Sezione III civile; sentenza 21 febbraio 1966, n. 540; Pres. Giansiracusa P., Est. De Biasi, P. M.Caldarera (concl. conf.); Soc. cartonificio A. Venditti e Casinelli (Avv. Tarquini) c. Fiorelli eLoffredo (Avv. D. Simoncelli, Lorenzetti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 89, No. 11 (NOVEMBRE 1966), pp. 1937/1938-1939/1940Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155435 .
Accessed: 28/06/2014 13:00
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.238.114.151 on Sat, 28 Jun 2014 13:00:25 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
è inutile indugiare su quell'argomento secondario e sulle relative censure.
La quarta doglianza del primo mezzo riguarda il diverso
punto del merito, relativo alla sussistenza o meno della
prova dell'effettuazione delle contribuzioni assicurative da
parte dell'amministrazione ricorrente. Questa lamenta dal
panto di vista logico il ragionamento della corte del merito, che, invece, ad avviso di questa Suprema corte, non pre senta vizio alcuno. Trattandosi di prova per presunzioni, il giudice del merito ha messo in luce quale era il fatto
noto, dal quale occorreva risalire al fatto ignoto e vi è
risalito con ragionamento chiaro e immune da vizi. Ciò
è sufficiente, tutto il resto rientrando nell'apprezzamento incensurabile delle prove che spetta al giudice del meiito.
Il secondo motivo concerne la questione di diritto sui
limiti d'applicazione nel tempo della norma dell'art. 2116,
capov., secondo cui nel caso in cui vi sia stata una man
cante od irregolare contribuzione assicurativa da parte del
datore di lavoro, dal che viene a derivare l'insussistenza
dell'obbligo delle istituzioni d'assistenza e di previdenza alle relative prestazioni, è il datore di lavoro responsabile del danno che ne deriva al prestatore d'opera. La sentenza
impugnata ha ritenuto che, sebbene una tale norma non
esistesse specificamente nell'ordinamento giuridico preesi stente all'entrata in vigore del codice del 1942, dovesse
ammettersi tuttavia l'esistenza, anche in quell'ordina mento, di un principio analogo, anche se non espresso,
rispondente ai canoni generali sulla responsabilità del datore
di lavoro. Siffatta affermazione non può essere certamente
condivisa, in quanto essa dimentica l'esistenza della norma
transitoria dell'art. 195 del r. decreto 30 marzo 1942 n. 318, il quale stabilisce che le disposizioni contenute nella se
zione terza del titolo secondo, libro quinto del codice civile, tra cui è compresa quella dell'art. 2116, in esame, si appli cano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata
in vigore del codice. Appare pertanto evidente, come è
già stato sostenuto (n. 1511 del 1961, Foro it., Kep. 1961, voce Previdenza sociale, n. 232), che, avendo il legislatore sentito la necessità di emanare all'uopo un'apposita norma
transitoria, la disposizione cui la norma si riferisce non
può non avere efficacia e carattere innovativo e che essa
disposizione non può puramente e semplicemente, come
vorrebbe la sentenza impugnata, applicarsi a tutti i rap
porti sorti antecedentemente, ma soltanto a quelli cui si
rifeiisce la previsione transitoria : riferendosi questa nel
caso in esame solo ai rapporti in corso, è evidente che la
norma nuova non può applicarsi ai rapporti già prima estinti. Ma quanto sopra non può portare, come vorrebbe
il ricorrente, alla cassazione della decisione impugnata, ma soltanto ad una modificazione della motivazione nel
senso che segue. Per vero, una volta stabilito che la norma del capo
verso dell'art. 2116 non si applica ai rapporti esauritisi
completamente sotto il vigore della legislazione abrogata, occcorre in linea di diritto chiarire quando si sia in pre senza di siffatti rapporti esauriti. Come ebbe già esatta
mente a mettere in luce questa corte (sent. n. 1029 del
1964, Foro it., 1964, I, 1827) certamente di rapporti esau
riti è a parlarsi allorché tanto l'inadempimento contribu
tivo quanto la perdita totale o parziale della pensione si
siano verificati sotto l'impero del codice del 1865 : in tale
ipotesi la situazione giuridica da cui discende la responsa bilità dell'imprenditore si è compiutamente realizzata
prima della entrata in vigore della nuova norma. Ma lo
stesso non può dirsi qualora l'inadempimento contributivo
si sia verificato sotto il vigore del codice del 1865, ma la
perdita totale o parziale della pensione si sia verificata
dopo l'entrata in vigore della nuova norma. In tale ipotesi il rapporto risarcitorio, che è quello che interessa, è ancora
in corso : esso, essendo basato su due elementi fondamen
tali di fatto, e cioè l'inadempienza contributiva e la per dita totale o parziale della pensione, si perfeziona e si
concretizza proprio con la perdita parziale o totale della
pensione, nel senso che, fino a che non si ha tale perdita, il rapporto obbligatorio, nascente dalla responsabilità ex
art. 2116, non è àncora completamente esaurito non essen
dosi verificato uno dei suoi elementi essenziali e quindi, a mente dell'art. 195 disposizioni transitorie, « è ancora in
corso ». Applicando siffatti principi ai dati di fatto accer tati insindacabilmente stabiliti dal giudice del merito, può affermarsi (i! che rientra nei compiti di questa Corte su
prema) come sia giuridicamente esatta la conclusione del
l'applicabilità della nuova norma al rapporto in esame.
Hanno i giudici del merito, infatti, accertato che il lavoro
d'avventiziato cui si riferiscono le contribuzioni si esplicò anteriormente al 1942, ma che la perdita parziale della
pensione relativamente a quel periodo si è avuta succes
sivamente al 1942, cioè quando si è maturato il diritto a
pensione per tutto il rapporto di lavoro, tanto che i dipen denti allora hanno chiesto l'integrazione della pensione per
quel periodo quando tutto il loro diritto è maturato. Solo
in questo momento si maturano le prestazioni previden ziali e quindi solo in questo momento, con il rifiuto a tali
prestazioni da parte dell'ente, si concreta il rapporto risar
citorio. Il che è stato anche riconosciuto ad altro fine, ai fini cioè prescrizionali, da altro capo della stessa sen
tenza impugnata, passato in giudicato per mancanza di
impugnazione. Ne consegue, dal punto di vista giuridico, che il rap
porto risarcitorio in oggetto era ancora in corso all'entrata in vigore della nuova norma, la quale si applica ad esso.
E poiché ciò è consacrato nel dispositivo della decisione
di merito, una volta corretta la motivazione in diritto, il
ricorso anche per questo motivo deve essere rigettato. Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 21 febbraio 1966, n. 540 ;
Pres. Giansikactjsa P., Est. De Biasi, P. M. Caldakeka
(conci, conf.) ; Soc. cartonificio A. Venditti e Casi
nelli (Avv. Tarqtjini) c. Fiorelli e Loffredo (Avv. D.
Simon celli, Lorenzetti).
(Cassa App. Boma 28 luglio 1962)
Società — Società a responsabilità limitata -— Quota -— Trasferimento sul libro soci — Opponibili!à ai
terzi — Fattispecie (Cod. civ., art. 2479, 2704).
La iscrizione nel libro soci del trasferimento di una quota di società a responsabilità limitata attuato sotto forma di annotazione sul libro delle dichiarazioni dell'alienante
e dell'acquirente sottoscritte da costoro e da un ammini
stratore della società, non conferisce, in sè e per sè, cer
tezza di data al trasferimento rispetto ai terzi. (1)
L'estratto notarile dal libro soci di società a responsabilità limitata relativo a trasferimento di quota attuato sotto
forma di annotazione nel libro delle dichiarazioni del
l'alienante e dell'acquirente sottoscritte da costoro e da un
amministratore della società, conferisce data certa al
trasferimento con effetto dalla data, in cui il notaio ha
preso visione del libro (nella specie, è stata ritenuta inop
ponibile al creditore pignorante la cessione di quota di
società a responsabilità limitata per essere l'estratto di
(1) La sentenza confermata in questo punto, App. Boma
18 luglio 1962, è pubblicata in Banca, borsa, ecc., 1963, II, 241 e riassunta in Foro it., Rep. 1963, voce Società, n. 240.
Contra Santini, Società a responsabilità limitata, in Commen
tario, a cura di A. Scialoja e G. Branca, 1964, pag. 107 ; Bon
SIGNORI, Espropriazione della quota di società a responsabilità
limitata, 1960, pag. 45. Nel senso dell'opponibilità ai creditori dell'alienante della
vendita di quota di società a responsabilità limitata risultante
da atto avente data certa anche se il trasferimento non sia stato
annotato sul libro soci v. App. Roma 17 marzo 1958, Foro it.,
1959, I, 1436, con nota di richiami, criticata da Biondi, Tra
sferimento di quota e funzione del libro dei soci nella società a
responsabilità limitata, in Banca, borsa, ecc., 1955, II, 226.
This content downloaded from 91.238.114.151 on Sat, 28 Jun 2014 13:00:25 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1939 PARTE PRIMA 1940
data successiva alla notificazione dell'atto di 'pignoramento
presso terzi). (2)
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo.
— Con cita
zione del 10 novembre 1958 davanti al Pretore di Cassino
Antonio Loffredo e Paolo Fiorelli chiesero che la società a responsabilità limitata « Angelo Yenditti » dichiarasse la
quantità e il valore delle quote sociali spettanti al Dante
Yenditti, loro debitore pur convenuto in giudizio ; e ciò
al fine della espropriazione delle predette quote a norma
degli art. 543 e segg. cod. proc. civ. La società Venditti
precisò che il Venditti Dante non era più titolare di al cuna quota perchè in data 18 giugno 1958, come da anno tazione sul libro soci, delle complessive 100 quote di sua
pertinenza, ne aveva vendute 98 al Casinelli Giovanni e 2 al Casinelli Koberto.
I creditori istanti impugnarono tale dichiarazione nega tiva eccependo l'inopponibilità nei loro confronti, per di
fetto di data certa anteriore al pignoramento (10 novembre
1958), delle indicate cessioni di quote e su tale contrasto le parti tutte chiesero la pronuncia del Tribunale di Cas
sino, competente per valore, davanti a cui, riasssunta al
l'uopo la causa, furono convenuti, iussu iudicis, per inte
grazione del contraddittorio, anche i Giovanni e Roberto
Casinelli, cessionari delle quote sociali in contestazione.
(Omissis) Motivi della decisione. •— Quanto al ricorso principale
è da premettere che il giudice d'appello ha ancorato la sua
pronuncia alle seguenti enunciazioni di diritto :
A) Se il trasferimento di quote di una società a re
sponsabilità limitata viene iscritto nel libro dei soci, a norma dell'art. 2479 cod. civ., sotto forma di annotazione nel predetto libro delle dichiarazioni dell'alienante e del
l'acquirente e con sottoscrizione dei medesimi e di un am ministratore della società, questa iscrizione, in sè e per sè, non vale a conferire certezza di data al trasferimento
rispetto ai terzi ;
B) tale certezza può invece derivare, a norma del l'art. 2704 cod. civ., da un estratto notarile della iscrizione
stessa, e con effetto dalla data di questo, perchè la fun zione pubblica del notaio è senza dubbio idonea a far fede alla certificazione di sussistenza nel libro soci di una de terminata annotazione, con effetto dalla data in cui il notaio ne ha preso visione ;
O) nella specie la iscrizione in contestazione risultava
riprodotta in un certificato notarile del 3 novembre 1959
(data anteriore a quella del pignoramento), ma di tal do
(2) In tema di data certa v. Carresi, Osservazioni in tema di prova della data della scrittura privata rispetto ai terzi, in Riv. not., 1959, I, 675 ; Fortunato, Sulla computabilità della data della scrittura privata nei confronti dei terzi, in Giust. civ., 1953, 215 ; Restaino, Accertamento rispetto ai terzi della data della scrittura privata, in Giur. Cass. civ., 1952, II, 500 ; Messineo, Manuale, 1952, I, pag. 523 ; D'Onofrio, Delle prove, 1943, pag. 382 ; Guerra, Pegno di quote di società a responsabilità limitata e vidimazione notarile del libro soci, in Banca, borsa, ecc., 1955, II, 512 ; Costantino, Data certa della scrittura privata riguardo ai terzi, in Nuovo diritto, 1965, 534 ; Poggeschi, Bollo postale e data certa di scrittura privata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1965, 344 ; Giacobbe, Data certa, voce dell 'Enciclopedia del diritto, 1962, XI, pag. 692 ; Levanti, Data certa, voce del Novissimo digesto, 1957, V, pag. 164.
Sugli equipollenti della registrazione ai fini della data certa v. Cass. 24 febbraio 1964, n. 406, Foro it., 1964, I, 984 ; 27 marzo 1964, n. 695, id., Rep. 1964, voce Scrittura, n. 25 ; Pret. Palermo 16 dicembre 1963, n. 2137, ibid., n. 27 ; Trib. Potenza 28 ottobre 1963, id., Rep. 1965, voce cit., n. 29 ; Cass. 28 lu glio 1963, n. 1760, id., 1963, I, 1902 ; 12 agosto 1963, n. 2296, id., Rep. 1963, voce cit., n. 19 ; Pret. Roma 9 marzo 1963, ibid., n. 21 ; Trib. Bologna 11 aprile 1961, id., Rep. 1962, voce cit., n. 38 ; Cass. 14 ottobre 1961, n. 2139, id., Rep. 1961, voce cit., n. 33 ; 9 luglio 1960, n. 1845, id., 1960, I, 1260, con nota di ri chiami, cui adde Cass. 14 ottobre 1957, n. 3799, id., 1957, I, 1772 ; 25 ottobre 1956, n. 3932, ibid., 2017.
Sull'inapplicabilità dell'art. 2704 cod. civ. ai libri sociali v. Cass. 28 luglio 1962, n. 2208, id., Rep. 1962, voce Libri e scritture contabili, n. 9.
cumento « non può tenersene conto perchè prodotto irri
tualmente e tardivamente in grado di appello ».
I ricorrenti, col primo motivo di doglianza, impugnano,
rispettivamente per violazione di legge e vizio di motiva
zione, le pronunce di cui ai capi A e 0.
Quanto alla prima di tali censure essi assumono, in
sostanza, clie la efficacia verso la società della iscrizione
di trasferimento di quote nel libro soci, avvenuta nella
forma di cui sub A, non avrebbe senso se ad essa non si
associasse una analoga efficacia, quanto meno per presun
zione, verso i terzi.
L'assunto è infondato sia perchè la efficacia dei negozi
giuridici tra le parti è sempre distinta, nel nostro ordina
mento giuridico, da quella verso i terzi onde è inammis
sibile trarre dall'una argomenti di esistenza dell'altra, sia
perchè il tema della certezza di data delle scritture private non autenticate è regolato compiutamente dall'art. 2704
cod. civ. ed alla disciplina da detta norma bisogna far
ricorso sempre che sorga questione di data.
Va pertanto confermato il principio di diritto enunciato
in proposito dalla corte d'appello come va parimenti con
fermata l'esattezza del successivo principio sub B) perchè, a norma dell'art. 2704 cod. civ., la certezza di data di ima
scrittura privata non autenticata può derivare dalla sua
registrazione ovvero da fatti a questa equipollenti, ossia
da situazioni e fatti idonei a stabilire in modo altrettanto
obiettivo e sicuro l'anteriorità della data di formazione
di un documento ; e fra questi equipollenti è da compren dere senza dubbio la copia notarile, integrale o per estratto, di una scrittura privata non autenticata. (Omissis)
Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 17 febbraio 1966, n. 498 ; Pres. Favara P., Est. Perrone Capano, P. M. Cutrupia
(conci, conf.) ; Soddu (Avv. Cuciniello) c. Finanze
(Avv. dello Stato Ceracchi).
(Cassa App. Roma 2 settembre 1962)
Tasse e imposte in genere — Prescrizione — Ade sione a concordato tributario — Effetto inter ruttivo — Addizionale E.c.a. — Estensione (Cod. civ., art. 2944 ; d. pres. 29 gennaio 1958 n. 645, t. u. sulle imposte dirette, art. 34 ; r. d. 30 novembre 1937 n. 2145, istituzione di una addizionale sui vari tributi
per l'integrazione dei bilanci degli E.c.a.). Tassa sulle successioni — Imposta sul valore glo
bale — Addizionale E.c.a. — Applicabilità (E. d. 30 novembre 1937 n. 2145 ; d. 1. lgt. 8 marzo 1945 n. 90, modificazioni delle imposte sulle successioni e
sulle donazioni, art. 11).
L'adesione del contribuente al concordato tributario è idonea ad interrompere la prescrizione del credito del fisco (ap plicazione all'addizionale istituita con il r. decreto 30
novembre 1937 n. 2145). (1)
(1) La natura di atto unilaterale del concordato tributario, cui l'adesione prestata dal contribuente con altro atto unila terale non conferisce natura di atto negoziale o transattivo, è pacifico in giurisprudenza : cfr. Oass. 13 dicembre 1946, n. 1358, Foro it., Rep. 1946, voce Tasse in genere, n. 22 ; 17 marzo 1943, n. 626, id., Rep. 1943-45, voce cit.,n. 40 ; 23 giugno 1941, n. 1877, id., Rep. 1941, voce cit., n. 34 ; 31 luglio 1939, n. 3018, id., 1939, I, 1369 ; App. Milano 28 giugno 1960, id., 1960, I, 1807 ; 0. centrale 10 giugno 1963, n. 100339, id., Rep. 1965, voce cit., n. 129 ; 18 gennaio 1963, n. 94281, id.. Rep. 1964, voce cit., n. 172 ; 12 aprile 1961, n. 41276, id., Rep. 1962, voce cit., n. 141.
Che il concordato tributario abbia effetto interruttivo della pretesa fiscale è stato affermato in materia di imposta di suc cessione da Cass. 28 maggio 1943, n. 1322, id., Rep. 1943-45, voce Tassa sulle successioni, n. 44.
This content downloaded from 91.238.114.151 on Sat, 28 Jun 2014 13:00:25 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions