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sezione III civile; sentenza 22 giugno 2004, n. 11612; Pres. Fiduccia, Est. Durante, P.M....

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sezione III civile; sentenza 22 giugno 2004, n. 11612; Pres. Fiduccia, Est. Durante, P.M. Scardaccione (concl. conf.); Segoloni (Avv. Segoloni) c. Soc. Ifitalia (Avv. Ninni, Porro) e altra; Banca Monte dei Paschi di Siena (Avv. Scognamiglio) c. Soc. Ifitalia, Ciai (Avv. Segoloni) e altra. Cassa App. Perugia 22 marzo 2000 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 3 (MARZO 2005), pp. 805/806-807/808 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200227 . Accessed: 25/06/2014 08:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.101 on Wed, 25 Jun 2014 08:46:22 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione III civile; sentenza 22 giugno 2004, n. 11612; Pres. Fiduccia, Est. Durante, P.M. Scardaccione (concl. conf.); Segoloni (Avv. Segoloni) c. Soc. Ifitalia (Avv. Ninni, Porro)

sezione III civile; sentenza 22 giugno 2004, n. 11612; Pres. Fiduccia, Est. Durante, P.M.Scardaccione (concl. conf.); Segoloni (Avv. Segoloni) c. Soc. Ifitalia (Avv. Ninni, Porro) e altra;Banca Monte dei Paschi di Siena (Avv. Scognamiglio) c. Soc. Ifitalia, Ciai (Avv. Segoloni) e altra.Cassa App. Perugia 22 marzo 2000 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 3 (MARZO 2005), pp. 805/806-807/808Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200227 .

Accessed: 25/06/2014 08:46

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 22

giugno 2004, n. 11612; Pres. Fiduccia, Est. Durante, P.M.

Scardaccione (conci, conf.); Segoloni (Avv. Segoloni) c.

Soc. Ifitalia (Avv. Ninni, Porro) e altra; Banca Monte dei Pa

schi di Siena (Avv. Scognamiglio) c. Soc. Ifitalia, Ciai (Avv.

Segoloni) e altra. Cassa App. Perugia 22 marzo 2000 e deci de nel merito.

Revocatoria (azione) — Prestazione di garanzia — Crediti

futuri — Presunzione di onerosità — Presupposti (Cod.

civ., art. 2901).

Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, l'ipoteca conces

sa dal terzo al factor a garanzia di crediti fattorizzati futuri (il cui effetto traslativo è differito al momento in cui essi ven

gono ad esistenza), tanto se concessa contestualmente alla

stipula del contratto di factoring quanto successivamente, de

ve considerarsi contestuale al credito garantito ai fini della

presunzione di onerosità delle prestazioni di garanzia (nella

specie, essendo sorte controversie tra il factor e il debitore

ceduto, il terzo fideiussore aveva concesso l'ipoteca a garan zia della regolare esecuzione delle obbligazioni e per evitare

la risoluzione del rapporto sottostante). (1)

(1) I. - Non constano precedenti negli esatti termini. La sentenza

d'appello, confermata in parte qua, è rinvenibile in Foro it., Rep. 2000, voce Revocatoria (azione), n. 14, e, per esteso, Ross. giur. umbra, 2000, 348, con nota di G. Zuddas, Costituzione di garanzie immobiliari a favore dell'impresa di factoring ed esercizio dell'azione revocatoria da parte dei creditori del cliente del «factor».

La contestualità, richiesta dall'art. 2901, 2° comma, c.c., ai fini della

presunzione di onerosità di un negozio costitutivo di garanzia, deve es sere accertata considerando se la prestazione di garanzia abbia o non costituito ragione decisiva per l'erogazione del credito. Ciò non implica che i due atti — quello da cui nasce il debito e quello costitutivo della

garanzia — debbano essere compiuti contemporaneamente o, in man

canza, debbano essere contenuti nello stesso documento, risultando de cisiva la loro interdipendenza e il fatto di essere legati da un reciproco nesso genetico. Pertanto, la contestualità va esclusa nel caso in cui la

garanzia sopravvenga quando il rischio dell'operazione creditizia sia

già in atto: cfr. Cass. 5 dicembre 1992, n. 12948, Foro it., 1994, I, 1126, a cui dire la gratuità della prestazione di garanzia non può pre sumersi, ma deve essere individuata in base ai criteri dogmatici utiliz zati per accertare la sussistenza di prestazioni corrispettive (il caso di

specie riguardava una fideiussione concessa dopo che si era dato corso

all'erogazione del credito bancario attraverso un'apertura di credito ed un castelletto di sconto). In dottrina, in questo senso, cfr. R. Sacchi, La

prova della gratuità od onerosità dell'atto compiuto dall'insolvente, in Giur. comm., 1995, I, 155; C. Cossu, Revocazione ordinaria (azione), voce del Digesto civ., Torino, 1998, XVII, 471.

II. - Vexata quaestio è se la previsione dell'art. 2901, 2° comma, c.c., sia applicabile analogicamente alla revocatoria fallimentare. Parte della

giurisprudenza esprime parere favorevole, muovendo dall'identità della natura e del fondamento giuridico delle due azioni: cfr. Cass. 24 feb braio 2004, n. 3615, Foro it., Mass., 229; 7 giugno 1999, n. 5562, id.,

Rep. 2000, voce cit., n. 13; 2 settembre 1996, n. 7997, id., Rep. 1997, voce Fallimento, n. 430; 5 dicembre 1992, n. 12948, cit., con nota di A.

Brunelli, Teoria e prassi nella revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente, nonché di D. Regoli, Brevi note ancora in materia di revocatoria di rimesse in conto corrente; quanto alle corti di merito, cfr. Trib. Piacenza 9 luglio 2001, id., Rep. 2001, voce cit., n. 397, e, per esteso, Giur. it., 2001, 2092, con nota di A. Bertolotti; App. Milano 29 maggio 1998, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 536; Trib. Milano 15

gennaio 1998, id., Rep. 1998, voce cit., n. 397, e, per esteso, Giur. it., 1998, 1435, con nota di L. Di Braccio, Appunti in tema di ipoteca per debiti altrui prestata dal fallito', 10 dicembre 1992, Foro it., 1994, I, 1132, con le citate note di A. Brunelli e D. Regoli.

Altro orientamento ritiene, invece, si debba indagare caso per caso circa la natura gratuita od onerosa della prestazione di garanzia: cfr. Cass. 12 gennaio 2001, n. 403, id., Rep. 2001, voce cit., n. 406, e, per esteso, Fallimento, 2001, 1324, con nota di A. Rusinenti; 28 maggio 1998, n. 5264, Foro it., 1998,1, 2405; conformi, Trib. Napoli 4 gennaio 1999, id., Rep. 1999, voce cit., n. 498, e, per esteso. Dir. fallim., 1999, II, 872, con nota di M. Di Lauro; 8 luglio 1998, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 499, e, per esteso, Giust. civ., 1999, I, 589; Trib. Treviso 16 gennaio 1999, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 500, e, per esteso, Giur. it., 1999, 1409; Trib. Monza 27 maggio 1993, Foro it., 1994, I, 1131.

III. - Opinione dominante è che le garanzie prestate per debiti scaduti sono soggette a revocazione, posto che la costituzione di garanzia non ha il connotato della doverosità proprio dell'adempimento, escluso dalla declaratoria d'inefficacia ex art. 2901, 3° comma, c.c., ma si fon

II Foro Italiano — 2005.

Svolgimento del processo. — Il Monte dei Paschi di Siena

(Mps) conveniva innanzi al Tribunale di Perugia l'International

factors Italia (Ifitalia) e Ciai Fernando; sulla premessa che in

forza di decreto ingiuntivo accreditava lire 997.285.038 da leap due e dal Ciai quale fideiussore e quest'ultimo aveva concesso

con atto a titolo gratuito ad Ifitalia ipoteca iscritta il 26 novem bre 1990 a garanzia del credito di lire 3.500.000.000, chiedeva

che venisse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'ipoteca. I convenuti si costituivano in giudizio e resistevano, dedu

cendo che nell'ambito di un contratto di factoring l'Ifitalia ave

va erogato all'leap due tranches di cinque miliardi di lire cia

scuna e l'Icap aveva ceduto pro solvendo all'Ifitalia i crediti

futuri derivanti in gran parte da ordini di Empori Armani, la cui

esecuzione doveva iniziare nel novembre 1990 per consegne a

partire da gennaio 1991, ed i crediti verso la collegata leap due; che l'operazione era stata garantita dal Ciai con fideiussione per dieci miliardi di lire; che a seguito di controversia insorta con

Empori Armani, Ifitalia aveva chiesto il rimborso del credito al

l'Icap ed al fideiussore; che il Ciai aveva concesso l'ipoteca a

garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni verso l'I

fitalia. II tribunale rigettava la domanda; il rigetto veniva confermato

dalla Corte d'appello di Perugia con sentenza resa il 16 febbraio -

22 marzo 2000 (Foro it., Rep. 2000, voce Revocatorìa (azione), n. 14) su gravame del Mps con la motivazione che l'ipoteca si

doveva considerare contestuale al credito garantito, ancorché

temporalmente successiva, e, come tale, assistita da presunzione di onerosità secondo la regola stabilita dall'art. 2901 c.c. in quan to l'unico scopo era quello di evitare la risoluzione del rapporto di

finanziamento ed il rientro del credito; che era erroneo col legare la garanzia ipotecaria anziché al credito originario «al deteriora

mento della situazione patrimoniale del debitore con aggravamen to del rischio insito nell'operazione di finanziamento».

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso

principale l'avv. Annalisa Segoloni in proprio e ricorso inci

dentale il Mps; a quest'ultimo ricorso hanno resistito con con

troricorso il Ciai e l'Ifitalia; il Mps e l'Ifitalia hanno depositato memoria.

Motivi della decisione. — I ricorsi sono proposti contro la

medesima sentenza ed a norma dell'art. 335 c.p.c. vanno riuniti.

Precede per ragioni di ordine logico l'esame del ricorso inci

dentale, da ritenere ammissibile, ancorché sia proposto contro

parti diverse dalla ricorrente principale e si riferisca a capi della

sentenza non investiti con il ricorso principale, alla stregua della

regola della concentrazione delle impugnazioni contro la mede

sima sentenza, la quale comporta che tutte le impugnazioni suc

cessive alla prima sono vincolate al canone dell'incidentalità (ex

plurimis, Cass. 29 settembre 2000, n. 12920, ibid., voce Impu

gnazioni civili, n. 130). Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia «vio

lazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901, 2° comma, c.c. (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.). Omessa, insufficiente o contrad

dittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia

(ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.)»; nella specie — si sostiene

— difetta non solo la contestualità in senso meramente cronolo

gico, essendo il rapporto di finanziamento sorto quasi due mesi

prima della concessione dell'ipoteca, ma anche la contestualità

in senso sostanziale o funzionale, in quanto l'ipoteca non ha ga rantito l'originario rapporto creditizio, già assistito da altra ga ranzia di tipo personale e comunque risolto, né l'obbligo di re

stituzione delle somme mutuate, essendo tale obbligo insito nel

rapporto creditizio originario; il nesso di contestualità non sa

rebbe ravvisabile neppure se la concessione dell'ipoteca si fosse

inserita in un rapporto di finanziamento ancora in essere ed

avesse avuto come effetto di evitarne la chiusura in quanto «tale

rapporto nacque dietro rilascio di un'altra garanzia, di tipo per sonale, da parte del Ciai; garanzia che non risulta essere mai ve

nuta meno»; a tutto concedere, la garanzia di tipo reale prestata al di fuori di ogni programmazione iniziale si collega funzio nalmente non al rischio creditizio assunto in origine da Ifitalia,

da sulla libera determinazione del debitore, il quale modifica il suo pa trimonio, con il rischio di compromettere le pregresse ragioni degli altri creditori: cfr. Cass. 25 novembre 2002, n. 16570, id.. Rep. 2002, voce Revocatorìa (azione), n. 10; 5 agosto 1996, n. 7il% id., 1997, I, 2250. Voce isolata, in senso contrario, è Trib. Pescara 14 settembre 1999, id.,

Rep. 2000, voce Fallimento, n. 463.

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PARTE PRIMA.

ma al sopravvenuto e considerevole aggravamento di tale rischio derivante dal repentino mutamento in peius delle condizioni eco nomico-finanziarie dell'Icap; aggravamento che non costituisce

sviluppo normale ed ordinario del rapporto creditizio.

Il motivo non può essere accolto.

Va rilevato in proposito che la peculiarità della fattispecie a

torto trascurata è che l'ipoteca inerisce a crediti futuri ceduti

nell'ambito di un contratto di factoring. Occorre avvertire che il nucleo centrale di tale contratto, che

nella prassi può presentare clausole particolari finalizzate alle

esigenze dei contraenti, è costituito dall'obbligo assunto da un

imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprendito re (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'eser cizio della sua impresa.

La cessione può essere unica e riguardare crediti presenti e

futuri oppure plurima ed attuarsi in una serie di cessioni.

L'effetto traslativo si produce al momento dello scambio del

consenso tra cedente fornitore e cessionario factor, se la cessio ne è globale ed i crediti esistenti, mentre è differito al momento in cui i crediti vengono ad esistenza, se essi sono futuri o se per

adempiere all'obbligo assunto con il contratto di factoring è ne

cessario trasmetterli con distinti negozi di cessione (Cass. 2

febbraio 2001, n. 1510, id., 2001,1, 1157). Pertanto, sussiste il rapporto di contestualità, richiesto dal

l'art. 2901, 2° comma, c.c. ai fini della presunzione di onerosità delle prestazioni di garanzia, nel caso in cui il terzo conceda al

factor ipoteca a garanzia di credito fattorizzato prima che venga ad esistenza, non essendosene ancora verificato l'acquisto da

parte del factor. Né la conclusione muta se la garanzia ipotecaria sia prestata

dal terzo per evitare la risoluzione del contratto di factoring e mantenere in vita il rapporto creditizio con esso instaurato,

sempre che il credito garantito non sia ancora venuto ad esisten

za, essendone anche in tale caso spostato l'acquisto da parte del

factor al momento in cui viene ad esistenza.

In conclusione, va affermato che esiste il rapporto di conte stualità richiesto dall'art. 2901, 2° comma, c.c. per la presun zione di onerosità della prestazione di garanzia nel caso in cui il terzo conceda ipoteca al factor per garantire un credito fattoriz zato prima che esso venga ad esistenza, tanto se l'ipoteca sia concessa contestualmente alla stipula del contratto di factoring quanto successivamente, qualunque ne sia lo scopo, anche

quello di evitare la risoluzione del contratto e la cessazione del

rapporto.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va tenuta ferma nel punto concernente il rapporto di contestualità e quelli dipen denti con le precisazioni ed integrazioni che risultano da quanto sopra, spiegando che l'avere il Mps dedotto puramente e sem

plicemente che dalla documentazione in atti risulta che l'origi nario rapporto creditizio si era risolto costituisce censura gene rica e come tale inammissibile dell'accertamento di fatto com

piuto dalla corte di merito in ordine alla non intervenuta risolu zione dell'indicato rapporto.

Prendendo, quindi, in esame il ricorso principale, va rilevato che con esso si lamenta che la corte di merito non si sia pronun ciata sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal di fensore nella comparsa conclusionale.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Premesso che la domanda di distrazione delle spese proces suali può essere formulata nella comparsa conclusionale della fase d'appello, non operando in relazione ad essa il divieto dello ius novorum stabilito dall'art. 345 c.p.c. per l'evidente ragione che tale divieto si riferisce alle domande delle parti, sulle quali il giudice non può decidere senza la previa instaurazione del

contraddittorio (Cass. 25 febbraio 2002, n. 2736, id., Rep. 2002, voce Spese giudiziali civili, n. 46); premesso ancora che l'omes sa pronuncia sull' indicata domanda non concreta errore mate riale emendabile con la procedura di correzione, ma vizio de nunciatole dal difensore a norma dell'art. 112 c.p.c. (Cass. 7

aprile 1999. n. 3356, id., Rep. 1999, voce cit., n. 42), si deve ri conoscere che è stata omessa la pronuncia sulla domanda di di strazione delle spese e cassare sul punto la sentenza impugnata.

Non è, tuttavia, necessario rinviare la causa al giudice di me

rito, essendovi gli elementi per decidere in questa sede. Rilevato che la domanda di distrazione è stata proposta; che

concorrono le condizioni per il suo accoglimento; che non è fatta questione sulla liquidazione operata dalla corte di merito, occorre semplicemente disporre la distrazione delle spese di se condo grado in favore dell'avv. Segoloni Annalisa.

Il Foro Italiano — 2005.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 1°

giugno 2004, n. 10485; Pres. Giuliano, Est. Segreto, P.M.

Russo (conci, parz. diff.); Ghio (Avv. Canovi. Mazzucco) c.

Clavarino e altro (Avv. Menghini, Guelfi, Filippi), Momi e

altri. Cassa App. Genova 28 aprile 2000.

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diver so dall'abitazione — Cessione del contratto unitamente

all'azienda — Cessioni ulteriori — Obbligazioni del con

duttore — Soggetti obbligati — Solidarietà passiva — Fat tispecie (Cod. civ., art. 1408, 1409; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 36).

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diver so dall'abitazione — Cessione del contratto — Deterio

ramento della cosa locata — Risarcimento del danno —

Soggetti obbligati (Cod. civ., art. 1408. 1587, 1588. 1590; 1. 27 luglio 1978 n. 392. art. 36).

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diver so dall'abitazione — Cessione del contratto unitamente

all'azienda — Deterioramento della cosa locata — Risar

cimento del danno — Solidarietà passiva — Rapporti in

terni tra i debitori (Cod. civ., art. 1298. 1408, 1587, 1588, 1590; 1. 27 luglio 1978 n. 392, art. 36).

Nel caso di cessione del contratto di locazione di immobile non

abitativo ai sensi dell'art. 36 l. 392/78, così come il condutto

re cedente, ove non sia stato liberato dal locatore ceduto, ri

sponde solidalmente delle obbligazioni contrattuali scadute

successivamente alla cessione, anche il conduttore cessiona

rio risponde solidalmente verso il locatore ceduto (salva di

versa volontà delle parti) delle obbligazioni non ancora

adempiute dal cedente al momento della cessione; e ciò anche

nell'ipotesi di cessioni intermedie (o plurime), nel qual caso,

quindi, tutti i conduttori cedenti e cessionari sono solidal

mente obbligati nei confronti del locatore ceduto per le obbli

gazioni discendenti dal contratto di locazione oggetto di ces

sione (nella specie, conseguentemente, è stata ritenuta infon data la pretesa del conduttore cessionario che, postulando il

carattere sussidiario o subordinato della responsabilità in di

scorso, sosteneva di non poter essere chiamato a rispondere dei danni verificatisi nell'immobile locato nel periodo prece dente al suo subentro nella locazione). (1)

Nel caso di cessione del contratto di locazione, l'obbligo di ri

sarcire il danno per il deterioramento della cosa locata sorge in capo a chi, cedente o cessionario, era conduttore ed mo

mento in cui il danno stesso si è verificato, a meno che dimo

stri che il deterioramento è accaduto per causa a lui non im

putabile, salva, nei rapporti esterni, la responsabilità solidale

di entrambi nei confronti del locatore. (2) In tema di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata,

nell'ipotesi di cessioni intermedie (o plurime) del contratto di

locazione ai sensi dell'art. 36 I. 392/78, ferma restando nei

rapporti esterni la responsabilità solidale dei conduttori ce denti e cessionari nei confronti del locatore, nell'ambito dei

rapporti interni tra i vari conduttori succedutisi nel tempo il

debito va ripartito secondo il criterio dell'imputabilità, salvo che per i deterioramenti dei quali non sia possibile accertare

l'imputabilità all'imo piuttosto che all'altro dei conduttori, nel qual caso le parti del debito solidale si presumono uguali, ai sensi dell'art. 1298, 2° comma, c.c. (3)

(1-3) La sentenza che si riporta contribuisce a fare chiarezza in ordi ne alle problematiche concernenti la posizione, sia verso il locatore che nei rapporti interni tra loro, dei conduttori succedutisi nella locazione non abitativa ai sensi dell'art. 36 1. 392/78, e cioè nell'ipotesi di ces sione del contratto unitamente alla cessione o all'affitto, da parte del conduttore, dell'azienda allocata nell'immobile condotto in locazione.

Sul principio secondo cui, nel caso di cessioni plurime (o intermedie) del contratto di locazione unitamente all'azienda, responsabili per le

obbligazioni contrattuali sono, in via tra loro solidale, oltre all'ultimo

cessionario, sia il conduttore originario (primo cedente), sia il prece dente cessionario resosi a sua volta cedente, v., in senso conforme

(nella specie con riferimento all'obbligo di pagamento della pigione, nonché dell'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c., una volta ces sata de iure la locazione), Cass. 4 dicembre 2002. n. 17201, Foro it., 2003, I, 1523, con nota di richiami di D. Piombo; nonché App. Lecce 2 novembre 2002, id.. Rep. 2003, voce Locazione, n. 227.

Con specifico riferimento all'obbligo di restituzione dell'immobile, al termine della locazione, nello stato in cui fu ricevuto dall'originario

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