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sezione III civile; sentenza 22 maggio 1997, n. 4562; Pres. Sciolla Lagrange Pusterla, Est. Duva,...

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sezione III civile; sentenza 22 maggio 1997, n. 4562; Pres. Sciolla Lagrange Pusterla, Est. Duva, P.M. Morozzo Della Rocca (concl. conf.); Roccio (Avv. Barenghi, Vizzardelli) c. Soc. Sai assicurazioni; Soc. Sai assicurazioni e Ferrari (Avv. Perilli, Belli Paci) c. Roccio. Cassa App. Milano 24 ottobre 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 9 (SETTEMBRE 1997), pp. 2473/2474-2477/2478 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191678 . Accessed: 25/06/2014 09:53 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.101 on Wed, 25 Jun 2014 09:53:47 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 22 maggio 1997, n. 4562; Pres. Sciolla Lagrange Pusterla, Est. Duva,P.M. Morozzo Della Rocca (concl. conf.); Roccio (Avv. Barenghi, Vizzardelli) c. Soc. Saiassicurazioni; Soc. Sai assicurazioni e Ferrari (Avv. Perilli, Belli Paci) c. Roccio. Cassa App.Milano 24 ottobre 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 9 (SETTEMBRE 1997), pp. 2473/2474-2477/2478Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191678 .

Accessed: 25/06/2014 09:53

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato, sic

ché la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base.

La Corte d'appello di Milano considerò le deposizioni dei

testi Olcelli (amica del ricorrente, con cui lei si trovava a sciare) e Somaini (dipendente della Sib ed intento a spalare la neve

prima del passaggio dei due sciatori), e — preso atto che la

prima aveva riferito d'avere visto il Mutti a terra allorché, giun ta in fondo al raccordo, s'era voltata verso di lui, e che il se

condo aveva dichiarato di avere visto i suddetti scendere dalla

seggiovia e procedere appaiati, e di avere poi visto il Mutti ca

dere — giunse alla conclusione che non era rimasta identificata

la causa della caduta.

Ebbene, tale conclusione non sembra contraddicibile con giu dizio di certezza dagli elementi probatori dedotti nel mezzo, non

essendo di tale rilevanza da annullare il significato delle risul

tanze espressamente considerate dalla corte d'appello. Per la precisione, l'impossibilità di uscire dal raccordo, in

quanto delimitato da cumuli di neve, e la presenza di «grumi di neve» sul raccordo stesso non conducono necessariamente

ad affermare che la caduta del Mutti avvenne per causa di tali

circostanze, laddove poi, se il dipendente della Sib si tolse dal

raccordo al sopraggiungere di quest'ultimo, non potè essere di

ostacolo per lui.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 22 mag

gio 1997, n. 4562; Pres. Sciolla Lagrange Pusterla, Est.

Duva, P.M. Morozzo Delia Rocca (conci, conf.); Roccio

(Avv. Barenghi, Vizzardelli) c. Soc. Sai assicurazioni; Soc.

Sai assicurazioni e Ferrari (Avv. Perilli, Belli Paci) c. Roc

cio. Cassa App. Milano 24 ottobre 1995.

Minore agli effetti civili — Fatto illecito — Conseguenze invali

danti — Risarcimento — Transazione — Atto di straordina

ria amministrazione — Autorizzazione del giudice tutelare

(Cod. civ., art. 320).

La transazione, stipulata nell'interesse del minore dal genitore esercente la potestà, costituisce atto di straordinaria ammini

strazione qualora abbia ad oggetto il risarcimento del danno

da invalidità permanente per il minore e si accerti che il nego

zio transattivo comporta una valutazione complessa e diffici le del pregiudizio, nonché un'incidenza economica di rilevan

te gravità per il minore, potendo modificare la sua vita pre sente e futura. (1)

(1) L'elencazione degli atti che ai sensi dell'art. 320 c.c. non possono essere compiuti senza l'autorizzazione del giudice tutelare è meramente

semplificativa (clarius, v. Cass. 18 maggio 1957, n. 1809, Foro it., Rep. 1957, voce Minore civile, n. 7; in sordina, cfr. Cass. 14 luglio 1988,

Lupo, id., Rep. 1989, voce cit., n. 13; Trib. Bologna 14 marzo 1995,

id., Rep. 1995, voce cit., n. 25, e Lavoro giur., 1995, 744, con nota

di Feverati), sicché si presenta indispensabile l'individuazione di un

criterio discretivo tra gli atti di ordinaria amministrazione e atti di straor

dinaria amministrazione. La giurisprudenza è assolutamente pacifica nel

l'affermare che la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria ammi

nistrazione riposa sul criterio economico della maggiore o minore im

portanza patrimoniale degli atti stessi, vale a dire del loro grado di

incidenza economica sul patrimonio amministrato ex art. 320 (cfr. Cass.

6 aprile 1995, n. 4015, Foro it., Rep. 1995, voce Confessione civile, n. 8, e Dir. famiglia, 1995, 1418; 21 febbraio 1969, n. 592, Foro it.,

Rep. 1969, voce Minore civile, n. 2; 10 agosto 1966, n. 2173, id., Rep.

1966, voce cit., n. 9). Nello stesso ordine di idee si è precisato che

l'individuazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione va ef

fettuata in base all'esame della funzione dell'atto di gestione del patri monio del figlio minore: segnatamente, qualora gli effetti dell'atto ge storio riflettano la conservazione ed il miglioramento del patrimonio o la regolamentazione e la disponibilità delle rendite, l'atto deve classi

ficarsi tra gli atti di ordinaria amministrazione, mentre, quando gli ef

II Foro Italiano — 1997.

Svolgimento del processo. — Con sentenza non definitiva del

19 novembre 1990, il Tribunale di Milano, pronunciando sulla

domanda propota da Roccio Luca nei confronti di Ferrari Gem

ma e della compagnia assicuratrice di questa — s.p.a. Sai —

annullava l'accordo transattivo 30 luglio 1987 stipulato tra Roc

cio Giancarlo (parte dell'istante) e la s.p.a. Sai, avente per og

getto il risarcimento dei danni subiti dall'attore (allora mino

renne) in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi il 31

agosto 1985 in Abbiategrasso allorché il ciclomotore condotto

dal minore Roccio veniva a collisione con l'autovettura condot

ta dalla convenuta Ferrari Gemma.

In particolare, il tribunale, qualificata come azione di annul

lamento ai sensi dell'art. 322 c.c. la pretesa dell'attore, ne rav

visava i presupposti dato che la transazione era stata stipulata senza l'autorizzazione del giudice tutelare, dovendo considerar

si che la transazione veniva ad acquisire la qualità di atto di

straordinaria amministrazione per la gravità del danno cui essa

si riferiva, costituito da lesioni personali (frattura della gamba

sinistra) con postumi invalidanti a carattere permanente del sei

per cento secondo la tesi della compagnia assicuratrice e del

fetti dell'atto incidono direttamente sul patrimonio del minore, per via di modificazioni o trasferimenti idonei ad alterarne la consistenza, l'at to medesimo deve considerarsi come di straordinaria amministrazione

(cfr. Cass. 16 febbraio 1966, n. 484, ibid., n. 7; 9 ottobre 1962, n.

2893, id., Rep. 1962, voce cit., n. 6; 21 maggio 1957, n. 1810, id.,

Rep. 1957, voce cit., n. 28). In base alle linee guida tracciate dal prefato orientamento giurispru

denziale, la Suprema corte, nella sentenza in epigrafe, ha affermato

che la transazione sul risarcimento del danno alla persona del minore,

stipulata dai genitori esercenti la potestà, si configura come atto ecce dente l'ordinaria amministrazione qualora ricorrano tre condizioni: a) il danno subito dal minore consiste nell'invalidità psicofisica a carattere

permanente; ti) il negozio transattivo sull'oggetto in discorso ha un'in

cidenza economica di rilevante gravità sul patrimonio del minore, po tendo modificare la sua vita presente e futura; c) infine, la stipulazione della transazione implica una valutazione complessa e difficile del pre

giudizio subito dal minore. A dispetto della prima impressione, la soluzione giurisprudenziale ora

delineata non si discosta dall'orientamento interpretativo della Cassa

zione in subiecta materia, piuttosto, ne rappresenta un correttivo. Se

condo la tradizionale idea liberale dei giudici di legittimità, i genitori che intendono concludere una transazione avente ad oggetto la pretesa risarcitoria del danno subito dal figlio minore non devono munirsi del

l'autorizzazione rilasciata dal competente giudice tutelare, perché la tran

sazione rientrerebbe nella categoria degli atti di ordinaria amministra

zione adottabili con le modalità previste dall'art. 320 (cfr. Cass. 11

gennaio 1989, n. 59, id., Rep. 1989, voce cit., n. 12; 14 maggio 1980, n. 3183, id., Rep. 1980, voce cit., n. 14, menzionata anche in motiva

zione; 30 marzo 1968, n. 1008, id., 1968, I, 1497). Siffatta interpreta zione, peraltro, costituisce sviluppo del consolidato indirizzo giurispru denziale inteso ad affermare che l'azione di risarcimento danni, pro mossa dai genitori nell'interesse del figlio minore, non si risolve in un

atto eccedente l'ordinaria amministrazione, cosicché non deve essere pre ceduta dall'assenso del giudice tutelare (cfr. Trib. Cagliari 8 agosto 1989,

id., Rep. 1995, voce cit., n. 22, e Riv. giur. sarda, 1995, 53, con nota

di Furcas; Cass. 15 dicembre 1980, n. 6503, Foro it., Rep. 1981, voce

cit., n. 3, e Giur. it., 1981, I, 1, 1453; 13 gennaio 1981, n. 294, Foro

it., 1981, I, 1325). L'interpretazione giurisprudenziale che considera co

me atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione l'azione di risarci

mento e la relativa transazione, aventi ad oggetto le conseguenze dan

nose subite dal minore in potestate, non è dunque disattesa dalla odier

na sentenza, ma emendata nella parte in cui, in ordine alla configurabilità dell'ordinaria gestione, non tiene conto delle circostanze in presenza delle quali interviene il negozio transattivo, né dei suoi effetti sugli inte

ressi del minore. Alle corte la pronuncia in rassegna deve essere intesa

nel senso che solo in presenza delle tre condizioni sopra tratteggiate la transazione, relativa alle conseguenze dannose sofferte dal minore, si configura come atto di straordinaria amministrazione, richiedente in

quanto tale il rilascio dell'autorizzazione del giudice tutelare.

Su posizioni diametralmente opposte al tradizionale corrente giuris

prudenziale in materia di transazione sul risarcimento del danno perpe trato sul minore, si pone, invece, Trib. Roma 30 giugno 1992, id., 1993,

I, 961, secondo cui costituisce sempre atto eccedente l'ordinaria ammi

nistrazione la transazione stipulata dal genitore sulla pretesa al ristoro

dei danni alla persona del figlio minore che abbia riportato un'invalidi

tà permanente. In dottrina, per un inquadramento generale della materia degli atti

di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti dai genitori nella

gestione del patrimonio del figlio minore, v. L. Ferri, Potestà dei geni

tori, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, 60.

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2475 PARTE PRIMA 2476

dodici per cento secondo l'assunto dell'attore, lesioni da non

potersi definire di entità irrilevante.

In sede di gravame, la Corte di appello di Milano, con sen

tenza del 24 ottobre 1993, in riforma della decisione impugna

ta, rigettava la domanda di annullamento dell'accordo transat

tivo proposta da Roccio Luca e dichiarava conseguentemente

preclusa la pretesa avanzata da quest'ultimo di ottenere una

nuova liquidazione del danno.

La corte — sui punti che qui interessano — rilevava: — era anzitutto insussistente nella pronunzia di primo grado

il vizio di extrapetizione, dedotto (in sede di appello) dalla soc.

Sai e dalla Ferrari sotto il profilo che nell'atto introduttivo del

giudizio non vi sarebbe una domanda interpretabile o qualifica bile come domanda di annullamento della transazione: doveva

invero (affermava la corte) ravvisarsi l'inequivoco riferimento

dell'attore al disposto degli art. 320 e 322 c.c.; — peraltro, la transazione in questione, essendo diretta a com

porre una controversia risarcitoria, non poteva considerarsi at

to eccedente l'ordinaria amministrazione e quindi non doveva

essere previamente autorizzata dal giudice tutelare; — il genitore del Roccio, come avrebbe potuto promuovere

il giudizio risarcitorio per i danni del minore senza munirsi del

l'autorizzazione del giudice tutelare (trattandosi di azione diret

ta alla reintegarzione del patrimonio e non quindi alla modifica

della struttura e della consistenza del patrimonio medesimo), allo stesso modo ben poteva transigere la relativa controversia

senza detta autorizzazione; — la transazione era, pertanto, valida, sicché doveva respin

gersi la domanda di annullamento ed era in conseguenza pre clusa una nuova liquidazione del danno.

Ricorre per cassazione Roccio Luca, in base a tre motivi, de

positando anche memoria. Resistono unitamente la s.p.a. Sai

e la Ferrari con controricorso e propongono ricorso incidentale

condizionato, impostato su un solo motivo.

Riguardo all'ulteriore iter processuale della causa successiva

mente alla sentenza non definitiva 19 novembre 1990 di cui so

pra, veniva emessa dal Tribunale di Milano la sentenza 29 mar

zo 1993 che provvedeva alla liquidazione del quantum-, quest'ul tima sentenza veniva del tutto riformata dalla Corte di appello di Milano con la sentenza 24 ottobre 1995 che dichiarava non

dovute a Roccio Luca le somme risarcitone attribuitegli. Ricorre quindi per la cassazione di tale sentenza 24 ottobre

1995 il Roccio, in base a cinque motivi, depositando anche me

moria; resistono unitamente la s.p.a. Sai e la Ferrari con con

troricorso.

Motivi della decisione. — I ricorsi — 2781/94, 4326/94, 2408/96 — vanno riuniti, trattandosi di sentenze emesse in uni

ca causa, ed operando il disposto dell'art. 335 c.p.c. quanto ai ricorsi 2781/94 e 432694.

Con il primo motivo prospettato in entrambi i ricorsi propo sti dal Roccio, si denunzia «l'erronea valutazione della doman da di annullamento della transazione ai sensi degli art. 320 e 322 c.c. in relazione alla mancanza dell'autorizzazione del giu dice tutelare», oltre che «l'identificazione della domanda risar

citoria come atto di ordinaria amministrazione e non come atto di straordinaria amministrazione nel caso di gravissimo danno di natura fisica, biologica e morale» con violazione dell'art. 320, 3°, 4°, 6° comma, c.c., e dell'art. 32 Cost.; si deduce che la

transazione in questione era certamente atto eccedente l'ordina

ria amministrazione incidendo in particolare sul danno biologi co, strettamente legato alla persona, di carattere cioè persona

lissimo, ed esigeva quindi per i suoi gravi riflessi l'autorizzazio

ne del giudice tutelare, mentre i giudici d'appello si sono orientati secondo criteri in contrasto con le più recenti elaborazioni in

tema di danno biologico. La censura è fondata nei sensi qui di seguito delineati.

Il dato normativo — nel sistema del codice civile vigente —

non precisa il criterio distintivo fra atti di ordinaria ammini

strazione e atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e tale ri

lievo vale in generale, con riferimento cioè ai vari settori in cui si articola l'amministrazione (gestione in materia commer

ciale, comunione di diritti reali, gestione del patrimonio degli incapaci di agire). Si rinvengono disposizioni di legge che elen

cano, a titolo esemplificativo e non in modo tassativo, alcune

categorie di atti espressamente dichiarati di ordinaria ammini

strazione o ecedenti l'ordinaria amministrazione per i quali ulti mi è richiesta l'autorizzazione del giudice, senza dare la nozione

Il Foro Italiano — 1997.

dell'atto di ordinaria amministrazione o di atto eccedente l'or

dinaria amministrazione, sicché si è posta l'esigenza di perveni re, in base all'analisi delle elencazioni legislative, alla definizio

ne di un criterio di discriminazione fra amministrazione ordina

ria e amministrazione straordinaria.

Limitando l'esame — nel paradigma della presente contro

versia — all'ambito dell'amministrazione del patrimonio degli

incapaci di agire e più precisamente del minore (negli altri setto

ri emergono angolazioni diverse pur nell'identità del problema

fondamentale), si deve considerare che il criterio distintivo —

fra amministrazione ordinaria e amministrazione straordinaria — assolutamente prevalente in dottrina e nella giurisprudenza è costituito dal riferimento alla conservazione, alla fruttificazio

ne e al miglioramento del patrimonio, senza incidere sulla so

stanza di questo perché in collegamento con le rendite, quanto

agli atti di ordinaria amministrazione, ed è caratterizzato, inve

ce, quanto agli atti di amministrazione straordinaria, dalla inci

denza sulla sostanza del patrimonio nel senso che l'atto può intaccare la sostanza del patrimonio modificandone l'entità o

la composizione. In concreto, l'orientamento dominante pone il fondamento della distinzione fra le due categorie di atti con

riguardo al concetto di conservazione del patrimonio (nella giu risprudenza della Suprema corte, detto indirizzo, anche recente

mente più volte affermato, è molto risalente nel tempo: cfr., in particolare, Cass. 21 agosto 1952, n. 2715, Foro it., 1953,

I, 333; 6 febbraio 1954, n. 308, id., 1954, I, 1384; 11 gennaio 1957, n. 44, id., Rep. 1957, voce Minore età, n. 9; 29 aprile 1957, n. 1448, id., 1957, I, 1731; 30 marzo 1968, n. 1008, id., 1968, I, 1497; 19 aprile 1974, n. 1079, id., Rep. 1974, voce

Minore civile, n. 2; 15 febbraio 1980, n. 6503, id., Rep. 1980, voce cit., n. 7; 13 gennaio 1981, n. 294, id., 1981, I, 1325; 9 giugno 1983, n. 3977, id., Rep. 1983, voce cit., n. 7; 11 gen naio 1989, n. 59, id., Rep. 1989, voce cit., n. 12; 20 dicembre

1991, n. 13778, id., Rep. 1991, voce Successione ereditaria, n.

44; 12 marzo 1994, n. 2430, id., 1995, I, 1305; 6 aprile 1995, n. 4015, id., Rep. 1995, voce Confessione civile, n. 8).

Si è invece sostenuto da una parte della dottrina, in opposi zione alla teoria tradizionale, che criterio distintivo più idoneo

sia costituito dall'esistenza o meno di un rischio per il patrimo nio, venendo l'esistenza del rischio patrimoniale a caratterizzare

gli atti di amministrazione straordinaria; peraltro, in ordine a

tale costruzione giuridica si è formulata l'obiezione (qui condi

visa) che il criterio di attività richiesta per il patrimonio ammi

nistrato può certamente costituire un limite al potere di chi agi sce, ma tale limite può valere soltanto nel rapporto interno con

l'interesato come fonte di responsabilità o di altre conseguenze di legge, e non anche nei confronti del terzo contraente che

verrebbe gravato dall'onere di una valutazione a volte impossi bile o comunque difficile della situazione del patrimonio ammi

nistrato.

Ferma restando quindi l'impostazione tradizionale sopra ri

chiamata, si pone nell'ambito di essa una questione più partico lare che è quella — prospettata dal ricorrente — della qualifica zione della ricorrente — della qualificazione della transazione. Si tratta cioè di stabilire in linea di principio quale posizione assuma la transazione con riferimento all'esaminata discrimina zione degli atti di amministrazione, e nell'ambito della normati va sulla potestà dei genitori che appunto interessa ai fini della

presente controversia.

Rispetto alle tesi elaborate dalla dottrina (la transazione non

è, in se e per se, atto di straordinaria amministrazione; la tran

sazione è semrpe un atto di straordinaria amministrazione; la

transazione è atto di straordinaria amministrazione ma la disci

plina è meno rigorosa con riguardo alla potestà dei genitori a norma dell'art. 320 c.c., in quanto per la transazione è richiesta

l'autorizzazione solo se il negozio transattivo si riferisce ad un

atto di straordinaria amministrazione) la giurisprudenza del Su

premo collegio ha affermato, alla stregua del parallelismo tra

proposizione del giudizio e transazione, che è prescritta l'auto rizzazione solo quando la lite, e quindi la transazione, verta su un atto di straordinaria amministrazione.

La fattispecie in esame attiene ad una transazione riferita in

concreto al risarcimento del danno da fatto illecito. Sul punto, nella giurisprudenza della Suprema corte si rin

vengono le seguenti statuizioni costantemente affermate: — l'autorizzazione per transigere è necessaria solo per i giu

dizi relativi ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (cfr.,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

in particolare, Cass. 30 marzo 1968, n. 1008, cit.; 21 febbraio

1969, n. 592, id., Rep. 1969, voce Minore civile, n. 3; 14 mag

gio 1980, n. 3183, id., Rep. 1980, voce cit., n. 14; 11 gennaio

1989, n. 59, cit.); — il giudizio nel quale si esercita l'azione di risarcimento e

a maggior ragione quello in cui si agisce per la liquidazione dei danni nell'interesse del minore non possono essere ritenuti

relativi ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione poiché-questi

giudizi sono volti ad incrementare il patrimonio del minore e

non possono mai determinare la perdita e la diminuzione di

beni già acquisiti al patrimonio del minore (cfr., in particolare, Cass. 6 febbraio 1954, n. 308, cit.; 13 ottobre 1956, n. 3575,

id., Rep. 1956, voce Minore età, n. 20; 29 aprile 1957, n. 1448,

cit.; 19 aprile 1974, n. 1079, cit.; 15 dicembre 1980, n. 6503, cit.; 13 gennaio 1981, n. 294, cit.; 9 giugno 1983, n. 3977, cit.; 11 gennaio 1989, n. 59, cit.);

— non occorre quindi l'autorizzazione del giudice tutelare per ché il genitore possa promuovere, nell'interesse del figlio mino

re, giudizio di risarcimento e di liquidazione di danni (cfr. pro nunzie di cui al capoverso precedente);

— nei giudizi che si possono promuovere senza autorizzazio

ne questa non è necessaria neppure perché il genitore possa tran

sigere la lite (cfr. pronunzie di cui al 1° e al 2° capoverso).

L'impostazione giuridica che emerge da tali formulazioni si

fonda, da un lato, sul presupposto della conservazione del pa trimonio quale criterio tradizionale di discriminazione fra am

ministrazione ordinaria e straordinaria, e, dall'altro, sulla con

siderazione che il risarcimento del danno non modifica la strut

tura e la consistenza del patrimonio del danneggiato sicché

l'azione risarcitoria è atto di ordinaria amministrazione e paral lelamente ha la medesima caratterizzazione la relativa transazione.

Detta costruzione giuridica, peraltro, esige una precisazione, che non risulta essere stata evidenziata dalla giurisprudenza del

la Suprema corte: l'atto transattivo, pur se connesso all'azione

di risarcimento del danno, può assumere l'incidenza economica

propria dell'atto eccedente l'ordinaria amministrazione, nell'am

bito di una situazione di particolare gravità per il danneggiato

(per la stipula al di fuori di ogni garanzia processuale e per la natura e la rilevante entità del danno). In concreto, in tale

particolare situazione l'accordo transattivo non può non consi

derarsi atto eccedente l'ordinaria amministrazione e necessita

dell'autorizzazione del giudice tutelare.

Nella specie, è stato rilevato dai giudici di merito che si tratta

di un danno per lesioni personali (frattura alla gamba sinistra) le quali hano certamente provocato postumi invalidanti a carat

tere permanente, lesioni incidenti sulla integrità psicofisica del

soggetto (e quindi sul bene della salute), sulla capacità di lavoro

e di guadagno, sulle relazioni con i terzi, con conseguenze desti

nate a protrarsi per tutta la durata della vita.

La transazione, date tali circostanze di fatto, pur se attinente

all'azione risarcitoria, si caratterizza come atto che autonoma

mente coinvolge in modo rilevante la posizione patrimoniale del

danneggiato. Occorre rilevare che nella transazione opera sia il rapporto

controverso sul quale il negozio stesso agisce, sia il contenuto

del negozio; si può quindi verificare che il rapporto sottostante

sul quale agisce il negozio transattivo sia un atto di amministra

zione ordinaria, e invece la transazione, per il contenuto e per

gli effetti, rientri tra gli atti di straordinaria amministrazione; la transazione potrebbe vincolare il minore in modo a lui sfavo

revole in ordine alla consistenza stessa del patrimonio che ver

rebbe a subire una diminuzione rilevante.

Tali formulazioni non contrastano con la portata dell'art. 320

c.c. (è questa la norma che qui interessa, data la controversia

di cui trattasi), poiché, alla stregua della disciplina legislativa, è certamente compresa tra gli atti di amministrazione straordi

naria non solo la transazione su un atto di amministrazione

straordinaria ma anche la transazione che per il suo contenuto

autonomo venga ad integrare di per sé un atto di straordinaria

amministrazione, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso sottostante.

È ciò che potrebbe ipotizzarsi nella specie: l'accordo transat

tivo in questione, pur riferendosi ad una pretesa risarcitoria,

si prospettava eventualmente con un'incidenza economica di ri

levante gravità, potendo in concreto modificare la vita presente e futura del minore, leso nel bene primario della salute, e impli cando una valutazione complessa e difficile del pregiudizio.

Il Foro Italiano — 1997.

In siffatta ipotesi, l'accordo transattivo si dovrebbe configu rare come atto eccedente l'ordinaria amministrazione, soggetto all'autorizzazione del giudice tutelare.

I giudici di appello hanno omesso di prendere in considera

zione i rilievi su esposti, e si sono limitati a richiamare l'orien

tamento giurisprudenziale che qui viene riesaminato e precisato sotto un profilo diverso, e sono pervenuti quindi ad una con

clusione che appare priva di adeguato supporto giuridico. Le impugnate sentenze devono conseguentemente essere cas

sate in relazione alla censura accolta con rinvio della causa ad

altro giudice — indicato in dispositivo —, il quale si uniforme rà al seguente principio di diritto:

«Alla stregua della disciplina di cui all'art. 320 c.c., la tran

sazione stipulata, nell'interesse del minore, dal genitore esercen

te la potestà, con riferimento all'azione di risarcimento del dan

no da fatto illecito produttivo di conseguenze invalidanti, a ca

rattere permanente, per il minore, costituisce atto eccedente

l'ordinaria amministrazione, ove si accerti che il negozio tran

sattivo abbia un'incidenza economica di rilevante gravità, po tendo in concreto modificare la vita presente e futura del mino

re, leso nel bene primario della salute, e implicando una valuta

zione .complessa e difficile del pregiudizio, sicché in tal caso

la transazione richiede l'autorizzazione del giudice tutelare».

Gli altri motivi dei due ricorsi proposti dal Roccio sono as

sorbiti (il secondo e il terzo motivo di entrambi i ricorsi sono

identici e prospettano rispettivamente l'annullamento della tran

sazione ai sensi dell'art. 1429 c.c., e il vizio della transazione

ai sensi dell'art. 375 c.c.; il quarto e quinto motivo del secondo

ricorso del Roccio prospettano rispettivamente la violazione del

l'art. 295 c.p.c., e l'erroneo assorbimento nel danno oggetto della transazione anche del danno futuro, per effetto del trau

matismo, oltre che l'erroneo rgolamento delle spese di lite).

Quanto al ricorso incidentale condizionato interposto dalla

soc. Sai e da Ferrari Gemma, con l'unico motivo («violazione dell'art. 112 c.p.c.: vizio di extrapetizione o ultrapetizione della

sentenza di primo grado») le ricorrenti deducono che non era

stata affatto proposta dal Roccio una domanda di annullamen

to della transazione ma solo si era affremato dall'attore che

la transazione non era liberatoria, ciò che non poteva significa re in alcun modo che la transazione fosse viziata o nulla o an

nullabile, e si era semplicemente sostenuto che la transazione

fosse «non opponibile» al minore.

La censura (che ha carattere preliminare, sul piano logico

giuridico, rispetto al primo motivo — già trattato — di entram

bi i ricorsi interposti dal Roccio, ma viene ora esaminata dato

che essa è stata dedotta in via subordinata per l'ipotesi di acco

glimento del ricorso principale) va disattesa.

I giudici di appello hanno deciso nell'ambito della domanda

del Roccio correttamente interpretata con adeguata motivazio

ne. Detti giudici, in relazione all'effettiva volontà dalla parte manifestata e al provvedimento in concreto richiesto, con ri

guardo alla situazione dedotta in causa e al complesso delle de

duzioni articolate, hanno rilevato che il Roccio, affermando che

la transazione doveva essere approvata dal giudice tutelare e

che in assenza di tale approvazione l'atto era impugnabile dal

diretto interessato non appena lo stesso avesse raggiunto la mag

giore età, e concludendo che pertanto la transazione non può considerarsi libatoria né per la Sai né per la sua assicurata, ha fatto inequivoco riferimento al disposto degli art. 320 e 322

c.c., deducendo la mancanza dell'autorizzazione quale difetto

che rende invalido l'accordo transattivo in questione e ne impe disce ogni effetto. I giudici medesimi hanno statuito che non

è quindi dubitabile che la domanda del Roccio è diretta ad otte

nere l'annullamento della transazione ai sensi del combinato di

sposto degli art. 320 e 322 c.c.

II ricorso incidentale di cui trattasi deve essere, pertanto, ri

gettato (occorre aggiungere che non si ravvisano i presupposti della chiesta cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti

e offensive dalla ricorrente Sai, rimanendo in sostanza il ricor

rente principale nell'ambito dell'intento difensivo senza che vi

sia una concreta lesione dell'interesse tutelato dalla legge).

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