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sezione III civile; sentenza 24 novembre 1986, n. 6908; Pres. Colesanti, Est. Rebuffat, P. M....

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sezione III civile; sentenza 24 novembre 1986, n. 6908; Pres. Colesanti, Est. Rebuffat, P. M. Benanti (concl. diff.); Cuccato (Avv. Bori) c. Frignani (Avv. Petretti, Griffi). Conferma App. Genova 29 ottobre 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 3 (MARZO 1987), pp. 819/820-821/822 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179399 . Accessed: 24/06/2014 20:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.134 on Tue, 24 Jun 2014 20:15:25 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione III civile; sentenza 24 novembre 1986, n. 6908; Pres. Colesanti, Est. Rebuffat, P. M. Benanti (concl. diff.); Cuccato (Avv. Bori) c. Frignani (Avv. Petretti, Griffi). Conferma

sezione III civile; sentenza 24 novembre 1986, n. 6908; Pres. Colesanti, Est. Rebuffat, P. M.Benanti (concl. diff.); Cuccato (Avv. Bori) c. Frignani (Avv. Petretti, Griffi). Conferma App.Genova 29 ottobre 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 3 (MARZO 1987), pp. 819/820-821/822Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179399 .

Accessed: 24/06/2014 20:15

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PARTE PRIMA

come è avvenuto nel caso specifico. Le banche che hanno fatto

il pignoramento immobiliare hanno provato, come ha stabilito

il giudice di merito con sua decisione tra l'altro non impugnata su tale punto, che la signora Dima aveva acquistato quel locale

destinandolo ad un'impresa da lei sola condotta. Hanno dunque

provato che sussistono le condizioni per cui quel locale non è

attualmente in comunione. Poiché, quando si tratta di beni in

comunione solo de residuo, questo è attualmente, per i terzi cre

ditori del proprietario, che rientra nella garanzia ex art. 2740 c.c.

e sul quale l'altro coniuge non vanta attualmente alcuna pretesa, la soluzione logica è quella correttamente data dalla corte di me

rito: l'opposizione del coniuge andava respinta. I ricorsi incidentali sono assorbiti. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 24 no

vembre 1986, n. 6908; Pres. Colesanti, Est. Rebuffat, P. M.

Benanti (conci, diff.); Cuccato (Avv. Bori) c. Frignani (Avv.

Petretti, Griffi). Conferma App. Genova 29 ottobre 1984.

Impugnazioni civili in genere — Procuratore domiciliatario —

Altro domicilio personale — Irrilevanza — Fattispecie (Cod.

proc. civ., art. 137, 138, 139, 141, 170, 330; r.d. 22 gennaio

1934 n. 37, norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 no

vembre 1933 n. 1578 sull'ordinamento della professione di av

vocato e procuratore, art. 82).

Impugnazioni civili in genere — Mancata elezione di domicilio — Domiciliazione del procuratore nella cancelleria del giudice adito — Notifica dell'atto d'impugnazione — Validità (Cod.

proc. civ., art. 330; r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, art. 82).

L'elezione di domicilio personale della parte costituita in giudizio

mediante procuratore domiciliatario non rileva ai fini della no

tificazione degli atti del giudizio successivi alla costituzione, ivi

compreso l'atto d'impugnazione (nella specie, la parte destina

taria e costituita in giudizio mediante procuratore, domiciliato

ex lege in cancelleria, aveva eletto domicilio in comune diverso

da quello del giudice adito). (1)

(1) Conf. Cass. 27 agosto 1985, n. 4556, Foro it., Rep. 1985, voce

Notificazione civile, n. 20; 10 gennaio 1983, n. 177, id., Rep. 1983, voce

Impugnazioni civili, n. 31; 12 dicembre 1972, n. 3569, id., Rep. 1972, voce Notificazione civile, n. 14; nonché Cass. 9 marzo 1983, n. 1770,

id., Rep. 1983, voce Impugnazioni civili, n. 86. Il principio della irrilevanza di un domicilio personale diverso da quel

lo del procuratore costituito sembra trovare conferma in tema di impu

gnazioni nell'orientamento secondo cui l'art. 330 c.p.c. non indica un

mero luogo ove effettuare la notificazione, ma identifica nel procuratore il destinatario dell'atto d'impugnazione in forza dei poteri — prorogati ex lege — conferiti con la procura relativa al giudizio pregresso; v., da

ultimo, Cass. 6 aprile 1983, n. 2390, ibid., n. 97; 4 agosto 1982, n. 4378,

id., Rep. 1982, voce cit., n. 85; 24 novembre 1981, n. 6246, id., Rep. 1981, voce cit., n. 94.

Tuttavia la stessa giurisprudenza ha affermato che l'art. 330 c.p.c., nella sua seconda parte, prevede luoghi alternativamente concorrenti: v.

Cass. 3 aprile 1980, n. 2152, id., Rep. 1980, voce cit., n. 69; 7 febbraio

1979, n. 832, id., Rep. 1979, voce cit., n. 74; 18 novembre 1969, n.

3746, id., Rep. 1970, voce cit., n. 41; nonché Cass. 13 gennaio 1984, n. 287, id., Rep. 1984, voce cit., n. 60, secondo la quale, a parte la

diversità delle formule, la notifica a norma dell'art. 330 c.p.c. equivale a quella a norma dell'art. 170 c.p.c.; contra sembrano Cass. 9 novembre

1985, n. 5497 e 26 luglio 1985, n. 4344, id., Rep. 1985, voce cit., nn. 64, 67. Profilo quindi non secondario della fattispecie affrontata con la sen

tenza in epigrafe è quello di vedere se nei giudizi presso il tribunale, il

domicilio eletto fuori del comune capoluogo della circoscrizione, ma pur sempre sito nel suo ambito, abbia rilevanza, anche quando sia diverso

da quello del procuratore costituito. Gli art. 163 ss. c.p.c. non impongono l'elezione del domicilio nel capo

luogo del circondario; l'art. 10 r.d.l. 1578/33 impone al procuratore di

risiedere nel comune capoluogo, ma la violazione di tale obbligo non

è sanzionata con la domiciliazione ex lege in cancelleria, la quale è previ sta soltanto per l'ipotesi del procuratore che eserciti fuori del circondario

cui è assegnato (art. 82 r.d. 37/34); cfr. Cass. 25 marzo 1985, n. 2087,

id., 1985, I, 2118, con nota di richiami; contra Cass. 2 agosto 1984,

Il Foro Italiano — 1987.

È valida la notifica dell'atto d'impugnazione effettuata nella can

celleria del tribunale quando il procuratore non assegnato alla

circoscrizione del tribunale medesimo non abbia eletto domici

lio nel comune capoluogo della circoscrizione. (2)

Svolgimento del processo. — Con citazione del 30 gennaio 1982, Lino Frignani conveniva Vittorina Cuccato innanzi al Tribunale

di Chiavari esponendo quanto segue: egli aveva locato alla Cuc

cato per il periodo di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 1972,

l'azienda alberghiera denominata Hotel Splendido, sita in Lava

gna; quantunque fosse pattuito il rilascio senza necessità di di

sdetta, la Cuccato aveva continuato a condurre l'azienda anche

dopo la scadenza contrattuale, rinnovandosi il rapporto di anno

in anno; con lettera del 30 dicembre 1981 egli aveva intimato

disdetta per la scadenza del 31 dicembre 1982.

Pertanto, il Frignani chiedeva che la Cuccato fosse condannata

al rilascio, trattandosi di affitto di azienda non soggetto a regime

vincolistico.

La convenuta resisteva deducendo d'essere conduttrice di un

semplice immobile ad uso alberghiero, per cui il rapporto rientra

va nella disciplina vincolistica.

La stessa produceva un atto in data 28 dicembre 1965, denomi

nato «vendita di azienda» e avente ad oggetto la vendita a suo

favore, da parte del Frignani, dell'azienda denominata «Albergo

Splendido». L'attore replicava che l'atto era simulato e chiedeva la consen

guenziale declaratoria.

Il tribunale con sentenza del 26 luglio 1982 dichiarava simulato

l'atto ora detto ma respingeva le altre domande dell'attore.

La sentenza non era notificata.

Il Frignani proponeva appello contro di essa, notificando il

gravame alla Cuccato presso i procuratori costituiti nel giudizio di primo grado avv. Lazzaro Bori e Aldo Carmignani, domiciliati

presso la cancelleria del Tribunale di Chiavari a norma dell'art.

82 r.d.l. 22 gennaio 1934 n. 37, perché non assegnati a quel cir

condario e non domiciliati elettivamente in Chiavari.

n. 4602, id., Rep. 1984, voce eit., n. 53, la quale ha ritenuto di applicare

per analogia l'art. 82 r.d. 37/34 al caso del procuratore esercente nella

circoscrizione ma non domiciliato nel capoluogo. Dal complesso delle disposizioni in esame sembra di poter ricavare che:

a) nei giudizi davanti al tribunale, la possibilità di eleggere un domicilio, fuori del capoluogo del circondario, non sia da escludere in modo assolu

to; b) tale possibilità sussiste anche se la parte sta in giudizio mediante

procuratore con proprio domicilio. In quest'ultimo caso il domicilio per sonale non assume rilevanza nel corso del giudizio, posto che ai sensi dell'art. 170 c.p.c., salvo specifiche esclusioni, tutte le notifiche devono

avvenire presso il procuratore costituito; il domicilio ulteriore e diverso

da quello del procuratore diventa invece rilevante per quanto riguarda la notifica delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 330, 1° comma, c.p.c., nella sua seconda parte, in quanto, come già detto sopra, alla notifica

al procuratore costituito al suo domicilio, è alternativamente concorrente

il luogo, diverso dal primo, del domicilio eletto per il giudizio. Il fatto, ulteriore, che il procuratore costituito sia domiciliato ex lege

nella cancelleria del giudice a quo — come nel caso di specie — non

sposta i termini del problema; il domicilio eletto personalmente dalla par te concorre, ma non prevale, su quello del procuratore, posto ex lege nella cancelleria del giudice adito in prime cure.

In dottrina conforme all'orientamento secondo cui l'art. 330, 1° com

ma, indica luoghi alternativamente concorrenti, Carpi, Colesanti, Ta

ruffo, Commentario breve al c.p.c., Padova, 1984, 462 ss.; Satta,

Commentario, Milano, 1966, II, 2, 57; Andrioli, Commento, Napoli, 1957, II, 386 ss.

(2) Conf. Cass. 5 settembre 1985, n. 4614, Foro it., Rep. 1985, voce

Impugnazioni civili, n. 59; 28 novembre 1984, n. 6205, id., Rep. 1984, voce cit., n. 54; 29 aprile 1983, n. 2807, id.. Rep. 1983, voce cit., n.

81; 9 marzo 1983, n. 1770, ibid., n. 79; 26 giugno 1981, n. 4151, id., Rep. 1981, voce cit., n. 95; 28 maggio 1980, n. 3523, id., Rep. 1980, voce cit., n. 71; nonché Cass. 21 dicembre 1984, n. 6664, id., 1985, I, 2316, con nota di richiami.

Identico principio è stato formulato per quel che riguarda la notifica zione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l'im

pugnazione; v. Cass. 16 aprile 1986, n. 2714, id., Mass., 468; 3 novembre

1983, n. 6477, id., Rep. 1983, voce cit., n. 80; 15 gennaio 1982, n. 256, id., 1983, I, 767, con nota di richiami.

Nel senso che l'art. 82 r.d. 37/34 non possa ritenersi abrogato dall'art. 170 c.p.c., v. Cass. 6477/83, cit.; 23 maggio 1975, n. 2053, id., Rep. 1975, voce Avvocato e procuratore, n. 189; 10 agosto 1965, n. 1919, id., Rep. 1966, voce Notificazione civile, n. 18; 31 luglio 1954, n. 2823, id., Rep. 1954, voce Impugnazioni civili, n. 48; 10 settembre 1953, n.

3007, id., Rep. 1953, voce cit., n. 35.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

L'atto era consegnato in mani della segretaria giudiziaria Pa

trizia Di Maria. La Cuccato restava contumace.

La Corte d'appello di Genova con sentenza 29 ottobre 1984,

accogliendo l'impugnazione, condannava la Cuccato all'immediato

rilascio dell'azienda alberghiera Hotel Splendido in favore del

Frignani. Tale pronuncia, notificata il 29 dicembre 1984, è oggetto del

ricorso per cassazione proposto il 31 dicembre 1984 da Vittorina

Cuccato in base a due pluriarticolati motivi di censura, poi illu

strati anche con memoria. Lino Frignani ha presentato contro

ricorso.

Motivi della decisione. — 1. - La sentenza impugnata ricono

sce innanzitutto la ritualità della notificazione dell'atto di appel

lo, avvenuta, a norma dell'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37,

presso la cancelleria del Tribunale di Chiavari, giudice di prime

cure, perché l'appellata era rappresentata nel giudizio di primo

grado da procuratori domiciliatari che, non assegnati a quel cir

condario, non avevano eletto domicilio nel luogo della sede giu diziaria medesima.

Nel primo motivo del ricorso per cassazione sono indirizzate

censure diverse all'ora ricordato punto della decisione di appello,

all'uopo ascrivendole la violazione degli art. 137, 138, 139, 141

c.p.c., nonché degli art. 3 e 24 Cost.

In dettaglio si sostiene che: a) avendo la Cuccato eletto domici

lio in Lavagna, la notifica dell'atto di appello era da indirizzarsi

a lei personalmente in quel recapito e ivi venire notificato; b) in subordine, nel caso che si dovesse reputare che la notifica do

vesse effettuarsi presso il procuratore domiciliatario, essa si sa

rebbe dovuta effettuare in Genova, sede della corte d'appello adita;

c) l'elezione di domicilio presunta a norma dell'art. 82, 2° com

ma, r.d. n. 37 del 1934 (presso la cancelleria dell'autorità giudi ziaria innanzi, alla quale il giudizio è incorso) perde validità con

l'emanazione della sentenza definitiva; d) l'art. 82 citato non può essere considerato applicabile perché mancano le relative norme

di attuazione; e) anche nel caso di applicabilità di quella disposi

zione, a norma dell'art. 141 c.p.c. la notifica era da farsi me

diante consegna al capo dell'ufficio di cancelleria in qualità di

domiciliatario, mentre nella specie venne effettuata a mani di una

segretaria giudiziaria e pertanto fu nulla; f) in ogni caso, l'appli cazione dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934 è impedita dal disposto

degli art. 3 e 34 Cost., creando di fatto una situazione sfavorevo

le per il procuratore esercente l'attività fuori della circoscrizione

del tribunale al quale è assegnato. Tutti gli esposti argomenti di critica sono privi di fondamento.

Seguendo l'ordine della loro prospettazione, si osserva:

a) quando sia mancata le notificazione della sentenza — cosi

come è avvenuto nella specie per la pronuncia di primo grado — a norma degli art. 330 e 170 c.p.c. l'atto d'impugnazione deve

notificarsi presso il procuratore costituito se — tale è ancora il

caso si specie — la parte contro cui è indirizzata non si sia costi

tuita personalmente nel precorso giudizio. Siffatta regola non soffre

eccezione quando la destinataria della notificazione di cui tratta

si, pur essendosi costituita mediante procuratore domiciliatario,

abbia eletto anche altrove domicilio personale.

Questa ulteriore elezione, infatti, non ha rilevanza per l'effetto

considerato, atteso che il ministero del procuratore costituito in

cide in via di principio su tutte le notificazioni effettuate successi

vamente alla costituzione in giudizio (art. 170, 1° comma, c.p.c.) e quando — come nella specie — esso sia obbligatorio (art. 82,

3° comma, c.p.c.) ovvero comunque attivato dalla parte, designa la rappresentanza tecnica ottimale che, salve espresse eccezioni,

deve estrinsecarsi in tutti i momenti dal giudizio affinché il diritto

di difesa possa esprimersi in maniera effettiva.

Ragioni sistematiche, dunque, convincono che la notificazione

dell'atto d'impugnazione «nella residenza dichiarata o nel domi

cilio eletto per il giudizio» (ultime due ipotesi del 10 comma del

l'art. 330 c.p.c.) è prevista soltanto per i casi in cui la parte si

sia costituita personalmente.

b, c) Recita l'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 che i procura tori i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svol

ge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati

devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere do

micilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso il qua le il giudizio è in corso (1° comma).

Aggiunge che, in mancanza dell'elezione di domicilio, questo

si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudi

ziaria (2° comma).

Il Foro Italiano — 1987.

Orbene, non essendo stato disposto diversamente, l'elezione pre sunta ex lege (2° comma) ha la stessa efficacia di quella mancata

(1° comma citato), designando la sede del procuratore per gli affari concernenti il giudizio, perciò quando — come nell'ipotesi dell'art. 330, 1° comma, sopra tratteggiata — un atto deve essere

notificato presso il procuratore costituito, è a quella sede che de

ve essere indirizzato.

L'art. 330, 1° comma, c.p.c., laddove stabilisce «... altri

menti si notifica presso il procuratore costituito . . .», implica che l'elezione del domicilio fatta dal procuratore medesimo nel

grado del giudizio decorso è efficace anche per la ricezione del

l'atto d'impugnazione e la regola medesima, non constandone de

roga, deve applicarsi pure con il riferimento all'elezione presunta ai sensi del 2° comma dell'art. 82 citato.

Pertanto, la domiciliazione dei procuratori della Cuccato pres so la cancelleria del Tribunale di Chiavari, anche se presunta ex

lege, valeva anche per la notificazione della citazione in appello innanzi alla corte di Genova.

d) L'art. 82 surriportato è immediatamente applicabile, non

richiedendo disposizioni regolamentari di esecuzione.

Esso consta, infatti, di un precetto e di previsioni elementari, autonomamente attuabili anche in via di automatica integrazione con l'ordinamento processuale e degli uffici di cancelleria.

e) Il 3° comma dell'art. 141 c.p.c. stabilisce testualmente che

«La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della

persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio,

equivale a consegna nelle mani del destinatario».

È quindi di tutta evidenza che, nel contesto della disposizione in esame, la consegna della copia nelle mani proprie del domici

liatario (persona o capo dell'ufficio) è soltanto considerata come

una vera eventualità; mentre la norma stessa (eccettuato i casi

in cui la notificazione in mani proprie sia tassativamente richiesta

dalla legge) non esclude affatto che la notifica al domiciliatario

possa essere utilmente eseguita oltre che nelle di lui mani, e cioè,

praticamente, nelle forme di cui all'art. 138 c.p.c.; anche me

diante consegna della copia nelle mani di altra persona abilitata, e cioè nelle forme di cui al successivo art. 139.

Ne consegue che nella specie fu valida la notificazione eseguita mediante consegna alla segretaria giudiziaria, posto che non si

è dubitato che la formalità venne esperita nella cancelleria del

Tribunale di Chiavari e che la ricevente era, nella qualità, addetta

a quell'ufficio. 2. - È manifestalmente infondato il dubbio della legittimità del

l'art. 82 r.d. n. 37 del 1934, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost.

Attesa la ricordata norma (art. 170, 1° comma, c.p.c.) per cui

dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comuni

cazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge di

sponga altrimenti, l'art. 82 in disamina ha la funzione di assicurare

la facilità e la rapidità di esecuzione delle notificazioni e comuni

cazioni medesime nei casi in cui in cui il procuratore costituito

esercita il suo ufficio in un giudizio che si svolge fuori della cir

coscrizione del tribunale al quale è assegnato. La disomogeneità della posizione di siffatto procuratore rispet

to a quelli assegnati alla circoscrizione predetta — i quali risiedo

no nel relativo capoluogo ovvero hanno in esso un ufficio presso altro procuratore (art. 10 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, con

vertito con modificazioni nella 1. 22 gennaio 1934 n. 36) — giu stifica e razionalizza la peculiarità del trattamento, nel profilo dell'art. 3 Cost.

La finalizzazione di semplicità e rapidità procedimentale, poi,

inquadra la norma fra quei presidii formali del giudizio che sono

consentiti dal precetto costituzionale (art. 24) perché non scalfi

scono il diritto di difesa, il quale fa pur sempre affidamento sulla

diligenza e autoresponsabilità dei soggetti interessati.

È ovvio, infatti, che nella situazione considerata dall'art. 82

r.d. n. 37 del 1934 il procuratore può garantirsi le più complete condizioni dell'esercizio ottimale del suo ministero solo che eleg

ga domicilio nel luogo del giudizio o che, in difetto, mantenga

frequenti contatti con la cancelleria dell'autorità giudiziaria pro

cedente. (Omissis)

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