+ All Categories
Home > Documents > Sezione III civile; sentenza 24 maggio 1960, n. 1329; Pres. Verzì P., Est. La Farina, P. M....

Sezione III civile; sentenza 24 maggio 1960, n. 1329; Pres. Verzì P., Est. La Farina, P. M....

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: truonghanh
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
Sezione III civile; sentenza 24 maggio 1960, n. 1329; Pres. Verzì P., Est. La Farina, P. M. Silocchi (concl. conf.); Caradonna (Avv. Augenti, Wertmüller) c. Altieri (Avv. Ardito, Cartasegna Umbriano) Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 7 (1960), pp. 1109/1110-1113/1114 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151826 . Accessed: 28/06/2014 19:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.163 on Sat, 28 Jun 2014 19:20:50 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione III civile; sentenza 24 maggio 1960, n. 1329; Pres. Verzì P., Est. La Farina, P. M. Silocchi (concl. conf.); Caradonna (Avv. Augenti, Wertmüller) c. Altieri (Avv. Ardito,

Sezione III civile; sentenza 24 maggio 1960, n. 1329; Pres. Verzì P., Est. La Farina, P. M. Silocchi(concl. conf.); Caradonna (Avv. Augenti, Wertmüller) c. Altieri (Avv. Ardito, CartasegnaUmbriano)Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 7 (1960), pp. 1109/1110-1113/1114Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151826 .

Accessed: 28/06/2014 19:20

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.213.220.163 on Sat, 28 Jun 2014 19:20:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione III civile; sentenza 24 maggio 1960, n. 1329; Pres. Verzì P., Est. La Farina, P. M. Silocchi (concl. conf.); Caradonna (Avv. Augenti, Wertmüller) c. Altieri (Avv. Ardito,

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

come si è detto, è indubbiamente esatto; non furono invece

esaminati, al fine di indagare, in base alle prove presuntive

prospettate dalle parti, se quella determinata fornitura

potesse essere qualificata come occasionale, in relazione

alla condizione (cbe la Cassa sosteneva inesistente) dell'es

sere la somministrazione subordinata alle concrete disponi bilità dell'impresa produttrice.

Anche per tale omissione la sentenza dev'essere an

nullata.

Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione iii civile ; sentenza 24 maggio 1960, n. 1329 ;

Pres. Verzì P., Est. La Farina, P. M. Silocchi (conci,

conf.) ; Caradonna (Avv. Augenti, Wektmuller) c.

Altieri (Avv. Ardito, Cartasegna Umbriano).

(Gassa App. Roma 3 ottobre 1958)

Competenza e giurisdizione in materia civile —■

Appello avverso sentenza che pronunzia sulla

competenza — Dichiarazione di inammissibilità -—- Impugnativa — Iticorso ordinario per cassa

zione.

Appello in materia civile — Imputato prosciolto -—- Denuncia calunniosa — Domanda di risarci

mento danni ili sede civile — Dichiarazione di

improponibilità in primo grado — Appello —

Ammissibilità (Cod. proc. pen., art. 353, 383, 482).

La sentenza di secondo grado che abbia dichiarato inammis

sibile l'appello, ritenendo che la pronunzia di primo grado avesse statuito soltanto sulla competenza, può essere

denunciata in Cassazione solo a mezzo del ricorso ordi

nario. (1) Ove il giudice di primo grado, al quale l'imputato prosciolto

abbia proposto domanda di risarcimento danni per denunzia calunniosa, dichiari l'improponibilità della

domanda in sede civile e l'avveratasi definitiva decadenza

dal diritto al risarcimento causa l'omessa tempestiva

proposizione della domanda in sede propria, il giudice

d'appello non può pronunciare l'inammissibilità del

gravame dicendo proponibile il regolamento necessario di

competenza, ma deve giudicare il merito dell'impugna zione. (2)

La Corte, ecc. — Fatto. — Giuseppe Caradonna, dopo di

essere stato, con sentenza passata in giudicato, assolto,

perchè il fatto ascrittogli non costituisce reato, dall'impu tazione di truffa in danno di Dante Altieri, costituitosi

parte civile nel processo penale, con atto di citazione

dell'll luglio 1955 conveniva in giudizio davanti al Tribu

nale di Boma l'Altieri, per sentirlo condannare al risarci

mento dei danni patrimoniali e non patrimoniali deriva

tigli dalla denuncia penale infondata presentata a suo carico

dal convenuto e dall'opera persecutoria spiegata dal mede

fi) In senso conforme : Cass. 14 maggio 1960, n. 1157, Foro it., Mass., 259 ; 21 novembre 1959, n. 3431, 28 ottobre 1959, n. 3166, 21 ottobre 1959, n. 3011, 7 luglio 1959, n. 2161, id.,

Rep. 1959, voce Competenza civ.. nn. 362-365 ; 22 maggio 1959, n. 1572, id., 1959, I, 928, con ampia nota di richiami.

(2) Affermano l'esclusiva competenza del giudice penale sulla responsabilità della parte civile, Cass. 6 marzo 1956, Gui

dotti, Foro it., Rep. 1956, voce Parte civile, n. 49 e 14 maggio

1954, Orfino, id., 1954, II, 145, con osservazione critica di

G. Santucci. Per riferimenti, sulla discriminazione delle funzioni giuris

dizionali tra giudice civile e penale (ordinari), vedi Redenti, Dir. proc. civ.2, I, pag. 134 ; Andrioli, Lezioni, I, pag. 74 e segg.

Circa la definizione del regolamento di competenza come

mezzo di impugnazione diretto a provocare dalla Cassazione, omisso m&dio, la decisione sulle questioni di competenza insorte

in un giudizio in corso davanti a giudici ordinari, Cass. 8 luglio

1958, n. 2463, Foro it., Rep. 1958, voce Competenza civ., n. 470.

simo nei suoi confronti anche in sede diversa da quella penale.

Il Tribunale adito, accogliendo l'analoga eccezione sollevata dal convenuto, con sentenza in data 14 febbraio 1957 dichiarava « improponibile la domanda, per incompe tenza funzionale del giudice civile », ritenendo che, a norma

degli art. 383 e 482 cod. proc. pen., la domanda avrebbe

potuto e dovuto essere proposta esclusivamente davanti al giudice penale, affinchè questi si pronunciasse con la sentenza di proscioglimento.

Avverso tale sentenza il Caradonna proponeva appello. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data

3 ottobre 1958, dichiarava inammissibile il gravame. Riteneva la Corte che la sentenza impugnata, in quanto conteneva soltanto una statuizione sulla competenza, fosse

impugnabile esclusivamente con il regolamento di compe tenza ; rilevava a questo proposito la stessa Corte che il

regolamento trascende l'ipotesi del conflitto reale tra più giudici e tende ad ottenere una decisione sul punto se il

giudice adito sia in atto competente a conoscere di una

determinata controversia, non solo in relazione alle possi bilità che abbia l'attore di rivolgersi tuttora ad un altro

giudice, ma anche in relazione al fatto che siano soprav venute cause per le quali la domanda non può più proporsi davanti a un giudice, che, in diverse circostanze di tempo, avrebbe potuto conoscere. (Omissis)

Diritto. — Benché nessuna questione sia sorta in pro posito tra le parti, questa Suprema corte ritiene opportuno rilevare, in linea preliminare, che non potrebbe essere

profilato alcun dubbio sulla ritualità e sull'ammissibilità

dell'impugnazione per cassazione, proposta con le forme o nei termini più ampi propri del ricorso ordinario, e non

con le forme ed entro i termini più brevi previsti dalla

logge per il regolamento di competenza. Il dubbio avrebbe potuto, in via astratta, essere pro

spettato in relazione al contenuto della impugnata sen

tenza d'appello, che si è limitata a dichiarare inammis

sibile l'appello sotto il profilo che l'unica impugnazione

esperibile nella specie sarebbe stato il regolamento di

competenza, ed in rapporto ad un noto orientamento, che ha dominato per lungo tempo nella giurisprudenza di

questo Supremo collegio ; orientamento in base al quale, partendosi dalla premessa, costituente ormai iws receptum che, al pari di quelle di primo grado, anche le sentenze

d'appello, che abbiano pronunciato esclusivamente su una

questione di competenza, sono soggette soltanto al regola mento necessario di competenza e non all'impugnazione ordinaria, si identificava, nelle sentenze di appello aventi un contenuto analogo a quello della decisione ora impugnata, una pronuncia sulla sola competenza, cioè una discrimi

nazione e attribuzione di competenza tra lo stesso giudice

d'appello e la Corte di cassazione, cui l'impugnazione contro

la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere rivolta

a mezzo del regolamento di competenza ; con la conse

guenza, che la stessa sentenza d'appello avrebbe dovuto e potuto essere impugnata soltanto con il regolamento di

competenza, risultando inammissibile il ricorso ordinario.

Senonchè, tale orientamento è ormai superato da altra e più recente giurisprudenza (sent. 14 giugno 1958, n. 2014, Foro

it., 1958, I, 2014 ; 7 luglio 1959, n. 2161, id., Rep. 1959, voce

Competenza civ., n. 362 ; 21 novembre 1959, n. 3431,

ibid., n. 365), avallata anche dal suffragio delle Sezioni unite (22 maggio 1959, n. 1572, id., 1959, I, 928 ; 28 otto

bre 1959, n. 3166, id., Rep. 1959, voce cit., n. 364), per la quale l'accertamento del punto se, in relazione al suo

contenuto e alla natura delle censure mossele, una sentenza

di primo grado sia soggetta ad appello o soltanto al regola mento di competenza ; attiene ad una questione di ammssi

bilità, proponibilità dell'appello, e non ad un problema di

competenza del giudice di appello, ovvero della Corte di cassazione ; e, in conseguenza, la sentenza di secondo grado, la quale abbia dichiarato inammissibile l'appello, rite

nendo che la decisione di primo grado avesse statuito sol tanto sulla competenza, può essere denunciata in Cassa

zione solo a mezzo del ricorso ordinario, e non mediante

il regolamento necessario di competenza.

This content downloaded from 91.213.220.163 on Sat, 28 Jun 2014 19:20:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione III civile; sentenza 24 maggio 1960, n. 1329; Pres. Verzì P., Est. La Farina, P. M. Silocchi (concl. conf.); Caradonna (Avv. Augenti, Wertmüller) c. Altieri (Avv. Ardito,

1111 PARTE PRIMA 1112

Ciò premesso, e passando ad esaminare il primo motivo

del ricorso, si rileva che con esso il Caradonna, denunciando l'errata applicazione dell'art. 42, in relazione agli art. 49

e 50 cod. proc. oiv. ed ai principi generali, nonché la viola

zione degli art. 323 e 360 dello stesso codice, sostiene che la

sentenza del Giudice di primo grado, la quale aveva rite

nuto che la domanda proposta da esso ricorrente in sede civile per ottenere il risarcimento del danno a carico del

dennnciante costituitosi parte civile, avrebbe potuto essere

proposta, soltanto davanti al giudice penale, in modo ohe

questo potesse provvedere, a norma dell'art. 482 cod.

proc. pen., con la sentenza di proscioglimento, non conte

neva una statuizione sulla competenza, ma dichiarava

inammissibile la domanda, per cui, indipendentemente dalla formula adoperata nel dispositivo, la sentenza sarebbe

stata impugnabile soltanto con l'appello, e non già, come ritenuto dalla Corte di merito, con il regolamento di

competenza. Il motivo è fondato.

L'impugnata sentenza della Corte d'appello d.i Roma,

appare, invero, dominata da un duplice errore concettuale ; il primo di essi, di ordine generale, consiste nel ritenere che

il complesso sistema predisposto dal legislatore negli art. 42-50 cod. proc. civ. per regolare la competenza tra i

vari giudici civili, sia applicabile anche nell'ipotesi in cui

si profili un problema di conflitto, di discriminazione e di

attribuzione di competenza tra il giudice penale e il giudice civile a pronunciarsi su determinate pretese di natura

privatistica ; il secondo, più intrinseco alla specie, si con

creta nell'opinione che una pronuncia come quella adottata

dal Giudice di primo grado, negante che la pretesa dell'impu tato prosciolto al risarcimento del danno verso la parte

lesa, denunciante e costituitasi parte civile, fosse proponi bile in sede diversa dal giudizio penale, e dopo la chiusura

di questa, costituisce una dichiarazione di incompetenza del giudice civile, e non una pronuncia di merito.

Quanto al primo riflesso, è noto che non sussiste unani

mità di vedute, nè in dottrina, nè in giurisprudenza, sul

punto se la discriminazione, fissata dalla legge, di funzioni

giurisdizionali, tra giudice civile e giudice penale ordinari, costituisca un fenomeno di attribuzione e di ripartizione di giurisdizione, ovvero di semplice divisione di compe tenza. In omaggio alla concezione prevalente dell'unità

della funzione giurisdizionale ordinaria, penale e civile,

predomina l'opinione che si tratti di una semplice divi

sione di competenza ; e tale opinione è seguita, a maggior

ragione, per quanto attiene al potere del giudice penale di

giudicare, dati certi presupposti, connessione con la pub blica pretesa punitiva, su azioni e domande di natura

privatistica (costituzione di parte civile per ottenere il

risarcimento del danno derivato dal fatto-reato, domanda

di risarcimento di danni e spese a favore dell'imputato

prosciolto). Ma l'accettazione di tale concetto non è ancora

sufficiente per ritenere che, ogni qual volta il giudice penale declini la propria competenza sulla domanda di carattere

privatistico a favore del giudice civile, o viceversa, o,

comunque, si profili, sempre su domande di quella natura, un conflitto di competenza tra giudice penale e giudice civile, l'impugnazione di quelle pronunce e il componi mento, in genere, di quel conflitto, trovino la loro disci

plina nel già citato sistema degli art. 42 e segg. cod. proc. civile. Come è stato posto in evidenza, sia pure a proposito di specie diversa, in una recente decisione di questo Supremo

collegio, le predette norme costituiscono un sistema chiuso

nell'ambito del processo civile in senso proprio, un sistema

applicabile, cioè, soltanto al rapporto processuale instau

rato davanti al giudice civile, ed il loro scopo è quello di

fissare e di discriminare in concreto la competenza tra i

vari giudici civili ordinari, in base soltanto agli specifici e tassativi criteri di competenza fissati dal codice di rito

civile, ai quali è estraneo il criterio della connessione facol

tativa o necessario con la pubblica pretesa punitiva. Ne

deriva che è impossibile, per questo riflesso, il raccordo

tra le norme civilistiche del processo penale e il sistema dei

predetti art. 42 e segg. cod. proc. civile. In particolare, ove

il giudice penale abbia declinato la propria competenza a

giudicare su pretese di natura patrimoniale, designando

quale competente il giudice civile, e viceversa, non è

concepibile la translatio iudicii, non è cioè possibile consi

derare il rapporto processuale ancora in vita, pur dopo

quella pronuncia declinatoria di competenza, e trasferibile

con le forme, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 50

cod. proc. civ. davanti al giudice indicato come compe tente. Correlativamente, il conflitto di competenza nascente

da simili pronunce, non è ovviabile, neanche se la pronuncia

provenga dal giudice civile, con l'impugnazione a mezzo

del regolamento di competenza, considerate, tra l'altro, le

caratteristiche peculiari di simile rimedio, che si atteggia, oltre che ad impugnazione civile sui generis, anche ad

incidente del processo civile, e a strumento specifico, inteso, appunto, ai fini della continuità del rapporto proces suale, dopo la definizione, in forme semplici e sollecite, dell'incindente di competenza. S'intende che l'inapplicabi lità del regolamento di competenza non esclude il soccorso

di rimedi di altra natura, come, per la declinatoria di

competenza proveniente dal giudice civile, la trafila delle

impugnazioni ordinarie, attraverso le quali la questione

può pervenire pur sempre alle Sezioni civili della Corte di cassazione, che si pronuncerà su di essa con l'efficacia

regolatrice e vincolante propria di tutte le decisioni del

Supremo collegio sul tema della competenza. Pertanto, anche se nella specie la sentenza del giudice

di primo grado avesse inteso effettivamente declinare la

competenza del giudice civile a favore di quello penale, il giudice dell'appello avrebbe dovuto giudicare pur sempre del merito dell'impugnazione, e non dichiararla inammis

sibile in base all'errato presupposto che, contro quella pronuncia dei primi giudici, potesse essere proposto sol

tanto il regolamento di competenza. Ma, come si è già accennato, la sentenza della Corte

d'appello di Koma appare errata anche sotto altro, e,

per alcuni riflessi, assorbente profilo, in quanto deve

escludersi che nella specie la sentenza del Tribunale conte

nesse una pronuncia sulla competenza almeno in quel senso proprio e restrittivo che rende ammissibile, ó in taluni casi esclusivo, contro la pronuncia il rimedio del

regolamento di competenza. In sostanza, il Tribunale di Eoma, rilevato che, secondo

la giurisprudenza di questa Corte, a parte l'ipotesi della

denuncia calunniosa, la responsabilità civile del denunciante,

o, comunque, della parte lesa verso l'imputato prosciolto, può sorgere, a norma dell'art. 482, 2° comma, cod. proc. pen., soltanto dalla costituzione di parte civile nel giu dizio penale ; che la domanda di risarcimento di danni

per tale responsabilità (avente carattere processuale e

basata sul presupposto della colpa grave della parte) può, a norma del predetto art. 482 in relazione all'art. 383 cod. proc. pen., essere proposta esclusivamente davanti al giudice penale, il quale può provvedere soltanto con la sentenza di proscioglimento dell'imputato stesso ; accertato che nella specie l'imputato, avendo trascurato di proporre tale domanda in sede penale, l'aveva, invece, successiva mente proposta davanti al giudice civile ; da tali premesse trasse la conseguenza che la domanda fosse improponibile in quella sede civile, essendosi, a causa della omessa tem

pestiva proposizione in sede propria, avverata una defi nitiva decadenza del Caradonna dal diritto al relativo risarcimento del danno, in modo che nè il giudice penale nò alcun altro giudice avrebbe potuto più pronunciarsi su

quella domanda, nel senso dell'accoglimento. Ora, una pronunzia di simile genere, in cui dall'accer

tamento della omessa adizione del giudice esclusivamente

(funzionalmente) competente, e per ragioni di connessione

necessaria, ad tempus, cioè prima della chiusura defini tiva di un determinato processo, si desume la conseg lenza della perdita del diritto, e dell'azione, attiene piuttosto al merito che alla competenza, equivalendo, sostanzial

mente, quale che sia la formula, propria o impropria, usata nel dispositivo, ad una sentenza di rigetto definitivo, che rende inutile e inconcepibile l'adizione, nell'ambito dello stesso o di altro separato processo, di altro giudice, desi

gnato in ipotesi quale competente, perchè si pronunci su

This content downloaded from 91.213.220.163 on Sat, 28 Jun 2014 19:20:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: Sezione III civile; sentenza 24 maggio 1960, n. 1329; Pres. Verzì P., Est. La Farina, P. M. Silocchi (concl. conf.); Caradonna (Avv. Augenti, Wertmüller) c. Altieri (Avv. Ardito,

1113 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1114

quella istanza. Deve, in proposito, essere considerato che

la legge concepisce la pronuncia sulla competenza, sia emessa

dal giudice di merito, sia emessa dal Supremo collegio in sede di ricorso ordinario, e tanto più se in sede di regola mento di competenza (che, come si è detto, pur avendo la

sostanza d'impugnazione, si profila, nello stesso tempo,

quale un vero e proprio incidente processuale), essen

zialmente in funzione strumentale e mediata rispetto alla

domanda, al processo e alla decisione finale di merito, cioè

quale un mezzo idoneo alla conservazione del rapporto

processuale o, comunque, a spianare la via al fine ultimo

del processo, che è quello di ottenere dal giudice, designato definitivamente quale competente, una pronuncia di merito

(rigetto o accoglimento della domanda giudiziale). Yale

a dire, la decisione sulla competenza, quando le questioni attinenti a tale presupposto processuale costituiscono

oggetto primario, immediato e diretto della pronuncia, serve a far proseguire il processo (cfr. art. 49, 2° comma, e 50 cod. proc. civ.), e tende a fissare in modo definitivo

innanzi a quale giudice il processo debba avere il suo

ulteriore svolgimento (o anche essere ripreso ex novo, ove

l'efficacia della pronuncia su tale tema, come avviene per le sentenze della Corte di cassazione regolatrici delle com

petenze, sopravviva alla estinzione dell'originario rapporto

processuale) sia che venga riconosciuto essere detto giu dice quello già adito originariamente dalla parte, sia che

venga identificato in altro giudice ; in quest'ultimo caso,

il legislatore vuole che alla dichiarazione di incompe tenza del giudice a quo corrisponda l'affermazione della

competenza concreta di un giudice ad quem, che possa ancora pronunciarsi su quella stessa originaria domanda,

tuttora impregiudicata. Invece, a veder bene, nello pronunce come quella in oggetto, la definizione della questione di

competenza avviene su un piano storico e retrospettivo, e in Via soltanto incidentale e pregiudiziale alla vera

sostanza della decisione, che è quella dell'accertamento

della perdita del diritto ; nè sarebbe ammissibile, neces

saria o utile, a seguito di quella pronuncia, una prosecu

zione, o una instaurazione ex novo del processo, davanti

a quel giudice (nella specie, penale), che sarebbe stato

olim competente. Ciò nemmeno allo scopo di fare dichia

rare o ribadire l'ormai avvenuto irreparabile pregiudizio del diritto e dell'azione.

La Suprema corte ha avuto più volte, in tempi recenti,

occasione di precisare concetti analoghi, sui criteri identi

ficatori della sentenza di merito in contrapposto alla

pronuncia sulla competenza, a proposito della questione,

già sopra indicata, circa la natura, e circa i mezzi di impu

gnazione, conseguentemente esperibili, delle sentenze d'ap

pello. che, per la ritenuta ammissibilità del solo regola

mento di competenza, abbiano dichiarato inammissibile

il gravame ordinario d,i secondo grado. In contrasto con tali concetti, la sentenza impugnata

ha ritenuto che il difetto attuale di ogni alternatività di

giudice, e l'impossibilità concreta di rivolgersi al giudice astrattamente competente, per far decidere sulla domanda

dell'imputato prosciolto, come tuttora impregiudicata, non

togliesse alla sentenza del Tribunale il carattere di pro nuncia sulla competenza, e da ciò ha desunto l'inammissi

bilità dell'appello. L'error:: è evidente, e quindi, l'impu

gnata sentenza dev'essere annullata con rinvio ad altro

giudice. L'accoglimento del primo motivo del ricorso importa

l'assorbimento degli altri due motivi, in cui, mediante

la riproposizione di censure già proposte, a suo tempo, con l'appello, si contesta, tra l'altro, l'interpretazione

più ricevuta degli art. 482 e 383 cod. proc. pen., nel senso

della preclusione della pretesa dei danni dell'imputato

prosciolto contro la parte civile, ove non fatta valere nel

processo penale, e si assume, altresì, che, nella specie, la

pretesa di risarcimento esulasse, almeno in parte, dall'am

bito della responsabilità processuale prevista dai predetti

articoli, derivando da comportamento gravemente colposo "

del denunciante come tale, indipendentemente dalla costi

tuzione di parte civile, e da altre attività illecite di ordine

chiaramente extraprocessuali. È ovvio che su queste

questioni dev'essere ancora svolto, in sede di rinvio, il

giudizio di secondo grado, totalmente mancato per essersi il giudice di appello territoriale arrestato erroneamente, in limine, alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Così pure, non è luogo di occuparsi della dedotta eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 482 cod. proc. pen. clie, se interpretato nel senso più ricevuto, importerebbe, secondo il ricorrente, una preclusione ai diritti di difesa

giurisdizionale del cittadino, garantiti dalla Carta costi tuzionale negli art,. 3 e 24.

Trattasi, infatti, di una eccezione prematura nella fase attuale di giudizio, dovendo il problema dell'interpre tazione del predetto art. 482 essere ancora definito in fase di merito.

L'accoglimento del ricorso importa l'ordine di restitu zione del deposito per soccombenza (art. 382 cod. proc. civ.). Appare opportuno demandare al giudice di rinvio la pronuncia sulle spese di questo grado di giudizio (art. 385 cod. proc. civ.).

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 23 maggio 1960, n. 1315 ; Pres. Fibbi P., Est. Iannelli, P. M. Mazza (conci,

conf.) ; Sinisgalli (Avv. Russo, Yiceconte) c. Robi lotta (Avv. Petrelli, Talamanca).

(Conferma Trib. Lagonegro 30 giugno 1958)

Scrittura — Produzione e disconoscimento in primo

«jrado — Istanza di verificazione in appello —

Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 217, 324, 345).

No-n può proporsi per la prima volta in appello l'istanza di

verificazione della scrittura privata esibita in primo

grado e in quella sede debitamente disconosciuta dalla

parte contro cui è stata prodotta. (1)

La Corte, ecc. — Con il mezzo di ricorso il ricorrente

lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 214,

215, 216 e 345 cod. proc. civ., sostenendo che il Tribunale

sia incorso in errore nel ritenere preclusa in appello la

ìichiesta di verificazione della scrittura privata del 24

settembre 1948, sul presupposto che si trattasse di una

domanda nuova, quando avrebbe dovuto considerare la

richiesta stessa relativa ad un nuovo mezzo istruttorio, che, come tale, è ammissibile anche in appello.

La censura sopraesposta sottopone, quindi, all'esame

di questa Corte suprema la questione di diritto, risolta, come già detto, in senso negativo dalla denunciata sen

tenza, se cioè sia o non consentito proporre in appello, per la prima volta, l'istanza per la verificazione della privata scrittura acquisita al processo nel primo grado del giudizio e debitamente disconosciuta in quello stesso grado dalla

parte contro la quale è stata prodotta. Or giova rilevare preliminarmente che la questione

non è nuova nella giurisprudenza del Supremo collegio,

perchè essa, vigente l'attuale codice di rito, è stata esa

minata altre volte, con soluzioni, però, tra loro contrastant i.

(1) Gli immediati precedenti, nella giurisprudenza della

Corte suprema, son ricordati nel corso della motivazione : in

senso conforme Cass. 18 ottobre 1956, n. 3699, Foro it., Rep. 1956, voce Appello civ., n. 216 e voce Scrittura, nn. 36-38 ; App. Milano 9 ottobre 1951, id., Rep. 1951, voce Appello civ., n. 230 ;

Andrioli, Commento, II3, pag. 146, che pone come termine

preclusivo quello in cui l'istruttore, ai sensi dell'art. 209, dichiara

chiuse le prove. Contra Cass. 2 m&rzo 1957, n. 737, Foro it., Rep. 1957, voce Scrittura, n. 42 e 27 ottobre 1956, n. 3988, id., Rep. 1956, voce cit., n. 35 ; Denti, Verificazione di scrittura e giudizio

d'appello, in Riv. dir. proc., 1958, 106 (nota alle sentenze, n. 3988 e

n. 3699 del 1056, citate); La verificazione delle prove documentali, ! Torino, 1957, pag. 288 e segg.

Il Foro Italiano — Volume LXXXIII — Parte 1-72.

This content downloaded from 91.213.220.163 on Sat, 28 Jun 2014 19:20:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended