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sezione III civile; sentenza 24 febbraio 2000, n. 2087; Pres. Sommella, Est. M. Finocchiaro, P.M.Marinelli (concl. conf.); Pettinelli (Avv. Ussani d'Escobar) c. Schiantoni (Avv. Baroni). CassaApp. Roma 3 luglio 1997Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 4 (APRILE 2000), pp. 1129/1130-1131/1132Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194527 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ne della sanzione pecuniaria ex art. 45, 1° comma, ma anche
dalla stessa contestazione della relativa infrazione, ed è applica ta in modo autonomo.
Risulta esclusa, allora, tanto l'attribuzione alla preclusione della natura giuridica di «sanzione accessoria» rispetto alla san
zione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 45; quanto, e so
prattutto, la fondatezza anche del secondo dei presupposti dal
l'argomentazione in esame.
7.3.4. - L'infondatezza degli asserti che ne costituiscono l'in
defettibile presupposto, evidentemente, travolge l'intera argo
mentazione, ed esclude che dal precetto di cui all'art. 45 possa no trarsi elementi a favore della soluzione del problema in esame.
7.4. - Parimenti, allo stesso fine non può essere valorizzato
il disposto del 10° comma dell'art. 52.
Nel caso di impedimento proveniente dal terzo, quel che fon
da la responsabilità del soggetto passivo di imposta, non è di
rettamente il fatto del terzo, bensì la correlata presunzione as
soluta di non veridicità (che ha la sua base di fatto nel compor tamento del terzo) della dichiarazione del contribuente che le
scritture si trovano, in tutto o in parte, presso un terzo. Ciò
significa che anche in questo caso il fatto è imputato al contri
buente non già a titolo di colpa, ma come conseguenza di un
suo comportamento (dichiarazione non veridica) qualificato sog
gettivamente dal suo dolo.
8. - L'inconfigurabilità di argomenti atti a suffragare in mo
do valido la conclusione secondo cui ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo dell'ipotesi della dichiarazione di non
possedere è sufficiente la colpa, nonché le relative ragioni de
pongono, indirettamente, per l'opposta opzione interpretativa. In ogni caso, la fondatezza di quest'opzione discende, auto
nomamente, dall'esegesi normativa del precetto in esame.
È unanime convincimento (condiviso anche dalla sent. 7161/95,
cit.) che l'ipotesi del «rifiuto dell'esibizione» «è, per definizio
ne, dolosa», così come lo è quella di sottrazione della documen
tazione, di modo che, ai fini della sua perfezione e dell'applica bilità della sanzione esige, oltre che la coscienza e la volontà
del rifiuto, l'intenzione del contribuente di impedire che l'accer
tatore proceda, in sede e nel corso dell'accesso, all'ispezione del documento.
Da questo dato e da quello precedentemente acquisito circa
l'immedesimazione essenziale tra le ipotesi del rifiuto di esibi
zione e della dichiarazione non veritiera di non possedere (nel
senso, appunto, che questa dichiarazione altro non è che, per
presunzione di legge, un diniego di esibizione) discende necessa
riamente che anche questa particolare ipotesi di rifiuto è neces
sariamente dolosa; dunque, che la dichiarazione di non posse
dere integra la fattispecie legale solo quando non corrisponda
al vero e sia diretta ad impedire l'ispezione del documento, il
che può essere accertato con qualsiasi mezzo di prova, anche
di natura meramente indiziaria.
Pertanto, non integrano i presupposti applicativi della preclu
sione, le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) del
l'indisponibilità del documento, non solo se l'indisponibilità sia
ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito (ad esempio, do
cumentazione rubata, smarrita o temporaneamente dispersa per calamità naturali e poi rinvenuta, sequestrata e poi rimessa nel
la disponibilità del contribuente), ma anche se imputabile a col
pa, quale, ad esempio, la negligenza e l'imperizia nella custodia
e conservazione.
9. - Di conseguenza, il contrasto giurisprudenziale deve essere
composto nel senso (seguito dalla giurisprudenza prevalente) che,
a norma dell'art. 52, 5° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633,
perché la dichiarazione resa dal contribuente nel corso di un
accesso, di non possedere i libri, registri, scritture e documenti
— compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbli
gatorie — richiestigli in esibizione determini la preclusione a
che gli stessi possano essere presi in considerazione a suo favore
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa,
occorre: la sua non veridicità o, più in generale, il suo struttu
rarsi quale sostanziale rifiuto di esibizione, evincibile anche da
meri indizi; la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa;
ed il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire
che, nel corso dell'accesso, possa essere effettuata l'ispezione
del documento.
10. - Come è manifesto, la Commissione tributaria centrale
Il Foro Italiano — 2000.
non si è uniformata a tale principio; perciò è incorsa nella vio
lazione dell'art. 52 d.p.r. 633/72 denunciata dal ricorrente.
Se ne trae che, occorre accogliere il motivo ed il ricorso; cas
sare la decisione impugnata e rinviare, per il nuovo giudizio sulla base del principio enunciato, alla Commissione tributaria
regionale della Sardegna.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 24 feb
braio 2000, n. 2087; Pres. Sommella, Est. M. Finocchiaro, P.M. Marinelli (conci, conf.); Pettinelli (Avv. Ussani d'E
scobar) c. Schiantoni (Avv. Baroni). Cassa App, Roma 3
luglio 1997.
Locazione — L. 392/78 — Morosità del conduttore — Sanato
ria giudiziale — Giudizio ordinario di risoluzione del contrat
to per inadempimento — Applicabilità (Cod. civ., art. 1453; cod. proc. civ., art. 658; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 55).
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione, lo speciale istituto della sanatoria della morosità del condut
tore, previsto e disciplinato dall'art. 55 l. 392/78, trova appli
cazione sia nel procedimento per convalida di sfratto per mo
rosità, di cui all'art. 658 c.p.c., sia allorché il locatore abbia
proposto un giudizio ordinario di risoluzione del contratto
per inadempimento. (1)
Svolgimento del processo. — Con citazione 1° luglio 1992
Schiantoni Andrea conveniva in giudizio, innanzi al tribunale
di Roma, Pettinelli Lorenzo, per sentire dichiarare risolto, in
via principale per fatto e colpa del conduttore Pettinelli, in via
subordinata per lo spirare del termine di durata dello stesso,
il contratto inter partes avente ad oggetto un appartamento in
via F. Enriques n. 28, con condanna del convenuto al rilascio
dell'immobile, al pagamento dei canoni arretrati e oneri condo
miniali nonché al risarcimento dei danni per il protrarsi dell'oc
cupazione dell'immobile e per l'anticipata risoluzione del con
tratto.
Costituitosi in giudizio il convenuto contestava in toto le av
verse pretese e chiedeva, in caso di accoglimento della domanda
attrice, l'applicazione dell'art. 55 1. 27 luglio 1978 n. 392.
Svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale, con sentenza 12 di
cembre 1994 - 3 marzo 1995, dichiarava risolto il contratto per
grave inadempimento del Pettinelli, condannandolo al rilascio
dell'immobile con fissazione della data di esecuzione, e condan
nava, altresì, lo stesso Pettinelli al pagamento dei canoni e one
ri accessori insoluti, oltre interessi, rigettando, altresì, le ragioni fatte valere in causa da Venti Maria volontariamente intervenu
ta in causa quale promissaria acquirente dell'alloggio in forza
di contratto stipulato con l'originario proprietario s.p.a. Fata.
Gravata tale pronunzia dal Pettinelli sia nei confronti dello
Schiantoni che della Venti che rimaneva contumace, la Corte
di appello di Roma con sentenza 3 giugno 1997, deliberata il
(1) Con l'odierna pronunzia la Corte di cassazione si adegua a Corte
cost. 21 gennaio 1999, n. 3, Foro it., 1999, I, 404, con nota redazionale
di D. Piombo (riportata anche in Giust. civ., 1999, I, 1271, con nota
di P. Scaiettaris) abbandonando l'orientamento, seguito in preceden
za, secondo cui la sanatoria giudiziale della morosità ex art. 55 1. 392/78
sarebbe ammissibile soltanto nel procedimento sommario per convalida
di sfratto (ex art. 658 c.p.c.). Circa la limitazione alle sole locazioni abitative, soggette al regime
del c.d. equo canone, del campo di applicazione dell'art. 55 1. 392/78,
v., da ultimo, Cass. 28 aprile 1999, n. 272/SU, Foro it., 1999, I, 1774, con nota di D. Piombo (annotata anche da S. Giove, in Contratti, 1999,
670; V. Cuffaro, in Corriere giur., 1999, 977; N. Izzo, in Giust. civ.,
1999, I, 1281); nonché, in senso difforme, Pret. Bergamo, ord. 8 giu
gno 1999, Arch, locazioni, 1999, 663.
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PARTE PRIMA
10 giugno 1997 e pubblicata il 3 luglio 1997 rigettava l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di causa
in favore dello Schiantoni.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso affi
dato a due motivi il soccombente Pettinelli.
Resiste, con controricorso, lo Schiantoni.
Motivi della decisione. — (Omissis). 3. - Sempre in limine
parte controricorrente denuncia — ancora — che il ricorso di
controparte è inammissibile per essere fondato su censure rivol
te alla sentenza di primo grado, anziché quella di appello. 4. - Il rilievo non coglie nel segno. Il ricorrente, infatti, dirige
chiaramente le proprie censure non contro la sentenza di primo
grado, ma contro quella di appello, vuoi per non avere rilevato
d'ufficio la incompetenza — per materia — del giudice adito
a conoscere della controversia, vuoi per avere escluso — con
fermando la pronunzia dei primi giudici — l'applicabilità, alla
presente vicenda, dell'art. 55 1. 27 luglio 1978 n. 392.
5. - Precisato quanto sopra, si osserva che con il proposto
ricorso il ricorrente denuncia, da un lato, la incompetenza per materia del giudice adito in primo grado, a conoscere della con
troversia, atteso che la domanda dello Schiantoni, ancorché re
cante il nomen iuris di «atto di citazione» per la domanda di
risoluzione per inadempimento, andava qualificata come «con
valida di sfratto per morosità», con conseguente competenza del pretore (e non già del tribunale), dall'altro, la violazione
dell'art. 55 1. 27 luglio 1978 n. 392, atteso che del tutto ingiusti ficatamente il primo giudice, e quello di appello — pur qualifi cata l'azione proposta dallo Schiantoni come domanda di riso
luzione per inadempimento del contratto inter partes — hanno
escluso l'applicabilità della richiamata disposizione in caso di
giudizio ordinario di risoluzione del contratto di locazione di
immobile adibito ad abitazione.
6. - Il ricorso, inammissibile nella sua prima parte per caren
za di interesse (a prescindere da ogni altra considerazione è cer
to — oltre ogni ragionevole dubbio — che nessun provvedimen to provvisorio è stato adottato dal primo giudice, sulla doman
da di rilascio, per cui è irrilevante che la prima fase del giudizio si sia svolto innanzi al tribunale e non, come pretende il ricor
rente, innanzi al pretore), è — per contro — fondato nella sua
seconda parte, alla luce delle considerazioni che seguono.
Dispone in particolare l'art. 55 1. 27 luglio 1978 n. 392 che
nell'ambito delle locazioni di immobili (adibiti ad abitazione) «la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'art. 5 [stessa 1. n. 392 del 1978] può essere sana
ta in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un
quadriennio, se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori matu
rati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle
spese processuali liquidate in tale sede dal giudice». Nel tempo, questa corte regolatrice ha costantemente inter
pretato la disposizione nel senso che la speciale sanatoria della
morosità del conduttore trova applicazione soltanto nel proce dimento di convalida di sfratto per morosità di cui all'art. 658
c.p.c. e non pure quando sia introdotto un ordinario giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, nel qual caso, ai sensi del 3° comma dell'art. 1453 c.c., non è consentito al
conduttore adempiere la propria obbligazione dopo la proposi zione della domanda (recentemente, in termini, Cass. 7 agosto
1996, n. 7253, Foro it., 1997, I, 1569). Da ultimo, peraltro, la Corte costituzionale — andando di
contrario avviso rispetto a quanto affermato in una precedente occasione (in particolare nella propria pronuncia 22 gennaio 1992, n. 2, id., 1992, I, 1363) — ha ritenuto non fondata, nei sensi
di cui in motivazione, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 1. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui consente al conduttore che non
ha adempiuto al pagamento del canone e degli oneri accessori,
previsti per le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione, di versare alla prima udienza l'importo dovuto e
le spese liquidate dal giudice, in tale modo escludendo la risolu
zione del contratto di locazione solo nel procedimento somma
rio per convalida di sfratto e non nell'ordinario procedimento di risoluzione del contratto per inadempimento, nel quale, se
condo la regola comune, dalla data della domanda di risoluzio
ne, il debitore inadempiente non può adempiere la propria ob
bligazione. La previsione della facoltà di sanare la morosità in giudizio
11 Foro Italiano — 2000.
e la regolamentazione del termine per il pagamento dei canoni
scaduti a tale fine previsto — ha evidenziato la Corte costitu
zionale — non menzionano in alcun modo, perché se ne possa dedurre che si riferiscano esclusivamente ad esso, il procedi mento per convalida di sfratto.
È, dunque — ha concluso la corte — possibile interpretare l'art. 55 nel senso che la sanatoria in giudizio della morosità
sia ammessa non solo nel procedimento di convalida di sfratto,
ma anche nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto per
inadempimento (Corte cost. 21 gennaio 1999, n. 3, id., 1999,
I, 404). Preso atto di quanto sopra, è evidente che la precedente giuris
prudenza di questa corte non possa più ulteriormente ribadirsi
e deve, all'opposto, affermarsi l'opposto principio secondo cui
in tema di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione
l'art. 55 1. 27 luglio 1978 n. 392 trova comunque applicazione,
ogniqualvolta il locatore chieda venga pronunciata la risoluzio
ne del contratto per omesso pagamento, da parte del condutto
re, dei canoni di locazione o delle spese di cui all'art. 5 stessa
1. n. 392 del 1978.
Non essendosi il giudice del merito attenuto al riferito princi
pio è evidente che la sentenza impugnata deve essere cassata
e la causa va rimessa alla stessa Corte di appello di Roma, altra
sezione, perché — alla luce dell'insegnamento contenuto nella
sentenza 21 gennaio 1999, n. 3, cit. — la riesamini facendo
applicazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. del seguente principio di diritto: «lo speciale istituto della sanatoria della morosità del
conduttore, previsto e disciplinato dall'art. 55 1. 27 luglio 1978
n. 392, per le locazioni aventi ad oggetto immobili urbani adibi
ti ad uso di abitazione, trova applicazione sia nel procedimento di convalida di sfratto per morosità di cui all'art. 658 c.p.c., sia allorché la domanda per conseguire la restituzione dell'im
mobile sia stata introdotta dal locatore con un ordinario giudi zio di risoluzione del contratto per inadempimento».
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 21 feb
braio 2000, n. 25/SU; Pres. Vela, Est. A. Finocchiaro, P.M.
Cinque (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato De Ste
fano) c. Danielli. Conferma Comm. trib. reg. Lazio 22 aprile 1997.
Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti
pubblici — Rimborso di imposta — Indennità di buonuscita — Riliquidazione — Inserimento delle somme nella dichiara
zione — Necessità — Esclusione (D.p.r. 29 settembre 1973
n. 597, istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, art. 12; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, di
sposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, art. 39; 1. 26 settembre 1985 n. 482, modificazioni del trattamento
tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corri
sposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, art. 1, 4, 5).
La domanda di riliquidazione dell'imposta sul reddito delle per sone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui al
l'art. 12, lett. e), d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, come modi
ficata dall'art. 1 l. 26 settembre 1985 n. 482, corrisposte sia
prima che dopo il 1 ° gennaio 1980, al fine di ottenere il rim
borso, totale o parziale, delle ritenute operate, non è preclusa dalla mancata indicazione delle somme percepite a tale titolo
nella dichiarazione dei redditi. (1)
(1) Le sezioni unite compongono il contrasto intervenuto all'interno della prima sezione in ordine alla necessità — ai fini della riliquidazione dell'Irpef sull'indennità di buonuscita — della inclusione delle relative
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