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sezione III civile; sentenza 24 ottobre 1998, n. 10577; Pres. ed est. Preden, P.M. Fedeli (concl....

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sezione III civile; sentenza 24 ottobre 1998, n. 10577; Pres. ed est. Preden, P.M. Fedeli (concl. conf.); Sucato (Avv. Calcagno) c. Persi e Soc. La Fondiaria assicurazioni (Avv. Delle Piane). Regolamento di competenza avverso Trib. Genova 28 luglio 1997 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 2999/3000-3003/3004 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194924 . Accessed: 28/06/2014 12:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.156 on Sat, 28 Jun 2014 12:40:22 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 24 ottobre 1998, n. 10577; Pres. ed est. Preden, P.M. Fedeli (concl.conf.); Sucato (Avv. Calcagno) c. Persi e Soc. La Fondiaria assicurazioni (Avv. Delle Piane).Regolamento di competenza avverso Trib. Genova 28 luglio 1997Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 2999/3000-3003/3004Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194924 .

Accessed: 28/06/2014 12:40

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2999 PARTE PRIMA 3000

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 24 otto

bre 1998, n. 10577; Pres. ed est. Preden, P.M. Fedeli (conci,

conf.); Sucato (Avv. Calcagno) c. Persi e Soc. La Fondiaria

assicurazioni (Avv. Delle Piane). Regolamento di competen

za avverso Trib. Genova 28 luglio 1997.

Competenza civile — Territorio derogabile — Eccezione di in

competenza — Incompletezza — Integrazione — Esclusione

(Cod. proc. civ., art. 38, 166, 167, 171, 180).

Il convenuto che in comparsa di costituzione non ha proposto una eccezione di incompetenza per territorio derogabile com

pleta — contestando, cioè, la scelta del foro operata dall'at

tore in relazione a tutti i possibili criteri concorrenti attributi

vi della competenza — non può, alla stregua delle modifiche

apportate al codice di rito con la novella di cui alla I. 353/90

e successive modificazioni, integrare l'originaria incompletez

za della contestazione a mezzo della memoria depositata ai

sensi dell'art. 180, 2° comma, c.p.c. (1)

(1) La pronuncia ribadisce l'orientamento, ormai consolidato nella

giurisprudenza della Suprema corte, per cui, in tema di rapporti obbli

gatori, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio deroga bile ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la scelta operata dall'attore sotto tutti i profili, e cioè in relazione a tutti i possibili crite ri concorrenti attributivi della competenza, con la conseguenza che, in caso di contestazione incompleta, l'eccezione deve essere disattesa e la

competenza resta radicata in capo al giudice adito (cfr. Cass. 25 ottobre

1997, n. 10532, Foro it., Rep. 1997, voce Competenza civile, n. 139; 23 febbraio 1996, n. 1436, id., Rep. 1996, voce cit., n. 136, e Giur.

it., 1996, I, 1, 717; 7 settembre 1995, n. 9408, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 138; 21 aprile 1995, n. 4499, id., Rep. 1995, voce cit., n. 117; 15 marzo 1994, n. 2444, id., Rep. 1994, voce cit., n. 109; 24 dicembre 1994, n. 11152, ibid., n. 107; 23 novembre 1993, n. 11567, id., Rep. 1993, voce cit., n. 95; 27 aprile 1993, n. 4912, ibid., n. 96; 7 settembre 1991, n. 9435, id., Rep. 1991, voce cit., n. 114; 6 aprile 1987, n. 3331, id., Rep. 1987, voce cit., n. 116; 28 gennaio 1986, n.

552, id., 1986, I, 1564; 9 aprile 1982, n. 2201, id., Rep. 1982, voce

cit., n. 128; 23 novembre 1982, n. 6340, ibid., n. 133; 24 marzo 1981, n. 1730, id., Rep. 1981, voce cit., n. 175; 28 aprile 1981, n. 2589, ibid., n. 177; 13 luglio 1981, n. 4577, ibid., n. 180; 14 ottobre 1981, nn. 5396 e 5397, ibid., nn. 182, 183; 12 dicembre 1981, n. 6571, ibid., n. 190; nella giurisprudenza di merito, cfr. per tutte, da ultimo, Trib. Firenze 12 settembre 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n. 140, e Toscana

giur., 1996, 319; orientamento, questo, che, peraltro, incontra un tem

peramento ove l'attore, pur non avendone l'onere, abbia precisato il criterio di collegamento in concreto legittimante la scelta del foro com

petente, giacché in tal caso il convenuto, che eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare specificamente solo detto crite

rio, non essendo tenuto a contestare anche tutti gli altri criteri astratta mente configurabili: cfr. Cass. 28 luglio 1992, n. 9022, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 102; 21 ottobre 1985, n. 5171, id., 1986, I, 3116, con nota di richiami).

La sentenza si segnala, però, per aver affrontato l'ulteriore problema — sorto per effetto delle novità in materia introdotte dalla 1. 20 dicembre 1995 n. 534 — rappresentato dalla possibilità o meno di integrare l'ecce zione originariamente incompleta in forza dell'art. 180, 2° comma, c.p.c. che consente al convenuto di proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio fino a venti giorni prima della udienza di trattazione. Problema risolto nel senso di ritenere inammissibile detta

integrazione in forza della considerazione per cui, l'art. 180 c.p.c. «costi tuisce . . . norma processuale di carattere generale; rispetto alla quale l'art. 38 si pone come norma processuale speciale, suscettiva di limitarne l'am bito applicativo con riferimento alla specifica eccezione di incompetenza per territorio derogabile», che non può, dunque, essere ricompresa «tra le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio suscettive di essere dedot te dal convenuto con la suindicata memoria», dovendo, invece, in forza dell'art. 38, 2° comma, essere eccepita a pena di decadenza nella com

parsa di risposta (che, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., deve essere depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione). Per la Suprema corte, dunque, «tale espressa previsione della sanzione di decadenza . . .

preclude ogni successiva attività processuale che abbia ad oggetto l'ecce zione di incompetenza per territorio».

Si tratta, a quanto consta, della prima pronuncia su tale specifico problema interpretativo della Cassazione, che aveva avuto modo di af frontare, sinora, tale problema in una diversa prospettiva, ossia verifi cando la possibilità di integrazione dell'eccezione originariamente in

completa non ad opera della parte bensì d'ufficio da parte del giudice, escludendo anche in tal caso la possibilità di integrazione (cfr. Cass. 25 ottobre 1997, n. 10532, cit.).

La Suprema corte ha, invece, già avuto modo di pronunciarsi sul termine ultimo per proporre l'eccezione di incompetenza per territorio

Il Foro Italiano — 1999.

Svolgimento del processo. — Con atto del 3 agosto 1995, Vincenzo Sucato conveniva davanti al Tribunale di Genova Luigi Persi e la s.p.a. La Fondiaria assicurazioni per sentirli condan

nare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite

il 24 giugno 1994 in un incidente stradale avvenuto sulla s.s.

Aurelia, in Follonica (GR). I convenuti eccepivano, con la comparsa di risposta, l'incom

petenza territoriale del giudice adito, sostenendo che competen te a conoscere della causa era il tribunale del luogo di residenza

di uno dei convenuti, ossia il Tribunale di Grosseto, in relazio

ne al Persi, ovvero il Tribunale di Firenze, in relazione alla s.p.a. La Fondiaria.

L'attore contestava l'incompletezza dell'eccezione, in quanto non riferita a tutti i possibili criteri di collegamento, ed in parti colare al forum delieti ed al forum executionis.

I convenuti, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 180, 2° comma, c.p.c., integravano la proposta eccezione, precisan do che l'indicazione del foro di Grosseto era implicitamente ri

ferita al forum delieti.

derogabile, arrivando a ritenere, sulla base di una interpretazione siste matica degli art. 38, 166 e 171 c.p.c. (valorizzando in particolare que st'ultima norma), che «il convenuto che si costituisce entro l'udienza di prima comparizione può eccepire tempestivamente l'incompetenza ter ritoriale derogabile» (così Cass. 18 maggio 1998, n. 4965, id., 1998, I, 2882, con nota di Fortini).

Nella giurisprudenza di merito, sempre facendo leva su una interpre tazione sistematica delle norme in materia (art. 38, 166, 167, 180 c.p.c.), tendente, in particolare, a valorizzare la previsione di cui all'art. 171

c.p.c., era giunto alla medesima conclusione il Tribunale di Napoli (sen tenza 11 marzo 1997, ibid., 605, con nota di Scala), nonché, da ulti

mo, il Tribunale di Genova (sentenza 11 dicembre 1997, ibid., 2582) con riferimento alla eccezione di incompetenza del giudice adito per essere la controversia devoluta ad arbitri rituali, assimilando tale ecce zione a quella di incompetenza territoriale semplice.

Sul punto, v. anche la più risalente pronuncia del Tribunale di Trani

(ord. 9 ottobre 1995, id., 1995, I, 3295), nella quale si era affermato

che, per effetto della novella del 1995 «la norma dell'art. 38 va letta e coordinata con la nuova formulazione degli art. 167 e 180 c.p.c. (art. 4 d.l. 9 agosto 1985 n. 347)», con la conseguenza che — a differenza della domanda riconvenzionale che rimane preclusa per effetto del de corso del termine di venti giorni prima dell'udienza di prima compari zione — l'eccezione di incompetenza territoriale semplice soggiace al medesimo regime delle altre eccezioni processuali e di merito non rile vabili d'ufficio, «con l'unico limite che essa deve essere proposta 'sol tanto' nella comparsa di risposta, in qualunque tempo depositata (pur ché, sempre, entro il termine ultimo fissato dal giudice ex art. 180 c.p.c.: arg. ex art. 38, 166, 167 e 171 c.p.c.)».

Con particolare riguardo al giudizio dinanzi al giudice di pace, cfr. Giud. pace Modena 3 marzo 1997 (id., 1997, I, 3457, con nota di Pol

lastri) per cui «nel procedimento innanzi al giudice onorario, tale ecce zione può essere sollevata all'atto della costituzione in prima udienza col deposito della comparsa od oralmente con dichiarazione da inserire a verbale».

Per ampi riferimenti dottrinali su tale questione, v., da ultimo, le note di Pollastri, Scala e Fortini, cit.

Il problema in esame — al pari di altri recenti problemi interpretativi —, in effetti, non sembra essere altro che una conseguenza della poca attenzione posta dal legislatore della novella del '95 agli inevitabili pro blemi di coordinamento che alcune delle modificazioni volute potevano comportare in altri settori per così dire «connessi», con la conseguente creazione, in taluni casi — come nel nostro — di un quadro normativo assolutamente equivoco. Stante ciò, nessuna soluzione sul punto può dirsi obbligata, ma si tratta piuttosto di tentare la ricostruzione più piana possibile della situazione. Tentativo dal quale non ci si può esi mere — senza cadere nello stesso errore in cui è caduto il legislatore — ritenendo che la 1. 534/95 non ha direttamente toccato l'art. 38 c.p.c. in parte qua. Detto intervento legislativo, infatti, ha comunque toccato l'art. 167 c.p.c. cui il legislatore del '90, con coerenza, aveva collegato l'art. 38, individuando la preclusione in punto di eccezione di incompe tenza per territorio derogabile, al contempo, in un atto (la comparsa di risposta — in forza dell'art. 38 —) ed in un termine (quello di cui all'art. 167 che, nell'individuare il contenuto di tale atto, espressamente richiamava — con sanzione di decadenza — anche le eccezioni pro cessuali).

Il legislatore del '95 è intervenuto sul punto trascurando la circostan za sopra sottolineata, rompendo (con la modifica dell'art. 167 — che ha cessato, in tal modo, di costituire la sede del termine preclusivo delle eccezioni processuali a favore dell'art. 180, 2° comma —) tale stretto legame fra atto e termine.

Se non si va errati, dunque, ci si trova dinanzi ad una preclusione pur sempre individuata al contempo da un atto e da un termine, che

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 28 luglio 1997, ac

cogliendo l'eccezione, declinava la competenza a favore del fo

ro di Firenze o di Grosseto.

Avverso tale sentenza Vincenzo Sucato ha proposto regola mento di competenza, sostenendo che l'incompletezza iniziale

dell'eccezione di incompetenza non poteva essere successivamente

sanata con la memoria ai sensi dell'art. 180, 2° comma, c.p.c. Hanno resistito con memoria il Persi e la s.p.a. La Fondiaria.

Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso è fondato.

2. - Per costante giurisprudenza di questa Suprema corte, in

tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto ha

l'onere di contestare nel primo atto difensivo la scelta del foro

operata dall'attore sotto tutti i profili, e cioè in relazione a tutti

i possibili criteri concorrenti attributivi della competenza, con

la conseguenza che, in caso di incompletezza della contestazio

ne, l'eccezione deve essere disattesa e la competenza resta attri

buita al giudice adito (sent. 4662/91, Foro it., Rep. 1991, voce

Competenza civile, n. 115; 4912/93, id., Rep. 1993, voce cit., n. 96; 2444/94, id., Rep. 1994, voce cit., n. 109; 9408/95, id., Rep. 1996, voce cit., n. 138).

Ora, nel procedimento di cui trattasi i convenuti non hanno

prestato osservanza al suindicato principio, atteso che, nel for

mulare, in comparsa di risposta, l'eccezione di incompetenza

per territorio, non hanno contestato, in particolare, il criterio

di collegamento riferito al forum delicti: hanno invero indicato

il foro competente nei Tribunali di Grosseto o di Firenze, quali fori della residenza delle persone fisiche (quanto al Persi) e del

la sede legale delle persone giuridiche (quanto alla s.p.a. La

Fondiaria), ai sensi degli art. 18 e 19 c.p.c., senza riferimento

al criterio di collegamento rappresentato dal forum delieti (de sunto dall'art. 20 c.p.c., nella parte in cui attribuisce rilievo

al luogo ove l'obbligazione — nella specie nascente da fatto

illecito — è sorta).

però, in forza della 1. 534/95, sono stati scissi, per cui, ad oggi, mi

pare si debba ritenere che la preclusione sia segnata alternativamente dall'uno o dall'altro: dalla comparsa di risposta o dal decorso del termine.

Non può, infatti, ritenersi che sia decisivo il solo art. 38, e dunque che la preclusione sia segnata dalla sola comparsa di costituzione, pena il consentire praticamente il rilievo dell'eccezione in ogni stato del pro cesso in cui il convenuto voglia costituirsi (e non pare proprio possa attribuirsi al legislatore della novella del '95 la volontà di introdurre una tale modifica in materia).

Né può, viceversa, darsi esclusiva rilevanza al solo art. 180, 2° com

ma, semplicemente ritenendosi che il termine prima individuato dal l'art. 167 sia ora individuato da tale norma, pena la pratica abrogazio ne in parte qua dell'art. 38 che continua a parlare di comparsa di costi tuzione.

Se, dunque, l'atto che segna tale preclusione è certo (la comparsa di costituzione — in forza dell'art. 38 —), non altrettanto può dirsi con riferimento al termine che, per i motivi più sopra sottolineati, va, invece, individuato in via interpretativa; e qui, il problema che si pone, è quello di stabilire se il legislatore di cui alla 1. 534/95 abbia voluto o meno differenziare, con la modifica dell'art. 167 c.p.c., il regime

temporale dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile da

quello delle altre eccezioni non rilevabili d'ufficio:

1) se, infatti, tale volontà di differenziazione non sussiste, allora deve ritenersi che il termine ultimo per sollevare l'eccezione di incompetenza

per territorio derogabile sia individuato dall'art. 180, 2° comma, al pari di tutte le altre eccezioni non rilevabili d'ufficio (con la sola particolari tà che, in forza dell'art. 38, l'eccezione dovrà comunque essere solleva

ta in comparsa di costituzione — solo a questo si ridurrebbe, cioè, la differenza rispetto alle altre eccezioni processuali —);

2) se, invece, tale volontà di differenziazione sussiste, allora deve ri

tenersi che il termine ultimo per sollevare l'eccezione de qua vada indi

viduato altrove, e cioè in quelle norme che l'art. 38, nel parlare di

comparsa di risposta, implicitamente richiama, ossia gli art. 166 e 171

c.p.c. La scelta operata dal legislatore della novella del '95 nel senso, da

un lato, di lasciare immutato l'art. 38 e, dall'altro, di modificare, al

contempo, l'art. 167 porta a propendere per quest'ultima interpretazione. Una scelta di questo tipo, infatti, — che si caratterizza, nella sostan

za, per avere voluto, inequivocabilmente, mantenere agganciata alla com

parsa di costituzione l'eccezione di incompetenza per territorio deroga bile — sembra sottendere proprio la volontà di distinguere completa mente (ossia anche sotto il profilo temporale) il regime di tale eccezione

rispetto a quello delle altre eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Se il ragionamento condotto è corretto dovrà, dunque, ritenersi che, ove il convenuto:

Il Foro Italiano — 1999.

E non rileva che tale foro (nel caso in esame coincidente con

il Tribunale di Grosseto) fosse stato già indicato ad altro titolo

(quale foro della residenza del convenuto Persi). Ed infatti, per costante giurisprudenza di questa Suprema corte, l'inammissibi

lità dell'eccezione di incompetenza per territorio, per la carenza

di una contestazione della competenza del giudice adito in rela

zione a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. da 18 a 20 c.p.c., deve essere affermata a prescindere dal

l'eventualità che il criterio non contestato possa in concreto in

dividuare come competente lo stesso foro derivante da uno dei

criteri invocati dal convenuto, posto che l'indagine sul verificar

si di tale situazione resta impedita dalla mancanza di una solle

citazione della parte interessata (sent. 9435/91, id., Rep. 1991, voce cit., n. 114; 10532/97, id., Rep. 1997, voce cit., n. 139).

Né può ritenersi consentita, alla stregua delle modifiche ap

portate al codice di rito con la novella di cui alla 1. 353/90

e successive modificazioni, una successiva integrazione dell'ec

cezione, volta a sanarne l'originaria incompletezza.

Dispone l'art. 38, 2° comma, c.p.c. (nel testo novellato) che

l'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28, è eccepita «a pena di decadenza» nella comparsa di risposta

(atto che deve essere depositato, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. nel

testo novellato, almeno venti giorni prima dell'udienza di com

parizione fissata nell'atto di citazione, ovvero nei diversi termi

ni previsti per le specifiche ipotesi ulteriormente ivi considerate). Tale espressa previsione della sanzione della decadenza (che

si unisce alle ulteriori previsioni di decadenza correlate al neces

sario contenuto della comparsa di risposta, concernenti, ai sensi

dell'art. 167, 2° comma, nel testo definitivamente risultante dal

d.l. 347/95, convertito in 1. 534/95, la domanda riconvenziona

le, e, ai sensi del combinato disposto del 3° comma del citato

articolo, e del 2° comma dell'art. 269, come modificati dalla

1. 353/90, la chiamata in causa del terzo) preclude ogni succes

a) si costituisca ai sensi dell'art. 166 c.p.c., ossia in cancelleria alme no venti giorni prima dell'udienza di comparizione di cui all'art. 180

c.p.c.: non vi è alcun dubbio, chiaramente, che possa sollevare l'ecce zione di incompetenza per territorio derogabile;

b) si costituisca (previa costituzione tempestiva dell'attore) ai sensi dell'art. 171 c.p.c., ossia depositando la comparsa direttamente all'u dienza di comparizione: potrà, comunque, sollevare l'eccezione de qua in forza dello stesso art. 171 che espressamente attribuisce (anche) al convenuto tale facoltà sanzionando l'esercizio della stessa solo con il «mantenere ferme» le decadenze di cui all'art. 167 (che, però, proprio in forza della 1. 534/95, non comprendono più le eccezioni non rilevabi li d'ufficio);

c) sollevi, dopo essersi costituito ai sensi dell'art. 166 o dell'art. 171

c.p.c., l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile: la relativa eccezione sarà tardiva in forza dell'art. 38 che espressamente impone di sollevare l'eccezione, a pena di decadenza, nella comparsa di costi

tuzione; d) chieda, dopo essersi costituito ai sensi dell'art. 166 o dell'art. 171

c.p.c. ed avere sollevato nella relativa comparsa l'eccezione de qua, di poterla integrare nei termini di cui all'art. 180, 2° comma, c.p.c. a mezzo delle comparse di cui all'art. 170 c.p.c. (ipotesi oggetto della

pronuncia in epigrafe): la relativa richiesta dovrà essere disattesa in for za (anche qui) della lettera dell'art. 38 che parla espressamente di «com

parsa di risposta», chiaramente non confondibile con «le comparse e le memorie consentite dal giudice» di cui all'art. 170 c.p.c.;

e) si costituisca in cancelleria depositando la comparsa di costituzione

(contenente la relativa eccezione) dopo l'udienza di comparizione di cui all'art. 180 c.p.c. ma, comunque, nei termini previsti, a pena di deca

denza, dal 2° comma di tale articolo per le eccezioni non rilevabili d'uf ficio: la relativa eccezione sarà tardiva in forza dell'interpretazione, più sopra ritenuta preferibile, che fa leva sul coordinamento fra art. 38 e art. 171 c.p.c. (sarebbe, invece, tempestiva ove si aderisse all'altra

possibile interpretazione, sopra segnalata, che collega l'art. 38 al solo art. 180, 2° comma, ritenendo, in tal modo, che il legislatore di cui

alla 1. 534/95, con la modifica dell'art. 167, non abbia voluto sottopor re l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile ad un regime temporale diverso rispetto alle altre eccezioni non rilevabili d'ufficio);

f) si costituisca in cancelleria depositando la comparsa di costituzione

(contenente la relativa eccezione) dopo l'udienza di comparizione di cui

all'art. 180 c.p.c. ed oltre i termini previsti, a pena di decadenza, dal

2° comma di tale articolo per le eccezioni processuali: la relativa ecce

zione sarà comunque tardiva (ossia, non solo in forza dell'interpreta zione più sopra ritenuta preferibile — che fa leva sul coordinamento fra art. 38 e art. 171 c.p.c. —, ma anche della diversa interpretazione che ricollega l'art. 38 esclusivamente all'art. 180, 2° comma, c.p.c.). [E. Fabiani]

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3003 PARTE PRIMA 3004

siva attività processuale che abbia ad oggetto l'eccezione di in

competenza per territorio.

Non può utilmente richiamarsi, infatti, l'art. 180, 2° comma, nel testo definitivamente risultante dal d.l. 347/95, convertito

in 1. 534/95, in virtù del quale, nella udienza di prima compari

zione, il giudice istruttore deve in ogni caso fissare in data suc

cessiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenu

to un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di

tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito

che non siano rilevabili d'ufficio.

La suindicata disposizione costituisce invero norma proces suale di carattere generale, rispetto alla quale l'art. 38 si pone come norma processuale speciale, suscettiva di limitarne l'ambi

to applicativo con riferimento alla specifica eccezione di incom

petenza per territorio derogabile.

Consegue che tra le eccezioni processuali non rilevabili d'uf

ficio, suscettive di essere dedotte dal convenuto con la suindica

ta memoria, non può essere ricompresa l'eccezione di incompe tenza per territorio nei casi diversi da quelli indicati dall'art.

28, atteso che tale eccezione, in ragione della espressa e specifi ca previsione dell'art. 38, 2° comma, deve essere necessaria

mente formulata, in forma rituale (indicando cioè il giudice ri

tenuto competente) e completa (contestando la competenza sot

to ogni possibile criterio di collegamento), con la comparsa di

risposta (nel rispetto dei termini previsti per il deposito di tale

atto: art. 166 c.p.c.). 3. - Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di

Genova.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 14 otto

bre 1998, n. 10135; Pres. Grieco, Est. Di Palma, P.M. Sepe

(conci, diff.); Pavesi (Aw. D'Amati, Boneschi), De Paolini

(Avv. Aloisio, Bovio, Malavenda), Fabbri (Avv. Vassalli), Oliva (Avv. Bovio), Secchi (Avv. Volo) c. Proc. gen. App.

Milano, Consiglio ordine giornalisti Lombardia (Aw. Punzi,

Rimini), Consiglio nazionale ordine giornalisti. Cassa senza

rinvio App. Milano 18 luglio 1996.

Giornalista — Ordinamento professionale — Azione disciplina re — Prescrizione — Termine massimo — Decorso — Accer

tamento — Modalità (Cod. civ., art. 2229; 1. 3 febbraio 1963

n. 69, ordinamento della professione di giornalista, art. 58,

63, 64). Giornalista — Ordinamento professionale — Azione disciplina

re — Prescrizione — Rilevabilità (L. 3 febbraio 1963 n. 69, art. 58).

Il decorso del termine massimo di prescrizione dell'azione disci

plinare a carico dei giornalisti, previsto dall'art. 58, 1° e 4°

comma, l. 69/63, va accertato con riferimento al momento

della decisione che definisce la fase giurisdizionale del proce dimento e non a quello della deliberazione del Consiglio na

zionale dell'ordine, che segna la conclusione della sola fase amministrativa. (1)

La prescrizione dell'azione disciplinare a carico dei giornalisti,

prevista dall'art. 58 l. 69/63, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di

legittimità con conseguente cassazione senza rinvio. (2)

(1-2) Con riguardo al principio sintetizzato nella prima massima, la decisione si pone, consapevolmente e con intenso sforzo argomentativo, in radicale antitesi con Cass. 3 maggio 1996, n. 4091, Foro it., Rep. 1996, voce Giornalista, n. 16 (inedita, ma ampiamente sunteggiata in

motivazione), unico precedente in argomento. Riscontrata l'impossibilità di trarre indicazioni univoche dalla lettera

dell'art. 58 1. 69/63 e dai lavori preparatori, la decisione perviene al

Il Foro Italiano — 1999.

Motivi della decisione. —- (Omissis) 2.3. - Deve rilevarsi, ai

sensi del combinato disposto del 1° e 4° comma, seconda e

terza proposizione, dell'art. 58 1. 3 febbraio 1963 n. 69 (ordina mento della professione di giornalista) — preliminarmente ad

ogni altra questione — l'intervenuta prescrizione dell'azione di

sciplinare, esercitata nei confronti dei ricorrenti, per decorso

del termine di sette anni e sei mesi dal fatto a ciascuno di essi

addebitato.

A siffatta conclusione — nonostante il contrario precedente di questa corte (sent. n. 4091 del 1996, Foro it., Rep. 1996, voce Giornalista, n. 16), secondo cui, per quanto concerne l'a

zione disciplinare a carico dei giornalisti, la deliberazione del

Consiglio nazionale dell'ordine deve ritenersi atto conclusivo del

procedimento disciplinare, rispetto al quale i momenti della tu

tela giurisdizionale, previsti dagli art. 63-65 1. n. 69 del 1963,

sono completamente autonomi, con la conseguenza che il dies

ad quem del termine di prescrizione dell'azione medesima deve

essere individuato con riferimento alla predetta deliberazione

del consiglio nazionale — conducono le considerazioni che

seguono. 2.3.1. - L'art. 58 1. n. 69 del 1963 statuisce, al 1° comma,

che l'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Il 2° comma prevede l'unico caso di sospensione del predetto

termine, che ricorre quando «per il fatto sia stato promosso

procedimento penale», nel quale il termine stesso «decorre dal

giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna

o di proscioglimento», secondo le regole proprie della sospen sione del termine di prescrizione (cfr. anche art. 39, 3° comma, della legge e 653 c.p.p.).

Il 3° comma individua gli atti che interrompono il termine

di prescrizione dell'azione: «notificazione degli addebiti all'in

teressato» e «discolpe presentate per iscritto dall'incolpato». Il 4° comma recita testualmente: «La prescrizione interrotta

ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono

gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi,

ribaltamento delle conclusioni del precedente in forza di valutazioni d'or dine costituzionale e sistematico, relazionando la derivazione penalisti ca della disciplina contenuta nella norma e la sua conseguente funzionò di garanzia all'assunta inscindibile unitarietà (seppur nella distinzione delle fasi, amministrativa e giurisdizionale, di cui si compendia) del pro cedimento disciplinare a carico dei giornalisti.

Il principio di cui alla seconda massima costituisce ulteriore corolla rio della riconosciuta derivazione penalistica della disciplina contenuta nell'art. 58 1. 69/63. In relazione all'azione disciplinare a carico dei notai (il cui termine di prescrizione, fissato in quattro anni dall'art. 146 1. 89/13, non è suscettibile d'interruzione, ma solo di sospensione per l'ipotesi di pendenza di procedimento penale: cfr., a tale ultimo

riguardo, Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 40, id., 1990, I, 355) il princi pio costituisce, ormai, ius receptum: v. Cass. 4 maggio 1998, n. 4441, id., Mass., 460; 20 aprile 1998, n. 4000, ibid., 422; 7 aprile 1998, n.

3559, ibid., 378; 19 febbraio 1998, n. 1766, ibid., 192; 16 luglio 1997, n. 6528, id., Rep. 1997, voce Notaio, n. 67; 27 aprile 1995, n. 4649, id., Rep. 1996, voce cit., n. 52; 7 aprile 1995, n. 4055, ibid., n. 53; 7 novembre 1994, n. 9214, id., Rep. 1995, voce cit., n. 49, e 8 aprile 1991, n. 3658, id., 1991, I, 1766, con nota di richiami. In relazione all'azione disciplinare a carico degli avvocati (il cui termine di prescri zione, fissato in cinque anni dall'art. 51 r.d.l. 1578/33, è ritenuto su scettibile d'interruzione per effetto dell'atto iniziale e di ogni altro di natura propulsiva, probatoria o decisoria, del procedimento) risultano

più limitatamente affermati l'interesse pubblicistico sottostante all'azio ne disciplinare e l'autonoma legittimazione del pubblico ministero ad

eccepire la prescrizione: cfr. Cass. 26 marzo 1997, n. 2661, id., 1997, I, 2141, con osservazioni di E. Bucciante, e 2 giugno 1997, n. 4902, ibid., 3251.

Sul piano storico, la decisione assume rilevanza perché pone definiti vo suggello (con l'azzeramento, per intervenuta prescrizione, di tutte le incolpazioni) al più consistente segmento delle iniziative disciplinari a carico di giornalisti scaturite dalla vicenda «Lombardfin» (l'altro seg mento, imperniato sulla sola posizione del direttore de II Sole-24 Ore, Locatelli, si è concluso con la definitiva irrogazione all'incolpato della sanzione della censura: cfr. Cass. 23 dicembre 1997, n. 13009, id., 1998, I, 428, con nota di richiami). Per le precedenti fasi del tormentato pro cedimento (dipanatosi attraverso due deliberazioni di organi professio nali, una sentenza di tribunale, una sentenza di corte di appello e due sentenze di Corte di cassazione), cfr. Cass., sez. un., 28 novembre 1997, n. 12037, ibid., 3286, con nota di richiami, che ha preceduto la decisio ne riportata in epigrafe intervenendo su alcune questioni di carattere

pregiudiziale, nonché la decisione cassata, App. Milano 18 luglio 1996, id., 1997, I, 938, con nota di richiami.

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