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Sezione III civile; sentenza 21 febbraio 1966, n. 540; Pres. Giansiracusa P., Est. De Biasi, P. M....

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Sezione III civile; sentenza 21 febbraio 1966, n. 540; Pres. Giansiracusa P., Est. De Biasi, P. M. Caldarera (concl. conf.); Soc. cartonificio A. Venditti e Casinelli (Avv. Tarquini) c. Fiorelli e Loffredo (Avv. D. Simoncelli, Lorenzetti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 89, No. 11 (NOVEMBRE 1966), pp. 1937/1938-1939/1940 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23155435 . Accessed: 28/06/2014 13:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.151 on Sat, 28 Jun 2014 13:00:25 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III civile; sentenza 21 febbraio 1966, n. 540; Pres. Giansiracusa P., Est. De Biasi, P. M.Caldarera (concl. conf.); Soc. cartonificio A. Venditti e Casinelli (Avv. Tarquini) c. Fiorelli eLoffredo (Avv. D. Simoncelli, Lorenzetti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 89, No. 11 (NOVEMBRE 1966), pp. 1937/1938-1939/1940Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155435 .

Accessed: 28/06/2014 13:00

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

è inutile indugiare su quell'argomento secondario e sulle relative censure.

La quarta doglianza del primo mezzo riguarda il diverso

punto del merito, relativo alla sussistenza o meno della

prova dell'effettuazione delle contribuzioni assicurative da

parte dell'amministrazione ricorrente. Questa lamenta dal

panto di vista logico il ragionamento della corte del merito, che, invece, ad avviso di questa Suprema corte, non pre senta vizio alcuno. Trattandosi di prova per presunzioni, il giudice del merito ha messo in luce quale era il fatto

noto, dal quale occorreva risalire al fatto ignoto e vi è

risalito con ragionamento chiaro e immune da vizi. Ciò

è sufficiente, tutto il resto rientrando nell'apprezzamento incensurabile delle prove che spetta al giudice del meiito.

Il secondo motivo concerne la questione di diritto sui

limiti d'applicazione nel tempo della norma dell'art. 2116,

capov., secondo cui nel caso in cui vi sia stata una man

cante od irregolare contribuzione assicurativa da parte del

datore di lavoro, dal che viene a derivare l'insussistenza

dell'obbligo delle istituzioni d'assistenza e di previdenza alle relative prestazioni, è il datore di lavoro responsabile del danno che ne deriva al prestatore d'opera. La sentenza

impugnata ha ritenuto che, sebbene una tale norma non

esistesse specificamente nell'ordinamento giuridico preesi stente all'entrata in vigore del codice del 1942, dovesse

ammettersi tuttavia l'esistenza, anche in quell'ordina mento, di un principio analogo, anche se non espresso,

rispondente ai canoni generali sulla responsabilità del datore

di lavoro. Siffatta affermazione non può essere certamente

condivisa, in quanto essa dimentica l'esistenza della norma

transitoria dell'art. 195 del r. decreto 30 marzo 1942 n. 318, il quale stabilisce che le disposizioni contenute nella se

zione terza del titolo secondo, libro quinto del codice civile, tra cui è compresa quella dell'art. 2116, in esame, si appli cano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata

in vigore del codice. Appare pertanto evidente, come è

già stato sostenuto (n. 1511 del 1961, Foro it., Kep. 1961, voce Previdenza sociale, n. 232), che, avendo il legislatore sentito la necessità di emanare all'uopo un'apposita norma

transitoria, la disposizione cui la norma si riferisce non

può non avere efficacia e carattere innovativo e che essa

disposizione non può puramente e semplicemente, come

vorrebbe la sentenza impugnata, applicarsi a tutti i rap

porti sorti antecedentemente, ma soltanto a quelli cui si

rifeiisce la previsione transitoria : riferendosi questa nel

caso in esame solo ai rapporti in corso, è evidente che la

norma nuova non può applicarsi ai rapporti già prima estinti. Ma quanto sopra non può portare, come vorrebbe

il ricorrente, alla cassazione della decisione impugnata, ma soltanto ad una modificazione della motivazione nel

senso che segue. Per vero, una volta stabilito che la norma del capo

verso dell'art. 2116 non si applica ai rapporti esauritisi

completamente sotto il vigore della legislazione abrogata, occcorre in linea di diritto chiarire quando si sia in pre senza di siffatti rapporti esauriti. Come ebbe già esatta

mente a mettere in luce questa corte (sent. n. 1029 del

1964, Foro it., 1964, I, 1827) certamente di rapporti esau

riti è a parlarsi allorché tanto l'inadempimento contribu

tivo quanto la perdita totale o parziale della pensione si

siano verificati sotto l'impero del codice del 1865 : in tale

ipotesi la situazione giuridica da cui discende la responsa bilità dell'imprenditore si è compiutamente realizzata

prima della entrata in vigore della nuova norma. Ma lo

stesso non può dirsi qualora l'inadempimento contributivo

si sia verificato sotto il vigore del codice del 1865, ma la

perdita totale o parziale della pensione si sia verificata

dopo l'entrata in vigore della nuova norma. In tale ipotesi il rapporto risarcitorio, che è quello che interessa, è ancora

in corso : esso, essendo basato su due elementi fondamen

tali di fatto, e cioè l'inadempienza contributiva e la per dita totale o parziale della pensione, si perfeziona e si

concretizza proprio con la perdita parziale o totale della

pensione, nel senso che, fino a che non si ha tale perdita, il rapporto obbligatorio, nascente dalla responsabilità ex

art. 2116, non è àncora completamente esaurito non essen

dosi verificato uno dei suoi elementi essenziali e quindi, a mente dell'art. 195 disposizioni transitorie, « è ancora in

corso ». Applicando siffatti principi ai dati di fatto accer tati insindacabilmente stabiliti dal giudice del merito, può affermarsi (i! che rientra nei compiti di questa Corte su

prema) come sia giuridicamente esatta la conclusione del

l'applicabilità della nuova norma al rapporto in esame.

Hanno i giudici del merito, infatti, accertato che il lavoro

d'avventiziato cui si riferiscono le contribuzioni si esplicò anteriormente al 1942, ma che la perdita parziale della

pensione relativamente a quel periodo si è avuta succes

sivamente al 1942, cioè quando si è maturato il diritto a

pensione per tutto il rapporto di lavoro, tanto che i dipen denti allora hanno chiesto l'integrazione della pensione per

quel periodo quando tutto il loro diritto è maturato. Solo

in questo momento si maturano le prestazioni previden ziali e quindi solo in questo momento, con il rifiuto a tali

prestazioni da parte dell'ente, si concreta il rapporto risar

citorio. Il che è stato anche riconosciuto ad altro fine, ai fini cioè prescrizionali, da altro capo della stessa sen

tenza impugnata, passato in giudicato per mancanza di

impugnazione. Ne consegue, dal punto di vista giuridico, che il rap

porto risarcitorio in oggetto era ancora in corso all'entrata in vigore della nuova norma, la quale si applica ad esso.

E poiché ciò è consacrato nel dispositivo della decisione

di merito, una volta corretta la motivazione in diritto, il

ricorso anche per questo motivo deve essere rigettato. Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile ; sentenza 21 febbraio 1966, n. 540 ;

Pres. Giansikactjsa P., Est. De Biasi, P. M. Caldakeka

(conci, conf.) ; Soc. cartonificio A. Venditti e Casi

nelli (Avv. Tarqtjini) c. Fiorelli e Loffredo (Avv. D.

Simon celli, Lorenzetti).

(Cassa App. Boma 28 luglio 1962)

Società — Società a responsabilità limitata -— Quota -— Trasferimento sul libro soci — Opponibili!à ai

terzi — Fattispecie (Cod. civ., art. 2479, 2704).

La iscrizione nel libro soci del trasferimento di una quota di società a responsabilità limitata attuato sotto forma di annotazione sul libro delle dichiarazioni dell'alienante

e dell'acquirente sottoscritte da costoro e da un ammini

stratore della società, non conferisce, in sè e per sè, cer

tezza di data al trasferimento rispetto ai terzi. (1)

L'estratto notarile dal libro soci di società a responsabilità limitata relativo a trasferimento di quota attuato sotto

forma di annotazione nel libro delle dichiarazioni del

l'alienante e dell'acquirente sottoscritte da costoro e da un

amministratore della società, conferisce data certa al

trasferimento con effetto dalla data, in cui il notaio ha

preso visione del libro (nella specie, è stata ritenuta inop

ponibile al creditore pignorante la cessione di quota di

società a responsabilità limitata per essere l'estratto di

(1) La sentenza confermata in questo punto, App. Boma

18 luglio 1962, è pubblicata in Banca, borsa, ecc., 1963, II, 241 e riassunta in Foro it., Rep. 1963, voce Società, n. 240.

Contra Santini, Società a responsabilità limitata, in Commen

tario, a cura di A. Scialoja e G. Branca, 1964, pag. 107 ; Bon

SIGNORI, Espropriazione della quota di società a responsabilità

limitata, 1960, pag. 45. Nel senso dell'opponibilità ai creditori dell'alienante della

vendita di quota di società a responsabilità limitata risultante

da atto avente data certa anche se il trasferimento non sia stato

annotato sul libro soci v. App. Roma 17 marzo 1958, Foro it.,

1959, I, 1436, con nota di richiami, criticata da Biondi, Tra

sferimento di quota e funzione del libro dei soci nella società a

responsabilità limitata, in Banca, borsa, ecc., 1955, II, 226.

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1939 PARTE PRIMA 1940

data successiva alla notificazione dell'atto di 'pignoramento

presso terzi). (2)

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo.

— Con cita

zione del 10 novembre 1958 davanti al Pretore di Cassino

Antonio Loffredo e Paolo Fiorelli chiesero che la società a responsabilità limitata « Angelo Yenditti » dichiarasse la

quantità e il valore delle quote sociali spettanti al Dante

Yenditti, loro debitore pur convenuto in giudizio ; e ciò

al fine della espropriazione delle predette quote a norma

degli art. 543 e segg. cod. proc. civ. La società Venditti

precisò che il Venditti Dante non era più titolare di al cuna quota perchè in data 18 giugno 1958, come da anno tazione sul libro soci, delle complessive 100 quote di sua

pertinenza, ne aveva vendute 98 al Casinelli Giovanni e 2 al Casinelli Koberto.

I creditori istanti impugnarono tale dichiarazione nega tiva eccependo l'inopponibilità nei loro confronti, per di

fetto di data certa anteriore al pignoramento (10 novembre

1958), delle indicate cessioni di quote e su tale contrasto le parti tutte chiesero la pronuncia del Tribunale di Cas

sino, competente per valore, davanti a cui, riasssunta al

l'uopo la causa, furono convenuti, iussu iudicis, per inte

grazione del contraddittorio, anche i Giovanni e Roberto

Casinelli, cessionari delle quote sociali in contestazione.

(Omissis) Motivi della decisione. •— Quanto al ricorso principale

è da premettere che il giudice d'appello ha ancorato la sua

pronuncia alle seguenti enunciazioni di diritto :

A) Se il trasferimento di quote di una società a re

sponsabilità limitata viene iscritto nel libro dei soci, a norma dell'art. 2479 cod. civ., sotto forma di annotazione nel predetto libro delle dichiarazioni dell'alienante e del

l'acquirente e con sottoscrizione dei medesimi e di un am ministratore della società, questa iscrizione, in sè e per sè, non vale a conferire certezza di data al trasferimento

rispetto ai terzi ;

B) tale certezza può invece derivare, a norma del l'art. 2704 cod. civ., da un estratto notarile della iscrizione

stessa, e con effetto dalla data di questo, perchè la fun zione pubblica del notaio è senza dubbio idonea a far fede alla certificazione di sussistenza nel libro soci di una de terminata annotazione, con effetto dalla data in cui il notaio ne ha preso visione ;

O) nella specie la iscrizione in contestazione risultava

riprodotta in un certificato notarile del 3 novembre 1959

(data anteriore a quella del pignoramento), ma di tal do

(2) In tema di data certa v. Carresi, Osservazioni in tema di prova della data della scrittura privata rispetto ai terzi, in Riv. not., 1959, I, 675 ; Fortunato, Sulla computabilità della data della scrittura privata nei confronti dei terzi, in Giust. civ., 1953, 215 ; Restaino, Accertamento rispetto ai terzi della data della scrittura privata, in Giur. Cass. civ., 1952, II, 500 ; Messineo, Manuale, 1952, I, pag. 523 ; D'Onofrio, Delle prove, 1943, pag. 382 ; Guerra, Pegno di quote di società a responsabilità limitata e vidimazione notarile del libro soci, in Banca, borsa, ecc., 1955, II, 512 ; Costantino, Data certa della scrittura privata riguardo ai terzi, in Nuovo diritto, 1965, 534 ; Poggeschi, Bollo postale e data certa di scrittura privata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1965, 344 ; Giacobbe, Data certa, voce dell 'Enciclopedia del diritto, 1962, XI, pag. 692 ; Levanti, Data certa, voce del Novissimo digesto, 1957, V, pag. 164.

Sugli equipollenti della registrazione ai fini della data certa v. Cass. 24 febbraio 1964, n. 406, Foro it., 1964, I, 984 ; 27 marzo 1964, n. 695, id., Rep. 1964, voce Scrittura, n. 25 ; Pret. Palermo 16 dicembre 1963, n. 2137, ibid., n. 27 ; Trib. Potenza 28 ottobre 1963, id., Rep. 1965, voce cit., n. 29 ; Cass. 28 lu glio 1963, n. 1760, id., 1963, I, 1902 ; 12 agosto 1963, n. 2296, id., Rep. 1963, voce cit., n. 19 ; Pret. Roma 9 marzo 1963, ibid., n. 21 ; Trib. Bologna 11 aprile 1961, id., Rep. 1962, voce cit., n. 38 ; Cass. 14 ottobre 1961, n. 2139, id., Rep. 1961, voce cit., n. 33 ; 9 luglio 1960, n. 1845, id., 1960, I, 1260, con nota di ri chiami, cui adde Cass. 14 ottobre 1957, n. 3799, id., 1957, I, 1772 ; 25 ottobre 1956, n. 3932, ibid., 2017.

Sull'inapplicabilità dell'art. 2704 cod. civ. ai libri sociali v. Cass. 28 luglio 1962, n. 2208, id., Rep. 1962, voce Libri e scritture contabili, n. 9.

cumento « non può tenersene conto perchè prodotto irri

tualmente e tardivamente in grado di appello ».

I ricorrenti, col primo motivo di doglianza, impugnano,

rispettivamente per violazione di legge e vizio di motiva

zione, le pronunce di cui ai capi A e 0.

Quanto alla prima di tali censure essi assumono, in

sostanza, clie la efficacia verso la società della iscrizione

di trasferimento di quote nel libro soci, avvenuta nella

forma di cui sub A, non avrebbe senso se ad essa non si

associasse una analoga efficacia, quanto meno per presun

zione, verso i terzi.

L'assunto è infondato sia perchè la efficacia dei negozi

giuridici tra le parti è sempre distinta, nel nostro ordina

mento giuridico, da quella verso i terzi onde è inammis

sibile trarre dall'una argomenti di esistenza dell'altra, sia

perchè il tema della certezza di data delle scritture private non autenticate è regolato compiutamente dall'art. 2704

cod. civ. ed alla disciplina da detta norma bisogna far

ricorso sempre che sorga questione di data.

Va pertanto confermato il principio di diritto enunciato

in proposito dalla corte d'appello come va parimenti con

fermata l'esattezza del successivo principio sub B) perchè, a norma dell'art. 2704 cod. civ., la certezza di data di ima

scrittura privata non autenticata può derivare dalla sua

registrazione ovvero da fatti a questa equipollenti, ossia

da situazioni e fatti idonei a stabilire in modo altrettanto

obiettivo e sicuro l'anteriorità della data di formazione

di un documento ; e fra questi equipollenti è da compren dere senza dubbio la copia notarile, integrale o per estratto, di una scrittura privata non autenticata. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 17 febbraio 1966, n. 498 ; Pres. Favara P., Est. Perrone Capano, P. M. Cutrupia

(conci, conf.) ; Soddu (Avv. Cuciniello) c. Finanze

(Avv. dello Stato Ceracchi).

(Cassa App. Roma 2 settembre 1962)

Tasse e imposte in genere — Prescrizione — Ade sione a concordato tributario — Effetto inter ruttivo — Addizionale E.c.a. — Estensione (Cod. civ., art. 2944 ; d. pres. 29 gennaio 1958 n. 645, t. u. sulle imposte dirette, art. 34 ; r. d. 30 novembre 1937 n. 2145, istituzione di una addizionale sui vari tributi

per l'integrazione dei bilanci degli E.c.a.). Tassa sulle successioni — Imposta sul valore glo

bale — Addizionale E.c.a. — Applicabilità (E. d. 30 novembre 1937 n. 2145 ; d. 1. lgt. 8 marzo 1945 n. 90, modificazioni delle imposte sulle successioni e

sulle donazioni, art. 11).

L'adesione del contribuente al concordato tributario è idonea ad interrompere la prescrizione del credito del fisco (ap plicazione all'addizionale istituita con il r. decreto 30

novembre 1937 n. 2145). (1)

(1) La natura di atto unilaterale del concordato tributario, cui l'adesione prestata dal contribuente con altro atto unila terale non conferisce natura di atto negoziale o transattivo, è pacifico in giurisprudenza : cfr. Oass. 13 dicembre 1946, n. 1358, Foro it., Rep. 1946, voce Tasse in genere, n. 22 ; 17 marzo 1943, n. 626, id., Rep. 1943-45, voce cit.,n. 40 ; 23 giugno 1941, n. 1877, id., Rep. 1941, voce cit., n. 34 ; 31 luglio 1939, n. 3018, id., 1939, I, 1369 ; App. Milano 28 giugno 1960, id., 1960, I, 1807 ; 0. centrale 10 giugno 1963, n. 100339, id., Rep. 1965, voce cit., n. 129 ; 18 gennaio 1963, n. 94281, id.. Rep. 1964, voce cit., n. 172 ; 12 aprile 1961, n. 41276, id., Rep. 1962, voce cit., n. 141.

Che il concordato tributario abbia effetto interruttivo della pretesa fiscale è stato affermato in materia di imposta di suc cessione da Cass. 28 maggio 1943, n. 1322, id., Rep. 1943-45, voce Tassa sulle successioni, n. 44.

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