+ All Categories
Home > Documents > sezione III civile; sentenza 21 luglio 2003, n. 11322; Pres. Lupo, Est. Segreto, P.M. Russo (concl....

sezione III civile; sentenza 21 luglio 2003, n. 11322; Pres. Lupo, Est. Segreto, P.M. Russo (concl....

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: dotu
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
5
sezione III civile; sentenza 21 luglio 2003, n. 11322; Pres. Lupo, Est. Segreto, P.M. Russo (concl. conf.); Guidi (Avv. Nicolini) c. Amadori e altri (Avv. Coletti, Monti). Conferma App. Bologna 18 febbraio 1999 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 1 (GENNAIO 2004), pp. 155/156-161/162 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199643 . Accessed: 28/06/2014 13:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.162 on Sat, 28 Jun 2014 13:35:59 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione III civile; sentenza 21 luglio 2003, n. 11322; Pres. Lupo, Est. Segreto, P.M. Russo (concl.conf.); Guidi (Avv. Nicolini) c. Amadori e altri (Avv. Coletti, Monti). Conferma App. Bologna18 febbraio 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 1 (GENNAIO 2004), pp. 155/156-161/162Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199643 .

Accessed: 28/06/2014 13:35

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 46.243.173.162 on Sat, 28 Jun 2014 13:35:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 21 lu

glio 2003, n. 11322; Pres. Lupo, Est. Segreto, P.M. Russo

(conci, conf.); Guidi (Avv. Nicolini) c. Amadori e altri (Avv. Coletti, Monti). Conferma App. Bologna 18 febbraio 1999.

Danni in materia civile — Perdita di «chance» — Risarcibi lità — Prova — Fattispecie (Cod. civ., art. 1223, 2043, 2697).

Posto che la chance è un 'entità patrimoniale, giuridicamente ed

economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua

perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da per dita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che

agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo

di probabilità o per presunzioni, la sussistenza (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di appello, che

aveva ritenuto non sufficientemente dimostrata la perdita della possibilità di intraprendere l'attività di calciatore pro

fessionista da parte di un calciatore dilettante costretto ad

interrompere la carriera a seguito di un incidente automobili

stico). (1)

(1) Nella sentenza in epigrafe, la Cassazione esamina la questione della risarcibilità del danno da perdita della chance di diventare cal ciatore professionista, subito da un calciatore dilettante che, a seguito di un incidente automobilistico, deve abbandonare la carriera. La Su

prema corte ammette la risarcibilità del danno da perdita di chance cal

cistica, aderendo all'orientamento ormai maggioritario secondo cui la chance è un'entità patrimoniale autonoma, un elemento suscettibile di valutazione economica facente parte del patrimonio del soggetto, la cui

perdita integra non un danno futuro, ma un'ipotesi di pregiudizio at

tuale, conseguente all'impossibilità di conseguire un risultato utile e

qualificabile come danno emergente. Nel caso in esame, peraltro, la corte conferma la sentenza di appello, che aveva rigettato la domanda di risarcimento, ritenendo non sufficientemente dimostrata la perdita della possibilità di divenire calciatore professionista.

Nel senso che la chance di conseguire un determinato risultato utile non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale giuridi camente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita costituisce una lesione del patrimonio del soggetto risar cibile come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del

danneggiarne, si segnala, in tema di responsabilità contrattuale, Cass. 18 marzo 2003, n. 3999, Foro it., Mass., 343, e 13 dicembre 2001, n. 15759, id., 2002, I, 1804, con nota redazionale, cui si rinvia per gli an teriori richiami di giurisprudenza e dottrina sulla risarcibilità del danno da perdita di chance, nonché Danno e resp., 2002, 393, con nota di A. Bitetto, «Chance» perduta come fonte di danno per mancato rispetto delle regole. Ma quanto vale un'occasione? Sulla risarcibilità del dan no in caso di perdita di occasioni di lavoro, v. ancora A. Bitetto, Per dita dì «chance»: quand'è in gioco un posto di lavoro!, id., 2003, 878. In senso conforme, in materia di responsabilità amministrativa, si è

espressa Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, 16 maggio 2002, n. 1071, Foro it., Rep. 2002, voce Responsabilità contabile, n. 677, se condo cui il danno da perdita di chance configura un pregiudizio attua le, incidente in maniera immediata e diretta sul patrimonio del soggetto danneggiato. Sulla stessa linea, Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686, ibid., voce Danni civili, n. 309, ha affermato che il danno da per dita di chance esula dalla categoria dei danni futuri e corrisponde ad un danno presente e concreto, costituito dalla lesione della possibilità di conseguire un risultato favorevole e non dalla perdita di tale risultato; il

giudice amministrativo, peraltro, ha ritenuto che, ai fini della risarcibi lità del danno da perdita di chance, è necessario che siano stati posti in atto concreti presupposti per la realizzazione della chance favorevole e che le possibilità di successo, da valutare attraverso un giudizio pro gnostico, siano maggiori del cinquanta per cento, considerato che, in caso contrario, diverrebbero risarcibili anche mere possibilità statisti camente non significative.

Secondo una differente interpretazione, la perdita di chance configu ra un'ipotesi di danno patrimoniale futuro: in tal senso si è espresso, recentemente, Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2002, n. 227, ibid., n. 154, ad avviso del quale il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da perdita di chance ha l'onere di dimostrare la sussistenza di un valido nesso causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della verifi cazione futura del danno. Ritiene che il danno da perdita di chance va da qualificato come lucro cessante, Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2003, n. 247, Giur. it., 2003, 1029.

Il danno da perdita di chance, inteso come danno presente associato alla perdita della possibilità di ottenere un risultato favorevole, si diffe renzia dal danno legato al mancato conseguimento dello stesso. In tal senso, nella giurisprudenza di legittimità (sez. lavoro), Cass. 23 gen naio 2002, n. 734, Foro it., Rep. 2002, voce Lavoro (rapporto), n. 800,

Il Foro Italiano — 2004.

Svolgimento del processo. — Guidi Mirco conveniva davanti

al Tribunale di Rimini, Amadori Maurizio, conducente di una

Fiat Uno, su cui era trasportato, l'assicuratore per la r.c., la

s.p.a. Cattolica, nonché Zamagna Alessandro e Mario, quali conducente e proprietario di una Fiat Panda, e l'assicuratrice di

quest'ultima per la r.c., la s.p.a. Sai, per sentirli condannare in

solido al risarcimento dei danni da lui subiti, a seguito di colli

sione tra i due veicoli, avvenuta in Rimini il 3 dicembre 1988.

Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di Amadori Ma

ria Beatrice, proprietaria della Fiat Uno.

Con sentenza depositata il 23 novembre 1996, il Tribunale di

Rimini dichiarava Amadori e Zamagna responsabili della causa

zione del sinistro nella misura rispettiva del settanta per cento e

trenta per cento e condannava i convenuti al risarcimento dei

danni in solido nei confronti dell'attore, liquidati in lire

228.000.000. Avverso questa sentenza proponeva appello l'attore.

Si costituivano e resistevano gli appellati. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza depositata il 18

febbraio 1999, condannava i convenuti al pagamento in favore

dell'attore della somma di lire 326.842.448, oltre interessi legali.

ha distinto il danno da mancata promozione — configurabile quando, a

seguito dell'espletamento di regolare procedura concorsuale, il lavora tore sarebbe stato certamente incluso nella lista dei promossi — dal danno da perdita di chance, collegato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire la promozione. Nella giurisprudenza ammi

nistrativa, in un caso relativo all'illegittima esclusione di un'impresa da una gara di appalto di lavori pubblici, Trga Trentino-Alto Adige, sez.

Bolzano, 20 dicembre 2001, n. 382, ibid., voce Opere pubbliche, n.

471, ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno fondata sulla mancata aggiudicazione non potesse essere accolta, non essendovi al cuna certezza che, se l'amministrazione non fosse incorsa nell'illegit timità censurata, l'appalto sarebbe stato aggiudicato alla ditta illegitti mamente esclusa; il giudice amministrativo ha invece accolto la do manda di risarcimento sotto il titolo minore della perdita della chance di conseguire l'aggiudicazione, non potendosi escludere la possibilità che, ove la gara si fosse svolta regolarmente, l'impresa ricorrente sa rebbe risultata vincitrice.

Sul piano probatorio, la sentenza in epigrafe sottolinea che il sog getto attivatosi per il risarcimento del danno da perdita di chance ha l'onere di dimostrare la sussistenza della possibilità di conseguire il ri sultato utile: prova che può essere data anche per presunzioni o avva lendosi di un calcolo di probabilità, ma pur sempre sulla base di speci fiche circostanze di fatto puntualmente allegate. La possibilità di prova re la sussistenza della chance, di cui il danneggiato lamenti la perdita, avvalendosi di presunzioni o secondo un calcolo di probabilità, trova

conferma, nella recente giurisprudenza di legittimità, in Cass. 3999/03, cit. In tale sentenza, la Suprema corte ha ulteriormente precisato che il

danneggiato ha l'onere di dimostrare la realizzazione in concreto alme no di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. Si noti peraltro che, in tema di

responsabilità professionale, la Suprema corte ha ritenuto che il com

portamento negligente di un commercialista, che abbia causato al cliente la perdita della chance di intraprendere o proseguire una lite in sede giudiziaria, determini un danno per il quale, una volta accertato

l'inadempimento contrattuale, non può porsi di regola alcun problema di accertamento sotto il profilo deìl'an — considerata la ragionevole probabilità che, se il professionista avesse usato l'ordinaria diligenza professionale, la situazione lamentata avrebbe subito, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione — ma solo, eventualmente, sotto

quello del quantum: v. Cass. 13 dicembre 2001, n. 15759, cit. 11 danno da perdita di chance può essere quantificato sulla base di un

criterio prognostico fondato sulle concrete e ragionevoli possibilità di ottenere un risultato utile, assumendo come parametro di riferimento il

vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, scontato in base al grado di possibilità di conseguirlo, ovvero mediante valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c.: in tal senso, nella

giurisprudenza della Suprema corte (sez. lavoro), v. Cass. 27 maggio 2002, n. 7745, ibid., voce Lavoro (rapporto), n. 1017; 734/02, cit.; 13 dicembre 2001, n. 15759, cit.

Per quanto concerne la natura della posizione giuridica tutelata me diante il risarcimento del danno da perdita di chance, nella sentenza in

epigrafe la Suprema corte ha rilevato che, a seguito della sentenza delle sezioni unite 500/SU/99 (Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500/SU, id., 1999, I, 2487, con nota di A. Palmieri-R. Pardolesi, e 3201, con note di R. Caranta, F. Fracchia, A. Romano, E. Scoditti), che ha ammesso la risarcibilità di ogni posizione meritevole di tutela da parte dell'ordi namento, deve ritenersi superata la questione se la perdita di chance co stituisca lesione di un diritto soggettivo, riconducibile, in particolare,

This content downloaded from 46.243.173.162 on Sat, 28 Jun 2014 13:35:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Riteneva la corte di merito, che erratamente il primo giudice aveva liquidato il danno biologico e quello morale con il criterio

di cui all'art. 4 1. 39/77, per cui liquidava con riferimento alla

tabella predisposta dal Tribunale di Bologna, per trentatré punti di invalidità, il danno biologico in complessive lire 153.750.005 ed il danno morale in lire 76.875.002.

Quanto al danno patrimoniale da invalidità permanente, rite

neva il giudice di appello di confermare il risarcimento nella

misura di lire 90.000.000, tenuto conto che, se anche il Guidi, alla data del sinistro era considerato un calciatore promettente,

alla controversa figura del diritto all'integrità patrimoniale. La chance, infatti, rientra a pieno titolo tra le posizioni meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, la cui lesione, secondo la citata sentenza delle sezio ni unite, legittima il risarcimento del danno subito, a prescindere dalla loro qualificazione formale come diritti soggettivi.

La configurabilità del diritto al risarcimento in ogni ipotesi di danno

ingiusto — intendendosi per tale quello che, in assenza di una causa di

giustificazione, incida su un interesse giuridicamente rilevante, abbia esso natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo o di interesse

comunque preso in considerazione dall'ordinamento — è stata ribadita da Cass. 19 luglio 2002, n. 10549, id., Rep. 2002, voce Responsabilità civile, n. 350, nonché 21 maggio 2002, n. 7420, ibid., n. 238. Sul punto, v. anche Cass. 10 agosto 2002, n. 12144, ibid., n. 351; 21 settembre

2001, n. 11955, id., Rep. 2001, voce cit., n. 250; 16 luglio 2001, n.

9645, id., 2002, I, 806, con nota di S. Rodolfo Masera, ed ivi ulteriori

richiami, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Bari-Rutigliano 11 maggio 2002, Giur. it., 2003, 1166, con nota di V. Corriero, La re

sponsabilità della pubblica amministrazione per danni nei confronti del

privato. Nella giurisprudenza amministrativa, cfr., in particolare, Cons.

Stato, sez. IV, 13 settembre 2001, n. 4786, Foro it., Rep. 2002, voce

cit., n. 372, che, richiamando l'epocale pronunzia delle sezioni unite, ha riconosciuto che deve ritenersi superata, ai fini della risarcibilità del danno arrecato dalla pubblica amministrazione, la tradizionale dicoto mia tra diritti soggettivi e interessi legittimi, posto che anche per questi ultimi è possibile il risarcimento qualora l'attività della pubblica am ministrazione abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l'interesse era collegato. Sulla natura della responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi e sulle implicazioni della distinzione tra interessi legittimi oppositivi e pretensivi ai fini della risarcibilità del danno, v. Cass. 10 gennaio 2003, n. 157, id., 2003, I, 78, con nota di F. Fracchia, Risarcimento del danno causato da atti vità provvedimentale dell'amministrazione: la Cassazione effettua un'ulteriore (ultima?) precisazione, e Danno e resp., 2003, 477, con nota di R. Conti, Lesione dell'interesse legittimo oppositivo: la Cassa

zione a tutta birra sulle ali della «500» del 1999; Urbanistica e appal ti, 2003, 895, con nota di E. Sciascia, La sentenza figlia della 500/99:

responsabilità aquiliana e contrattuale della pubblica amministrazione sono affiancate; Corriere giur., 2003, 586, con nota di A. Lamorgese, Nuovi fermenti in Cassazione sulla responsabilità per attività provve dimentale della pubblica amministrazione; in tale ultima sentenza, in

particolare, la Suprema corte, riallacciandosi ai principi espressi dalla sentenza 500/SU/99, ha ritenuto che, mentre la lesione di un interesse

legittimo oppositivo costituisce di per sé danno ingiusto risarcibile, in cidendo su di una posizione di vantaggio già acquisita, quando sia leso un interesse legittimo pretensivo il privato ha diritto al risarcimento solo ove riesca a dimostrare che la propria aspirazione era destinata, se condo un criterio di normalità, ad un esito favorevole.

Tra i contributi più recenti, nella sconfinata letteratura occupatasi della risarcibilità degli interessi legittimi, v. G. Chiné, La responsabi lità precontrattuale della pubblica amministrazione nell'era della ri sarcibilità degli interessi legittimi, in Foro amm.-Tar, 2003, 797; P. Si

racusano, La nuova (e «vera») svolta della Cassazione sulla c.d. risar cibilità dell'interesse legittimo: i doveri di comportamento della pub blica amministrazione verso la logica garantistica del rapporto, in Fo ro amm.-Cons. Stato, 2003, 480; C. Pasquinelli, Gli orientamenti delle corti dopo la sentenza 500/99 delle sezioni unite, in Resp. civ., 2003, 21; M. Didonna, La responsabilità patrimoniale della pubblica ammi

nistrazione per mancato o illegittimo affidamento di appalto, in Urba

nistica e appalti, 2003, 1121; T. Greco, Lesione di interessi legittimi e

responsabilità da contatto amministrativo qualificato, in Danno e

resp., 2003, 314; O. Forlenza, La responsabilità del danno da atto il

legìttimo: contesto normativo e profili giurisprudenziali, in Merito, 2003, 98; F. Elefante, La responsabilità della pubblica amministra

zione da attività provvedimentale, Padova, 2003; G.D. Comporti, Torto

e contratto nella responsabilità civile delle pubbliche amministrazioni, Torino, 2003; G. Alpa, Diritto della responsabilità civile, Bari, 2003; M. Perin, Lesione di interessi legittimi, risarcimento del danno, colpa

grave dell'amministrazione e degli amministratori, in Giust. amm., 2002, 819; F. Bergamelli, La risarcibilità della lesione di interessi le

gittimi pretensivi fra interesse privato ed interesse pubblico: brevi ri

flessioni in margine alla sentenza Tar Lombardia, n. 416 del 2002, in

Il Foro Italiano — 2004.

non vi era la prova che lo stesso potesse divenire un calciatore

professionista e che i parametri adottati dal primo giudice erano

condivisibili. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l'attore.

Resistono con controricorso gli Amadori e la Cattolica assi

curazioni.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo di ricorso

il ricorrente lamenta la violazione del giudicato interno a norma

dell'art. 360, n. 4, c.p.c.

Foro amm.-Tar, 2002, 405; T. Gualano, Risarcimento del danno per lesioni di interessi legittimi: due pronunce a confronto, in Riv. dir. pri vato, 2002, 129; L. Ieva, Interesse legittimo e risarcimento del danno

ingiusto, in Trib. amm. reg., 2002, II, 157; D. Poletti, La risarcibilità dell'interesse legittimo: senso e limiti di una regola, in U. Breccia-L. Bruscuglia-F.D. Busnelli (a cura di), Il diritto privato nel prisma del l'interesse legittimo, Torino, 2002, 375; D. Vaiano, Pretesa di provve dimento e procedimento amministrativo, Milano, 2002.

La sentenza 500/SU/99, avendo riconosciuto la risarcibilità di ogni danno che rivesta i caratteri dell'ingiustizia, nel senso sopra indicato, ha definitivamente aperto la strada alla risarcibilità del danno cagionato dalla pubblica amministrazione al titolare di un interesse legittimo; la

stessa, peraltro, ha chiarito che il diritto al risarcimento non consegue automaticamente alla lesione di un interesse legittimo: ad avviso della

Suprema corte, infatti, «la lesione di un interesse legittimo è condizione

necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., poiché occorre altresì che risulti leso, per effetto dell'at tività illegittima (o colpevole) della pubblica amministrazione, l'inte resse al bene della vita a cui l'interesse legittimo si correla, e che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordina mento positivo». In tale ottica, la risarcibilità del danno da perdita di

chance, cagionato al titolare di un interesse legittimo, postula il ricono scimento del fatto che la possibilità di conseguire un risultato utile, in tesa come posizione distinta sottesa all'interesse legittimo leso, costi tuisce un interesse meritevole di tutela giuridica; riconoscimento che non appare scontato, ove si consideri che, secondo i principi elaborati dalle sezioni unite nella sentenza 500/SU/99, nel caso di interessi legit timi pretensivi il giudice è chiamato a svolgere un giudizio prognostico sulla fondatezza dell'istanza proposta dal privato, volto a verificare se, al momento della violazione dell'interesse legittimo, egli fosse titolare «non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile», ma di «una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole, e risultava quindi giuri dicamente protetta».

Successivamente alla sentenza 500/SU/99, alcune pronunzie del giu dice amministrativo hanno ritenuto che la possibilità di conseguire un

risultato utile configuri un mero interesse di fatto, come tale non meri tevole di tutela risarcitoria: v., in particolare, Tar Puglia, sez. I, 17

maggio 2001, n. 1761, Foro it., 2002, III, 3, con nota di V. Molaschi,

Responsabilità extracontrattuale, responsabilità precontrattuale e re

sponsabilità da contatto: la disgregazione dei modelli di responsabilità della pubblica amministrazione; Tar Marche 12 maggio 2000, n. 682, id.. Rep. 2000, voce Giustizia amministrativa, n. 1158; Tar Puglia, sez.

II, 17 gennaio 2000, n. 169, id., 2000, III, 481, con nota di F. Fracchia, Risarcimento danni da c.d. lesione di interessi legittimi: deve riguarda re i soli interessi a risultato garantito?', Tar Lombardia, sez. Brescia, 14 gennaio 2000, n. 8, ibid., 197, con nota di L. Carrozza-F. Fracchia, Art. 35 d.leg. 80/98 e risarcibilità degli interessi meritevoli di tutela:

prime applicazioni giurisprudenziali. La prevalente giurisprudenza amministrativa, tuttavia, ritiene che,

qualora non sia dimostrato che l'istanza di ampliamento del privato era destinata ad un esito favorevole, egli abbia comunque diritto al risarci mento del danno rappresentato dalla perdita della (ragionevole) possi bilità di conseguire il risultato utile avuto di mira: in tal senso, tra le

pronunzie più recenti, v. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2003, n. 247, cit.; sez. VI 8 maggio 2002, n. 2485, id., Rep. 2002, voce Danni civili, n. 312; 7 febbraio 2002, n. 686, cit. (secondo cui il danno da perdita di chance è risarcibile solo qualora le possibilità di successo, da valutare

attraverso un giudizio prognostico, siano maggiori del cinquanta per cento); sez. V 16 gennaio 2002, n. 227, cit.; 24 dicembre 2001, n. 6376, ibid., voce Opere pubbliche, n. 460; sez. VI 18 dicembre 2001, n. 6281,

ibid., voce Danni civili, n. 311, e, per esteso, Contratti Stato e enti

pubbl., 2002, 298, con nota di A. Schreiber, Il risarcimento degli inte

ressi legittimi nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; Riv. giur. edilizia, 2002, I, 782, con nota di G. Piazzalunga, Il risarci

mento in forma specifica disposto dal giudice amministrativo incontra

un limite nella discrezionalità amministrativa?; Urbanistica e appalti, 2002, 700, con nota di A. Susca, Il risarcimento del danno per perdita di «chance»-, Giust. civ., 2002,1, 1417, con nota di G. Mari, Responsa bilità per perdita di «chance» e domanda di risarcimento informa spe

cifica implicita nella domanda di annullamento dell'affidamento a

This content downloaded from 46.243.173.162 on Sat, 28 Jun 2014 13:35:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata ha violato il

giudicato interno, in quanto il Tribunale di Rimini aveva accer

tato la sussistenza di un danno patrimoniale subito dall'attore

per la definitiva cessazione dell'attività di calciatore, in conse

guenza del sinistro. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata aveva accertato, con efficacia di giudicato, la sua chance calci

stica di divenire calciatore professionista; che su questo punto, non oggetto di censura da parte dei convenuti appellati, si era

formato il giudicato.

trattativa privata di un servizio; Trga Trentino-Alto Adige, sez. Bolza

no, 20 dicembre 2001, n. 382, cit. Una recente pronunzia del Consiglio di Stato, peraltro, ha precisato che il risarcimento del danno da perdita di chance presuppone la sussistenza di una consistente probabilità di

successo (pari quantomeno al cinquanta per cento), che non può rite nersi dimostrata nelle ipotesi connotate dalla persistenza in capo al l'amministrazione di significativi spazi di discrezionalità amministrati va pura: v. Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945, Urbanistica e

appalti, 2003, 1071, con nota di F. Manganaro, Il risarcimento del danno non si addice agli interessi legittimi.

In dottrina, si esprime in senso nettamente contrario alla risarcibilità del danno da perdita di chance, F. Elefante, La responsabilità della

pubblica amministrazione da attività provvedimentale, cit., secondo cui la possibilità di conseguire l'utilità finale è un mero interesse di fatto ed ammetterne la risarcibilità equivarrebbe a vanificare il requisito del

l'ingiustizia del danno. La sentenza in epigrafe, sancendo espressamente che la possibilità di

conseguire un risultato utile, inteso come entità patrimoniale suscetti bile di autonoma valutazione, rientra tra gli interessi meritevoli di tutela

giuridica, avvalora la tesi della risarcibilità del danno da perdita di chance cagionato al titolare di un interesse legittimo. Si noti che il pro blema della dimostrazione dell'effettiva spettanza dell'utilità finale —

alla quale, secondo la sentenza 500/SU/99, sarebbe connessa l'ingiusti zia del danno, necessaria per integrare la fattispecie di illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c. — sarebbe superato ove si accogliesse una rico struzione in termini contrattualistici della responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi. In dottrina, in parti colare, è stato rilevato come, per impedire la creazione di un vuoto di tutela relativo alla lesione di interessi che non siano «a risultato garan tito», si potrebbe, in alternativa alla responsabilità aquiliana, ipotizzare il ricorso alla controversa figura della c.d. responsabilità da «contatto amministrativo qualificato», nascente dalla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza gravanti sull'amministrazione nell'ambito del

rapporto da «contatto» che si instaura, con il procedimento, tra la stessa ed il privato. Detta violazione darebbe luogo ad un obbligo risarcitorio, a prescindere dalla spettanza o meno dell'utilità finale cui aspirava il ricorrente: sul punto, per un'analisi critica, v. G. Chine, La responsabi lità precontrattuale della pubblica amministrazione nell'era della ri sarcibilità degli interessi legittimi, cit. Sotto questo profilo, nuove pro spettive in tema di risarcimento del danno da perdita di chance potreb bero aprirsi a seguito di Cass. 10 gennaio 2003, n. 157, cit., la quale —

sottolineata l'inadeguatezza del paradigma della responsabilità aquilia na a soddisfare le istanze risarcitorie connesse all'attività illegittima della pubblica amministrazione, alla luce della nuova concezione del l'attività amministrativa che emerge dalla I. 241/90 — ha ritenuto che la lesione degli interessi legittimi costituisca un inadempimento alle re

gole di svolgimento dell'azione amministrativa da cui origina una re

sponsabilità assimilabile a quella contrattuale (per alcuni rilievi critici su tale inquadramento della responsabilità della pubblica amministra

zione, v. F. Fracchia, Risarcimento del danno causato da attività prov vedimentale dell'amministrazione: la Cassazione effettua un'ulteriore

(ultima?) precisazione, cit.). Resta inteso che, anche aderendo a que st'ultima ipotesi ricostruttiva, il diritto al risarcimento del danno pre supporrebbe, accanto alla violazione dell'obbligazione da contatto gra vante sull'amministrazione, la lesione di un interesse meritevole di tu tela giuridica — lesione che, nel caso della perdita di chance, sussiste

rebbe, stando ai principi sanciti dalla sentenza in epigrafe — e l'allega zione dell'entità del danno subito: sul punto, v. Cass. 11 giugno 2003, n. 9366, Foro it., 2003, I, 3359. con nota di F. Fracchia-M. Occhiena,

Responsabilità delle amministrazioni: divergenze e convergenze tra la

Cassazione e il Consiglio di Stato; Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945, cit.

Nella giurisprudenza amministrativa che ha considerato risarcibile il danno da perdita di chance derivante dalla illegittima esclusione da una

gara o aggiudicazione di un appalto, è stata ammessa la possibilità del risarcimento in forma specifica o per equivalente: il primo consiste nella riammissione in gara del concorrente escluso, ovvero nella ripeti zione della procedura od ancora, in caso di illegittimo affidamento di

appalto mediante trattativa privata, nella indizione di pubblica gara per l'appalto in questione: ove il risarcimento in forma specifica risulti im

possibile, ad esempio perché l'opera in questione è stata definitiva mente realizzata, l'interesse concreto del concorrente danneggiato può essere realizzato attraverso un risarcimento del danno per equivalente,

Il Foro Italiano — 2004.

2.1. - Ritiene questa corte che il motivo sia infondato e che lo

stesso vada rigettato. Va preliminarmente osservato che la Corte di cassazione, al

lorché sia stato lamentato un error in procedendo ha il potere di

esaminare gli atti processuali e, segnatamente in relazione al ca

so di specie, il potere di accertare l'esistenza o meno di un giu dicato interno, nonché di interpretare, all'uopo, la sentenza in

base alla quale siffatto giudicato si sarebbe formato ed esamina

re anche gli atti processuali ad essa successivi.

Quando, infatti, occorre accertare se si sia formato il giudi cato nell'ambito dello stesso processo, indagando se una statui

zione contenuta nella sentenza di primo grado sia stata o non

impugnata, la Corte di cassazione non è vincolata dall'interpre tazione degli atti processuali compiuta dai giudici d'appello, ma

ha il potere-dovere di valutare direttamente tali atti, al fine di

stabilire se rispetto alla questione, su cui si sarebbe formato il

giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto

della mancata devoluzione di detta questione nel giudizio di ap

pello, con la conseguente preclusione di ogni esame della stessa.

2.2. - Nella fattispecie va osservato che il giudice di primo

grado aveva riconosciuto all'attore solo la «perdita di chance

calcistica», ma non con riferimento ad un'attività di calciatore

professionista, bensì pur sempre nell'ambito dell'attività di cal

ciatore dilettante. A tale conclusione, infatti, porta il riferimento

della possibilità di progressione e dei guadagni con esclusivo ri

ferimento al campionato interregionale, che è un campionato di

dilettanti, come anche la nazionale giovanile.

Soprattutto va considerato che nell'ambito della sentenza di

primo grado non vi è alcuna affermazione che possa far ritenere

che il tribunale abbia fatto riferimento ad una perdita di chance

riguardo ad attività di calciatore professionista. Così interpretata la sentenza di primo grado, ne consegue che

non vi è alcuna violazione di giudicato, allorché la corte d'ap

pello ha escluso che l'attore appellante avesse provato di avere

chance per il passaggio alle categorie di calciatori professioni sti.

3. - Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il

che viene determinato assumendo come parametro l'utile conseguibile in caso di vittoria (quantificabile, in via forfetaria, in misura pari al die ci per cento del valore del contratto), scontato percentualmente in base

al numero dei partecipanti alla gara o concorso. Sulla possibilità di ri

sarcire il danno da perdita di chance in forma specifica o per equiva lente, v. Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2002, n. 2485. cit.; sez. V 24

dicembre 2001, n. 6376, cit.; sez. VI 18 dicembre 2001, n. 6281, cit.; Tar Emilia-Romagna, sez. I, 17 aprile 2002, n. 592, Nuovo dir., 2003, 53, con nota di G. De Santis, Risarcimento danni da perdita di «chan

ce»\ Tar Lombardia, sez. Brescia, 19 marzo 2002, n. 515, Foro amm.

Tar, 2002, 857; Tar Calabria, sez. Catanzaro, 15 gennaio 2002, n. 8,

ibid., 261. Sull'azione risarcitoria nel giudizio amministrativo, v., altre

sì, Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338, Foro it., 2003. Ili, 311, con nota di S. Rodolfo Masera, e 18 giugno 2002, n. 3332, ibid.,

322, con nota di S. Rodolfo Masera. Sul punto, si segnala, inoltre, che l'art. 14, 2° comma, d.leg. 20 agosto 2002 n. 190, attuativo della 1. 21

dicembre 2001 n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), ha stabilito che la so

spensione o l'annullamento giurisdizionale della aggiudicazione di pre stazioni pertinenti alle infrastrutture di cui all'art. 1 stesso decreto non determina la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato dai

soggetti aggiudicatari, residuando, in tal caso, il solo risarcimento per equivalente degli interessi legittimi o diritti lesi, con esclusione della

reintegrazione in forma specifica. Alla giurisprudenza che, meccanicamente, quantifica il danno risar

cibile suddividendo l'utile presumibilmente conseguibile in caso di ag giudicazione per il numero dei partecipanti, si contrappone un'inter

pretazione più attenta alle specifiche circostanze del caso in esame. In tal senso, v. Tar Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 2002, n. 824, Foro

amm.-Tar, 2002, 3148, secondo cui il danno per perdita di chance non

può essere quantificato in maniera forfetaria, suddividendo l'utile di

gara per il numero dei partecipanti, così risarcendosi solo un'astratta

possibilità di un risultato utile, ma spetta esclusivamente qualora si

provi — sia pure per presunzioni, fondate su circostanze fattuali valide e certe — una concreta probabilità di conseguirlo. Cons, Stato, sez. V, 22 gennaio 2003, n. 247, cit., e Trga Trentino-Alto Adige, sez. Bolza

no, 20 dicembre 2001, n. 382, cit.. hanno ritenuto congruo quantificare il danno da perdita di chance, ex art. 1226 c.c., sulla base delle spese connesse alla partecipazione alla gara e di una percentuale di utile pre sunto pari al dieci per cento dell'importo dell'offerta, diminuito di un coefficiente di riduzione, determinato equitativamente, proporzionato al

grado di probabilità teorica di conseguire l'aggiudicazione. [G. Faella]

This content downloaded from 46.243.173.162 on Sat, 28 Jun 2014 13:35:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

vizio di motivazione ed omissione di pronuncia nella parte rela

tiva alla liquidazione del danno patrimoniale, ai sensi dell'art.

360, n. 5, c.p.c. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata ha liquidato il

danno patrimoniale nella misura di lire 90.000.000, ritenendo

che non sussistessero elementi per ritenere una progressione in

carriera fino a divenire calciatore professionista, senza fornire

alcuna spiegazione di ciò e senza valutare le prove testimoniali

nonché il fatto che era stato convocato dalla nazionale giovani le. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe

valutato la diminuzione della capacità lavorativa, la perdita del

l'ingaggio annuo da parte del Pietracuta calcio e la perdita di

chance di divenire giocatore professionista. 4.1.- Ritiene questa corte che anche il secondo motivo sia in

fondato e che, per l'effetto, vada rigettato. Per quanto parte della dottrina sia di avviso contrario, ritiene

questa corte di dover condividere l'orientamento giurispruden ziale costante, secondo cui la perdita di chance, costituita dalla

privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'atti

vità lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile

(Cass. 18 gennaio 2001, n. 682, Foro it., Rep. 2001, voce Lavo

ro (rapporto), n. 779; 21 giugno 2000, n. 8468, id., Rep. 2000, voce cit., n. 1217).

Deve però trattarsi di un danno certo (anche se non nel suo

ammontare) consistente non in un lucro cessante bensì nel dan

no emergente da perdita di possibilità attuale, e non di un futuro

risultato. In conclusione la chance è anche essa un bene patri moniale, un'entità giuridicamente ed economicamente valuta

bile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, purché ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di proba bilità e presunzione (cfr. Cass. 6506/85, id., 1986, I, 383; 8468/00, cit.). La chance è quindi un'attitudine attuale del sog

getto e non futura, costituente economicamente una componente del patrimonio professionale del soggetto, in modo molto simile

ad un «avviamento professionale» dello stesso.

Non può, pertanto, condividersi l'assunto che la perdita di

chance integri un danno futuro (Cass. 25 settembre 1998, n.

9598, id., Rep. 1999, voce Danni civili, n. 125). 4.2. - Rimane, invece, superata, a seguito della sentenza delle

sez. un. 500/SU/99 (id., 1999, I, 2487), la problematica se la perdita di chance costituisca lesione di un diritto soggettivo, in

dividuato nel diritto all'integrità patrimoniale. Infatti, avendo la suddetta sentenza delle sezioni unite rite

nuto che il danno ingiusto sia quello lesivo di posizioni merite

voli di tutela da parte dell'ordinamento, indipendentemente dal

punto se costituiscano diritti soggettivi, la perdita di chance

rientra a pieno titolo tra queste posizioni meritevoli di tutela da

parte dell'ordinamento.

4.3. - Sotto l'aspetto probatorio va osservato che il soggetto che agisca per il risarcimento di una perdita di chance ha l'one

re di provare, anche se solo in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto e puntualmente alligate, la ra

gionevole probabilità dell'esistenza di detta chance (Cass.

6506/85, 18 gennaio 2001, n. 682, e 21 giugno 2000, n. 8468,

cit.). La valutazione di dette circostanze, e segnatamente se esse

siano in grado di far ritenere esistente per il soggetto danneg

giato la chance di cui lamenta la lesione, è di esclusiva compe tenza del giudice di merito.

Nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto con motiva

zione immune da censure in questa sede di sindacato di esclusi

va legittimità, che non vi era la prova che il Guidi, militante in

una squadra di calcio dilettante, potesse divenire calciatore pro fessionista.

5. - Inammissibile è la censura, secondo cui il giudice d'ap

pello non avrebbe valutato le prove testimoniali addotte. Infatti

il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione im

pone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli ele

menti con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo

deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell'at

to, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini inte

grative (Cass. 23 aprile 1999, n. 4070, id., Rep. 1999, voce Cas

sazione civile, n. 207).

Pertanto, allorché il ricorrente lamenti l'omessa valutazione

di una prova testimoniale, è necessario, per l'ammissibilità del

motivo di ricorso alla luce del principio di autosufficienza, che

egli indichi il contenuto di tale prova testimoniale.

Il Foro Italiano — 2004.

Tanto non è avvenuto nella fattispecie. 6. - Quanto alla censura, secondo cui il giudice di appello non

avrebbe valutato la diminuzione della capacità lavorativa del

l'appellante e la perdita di ingaggio dalla squadra di calcio dove

militava, ritiene questa corte che essa è infondata.

Infatti il giudice di appello ha espressamente detto di ritenere

condivisibili i parametri di valutazione adottati in prime cure e

cioè l'entità degli ingaggi percepiti, la durata dell'attività spor tiva e la possibilità di percepire un'adeguata remunerazione in

altra attività.

La censura sul punto del ricorrente si risolve, quindi, in una

diversa valutazione dei fatti, rispetto a quella del giudice di me

rito e, come tale, non prospettabile in questa sede di legittimità. 7. -

Egualmente infondata è la censura secondo cui la corte

territoriale non avrebbe tenuto conto che il Guidi era stato con

vocato dalla nazionale giovanile. Infatti, a parte il rilievo che anche la nazionale giovanile at

tiene al calcio dilettante, in ogni caso va osservato che è devo

luta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del pro

prio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le

risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti

oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni

mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diver

so spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e con

grua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini

di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare ana

liticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singo larmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo in

vece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro comples so, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convin

cimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le

proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logi camente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 set

tembre 1995, n. 9384, id., Rep. 1996, voce Prova civile in gene re, n. 20).

Il ricorso va pertanto rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 16

giugno 2003, n. 9624; Pres. Giustiniani, Est. Vittoria, P.M.

Velardi (conci, diff.); Serra (Avv. Vetere) c. Banca popolare di Crotone (Avv. Brunetti). Cassa Trib. Cosenza 13 gennaio 2000 e decide nel merito.

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie —

Pignora mento immobiliare — Inefficacia — Estinzione del proces so esecutivo — Preclusione dell'eccezione — Prima

udienza di comparizione delle parti (Cod. proc. civ., art.

497, 562, 617, 630; disp. att. cod. proc. civ., art. 130, 172).

Il tardivo deposito dell'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare provoca l'estinzione del processo esecutivo ove

il debitore la eccepisca come prima difesa all'udienza in cui

gli interessati sono stati convocati per essere sentiti sull'i

stanza. (1)

(1) I. - All'udienza di comparizione delle parti per l'autorizzazione della vendita in una espropriazione immobiliare il debitore esecutato chiede la dichiarazione di estinzione del processo per sopravvenuta inefficacia del pignoramento, poiché l'istanza di vendita era stata depo sitata dopo il termine di novanta giorni ex art. 497 c.p.c.; il tribunale

qualifica la richiesta come opposizione agli atti esecutivi, dichiarandola inammissibile in quanto proposta oltre il termine di cinque giorni previ sto dall'art. 617 c.p.c. (inteso come decorrente dalla comunicazione del decreto di comparizione delle parti). Avverso detta sentenza l'esecutato

propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. Ili, 7° comma, Cost., sostenendo che l'inosservanza del citato termine determina l'inefficacia

This content downloaded from 46.243.173.162 on Sat, 28 Jun 2014 13:35:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended