sezione III civile; sentenza 21 ottobre 1994, n. 8651; Pres. Francabandera, Est. M. Finocchiaro,P.M. De Nunzio (concl. conf.); Carè (Avv. Federico) c. Bombardieri (Avv. Romagnoli, Lojacono).Conferma App. Reggio Calabria 4 marzo 1991Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 1 (GENNAIO 1995), pp. 149/150-153/154Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189207 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
successione dei rapporti di lavoro da un imprenditore all'altro,
in quanto la Ericsson Informatica System non si sarebbe mai
direttamente obbligata verso la Sielte ma avrebbe autonoma
mente assunto il personale già dipendente da quella società, e
che altrimenti sarebbe rimasto disoccupato.
Vero è che, sulla base dell'art. 2112, 1° comma (vecchio te
sto), c.c., nel caso di trasferimento aziendale è dato ipotizzare
la soluzione di continuità dei rapporti di lavoro, almeno qualo
ra vi sia stata disdetta dell'alienante data in tempo utile, oppure
(sulla base del noto ius receptum, per cui cfr. Cass. 8 febbraio
1982, n. 746, id., Rep. 1982, voce Lavoro (rapporto), n. 223; 22 aprile 1983, n. 2785, id., Rep. 1983, voce cit., n. 649; 10
agosto 1987, n. 6881, id., Rep. 1987, voce cit., n. 2176) in pre
senza di accordo collettivo transattivamente stipulato a salva
guardia dei livelli occupazionali. Peraltro, indipendentemente dalla circostanza che non si evince
minimamente dalla sentenza impugnata l'allegazione di prova
in ordine alla disdetta in tempo utile della Sielte, mentre poi
risulta dalla sentenza medesima che l'accordo sindacale richia
mato non venne prodotto, e pur volendo presumere intervenuta
legittima deroga alla prosecuzione dei rapporti di lavoro ed or
mai estinti al momento del trasferimento i rapporti preesistenti
(con la conseguente novità ed autonomia di quelli costituiti fra
i quattrocentosettantasei lavoratori dell'azienda trasferita e l'E
ricsson Informatica System), tutto ciò non sarebbe stato suffi
ciente a determinare l'insorgenza del diritto a sgravio, posto
che l'immediato subentro della Ericsson Informatica System si
limitò, come già detto, a conservare i livelli occupazionali ante
cedenti senza creare nuova occupazione.
Dalla linea di pensiero suesposta sarebbe stato lecito disco
starsi sol quando fosse stato allegato e provato che non di tra
sferimento ex art. 2112 c.c. si era trattato, bensì' di mero acqui
sto di beni di azienda che aveva definitivamente cessato ogni
attività produttiva, sicché dovessero ammettersi la compiuta di
sgregazione della precedente azienda in quanto universitas re
rum e la perdita definitiva dei relativi posti di lavoro, e che
l'imprenditore acquirente, subentrato nella titolarità dei beni
aziendali (di tutti o di una quota di essi), non più organizzati a fini produttivi, fosse pervenuto ad assumere le maestranze,
già in forza all'azienda dissolta, rimaste effettivamente (e non
solo formalmente) prive di occupazione.
Nulla di ciò è accaduto nella fattispecie, perché, come scrive
il Tribunale di Roma, lo svolgimento dell'attività produttiva della
Ericsson Informatica System, sia pure innovata e trasformata
rispetto all'attività della precedente azienda, costituì obiettiva
mente una semplice prosecuzione di quella.
Ulteriore conferma della mancata creazione di nuova occupa
zione i giudici romani hanno correttamente ricavato dal tenore
delle lettere di assunzione, compilate dalla stessa società acqui
rente e indirizzate ai lavoratori, in cui (senza considerare il pur
significativo riferimento alle disposizioni di legge e di contratto
riguardanti il trasferimento d'azienda, riferimento non correda
to da alcuna menzione dell'eventuale deroga alla continuità dei
rapporti), si metteva l'accento sulla contestualità fra la risolu
zione dei rapporti in corso con la Sielte e l'assunzione dei lavo
ratori alle dipendenze dell'Ericsson Informatica System e sul
mantenimento dell'inquadramento e dei diritti acquisiti.
Per quanto precede anche il terzo motivo di ricorso non ha
fondamento. (Omissis)
Il Foro Italiano — 1995.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 21 otto
bre 1994, n. 8651; Pres. Francabandera, Est. M. Finoc
chiaro, P.M. De Nunzio (conci, conf.); Carè (Aw. Federi
co) c. Bombardieri (Avv. Romagnoli, Lojacono). Conferma
App. Reggio Calabria 4 marzo 1991.
Contratti agrari — Concessione separata delle colture del suolo
da quelle del soprassuolo — Contratto stipulato in data ante
riore all'entrata in vigore della 1. 11/71 — Validità (L. 11 febbraio 1971 n. 11, nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici, art. 19).
Contratti agrari — Pendenza del giudizio di risoluzione — Do
manda di conversione in affitto — Esito favorevole per il
concessionario del giudizio di risoluzione — Necessità (L. 3
maggio 1982 n. 203, norme sui contratti agrari, art. 25, 53).
Nel caso di concessione separata delle colture del suolo da quel
le del soprassuolo, è valido il contratto contenente tale con
cessione separata che sia stato stipulato in data anteriore al
l'entrata in vigore della I. 11/71. (1)
Ove sia pendente giudizio di risoluzione del contratto, la do
manda di conversione in affìtto è subordinata all'esito favo
revole per il concessionario del giudizio di risoluzione. (2)
Svolgimento del processo. — Con ricorso 17 gennaio 1979
Bombardieri Teresa chiedeva che il Tribunale di Locri, sezione
specializzata agraria, dichiarasse l'insussistenza del diritto di Carè
Cosimo alla proroga del contratto agrario atipico dallo stesso
stipulato nel 1952 con Bombardieri Tommaso, dante causa di
essa ricorrente, ed avente ad oggetto un fondo rustico, con an
nessa casa colonica, sito in agro di Placanica, contrada Tuffa
relli, o, comunque, la decadenza dello stesso dalla proroga, per
morosità e gravi inadempienze contrattuali (non avendo mai il
Carè corrisposto il canone ed avendo lo stesso trascurato com
(1-2) La corte del merito, richiamata Corte cost. 16 novembre 1981,
n. 181, Foro it., 1982, I, 12, con nota di D. Bellantuono, aveva rite
nuto la validità delle clausole del contratto 31 agosto 1952, che prevede vano la concessione separata delle coltare del suolo da quelle del so
prassuolo, per essere stato tale contratto stipulato anteriormente all'en
trata in vigore della 1. 11/71, e quind aveva confermato la sentenza
di primo grado che aveva dichiarato ri ,olto il contratto per gravi ina
dempienze in ordine alla conduzione.
Il ricorrente ha lamentato che la corte del merito aveva erroneamente
interpretato Corte cost. 181/81, sostenendo che il 1° comma dell'art.
19 1. 11/71 non era stato minimamente intaccato dalla detta decisione
della Corte costituzionale.
Il 1° comma dell'art. 19 stabilisce che le clausole contrattuali che
prevedono la concessione separata delle colture del suolo da quelle del
soprassuolo o che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali di
verse e per diverse coltivazioni, sono nulle di pieno diritto. Stabilisce
il 2° comma dell'art. 19 che con decorrenza dall'annata agraria in corso
al momento dell'entrata in vigore della 1. 11/71, l'affitto è esteso a
tutte le colture del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli
prorogati. Sul 2° comma dell'art. 19 è intervenuta Corte cost. 181/81, che ha
ritenuto l'illegittimità della norma, nella parte in cui, in caso di conces
sione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo, estende
l'affitto a tutte le colture del fondo per i contratti in corso al momento
dell'entrata in vigore della legge. L'odierna sentenza ha ritenuto la corretta interpretazione di Corte
cost. 181/81 da parte della corte del merito, potendosi applicare, a se
guito della incostituzionalità, la nullità di cui al 1° comma dell'art.
19 esclusivamente ai contratti stipulati successivamente alla data di en
trata in vigore della 1. 11/71, e non già ai contratti in corso a detta
data di entrata in vigore. Inoltre, il ricorrente aveva lamentato la violazione dell'art. 53 1. 203/82
da parte della corte del merito, per avere questa ritenuto che l'esercizio
del diritto del concessionario alla conversione in affitto del rapporto associativo era sospeso qualora fosse pendente tra le parti giudizio di
risoluzione del contratto.
La doglianza è stata disattesa dalla sentenza in rassegna, afferman
dosi che presupposto per l'esercizio del diritto alla conversione in affit
to è che il contratto genetico del rapporto sia perfetto, e cioè che esso
non sia nullo né annullabile, non estinguibile per qualsiasi causa am
messa dalla legge, e non risolubile per difetto, originario o successivo,
del sinallagma. Pertanto, la domanda di dichiarazione di nullità, o di
annullamento o di risoluzione del contratto, deve necessariamente pre
valere sull'atto unilaterale di conversione automatica, anche se anterior
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PARTE PRIMA
pletamente la coltivazione del fondo), con condanna dello stes
so al rilascio del fondo.
Costituitosi in giudizio, il Carè contestava le domande di con
troparte e ne chiedeva il rigetto: successivamente, con ricorso
in data 4 marzo 1980, il Carè instaurava, innanzi allo stesso
Tribunale di Locri, sezione specializzata agraria, altra, autono
ma, controversia — nei confronti di Bombardieri Teresa e di
Bombardieri Rocco — chiedendo l'applicazione al contratto di
affitto stipulato il 31 agosto 1952 con Bombardieri Tommaso,
degli art. 18 e 19 1. 11 febbraio 1971 n. 11, sulla nuova discipli na dell'affitto dei fondi rustici.
Radicatosi anche in questo secondo giudizio il contradditto
rio, Bombardieri Teresa, costituitasi in giudizio, resisteva al
l'avversa domanda, eccependone l'inammissibilità, perché pro
posta dopo la notifica del ricorso volto ad ottenere la risoluzio
ne del contratto per inadempienza del Carè.
Riuniti i due procedimenti, ed espletata l'istruttoria del caso,
il tribunale, con sentenza 28 febbraio 1989, pronunciava la riso
luzione del contratto inter partes per inadempienza del Carè
che condannava al rilascio del fondo ed al pagamento delle spe se di lite, dichiarata l'inammissibilità della domanda del Carè.
Tale pronuncia era gravata dal Carè, innanzi alla Corte di
appello di Reggio Calabria, sezione specializzata agraria che, a sua volta, con sentenza 7 febbraio-4 marzo 1991 rigettava
l'appello, con condanna del Carè al pagamento delle spese del
grado. Richiamata la pronuncia 16 novembre 1981, n. 181 della Corte
costituzionale (Foro it., 1982, I, 12, dichiarativa dell'illegittimi tà costituzionale dell'art. 19, 2° comma, 1. 11 febbraio 1971
n. 11) la corte territoriale ha ritenuto la validità delle clausole
contenute nel contratto 31 agosto 1952 che prevedevano la con
cessione separata delle colture del suolo da quelle del sopras suolo ed ha confermato la statuizione dei primi giudici di decla
ratoria di risoluzione del contratto inter partes per le macrosco
mente compiuto. È stata richiamata Cass. 28 dicembre 1991, n. 13962, id., Rep. 1991, voce Contratti agrari, n. 106, secondo cui la conversio ne presuppone la validità ed efficacia, sino alla data della conversione, del contratto originario ed è, quindi, impedita dall'accoglimento della
domanda di risoluzione del concedente per inadempimento, verificatasi
anteriormente od anche in tale periodo, di questo rapporto, che prevale sulla domanda di accertamento della conversione, anche se a questa successiva, perché la sentenza di risoluzione del contratto, a causa del
suo effetto retroattivo, travolge l'atto negoziale di conversione.
* * *
A commento di Corte cost. 181/81, sostenemmo che la illegittimità del 2° comma dell'art. 19 1. 11/71, nella parte in cui estendeva l'affitto
a tutte le colture del fondo per i contratti in corso al momento dell'en
trata in vigore della legge, per una ritenuta equiparazione di situazioni
eterogenee, appariva figlia della logica codicistica e non già della legis lazione speciale del secondo dopoguerra che, dando luogo a «micro sistemi di norme» sostitutivi quasi per intero della disciplina codicistica, aveva inteso realizzare un progetto di società nuova preconizzato dal costituente. E cioè, il divieto di estensione dell'affitto ai «contratti in
corso» rimandava piuttosto all'art. 1322 c.c. che affermava solenne mente l'autonomia contrattuale, intesa anche nel senso di libertà dei
privati di creare tipi contrattuali diversi da quelli legislativamente previsti. Si sosteneva in quel commento che gli interventi diseguali a favore
del contraente più debole o meritevole di tutela erano necessari per rie
quilibrare la posizione dei soggetti nel rapporto agrario, per cui la rite nuta incostituzionalità del 2° comma dell'art. 19 1. 11/71 andava vista
come una battuta di arresto del processo di tipizzazione dei contratti, che era stato avviato con la legislazione speciale del secondo dopoguerra.
Non vi sono ragioni, ancor oggi, per discostarsi da quelle posizioni critiche, avendo il legislatore con la 1. 203/82 ulteriormente proceduto alla tipizzazione dei contratti, con la limitazione nel tempo dei contratti
associativi non convertiti in affitto, al massimo sino al 10 novembre 1993 (art. 34 1. cit.), con il divieto di stipulare nuovi contratti associati vi (art. 45, 2° comma, 1. cit.) e la riconduzione all'affitto di qualsiasi conferimento di fondo rustico successivo all'entrata in vigore della leg
ge (art. 27 1. cit.), per cui il solo contratto agrario ammesso dall'ordina mento è quello di affitto, sia esso a coltivatore diretto che a conduttore
non coltivatore diretto. Ma va ricordato che la sentenza in epigrafe, pur richiamando Corte
cost. 181/81, si poggia essenzialmente sulla risoluzione del contratto
per gravi inadempienze, come ritenuto dai giudici di merito, ed a pro
posito della risoluzione del contratto la 1. 203/82 ha conservato il crite
rio della gravità dell'inadempimento, già previsto dalla precedente legis lazione. [D. Bellantuono]
Il Foro Italiano — 1995.
piche carenze di coltura e di manutenzione imputabili al Carè
(assoluto abbandono per oltre un decennio delle piante di ulivo, notevole deprezzamento della superficie irrigua non sfruttata,
come avrebbe dovuto, per le «colture orticole», ma utilizzata
per la messa a dimora in modo scriteriato di piante da frutto
diverse che, dislocate alla rinfusa, risultavano, anche per la di
stanza eccessivamente ravvicinata, di intralcio alla normale col
tivazione e producevano frutti scadenti; mancanza di qualsiasi traccia di manutenzione, quanto al fabbricato rurale).
Non poteva, infine, osservavano i giudici di appello, trovare
applicazione lo ius superveniens di cui all'art. 53 1. 3 maggio 1982 n. 203, atteso che l'esercizio del diritto del concessionario
alla conversione in affitto del rapporto associativo era sospeso
qualora pendesse tra le parti giudizio di risoluzione (la decisio
ne sulla richiesta di conversione del contratto associativo in con
tratto di affitto — in altri termini — era subordinata alla pre ventiva definizione, in termini favorevoli per l'istante, delle even
tuali controversie pendenti in ordine a domande di nullità,
annullamento, risoluzione, diniego di proroga concernenti il con
tratto associativo). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ca
rè Cosimo, affidato a due motivi. Resiste, con controricorso,
Bombardieri Teresa.
Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo parte ricorrente censura la pronuncia gravata per violazione e falsa
applicazione di norme di diritto. Premesso che nella specie parte Carè aveva invocato, in sede
di merito, in via principale, l'applicazione dell'art. 18 1. 11 feb
braio 1971 n. 11 e solo subordinatamente gli art. 19 e 24, il
ricorrente censura sia l'omessa pronuncia, in margine alla do
manda ex art. 18 1. 11 del 1971, sia l'interpretazione data dalla
corte territoriale della sentenza 16 novembre 1981 della Corte
costituzionale.
In realtà — si osserva — l'art. 19, 1° comma, e l'art. 18
della stessa 1. 11 febbraio 1971 n. 11, «non sono stati minima
mente intaccati dalla sentenza della Corte costituzionale del 16
novembre 1981 e dovevano essere interpretati nel senso che dal
l'entrata in vigore della 1. n. 11 del 1971 non erano più operati ve le clausole contrattuali disciplinate dal 1° comma dell'art.
19, dovendosi ritenere le stesse nulle di pieno diritto».
Sempre con il primo motivo il ricorrente denuncia il «clamo
roso» errore di interpretazione dell'art. 53 1. 3 maggio 1982 n.
203, laddove la corte di appello afferma che tale disposizione avrebbe sancito l'inapplicabilità dell'art. 25 della stessa legge,
qualora penda tra le parti giudizio di risoluzione, atteso che
in realtà la giurisprudenza pacifica di questa corte di legittimità
(Cass. 4 ottobre 1988, n. 5346, id., Rep. 1988, voce Contratti
agrari, n. 95) è in termini totalmente diversi.
Corollario di quanto precede — conclude parte ricorrente —
è che i giudici del merito avrebbero dovuto applicare, nel risol
vere la controversia, lo ius superveniens e, pertanto, «confor
mare la decisione ai criteri sanzionatoli fissati dalla più recente
legislazione al fine di stabilire la sussistenza o meno del preteso
inadempimento». «Ammesso che — conclude il ricorrente sul punto — le prove
già assunte risultassero di rilevanza tale da giustificare il prov vedimento risolutorio alla luce della nuova legislazione, ugual mente il giudicante sarebbe stato tenuto a motivare su tale pun to per dare conto tuttavia alla sussistenza dell'inadempimento».
2. - Il motivo è infondato. In ogni sua parte. 2.1. - Quanto, in primis, alla pretesa violazione dell'art. 112
c.p.c., per non avere la corte territoriale preso in esame la do
manda, principale, formulata dal Carè ex art. 18 1. 11 febbraio
1971 n. 11 (ma solo quella subordinata, ex art. 19 della stessa
legge) è sufficiente tenere presente il contenuto dell'atto d'ap
pello 26 ottobre 1989 nel quale si precisa: «. . .la regola invo
cata dal Carè è quella dell'art. 19 1. 11 febbraio 1971 n. 11
il quale espressamente stabilisce che . . .»; «aggiunge l'art. 19
al 2° comma — prosegue l'appellante — che con decorrenza
dall'entrata in vigore della presente legge . . .».
Pacifico quanto precede è palese che una domanda ex art.
18 1. n. 11 del 1971, pur se, eventualmente, proposta dal Carè
in primo grado (ed in quella sede implicitamente o espressa mente disattesa), non è stata ripropsta expressis in grado d'ap
pello, si che la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice del gravame, per non essersi pronunciato su una
tale domanda, è insussistente.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
2.2. - Deve escludersi, contemporaneamente, che vi sia stata, da parte della corte del merito, erronea interpretazione della
sentenza 16 novembre 1981, n. 181 della Corte costituzionale.
Come noto, l'art. 19, 1° comma, 1. 11 febbraio 1971 n. 11
dispone che «le clausole contrattuali che prevedono la conces
sione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo 0 che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali diverse
e per diverse coltivazioni, sono nulle di pieno diritto».
Proseguiva, il 2° comma, dello stesso articolo, che «con de
corenza dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata
in vigore della presente legge, l'affitto è esteso a tutte le colture
del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati». Corte cost. 16 novembre 1981, n. 181 ha dichiarato costitu
zionalmente illegittimo — per contrasto con l'art. 3 Cost. —
l'art. 19, 2° comma, 1. 11 febbraio 1971 n. 11, sotto il profilo che lo stesso, estendendo l'affitto a tutte le colture del fondo
per i contratti in corso al momento della sua entrata in vigore,
equipara situazioni eterogenee. Ha osservato la corte che, essendo emersa la esigenza di im
pedire la concessione separata dalle colture del suolo e del so
prassuolo, la 1. 12 giugno 1962 n. 567 all'art. 14, nel provvedere in tal senso per il futuro, escluse l'estensione ai contratti in cor
so della nuova disciplina, proprio per evitare sperequazioni, ed
anche il successivo art. 111. 15 settembre 1964 n. 756, nel di
chiarare nulli i contratti stipulati in violazione del riaffermato
divieto, ribadì che la disciplina non si applica ai contratti in
corso. Invece la norma denunciata ha unificato, con efficacia
retroattiva, le varie posizioni dei soggetti, contrastando con il
fine di stabilire equi rapporti sociali in materia di proprietà ter
riera privata, senza contemperare in alcun modo le varie posi zioni dei soggetti, disciplinando il possibile concorso di affittua
ri diversi. Coordinando tali rilievi con la regola fondamentale di cui
all'art. 11 preleggi, in forza della quale la legge, salvo che sia
diversamente stabilito, non opera che per l'avvenire, si che per verificare i requisiti di validità dei contratti occorre far riferi
mento alla legge del tempo in cui gli stessi sono stati conclusi, senza che abbia alcuna rilevanza una diversa normativa soprav venuta (cfr., ad es., proprio con riferimento alla validità di con
tratti agrari, Cass. 1° agosto 1987, n. 6667, id., Rep. 1987, voce cit., n. 345, nonché Cass. 12 aprile 1980, n. 2370, id.,
Rep. 1980, voce cit., n. 152; 12 ottobre 1979, n. 5349, id., Rep. 1979, voce cit., n. 151), si ricava che, per effetto della declara
toria di illegittimità costituzionale dell'art. 19, 2° comma, 1.
11 febbraio 1971 n. 11 — che estendeva la disciplina dell'affitto
a tutte le colture di fondi rustici (comprese quelle arboree) —
e che opera con riguardo a tutti i contratti in corso al momento
dell'entrata in vigore di tale legge, anche se continuati in virtù
di proroga legale dopo l'originaria scadenza (Cass. 22 novem
bre 1991, n. 12545, id., Rep. 1991, voce cit., n. 77), per verifi care la validità, o meno, di una clausola contrattuale che preve da la concessione separata delle colture del suolo da quelle del
soprassuolo (o che preveda sullo stesso fondo forme contrattua
li diverse e per diverse coltivazioni), occorre aver riguardo esclu
sivamente all'epoca in cui è stata convenuta una tale clausola.
Con l'ulteriore conseguenza che la nullità prevista dall'art.
19, 1° comma, 1. 11 febbraio 1971 n. 11, è invocabile esclusiva
mente in presenza di contratti stipulati successivamente alla da
ta di entrata in vigore della 1. n. 11 del 1971.
Senza alcun pregio, quindi, concludendo sul punto, è la pre tesa del ricorrente di interpretare l'art. 19, 1° comma, in que stione nel senso che per effetto di tale previsione «dalla data
dell'11 febbraio 1971 quel tipo di clausole censurate (ancorché
pattuite, come nella specie, anteriormente) non si applicano più e il rapporto deve essere riconvertito sulla base della vigente normativa».
Una simile lettura del testo positivo, inaccettabile (perché at
tributiva all'art. 19, 1° comma, in questione di una efficacia
retroattiva in alcun modo giustificata dal testo positivo) ove
la norma fosse nata nella formulazione attuale, è ancora più insostenibile a,seguito del descritto intervento della Corte costi
tuzionale.
L'art. 19, 2° comma, 1. n. 11 del 1971, infatti, in buona so
stanza, aveva lo scopo di attribuire efficacia retroattiva alla pre visione contenuta nel 1° comma si da renderlo applicabile, dal
la data della sua entrata in vigore (11 febbraio 1971) a tutti
1 contratti in corso e tale comma è stato dichiarato incostituzio
II Foro Italiano — 1995.
naie: è evidente che ove — per ipotesi — si aderisse all'assunto
di parte ricorrente si farebbe, inammissibilmente, rivivere una
norma già dichiarata incostituzionale.
2.3. - In ordine alla pretesa violazione dell'art. 53, 2° com
ma, 1. 3 maggio 1982 n. 203, osserva anzitutto questa corte
che, ai sensi dell'art. 25 1. 3 maggio 1982 n. 203, il contratto di mezzadria o di colonia parziaria può essere convertito in af
fitto, e che, per tale conversione, è sufficiente che la parte che
intende ottenerla comunichi la propria decisione all'altra, me
diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno
sei mesi prima della fine dell'annata agraria. Trattasi quindi di un diritto potestativo, attribuito dalla leg
ge, ed esercitato mediante un negozio unilaterale recettizio.
È del tutto evidente che il presupposto per l'esercizio del pre detto diritto potestativo consiste nel fatto che il contratto gene tico del rapporto associativo sia perfetto, che esso sia perciò non nullo né annullabile, non estinguibile per qualsiasi causa
ammessa dalla legge, e non risolubile per difetto, originario o
successivo, del sinallagma.
Pertanto, la domanda di dichiarazione di nullità, o di annul
lamento o di risoluzione del contratto, deve necessariamente pre valere sull'atto negoziale unilaterale di conversione automatica, anche se anteriormente compiuto.
Devesi poi rilevare che, ai sensi dell'art. 26 1. n. 203 del 1982, la conversione automatica del contratto di mezzadria in con
tratto di affitto «produce effetti dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente» (da avvenire, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 25, almeno sei mesi prima del
l'annata agraria). Ne consegue che l'effetto giuridico sopradescritto del negozio
unilaterale recettizio, a mezzo del quale viene esercitato il dirit
to potestativo, non è contestuale al suo fattore genetico (comu nicazione del richiedente), ma è dilazionato nel tempo rispetto al compimento del negozio definitivo, in quanto la concreta e
definitiva estinzione del precedente rapporto associativo, con
la sostituzione del nuovo rapporto di affitto, si produrrà sol
tanto in tempo successivo, e cioè all'inizio dell'annata agraria successiva alla predetta comunicazione.
Ne consegue altresì che non vi è soluzione di continuità fra
preesistente rapporto associativo e successivo rapporto di affit
to, che al primo si sostituisce.
Nelle more fra il negozio unilaterale di conversione, pur per fetto e valido, ma non ancora produttivo di effetto, ed il defini
tivo perfezionamento del negozio sostitutivo ex legge, col termi
ne dell'annata agraria successiva ai sei mesi dalla comunicazio
ne, permane fra le parti il rapporto facente capo, quale suo
fattore genetico, all'originario contratto associativo.
Devesi quindi concludere che, nel periodo intercorrente fra
il negozio unilaterale di conversione e l'inizio dell'annata
agraria successiva, il concedente è legittimato a domandare
in giudizio la risoluzione del contratto associativo per gravi
inadempimenti del mezzadro o colono verificatisi anterior
mente o in quello stesso periodo, e che, in ipotesi di accogli mento della domanda, la sentenza costitutiva di risoluzione
del contratto associativo travolge il negozio unilaterale di
conversione, stante il suo effetto retroattivo (vedi Cass. 20
ottobre 1979, n. 5467, id., Rep. 1979, voce Contratto in
genere, n. 345; 10 dicembre 1977, n. 5367, id., Rep. 1977, voce cit., n. 284, nonché proprio nei termini precisati sopra, con riferimento agli art. 25 e 26 1. 3 maggio 1982 n. 203, Cass. 28 dicembre 1991, n. 13962, id., Rep. 1991, voce
Contratti agrari, n. 106).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, devesi
constatare come correttamente, i giudici del merito, dopo aver
premesso, in linea di diritto, non potersi far luogo alla con
versione del contratto, ove il contratto stesso sia dichiarato
nullo, sia annullato, o ne sia pronunciata la risoluzione, han
no rigettato la domanda del Carè volta a far dichiarare la
conversione del contratto 31 agosto 1952 in affitto sulla base
del constatato grave inadempimento del Carè, tale da giustifi care la pronuncia di risoluzione del contratto, inadempimento
contestato, giudizialmente, dalla concedente già con il ricorso
introduttivo del presente giudizio, cioè il 17 gennaio 1979,
in epoca ben anteriore alla data in cui avrebbe dovuto verifi
carsi l'invocata conversione (certamente successiva al 4 maggio
1982). (Omissis)
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