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sezione III civile; sentenza 21 ottobre 1994, n. 8651; Pres. Francabandera, Est. M. Finocchiaro,...

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sezione III civile; sentenza 21 ottobre 1994, n. 8651; Pres. Francabandera, Est. M. Finocchiaro, P.M. De Nunzio (concl. conf.); Carè (Avv. Federico) c. Bombardieri (Avv. Romagnoli, Lojacono). Conferma App. Reggio Calabria 4 marzo 1991 Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 1 (GENNAIO 1995), pp. 149/150-153/154 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23189207 . Accessed: 24/06/2014 23:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.14 on Tue, 24 Jun 2014 23:29:56 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 21 ottobre 1994, n. 8651; Pres. Francabandera, Est. M. Finocchiaro,P.M. De Nunzio (concl. conf.); Carè (Avv. Federico) c. Bombardieri (Avv. Romagnoli, Lojacono).Conferma App. Reggio Calabria 4 marzo 1991Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 1 (GENNAIO 1995), pp. 149/150-153/154Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189207 .

Accessed: 24/06/2014 23:29

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

successione dei rapporti di lavoro da un imprenditore all'altro,

in quanto la Ericsson Informatica System non si sarebbe mai

direttamente obbligata verso la Sielte ma avrebbe autonoma

mente assunto il personale già dipendente da quella società, e

che altrimenti sarebbe rimasto disoccupato.

Vero è che, sulla base dell'art. 2112, 1° comma (vecchio te

sto), c.c., nel caso di trasferimento aziendale è dato ipotizzare

la soluzione di continuità dei rapporti di lavoro, almeno qualo

ra vi sia stata disdetta dell'alienante data in tempo utile, oppure

(sulla base del noto ius receptum, per cui cfr. Cass. 8 febbraio

1982, n. 746, id., Rep. 1982, voce Lavoro (rapporto), n. 223; 22 aprile 1983, n. 2785, id., Rep. 1983, voce cit., n. 649; 10

agosto 1987, n. 6881, id., Rep. 1987, voce cit., n. 2176) in pre

senza di accordo collettivo transattivamente stipulato a salva

guardia dei livelli occupazionali. Peraltro, indipendentemente dalla circostanza che non si evince

minimamente dalla sentenza impugnata l'allegazione di prova

in ordine alla disdetta in tempo utile della Sielte, mentre poi

risulta dalla sentenza medesima che l'accordo sindacale richia

mato non venne prodotto, e pur volendo presumere intervenuta

legittima deroga alla prosecuzione dei rapporti di lavoro ed or

mai estinti al momento del trasferimento i rapporti preesistenti

(con la conseguente novità ed autonomia di quelli costituiti fra

i quattrocentosettantasei lavoratori dell'azienda trasferita e l'E

ricsson Informatica System), tutto ciò non sarebbe stato suffi

ciente a determinare l'insorgenza del diritto a sgravio, posto

che l'immediato subentro della Ericsson Informatica System si

limitò, come già detto, a conservare i livelli occupazionali ante

cedenti senza creare nuova occupazione.

Dalla linea di pensiero suesposta sarebbe stato lecito disco

starsi sol quando fosse stato allegato e provato che non di tra

sferimento ex art. 2112 c.c. si era trattato, bensì' di mero acqui

sto di beni di azienda che aveva definitivamente cessato ogni

attività produttiva, sicché dovessero ammettersi la compiuta di

sgregazione della precedente azienda in quanto universitas re

rum e la perdita definitiva dei relativi posti di lavoro, e che

l'imprenditore acquirente, subentrato nella titolarità dei beni

aziendali (di tutti o di una quota di essi), non più organizzati a fini produttivi, fosse pervenuto ad assumere le maestranze,

già in forza all'azienda dissolta, rimaste effettivamente (e non

solo formalmente) prive di occupazione.

Nulla di ciò è accaduto nella fattispecie, perché, come scrive

il Tribunale di Roma, lo svolgimento dell'attività produttiva della

Ericsson Informatica System, sia pure innovata e trasformata

rispetto all'attività della precedente azienda, costituì obiettiva

mente una semplice prosecuzione di quella.

Ulteriore conferma della mancata creazione di nuova occupa

zione i giudici romani hanno correttamente ricavato dal tenore

delle lettere di assunzione, compilate dalla stessa società acqui

rente e indirizzate ai lavoratori, in cui (senza considerare il pur

significativo riferimento alle disposizioni di legge e di contratto

riguardanti il trasferimento d'azienda, riferimento non correda

to da alcuna menzione dell'eventuale deroga alla continuità dei

rapporti), si metteva l'accento sulla contestualità fra la risolu

zione dei rapporti in corso con la Sielte e l'assunzione dei lavo

ratori alle dipendenze dell'Ericsson Informatica System e sul

mantenimento dell'inquadramento e dei diritti acquisiti.

Per quanto precede anche il terzo motivo di ricorso non ha

fondamento. (Omissis)

Il Foro Italiano — 1995.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 21 otto

bre 1994, n. 8651; Pres. Francabandera, Est. M. Finoc

chiaro, P.M. De Nunzio (conci, conf.); Carè (Aw. Federi

co) c. Bombardieri (Avv. Romagnoli, Lojacono). Conferma

App. Reggio Calabria 4 marzo 1991.

Contratti agrari — Concessione separata delle colture del suolo

da quelle del soprassuolo — Contratto stipulato in data ante

riore all'entrata in vigore della 1. 11/71 — Validità (L. 11 febbraio 1971 n. 11, nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici, art. 19).

Contratti agrari — Pendenza del giudizio di risoluzione — Do

manda di conversione in affitto — Esito favorevole per il

concessionario del giudizio di risoluzione — Necessità (L. 3

maggio 1982 n. 203, norme sui contratti agrari, art. 25, 53).

Nel caso di concessione separata delle colture del suolo da quel

le del soprassuolo, è valido il contratto contenente tale con

cessione separata che sia stato stipulato in data anteriore al

l'entrata in vigore della I. 11/71. (1)

Ove sia pendente giudizio di risoluzione del contratto, la do

manda di conversione in affìtto è subordinata all'esito favo

revole per il concessionario del giudizio di risoluzione. (2)

Svolgimento del processo. — Con ricorso 17 gennaio 1979

Bombardieri Teresa chiedeva che il Tribunale di Locri, sezione

specializzata agraria, dichiarasse l'insussistenza del diritto di Carè

Cosimo alla proroga del contratto agrario atipico dallo stesso

stipulato nel 1952 con Bombardieri Tommaso, dante causa di

essa ricorrente, ed avente ad oggetto un fondo rustico, con an

nessa casa colonica, sito in agro di Placanica, contrada Tuffa

relli, o, comunque, la decadenza dello stesso dalla proroga, per

morosità e gravi inadempienze contrattuali (non avendo mai il

Carè corrisposto il canone ed avendo lo stesso trascurato com

(1-2) La corte del merito, richiamata Corte cost. 16 novembre 1981,

n. 181, Foro it., 1982, I, 12, con nota di D. Bellantuono, aveva rite

nuto la validità delle clausole del contratto 31 agosto 1952, che prevede vano la concessione separata delle coltare del suolo da quelle del so

prassuolo, per essere stato tale contratto stipulato anteriormente all'en

trata in vigore della 1. 11/71, e quind aveva confermato la sentenza

di primo grado che aveva dichiarato ri ,olto il contratto per gravi ina

dempienze in ordine alla conduzione.

Il ricorrente ha lamentato che la corte del merito aveva erroneamente

interpretato Corte cost. 181/81, sostenendo che il 1° comma dell'art.

19 1. 11/71 non era stato minimamente intaccato dalla detta decisione

della Corte costituzionale.

Il 1° comma dell'art. 19 stabilisce che le clausole contrattuali che

prevedono la concessione separata delle colture del suolo da quelle del

soprassuolo o che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali di

verse e per diverse coltivazioni, sono nulle di pieno diritto. Stabilisce

il 2° comma dell'art. 19 che con decorrenza dall'annata agraria in corso

al momento dell'entrata in vigore della 1. 11/71, l'affitto è esteso a

tutte le colture del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli

prorogati. Sul 2° comma dell'art. 19 è intervenuta Corte cost. 181/81, che ha

ritenuto l'illegittimità della norma, nella parte in cui, in caso di conces

sione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo, estende

l'affitto a tutte le colture del fondo per i contratti in corso al momento

dell'entrata in vigore della legge. L'odierna sentenza ha ritenuto la corretta interpretazione di Corte

cost. 181/81 da parte della corte del merito, potendosi applicare, a se

guito della incostituzionalità, la nullità di cui al 1° comma dell'art.

19 esclusivamente ai contratti stipulati successivamente alla data di en

trata in vigore della 1. 11/71, e non già ai contratti in corso a detta

data di entrata in vigore. Inoltre, il ricorrente aveva lamentato la violazione dell'art. 53 1. 203/82

da parte della corte del merito, per avere questa ritenuto che l'esercizio

del diritto del concessionario alla conversione in affitto del rapporto associativo era sospeso qualora fosse pendente tra le parti giudizio di

risoluzione del contratto.

La doglianza è stata disattesa dalla sentenza in rassegna, afferman

dosi che presupposto per l'esercizio del diritto alla conversione in affit

to è che il contratto genetico del rapporto sia perfetto, e cioè che esso

non sia nullo né annullabile, non estinguibile per qualsiasi causa am

messa dalla legge, e non risolubile per difetto, originario o successivo,

del sinallagma. Pertanto, la domanda di dichiarazione di nullità, o di

annullamento o di risoluzione del contratto, deve necessariamente pre

valere sull'atto unilaterale di conversione automatica, anche se anterior

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PARTE PRIMA

pletamente la coltivazione del fondo), con condanna dello stes

so al rilascio del fondo.

Costituitosi in giudizio, il Carè contestava le domande di con

troparte e ne chiedeva il rigetto: successivamente, con ricorso

in data 4 marzo 1980, il Carè instaurava, innanzi allo stesso

Tribunale di Locri, sezione specializzata agraria, altra, autono

ma, controversia — nei confronti di Bombardieri Teresa e di

Bombardieri Rocco — chiedendo l'applicazione al contratto di

affitto stipulato il 31 agosto 1952 con Bombardieri Tommaso,

degli art. 18 e 19 1. 11 febbraio 1971 n. 11, sulla nuova discipli na dell'affitto dei fondi rustici.

Radicatosi anche in questo secondo giudizio il contradditto

rio, Bombardieri Teresa, costituitasi in giudizio, resisteva al

l'avversa domanda, eccependone l'inammissibilità, perché pro

posta dopo la notifica del ricorso volto ad ottenere la risoluzio

ne del contratto per inadempienza del Carè.

Riuniti i due procedimenti, ed espletata l'istruttoria del caso,

il tribunale, con sentenza 28 febbraio 1989, pronunciava la riso

luzione del contratto inter partes per inadempienza del Carè

che condannava al rilascio del fondo ed al pagamento delle spe se di lite, dichiarata l'inammissibilità della domanda del Carè.

Tale pronuncia era gravata dal Carè, innanzi alla Corte di

appello di Reggio Calabria, sezione specializzata agraria che, a sua volta, con sentenza 7 febbraio-4 marzo 1991 rigettava

l'appello, con condanna del Carè al pagamento delle spese del

grado. Richiamata la pronuncia 16 novembre 1981, n. 181 della Corte

costituzionale (Foro it., 1982, I, 12, dichiarativa dell'illegittimi tà costituzionale dell'art. 19, 2° comma, 1. 11 febbraio 1971

n. 11) la corte territoriale ha ritenuto la validità delle clausole

contenute nel contratto 31 agosto 1952 che prevedevano la con

cessione separata delle colture del suolo da quelle del sopras suolo ed ha confermato la statuizione dei primi giudici di decla

ratoria di risoluzione del contratto inter partes per le macrosco

mente compiuto. È stata richiamata Cass. 28 dicembre 1991, n. 13962, id., Rep. 1991, voce Contratti agrari, n. 106, secondo cui la conversio ne presuppone la validità ed efficacia, sino alla data della conversione, del contratto originario ed è, quindi, impedita dall'accoglimento della

domanda di risoluzione del concedente per inadempimento, verificatasi

anteriormente od anche in tale periodo, di questo rapporto, che prevale sulla domanda di accertamento della conversione, anche se a questa successiva, perché la sentenza di risoluzione del contratto, a causa del

suo effetto retroattivo, travolge l'atto negoziale di conversione.

* * *

A commento di Corte cost. 181/81, sostenemmo che la illegittimità del 2° comma dell'art. 19 1. 11/71, nella parte in cui estendeva l'affitto

a tutte le colture del fondo per i contratti in corso al momento dell'en

trata in vigore della legge, per una ritenuta equiparazione di situazioni

eterogenee, appariva figlia della logica codicistica e non già della legis lazione speciale del secondo dopoguerra che, dando luogo a «micro sistemi di norme» sostitutivi quasi per intero della disciplina codicistica, aveva inteso realizzare un progetto di società nuova preconizzato dal costituente. E cioè, il divieto di estensione dell'affitto ai «contratti in

corso» rimandava piuttosto all'art. 1322 c.c. che affermava solenne mente l'autonomia contrattuale, intesa anche nel senso di libertà dei

privati di creare tipi contrattuali diversi da quelli legislativamente previsti. Si sosteneva in quel commento che gli interventi diseguali a favore

del contraente più debole o meritevole di tutela erano necessari per rie

quilibrare la posizione dei soggetti nel rapporto agrario, per cui la rite nuta incostituzionalità del 2° comma dell'art. 19 1. 11/71 andava vista

come una battuta di arresto del processo di tipizzazione dei contratti, che era stato avviato con la legislazione speciale del secondo dopoguerra.

Non vi sono ragioni, ancor oggi, per discostarsi da quelle posizioni critiche, avendo il legislatore con la 1. 203/82 ulteriormente proceduto alla tipizzazione dei contratti, con la limitazione nel tempo dei contratti

associativi non convertiti in affitto, al massimo sino al 10 novembre 1993 (art. 34 1. cit.), con il divieto di stipulare nuovi contratti associati vi (art. 45, 2° comma, 1. cit.) e la riconduzione all'affitto di qualsiasi conferimento di fondo rustico successivo all'entrata in vigore della leg

ge (art. 27 1. cit.), per cui il solo contratto agrario ammesso dall'ordina mento è quello di affitto, sia esso a coltivatore diretto che a conduttore

non coltivatore diretto. Ma va ricordato che la sentenza in epigrafe, pur richiamando Corte

cost. 181/81, si poggia essenzialmente sulla risoluzione del contratto

per gravi inadempienze, come ritenuto dai giudici di merito, ed a pro

posito della risoluzione del contratto la 1. 203/82 ha conservato il crite

rio della gravità dell'inadempimento, già previsto dalla precedente legis lazione. [D. Bellantuono]

Il Foro Italiano — 1995.

piche carenze di coltura e di manutenzione imputabili al Carè

(assoluto abbandono per oltre un decennio delle piante di ulivo, notevole deprezzamento della superficie irrigua non sfruttata,

come avrebbe dovuto, per le «colture orticole», ma utilizzata

per la messa a dimora in modo scriteriato di piante da frutto

diverse che, dislocate alla rinfusa, risultavano, anche per la di

stanza eccessivamente ravvicinata, di intralcio alla normale col

tivazione e producevano frutti scadenti; mancanza di qualsiasi traccia di manutenzione, quanto al fabbricato rurale).

Non poteva, infine, osservavano i giudici di appello, trovare

applicazione lo ius superveniens di cui all'art. 53 1. 3 maggio 1982 n. 203, atteso che l'esercizio del diritto del concessionario

alla conversione in affitto del rapporto associativo era sospeso

qualora pendesse tra le parti giudizio di risoluzione (la decisio

ne sulla richiesta di conversione del contratto associativo in con

tratto di affitto — in altri termini — era subordinata alla pre ventiva definizione, in termini favorevoli per l'istante, delle even

tuali controversie pendenti in ordine a domande di nullità,

annullamento, risoluzione, diniego di proroga concernenti il con

tratto associativo). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ca

rè Cosimo, affidato a due motivi. Resiste, con controricorso,

Bombardieri Teresa.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo parte ricorrente censura la pronuncia gravata per violazione e falsa

applicazione di norme di diritto. Premesso che nella specie parte Carè aveva invocato, in sede

di merito, in via principale, l'applicazione dell'art. 18 1. 11 feb

braio 1971 n. 11 e solo subordinatamente gli art. 19 e 24, il

ricorrente censura sia l'omessa pronuncia, in margine alla do

manda ex art. 18 1. 11 del 1971, sia l'interpretazione data dalla

corte territoriale della sentenza 16 novembre 1981 della Corte

costituzionale.

In realtà — si osserva — l'art. 19, 1° comma, e l'art. 18

della stessa 1. 11 febbraio 1971 n. 11, «non sono stati minima

mente intaccati dalla sentenza della Corte costituzionale del 16

novembre 1981 e dovevano essere interpretati nel senso che dal

l'entrata in vigore della 1. n. 11 del 1971 non erano più operati ve le clausole contrattuali disciplinate dal 1° comma dell'art.

19, dovendosi ritenere le stesse nulle di pieno diritto».

Sempre con il primo motivo il ricorrente denuncia il «clamo

roso» errore di interpretazione dell'art. 53 1. 3 maggio 1982 n.

203, laddove la corte di appello afferma che tale disposizione avrebbe sancito l'inapplicabilità dell'art. 25 della stessa legge,

qualora penda tra le parti giudizio di risoluzione, atteso che

in realtà la giurisprudenza pacifica di questa corte di legittimità

(Cass. 4 ottobre 1988, n. 5346, id., Rep. 1988, voce Contratti

agrari, n. 95) è in termini totalmente diversi.

Corollario di quanto precede — conclude parte ricorrente —

è che i giudici del merito avrebbero dovuto applicare, nel risol

vere la controversia, lo ius superveniens e, pertanto, «confor

mare la decisione ai criteri sanzionatoli fissati dalla più recente

legislazione al fine di stabilire la sussistenza o meno del preteso

inadempimento». «Ammesso che — conclude il ricorrente sul punto — le prove

già assunte risultassero di rilevanza tale da giustificare il prov vedimento risolutorio alla luce della nuova legislazione, ugual mente il giudicante sarebbe stato tenuto a motivare su tale pun to per dare conto tuttavia alla sussistenza dell'inadempimento».

2. - Il motivo è infondato. In ogni sua parte. 2.1. - Quanto, in primis, alla pretesa violazione dell'art. 112

c.p.c., per non avere la corte territoriale preso in esame la do

manda, principale, formulata dal Carè ex art. 18 1. 11 febbraio

1971 n. 11 (ma solo quella subordinata, ex art. 19 della stessa

legge) è sufficiente tenere presente il contenuto dell'atto d'ap

pello 26 ottobre 1989 nel quale si precisa: «. . .la regola invo

cata dal Carè è quella dell'art. 19 1. 11 febbraio 1971 n. 11

il quale espressamente stabilisce che . . .»; «aggiunge l'art. 19

al 2° comma — prosegue l'appellante — che con decorrenza

dall'entrata in vigore della presente legge . . .».

Pacifico quanto precede è palese che una domanda ex art.

18 1. n. 11 del 1971, pur se, eventualmente, proposta dal Carè

in primo grado (ed in quella sede implicitamente o espressa mente disattesa), non è stata ripropsta expressis in grado d'ap

pello, si che la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice del gravame, per non essersi pronunciato su una

tale domanda, è insussistente.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

2.2. - Deve escludersi, contemporaneamente, che vi sia stata, da parte della corte del merito, erronea interpretazione della

sentenza 16 novembre 1981, n. 181 della Corte costituzionale.

Come noto, l'art. 19, 1° comma, 1. 11 febbraio 1971 n. 11

dispone che «le clausole contrattuali che prevedono la conces

sione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo 0 che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali diverse

e per diverse coltivazioni, sono nulle di pieno diritto».

Proseguiva, il 2° comma, dello stesso articolo, che «con de

corenza dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata

in vigore della presente legge, l'affitto è esteso a tutte le colture

del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati». Corte cost. 16 novembre 1981, n. 181 ha dichiarato costitu

zionalmente illegittimo — per contrasto con l'art. 3 Cost. —

l'art. 19, 2° comma, 1. 11 febbraio 1971 n. 11, sotto il profilo che lo stesso, estendendo l'affitto a tutte le colture del fondo

per i contratti in corso al momento della sua entrata in vigore,

equipara situazioni eterogenee. Ha osservato la corte che, essendo emersa la esigenza di im

pedire la concessione separata dalle colture del suolo e del so

prassuolo, la 1. 12 giugno 1962 n. 567 all'art. 14, nel provvedere in tal senso per il futuro, escluse l'estensione ai contratti in cor

so della nuova disciplina, proprio per evitare sperequazioni, ed

anche il successivo art. 111. 15 settembre 1964 n. 756, nel di

chiarare nulli i contratti stipulati in violazione del riaffermato

divieto, ribadì che la disciplina non si applica ai contratti in

corso. Invece la norma denunciata ha unificato, con efficacia

retroattiva, le varie posizioni dei soggetti, contrastando con il

fine di stabilire equi rapporti sociali in materia di proprietà ter

riera privata, senza contemperare in alcun modo le varie posi zioni dei soggetti, disciplinando il possibile concorso di affittua

ri diversi. Coordinando tali rilievi con la regola fondamentale di cui

all'art. 11 preleggi, in forza della quale la legge, salvo che sia

diversamente stabilito, non opera che per l'avvenire, si che per verificare i requisiti di validità dei contratti occorre far riferi

mento alla legge del tempo in cui gli stessi sono stati conclusi, senza che abbia alcuna rilevanza una diversa normativa soprav venuta (cfr., ad es., proprio con riferimento alla validità di con

tratti agrari, Cass. 1° agosto 1987, n. 6667, id., Rep. 1987, voce cit., n. 345, nonché Cass. 12 aprile 1980, n. 2370, id.,

Rep. 1980, voce cit., n. 152; 12 ottobre 1979, n. 5349, id., Rep. 1979, voce cit., n. 151), si ricava che, per effetto della declara

toria di illegittimità costituzionale dell'art. 19, 2° comma, 1.

11 febbraio 1971 n. 11 — che estendeva la disciplina dell'affitto

a tutte le colture di fondi rustici (comprese quelle arboree) —

e che opera con riguardo a tutti i contratti in corso al momento

dell'entrata in vigore di tale legge, anche se continuati in virtù

di proroga legale dopo l'originaria scadenza (Cass. 22 novem

bre 1991, n. 12545, id., Rep. 1991, voce cit., n. 77), per verifi care la validità, o meno, di una clausola contrattuale che preve da la concessione separata delle colture del suolo da quelle del

soprassuolo (o che preveda sullo stesso fondo forme contrattua

li diverse e per diverse coltivazioni), occorre aver riguardo esclu

sivamente all'epoca in cui è stata convenuta una tale clausola.

Con l'ulteriore conseguenza che la nullità prevista dall'art.

19, 1° comma, 1. 11 febbraio 1971 n. 11, è invocabile esclusiva

mente in presenza di contratti stipulati successivamente alla da

ta di entrata in vigore della 1. n. 11 del 1971.

Senza alcun pregio, quindi, concludendo sul punto, è la pre tesa del ricorrente di interpretare l'art. 19, 1° comma, in que stione nel senso che per effetto di tale previsione «dalla data

dell'11 febbraio 1971 quel tipo di clausole censurate (ancorché

pattuite, come nella specie, anteriormente) non si applicano più e il rapporto deve essere riconvertito sulla base della vigente normativa».

Una simile lettura del testo positivo, inaccettabile (perché at

tributiva all'art. 19, 1° comma, in questione di una efficacia

retroattiva in alcun modo giustificata dal testo positivo) ove

la norma fosse nata nella formulazione attuale, è ancora più insostenibile a,seguito del descritto intervento della Corte costi

tuzionale.

L'art. 19, 2° comma, 1. n. 11 del 1971, infatti, in buona so

stanza, aveva lo scopo di attribuire efficacia retroattiva alla pre visione contenuta nel 1° comma si da renderlo applicabile, dal

la data della sua entrata in vigore (11 febbraio 1971) a tutti

1 contratti in corso e tale comma è stato dichiarato incostituzio

II Foro Italiano — 1995.

naie: è evidente che ove — per ipotesi — si aderisse all'assunto

di parte ricorrente si farebbe, inammissibilmente, rivivere una

norma già dichiarata incostituzionale.

2.3. - In ordine alla pretesa violazione dell'art. 53, 2° com

ma, 1. 3 maggio 1982 n. 203, osserva anzitutto questa corte

che, ai sensi dell'art. 25 1. 3 maggio 1982 n. 203, il contratto di mezzadria o di colonia parziaria può essere convertito in af

fitto, e che, per tale conversione, è sufficiente che la parte che

intende ottenerla comunichi la propria decisione all'altra, me

diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno

sei mesi prima della fine dell'annata agraria. Trattasi quindi di un diritto potestativo, attribuito dalla leg

ge, ed esercitato mediante un negozio unilaterale recettizio.

È del tutto evidente che il presupposto per l'esercizio del pre detto diritto potestativo consiste nel fatto che il contratto gene tico del rapporto associativo sia perfetto, che esso sia perciò non nullo né annullabile, non estinguibile per qualsiasi causa

ammessa dalla legge, e non risolubile per difetto, originario o

successivo, del sinallagma.

Pertanto, la domanda di dichiarazione di nullità, o di annul

lamento o di risoluzione del contratto, deve necessariamente pre valere sull'atto negoziale unilaterale di conversione automatica, anche se anteriormente compiuto.

Devesi poi rilevare che, ai sensi dell'art. 26 1. n. 203 del 1982, la conversione automatica del contratto di mezzadria in con

tratto di affitto «produce effetti dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente» (da avvenire, ai

sensi dell'ultimo comma dell'art. 25, almeno sei mesi prima del

l'annata agraria). Ne consegue che l'effetto giuridico sopradescritto del negozio

unilaterale recettizio, a mezzo del quale viene esercitato il dirit

to potestativo, non è contestuale al suo fattore genetico (comu nicazione del richiedente), ma è dilazionato nel tempo rispetto al compimento del negozio definitivo, in quanto la concreta e

definitiva estinzione del precedente rapporto associativo, con

la sostituzione del nuovo rapporto di affitto, si produrrà sol

tanto in tempo successivo, e cioè all'inizio dell'annata agraria successiva alla predetta comunicazione.

Ne consegue altresì che non vi è soluzione di continuità fra

preesistente rapporto associativo e successivo rapporto di affit

to, che al primo si sostituisce.

Nelle more fra il negozio unilaterale di conversione, pur per fetto e valido, ma non ancora produttivo di effetto, ed il defini

tivo perfezionamento del negozio sostitutivo ex legge, col termi

ne dell'annata agraria successiva ai sei mesi dalla comunicazio

ne, permane fra le parti il rapporto facente capo, quale suo

fattore genetico, all'originario contratto associativo.

Devesi quindi concludere che, nel periodo intercorrente fra

il negozio unilaterale di conversione e l'inizio dell'annata

agraria successiva, il concedente è legittimato a domandare

in giudizio la risoluzione del contratto associativo per gravi

inadempimenti del mezzadro o colono verificatisi anterior

mente o in quello stesso periodo, e che, in ipotesi di accogli mento della domanda, la sentenza costitutiva di risoluzione

del contratto associativo travolge il negozio unilaterale di

conversione, stante il suo effetto retroattivo (vedi Cass. 20

ottobre 1979, n. 5467, id., Rep. 1979, voce Contratto in

genere, n. 345; 10 dicembre 1977, n. 5367, id., Rep. 1977, voce cit., n. 284, nonché proprio nei termini precisati sopra, con riferimento agli art. 25 e 26 1. 3 maggio 1982 n. 203, Cass. 28 dicembre 1991, n. 13962, id., Rep. 1991, voce

Contratti agrari, n. 106).

Applicando i suesposti principi al caso di specie, devesi

constatare come correttamente, i giudici del merito, dopo aver

premesso, in linea di diritto, non potersi far luogo alla con

versione del contratto, ove il contratto stesso sia dichiarato

nullo, sia annullato, o ne sia pronunciata la risoluzione, han

no rigettato la domanda del Carè volta a far dichiarare la

conversione del contratto 31 agosto 1952 in affitto sulla base

del constatato grave inadempimento del Carè, tale da giustifi care la pronuncia di risoluzione del contratto, inadempimento

contestato, giudizialmente, dalla concedente già con il ricorso

introduttivo del presente giudizio, cioè il 17 gennaio 1979,

in epoca ben anteriore alla data in cui avrebbe dovuto verifi

carsi l'invocata conversione (certamente successiva al 4 maggio

1982). (Omissis)

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