché da Comm. trib. reg. Toscana 15 settembre 1997 (due), ibid., n. 434; Comm. trib. prov. Trieste 10 settembre 1997, ibid., n. 435, e Fisco, 1998, 5882, con nota di Caputi; Comm. trib.
prov. Trento 4 novembre 1996, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 433, e Dir. e pratica trib., 1997, II, 547, con nota di A. Leppi, Omessa sotto
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