sezione III civile; sentenza 21 novembre 1994, n. 9849; Pres. Iannotta, Est. M. Finocchiaro, P.M.Marinelli (concl. conf.); Soc. C.M.S. (Avv. Nicoletti) c. Fondazione centro San Romanello delMonte Tabor (Avv. Reale, Tucci). Regolamento di competenza avverso Trib. Milano 9 marzo1992Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 11 (NOVEMBRE 1995), pp. 3281/3282-3285/3286Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190408 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
vizi (v. sent. 26 aprile 1993, n. 4895, id., Rep. 1993, voce Con
tratto in genere, n. 376; 11 novembre 1990, n. 11126, id., Rep.
1990, voce cit., n. 292), ma da quest'ultimo orientamento, per le ragioni in precedenza esposte, la corte è dell'avviso di doversi
discostare, poiché, se si ritiene applicabile, come hanno fatto
le sezioni unite con la richiamata sentenza n. 1720 del 1985, la disciplina dei vizi dettata dall'art. 1492 c.c., tale disciplina deve trovare integrale applicazione, senza possibilità di affidare
il riequilibrio delle contrapposte prestazioni a rimedi estranei
ad essa e in nessun modo congeniali alla natura e alla struttura
della compravendita e del corrispondente contratto preliminare. Ha errato, quindi, la corte palermitana nel considerare legit
timo il rifiuto del Siragusa, basato sull'eccezione inadimpleti
contractus, di addivenire al rogito definitivo finché non fossero
stati eliminati i vizi dell'immobile promesso in vendita (e antici
patamente consegnatogli) e nel ritenere poi consentita allo stes
so Siragusa, in alternativa alla redibitoria, l'azione di esatto
adempimento insieme con quella di esecuzione specifica dell'ob
bligo di concludere il contratto, mentre la possibilità di scelta
si sarebbe dovuta correttamente porre tra la prima di dette azioni
e la domanda di riduzione del prezzo con contestuale richiesta
di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, i primi due
motivi del ricorso vanno accolti, con assorbimento del terzo
(col quale si denunzia omessa motivazione e omessa pronuncia sulla questione dell'accertamento e della tempestiva denuncia
dei vizi), per cui l'impugnata sentenza deve essere cassata, con
rinvio, anche in ordine alle spese del presente procedimento, ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo la quale si
uniformerà ai principi di diritto innanzi enunciati.
Infine, se si accede alla ricostruzione autonoma della fase esecutiva
del regolamento d'interessi nascente dal preliminare — ma, in realtà, potrebbe darsi l'ipotesi di qualsiasi vincolo o rapporto giuridico prepa
ratorio, del tipo opzione, prenotazione d'acquisto e cosi via — non
è difficile liberarsi anche dagli ostacoli, sempre di principio e riconduci
bili al rispetto delle categorie formali, incontrati (e talvolta superati) dalla dottrina nelPammettere l'azione di esatto adempimento nella com
pravendita (di cui s'è rapidamente dato conto). In sostanza, anche i condizionamenti costituiti dal 'tipo' — questo
si caratterizza, nella vendita definitiva, per il trasferimento della pro
prietà e per l'esistenza di obblighi di dare, ma non di fare — finirebbe
ro per essere fortemente ridimensionati qualora la giurisprudenza ade
risse ad una concezione del contratto preliminare fondata sulla prospet tiva dinamica dello svolgimento di un rapporto, che è certo preparatorio del risultato finale (nel caso della promessa di vendita, individuabile
nel trasferimento del titolo in senso formale), ma che è dotato di una
sua propria disciplina giuridica (autonoma rispetto alle regole legali del
tipo) idonea a tutelare i contraenti nel senso della realizzazione concreta
dell'interesse contrattuale.
Francesco Macario
Il Foro Italiano — 1995.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 21 no
vembre 1994, n. 9849; Pres. Iannotta, Est. M. Finocchia
ro, P.M. Marinelli (conci, conf.); Soc. C.M.S. (Avv. Nico
letti) c. Fondazione centro San Romanello del Monte Tabor
(Avv. Reale, Tucci). Regolamento di competenza avverso
Trib. Milano 9 marzo 1992.
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione — Vendita — Azione di riscatto del condutto
re — Competenza per territorio (Cod. proc. civ., art. 18, 20,
21; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di im mobili urbani, art. 39).
L'azione di riscatto ai sensi dell'art. 39 l. 392/78 ha natura rea
le, e non personale, e rientra quindi, a norma dell'art. 21
c.p.c., nella competenza del giudice del luogo dove è sito l'im
mobile oggetto del retratto. (1)
(1) La questione della natura dell'azione di riscatto, che la sentenza
in epigrafe (riportata anche in Giust. civ., 1995, I, 1271, con nota di C. Perago) prende per la prima volta in considerazione con riferimento
all'art. 39 1. 392/78, per le sue implicazioni in tema di competenza, non è nuova, essendo stata più volte esaminata in relazione al retratto
agrario, e fa registrare — nell'ambito della corte di legittimità — un
profondo contrasto interpretativo (del quale la sentenza che si riporta dà conto).
Conformemente a Cass. 9849/94, nel senso della natura reale dell'a zione di riscatto, v., in tema di retratto urbano ex art. 39 1. 392/78, nella motivazione, Cass. 5 maggio 1990, n. 3741, Foro it., 1990, I,
3165, che dalla natura reale dell'azione (desunta dal fatto che con essa
«si tende ad ottenere una sentenza che riconosca il diritto di proprietà dell'immobile in capo al conduttore, con effetti reali, validi erga omnes . . .») fa discendere la necessità di integrare il contraddittorio
nei confronti del coniuge dell'acquirente retrattato, ove sia in regime di comunione legale dei beni; e, in tema di retratto del coltivatore diret
to pretermesso nella vendita del fondo rustico, ex art. 8 1. 590/65, Cass.
11 marzo 1992, n. 2928, id., Rep. 1992, voce Competenza civile, n.
62 (per esteso in Giust. civ., 1992, I, 1735, e Dir. e giur. agr., 1992,
278), che ha conseguentemente affermato l'applicabilità dei criteri pre visti dall'art. 15 c.p.c. ai fini della competenza per valore.
Contra, nel senso che l'esercizio del diritto di riscatto da parte del conduttore (pur rappresentando una forma di tutela «reale» del diritto
di prelazione violato) dà luogo a un'azione natura personale ad rem,
v., invece, tutte in materia di retratto agrario: Cass. 18 gennaio 1991, n. 465, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 117 (e Giur. agr. it., 1991,
346), e 18 giugno 1981, n. 3987, Foro it., Rep. 1981, voce cit., n. 91, che quindi risolvono in modo opposto alla pronunzia in epigrafe la
questione della competenza territoriale; 6 aprile 1983, n. 2422, id., Rep. 1983, voce Agricoltura, n. 147 (che ha ritenuto applicabili i criteri di
competenza ex art. 12 c.p.c. per l'azione di riscatto ex art. 7 1. 814/71, esercitata dal coltivatore diretto proprietario del fondo confinante); 21
febbraio 1980, n. 1252, id., Rep. 1980, voce cit., n. 188 (riportata in
Giust. civ., 1980, I, 1313, che peraltro, attesa l'operatività con effetti
ex tunc del retratto, sottolinea l'inefficacia delle iscrizioni ipotecarie successive alla alienazione del fondo); sez. un. 9 maggio 1977, n. 1767, Foro it., 1977, I, 1375 (nella parte non massimata), che ha ritenuto
inapplicabile, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il criterio
di determinazione del valore della causa stabilito dall'art. 15 c.p.c.; 15 ottobre 1970, n. 2039, id., 1970, I, 2706, in tema di competenza territoriale (nella cui ampia motivazione si osserva come «per attribuire
natura reale ad un'azione non basta che essa abbia ad oggetto un im
mobile, di cui si chieda la consegna o la restituzione, ma occorre avere
riguardo alla causa petendi su cui la domanda è fondata, con la neces
saria conseguenza che la causa deve definirsi di natura personale, quan do a fondamento di essa, anziché un diritto reale, sia dedotto un diver
so rapporto»; sicché deve riconoscersi natura personale ad rem, e non
reale, alla controversia «sull'esistenza del presupposto del diritto di ri
scatto o sull'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo», giacché in
tal caso «la controversia ed il thema decidendum portato alla cognizio ne del giudice hanno per oggetto principale l'avvenuta o meno modifi
cazione soggettiva della vicenda negoziale intervenuta, con effetto tra
slativo o costitutivo del diritto reale, tra il soggetto passivo della prela zione ed il terzo, nel senso che il soggetto attivo della prelazione si
sia o meno sostituito, con effetto ex tunc, nella posizione del terzo
in conseguenza di una sua valida dichiarazione unilaterale recettizia,
e perciò sia divenuto egli acquirente, con effetto ex tunc, del diritto
reale; mentre l'accertamento dell'avvenuto o meno acquisto di tale di
ritto reale con effetto ex tunc è soltanto conseguenziale all'accertamen
to principale»). La natura reale dell'azione di riscatto ex art. 8 1. 590/65 è esclusa,
altresì', da Cass. 6 gennaio 1982, n. 6, id., Rep. 1982, voce cit., n. 206.
Circa la legittimazione passiva del solo acquirente retrattato, rispetto alla domanda di riscatto ex art. 39 1. 392/78, v., per tutte, Cass. 18
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3283 PARTE PRIMA 3284
Svolgimento del processo. — Con atto 5 marzo 1990 la C.M.S.
Industria estrattiva inerti di Milano conveniva in giudizio, in
nanzi al Tribunale di Milano, la Fondazione Centro S. Roma
nello del Monte Tabor.
Premesso di condurre in locazione un immobile sito in comu
ne di Vilmodrone (costituito da un terreno con impianti, utiliz zato per l'estrazione, la frantumazione e la vendita di materiali
inerti), recentemente acquistato dalla fondazione convenuta in
violazione del suo diritto di prelazione, la società attrice chiede
va che l'adito tribunale dichiarasse il proprio diritto al riscatto
del bene, con ammissione al pagamento del prezzo risultante
dall'atto.
Costituitasi in giudizio la Fondazione Centro S. Romanello
del Monte Tabor resisteva alla avversa pretesa eccependo, da
una parte, che l'adito tribunale era ratione territorii incompe tente a conoscere della domanda (per essere competente il Tri
bunale di Monza, essendo, il bene oggetto del riscatto in terri
torio soggetto alla giurisdizione di quel tribunale), dall'altra che l'invocato diritto di prelazione non sussisteva (vuoi tenuto pre sente che faceva difetto il requisito del contatto con il pubblico
degli utenti, vuoi considerato che trattavasi di vendita in blocco). Con sentenza 11 febbraio-9 marzo 1992 il tribunale dichiara
va la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Monza, innanzi al quale rimetteva le parti, poste le spese di lite a carico della società attrice.
Avverso tale sentenza ha proposto regolamento di competen za la s.r.l. C.M.S. industria estrattiva inerti. Resiste, con con
troricorso la Fondazione Centro S. Romanello del Monte Taber.
Motivi della decisione. — 1. - Il Tribunale di Milano, investi
to della domanda di riscatto — ai sensi dell'art. 39 1. 27 luglio 1978 n. 392 — di un immobile costituito da terreno con impian
ti, utilizzato per l'estrazione, la frantumazione e la vendita di
materiali inerti, ha dichiarato la propria incompetenza, ratione
territorii, a conoscere una tale vertenza atteso che, trattandosi
inequivocabilmente di controversia relativa a diritto reale (quel lo di proprietà sul bene oggetto del retratto), in applicazione dell'art. 21 c.p.c. giudice competente è quello del luogo ove è posto l'immobile: poiché questo è sito nel territorio del comu
ne di Vimodrone, competente a giudicare della causa è il Tribu
nale di Monza, nel cui circondario rientra il territorio del pre detto comune.
2. - Oppone il ricorrente che, vertendosi in tema di diritto di prelazione (cioè nella preferenza da accordarsi ex lege al con
duttore in caso di vendita dell'immobile locato), non si tratta
marzo 1987, n. 2721, id., 1988, I, 1151, con nota di richiami di D. Piombo.
Quanto alla natura di mero accertamento (e non costitutiva) dell'a zione di riscatto, v., invece, Cass., sez. un., 20 dicembre 1991, n. 13757, id., 1992, I, 2106, con nota redazionale di D. Piombo (nonché Giust. civ., 1992, I, 1181, con nota di N. Izzo).
* * *
Mette conto sottolineare come la differente soluzione del problema della natura (personale ad rem, oppure reale) dell'azione di riscatto ex art. 39 1. 392/78 si riflette, inevitabilmente, sulla possibilità di includere le relative controversie tra quelle «relative a rapporti di locazione . . . di immobili urbani», che l'art. 8 c.p.c., nel testo novellato dalla 1. 353/90 (in vigore dal 30 aprile 1995), attribuisce per materia al pretore (del luogo in cui l'immobile è sito, ex art. 447 bis, 2° comma, c.p.c.): sem bra infatti evidente che, se all'azione in discorso si dovesse riconoscere natura reale (come fa la pronunzia che si riporta), tale possibilità sareb be da escludere. Tanto più auspicabile appare, dunque, che le sezioni unite della Cassazione intervengano in tempi brevi per comporre il con trasto interpretativo dianzi segnalato.
È il caso di osservare, comunque, che la dottrina che si è soffermata ad elencare i vari tipi di controversie divenute di competenza del preto re in base al nuovo testo dell'art. 8 c.p.c., non sembra nutrire dubbi di sorta sulla inclusione, tra quelle relative a «rapporti di locazione di immobili urbani», anche delle controversie concernenti la prelazione e il retratto ex art. 38-39 1. 392/78 (in base al rilievo che la formulazio ne della norma sembra riferirsi a tutte le controversie che in detti rap porti trovino origine e fondamento): v. in proposito A. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 1 ss.; A. Cele ste, Novella del c.p.c. e cause ìocatizie pendenti: la fase decisoria da vanti al tribunale, in Rass. equo canone, 1993, 394; F. Carpi - M. Taruffo, Commentario breve al cod. proc. civ., Padova, 1994, 28.
[D. Piombo]
Il Foro Italiano — 1995.
di (causa relativa a) diritti reali su immobili, ma di (causa aven
te per oggetto) diritto collegato ex lege al contratto di locazione
e quindi ad esso inerente.
Il contratto di locazione, si osserva da parte del ricorrente, oltre a conferire al conduttore il diritto a godere della cosa,
pagando il canone, ricomprende la facoltà di acquistare la pro prietà, nel caso di alienazione dell'immobile stesso, dovendo es
sere preferito ad ogni altro compratore: non si tratta dunque di diritto di disposizione del bene immobile, ma di diritto ad essere preferito nell'acquisto della proprietà nascente dal con
tratto di locazione (si è a fronte, cioè, ad una causa relativa
a diritti di obbligazione, ex art. 20 c.p.c.). 3. - Sulla questione specifica non è ravvisabile, nella giuris
prudenza di questa Suprema corte un indirizzo costante.
Giusta una prima, più risalente, lettura dell'art. 8 1. 26 mag
gio 1965 n. 590, poiché la domanda di riscatto ha natura perso nale (ad rem o propter rem) (Cass. 21 febbraio 1980, n. 1252, Foro it., Rep. 1980, voce Agricoltura, n. 188), l'azione con cui — previo accertamento del rapporto agrario da cui deriva il
diritto di prelazione — si esercita il riscatto previsto dal citato
art. 8 1. 26 maggio 1965 n. 590 può essere promossa sia contro
il solo retrattato — nel qual caso la competenza territoriale si
determina ex art. 18 e non ex art. 21 c.p.c., avendo l'azione
carattere non reale ma personale ob rem — sia, congiuntamen te, contro l'acquirente e l'alienante, affinché la sentenza dichia
rativa della sussistenza del diritto di prelazione e dell'elusione
di esso faccia stato, con forza di giudicato, anche nei confronti
dell'alienante, con la conseguenza che, in questa seconda ipote
si, la competenza territoriale va determinata in base al criteiro
posto dagli art. 18 e 33 c.p.c., e non già con esclusivo riferi mento al luogo di residenza (o domicilio o dimora) dell'acqui rente (Cass. 18 giugno 1981, n. 3987, id., Rep. 1981, voce Com
petenza civ., n. 91). Da ultimo, in questo senso, Cass. 18 gen naio 1991, n. 465 (id., Rep. 1991, voce cit., n. 117), secondo
cui, trattandosi, nella specie, non di un'azione reale, ma di un'a
zione personale ad rem, non può trovare applicazione l'art. 21
c.p.c., ma sono applicabili gli art. 18 e 20, con la conseguenza
che, sussistendo più fori competenti ai sensi dei citati articoli
(rispettivamente, foro generale, foro del contratto e forum exe
cutions), il convenuto è tenuto a contestare nella prima rispo
sta, a norma dell'art. 38 c.p.c, la non ricorrenza di tutti gli anzidetti criteri, onde evitare che la competenza per territorio resti radicata presso il giudice adito sotto il profilo non con
testato).
Diversamente, secondo altro — recente — indirizzo (Cass. 5 maggio 1990, n. 3741, id., 1990, I, 3165) con l'azione giudi ziale per l'esercizic del diritto di riscatto ai sensi dell'art. 38
1. 27 luglio 1978 n. 392 si tende ad ottenere una sentenza che riconosca il diritto di proprietà dell'immobile in capo al con
duttore, con effetti reali validi erga omnes, ed in particolare nei confronti di tutti gli acquirenti dello stesso immobile (e, pertanto, nel caso in cui l'acquirente di un immobile destinato ad uso diverso da quello di abitazione alienato in violazione del diritto di prelazione spettante al conduttore si trovi in regi me di comunione legale con il proprio coniuge, quest'ultimo riveste la qualità di litisconsorte necessario nel c.d. giudizio di
riscatto). (Nel senso che ha natura reale l'azione di riscatto di fondo rustico, con conseguente applicazione dei criteri di com
petenza dell'art. 15 c.p.c., Cass. 11 marzo 1992, n. 2928, id.,
Rep. 1992, voce cit., n. 62). 4. - Tra le due — contrapposte — interpretazioni dell'identi
co fenomeno ritiene la corte preferibile quest'ultima. Dalla premessa che per aversi la speciale competenza territo
riale prevista dall'art. 21 c.p.c. — concernente il foro per le
cause relative a diritti reali (e ad azioni possessorie) — non è
sufficiente che la domanda attrice abbia relazione giuridica, sia
pure diretta e immediata, con un immobile, ma occorre che
si tratti di causa che possa veramente e rigorosamente conside
rarsi relativa a diritti reali su beni immobili (cfr., ad esempio, in questo senso, già le remote Cass. 21 maggio 1963, n. 1310, id., Rep. 1963, voce cit., n. 274; 10 giugno 1961, n. 1362, id.,
Rep. 1961, voce cit., n. 220; 26 ottobre 1959, n. 3105, id., 1960, I, 240, ecc.), si ricava che le azioni previste dall'art. 39 1. 27
luglio 1978 n. 392 e dall'art. 8 1. 26 maggio 1965 n. 590, sono
tipiche «cause relative a diritti reali».
Le stesse, infatti, possono essere esercitate dal soggetto «tute
lato» cioè da colui cui l'ordinamento garantisce il diritto di pre
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
lazione, nei confronti di qualsiasi «terzo», che si sia reso titola
re del diritto di proprietà nei confronti di quel determinato im
mobile, in violazione del diritto di prelazione ex lege. La relativa azione — come è giurisprudenza consolidata —
non deve proporsi, contestualmente (a norma dell'art. 102 c.p.c.), anche nei confronti del locatore-cessionario: è evidente, pertan to, che con la stessa il conduttore non si duole del venire meno, da parte del concedente, agli obblighi derivanti dal contratto
di locazione, con una pronuncia avente efficacia riflessa anche
nei riguardi del terzo acquirente (nella quale ipotesi potrebbe in effetti sostenersi la natura personale dell'azione), ma fa vale
re il proprio diritto ad essere riconosciuto (previa sua sostitu zione al terzo) proprietario dell'immobile stesso nei confronti
di chiunque. Come noto l'azione di rivendicazione ha natura reale (ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 21 c.p.c.) in quanto si fonda sul
rapporto immediato e diretto esistente tra il bene e colui che
si proclama suo proprietario: l'azione di restituzione invece, pre suppone che il bene sia stato trasferito in virtù di un rapporto
negoziale obbligatorio e si fonda sullo scioglimento di quel rap
porto e tale azione ha, pertanto, natura personale (cfr. Cass.
6 marzo 1970, n. 584, id., 1970, I, 1718; 12 novembre 1969, n. 3718, non massimata): analogamente, potendo (dovendo) l'a
zione di riscatto essere esperita nei confronti del terzo acquiren te non perché costui è subentrato al cedente nella posizione di
locatore nel contratto di locazione in forza del quale il condut
tore medesimo è nel godimento dell'immobile, ma perché il ter
zo ha illegittimamente acquisito la qualità di proprietario di un
bene, spettante, con precedenza, al conduttore riscattante, è in
dubitabile — come accennato — la natura reale dell'azione in esame e l'inaccettabilità della opposta conclusione.
Assume Cass. 21 febbraio 1980, n. 1252, cit., dopo aver pre cisato che l'azione di riscatto di cui all'art. 8 1. 26 maggio 1965
n. 590 ha natura personale che la sostituzione con effetti ex
tunc del riscattante all'acquirente del negozio da questi conclu
so con il proprietario del fondo senza il rispetto del diritto di
prelazione comporta l'inefficacia delle iscrizioni ipotecarie suc
cesive alla alienazione: un tale effetto, in realtà, deve ritenersi
tipico delle azioni reali, e non già di quelle personali.
Deve, in conclusione, affermarsi la natura reale dell'azione
proposta dalla s.r.l. C.M.S. e dichiararsi, in conclusione, la com
petenza del Tribunale di Monza.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 25 giu
gno 1994, n. 6109; Pres. Di Ciò, Est. Calfapietra, P.M.
Viale (conci, conf.); Portiglia e altra (Avv. Rinaldi, Otto
lia) c. Facchini (Avv. Mayer), Condominio via Tortosa 8, Genova. Conferma App. Genova 25 febbraio 1992.
Comunione e condominio — Condominio negli edifici — Eli minazione delle barriere architettoniche — Innovazioni — Li
miti (Cod. civ., art. 1102, 1120, 1136, 1139; 1. 9 gennaio 1989
n. 13, diposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati, art. 2, 3).
Anche per le innovazioni finalizzate a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche opera il divieto
delle innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edifi cio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condo
mino; sicché, deve escludersi che l'assemblea condominiale
possa, a maggioranza, ledere i diritti dei singoli condomini sulle porzioni dell'edificio di proprietà esclusiva. (1)
(1) 1. - Non constano precedenti in termini (né, più in generale, si
rinvengono altre pronunce con le quali la Suprema corte sia stata chia mata ad applicare la 1. 13/89). La sentenza (annotata anche da M. De
Il Foro Italiano — 1995.
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato
il 6 luglio 1989 Maria Pia Facchini, proprietaria di un apparta mento nel condominio sito in Genova alla via Tortosa, 8 (scala
C, int. 1) convenne in giudizio davanti al tribunale, lo stesso
condominio, in persona del suo amministratore pro tempore e
chiese la dichiarazione di nullità della delibera, adottata dall'as semblea il 6 giugno precedente, di installazione di un ascensore
nel cortile interno dell'edificio, al servizio della scala C, finaliz
zata alle esigenze della sig. Vittoria Gotelli in Portiglia, proprie taria di un appartamento sito al terzo piano, portatrice di han
dicap, affermando che la delibera stessa era stata approvata con una maggioranza inferiore a quella prescritta, che l'ascen
sore le avrebbe cagionato grave pregiudizio, e che l'impianto sarebbe stato eseguito in violazione delle norme sulle distanze
legali.
Thxa, Installazione dell'ascensore nel condominio e norme dirette a
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, in Giust. civ., 1995, I, 1691) appare, quindi, di particolare interesse, sia per la novità assoluta, sia per l'astratta idoneità a porre i «picchet ti» per i successivi interventi nomofilattici del Supremo collegio.
Ebbene, se, in punto di principio la decisione merita consenso in quanto solidamente ancorata al quadro normativo di riferimento, è tuttavia
l'applicazione concreta di quella massima che desta perplessità. 2. - Prima, però, di esaminare il nucleo critico della pronuncia, gio
verà ricordare come la dottrina — già in prima lettura — avesse rileva
to l'inadeguatezza della 1. 13/89 in relazione agli scopi che essa si pre figgeva, specie quanto al problema della eliminazione delle barriere ar chitettoniche negli edifici esistenti. Il legislatore, difatti, ha cercato un
problematico compromesso tra le ragioni della proprietà esclusiva nel condominio degli edifici privati e quelle — più propriamente sociali
(solennemente ribadite anche con la successiva 1. 5 febbraio 1992 n.
104) — della tutela del disabile calato in quella realtà, con i prevedibili riflessi negativi evidenziati anche dalla sentenza in epigrafe (cfr. D. De
Pretis-F. Pellizer, in Nuove leggi civ., 1989, 324 ss., per i quali «in
primo luogo non si comprende l'impianto di base della scelta legislativa che, a fronte della praticabile possibilità di sottoporre ad un regime unificato ed omogeneo gli interventi edilizi volti al superamento delle
barriere, ha percorso invece la strada delle distinzioni subsettoriali, per venendo ad una disarticolazione disciplinare»; v., altresì, S. Maglia, Installazione di ascensore e superamento delle barriere architettoniche
(anche alla luce della l. 5 febbraio 1992 n. 104), in Arch, locazioni,
1992, 144; F. Petrolati, La tutela civile del portatore di handicap nella
disciplina sulla eliminazione delle barriere architettoniche, id., 1993, 683; E. Ditta, Nuovi orientamenti in tema di eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, in Nuova giur. civ., 1993, I, 338, secondo cui «gli obiettivi della 1. 13/89 sono minimi, cosi come le novità che
essa introduce per quanto riguarda la questione dell'installazione dell'a
scensore . . .»; di diverso parere sembra, invece, G. Terzago, Il con
dominio, Milano, 1993, 971, per il quale «... è agevole rilevare come
la nuova normativa abbia un'ampia portata di applicazione sia da parte del giudice per il principio dello ius superveniens, sia per tutti gli edifici
anche se abitati da non portatori di handicap»; analogo giudizio positi vo esprime M. A. Ricci, Eliminazione delle barriere architettoniche e
disciplina condominiale, in Giur. it., 1992, I, 2, 671; v. ancora F. Sal
tarelli, La legge sul superamento e l'eliminazione delle barriere archi tettoniche negli edifici privati: problematiche condominiali, in Arch,
locazioni, 1989, 21; Nitti, Provvedimenti legislativi in materia di bar
riere architettoniche. Legge 9 gennaio 1989 n. 13, in Ammin. e politica, 1990, 65).
Giova ancora annotare che il principio enunciato dalla Suprema cor
te non rappresenta un unicum, ma riecheggia, piuttosto, le tesi di un
primissimo orientamento di merito che, enfatizzando la portata del ri
cordato divieto di cui all'art. 1120, 2° comma, c.c., ha finito per com
primere la portata incentivante dell'art. 2 1. cit., in contrasto con la
sua naturale forza espansiva (v., ad es., Pret. Milano 18 aprile 1989, Foro it., Rep. 1990, voce Comunione e condominio, n. 82; Trib. Mila no 23 settembre 1991, id., Rep. 1992, voce cit., n. 103, per il quale costituisce innovazione vietata, ex art. 1120, 2° comma, c.c., l'installa
zione di un impianto di ascensore che, pur rispettando le dimensioni
minime della cabina previste dalle prescrizioni tecniche sia della legge nazionale che di quella regionale, comporti una riduzione del piano di calpestio dei vari piani; Trib. Napoli 16 novembre 1991, ibid., nn.
67, 101, nel senso che l'installazione dell'ascensore, anche se ai sensi dell'art. 3 1. 13/89, non può comportare un danno apprezzabile ad un
singolo condomino). A questa corrente giurisprudenziale, per converso, se ne contrappone
altra, per cosi dire estensiva, che propone una lettura della norma in
esame più aderente ai principi costituzionali di solidarietà (art. 2) e di
tendenziale funzione sociale del diritto di proprietà (art. 42); cosi, ad
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