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sezione III civile; sentenza 23 marzo 1998, n. 3072; Pres. Grossi, Est. Segreto, P.M. Iannelli...

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sezione III civile; sentenza 23 marzo 1998, n. 3072; Pres. Grossi, Est. Segreto, P.M. Iannelli (concl. conf.); Mitterhofer e Consolini (Avv. Dorner) c. Fall. Ponticello (Avv. Placidi, Giudiceandrea). Conferma Pret. Bolzano 11 gennaio 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 6 (GIUGNO 1998), pp. 1849/1850-1851/1852 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192643 . Accessed: 25/06/2014 07:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.185 on Wed, 25 Jun 2014 07:33:40 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 23 marzo 1998, n. 3072; Pres. Grossi, Est. Segreto, P.M. Iannelli(concl. conf.); Mitterhofer e Consolini (Avv. Dorner) c. Fall. Ponticello (Avv. Placidi,Giudiceandrea). Conferma Pret. Bolzano 11 gennaio 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 6 (GIUGNO 1998), pp. 1849/1850-1851/1852Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192643 .

Accessed: 25/06/2014 07:33

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 23 mar

zo 1998, n. 3072; Pres. Grossi, Est. Segreto, P.M. Iannelli

(conci, conf.); Mitterhofer e Consolini (Aw. Dorner) c. Fall.

Ponticello (Avv. Placidi, Giudiceandrea). Conferma Pret.

Bolzano 11 gennaio 1995.

Esecuzione per consegna o rilascio — Atto di precetto e titolo

esecutivo — Notifica nulla — Opposizione — Sanatoria (Cod.

proc. civ., art. 156, 160, 291, 479).

Nel processo di esecuzione per rilascio di immobile la notifica

zione dell'atto di precetto e del titolo esecutivo eseguita in

unica copia in forma congiunta anziché mediante consegna di una copia conforme per ciascun destinatario non è inesi

stente, ma nulla ed il relativo vizio è sanato dall'opposizione

degli intimati. (1)

(1) I. - La pronuncia trae le proprie mosse dal principio espresso da Cass., sez. un., 10 ottobre 1997, n. 9859, Foro it., 1997, I, 3137, con nota di G. Baldacci, che ha statuito essere nulla e non inesistente la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico

procuratore eseguita mediante consegna di una sola copia o di un nu

mero di copie inferiore a quello dei destinatari, e che tale nullità viene

sanata ex tunc attraverso la costituzione in giudizio di tutte le parti o la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perento rio assegnato dal giudice ex art. 291 c.p.c.

Una volta fatto rientrare il vizio in rassegna nell'alveo della nullità, il Supremo collegio ne fa discendere la possibilità di sanatoria con il

richiamo alla propria consolidata giurisprudenza, per la quale nell'am

bito del procedimento di esecuzione l'opposizione dell'intimato sana qual siasi nullità della notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo,

giusta il meccanismo di sanatoria di cui all'art. 156, ultimo comma,

c.p.c.: la finalità del precetto essendo quella di invitare il debitore ad

adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata, l'opposizione proposta costituisce la prova più evidente che tale finalità sia stata raggiunta (cfr. Cass. 10 novembre

1992, n. 12084, id., Rep. 1992, voce Notificazione civile, n. 4; 7 aprile

1986, n. 2409, id., Rep. 1986, voce Esecuzione forzata in genere, n.

13; 25 marzo 1981, n. 1737, id., 1981, I, 968, con nota di richiami;

contra, isolata, nella giurisprudenza di merito, Pret. Ascoli Piceno 29

maggio 1989, id., Rep. 1989, voce cit., n. 17, e Informazione prev.,

1989, 1570). E questo anche alla luce di altro proprio orientamento, che la corte

ha cura di richiamare, e per il quale, più in generale, si ha inesistenza

della notificazione solo quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché

non vi sia stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare in cui

si inserisce (così, da ultimo, Cass. 13 febbraio 1996, n. 1084, Foro it.,

Rep. 1996, voce Notificazione civile, n. 49), mentre si ha nullità della

notificazione quando, nonostante l'inosservanza di formalità e di di

sposizioni di legge in tema di individuazione di persone legittimate a

ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta conse

gna deve essere eseguita, una notificazione sia comunque materialmente

avvenuta mediante il rilascio di una copia dell'atto a persona ed in

luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario (così, da ultimo, Cass. 25 maggio 1995, n. 5788, id., Rep. 1995, voce cit., n. 58; 2 marzo

1996, n. 1636, id., Rep. 1996, voce cit., n. 70; nello stesso senso, Cass.

23 marzo 1978, n. 1408, id., 1979, I, 1855, con nota di Oriani). In argomento, v. inoltre la rassegna giurisprudenziale di F. E. Anzi

lotti Nitto De' Rossi, Inesistenza e nullità della notificazione: incer

tezze della giurisprudenza, in Foro pad., 1995, I, 182, nonché G. Sba

raglio, In tema di notificazione dell'impugnazione presso il procurato

re, in Foro it., 1995, I, 2113; con particolare riferimento al «rito lavoro», v. Cass., sez. un., 25 ottobre 1996, n. 9331, id., 1997, I, 130, con

nota di richiami, e G. Baldacci, Incertezze delle conseguenze delle irre

golarità nella fase introduttiva dell'appello nel rito del lavoro, id., 1994,

I, 1389. II. - La decisione nel senso di cui alla massima ha portato all'assorbi

mento di altro motivo di ricorso, in ordine alla mancata notifica di

titolo, precetto e preavviso di rilascio all'eventuale terzo detentore: in

argomento, non vi è «soluzione pacifica in giurisprudenza». Secondo un primo orientamento infatti la notifica del titolo esecutivo

e del precetto compete solo al debitore formalmente esecutato e non

al terzo detentore (cfr. Cass. 16 febbraio 1976, n. 508, id., 1976, I,

2194; 6 maggio 1986, n. 3024, id., 1987, I, 876, con note di richiami). Secondo altro orientamento, accanto all'esecutato formale vi è anche

un esecutato sostanziale, che è il detentore del bene, unico soggetto che può soddisfare la pretesa esecutiva della parte istante ed a cui va

riconosciuta la legittimazione a proporre opposizione all'esecuzione ex

art. 615 c.p.c.; anche se detto orientamento non prende posizione ex

pressis verbis sul punto se anche a detto esecutato sostanziale vada noti

ficato il titolo esecutivo ed il precetto (cfr. Cass. 14 dicembre 1985,

Il Foro Italiano — 1998.

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 29 gen naio 1994 Mitterhofer Franz e Consolini Elsa in Mitterhofer

proponevano opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso l'ese

cuzione per rilascio di un appartamento sito in S. Candido, pro mossa da Spiazzi Marco sulla base di titolo esecutivo costituito

dal decreto di aggiudicazione pronunciato nell'ambito della pro cedura fallimentare di Ponticello Rolando, a seguito di revoca

zione del contratto con cui i predetti coniugi opponenti avevano

acquistato l'appartamento. A fondamento dell'opposizione gli opponenti deducevano: a)

l'illegittimità, inesistenza e nullità della notificazione dell'atto

di precetto e del titolo esecutivo, eseguita in unica copia in for

ma congiunta ad entrambi gli opponenti, anziché mediante con

segna di una copia conforme per ciascuno; b) l'inidoneità del

decreto di trasferimento a costituire titolo esecutivo nei con

fronti di essi opponenti. Si costituiva il procedente opposto Spiazzi Marco, assumen

do l'intervenuta sanatoria dell'eventuale nullità della notifica

detta per effetto della proposta opposizione; in via riconvenzio

nale chiedeva il risarcimento dei danni per la ritardata consegna. Si costituiva, come interventore volontario, il fallimento di

Ponticello Rolando, che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il pretore, con ordinanza del 13 maggio 1994, disponeva la

separazione delle cause di opposizione all'esecuzione (in relazio

ne al motivo sub b) e di risarcimento dei danni, che rimetteva

al Tribunale di Bolzano, dalla causa di opposizione agli atti

esecutivi (relativa al motivo sub a). Con sentenza dell'11 gennaio 1995 il pretore rigettava l'oppo

sizione all'esecuzione detta, in quanto, pur essendo il titolo ese

cutivo efficace non solo nei confronti della parte cui la statui

zione è rivolta, ma anche nei confronti di chiunque si trovi a

detenere il bene nel momento in cui l'ordine viene posto in ese

cuzione, tuttavia a detto detentore non va notificato il titolo

esecutivo, il precetto o il preavviso di rilascio.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazio

ne gli opponenti, che hanno presentato anche memoria. Resiste

con controricorso il fallimento.

Motivi della decisione. — 1. - Con un primo motivo il ricor

rente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 479

c.p.c. Assumono i ricorrenti che la notifica del decreto di trasferi

mento e del precetto deve ritenersi nulla, in quanto effettuata

in violazione delle disposizioni dell'art. 479, 2° comma, c.p.c.,

per cui doveva essere consegnata una copia ad ogni singola par

te, mentre nel caso in esame è stata eseguita la consegna di

una sola copia congiuntamente per le due parti, dovendo tale

forma di notifica ritenersi inesistente.

Rileva preliminarmente questa corte che la nullità della noti

ficazione si ha quando, nonostante l'inosservanza di formalità

e di disposizioni di legge in tema di individuazione di persone

legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luo

go in cui detta consegna deve essere eseguita, una notificazione

sia comunque materialmente avvenuta mediante il rilascio di una

copia dell'atto a persona ed in luogo aventi un qualche riferi

mento con il destinatario della notificazione.

La notificazione è invece inesistente quando la consegna del

l'atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili

al destinatario, ovvero allorché non vi sia stata una qualsiasi

consegna dell'atto da notificare (Cass. 13 febbraio 1996, n. 1084,

Foro it., Rep. 1996, voce Notificazione civile, n. 49).

Hanno, poi, statuito le sezioni unite che la notificazione del

l'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore,

eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero

inferiore rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesi

stente, ma nulla ed il relativo vizio può essere sanato, con effi

cacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti

o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un ter

mine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c.

Premesso ciò, va rilevato che nella fattispecie non sussiste

un'ipotesi di inesistenza della notifica, ma di nullità della stessa

n. 6330, id., 1986, I, 2835; 9 gennaio 1991, n. 149, id., Rep. 1991, voce Esecuzione forzata in genere, n. 30.

Per un riepilogo sul punto, v. i richiami di dottrina e giurisprudenza in nota a Pret. Milano 21 settembre 1989, id., 1990, I, 3530.

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1851 PARTE PRIMA 1852

per essere stata in ogni caso effettuata la consegna materiale

dell'atto del precetto e del titolo esecutivo, per quanto in una

sola copia per i due ricorrenti coniugi. Per giurisprudenza pacifica di questa corte l'opposizione del

l'intimato sana qualsiasi nullità della notifica dell'atto di pre cetto e del titolo esecutivo, da effettuarsi ai sensi dell'art. 479

c.p.c. (Cass. 10 novembre 1992, n. 12084, id., Rep. 1992, voce

cit., n. 4; 7 aprile 1986, n. 2409, id., Rep. 1986, voce Esecuzio ne forzata in genere, n. 13; 25 marzo 1981, n. 1737, id., 1981,

I, 968). Infatti, è norma di diritto, consacrata nell'ultimo comma del

l'art. 156 c.p.c., applicabile anche in tema di notificazione per

l'espresso richiamo contenuto nel successivo art. 160, che non

può essere pronunziata la nullità di un atto, quando questo ab

bia raggiunto lo scopo cui era destinato.

Ora, poiché la finalità del precetto è quella di invitare il debi

tore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del credi

tore di procedere ad esecuzione forzata, l'opposizione proposta dall'intimato è la prova più evidente che tale finalità è stata

raggiunta. Né può ritenersi che i vizi di notifica del precetto non posso

no essere sanati dall'opposizione agli atti esecutivi, costituendo

questa lo specifico mezzo per far valere le irregolarità formali

del precetto o del titolo esecutivo, in quanto le disposizioni par ticolari relative alle opposizioni agli atti esecutivi non fanno per dere efficacia alle disposizioni generali relative alla sanatoria

degli atti nulli. In altri termini, con l'opposizione agli atti esecutivi il legisla

tore ha apprestato un mezzo tecnico idoneo a far valere soltan

to le nullità che non siano state sanate.

Il primo motivo di ricorso va pertanto rigettato. 2. - Ciò comporta l'assorbimento del secondo motivo di ri

corso, con cui i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per non aver ritenuto necessaria la notifica al terzo detentore del

titolo, del precetto e del preavviso di rilascio.

La questione giuridica, sottostante a detto motivo, non ha

trovato soluzione pacifica in giurisprudenza. Infatti, secondo

un orientamento la notifica del titolo esecutivo e del precetto

compete solo al debitore formalmente esecutato (e quindi a quello cui è rivolto l'ordine contenuto nel titolo) e non al terzo deten

tore (Cass. 16 febbraio 1976, n. 508, id., 1976, I, 2194; 6 mag

gio 1986, n. 3024, id., 1987, I, 876); secondo altro orientamen

to, accanto all'esecutato formale, vi è un esecutato sostanziale, che è il detentore del bene, unico soggetto che può soddisfare

la pretesa esecutiva della parte istante ed a cui va riconosciuta

la legittimazione di proporre opposizione all'esecuzione ex art.

615 c.p.c. (Cass. 14 dicembre 1985, n. 6330, id., 1986, I, 2835; 9 gennaio 1991, n. 149, id., Rep. 1991, voce cit., n. 30), anche

se detto orientamento non prende posizione expressis verbis sul

punto se anche a detto esecutato sostanziale va notificato il ti

tolo esecutivo ed il precetto.

Senonché, qualunque possa essere la soluzione giuridica della

questione, in ogni caso i ricorrenti hanno avuto la notifica dei

detti atti e la nullità risulta sanata per quanto sopra esposto.

(Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 17 mar

zo 1998, n. 2842; Pres. Giuliano, Est. Vittoria, P.M. Schi

rò (conci, conf.); Soc. Ronzi (Avv. Mori) c. Ditta Warmy

(Avv. Pietrolucci, Giorgetti). Conferma App. Milano 25

luglio 1995.

Somministrazione (contratto di) — Garanzia per vizi della cosa

venduta — Applicabilità (Cod. civ., art. 1490, 1570).

La disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta è appli cabile al contratto di somministrazione che abbia come og

getto la prestazione di cose da consumare, qualora sia do

mandata non già la risoluzione dell'intero contratto ma solo

li Foro Italiano — 1998.

la liberazione dall'obbligo di pagamento in relazione alle pre stazioni viziate. (1)

Svolgimento del processo. — 1.1. - La società Ronzi Pasqua lino e C. in nome collettivo (di qui in poi la Ronzi) conveniva

in giudizio Giovanni Di Gennaro, titolare della ditta Warmy

(di qui in poi la Warmy), e con la citazione a comparire davanti

al Tribunale di Lodi, notificata il 14 dicembre 1982, proponeva

opposizione a precetto. Il precetto era stato notificato il 2 dicembre 1982 dalla War

my per la somma di lire 3.305.545, in base al titolo esecutivo

(1) Non risultano analoghi precedenti in giurisprudenza. La questio ne è stata invece variamente dibattuta in dottrina, con soluzioni non

sempre uniformi. Si veda, in proposito, l'articolata, anche se non più recente, analisi svolta da G. Cottino, Contratto estimatorio. Sommini

strazione, in Commentario Scioloja-Branca, Bologna-Roma, 1970, 157 ss. L'autore sostiene che, posta l'applicabilità della disciplina concer nente la garanzia per vizi al contratto di somministrazione, sarà neces sario procedere, in via interpretativa, ad un suo adattamento con la normativa di maggior rigore contenuta nell'art. 1564 c.c. in tema di risoluzione del contratto di somministrazione. Tale argomentazione è

stata, in seguito, ripresa da A. Luminoso, I contratti tipici e atipici, Milano, 1995, 242.

L'attenzione della giurisprudenza è stata rivolta principalmente a de finire le differenze strutturali tra il contratto di somministrazione e i

negozi ad esso affini. In particolare, da ultimo, per la differenza tra il contratto di somministrazione e quello di compravendita a consegne ripartite, v. Cass. 4 luglio 1991, n. 7380, Foro it., Rep. 1991, voce

Somministrazione, n. 5.

Copiosa è, invece, l'elaborazione giurisprudenziale concernente la di

sciplina della garanzia per vizi e difetti del bene compravenduto; di

recente, v. Cass. 11 aprile 1996, n. 3398, id., Rep. 1996, voce Vendita, n. 46; 1° febbraio 1995, n. 1153, id., Rep. 1995, voce Prova in genere, n. 19, e voce Vendita, nn. 48, 52; 29 dicembre 1994, n. 11281, ibid., n. 61, e Giust. civ., 1995, I, 2159, con nota di Cerolini; 12 febbraio

1994, n. 1424, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 56, e Contratti, 1994, 550, con nota di Giuggioli; 19 ottobre 1994, n. 8537, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 66; 8 giugno 1994, n. 5552, ibid., n. 54.

* * *

La garanzia per vizi e le due anime del contratto di somministrazione.

I. - Con la odierna sentenza la Suprema corte affronta, per la prima volta in modo diretto ed esplicito, uno dei problemi a lungo discussi ma mai risolti da coloro (non in molti, a dire il vero) (1) che si sono a vario titolo occupati del contratto di somministrazione. Il tema è quello dell'applicabilità della garanzia per vizi e difetti della cosa venduta al contratto di somministrazione o, meglio, alle singole prestazioni che ne formano il contenuto.

La soluzione interpretativa della corte è logicamente impeccabile, molto ben argomentata e potrà in futuro, ci si augura, costituire un importan te precedente cui far riferimento in casi analoghi. Un dato è decisamen te sconcertante: nel caso esaminato dal Supremo collegio conclusosi con la pronuncia in rassegna, i giudici di merito, sia di primo che di secon do grado, non solo hanno deciso in senso diametralmente opposto, ma hanno altresì reso una motivazione del tutto dissimile sugli stessi punti in questione, a discapito, neanche a dirlo, della certezza e della celerità dei traffici commerciali che sempre più spesso, oggi, si avvalgono di strumenti duttili come il contratto di somministrazione.

Ad impegnare il Tribunale di Lodi prima e la Corte d'appello di Milano poi, è l'ammissibilità dell'eccezione sollevata dalla parte acqui rente di un contratto di fornitura, convenuta in giudizio in conseguenza del ritardo nel pagamento del prezzo di una partita di merce. L'eccezio ne, diretta, evidentemente, a paralizzare la richiesta creditoria, si fonda sull'esistenza di un credito maggiore vantato dall'acquirente per vizi e difetti immediatamente denunciati, relativi al materiale ricevuto.

La vicenda, giunta in Cassazione, pone la Suprema corte di fronte a due distinte questioni, di cui l'una pregiudiziale rispetto all'altra: a) la necessità di qualificare esattamente il rapporto contrattuale intercor so tra le parti, nel senso di un unico contratto di somministrazione

(1) A. Luminoso, I contratti tipici e atipici, Milano, 1995, 229 ss.; D'Onofri-E. Pannega-A. Rocchi, Il contratto di somministrazione: uno strumento sempre più attuale, in Giur. it., 1994, IV, 68; G. Mira belli, Somministrazione (contratto di somministrazione), voce dell'isn ciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1993, XXIX; meno recente ma ancora valida la trattazione di G. Cottino, Contratto estimatorio. Som ministrazione, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, 77 ss.

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