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sezione III civile; sentenza 24 febbraio 2000, n. 2087; Pres. Sommella, Est. M. Finocchiaro, P.M....

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sezione III civile; sentenza 24 febbraio 2000, n. 2087; Pres. Sommella, Est. M. Finocchiaro, P.M. Marinelli (concl. conf.); Pettinelli (Avv. Ussani d'Escobar) c. Schiantoni (Avv. Baroni). Cassa App. Roma 3 luglio 1997 Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 4 (APRILE 2000), pp. 1129/1130-1131/1132 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194527 . Accessed: 25/06/2014 04:07 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.156 on Wed, 25 Jun 2014 04:07:59 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 24 febbraio 2000, n. 2087; Pres. Sommella, Est. M. Finocchiaro, P.M.Marinelli (concl. conf.); Pettinelli (Avv. Ussani d'Escobar) c. Schiantoni (Avv. Baroni). CassaApp. Roma 3 luglio 1997Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 4 (APRILE 2000), pp. 1129/1130-1131/1132Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194527 .

Accessed: 25/06/2014 04:07

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ne della sanzione pecuniaria ex art. 45, 1° comma, ma anche

dalla stessa contestazione della relativa infrazione, ed è applica ta in modo autonomo.

Risulta esclusa, allora, tanto l'attribuzione alla preclusione della natura giuridica di «sanzione accessoria» rispetto alla san

zione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 45; quanto, e so

prattutto, la fondatezza anche del secondo dei presupposti dal

l'argomentazione in esame.

7.3.4. - L'infondatezza degli asserti che ne costituiscono l'in

defettibile presupposto, evidentemente, travolge l'intera argo

mentazione, ed esclude che dal precetto di cui all'art. 45 possa no trarsi elementi a favore della soluzione del problema in esame.

7.4. - Parimenti, allo stesso fine non può essere valorizzato

il disposto del 10° comma dell'art. 52.

Nel caso di impedimento proveniente dal terzo, quel che fon

da la responsabilità del soggetto passivo di imposta, non è di

rettamente il fatto del terzo, bensì la correlata presunzione as

soluta di non veridicità (che ha la sua base di fatto nel compor tamento del terzo) della dichiarazione del contribuente che le

scritture si trovano, in tutto o in parte, presso un terzo. Ciò

significa che anche in questo caso il fatto è imputato al contri

buente non già a titolo di colpa, ma come conseguenza di un

suo comportamento (dichiarazione non veridica) qualificato sog

gettivamente dal suo dolo.

8. - L'inconfigurabilità di argomenti atti a suffragare in mo

do valido la conclusione secondo cui ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo dell'ipotesi della dichiarazione di non

possedere è sufficiente la colpa, nonché le relative ragioni de

pongono, indirettamente, per l'opposta opzione interpretativa. In ogni caso, la fondatezza di quest'opzione discende, auto

nomamente, dall'esegesi normativa del precetto in esame.

È unanime convincimento (condiviso anche dalla sent. 7161/95,

cit.) che l'ipotesi del «rifiuto dell'esibizione» «è, per definizio

ne, dolosa», così come lo è quella di sottrazione della documen

tazione, di modo che, ai fini della sua perfezione e dell'applica bilità della sanzione esige, oltre che la coscienza e la volontà

del rifiuto, l'intenzione del contribuente di impedire che l'accer

tatore proceda, in sede e nel corso dell'accesso, all'ispezione del documento.

Da questo dato e da quello precedentemente acquisito circa

l'immedesimazione essenziale tra le ipotesi del rifiuto di esibi

zione e della dichiarazione non veritiera di non possedere (nel

senso, appunto, che questa dichiarazione altro non è che, per

presunzione di legge, un diniego di esibizione) discende necessa

riamente che anche questa particolare ipotesi di rifiuto è neces

sariamente dolosa; dunque, che la dichiarazione di non posse

dere integra la fattispecie legale solo quando non corrisponda

al vero e sia diretta ad impedire l'ispezione del documento, il

che può essere accertato con qualsiasi mezzo di prova, anche

di natura meramente indiziaria.

Pertanto, non integrano i presupposti applicativi della preclu

sione, le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) del

l'indisponibilità del documento, non solo se l'indisponibilità sia

ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito (ad esempio, do

cumentazione rubata, smarrita o temporaneamente dispersa per calamità naturali e poi rinvenuta, sequestrata e poi rimessa nel

la disponibilità del contribuente), ma anche se imputabile a col

pa, quale, ad esempio, la negligenza e l'imperizia nella custodia

e conservazione.

9. - Di conseguenza, il contrasto giurisprudenziale deve essere

composto nel senso (seguito dalla giurisprudenza prevalente) che,

a norma dell'art. 52, 5° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633,

perché la dichiarazione resa dal contribuente nel corso di un

accesso, di non possedere i libri, registri, scritture e documenti

— compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbli

gatorie — richiestigli in esibizione determini la preclusione a

che gli stessi possano essere presi in considerazione a suo favore

ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa,

occorre: la sua non veridicità o, più in generale, il suo struttu

rarsi quale sostanziale rifiuto di esibizione, evincibile anche da

meri indizi; la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa;

ed il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire

che, nel corso dell'accesso, possa essere effettuata l'ispezione

del documento.

10. - Come è manifesto, la Commissione tributaria centrale

Il Foro Italiano — 2000.

non si è uniformata a tale principio; perciò è incorsa nella vio

lazione dell'art. 52 d.p.r. 633/72 denunciata dal ricorrente.

Se ne trae che, occorre accogliere il motivo ed il ricorso; cas

sare la decisione impugnata e rinviare, per il nuovo giudizio sulla base del principio enunciato, alla Commissione tributaria

regionale della Sardegna.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 24 feb

braio 2000, n. 2087; Pres. Sommella, Est. M. Finocchiaro, P.M. Marinelli (conci, conf.); Pettinelli (Avv. Ussani d'E

scobar) c. Schiantoni (Avv. Baroni). Cassa App, Roma 3

luglio 1997.

Locazione — L. 392/78 — Morosità del conduttore — Sanato

ria giudiziale — Giudizio ordinario di risoluzione del contrat

to per inadempimento — Applicabilità (Cod. civ., art. 1453; cod. proc. civ., art. 658; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 55).

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione, lo speciale istituto della sanatoria della morosità del condut

tore, previsto e disciplinato dall'art. 55 l. 392/78, trova appli

cazione sia nel procedimento per convalida di sfratto per mo

rosità, di cui all'art. 658 c.p.c., sia allorché il locatore abbia

proposto un giudizio ordinario di risoluzione del contratto

per inadempimento. (1)

Svolgimento del processo. — Con citazione 1° luglio 1992

Schiantoni Andrea conveniva in giudizio, innanzi al tribunale

di Roma, Pettinelli Lorenzo, per sentire dichiarare risolto, in

via principale per fatto e colpa del conduttore Pettinelli, in via

subordinata per lo spirare del termine di durata dello stesso,

il contratto inter partes avente ad oggetto un appartamento in

via F. Enriques n. 28, con condanna del convenuto al rilascio

dell'immobile, al pagamento dei canoni arretrati e oneri condo

miniali nonché al risarcimento dei danni per il protrarsi dell'oc

cupazione dell'immobile e per l'anticipata risoluzione del con

tratto.

Costituitosi in giudizio il convenuto contestava in toto le av

verse pretese e chiedeva, in caso di accoglimento della domanda

attrice, l'applicazione dell'art. 55 1. 27 luglio 1978 n. 392.

Svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale, con sentenza 12 di

cembre 1994 - 3 marzo 1995, dichiarava risolto il contratto per

grave inadempimento del Pettinelli, condannandolo al rilascio

dell'immobile con fissazione della data di esecuzione, e condan

nava, altresì, lo stesso Pettinelli al pagamento dei canoni e one

ri accessori insoluti, oltre interessi, rigettando, altresì, le ragioni fatte valere in causa da Venti Maria volontariamente intervenu

ta in causa quale promissaria acquirente dell'alloggio in forza

di contratto stipulato con l'originario proprietario s.p.a. Fata.

Gravata tale pronunzia dal Pettinelli sia nei confronti dello

Schiantoni che della Venti che rimaneva contumace, la Corte

di appello di Roma con sentenza 3 giugno 1997, deliberata il

(1) Con l'odierna pronunzia la Corte di cassazione si adegua a Corte

cost. 21 gennaio 1999, n. 3, Foro it., 1999, I, 404, con nota redazionale

di D. Piombo (riportata anche in Giust. civ., 1999, I, 1271, con nota

di P. Scaiettaris) abbandonando l'orientamento, seguito in preceden

za, secondo cui la sanatoria giudiziale della morosità ex art. 55 1. 392/78

sarebbe ammissibile soltanto nel procedimento sommario per convalida

di sfratto (ex art. 658 c.p.c.). Circa la limitazione alle sole locazioni abitative, soggette al regime

del c.d. equo canone, del campo di applicazione dell'art. 55 1. 392/78,

v., da ultimo, Cass. 28 aprile 1999, n. 272/SU, Foro it., 1999, I, 1774, con nota di D. Piombo (annotata anche da S. Giove, in Contratti, 1999,

670; V. Cuffaro, in Corriere giur., 1999, 977; N. Izzo, in Giust. civ.,

1999, I, 1281); nonché, in senso difforme, Pret. Bergamo, ord. 8 giu

gno 1999, Arch, locazioni, 1999, 663.

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PARTE PRIMA

10 giugno 1997 e pubblicata il 3 luglio 1997 rigettava l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di causa

in favore dello Schiantoni.

Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso affi

dato a due motivi il soccombente Pettinelli.

Resiste, con controricorso, lo Schiantoni.

Motivi della decisione. — (Omissis). 3. - Sempre in limine

parte controricorrente denuncia — ancora — che il ricorso di

controparte è inammissibile per essere fondato su censure rivol

te alla sentenza di primo grado, anziché quella di appello. 4. - Il rilievo non coglie nel segno. Il ricorrente, infatti, dirige

chiaramente le proprie censure non contro la sentenza di primo

grado, ma contro quella di appello, vuoi per non avere rilevato

d'ufficio la incompetenza — per materia — del giudice adito

a conoscere della controversia, vuoi per avere escluso — con

fermando la pronunzia dei primi giudici — l'applicabilità, alla

presente vicenda, dell'art. 55 1. 27 luglio 1978 n. 392.

5. - Precisato quanto sopra, si osserva che con il proposto

ricorso il ricorrente denuncia, da un lato, la incompetenza per materia del giudice adito in primo grado, a conoscere della con

troversia, atteso che la domanda dello Schiantoni, ancorché re

cante il nomen iuris di «atto di citazione» per la domanda di

risoluzione per inadempimento, andava qualificata come «con

valida di sfratto per morosità», con conseguente competenza del pretore (e non già del tribunale), dall'altro, la violazione

dell'art. 55 1. 27 luglio 1978 n. 392, atteso che del tutto ingiusti ficatamente il primo giudice, e quello di appello — pur qualifi cata l'azione proposta dallo Schiantoni come domanda di riso

luzione per inadempimento del contratto inter partes — hanno

escluso l'applicabilità della richiamata disposizione in caso di

giudizio ordinario di risoluzione del contratto di locazione di

immobile adibito ad abitazione.

6. - Il ricorso, inammissibile nella sua prima parte per caren

za di interesse (a prescindere da ogni altra considerazione è cer

to — oltre ogni ragionevole dubbio — che nessun provvedimen to provvisorio è stato adottato dal primo giudice, sulla doman

da di rilascio, per cui è irrilevante che la prima fase del giudizio si sia svolto innanzi al tribunale e non, come pretende il ricor

rente, innanzi al pretore), è — per contro — fondato nella sua

seconda parte, alla luce delle considerazioni che seguono.

Dispone in particolare l'art. 55 1. 27 luglio 1978 n. 392 che

nell'ambito delle locazioni di immobili (adibiti ad abitazione) «la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'art. 5 [stessa 1. n. 392 del 1978] può essere sana

ta in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un

quadriennio, se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori matu

rati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle

spese processuali liquidate in tale sede dal giudice». Nel tempo, questa corte regolatrice ha costantemente inter

pretato la disposizione nel senso che la speciale sanatoria della

morosità del conduttore trova applicazione soltanto nel proce dimento di convalida di sfratto per morosità di cui all'art. 658

c.p.c. e non pure quando sia introdotto un ordinario giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, nel qual caso, ai sensi del 3° comma dell'art. 1453 c.c., non è consentito al

conduttore adempiere la propria obbligazione dopo la proposi zione della domanda (recentemente, in termini, Cass. 7 agosto

1996, n. 7253, Foro it., 1997, I, 1569). Da ultimo, peraltro, la Corte costituzionale — andando di

contrario avviso rispetto a quanto affermato in una precedente occasione (in particolare nella propria pronuncia 22 gennaio 1992, n. 2, id., 1992, I, 1363) — ha ritenuto non fondata, nei sensi

di cui in motivazione, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 1. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui consente al conduttore che non

ha adempiuto al pagamento del canone e degli oneri accessori,

previsti per le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di

abitazione, di versare alla prima udienza l'importo dovuto e

le spese liquidate dal giudice, in tale modo escludendo la risolu

zione del contratto di locazione solo nel procedimento somma

rio per convalida di sfratto e non nell'ordinario procedimento di risoluzione del contratto per inadempimento, nel quale, se

condo la regola comune, dalla data della domanda di risoluzio

ne, il debitore inadempiente non può adempiere la propria ob

bligazione. La previsione della facoltà di sanare la morosità in giudizio

11 Foro Italiano — 2000.

e la regolamentazione del termine per il pagamento dei canoni

scaduti a tale fine previsto — ha evidenziato la Corte costitu

zionale — non menzionano in alcun modo, perché se ne possa dedurre che si riferiscano esclusivamente ad esso, il procedi mento per convalida di sfratto.

È, dunque — ha concluso la corte — possibile interpretare l'art. 55 nel senso che la sanatoria in giudizio della morosità

sia ammessa non solo nel procedimento di convalida di sfratto,

ma anche nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto per

inadempimento (Corte cost. 21 gennaio 1999, n. 3, id., 1999,

I, 404). Preso atto di quanto sopra, è evidente che la precedente giuris

prudenza di questa corte non possa più ulteriormente ribadirsi

e deve, all'opposto, affermarsi l'opposto principio secondo cui

in tema di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione

l'art. 55 1. 27 luglio 1978 n. 392 trova comunque applicazione,

ogniqualvolta il locatore chieda venga pronunciata la risoluzio

ne del contratto per omesso pagamento, da parte del condutto

re, dei canoni di locazione o delle spese di cui all'art. 5 stessa

1. n. 392 del 1978.

Non essendosi il giudice del merito attenuto al riferito princi

pio è evidente che la sentenza impugnata deve essere cassata

e la causa va rimessa alla stessa Corte di appello di Roma, altra

sezione, perché — alla luce dell'insegnamento contenuto nella

sentenza 21 gennaio 1999, n. 3, cit. — la riesamini facendo

applicazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. del seguente principio di diritto: «lo speciale istituto della sanatoria della morosità del

conduttore, previsto e disciplinato dall'art. 55 1. 27 luglio 1978

n. 392, per le locazioni aventi ad oggetto immobili urbani adibi

ti ad uso di abitazione, trova applicazione sia nel procedimento di convalida di sfratto per morosità di cui all'art. 658 c.p.c., sia allorché la domanda per conseguire la restituzione dell'im

mobile sia stata introdotta dal locatore con un ordinario giudi zio di risoluzione del contratto per inadempimento».

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 21 feb

braio 2000, n. 25/SU; Pres. Vela, Est. A. Finocchiaro, P.M.

Cinque (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato De Ste

fano) c. Danielli. Conferma Comm. trib. reg. Lazio 22 aprile 1997.

Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti

pubblici — Rimborso di imposta — Indennità di buonuscita — Riliquidazione — Inserimento delle somme nella dichiara

zione — Necessità — Esclusione (D.p.r. 29 settembre 1973

n. 597, istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, art. 12; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, di

sposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, art. 39; 1. 26 settembre 1985 n. 482, modificazioni del trattamento

tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corri

sposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, art. 1, 4, 5).

La domanda di riliquidazione dell'imposta sul reddito delle per sone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui al

l'art. 12, lett. e), d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, come modi

ficata dall'art. 1 l. 26 settembre 1985 n. 482, corrisposte sia

prima che dopo il 1 ° gennaio 1980, al fine di ottenere il rim

borso, totale o parziale, delle ritenute operate, non è preclusa dalla mancata indicazione delle somme percepite a tale titolo

nella dichiarazione dei redditi. (1)

(1) Le sezioni unite compongono il contrasto intervenuto all'interno della prima sezione in ordine alla necessità — ai fini della riliquidazione dell'Irpef sull'indennità di buonuscita — della inclusione delle relative

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