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Sezione III civile; sentenza 21 luglio 1981, n. 4693; Pres. Pedace, Est. Cherubini, P. M. Nicita...

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Sezione III civile; sentenza 21 luglio 1981, n. 4693; Pres. Pedace, Est. Cherubini, P. M. Nicita (concl. conf.); Marchiò Baronti (Avv. Alessi) c. Hays (Avv. Canevacci). Regolamento di competenza avverso Pret. Roma 26 giugno 1980 Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 9 (SETTEMBRE 1981), pp. 2121/2122-2123/2124 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23173011 . Accessed: 28/06/2014 07:45 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.158 on Sat, 28 Jun 2014 07:45:48 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III civile; sentenza 21 luglio 1981, n. 4693; Pres. Pedace, Est. Cherubini, P. M. Nicita(concl. conf.); Marchiò Baronti (Avv. Alessi) c. Hays (Avv. Canevacci). Regolamento dicompetenza avverso Pret. Roma 26 giugno 1980Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 9 (SETTEMBRE 1981), pp. 2121/2122-2123/2124Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23173011 .

Accessed: 28/06/2014 07:45

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

nel diverso caso di assenza di impugnazioni è la stessa segre teria che può e deve, in loco, accertare e certificare, ai sensi dell'art. 40 dello stesso d. pres. 636 del 1972, subito dopo la scadenza del termine la suddetta assenza di ricorsi alla commis sione superiore nel termine stesso, il che non sarebbe possibile ove il ricorso potesse essere presentato anche alla segreteria della Commissione centrale. Viceversa, la presentazione diretta del ri corso a quest'ultima altera gravemente l'ordine e la giusta du rata dei suddetti adempimenti, generando anche situazioni di incertezza contrari ai principi del diritto e alle menzionate esi

genze di celerità. Infatti, solo dopo il rinvio del ricorso della Commissione centrale a quella di secondo grado, per il quale, come già posto in rilievo, non è posto un termine specifico, la

segreteria della commissione territoriale, e attraverso essa le

controparti sono poste in grado di avere conoscenza della sua

presentazione e della conseguente pendenza del relativo gra vame. Appena dopo di ciò, possono effettuarsi gli adempimenti previsti dal citato art. 25 e decorrono i termini relativi, onde è evidente che, ove il ricorso non sia pervenuto in un qual siasi modo alla segreteria della commissione di secondo grado nel termine di legge decorrente dalla notifica della decisione, sono indubbiamente violate le esigenze di certezza e di solle citudine del procedimento.

Basta osservare che, secondo l'art. 40 dello stesso d. 1. del 1972, solo dopo « decorso inutilmente per tutte le parti il termine per ricorrere alla Commissione centrale », può proporsi, come già ac

cennato, l'impugnazione alla corte d'appello, prevista e regolata da quella norma, previo rilascio del certificato sull'assenza di

ricorso di legge, perciò anche un lievissimo ritardo nel rinvio del

medesimo dalla segreteria della Commissione centrale, tale da

farlo giungere alla commissione locale dopo quella scadenza, pro durrebbe una situazione di grave incertezza e l'eventuale con

correnza di due gravami alternativi, esclusa dal legislatore chia

ramente e vigorosamente, senza che alla parte che ha adito il

giudice ordinario possa attribuirsi alcuna intempestività o irre

golarità della propria impugnazione, promossa sulla base di un

certificato regolarmente emesso anche al sessantesimo giorno in

conformità alle risultanze dell'ufficio che lo ha rilasciato.

Né è fuor luogo ricordare che la segreteria della Commissio

ne centrale non ha un obbligo specifico di rinvio immediato e

entro un termine perentorio e che restono a carico del ricor

rente quei ritardi e indugi dipendenti da questa irregolare pre sentazione e dagli inconvenienti connessi.

Infine, va pure osservato che la presentabilità del ricorso al

menzionato ufficio territoriale, in difformità dal sistema seguito

per le impugnazioni nel giudizio civile ordinario, è manifesta

mente diretta anche a semplificare l'accesso al medesimo delle

parti private e la più sollecita attività degli uffici finanziari, at

traverso l'utilizzazione di quelle segreterie delle commissioni lo

cali, più accessibili e vicine. Perciò, indipendentemente dal men

zionato obbligo di certificazione delle stesse sull'assenza dei ri

corsi, sarebbe ugualmente in contrasto con tali esigenze e con i

generali principi di diritto che quella indubbia facilitazione, con

cessa a tutte le parti pubbliche e private e per un più sollecito

funzionamento della giurisdizione tributaria, fosse aggravata e

rallentata, e resa vieppiù incerta, per una ingiustificata inosser

vanza di chiare e precise disposizioni, con rischi e aggravi per la parte diversa da quella che ha presentato il ricorso in modo

difforme da quanto stabilito per legge.

Conseguentemente, non può affatto ritenersi che l'invio del ri

corso direttamente alla Commissione centrale, quale sua destina

taria definitiva, sia tale da assicurare il raggiungimento dello

scopo dell'atto, essendo, anzi, tale da ostacolare la certificazione

tempestiva sulla assenza di impugnative in sede tributaria neces

saria per l'impugnazione innanzi il giudice ordinario, e l'osser

vanza dei termini processuali, come tali inderogabili. Può solo

riconoscersi, come ripetutamente precisato dalla Commissione tri

butaria centrale e fuori del caso attuale, che la presentazione diretta del ricorso alla stessa, anche se avvenuta a mezzo del

servizio postale, non è di ostacolo alla sua ammissibilità quan

do il ricorso stesso sia stato rinviato alla segreteria della com

missione di secondo grado e vi sia pervenuto ancora anterior

mente alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla noti

ficazione o dalla comunicazione della decisione con esso im

pugnata (Sez. V 18 luglio 1978, n. 7540, Foro it., 1979, 111.

67; Sez. Ili 14 luglio 1978, n. 11220; Sez. VI 13 ottobre 1977,

n. 12250, id., Rep. 1978, voce Tributi in genere, n. 659).

Ma in questi casi l'aleatorietà del sistema seguito dal ricor

rente, quale sia la data della spedizione, importa che il ritardo

dovuto alla difformità dal sistema previsto dalla legge nella di

versa scelta dell'organo al quale è stato inviato deve essere po

sta a suo carico come conseguenza della scelta stessa. Pertan

to, anche per quanto riguarda il secondo motivo, esattamente è stata affermata l'irrilevanza della data in cui il ricorso è perve nuto alla segreteria della Commissione centrale, da idintificarsi nel 24 (anteriore alla scadenza) o nel 26 settembre (liosteriore alla stessa), in quanto, in ogni caso, il ricorso risulta essere per venuto alla segreteria della commissione di secondo grado ap pena il successivo 12 ottobre 1977.

Ugualmente irrilevante, a causa della citata scelta del siste ma diverso da quello previsto dal legislatore, è la questione sulla efficacia della data di spedizione per posta (23 settembre) e della applicabilità o meno a questa speciale materia di giu stizia tributaria della disposizione introdotta dall'art, i legge 7 febbraio 1979 n. 59 specificamente ed eccezionalmente per il ricorso per cassazione circa la prevalenza della suddetta data di spedizione.

Conseguentemente, per la rilevata necessità del suddetto tem

pestivo passaggio obbligato del ricorso alla Commissione cen

trale attraverso la segreteria della commissione che ha tmesso

la decisione impugnata, l'attuale ricorso per cassazione va re

spinto. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione III civile; sentenza 21 lu

glio 1981, n. 4693; Pres. Pedace, Est. Cherubini, P. M. Nicita

(conci, conf.); Marchiò Baronti (Avv. Alessi) c. Hays (Avv.

Canevacci). Regolamento di competenza avverso Pret. Roma

26 giugno 1980.

Competenza civile — Regolamento — Locazione — Preventivo

tentativo di conciliazione — Natura non giurisdizionale — Inam

missibilità (Cod. proc. civ., art. 42, 43; legge 27 luglio 1978 n.

392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 44).

È inammissibile l'istanza di regolamento di competenza avverso

il provvedimento con il quale il giudice dichiara estinto il

procedimento per l'esperimento del preventivo tentativo di

conciliazione previsto dalla nuova disciplina delle locazioni

di immobili urbani, non avendo tale procedimento natura

giurisdizionale, salva la verifica nel successivo giudizio di me

rito della competenza ad esperire il tentativo di concilia

zione. ( 1 )

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con ricorso

ex art. 44 legge n. 392 del 1978, in data 15 maggio 1980, Sa

rah Margaret Hays proponeva al Pretore di Roma domanda di

conciliazione concernente la determinazione del canone di lo

cazione relativo all'appartamento sito in Roma alla via Pigna telli n. 11, di proprietà di Neda Marchiò Baronti che glielo aveva affittato per il periodo dal 4 febbraio 1980 al 3 agosto

1980, al canone mensile di lire 170.000.

Costituitasi ritualmente, la locatrice eccepiva l'incompetenza del pretore per materia e valore, sostenendo che nella specie non ricorreva nessuna delle ipotesi considerate dagli art. 44 e

45 legge 392/78, in quanto si trattava di contratto stipulato dalla Hays per soddisfare esigenze abitative di natura transi

toria ex art. 1, ult. comma, e art. 26, lett. a), legge 392/78. Con ordinanza del 26 giugno 1980, il pretore, ritenuta la pro

pria competenza, dava atto che Neda Marchiò Baronti non si

era presentata, benché regolarmente convocata (è da supporre,

considerato che per lei si era costituito il difensore, che il giu

dice abbia inteso rilevare la sua mancata presenza personale).

(1) Sulla natura non giurisdizionale del procedimento previsto dal

l'art. 44 legge 392/1978, v. Corte cost. 15 febbraio 1980, n. 17, Foro it., 1980, 1, 561, che ha dichiarato l'inammissibilità della que stione di legittimità costituzionale, perché non sollevata nel corso di

« un giudizio ». Sui limiti del regolamento di competenza in materia di locazione

di immobili urbani, v. Cass. 23 aprile 1980, n. 2662, id., 1980, I, 2839,

che ha dichiarato inammissibile il regolamento d'ufficio sollevato dal

conciliatore al quale la causa era stata rimessa dal pretore ratione

valoris ex art. 30 e 45 legge 392/1978. Sulla competenza ad esperire il tentativo di conciliazione previsto

dall'art. 44 legge 392/1978, v. Pret. Biella l» ottobre 1979, id., 1980,

I, 2072, che ha dichiarato improcedibile la domanda allorché il tenta

tivo di conciliazione sia stato esperito innanzi a giudice incompetente.

Sulla nozione di controversie sulla « determinazione » sull'« adegua mento » e sull'« aggiornamento » del canone ex art. 43 legge 392/

1978, v., da ultimo, Cass. 8 luglio 1981, n. 4473, 4 luglio 1981, n.

4397 e 26 giugno 1981, n. 4149, in questo fascicolo, 1, 2125, con nota

di richiami.

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2123 PARTE PRIMA 2124

e dichiarava estinto il processo per mancata conciliazione delle

parti. Avverso questo provvedimento, la Marchiò Baranti ricorre

per regolamento di competenza, illustrando le sue ragioni con memoria. La Hays resiste con memoria. Il p. g. ha concluso per l'inammissibilità della istanza.

Motivi della decisione. — La ricorrente, con unico motivo, sostiene che il pretore, adito dalla Hays per il tentativo di con ciliazione ex art. 44 legge 27 luglio 1978 n. 392, si è erronea mente ritenuto competente mentre, trattandosi di domanda non

finalizzata alla determinazione, aggiornamento o adeguamento del canone, avrebbe dovuto riconoscere, in conformità alla ec

cezione subito proposta da essa Marchiò, che competente era

il tribunale.

Il ricorso è inammissibile. Esso è diretto contro la dichiara

zione del pretore che si è ritenuto competente e ha dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione ex

art. 44 legge 392/78, come era stato richiesto dalla Hays, in

quanto Neda Marchiò Baranti non si era presentata personal mente all'udienza stabilita. Ciò che è di ostacolo alla ammis sibilità del regolamento di competenza nel caso concreto (co

me, del resto, quando il tentativo di conciliazione abbia esito

positivo) è che questo istituto processuale riguarda la compe tenza in senso tecnico, cioè la ripartizione della giurisdizione che la legge opera tra i giudici.

Invece, nella struttura del procedimento predisposto dall'art.

44 legge 392/78, l'intervento del giudice è limitato ad agevolare il privato componimento degli interessi; ad avvertire le parti di eventuali vizi che potrebbero invalidare il loro accordo per ché in contrasto con l'art. 79 della legge sull'equo canone; a

formare il verbale che costituisce titolo esecutivo; oppure a

dar atto che la conciliazione non è stata possibile o non è riu

scita; tutte attività in cui invano si cercherebbe di individuare una

dichiarazione del diritto nel caso concreto, pronunciata auto

nomamente rispetto alla volontà delle parti. In particolare, il raggiungimento dell'accordo tra le parti rap

presenta un risultato che, come nel caso della conciliazione in

sede non contenziosa (art. 321 cod. proc. civ.), non costituisce

manifestazione dell'esercizio di funzione giurisdizionale.

Sicché, quando il più volte citato art. 44 dispone che « la

domanda di conciliazione... è presentata al giudice competen te », il termine «competenza» non è usato nel senso tecnico

di attribuzione di una parte di giurisdizione, trattandosi inve

ce — giusta quanto si è detto circa la natura dell'attività del

pretore (o del conciliatore) — di attribuzione di compiti in un

procedimento sicuramente non giurisdizionale. È il caso di aggiungere che, escludendo il regolamento di

competenza, non si preclude irrimediabilmente il sindacato sul

la ritualità nella presentazione della domanda di conciliazione

(altrimenti si avrebbe la inaccettabile conseguenza che la do

manda potrebbe essere presentata efficacemente a qualsiasi giu

dice), in quanto questo controllo spetterà al giudice adito per il merito, ai sensi dell'art. 45 legge 392/78, il quale, in caso

negativo, riterrà non verificatasi la condizione di procedibi lità.

Per queste ragioni l'istanza di regolamento di competenza

proposta da Neda Marchiò Baranti è inammissibile. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione II civile; sentenza 16 luglio

1981, n. 4651; Pres. Moscone, Est. Giardina, P. M. Nicita

(conci, conf.); Gogele (Avv. Rolfo, Murano) c. Zambotti. Re

golamento di competenza avverso Pret. Bolzano, ord. 13 giugno 1980.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Prestazione

di lavoro nell'impresa familiare — Competenza del giudice del lavoro (Cod. civ., art. 230 bis; cod. proc. civ., art. 409).

La domanda con cui si chiede al familiare che abbia la direzione

o la responsabilità di gestione dell'impresa familiare la correspon sione del compenso dovuto per prestazioni di lavoro effettuate nell'ambito dell'impresa familiare stessa rientra nella compe tenza per materia del pretore quale giudice del lavoro. (1)

(1) In senso sostanzialmente conforme v., non richiamata nella mo tivazione della sentenza in epigrafe, la recente Cass. 8 aprile 1981, n. 2012, in questo fascicolo, I, 2209, con ampia nota di richiami, secondo cui le prestazioni di lavoro familiare sarebbero inqua

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con ricorso 7

marzo 1979 Gisella Gogele in Zambotti conveniva davanti al Pre

tore di Bolzano, in funzione di giudice del lavoro, Diego Zambotti.

Esponeva che, avendo sposato lo Zambotti il 19 febbraio 1966, da tale data gli aveva prestato la sua collaborazione tecnica e con

tabile per la conduzione di attività commerciale nel campo del

l'arredamento con ottimi risultati e con notevole sacrificio, do

vendo provvedere anche all'educazione delle due figlie, frattanto

nate.

Nel 1977, deterioratasi l'armonia familiare, i coniugi si erano

separati consensualmente e lo Zambotti, pur riconoscendo i sa

crifici da lei fatti e pur essendosi impegnato a corrisponderle una

remunerazione, non vi aveva mai ottemperato.

Chiedeva che le sue prestazioni, coordinate, continue e perso nali fossero adeguatamente compensate in attuazione della norma

dell'art. 230 bis cod. civ. e, se del caso, in applicazione delle norme

degli art. 2028-2041 cod. civile.

Si costituiva lo Zambotti e negava che la moglie — la quale solo

dal 1975 collaborava con lui marginalmente e gratuitamente —

potesse invocare la sussistenza di un lavoro subordinato, man

cando i presupposti dell'onerosità e della subordinazione.

A seguito di una complessa istruttoria il pretore, con ordinanza

13 giugno 1980, declinava la propria competenza, osservando che

mancavano gli elementi costitutivi del lavoro subordinato, quali il controllo dell'attività e la subordinazione, e mancava il pre

supposto del rapporto di collaborazione previsto dall'art. 409, n.

3, cod. proc. civ., in quanto la Cogele svolgeva la sua attività in posizione paritaria e non aveva avuto veste giuridica che la

ponesse in rapporto di collaborazione con l'azienda del convenuto.

Dubitava della possibilità dell'applicazione, al caso, dell'art.

230 bis cod. civ., in quanto mancava l'espressione di una « vo

lontà ai fini costitutivi » e negava, ad ogni modo, che la norma

tiva del lavoro potesse applicarsi all'impresa familiare. Conclu

deva che, trattandosi di azione di arricchimento ai sensi del

l'art. 2041 cod. civ., la competenza spettava al Tribunale di Bol

zano, ratione valoris.

Avverso questa decisione la Gogele ha proposto istanza di re

golamento di competenza. Lo Zambotti non si è costituito.

Motivi della decisione. — Il ricorrente, rilevando che la ordi nanza impugnata ha natura sostanziale di sentenza ed è perciò ricorribile con l'istanza di regolamento di competenza, sostiene, in primo luogo, che il pretore ha errato nel dubitare dell'appli cabilità alla fattispecie concreta del disposto di cui all'art. 230

bis cod. civ., ritenendo « non potersi prescindere da una cosciente

manifestazione di volontà delle parti interessate a fini costitu

tivi » per il sorgere di una impresa familiare; ed ha pure errato

nel ritenere inapplicabili le disposizioni di rito del lavoro alla

previsione dell'art. 230 bis cod. civ., perché introdotta con norma

successiva a quelle disposizioni di rito.

Osserva, in contrario, l'istante, che il lavoro è fatto costituzio

nalmente rilevante « in se e per se », e che è irrilevante il rap

porto temporale fra la legge istitutiva del rito del lavoro e la

legge di riforma del diritto di famiglia, essendo cosi ampia la

previsione della anteriore norma sul rito da ricomprendere ne

cessariamente il rapporto disciplinato dall'art. 230 bis cod. civile.

Il ricorrente censura poi la decisione del pretore per avere apo ditticamente escluso la sussistenza di un lavoro subordinato e per non avere motivato circa la sussistenza dei presupposti dell'azione

prevista dall'art. 2041 cod. civile.

Chiede, perciò, che sia affermata la competenza del pretore in

funzione di giudice del lavoro.

L'istanza è ammissibile e1 fondata. Quanto all'ammissibilità è

sufficiente rilevare che la decisione impugnata, pur rivestendo la

forma dell'ordinanza, ha contenuto di sentenza declinatoria della

competenza. Nel merito, non possono condividersi, perché erronee, le con

siderazioni espresse dal pretore per negare alla prospettazione del

la domanda sottoposta al suo esame la sussumibilità sotto l'astrat

ta fattispecie prevista dall'art. 230 bis cod. civ., e per negare, ad

drabili nell'ambito del n. 3 dell'art. 409 cod. proc. civile. Più pru dentemente la decisione in epigrafe rileva che la competenza per materia del pretore del lavoro sussiste sempre o ai sensi del n. 1 dell'art. 409 cod. proc. civ. ove la prestazione di lavoro assuma na tura « di subordinazione rispetto al familiare che abbia la direzione o la responsabilità di gestione dell'impresa », o ai sensi del n. 3 dell'art. 409 cod. proc. civ. ove la prestazione assuma « natura di collaborazione personale e coordinata »; e molto chiaramente ne trae la conseguenza che ai fini della competenza e del rito le relative controversie rientrano « in ogni caso » nella competenza per materia del pretore e sono soggette al rito speciale del lavoro.

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