sezione III civile; sentenza 24 ottobre 1998, n. 10577; Pres. ed est. Preden, P.M. Fedeli (concl.conf.); Sucato (Avv. Calcagno) c. Persi e Soc. La Fondiaria assicurazioni (Avv. Delle Piane).Regolamento di competenza avverso Trib. Genova 28 luglio 1997Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 2999/3000-3003/3004Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194924 .
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2999 PARTE PRIMA 3000
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 24 otto
bre 1998, n. 10577; Pres. ed est. Preden, P.M. Fedeli (conci,
conf.); Sucato (Avv. Calcagno) c. Persi e Soc. La Fondiaria
assicurazioni (Avv. Delle Piane). Regolamento di competen
za avverso Trib. Genova 28 luglio 1997.
Competenza civile — Territorio derogabile — Eccezione di in
competenza — Incompletezza — Integrazione — Esclusione
(Cod. proc. civ., art. 38, 166, 167, 171, 180).
Il convenuto che in comparsa di costituzione non ha proposto una eccezione di incompetenza per territorio derogabile com
pleta — contestando, cioè, la scelta del foro operata dall'at
tore in relazione a tutti i possibili criteri concorrenti attributi
vi della competenza — non può, alla stregua delle modifiche
apportate al codice di rito con la novella di cui alla I. 353/90
e successive modificazioni, integrare l'originaria incompletez
za della contestazione a mezzo della memoria depositata ai
sensi dell'art. 180, 2° comma, c.p.c. (1)
(1) La pronuncia ribadisce l'orientamento, ormai consolidato nella
giurisprudenza della Suprema corte, per cui, in tema di rapporti obbli
gatori, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio deroga bile ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la scelta operata dall'attore sotto tutti i profili, e cioè in relazione a tutti i possibili crite ri concorrenti attributivi della competenza, con la conseguenza che, in caso di contestazione incompleta, l'eccezione deve essere disattesa e la
competenza resta radicata in capo al giudice adito (cfr. Cass. 25 ottobre
1997, n. 10532, Foro it., Rep. 1997, voce Competenza civile, n. 139; 23 febbraio 1996, n. 1436, id., Rep. 1996, voce cit., n. 136, e Giur.
it., 1996, I, 1, 717; 7 settembre 1995, n. 9408, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 138; 21 aprile 1995, n. 4499, id., Rep. 1995, voce cit., n. 117; 15 marzo 1994, n. 2444, id., Rep. 1994, voce cit., n. 109; 24 dicembre 1994, n. 11152, ibid., n. 107; 23 novembre 1993, n. 11567, id., Rep. 1993, voce cit., n. 95; 27 aprile 1993, n. 4912, ibid., n. 96; 7 settembre 1991, n. 9435, id., Rep. 1991, voce cit., n. 114; 6 aprile 1987, n. 3331, id., Rep. 1987, voce cit., n. 116; 28 gennaio 1986, n.
552, id., 1986, I, 1564; 9 aprile 1982, n. 2201, id., Rep. 1982, voce
cit., n. 128; 23 novembre 1982, n. 6340, ibid., n. 133; 24 marzo 1981, n. 1730, id., Rep. 1981, voce cit., n. 175; 28 aprile 1981, n. 2589, ibid., n. 177; 13 luglio 1981, n. 4577, ibid., n. 180; 14 ottobre 1981, nn. 5396 e 5397, ibid., nn. 182, 183; 12 dicembre 1981, n. 6571, ibid., n. 190; nella giurisprudenza di merito, cfr. per tutte, da ultimo, Trib. Firenze 12 settembre 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n. 140, e Toscana
giur., 1996, 319; orientamento, questo, che, peraltro, incontra un tem
peramento ove l'attore, pur non avendone l'onere, abbia precisato il criterio di collegamento in concreto legittimante la scelta del foro com
petente, giacché in tal caso il convenuto, che eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare specificamente solo detto crite
rio, non essendo tenuto a contestare anche tutti gli altri criteri astratta mente configurabili: cfr. Cass. 28 luglio 1992, n. 9022, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 102; 21 ottobre 1985, n. 5171, id., 1986, I, 3116, con nota di richiami).
La sentenza si segnala, però, per aver affrontato l'ulteriore problema — sorto per effetto delle novità in materia introdotte dalla 1. 20 dicembre 1995 n. 534 — rappresentato dalla possibilità o meno di integrare l'ecce zione originariamente incompleta in forza dell'art. 180, 2° comma, c.p.c. che consente al convenuto di proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio fino a venti giorni prima della udienza di trattazione. Problema risolto nel senso di ritenere inammissibile detta
integrazione in forza della considerazione per cui, l'art. 180 c.p.c. «costi tuisce . . . norma processuale di carattere generale; rispetto alla quale l'art. 38 si pone come norma processuale speciale, suscettiva di limitarne l'am bito applicativo con riferimento alla specifica eccezione di incompetenza per territorio derogabile», che non può, dunque, essere ricompresa «tra le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio suscettive di essere dedot te dal convenuto con la suindicata memoria», dovendo, invece, in forza dell'art. 38, 2° comma, essere eccepita a pena di decadenza nella com
parsa di risposta (che, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., deve essere depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione). Per la Suprema corte, dunque, «tale espressa previsione della sanzione di decadenza . . .
preclude ogni successiva attività processuale che abbia ad oggetto l'ecce zione di incompetenza per territorio».
Si tratta, a quanto consta, della prima pronuncia su tale specifico problema interpretativo della Cassazione, che aveva avuto modo di af frontare, sinora, tale problema in una diversa prospettiva, ossia verifi cando la possibilità di integrazione dell'eccezione originariamente in
completa non ad opera della parte bensì d'ufficio da parte del giudice, escludendo anche in tal caso la possibilità di integrazione (cfr. Cass. 25 ottobre 1997, n. 10532, cit.).
La Suprema corte ha, invece, già avuto modo di pronunciarsi sul termine ultimo per proporre l'eccezione di incompetenza per territorio
Il Foro Italiano — 1999.
Svolgimento del processo. — Con atto del 3 agosto 1995, Vincenzo Sucato conveniva davanti al Tribunale di Genova Luigi Persi e la s.p.a. La Fondiaria assicurazioni per sentirli condan
nare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite
il 24 giugno 1994 in un incidente stradale avvenuto sulla s.s.
Aurelia, in Follonica (GR). I convenuti eccepivano, con la comparsa di risposta, l'incom
petenza territoriale del giudice adito, sostenendo che competen te a conoscere della causa era il tribunale del luogo di residenza
di uno dei convenuti, ossia il Tribunale di Grosseto, in relazio
ne al Persi, ovvero il Tribunale di Firenze, in relazione alla s.p.a. La Fondiaria.
L'attore contestava l'incompletezza dell'eccezione, in quanto non riferita a tutti i possibili criteri di collegamento, ed in parti colare al forum delieti ed al forum executionis.
I convenuti, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 180, 2° comma, c.p.c., integravano la proposta eccezione, precisan do che l'indicazione del foro di Grosseto era implicitamente ri
ferita al forum delieti.
derogabile, arrivando a ritenere, sulla base di una interpretazione siste matica degli art. 38, 166 e 171 c.p.c. (valorizzando in particolare que st'ultima norma), che «il convenuto che si costituisce entro l'udienza di prima comparizione può eccepire tempestivamente l'incompetenza ter ritoriale derogabile» (così Cass. 18 maggio 1998, n. 4965, id., 1998, I, 2882, con nota di Fortini).
Nella giurisprudenza di merito, sempre facendo leva su una interpre tazione sistematica delle norme in materia (art. 38, 166, 167, 180 c.p.c.), tendente, in particolare, a valorizzare la previsione di cui all'art. 171
c.p.c., era giunto alla medesima conclusione il Tribunale di Napoli (sen tenza 11 marzo 1997, ibid., 605, con nota di Scala), nonché, da ulti
mo, il Tribunale di Genova (sentenza 11 dicembre 1997, ibid., 2582) con riferimento alla eccezione di incompetenza del giudice adito per essere la controversia devoluta ad arbitri rituali, assimilando tale ecce zione a quella di incompetenza territoriale semplice.
Sul punto, v. anche la più risalente pronuncia del Tribunale di Trani
(ord. 9 ottobre 1995, id., 1995, I, 3295), nella quale si era affermato
che, per effetto della novella del 1995 «la norma dell'art. 38 va letta e coordinata con la nuova formulazione degli art. 167 e 180 c.p.c. (art. 4 d.l. 9 agosto 1985 n. 347)», con la conseguenza che — a differenza della domanda riconvenzionale che rimane preclusa per effetto del de corso del termine di venti giorni prima dell'udienza di prima compari zione — l'eccezione di incompetenza territoriale semplice soggiace al medesimo regime delle altre eccezioni processuali e di merito non rile vabili d'ufficio, «con l'unico limite che essa deve essere proposta 'sol tanto' nella comparsa di risposta, in qualunque tempo depositata (pur ché, sempre, entro il termine ultimo fissato dal giudice ex art. 180 c.p.c.: arg. ex art. 38, 166, 167 e 171 c.p.c.)».
Con particolare riguardo al giudizio dinanzi al giudice di pace, cfr. Giud. pace Modena 3 marzo 1997 (id., 1997, I, 3457, con nota di Pol
lastri) per cui «nel procedimento innanzi al giudice onorario, tale ecce zione può essere sollevata all'atto della costituzione in prima udienza col deposito della comparsa od oralmente con dichiarazione da inserire a verbale».
Per ampi riferimenti dottrinali su tale questione, v., da ultimo, le note di Pollastri, Scala e Fortini, cit.
Il problema in esame — al pari di altri recenti problemi interpretativi —, in effetti, non sembra essere altro che una conseguenza della poca attenzione posta dal legislatore della novella del '95 agli inevitabili pro blemi di coordinamento che alcune delle modificazioni volute potevano comportare in altri settori per così dire «connessi», con la conseguente creazione, in taluni casi — come nel nostro — di un quadro normativo assolutamente equivoco. Stante ciò, nessuna soluzione sul punto può dirsi obbligata, ma si tratta piuttosto di tentare la ricostruzione più piana possibile della situazione. Tentativo dal quale non ci si può esi mere — senza cadere nello stesso errore in cui è caduto il legislatore — ritenendo che la 1. 534/95 non ha direttamente toccato l'art. 38 c.p.c. in parte qua. Detto intervento legislativo, infatti, ha comunque toccato l'art. 167 c.p.c. cui il legislatore del '90, con coerenza, aveva collegato l'art. 38, individuando la preclusione in punto di eccezione di incompe tenza per territorio derogabile, al contempo, in un atto (la comparsa di risposta — in forza dell'art. 38 —) ed in un termine (quello di cui all'art. 167 che, nell'individuare il contenuto di tale atto, espressamente richiamava — con sanzione di decadenza — anche le eccezioni pro cessuali).
Il legislatore del '95 è intervenuto sul punto trascurando la circostan za sopra sottolineata, rompendo (con la modifica dell'art. 167 — che ha cessato, in tal modo, di costituire la sede del termine preclusivo delle eccezioni processuali a favore dell'art. 180, 2° comma —) tale stretto legame fra atto e termine.
Se non si va errati, dunque, ci si trova dinanzi ad una preclusione pur sempre individuata al contempo da un atto e da un termine, che
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 28 luglio 1997, ac
cogliendo l'eccezione, declinava la competenza a favore del fo
ro di Firenze o di Grosseto.
Avverso tale sentenza Vincenzo Sucato ha proposto regola mento di competenza, sostenendo che l'incompletezza iniziale
dell'eccezione di incompetenza non poteva essere successivamente
sanata con la memoria ai sensi dell'art. 180, 2° comma, c.p.c. Hanno resistito con memoria il Persi e la s.p.a. La Fondiaria.
Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso è fondato.
2. - Per costante giurisprudenza di questa Suprema corte, in
tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto ha
l'onere di contestare nel primo atto difensivo la scelta del foro
operata dall'attore sotto tutti i profili, e cioè in relazione a tutti
i possibili criteri concorrenti attributivi della competenza, con
la conseguenza che, in caso di incompletezza della contestazio
ne, l'eccezione deve essere disattesa e la competenza resta attri
buita al giudice adito (sent. 4662/91, Foro it., Rep. 1991, voce
Competenza civile, n. 115; 4912/93, id., Rep. 1993, voce cit., n. 96; 2444/94, id., Rep. 1994, voce cit., n. 109; 9408/95, id., Rep. 1996, voce cit., n. 138).
Ora, nel procedimento di cui trattasi i convenuti non hanno
prestato osservanza al suindicato principio, atteso che, nel for
mulare, in comparsa di risposta, l'eccezione di incompetenza
per territorio, non hanno contestato, in particolare, il criterio
di collegamento riferito al forum delicti: hanno invero indicato
il foro competente nei Tribunali di Grosseto o di Firenze, quali fori della residenza delle persone fisiche (quanto al Persi) e del
la sede legale delle persone giuridiche (quanto alla s.p.a. La
Fondiaria), ai sensi degli art. 18 e 19 c.p.c., senza riferimento
al criterio di collegamento rappresentato dal forum delieti (de sunto dall'art. 20 c.p.c., nella parte in cui attribuisce rilievo
al luogo ove l'obbligazione — nella specie nascente da fatto
illecito — è sorta).
però, in forza della 1. 534/95, sono stati scissi, per cui, ad oggi, mi
pare si debba ritenere che la preclusione sia segnata alternativamente dall'uno o dall'altro: dalla comparsa di risposta o dal decorso del termine.
Non può, infatti, ritenersi che sia decisivo il solo art. 38, e dunque che la preclusione sia segnata dalla sola comparsa di costituzione, pena il consentire praticamente il rilievo dell'eccezione in ogni stato del pro cesso in cui il convenuto voglia costituirsi (e non pare proprio possa attribuirsi al legislatore della novella del '95 la volontà di introdurre una tale modifica in materia).
Né può, viceversa, darsi esclusiva rilevanza al solo art. 180, 2° com
ma, semplicemente ritenendosi che il termine prima individuato dal l'art. 167 sia ora individuato da tale norma, pena la pratica abrogazio ne in parte qua dell'art. 38 che continua a parlare di comparsa di costi tuzione.
Se, dunque, l'atto che segna tale preclusione è certo (la comparsa di costituzione — in forza dell'art. 38 —), non altrettanto può dirsi con riferimento al termine che, per i motivi più sopra sottolineati, va, invece, individuato in via interpretativa; e qui, il problema che si pone, è quello di stabilire se il legislatore di cui alla 1. 534/95 abbia voluto o meno differenziare, con la modifica dell'art. 167 c.p.c., il regime
temporale dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile da
quello delle altre eccezioni non rilevabili d'ufficio:
1) se, infatti, tale volontà di differenziazione non sussiste, allora deve ritenersi che il termine ultimo per sollevare l'eccezione di incompetenza
per territorio derogabile sia individuato dall'art. 180, 2° comma, al pari di tutte le altre eccezioni non rilevabili d'ufficio (con la sola particolari tà che, in forza dell'art. 38, l'eccezione dovrà comunque essere solleva
ta in comparsa di costituzione — solo a questo si ridurrebbe, cioè, la differenza rispetto alle altre eccezioni processuali —);
2) se, invece, tale volontà di differenziazione sussiste, allora deve ri
tenersi che il termine ultimo per sollevare l'eccezione de qua vada indi
viduato altrove, e cioè in quelle norme che l'art. 38, nel parlare di
comparsa di risposta, implicitamente richiama, ossia gli art. 166 e 171
c.p.c. La scelta operata dal legislatore della novella del '95 nel senso, da
un lato, di lasciare immutato l'art. 38 e, dall'altro, di modificare, al
contempo, l'art. 167 porta a propendere per quest'ultima interpretazione. Una scelta di questo tipo, infatti, — che si caratterizza, nella sostan
za, per avere voluto, inequivocabilmente, mantenere agganciata alla com
parsa di costituzione l'eccezione di incompetenza per territorio deroga bile — sembra sottendere proprio la volontà di distinguere completa mente (ossia anche sotto il profilo temporale) il regime di tale eccezione
rispetto a quello delle altre eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Se il ragionamento condotto è corretto dovrà, dunque, ritenersi che, ove il convenuto:
Il Foro Italiano — 1999.
E non rileva che tale foro (nel caso in esame coincidente con
il Tribunale di Grosseto) fosse stato già indicato ad altro titolo
(quale foro della residenza del convenuto Persi). Ed infatti, per costante giurisprudenza di questa Suprema corte, l'inammissibi
lità dell'eccezione di incompetenza per territorio, per la carenza
di una contestazione della competenza del giudice adito in rela
zione a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. da 18 a 20 c.p.c., deve essere affermata a prescindere dal
l'eventualità che il criterio non contestato possa in concreto in
dividuare come competente lo stesso foro derivante da uno dei
criteri invocati dal convenuto, posto che l'indagine sul verificar
si di tale situazione resta impedita dalla mancanza di una solle
citazione della parte interessata (sent. 9435/91, id., Rep. 1991, voce cit., n. 114; 10532/97, id., Rep. 1997, voce cit., n. 139).
Né può ritenersi consentita, alla stregua delle modifiche ap
portate al codice di rito con la novella di cui alla 1. 353/90
e successive modificazioni, una successiva integrazione dell'ec
cezione, volta a sanarne l'originaria incompletezza.
Dispone l'art. 38, 2° comma, c.p.c. (nel testo novellato) che
l'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28, è eccepita «a pena di decadenza» nella comparsa di risposta
(atto che deve essere depositato, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. nel
testo novellato, almeno venti giorni prima dell'udienza di com
parizione fissata nell'atto di citazione, ovvero nei diversi termi
ni previsti per le specifiche ipotesi ulteriormente ivi considerate). Tale espressa previsione della sanzione della decadenza (che
si unisce alle ulteriori previsioni di decadenza correlate al neces
sario contenuto della comparsa di risposta, concernenti, ai sensi
dell'art. 167, 2° comma, nel testo definitivamente risultante dal
d.l. 347/95, convertito in 1. 534/95, la domanda riconvenziona
le, e, ai sensi del combinato disposto del 3° comma del citato
articolo, e del 2° comma dell'art. 269, come modificati dalla
1. 353/90, la chiamata in causa del terzo) preclude ogni succes
a) si costituisca ai sensi dell'art. 166 c.p.c., ossia in cancelleria alme no venti giorni prima dell'udienza di comparizione di cui all'art. 180
c.p.c.: non vi è alcun dubbio, chiaramente, che possa sollevare l'ecce zione di incompetenza per territorio derogabile;
b) si costituisca (previa costituzione tempestiva dell'attore) ai sensi dell'art. 171 c.p.c., ossia depositando la comparsa direttamente all'u dienza di comparizione: potrà, comunque, sollevare l'eccezione de qua in forza dello stesso art. 171 che espressamente attribuisce (anche) al convenuto tale facoltà sanzionando l'esercizio della stessa solo con il «mantenere ferme» le decadenze di cui all'art. 167 (che, però, proprio in forza della 1. 534/95, non comprendono più le eccezioni non rilevabi li d'ufficio);
c) sollevi, dopo essersi costituito ai sensi dell'art. 166 o dell'art. 171
c.p.c., l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile: la relativa eccezione sarà tardiva in forza dell'art. 38 che espressamente impone di sollevare l'eccezione, a pena di decadenza, nella comparsa di costi
tuzione; d) chieda, dopo essersi costituito ai sensi dell'art. 166 o dell'art. 171
c.p.c. ed avere sollevato nella relativa comparsa l'eccezione de qua, di poterla integrare nei termini di cui all'art. 180, 2° comma, c.p.c. a mezzo delle comparse di cui all'art. 170 c.p.c. (ipotesi oggetto della
pronuncia in epigrafe): la relativa richiesta dovrà essere disattesa in for za (anche qui) della lettera dell'art. 38 che parla espressamente di «com
parsa di risposta», chiaramente non confondibile con «le comparse e le memorie consentite dal giudice» di cui all'art. 170 c.p.c.;
e) si costituisca in cancelleria depositando la comparsa di costituzione
(contenente la relativa eccezione) dopo l'udienza di comparizione di cui all'art. 180 c.p.c. ma, comunque, nei termini previsti, a pena di deca
denza, dal 2° comma di tale articolo per le eccezioni non rilevabili d'uf ficio: la relativa eccezione sarà tardiva in forza dell'interpretazione, più sopra ritenuta preferibile, che fa leva sul coordinamento fra art. 38 e art. 171 c.p.c. (sarebbe, invece, tempestiva ove si aderisse all'altra
possibile interpretazione, sopra segnalata, che collega l'art. 38 al solo art. 180, 2° comma, ritenendo, in tal modo, che il legislatore di cui
alla 1. 534/95, con la modifica dell'art. 167, non abbia voluto sottopor re l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile ad un regime temporale diverso rispetto alle altre eccezioni non rilevabili d'ufficio);
f) si costituisca in cancelleria depositando la comparsa di costituzione
(contenente la relativa eccezione) dopo l'udienza di comparizione di cui
all'art. 180 c.p.c. ed oltre i termini previsti, a pena di decadenza, dal
2° comma di tale articolo per le eccezioni processuali: la relativa ecce
zione sarà comunque tardiva (ossia, non solo in forza dell'interpreta zione più sopra ritenuta preferibile — che fa leva sul coordinamento fra art. 38 e art. 171 c.p.c. —, ma anche della diversa interpretazione che ricollega l'art. 38 esclusivamente all'art. 180, 2° comma, c.p.c.). [E. Fabiani]
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3003 PARTE PRIMA 3004
siva attività processuale che abbia ad oggetto l'eccezione di in
competenza per territorio.
Non può utilmente richiamarsi, infatti, l'art. 180, 2° comma, nel testo definitivamente risultante dal d.l. 347/95, convertito
in 1. 534/95, in virtù del quale, nella udienza di prima compari
zione, il giudice istruttore deve in ogni caso fissare in data suc
cessiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenu
to un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di
tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito
che non siano rilevabili d'ufficio.
La suindicata disposizione costituisce invero norma proces suale di carattere generale, rispetto alla quale l'art. 38 si pone come norma processuale speciale, suscettiva di limitarne l'ambi
to applicativo con riferimento alla specifica eccezione di incom
petenza per territorio derogabile.
Consegue che tra le eccezioni processuali non rilevabili d'uf
ficio, suscettive di essere dedotte dal convenuto con la suindica
ta memoria, non può essere ricompresa l'eccezione di incompe tenza per territorio nei casi diversi da quelli indicati dall'art.
28, atteso che tale eccezione, in ragione della espressa e specifi ca previsione dell'art. 38, 2° comma, deve essere necessaria
mente formulata, in forma rituale (indicando cioè il giudice ri
tenuto competente) e completa (contestando la competenza sot
to ogni possibile criterio di collegamento), con la comparsa di
risposta (nel rispetto dei termini previsti per il deposito di tale
atto: art. 166 c.p.c.). 3. - Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di
Genova.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 14 otto
bre 1998, n. 10135; Pres. Grieco, Est. Di Palma, P.M. Sepe
(conci, diff.); Pavesi (Aw. D'Amati, Boneschi), De Paolini
(Avv. Aloisio, Bovio, Malavenda), Fabbri (Avv. Vassalli), Oliva (Avv. Bovio), Secchi (Avv. Volo) c. Proc. gen. App.
Milano, Consiglio ordine giornalisti Lombardia (Aw. Punzi,
Rimini), Consiglio nazionale ordine giornalisti. Cassa senza
rinvio App. Milano 18 luglio 1996.
Giornalista — Ordinamento professionale — Azione disciplina re — Prescrizione — Termine massimo — Decorso — Accer
tamento — Modalità (Cod. civ., art. 2229; 1. 3 febbraio 1963
n. 69, ordinamento della professione di giornalista, art. 58,
63, 64). Giornalista — Ordinamento professionale — Azione disciplina
re — Prescrizione — Rilevabilità (L. 3 febbraio 1963 n. 69, art. 58).
Il decorso del termine massimo di prescrizione dell'azione disci
plinare a carico dei giornalisti, previsto dall'art. 58, 1° e 4°
comma, l. 69/63, va accertato con riferimento al momento
della decisione che definisce la fase giurisdizionale del proce dimento e non a quello della deliberazione del Consiglio na
zionale dell'ordine, che segna la conclusione della sola fase amministrativa. (1)
La prescrizione dell'azione disciplinare a carico dei giornalisti,
prevista dall'art. 58 l. 69/63, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di
legittimità con conseguente cassazione senza rinvio. (2)
(1-2) Con riguardo al principio sintetizzato nella prima massima, la decisione si pone, consapevolmente e con intenso sforzo argomentativo, in radicale antitesi con Cass. 3 maggio 1996, n. 4091, Foro it., Rep. 1996, voce Giornalista, n. 16 (inedita, ma ampiamente sunteggiata in
motivazione), unico precedente in argomento. Riscontrata l'impossibilità di trarre indicazioni univoche dalla lettera
dell'art. 58 1. 69/63 e dai lavori preparatori, la decisione perviene al
Il Foro Italiano — 1999.
Motivi della decisione. —- (Omissis) 2.3. - Deve rilevarsi, ai
sensi del combinato disposto del 1° e 4° comma, seconda e
terza proposizione, dell'art. 58 1. 3 febbraio 1963 n. 69 (ordina mento della professione di giornalista) — preliminarmente ad
ogni altra questione — l'intervenuta prescrizione dell'azione di
sciplinare, esercitata nei confronti dei ricorrenti, per decorso
del termine di sette anni e sei mesi dal fatto a ciascuno di essi
addebitato.
A siffatta conclusione — nonostante il contrario precedente di questa corte (sent. n. 4091 del 1996, Foro it., Rep. 1996, voce Giornalista, n. 16), secondo cui, per quanto concerne l'a
zione disciplinare a carico dei giornalisti, la deliberazione del
Consiglio nazionale dell'ordine deve ritenersi atto conclusivo del
procedimento disciplinare, rispetto al quale i momenti della tu
tela giurisdizionale, previsti dagli art. 63-65 1. n. 69 del 1963,
sono completamente autonomi, con la conseguenza che il dies
ad quem del termine di prescrizione dell'azione medesima deve
essere individuato con riferimento alla predetta deliberazione
del consiglio nazionale — conducono le considerazioni che
seguono. 2.3.1. - L'art. 58 1. n. 69 del 1963 statuisce, al 1° comma,
che l'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
Il 2° comma prevede l'unico caso di sospensione del predetto
termine, che ricorre quando «per il fatto sia stato promosso
procedimento penale», nel quale il termine stesso «decorre dal
giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna
o di proscioglimento», secondo le regole proprie della sospen sione del termine di prescrizione (cfr. anche art. 39, 3° comma, della legge e 653 c.p.p.).
Il 3° comma individua gli atti che interrompono il termine
di prescrizione dell'azione: «notificazione degli addebiti all'in
teressato» e «discolpe presentate per iscritto dall'incolpato». Il 4° comma recita testualmente: «La prescrizione interrotta
ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono
gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi,
ribaltamento delle conclusioni del precedente in forza di valutazioni d'or dine costituzionale e sistematico, relazionando la derivazione penalisti ca della disciplina contenuta nella norma e la sua conseguente funzionò di garanzia all'assunta inscindibile unitarietà (seppur nella distinzione delle fasi, amministrativa e giurisdizionale, di cui si compendia) del pro cedimento disciplinare a carico dei giornalisti.
Il principio di cui alla seconda massima costituisce ulteriore corolla rio della riconosciuta derivazione penalistica della disciplina contenuta nell'art. 58 1. 69/63. In relazione all'azione disciplinare a carico dei notai (il cui termine di prescrizione, fissato in quattro anni dall'art. 146 1. 89/13, non è suscettibile d'interruzione, ma solo di sospensione per l'ipotesi di pendenza di procedimento penale: cfr., a tale ultimo
riguardo, Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 40, id., 1990, I, 355) il princi pio costituisce, ormai, ius receptum: v. Cass. 4 maggio 1998, n. 4441, id., Mass., 460; 20 aprile 1998, n. 4000, ibid., 422; 7 aprile 1998, n.
3559, ibid., 378; 19 febbraio 1998, n. 1766, ibid., 192; 16 luglio 1997, n. 6528, id., Rep. 1997, voce Notaio, n. 67; 27 aprile 1995, n. 4649, id., Rep. 1996, voce cit., n. 52; 7 aprile 1995, n. 4055, ibid., n. 53; 7 novembre 1994, n. 9214, id., Rep. 1995, voce cit., n. 49, e 8 aprile 1991, n. 3658, id., 1991, I, 1766, con nota di richiami. In relazione all'azione disciplinare a carico degli avvocati (il cui termine di prescri zione, fissato in cinque anni dall'art. 51 r.d.l. 1578/33, è ritenuto su scettibile d'interruzione per effetto dell'atto iniziale e di ogni altro di natura propulsiva, probatoria o decisoria, del procedimento) risultano
più limitatamente affermati l'interesse pubblicistico sottostante all'azio ne disciplinare e l'autonoma legittimazione del pubblico ministero ad
eccepire la prescrizione: cfr. Cass. 26 marzo 1997, n. 2661, id., 1997, I, 2141, con osservazioni di E. Bucciante, e 2 giugno 1997, n. 4902, ibid., 3251.
Sul piano storico, la decisione assume rilevanza perché pone definiti vo suggello (con l'azzeramento, per intervenuta prescrizione, di tutte le incolpazioni) al più consistente segmento delle iniziative disciplinari a carico di giornalisti scaturite dalla vicenda «Lombardfin» (l'altro seg mento, imperniato sulla sola posizione del direttore de II Sole-24 Ore, Locatelli, si è concluso con la definitiva irrogazione all'incolpato della sanzione della censura: cfr. Cass. 23 dicembre 1997, n. 13009, id., 1998, I, 428, con nota di richiami). Per le precedenti fasi del tormentato pro cedimento (dipanatosi attraverso due deliberazioni di organi professio nali, una sentenza di tribunale, una sentenza di corte di appello e due sentenze di Corte di cassazione), cfr. Cass., sez. un., 28 novembre 1997, n. 12037, ibid., 3286, con nota di richiami, che ha preceduto la decisio ne riportata in epigrafe intervenendo su alcune questioni di carattere
pregiudiziale, nonché la decisione cassata, App. Milano 18 luglio 1996, id., 1997, I, 938, con nota di richiami.
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